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19 dicembre 2012
Le figure interessate alla realizzazione delle opere, i
compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali
Corso di Formazione per CSP e CSE (ESEC – Ente Scuola Edile Cosenza)
Attori del Processo Edilizio
-Committente
-Impresa
-Lavoratore
-Progettista
-Direttore di Cantiere
-Direttore dei lavori
-Collaudatore
SICUREZZA (CSP-CSE)
Servizi Tecnici
Ordinamento Tecnico
- artt. 2229-2230 CC (necessità Albo DL n. 382/44)
- Regolamento L. 1395/23 (Esame di Stato)
- DPR n. 328/2001 (Civile/Industriale/Informazione)
Competenze:
…. Tutte le applicazioni della tecnica in sede di progettazione,
esecuzione e gestione (senza limiti per dimensioni e qualità)
….. Formazione eclettica dell’Ingegnere
Organizzazione
Figure Tecniche del P.E.
RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
Progettista
Direttore dei lavori
Direttore Tecnico di Cantiere
Collaudatore
Riferimenti legislativi principali
D. leg.vo 12 Aprile 2006 n. 163 (G.U. n. 100 del 2.5.2006)
“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture)
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “ Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. leg.vo 12.04.2006 n. 163
Riferimenti legislativi principali
D. leg.vo 12 Aprile 2006 n. 163 (G.U. n. 100 del 2.5.2006)
“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
5 Parti 257 articoli
22 allegati
II Parte
Capo IV - Progettazione
Titolo III
Art. 130 – D.L.
Art. 131 – Sicurezza
……
Art. 141 - Collaudo
Riferimenti legislativi principali
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “ Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. leg.vo 12.04.2006 n. 163
Parte I – Disposizioni Comuni
Parte II – Contr. Pubblici relativi a settori ordinari (S.O.)
Titolo II Progetto e verifica progetto
Titolo III Qualifica e requisiti ESECUTORE
Titolo V Sistemi di realizzazione
Titolo VII Contratto
Titolo VIII Esecuzione
Titolo IX Contabilità
Titolo X Collaudo
Parte III – Contr. Pubblici servizi Ing & Arch S.O.
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- garantire la qualità dell’opera (tempi, costi)
- trasparenza
- applicazione regole procedimentali
Insieme di atti e provvedimenti che si conclude
con un ATTO finale
Fasi:
Iniziativa
Istruttoria
Decisoria
Integrativa dell’efficacia
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- obbligazione di mezzi
- fase di iniziativa procedimentale e di istruttoria tecnica
- funzione di verifica preventiva di conformità
- funzione di vigilanza sulle procedure preordinate alla
realizzazione dell’intervento
- coordinamento
diligenza
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Pre progetto e fattibilità intervento
Supervisione, coordinamento e verifica alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Supervisione alla Direzione Lavori
Supervisione alla sicurezza
Funzioni Amministrative
Validazione del progetto
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Studio di fattibilità intervento (Contenuti):
- Inquadramento territoriale e socio economico del progetto, struttura ed
obiettivi
- Analisi della domanda attuale, prevista e specifica dei gruppi di beneficiari
- Analisi dell’offerta attuale prevista
- Descrizione dell’investimento (localizzazione, dimensioni, caratteristiche,
costi di attuazione)
- Analisi delle alternative possibili
- Aspetti e costi di gestione
- Fattibilità finanziaria (Costi/Ricavi)
- Fattibilità economica e sociale (Costi/Benefici)
- Impatti ambientali
- Relazione di sintesi
Il documento preliminare
alla progettazione
Riporta, fra l’altro, l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) del sistema di realizzazione da impiegare.”
Il documento preliminare alla
progettazione
Contiene: Analisi dei problemi (inclusa la descrizione dello
stato di fatto)
Analisi degli obiettivi (quadro delle esigenze da soddisfare. Spesso mutuato, perlomeno in parte, dall’ente usuario dell’opera da realizzare)
Il progettista, e non il RUP, fa l’analisi delle strategie! (individuazione delle soluzioni progettuali necessarie per conseguire gli obiettivi)
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Supervisione, coordinamento e verifica alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Coordinamento attività necessarie per la redazione
- P. preliminare / definitivo/esecutivo
Prima delle approvazioni verifica
- rispondenza alle Norme
- rispondenza al DPP e disponibilità finanziarie
Per lavori in lotti
- parte funzionale e fruibile
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Validazione del progetto
E’ finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica,
ambientale, economica della soluzione progettuale prescelta e la sua
conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e
tecniche contenute nel DPP.
