Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    Diritto processuale civileProcesso di esecuzione e procedimenti speciali

    IL PROCESSO ESECUTIVO

    MODULO 1L ESECU!IO"E #OR!$T$ I" %E"ER$LE

    U"IT& DID$TTIC$ 1' "$TUR$ %IURISDI!IO"$LE DELL ESECU!IO"E #OR!$T$

    Quando al termine di un processo il giudice riconosce lesistenza di un diritto, la parte vittoriosaspesso non vede comunque soddisfatta la sua pretesa perch il debitore non adempiespontaneamente.

    In questi casi occorre iniziare un secondo processo finalizzato alla soddisfazione coattiva delcreditore: un processo di esecuzione forzata.

    Lesecuzione forzata si articola in due tipi di procedimenti: quelli di espropriazione forzata equelli di esecuzione forzata in forma specifica. Per entrambi necessario che il diritto fatto valeresia contenuto in un documento tipico !per esempio una sentenza", definito titolo esecutivo.

    #al momento che il processo esecutivo, a differenza di quello di cognizione, mira

    $

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    allaggressione concreta dei beni del debitore e non allaccertamento di un diritto, si dubitato dellasua natura giurisdizionale.

    %i sottolineava soprattutto come il processo di cognizione fosse la sede in cui accertare lasussistenza e la fondatezza di un diritto sostanziale e dunque precedesse in ordine di tempo il

    processo esecutivo, concepito come un insieme di attivit& pratiche ed operative giustificate da un

    titolo esecutivo.Le discussioni fatte in passato oggi sono state in larga parte superate: oltre alla considerazione

    che non sempre la fase di cognizione precede quella esecutiva $, stato infatti chiarito che quelloesecutivo deve essere considerato a tutti gli effetti un processo, anche se indubbiamente si svolge inmaniera diversa.

    'anto vero che anche qui si ritrovano le caratteristiche proprie dei procedimenti a caratteregiurisdizionale: vengono rispettate le fondamentali garanzie costituzionali !ad esempio lart. ()*ost." ed i principi del processo civile !pensiamo al principio della domanda ed al principio delcontraddittorio", il giudice emana provvedimenti formali ai quali le parti si possono opporre,insomma al pari del processo di cognizione anche quello di esecuzione realizza una funzione ditutela giurisdizionale ( .

    Per quanto riguarda in particolare la garanzia del contraddittorio, lart. )+ c.p.c. prevedeespressamente che il giudice dellesecuzione provveda a sentire gli interessati in apposita udienzaqualora sia necessario, a dimostrazione dellapplicabilit& del principio fissato dallart. $-$ c.p.c.anche in questo tipo di processo .

    Lart. )+ c.p.c. si riferisce alle parti e ad altri interessati: nel processo esecutivo si considerano parti i creditori !sia il creditore pignorante o procedente, quello cio che d& inizio al processoesecutivo, che gli altri intervenuti successivamente" ed il debitore, mentre sono ad esempio soggettiinteressati i comproprietari di un bene indiviso, il custode ed i creditori iscritti ) non intervenuti.

    / ben vedere, poi, anche il giudice dellesecuzione esercita unattivit& di cognizione, tutte levolte che bisogna accertare la sussistenza dei presupposti indispensabili allemanazione di undeterminato provvedimento esecutivo.

    .

    U"IT& DID$TTIC$ (' %LI OR%$"I DELL ESECU!IO"E

    Il processo di esecuzione forzata !o esecutivo" si svolge, al pari di quello di cognizione, sotto ladirezione di un giudice.

    In questo senso, lart. )+) c.p.c. dispone: 0Lespropriazione diretta da un giudice.La nomina del giudice dellesecuzione fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a

    cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

    $ *i1 accade per esempio quando il titolo esecutivo di formazione negoziale e non giudiziale: pensiamo ad unacambiale, in forza della quale si pu1 direttamente iniziare unesecuzione forzata.( 'ale anche lorientamento della *orte europea dei diritti dell2omo, la quale si pi3 volte pronunciata nel sensoche sia il processo di cognizione che il processo di esecuzione mirano alla realizzazione effettiva dei diritti ed hannocarattere giurisdizionale. /rt. )+ c.p.c.: 0Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati

    siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto ludienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, ildebitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto comunicato dal cancelliere.

    %e risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volont&, ilgiudice dellesecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere d& comunicazione alla parte non comparsa4.) I creditori iscritti sono quelli assistiti da una causa legittima di prelazione !pegno, ipoteca, privilegio".

    (

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    %i applicano al giudice dellesecuzione le disposizioni degli articoli $5) e $5 4 .Il giudice dellesecuzione dunque lorgano preposto ad assicurare il regolare svolgimento della

    procedura esecutiva6 esso non pu1 mai essere il giudice di pace, competente solo per i processi dicognizione. 7ino alla designazione del giudice dellesecuzione, ogni istanza va proposta al

    presidente del tribunale competente 8.

    Le domande e le istanze presentate al giudice dellesecuzione si propongono, salvo che la leggedisponga altrimenti, oralmente se in udienza, e con ricorso depositato in cancelleria negli altri casi!art. )+8 c.p.c.".

    Il giudice dellesecuzione, anche qui salvo che la legge disponga altrimenti, decide conordinanza, modificabile e revocabile finch non abbia avuto esecuzione !art. )+5 c.p.c."6 la normarichiama in quanto applicabile la disciplina generale delle ordinanze.

    /ltro organo dellesecuzione il cancelliere, che svolge tuttavia funzioni limitate: forma adesempio il fascicolo dellesecuzione !art. )++ c.p.c." e rilascia copie in forma esecutiva degli atti.

    Il vero protagonista dei procedimenti di esecuzione forzata per1 lufficiale giudiziario:soprattutto nei procedimenti di esecuzione forzata in forma specifica, infatti, se non richiestolintervento del giudice dellesecuzione lufficiale giudiziario a procedere. Inoltre egli, su richiestadel creditore procedente, notifica titolo esecutivo e precetto e compie il pignoramento !latto con cuiinizia lespropriazione forzata".

    U"IT& DID$TTIC$ )' IL TITOLO ESECUTIVO

    Per esercitare lazione esecutiva assolutamente necessario che il diritto per cui si procede risulticonsacrato in un documento, il titolo esecutivo6 da esso si deduce che lazione esecutiva spetta alsoggetto identificato come creditore nel titolo stesso nei confronti di colui che dal documento risultaessere il debitore, senza bisogno di ulteriori accertamenti.

    Il primo comma dellart. )5) c.p.c. stabilisce che 0Lesecuzione forzata non pu1 avere luogo chein virt3 di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile4. 9, questo, il principio dellanulla executio sine titulo : non si pu1 dunque procedere ad una esecuzione forzata se non si in

    possesso di un titolo esecutivo. on basta: occorre anche che il diritto accertato nel documento sia certo !vale a dire non

    controverso nella sua esistenza", li*uido !determinato nel suo ammontare" ed esi+i,ile !nonsottoposto cio a condizione sospensiva n a termine".

    Il titolo esecutivo consente di svincolare lesercizio dellazione esecutiva dalla prova del fatto

    che ha portato alla formazione del titolo stesso, a differenza di quello che accade nel processo dicognizione, dove invece necessario provare il diritto per cui si agisce.Il fatto di non dover dimostrare lattuale esistenza del proprio diritto consente di qualificare

    lazione esecutiva come unazione astratta6 sar& il soggetto passivo dellesecuzione a dover provareopponendosi allesecuzione eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto che si siano

    *ome sottolineano ;. . *apponi, Profili del processo civile. 3. Processo di esecuzione e procedimenti speciali , apoli, ?ovene, $@@+, (-, nellambito dellesecuzione forzata solo lespropriazione organizzata come un processo davanti ad un giudice articolato in diverse fasi. ellesecuzione in forma specifica, invece, in particolare inquella per consegna o rilascio, lintervento del giudice meramente eventuale !se sorgono contestazioni", potendoseguire tutta la procedura lufficiale giudiziario.8 Il foro competente per lesecuzione forzata determinato in base allart. (8 c.p.c.: per i beni mobili e immobili

    competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano6 per lespropriazione forzata di crediti competente il giudicedel luogo dove risiede il terzo debitore6 per lesecuzione forzata di obblighi di fare e non fare competente il giudicedel luogo dove lobbligo deve essere adempiuto. %i tratta in tutti i casi di una competenza per territorio inderogabile.

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    verificati in un momento successivo rispetto alla formazione del titolo.

    Il titolo esecutivo rappresenta un atto preliminare rispetto allinstaurazione di un processo diesecuzione forzata, anche se funzionale ad esso.

    %ono titoli esecutivi idonei quelli previsti dal secondo comma dellart. )5) c.p.c., modificatodalla legge n. (8 A(-- , nello specifico:

    $" le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamenteefficacia esecutiva !cosiddetti titoli giudiziali"6

    (" le scritture private autenticate 5, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro inesse contenute, le cambiali, nonch gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisceespressamente la stessa efficacia !titoli stragiudiziali"6

    " gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli!titoli stragiudiziali".

    La legge n. (8 A(-- ha aggiunto un terzo comma allart. )5) c.p.c.: 0LBesecuzione forzata perconsegna o rilascio non pu1 aver luogo che in virt3 dei titoli esecutivi di cui ai numeri $" e " delsecondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dellBarticolo )+-, secondocomma, delle scritture private autenticate di cui al numero (" del secondo comma4.

    La disposizione chiarisce che per i titoli previsti dal n. ( del secondo comma dellart. )5) c.p.c.sono possibili soltanto lespropriazione forzata e lesecuzione di obblighi di fare e non fare.

    I titoli esecutivi si distinguono in due grandi categorie: giudiziali e stragiudiziali - entram,e nonomo+enee in *uanto comprendono atti di natura molto diversa tra loro.

