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1 F.I.D.S. FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA Procedimento Disciplinare n. 37/10 - Ferruccio Galvagno Cuocci Nicola - Alessandra Valeri - Angelo Tecchio - Roberto Flemac- Daniele Tondon - Kevin Baccanale - Nausica Angelini - Di Gennaro Daniele - Enrico Cavazza - Erika Attisano - Davide Gabusi - Luca Favilla - Veronica Cau- Gnagni Tersilio - Salvatore Fiorentino - Giada Marsala- Mazziotta Antonino - Carlo Fiori - Giulia Fiori - Montisci Dolores - Stefano Grassi - Giulia Ardizzoni - Beltrami Massimiliano - Matteo Cicchitti - Pamela Remigio - Di Virgilio Rosanna - Leonardo Orazi - Sabrina Minguzzi - Riccardo Pacini - Sonia Spadoni - Di Cicco Nadia - Vincenzo Mariniello -Sara Casini - Turricchia Iliana - Saverio Loria - Zeudi Zanetti - Marco Cuocci -Nadyla Dyatlova Fabrizio Buonifacio - Palladino Massimiliano Deborah Posti Sante Mandolini Fabio Calicchia Joanne Willkinson Savino Cuocci Andrea Rizzo Claudia Tavalazzi - Federico Leli Benedetto Capraro Francesco Cuocci - Andrea Evangelista Vanessa Cavallaro Modesto Faiola e delle ASA: Asa Principe - Dance Academy S.S.D. A.R.L.- Emporio Danza Crazy Dance- Havana Dance ASD Dance School Number One Cuban club Ardena Dancing School New Dance School Team Diablo - LA COMMISSIONE GIUDICANTE AVV. RENATO TOBIA Presidente AVV. SILVIO DI CASTRO Componente

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F.I.D.S.

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

Procedimento Disciplinare n. 37/10

- Ferruccio Galvagno – Cuocci Nicola - Alessandra Valeri - Angelo Tecchio -

Roberto Flemac- Daniele Tondon - Kevin Baccanale - Nausica Angelini - Di Gennaro

Daniele - Enrico Cavazza - Erika Attisano - Davide Gabusi - Luca Favilla - Veronica

Cau- Gnagni Tersilio - Salvatore Fiorentino - Giada Marsala- Mazziotta Antonino -

Carlo Fiori - Giulia Fiori - Montisci Dolores - Stefano Grassi - Giulia Ardizzoni -

Beltrami Massimiliano - Matteo Cicchitti - Pamela Remigio - Di Virgilio Rosanna -

Leonardo Orazi - Sabrina Minguzzi - Riccardo Pacini - Sonia Spadoni - Di Cicco

Nadia - Vincenzo Mariniello -Sara Casini - Turricchia Iliana - Saverio Loria - Zeudi

Zanetti - Marco Cuocci -Nadyla Dyatlova Fabrizio Buonifacio - Palladino

Massimiliano – Deborah Posti – Sante Mandolini – Fabio Calicchia – Joanne

Willkinson – Savino Cuocci – Andrea Rizzo – Claudia Tavalazzi - Federico Leli –

Benedetto Capraro – Francesco Cuocci - Andrea Evangelista – Vanessa Cavallaro –

Modesto Faiola e delle ASA: Asa Principe - Dance Academy S.S.D. A.R.L.- Emporio

Danza – Crazy Dance- Havana Dance – ASD Dance School Number One – Cuban club

– Ardena Dancing School – New Dance School – Team Diablo -

LA COMMISSIONE GIUDICANTE

AVV. RENATO TOBIA Presidente

AVV. SILVIO DI CASTRO Componente

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AVV. ALESSANDRO AVAGLIANO Componente

AVV. ANTONIO AMATO Componente

AVV. ANDREA COLANTONI Componente

esaminati tutti gli atti del fascicolo processuale, udite le registrazioni fonografiche,

preso atto delle dichiarazioni delle parti, di tutte le deduzioni dei difensori e delle

memorie difensive acquisite, valutate le istanze e le conclusioni dell’Ufficio della

Procura Federale

OSSERVA

In via preliminare questa Commissione ritiene opportuno esaminare le eccezioni

formulate dalle difese dei Sigg.ri Ferruccio GALVAGNO, Nicola CUOCCI,

Alessandra VALERI, Roberto FLEMAC, Angelo TECCHIO, Daniele TONDON,

Federico LELI, Massimiliano PALLADINO, Sante MANDOLINI, Andrea RIZZO,

Fabio CALICCHIA, Asa HAVANA DANCE, Salvatore FIORENTINO, Giada

MARSALA, Fabrizio BUONIFACIO, Antonino MAZZIOTTA, Giovanna

BENIGNO, Vincenza SEGRETO, Mariano MARSALA, circa l’inutilizzabilità, a

fini probatori, nel presente giudizio, del contenuto dei cd/dvd audio / video

acquisiti da questa Commissione agli atti del giudizio.

A detta dei suddetti difensori, infatti, il contenuto dei citati supporti magnetici

sarebbe costituito da vere e proprie “intercettazioni ambientali”, eseguite al di là

dei rigorosi limiti e divieti posti dalla Legge Penale e, pertanto, in modo del tutto

arbitrario ed illegittimo.

Ne conseguirebbe la totale inutilizzabilità del materiale in questione.

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L’Ufficio della Procura, al contrario, ha osservato che i files audio in esame

sarebbero il frutto non di “intercettazioni ambientali”, bensì registrazioni di

conversazioni, la cui captazione ed utilizzazione come fonte di prova era

pienamente legittima.

Rileva difatti al riguardo, la Procura Federale, che le registrazioni sono state

realizzate da soggetti (Capraro e Illuzzi) che hanno preso parte agli incontri nel

corso dei quali si sono svolti i colloqui captati, i cui partecipanti avevano pieno

diritto di riferire il contenuto di tali conversazioni.

Questa Commissione Giudicante ritiene infondate le eccezioni d’inutilizzabilità del

contenuto dei cd/dvd avanzate dalle difese degli incolpati, condividendo, al

contrario, la lettura che della fattispecie fornisce la Procura Federale.

A giudizio della Commissione, infatti, il contenuto dei supporti in questione rientra

a pieno titolo nel concetto di “registrazione fonografica”, come definito dalla

Suprema Corte di Cassazione.

Secondo il Supremo Collegio “le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg.

cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una

comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con

l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo,

attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione

tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere

riservato.” (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 28/05/2003, n. 36747).

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Diversamente, la “registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o

mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o

comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita

clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di

memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre

legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art.

234 cod. proc. pen. (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 28/05/2003, n. 36747).

Nel corso dell’attività istruttoria espletata nel corso del processo, è stato

confermato che le registrazioni di cui trattasi sono state eseguite dai Sigg.ri

Benedetto Capraro e Gaetano Illuzzi che, entrambi, hanno partecipato (o,

comunque, erano autorizzati ad assistere) ai colloqui registrati.

I Sigg.ri Capraro ed Illuzzi, inoltre, in sede di audizione personale, hanno

pienamente confermato la presenza ai colloqui registrati delle persone indicate

dalla Procura Federale nei deferimenti e la perfetta corrispondenza delle

riproduzioni contenute nei cd/dvd rispetto allo svolgersi delle conversazioni in

questione.

Alla luce dei principi giurisprudenziali come sopra enunciati ed all’esito

dell’attività istruttoria svolta, questa Commissione ritiene che il contenuto dei

cd/dvd costituisca, a pieno titolo, “registrazione fonografica” e che, in quanto tale,

essa sfugga al regime autorizzativo previsto dall’art. 267 c.p.p. proprio delle

intercettazioni in senso tecnico.

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Deve, dunque, opinarsi per l’incondizionata ammissibilità e la piena utilizzabilità

del contenuto dei citati cd/dvd nel presente processo.

Venendo ora al valore probatorio che tali riproduzioni audio assumono, la

Commissione Giudicante ritiene che alle stesse debba essere attribuito valore di

prova documentale.

A tale conclusione, infatti, si giunge affrontando la questione tanto da un punto di

vista “penalistico” che “civilistico”.

La giurisprudenza “penale” della Suprema Corte è, infatti, costante nel ritenere che

“le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da

uno degli interlocutori (…..) si risolvono in una particolare forma di

documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie

delle intercettazioni (Sez. 1^, 14-4-1999, Iacovone; Sez. 1^, 14-2-1994, Pino; Sez.

6^, 8-4-1994, Giannola) (…..) L'acquisizione al processo della registrazione del

colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234

c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o

cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro

mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione

fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente

potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di

un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con

l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione

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costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747).” (Cfr. Cass. Pen 21/06/2010

n. 23742).

Le Corti Civili, partendo sempre dal principio enunciato dalla sopra richiamata

sentenza delle Sez. Unite Penali 28/05/2003 n. 36747 hanno, in più occasioni,

avuto modo di chiarire che “la registrazione su nastro magnetico di conversazione

telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art.2712 c.c., purché colui

contro il quale la registrazione è prodotta non la contesti (sia nel suo storico

accadimento che nel suo contenuto); tale contestazione, tuttavia, deve avvenire con

un formale e puntuale disconoscimento-secondo le regole degli artt.214,215 c.p.c.

per potersi ritenere validamente effettuato; il disconoscimento, inoltre, deve essere

successivo alla produzione in giudizio della registrazione (nella caso concreto

audiocassetta e relativa trascrizione)” (cfr. Trib. Sciacca 24/10/2007; Cass. Civ.

11/09/1996 n. 8219).

Il disconoscimento, dunque, per essere efficace, deve avere ad oggetto la

contestazione che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il

tenore risultante dal nastro (cfr. Cass. Civ. 11/09/1996 n. 8219) e, ai sensi dell’art.

215 cpc, deve essere svolto alla prima udienza o contenuto nella prima risposta

(memoria difensiva) successiva alla produzione degli atti disconoscendi.

Questa Commissione, tuttavia, rileva che, nel presente processo, nessuno degli

incolpati ha disconosciuto - nel senso sopra chiarito e nei modi e termini previsti

dai citati artt. 214 e 215 c.p.c. – il contenuto delle registrazioni audio contenute nei

citati cd/dvd, essendosi le parti limitate a contestarne l’utilizzabilità. Ne consegue,

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sempre ragionando da un punto di vista processual-civilistico, ai sensi dell’art. 215,

I comma, cpc, che le registrazioni audio fonografiche di cui trattasi devono aversi

per riconosciute.

Alla luce di quanto precede, il contenuto dei cd/dvd, a giudizio di questa

Commissione, ai sensi dell’art. 2712, Cod. Civ., forma piena prova dei fatti e delle

cose rappresentate e, come tale viene posto alla base della decisione.

* * *

Con il deferimento a questa Commissione Giudicante del 15 maggio 2011, (su

indagini svolte a seguito di denuncia presentata del tesserato Alberto Pregnolato) la

Procura Federale ha ascritto all’ex consigliere federale Nicola Cuocci la violazione:

- della regolamentazione sportiva del C.O.N.I. che impone ai tesserati il rispetto

dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti

dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad

alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad

assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo, di cui agli articoli 2 e 3

del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;

- della regolamentazione sportiva del C.O.N.I. che impone ai tesserati il rispetto

del principio di imparzialità in base al quale i tesserati non accettano per sé o

altri somme di denaro, regali o altri benefici e del principio di prevenzione dei

conflitti di interesse in base al quale i tesserati sono tenuti a prevenire situazioni

di conflitto con l’interesse sportivo in cui vengono coinvolti interessi personali

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o di persone ad essi collegate - di cui agli articoli 9 e 10 del Codice di

Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento

di Giustizia F.I.D.S.;

- dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare,

educativa, sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto

F.I.D.S. e l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico F.I.D.S.,

integrando, altresì la condotta illecito sportivo di cui all’articolo 4 n. 1 e 2 del

Regolamento di Giustizia F.I.D.S., con le aggravanti

- di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti

dall’esercizio delle funzioni di Consigliere Federale Nazionale F.I.D.S., ai sensi

degli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia;

- d’aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali ovvero ad

arrecare danni all’organizzazione federale ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c)

del Regolamento di Giustizia.

