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1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE) Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132 Mail: [email protected] - Web: www.comprensivoostellato.gov.it Cod. Meccanografico FEIC81400B - Codice fiscale: 92009650380 a.s. 2017 - 2018 Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione «un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica» (C.M. 20 maggio 2010 n. 49). Protocollo operativo Il primo ciclo di istruzione, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. (art. 1 DM 741/2017). Dal 2018 condizione indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato è sostenere la Prova Nazionale (Italiano, Matematica, Inglese CBT) predisposta da Invalsi, entro il mese di aprile dell’anno scolastico corrente, uguale in tutta Italia. Riferimenti normativi: L.104 del 5 febbraio 1992 Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n° 59 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 L. 170 dell’8 ottobre 2010 Circolare Ministeriale n.20 del 4/03/2011. D.M. 12 luglio 2011. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 Nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017 D.lgs. 66 del 13 aprile 2017. 1 AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (artt. 6, 7 D.lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017). In sede di scrutinio finale dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, e deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe, secondo le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 D.lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017, le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE) Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132

Mail: [email protected] - Web: www.comprensivoostellato.gov.it

Cod. Meccanografico FEIC81400B - Codice fiscale: 92009650380 a.s. 2017 - 2018

Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’Istruzione

«un importante appuntamento e un significativo banco di prova nella carriera scolastica»

(C.M. 20 maggio 2010 n. 49).

Protocollo operativo

Il primo ciclo di istruzione, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione. (art. 1 DM 741/2017). Dal 2018 condizione indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato è sostenere la Prova Nazionale (Italiano, Matematica, Inglese CBT) predisposta da Invalsi, entro il mese di aprile dell’anno scolastico corrente, uguale in tutta Italia. Riferimenti normativi: L.104 del 5 febbraio 1992

Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n° 59 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 L. 170 dell’8 ottobre 2010 Circolare Ministeriale n.20 del 4/03/2011. D.M. 12 luglio 2011. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 Nota ministeriale 1865 del 10 ottobre 2017 D.lgs. 66 del 13 aprile 2017. 1 AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI INTERNI ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE (artt. 6, 7 D.lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017). In sede di scrutinio finale dell'anno scolastico, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, e deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe, secondo le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 D.lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017, le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

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a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamen-

to della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti*;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista

dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2.Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio, la non ammissione dell'alunno/a all'Esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati (C.M. n. 1865 10/10/2017)

3. Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di

Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal

collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale.

* CRITERI DI DEROGA. Il Collegio dei Docenti in data 13 settembre 2017 con delibera n° 4, ai sensi del D.lgs. 59/2004 art. 11, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 e della successiva C.M. n.20 del 4/03/2011, ha approvato i seguenti criteri di deroga al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria, che non potrà essere inferiore al 65% dell’orario annuale personalizzato. Si precisa che il Consiglio di Classe valuterà quali deroghe applicare per i punti 6 e 7 sotto descritti. 1. Gravi motivi di salute. È richiesta certificazione medica del Sistema Sanitario Nazionale o medica

specialistica. La certificazione non può essere retroattiva, ma rilasciata al momento della malattia, terapia,

infortunio, ricovero e deve inoltre indicare in maniera precisa inizio e termine della condizione di infermità.

2. Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati. Si richiede certificazione da parte di organi

competenti (ASL, Servizi Sociali, Giudice, Forze dell’Ordine ecc. …)

3. Deroghe per alunni figli di itineranti (es. giostrai). Si richiede alla famiglia di fornire prova del percorso

didattico in corso, di solito documentato in una sorta di registro con i momenti dell’anno scolastico

frequentati nelle varie scuole. Eventuali periodi non documentati da alcuna istituzione scolastica saranno

considerati assenze.

4. Partecipazione ad attività sportiva del CONI.

5. Motivi religiosi (es. Ramadan).

6. Frequenza delocalizzata in altri Istituti o Enti di formazione professionale per convenzione con gli stessi

per la progettazione di percorsi integrativi finalizzati al conseguimento del diploma del 1° ciclo di istruzione.