In fase esecutiva, in contraddittorio con il progettista
Servizi Tecnici
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Validazione del progetto
-Completezza documentazione tecnico-amministrativa
-Esistenza indagini geologiche etc. e congruenza delle risultanze con le
soluzioni tecniche adottate
-Completezza, adeguatezza e chiarezza elaborati progettuali
-Esistenza delle relazioni
-Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e
gestione
-Acquisizioni di tutte le approvazioni necessarie per la immediata
cantierabilità del progetto
-Coordinamento tra le prescrizioni progettuali e lo schema di contratto, il
CSA
Servizi Tecnici Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (SUPERVISIONE SULLA PROGETTAZIONE)
Analisi
(Fabbisogni,
Risorse)
Studi fattibilità
P. Preliminare
P. Esecutivo
Affidamento
P. Definitivo
Validazione DPP
Programmazione
Servizi Tecnici Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (Rapporto con la Stazione appaltante)
Limitazione delle
Varianti
Controllo corrette
applicazione del contratto Gestione del
contenzioso
Accordi bonari
Contenimento spesa
Osservazioni e
riserve
Rispetto disciplina di
approvazione
Liquidazione dei
corrispettivi
all’appaltatore
Corretta esecuzione lavori
in conformità al contratto
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
PROGETTAZIONE
LA PROGETTAZIONE SI ARTICOLA IN TRE LIVELLI:
1. PROGETTO PRELIMINARE (artt. 17-23)
2. PROGETTO DEFINITIVO (artt. 24-32)
3. PROGETTO ESECUTIVO (artt. 33-43)
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
PROGETTO PRELIMINARE
Stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi
livelli di progettazione:
ELABORATI:
1. Relazione illustrativa;
2. Relazione tecnica;
3. Studio di prefattibilità ambientale;
4. Indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
5. Planimetria generale e schemi grafici;
6. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
7. Calcolo sommario della spesa
8. Capitolato speciale prestazionale (solo nel caso di progetto posto a base di gara
di un appalto concorso o di una concessione di lavori pubblici).
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
PROGETTO DEFINITIVO
Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione
edilizia, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente.
ELABORATI:
1. Relazione descrittiva
2. Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica
3. Relazioni tecniche specialistiche
4. Rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico
5. Elaborati grafici
6. Studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti normative) ovvero
studio di fattibilità ambientale
7. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
8. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
9. Piano particellare di esproprio
10.Computo metrico estimativo
11.Quadro economico
Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione
esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte
dell’affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
PROGETTO ESECUTIVO
Costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, e pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l’intervento da realizzare.
ELABORATI:
1. Relazione generale
2. Relazioni specialistiche
3. Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e
di ripristino e miglioramento ambientale;
4. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
6. Piani di sicurezza e di coordinamento;
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
7. Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
8. Cronoprogramma;
9. Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10.Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le
diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
11.Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali
Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle
prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di
accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi
D.P.R. 207/2010 Titolo II – Capo I: Progettazione
1. CRITERI GENERALI
Le modalità di affidamento, da adottare ordinariamente, sono riconducibili
ad una procedura aperta all’interno della quale trovano applicazione i
quattro principi del diritto comunitario :
Non discriminazione => Non penalizzare determinate categorie di
soggetti
Parità di trattamento => predeterminazione di regole oggettive
Proporzionalità => requisiti proporzionati ed adeguati
Trasparenza => adeguata pubblicità e adeguata tempistica
Il principio della proporzionalità è assolto con la previsione di requisiti di
qualificazione proporzionati ed adeguati rispetto all’oggetto
dell’affidamento ed alla loro osservanza.
All’avviso per l’affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura, va
allegato un disciplinare contenente l’esplicitazione del servizio richiesto
e le relative modalità di svolgimento oltre al calcolo della
determinazione del corrispettivo posto a base di gara ad esso
collegato.
2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA
L’importo da porre a base di gara del servizio è determinato con riferimento all'art. 92 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., dalla tariffa di cui al DM 4.4.2001 per i servizi di ingegneria ed architettura, che rappresenta uno strumento operativo la cui motivazione di adeguatezza è insita nel fatto che tale tariffa è emanata dal Ministero di Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture. L'adozione di altro strumento di analisi per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara impone di motivare adeguatamente l'impiego di tale strumento, in quanto lo stesso non è emanazione di alcun organo di diritto pubblico e pertanto la sua fondatezza deve essere opportunamente verificata prima dell'uso, anche in riferimento all’importanza che la determinazione del corrispettivo riveste per l’inquadramento delle norme cui assoggettare la gara (€ 0 – € 100.000 – soglia comunitaria – sovra soglia)
3. METODOLOGIA DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di selezione delle offerte per i servizi di ingegneria ed
architettura e’ di norma quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, in quanto rappresenta il metodo più idoneo a garantire una
corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte, così come
indicato nella Circolare del Ministero Infrastrutture n° 2473 del
16.11.2007.
