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Dott. XX Specialista in Medicina Legale e delle Ass.ni ---------------------------------------- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA XX CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO CAUSA CIVILE R.G. n° ____/__ NNN/ ASS.NI S.p.a.

Dott. XX - responsabilecivile.it · parietale dx, gomito e regione calcaneare dx), lesione V dito mano sn con prognosi di gg clin 5 SC. ANAMNESI MEDICO-LEGALE: ... test di lassità

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Dott. XX Specialista in

Medicina Legale e delle Ass.ni

----------------------------------------

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

GIUDICE DI PACE: DOTT.SSA XX

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

CAUSA CIVILE R.G. n° ____/__

NNN/ ASS.NI S.p.a.

Il c.t.u. medico legale dr. XY

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Ill.mo Giudice,

L’anno 2013, il giorno 4 del mese di giugno, il sottoscritto dott. XX, specialista in

medicina legale, è dinanzi a lei comparso per prestare giuramento di rito, assumendo

incarico di svolgere consulenza tecnica d’ufficio in persona di XX, al fine di rispondere ai

seguenti quesiti:

l) descriva il C.T.U. la sintomatologia soggettiva del periziando;

2) accerti il C.T.U., a seguito di riscontro medico legale,

- visivamente (anche attraverso le certificazioni cliniche di altri operatori). descrivendo (e se

necessario fotografando) escoriazioni, ferite, tumefazioni. ecchimosi. ematomi, cicatrici,

amputazioni, dismetrie, alterazioni posturali, ecc.;

- e/o strumentalmente, ad esempio mediante radiografia, TAC. risonanza. ecografia esame

elettromiografico, accertamento otovestibolare, ecc.;

- e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche - con adeguata motivazione ed

indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditate in relazione

alla fattispecie concreta (con particolare riguardo alle ipotesi in cui non sia possibile procedere ad

esami strumentali. come ad esempio in stato di gravidanza) - ad esempio mediante anamnesi.

visite mediche. test psicodiagnostici (per i casi di danno psichico). ulteriori indagini tecniche. ecc.:

a) la natura e l'entità delle lesioni subite dal periziando in rapporto causale con l'evento per

cui è causa;

premesso che - per dettato normativo e giurisprudenza della Corte di Cassazione = per danno biologico si intende la lesione

temporanea o permanente al/ 'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un

'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-re/azionali della vita del danneggiato. indipendentemente

da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"; premesso altresì che per la Tabella milanese di liquidazione

del danno biologico il C.T.U. deve tener conto della incidenza della lesione in termini "standardizzabili'' in quanto

frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali. sia quanto agli aspetti

di sofferenza soggettiva)":

b) la durata dell'inabilità temporanea. sia assoluta che relativa. precisando quali attività della

vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il consequenziale grado di

sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5;

c) se residuino postumi permanenti precisandone l'incidenza percentuale sull’integrità

psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell'eventuale maggior usura

lavorativa; nell'ipotesi di non cogente applicazione della "Tabella delle menomazioni"

(richiamata dall'art. 139 Cod. delle Ass. private). indichi i criteri di determinazione del danno

biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (baréme); determini, infine, il

consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da I a 5;

d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentare. la necessità di eventuali

spese mediche future."

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OPERAZIONI PERITALI

In data 03.07.2013 alle ore 11.00 presso lo studio medico sito in GG, è

comparsa l’attrice, sig.ra XX, nata a C. il 03.10.19__ ed ivi residente in via snc,

identificata a mezzo C.I., rilasciata dal Comune, in data 05.05.2004. Sono presenti

altresì Il dr. R. in qualità di ctp dell’attore e il dr. C. in qualità di ctp della

convenuta ass.ne.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA ALLEGATA AGLI ATTI

1) 29.06.2010: Cartella clinica n. 2010015979 del PS dell’Ospedale di C.:

accedeva con mezzo proprio per “riferito incidente stradale, conducente,

trauma cranico, nega perdita di coscienza, trauma gomito dx e V dito mano

sn”. Si eseguivano RX del polso e della mano negative per fratture. Veniva

dimessa con diagnosi di “Trauma contusivo-escoriato multiplo (regione

fronto-parietale dx, gomito e regione calcaneare dx), contusione V dito mano

sn” e prognosi di gg clin 5 SC;

2) 30.06.2010: Referto visita neurologica eseguita presso Gruppo Sanitario:

“Pz riferisce trauma cranico in sede fronto-parietale dx, contusione V dito dx,

dolore al ginocchio dx, ginocchio gonfio ed edematoso, e dolorabilità caviglia

dx con difficoltà alla deambulazione. Si consiglia divieto di carico arto

inferiore dx. […] 10 gg di riposo”;