    I titoli +iudiziali sono *uelli c/e si 0ormano nel corso di un processo pensiamo alle sentenzeed alle ordinanze decisorie2- *uelli stra+iudiziali invece /anno ori+ine al di 0uori eindipendentemente da esso per esempio le cam,iali2+.

    I titoli di formazione giudiziale e gli atti ricevuti da un notaio o da un pubblico ufficialenecessitano, per valere come titoli esecutivi, dellapposizione della formula esecutiva @. /d essa fariferimento il primo comma dellart. )5 c.p.c.: 0Le sentenze e gli altri provvedimenti dellautorit&giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo perlesecuzione forzata debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge dispongaaltrimenti4.

    La formula esecutiva viene apposta dal cancelliere per i titoli giudiziali e dal notaio o pubblicoufficiale per quelli stragiudiziali, non sulloriginale ma su una copia conforme dellatto. La suafunzione quella di individuare quale tra le varie copie sar& utilizzata per lesecuzione forzata6 laformula la seguente: 0*omandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e achiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza,e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti4 !art.)5 c.p.c. ultimo comma".

    2n titolo esecutivo non efficace soltanto contro il soggetto indicato nel documento, ma anche5 La scrittura privata autenticata una dichiarazione per la quale un notaio oppure un pubblico ufficiale autorizzatoattesta che la sottoscrizione avvenuta in sua presenza previo accertamento dellidentit& della persona che sottoscrive.+ #ata la disomogeneit& interna della categoria sia dei titoli giudiziali che stragiudiziali, il

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    nei confronti dei suoi eredi !successione dunque dal lato passivo". Il fenomeno regolato dallart.)55 c.p.c.: 0Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si pu1 loronotificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

    9ntro un anno dalla morte, la notificazione pu1 farsi agli eredi collettivamente eimpersonalmente nellultimo domicilio del defunto4.

    La disposizione si applica qualora la morte sia avvenuta dopo la 0ormazione del titoloesecutivo- e deve essere ri0erita non solo alle persone 0isic/e ma anc/e alle persone +iuridic/e.In pratica l art. 455 c.p.c. amplia la portata so++ettiva del titolo esecutivo- consentendo di

    esercitare l azione esecutiva contro +li eredi del de0unto.Oltre ad una successione dal lato passivo- 6 altres7 possi,ile una successione dal lato attivo-

    prevista dal secondo comma dell art. 458 c.p.c.9 viene *ui consentito c/e la spedizione in0orma esecutiva avven+a a 0avore del successore del so++etto attivo indicato nel titolo.

    U"IT& DID$TTIC$ 4' IL PRECETTO

    /l pari del titolo esecutivo, anche il precetto costituisce un atto preliminare o prodromicorispetto allinstaurazione di un processo di esecuzione forzata.

    Lart. )+- c.p.c. stabilisce al primo comma: 0Il precetto consiste nellintimazione di adempierelobbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salvalautorizzazione di cui allart. )+(, con lavvertimento che in mancanza si proceder& ad esecuzioneforzata4.

    ;i& da questa disposizione si ricava che il precetto sta al di fuori del processo esecutivo, infatticontiene lavvertimento che in mancanza di adempimento nel termine previsto si proceder& !in unmomento successivo dunque" ad esecuzione forzata !a meno che non sia stata autorizzatalesecuzione immediata"6 lomissione dellavvertimento non determina comunque nullit& del

    precetto.Lintimazione ad adempiere costituisce sicuramente lelemento pi3 importante dellatto di

    precetto, ma non lunico.%empre ai sensi dellart. )+- c.p.c., infatti, il precetto deve contenere anche:$. a pena di nullit& lindicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se

    questa fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando richiestadalla legge $- 6

    (. la dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio della parte istante nel comune in cuiha sede il giudice competente per lesecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si

    propongono davanti al giudice del luogo in cui stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

    La possibilit& di effettuare le notificazioni presso la cancelleria del giudice dellesecuzioneindica che la dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio non sono previste a pena di nullit&.

    Il precetto deve infine essere sottoscritto a norma dellart. $( c.p.c. e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. $ 5 e seguenti !ultimo comma dellart. )+- c.p.c.". La notifica del precetto interrompe la prescrizione del diritto.

    / proposito della natura di questatto, possiamo dire innanzitutto che il precetto svolge unafondamentale funzione di raccordo tra il titolo esecutivo !che ne rappresenta il presupposto" e il

    processo di esecuzione forzata che eventualmente segue.

    9sso individua loggetto della prestazione dovuta, ma lintimazione non pu1 superare in valore$- La trascrizione integrale del titolo ad esempio richiesta dalle leggi speciali sulla cambiale e sullassegno.

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    quanto gi& contenuto nel titolo esecutivo !se per esempio questultimo stabilisce che il debitore deve pagare $--, il precetto potr& essere intimato per una somma inferiore, ma non per una superiore".

    /bbiamo detto che il precetto un atto preliminare al processo esecutivo, perci1 sta al di fuori diesso.

    >ene, tale natura stragiudiziale stata molto discussa: infatti contro il precetto possibile proporre lopposizione agli atti esecutivi, esperibile di regola quando lesecuzione gi& iniziata6 seil precetto fosse un mero atto stragiudiziale dovrebbe essere soggetto esclusivamente alleimpugnative negoziali. *ome risolvere questa incongruenzaC

    Lunico modo di considerare il precetto un atto che ha natura mista, dal momento che presentasia caratteristiche di un atto negoziale che aspetti propri di un atto processuale, pur non potendoessere considerato atto introduttivo dellesecuzione forzata.

    Lart. )+$ c.p.c. stabilisce che il precetto ha unefficacia di novanta giorni dalla notifica: se entrotale termine non viene iniziata lesecuzione $$ il precetto diviene appunto inefficace. Questo nonsignifica per1 che il creditore perda la possibilit& di instaurare il processo esecutivo6 il precettoinfatti pu1 essere rinnovato sulla base dello stesso titolo esecutivo utilizzato in precedenza $( .

    Il termine acceleratorio di novanta giorni da un lato funge da stimolo per il creditore ad attivarsial pi3 presto, dallaltro garantisce al debitore di essere avvertito tempestivamente dellesecuzione,senza che il creditore possa iniziare il processo esecutivo dopo mesi o magari anni dalla notifica del

    precetto.

    on sempre occorre aspettare il termine indicato nel precetto !e in ogni caso dieci giorni dallasua notificazione" per poter iniziare lesecuzione forzata6 lart. )+( c.p.c., infatti, d& al giudicedellesecuzione il potere di autorizzare, se vi pericolo nel ritardo, lesecuzione immediata, concauzione o senza $ .

    Pensiamo per esempio allipotesi in cui lobbligazione del debitore abbia ad oggetto un benemobile !un televisore, un quadro di valore e cosD via": qui sarebbe molto facile per il debitore farsparire loggetto dellobbligazione e pregiudicare cosD il diritto del creditore, ragion per cui laventediritto chieder& lautorizzazione a procedere con lesecuzione subito dopo la notifica del precetto.

    / seguito della notifica del precetto, il debitore potr& evitare lesecuzione forzata adempiendospontaneamente allobbligo accertato nel titolo, oppure potr& proporre opposizione a precetto.

    'ale opposizione potr& riguardare ragioni di merito !e avremo allora unopposizioneallesecuzione, art. 8$ c.p.c.", oppure motivi formali !opposizione in questo caso agli atti esecutivi,art. 8$5 c.p.c.".

    U"IT$ DID$TTIC$ 8 : "OTI#IC$!IO"E DI TITOLO ESECUTIVO EPRECETTO

    Prima di iniziare un processo di esecuzione forzata indispensabile far notificare al soggetto passivo dellesecuzione sia il titolo esecutivo che il precetto.

    $$ Latto introduttivo di un processo di esecuzione forzata varia a seconda che si tratti di un procedimento diespropriazione !pignoramento" oppure di esecuzione forzata in forma specifica.$( Lart. )+$ c.p.c. dispone anche che se contro il precetto viene proposta opposizione, il termine di novanta giorni

    resta sospeso e riprende a decorrere a norma dellart. 8(5 c.p.c.$ Lautorizzazione data con decreto in calce al precetto e trascritto a cura dellufficiale giudiziario nella copia danotificare al debitore.

    8

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    'ale necessit& espressamente prevista dallart. )5@ c.p.c., modificato dalla legge n. +-A(-- edalla legge n. $A(--8: 0%e la legge non dispone altrimenti, lesecuzione forzata deve essere

    preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt.

    $ 5 ss.

    Il precetto pu1 essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme conquesto, purch la notificazione sia fatta alla parte personalmente4.

    La nuova formulazione dellart. )5@ c.p.c. ha eliminato la possibilit& di notificare il titoloesecutivo quando questo fosse costituito da una sentenza direttamente al procuratore costituito6oggi, perci1, la notifica va sempre fatta alla parte personalmente.

    'itolo esecutivo e precetto possono essere notificati insieme oppure separatamente: in questaseconda ipotesi, per1, la notifica del titolo deve precedere di almeno dieci giorni quella del

    precetto $) .La funzione di tale notificazione duplice: da un lato si d& unultima possibilit& al debitore di

    adempiere spontaneamente prima che si proceda con lesecuzione coattiva6 dallaltro si d& modo alsoggetto passivo di contestare lesecuzione prima ancora dellinizio del processo vero e proprio!mediante opposizione allesecuzione" $ .

    ;I;LIO%R$#I$MODULO 1' L ESECU!IO"E #OR!$T$ I" %E"ER$LE

    #9 %'97/ E 7., Il nuovo processo di esecuzione. Le novit della riforma: L. 28 dicembre 2005 n. 2!3 L. 2" febbraio 200! n. 52 , (F ed., 7irenze, Ipsoa, (--8.