Qualora venisse comunque adottato il criterio di selezione del prezzo più
basso si deve applicare sempre la procedura prevista agli art. 86, c. 1 e
124, c. 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e succ. mod. ed int. “Codice dei
contratti” in merito all’esclusione automatica delle offerte anomale
(Taglio delle ali).
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Fasce:
Fino a € 40.000
Requisiti generali
Requisiti tecnici:
• titolo di studio
• iscrizione agli Ordini professionali
Affidamento diretto in economia
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Da € 40.000 a € 100.000
Requisiti generali
Requisiti tecnici:
• titolo di studio
• iscrizione agli Ordini professionali
• all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due
servizi di ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento
delle classi e categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo
quanto stabilito dalla determinazione dell’Autorità di
Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad
ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe
professionali definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza
sopra citata (7/99) i
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Da € 100.000 alla Soglia Comunitaria (4.1.3)
Requisiti generali
Requisiti tecnici-organizzativi ed economici-finanziari:
• titolo di studio
• iscrizione agli Ordini professionali
• fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura,
espletati negli ultimi cinque esercizi, per un importo pari a 2 volte
l'importo a base d'asta (La Bozza di Regolamento di cui al
Dlgs 163/2006 e s.m. e i. prevede attualmente “un importo
variabile tra 2 e 4 volte“)
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Da € 100.000 alla Soglia Comunitaria (continua)
• all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed
architettura, relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti delle classi e
categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla
determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un importo globale per ogni classe pari a 2 volte l'importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei
raggruppamenti definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza (7/99)
• all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di
ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento delle classi e categorie
affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla
determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi
da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad
ognuno dei raggruppamenti delle classi e categorie delle tariffe professionali
definiti dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopra citata (7/99)
Requisiti generali
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
•Sopra Soglia Comunitaria (4.1.4)
Requisiti generali
Requisiti tecnici-organizzativi ed economici-finanziari:
• titolo di studio
• iscrizione agli Ordini professionali
• fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati negli
ultimi cinque esercizi, per un importo pari a 2 volte l'importo a base d'asta
(La Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 e s.m. e i. prevede
attualmente “un importo variabile tra 2 e 4 volte“)
• espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura,
relativi a lavori appartenenti ai raggruppamenti delle classi e categorie affini
di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito dalla determinazione
dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale per ogni classe pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori
da progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti definiti
dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza (7/99)
4.1. REQUISITI DI AMMISSIONE
•Sopra Soglia Comunitaria (continua)
• svolgimento negli ultimi dieci anni di massimo due servizi di
ingegneria ed architettura per ogni raggruppamento delle classi e
categorie affini di cui alla Legge 143/49, secondo quanto stabilito
dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99, cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad
un valore pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare, calcolato con riguardo ad ognuno dei raggruppamenti
delle classi e categorie delle tariffe professionali definiti dalla
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sopra citata (7/99) Requisiti
generali
• numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi
tre anni, in una misura pari a 2 volte le unità stimate nel bando (La
Bozza di Regolamento di cui al Dlgs 163/2006 prevede attualmente
“una misura variabile da 2 a 3 volte“)
A Importo lavori a base
d’asta 1.053.056,54
B Sicurezza (circa 7%) 73.714,23
A+B Sommano 1.126.770,77
SOMME A
DISPOSIZIONE
C IVA sui lavori (10% A+B) 112.677,07
D Spese Generali (max
15% di A + B) 98.600,00
E IVA su Spese generali e
CNPAIA 25.478,24
F Indagini (max 10% di
A+B) 67.606,25
G Imprevisti (max 7% di
A) 42.122,67
Sommano 346.484,23
TOTALE 1.473.255.00
Esempio di QER
Servizi Tecnici
Progettista
- definisce tutti gli elementi che devono trovare
concretizzazione in un’opera
- progetto (studio, elaborazione, sintesi)
- interpreta la domanda, la trasforma in termini qualitativi e
quantitativi
- assume obbligazione di risultato (garantisce l’idoneità
qualitativa dell’opera, la completezza. l’assenza di difetti,
la conformità a Norme e Regolamenti)
Servizi Tecnici
Progettista
- multidisciplinarietà
- ruolo centrale fra
- Committente
- Risorse Economiche
- Sistema Normativo
- Cultura
- art. 15 L. 109/1994 (Modalità)
Servizi Tecnici
Progettista
- GENERALE (Capo Team)
- Coordinamento
- Rapporti con Committenza
- Definisce le scelte di idea, tecnologia
- Controlli
- Stima Economica
- SPECIALISTA
- Rapporti con il generale
- Requisiti Normativi
Servizi Tecnici
Progettista
- Ufficio Tecnico
- Organi Tecnici di Pubblica Amministrazione
- Libero Professionista
- Società di Professionisti
- Società di Ingegneria
Direttore di Cantiere È la persona alla quale l’impresa delega la responsabilità gestionale ed
esecutiva del cantiere.