3) 05.07.2010: Certificato dott. XX: “[…] affetta da esiti di incidente della

strada avvenuto in data 29.06.2010 ove ha riportato: trauma contusivo-

escoriato fronto-parietale dx, gomito e calcagno dx e contusione V dito mano

sn. Riferisce viva dolorabilità ai movimenti laterali del capo, zoppia alla

deambulazione per algie caviglia dx ai minimi movimenti di flesso-estensione

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e alla digitopressione rotulea ginocchio dx. Deficit della chiusura del pugno e

flessione del V dito mano sn. […] Necessita di gg 30 SC […]”;

4) 15.07.2010: Referto di EEG, eseguito presso Servizio di neurofisiologia di

XX,: “[…] Conclusioni: onde lente in sede parietale dx di n.d.d.”;

5) 20.07.2010: Referto RX mano sn eseguito presso Centro Medico di C.:

“[…] minima irregolarità ossea con infrazione della base della 2° falange del

V dito”;

6) 02.08.2010: Certificato dott. Di XX: “[…] Porta in visione referto di RX

mano sn che mostra infrazione lieve della base 2° falange del V dito. Riferisce

gonalgia dx e deambula autonomamente per medi tragitti per zoppia dx.

Quadro articolare invariato con dolorabilità alla mobilizzazione. […] Giorni

30 SC. […]”;

7) 21.09.2010: Referto di RM ginocchio dx e caviglia dx eseguita presso XY

s.r.l. di F.: “Ginocchio dx: […] segnale di iperintensità lineare, a decorso

obliquo, del corno posteriore del menisco interno, che si estende fino alla

superficie articolare, da riferire a lesione traumatica. Normale

rappresentazione delle componenti legamentose del pivot centrale e dei

legamenti collaterali. Regolare rappresentazione del menisco esterno.

Modesta quota di versamento articolare in sede retro-patellare. […] Caviglia

dx: L’indagine dimostra la presenza di aspetto disomogeneo del legamento

peroneo-astragalico anteriore, in rapporto a lesione distruttiva traumatica. Si

rileva inoltre ispessimento disomogeneo del tessuto sottocutaneo del comparto

laterale, che risulta ipointenso […] in rapporto a fenomeni di edema. Quota

di versamento articolare. […]”;

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8) 27.09.2010: Referto di RX mano sn eseguita presso XY s.r.l. di F.: “Si

osserva ispessimento e aumento di opacità dei tessuti molli periarticolari

dell’articolazione interfalangea basale del V dito della mano sn, in rapporto

ad esiti di trauma contusivo-distorsivo dell’articolazione stessa. Si osserva

inoltre piccola irregolarità del margine esterno della base della falange

intermedia del V dito, come per verosimili esiti consolidati di pregressa

frattura”;

9) 04.10.2010: Certificato dott. XX: “[…] Porta in visione RM ginocchio dx e

caviglia dx dove si evidenzia lesione meniscale interna per il ginocchio e

disomogeneità legamentosa peroneo-astragalica della caviglia dx. Presenta

zoppia e limitazione articolare ginocchio dx e caviglia dx. […] Necessita di

ulteriori 30 gg SC”;

10) 24.01.2011: Certificato dott. XY, specialista in ortopedia: “[…]

stabilizzazione clinica degli esiti di trauma contusivo a carico del V dito mano

sn con infrazione 2° falange, trauma cranico con cefalea, gonalgia dx, lesione

meniscale, artralgia caviglia dx con distrazione legamentosa peroneo-

astragalica. Tali lesioni, ad oggi, possono essere considerate stabilizzate e

pertanto definibili come postumi permanenti nella misura del 12-13%. Inv.

Temp. Ass.: 40 gg, Inv Temp Parz: 30 gg. […]”;

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DATO STORICO-ANAMNESTICO:

Da quanto risulta dalle notizie anamnestiche raccolte e dall’esame della

documentazione agli atti, in data 29.06.2010 la sig.ra XX si trovava in località C.,

in qualità di trasportata della vettura Peugeot 206, “cinturata”, quando il mezzo, a

causa della rottura di un pneumatico, sbandava e usciva di strada. A causa delle

lesioni riportate, la sig.ra XX si dirigeva verso il PS dell’Ospedale di C. dove

veniva riscontrato trauma contusivo-escoriato multiplo (regione fronto-

parietale dx, gomito e regione calcaneare dx), lesione V dito mano sn con

prognosi di gg clin 5 SC.

ANAMNESI MEDICO-LEGALE:

Attività lavorativa: casalinga

Anamnesi Patologica Remota: nulla di patologico, che abbia riferimento

con le regioni interessate dal sinistro attuale, che possano aver influenzato la sua

evoluzione, la durata della temporanea e l’entità dei postumi. Non riferisce altri

incidenti pre e post sinistro per cui è causa.