La Procura Federale ha ritenuto che le ridette violazioni nascenti dalle specifiche

condotte illustrate nell’atto di deferimento fossero sintomatiche di un “progetto” o

“sistema” ideato dallo stesso Cuocci, volto a predeterminare - o comunque

fortemente condizionare - i risultati delle competizioni di livello nazionale F.I.D.S.,

di modo tale che gli esiti delle gare di maggior rilievo non si discostassero

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significativamente dalle c.d. Ranking List, (graduatorie generali degli atleti,

elaborate in base ai risultati riportati nelle varie competizioni).

La distorta applicazione delle list quale basilare o comunque non secondario

elemento di valutazione della prestazione nella competizione sportiva, avrebbe

dunque costituito una sorta di mezzo di riferimento per la predeterminazione e/o

nel condizionamento dei risultati delle competizioni.

Tale indebita influenza sarebbe a sua volta funzionale ad una sorta di

autoreferenzialità circolare del sistema della danza sportiva; ciò in quanto

- il Consiglio Federale ha il potere di nomina dei componenti della Direzione

Tecnica;

- i membri della Direzione Tecnica compongono le commissioni d’esame dei

giudici di gara;

- la stessa Direzione Tecnica supervisiona l’operato del Coordinatore Arbitrale

nelle nomine dei pannelli giudicanti;

- il medesimo Coordinatore Arbitrale compone i pannelli giudicanti, attingendo i

nominativi dei giudici fra coloro che hanno superato l’esame con buoni voti,

assegnati dalla Direzione Tecnica.

Il sistema così congegnato sarebbe poi così endemicamente attecchito grazie ad una

sorta di consolidata affiliazione di gruppo da parte di quei giudici di gara facenti

riferimento alla persona del Cuocci e disponibili a seguirne le direttive, tanto da

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assurgere, quantomeno per le competizioni di rilievo nazionale, ad una sorta di

normalità - e non di grave patologia - della competizione sportiva.

Finalità non ultima del sistema così per sommi capi ricostruito, la possibilità di far

accrescere in reputazione, peso e, quindi, numero di iscritti ed allievi, le A.S.A. di

appartenenza degli atleti che riportavano i migliori risultati, facenti direttamente od

indirettamente capo ai soggetti (maestri/giudici) vicini o solidali col sistema stesso.

Più in particolare la Procura Federale ha addebitato al Cuocci

A) l’aver compiuto atti diretti ad alterare i risultati delle gare svoltesi in occasione

dei Campionati italiani F.I.D.S. di Rimini del 2010;

B) l’essersi reso promotore di un progetto finalizzato alla predeterminazione dei

risultati sportivi delle gare F.I.D.S., e, in particolare, delle finali dei campionati

italiani F.I.D.S. dal 2007 in poi;

C) l’aver promosso l’iniziativa denominata IDMG - Italian Dance Management

Group, avente fine di lucro, indebitamente associando l’iniziativa, mediante

l’utilizzo del logo federale, alla F.I.D.S.; attività, questa, incompatibile con la

carica di Consigliere Federale.

A conferma della tesi accusatoria, la Procura Federale ha addotto i seguenti

elementi istruttori:

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i) le dichiarazioni aventi valenza confessoria dello stesso incolpato rese nel corso

dell’audizione davanti alla Procura ed anche in sede di dibattimento dinanzi alla

Commissione Giudicante, le quali confermerebbero le condotte addebitate;

ìì) le registrazioni audio e video raccolte dal tesserato Capraro, d’intesa con il

Pregnolato;

ììì) le dichiarazioni in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale dei tesserati

Alberto Pregnolato, Benedetto Capraro, Federico Leli, Deborah Posti, Joanne

Wilkinson, Alessia Betti e Angelo Madonia.

* * *

All’impianto accusatorio, la difesa del Cuocci ha, in buona sintesi, opposto:

a) la sostanziale distorsione del significato delle dichiarazioni rese dall’incolpato in

sede di audizione da parte della Procura Federale;

b) la non utilizzabilità delle registrazioni audio e video prodotte dalla Procura

Federale e raccolte dal Capraro e dall’Illuzzi;

c) l’aver comunque agito in buona fede, mosso dall’esigenza di contrastare un

previgente sistema, facente sostanzialmente capo al denunciante Pregnolato ed al

gruppo di maestri a lui vicini;

d) l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal denunciante e dagli altri tesserati,

rese in sede di audizione davanti alla Procura ed in sede di dibattimento dinanzi alla

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Commissione Giudicante, per essere portatori di interessi contrapposti rispetto a

quelli perseguiti dall’ultima dirigenza federale pre-commissariamento.

Ha, inoltre, formulato prova testimoniale, sul cui contenuto la Commissione

Giudicante si è già pronunciata con ordinanza resa all’esito dell’udienza del

20/5/2011 – il cui contento va qui richiamato e confermato -.

* * *

Nella valutazione del materiale probatorio - e tale considerazione valga per la

specifica posizione del Cuocci, ed anche per quelle di tutti i soggetti deferiti - la

Commissione si limiterà a prendere in considerazione quegli elementi di sicuro

significato che non si prestano ad interpretazioni equivoche.

Ed invero, dall’esame dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di audizione da

parte della Procura Federale, nonché dagli elementi emersi nel corso del

dibattimento, si ricava indiscutibilmente la conferma di ciò che era la percezione

generalizzata e la convinzione più o meno marcata di tutti coloro che gravitavano

nel mondo delle competizioni di danza sportiva; vale a dire il sistematico

condizionamento del settore arbitrale ad opera dei responsabili apicali della

dirigenza federale, onde addomesticare i risultati delle competizioni di rilievo

nazionale.

Ed infatti, a parere della Commissione, già dalle dichiarazioni rese dal Cuocci in

data 28/1/2011 in sede di audizione da parte del Procuratore Federale - sulla cui

spontaneità e genuinità, anche attesa la loro immediatezza e la mancata percezione

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della loro rilevanza di natura disciplinare, non v’è alcuna ragione di dubitare -

emergono lampanti conferme confessorie dei profili di responsabilità su cui la

Procura ha fondato i capi d’incolpazione.

Solo alcune, fra le più significative:

“Oggi .... il sistema è stato da me congegnato con approvazione degli organi

competenti federali di modo che i risultati dei Campionati Italiani sono determinati

in base al conseguimento dei punteggi nel corso dell’anno.”

“Confermo di avere preso parte a delle riunioni in occasione dei Campionati

Italiani 2010 a Rimini, con i componenti dei pannelli giudicanti, ciò in qualità di

Consigliere Federale rappresentante degli atleti. In queste occasioni mi

raccomandavo con i giudici di votare bene cercando di stare attenti nel non

stravolgere la ranking.”

“Quando parlo di Baccanale e Cavazza non sono coppie mie, Baccanale è di

Mandolini e Gabusi, è vero che ho detto di mettere le croci (segno con cui

esprimere la preferenza durante la gara) era per rispettare la ranking.”

Questa Commissione ritiene che il contenuto delle suddette dichiarazioni siano ex

se sufficenti a confermare da parte del Cuocci il compimento di atti diretti ad

alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un

vantaggio in classifica, e quindi integrare la condotta sanzionata dall’art. 4 del

Regolamento di Giustizia F.I.D.S. a titolo di illecito sportivo.

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La responsabilità dell’incolpato in ordine alla violazione ascrittagli, peraltro, risulta

avvalorata da concorrenti elementi tratti dalle registrazioni audio e video (sulla cui

utilizzabilità ai fini istruttori da parte di questa Commissione si è già diffusamente

in precedenza trattato) e dalle audizioni del Pregnolato, Capraro, Leli, Posti,

Wilkinson, Betti e Madonia dinanzi alla Procura Federale e nel corso del

dibattimento, le quali non solo confermano i singoli episodi e le particolari

condotte assunte dal Cuocci in violazione della richiamata norma, ma anche che il

condizionamento dei giudici di gara costituiva non già un’anomalia, bensì una sorta

di prassi consuetudinaria ed inveterata.

A parere della Commissione un illuminante esempio del descritto stato di cose è

rintracciabile da un atteggiamento, ricavabile dal tenore delle difese della incolpata

Claudia Tavalazzi, secondo cui il comportamento di un giudice di gara che riceva

da un altro giudice indicazioni di voto andrebbe visto come un

“comportamento....abbastanza frequente nell’ambito della danza sportiva e (che)

qualora si dovesse procedere ogni volta a denunciare, alla fine ci si ritroverebbe

con tutti contro”.

Lo stesso si evince perfino dalle dichiarazioni dell’ex Presidente Federale al quale,

nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione Giudicante del 1 /6/2011, è

stata contestata dalla Procura Federale la conoscenza di molteplici condotte similari

di palese o quantomeno potenziale illiceità.

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Abituale, dunque, il condizionamento (o il tentativo di condizionamento) del

giudice di gara; altrettanto, quindi, - se non altro - la violazione dell’obbligo di

denuncia gravante sul tesserato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia

F.I.D.S..

Così come ammantate di normalità, sempre secondo questa distorta ottica di

ribaltamento di quelle regole di lealtà, correttezza e probità che devono presiedere

la competizione sportiva, andrebbero valutate le riunioni tenute dal Cuocci con i

componenti dei pannelli giudicanti in qualità di Consigliere Federale

rappresentante gli atleti.

Tali riunioni, avvenute anche durante la massima competizione a livello nazionale

(Campionati Nazionali F.I.D.S. di Rimini del 2010) senza alcun’altra plausibile

ragione giustificatrice - se non quella di predeterminare le scelte di voto dei

pannelli arbitrali - costituiscono, di contro, una condotta censurabile sotto il profilo

della correttezza ed un’indebita ingerenza nella sfera di autonomia del giudice di

gara volta a interferire sulla indipendenza della funzione arbitrale. Condotta,

questa, anch’essa di per sé autonomamente idonea e sufficente ad integrare quegli

atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, la

violazione, dunque, dell’art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I., e,

quindi, il perfezionamento della correlata fattispecie di illecito sportivo.

Gli atti posti in essere dal Cuocci, considerati nel loro complessivo svolgersi,

appaiono pertanto pienamente rispondenti con l’impianto accusatorio e con la

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fattispecie ad esso addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 4,

n. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia F.I.D.S..

Da porre in evidenza, peraltro, che la norma in discussione configura un illecito a

consumazione anticipata, ove la soglia del comportamento idoneo ad integrare

l’illecito va fatta retroagire al momento dell’attuazione di una qualsiasi condotta

univocamente diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati.

Conclusivamente, va pertanto riconosciuta la responsabilità del Cuocci, con

riferimento ai capi A. e B. della incolpazione, dell'illecito di cui all'art. 4, c. 1, del

Regolamento di Giustizia.

* * *

Per quel che concerne il capo C. del deferimento del Cuocci da parte della Procura

Federale riguardante la promozione dell’iniziativa IDMG, la compartecipazione del

Cuocci appare indiscussa e confermata dallo stesso incolpato.

Pacifico, altresì, che la sig.ra Claudia Trovato, compagna di vita del Cuocci, in

qualità di segretaria dell’associazione, svolgesse il compito di raccogliere le quote

di partecipazione e quindi il fine lucrativo dell’iniziativa di cui il Cuocci, sempre

per sua diretta conferma in sede di audizione dinanzi al Procuratore Federale e

dinanzi la Commissione Giudicante, era consapevole.

Accertato, poi, che l’iniziativa, attraverso l’utilizzazione decettiva del logo

federale, venisse prospettata ai potenziali interessati come iniziativa riconducibile

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alla F.I.D.S. o comunque ad essa per qualche verso ricollegabile (o era in ogni caso

circostanza preordinata e comunque idonea ad ingenerare tale convinzione).

La Commissione ritiene che anche questa condotta debba essere qualificata come

contraria ai principii enunciati dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal

C.O.N.I., e segnatamente dall’art. 9, secondo cui gli aderenti all’ordinamento

sportivo sono tenuti ad evitare situazioni d’interesse privato in connessione con la

propria attività in ambito sportivo, nonché dall’art. 10, il quale impone la

prevenzione di situazioni anche solo di apparente conflitto del proprio interesse

personale con quello sportivo.