(FASI DI LAVORO – ATTIVITA’- LOGISTICA)
Deve possedere le qualità necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma di
Contratto ed è responsabile in solido con l’Appaltatore da lui rappresentato,
per tutto quanto concerne la conduzione del cantiere e l’esecuzione delle
opere.
Deve ricevere e far eseguire gli ordini della Direzione Lavori, prestarsi alle
verifiche e misurazioni, firmare il registro della contabilità della mano d’opera
o d’altro.
Direttore di Cantiere
I suoi compiti, inoltre, sono:
1. costruire il cantiere;
2. assegnare i compiti;
3. disporre la destinazione delle macchine e degli alloggiamenti;
4. sorvegliare l’esecuzione e i rendimenti;
5. segnalare i fabbisogni di provviste
6. controllare la qualità e i consumi dei materiali
7. tenere il giornale dei lavori e le registrazioni relative alla mano
d’opera e ai materiali approvvigionati.
Servizi Tecnici
Direttore dei lavori
- Buon andamento dei lavori
- Obbligazione di mezzi (competenza,diligenza, perizia) Non
è responsabile dei risultati della sua opera in quanto intervengono
altri soggetti
- Non organizza mezzi e manodopera
- Non ha l’obbligo della presenza in cantiere
- Controlla Contratto e gara
Gara d’appalto e contratti
La gara d’appalto
Con il termine "appalto" si indica quanto stabilito dal Codice Civile all'art. 1655:
"l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione di mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro".
Nella trattazione che segue faremo esclusivo riferimento alle procedure relative agli
appalti pubblici, non solo perché più complesse e precise, ma anche perché i principi
generali che ne scaturiscono trovano e trovano identica applicazione anche nei
rapporti fra privati.
Nel rapporto fra privati saranno soltanto i sistemi di controllo che potranno venir
semplificati, visto che l'idea centrale dell' appalto resta ancorata in ogni caso al diritto
privato anche per le opere pubbliche, infatti, l'appalto è disciplinato da una vasta
normativa: dalle norme del Codice Civile, dalla legge Quadro in Materia di Lavori
Pubblici n 109/94 così come modificata e integrata dalla L.163/2006 e dal suo
Regolamento di attuazione (D.P.R.207/2010).
Gara d’appalto e contratti
L' applicazione delle norme relative alle opere per conto dello Stato è in ogni caso
dovuta anche per gli altri Enti (come Comuni, Province), così come prevede il T.U.
della Legge Comunale e Provinciale, il suo regolamento di applicazione L. 287/11
e la L.109/94 citata.
Il tipo di appalto varia in funzione della modalità di valutazione delle opere e può
essere:
- a corpo;
- a misura
- a corpo e a misura;
- in economia (è riservato in genere a lavori di manutenzione e comunque a lavori
di importo inferiore a 200.000 euro).
Gara d’appalto e contratti Per quanto riguarda le opere pubbliche secondo quanto disposto dalla L.109/94 (art.10,
cc.5,7), l'appalto per l'esecuzione di nuove opere può essere o a corpo o a corpo e
misura, mentre l'appalto esclusivamente a misura è riservato a lavori di restauro di beni
vincolati a norma del Testo Unico L.490/99, ai lavori di scavo archeologico e quelli di
periodica manutenzione.
I modi di appalto che riguardano le procedure di scelta dell’Impresa Appaltatrice a cui
saranno affidati i lavori (art.24, L.109/94; art.88 D.P.R.554/99), sono quattro:
- asta pubblica (o pubblico incanto);
- licitazione privata;
- appalto concorso;
- trattativa privata.
Per importi di lavori superiori a 150.000 Euro potranno intervenire quelle Imprese
(singole, associate, consorziate, etc.) in possesso di certificazione del sistema di qualità
o di dichiarazione di possesso di elementi del sistema di qualità ai sensi delle norme
europee UNI EN ISO 9000.
Gara d’appalto e contratti Il contratto è il documento che riproduce le dichiarazioni di volontà dei contraenti e deve
contenere (art.1325 Codice Civile):
-l’identificazione dei contraenti;
-l’accordo delle parti;
-la causa;
-l’oggetto;
-la forma, quando risulta che è prescritta dalla Legge, sotto pena di nullità.
Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per
cause ammesse dalla Legge.