7. Alunni diversamente abili che, a causa di particolari condizioni di salute, nel corso dell’anno scolastico

potrebbero superare un quarto del monte ore di assenza.

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8. Per gli alunni stranieri che si recano all’estero con le loro famiglie, per lunghi periodi nel corso dell’anno

scolastico, sarà possibile concedere deroghe a fronte di certificazione appropriata, presentata al loro rientro

in Italia, che attesti la frequenza scolastica nel luogo d’origine.

9. In deroga ai criteri di validazione dell’anno scolastico per la frequenza minima obbligatoria, sarà possibile

ammettere alla classe successiva/all’esame di stato gli alunni che si trovano in particolari condizioni di

svantaggio sociale-economico-culturale segnalati dai Servizi Sociali o dalla scuola agli stessi.

I criteri di validità dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, sono comunicati alle famiglie con modalità ritenute idonee da ciascuna sede e affissi all’ALBO della scuola. 2 CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. Il Collegio dei Docenti in data 10 maggio 2018, al fine di rendere omogenee le valutazioni in tutte le classi delle varie sezioni e sedi, ha deliberato i seguenti criteri e parametri di riferimento. Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato, il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerandone:

a) la situazione di partenza tenendo conto di:

situazioni certificate di disturbi di apprendimento;

svantaggio o deprivazione sociale/culturale;

difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie;

b) l’andamento nel corso dell’anno tenendo conto:

del progresso rispetto alla situazione di partenza

del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;

del grado di maturazione delle competenze di base;

di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento

scolastico,

della possibilità di completare nell’immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle

discipline;

interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;

delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;

c) gli indicatori comportamentali tenendo conto.

della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;

della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;

dell’impegno e della volontà di migliorare;

dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici,

del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo dell’alunno, al solo scopo di creare le condizioni per attivare/riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell’alunno, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Fermo restando, per il Consiglio di Classe, l’obbligo di verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione, il Collegio dei Docenti fissa i seguenti criteri di non ammissione:

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presenza di insufficienze gravi (voto 5) /gravissime (voto 4), tali da determinare un’evidente

carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze,

diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti fondamentali,

esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto,

mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno,

pur in presenza di stimoli individualizzati,

gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al

comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e

all’impegno.

L’ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato verrà indicato sul Documento di Valutazione del candidato con AMMESSO/A o NON AMMESSO/A all’Esame di Stato e con il voto di ammissione. Sul quadro generale da esporre al pubblico vi sarà l'indicazione: Ammesso/a, o Non ammesso/a. Ad ogni scrutinio finale nel registro dei verbali, andrà allegato il tabellone generato dal registro elettronico e riportante le valutazioni conseguite dagli alunni nelle singole discipline, le assenze compiute, la media dei voti reali conseguiti nello scrutinio finale con eventuali cifre decimali, il voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. In caso di non ammissione all’esame, l’Istituto adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie, le quali saranno informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe). 3 VOTO DI AMMISSIONE (Art. 2 DM 741/2017, CM 1865/2017). In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e allegati nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Tale voto sintetizza il percorso di crescita culturale, personale e sociale compiuto dall’alunno nel corso di studi alla scuola secondaria di primo grado nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito al termine del ciclo di istruzione. Come tale esso terrà conto:

del percorso dell’alunno in relazione alla situazione di partenza;

delle valutazioni conseguite nel corso di studi,

delle osservazioni sistematiche in ordine ai seguenti indicatori di competenza:

autonomia

relazione

partecipazione

responsabilità

consapevolezza.

Pertanto si giungerà alla determinazione del voto di ammissione all’Esame di Stato prendendo in considerazione:

le medie delle valutazioni conseguite al termine di ogni anno scolastico (che abbia dato esito positivo),

per poter delineare l’evoluzione del percorso dello studente;

le eventuali ripetenze di anni scolastici;

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le parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline al termine del terzo

anno;

il giudizio di comportamento al termine del terzo anno.

La media ponderata delle valutazioni dei tre anni (arrotondata ai centesimi) sarà per il Consiglio di Classe

il punto di partenza per attribuire il voto di ammissione.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, avrà facoltà di arrotondare all’unità superiore, per frazione

pari o superiore a 0,5, il voto di ammissione.

In presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline, relative

all’ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento. Il voto di

ammissione sarà, in questo caso, arrotondato per difetto.

Per gli studenti di recente iscrizione al nostro Istituto, o per coloro di cui non si dispone di tutta la documentazione in quanto ripetenti di anni scolastici precedenti, si farà riferimento al periodo di frequenza dell’alunno nella nostra scuola o della documentazione disponibile. 4 AMMISSIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI (Art. 3 D.M. 741/2017). Possono essere ammessi all’Esame di Stato come candidati privatisti:

coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il

tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di

primo grado.

I candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un

triennio.

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti presentano domanda al diri-

gente della scuola, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali

del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale nell'anno in corso o di

avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

I candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola entro il 20 marzo dell'anno scolastico di

riferimento.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di

cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica ove soster-

ranno l'esame di Stato medesimo.

L'istituzione scolastica, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candi-

dati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

5 SEDI D’ESAME E COMMISSIONI (art. 4 D.M 741/2017, Nota M. 1865/2017 p. 5).

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame. composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro

componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione

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tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Presidente della commissione d'esame (Nota M. 1865/2017 p. 5).

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica le funzioni di Presidente

della commissione sono svolte da un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi

dell'articolo 25 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola

secondaria di primo grado.

Riunione preliminare e calendario delle operazioni (art. 5 D.M 741/2017).

Tutte le operazioni dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell’esame, si

svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Spetta al dirigerne scolastico definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni

d’esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare delle prove scritte — che devono

essere svolte in tre giorni diversi anche non consecutivi — e del colloquio, nonché delle eventuali prove

suppletive. Tali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque solo in casi eccezionali,

entro il termine dell'anno scolastico.

Durante la riunione preliminare la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle

sottocommissioni individuando tra l’altro, un coordinatore all’interno di ciascuna di esse.

Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso

di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

In sede di riunione preliminare la commissione definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le

quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.

Spetta alla commissione, sempre nell’ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove

d’esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e coerenti con i traguardi di sviluppo

delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la correzione e la

valutazione delle prove stesse.

La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello

svolgimento delle prove scritte dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le

alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di

apprendimento, certificato ai sensi della Legge n. 170/2010.

6 PROVE SCRITTE D’ESAME (art. 6 D.M. 471/2017). L'articolo 8 del D.lgs. n. 62/2017 e l'articolo 6 del D.M. n. 741/201 riducono il numero delle prove scritte, predisposte dalla commissione, dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo a tre da svolgersi in giorni diversi: 1) prova scritta di italiano;

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. Le prove vengono scelte a sorteggio tra tre terne proposte dai docenti di materia al mattino prima dell’inizio delle operazioni. La scelta delle prove avviene nella sede centrale della scuola e poi un docente

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delegato provvede a portare il testo nelle sedi staccate. Durante le prove è vietato l’uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo, di apparecchiature elettroniche di tipo palmari, di personal computer, di registratori, di testi (libri, appunti). Deroga all’effettuazione della prova scritta di francese per alunni che non hanno seguito un percorso di bilinguismo (es. ripetenti o trasferiti da altre scuole): solo colloquio orale. ORDINE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE – CONTENUTI E DURATA CON INIZIO ALLE ORE 8.30 PROVA DI ITALIANO (art. 7 DM 741/2017). La prova d’italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia.

2. Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere forni-

te indicazioni di svolgimento.

3 Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di rifor-

mulazione.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte,

che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai

candidati.

Durata della prova e materiale utilizzabile:

la prova dura 4 ore;

il candidato è chiamato a scegliere una tra tre tracce proposte;

è consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e dei sinonimi e contrari.

PROVA DI LINGUE COMUNITARIE: INGLESE - FRANCESE (art. 9 DM 741/2017). La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La commissione predispone almeno tre tracce, ognuna delle quali comprende sia la prova di lingua inglese

che della seconda lingua comunitaria. La commissione prepara le tre tracce scegliendo tra le tipologie in elenco, che possono anche essere tra loro combinate all’interno della stessa traccia, ponderate sui due li-

velli di riferimento A2 per l’inglese e A1 per il francese:

1) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

2) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e

riscrittura o trasformazione di un testo;

3) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e svilup-

po degli argomenti;

4) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;

5) sintesi di un testo.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua co-munitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

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Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà svolta dai candidati.

Durata della prova e materiale utilizzabile:

la prova di Inglese dura 2 ore.

Intervallo di 30 minuti.

La prova di francese dura 1 ora e 30 minuti.

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue.

PROVA DI MATEMATICA (art. 8 DM 741/2017). La prova scritta di Matematica accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

1) problemi articolati su una o più richieste;

2) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organiz-

zazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Durata della prova e materiale utilizzabile:

la prova dura 3 ore;

è consentito l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico.

La prova scritta sarà articolata in quattro quesiti che toccheranno sia aspetti numerici, sia geometrici senza peraltro trascurare nozioni nel campo della statistica e della probabilità. Un quesito riguarderà gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte nel campo delle scienze sperimentali e della tecnologia. Per gli alunni con certificazione (legge 104/92) e con disturbi specifici di apprendimento è possibile prevedere un tempo aggiuntivo di 15 minuti per lo svolgimento delle prove scritte di Lingue Straniere e di Matematica. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE. ITALIANO (Vedi Allegato 1) Criteri di valutazione: 1) Coerenza ed organicità del pensiero 2) Uso della lingua 3) Capacità di espressione personale MATEMATICA (Vedi Allegato 2) Criteri di valutazione: 1) Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico 2) Applicazione di procedure 3) Risoluzione di problemi

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LINGUE STRANIERE (Inglese e 2^ Lingua comunitaria= Francese) (Vedi Allegato 3) Criteri di valutazione: 1) Comprensione della lingua scritta (testo/traccia) 2) Produzione della lingua scritta 3) Uso delle strutture e delle funzioni. Nella correzione delle prove scritte verrà espresso un voto globale intero, senza decimali, sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti. E’ stabilito un solo voto, espresso in decimi senza decimali, per le prove di lingua straniera, benché le prove siano due. (art. 12 DM 741/2017). A questo proposito per le lingue straniere si può definire una griglia in base 5 in modo da assegnare a ciascuna sezione della prova un voto da 0 a 5, cosicché il voto unico assegnato derivi dalla somma di due distinti voti determinando un punteggio intero compreso tra 0 e 10. 7 COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE (art. 10 DM 741/2017). Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte

nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, (cui partecipano anche i docenti di RC

e di attività alternativa Art. 8 D.lgs. 62/2017) ponendo particolare attenzione alle capacità di argomenta-zione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra

le varie discipline di studio.

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cit-tadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Modalità di svolgimento I criteri di svolgimento sono definiti, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica, dal Collegio dei Docenti. I docenti, durante la prova orale, svolgeranno la funzione di guidare e orientare il colloquio in relazione ai programmi svolti, agli eventuali approfondimenti e agli spunti emersi durante il colloquio stesso. A tutti gli alunni sarà data la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti degli argomenti trattati e delle esperienze svolte. Ogni approfondimento disciplinare dovrà essere concordato con l’insegnante della disciplina in questione. Non è obbligatorio porre domande su tutte le discipline d’esame.

I candidati si presenteranno al colloquio con tutto il materiale necessario a sostenere la prova (schemi, grafici, mappe, presentazioni Power Point, ecc…).

Allo scopo di mettere lo studente nella condizione psicologica più favorevole, il colloquio potrà avere inizio con la trattazione di un argomento a scelta del candidato ma anche partendo da un lavoro tecnico-pratico o grafico svolto durante l’anno o da un argomento riguardante esperienze reali del ragazzo.

Si darà spazio maggiore agli ambiti più congeniali al candidato, evitando il nozionismo; i commissari interverranno a guidare il colloquio in ambito interdisciplinare.

Gli alunni potranno avvalersi del computer per dimostrare le competenze acquisite in ambito informatico.

Il colloquio si svolgerà con la maggior coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti, escludendo ogni artificiosa connessione di contenuti disciplinari, favorendo l’approccio unitario delle situazioni problematiche e consentendo al candidato di esprimere il grado di maturità raggiunto.

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Il colloquio sarà, in ogni modo, differenziato, in conformità alle diverse capacità e al diverso livello culturale raggiunto da ogni singolo allievo.

Dal colloquio dovranno emergere il grado di acquisizione delle conoscenze assimilate e la capacità espressiva e di rielaborazione del candidato.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato n. 4)

Conoscenza dei contenuti e preparazione complessiva.

Capacità di stabilire raccordi interdisciplinari.

Capacità espositiva ed uso dei linguaggi specifici.

Livello di maturazione e sviluppo della personalità.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 8 VOTO FINALE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI (ART. 13 DM 741/2017) Ogni sottocommissione al termine dei colloqui, definisce l’esito finale per ciascun candidato, esprimendolo con valutazione in decimi, illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno. All’esito dell’esame di Stato concorrono:

il voto di ammissione espresso dal Consiglio di Classe in decimi

la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.

Il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione alla commissione in seduta plenaria. Il voto finale per ciascun candidato è espresso in decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla lode, (si scrive 10

con lode, C.M. n.46 del 26/05/2011) con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su propo-

sta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a 6/10.

9 CANDIDATI CON DISABILITA’ E DISTRUBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO [Art. 14 DM 741/2017, Art.9, comma 2-3, L.122/09; C.M. n.237/09 (schema di decreto sulla valutazione); C.M.49/2010; D.lgs. 297/94 (Testo Unico), art.318] Alunni con disabilità (con certificazione L.104/92).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sosten-

gono le prove d'esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra for-

ma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno

scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legi-slativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esa-

me di Stato e del conseguimento del diploma finale.

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L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente ar-

ticolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato, fatta salva l’assenza per gravi

e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, viene rilasciato un at-

testato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della

scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai so-

li fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istru-zione e formazione. (D.lgs. 62/2017 art. 11 comma 8).

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Legge 170/2010. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ot-

tobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA

tempi più lunghi di quelli ordinari (ipotesi di 15 minuti aggiuntivi). Può, altresì, consentire l'utilizza-

zione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui

siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel cor-

so dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano par-

ticolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la di-

spensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero

dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'e-same di Stato e del conseguimento del diploma.

In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti sono tenuti a riserva-re maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vo-cale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. (C.M. n° 48 del 31 maggio n°48)

Alunni stranieri. I minori con cittadinanza non italiana… sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani [D.P.R.122/09, Art.1, comma 9]. Per gli alunni stranieri, che dovranno sostenere gli esami, il Consiglio di Classe nel Verbale dello Scrutinio riporterà:

Il percorso scolastico dell’alunno (situazione di partenza, interventi effettuati, situazione finale).

La programmazione proposta per gli alunni di recente immigrazione che hanno seguito un piano di studio personalizzato (corredata dagli obiettivi minimi da raggiungere) elaborato opportunamente dal Consiglio di Classe.

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Si ricorda che gli alunni stranieri non potranno sostenere prove diversificate, in quanto non sostenuti da alcun certificato; pertanto si provvederà alla somministrazione per tutte le prove scritte, di prove graduate nella difficoltà.

I criteri essenziali per la conduzione del colloquio in relazione all’alunno e alla programmazione personalizzata.

La normativa d’esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un Piano Didattico Personalizzato. Alunni con bisogni educativi speciali (BES) (Nota prot. n. 3587 del 3 giugno 2014 – Esami I ciclo) Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive Note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA 10 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI. La Commissione esaminatrice in seduta plenaria ratifica le deliberazioni delle sottocommissioni. Il Presidente cura la pubblicazione degli esiti degli esami. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l’esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura “Esame non superato” senza esplicitazione del voto finale conseguito (Nota ministeriale n°1865 del 10 ottobre 2017). Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 del DM 741/2017. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Al termine dell’esame agli alunni verrà rilasciata la certificazione delle competenze e appena disponibile il certificato di diploma. 11 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. (DM 742/2017). La certificazione delle competenze, effettuata dalle istituzioni scolastiche descrive:

• il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza,

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• i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, se-

condo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affronta-

re compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'Esame di Stato. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado ed è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è quello riportato nell’allegato B. Il modello è integrato da:

una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che certifica le abilità di comprensio-

ne e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale. Il repertorio dei descrittori relativi

alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Per gli alunni con disabilità il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO Allegato n.1

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE Criteri di valutazione della prova scritta di Italiano a.s. 2017 – 2018

CRITERIO DESCRITTORI Valutazione

1 COERENZA ED

ORGANICITA' DEL PENSIERO

L'elaborato si presenta pienamente attinente alla traccia 10

attinente alla traccia 9

in buona parte attinente alla traccia 8

in parte attinente alla traccia 7

superficialmente attinente alla traccia 6

attinente per qualche aspetto 5

per nulla attinente 4

ed è ben strutturato e coerente 10

organico 9

chiaro e preciso 8

semplice e lineare 7

ripetitivo e schematico 6

confuso 5

approssimativo e incoerente 4

2 USO DELLA LINGUA

Il testo rivela padronanza nell'uso di periodi complessi. 10

è ortograficamente e sintatticamente corretto 9

corretto per ortografia e sintassi (con prevalenza della paratassi)

8

corretto per ortografia e non sempre per sintassi 7

non sempre corretto per ortografia e sintassi 6

poco corretto per ortografia e sintassi 5

scorretto per ortografia e sintassi 4

3 CAPACITA' DI ESPRESSIONE PERSONALE

Il lessico utilizzato è funzionale al contesto 10

è ricco e articolato 9

adeguato alla tipologia testuale richiesta 8

è generico 7

è generico e ripetitivo 6

è poco pertinente al contesto 5

è per nulla pertinente al contesto 4

Gli argomenti sono presentati dimostrando pensiero critico e capacità di analisi 10

in modo originale nella forma e nei contenuti 9

in modo personale nella forma e nei contenuti 8

in modo generico 7

in modo dispersivo 6

in modo incompleto 5

in modo superficiale 4

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Allegato n.2

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO (FE) SCUOLA MEDIA SECONDARIA DI 1° GRADO

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18

MATEMATICA

Criteri di valutazione

Conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico

Applicazione di procedure

Risoluzione di problemi Tabella di valutazione

N°QUESITI AFFRONTATI 1 – 2 – 3 - 4

CONOSCENZA DEI CONTENUTI E DEL LINGUAGGIO SPECIFICO

Completa e approfondita 10

Completa Appropriata

9

Soddisfacente Buona

8

Discreta 7

Sufficiente Essenziale Accettabile

6

Superficiale Parziale Scarsa Frammentaria

5

Confusa e inadeguata 4

APPLICAZIONE DI PROCEDURE

Sicura e precisa 10

Corretta 9

Soddisfacente La risoluzione evidenzia buona correttezza

8

Abbastanza corretta 7

Sufficientemente corretta 6

Scarsamente corretta Parziale

5

In gran parte errata Inadeguata

4

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Completa e precisa 10

Appropriata 9

Soddisfacente 8

Discretamente corretta Non del tutto completa ma abbastanza corretta

7

Sufficientemente corretta Essenziale Incompleta ma discretamente corretta per la parte svolta

6

Parziale Scarsamente corretta Confusa e poco precisa

5

Quasi completamente errata Inadeguata

4

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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA Allegato n. 3 Questionario

Comprensione del testo scritto

10 Comprende il testo nel suo significato preciso, nei dettagli e negli elementi impliciti. La comprensione è sicura, precisa e approfondita.

