Upload
amandla
View
37
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Legislazione e deontologia professionale. F. Pastoni. 1. 1. Per il biologo che opera in ambito sanitario l’ obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99). entrate in vigore il 1° gennaio 2002 (fase sperimentale). 2. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
111
F. Pastoni
22
Per il biologo che opera in ambito sanitario
l’obbligo alla formazione è regolamentato dalle disposizioni in tema di
E.C.M. (Rif. D.Lgs. n. 502/92 e n. 299/99)
entrate in vigore il 1° gennaio 2002
(fase sperimentale)
33
Programma Nazionale ECM
Educazione Continua in Medicina
Il programma ECM è diretto a fornire a tutti gli operatori
sanitari gli elementi di conoscenza necessari per
mantenersi professionalmente aggiornati e competenti.
44
Finalità del Programma ECM
Far sì che tutti gli operatori del settore sanitario siano, in qualunque ambito
della propria attività, del tutto adeguati a quanto la continua evoluzione
normativa e tecnica impone.
55
Finalità del Programma ECM
L’esigenza di cui sopra si estende, in realtà, a qualunque ambito
professionale di interesse per il biologo, ed il principio dell’E.C.M., assolutamente irrinunciabile nella
realtà attuale, dovrà estendersi ormai a qualunque altro settore del mondo
del lavoro.
66
La professionalità di un operatore della Sanità (e degli altri ambiti
considerati) può essere definita da tre caratteristiche:
1) conoscenze teoriche aggiornate;2) abilità tecniche;3) capacità comunicative e relazionali.
77
Entrata in vigore della “fase a regime” del Programma Nazionale
E.C.M.
1° gennaio 2008
88
rappresentano una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della
Sanità dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento
del livello qualitativo della propria professionalità
Crediti formativiE.C.M.
99
Numero di crediti formativi da acquisire nella fase a
regime=
anno 2008 : 50 crediti*anno 2009: 50 creditianno 2010 : 50 crediti
* Con un minimo di 30 ed un massimo di 70
1010
Principi del Programma E.C.M.
i crediti formativi devono essere acquisiti progressivamente, nel corso degli anni, per seguire efficacemente lo sviluppo tecnico e
scientifico di qualunque disciplina interessata. L’accumulo di crediti in un breve periodo non risponde a questo
requisito fondamentale
1111
Principi del Programma E.C.M.
per conseguire tale finalità, può essere prevista soltanto una certa tolleranza nel
numero minimo/massimo di crediti da acquisire nell’anno
1212
Le manifestazioni che possono rientrare nel programma E.C.M.
rientrano in due tipologie:
attività formative a distanza
attività formative residenziali
1313
è la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a questo tipo di attività l’interessato deve
recarsi nella sede in cui questa viene svolta. Rientrano in questa tipologia di
formazione:
• congressi e seminari;• corsi teorico-pratici;• “stages” di formazione pratica, ecc …
Attività formativa residenziale
1414
attività per lo più fondata sull’impiego di supporti informatici che consentono all’interessato di non spostarsi dalla
propria sede di lavoro
Attività formativa a distanza
1515
Attività formativa a distanza (FAD)
L’interessato deve quindi superare un test che comprovi il raggiungimento di
un certo livello di apprendimento
1616
• Promozione della qualità della vita e della qualità di sicurezza dell’ambiente di vita e di
lavoro;• Miglioramento della interazione tra salute ed
ambiente e tra salute ed alimentazione;• Sistemi di valutazione, verifica e
miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici;
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
1717
• promozione di una comunicazione corretta ed efficace;
• gestione del rischio biologico;• cultura gestionale.
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
1818
• cultura etica;• valutazione critica della scienza biologica
moderna.
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse generale)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
1919
• Basi molecolari e genetiche delle malattie;• Miglioramento dei processi di gestione delle
tecnologie biomediche e delle innovazioni tecnologiche;
• Sicurezza degli alimenti.
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
2020
• Orientamenti innovativi, sotto il profilo tecnologico, in ambito analitico;
• Strategie e parametri per il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di vita
e di lavoro;• Accreditamento e certificazione.
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
2121
• Criteri di qualità nella pratica analitica di laboratorio;
• Criteri di qualità per la salvaguardia delle risorse e degli equilibri ambientali, nell’ottica di una più
efficace tutela della salute;• Principi base per una corretta nutrizione
Obiettivi formativi di rilevanza nazionale
(obiettivi di interesse specifico)
Proposte dall’Ordine Nazionale dei Biologi
2222
Tali obiettivi si estendono a discipline che non riguardano esclusivamente l’ambito
strettamente clinico, ma pressochè tutti gli ambiti professionali di specifico interesse per i
biologi.
Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal
Ministero della Salute
=
2323
La scelta di tali obiettivi, ed il loro conseguimento, appare del tutto funzionale alle esigenze imposte
dalla continua evoluzione normativa e tecnologica che interessa qualunque disciplina
con risvolti tecnico-scientifici.
Valutazione sugli obiettivi formativi di interesse generale proposti dal
Ministero della Salute
=
2424
Food and Drug AdministrationU.S. Department of Agriculture
U.S. Environmental Protection AgencyCenters for Disease Control and Prevention
“Food Safety from Farm to Table:A National Food Safety Initiative”
Report to the PresidentMay 1997
2525
“While the American food supply is among the safest in the world, there are still milions of
Americans (*) strickenBy illness every year caused by the food they consume, and some 9,000 a year die
as a result”.
(*) From 6.5 to 33 millions illnesses in the United States each year are food-related.
2626
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee)
2727
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
Articolo 11.La presente direttiva definisce i principi generali per
l’esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
2. …si intende per “controllo ufficiale dei prodotti alimentari” …, il controllo effettuato dalle autorità competenti, della conformità
-dei prodotti alimentari-degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali-dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari,
alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti
alle informazioni di questi ultimi.
2828
Articolo 1
3. L’applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di
regolamentazioni comunitarie più specifiche.
4. La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
2929
Articolo 4
1.Il controllo si effettua:
a)In modo regolareb)Nei casi in cui si sospetti la non conformità dei
prodotti
2.Il controllo si effettua in maniera proporzionata all’obiettivo eseguito
3.Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto,
della distribuzione e del commercio.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
3030
Articolo 4
4.Il controllo si effettua in generale senza preavviso
5.La componente autoritaria è tenuta in ogni singolo caso a scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3,
quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
3131
Articolo 5
Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in
funzione della ricerca prevista:
1) Ispezione
2) Prelievo ed analisi di campioni
3) Controllo dell’igiene del personale
4) Esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere
5) Esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa e dei relativi risultati
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
3232
Articolo 6
Sono sottoposti ad ispezione:
a) Lo stato e l’impiego nelle differenti fasi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali
b) Le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
3333
Articolo 6
Sono sottoposti ad ispezione:
c) I prodotti semilavorati
d) I prodotti finiti
e) I materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari
f) I prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari.
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Del 14 giugno 1989
3434
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari
Documento tecnico di indirizzo per la attività di controllo ufficiale in tutti gli Stati della
Commissione Europea
=
34
3535
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 MARZO 1994
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 1994
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Aflatossina B1 (in particolare nei prodotti destinati ai soggetti di più giovane età
Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)
35
3636
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 11 gennaio 1995
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 1995
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Escherichia coli
Listeria monocytogenes (in patè a base di carne…..)
Aeromonas sp.
(nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude condite) 36
3737
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 17 aprile 1996
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 1996
Parametri microbiologici di cui si consiglia la ricerca:
Escherichia coli O157
Staphylococcus aureus
Salmonella sp.
(nei campioni di carni e prodotti a base di carne essiccati e fermentati pronti per il consumo) 37
3838
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 8 gennaio 1997
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 199797/77/CELa Commissione delle Comunità Europee…………………
RACCOMANDA:
a) alle Aflatossine nelle spezie
b) alla contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari.
Che nel corso del 1997 gli Stati membri raccolgano campioni ed effetuino analisi di laboratorio in ordine:
38
3939
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2 febbraio 1998
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 199898/133/CE
La Commissione delle Comunità Europee…………………
Ha adottato la presente raccomandazione:
“Nel corso del 1998 gli Stati membri devono analizzare arachidi e pistacchi per accertare la presenza di aflatossine………………”
……………………
39
4040
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 dicembre 1998
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 199999/26/CELa Commissione delle Comunità Europee…………………
Ha adottato la presente raccomandazione:
Nel corso del 1999, gli Stati membri prelevano campioni ed effttuano ispezioni eseguendo analisi di laboratorio per:
-ocratossina A nel caffè-additivi nei prodotti alimentari
40
4141
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 22 febbraio 2000
relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per
l’anno 20002000/207/CE
Il programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000 prevede l’esecuzione di verifiche e controlli volti ad accertare l’effettiva applicazione negli Stati membri di alcune disposizioni comunitarie che sono state recepite nell’ordinamento nazionale con i provvedimenti di seguito indicati:a) Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155……..