A carico del Cuocci, va altresì riconosciuta la ricorrenza dell'aggravante di cui

all’art. 27, lettera a) e 24.2 del Regolamento di Giustizia federale, per aver

commesso il fatto con abuso di poteri e/o violazione dei doveri derivanti

dall'esercizio della funzione di consigliere federale, nonché lettera c) per aver

indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali e recare danni

all’organizzazione federale.

Le richiamate condotte e le loro attitudini distorsive sul modo di concepire la

competizione sportiva - sulla cui gravità dal punto di vista disciplinare non v’è

ombra di dubbio - rendono inammissibile la permanenza del loro autore

nell’ambito della F.I.D.S. e quindi ineludibile (atteso anche il riconoscimento delle

circostanze aggravanti contestate) l’irrogazione della massima sanzione prevista dal

Regolamento di Giustizia federale.

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* * *

Con il medesimo atto di deferimento a questa Commissione Giudicante sempre del

15 maggio 2011, la Procura Federale ha imputato all’ex Presidente federale

Ferruccio Galvagno la violazione

- della regolamentazione sportiva del C.O.N.I. che impone ai tesserati il rispetto

dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti

dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad

alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad

assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3

del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento

di Giustizia F.I.D.S.;

- dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare,

educativa, sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto

F.I.D.S. e l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico F.I.D.S.,

- degli obblighi di vigilanza sul funzionamento della Federazione, nonché

sull’operato di organi e strutture della Federazione, con ciò violando l’art. 35.4

dello Statuto F.I.D.S. integrando, altresì,la condotta di illecito sportivo di cui

all’articolo 4 n. 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S.,con le aggravanti

di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti

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dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale Nazionale F.I.D.S., ai sensi

degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia;

- d’aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali ovvero ad

arrecare danni all’organizzazione federale ai sensi dell’art. 27 comma 1 lett. c)

del Regolamento di Giustizia.

- di aver commesso l’illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per

conseguire od assicurare ad altri un vantaggio ai sensi dell’art. 27, comma 1,

lett. j, del Regolamento di Giustizia.

La denuncia del Pregnolato ha richiamato l’attenzione della Procura Federale anche

sulle condotte dell’ex Presidente, il quale, attraverso il compimento di atti contrari

ai regolamenti federali ed in violazione degli obblighi inerenti la carica ricoperta, si

sarebbe ingerito su questioni esorbitanti il suo ruolo istituzionale e la sua sfera di

competenza, consistenti, fra l’altro, in indebite pressioni su tesserati F.I.D.S. in

sede di giudizio nelle competizioni, nonché in merito alle scelte personali degli

atleti tesserati.

L’ex Presidente Federale avrebbe poi sostanzialmente non contrastato ed anzi

avallato e financo sostenuto l’operato del Cuocci in quanto utile e funzionale ad un

controllo stringente e autarchico della Federazione.

Più in particolare la Procura Federale ha addebitato al Galvagno

A) di aver aderito e, in ogni caso, omesso di denunciare alla Procura Federale, il

progetto del consigliere federale Nicola Cuocci volto a preordinare i risultati

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sportivi delle gare F.I.D.S., e, in particolare delle finali dei campionati italiani

F.I.D.S., onde adeguarli alle Ranking;

B) di aver aderito e comunque non essersi opposto e, in ogni caso, omesso di

denunciare l’iniziativa del Consigliere Cuocci denominata IDMG - Italian Dance

Management Group, nonostante il suo carattere lucrativo e la sua indebita

associazione alla F.I.D.S.;

C) di aver posto direttamente in essere atti finalizzati alla alterazione dello

svolgimento e del risultato delle gare dei Campionati Italiani F.I.D.S. 2010,

mediante la preordinazione dei risultati delle gare, e rimproverando i giudici di gara

Alessia Betti e Marco Gusella, i quali avevano disatteso le indicazioni di voto del

Cuocci nelle predette gare;

D) di aver operato pressioni sui tecnici Carolyn Smith e Tino Michielotto affinché

la coppia Iannaccone / Musikhina non prendesse parte ai campionati Italiani

assoluti 2009, nonché

E) sul giudice di gara Massimiliano Sodini affinché il medesimo condizionasse la

classifica finale dei Campionati Italiani assoluti 2009, giungendo a minacciare il

medesimo in caso di eventuale mancato rispetto di tale direttiva;

F) di aver operato indebite pressioni sulla coppia Alessia Betti / Angelo Madonia

affinché cambiassero maestro, prospettandogli in un tal caso una protezione da

parte della Federazione;

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G) di aver operato indebite pressioni sul sig. Andrea Sfascia, affinché la figlia

Francesca cambiasse scuola in favore dell’Asa Team Diablo, prospettando in un tal

caso il conseguimento di migliori risultati sportivi.

A conferma della tesi accusatoria, la Procura Federale ha indicato i seguenti

elementi istruttori:

i) le dichiarazioni del denunciante Pregnolato, confermate, per quanto di ragione,

dal tesserato Capraro e dal Consigliere Federale Bonesso;

ii) le dichiarazioni del Cuocci circa la conoscenza da parte dell’ex Presidente del

sistema delle ranking;

iii) le dichiarazioni dei tesserati Betti e Madonia, la prima, in particolare,

aspramente rimproverata dal Galvagno per non essersi attenuta alle indicazioni di

voto del Cuocci;

iv) le registrazioni effettuate dal tesserato Gaetano Illuzzi, le quali attesterebbero la

conoscenza da parte dell’ex Presidente delle condotte contestate al Cuocci con

conseguente violazione dell’obbligo di denuncia prescritto dall’art. 6 del

Regolamento di Giustizia e, ancor prima, di quello di vigilanza impostogli dall’art.

35 dello Statuto F.I.D.S..

* * *

All’impianto accusatorio, la difesa del Galvagno ha, in buona sintesi, opposto la

sostanziale estraneità dell’incolpato alle condotte ascrittegli ed in particolare al

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discorsivo sistema delle ranking promosso e praticato dal Cuocci; l’inattendibilità

delle dichiarazioni rese dal denunciante e dagli altri tesserati (Betti, Madonia,

Fancello, Sodini, Senigallia ed altri) rese in sede di audizione davanti alla Procura

ed in sede di dibattimento dinanzi alla Commissione Giudicante, per essere questi

ultimi avversari della sua politica federale, principalmente rivolta a contrastare il

c.d. sistema delle gare inglesi capeggiato dal Pregnolato; l’inutilizzabilità delle

registrazioni audio e video prodotte dalla Procura Federale.

Ha, inoltre, formulato prova testimoniale, sul cui contenuto la Commissione

Giudicante si è già pronunciata con ordinanza resa all’esito dell’udienza del

20/5/2011.

* * *

Una premessa, utile al miglior inquadramento del materiale istruttorio su cui la

presente decisione si basa.

E' noto ed indubbio che il Galvagno, negli anni della sua presidenza ha costituito il

fulcro della Federazione sotto il profilo ideativo, organizzativo e operativo.

La sua intima conoscenza del mondo della danza sportiva e della macchina federale

è suffragata dalla lunga militanza dapprima come atleta, poi come dirigente e

quindi dal 2001 come Presidente, a seguito della sua elezione con le prime elezioni

del Consiglio Federale successive al Commissariamento Calligaris. Nel corso della

sua presidenza, confermata nel 2004 con amplissima maggioranza dei voti, la

federazione, di anno in anno, ha visto incrementare in misura geometrica il numero

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dei propri iscritti (dai poco più di 20.000 nel 2001 ad oltre 120.000 nel 2011), fino

a conseguire nel 2007, anche, se non soprattutto, grazie alla sua incessante opera,

l’ingresso della F.I.D.S. nel novero delle Federazioni Sportive Nazionali.

* * *

I capi A. e C. del deferimento Galvagno (assenso, favoreggiamento o comunque

mancata denuncia del sistema Cuocci, nonché diretto compimento di atti rivolti

all’alterazione dei risultati delle competizioni dei campionati Italiani F.I.D.S.

Rimini 2010), possono - ad avviso della Commissione - essere trattati

congiuntamente, essendo in buona sostanza i fatti dedotti al capo C. una particolare

estrinsecazione (questa volta attraverso condotte in prima persona) del sistema di

cui al capo A.

Riguardo le ipotesi in esame, il principale assunto accusatorio della Procura

Federale muove dalla ritenuta adesione e comunque consapevolezza da parte

dell’ex Presidente Federale dell’abituale condizionamento del settore arbitrale

finalizzato ad una preventiva influenza del risultato delle competizioni di rilevanza

nazionale, poi elevato a rango di sistema ad opera del Cuocci.

Adesione, questa, che risulterebbe avvalorata anche dagli interventi personali sui

tesserati Sodini, Betti, Madonia e Illuzzi, volti a contestare e contrastare il loro

atteggiamento in sede arbitrale divergente rispetto alle sue direttive od a quelle del

Cuocci.

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Il comparto istruttorio addotto a carico dell’incolpato verte sull’indefettibile

presupposto che egli fosse pienamente consapevole e consenziente all'attività del

Cuocci. Tale circostanza, fra l'altro risulterebbe comprovata dalle deposizioni dei

tesserati Pregnolato, Capraro, del medesimo Cuocci, Bonesso, Gusella e, in

particolare, Betti e Madonia, nonché dalla registrazione effettuata dal Gaetano

Illuzzi il 31/5/2010 dell’incontro presso il quartiere fieristico di Rimini durante il

campionato italiano F.I.D.S.

Ad avviso di questa Commissione anche per quel che concerne la valutazione del

materiale istruttorio su cui la Procura Federale fonda le proprie richieste, è

opportuno un discernimento degli elementi di significato univoco, considerando

indicativi in tale direzione anche quelli che, sotto un profilo logico - deduttivo,

comportano l’implausibilità dell’ipotesi contraria.

La linea difensiva dell’incolpato ha contestato l’attendibilità delle deposizioni a

carico, le quali non risulterebbero credibili poiché provenienti da persone in

posizione di aperto contrasto con quelle dell’ex Presidente Federale e facenti

sostanzialmente capo ad un precedente gruppo di influenza del sistema della danza

sportiva, riferibile alle persone del Pregnolato, Smith, Cogno, Gabusi ed altri

ancora.

A conforto di tale linea difensiva, appare principalmente rivolta la prova

testimoniale formulata dalla difesa del Galvagno (e di altri incolpati), cui la

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Commissione ha, per le ragioni esplicitate nella già richiamata ordinanza istruttoria,

negato ingresso.

Ebbene se tale situazione di aspro conflitto può reputarsi un dato acquisito per quel

che concerne le persone del Pregnolato ed altri ancora (il primo un tempo, però,

protetto dalla Federazione, come affermato dal Galvagno nel corso dell’audizione

dinanzi alla Commissione Giudicante - affermazione, questa, su cui, nonostante le

insistenti richieste di precisazione del Procuratore Federale, non è stata fornita

alcuna spiegazione, al pari di quelle riguardanti l’omessa denuncia di molteplici

ulteriori condotte di sicuro rilievo disciplinare) è sicuramente da escludere per quel

che concerne i tesserati Betti, Madonia, Illuzzi e, prima di tutti, Cuocci.

Questa Commissione, come detto, ritiene assodata l’elezione a sistema del

condizionamento del settore arbitrale precedentemente tracciata per quel che

concerne la posizione del Cuocci.

Altrettanto indiscutibile la perfetta conoscenza e partecipazione del Galvagno ai più

intimi aspetti della struttura federale F.I.D.S. - di cui l’ex Presidente può ben

definirsi il principale artefice e ordinatore -.

Già da questa seconda considerazione, appare innegabile che la posizione del

Galvagno si mostra apertamente inadempiente rispetto agli obblighi che l’art. 35

dello statuto federale assegna alla figura del Presidente, secondo cui egli è il primo

responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea

Nazionale e del C.O.N.I., essendo ad egli attribuito il compito di vigilanza sul

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funzionamento della Federazione e di controllo dell'operato di tutti gli organi e

strutture della Federazione.

