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Empoli 20 FEBBRAIO 2015
1) Legge stabilità 2015: nuovi forfettari, modifiche all’Irap, nuova
rivalutazione partecipazioni2) Il decreto Semplificazioni nei riflessi
sulla fiscalità diretta3) Nuovi OIC e riflessi sulla fiscalità
diretta
NUOVO SCENARIO 2015Nuovo regime
forfetario (anche soggetti già in
attività)
Regimi sostituiti salvo clausola di
salvaguardia
Regime contabile agevolato per
fuoriusciti dai minimi
Regime di vantaggio
Nuove iniziative produttivePossibilità di
passaggio al nuovo regime forfetario
Possibilepermanenza
fino a naturale scadenza
Nuovo Regime Forfetario pag.
→
→
CRITERI DI ACCESSO
Sono in automatico nel regime forfetario
Contribuenti già in attività al 01/01/2015
Hanno tutti i requisiti?
Ricognizione su anno 2014
Possono optare per ordinario
Opzione irrevocabile per 3 anni.
Poi si estende di anno in annoSe sono vecchi minimi
possono restarci
Nuovo Regime Forfetario pag.
Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’Comunicano di presumere di possedere i requisiti
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti già in attività
Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000 > abrogato
Con requisiti accesso naturale al regime forfettario. Possibile opzione per quello ordinario
tramite comportamento concludente da confermare con prima dichiarazione successiva
Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non corretta tramite nota di variazione , ma occorre non
eseguire liquidazione iva
Stesse regole per semplificato
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti già in attività
Superminimo > regime abrogato, ma possibile adozione fino a
conclusione naturale
Non è chiaro come si debba comunicare la scelta di
mantenere il superminimo > modello Unico 2016 ?
Ingresso nel regime: adempimenti
• Soggetti che iniziano attività 2015 e seguenti
Con presunzione di manifestazione requisiti> regime
forfettario
Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando opzione per regime di vantaggio
Circ. 7/2008, possibile rettificare scelta non entro 30 gg, o anche
in seguito ma con sanzione
Requisiti non verificati > fuoriuscita da anno successivo
Ingresso nel regime: adempimenti• Soggetti che iniziano attività 2015: opzione superminimo >
emendamento:• 12-bis. In deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 85, lettera c)
della Legge n. 190 del 23/12/2014, sono prorogate le disposizioni previste dall’art. 1, comma da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa opzione nel corso dell’anno 2015.
Con presunzione di manifestazione requisiti> regime
forfettario
Opzione con comportamento concludente, da comunicare in modello Inizio attività barrando
opzione per regime di vantaggio ( possibile sovrapposizione con
opzione nuovo forfettario)
CRITERI DI ACCESSO
Nuovo Regime Forfetario pag.
VERIFICA IN POSITIVOApplicano il regime forfetario se, al
contempo, nell’anno precedente
1) Ricavi non superiori a soglia differenziata2) Costi lavoro dipendente max 5.000 euro3) Beni ammortizzabili costo max 20.000 euro4) Redditi impresa / autonomo > dipendente
1) Si avvalgono di regimi speciali IVA o IIDD2) Sono non residenti (con eccezioni)3) Effettuano cessioni immobili o mezzi nuovi
in via esclusiva o prevalente4) Detengono partecipazioni in soggetti
trasparenti
VERIFICA IN NEGATIVONon possono avvalersi del regime forfetario
LIMITI RICAVI Attività Codice attività ATECO Limite ricavi
compensiIndustrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1
a 47.7) – 47.940.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
47.81 30.000
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 20.000Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 15.000Intermediari del commercio 46.1 15.000Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40.000Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 –
87 – 88)
15.000
Altre attività economiche 20.000
Non rileva l’adeguamento dei ricavi ai fini degli studi di settore/parametri (periodo precedente l’ingresso)
Plur
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tàLi
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e Nuovo Regime Forfetario pag.
LIMITE DI RICAVI - COMPENSI
Telefisco 2015: per calcolo soglia si assume la disciplina anno
precedente
Nuovo Regime Forfetario pag.