    G/ #HIELI *., #iritto processuale civile. ". L$esecuzione forzata. I procedimenti speciali non co%nitori. Procedimenticautelari. &iurisdizione volontaria , 'orino,

    ;iappichelli, (-- .

    GE '9%/ E L. /HI9'/ ;., #iritto processuale civile. III. L$esecu' zione forzata. I procedimenti contenziosi sommari. Il rito cautelare uniforme , 'orino, ;appichelli, (--$.

    PHE'E PI%/ I /., Lezioni di diritto processuale civile , estratto, apoli,

    $) Quando lesecuzione forzata fondata su cambiali o assegni bancari non si procede alla preventiva notifica del

    titolo esecutivo bensD alla sua integrale trascrizione nellatto di precetto, in base al secondo comma dellart. )+- c.p.c.$ In realt& il debitore ha ancora modo di evitare lespropriazione dopo il pignoramento, versando nelle manidellufficiale giudiziario la somma per cui si procede e limporto delle spese, con lincarico di consegnarli al creditore.

    5

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    ?ovene, $@@@.

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    U"IT& DID$TTIC$ 1' IL PI%"OR$ME"TO

    Il pignoramento latto con il quale ha inizio lespropriazione forzata, una delle due forme in cuisi articola lesecuzione forzata !laltra lesecuzione forzata in forma specifica".

    9sso consiste in una serie di attivit& che, pur differenziandosi a seconda dello specifico procedimento espropriativo di cui si tratta, hanno comunque in comune lingiunzione fattadallufficiale giudiziario !su istanza del creditore e previa esibizione del titolo esecutivo e del

    precetto debitamente notificati".Il pignoramento determina sui beni espropriati un vincolo di destinazione, nel senso che il bene

    colpito sar& destinato da quel momento alla soddisfazione del creditore procedente e degli altricreditori intervenuti 1

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    Per quanto riguarda la natura giuridica, il pignoramento viene considerato dalla dottrina

    maggioritaria una fattispecie a formazione pro%ressiva , poich consta di una serie di attivit&collegate.

    La disciplina del pignoramento contenuta in parte nel codice di procedura civile !per laspetto

    pi3 propriamente processuale", ed in parte nel codice civile !che disciplina i cosiddetti effettisostanziali del pignoramento".

    / seguito delle modifiche apportate da ultimo dalla legge n. (A(--8, lart. )@( c.p.c.disciplinante la forma del pignoramento stato completamente rinnovato rispetto alla formulazione

    precedente.Himane come elemento comune a tutti i tipi di pignoramento, al di l& delle differenze tra i vari

    procedimenti espropriativi, l in+iunzione !art. )@( c.p.c. primo comma": 0%alve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che lufficiale giudiziario faal debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamenteindicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi4.

    /llo scopo di rendere il debitore maggiormente partecipe alla procedura esecutiva gi& prima diuneventuale opposizione, oggi lufficiale giudiziario allatto del pignoramento deve compiere aisensi dellart. )@( c.p.c. una serie di attivit& alle quali prima della riforma non era tenuto. In

    particolare egli deve:$. invitare il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dellesecuzione la

    dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio in uno dei comuni del circondario incui ha sede il giudice competente per lesecuzione (- !in mancanza o anche in caso diirreperibilit& presso la residenza dichiarata le notifiche e comunicazioni dirette al debitoresaranno effettuate presso la cancelleria del giudice dellesecuzione"6

    (. nel pignoramento deve altresD essere contenuto lavvertimento al debitore della possibilit& di chiedere la conversione del bene pignorato in denaro prima che sia dispostala vendita o lassegnazione del bene stesso6

    . invitare il debitore, se i beni pignorati sono insufficienti o appare manifesta la lungadurata della liquidazione, ad indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui sitrovano o le generalit& dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista perlomessa o falsa dichiarazione. #i tale dichiarazione lufficiale giudiziario redige

    processo verbale sottoscritto dal debitore ($ 6). in caso di mancanza o insufficienza dei beni pignorati, richiedere su istanza del creditore

    procedente ai soggetti gestori dellanagrafe tributaria o di altra pubblica banca dati,notizie sul patrimonio del debitore6

    . richiedere lassistenza della forza pubblica ove da lui ritenuto necessario68. se il debitore un imprenditore commerciale, invitarlo !su istanza del creditore

    procedente e a sue spese" ad indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabilinominando un esperto !commercialista, avvocato o notaio" che le esamini al fine diindividuare cose e crediti pignorabili.

    Lart. )@( c.p.c. si conclude prevedendo che quando la legge richiede che lufficiale giudiziarionel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente

    per lesecuzione pu1 autorizzare il creditore a depositare invece delloriginale una copia autenticadel titolo esecutivo.(- 'ale dichiarazione o elezione non determina comunque una formale costituzione in giudizio del debitore,rafforzando lidea diffusa in dottrina che il processo esecutivo sia un processo sul bene.($ %e il debitore ha indicato cose mobili, queste sintendono pignorate dal momento della dichiarazione, e lufficiale

    giudiziario o si reca sul luogo in cui si trovano per provvedere alla loro custodia !se si rimane nellambito dello stessocircondario", oppure se il luogo compreso in un altro circondario trasmette copia del verbale allufficiale giudiziarioterritorialmente competente.

    $-

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    9 stato giustamente osservato (( che la maggior parte delle disposizioni contenute nellart. )@(c.p.c. nuova formulazione risulta applicabile solo allespropriazione di beni mobili e non anche aquelle immobiliare e presso terzi.

    /i sensi dellart. )@5 c.p.c. se entro novanta giorni dal pignoramento non stata chiestalassegnazione o la vendita, il pignoramento stesso diventa inefficace6 di conseguenza i beni

    pignorati vengono liberati. La decorrenza del termine varia a seconda del procedimentoespropriativo di cui si tratta, poich il momento in cui il pignoramento si perfeziona diverso perciascuno.

    Il pignoramento produce non solo effetti processuali ma anche sostanziali, regolati dal codicecivile !artt. (@$( = (@$+".

    Il principio cardine che latto di disposizione successivo al pignoramento, in s valido edefficace, non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti6inoltre il processo prosegue contro il debitore originario.

    Pi3 in dettaglio, lart. (@$( c.c. stabilisce che il vincolo esecutivo si estende automaticamente adaccessori, pertinenze e frutti della cosa pignorata, comprese le accessioni successive al

    pignoramento.

    Lart. (@$ c.c., invece, dispone che 0non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante edei creditori che intervengono nellesecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a

    pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubbliciregistri4. /nche se la norma si riferisce espressamente solo agli atti di alienazione, non c dubbioche linefficacia si estenda anche a quegli atti diversi dallalienazione che comunque comportanounalterazione nella consistenza dei beni pignorati !per esempio la costituzione di un diritto reale digodimento come lusufrutto oppure di un diritto di garanzia come lipoteca".

    Linefficacia opera automaticamente: ci1 vuol dire che il processo esecutivo continua sul bene pignorato come se questo non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, che dunque rimane ilsoggetto passivo ( .

    /d ogni modo vengono fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri: qui il legislatore ha voluto dare prevalenza al principio di buona fede !art. $$c.c." ed alla tutela dellaffidamento del terzo rispetto alle esigenze del processo esecutivo.

    %ono altresD inefficaci nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenutinella procedura anche se anteriori al pignoramento, come disposto dallart. (@$) c.c.:

    a" le alienazioni di beni immobili e di mobili iscritti in pubblici registri che siano statetrascritte dopo la trascrizione del pignoramento6 b" le cessioni di crediti notificate al debitore ceduto o da lui accettate successivamente al

    pignoramento6c" le alienazioni di universalit& di beni mobili che non abbiano data certa6d" le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al

    pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

    (( *fr. ;.

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    Lart. (@$ c.c. primo comma riguarda invece gli atti che comportano vincoli di indisponibilit&su un bene !il bene potrebbe essere ad esempio indisponibile perch in comunione": anchessi sonoinefficaci nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella proceduraquando abbiano ad oggetto beni immobili e beni mobili registrati !salvo che gli atti stessi siano stati

    trascritti prima del pignoramento" o, trattandosi di altri beni, se non abbiano data certa anteriore al pignoramento.

    Il secondo comma dellart. (@$ c.c. sancisce poi linefficacia !sempre con riguardo al creditore pignorante e agli altri creditori intervenuti" degli atti e delle domande per la cui efficacia rispetto aterzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se questa avvenuta dopo il pignoramento!pensiamo ad una domanda giudiziale".

    Geritano infine un cenno lart. (@$8 c.c., secondo il quale nella distribuzione del ricavato fra icreditori non si tiene conto delle ipoteche e dei privilegi iscritti dopo il pignoramento nonch dei

    privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento, e il (@$5 c.c., che considera inefficace nei confrontidel creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti nella procedura lestinzione del credito

    pignorato per cause verificatesi dopo il pignoramento.

    U"IT$ DID$TTIC$ ( : LE VICE"DE DEL PI%"OR$ME"TO. CO"VERSIO"EE RIDU!IO"E DEL PI%"OR$ME"TO

    Il pignoramento, atto iniziale dellespropriazione forzata, pu1 essere soggetto ad alcune vicende particolari, in primo luogo quella prevista dallart. )@ c.p.c., cio il pignoramento su istanza di pi3creditori.

    La disposizione prevede in realt& due ipotesi: la prima !cosiddetto pignoramento cumulativo"non molto frequente, e si ha quando pi3 creditori con un solo pignoramento colpiscono ilmedesimo bene, quindi il concorso di pi3 azioni esecutive si ha fin dallinizio !primo comma art.)@ c.p.c.".

    'ale previsione va integrata con lipotesi contemplata nellart. ( c.p.c., riguardante lunione di pignoramenti nellespropriazione di beni mobili.

    ella seconda, che al contrario si verifica pi3 spesso !secondo comma art. )@ c.p.c., cosiddetto pignoramento successivo", abbiamo un concorso successivo di azioni esecutive, poich uno stesso bene viene colpito da due distinti pignoramenti.