In questa prospettiva ed alla luce dei ridetti obblighi di controllo e vigilanza posti a

carico del Presidente Federale dalla disciplina statutaria ora ricordata, le allegazioni

della Procura Federale riguardo l’ascrivibilità dell’illecito stesso al soggetto che

abbia omesso una condotta doverosa idonea ad impedirlo appaiono cogliere

pienamente nel segno e, dunque, perfettamente condivisibili.

Il c.d. principio di equivalenza delle cause normativamente previsto dall’art. 40

cod. pen. è difatti criterio utilizzabile nella valutazione del nesso eziologico di ogni

fenomeno di rilievo giuridico, cui di certo non si sottraggono le condotte di

rilevanza disciplinare sanzionate dal diritto sportivo.

La particolare padronanza del Galvagno dell’assetto federale e, in genere, del

mondo della danza sportiva, poi, è valutabile quantomeno in termini di presunzione

di conoscenza dell’operato, certo non episodico, del Cuocci, ma elevato a metodo o

progetto - così come dal Cuocci stesso definito -.

Ad opinione di questa Commissione Giudicante appare difatti inverosimile che,

non già l’occasionale interferenza nella sfera di giudizio arbitrale, ma la sua pratica

sistematica, potesse vedere all’oscuro la massima espressione della dirigenza

federale.

E qualora così fosse - richiamati ancora una volta il compiti che lo Statuto assegna

istituzionalmente al Presidente Federale - ne discenderebbe, comunque ed in ogni

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caso, una responsabilità a titolo di culpa in vigilando, addebitabile ai vertici degli

organi gestionali in caso di omissione, inadeguatezza o tardività nei controlli ad

essi attribuiti, sul presupposto che l’incolpato fosse sicuramente in grado di rilevare

le innumerevoli condotte di rilevanza disciplinare commesse da terzi. La

ricorrenza di tale presupposto, per le già dette ragioni, va sicuramente ravvisata nel

caso in esame.

* * *

Torniamo alle dichiarazioni rese dai tesserati in occasione delle audizioni del

Procura Federale e durante il giudizio,

Cuocci ha affermato a più riprese di aver illustrato al Presidente già dall’anno 2007

la funzionalità del sistema delle ranking nel giudizio arbitrale, onde evitare che i

valori assoluti conseguiti dagli atleti nel corso della stagione non venissero

confermati anche quanto a risultati delle singole competizioni sportive. Ha poi

chiarito che, dopo alcune iniziali perplessità, il Galvagno aveva sostanzialmente

aderito all’adozione del suo progetto di cambiamento.

Questa Commissione, come ha già avuto modo di osservare circa la credibilità, sia

pur contra se, delle dichiarazioni rese dal Cuocci in occasione dell’audizione da

parte della Procura Federale il 28/1/2011 - o forse meglio, ancor più degne di fede

in quanto contra se -, ritiene che esse siano pienamente attendibili poiché - ma non

solo per questa ragione - rese spontaneamente in situazione in cui, peraltro, al

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dichiarante sfuggiva evidentemente la percezione della loro rilevanza sotto il

profilo della ritenuta responsabilità disciplinare.

D’altro canto, una delle principali linee difensive dell’incolpato si è mossa nella

direzione di screditare gli addebiti mossi dal denunciante e dei dichiaranti, poiché

provenienti da persone vicine al gruppo Pregnolato: in quest’ottica – si è già

rilevato - andava intesa la finalità dei mezzi istruttori formulati.

Né, sempre per quel che concerne una prognosi di genuinità delle affermazioni del

Cuocci, è stata mai adombrata direttamente dal Galvagno o dalla sua difesa (né è

altrimenti emersa), alcuna ragione idonea (o meno) che potesse porre in dubbio

l’attendibilità del Cuocci quando illustra i suoi rapporti con l’ex Presidente ed i

vertici federali, ai quali egli avrebbe partecipato il disegno per giungere ad un

sostanziale controllo degli assetti federali, anche grazie all’indebolimento dei

gruppi di potere facenti capo a Pregnolato, Smith, Cogno e Gabusi, un tempo

predominanti nel mondo della danza sportiva.

* * *

Per i medesimi motivi possono senz’altro giudicarsi attendibili le deposizioni dei

tesserati Betti e Madonia, i quali non risultano mossi da alcuna avversione

personale o professionale riguardo la persona del Galvagno (che li definisce miei

amici), al pari di quelle del Gaetano Illuzzi.

Alessia Betti, in particolare, riferisce due specifici episodi.

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Il primo riguarda un incontro in data 29/5/2010 avvenuto su iniziativa del Galvagno

presso il quartiere fieristico di Rimini, sede dei campionati nazionali F.I.D.S., alla

presenza dei tesserati Cuocci, Flemac, Valeri, Tondon e Tecchio. Nel corso del

colloquio, la Betti sostiene che il Presidente la informò delle linee guida del

progetto Cuocci, funzionale alla politica perseguita dalla federazione, al quale

avrebbe nuociuto il giudizio arbitrale reso nelle gare del giorno precedente dalla

medesima Betti, in difformità delle istruzioni di voto impartitele dal Cuocci tramite

il suo compagno Madonia.

Ne sarebbero seguiti rimproveri e censure anche sotto il profilo personale, tali da

far scoppiare in lacrime la Betti.

Nel secondo episodio (incontro del 5/8/2010 a Bologna), Galvagno avrebbe

cercato di indurre la Betti a cambiare insegnante, pena la perdita della protezione

federale della coppia Betti / Madonia, cui sarebbe seguito il venir meno dei

presupposti della permanenza al secondo posto conseguito dalla coppia nella

ranking.

Ad avviso di questa Commissione, non v’è alcun motivo, di natura personale o

professionale, per ritenere che quanto riferito dalla Betti e confermato dal Madonia

non corrisponda al vero.

Nel primo caso si ricava conferma della condivisione ed il beneplacito da parte del

Galvagno del sistema proposto e praticato dal Cuocci; dal secondo il tentativo di

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cooptazione della Betti nel sistema e le pressioni attraverso le quali si poteva

conseguire tale risultato.

Di tale placet si ha ulteriore conferma nelle dichiarazioni e, soprattutto, nella

registrazione audio effettuata dal tesserato Gaetano Illuzzi dell’incontro presso il

quartiere fieristico di Rimini, presente il Cuocci ed altri.

Al relativo file audio, su richiesta di acquisizione della Procura Federale

all’udienza del 6/5/2011 (e previo suo preventivo esame) è stato dato ingresso agli

atti del procedimento con ordinanza di questa Commissione Giudicante del

20/5/2011, ritenendolo materiale istruttorio principalmente rivolto alla prova dei

medesimi fatti e delle inerenti responsabilità già posti a fondamento del

deferimento dei soli sigg.ri Galvagno e Cuocci, e considerata, altresì, l’ampiezza

dei poteri istruttori attribuiti alla Commissione dall’art. 42, lettera B), punto 5 del

Regolamento di Giustizia F.I.D.S.

Durante l’incontro, Illuzzi racconta apertamente al Galvagno di una combine

orchestrata dal Cuocci (che questi, peraltro, attribuisce ad un previo concerto col

Presidente), lamentando che l’alterazione del risultato di gara si sarebbe risolta a

detrimento di una coppia alla quale egli era interessato.

La piena adesione del Galvagno al sistema di preordinazione del risultato di gara, è

in questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, dimostrata dalla totale

assenza di reazioni da parte dell’ex Presidente rispetto alla combine che gli veniva

illustrata. Salvo quella di disappunto nei riguardi dell’Illuzzi, il quale si sarebbe

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mostrato persona che “partecipa al gioco” (riferendosi evidentemente al ridetto

sistema di preordinazione del risultato delle gare), e che quindi deve “partecipare

fino a che il gioco finisce” e non tirarsene indietro a metà partita (“non è che dice

“no ma adesso mi fermo perché io non lo posso accettare”).

E poi, riferendosi alla persona del Cuocci...”lui aveva il compito molto preciso,

facciamo attenzione che non avvengano situazioni di ribaltamento come quelle che

sono avvenute al campionato dell’anno scorso.”

Alla luce delle richiamate emergenze processuali non sembra a questo punto poter

revocare in dubbio che in capo al Galvagno debba essere ascritta non solo una

condotta, pur già di per sé rilevante sotto il profilo disciplinare, di mero stampo

omissivo rispetto agli obblighi di vigilanza ex art. 35.4 dello statuto F.I.D.S., bensì

una ben individuabile opera di attiva partecipazione, d’intesa col Cuocci, che si

risolve nella violazione delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3 del Codice di

Comportamento Sportivo C.O.N.I. e dei principi di di lealtà, correttezza e probità

stabiliti dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia federale.

Va pertanto riconosciuta la responsabilità del Galvagno con riferimento ai capi A.

e C. della incolpazione.

* * *

Per quel che concerne il capo B. del deferimento Galvagno riguardante l’omissione

di qualsiasi intervento rivolto ad inibire l’iniziativa denominata IDMG, è pacifico

ed in ogni caso ammesso, che l’iniziativa riconducibile al Cuocci (sul cui rilievo

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disciplinare ci si è già soffermati nell’esame della posizione dell’ex Consigliere

Federale) fosse nota al Galvagno, anche nel suo aspetto più insidioso dell’indebita

e potenzialmente ingannevole utilizzazione del logo federale.

In questo caso, ad avviso della Commissione Giudicante, la rilevanza disciplinare

della condotta contestata all’incolpato deve comunque essere ricondotta

nell’ambito di operatività dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia federale.

* * *

Per quel che concerne, inoltre, i restanti capi d’incolpazione enunciati nell’atto di

deferimento sub D. (indebite pressioni sui tecnici Smith e Michielotto), E. (Indebite

pressioni sul giudice di gara Sodini), F. (Indebite pressioni sulla coppia Betti /

Madonia affinché cambiassero Maestro) e G. (Indebite pressioni sul sig. Sfascia,

affinché la figlia cambiasse scuola), si osserva quanto segue.

L’addebito al punto E. può ritenersi assorbito della ritenuta responsabilità

disciplinare del Galvagno riguardo i capi A. e C., riguardando, peraltro, una

condotta riconducibile ed analoga a quelle già riconosciute in capo all’incolpato,

già di per sé sufficienti all’accoglimento delle richieste della Procura Federale.

Lo stesso dicasi per i restanti addebiti, i quali, a tutto concedere, non appaiono di

immediata rilevanza disciplinare o di univoca interpretabilità e andrebbero

comunque ricondotti ad ingerenza in questioni esorbitanti il ruolo apicale già

ricoperto dal Galvagno.

* * *

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Va dunque conclusivamente riconosciuta a carico del’ex Presidente Sig. Ferruccio

Galvagno la responsabilità disciplinare per la violazione della regolamentazione

sportiva di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del

C.O.N.I., che impone ai tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che

vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con

qualsiasi mezzo, atti diretti al alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato

di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo,

nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del

Regolamento di Giustizia, nonché, in ogni caso, la violazione degli obblighi di

vigilanza sul funzionamento della Federazione e sull’operato di organi e strutture

della Federazione, imposti dal’art.35.4 dello Statuto F.I.D.S..

Condotte a loro volta integranti l’illecito sportivo di cui all’articolo 4.1, 4.2., 4.3

del Regolamento di Giustizia F.I.D.S..

A carico del Galvagno, va altresì riconosciuta la ricorrenza dell'aggravante di cui al

successivo art. 27, lettera a) e 24.2, per aver commesso il fatto con abuso di poteri e

violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente Federale

Nazionale F.I.D.S., ai sensi degli artt. 26, e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di

Giustizia;aver commesso il fatto con abuso di poteri e/o violazione dei doveri

derivanti dall'esercizio della funzione di consigliere federale, nonché lettera c) per

aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali e recare danni

all’organizzazione federale.

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Le richiamate condotte e le loro attitudini distorsive sul modo di concepire la

competizione sportiva - sulla cui gravità dal punto di vista disciplinare (atteso

anche il riconoscimento delle circostanze aggravanti contestate) non v’è ombra di

dubbio, non meno della posizione apicale in forza del quale il Galvagno ha operato

- rendono inammissibile la permanenza del loro autore nell’ambito della F.I.D.S. e

quindi ineludibile l’irrogazione della massima sanzione prevista dal Regolamento

di Giustizia federale.