LAVORO E BENI
COSTO LAVORO MAX 5.000 €1) Lavoro accessorio2) Lavoro dipendente e assimilato3) Utili agli associati di solo lavoro4) Lavoro del coniuge, figli e collaboratori
COSTO BENI MAX 20.000 €
1) Al lordo ammortamenti2) Leasing: costo del concedente3) Locazione, noleggio, comodato: valore normale4) Beni promiscui: al 50%5) Beni inferiori a 516,46: non rilevano6) Beni immobili: non rilevano
PREVALENZA REDDITO1) Reddito impresa e autonomo > reddito dipendente e pensione 2) NON richiesta prevalenza se lavoro dipendente cessato3) NON richiesta prevalenza se totale complessivo redditi non
superiore a 20.000 €
REGOLE DI FUORIUSCITA
Nuovo Regime Forfetario pag.
Anno X Anno X + 1
Non soddisfo requisiti
ULTIMO ANNO DI APPLICAZIONE ESCO DAL REGIME
SEMBRA POTERSI RIATTIVARE IN
FUTURO
Si verifica causa esclusione
NON PREVISTA FUORIUSCITA IN CORSO D’ANNO PER SUPERAMENTO DI OLTRE 50% TETTO SOGLIA > CONSEGUENZE
CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO
Nuovo Regime Forfetario pag.
IMPOSTE DIRETTE
ADDIZIONALI
IRAP
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%
IVA
STUDI SETTORE
PARAMETRI
NON SI APPLICA TRANNE QUANDO SONO DEBITORE
ESCLUSIONE
LIMITI RICAVI
Attività Codice attività ATECO Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) –
(da 47.1 a 47.7) – 47.940%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54%Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%Intermediari del commercio 46.1 62%Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87
– 88)
78%
Altre attività economiche 67%
Nuovo Regime Forfetario pag.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
RICAVI COMPENSI
COEFFICIENTE
REDDITO
15%
CONTRIBUTI
IMPONIBILE
I ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»
• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione
• se l’attività è il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario
Nuovo Regime Forfetario pag.
REGIME FORFETARIO PER START UP
SE S
OD
DIS
FO Q
UES
TE C
ON
DIZ
ION
I
Il reddito è ridotto di un
terzo, ma quale calcolo ?
Esempio:Professionisti78 : 3 * 2 = 52
Oppure reddito
forfettario, meno contributi, ridotto
di un terzo
IMPRESA FAMILIAREL’imposta sostitutiva del 15% è dovuta dal titolare dell’impresa (anche con riferimento alla quota di reddito del collaboratore familiare)
Il reddito derivante dal nuovo regime rileva ai fini del raggiungimento dei carichi di famiglia
Limite di € 2.840,51Se titolare paga INPS del
collaboratore anche questo importo si deduce dal reddito
Nuovo Regime Forfetario pag.
IN COSTANZA DI REGIME ANTE REGIME
NON SI POSSONO PRODURRE
Il reddito è una percentuale dei ricavi.Al massimo l’INPS può azzerare il reddito
SCOMPUTABILI DAL REDDITO
Sono quelle generate nel regime dei minimi ovvero quelle ante regime da
impresa individuale o partecipazioni in società di persone in ordinaria
Nuovo Regime Forfetario pag.
GESTIONE DELLE PERDITE
ALTRE RICADUTE
ADEMPIMENTI
• Esonero tenuta scritture contabili• Esonero registrazione• SOLO obbligo di conservazione
documenti
RITENUTE IRPEF
Non subisce alcuna ritenuta
Non opera alcuna ritenuta
IL FORFETARIO
Il committente comunque presenta il
770
Nuovo Regime Forfetario pag.
DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
REDDITI I componenti positivi e negativi di reddito rinviati a norma del Tuir (plusvalenze rateizzate, manutenzioni eccedenti il 5%, etc.)
IRAP
Stessa regola
E le tasse/imposte deducibili per cassa?
Se si pagano nel periodo «forfetario» …si perdono!
Nuovo Regime Forfetario pag.
Concorrono alla formazione del reddito nel periodo d’imposta precedente a
quello di ingresso nel regime forfetario
REDDITI/IRAP Ricavi ante regime
Già tassati per competenza
Incasso ricavi nel regime forfetario non rileva
REDDITI/IRAP Ricavi di competenza non tassati nel
regime forfetario
Incasso ricavi nel regime ordinario rileva
Vendita cespiti amm.li
Comprati ante regime Comprati nel regime
Costo residuo Costo d’acquisto
Plusvalenza =
Ricavo meno
Nuovo Regime Forfetario pag.