Sono allegati e fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti di appalto:
•Capitolato Generale
1.Capitolato Speciale
2.Elaborati progettuali e grafici
3.Elenco prezzi unitari per gli appalti a misura o Elenco prezzi opere a corpo per gli appalti a
corpo
4.Piano di sicurezza e coordinamento
5.Cronoprogramma
6.Piano di manutenzione
Servizi Tecnici
Direttore dei lavori
- Delegato della Committenza
- Rapporti con il RUP, l’Appaltatore, il Collaudatore
- Trasparenza e partecipazione
- Andamento dei lavori
- Verifica periodicamente il possesso dei requisiti esposti nel
DURC dell’Impresa
- Controlla l’attuazione di quanto stabilito nel Piano di
Manutenzione delle apparecchiature
Servizi Tecnici – Direzione Lavori
• Ante operam – Studio progetto
– Fissa Consegna
– Consegna
• Post operam – Certificato di
Ultimazione
– Penali
– Regolare esecuzione
– Assistenza Collaudo
• Intra operam – Verifiche
– Accettazione materiale
– Doc. Amm.vi e Contabili
– Rapporti con il RUP
– Sospensioni/riprese
– Promuove perizia
– Contestazioni
– Danni
– Proroghe
– Ordini di servizio
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
IL DIRETTORE DEI LAVORI Le mansioni del Direttore dei lavori, oltre alle responsabilità che a lui competono per legge, comprendono:
• consegna dei lavori
• visite saltuarie in cantiere
• redazione di nuovi disegni per varianti in corso d’opera
• misura delle opere eseguite e tenuta dei registri contabili
• compilazione degli stati d’avanzamento dei lavori
• emissione dei certificati di pagamento in acconto
• disposizione di sospensione dei lavori per avversità climatiche o altri motivi
• concessione di proroghe all’ultimazione dei lavori
• redazione della contabilità finale
• assistenza al collaudo
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
CONSEGNA DEI LAVORI Il primo atto del Direttore dei lavori è la consegna dei lavori da eseguire, che in pratica consiste in:
• una accurata ricognizione del terreno dove sorgerà la costruzione, terreno che deve corrispondere alle planimetrie di progetto
• esame dei disegni esecutivi sulla base dei quali il D.L. darà disposizioni per l’effettivo inizio dei lavori
Alla consegna dei lavori partecipano: • la committenza, nella persona del dirigente dell’Ufficio interessato, per lavori pubblici, o del proprietario o suo delegato, per lavori privati
• il direttore dei lavori • l’impresa appaltatrice, con la presenza del titolare o di altra persona delegata.
PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA (art. 154 DPR 207/2010)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI – PROROGHE
Art. 158 DPR 207/2010 -
Una volta iniziati, i lavori non possono essere sospesi, salvo motivi riconosciuti validi dal D.L., da specificarsi nel Verbale di sospensione dei lavori Cessate le cause che hanno determinato la sospensione, il D.L. ordinerà la ripresa dei lavori tramite il Verbale di ripresa dei lavori; entrambi i verbali andranno sottoscritti dalle parti. Per la sospensione dei lavori dovuta a cause di forza maggiore o a necessità climatiche, all’impresa non spetta alcun indennizzo, ma il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato dei periodi di sospensione degli stessi. Mentre la sospensione dei lavori è ordinata dal D.L., la proroga è richiesta dall’appaltatore quando ritiene di non essere in grado di ultimare i lavori nel tempo utile, per cause ad esso non imputabili. La domanda di proroga, con la precisa indicazione dei motivi per cui viene richiesta, deve essere presentata prima della scadenza del termine per la ultimazione dei lavori. La concessione della proroga è competenza dell’amministrazione appaltante, sentito il parere del direttore dei lavori.
Servizi Tecnici Direttore dei lavori
Causa di forza
maggiore
Avverse Condizioni
climatiche Circostanze speciali
Se cessano le cause
……
Eventuali riserve
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Il giornale dei lavori (art. 182 DPR 207/2010) è tenuto
dall’assistente che sorveglia in cantiere e che vi deve
annotare ogni giorno (o almeno ogni settimana)
l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i
lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi
d’opera impiegati dall’impresa. Inoltre segnala le
osservazioni meteorologiche ed idrometriche e tutte le
altre particolarità che possono essere utili. Il D.L.,
almeno ogni dieci giorni o in occasione di ciascuna
visita, verifica la esattezza delle annotazioni, vi
aggiunge le osservazioni e le avvertenze che crede
opportune e vi appone la sua firma con la data.
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
ELENCO DEI DOCOMENTI AMINISTRATIVI E CONTABILI
Art. 181 DPR 207/2010
libretto delle misure
liste settimanali operai, mezzi d’opera e liste delle provviste
registro di contabilità
sommario del registro di contabilità
stato di avanzamento dei lavori
certificato di pagamento degli acconti
ultimazione dei lavori
contabilità finale
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
•È uno dei registri fondamentali della contabilità e permette l’accertamento delle quantità di lavoro eseguite.
