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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale. dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL. Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali:. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA. Penale Civile - PowerPoint PPT Presentation
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dott. Pietro G. IACOVIELLOdott. Pietro G. IACOVIELLOPrimario Medico LegalePrimario Medico Legale
INAIL INAIL
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICARESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
Criteriologia medico legaleCriteriologia medico legale
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA
Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità
fondamentali:
Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità
fondamentali:1. Penale2. Civile
3. Amministrativa4. Deontologica
1. Penale2. Civile
3. Amministrativa4. Deontologica
Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni:
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale.
Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od
omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile.
Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni:
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale.
Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od
omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
MEDICAMEDICA
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline
Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
MEDICAMEDICA
Linee guida
Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo
Linee guida
Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
MEDICAMEDICA
Ipotesi di responsabilità colposa
Ipotesi di responsabilità colposa
Imperizia, Imprudenza, Negligenza
Imperizia, Imprudenza, Negligenza
Profilassi inadeguataProfilassi
inadeguataMancata profilassiMancata profilassi
Errore in
diagnosi
Errore in
diagnosi
Trattamento
inadeguato
Trattamento
inadeguato
Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una
responsabilità piena per i casi che non presentino particolari
difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili,
vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo
prevede che, se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera
risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se
limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73
Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una
responsabilità piena per i casi che non presentino particolari
difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili,
vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo
prevede che, se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera
risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se
limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla
Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73
Art. 2236 Codice Art. 2236 Codice CivileCivile
Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a del medico e non può che far seguito a
una diagnosi circostanziata o, una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto quantomeno, a un fondato sospetto
diagnosticodiagnostico(continua)(continua)
Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico
Su tale presupposto al medico è Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella riconosciuta autonomia nella
programmazione, nella scelta e nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio applicazione di ogni presidio
terapeutico, anche in regime di terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del ricovero, fatta salva la libertà del
paziente di rifiutarle e di assumersi la paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stessoresponsabilità del rifiuto stesso
(continua)(continua)
Codice Deontologico (art. 12)
Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico
Le prescrizioni ed i trattamenti devono Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle anche al fine dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il risorse, sempre perseguendo il beneficio del pazientebeneficio del paziente
Codice Deontologico (art. 12)
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)
Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzateautorizzate
“ “ 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto medicinale o altro medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e modalità di terapeutiche, alle vie e modalità di
somministrazione previste dall’autorizzazione somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal all’immissione in commercio rilasciata dal
Ministero della sanità.Ministero della sanità.
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)
Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzateautorizzate
“ “ 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione diretta responsabilità e previa informazione
del paziente e acquisizione del consenso dello del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto stesso, impiegare un medicinale prodotto
industrialmente per un’indicazione o una via industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione diversa da somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata ... “quella autorizzata ... “
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)
Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche
autorizzateautorizzate
““...ovvero riconosciuta agli effetti della ...ovvero riconosciuta agli effetti della legge ... qualora il medico stesso ritenga, in legge ... qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali sia già approvata quella medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via e indicazione terapeutica o quella via e
modalità di somministrazione e purchè tale modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a linee guida o impiego sia noto e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate ...”accreditate ...”
Si deve realizzare un danno al paziente.
Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia.
Si deve realizzare un danno al paziente.
Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’
RIFERIMENTI:
Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000)
Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti)
RIFERIMENTI:
Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000)
Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti)
VALUTAZIONE DEL DANNOVALUTAZIONE DEL DANNO
Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo.
Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo.
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’
L’evento dannoso deve essere prevedibile.
Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario
L’evento dannoso deve essere prevedibile.
Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’
Attribuzione delle responsabilità.
Esercizio clinico individualeEsercizio clinico di equipe
Attribuzione delle responsabilità.
Esercizio clinico individualeEsercizio clinico di equipe
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA