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ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E
PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI - COSA CAMBIA CON IL REG. CE 1169/11 -
Milano, 10 luglio 2013
Avv. Chiara Marinuzzi
IL REGOLAMENTO 1169/2011
Dire&ve 89/395/CEE 89/396/CEE
Dire&va 2000/13/
CE
D.Lvo 109/1992 concernente l'e<che>atura, la presentazione e la pubblicita' dei prodo& alimentari.
Dire&va 90/496/CEE D.Lvo 77/1993 rela<vo all’e<che>atura nutrizionale dei prodo& alimentari
Regolamento 1169/2011 rela2vo alla fornitura di informazioni sugli alimen2 ai consumatori
IL “NUOVO REGOLAMENTO” Regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modi f i ca i rego lament i (CE) n . 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 e abroga le direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 – GU. 22.11.2011 –
APPLICABILE DAL 13.12.2014
REGOLAMENTO SULLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
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Volto a rifondere e ad aggiornare in un unico testo normativo, uniformemente e simultaneamente efficace in tutti gli Stati membri dell’U.E., l’attuale disciplina sulla etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (Direttiva 2000/13/CE, in Italia D.lvo 109/92) e quella sulla etichettatura nutrizionale (Direttiva 90/496/CE in Italia D.lvo 77/1993). Ø S E M P L I F I C A Z I O N E NORMATIVA
ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE
Il Regolamento sarà applicabile decorsi 3 anni dall ’entrata in vigore (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE) F DAL 13.12.2014
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità del Regolamento che non soddisfano i requisiti dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Definizioni
≪ e t i c h e t t a t u r a≫ : q u a l u n q u e menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;
Definizioni
≪alimento preimballato≫: l’unita di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettivita, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui e stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o camb ia re l ’ imba l l agg i o ; ≪a l imento preimballato≫ non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; (c.d. preincarto)
Definizioni
≪ingrediente≫: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di i n f o r m a z i o n i s u g l i a l i m e n t i a i consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
L’ambito di applicazione viene esteso anche: agli alimenti forniti dalle collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati Membri a cui si applica il Trattato. F In quest’ambito assume rilievo la questione “allergeni”, la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere o g g e t t o d i i n f o r m a t i v a n e i l o c a l i d i somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo esposto.
Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie
Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie: a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento; b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento. Tali informazioni riguardano in particolare: i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consumo nocivo e pericoloso dell’alimento; c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare scelte consapevoli.
Pratiche leali d’informazione
Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identita, le proprieta, la composizione, la quantita, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realta tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
Pratiche leali d’informazione
d) NOVITA’ suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
DAL DIVIETO DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ALLA LEALTÀ D’INFORMAZIONE
D.Lvo 109/1992 (art. 2)
Finalità dell’e2cheDatura e divieto di pubblicità ingannevole
L'e2cheDatura e le rela2ve modalità di realizzazione sono des2nate ad assicurare la correDa e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effeDuate in modo da: d) non aDribuire al prodoDo alimentare proprietà aDe a prevenire, curare o guarire una malaLa umana né accennare a tali proprietà, faDe salve le disposizioni comunitarie rela2ve alle acque minerali e d a i p r odoL a l imen t a r i d e s2na2 ad un'alimentazione par2colare.
Reg.to 1169/2011 (art. 7)
Pra2che leali d’informazione
DIVIETO SUPERATO DAL REGOLAMENTO 1924/2006
RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento)
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. 2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l ’ esat tezza de l le in formaz ion i sug l i a l iment i , conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento)
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento)
4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali mod i f i c he da e s s i appo r t a t e a l l e i n f o r m a z i o n i s u g l i a l i m e n t i c h e accompagnano il prodotto stesso.
RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento)
5. Fatti salvi i paragrafi da 2, 3 e 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività. 6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che contro l lano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
Prodotti non destinati al consumatore
NB Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
F NB PROBLEMATICA ALLERGENI CONTENUTI IN SEMILAVORATI DESTINATI ALL’INDUSTRIA O AD ALTRI OPERATORI INTERMEDI
Fasi precedenti la vendita al consumatore finale e collettività
Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtu degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si puo garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna: a) quando l’alimento preimballato e destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi e vendita a una collettivita; b) quando l’alimento preimballato e destinato a essere fornito a collettivita per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.
Imballaggio esterno
In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), (a) denominazione dell'alimento, f) TMC o data di scadenza, g) condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego, h) nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'OSA) figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.
Modifiche rispetto a quanto disposto dall’art.
14 commi 5, 6 e 7 del D.lvo 109/92.
Øl’onere di riportare alcune informazioni obbligatorie anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione sembra sussistere in tutti i casi, e non solo nell’ipotesi in cui tutte le informazioni siano contenute nel documento commerciale. Ø tra le indicazioni che devono figurare anche sull’imballaggio globale, altre alla denominazione di vendita, al TMC ed al nome e la sede del responsabile commerciale devono figurare anche le condizioni particolari di conservazioni e/o le condizioni di impiego.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
a) denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato dell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito,anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8/1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 25; j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.
Osservazioni
F Tra le menzioni obbligatorie non figura la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, così come tale indicazione non è comunque prevista dalla Direttiva 2000/13/CE sebbene l’Italia si sia avvalsa della facoltà concessale di mantenerla tra le menzioni obbligatorie per i prodotti commercializzati sul proprio territorio. F per la designazione dell’operatore è richiesto: “il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8/1” [ossia: l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o l’importatore se l’operatore non è stabilito in UE];
Osservazioni
in t roduz ione de l l a d i ch ia raz ione n u t r i z i o n a l e t r a l e i n d i c a z i o n i obbligatorie; L ' i n d i c a z i o n e d e l l o t t o r i m a n e obbligatoria, in forza della direttiva 2011/91/UE (prima 1989/396/CEE) Viene esclusa la possibilità di identificare l'operatore col solo marchio registrato.
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPI O CATEGORIE SPECIFICI DI ALIMENTI
Rinvio all’allegato III che coincide con l’attuale allegato II sez. II del d.lgs. 109/92 al quale sono aggiunte prescrizioni e diciture più specifiche su: Alimenti che contengono aspartame/sale di aspartame–acesulfame; Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta; Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanolo o esteri di fitostanolo
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPI O CATEGORIE SPECIFICI DI ALIMENTI
F Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.: i produttori dovranno segnalare sulla confezione la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta. La data di congelamento o di primo congelamento è indicata nel modo seguente: a) è preceduta dall'espressione "Congelato il ...“ e seguita: dalla data stessa; oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.
LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD PER I CARATTERI TIPOGRAFICI
Le indicazioni obbligatorie di etichettatura dovranno essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento, sia pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie devono essere inoltre presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza minima della x della dimensione dei caratteri dovrà essere pari o superiore a 0,9 mm.
Allegato tecnico
ALLEGATO IV Altezza della X: Legenda: 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
La leggibilità costituisce un elemento fondamentale per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta sia correttamente veicolata al consumatore. Il Consiglio ed il Parlamento hanno pertanto ritenuto di imporre criteri più rigidi e definiti al fine di evitare che informazioni importanti, suscett ibi l i di influenzare le scelte del consumatore, siano dissimulate o celate anche e soprattutto attraverso l’uso di caratteri di piccole dimensioni
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
Ribadita la necessità che le indicazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente v i s i b i l i , c h i a r a m e n t e l e g g i b i l i e d eventualmente indelebili. A Ciò è AGGIUNTO CHE esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire
INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO
La regola della apposizione di alcune indicazioni nello stesso campo visivo vale ora per la sola denominazione di vendita e la quantità netta, con aggiunta del titolo alcolometrico per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol. Non è più previsto il TMC/data di scadenza. Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale
INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO
La regola dello stesso campo visivo NON SI APPLICA: alle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, agli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2.
NOVITA’ IN VISTA: VENDITA A DISTANZA
Per tale tipologia di alimenti preimballati: a) le informazioni obbligatorie, ad eccezione del TMC, dovranno essere disponibili all’acquirente prima della conclusione dell'acquisto, e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare, senza imposizione di costi supplementari ai consumatori. b) Tutte le indicazioni obbligatorie saranno poi disponibili al momento della consegna. La norma non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.
Omissione di alcune indicazioni obbligatorie
Possibilità di omettere alcune diciture obbligatorie per i seguenti casi: bottiglie di vetro marcate in maniera indelebile e destinate ad essere riutilizzate; imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 10 cmq esenzione dalla etichettatura nutrizionale per alimenti elencati nell’allegato V; bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2%
DENOMINAZIONE DI VENDITA
La denominazione dell’alimento e la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento e la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, e fornita una denominazione descrittiva. F CONFERMATO IL CRITERIO GERARCHICO
Denominazione di vendita
F1.«denominazione legale»: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; F 2. «denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; F 3.«denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
DENOMINAZIONE DI VENDITA
1. Denominazione legale comunitaria (es. olio extra vergine di oliva, Uova, latte, succhi, cioccolato, marmellate, acque minerali ecc.);
2. Denominazione legale prevista da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano (es. pane tipo 0, pasta, salumi, passata di pomodoro ecc.);
3. Denominazione usuale(es. gelato, pizza, ecc.) o descrittiva (prodotto gastronomico a base di…)
La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti". .
I prodotti alimentari che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere des ignat i con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati,
Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato (es. torta con cioccolato al latte.. “torta al cioccolato”).
Reg.to 1169/2011: Denominazione di vendita
Rinvio all’allegato VI che individua ulteriori i n d i c a z i o n i o bb l i g a t o r i e c h e d evono accompagnare la denominazione dell’alimento quali: le specifiche relative allo stato fisico del prodotto. A tal proposito si segnala che, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti d e c o n g e l a t i , l a d e n o m i n a z i o n e dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».
Decongelato
Tale obbligo non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale (impasto del croissant alla crema); b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione (es sushi); c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità (es pasta al forno decongelata).
Denominazione di vendita
Nuove regole di indicazione della denominazione di quegli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente [si tratta dei c.d. simil alimenti come i formaggi prodotti con materie vegetali etc..].
I c.d. “simil”
In tal caso l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa: a) in prossimità della denominazione del prodotto; e b) in caratteri la cui parte mediana è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
Indicazioni che accompagnano la denominazione dell’alimento
Presenza di proteine aggiunte ai prodotti e preparazioni di carni; e prodotti della pesca acqua aggiunta sopra il 5% a prodotti e preparazioni di carni e prodotti della pesca sia interi che in tagli, a fette, porzioni e filetti; PRODOTTI RICOMPOSTI. A tal proposito, i prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che in realtà sono frutto dell'unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, dovranno essere indicati come "carne ricomposta", lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come "pesce ricomposto"; requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate; requisiti specifici relativi alla designazione dei budelli di salsiccia. E’ in tal caso precisato che quando un budello per insaccati non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata.
