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ESTINZIONE MISURE CAUTELARIESTINZIONE MISURE CAUTELARI
L’estinzione può avvenire
OPE JUDICIS
a seguito di provvedimento di revoca disposto dal giudice
Fenomeno processuale che determina la perdita di efficacia di misura cautelare
IPSO IURE
per caducazione automatica, al verificarsi di particolari eventi
ESTINZIONE ESTINZIONE IPSO IUREIPSO IURE
Perdita automatica di efficacia di una misura cautelare, alla pronuncia di determinati provvedimenti o per il decorso del tempo
CASI
art. 300
art. 301
art. 302
art. 303 e 308
art. 309 c.p.p.
(estinzione a seguito di sentenze di proscioglimento o di condanna)
(estinzione delle misure emesse per esigenze probatorie)
(estinzione per omesso interrogatorio)
(estinzione per decorso dei termini)
(estinzione per omessa trasmissione degli atti al giudice del riesame o per omessa pronuncia nei termini prescritti)
REVOCA MISUREREVOCA MISURE
Fenomeno estintivo ricollegato ad una decisione giurisprudenziale
RATIO
Nasce dalla natura provvisoria, modificabile di ogni misura limitativa della libertà personale, la quale, come diritto inviolabile, richiede che i
provvedimenti che la limitano siano permanentemente assistiti dal carattere della legittimità
La revoca presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari
ART. 299 C.P.P.ART. 299 C.P.P.
Fissa il principio di permanente verificabilità dei presupposti delle misure cautelari
PROVVEDIMENTI REVOCABILI
CONDIZIONI DELLA REVOCA
Tutte le misure personali, sia coercitive che interdittive
Disposta quando, «anche per fatti sopravvenuti» non sussistono i presupposti o le esigenze cautelari
SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE IN MELIUSIN MELIUS
Art. 299 comma 2 c.p.p.
Il giudice può applicare una misura meno afflittiva (o disporre l’esecuzione con modalità meno gravose) di fronte ad una attenuazione delle esigenze cautelari o quando la misura non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
Divieto di sostituzione in melius per i delitti di cui all’art. 275 comma 3 c.p.p.
Il potere di sostituzione può essere esercitato d’ufficio
SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE IN PEIUSIN PEIUS
Art. 299 comma 4 c.p.p.
Possibilità di applicare una misura coercitiva maggiormente segregante o eseguirla con modalità più
gravose in presenza di un aggravamento del quadro cautelare
Necessaria la richiesta del pubblico ministero a pena di nullità generale a regime intermedio
(violazione delle disposizioni riguardante la partecipazione del pubblico ministero al procedimento)
PROCEDIMENTO DI REVOCAPROCEDIMENTO DI REVOCA
Si tratta di un procedimento de plano
Giudice competente: il giudice che procede ex art. 279 c.p.p.
Avvio del procedimento
Quando la revoca è d’ufficio o a richiesta dell’imputato, è necessario acquisire il parere del pubblico ministero
Il parere non è vincolante
Decisione del giudice: entro 5 giorni della richiesta
SU ISTANZA DI PARTE
D’UFFICIO
in caso di interrogatorio ex art. 274 c.p.p.
in caso di proroga delle indagini
in caso di incidente probatorio
in udienza preliminare
in giudizio
INTERROGATORIOINTERROGATORIO
Art. 299 comma 3-ter
c.p.p.
FACOLTATIVO
prima di decidere sulla revoca il giudice può interrogare l’imputato
finalità probatoria (acquisire elementi per la decisione)
OBBLIGATORIO
il giudice deve interrogare:
1) quando l’imputato ne fa richiesta e
2) l’istanza si fonda su elementi nuovi
finalità difensive (diritto dell’imputato)
ACCERTAMENTIACCERTAMENTI
Art. 299 comma 4-ter c.p.p.
Quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti può disporre, anche d’ufficio accertamenti sullo stato di salute o su altre
condizioni o qualità personali dell’imputato
vengono svolti senza particolari formalità
debbono essere effettuati con la massima celerità e, al più tardi, entro 15 giorni
REVOCA PER MOTIVI DI SALUTEREVOCA PER MOTIVI DI SALUTE
Art. 299 comma 4-ter c.p.p.