Con riferimento al Decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, il programma coordinato prevede la verifica dell’applicazione del sistema HACCP…
41
4242
DIRETTIVA 93/43/CEE
IGIENE DEGLI ALIMENTI
recepita in Italia con
(situazione fino al 31 dicembre 2005)
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
42
4343
DIRETTIVA 93/43/CEE
Introduce nel diritto comunitario una filosofia
diversa da quella preesistente, che pone alla
base della buona qualità degli alimenti una attività di controllo preventivo
43
4444
DIRETTIVA 93/43/CEE
Oggetto del controllo non è il prodotto finito e, come tale, pronto per la immissione al
consumo, bensì le varie fasi dei procedimenti di produzione,
intesa nel senso tradizionale del termine, oltre che di
trasformazione, manipolazione, confezionamento, ecc … 44
4545
DIRETTIVA 93/43/CEE
E’ così possibile evidenziare, in tempo utile per prendere le opportune contromisure, gli
effetti della cosiddetta “contaminazione secondaria” da
cui derivano normalmente consistenti situazioni di rischio
per l’uomo.45
46
"Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento
Ordinario n. 118
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155
46
47
D.Lgs. 155/97
Articolo 2(definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Igiene dei prodotti alimentari
“…..tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Tali misure interessano……………….la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al
consumatore”47
48
D.Lgs. 155/97
Articolo 2(definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Industria alimentare
“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al
consumatore”48
49
D.Lgs. 155/97
Articolo 3(definizioni)
Autocontrollo
1. “Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari, siano effettuati in modo igienico”
49
50
D.Lgs. 155/97
Articolo 3(definizioni)
Autocontrollo2. “Il responsabile dell’industria alimentare deve
individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP”
50
51
D.Lgs. 155/97
Articolo 8(sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell’industria alimentare è
punito con:
……..C) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall’articolo 3, comma 4. 51
52
D.Lgs. 155/97
Articolo 8(sanzioni)
……………..Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’art. 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
52
53
D.Lgs. 155/97
Articolo 9(Norme transitorie e finali)
Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione 53
54
evoluzione normativa e concettuale
nel settore della igiene degli alimenti
55
EVOLUZIONE NORMATIVA
E CONCETTUALE IN ATTO
Criteri di qualità
Scelta volontaria
Obbligo, requisito di legge (almeno per settori quali
l’igiene degli alimenti)
56
SIGNIFICATO DI QUESTA EVOLUZIONE ?
MIGLIORE LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE E
GESTIONE DELLE RISORSE
57
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, Art.
1
"In attuazione dell‘Articolo 97 della Costituzione, l'attività amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità, ed uniformarsi a criteri
di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e
correttezza .................."
58
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di
lavori pubblici”, Art. 8
"...i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza".
59
Gazzetta Ufficiale, ottobre 1999 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”,
Art. 8
"Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza, nei soggetti
qualificati, di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000".
60
"Procedura per l'inserimento negli elenchi ufficiali dei laboratori privati di analisi incaricati di svolgere controlli
analitici per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti
e bevande (autocontrollo)"
Nel 1993 era…
60
61
…e per entrare a far parte degli elenchi ufficiali, il direttore del laboratorio doveva attestare, sotto la propria responsabilità,
la…
"conformità del laboratorio ai criteri generali stabiliti dalla norma europea
EN 45001"
Autodichiarazione,No MQ (1997)
61
62
Legge n. 526/99, Art. 10
“Delega alle Regioni per l'istituzione di un elenco dei laboratori di autocontrollo autorizzati a svolgere analisi chimiche e microbiologiche nell'ambito del D. Lgs.
n. 155/97"
62
63
EVOLUZIONE IN AMBITO REGIONALE
Decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, 31 marzo 2000
"Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure
semplificate del sistema HACCP ed istituzione dell' elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle
industrie alimentari" 63
64
Decreto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, Art.
2
"E' istituito l'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie
alimentari"
All’allegato 2 sono precisati i criteri e la documentazione stabiliti per
ottenere l’inserimento nell’elenco stesso 64
65
Nell’ambito di tale documentazione, assume un
rilievo sostanziale il..