    Listanza congiunta riguarda in ogni caso solo latto di pignoramento: infatti ciascun creditoreconserva unautonoma azione esecutiva e potr& dare impulso agli ulteriori atti esecutiviindipendentemente dagli altri creditori concorrenti. /l riguardo lultimo comma dellart. )@ c.p.c.

    stabilisce: 0Egni pignoramento ha effetto indipendente, anche se unito ad altri in unico processo4.%i tratta di una previsione importante, soprattutto perch lindipendenza sostanziale tra i vari pignoramenti fa sD che se uno viene meno !ad esempio per inefficacia" gli altri conservano la propriavalidit&.

    /ltro istituto da considerare lestensione del pignoramento, originariamente previsto per la solaespropriazione mobiliare ed oggi generalizzato con la riforma del (--8 !art. )@@ c.p.c. quartocomma".

    Il creditore pignorante ha facolt& di indicare ai creditori chirografari () intervenutitempestivamente, con atto notificato oppure alludienza in cui disposta lassegnazione o lavendita, lesistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili. *i1 per invitare i creditori stessi

    () I creditori chirografari sono quelli non assistiti da cause legittime di prelazione !pegno, ipoteca o privilegio".

    $(

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    ad estendere il pignoramento se sono muniti di titolo esecutivo, oppure ad anticipare le spesedellestensione se non hanno un titolo esecutivo !in questo caso infatti al pignoramento dei beniulteriori dovr& procedere il creditore pignorante".

    %e i creditori intervenuti non si avvalgono dellinvito entro trenta giorni senza un giusto motivo,il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione del ricavato.

    %iamo in presenza di una causa di prelazione speciale, di origine processuale, che va adaggiungersi a quelle previste dal legislatore !pegno, ipoteca e privilegio".

    Lo scopo della disposizione di evitare che i beni fatti pignorare dal creditore procedentedivengano insufficienti a soddisfarlo a seguito dellintervento di altri creditori nel processoesecutivo da lui instaurato.

    Passiamo alla conversione del pignoramento, istituto disciplinato dallart. )@ c.p.c. oramodificato dalla legge n. $A(--8.

    Prima che sia disposta la vendita o lassegnazione ( , il debitore pu1 chiedere di sostituire allecose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre che alle spese dellesecuzione,allimporto dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degliinteressi e delle spese !primo comma dellart. )@ c.p.c.".

    / pena di inammissibilit&, il debitore deve depositare presso la cancelleria del giudicedellesecuzione unitamente allistanza una somma non inferiore ad un quinto dellimporto delcredito per cui stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti !dedotti iversamenti gi& effettuati di cui va data prova documentale".

    Listanza di conversione pu1 essere avanzata esclusivamente dal debitore e per una volta sola a pena di inammissibilit& !cosiddetto principio dellunicit& dellistanza di conversione".

    / stabilire lammontare della somma da sostituire al bene pignorato il giudice dellesecuzionecon ordinanza, dopo aver sentito le parti in udienza entro trenta giorni dal deposito dellistanza diconversione.

    %e il bene pignorato un immobile e sussistono giustificati motivi, il giudice nellordinanza diconversione pu1 concedere al debitore il beneficio della rateizzazione: in tal caso, il debitoreverser& la somma stabilita !pi3 gli interessi" in rate mensili entro il termine massimo di diciottomesi. %e invece la cosa originariamente pignorata era un bene mobile, la somma da pagare insostituzione deve essere versata in ununica soluzione.

    Qualora il debitore ometta il versamento dellintero importo !trattandosi di un bene mobile"ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola rata !se invece il

    bene pignorato era un immobile", perde il beneficio della conversione e le somme gi& versate vannoa far parte dei beni pignorati !art. )@ c.p.c. quinto comma". / questo punto, su richiesta delcreditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudicedellesecuzione dispone senza indugio la vendita dei beni.

    *on lordinanza di conversione !contro la quale proponibile lopposizione agli atti esecutivi", ilgiudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che vi sia sottoposta insostituzione la somma da lui stabilita6 tuttavia i beni immobili si considerano liberati solo quando stata pagata lintera somma.

    In dottrina si molto discusso sulla natura esecutiva o di accertamento dellordinanza cheammette la conversione (8 : bene, la soluzione pi3 accettabile la seconda, dal momento che prima distabilire quale somma sostituire alle cose o ai crediti pignorati il giudice dellesecuzione dovr&compiere un accertamento !anche se parziale e incompleto".

    ( *on la riforma del (--8 sono stati risolti i problemi di interpretazione legati alla formulazione precedente, in basealla quale listanza di conversione poteva essere presentata 0in qualsiasi momento anteriore alla vendita4. Il dies a ,uo ,

    invece, costituito dal momento in cui si perfezionato il pignoramento.(8

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    Gentre la conversione del pignoramento pu1 essere chiesta solo dal debitore, la riduzione del pignoramento !art. )@8 c.p.c." si pu1 disporre anche dufficio. *i1 a causa della finalit& dellistituto,che quella di porre rimedio ad un abuso dello strumento espropriativo da parte del creditore.

    Lart. )@8 c.p.c. stabilisce: 0%u istanza del debitore o anche dufficio, quando il valore dei beni pignorati superiore allimporto delle spese e dei crediti del creditore pignorante e degli altri

    creditori intervenuti, il giudice, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, pu1 disporrela riduzione del pignoramento4.

    Il provvedimento di riduzione unordinanza !contro la quale proponibile lopposizione agliatti esecutivi", emanata dal giudice dellesecuzione a seguito di una valutazione discrezionale e che

    pu1 essere modificata e revocata finch non abbia avuto esecuzione.

    2n altro rimedio contro labuso dello strumento espropriativo si ritrova nellart. )+ c.p.c.,disciplinante il cumulo dei mezzi di espropriazione.

    9 vero che la norma mira ad offrire una piena tutela al creditore, dandogli la possibilit& diavvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti (5 6 ma dallaltro latosu opposizione (+ del debitore il giudice dellesecuzione, con ordinanza non impugnabile, limitalespropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che lui stesso determina.

    *i1 innanzitutto in quanto lesecuzione va effettuata per far conseguire ai creditori concorrentisolo quanto gli dovuto6 inoltre, alla base della disposizione c limpossibilit& di riunireespropriazioni di tipo diverso.

    e consegue che lart. )+ c.p.c. trover& applicazione quando ci sia concorso di espropriazionidello stesso tipo davanti a giudici diversi e contemporaneamente limpossibilit& di riunirle !peresempio pi3 espropriazioni mobiliari in luoghi appartenenti al debitore ma situati in circoscrizionidiverse".

    /nche se lordinanza eJ art. )+ c.p.c. definita non impugnabile, si ritiene che contro di essasia proponibile lopposizione agli atti esecutivi.

    U"IT$ DID$TTIC$ ) : L I"TERVE"TO DEI CREDITORI

    2no dei principi fondamentali del processo esecutivo quello della par condicio creditorum :ciascun creditore, salvo cause legittime di prelazione, ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a

    parit& di condizioni con gli altri creditori !art. (5)$ c.c." (@.Questo principio si collega a quello fissato nellart. (5)- c.c., per il quale il debitore risponde

    delladempimento delle sue obbligazioni con tutti i beni del suo patrimonio, presenti e futuri.

    Il codice di procedura civile disciplina listituto dellintervento dei creditori agli articoli )@+ =--, modificati dalle leggi n. (8 A(-- e n. $A(--8. el sistema in vigore fino al $ marzo (--8 potevano intervenire nella procedura esecutiva i

    creditori chirografari, mentre quelli privilegiati erano invitati ad intervenire6 si distingueva poi frainterventi tempestivi e tardivi e fra creditori muniti o privi di titolo esecutivo.

    La pecca maggiore di questa disciplina era costituita dal fatto che non erano previsti controlli

    (5 Questo significa che il creditore potrebbe per esempio iniziare contro il suo debitore contemporaneamente siaunespropriazione mobiliare che immobiliare.(+ on si tratta di unopposizione in senso tecnico !ad esempio allesecuzione o agli atti esecutivi", ma di una semplicecontestazione informale proposta dal debitore direttamente in udienza oppure con ricorso depositato in cancelleria.(@

    La dottrina pi3 recente sostiene per1 che il principio in esame costituisca una semplice direttiva, destinata a cederedi fronte ad esigenze ritenute dal legislatore meritevoli di maggiore tutela.

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    preventivi sullammissibilit& dei singoli interventi6 qualsiasi contestazione sullesistenza olammontare dei crediti doveva essere rimandata al momento della distribuzione del ricavato !art.

    $( c.p.c.".Per questa ragione il legislatore ha completamente riscritto lart. )@@ c.p.c.6 rimasto invece

    invariato lart. )@+ c.p.c., che sancisce al primo comma la necessit& di avvertire dellespropriazione

    i cosiddetti creditori iscritti o privilegiati, quelli cio che vantano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri !ad esempio unipoteca su un immobile o un privilegio".

    Il motivo per cui a questi creditori deve essere notificato un avviso dellespropriazione varicercato nel cosiddetto effetto purgativo della vendita forzata: con la vendita, infatti, si perdono idiritti da chiunque vantati sul bene pignorato, per cui il compratore lo acquista libero da vincoli e

    pesi di qualsiasi natura.Lavviso va notificato a cura del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento

    !anche se il termine non perentorio", e deve contenere lindicazione del creditore pignorante, delcredito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate !art. )@+ c.p.c. secondo comma".

    In mancanza di prova dellavvenuta notificazione dellavviso, il giudice non pu1 provvederesullistanza di assegnazione o di vendita !art. )@+ c.p.c. ultimo comma"6 si verifica in pratica unatemporanea improcedibilit& della vendita o dellassegnazione.

