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Università degli Studi di Enna “Kore”
Facoltà di Scienze dell’Uomo e della SocietàPSICOLOGIA CLINICA
Insegnamento di
PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA E GIURIDICO FORENSE
Prof.ssa Irene [email protected] lezione 9 ottobre 2017
A.A. 2017-2018
RICEVIMENTO STUDENTI:Per il mese di ottobre e novembre calendario pubblicato sul sito, presso lo studio docenti piano terra dopo la segreteria (Locali del plesso di psicologia).
ESAME:L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale.La prova orale si basa su un colloquio sull’intero programma del corso.
CONTATTO: [email protected]
TESTI ADOTTATI
Petruccelli I. e Petruccelli F. (2007). Introduzione alla psicologia giuridica. Campi applicativi e metodologie d’intervento, Franco Angeli, Milano.
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Petruccelli, I., Pedata, L. T., (2008). L’autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva, Milano, Franco Angeli.
Le origini Enrico Ferri: giurista, lezioni di diritto e procedura
penale; Congresso di Colonia del 1911.1911-12: Scuola di applicazione giuridico-
criminale
Psicologia legalePsicologia criminalePsicologia giudiziariaPsicologia rieducativa o penitenziaria
Il fattore umano nel diritto e nella giustizia(Patrizi, 2012)
La psicologia legale riguarda l’insieme delle nozioni psicologiche che intervengono nell’applicazione delle leggi, le dimensioni psicologiche presenti nelle norme, il contributo della psicologia all’elaborazione normativa in ambito civile e penale (psicologia legislativa).
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La psicologia criminaleStudia la persona in quanto autrice di reatoCriminogenesi CriminodinamicaCarriere devianti
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La psicologia giudiziaria o forense
attiene al processo, alla persona nella sua qualità di imputata, alle altre figure che interagiscono nel corso della procedura (giudici, testimoni, difensori, consulenti tecnici e periti ecc.), alle tecniche e strategie messe in atto.
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La psicologia rieducativa o penitenziaria
si interessa della persona condannata, dell’esecuzione penale, dei trattamenti attuati.IntramurariPrevenzione della recidivaRestorative Justice.
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L’attualità: punto di arrivo di un percorso1986-87: inserimento nei Corsi di Laurea in Psicologia 1988-89: attivato, all’Università “La Sapienza” di Roma (De Leo)a. psicologia quale referente scientifico: paradigmi, metodi di ricerca,
strumenti operativi da specializzare rispetto al campo di applicazione;b. diritto e giustizia quale referente di contesto cui ricondurre validità,
efficacia e utilità del proprio sapere mantenendoc. capacità autonoma di produrre domande, formulare ipotesi, disegni
di ricerca, progetti di interventod. identità interdisciplinare su cui fondare la capacità di connettere
psicologia e diritto entro un’area che, proprio all’interno di questo rapporto, produce riflessioni, domande, problemi che riguardano il rapporto persona – norma sia in senso generale che nello specifico delle questioni di giustizia
(Patrizi, 2012)
Convegno di Psicologia giuridica “Libertà e sessualità”Roma, 25-26 Giugno 1999
Aree applicativela psicologia del diritto o psicologia legale, oggi prevalentemente penale e civile, ma potenzialmente aperta a tutti gli altri “diritti”;la psicologia delle attività, dell’organizzazione, delle funzioni, delle dinamiche e delle strategie giudiziarie;la psicologia dei provvedimenti, dei trattamenti e degli interventi collegati alle decisioni giudiziarie (civili e penali) e all’esecuzione detentiva e alternativa delle pene;la psicologia degli interventi di formazione per gli operatori della giustizia e per professionisti e servizi, esterni alla giustizia, che intervengono in applicazione di provvedimenti giudiziari;la psicologia delle situazioni problematiche e a rischio in età evolutiva, finalizzata alla tutela dei minori;la psicologia dei comportamenti problematici di tipo deviante e criminale.
(Patrizi, 2012)
Ferri e la “rifondazione psicologica” del diritto- studiare con metodo positivo le “cause” del crimine e i
possibili rimedi;- combattere le astrazioni intellettualistiche della scuola
classica (dogmatismo giuridico come fonte dei criteri di garantismo)
- dal sistema legale della pena a quello della misura di sicurezza
- dalla garanzia di una pena certa all’indeterminatezza delle misure secondo le necessità del trattamento
- l’introduzione di misure preventive in funzione non del reato commesso, ma della prevedibilità di un delitto futuro
(Patrizi, 2012)
Dibattito fra:
- Scuola Classica di diritto penale (“libero arbitrio” – azione delinquenziale)[responsabilità come “scelta”]
- Scuola Positiva (determinismo e ricerca delle “cause” – la personalità criminale)[responsabilità come colpa/malattia àderesponsabilizzazione]
Due approcci alternativi alla questione del reato e della pena
Quattro principi del diritto di punire:• Legalità• Obbligazione del legame sociale• Non crudeltà delle pene• Non interpretazione della legge
Porre limiti al potere punitivo dei sovrani Stabilire garanzie formali (lo Stato di diritto) Universalizzare la giustizia penale
Le caratteristiche della pena:Interna a un contratto sociale (accordo fra parti sociali e poteri diversi)UtileUmanitariaLegaleRetributiva (in funzione del danno sociale: per la maggior parte dei consociati)
Il libero arbitrio: reciproco, contrattuale rispetto delle sfere di potere:
Il potere pubblico può punire l’azione, ma non attuare ingerenze sulla personalità del suo autoreIl soggetto deve sentirsi libero di scegliere; deve altresì rendere conto delle infrazioni rispetto ai criteri di valutazione stabiliti nel patto sociale (anche se diversi dai propri)Obiettivi: disincentivare l’azione e difendere la società
Rielaborazione in chiave di dottrina giuridica delle idee dell’Illuminismo
Il crimine non è un ente di fatto, ma un ente giuridico
Lo studio del delinquente e dei fattori causali del suo comportamentoLa capacità di agire del soggetto (la sua responsabilità) dipende da (è cioè una conseguenza diretta di) quei fattoriFerri e la multifattorialità
Introduzione del fattore umano nel diritto
Dalla responsabilità legale alla responsabilità sociale:
la società deve difendersi dal soggetto non responsabileoggetto della valutazione non è la gravità del comportamento, ma la “pericolosità” del soggetto
La concezionedel reato (ente giuridico vs. ente di fatto)della persona (libero arbitrio vs. condizionamenti)della pena (retribuzione vs. cura)
Codice Rocco del 1930Legge minorile del 1934Ordinamento penitenziario del 1975
Positivismo criminologico vs.
Scuola classica