* * *

Con il deferimento del 15 maggio 2011, la Procura Federale della FIDS ha

incolpato Roberto Flemac per:

- aver omesso di denunciare alla Procura Federale – nonostante ne fosse a

conoscenza – il comportamento da parte di altri tesserati di atti diretti ad alterare lo

svolgimento ed il risultato delle gare danze standard 19/34 – A1 e danze standard

19/34 – A2 tenutesi ai campionati italiani di Rimini il 28 maggio 2010;

- aver omesso di denunciare alla Procura Federale – nonostante ne fosse a

conoscenza – il comportamento da parte di altri tesserati di atti diretti ad alterare lo

svolgimento ed il risultato delle gare danze standard 19/34 – AS tenutesi ai

campionati italiani F.I.D.S. a Bastia Umbra nel febbraio 2009;

- aver nominato, in qualità di responsabile del settore arbitrale dal 2008 al 2011,

arbitri di gara aventi la qualifica di insegnante tecnico, o comunque insegnanti

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tecnici di coppie che avrebbero dovuto giudicare in gara e dunque incompatibili

con l’esercizio di tale funzione;

- aver indebitamente consentito alla direzione tecnica di interferire sulle nomine

degli ufficiali di gara effettuate dall’incolpato in qualità di responsabile del settore

arbitrale; ciò dal 2008 al 2011.

Il Flemac è stato quindi deferito per aver violato:

a) la regolamentazione sportiva del C.O.N.I. che impone ai tesserati il rispetto dei

principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti

dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti al alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a

chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di

Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;

b) i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di

Giustizia;

c) i principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa,

sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto F.I.D.S. e

l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico F.I.D.S.;

d) l’articolo 80 n. 4 dello Statuto F.I.D.S..

Le riferite condotte, secondo la Procura Federale, integrerebbe l’illecito

sportivo di cui all’articolo 4 n. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S., e, in

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ogni caso, l’omessa denuncia sanzionata dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia

Sportiva, ricorrendo anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto con

abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di

Coordinatore Nazionale del Settore Arbitrale, ai sensi degli artt. 24 comma 2 e 27

comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

* * *

Sulla situazione nella quale devono essere lette le incolpazioni e le condotte

rilevanti sotto il profilo disciplinare contestate al Flemac, ci si è già diffusamente

soffermati nell’esame delle posizioni dei tesserati Cuocci e Galvagno.

All’impianto accusatorio, la difesa del Flemac ha, in buona sostanza,

opposto sia nella prima memoria difensiva che in quella conclusiva:

- l’estraneità alle condotte addebitategli alla Procura Federale;

- l’inutilizzabilità delle registrazioni audio e video prodotte dalla Procura Federale

(peraltro non riguardanti in prima persona il Flemac);

- l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal denunciante e da altri tesserati in sede

di audizione davanti alla Procura e di dibattimento dinanzi alla Commissione

Giudicante, per essere portatori di interessi conflittuali rispetto a quelli perseguiti

dall’ultima dirigenza federale.

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Il Flemac, inoltre, ha chiesto l’ammissione di prova testimoniale, su cui la

Commissione Giudicante si è già pronunciata con ordinanza resa all’esito

dell’udienza del 20/5/2011.

* * *

Ritiene questa Commissione che dagli elementi acquisiti e sui quali questa

Commissione si è già soffermata, sia ravvisabile una condotta quantomeno

gravemente omissiva da parte del Flemac relativamente alla compartecipazione e,

in ogni caso, omessa denuncia alla Procura Federale del progetto” o “sistema”

ideato dal Cuocci, volto a predeterminare - o, comunque, a fortemente condizionare

- i risultati delle competizioni a livello nazionale, di cui egli era compartecipe,

anche, se non sopratutto, per le funzioni svolte in qualità di coordinatore arbitrale.

Ciò, nello specifico, per le circostanze emerse in occasione dei Campionati

Italiani F.I.D.S. del 2010.

È stato, infatti, proprio il Flemac ad ammettere – seppure con qualche

reticenza - innanzi alla Procura Federale e, successivamente, nel corso del

dibattimento, di aver partecipato alla riunione del 29/5/2010, nella quale l’allora

Presidente Galvagno redarguì la Betti per non aver rispettato le indicazioni di voto

impartitele dal Cuocci per il tramite del Madonia.

Egli, invero, ha affermato di essere entrato nella sala in cui si teneva detta

riunione solo per portare i cronologici di gara e di non aver partecipato a detta

riunione, ma di esservi solo “intervenuto”.

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A giudizio della Commissione, tuttavia, tale affermazione è smentita dalle

dichiarazioni di Betti e Madonia che, ascoltati come testimoni nel corso del

procedimento, hanno, al contrario, confermato la partecipazione attiva e per tutta la

durata della stessa del Flemac alla riunione in questione.

La Commissione, per le ragioni già svolte, ritiene attendibili le dichiarazioni

dei tesserati Betti e Madonia.

Il Flemac, ha così posto in essere la violazione tanto dell’art. 1 del

Regolamento di Giustizia - che impone agli affiliati di comportarsi secondo

principi di lealtà, correttezza e probità - ovvero, anche a prescindere da una sua più

o meno marcata commistione col “sistema Cuocci”, dell’art. 6 del Regolamento cit.

- il quale sancisce che “i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara ed ogni altro

tesserato sono tenuti a segnalare al Procuratore Federale le violazioni dello Statuto,

dei regolamenti e gli atti ed i comportamenti che configurano infrazione

disciplinare di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle loro rispettive

attività” -.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene dimostrata una

condotta rilevante sotto il profilo disciplinare a carico del Flemac, che, peraltro, si

inserisce perfettamente nel più ampio contesto di generalizzata pretermissione dei

principi dell’ordinamento sportivo nel quale versava il settore della competizione

della danza sportiva, ricavabile dalle audizioni e, più in generale, perfino dalle

difese di tutti i deferiti.

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Come si è avuto modo di chiarire analizzando la posizione del Cuocci,

infatti, tutti gli incolpati ascoltati personalmente nel corso del procedimento hanno

sostanzialmente la usualità del condizionamento (o tentativo di condizionamento)

del giudice di gara e, soprattutto, della violazione dell’obbligo di denuncia gravante

su ogni tesserato ai sensi dell’art. 6, Regolamento di Giustizia.

Con riferimento agli altri capi di incolpazione ascritti al Flemac, questa

commissione ritiene che:

a) risulta provata la violazione dal parte dell’incolpato dell’art. 80, Statuto federale.

Benché, infatti, negli anni sia invalsa la prassi (peraltro, contraria alla citata norma

statutaria) di consentire a soggetti aventi la qualifica di insegnante tecnico, o

comunque insegnanti tecnici di svolgere anche la funzione di giudicante, il Flemac

ha confermato in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, di aver nominato

come giudici soggetti che hanno svolto tale funzione in gara nei quali

partecipavano ballerini di cui erano insegnanti. Detta circostanza, dunque, non solo

in astratto, ma anche in concreto, determina quantomeno il pericolo di

un’alterazione del risultato delle competizioni in questione, ponendosi così in netto

contrasto, oltreché con la norma citata, anche con i principi di lealtà propri

dell’ordinamento sportivo, oltre che con quello che impone la prevenzione del

conflitto d’interesse;

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b) risulta provato che il Flemac ha sottoposto alla Direzione Tecnica per

l’approvazione la composizione dei pannelli giudicanti. Si veda sul punto la

dichiarazione resa dal Cuocci.

La condotta dell’incolpato, come sopra ricostruita, a giudizio della

Commissione, configura violazione degli artt. 2, 3 e 10 del Codice di

comportamento sportivo CONI e degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia

FIDS, aggravata ai sensi degli artt. 24, II comma e 27, I comma lett. a) del

Regolamento di Giustizia, dalla carica all’epoca rivestita dal Flemac, il quale, da

responsabile del settore arbitrale, avrebbe dovuto garantire il corretto ed imparziale

esercizio della funzione arbitrale.

La gravità di tali condotte, aggravata dalla carica rivestita dal Flemac

rendono inevitabile l’irrogazione della massima sanzione disciplinare.

* * *

La Commissione ritiene di poter procedere alla trattazione congiunta delle

posizioni dei tesserati Alessandra Valeri, Daniele Tondon ed Angelo Tecchio stante

l’identità del capo di incolpazione e le circostanze di tempo e luogo delle condotte

da cui esso è originato.

Infatti, con il deferimento del 15 maggio 2011, la Procura Federale della

Federdanza ha contestato ai predetti incolpati di aver omesso di denunciare alla

Procura Federale – nonostante ne fossero a conoscenza – il comportamento da parte

di altri tesserati di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare

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danze standard 19/34 – A1 e danze standard 19/34 – A2 tenutesi ai campionati

italiani di Rimini il 28 maggio 2010.

I Sigg.ri Valeri Tondon e Tecchio sono stati quindi deferiti per aver violato:

- la regolamentazione sportiva del C.O.N.I. che impone ai tesserati il rispetto dei

principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati e altri soggetti

dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti al alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a

chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli 2 e 3 del Codice di

Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;

- i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di

Giustizia;

- i principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa,

sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto F.I.D.S. e

l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico F.I.D.S..

La suddetta condotta, secondo la Procura Federale, integrerebbe l’illecito sportivo

di cui all’articolo 4 n. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S., nonché di

omessa denuncia di cui all’art. 6 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ricorrendo

anche le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di poteri e

violazioni di doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Coordinatore

Nazionale del Settore Arbitrale, ai sensi degli artt. 24 comma 2 e 27 comma 1 lett.

a) del Regolamento di Giustizia.

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* * *

Sul contesto nel quale, a detta della Procura Federale, le violazioni

disciplinari contestate agli incolpati devono essere lette si è già in precedenza detto.

All’impianto accusatorio, la difesa degli incolpati Valeri, Tondon e Tecchio

hanno, in buona sostanza, opposto sia nella prima memoria difensiva che in quella

conclusiva:

- di essere estranei alle condotte addebitate loro alla Procura Federale;

- l’inutilizzabilità delle registrazioni audio e video prodotte dalla Procura Federale

(che, comunque, non li riguarderebbero);

- l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal denunciante e da altri tesserati, rese in

sede di audizione davanti alla Procura ed in sede di dibattimento dinanzi alla

Commissione Giudicante.

Gli incolpati, inoltre, hanno chiesto l’ammissione di prova testimoniale, sul cui

contenuto ed inammissibilità la Commissione Giudicante si è già pronunciata con

ordinanza resa all’esito dell’udienza del 20/5/2011, richiamata anche in

precedenza.

* * *

Ritiene questa Commissione che dagli elementi probatori acquisiti agli atti

del procedimento, sia ravvisabile una condotta gravemente omissiva da parte dei

tesserati Valeri, Tondon e Tecchio relativamente alla mancata denuncia alla

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Procura Federale del “progetto” o “sistema” ideato dal Nicola Cuocci, volto a

predeterminare – o, comunque, a fortemente condizionare - i risultati delle

competizioni a livello nazionale, di cui essi, per quanto è stato dimostrato, erano a

conoscenza.

Benché, infatti, gli incolpati abbiano negato di aver partecipato alla riunione

del 29/5/2010 nella quale - è provato - l’allora Presidente Ferruccio Galvagno

redarguì la Alessia Betti (componente il pannello giudicante) per non aver

rispettato le dichiarazioni di voto impartitele dal Cuocci, per il tramite del

Madonia,

Betti e Madonia, ascoltati come testimoni nel corso del procedimento,

hanno confermato la partecipazione attiva e per tutta la durata della stessa di Valeri,

Tondon e Tecchio alla riunione in questione.

La presenza degli incolpati, poi, è stata ulteriormente confermata dal

Ferruccio Galvagno e dal Flemac (in occasione della sua audizione innanzi al

Procuratore Federale).