    Lart. )@@ c.p.c. nella nuova formulazione dispone al comma $ che possono intervenirenellesecuzione i creditori che:

    a" hanno nei confronti del debitore un credito fondato su titolo esecutivo6 b" avevano eseguito al momento del pignoramento un sequestro sui beni pignorati !il

    riferimento al sequestro conservativo"6c" avevano sui beni pignorati un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici

    registri -6d" erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui

    allart. (($) c.c.

    La legittimazione ad intervenire non spetta dunque a qualsiasi creditore6 anche setendenzialmente il legislatore ha voluto favorire chi fosse in possesso di un titolo esecutivo,comunque, non sono state completamente escluse ipotesi di interventi di creditori non titolati.

    La forma dellintervento quella del ricorso al giudice dellesecuzione./i sensi del secondo comma dellart. )@@ c.p.c., tale ricorso deve essere depositato in cancelleria

    prima che si svolga ludienza in cui disposta la vendita o lassegnazione, e deve contenere:lindicazione del credito e del relativo titolo6la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata6

    la dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudicecompetente per lesecuzione $.

    Il ricorso va solo depositato in cancelleria, tuttavia il terzo comma dellart. )@@ c.p.c. dispone:0Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nellesecuzione deve notificare al debitore,entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso nonch copia dellestratto autenticonotarile attestante il credito se lintervento nellesecuzione ha luogo in forza di essa4.

    Questa previsione va collegata a quelle del quinto e del sesto comma: 0*on lordinanza con cui disposta la vendita o lassegnazione il giudice fissa altresD udienza di comparizione davanti a s deldebitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una

    - / questi creditori va notificato lavviso di cui allart. )@+ c.p.c.$ %e lintervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui allart. (($) c.c.,

    a pena di inammissibilit& bisogna allegare al ricorso lestratto autentico notarile delle stesse.

    $

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    delle parti. 'ra la data dellordinanza e la data fissata per ludienza non possono decorrere pi3 disessanta giorni4.

    'ale udienza dunque riservata al debitore ed ai soli creditori non muniti di titolo esecutivo. %eil debitore non compare, i crediti si intendono riconosciuti e i creditori vengono a trovarsi nellastessa posizione di quelli muniti di titolo esecutivo.

    %e invece il debitore compare e riconosce, in tutto o in parte, i crediti dei creditori intervenuti,questi ultimi partecipano alla distribuzione della somma ricavata per intero o limitatamente alla

    parte riconosciuta.%e viceversa il debitore ha disconosciuto dei crediti, i rispettivi creditori hanno diritto

    allaccantonamento delle somme che spetterebbero loro, sempre che ne facciano istanza edimostrino di aver proposto, nei trenta giorni successivi alludienza, lazione necessaria per potersimunire di titolo esecutivo.

    Hesta da esaminare il quarto comma dellart. )@@ c.p.c., che ha generalizzato listitutodellestensione del pignoramento, previsto originariamente per la sola espropriazione mobiliare

    presso il debitore dallart. (5 c.p.c. oggi abrogato.Il creditore pignorante ha facolt& di indicare ai creditori chirografari intervenuti

    tempestivamente, con atto notificato oppure alludienza in cui disposta lassegnazione o lavendita, lesistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili. *i1 per invitare i creditori stessiad estendere il pignoramento se sono muniti di titolo esecutivo, oppure ad anticipare le spesedellestensione se non hanno un titolo esecutivo !in questo caso infatti al pignoramento dei beniulteriori dovr& procedere il creditore pignorante".

    %e i creditori intervenuti non si avvalgono dellinvito entro trenta giorni senza un giusto motivo,il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione del ricavato.

    %iamo in presenza di una causa di prelazione speciale, di origine processuale, che va adaggiungersi a quelle previste dal legislatore !pegno, ipoteca e privilegio".

    Lo scopo della disposizione di evitare che i beni fatti pignorare dal creditore procedentedivengano insufficienti a soddisfarlo a seguito dellintervento di altri creditori nel processoesecutivo da lui instaurato.

    Lart. -- c.p.c., anchesso modificato dalla riforma del (--8, stabilisce che in armonia conquanto disposto per i singoli procedimenti di espropriazione, lintervento d& diritto a partecipare alladistribuzione della somma ricavata, a partecipare allespropriazione del bene pignorato ed a

    provocarne i singoli atti.'ali prerogative spettano esclusivamente ai creditori interventi tempestivamente: infatti i

    creditori intervenuti tardivamente possono soltanto partecipare alla distribuzione di quanto residuadopo che siano stati soddisfatti il creditore procedente e quelli tempestivamente intervenuti.

    Ga come fare per sapere se un intervento tempestivo oppure tardivoCLa soluzione diversa a seconda del procedimento di cui si tratta6 pi3 specificamente:

    nellespropriazione mobiliare lintervento tempestivo quando avviene non oltre la primaudienza fissata per lautorizzazione della vendita o per lassegnazione !art. ( c.p.c.".Quando per1 il valore dei beni pignorati non superi i ventimila euro, lintervento si consideratempestivo se effettuato non oltre la data di presentazione del ricorso contenente listanza diassegnazione o di vendita6nellespropriazione presso terzi lintervento tempestivo quando avviene non oltre la primaudienza di comparizione delle parti !art. $ c.p.c."6nellespropriazione immobiliare lintervento tempestivo quando avviene non oltre la prima

    udienza fissata per lautorizzazione della vendita o per lassegnazione.

    $8

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    U"IT$ DID$TTIC$ 4 : L$ VE"DIT$ E L $SSE%"$!IO"E

    Quando viene espropriato un bene concreto, occorre generalmente trasformarlo in denaro cosDche i creditori intervenuti nella procedura esecutiva possano soddisfarsi sul ricavato !in alternativa

    possibile chiedere lassegnazione forzata".'uttavia questa fase del processo espropriativo puramente eventuale: infatti essa non si ritrova

    se il pignoramento ha avuto ad oggetto denaro contante n se c stata conversione del pignoramento ai sensi dellart. )@ c.p.c. In queste ipotesi, infatti, si passa direttamente alladistribuzione fra gli aventi diritto.

    La fase liquidativa disciplinata dagli artt. -$ = -+ c.p.c.6 listanza di assegnazione o divendita pu1 essere formulata dal creditore pignorante o !in armonia con le disposizioni dei singoli

    procedimenti espropriativi" da un creditore munito di titolo esecutivo che sia intervenutotempestivamente. Per proporre listanza bisogna aspettare dieci giorni dal pignoramento, a menoche non si tratti di beni deteriorabili, e non andare oltre i novanta giorni di efficacia del

    pignoramento stesso.

    La vendita forzata, secondo il disposto dellart. - c.p.c., pu1 avvenire con incanto !cioallasta" oppure senza incanto !a mezzo di commissionario".

    9ssa, quando venga fatta in pi3 volte o in pi3 lotti, deve cessare una volta raggiunto limportodelle spese e dei crediti per i quali si procede !art. -) c.p.c.".

    La vendita forzata, della quale va esclusa la natura negoziale a favore della coattivit& deltrasferimento ( , produce alcuni importanti effetti:

    effetto traslativo della propriet& !art. (@$@ c.c."6effetto purgativo, in quanto il bene viene trasmesso allacquirente libero da vincoli !quali

    pegni, ipoteche e privilegi"6retrodatazione degli effetti della vendita forzata, per cui il bene viene venduto nellasituazione giuridica e di fatto sussistente al momento del pignoramento.

    In alternativa alla vendita pu1 essere disposta lassegnazione forzata 6 dispone lart. - c.p.c.:0Il creditore pignorante pu1 chiedere lassegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo leregole contenute nei capi seguenti.

    %e sono intervenuti altri creditori, lassegnazione pu1 essere chiesta a vantaggio di uno solo o pi3, daccordo fra tutti4.

    Lassegnazione consiste nellattribuzione diretta del bene pignorato al creditore6 anche qui, al pari della vendita forzata, siamo in presenza di un trasferimento coattivo.

    Il codice di procedura civile disciplina due tipi di assegnazione: quella satisfattiva o in solutum!art. - c.p.c." e la cosiddetta assegnazione vendita !art. -8 c.p.c. comma $". La prima comportaanche il soddisfacimento della pretesa dellassegnatario, la seconda no.

    el caso di assegnazione satisfattiva, il bene pignorato viene conferito al creditore assegnatariosenza che questi debba pagare nulla6 soltanto se il valore del bene assegnato supera il creditodellassegnatario occorrer& versare a titolo di conguaglio la differenza !cosiddetta assegnazione

    ( *i1 alla luce del fatto che chi vende non il proprietario !debitore", bensD lo %tato attraverso un organogiurisdizionale. In ogni caso, lacquisto avviene a titolo derivativo e non originario.

    9sistono tuttavia beni che possono essere assegnati subito, senza cio un previo tentativo di vendita: il caso deititoli di credito e delle cose il cui valore risulti da un listino di borsa o di mercato e dei crediti presi in considerazionedal primo comma dellart. c.p.c.

    $5

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    mista".*on riferimento allassegnazione vendita, invece, lart. -8 c.p.c. stabilisce: 0Lassegnazione

    pu1 essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventidiritto a prelazione anteriore a quello dellofferente.

    %e il valore superiore ) , sulleccedenza concorrono lofferente e gli altri creditori, osservate le

    cause di prelazione che li assistono4. ellassegnazione vendita, dunque, il creditore assegnatario deve versare a favore della massa un

    prezzo non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quellodellofferente.

    /i sensi dellart. -5 c.p.c., lassegnazione disposta dal giudice dellesecuzione con ordinanza,contenente lindicazione dellassegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, deldebitore ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

    %i molto discusso sulla natura dellordinanza di assegnazione , poich la legge non la definisceespressamente titolo esecutivo6 la giurisprudenza comunque orientata in questo senso,equiparando lordinanza in esame ad una sentenza di condanna.