• La tecnica da seguire è la stessa già indicata per il computo metrico, con la differenza che le misure vengono tratte dalle effettive opere costruite. • Nel libretto devono essere riportati i disegni o schizzi quotati delle opere eseguite, anche non in scala, ma necessari a determinare le quantità delle opere con metodi geometrici. Il rilevamento delle misure in cantiere va fatto giornalmente o ad intervalli di tempo brevi e deve essere segnata la data della misurazione: la contabilità deve essere aggiornata via via e non fatta a posteriori.
• Le misure delle opere vanno prese secondo le norme di cui al Capitolato Speciale d’appalto e dell’elenco dei prezzi.
• Le annotazioni del libretto delle misure devono avere valore probatorio per le parti
contraenti e devono essere fatte in contraddittorio, con la presenza del rappresentante dell’impresa e della direzione lavori. Tutte le pagine del libretto e gli eventuali disegni allegati devono essere controfirmati dall’appaltatore e dal D.L. Le registrazioni devono essere chiare e precise, le cancellazioni non sono ammesse, ed eventuali errori devono essere corretti depennandoli con postilla controfirmata dal D.L. e dall’impresa. La tenuta del libretto delle misure è compito quasi esclusivo dell’ assistente del direttore dei lavori.
LIBRETTO DELLE MISURE (art. 183
DPR 207)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Questi atti contabili servono per indicare gli operai ed i mezzi d’opera che l’impresa deve
fornire, a richiesta del D.L., per le opere da eseguire in economia. Le registrazioni si riferiscono, in genere, alla settimana lavorativa, da ciò il nome. Nelle apposite colonne interne della lista degli operai vanno specificati:
LISTE SETTIMANALI OPERAI, MEZZI E PROVVISTE (art.
187 DPR 207)
la qualifica degli operai impiegati
il numero delle ore di lavoro per ciascun operaio
il costo orario (tratto dal tariffario sindacale)
l’indicazione dei lavori svolti
Nelle liste delle provviste sono annotate:
le quantità dei materiali impiegati e il relativo costo unitario
l’indicazione dei lavori svolti
Anche le liste sono atti probatori, in duplice esemplare di cui uno in bollo; vanno numerate
con ordine progressivo firmate dalle parti contraenti
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
È il più importante documento della contabilità; è un registro bollato numerato e firmato in bianco in fondo a ciascuna pagina tanto dall’appaltatore quanto dal D.L. per la sua autenticazione. In esso vengono riportati, cronologicamente, le quantità delle varie categorie di lavoro ricavate dal libretto delle misure (con riferimento di numero e pagina del libretto); alle varie categorie di lavoro vengono applicati i corrispondenti prezzi unitari, indicati nell’elenco prezzi, ottenendo così i relativi importi.
REGISTRO DI CONTABILITÀ (artt. 187-188-189-190 DPR
207/2010)
Quando l’importo globale netto dei lavori eseguiti ha raggiunto il valore minimo (indicato nel Capitolato speciale) necessario per l’emissione di uno stato d’avanzamento, al netto delle ritenute di Legge, il registro viene barrato con la dizione “emissione dello stato d’avanzamento n°…” datato e firmato dal D.L. e dall’appaltatore. L’appaltatore se non accetta completamente tutte le registrazioni fatte può firmare con riserva. Le riserve (richieste di maggiori compensi), scritte sul registro di contabilità, vanno numerate (riserva n°…), specificate e quantificate, indicando cioè con precisione l’entità del compenso richiesto. Il D.L., entro il termine di 15 giorni dall’iscrizione delle riserve sul registro di contabilità da parte dell’appaltatore, scrive sempre sul registro le proprie controdeduzioni; generalmente il D.L. respinge le riserve rinviandole all’esame del collaudatore.
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
È un documento contabile non probatorio, ma utile per la redazione degli stati d’avanzamento; mentre nel registro di contabilità i lavori vengono trascritti in ordine cronologico di esecuzione, nel sommario essi vengono raggruppati e sommati per categorie corrispondenti ai singoli prezzi di elenco. Per ogni prezzo unitario si riportano le quantità complessive del lavoro ed il relativo importo; i dati sono tratti dal registro di contabilità, di cui viene riportato il numero d’ordine, in modo da poter fare i controlli più speditamente. Ad ogni emissione di stato d’avanzamento, il sommario viene barrato, tirando le somme. Non essendo probatorio, il sommario non occorre sia firmato dalle parti; quando il registro di contabilità contiene poche annotazioni, il sommario può essere eliminato.