ESAME SUBIETTIVO:

Allo stato attuale la perizianda lamenta vertigini, cefalea artralgia alla mano sx,

gonalgia dx e artralgia caviglia dx.

ESAME OBIETTIVO LOCALE

CAPO: non evidenziati postumi cicatriziali con obiettività del rachide cervicale

che evidenzia riduzione agli estremi dell’articolarità, lieve spinalgia pressoria e

lieve contrattura dei mm. paravertebrali.

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ARTO INFERIORE DX:

Ginocchio: estensione completa con riduzione agli estremi della flessione. Test

meniscale interno debolmente positivo accompagnato da dolenzia alla

digitopressione della rima articolare interna. Negativi di test di lassità

legamentosa.

Caviglia: articolarità ridotta agli estremi su tutti i piani per stop antalgico con

test di lassità positivi in varo-valgo stress. Riferita dolente la digitopressione

perimalleolare esterna. Non edemi e versamenti.

MANO SN: articolarità nella norma. Dolenzia riferita alla digitopressione del V

dito, sede di infrazione, che presenta una ridotta articolarità attiva.

ESAME NEUROLOGICO: Soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, test

indice-naso e indice-indice incerto. ROT normoelicitabili e normoreagenti.

Romberg positivo con prevalenza sul piano frontale (sx>dx).

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

I presenti accertamenti medico-legali, unitamente alla documentazione

sanitaria esaminata, consentono di affermare che a seguito dell’evento lesivo

verificatosi il 29.06.2010, la sig.ra XX ebbe a riportare trauma contusivo-

escoriato multiplo (regione fronto-parietale dx, gomito e regione calcaneare

dx), lesione V dito mano sn.

Tale lesione è compatibile con la dinamica infortunistica riferita;

pienamente soddisfatti risultano, pertanto, i criteri medico-legali in tema di nesso

di causalità materiale.

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In sede di operazioni peritali venivano consegnate al sottoscritto le

immagini degli accertamenti strumentali i cui referti sono allegati agli atti di

causa. Consultato specialista ortopedico (dr. PP) con il quale si sono prese in

visione si sono evidenziate le lesioni documentate nei referti e si è rilevata anche

una lesione di basso grado del legamento peroneo-calcaneare della caviglia dx.

L’esame ex post dell’iter clinico dell’attrice evidenzia come il predetto

trauma necessitò di controlli clinici e strumentali nonché di un idoneo periodo di

riposo e cure. Ne derivò un periodo di malattia così ripartibile:

- I.T.A. di giorni 10 (dieci);

- I.T.P. al 50% di giorni 15 (quindici);

- I.T.P. al 25% di giorni 10 (dieci);

Allo stato attuale l’attrice risulta affetta da “postumi algo-disfunzionali di trauma

cranico non commotico, di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio e della

caviglia dx e di valido trauma contusivo della mano sx”, che, per la loro

persistenza a distanza di circa tre anni dal trauma subito, sono da considerare a

carattere permanente.

La riduzione della validità psico-fisica della perizianda, in relazione allo

stato anteriore (nega precedenti traumatici), determina un danno biologico

permanente, valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e

proporzionalità e con riferimento ai Baréme della R.C.1’ 2, valutabile nella misura

del 7% (sette).

1 M. Bargagna ed Altri: “Guida Orientativa per la valutazione del Danno Biologico” Ed. Giuffrè MI 2001 e R. Luvoni ed Altri:

“Guida alla valutazione Medico Legale del Danno Biologico e della Invalidità Permanente”. Ed. Giuffrè MI 2002

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RISPOSTA AI QUESITI

1) La sig.ra XX, allo stato attuale, lamenta vertigini, cefalea artralgia alla mano

sx, gonalgia dx e artralgia caviglia dx.

2) la sig.ra XX ebbe a riportare trauma contusivo-escoriato multiplo (regione

fronto-parietale dx, gomito e regione calcaneare dx), infrazione lieve della

base 2° falange del V dito (accertate visivamente in sede di PS e in seguito

strumentalmente);

3) L’esame ex post dell’iter clinico dell’attore evidenzia come il predetto

trauma necessitò di controlli clinici e strumentali nonché di un idoneo periodo

di riposo e cure. Ne derivò un periodo di malattia così ripartibile:

- I.T.A. di giorni 10 (dieci);

- I.T.P. al 50% di giorni 15 (quindici);

- I.T.P. al 25% di giorni 10 (dieci);

La sofferenza psico-fisica sofferta nel periodo di malattia, in considerazione delle

lesioni patite e del loro decorso clinico, si ritiene sia stata di grado III. In tale

periodo di malattia sono state precluse inizialmente le attività sia lavorative

(casalinga) che extra lavorative, mentre solo parzialmente in seguito a causa del

paziele utilizzo dell’arto inferiore dx e della mano sx.