Elenco degli ingredienti
L’ e l e n c o d eg l i i n g r ed i e n t i r e c a un’intestazione o e preceduto da un’adeguata indicazione che consiste ne l la paro la ≪ ingred ient i≫ o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, cosi come registrati a l momen to de l l o r o u so ne l l a fabbricazione dell’alimento.
Gli ingredienti vanno indicati con il loro nome specifico o con la relativa denominazione legale nel caso in cui per essi sia prevista Gli additivi devono essere preceduti dal nome della categoria di appartenenza seguita dal nome specifico o dal relativo numero CEE reperibile nel contesto normativo ad essi riservato dal Reg.to 1333/2008 (e dal D.M. 209/96). Nel caso in cui appartengano a più categorie deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale svolta sul prodotto.
alcuni ingredienti possono essere indicati anche solo con la denominazione della categoria prevista se rispondono elle condizioni rispettivamente indicate. (Es. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati, proteine del siero di latte) possono essere designati con il termine “proteine del latte”) Alcune di queste categorie (frutta candita ed ortaggi) sono state eliminate a seguito della rivisitazione del d.lgs. 109/92 da parte del d.lgs. 114/2006 che ha dettato le nuove disposizioni anche in materia di allergeni in adempimento della direttiva CE 2003/89
INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Gli ingredienti devono essere indicati in etichetta in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione.
Omissione dell’elenco ingredienti
Per i seguenti alimenti non e richiesto un elenco degli ingredienti: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purche non siano stati aggiunti altri ingredienti;
Omissione dell’elenco ingredienti
d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; e) alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento: i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente.
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti
Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non e richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale; b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento e dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento purche non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti
c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie; d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata; e) l’acqua: i) quando e utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata; o ii) nel caso di un liquido di copertura che non e normalmente consumato.
Designazione degli ingredienti
Reg.to 1169/2011 Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI. Art. 17. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. All.to VI La denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.
Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la
fabbricazione D.Lvo 109/92
Reg.to 1169/2011
Nel caso di ingredien2 u2lizza2 in forma concentrata o disidratata e r i c o s2 t u i 2 a l momen to d e l l a fabbricazione, l' indicazione puo’ avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.
Possono essere indica2 nell’elenco in ordine di peso cosi come sono sta2 registra2 prima della concentrazione o della disidratazione.
DUBBI SUL MANTENIMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI OMETTERE L’INDICAZIONE DELLO STATO FISICO (ES DA CONCENTRATO) DEL PRODOTTO NELL’ELENCO INGREDIENTI
Ingredienti: indicazione dello stato fisico
INGREDIENTI Art. 5 13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento. Art. 4/3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente.
TALE ESENZIONE NON E’ RIPRODOTTA NEL TESTO DEL REG.TO 1169/2011
ADDITIVI: diciture integrative di etichettatura
Es. edulcoranti: Aspartame: “contiene una fonte di fenilananina”
D A L 2 0 . 0 7 . 2 0 1 0 R E G . T O 1333/2008 SUGLI ADDITIVI
Coloranti sunset yellow E110, giallo di chinolina E104, carmoisina E122, rosso allura E129, tartrazine E102, ponceau4R E124): “può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”
Aromi
DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI 1. Gli aromi sono designati con i termini: — ≪aroma(i) oppure con una denominazione piu specifica o una descrizione dell’aroma se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1334/2008, 2. Il termine ≪naturale≫ per descrivere un aroma e utilizzato conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008. 3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di u alimento sono designate nell’elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine ≪aroma(i)≫.
DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI
1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa e prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.
COSTRUZIONE DELL’ELENCO INGREDIENTI
2 possibilità: A) esplosione di tutti i componenti del p rodo t t o f i n i t o i n o rd i ne d i peso decrescente; B) indicazione dell’ingrediente composto con la propria denominazione, legale o usuale seguita dalla enunciazione dei componenti
DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI
2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non e obbligatorio: a) quando la composizione dell’ingrediente composto e definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cu l’ingrediente composto interviene per meno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d); oppure c) quando l’ingrediente composto e un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non e richiesto dalle disposizioni dell’Unione.
GLI ALLERGENI ALIMENTARI
⇒ G.U. 23.03.2006: D.Lvo n. 114/2006 di attuazione delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
⇒ Legge 88/2009 (comunitaria 2008): Elenco definitivo degli allergeni alimentari
D.Lvo 114/2006 Direttiva 2003/89/CE
GLI ALLERGENI ALIMENTARI O I LORO DERIVATI DOVRANNO SEMPRE ESSERE
DICHIARATI SULL’ETICHETTA
GLI ALLERGENI
1. Cereali contenenti glutine (cioé grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) maltodestrine a base di grano purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione
di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
ALLERGENI
2. Crostacei e prodotti derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati.
ALLERGENI
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b) lattitolo.
ALLERGENI
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come S02. 13. Lupini e prodotti derivati 14. Molluschi e prodotti derivati.»;
ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA
Ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II del Regolamento (elenco allergeni alimentari) o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochino allergie o intolleranze, se usati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata; devono figurare nell’elenco ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza, a meno che la denominazione di vendita del prodotto non faccia chiaramente riferimento all’allergene in questione.
ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA
Le indicazione sul contenuto di allergeni diverranno inoltre più visibili e dovranno essere indicate anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense.
ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA
l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà: a) figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante, nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
NB regole grafiche destinate a porre in evidenza la presenza di allergeni.
ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA
In mancanza di un elenco degli ingredienti, l’indicazione include il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto Inoltre, quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico allergene ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.
Allergeni
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al p r o d o t t o i n q u e s t i o n e , l e indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.
ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA
NB. Il Consiglio ha ritenuto, diversamente dal “timido” approccio parlamentare poi abbandonato in seconda lettura, di non intervenire in merito all’etichettatura di allergeni derivanti da cross contaminatio o potenzialmente presenti in tracce.
Additivi
Un additivo che deriva da un allergene deve figurare in etichetta con la sua origine, se l’allergene non è già menzionato: Lecitina E 322 (da soia) – (da uova) lecitina da soia, lecitina da uova Lisozima E 1105 (da uova) lisozima da uova
Esempio Additivo di cui è obbligatoria l’indicazione dell’origine dell’allergene:
GRANA PADANO
INGREDIENTI: latte, caglio, conservante: lisozima DA UOVO.
QUANTITA’ DI TALUNI INGREDIENTI (QUID)
Ingrediente che figura nella denominazione di vendita (es. formaggio alle noci) o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita (es. biscotti savoiardi/uova, strudel/mele);.
Ingrediente messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica (es. immagine mucca, claim “con tanta panna”, ecc.)
Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso
RICHIAMO NELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA
Ø RICHIAMO DELL’INGREDIENTE “yogurt alla fragola(..
%)” Ø RICHIAMO DELLA CATEGORIA DI INGREDIENTI
“torta di frutta (…%)” Ø RICHIAMO DELL’INGREDIENTE COMPOSTO “biscotto
alla crema (..%)”/”biscotto con (crema (…%) alle nocciole (..%)”
⇓
TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA per il prodotto composto che non pone in evidenza alcun
ingrediente Es. richiamo alla presenza di una farcitura senza specificazioni
ASSOCIAZIONE DELL’INGREDIENTE ALLA DENOMINAZIONE DI VENDITA
Prodotti che il consumatore associa alla presenza di determinati ingredienti. → Es: strudel (mele…%)
⇓
TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA Nel caso di prodotti fabbricati a partire da un
solo ingrediente. → Es prodotti di salumeria, latticini
Qualora questi siano composti da altri ingredienti che vengono evidenziati, il QUID vale solo per gli ingredienti diversi da quello fondamentale. Es formaggio alle noci (noci…%)
EVIDENZIAZIONE DELL’INGREDIENTE
Messa in ri l ievo in luogo diverso dalla
denominazione di vendita. → Es. Al burro, con cioccolato, con ananas,
Claims che evocano la presenza di un particolare
ingrediente. → Es. ricco di cacao, con tanto limone, ecc.
Utilizzo di caratteri o di colori diretti a mettere in
r i l ievo l ’ ingrediente o la categoria di ingredienti.
UTILIZZO DI IMMAGINI PER ENFATIZZARE LA PRESENZA DI ALCUNI INGREDIENTI.
Esempi: Raffigurazione solo di alcuni tipi di frutta in un semifreddo alla frutta Immagine di una mucca per evidenziare la presenza di prodotti lattiero caseari
UTILIZZO DI IMMAGINI PER ENFATIZZARE LA PRESENZA DI ALCUNI INGREDIENTI.
L’indicazione del QUID non è richiesta: Ø qualora l’immagine rappresenti il prodotto
alimentare venduto; Ø qualora l’immagine rappresenti tutti gli
ingredienti senza metterne in rilievo uno; Ø qualora l’immagine rappresenti come
preparare il prodotto; Ø qua l o ra l ’ immag i ne s i a s o l o una
rappresentazione paesaggistica;
ESENZIONI DAL QUID: EDULCORANTI E ZUCCHERO
Prodotto che contenga le seguenti indicazioni:
“Con edulcoranti” (di seguito alla
denominazione di vendita) “Con zucchero/i ed edulcorante/i” (di
seguito al la denominazione di vendita)
ESENZIONI DAL QUID: VITAMINE E SALI MINERALI
Prodotti contenenti vitamine e sali minerali Es. prodotti arricchiti.
⇓ E’ SUFFICIENTE LA TABELLA
NUTRIZIONALE
ESENZIONI DAL QUID: FIBRE
Prodotti contenenti fibre come componenti naturali SUFFICIENTE LA TABELLA NUTRIZIONALE
⇓ TALE DISPOSIZIONE NON SI APPLICA
Qualora le f ibre non costituiscono un componente naturale, ma un ingrediente del prodotto
In tal caso si avrà: et ichettatura nutr iz ionale con quantitat ivo
complessivo; QUID relativo alla quantità aggiunta.
ESENZIONI DAL QUID: INGREDIENTE PER CUI E’ OBBLIGATORIA L’INDICAZIONE DELLA QUANTITA’
Nettari di frutta (d.lvo 151/2004) Es Frutta ….% minimo Confetture (d.lvo 50/2004)
Es Frutta utilizzata:…g. per 100 g.”