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
È raro il caso che il pagamento di un lavoro avvenga in unica rata ad ultimazione avvenuta (può accadere per modesti importi); in genere durante il corso dei lavori vengono liquidate all’impresa più rate d’acconto, che prendono il nome di stati di avanzamento perché rispecchiano lo stato a cui sono giunti i lavori dal momento della consegna. Quando l’importo dei lavori eseguiti, depurato dal ribasso d’asta e dalle ritenute di garanzia, raggiunge il valore minimo, fissato nel Capitolato speciale, per il pagamento di una rata, il D.L. compila lo stato d’avanzamento. In esso l’importo lordo, ottenuto con i dati ricavati dal registro di contabilità e già riportati nel sommario, viene depurato del ribasso d’asta ottenendo l’importo netto dei lavori svolti sino a quella data. L’ultimo stato d’avanzamento, detto stato d’avanzamento finale (stato finale – conto finale) , può essere di qualsiasi importo, anche inferiore a quello minimo previsto nel Capitolato speciale. Nel frontespizio dello stato d’avanzamento dei lavori vengono riportati tutti gli estremi del progetto, del contratto, dei relativi importi di spesa autorizzati, della data di consegna dei lavori e della relativa scadenza. Lo stato d’avanzamento è firmato dal D.L. e dall’impresa in segno di accettazione delle categorie di lavoro liquidate.
STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI (art. 194 DPR 207)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Con tale documento il RUP certifica che si può pagare all’impresa l’importo corrispondente alla rata d’acconto, desunta dallo stato d’avanzamento dei lavori (D.L.). Va inviato alla stazione appaltante in originale e due copie per l’emissione del mandato di pagamento. Va annotato sul Registro di Contabilità. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) . Va esibito dall’Impresa prima del pagamento.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO (art. 195 DPR 207)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Compiuti i lavori il D.L., in contradditorio dell’appaltatore, redigerà senza ritardo il
processo verbale di ultimazione, seguendo le stesse norme indicate per la
consegna. Il certificato di ultimazione fissa la data ufficiale di chiusura dei lavori e
da questo termine si possono calcolare gli eventuali giorni di ritardo (per ogni
giorno di ritardo l’impresa è obbligata a pagare la penale stabilita dal Capitolato
speciale d’appalto.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 199 DPR 207)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Dopo l’ultimazione dei lavori il D.L. effettua la chiusura contabile dei lavori redigendo lo stato finale e relativo certificato finale dei lavori entro i termini fissati nel Capitolato speciale. Lo stato finale, redatto sullo stesso modello utilizzato per gli stati d’avanzamento, viene redatto in bollo in duplice copia e deve essere firmato dal titolare dell’impresa. L’appaltatore deve firmare entro il termine massimo di trenta giorni (in caso contrario s’intende tacitamente accettato) e all’atto della firma deve richiamare, se intende conservarle, le riserve già dichiarate nel corso dei lavori ed annotate sul registro di contabilità, con la indicazione dei maggiori compensi cui ritiene di aver diritto. Il conto finale viene accompagnato da una dettagliata relazione sul conto finale redatta dal D.L. su tutto quanto ha interessato lo svolgimento dell’appalto, dalla consegna all’ultimazione dei lavori.
CONTABILITÀ FINALE (art. 200 DPR 207)
Tutti gli atti di contabilità finale, unitamente alle altre documentazioni tecnico e amministrative (progetto, contratto, perizie, atti addizionali ed elenco nuovi prezzi, libretti delle misure, registro di contabilità e relativo sommario, verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe ed ultimazione lavori, domande dell’appaltatore) vengono inviate al collaudatore perché possa provvedere ad espletare il collaudo, entro i termini stabiliti dal Capitolato speciale.
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
Il RUP redige, dopo la firma dell’esecutore del C.F. (o decorsi i termini per reclami), una propria relazione riservata con i seguenti documenti: -Contratto d’appalto + eventuali contratti aggiuntivi; -Registro di contabilità, Sommario -Consegna, sospensioni, riprese, proroghe, ultimazione -Relazione della DL -Domande dell’esecutore
RELAZIONE DEL RUP sul Conto FINALE(art. 202 DPR 207)
Il RUP esprime fra l’altro parere motivato sulle osservazioni dell’esecutore ( per le quali non si è attivato l’accordo bonario)
CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEI LAVORI
PERIZIE
Durante l’esecuzione dei lavori può sorgere la necessità di dover effettuare delle variazioni rispetto al progetto oggetto dell’appalto. In questo caso è il D.L. che, sentito il progettista, provvede a redigere delle perizie. Queste devono essere comunque approvate dagli organi competenti, prima che possa essere data loro esecuzione. Si hanno così:
perizie di variante, se i lavori in esse previsti non comportano aumento della spesa totale originaria perizie suppletive, in caso di variazione di spesa (art. 177 dpr 207)
Le perizie, se adottate, devono essere richiamate e menzionate in tutti gli atti
amministrativi e contabili prima illustrati.