"certificato di conformità alla norma europea EN 45001 o documento
comprovante che tale certificazione è in fase di rilascio"
65
66
Direttiva n. 6220/27 della Regione Piemonte, 12 aprile 2000
"Autocontrollo nelle industrie alimentari. Indicazioni a seguito delle modifiche al
D. Lgs. n.155/97"
66
67
“Fatta salva la possibilità che il Ministero esprima un diverso orientamento, alla
domanda di iscrizione deve essere allegato il certificato di conformità ai criteri generali
per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN
45001............. Il certificato di conformità deve essere rilasciato da un
organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi della norma EN 45003"
… e, a proposito di “laboratori di autocontrollo”, la documentazione da
fornire è…
67
68
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio, 1° agosto 2000, n. 1854
“Norme di semplificazione delle procedure del Sistema HACCP e
procedure di iscrizione dei laboratori di analisi degli alimenti negli elenchi
regionali”
68
69
Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria, 27 dicembre 2001, n.
1782
“Linee guida per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai
fini dell’autocontrollo. D. Lvo 155/1997”
69
70
Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 3 giugno 2002, n. 59-
6242
"Istituzione del registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano
prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari"
…requisito richiesto…
“L' accreditamento secondo le norme EN 45001 o ISO/ IEC 17025"
70
71
Regolamento Regionale della Lombardia, 21 luglio 2003, n. 14
“Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e
determinazione dei requisiti per l’iscrizione nel registro”
“L' accreditamento secondo le norme EN
45001 o ISO/IEC 17025"
…requisito richiesto…
71
72
…si ammetteva la possibilità di presentare
“copia del contratto stipulato con l’organismo di accreditamento
attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento
dell’accreditamento”,
fermo restando l’obbligo di produrre il certificato medesimo
“entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di presentazione della
domanda di iscrizione nel registro”72
73
“Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i laboratori che non
risultano iscritti nel registro regionale non possono effettuare analisi ai fini
dell’autocontrollo previsto dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155”
Art. 9 del Regolamento
73
74
ACCORDO DEL 17 GIUGNO 2004 TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE
REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
“Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai
fini dell’autocontrollo”
G.U. n. 173, 26 luglio 2004 74
75
Tale accordo si applica ai…
“Laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi
nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari”,
oltre che
“ai laboratori annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell’
autocontrollo per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici
diversi”75
76
Art. 2 (Criteri generali e requisiti minimi)
I laboratori di cui al comma precedente devono essere
accreditati secondo la Norma Europea EN 45001, così come
modificata dalla Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole
prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento
conforme ai criteri generali stabiliti dalla Norma Europea EN 45003 76
77
Art. 4 (Iscrizione agli elenchi regionali)
2. I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato
con l’organismo di accreditamento, attestante l’avvio delle procedure finalizzate
all’ottenimento dell’accreditamento.
In ogni caso l’accreditamento dovrà essere acquisito entro trentasei mesi dalla data di
iscrizione negli elenchi regionali
77
78
…E A PROPOSITO DEL CONTROLLO
UFFICIALE DEGLI ALIMENTI…
78
79
"Attuazione delle direttive 93/99/CEE concernente misure supplementari in
merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari”.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n.
118
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156
79
80
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156
Art. 3
"I laboratori ..............che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN
45001"80
81
Decreto 12 maggio 1999
"Designazione dell'organismo responsabile della valutazione e del riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari"
Art. 1, punto 2
“Ai fini del riconoscimento............, il responsabile del laboratorio presenta
all'Istituto Superiore di Sanità apposita domanda corredata della dichiarazione di
conformità alla norma europea EN 45001..........."
81
82
Decisione della Commissione del 12 agosto 2002
"......a partire dal gennaio 2002 i laboratori di controllo ufficiale" devono
essere "certificati in base alla ISO 17025"
83
Entrata in vigore dei nuovi Regolamenti Europei
83
IGIENE DEGLI ALIMENTI
(situazione a partire dal 1 gennaio 2006)
84
Regolamento –CE- n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari
84
85
Regolamento –CE- n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale
85
86
Regolamento –CE- n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
Norme specifiche per l’organizzazione di controlli
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano86
8787
Evoluzione ulteriore in ambito italiano
Introduzione del sistema sanzionatorio nell’ambito della
sicurezza alimentare
D.Lgs. N. 193/07
8888
Grazie per l’attenzione