DA ORDINARIO A FORFETARIO E VICEVERSA
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (1)
Nuovo Regime Forfetario pag.
1 NON ESERCITA RIVALSA DA ART. 18 PER LE OPERAZIONI NAZIONALI
2 APPLICANO ART. 41 c.2-bis DL 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni poste in essere da soggetti in regime di franchigia)
3 APPLICANO ART. 38 c.5, lett. C) DL 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti anno precedente e anno corrente non supera 10.000 euro )
4 APPLICANO REGOLE ART. 7-ter E SEGUENTI PER LE PRESTAZIONI SERVIZI
5 APPLICANO REGOLE SU IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI (ma non possono acquistare in sospensione con lettera di intento)
6 NON HANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (2)
Nuovo Regime Forfetario pag.
7 RESTA OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DEI DOCUMENTI
8
9
10SONO ESONERATI DA: • OBBLIGO DI VERSAMENTO IVA (TRANNE SE DEBITORI DI IMPOSTA)• DICHIARAZIONE ANNUALE E COMUNICAZIONE DATI IVA (sino che resta)• PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE POLIVALENTE (spesometro)• PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST
DEVONO INVECE PRESENTARE MODELLI INTRASTAT
RESTA OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (REGIME DI FRANCHIGIA + BOLLO)
QUANDO SONO DEBITORI DI IMPOSTA APPLICANO IVA (VERSAMENTO 16 MESE SUCC.)
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO (3)
Nuovo Regime Forfetario pag.
DA ORDINARIO A FORFETARIO
• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario si restituisce l’IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e rimanenze)
• CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE IN ORDINARIO: - chiedere rimborso - compensare
• CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE: - operazioni in sospensione con Enti pubblici - operazioni sospese per IVA di cassa
DA FORFETARIO A ORDINARIO
• RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera l’IVA spettante)
Non si applica il minimale INPS (artigiani/commercianti) Opzione
Circ. INPS del 10.2.2015 : Entro il 28 febbraio per chi è già in
attività, tempestivamente per chi inizia attività appena ricevuta
delibera di iscrizione alla gestione previdenziale
Esempio: agente di commercioIncassi dell’anno: 15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300
INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% = 2.054Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054= 7.246
Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087
Agevolazioni giovani < 21 anniAliquota al 50% soggetti > 65 anniNon si applicano
Nuovo Regime Forfetario pag. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
LE MODIFICHE ALL’IRAP
PRIMO INTERVENTO 2014: D.L. 66/14
RIDUZIONE DEL 10% DELL’ALIQUOTA IRAP GENERALIZZATA PER TUTTI I SOGGETTI
Irap
INTRODUZIONE DI ALIQUOTA «TRANSITORIA» PER ACCONTI CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE ( ES.
DAL 3,9% AL 3,75%)
ABROGATO DA L.S.2015
pag.
PERIODO D’IMPOSTA 2014
LEGGE STABILITA’ 2015 : ALIQUOTA 3,5% ABROGATA QUINDI SI TORNA ALL’ALIQUOTA DEL 3,9%
Irap
ACCONTO VERSATO CON
ALIQUOTA 3,9%:SALDO
ORDINARIO
ACCONTO VERSATO CON ALIQUOTA 3,75%:
SALDO AL 3,9% CON VERSAMENTO DIFFERENZA
SENZA SANZIONI
pag.
2014: DEDUZIONI ART. 11
PERSONALE DIPENDENTE
7.500 (anziché 4.600) euro calcolata su base annua per ogni lavoratoredipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentataa 13.500 (anziché 10.600) “per i lavoratori di sesso femminile nonché per quellidi età inferiore ai 35 anni”(€ 15.000 e € 21.000 per Mezzogiorno e Abruzzo)
DEDUZIONE FORFETTARIA
8.000 (anziché 7.350) euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91
Irap pag.
2015: LEGGE STABILITA’
1 Nuova deduzione art. 11 comma 4 opties: differenza tra deduzioni di seguito citate e costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato è deducibile
Deduzione forfettaria personale dipendente
Contributi previdenziali
Indennità trasferta settore autotrasporto e deduzione per personale incrementale
2
3
4
Irap pag.