La Commissione ritiene, per le ragioni in precedenza illustrate, che tali testi

siano attendibili. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene dimostrata

l’omissione contestata dalla Procura Federale agli incolpati, che avrebbero avuto

l’obbligo di denunciare alla Procura Federale le attività cui erano stati, se non

direttamente partecipi, quantomeno testimoni.

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D’altra parte, la condotta dei tesserati in questione ben si inserisce nel più

ampio contesto di consuetudinaria “illegalità” rispetto ai principi dell’ordinamento

sportivo nel quale versava il mondo delle competizioni, così come tratteggiato in

generale dalle audizioni e perfino dalle difese di tutti i deferiti.

Come si è avuto modo di chiarire analizzando la posizione del Cuocci,

infatti, tutti gli incolpati ascoltati personalmente nel corso del procedimento hanno

sostanzialmente confermato la usualità del condizionamento (o tentativo di

condizionamento) del giudice di gara e, soprattutto, della violazione dell’obbligo di

denuncia gravante su ogni tesserato ai sensi dell’art. 6, Regolamento di Giustizia.

Tale condotta si pone in pieno contrasto con quanto previsto dagli artt. 1, I

comma e 6 del Regolamento di Giustizia e, a giudizio, della Commissione è

ulteriormente aggravata, ai sensi degli artt. 24, II comma e 27, I comma lett. a) del

Regolamento di Giustizia, dalla carica all’epoca rivestita dagli incolpati, i quali,

stanti le rispettive cariche e funzioni, avrebbero dovuto garantire il corretto

svolgimento delle competizioni sportive.

Le condotte degli incolpati come sopra ricostruite ed in base ai fatti posti

alla base del capo di incolpazione, a giudizio della Commissione, vanno ricondotte

esclusivamente nell’ambito della violazione dell’art. 6 del Regolamento di

Giustizia F.I.D.S..

Le richiamate condotte, aggravate dalla carica ricoperta rendono necessaria

l’irrogazione della sanzione, come da dispositivo.

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* * *

L’ufficio della Procura Federale ha contestato al giudice BENEDETTO

CAPRARO di:

aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara di

disciplina e categoria Danze Latine 19/34 A1 svoltasi in occasione di detti

Campionati Italiani, al fine di procurare un ingiusto vantaggio sportivo alla

coppia Andrea Evangelista e Vanessa Cavallaro;

ciò in violazione: della regolamentazione sportiva del CONI che impone ai

tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati,

affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo,

atti diretti al alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara,

ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli articoli

2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento di

Giustizia;

dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa,

sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello Statuto FIDS e l’art.

15 lettera a) e b) del Regolamento organico FIDS;

integrando altresì la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4.1 e 4.2 del

Regolamento di Giustizia FIDS;

ricorrendo anche le seguenti circostanze aggravanti:

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aver commesso il fatto con abuso di poteri e/o violazione dei doveri derivanti

dall’esercizio delle funzioni proprie di Giudice di Gara ai sensi dell’art. 27.1 e 24.

2 del Regolamento di Giustizia FIDS.

La condotta del Capraro appare meritevole di specifica considerazione, avendo il

medesimo preso parte alle riunioni di cui alla denuncia in qualità di agente

provocatore, all’unico fine di raccogliere elementi probatori utili alla denuncia per

cui è procedimento.

Va evidenziato che, in mancanza dell’attività di agente provocatore del Capraro,

non sarebbe stata possibile l’indagine da cui sono emerse le ipotesi di illecito

oggetto del presente procedimento. Il Sig. Benedetto Capraro, pertanto, non può

essere ritenuto responsabile della condotta ascrittagli in quanto non punibile (cfr.

Cass. Pen Sez. VI^ 29/09/1987), conseguendone il non luogo a sanzione

disciplinare.

***

L’ufficio della Procura Federale ha contestato al Tecnico Francesco Cuocci :

di aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare dei

Campionati Italiani FIDS svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 e il 6 giugno

2010, o comunque predeterminandone, prima del rispettivo svolgimento, in

concorso con altri tesserati, le rispettive classifiche e/o graduatorie e/o posizioni o

altrimenti denominate:

Danze Latine 14/15 - AS;

Danze Latine 16/18 - AS;

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Danze Latine 19/34 - AS;

Danze Latine 35/45- AS;

ciò in violazione: della regolamentazione sportiva del CONI che impone ai

tesserati il rispetto dei principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati,

affiliati e altri soggetti dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi

mezzo, atti diretti al alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di

una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio sportivo di

cui agli articoli 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del

Regolamento di Giustizia;

dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare,

educativa, sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art.11 dello

Statuto FIDS e l’art. 15 lettera a) e b) del Regolamento organico FIDS;

integrando altresì la condotta di illecito sportivo di cui all’articolo 4 n. 1 e 2

del Regolamento di Giustizia FIDS;

comunque omettendo di denunciare le sopra descritte condotte anche

commesse da altri tesserati in violazione dell’art. 6 del Regolamento di

Giustizia;

ricorrendo le seguenti circostanze aggravanti:

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l’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti

dall’esercizio delle funzioni di Tecnico di Gara, ai sensi degli artt. 24 comma 2

e 27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

L’illecito ascritto al Tesserato Francesco Cuocci appare comprovato

documentalmente dalle registrazioni depositate in atti dalle quali emerge che

detto tesserato si posizionava accanto alle coppie indicate dal Nicola Cuocci al

fine di permettere ai giudici votanti di individuare i competitori preferiti.

Per detto comportamento appare indubitabile la necessità di irrogazione di

congrua sanzione.

***

L’ufficio della Procura Federale ha contestato a tutti i Giudici di Gara deferiti di

aver: “compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare dei

Campionati Italiani FIDS svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno

2010, omettendo di esprimere preferenze e voti secondo conoscenza e coscienza

delle discipline e categorie sotto elencate, e comunque predeterminandone, prima

del rispettivo svolgimento, in concorso con altri tesserati, le rispettive classifiche

e/o graduatorie e/o posizioni o altrimenti denominate:

danze latine 14/15-AS;

danze latine 16/18-AS;

danze latine 19/34-AS;

danze latine 35/45-AS;

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Ciò in violazione:

- della regolamentazione sportiva del CONI che impone ai tesserati il rispetto dei

principi di lealtà e correttezza, e che vieta ai tesserati, affiliati ed altri soggetti

dell’ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a

chiunque un indebito vantaggio sportivo di cui agli artt. 2 e 3 del Codice di

Comportamento Sportivo del Coni;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’articolo 1 del Regolamento

di Giustizia;

- dei principi, norme e consuetudini sportive e della funzione popolare, educativa,

sociale e culturale dello sport, con ciò violando l’art. 11 dello Statuto FIDS e l’art.

15 lettera a) e b) del Regolamento Organico FIDS;

- del metodo di votazione e di scrutinio della FIDS;

ciò integrando altresì la condotta di illecito sportivo di cui all’art. 4 n. 1 e 2 del

Regolamento di Giustizia FIDS;

Comunque omettendo di denunciare le sopra descritte condotte anche commesse

da altri tesserati in violazione dell’art. 6 del Regolamento di Giustizia;

ricorrendo le seguenti circostanze aggravanti:

L’aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazioni di doveri derivanti

dall’esercizio delle funzioni di Giudice di Gara, ai sensi degli artt. 24 comma 2 e

27 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia.

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Dall’istruttoria svolta nel corso del procedimento disciplinare è emerso che le

posizioni dei Giudici di Gara deferiti non sono tutte affini fra di loro, come qui di

seguito si andrà nel dettaglio ad analizzare.

1) Deborah Posti:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpata si è

attenuta alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa sostiene, in estrema sintesi, che dalle registrazioni costituenti il

fondamento del presente procedimento si evincerebbe che la signora Posti avrebbe

sì preso parte alle riunioni più volte citate del 29/05/2010 e del 02/06/2010, ma che

ella non avrebbe avuto una partecipazione attiva alle stesse limitandosi a

pronunciare pochissime frasi e di aver quindi espresso il proprio giudizio secondo

coscienza e conoscenza.

Si ritiene che la condotta posta in essere dalla signora Posti non integri la ipotesi di

illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna prova certa che la stessa

abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare artificiosamente lo

svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS svoltisi a Rimini

tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

Al tempo stesso, però, la signora Deborah Posti è risultata perfettamente

consapevole che “il sistema di danza sportiva è sempre stato caratterizzato da

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sorte di accordi che i giudici pur in buona fede prendevano in occasione delle

singole competizioni”, così come dalla stessa dichiarato in sede di audizione in data

07 marzo 2011 innanzi al Procuratore Federale. In particolare, la Posti era a

conoscenza della esistenza del sistema organizzato dal sig. Nicola Cuocci volto a

preordinare il risultato delle sopracitate competizioni, avendo ella partecipato –

seppur passivamente – alle riunioni del 29 maggio 2010 e del 02 giugno 2010 ove

ben chiari erano stati manifestati tali illeciti. Inoltre dalla registrazione di tale

incontro si può ascoltare la Posti affermare: “sinceramente io non lo farei, ci ha

detto vi ci metto a voi? Io non credo che voi state a fa’ ste cose”. Ed inoltre la Posti

ha riferito che “è capitato che mi (le, ndr) chiedessero di votare coppie e atleti pur

lasciandomi libera di fare altrimenti” e che nelle citate riunioni le vennero mostrate

le ranking lists ma che ella decise “di votare quella coppia indipendentemente dalle

ranking o dalle discussioni fatte durante la riunione” (cfr. sopracitata audizione del

07 marzo 2011). Ebbene tali dichiarazioni, se pur vero che da un lato comprovino il

dissociarsi del Giudice di Gara dalle illecite iniziative di cui aveva appreso notizia,

al tempo stesso conducono la Posti alla violazione dell’obbligo di denuncia

impostole dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

2) Massimiliano Palladino:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

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predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa sostiene, in estrema sintesi, che dagli atti del procedimento non si evince

mai la effettiva commissione di atti da parte del Palladino finalizzati ad alterare il

regolare svolgimento delle competizioni per le quali era stato chiamato a giudicare,

e di aver quindi il medesimo espresso il proprio giudizio secondo coscienza e

conoscenza.

Effettivamente nel corso dell’intero procedimento disciplinare non è mai emersa la

seppur minima partecipazione attiva del Palladino al compimento di atti diretti ad

alterare artificiosamente le gare dallo stesso dirette. Questa argomentazione, di per

sé già sufficiente per scagionare il Palladino dalle accuse di illecito sportivo

mossegli, sono ulteriormente supportate dalla rilevazione che per la categoria

“senior”, unica classe per la quale il rubricato era stato chiamato a giudicare in

occasione dei Campionati di Rimini 2010, all’epoca non era previsto un sistema di

“ranking”, così come confermato anche da numerosi tesserati ascoltati nel corso del

procedimento, e, pertanto, sarebbe stata comunque al di fuori dal disegno illecito

preorganizzato dal sig. Nicola Cuocci.

Parimenti non vi è agli atti la prova che il Palladino fosse a conoscenza del disegno

appena citato, ne appare fondata la accusa di omessa denuncia di cui all’art. 6 del

Regolamento di Giustizia.

3) Fabio Calicchia:

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La Procura Federale, all’esito del dibattimento, rilevato che il sig. Calicchia non era

stato componente dei pannelli giudicanti di cui alla contestazione, concludeva la

propria requisitoria circoscrivendo la propria accusa all’omessa denuncia dei fatti

illeciti a lui noti.

La difesa sostiene, tra l’altro, che dalle registrazioni costituenti il fondamento del

presente procedimento si evincerebbe che il signor Calicchia avrebbe sì preso parte

alle riunioni più volte citate in cui sarebbero stati manifestati i disegni illeciti

organizzati dal sig. Nicola Cuocci, ma che le frasi riportate nelle relative

registrazioni ed allo stesso attribuite non costituirebbero prova della partecipazione

al fatto illecito.

Ebbene si ritiene che la condotta posta in essere dal signor Calicchia non integri la

ipotesi di illecito sportivo, così come riconosciuto dalla stessa Procura Federale

nella propria requisitoria, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna prova certa

che lo stesso abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare artificiosamente

lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS svoltisi a

Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010 di cui non era stato componente

dei pannelli giudicanti.