ESENZIONI DAL QUID
INGREDIENTE UTILIZZATO IN PICCOLE DOSI COME
AROMATIZZANTE. Esenzione dal QUID anche qualora l’aroma sia evidenziato nella
denominazione di vendita o comunque messo in rilievo. Es “patate all’erba cipollina”, “ formaggio al peperoncino” Aromi Piante ed erbe aromatiche Aglio; Thè; Vini nei prodotti di salumeria
ESENZIONI DAL QUID: INGREDIENTE LA CUI PRESENZA NON E’ DETERMINANTE PER IL
CONSUMATORE
Prodotti fabbricati essenzialmente a partire dall’ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati nella denominazione. (Es. salame di puro suino)
ESENZIONI DAL QUID: PRODOTTI SFUSI O NON DESTINATI AL CONSUMATORE
PRODOTTI SFUSI
⇓ la funzione del QUID non
rileva.
MODALITA’ DI INDICAZIONE DEL QUID
Il QUID va determinato sulla base della ricetta: Ø ingredienti utilizzati per la preparazione del prodotto Ø si riferisce alla quantità media Es 50 g di frutta su 100 g saranno pari al 50%
Quantità netta
1. La quantita netta di un alimento e espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo: a) in unita di volume per i prodotti liquidi; b) in unita di massa per gli altri prodotti. Allegato IX Indicazione della quantità netta ... 2. Quando l’indicazione di un certo tipo di quantita (come ad esempio la quantita nominale, la quantita minima o la quantita media) e prevista da disposizioni dell’Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantita e la quantita netta nel senso del presente regolamento.
QUANTITA’
Quantità che il preimballaggio contiene al netto della tara. Nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, l’indicazione della quantità è data dal numero totale delle unità e dalla quantità nominale di ciascuno. (es: 5 x 200 g)
“prodotto soggetto a notevole calo di peso”
⇓ devono essere pesati alla presenza dell’acquirente o riportare l’indicazione della quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
Problematiche connesse all’indicazione della QUANTITA’
Variazioni di peso rispetto al le tolleranze ammesse dalla normativa metrologica.
↓ ↓
Pubblicità ingannevole Art. 2 D.Lvo 109/1992
Sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.500 a € 18.000
Frode in commercio Art. 515 c.p.
Reclusione fino a 2 anni o multa fino a € 2.065.
TMC
Il TMC è la data fino alla quale il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
E ’ d e t e r m i n a t o d a l p r o d u t t o r e o
confezionatore o, per i prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell’Unione Europea, sotto la loro diretta responsabilità.
TMC - Diciture
DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: 31.12.2007 (o punto della confezione in cui si trova la data) ovvero vedi retro DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE: 12.2007 oppure indicazione punto confezione in cui si trova la data.
DATA DI SCADENZA
Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana il TMC è sostituito dalla DATA DI SCADENZA.
DATA DI SCADENZA - Diciture
“DA CONSUMARSI ENTRO” seguita dalla data o dal punto della con fez ione in cu i f i gura: “DA CONSUMARSI ENTRO 31 .12 o 31.12.2007” oppure “DA CONSUMARSI E N T R O : V E D I R E T R O D E L L A CONFEZIONE”.
DATA DI SCADENZA
E’ vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.
Reg.to 1169/2011: TMC – data di scadenza e data di congelamento
Per la data di scadenza è introdotto l’importante principio per cui “successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’art. 14 paragrafi da 2 a 5 del reg. CE 178/2002”. Si rinvia all’allegato X che individua le specificazioni tecniche e le esenzioni per tali indicazioni tra le quali si segnala in particolare: - modalità indicazione data a seconda della durata degli alimenti; - necessità di inserire la data di scadenza su ogni singola porzione preconfezionata; - modalità di espressione della data di congelamento
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
La data di scadenza comporta l’enunciazione delle condizioni di conservazione e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
Condizioni di conservazione o d’uso
1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate. 2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.
NOME/RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE O CONFEZIONATORE O VENDITORE
(ART. 3 LETT. E) d.LGS. 109/92)
• i soggett i indiv iduat i possono essere menzionati in alternativa
• non obbligatorio il "ruolo" del soggetto indicato
(es. "prodotto/confezionato/distribuito da/per ecc.“).
ATTENZIONE Se il “ruolo” indicato non corrisponde alla
effettività della lavorazione svolta può esserci contestazione per pubblicità ingannevole
Indicazione in etichetta del responsabile commerciale
DireLva 2000/13/CE il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di
un venditore stabilito nella Comunità.
D.Lvo 109/1992 il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
Regolamento 1169/2011 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del seDore alimentare di cui all’ar2colo 8, paragrafo 1;
Reg.to 1169/2011: indicazione del responsabile commerciale
• Viene esclusa la possibilità di identificare l'operatore col solo marchio registrato; • La sede dell’operatore deve e s s e r e c o m p l e t a t a dall’indirizzo.
Osservazioni
F Tra le menzioni obbligatorie non figura la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, così come tale indicazione non è comunque prevista dalla Direttiva 2000/13/CE sebbene l’Italia si sia avvalsa della facoltà concessale di m a n t e n e r l a t r a l e m e n z i o n i o b b l i g a t o r i e p e r i p r o d o t t i commercializzati sul proprio territorio.
SEDE DEL FABBRICANTE O CONFEZIONATORE O VENDITORE (ART. 3 LETT. E) d.LGS. 109/92)
= sede operativa (o legale o amministrativa) = località ove è ubicata l'azienda. Basta il Comune, non necessario indirizzo completo.
SEDE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE O CONFEZIONAMENTO (ART. 3 LETT. f) d.LGS. 109/92)
Questa indicazione attiene unicamente all'individuazione del sito di produzione o di confezionamento effettivo (IN ALTERNATIVA)
non sostituisce MAI l'indicazione dell'art. 3 lett. e)
Sede dello stabilimento non richiesta x:
Prodotti provenienti da altri Paesi destinati alla vendita tal quali in Italia (importati già confezionati);
Impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede già indicata;
Prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria (o la marchiatura di identificazione).