Alla perizia deve essere allegato l’atto di sottomissione, con il quale l’impresa si
impegna ad eseguire i lavori suppletivi o di variante alle medesime condizioni
previste nel contratto (eventuali NP)
Servizi Tecnici
Direttore dei lavori
- Direttore Operativo
- Specialistico
- Clausola contrattuale
- Controllo attività Amministrativa
- Assistenza Prove Messa in Funzione e collaudo
Servizi Tecnici
Collaudatore (Titolo X DPR 207 da art. 215 a 238)
- Verifica la corrispondenza tecnica dell’opera
eseguita al Contratto, agli allegati e ai patti
contrattuali
Controlli (qualità, contabilità, tempi. Obblighi
contrattuali)
Servizi Tecnici
Collaudatore
- A fine lavori
- In Corso d’opera
- Tecnico-Amministrativo (esclude Statico)
- Specialistico-funzionale (Statico, Impianti….)
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COLLAUDO DEI LAVORI
Dopo la chiusura dei lavori, si deve procedere al loro collaudo tecnico e amministrativo. Il collaudatore, o la commissione collaudatrice in casi di maggiore importanza, che non deve essere intervenuto in alcun modo nella ideazione, progettazione e direzione lavori, è nominato dall’amministrazione appaltante. La nomina può avvenire anche all’inizio o durante l’esecuzione dei lavori, in tal caso si ha il collaudatore in corso d’opera. Il collaudo mira ad controllare se:
l’opera sia stata eseguita a perfetta regola d’arte in conformità del progetto e delle eventuali varianti debitamente approvate sono state rispettate tutte le norme tecniche ed amministrative contrattuali e le disposizioni della direzione dei lavori le risultanze di fatto corrispondono ai dati riportati nei conti e nei registri contabili vi sono riserve dell’impresa, sulle quali dovrà esprimere il proprio parere tramite una relazione riservata da inviare all’amministrazione appaltante in busta chiusa e sigillata. Il parere del collaudatore è solo consultivo e non vincolante per l’Ente.
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COLLAUDO DEI LAVORI
Il collaudo si compone di due parti ben distinte:
collaudo statico, inteso ad accertare, con adeguare prove, la stabilità della costruzione collaudo amministrativo, inteso ad accertare la corrispondenza dei lavori alle prescrizioni di Capitolato
positivi in ogni parte in complesso positivi ma con difetti in alcuni punti, per cui si prescrivono le modifiche e gli interventi da apportare per l’eliminazione degli inconvenienti negativi e con pregiudizio sulla stabilità dell’opera o della sua funzionalità, per cui si ordina la demolizione e il rifacimento a regola d’arte.
ESITO
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COLLAUDO DEI LAVORI - Repilogo
La consegna dell’opera si formalizza con la redazione del verbale di consegna
dell'opera ultimata o del verbale di ultimazione dei lavori.
Per l’appalto privato la consegna dell’opera ultimata eseguita da parte del Committente
equivale all’accettazione della stessa ed ha come conseguenza principale, quella di
precludere allo stesso Committente il diritto di rivalersi nei confronti dell’appaltatore per
quei difetti rilevabili dalla eventuale collaudo dei lavori eseguiti.
Invece nel caso di appalti di opere pubbliche la consegna e l’accettazione di un’opera
rappresentano due momenti distinti e formalmente non coincidenti; l’accettazione di
un’opera può avvenire solamente attraverso il processo di collaudo finale della stessa
e quindi il verbale di consegna è l’atto formale con cui l’Ente rientra nella disponibilità
del bene, liberando così l’Impresa dagli obblighi di manutenzione, ma non dalla
responsabilità della "buona esecuzione" delle opere, che sarà invece
sancita dalla firma del verbale di collaudo da parte dell’Ente Appaltante.
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GARANZIE
Le garanzie
Le garanzie che l’Impresa appaltatrice deve fornire al Committente riguardano tre
aspetti
•Il primo è attinente la fase esecutiva dell’opera e riguarda l’adempimento di tutti gli
obblighi previsti da contratto e gli eventuali danni derivati dal mancato adempimento
degli stessi. A garanzia di questo primo aspetto l’Impresa è obbligata, negli appalti
pubblici, a prestare una cauzione, costituita con fidejussione, al momento della firma del
contratto; tale cauzione permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.
•Il secondo aspetto riguarda invece la responsabilità decennale (art.104 D.P.R.554/99
per gli Appalti pubblici, art.1669 Codice Civile per gli appalti privati). Tale
responsabilità per il Codice Civile ricade sull’Appaltatore in caso di rovina e difetti
dell’opera eseguita. In questo caso l’Appaltatore dovrà sottoscrivere una polizza di
assicurazione indennitaria decennale, a partire dalla data di emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.