RIFLESSI SU DED. ANALITICA IRAP/IRES-IRPEF
Per personale dipendente a tempo indeterminato viene meno debenza Irap quindi non si ha deduzione analitica
Resta la debenza Irap sul personale dipendente assimilato (es. compensi amministratori), quindi l’Irap dovuti per questi soggetti sarà
base di computo per deduzione analitica
Irap pag.
RIMEDIO DELL’ULTIMA ORA
Irap
• PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31.12.2014
• COLORO CHE DETERMINANO VALORE P.N. EX ARTT. 5-9 DEL D.LGS. 446/1997
DA QUANDO
SOGGETTI INTERESSATI
• NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTICONDIZIONE
• PARI AL 10% DELL’IMPOSTA LORDA• DA UTILIZZARE SOLO IN COMPENSAZIONE SU MODELLO F24• A DECORRERE DALL’ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA CORRISPONDENTE
CREDITO DI IMPOSTA
pag.
Telefisco 2015 : il credito d’imposta rileva ai fini Ires, mentre ai fini Irap essendo una sopravvenienza attiva ( in realtà è imputato alla voce E 22 essere escluso da tassazione )
LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E QUOTE
AMBITO OGGETTIVO
POSSESSO AL 1 GENNAIO 2015
La rivalutazione pag.
TERRENI:• agricoli• edificabili• lottizzati
PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
AMBITO SOGGETTIVO
TITOLARI DI REDDITI DIVERSI
La rivalutazione pag.
PERSONE FISICHE
SOCIETA’ SEMPLICI
ENTI NON COMMERCIALI
PERIZIA DI STIMA
REDATTA E ASSEVERATA ENTRO 30 GIUGNO 2015
TERRENI: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc.PARTECIPAZIONI: dottori, ragionieri e periti commercialisti, revisori legali
COSTO
INCREMENTA VALORE DEL BENE→
se perizia predisposta per conto del contribuente e spesa effettivamente sostenuta
pag. 1La rivalutazione
DEDOTTO IN 5 ANNI→ se predisposta per conto della
società partecipata
IMPOSTA SOSTITUTIVA
1 PAGAMENTO ENTRO 30 GIUGNO 2015
INTEGRALE O PRIMA RATA (SU TRE)
PERFEZIONA LA RIVALUTAZIONE
ALIQUOTE: 4% (2%*2) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
8% (4%*2) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI
pag.
2
3
4
La rivalutazione
RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI
POSSIBILE SCOMPUTARE L’IMPOSTA GIA’ VERSATA
In ipotesi di rivalutazione al ribasso:• imposta duplicata→ rimborso
• con pagamento delle rate in corso→ sospensione
La rivalutazione pag.
LIMITE→ RISOLUZIONE 91/E/2014: il donatario che riceve una partecipazione non può scomputare l’imposta sostitutiva versata dal
donante
CESSIONE AL RIBASSO
PREZZO < VALORE DI PERIZIA
CIRCOLARE 1/E/2013
pag.
PARTECIPAZIONI→ nessuna problema poiché le minusvalenze
sono indeducibili
TERRENI→ imposte d’atto dovute sul valore periziato da
indicare nell’atto
La rivalutazione
UNICO 2016 – ANNO 2015
OBBLIGO
Occorre indicare nei quadri RM e RT:• valore di perizia
• calcolo dell’imposta sostitutiva• imposta sostitutiva scomputata
• modalità di versamento
Violazione FORMALE con sanzione da 258 a 2.065 euro
INADEMPIMENTO
Non compromette EFFICACIA della rivalutazione
pag. La rivalutazione
Studio Notariato 852/14
• Cessioni di quote al nominale > rischio contestazione specie per società capitalizzate e per cessioni a non familiari, ma CTR Lazio n. 395 del 13.12.2007 esclude possibilità di accertamenti sul valore
• Cessioni di quote «piene» > effetto immediato
DECRETO LEGISLATIVO SEMPLIFICAZIONI
• Reddito da lavoro autonomo > spese anticipate
• Società in perdita sistemica• Razionalizzazione opzioni e adempimenti
operazioni straordinarie• Liquidazioni societarie: estinzione e
responsabilità liquidatore
NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMISOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA
ALLUNGATO IL PERIODO DI OSSERVAZIONE DA 3 A 5 ANNI
APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO ALL’ APPROVAZIONE, ma solo nel caso in cui vi siano cinque periodi di perdita anteriori al 2014 ( circ. 31/14)
UNICO 2015Redditi 2014