    /nche se immediatamente esecutiva, lordinanza di assegnazione non ricorribile in *assazione6 pu1 tuttavia essere impugnata con lopposizione agli atti esecutivi.

    'anto la vendita forzata che lassegnazione sono sottoposte al regime di stabilit& previstodallart. (@(@ c.c. 9sso consiste nel fatto che la nullit& degli atti esecutivi che hanno preceduto lavendita e lassegnazione non ha effetto nei confronti dellacquirente o assegnatario, salvo il caso dicollusione di questi ultimi con il creditore procedente.

    U"IT$ DID$TTC$ 8 : L$ DISTRI;U!IO"E DEL RIC$V$TO

    Lultima fase del processo di espropriazione forzata quella cosiddetta satisfattiva o distributiva!artt. -@ = $( c.p.c.".

    In primo luogo bisogna considerare che cosa va a comporre la somma da distribuire. / questadomanda risponde lart. -@ c.p.c.: 0La somma da distribuire formata da quanto proviene a titolodi prezzo o conguaglio 8 delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate,di multa e risarcimento del danno 5 da parte dellaggiudicatario4.

    Le modalit& della distribuzione variano a seconda che alla procedura esecutiva partecipi il solocreditore pignorante o al contrario anche altri creditori.#ella prima ipotesi si occupa il primo comma dellart. $- c.p.c., modificato dalla legge n.

    ) Questo caso si pu1 verificare per esempio qualora vi siano state pi3 domande di assegnazione ed il giudice abbiadisposto una gara sullofferta pi3 alta. %ulleccedenza, infatti, concorrono lassegnatario e gli altri creditori concorrenti.

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    (8 A(-- . La disposizione in esame prevede: 0%e vi un solo creditore pignorante senza interventodi altri creditori, il giudice dellesecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore

    pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese4.In questo caso piuttosto che di distribuzione pi3 corretto parlare di assegnazione o attribuzione

    delle somme.

    %e invece nel processo esecutivo sono intervenuti anche altri creditori, ai sensi del secondocomma dellart. $- c.p.c. 0la somma ricavata dal giudice distribuita tra i creditori a norma delledisposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previoaccantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cuicrediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore +4.

    'ale accantonamento !terzo comma art. $- c.p.c." viene disposto per il tempo necessario amunirsi di un titolo esecutivo e in ogni caso per non pi3 di tre anni, decorsi i quali anche dufficio ilgiudice d& luogo alla distribuzione dopo aver disposto la comparizione delle parti !esclusi i creditorigi& integralmente soddisfatti".

    Lultimo comma dellart. $- c.p.c. stabilisce infine che leventuale residuo della sommaricavata, dopo lulteriore distribuzione di cui al terzo comma oppure dopo che sia decorso il termine

    per laccantonamento, viene consegnato al debitore o al terzo che ha subito lespropriazione.

    Quando vi siano pi3 creditori concorrenti, in generale la distribuzione del ricavato pu1 esseregiudiziale oppure concordata, quando gli stessi creditori si siano accordati secondo un piano diriparto che deve essere poi approvato dal giudice.

    /d ogni modo, dalla cosiddetta massa attiva vanno innanzitutto sottratte le spese del procedimento6 quindi si passa alla soddisfazione dei creditori, seguendo questordine:

    $. creditore pignorante e creditori con diritto di prelazione6(. creditori chirografari intervenuti tempestivamente6

    . creditori chirografari intervenuti tardivamente.

    Leventuale residuo viene consegnato al debitore o al terzo che ha subito lespropriazione.

    Lart. $$ c.p.c. disciplina listituto della cosiddetta domanda di sostituzione esecutiva osubcollocazione: 0I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere diessere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dellart. )@@ secondo comma.

    Il giudice dellesecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma lecontestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditoriconcorrenti4.

    Il primo requisito essenziale che il creditore al quale si subentra risulti utilmente collocato nelladistribuzione, dunque abbia diritto ad una quota del ricavato, mentre non occorre essere in possesso

    di un titolo esecutivo.%econdo la dottrina, la domanda di sostituzione non costituisce esercizio di unazione esecutiva,introducendo al contrario un procedimento cognitivo sommario @, e pu1 essere proposta anche

    prima della fase distributiva !ma pur sempre allinterno del processo esecutivo".

  • 8/12/2019 Diritto Processuale Civile Procedura Civile III

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    Importanti novit& sono state apportate dalla legge n. +-A(-- allart. $( c.p.c., riguardante lecontroversie che sorgono in fase distributiva.

    Lattuale formulazione della norma questa: 0%e, in sede di distribuzione, sorge controversia trai creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato allespropriazione, circa la

    sussistenza o lammontare di uno o pi3 crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, ilgiudice dellesecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede conordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui allart. 8$5, secondo comma.

    Il giudice pu1, anche con lordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, ladistribuzione della somma ricavata4.

    /ttivamente legittimati a proporre opposizione ex art. $( c.p.c. sono il debitore o il terzo cheabbiano subito lespropriazione, i creditori concorrenti quando la massa attiva risulti insufficiente, ilcreditor creditoris che abbia proposto domanda di sostituzione per ci1 che concerne la collocazionedel sostituto.

    Le controversie considerate dallart. $( c.p.c. possono avere ad oggetto la sussistenza olammontare di uno o pi3 crediti oppure la sussistenza di diritti di prelazione6 restano escluse lecontroversie di cui al secondo comma dellart. $$ c.p.c. tra creditor creditoris e creditore debitore,sebbene la disciplina processuale sia la stessa.

    #iversamente dalla precedente disciplina, il giudice dellesecuzione sempre competente adecidere sulle controversie distributive6 la decisione ha forma di ordinanza, impugnabile conlopposizione agli atti esecutivi.

    /ltra novit& di rilievo che oggi la sospensione della distribuzione della somma ricavata facoltativa e non pi3 obbligatoria come in passato6 dunque il giudice effettuer& in proposito unavalutazione discrezionale.

    2no dei problemi pi3 dibattuti in dottrina quello della cosiddetta stabilit dei risultati delladistribuzione . ;li orientamenti sullargomento sono sostanzialmente due: quello cognitivo, secondoil quale nella fase distributiva si ritrovano caratteri propri del processo di cognizione ordinaria, equello esecutivo, che vede nella distribuzione del ricavato unattivit& puramente liquidatoriasvincolata da qualsiasi esame di tipo sostanziale sui presupposti e sul contenuto delle domande.

    *onseguenza del secondo approccio sarebbe la possibilit& per il debitore di chiedere, una voltachiuso il processo esecutivo, la restituzione di quanto attribuito ai creditori sforniti di titoloesecutivo !possibilit& fra laltro esclusa dalla *orte di cassazione".

    >isogna dunque ritenere in armonia con lorientamento cognitivo che i risultati del riparto sianoirrevocabili e restino fermi6 ci1 al fine di salvaguardare la realizzazione concreta del principio della

    par condicio creditorum .

    U"IT$ DID$TTIC$ < : L ESPROPRI$!IO"E MO;ILI$RE PRESSO ILDE;ITORE

    Il pignoramento di beni mobili disciplinato dagli artt. $ = )( c.p.c.6 qualora scelga questotipo di procedimento, il creditore esibisce titolo esecutivo e precetto debitamente notificatiallufficiale giudiziario, il quale si reca presso la casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti

    per cercare le cose da pignorare.Qualora sia necessario, lufficiale giudiziario pu1 avvalersi dellassistenza della forza pubblica

    !art. $ c.p.c. secondo comma".

    (-

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    egli artt. $) e $ c.p.c., modificati dalla legge n. (A(--8, sono individuate rispettivamente lecose mobili assolutamente e relativamente impignorabili.

    Limpignorabilit& assoluta di determinati beni !ad esempio lanello nuziale o la biancheria" sigiustifica con lesigenza di tutelare bisogni essenziali del debitore, in quanto si tratta di cose che negarantiscono il sostentamento ! il caso di frigorifero e fornelli da cucina" o che hanno per lui un

    particolare valore !cose sacre o che servono allesercizio del culto".9 stato abrogato il n. ) dellart. $) c.p.c., che si riferiva agli oggetti ed ai libri indispensabili

    per lesercizio dellarte o professione del debitore6 il relativo riferimento stato attualmenteaggiunto allart. $ c.p.c. riguardante i beni mobili relativamente impignorabili. Eggi questo tipodi cose pu1 essere pignorato nei limiti di un quinto quando il presumibile valore di realizzo deglialtri beni rinvenuti dallufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appaia sufficiente allasoddisfazione del credito )- .

    Limpignorabilit& relativa !art. $ c.p.c." invece dettata da mere ragioni di opportunit&: poichoggetto di pignoramento sono gli attrezzi da lavoro e non il fondo, il legislatore vuole evitare che siverifichi un pregiudizio a causa dellimpossibilit& di coltivare il fondo stesso.

    Per questo il primo comma dellart. $ c.p.c. dispone: 0Le cose, che il proprietario di un fondovi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamentedallimmobile soltanto in mancanza di altri mobili6 tuttavia il giudice dellesecuzione, su istanza deldebitore e sentito il creditore, pu1 escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile,quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o pu1 anche

    permetterne luso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione ericostituzione4.

    'anto limpignorabilit& assoluta che quella relativa non sono rilevabili dufficio, ma possonoessere fatte valere soltanto dal debitore esecutato mediante opposizione allesecuzione.

    0Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che lufficiale giudiziario ritiene di pi3 facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari allimporto del credito precettato aumentato della met&.

    In ogni caso lufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titolidi credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione4.

    La legge n. (A(--8 ha modificato in questo modo lart. $5 c.p.c.6 rispetto alla precedentedisciplina, stato attribuito pi3 potere allufficiale giudiziario, che non deve pi3 attenersi nellascelta delle cose da pignorare alle indicazioni del debitore.

