21
IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA E LE SUE ECCEZIONI

Divieto dell\'uso della forza

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Divieto dell\'uso della forza

IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA E LE SUE

ECCEZIONI

Page 2: Divieto dell\'uso della forza

FINO AL XX° SECOLO

- Assoluta libertà nel ricorso alla forza

- Giustificazione giuridica non richiesta

- Diverse misure concernenti l’uso della forza:

• Guerra

• Forme di autotutela: rappresaglia e intervento armato

Page 3: Divieto dell\'uso della forza

LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI

Tentativo di disciplinare lo “ius ad bellum”, ovvero il diritto di ricorrere alla forza armata

- Soluzione delle controversie sottoposta a un regolamento arbitrale

o giudiziale della Corte Permanente di Giustizia, o deferita al

Consiglio della Società delle Nazioni;

- Se nel Consiglio, tutti i membri accettavano il rapporto, ogni atto di

forza veniva vietato e si giungeva ad una soluzione pacifica;

- In caso contrario, il ricorso alla guerra era possibile dopo tre mesi

dalla decisione.

Page 4: Divieto dell\'uso della forza

PATTO BRIAND-KELLOGG

Art. 1: “Le parti contraenti dichiarano solennemente, in nome dei loro rispettivi popoli, di condannare il ricorso alla guerra per regolare le dispute internazionali e di rinunciarvi come strumento di politica nazionale nelle loro reciproche relazioni”

Art. 2: “La parti riconoscono che la soluzione di ogni disputa o conflitto, di qualunque natura o di qualunque origine possano essere e che possano insorgere tra di loro, non dovrà mai essere ricercata, se non con strumenti pacifici”

LACUNE: - Le “measures short of war” non erano state regolate - La rinuncia alla guerra valeva solo tra gli Stati contraenti

Page 5: Divieto dell\'uso della forza

PROCESSO DI NORIMBERGA

Pose le basi per il riconoscimento del divieto di ricorrere alla guerra a livello internazionale

L’articolo 6 dell’Accordo di Londra definiva crimine contro la pace: “Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurance, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing”

Page 6: Divieto dell\'uso della forza

Preambolo: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità”

STATUTO DELLE NAZIONI UNITE

Page 7: Divieto dell\'uso della forza

Art. 1 §1:

“Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:

prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le

minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre

violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità

ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o

la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che

potrebbero portare ad una violazione della pace”

Art. 2 §3:

“I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali

con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza

internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”

Page 8: Divieto dell\'uso della forza

MEZZI PACIFICI

• Negoziati

• Inchiesta

• Mediazione

• Conciliazione

• Arbitrato

• Regolamento giudiziale

• Ricorso a organizzazioni o accordi regionali

• Altri mezzi pacifici

Page 9: Divieto dell\'uso della forza

Art. 2 §4: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”

Preambolo: “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi […] ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune”

Page 10: Divieto dell\'uso della forza

DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA

• Puro concetto di “forza armata”

• Singola minaccia di utilizzo della forza armata

NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

Norma valevole per tutti gli Stati, e non solo per i membri dell’ONU

NORMA DI DIRITTO COGENTE

Norma consuetudinaria che protegge valori fondamentali e principi

inderogabili

L’aggressione costituisce un crimine internazionale

Page 11: Divieto dell\'uso della forza

ECCEZIONI RIGUARDANTI IL DIVIETO DELL’USO DELLA FORZA

• Sistema di Sicurezza Collettivo e organizzazioni

regionali

• Legittima difesa individuale e collettiva

• Misure contro uno Stato nemico

• Operazioni di pace

Page 12: Divieto dell\'uso della forza

SISTEMA DI SICUREZZA COLLETTIVO (cap. VII Carta ONU)

Art. 42: “…intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite”

Azione collettiva intrapresa dai membri dell’ONU in conformità a una decisione o raccomandazione del Consiglio di Sicurezza

Page 13: Divieto dell\'uso della forza

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 678 del 29 novembre 1990

• Operazione Desert Storm: intervento militare contro l’Iraq volto a liberare il Kuwait dall’invasione irachena