PERIODO DI OSSERVAZIONE
2009 2010 2011 2012 2013
Restano legittimi accertamenti sul 2012 o 2013
Rilevanza di cause di disapplicazione ( o reddito positivo) nel 2009/2010
NOVITA’ PER IMPRESE ED AUTONOMIMANIFESTAZIONE OPZIONI TRASPARENZA, CONSOLIDATO E IRAP
GLI APPOSITI MODELLI SONO SOPPRESSI E SI MANIFESTA IN DICHIARAZIONE
APPPLICABILE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO 31.12.2014 ( ma problema revoca opzione Irap)
VERSAMENTO IMPOSTE SNC CON OPERAZIONI STRAORDINARIE
Si applica ai casi di: LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE con data effetto successiva al 13.12.2014 ( circ. 31/14)
Le imposte si pagano al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
SCOMPARE ANCHE L’OBBLIGO DI UTILIZZARE IL MODELLO NUOVO SE GIA’ APPROVATO AL MOMENTO DELLA
TRASMISSIONE
RESTA FERMA PRECEDENTE PROCEDURA PER LIQUIDAZIONE ISTANTANEA E VENIR MENO PLURALITA’ DEI SOCI
Adempimento di comunicazione di avere diritto alla riduzione della misura della ritenuta per utilizzo di dipendenti e subagenti si potrà effettuare tramite PEC e sarà
valida sino a revoca ( stesso effetto per quelle già inviate per raccomandata)
AGENTI E RAPPRESENTANTI
Prestazioni alberghiere e ristoranti pagate dal committente non costituiscono reddito per il professionista
VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI
NOVITA’ PER IMPRESE E AUTONOMI
Deve ritenersi che l’inerenza del costo si sposti sul committente ( deducibilità al 100% secondo circ. 31/14)
Problematica dell’inerenza delle spese di vitto e alloggio, sempre da dimostrare secondo Circ. 53/08
Applicabilità anche per compensi occasionali relativi a prestazioni non gratuite ( circ. 31/14), mentre per quelle gratuite i costi rimborsati non rilevano ( ris. 49/13)
Responsabilità di soci e liquidatori
Liquidatori Liquidatori e soci
1 2 3
Per condurre una
liquidazione non in
bonis (?)
O.I.C. 5 su istanza
fallimento
Responsabilità
generale verso i
creditori non
soddisfatti(art. 2495 C.C.)
Responsabilità speciale
per i debiti fiscali
(art. 36 - 602/73)
44
argomento
Prededuzione per i costi di procedura ?
par condicio – rispetto privilegiA
B
Significato di « colpa»
argomento
C Deposito bilancio finale con passivita’ non accollate ne’
estinte ( Trib Catania 9.4.2009)
NUOVO ART. 36 DPR 602/1973
i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati , ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. ( precedente versione la prova non era posta a carico del liquidatore)
RESPONSABILITA’ DEI LIQUIDATORI1°
com
ma
La disposizione prevede che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci o associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.”
3° c
omm
a
RESPONSABILITA’ ORA ESTESA A QUALSIASI TRIBUTO O SOMMA ISCRIVIBILE A RUOLO !!
Immutato comma 3 per la parte relativa ai soci la cui responsabilità dipende dall’incasso di somme o beni durante la liquidazione o nei due anni antecedenti la messa in liquidazione, ed è limitata all’entità delle
somme ricevute
Ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ai sensi del 2495 ha effetto trascorsi 5 anni dalla
richiesta di cancellazione
EFFICACIA CANCELLAZIONE SOCIETÀ DEL REGISTRO IMPRESE
NORMA DI TIPO PROCEDURALE O SOSTANZIALE QUINDI EFFETTO RETROATTIVO ? , sì secondo circ. 31/14
SOCIETA’ ESTINTE MA NON PER IL FISCO
RISCHIO PER LIQUIDATORE CHE CHIUDE LA LIQUIDAZIONE AVENDO CORRISPOSTO SOMME A FORNITORI NON PRIVILEGIATI
DOPPIO BINARIO TRA ESTINZIONE CIVILISTICA CHE AVVIENE CON LA CANCELLAZIONE ED ESTINZIONE FISCALE
Chiarimenti di Telefisco
• Notifica dell’accertamento alla sede ultima della società estinta ( ma se in quella sede non vi è più nessuno è probabile che non venga opposto per mancata conoscenza )
• Rischio del socio per presunzione di incasso di « ricavi non dichiarati» > mezzi di prova contraria sono quelli ordinari, e cioè quali ???
1. SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE OIC 9
Disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in Nota integrativa, per soggetti non Ias Adopter, in caso di perdite durevoli di valore di immobilizzazioni materiali ed immateriali
Definizione di “perdita durevole di valore”: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di una immobilizzazione inferiore al suo valore netto contabile, in una prospettiva di l/t.
Definizione di “valore recuperabile”: va riferito ad un’attività o una UGC (unità generatrice di cassa) ed è il maggiore fra:
a. Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesib. Valore equo: valore ottenibile dalla vendita fra parti indipendenti, al
netto di costi di dismissione
I capisaldi del nuovo principio:
INDICATORI DI PERDITE DUREVOLI ED EFFETTI
Indicatori di perdite durevoli di valore:
Diminuzione rilevante ed inattesa del valore di mercato Cambiamenti tecnologici, di mercato, del contesto di riferimento, ecc. Valore di realizzo degli assets inferiore al valore netto contabile Obsolescenza, deterioramento, ecc. Mancato utilizzo del bene, piani di dismissione, ristrutturazione, ecc. Andamento economico peggiore delle previsioni e contrazione risultati
operativi Sensibili modifiche nei tassi con effetto sull’attualizzazione dei flussi
Effetti: Verificare l’esistenza di una perdita durevole di valore Verificare necessità di modificare il piano di ammortamento, la vita
utile residua, ecc.
RIVALUTAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE
•Mentre, quando il valore di mercato (valore equo) dell’attività resta superiore al suo valore netto contabile, non occorre rilevare la perdita di valore; prosegue comunque l’ammortamento sistematico (anche per l’Avviamento!).•Se in seguito vengono meno i motivi che hanno indotto la perdita durevole di valore, si procede al ripristino (sempre escluso il ripristino per Avviamento e Oneri pluriennali)
Se per una immobilizzazione (o per una UGC a cui essa appartiene):
Valore recuperabile < Valore netto contabile
Allora, si rileva una perdita durevole di valore da imputare a CE: Voce B.10.c): se dovuta alla gestione ordinaria Voce E.21: se di natura straordinaria
Cespite acquistato nel 2008, valore 100, quote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988 pari a 10. Fine ammortamento nel 2017. Invece
l’azienda decide di stanziare a conto economico quote di ammortamento pari a 8, quindi con conclusione del processo di ammortamento ipotizzata
nel 2020. Poi nel 2012 viene eseguita una svalutazione pari a 20. Quindi il bene, che presentava un residuo pari ad 68 ( 100 meno 4 anni di ammortamento per
8 ciascuno) , viene svalutato a 48, La conclusione dell’ammortamento viene mantenuta nel 2020, quindi la quota di ammortamento imputata a conto economico risulta essere 48/ anni residui al 2020, cioe’ 48/9= 5,3.
Variazione diminutiva l’una ai fini Ires per 4,7 in ogni periodo d’imposta fino al 2017, mentre si avra’ una variazione in diminuzione per 3,7 nel 2018 e variazioni ai aumento per 5,3 nel 2019 e 2020.
Ai fini Irap il valore fiscale riconosciuto ante rivalutazione viene diviso per gli anni residui dell’ammortamento quindi pertanto 68/9 = 7,5. da cui variazione diminutiva di 2,2
Ris. 98/13 : diritto a dedurre la quota tabellare cioe’ 10
DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DUREVOLE DI VALORE: I DUE METODI
•Se il “valore d’uso” è superiore al valore netto contabile della immobilizzazione, non rilevano eventuali oscillazioni del suo valore di mercato.
PER LA DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO” OIC 9 PROPONE DUE METODI:
Ordinario: ispirato agli IAS, è basato sulla determinazione del “valore d’uso” del bene in base all’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dalla UGC .