9 Comprende il testo nel suo significato preciso, ricavando le informazioni richieste. La comprensione è precisa.

8 Comprende il testo nel suo significato globale, fornendo risposte corrette anche se non sempre complete. La comprensione è globalmente corretta anche se presenta piccoli errori di comprensione poco rilevanti.

7 Comprende il testo nel suo significato principale, ricavando in parte le informazioni richieste. La comprensione è più che sufficiente.

6 Comprende un testo nelle sue parti essenziali. La comprensione è limitata all’essenziale.

5 Comprende solo alcune informazioni relative al testo. La comprensione è parziale.

4 Mostra gravi difficoltà nella comprensione del testo. La comprensione si limita solo ad alcune frammentarie informazioni.

Produzione nella lingua scritta

10 Struttura in modo organico, articolato e scorrevole la risposta; la rielaborazione è adeguatamente ed esaurientemente sviluppata.

9 Struttura in modo completo ed appropriato la risposta; la rielaborazione è adeguatamente sviluppata.

8 Struttura in modo adeguato la risposta; la rielaborazione è abbastanza sviluppata.

7 Struttura discretamente la risposta; la rielaborazione è discreta.

6 Struttura sufficientemente la risposta e/o la rielaborazione non è particolarmente presente.

5 Struttura in modo non sempre accettabile la risposta e/o la rielaborazione è scarsa.

4 Struttura in modo frammentario e non accettabile la risposta; non rielabora la risposta o questa risulta molto confusa e contorta.

Uso delle strutture e delle funzioni linguistiche

10 Riconosce e utilizza in modo completo e corretto gli elementi linguistici; utilizza un lessico appropriato, vario e funzionale al contesto; è in grado di scrivere in modo formalmente corretto; le eventuali imprecisioni risultano irrilevanti.

9 Riconosce e utilizza in modo corretto gli elementi linguistici; è in grado di scrivere in modo sostanzialmente corretto e le imprecisioni risultano poco rilevanti.

8 Riconosce e utilizza abbastanza correttamente gli elementi linguistici; utilizza un lessico appropriato; nonostante alcuni errori formali, dimostra di scrivere in modo globalmente corretto.

7 Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo sostanzialmente corretto, anche se con qualche imprecisione; utilizza un lessico semplice ma generalmente corretto; commette qualche errore ortografico e morfo-sintattico.

6 Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo limitato ma generalmente corretto; utilizza un lessico semplice e/o ripetitivo ma generalmente corretto; commette errori ortografici e morfo-sintattici che globalmente non pregiudicano la comprensione del messaggio.

5 Utilizza gli elementi linguistici in modo parziale e spesso scorretto; utilizza un lessico a volte inappropriato e/o ripetitivo o non corretto; commette vari errori ortografici e morfo-sintattici che a volte pregiudicano la comprensione del messaggio.

4 Utilizza gli elementi linguistici in modo parziale e spesso scorretto; utilizza un lessico limitato, impreciso e scorretto; sono presenti errori ortografici e morfo-sintattici diffusi e gravi.

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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA Lettera

Aderenza alla traccia

10 Rispetta la traccia esponendo un contenuto pertinente, completo e approfondito.

9 Rispetta la traccia esponendo un contenuto pertinente e chiaro.

8 Rispetta la traccia esponendo un contenuto pertinente e abbastanza chiaro.

7 Espone un contenuto sostanzialmente aderente alla traccia, anche se semplice e non approfondito e/o non sempre pertinente.

6 Espone un contenuto sufficientemente aderente alla traccia, ma in modo limitato ed essenziale.

5 Espone un contenuto non sempre aderente alla traccia e/o limitato e/o non appropriato.

4 Dimostra di non comprendere la traccia.

Produzione nella lingua scritta

10 Struttura in modo organico, articolato e scorrevole il testo; elabora adeguatamente ed esaurientemente a livello personale.