• Risoluzione adottata dopo undici precedenti risoluzioni

• La risoluzione non prevedeva l’uso della forza, ma nel caso l’Iraq non avesse applicato le precedenti risoluzioni, gli Stati membri avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per far applicare tali risoluzioni e ristabilire la pace

Page 14: Divieto dell\'uso della forza

ONU E ORGANIZZAZIONI REGIONALI

• Non esiste un reale esercito delle Nazioni Unite, nonostante l’art. 43 stabilisce che “tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni…”

• I cosiddetti caschi blu sono essenzialmente forze non combattenti

Per questo, in campo militare l’ONU fa sempre più affidamento a organizzazioni regionali

Art. 53: “Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza”

Page 15: Divieto dell\'uso della forza

LEGITTIMA DIFESA

Art. 51: ogni Stato ha il diritto naturale di rispondere in legittima difesa ad un attacco armato, fino a che il Consiglio di Sicurezza non intervenga con misure necessarie al ristabilimento della pace e alla sicurezza collettive

Cinque principi: - provvisorietà e sussidiarietà (art. 51) - necessità - proporzionalità - immediatezza Legittima difesa: - individuale - collettiva (art. 53)

Page 16: Divieto dell\'uso della forza

LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA

Nel 1948, il Pakistan invase il Kashmir, giustificando la sua azione come

una reazione resasi necessaria per prevenire un'offensiva militare

indiana in quella regione, e quindi un'occupazione del Kashmir, che

avrebbe messo in pericolo la sicurezza del Pakistan.

Tuttavia, in questo caso il Pakistan non fece alcun riferimento all'art. 51

né qualificò mai la sua azione come legittima difesa. Inoltre l'India,

senza essere contraddetta, criticò l'invasione pakistana del Kashmir

proprio sulla base dell'art. 51, sostenendo che nessun attacco armato

nei confronti del Pakistan era stato messo in atto.

Page 17: Divieto dell\'uso della forza

• Patto Briand-Kellogg:

“The right of self-defense is inherent in every sovereign state

and it is implicit in every treaty. Every nation is free at all times

and regardless of treaty provisions to defend its territory from

attack or invasion and it alone is competent to decide whether

circumstances require recourse to war in self-defense”

• Art. 51 Carta ONU: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence…”

Page 18: Divieto dell\'uso della forza

MISURE CONTRO UNO STATO NEMICO

Art. 53 §2: “L’espressione «Stato nemico» (…) si riferisce a ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale fosse Stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto”

Secondo l’art. 53 e 107 della Carta, viene permessa ogni misura

coercitiva “contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte

di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su

richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di

prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato”.

Page 19: Divieto dell\'uso della forza

OPERAZIONI DI PACE

Missioni di pace finalizzate a istituire condizioni pacifiche e stabili mediante mezzi di natura sia civile

sia militare.

Quattro forme di operazioni di pace: - Peacekeeping - Peacebuilding - Peace-enforcement - Peacemaking

Page 20: Divieto dell\'uso della forza

OPERAZIONI DI PEACE-ENFORCEMENT

Missione di imposizione della pace qualora le parti in causa non abbiano raggiunto un consenso per la cessazione delle ostilità.

Possibili missioni di peace-enforcement:

- Contenimento del conflitto

- Applicazione di misure coercitive

- Protezione delle attività umanitarie

- Creazione e controllo di aree sicure

- Separazione forzata dei contendenti

- Liberazione di territori occupati

Page 21: Divieto dell\'uso della forza

SITOGRAFIA

http://www.un.org/en/documents/charter/

http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml

http://www.diritto.it/materiali/internazionale/de_bonis.html#

http://www.canestrinilex.it/pdf/iusadbellum.pdf

http://www.conflittidimenticati.it/cd/a/14541.html

http://www.studiamo.it/pages/diritto-pubblico-privato-ed-internazionale-

uso-della-forza

http://sites.google.com/site/conflittologiainenglish/home/peacemakingp

eaceenforcingepeacekeeping

http://it.wikipedia.org/wiki/Legittima_difesa_(diritto_internazionale)

http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_militare#Le_operazioni_in_supp

orto_della_pace