Semplificato: per le società minori, è basato sulla capacità di ammortamento della società considerata nella sua interezza
IL METODO SEMPLIFICATO DI DETERMINAZIONE DEL “VALORE D’USO”
E’ rivolto alle imprese che per due esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 limiti:
1. Dipendenti: 2502. Tot. Attivo di bilancio: sup. a 20 mln3. Ricavi: sup. a 40 mln
Per queste società sono indicatori di potenziale perdita
di valore:
a) Esercizio in perdita non dovuta a fattori contingenti senza sicurezza di pronto recupero dell’equilibrio economico
b) Mutazioni del contesto di riferimento
IL METODO SEMPLIFICATO: LA DETERMINAZIONE DELLA “CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO”
Si confrontano:i. Valore netto contabile dell’attività; ii. La capacità di ammortamento dei futuri esercizi, ovvero la somma del
margine economico che la gestione produce, in un dato orizzonte temporale, e mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.
Si tratta di: somma algebrica dei redditi prospettici (orizzonte circa 5 anni) al lordo degli ammortamenti delle attività da testare, al netto degli oneri finanziari e al lordo di quelli fiscali e straordinari
• Dà la possibilità di “compensare” eventuali esercizi in perdita Se la sommatoria dei redditi prospettici così determinati è maggiore del
valore netto contabile, non c’è necessità di svalutare. Eventuali attività non utilizzate e senza prospettive di reimpiego vanno
comunque svalutate
2014 2015Ricavi 5000 6000Costi variabili -4000 - 4500Costi fissi -800 - 800Oneri finanziari -400 -350Capacita di ammortamento - 200 350Ammortamento di A 250 250Ammortamento di B 150 150Totale ammortamenti 400 400Risultato netto - 600 - 50
01 | Il Calcolo Si ipotizza che la SRL ALFA abbia iscritto nell’attivo patrimoniale due cespiti: Cespite A vita utile residua due anni e valore netto contabile 500, Cespite B vita utile residua due anni e valore contabile netto 300. Viene calcolata la capacita’ di ammortamento negli esercizi 2014 e 2015 eseguendo un budget previsionale dell’andamento degli stessi esercizi futuri. 02 | La svalutazioneIl valore contabile dei beni al 2013 e’ 800Il risultato netto ( capacita di ammortamento meno ammortamenti ) e’ – 650 Il valore d’uso e’ 150 Il valore equo dei beni e’ 100Quindi:Valore recuperabile ( maggiore tra valore d’uso e valore equo) e’ 150 Occorre svalutare i beni di 650 in modo proporzionale cioe’:Cespite A 500 – 406 = 94Cespite B 300 – 244 = 56Voce B 10 c del conto economico 2013 = 650
SVALUTAZIONI E PERDITE DI BENIProfilo fiscale
Circ. 26/12 e ris 98/131) La svalutazione e’ indeducibile
2) I minori ammortamenti possono essere integrati con variazioni diminutive fino a concorrenza del dato tabellare
3) Ai fini Irap si assume il valore del bene ante svalutazione e lo si divide per gli anni di vita utile residua, determinando cosi’ la quota deducibile. Eventuale differenza con quanto imputato a conto economico e’ oggetto di variazione
diminutiva4) Se la societa’ avendo svalutato avesse in precedenza rilevato quote di ammortamento minori a quelle tabellari, ora a seguito della svalutazione puo’
dedurre fino alla quota tabellare
PATRIMONIO NETTO – nuovo OIC 28
“Versamenti in c/futuro aumento capitale”: sono iscritti fra le Riserve di capitale quando, versanti in anticipo dai soci, hanno uno specifico vincolo di destinazione (il futuro aumento del CS) e non sono restituibili ai soci
“Versamento soci in c/capitale”: sono versati a titolo di capitale, non in vista di un futuro aumento. La loro distribuzione è soggetta alla disciplina dell’art. 2431, c.c. (!)