Sede dello stabilimento in caso di “contoterzismo”
POSSIBILITA’ DI NON INSERIRE IL NOME DEL PRODUTTORE O CONFEZIONATORE OBBLIGO DI INDIVIDUARE LA SEDE DELLO STABILIMENTO MEDIANTE L’INDIRIZZO
ESEMPI: produzione/confezionamento unico stabilimento
Art. 3 lett. e) Art. 3 lett. f)
Prodotto/confezionato da Alice s.p.a, Albenga (SV)
Prodotto/confezionato da Alice s.p.a, Via ….. 5, Albenga (SV)
Alice s.p.a, Via …… 5, Albenga (SV),
Indicazione non necessaria in quanto il sito di produzione e confezionamento è nello stesso luogo della sede indicata ex art. 3 ett. E)
ESEMPI: produzione/confezionamento unico stabilimento
Art. 3 lett. e) Art. 3 lett. f)
Prodotto/confezionato da Alice s.p.a, Albenga (SV)
Prodotto/confezionato da Alice s.p.a, via Regione Bagnoli 20, Albenga (SV)
Alice s.p.a, via Regione Bagnoli 20, Albenga (SV),
L’indirizzo è facoltativo
Nello stabilimento di A) Albenga (SV), Regione
Bagnoli;
B) Vado Ligure (SV) - Via Trieste 25
C) Liveri (NA) – Via Nazionale 154
L’indirizzo è obbligatorio solo per gli stabilimenti gestiti da terzi
ESEMPI: contoterzismo
Art. 3 lett. e) Art. 3 lett. f)
Prodotto e/o confezionato per Coop Italia , Bologna
da Alice s.p.a, nello stabilimento di Albenga (SV) (indirizzo facoltativo poiché
c’è il nome del terzista)
Prodotto e/o confezionato per Coop Italia , Bologna
nello stabilimento di Albenga (SV), Regione Bagnoli 20 (indirizzo
obbligatorio perché non c’ nome del terzista)
LOTTO DI APPARTENENZA
Insieme delle unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o con fez i ona te i n c i r cos tanze praticamente identiche. Possibile omissione nel caso in cui TMC o data di scadenza siano riportanti con la menzione almeno del giorno e del mese.
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E ISTRUZIONI PER L’USO
Indicazioni facoltative individuate a discrezione dell'azienda nelle formule c h e m e g l i o s i a d a t t a n o a l l e caratteristiche del prodotto: “conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore”, “conservare in frigo da 0 a +4°C”, “consumare prev ia co t tu ra ”, “ag i ta re p r ima dell’uso”ecc.
Casi in cui è lo stesso legislatore ad imporne l’enunciazione:
prodotti recanti la data di scadenza prodotti surgelati per i quali l’art. 8 del D.lvo 110/1992 prescrive che l’etichettatura debba essere integrata, tra l’altro, dalle istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto completate dalla indicazione della t e m p e r a t u r a d i c o n s e r v a z i o n e o dell'attrezzatura richiesta per la conservazione e da un’avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato oltre alle, in questo caso eventuali, istruzioni per l'uso.
L’ORIGINE: LA VIGENTE DISCIPLINA
Indicazione richiesta nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
L’ORIGINE IN ETICHETTA:
Ad oggi, gli unici prodotti che richiedono una espressa indicazione (prevista in normative di settore) di origine sono: ortofrutta carni bovine carni di pollo e volatili vini olio di oliva latte fresco miele pesce Uova
L’origine del prodotto trasformato
l’origine di un prodotto con riferimento al Paese di trasformazione,
oppure il Paese di provenienza della materia
prima utilizzata nella produzione ?
LEGGI NAZIONALI VOLTE AD INTRODURRE L’OBBLIGO DI
INDICARE L’ORIGINE SU TUTTI I PRODOTTI
ALIMENTARI (l. 204/2004; L.4/2011)?
L’origine come definita dal Reg.to 1169/2011
F E’ introdotta l’importante precisazione in base alla quale “Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. Articolo 24 di detto regolamento “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.
Il luogo di provenienza
F «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;
ORIGINE: le novità in vista
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE
Estensione dell’obbligo di indicazione del paese di origine alla carne suina, caprina e alle carni di volatili (come si ricorderà per i bovina tale obbligo è g ià s tato int rodotto in segu i to all’allarme BSE).
L’origine delle carni suine, caprine e di volatili
L'applicazione di tale norma è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione, che la Commissione dovrà adottare entro il 13.12.2013, previa valutazioni d'impatto che dovrà prendere, tra l’altro, in considerazione le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita; b) luogo di allevamento; c) luogo di macellazione.
ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE
In futuro, l'etichettatura del Paese d'origine potrebbe essere estesa ad altre categorie di alimenti quali: a) tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili; b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento; g) carni utilizzate come ingrediente; ma prima la Commissione dovrà effettuare una valutazione d'impatto per verificare la fattibilità e i costi potenziali che tali obblighi d'etichettatura comporterebbero.
ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE
Inoltre, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato (es. Pandoro di Verona) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) dovrà essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. A questo proposito la Commissione dovrà elaborare i dettagli applicativi.