Possibilità di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, quando la richiesta è fondata su condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione
Il giudice, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone con immediatezza gli accertamenti medici del caso
Agli accertamenti procede un perito nominato dal giudice
Il perito deve riferire entro 5 giorni
ART. 300 C.P.P.ART. 300 C.P.P.
Ipotesi di estinzione automatica dovute alla pronuncia di determinati provvedimenti
ARCHIVIAZIONE
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
SENTENZA DI CONDANNA (se la pena è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa)
SENTENZA DI CONDANNA (se la durata della custodia già subita non è inferiore alla entità della pena irrogata)
ART. 301 C.P.P.ART. 301 C.P.P.
ESTINZIONE automatica di misure disposte per esigenze probatorie ex art. 274 comma 1 lett. a c.p.p.
Di regola perdono efficacia se, alla scadenza del termine di durata fissato non ne è ordinata la rinnovazione
La rinnovazione consiste in una nuova applicazione della medesima misura, attraverso una nuova ordinanza applicativa, adottata su richiesta del pubblico ministero e sentito obbligatoriamente il difensore
La rinnovazione è consentita anche per più di una volta, entro i termini massimi di durata, salvo i limiti previsti per la rinnovabilità della custodia cautelare in carcere disposta per esigenze probatorie
PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI EXEX ART. 307 C.P.P. ART. 307 C.P.P.
In caso di estinzione della custodia in carcere per decorrenza dei termini il giudice può disporre nei confronti dell’imputato scarcerato le altre misure cautelari, in presenza dei presupposti di legge
Possibilità di ripristino della custodia cautelare:
a) se l’imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare disposta a seguito di scarcerazione, ove ricorra una delle esigenze cautelari
b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo grado o secondo grado, quando sussiste il pericolo di fuga
FERMO A SEGUITO DI SCARCERAZIONEFERMO A SEGUITO DI SCARCERAZIONE
Art. 307 comma 4 c.p.p.
la polizia giudiziaria può procedere al fermo dell’imputato liberato quando questi, trasgredendo alle prescrizioni relative alla misura disposta dopo la scarcerazione, stia per darsi alla fuga
Operano le regole previste dall’art. 384 c.p.p.
Con il provvedimento di convalida può essere disposta, su richiesta del pubblico ministero, la custodia cautelare, la quale cessa di aver effetto se, entro 20 giorni, il giudice competente non provvede ad applicare ex novo la misura, sempre che ricorrano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.
IMPUGNAZIONIIMPUGNAZIONI
Principio generale: in materia “de libertate” le impugnazioni non sospendono l’esecuzione dei provvedimenti
sistema autonomo e speciale
celerità del controllo
peculiarità dell’impugnazione nel merito
specialità dell’organo decidente
Tre tipi di impugnazione
RIESAME
(art. 309 c.p.p.)
APPELLO
(art. 310 c.p.p.)
RICORSO PER CASSAZIONE
(art. 311 c.p.p.)
RIESAMERIESAME
Intervento posticipato rispetto all’applicazione della misura volto a salvaguardare il diritto dell’imputato di chiedere l’invalidazione dell’atto coercitivo in presenza di fenomeni di patologia accertati dall’organo di
controllo
Mezzo di impugnazione sia di legittimità che di merito
Ha effetto totalmente devolutivo (il giudice non è vincolato ai motivi proposti, ma ha poteri cognitivi estesi all’intera questione che è chiamato a valutare ex novo)
CARATTERI DEL RIESAMECARATTERI DEL RIESAME
IMPUGNABILITÀ OGGETTIVA
SOGGETTI LEGITTIMATI
ORGANO COMPETENTE
REGOLE PROCEDURALI
è riesaminabile ogni provvedimento che dispone una misura coercitiva, fatta eccezione per le ordinanze emesse a seguito di appello del p.m.
imputato
difensore
tribunale della libertà (il tribunale del luogo sede di corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza)
udienza in camera di consiglio
PRESENTAZIONE DEL RIESAMEPRESENTAZIONE DEL RIESAME
La presentazione avviene presso la cancelleria del tribunale della libertà, secondo le modalità previste dagli artt. 582 e 5863 c.p.p.
