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dott. Pietro G. IACOVIELLO dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale Primario Medico Legale INAIL INAIL RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale Criteriologia medico legale

dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale. dott. Pietro G. IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL. Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità fondamentali:. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA. Penale Civile - PowerPoint PPT Presentation

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dott. Pietro G. IACOVIELLOdott. Pietro G. IACOVIELLOPrimario Medico LegalePrimario Medico Legale

INAIL INAIL

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICARESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA

Criteriologia medico legaleCriteriologia medico legale

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RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA

Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità

fondamentali:

Nell’esercizio professionale medico si possono realizzare quattro tipi di responsabilità

fondamentali:1. Penale2. Civile

3. Amministrativa4. Deontologica

1. Penale2. Civile

3. Amministrativa4. Deontologica

Page 3: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni:

Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale.

Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od

omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile.

Perché il medico possa essere ritenuto civilmente responsabile di danni provocati al paziente debbono realizzarsi le seguenti condizioni:

Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale.

Si deve realizzare un danno al paziente. Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od

omissione del medico e l’evento lesivo. L’evento dannoso deve essere prevedibile.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

MEDICAMEDICA

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Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline

Il sanitario deve avere avuto una condotta colposa nella prestazione professionale. La condotta colposa può consistere in atti commissivi (culpa in agendo) o omissivi (culpa in omittendo). Distinguiamo una colpa generica, che si concretizza nella negligenza, imprudenza, imperizia e una colpa specifica che consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

MEDICAMEDICA

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Linee guida

Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo

Linee guida

Riferimento comportamentale flessibile Chiarezza Praticità applicativa Nessun valore legale Aggiornamento continuo

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

MEDICAMEDICA

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Ipotesi di responsabilità colposa

Ipotesi di responsabilità colposa

Imperizia, Imprudenza, Negligenza

Imperizia, Imprudenza, Negligenza

Profilassi inadeguataProfilassi

inadeguataMancata profilassiMancata profilassi

Errore in

diagnosi

Errore in

diagnosi

Trattamento

inadeguato

Trattamento

inadeguato

Page 7: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una

responsabilità piena per i casi che non presentino particolari

difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili,

vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo

prevede che, se la prestazione implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera

risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se

limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla

Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73

Il medico, al pari di ogni altro professionista, ha una

responsabilità piena per i casi che non presentino particolari

difficoltà. Se invece l’opera professionale investe casi difficili,

vale quanto stabilito dall’art. 2236 del C.C. Tale articolo

prevede che, se la prestazione implica la soluzione di

problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera

risponde di danno solo in caso di colpa grave, anche se

limitatamente alla sola imperizia come meglio precisato dalla

Sentenza della Corte Costituzionale n° 166 del 28/11/73

Art. 2236 Codice Art. 2236 Codice CivileCivile

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Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico

La prescrizione di un accertamento La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a del medico e non può che far seguito a

una diagnosi circostanziata o, una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto quantomeno, a un fondato sospetto

diagnosticodiagnostico(continua)(continua)

Codice Deontologico (art. 12)

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Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico

Su tale presupposto al medico è Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella riconosciuta autonomia nella

programmazione, nella scelta e nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio applicazione di ogni presidio

terapeutico, anche in regime di terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del ricovero, fatta salva la libertà del

paziente di rifiutarle e di assumersi la paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stessoresponsabilità del rifiuto stesso

(continua)(continua)

Codice Deontologico (art. 12)

Page 10: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

Prescrizione e trattamento terapeuticoPrescrizione e trattamento terapeutico

Le prescrizioni ed i trattamenti devono Le prescrizioni ed i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e essere ispirati ad aggiornate e

sperimentate acquisizioni scientifiche sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle anche al fine dell’uso appropriato delle

risorse, sempre perseguendo il risorse, sempre perseguendo il beneficio del pazientebeneficio del paziente

Codice Deontologico (art. 12)

Page 11: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)

Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche

autorizzateautorizzate

“ “ 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il 1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto medicinale o altro medicinale prodotto

industrialmente, si attiene alle indicazioni industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e modalità di terapeutiche, alle vie e modalità di

somministrazione previste dall’autorizzazione somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal all’immissione in commercio rilasciata dal

Ministero della sanità.Ministero della sanità.

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LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)

Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche

autorizzateautorizzate

“ “ 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua 2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione diretta responsabilità e previa informazione

del paziente e acquisizione del consenso dello del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto stesso, impiegare un medicinale prodotto

industrialmente per un’indicazione o una via industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di di somministrazione o una modalità di

somministrazione o di utilizzazione diversa da somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata ... “quella autorizzata ... “

Page 13: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94(Decreto Di Bella)

Articolo 3 Articolo 3 Osservanza delle indicazioni terapeutiche Osservanza delle indicazioni terapeutiche

autorizzateautorizzate

““...ovvero riconosciuta agli effetti della ...ovvero riconosciuta agli effetti della legge ... qualora il medico stesso ritenga, in legge ... qualora il medico stesso ritenga, in

base a dati documentabili, che il paziente non base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con possa essere utilmente trattato con

medicinali per i quali sia già approvata quella medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via e indicazione terapeutica o quella via e

modalità di somministrazione e purchè tale modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a linee guida o impiego sia noto e conforme a linee guida o lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche

accreditate ...”accreditate ...”

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Si deve realizzare un danno al paziente.

Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia.

Si deve realizzare un danno al paziente.

Il danno (modificazione peggiorativa dello stato anteriore) può consistere nella morte, ovvero nell’aggravamento di una malattia in atto o la insorgenza di altra patologia.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

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RIFERIMENTI:

Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000)

Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti)

RIFERIMENTI:

Tabella delle menomazioni INAIL per la valutazione del danno biologico (D.M. del 12/07/2000)

Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè Editore a cura della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

D. M. 03/07/2003 – Tabella delle menomazioni (micropermanenti)

VALUTAZIONE DEL DANNOVALUTAZIONE DEL DANNO

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Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo.

Deve essere dimostrato il nesso di causalità materiale tra l’azione od omissione del medico e l’evento lesivo.

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

Page 17: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

L’evento dannoso deve essere prevedibile.

Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario

L’evento dannoso deve essere prevedibile.

Di fronte a un evento dannoso assolutamente imprevedibile, non si può mai invocare la responsabilità professionale del sanitario

ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

Page 18: dott. Pietro  G.  IACOVIELLO Primario Medico Legale INAIL

Attribuzione delle responsabilità.

Esercizio clinico individualeEsercizio clinico di equipe

Attribuzione delle responsabilità.

Esercizio clinico individualeEsercizio clinico di equipe

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICAPROFESSIONALE MEDICA