Rinunce a crediti da parte dei soci: vanno sempre iscritte fra le riserve di capitale (non consentito il transito a CE)
Utilizzo riserve per copertura perdite: l’assemblea stabilisce quali riserve utilizzare, ma tenendo conto dei vincoli di disponibilità: prima le riserve disponibili, e poi se occorre quelle soggette a vincoli, partendo dal meno rigido
ALCU
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OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Capitalizzazione oneri finanziari:• 1) esclusivamente durante la fase di
costruzione, va interrotta se si interrompe la costruzione
• 2) Nei limiti del valore recuperabile del bene• 3) Capitabilizzabili anche gli interessi generici
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Acquisizione gratuita:• 1) Il bene va iscritto nell’attivo immobilizzato al
valore di mercato in contropartita della Voce E 20 proventi straordinari
• 2) Va ammortizzato normalmente• 3) La voce E 20 proventi, dovrebbe essere trattata dal
punto di vista fiscale alla stessa stregua di una plusvalenza iscritta quindi irrilevante
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Ammortamento calcolato anche in caso di non utilizzo del bene, in quanto il processo di obsolescenza non si arresta
• Ammortamento non viene stanziato su terreni ( che vanno scorporati) , tranne che cave e discariche, opere d’arte ed immobili civili
OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
• Cespiti destinati alla vendita: vanno rilevati nell’attico circolante al minore tra valore contabile e valore recuperabile ( così anche i cespiti obsoleti che non vengono piu’ utilizzati nel processo produttivo)
• Riflessi sulla normativa delle società di comodo
Riflessi fiscali del mutamento di classificazione contabile
• 1) Da immobilizzazione a Rimanenza• Rilevazione della perdita ex 102 c.4 Tuir
pareggiata dal componente positivo delle rimanenze finali, potrebbe pero’ accadere che la valutazione delle rimanenze al valore di mercato sia inferiore rispetto al costo residuo da ammortizzare
OIC 15Crediti (1/2)
Le principali novità Disciplina la cancellazione dei crediti dal bilancio che diviene obbligatoria
quando ricorre una delle seguenti situazioni:- Estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito- Trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari con trasferimento dei rischi inerenti il credito
Chiarisce che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive il ricavo al momento della vendita (trasferimento dei rischi e dei benefici all’acquirente)
Chiarisce alcuni aspetti relativi alla svalutazione dei crediti
Rapporto tra deduzione mini crediti e svalutazioni forfettarie
• Esempio : crediti = 100.000, svalutazione eseguita 20.000 di cui 500 dedotti e 19.500 non dedotti. Minicrediti scaduti da oltre sei mesi = 10.000
• 1) Viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi svalutazioni totali 30.000, di cui 10.000 dedotti ex articolo 101 comma 5, 500 dedotti ex art. 106 e 19.500 non dedotti
• 1) non viene eseguita la svalutazione specifica dei minicrediti, quindi per una parte ( 10.000) , la svalutazione forfettaria viene dedotta ex art. 101, comma 5, e ciò anche se fosse stata eseguita , ad esempio nel 2013, nel senso che il fondo non dedotto diviene deducibile tramite variazione diminutiva
2013: svalutazione 20.000 di cui> 500 dedotti ex art. 106
> 19.500 non dedotti
• Nel 2014 emergono 10.000 di minicrediti scaduti che vengono dedotti « utilizzando» il passaggio a conto economico della svalutazione 2013, quindi
• > 9.500 variazione diminutiva• > fondo dedotto ex art. 106 diventa zero• > sottraggo 10.000 di crediti dal monte crediti che al
31.12.2014 viene computato per l’accantonamento ex art. 106 Tuir
Circ. 14/E/2014 : « Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica delle perdite sui crediti di modesto importo (imputazione del componente negativo di rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l'intero ammontare dei predetti crediti - nell'ipotesi in cui trova
capienza nel valore delle svalutazioni non dedotte - deve essere attribuito, sul piano fiscale, ad una perdita su crediti di cui al comma 5 dell'articolo 101 del TUIR».
Imposte anticipate e perdite
1) La societa valuta se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.
2) La ragionevole certezza comprovata quando:�- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.�
Imposte differite e riserve in sospensione d’imposta
……..Tuttavia, in deroga al paragrafo 55, le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
La contabilizzazione dei crediti d’imposta
Voce C II 4 bis : crediti tributari di cui si ha diritto a compensazione
Voce D 12 Debiti tributari : vanno iscritti al netto di ritenute, acconti, e crediti d’imposta se compensabili
Tremonti Quater
I° ipotesi di contabilizzazione : Dare Crediti avere proventi ( voce A 5 C.E.) in adesione a Circ. IRDC 15/03
II° ipotesi : Dare imposte correnti ( già nettizzata dal credito) avere debiti tributari
La contabilizzazione sub II è certamente preferibile per i crediti d’imposta generici, ma per quelli derivanti da investimenti è preferibile sub I, anche perche OIC 25 afferma esplicitamente di non trattare i crediti d’imposta sugli investimenti