    La legge n. (A(--8 ha notevolmente modificato anche lart. $+ c.p.c., riguardante la forma del pignoramento.

    Lufficiale giudiziario redige il verbale delle operazioni, e quando sorgono difficolt& nella stimadelle cose pignorabili pu1 differire fino ad un massimo di trenta giorni, dopo aver redatto un primoverbale di pignoramento, lindividuazione dei beni da assoggettare a pignoramento !sulla base delleindicazioni dellesperto scelto per la stima".

    %e il debitore non presente, lingiunzione viene rivolta ad una persona di famiglia oppureaddetta alla casa, allufficio o allazienda6 il processo verbale, unitamente al titolo esecutivo e al

    precetto, vengono depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.

    )- Il terzo comma dellart. $ c.p.c., aggiunto dalla legge n. (A(--8, stabilisce anche che il limite di un quinto non siapplica ai debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivit& del debitore risulti una prevalenza delcapitale investito sul lavoro. La formulazione della norma non appare chiara e d& luogo a problemi interpretativi, comesottolinea ;.

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    Lultimo comma dellart. $+ c.p.c. prevede infine che il giudice, su istanza del creditore dadepositare non oltre il termine per il deposito dellistanza di vendita, ordini lintegrazione del

    pignoramento ove ritenga che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore aquello determinato dallufficiale giudiziario in base al primo comma della stessa norma. In tal casolufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

    Il codice di procedura civile descrive dettagliatamente le regole per la custodia dei beni pignorati: denaro, titoli di credito e oggetti preziosi sono consegnati al cancelliere !art. (- c.p.c. primo comma", mentre per la conservazione delle altre cose lufficiale giudiziario provvedetrasportandole in un luogo di pubblico deposito !se il creditore ne fa richiesta" oppure affidandolead un custode diverso dal debitore. ;li obblighi e leventuale compenso del custode sonodisciplinati dagli artt. ($ !modificato dalla legge n. (A(--8" e (( c.p.c.

    ;li artt. ( e () c.p.c. disciplinano rispettivamente lunione di pignoramenti e il pignoramentosuccessivo.

    Lipotesi prevista dallart. ( c.p.c. si differenzia da quella dellart. )@ c.p.c. in quanto mentrein questultima si fa riferimento ad un unico pignoramento posto in essere da pi3 creditori, quivengono considerati due pignoramenti distinti che proseguono insieme.

    /i sensi dellart. () c.p.c., invece, lufficiale giudiziario che trova un pignoramento gi&compiuto ne d& atto nel processo verbale, descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e poi

    procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.%e il pignoramento successivo compiuto anteriormente alla prima udienza fissata per

    lautorizzazione della vendita o per lassegnazione o, quando il valore dei beni pignorati non superai ventimila euro, anteriormente alla presentazione del ricorso per lassegnazione o la vendita, il

    processo verbale viene inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento e lesecuzionesi svolge in un unico processo.

    Eltre questi termini, il pignoramento successivo ha con riguardo ai beni colpiti dal primo pignoramento gli effetti di un intervento tardivo6 se invece sono stati colpiti altri beni, per questiultimi si svolge un processo separato.

    La fase dellintervento regolata dagli artt. ( = (+ c.p.c.. ellespropriazione mobiliare presso il debitore lintervento si considera tempestivo se avviene

    non oltre la prima udienza fissata per lautorizzazione della vendita o per lassegnazione !art. (c.p.c.". Quando per1 il valore dei beni pignorati non superi i ventimila euro, lintervento tempestivo se viene effettuato non oltre la data di presentazione del ricorso contenente listanza diassegnazione o di vendita.

    Lintervento tempestivo consente, oltre che di partecipare alla distribuzione del ricavato, di

    provocare i singoli atti dellespropriazione !art. (8 c.p.c." qualora i creditori siano muniti di titoloesecutivo.#a sottolineare che in base al secondo comma dellart. (+ c.p.c., i creditori che vantano un

    diritto di prelazione sulle cose pignorate concorrono alla distribuzione del ricavato in base ai lorodiritti di prelazione anche se intervengono tardivamente, non subendo cosD alcun pregiudizio in casodi intervento non tempestivo.

    Per quanto riguarda la vendita e lassegnazione, sullistanza proposta ai sensi dellart. (@ c.p.c.il giudice dellesecuzione fissa ludienza per laudizione delle parti e poi decide con ordinanza!salvo pronunciare sentenza sulle eventuali opposizioni".

    %e per1 il valore dei beni pignorati non supera i ventimila euro e fino al momento della

    presentazione del ricorso non sono intervenuti altri creditori, il giudice dellesecuzione disponelassegnazione o la vendita con decreto6 qualora invece vi siano stati degli interventi si procede nel

    ((

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    modo ordinario, ma verranno ascoltati esclusivamente i creditori intervenuti tempestivamente.

    La vendita !art. ( c.p.c. come modificato dalla legge n. (A(--8", pu1 avvenire senza incanto,allincanto o tramite commissionario )$ . ellart. ) bis c.p.c. stata inoltre prevista la possibilit& didelegare le operazioni di vendita, anche senza incanto, a notai, avvocati e commercialisti.

    Quando la vendita avviene a mezzo di commissionario, esistono una serie di obblighi che questideve rispettare ai sensi dellart. c.p.c.

    In particolare, la vendita pu1 avvenire solo per contanti e le operazioni devono esseredebitamente documentate. %e entro un mese dal provvedimento di autorizzazione la vendita non cstata, il commissionario, salvo proroga su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i

    beni affinch vengano venduti allincanto.

    Per la vendita allincanto si seguono le disposizioni degli artt. ) ss. c.p.c.6 il prezzo basedellincanto stabilito dal giudice dellesecuzione sentito, se occorre, uno stimatore, e la vendita sifa per contanti.

    La legge n. (A(--8 ha modificato lart. + c.p.c., per cui oggi se una cosa messa allincantoresta invenduta, il soggetto al quale sono state affidate le operazioni fissa un nuovo incanto ad un

    prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.%e il prezzo non pagato, si procede immediatamente ad un nuovo incanto a spese e sotto la

    responsabilit& dellaggiudicatario inadempiente !cosiddetta rivendita forzata, art. )- c.p.c.".

    La fase distributiva regolata dagli artt. )$ e )( c.p.c.La distribuzione pu1 avvenire in base ad un piano concordato dagli stessi creditori concorrenti

    !cosiddetta distribuzione amichevole", nel qual caso il giudice dellesecuzione, sentito il debitore, provvede in conformit&6 oppure si pu1 avere una distribuzione giudiziale. Questultima ricorrequando i creditori non abbiano trovato un accordo o se il giudice dellesecuzione non abbiaapprovato il piano di riparto.

    .

    U"IT$ DID$TTIC$ 5 : L ESPROPRI$!IO"E PRESSO TER!I

    Quando lespropriazione riguarda somme di denaro dovute al debitore esecutato da un terzo,ovvero cose mobili di propriet& del debitore ma momentaneamente in possesso di un terzo,lesecuzione forzata deve necessariamente avvenire con la collaborazione o comunque ilcoinvolgimento del terzo )( .

    Lespropriazione presso terzi regolata dagli artt. ) = ) c.p.c.Lart. ) c.p.c. primo comma dispone: 0Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di

    cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente alterzo e al debitore a norma degli artt. $ 5 ss.4.

    La norma prosegue stabilendo che latto deve contenere:lingiunzione di cui allart. )@( c.p.c.6lindicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto6

    )$ Il commissionario un ausiliario del giudice6 pu1 essere ad esempio un agente di borsa, un istituto autorizzato alle

    operazioni di borsa e comunque un professioni sta qualificato.)( 9 necessario che il debitore non abbia la disponibilit& diretta del bene, altrimenti bisognerebbe procedere conlespropriazione mobiliare presso il debitore.

    (

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    lindicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e lintimazione al terzo dinon disporne senza ordine del giudice6la dichiarazione di residenza o lelezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunalecompetente6la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del

    terzo affinch questi dichiari se e quali somme debba al debitore o quali mobili di propriet&del debitore detenga. In seguito alla legge n. (A(--8, linvito a comparire viene esteso alterzo solo quando si tratta di crediti di lavoro6 negli altri casi il terzo pu1 comunicare ladichiarazione di cui allart. )5 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzoraccomandata.

    /nche se il terzo risulta essere debitore dellesecutato non in alcun modo soggetto passivodellespropriazione, pur partecipando ad alcune fasi del procedimento. Prova di tale estraneit& chetitolo esecutivo e precetto vanno notificati soltanto al debitore e non anche al terzo.

    Lart. ) c.p.c. contiene unelencazione tassativa dei crediti impignorabili, mentre lart. )8 dedicato agli obblighi posti a carico del terzo.

    Questultima norma stata radicalmente innovata dalla legge n. +-A(-- , che ha aggiunto fralaltro un secondo comma alla disposizione: 0#al giorno in cui gli notificato latto previstonellart. ) il terzo soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limitidellimporto del credito precettato aumentato della met&, agli obblighi che la legge impone alcustode.

    el caso di pignoramento eseguito presso pi3 terzi, il debitore pu1 chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dellart. )@8 ovvero la dichiarazione di inefficaciadi taluno di essi6 il giudice dellesecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza ) non oltreventi giorni dallistanza4.

    ;razie allaggiunta delle parole -nei limiti dell$importo del credito precettato aumentato dellamet , stato posto un limite alla responsabilit& personale del terzo nei confronti del creditore

    pignorante6 in passato, invece, anche per crediti di modesta entit& potevano essere pignorati creditidi importo maggiore !in tal modo il creditore pignorante si assicurava il pagamento integrale nelcaso intervenissero altri creditori e lunico rimedio era un provvedimento di riduzione ex art. )@8c.p.c.".

    il creditore pignorante potrebbe eludere la nuova disciplina eseguendo pi3 pignoramenti presso terzi: il debitore, infatti, avvalendosi del secondo comma dellart. )8 c.p.c., potrebbechiedere la riduzione proporzionale dei pignoramenti oppure la dichiarazione di inefficacia di talunodi essi.