Ricevuto il ricorso, il presidente del tribunale della libertà dà comunicazione del riesame dell’autorità procedente, la quale immediatamente e comunque non oltre 5 giorni deve trasmettere tutti gli atti del “fascicolo cautelare”, nonché gli elementi sopravvenuti favorevoli all’imputato (art. 309 comma 5 c.p.p.)
Il mancato rispetto del termine di 5 giorni determina l’estinzione automatica della misura (art. 309 comma 10 c.p.p.)
MOTIVIMOTIVI
La presentazione dei motivi con la proposizione del ricorso è facoltà dell’impugnante, ma non è necessaria
La non necessità dell’indicazione dei motivi è dovuta al ruolo svolto dal riesame = mezzo di impugnazione riguardante provvedimenti emessi inaudita altera parte, in condizioni di netta inferiorità della difesa e fondati su elementi raccolti unilateralmente dall’accusa. È la mancanza di contraddittorio a determinare questa estensione dei poteri cognitivi del tribunale della libertà, a tutela dei diritti dell’imputato
Ove vengano presentati, i motivi non vincolano il giudice del riesame
DECISIONEDECISIONE
Art. 309 comma 9 c.p.p.
Decisione che può riguardare sia la legittimità che il merito dell’ordinanza cautelare
Deve essere assunta entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, a pena di estinzione automatica della misura
TIPOLOGIA
1) INAMMISSIBILITÀ DEL RIESAME
2) ANNULLAMENTO/REVOCA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA
3) CONFERMA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA
4) RIFORMA DELL’ORDINANZA IMPUGNATA
= assenza dei requisiti formali richiesti
= mancanza dei presupposti o dei requisiti di legittimità (può essere dichiarato anche per motivi diversi da quelli indicati nel riesame)
= possibile anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento
= possibile, ma solo in senso favorevole per l’imputato, anche per motivi diversi da quelli indicati nel riesame
APPELLOAPPELLO
Art. 310 c.p.p.
Strumento residuale esperibile fuori dai casi del riesame
RATIO = estendere al merito il controllo in materia di provvedimenti de libertate
PROVVEDIMENTI APPELLABILI = tutti i provvedimenti riguardanti le misure coercitive non riesaminabili e le misure interdittive
NATURA = ha effetto parzialmente devolutivo (cognizione del giudice limitata ai motivi proposti, i quali sono necessari a pena di inammissibilità
SOGGETTI LEGITTIMATI
P.M.
imputato
difensore
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO
Per l’appello valgono le regole fissate per il riesame, per quanto riguarda:
termini per la proposizione dell’istanza
luogo e forme di presentazione
modalità di trasmissione degli atti
organo competente
Udienza in camera di consiglio
Decisione da assumere entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e può assumere varie forme:
inammissibilità dell’istanza
rigetto dell’istanza (conferma del provvedimento impugnato)
accoglimento dell’istanza (in questo caso, e vi è la richiesta espressa del pubblico ministero, il tribunale può adottare una misura cautelare, la cui esecuzione rimane sospesa fino a che non sono stati esperiti i mezzi di impugnazione)
RICORSO PER CASSAZIONERICORSO PER CASSAZIONE
Art. 311 c.p.p.
Mezzo di impugnazione di sola legittimità
esperibile avverso le decisioni emesse in sede di riesame e appello
necessità di indicare i motivi contestualmente alla proposizione del ricorso
soggetti legittimati sono il pubblico ministero, l’imputato e il difensore
decisione affidata alla corte di cassazione, da assumere entro 30 giorni dalla ricezione degli atti
udienza in camera di consiglio
RICORSO PER SALTUM = facoltà delle parti di impugnare le ordinanze che dispongono una misura coercitiva per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta del riesame