BOLLO SANITARIO/MARCHIATIRA DI IDENTIFICAZIONE
Regolamento 853/2004
Bollo sanitario
⇓
Marchiatura di identificazione
⇓
Carni fresche Altri prodotti di origine animale trasformati e non
il Regolamento 853/2004 non si applica agli alimenti che contengono sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale (PRODOTTI COMPOSTI).
Prodotti trasformati:
Sono assoggettati alle disposizioni di cui al Reg.to 853/2004 i seguenti prodotti trasformati:
yogurt alla frutta, formaggi alle erbe, pepe, noci ecc., prodotti a base di carne salati o insaccati contenenti
spezie, bacche, aromi vegetali, i prodotti della pesca ed i molluschi trasformati
aromatizzati con erbe, spezie, bacche, ecc., i sanguinacci, altri prodotti di origine animale ai quali l’aggiunta di
ingredienti diversi non ne modifica la natura di origine animale.
Prodotti composti (esclusi dal Reg. to 853/2004):
Sono invece PRODOTTI COMPOSTI: le salse (es. salsa tonnata, all’amatriciana) ragù, maionese
ecc.; i gelati al latte, cioccolata, caramelle e altri prodotti dolciari, prodotti da forno contenenti ciccioli, strutto, latte, uova, pizze condite con prodotti a base di carne, uova, formaggi,
ecc. panini imbottiti, paste alimentari farcite, paste alimentari all’uovo, altri prodotti contenenti un ingrediente di origine animale che
non rappresenta l’ingrediente principale e non incide sulle caratteristiche del prodotto finito.
Riconoscimento 853/04
RICONOSCIMENTO X la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici dall’allegato III Reg. CE 853/04 (carni, prodotti a base di carne, molluschi, prodotti della pesca, latte e prodotti lattiero caseari, uova e ovoprodotti)
numero di riconoscimento
MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE
SISTEMA SINTESI
BOLLO/MARCHIO di IDENTIFICAZIONE Per la sua idoneità ad identificare il sito produttivo sui prodotti che recano il bollo sanitario o la marchiatura di identificazione è possibile omettere l’indicazione richiesta ai sensi dell’art. 3/1 let. f del D.lvo 109/92[1]. [1] “1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: (..omissis..) f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;”
MARCHIO CE
Il marchio comunitario rappresentato dalla lettera “e” è apposto sugli imballaggi preconfezionati di contenuto nominale compreso tra 5 g e 10 kg o 5 ml e 10 l destinati alla vendita al consumatore in quantità unitarie costanti e conformi a quanto previsto dalla Legge 25 ottobre 1978 n. 690 (di adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva 76/211/CEE). La lettera "e" non è indicazione obbligatoria di etichettatura, ma una volta che l'operatore del settore la utilizza comunica che intende adeguarsi a quanto stabilito dalla L. 690/1978.
MARCHIO CE
Circolare ministeriale 165/2000, “non esiste alcuna correlazione tra il marchio CEE e le gamme disciplinate dal D.P.R. 871/1982”, infatti, l’apposizione di tale marchio serve solo ad indicare che il prodotto è conforme alla Legge 690/1978 che reca specifiche disposizioni relativamente al controllo metrologico ed alle tolleranze ammesse in caso di discrasia tra contenuto nominale e contenuto effettivo di un imballaggio.
MARCHIO CE
il marchio C.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale.
MODALITA’ DI INDICAZIONE DELLE MENZIONI OBBLIGATORIE: LINGUA
Le indicazioni obbligatorie devono figurare in lingua italiana.
E’ possibile riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
corrispondenti in italiano è consentito riportare la menzione originaria.
NOVITA’ IN VISTA: LE INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI
Normativa vigente (D.Lvo 16 febbraio 1992 n. 77)
L'etichettatura nutrizionale è di regola facoltativa.
⇓ Essa diviene obbligatoria: quando una informazione nutrizionale (D.lvo 77/1993 e Reg.to 1924/06) o sulla salute (ex Reg.to 1924/2006) figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive. Nel caso di prodotti alimentari ai quali sono state aggiunte vitamine e minerali (Reg.to 1925/2006)
NOVITA’ IN VISTA: LE INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI
CON IL NUOVO REGOLAMNETO
⇓ L’ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA PER LA
GENERALITA’ DEI PRODOTTI
ESENZIONI:
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
ESENZIONI:
5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
ESENZIONI:
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti;
ESENZIONI:
17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ; 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale. + bevande con contenuto alcolico superore 1,2% vol. In quest’ultimo caso se su base volontaria l’etichetta reca una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.
Prodotti sfusi
L’etichettatura nutrizionale non è altresì obbl igator ia per g l i alimenti NON PREIMBALLATI. Ciò posto, nel caso in cui su base volontaria siano fornite dette indicazioni, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
NORMATIVA VIGENTE: ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Dichiarazione riportata sulla etichetta relativa a: Ø valore energetico; Ø proteine; Ø carboidrati; Ø grassi; Ø fibre alimentari; Ø sodio; Ø vitamine e sali minerali elencati nell'allegato.
NUOVO REGOLAMENTO
la dichiarazione nutr iz ionale reca le indicazioni seguenti: 1) il valore energetico, 2) grassi, 3) acidi grassi saturi, 4) carboidrati, 5) zuccheri, 6) proteine, 7) sale*.
*SALE
E’ stato ritenuto maggiormente rispondente ad esigenze di trasparenza verso il consumatore che l'etichetta rechi il termine «sale» invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva «sodio». Ove opportuno in etichetta può figurare, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente.