9 Struttura in modo completo ed appropriato il testo; elabora adeguatamente a livello personale.

8 Struttura in modo adeguato il testo; elabora discretamente a livello personale.

7 Struttura discretamente il testo; elabora sufficientemente a livello personale.

6 Struttura sufficientemente il testo anche se non sempre elabora a livello personale.

5 Struttura in modo non sempre accettabile il testo che risulta schematico, semplice e poco organizzato e/o a volte confuso.

4 Struttura in modo frammentario e non accettabile il testo; non elabora il testo o questo risulta molto confuso e contorto.

Uso delle strutture e delle funzioni linguistiche

10 Riconosce e utilizza in modo completo e corretto gli elementi linguistici; utilizza un lessico appropriato, vario e funzionale al contesto; è in grado di scrivere in modo formalmente corretto; le eventuali imprecisioni risultano irrilevanti.

9 Riconosce e utilizza in modo corretto gli elementi linguistici; utilizza un lessico appropriato; è in grado di scrivere in modo sostanzialmente corretto e le imprecisioni risultano poco rilevanti.

8 Riconosce e utilizza abbastanza correttamente gli elementi linguistici; utilizza un lessico abbastanza appropriato; nonostante alcuni errori, dimostra di scrivere in modo globalmente corretto.

7 Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo sostanzialmente corretto, anche se con qualche imprecisione; utilizza un lessico semplice ma generalmente corretto; commette qualche errore ortografico e morfo-sintattico.

6 Riconosce e utilizza gli elementi linguistici in modo limitato ma generalmente corretto; utilizza un lessico semplice e/o ripetitivo ma generalmente corretto; commette errori ortografici e morfo-sintattici che però non pregiudicano la comprensione del messaggio.

5 Utilizza gli elementi linguistici in modo parziale e spesso scorretto; utilizza un lessico a volte inappropriato e/o ripetitivo o non corretto; commette vari errori ortografici e morfo-sintattici che a volte pregiudicano la comprensione del messaggio.

4 Utilizza gli elementi linguistici in modo parziale e spesso scorretto; utilizza un lessico limitato, impreciso e scorretto; sono presenti errori ortografici e morfo-sintattici diffusi e gravi.

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Allegato n. 4

Modello per la valutazione del colloquio orale e del giudizio finale

GIUDIZIO SUL COLLOQUIO

Il candidato ha esposto gli argomenti in modo …………… (brillante, corretto, chiaro, abbastanza chiaro,

sufficientemente chiaro, poco chiaro, contuso ….…..) dimostrando una ……..………. (autonoma, buona,

sufficiente, frammentaria, insufficiente) capacità di rielaborazione.

Ha effettuato collegamenti ……….. (personali, coerenti, guidati, opportuni, adeguati, limitati, scarsi, forzati)

fra le discipline, dimostrando di aver raggiunto una …………. (profonda, sicura, buona, sufficiente,

insufficiente) conoscenza degli argomenti.

GIUDIZIO FINALE

Il candidato nel corso del triennio si è impegnato in modo ……………. (consapevole, attivo, costante,

continuo, regolare, vario a seconda degli interessi, solo se stimolato, saltuario, alterno, incostante,

irregolare, passivo, limitato …….); ha acquisito un metodo di lavoro ……..….... (autonomo, organizzato,

proficuo, efficace, valido, sistematico, personale, ordinato, diligente, preciso, corretto, affrettato,

disordinato, discontinuo, inefficace, lento, superficiale, meccanico …..) ed ha raggiunto una

preparazione …….…… (completa, approfondita, essenziale, sufficiente, accettabile, limitata ad argomenti,

generica, superficiale, sommaria, frammentata, lacunosa, inadeguata …...).

Nelle prove d’esame ha dimostrato una …………………. (profonda, sicura, buona, sufficiente, frammentaria,

insufficiente ….....) conoscenza delle discipline ed una ….....…… (buona, sufficiente, frammentaria,

insufficiente …....) capacità di esposizione, di rielaborazione e di collegamento.