Al tempo stesso, però, il signor Fabio Calicchia è risultato perfettamente

consapevole della esistenza del sistema organizzato dal sig. Nicola Cuocci volto a

preordinare il risultato delle sopracitate competizioni, avendo egli partecipato –

seppur passivamente – alle riunioni ove ben chiari erano stati manifestati tali

illeciti. E quindi, una volta venuto a conoscenza delle illecite iniziative, avrebbe

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dovuto senza indugio notiziarne i competenti organi federali. Di contro, non

avendo adempiuto a tale obbligo imposto a tutti i tesserati, il Calicchia si è reso

responsabile della violazione dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 6 del

Regolamento di Giustizia.

4) Sante Mandolini:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa afferma, tra l’altro, in via preliminare, la improcedibilità del deferimento

per presunta violazione dell’art. 40, comma 9, del Regolamento di Giustizia e, nel

merito, che dagli atti del procedimento non si evince mai la effettiva commissione

di atti da parte del Mandolini finalizzati ad alterare il regolare svolgimento delle

competizioni per le quali era stato chiamato a giudicare, e di aver quindi il

medesimo espresso il proprio giudizio secondo coscienza e conoscenza.

La citata eccezione di improcedibilità deve essere respinta in quanto i termini

previsti dall’art. 40, comma 9, del Regolamento di Giustizia debbono essere

considerati come ordinatori sia poiché non è prevista dalle carte federali alcuna

sanzione in relazione ad una loro eventuale inosservanza, sia perché la perentorietà

è stata espressamente prevista dal legislatore federale nelle attività per le quali si è

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ritenuto che le stesse dovessero avere un termine certo ed assolutamente

inderogabile.

Per quanto concerne il merito questa Commissione rileva che è stato proprio lo

stesso Mandolini ad ammettere nel corso della udienza tenutasi in data 25 maggio

2011 di aver intrattenuto rapporto con il Cuocci e di aver ricevuto da quest’ultimo

le ranking al fine di integrare il proprio giudizio e di essersi attenuto ad esse così

come richiesto dall’allora Consigliere Federale. L’essersi attenuto a tal indicazioni

– a nulla rilevando se fossero fornite tramite “ranking” e non per il mezzo di

“bigliettini” ha chiaramente integrato il compimento di atti diretti ad alterare

artificiosamente le gare dallo stesso dirette, in quanto con tale condotta il rubricato

ha dimostrato di non aver diretto le gare contestate in piena autonomia, terzietà,

conoscenza e coscienza, avendo invece espresso dei giudizi predeterminati da terzi.

Pertanto il Mandolini è colpevole di aver commesso illecito sportivo come previsto

dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia.

Al tempo stesso il signor Sante Mandolini, il quale come visto è risultato

perfettamente consapevole della esistenza del sistema organizzato dal sig. Nicola

Cuocci volto a preordinare il risultato delle sopracitate competizioni, essendone

egli stato parte attiva, avrebbe oltretutto dovuto senza indugio notiziarne i

competenti organi federali. Di contro, non avendo adempiuto a tale obbligo

imposto a tutti i tesserati, il Mandolini si è reso responsabile anche della violazione

dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

5) Fabrizio Buonifacio:

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A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa sostiene, tra l’altro, che dalle registrazioni costituenti il fondamento del

presente procedimento non si evincerebbe la certa presenza da parte del signor

Buonifacio alle riunioni più volte citate in cui sarebbero stati manifestati i disegni

illeciti organizzati dal sig. Nicola Cuocci, disconoscendo le frasi a lui attribuite.

Evidenzia questa Commissione, di contro, che il Buonifacio abbia partecipato ad

alcune delle riunioni oggetto del presente procedimento, come confermato da

diversi tesserati tra cui la sig.ra Posti nel corso della audizione in data 07 marzo

2011 innanzi al Procuratore Federale.

Ebbene si ritiene che la condotta posta in essere dal signor Buonifacio non integri

la ipotesi di illecito sportivo non essendo emersa dall’istruttoria alcuna prova certa

che lo stesso abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare artificiosamente

lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS svoltisi a

Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010 di cui non era stato componente

dei pannelli giudicanti.

Al tempo stesso, però, il signor Fabrizio Buonifacio è risultato perfettamente

consapevole della esistenza del sistema organizzato dal sig. Nicola Cuocci volto a

preordinare il risultato delle sopracitate competizioni, avendo egli partecipato –

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seppur passivamente – alle riunioni ove ben chiari erano stati manifestati tali

illeciti. E quindi, una volta venuto a conoscenza delle illecite iniziative, avrebbe

dovuto senza indugio notiziarne i competenti organi federali. Di contro, non

avendo adempiuto a tale obbligo imposto a tutti i tesserati, il Buonifacio si è reso

responsabile della violazione dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 6 del

Regolamento di Giustizia.

6) Federico LELI:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato. Nelle proprie conclusioni, la Procura Federale, ritiene

che il tesserato Leli, pur avendo preso parte agli incontri ed essendosi attenuto alle

indicazioni impartite dal Cuocci, abbia comunque offerto collaborazione spontanea

nel corso delle indagini preliminari, fornendo elementi utili al procedimento.

La difesa sostiene, in via preliminare, la illegittimità e/o inutilizzabilità delle

registrazioni effettuate e nel merito come la posizione del tesserato Leli sia

assolutamente marginale non ravvisandosi in ogni caso dalle registrazioni effettuate

alcuna partecipazione diretta dell’incolpato all’illecito contestato.

Evidenzia, inoltre, la difesa, come il Leli avesse mantenuto un comportamento

estremamente collaborativo con la Procura Federale, spiegando la dinamica della

riunione denunciata ed il suo ruolo nonché la sua estraneità a qualsiasi messaggio

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criptico che potesse indurlo ad alterare la classifica. Di aver, comunque, agito in

piena buona fede, ritenendo che l’intervento del Cuocci altro non fosse che

espressione di un progetto federale, a sua volta noto ed approvato dai vertici della

Federazione stessa.

Sull’eccezione preliminare di illegittimità e/o inutilizzabilità delle registrazioni

effettuate ci si riporta integralmente a quanto già motivato da questa Commissione

nel contesto della presente decisione, con il conseguente rigetto della eccezione

formulata.

Nel merito, Si ritiene che la condotta posta in essere dal Signor Leli non integri la

ipotesi di illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna prova certa

che lo stesso abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare artificiosamente

lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS svoltisi a

Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

Anche dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Leli innanzi alla Procura Federale, non

può evincersi una partecipazione diretta dello stesso all’illecito, atteso che

l’incolpato ha confermato di aver sempre votato secondo quello che vedeva anche

se sostanzialmente combaciava con quanto indicato dal Cuocci nel contesto della

riunione. Non vi è modo di dubitare sulla veridicità di tali dichiarazioni attesa la

chiara rappresentazione generale e descrizione del sistema resa dall’incolpato.

Al tempo stesso, dall’istruttoria del presente giudizio, è emerso che il Signor Leli è

risultato perfettamente consapevole del sistema gestito dal Sig. Nicola Cuocci volto

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a preordinare il risultato delle sopracitate competizioni a nulla valendo che

l’incolpato ritenesse tali indicazioni provenienti dai vertici federali.

L’incolpato, infatti, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, in data

03/02/2011, ha testualmente confermato: “..Non nascondo di aver ricevuto negli

ultimi tempi delle indicazioni da parte dei rappresentanti delle istituzioni federali

circa le coppie da attenzionare durante le gare. Il rappresentante che mi ha fornito

tali indicazioni è il consigliere federale Nicola Cuocci. ………… Ciò si è verificato

nei Campionati di Rimini maggio-giugno 2010 quando Nicola Cuocci ci ha

convocato per darci delle indicazioni sulle coppie da votare………..”

Questa Commissione, pertanto, pur ritenendo che la condotta posta in essere dalla

Signor Federico Leli sia stata assunta in violazione dell’obbligo di denuncia

impostogli dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia, ritiene opportuno adeguare la

sanzione come in dispositivo, in ragione della spontanea collaborazione offerta

dall’incolpato nel corso delle indagini, che ha consentito di acquisire elementi utili

a chiarire le vicende oggetto del presente procedimento.

7) Andrea RIZZO:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

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La difesa sostiene, in via preliminare, nella memoria depositata in data 29/04/2011,

la nullità radicale/inesistenza della contestazione dell’illecito con la violazione

dell’art. 40 comma 6 R.G.

Sempre in via preliminare viene eccepita la inutilizzabilità delle intercettazioni

ambientali.

Nel merito, la difesa dell’incolpato, sostiene la genericità del fatto oggetto di

contestazione disciplinare e la radicale estraneità del Sig. Andrea Rizzo rispetto

agli illeciti contestati.

Sull’eccezione preliminare di nullità radicale/inesistenza della contestazione

dell’illecito con la violazione dell’art. 40 comma 6 R.G., questa Commissione

ritiene che sia stata regolarmente effettuata la contestazione dell’illecito presso

l’indirizzo di residenza del Sig. Andrea Rizzo risultante dai tabulati federali e, nello

specifico, in Via Isola Verso Monte n. 61 – 35040 – Monselice (PD).

Il Sig. Rizzo non ha fornito alcuna prova in ordine alle asserite comunicazioni

effettuate alla FIDS relativamente al proprio cambio di residenza nel Comune di

Solesino e, pertanto, la suddetta contestazione si ritiene regolarmente effettuata e

neppure di aver effettivamente mutato il proprio recapito.

A questo aggiungasi che l’incolpato è venuto pienamente a conoscenza, tramite

mail, della contestazione effettuata, a nulla valendo che la suddetta comunicazione

sia stata effettuata tramite posta elettronica non certificata, atteso che l’ordinamento

sportivo che ci occupa, del quale si ribadisce la piena autonomia rispetto agli

ordinamenti statali, è fondato anche su principi generali di correttezza, buona fede e

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celerità del procedimento, non potendosi al riguardo effettuare alcun parallelismo

con il diritto penale vigente.

Per tali ragioni l’eccezione preliminare svolta viene integralmente rigettata.

In merito alla eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ci si riporta

integralmente a quanto già motivato da questa Commissione nel contesto della

presente decisione, con il conseguente rigetto della eccezione formulata.

Or bene, nel merito si ritiene che la condotta posta in essere dal Signor Rizzo non

integri la ipotesi di illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna

prova certa che lo stesso abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani

FIDS svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

Al riguardo, infatti, si può affermare che il Sig. Rizzo non abbia partecipato

attivamente ai fatti oggetto degli illeciti contestati e sia le registrazioni acquisite

agli atti che le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dagli altri incolpati e/o

dai testimoni hanno evidenziato circostanze idonee e sufficienti a dimostrare con

certezza la sua non partecipazione.

Parimenti si ritiene, dalle risultanze dell’istruttoria effettuata, che il Signor Rizzo

non era a conoscenza della esistenza del sistema organizzato dal sig. Nicola Cuocci

volto a preordinare il risultato delle sopracitate competizioni.

A prescindere, infatti, dal dedotto rapporto di parentela con il denunciante

Pregnolato, si ritiene di escludere che il Sig. Rizzo abbia avuto cognizione del

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precitato sistema delle c.d. ranking-list, non essendo stato coinvolto nella consegna

di bigliettini riportanti in via preordinata l’esito della gara.

A tal proposito si evidenzia che anche il Sig. Capraro, in sede di udienza, ha

confermato che per la classe Senior AS 35/45, dove è stato chiamato a giudicare il

Sig. Rizzo, non furono consegnati i bigliettini con le ranking.

Per tali ragioni, si ritiene che la condotta posta in essere dal Signor Rizzo non sia

meritevole di sanzione disciplinare anche in ordine alla contestata violazione

dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

8) Joanne Wilkinson:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpata si è

attenuta alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa sostiene che nelle registrazioni costituenti il fondamento del presente

procedimento, non è stata captata alcuna frase attribuita e/o attribuibile alla

Wilkinson dalla quale dedurre una partecipazione della stessa ai fatti per cui è

procedimento.

Di non aver partecipato alla riunione del 29/05/2010 e di aver espresso il proprio

giudizio secondo coscienza e conoscenza.