Indicazioni facoltative
Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l’indicazione della quantità di altri elementi quali: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità significativa ATTENZIONE! tra i nutrienti che possono essere indicati volontariamente non è più previsto il colesterolo.
“SIGNIFICATIVITA’” DEL QUANTITATIVO DI VITAMINE O SALI Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità
significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: - il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande; Novita’: - il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande; oppure
- il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.
Informazioni ripetibili
Tutti gli elementi della dichiarazione nutrizionale devono figurare nello stesso campo visivo, anche se alcuni possono essere ripetuti nel campo visivo principale . Le informazioni “ripetibili” in quanto ritenute essenziali al momento dell’acquisto dell’alimento sono il valore energetico; oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare;
Previsione della possibilità di indicare, oltre alla forma di espressione “standard”, la quantità di alcuni nutrienti, per 100 g e/o per porzione, come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B. In questi casi è prevista la ulteriore dicitura obbligatoria supplementare: “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)”
Espressione per porzione o unità di consumo
Possibilità in determinati casi che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive siano espressi per porzione e/o per unità di consumo; Relative modalità di indicazione. Si segnala che tale modalità di espressione dei valori nutrizionali è di regola prevista OLTRE (in aggiunta) alla forma di espressione per 100 g o 100 ml. F Gli unici casi in cui la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento possono essere espressi SOLTANTO PER PORZIONE o per UNITA’ di CONSUMO sono quelli in cui alcune informazioni siano ripetute sul fronte del packaging o di indicazione (oltre alla forma di espressione standard) della quantità di alcuni nutrienti come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B.
Possibilità di sostituire le informazioni relative a valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto quando sono trascurabili con la frase: “contiene quantità trascurabili di…” da porre accanto alla dichiarazione nutrizionale Prevista la possibilità di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive mediante altre forme di espressione o forme o simboli grafici oltre a parole o numeri purchè siano rispettati determinati requisiti
APPLICABILITA’ NUOVE NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Ø 5 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE) F 13.12.2016
Ø Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità della normativa in esame possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Ø POSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO PREVENTIVO
ETICHETTATURA PRODOTTI SFUSI
Secondo il regolamento, l'unica indicazione obbligatoria riguarda l'eventuale presenza di allergeni. Per i l res to , s i r imanda a disposizioni nazionali
Abrogazioni
FA DECORRERE DAL 13 DICEMBRE 2014 SONO ABROGATE LE SEGUENTI DIRETTIVE: 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 8RECEPITA IN Italia con D.lvo 109/92) 90/496 sulla etichettatura nutrizionale (recepito in Italia con il d.lgs. 77/93); 87/250 relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; 1999/10, 2002/67, 2008/5 sull’etichettatura dei prodotti alimentari (di cui al d.lgs. 109/92); il Regolamento 608/2004 relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.
D.Lvo 109/92 SANZIONI
Art. 3 (elenco delle indicazioni dei prodotti confezionati)
Art. 10 bis (data di scadenza)
Art. 14 (modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie)
Negli altri casi …
↓ ↓
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.500
Sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500
SANZIONI – ART. 18 D.LVO 109/1992
Violazione delle disposizioni dell'articolo 2 (divieto di ingannevolezza): sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. Violazione delle disposizioni degli articoli 3 (mancanza di una indicazione obbligatoria), 10-bis (indicazione scorretta della data di scadenza) e 14 (scorrettezza nelle modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie): sanz ione ammin is t rat iva pecuniar ia da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. Tutte le altre violazioni: sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento .
Amministrativo o penale?
Art. 7 Reg.to 1169/2011
Le informazioni sugli alimen2 non inducono in errore, in par2colare: a) per quanto riguarda le caraDeris2che dell’alimento e, in par2colare, la natura, l’iden2tà, le proprietà, la composizione, la quan2tà, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
COLPA
Art. 515 C.P. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell 'esercizio di un'aLvità commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quan2tà, diversa da quella dichiarata o paDuita, è punito, qualora il faDo non cos2tuisca un più grave deliDo, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
DOLO
Frode in commercio – case study
Vendita di distillato con gradazione alcolica inferiore a quella indicata sull'etichetta; vendita di uova recanti in etichetta l’indicazione “uova bio – agricoltura biologica”, ove tali uova provengano da allevamenti che non utilizzano il metodo di produzione biologico”; vendita di insaccati recanti in etichetta la dicitura «puro suino», ma, in realtà, composti da carne mista e, in particolare, di carne suina e bovina; Vendita di olio di oliva lampante come olio extra vergine di oliva; formaggio denominato “caprino” realizzato con latte vaccino
FRODI E 231
Legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha introdotto per i reati di frode in commercio e altri (515, 516, 517 c.p. ecc) l’applicazione, a carico delle società nel cui interesse o a cui vantaggio i reati siano commessi, delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001.
D.Lvo 77/1993 SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti non conformi alle norme del presente d e c r e t o è pun i t o c on l a s an z i o ne amministrativa del pagamento di una somma da € 654 a € 3.873. Talvolta l'erronea indicazione dei valori è cons iderata un ' ipotes i d i pubb l i c i tà ingannevole ex art. 2 D.lgs. 109/92 punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 18.000.
Grazie per l’attenzione
Studio Legale Forte Via Garibaldi n° 90 44100 –Ferrara Tel. 0532/212049 Fax 0532/416367 Vi invitiamo a consultare il ns.sito internet: www.avvocatogaetanoforte.it