    2na delle fasi pi3 importanti del procedimento di espropriazione presso terzi costituita dalladichiarazione che il terzo deve rendere alludienza di cui allart. )5 c.p.c., anchesso modificatodalla legge n. (A(--8.

    La disposizione, nella sua attuale formulazione, recita: 0*on dichiarazione alludienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o diquali somme debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o laconsegna.

    #eve altresD specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che glisono state notificate o che ha accettato.

    Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato

    ) 'ale ordinanza impugnabile con lopposizione agli atti esecutivi, oltre che revocabile e modificabile ai sensidellart. $55 c.p.c.

    ()

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    dal giudice4.

    /vendo la funzione di accertare o lesistenza del credito, precisandone anche lentit&, olappartenenza del bene pignorato al patrimonio del debitore, la dichiarazione del terzo lelementoche perfeziona il pignoramento presso terzi.

    /lludienza fissata per la dichiarazione )) possono verificarsi diverse ipotesi:$. il terzo compare e rende la dichiarazione dovuta, con le precisazioni di cui allart. )5

    c.p.c. !cosiddetta dichiarazione positiva". 9gli deve inoltre specificare se sono gi& statieseguiti pignoramenti presso di lui !art. - c.p.c.", nel qual caso si applicher& lart. ()c.p.c. sul pignoramento successivo6

    (. il terzo non compare alludienza, o comparendo rifiuta di rendere la dichiarazione, oancora rende una dichiarazione intorno alla quale sorgono contestazioni. Per questi casi,lart. )+ c.p.c. stabilisce che il giudice su istanza di parte ) provvede allistruzione dellacausa6 si apre un vero e proprio giudizio di cognizione, e se nemmeno nel corso delgiudizio di primo grado il terzo rende la dichiarazione, il giudice pu1 ritenere ammesso ildebito del terzo. Qui il pignoramento si perfeziona con la sentenza di accertamento.

    %e la sentenza !si tratta di una sentenza di mero accertamento" che chiude il processo dicognizione accerta lesistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il giudice fissa alle

    parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo !art. )@ c.p.c.".%e al contrario viene accertata linesistenza dellobbligo del terzo, il pignoramento avr& esito

    negativo e verranno meno gli effetti preliminari dellatto, fra i quali il vincolo di destinazione sui beni.

    Lintervento dei creditori nellespropriazione presso terzi regolato dalle normesullespropriazione mobiliare presso il debitore !artt. ( ss c.p.c."6 lart. $ c.p.c. precisa inoltreche per poter essere considerato tempestivo occorre che lintervento non venga esperito oltre la

    prima udienza di comparizione delle parti !che per la maggioranza della dottrina ludienza fissataaffinch il terzo renda la dichiarazione di cui allart. )5 c.p.c.".

    %e il terzo si dichiara o dichiarato con la sentenza che chiude il giudizio di cognizione possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dellesecuzione sentite le parti disponelassegnazione o la vendita delle cose mobili secondo le norme sullespropriazione mobiliare pressoil debitore !art. ( c.p.c.".

    Per i crediti, invece, se si tratta di somme esigibili subito o comunque entro novanta giorni, ilgiudice dellesecuzione le assegna in pagamento ai creditori concorrenti salvo esazione )8 . Per icrediti esigibili in un termine pi3 lungo e quelli relativi a censi o rendite perpetue o temporanee,

    viceversa, se i creditori non ne chiedono daccordo fra loro lassegnazione, si procede alla venditain base agli artt. (@ ss. c.p.c.

    U"IT$ DID$TTIC$ = : L ESPROPRI$!IO"E IMMO;ILI$RE

    Lespropriazione immobiliare il procedimento esecutivo avente ad oggetto la propriet& o altridiritti reali su beni immobili del debitore.)) Ludienza non pu1 svolgersi prima che siano trascorsi dieci giorni dal pignoramento6 il terzo non ha lobbligo dicomparire.) Legittimati alla proposizione dellistanza sono il creditore procedente, il debitore esecutato e, secondo lopinione

    prevalente, solo i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.)8 *i1 vuol dire che se il terzo inadempiente, il creditore assegnatario potr& di nuovo rivolgere la sua pretesa aldebitore esecutato.

    (

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    La complessit& di questa procedura dipende innanzitutto dal fatto che la scelta dei beni da pignorare rimessa al creditore e non allufficiale giudiziario, e poi dalla necessit& di trascriverelatto di pignoramento.

    /i sensi dellart. c.p.c., infatti, 0Il pignoramento immobiliare si esegue mediantenotificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente,

    con gli estremi del codice civile per lindividuazione dellimmobile ipotecato, i beni e i dirittiimmobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa lingiunzione prevista nellart. )@(.

    Immediatamente dopo la notificazione lufficiale giudiziario consegna copia autentica dellattocon le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive latto egli restituisce una delle note.

    Le attivit& previste nel coma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante,al quale lufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra4.

    el pignoramento immobiliare sono dunque identificabili due momenti distinti: la notificadellatto di pignoramento !contenente lesatta descrizione dellimmobile che si intende assoggettareal vincolo" e la sua successiva trascrizione nei registri immobiliari, che pu1 essere curata

    personalmente dal creditore procedente. ei confronti del debitore il pignoramento si perfeziona al momento della notifica6 la

    trascrizione, invece, rende il vincolo efficace nei confronti dei terzi.%econdo la giurisprudenza, il termine di novanta giorni per lefficacia del pignoramento decorre

    dalla notifica, mentre la dottrina ritiene che si debba fare riferimento alla trascrizione./i sensi dellart. 5 c.p.c., lufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve

    depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per lesecuzione latto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registriimmobiliari.

    Il creditore pignorante a sua volta deve depositare entro dieci giorni dal pignoramento titoloesecutivo e precetto, e qualora abbia provveduto personalmente alla trascrizione anche la relativanota.

    Il termine di dieci giorni, elevato rispetto ai cinque della precedente disciplina dalla legge n.+-A(-- , si considera ordinatorio6 il deposito oltre il termine, quindi, non comporta nullit& del

    pignoramento.

    *ol pignoramento il debitore costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori!comprese pertinenze e frutti", senza diritto a compenso !art. @ c.p.c.".

    La legge n. +-A(-- ha previsto che se limmobile non occupato dal debitore deve esserenominato custode una persona diversa6 nel caso in cui limmobile sia occupato dal debitorenominato custode, poi, il giudice deve comunque sostituirlo con la persona o listituto incaricati

    della vendita al momento della pronuncia della relativa ordinanza.Qualora il pignoramento divenga inefficace per il decorso del termine di cui allart. )@5 c.p.c., in base allart. 8( c.p.c. il giudice dellesecuzione con lordinanza di estinzione del processo dovr&altresD disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

    *on riguardo allintervento dei creditori, prima della riforma del (--8 lart. 8 c.p.c. oraabrogato consentiva lintervento anche dei creditori a termine o sotto condizione, e lintervento siconsiderava tardivo se fosse successivo alla prima udienza fissata per lautorizzazione della vendita.

    In seguito allabrogazione, il dies ad ,uem per lintervento tempestivo rimasto invariato ma previsto dallart. 8) c.p.c., il quale dispone pure che i creditori intervenuti tempestivamente emuniti di titolo esecutivo possono provocare i singoli atti dellespropriazione.

    I creditori chirografari che intervengono oltre la prima udienza fissata per lautorizzazione della

    vendita ma prima delludienza per la formazione del progetto di distribuzione, concorrono alladistribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo che siano stati soddisfatti i

    (8

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    diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti tempestivamente e a norma dellart. 88c.p.c. )5 !art. 8 c.p.c.".

    umerose modifiche sono state apportate alla disciplina della vendita e dellassegnazione !artt.85 ss. c.p.c." dalla legge n. (8 A(-- .

    Il creditore pignorante o il creditore munito di titolo esecutivo che propone listanza di vendita,deve produrre la documentazione ipocatastale necessaria per procedere alla vendita !o insostituzione unidonea certificazione notarile". Il termine per il deposito attualmente di centoventigiorni, prorogabile una sola volta dal giudice dellesecuzione di altri centoventi giorni su istanza deicreditori o dellesecutato e per giusti motivi6 la proroga pu1 essere concessa anche se il giudiceritiene che la documentazione debba essere completata.

    %e la proroga non stata chiesta o concessa, oppure se la documentazione non stata integratanel termine assegnato, il giudice dellesecuzione anche dufficio dichiara con ordinanza linefficaciadel pignoramento relativamente allimmobile per il quale non stata depositata la documentazione.%e non vi sono altri beni pignorati viene altresD dichiarata lestinzione del processo esecutivo.

    Presentata listanza di vendita, entro trenta giorni dal deposito della documentazione il giudicenomina lesperto cui affidare le operazioni !e lo convoca affinch questi presti giuramento" e fissaludienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti che non siano intervenuti.

    'ale udienza rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle opposizioni agli attiesecutivi che non siano state gi& proposte.

    %e non vi sono opposizioni o comunque su di esse si raggiunge un accordo, il giudicedellesecuzione dispone con ordinanza la vendita fissando un termine non inferiore a novanta giornie non superiore a centoventi per proporre offerte dacquisto !in base allart. 5$ c.p.c. tutti, tranne ildebitore, sono ammessi a fare offerte per lacquisto dellimmobile pignorato".

    In caso di opposizioni, il tribunale decide su di esse con sentenza e poi il giudice dellesecuzioneordina la vendita.