Si ritiene che la condotta posta in essere dalla signora Wilkinson non integri la

ipotesi di illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna prova certa

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che la stessa abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare artificiosamente

lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani FIDS svoltisi a

Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

Al tempo stesso, dall’istruttoria del presente giudizio, è emerso che la Signora

Wilkinson è risultata perfettamente consapevole del sistema gestito dal Sig. Nicola

Cuocci volto a preordinare il risultato delle sopracitate competizioni, atteso che

l’incolpata, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, in data 11/03/2011,

ha testualmente confermato: “..Io volevo votare una mia coppia che però il Cuocci

negava fosse in ranking-list. Di conseguenza secondo lui non avrei potuto votarla

al posto che avrei voluto. Io invece rispondevo che la mia coppia era in ranking-

list e quindi avrei avuto tutto il diritto di votarla. Per questo motivo il Cuocci mi

diceva di attenermi alla ranking ed in particolare egli voleva evitare le lamentele

in seguito alla gara…”.

A questo aggiungasi che l’incolpata, sulla base di quanto emerso dagli atti del

giudizio ed in particolare sulla base delle dichiarazioni sopra riportate, se in un

primo momento ha negato di aver ricevuto bigliettini o promemoria riportanti

classifiche o ranking-list, successivamente ha confermato di aver avuto piena

conoscenza della ranking-list riferibile alla gara per quale era stata chiamata a

giudicare: “…Io invece rispondevo che la mia coppia era in ranking-list e quindi

avrei avuto tutto il diritto di votarla…”.

Si ritiene, pertanto, che la condotta posta in essere dalla Signora Joanne Wilkinson

sia meritevole di adeguata sanzione atteso che tali dichiarazioni, se da un lato

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comprovino il dissociarsi del Giudice di Gara dalle illecite iniziative di cui aveva

appreso notizia, al tempo stesso conducono la Wilkinson alla violazione

dell’obbligo di denuncia impostole dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

9) Claudia Tavalazzi:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpata si è

attenuta alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

La difesa dell’incolpata, sostiene, nella memoria del 29/04/2011, l’infondatezza

delle accuse mosse nei confronti della Signora Tavalazzi.

Veniva confermato, nel contempo, nella precitata memoria, che la Signora

Tavalazzi, in occasione dei Campionati Italiani di Rimini, dopo aver adempiuto alle

formalità di rito, si vedeva avvicinata dal Signor Massimiliano Palladino che le

consegnava un bigliettino, che veniva strappato e gettato dall’incolpata ritenendo

tale gesto una delle non infrequenti segnalazioni di coppie nei confronti delle quali

avere un occhio di riguardo.

Confermava, inoltre, che a distanza di poco tempo dal suddetto episodio, tutti i

giudici, come sempre era successo in passato, venivano invitati ad una riunione di

pre-gara, tenuta nell’occasione dal tesserato Sig. Nicola Cuocci, il quale si

raccomandava affinché nella valutazione delle coppie in gara si avesse riguardo ai

valori come rappresentati dalle rispettive ranking-list.

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Esponeva la difesa della Tavalazzi come tale riunione non avesse rappresentato per

la Signora Tavalazzi “…nulla di strano e di eccezionale..” perché una tale prassi è

sempre stata in uso in tutte le competizioni di danza sportiva, anche perché sempre

tenute da rappresentanti della stessa Federazione e, come tali, considerate legittime.

Contestava le dichiarazioni rese dal Cuocci e dal Capraro perché destituite di ogni

fondamento, evidenziando come il comportamento tenuto dall’incolpata nei

confronti del Palladino, all’atto della consegna del bigliettino da parte di

quest’ultimo, era stato dettato dalla necessità di evitare una denuncia alla Procura

Federale, trattandosi di comportamento, quello da lui tenuto, abbastanza frequente

nell’ambito della danza sportiva e qualora si dovesse procedere ogni volta a

denunciare, alla fine ci si troverebbe con tutti contro.

Or bene, si ritiene che la condotta posta in essere dalla signora Tavalazzi non

integri la ipotesi di illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna

prova certa che la stessa abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani

FIDS svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

Al riguardo, infatti, la registrazione del Sig. Nicola Cuocci e le dichiarazioni rese

dal Sig. Capraro non sono ritenute sufficienti a dimostrare con certezza una

partecipazione diretta dell’incolpata all’illecito contestato.

Al contrario, a prescindere dalle risultanze dell’istruttoria, nella memoria

depositata, è stato pacificamente confermato dall’incolpata e, pertanto, confessato:

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- Di aver ricevuto dal Signor Massimiliano Palladino un bigliettino, che veniva

strappato e gettato dall’incolpata ritenendo tale gesto una delle non infrequenti

segnalazioni di coppie nei confronti delle quali avere un occhio di riguardo;

- Di aver partecipato, come sempre era successo in passato, ad una riunione di pre-

gara, tenuta nell’occasione dal tesserato Sig. Nicola Cuocci, il quale si

raccomandava affinché nella valutazione delle coppie in gara si avesse riguardo ai

valori come rappresentati dalle rispettive ranking-list;

- Che tale prassi è sempre stata in uso in tutte le competizioni di danza sportiva,

anche perché sempre tenute da rappresentanti della stessa Federazione e, come tali,

considerate legittime.

- Di aver avuto perfetta cognizione del comportamento illegittimo dal parte del Sig.

Palladino, considerandolo frequente nell’ambito della danza sportiva e qualora si

dovesse procedere ogni volta a denunciare, alla fine ci si troverebbe con tutti

contro.

Conseguentemente, per le suesposte argomentazioni, si ritiene che la Signora

Tavalazzi era perfettamente a conoscenza della esistenza del sistema organizzato

dal sig. Nicola Cuocci volto a preordinare il risultato delle sopracitate

competizioni, avendo ella partecipato – seppur passivamente – anche alle riunioni

pre-gara ove ben chiari erano stati manifestati tali illeciti.

Per tali ragioni, si ritiene che la condotta posta in essere dalla Signora Claudia

Tavalazzi sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare per la palese violazione

dell’obbligo di denuncia impostole dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

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10) Savino Cuocci:

A sostegno delle proprie argomentazioni la Procura sostiene che l’incolpato si è

attenuto alle indicazioni di voto fornite dal tesserato Nicola Cuocci nello

svolgimento delle sue funzioni di giudice e comunque di aver concorso a

predeterminare i risultati di gara in occasione delle riunioni di cui alle registrazioni

depositate dal Pregnolato.

Preliminarmente la CGN rileva come il Sig. Savino CUOCCI, benché regolarmente

convocato nel proprio domicilio risultante dai tabulati federali, Via Bernalda n. 20,

Cerignola, ha completamente ignorato l’intero procedimento, mostrando assoluto

disinteresse agli sviluppi dello stesso sia innanzi alla Procura Federale che davanti

a questa Commissione. (dal medesimo indirizzo risulta, tra l’altro, agli atti,

proveniente una comunicazione del Sig. Cuocci alla FIDS, in data 07 Marzo 2011).

Si ritiene, comunque, che il Sig. Savino CUOCCI, anche in ragione della risonanza

avuta dal procedimento che ci occupa, sia perfettamente a conoscenza del capo di

incolpazione che lo riguarda.

Or bene, si ritiene che la condotta posta in essere dal Signor Savino CUOCCI non

integri la ipotesi di illecito sportivo, non essendo emersa dall’istruttoria alcuna

prova certa che la stesso abbia concretamente compiuto atti diretti ad alterare

artificiosamente lo svolgimento o il risultato delle gare dei Campionati Italiani

FIDS svoltisi a Rimini tra il 27 maggio 2010 ed il 6 Giugno 2010.

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Al contrario, si ritiene, anche in assenza di idonea difesa e/o censura al riguardo,

che il Sig. Savino CUOCCI era perfettamente a conoscenza della esistenza del

sistema organizzato dal sig. Nicola Cuocci volto a preordinare il risultato delle

sopracitate competizioni, avendo questo partecipato – seppur passivamente – anche

alle riunioni pre-gara ove ben chiari erano stati manifestati tali illeciti. A questo

aggiungasi che il Sig. Capraro, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale,

in data 07/01/2011, ha confermato che il Sig. Savino Cuocci fa parte e comunque

aderisce al c.d. Team Cuocci.

Per tali ragioni, si ritiene che la condotta posta in essere dal Signor Savino Cuocci

sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare per la palese violazione

dell’obbligo di denuncia impostogli dall’art. 6 del Regolamento di Giustizia.

****

Quanto a tutti gli atleti deferiti ed alle ASA di loro appartenenza l’incerto

coinvolgimento è tuttavia oggetto di presunzione, ai sensi dell’art. 4 del

Regolamento di Giustizia, per cui può ritenersi che tutti i risultati sportivi

conseguiti dai suddetti tesserati e affiliati possano essere frutto di generalizzato e

macroscopico illecito sportivo architettato dai massimi vertici federali.

Appare, pertanto, conforme a giustizia che non siano attribuiti a tutti gli atleti

deferiti i punteggi utili per la determinazione della ranking-list dell’anno sportivo

2010 e la non assegnazione dei titoli conseguiti all’esito delle gare di cui al

deferimento (art. 16/18 R.G.).

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Quanto alle ASA deferite valgono le stesse considerazioni di cui sopra.

delibera

di irrogare:

1) ai signori FERRUCCIO GALVAGNO, NICOLA CUOCCI, ROBERTO

FLEMAC, la sanzione della radiazione;

2) ai signori ALESSANDRA VALERI, DANIELE TONDON, ANGELO

TECCHIO, la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per 5 anni;

3) alla signora DEBORAH POSTI la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per 1 anno;

4) al signor FABIO CALICCHIA la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per 1 anno;

5) al signor SANTE MANDOLINI la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per 3 anni;

6) al signor FABRIZIO BUONIFACIO la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per 1 anno;

7) al signor FEDERICO LELI la sanzione della inibizione da ogni attività federale

per mesi otto;

8) alla signora JOANNE WILKINSON la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per 1 anno;

9) alla signora CLAUDIA TAVALAZZI la sanzione della inibizione da ogni

attività federale per 1 anno;

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10) al signor SAVINO CUOCCI la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per un anno e otto mesi

11) al signor FRANCESCO CUOCCI la sanzione della inibizione da ogni attività

federale per due anni

12) a tutti gli atleti deferiti: - Kevin Baccanale - Nausica Angelini - Enrico

Cavazza - Erika Attisano - Luca Favilla - Veronica Cau - Salvatore Fiorentino -

Giada Marsala- Carlo Fiori - Giulia Fiori - Stefano Grassi - Giulia Ardizzoni -

Matteo Cicchitti - Pamela Remigio - Leonardo Orazi - Sabrina Minguzzi -

Riccardo Pacini - Sonia Spadoni - Vincenzo Mariniello - Sara Casini - Saverio

Loria - Zeudi Zanetti - Marco Cuocci - Andrea Evangelista – Vanessa Cavallaro

– Nadyla Dyatlova- , la sanzione della non attribuzione dei punteggi utili per la

determinazione della ranking list dell’anno sportivo 2010 e la non assegnazione del

titolo sportivo conseguito all’esito delle gare di cui al deferimento:

13) a tutte le ASA deferite : Asa Principe - Dance Academy S.S.D. A.R.L.-

Emporio Danza – Crazy Dance- Havana Dance – ASD Dance School Number One

– Cuban club – Ardena Dancing School – New Dance School – Team Diablo -

l’irrogazione di una ammenda di Euro 2.500,00.

14) ai loro rispettivi presidenti legali rappresentanti pro tempore: Modesto Faiola –

Di Gennaro Daniele – Davide Gabusi – Gnagni Tersilio – Mazziotta Antonino –

Montisci Dolores – Beltrami Massimiliano – Di Virgilio Rossana – Di Cicco Nadia

– Turricchia Iliana, la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per mesi sei.

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15) non esser luogo a sanzione disciplinare nei confronti dei sigg. Massimiliano

Palladino, Andrea Rizzo e Benedetto Capraro.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Il Segretario Il Presidente

(Paola Gatta) (Avv. Renato Tobia)

Depositata in data 26 luglio 2011