4) Allo stato attuale l’attrice risulta affetta da “postumi algo-disfunzionali da

trauma cranico non commotivo, da trauma contusivo-distorsivo del ginocchio e

della caviglia dx e da valido trauma contusivo della mano sx”, che, per la loro

2 Ministero della Salute – Decreto 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica… Gazzetta

Ufficiale n.211 del 11 settembre 2003.

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persistenza a distanza di circa tre anni dal trauma subito, sono da considerare a

carattere permanente.

La riduzione della validità psico-fisica della perizianda, in relazione allo stato

anteriore (nega precedenti traumatici), determina un danno biologico permanente,

valutato secondo criteriologia Medico Legale di analogia e proporzionalità e con

riferimento ai Baréme della R.C.3’ 4, valutabile nella misura del 7% (sette).

I succitati postumi incidono lievemente in senso di sofferenza psico-fisica (grado

I) sulla perizianda.

5) La perizianda documenta di aver sostenuto spese sanitarie per un valore in euro

pari a 601,89€, che sembrano a chi scrive, necessarie per le cure. Non si ritiene ne

debba sostenere in futuro.

lì 13.08.2013

Il C.T.U.

Dott. XY

3 M. Bargagna ed Altri: “Guida Orientativa per la valutazione del Danno Biologico” Ed. Giuffrè MI 2001 e R. Luvoni ed Altri:

“Guida alla valutazione Medico Legale del Danno Biologico e della Invalidità Permanente”. Ed. Giuffrè MI 2002 4 Ministero della Salute – Decreto 3 luglio 2003 Tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica… Gazzetta

Ufficiale n.211 del 11 settembre 2003.

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RISPOSTA ALLE NOTE CRITICHE DEL LEGALE E DEL CTP DELLA COMPAGNIA CONVENUTA

Il collega Dr. XY si lamenta principalmente di tre fatti:

1) Stringata dinamica infortunistica;

2) Valutazione del danno biologico eccessiva;

3) mancato contraddittorio sulle risultanze della visione della documentazione iconografica

lasciatami dalla perizianda in sede di ctu.

1a) Se si prende visione della ctp allegata agli atti si evidenza una dinamica infortunistica non più

“espansa” di quella descritta in questa ctu ma che comunque contiene quanto riportato in atti e

quanto riferito dalla paziente che ha precisato alcuni aspetti (macchina che andava a finire in un

canale di scolo).

Dunque come il collega ha ritenuto il nesso di causa tra sinistro e lesioni valutate nella seguente

maniera: “DIAGNOSI: “Trauma distrattivo del rachide cervicale in sede fronto – parietale

dx, trauma contusivo V dito mano sx, trauma contusivo escoriato della caviglia dx,

trauma contusivo escoriato del ginocchio dx”: VALUTAZIONE: ITP al 75% 10 gg, ITP al 50%

10 gg, ITP al 25% 10 gg, IP 1-1.5%.”,

sembra imbarazzante come il collega e il legale ammettano che non esista il nesso di causalità tra il

sinistro e le lesioni subite dalla perizianda e questo proprio perché la valutazione dell’1,5% fatta dal

dr. XY è la risultante della diagnosi finale dallo stesso effettuata.

Riconoscere il nesso e ignorare quanto riportato agli atti si ritiene un atteggiamento non consono.

2a) Fare le note critiche alla valutazione di un CTU e definire eccessiva tale valutazione senza darne

adeguata motivazione medicolegale appare solo una mera ed insensata opinione di parte che non si

ritiene di dover commentare, soprattutto tenendo in debita considerazione il fatto della condivisione

degli esiti della visita peritale sulla perizianda.

3a) La documentazione agli atti di causa costituisce “verità” fino a prova contraria, dunque la

scrupolosità del sottoscritto CTU di far refertare le immagini radiografiche consegnate dalla

paziente è solo iniziativa del CTU ai fini di fornire all’Ill.mo Giudice un giudizio sereno e veritiero.

Tale iniziativa, condivisa dai ctp intervenuti (specie dal dr. XY il quale ha espressamente

manifestato tale volontà affermando che se si evidenziavano le lesioni andavano pagate!), non si

Il c.t.u. medico legale dr. XY

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ritiene di doverla condividere con alcuno dei ctp in quanto è compito del ctu incaricato valutare gli

esiti delle operazioni peritali.

Per quanto suddetto, si ritiene che la valutazione del danno biologico espressa in bozza vada

riconfermata senza alcun indugio.

lì 11.09.2013

Il C.T.U.

Dott. XY