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F o c u s O n newsletter.1/2015

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F o c u s O n

newsletter.1/2015

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C o n t e n t s

Fiscale 3. Alcuni chiarimenti sul Decreto semplificazioni Diritto - fallimentare

6. Società in house: l’affermazione del principio della assoggettabilità a Fallimento delle società (interamente o parzialmente) partecipate da Enti pubblici.

8. Diritto - responsabilità Il commercialista che predispone la contabilità per l’esportatore abituale è tenuto al risarcimento del danno da questi subito a causa dall’errata tenuta dei conteggi. IVA 9. Reverse charge: esteso a nuovi servizi dal 1° gennaio 2015 Altri mondi 11. Voluntary disclosure e impatto con la Svizzera Opinioni 13. Il minimo dei minimi Arti&mestieri 17. Costellazioni: divagazioni pittoriche sulle stelle

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F i s c a l e

Alcuni chiarimenti sul Decreto semplificazioni Con la circolare 31 del 30 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcune ulteriori delucidazioni in ordine alle novità fiscali contenute nel cosiddetto decreto semplificazioni e già segnalate con una nostra circolare del novembre scorso (cui si rimanda per integrazioni o maggiori informazioni) Di seguito si riepilogano le principali tematiche oggetto di chiarimento suddivise sulla base della natura giuridica del soggetto interessato dalle stesse e in considerazione della natura degli adempimenti fiscali che sono stati semplificati. Semplificazioni per persone fisiche Spese di vitto e alloggio dei professionisti Dal 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute direttamente dal committente in favore del professionista non costituiscono più compensi per quest’ultimo. La circolare chiarisce che il committente deduce le spese di vitto e alloggio (in misura piena e non limitata pari al 75%) a prescindere dalla ricezione della parcella e il professionista non le considera più né compensi in natura né spese per la produzione del reddito. Il nuovo regime non trova applicazione nell’ipotesi in cui tali prestazioni e somministrazioni siano acquistate direttamente dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di prestazioni diverse (ad esempio le spese di trasporto). La disposizione in oggetto è applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali di lavoro autonomo. Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici proseguono per più di un periodo d’imposta . A seguito della soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta è stato chiarito che deve ritenersi non applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista

dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 anche in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione commesso prima dell’entrata in vigore del decreto per cui, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento definitivo di irrogazione. Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all’IRPEF La circolare conferma che dal periodo d’imposta 2014, l’addizionale regionale all’Irpef sarà determinata in base al domicilio fiscale del contribuente al 1° gennaio 2014 (e non più al 31 dicembre), come già accade per l’addizionale comunale. Pertanto, nelle certificazioni e nei modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2014 (730/2015 e Unico Persone fisiche 2015) non sarà più richiesta l’indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre 2014. Inoltre, l’acconto 2015 dell’addizionale comunale sarà calcolato con la stessa aliquota prevista per il saldo 2014 e eventuali delibere comunali relative alle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per il 2015 troveranno applicazione nel calcolo del saldo della medesima addizionale, che sarà determinato nelle certificazioni e nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2015. Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare L’Agenzia, oltre a riepilogare le novità in materia di successioni introdotte dal D.Lgs 175/2014 conferma l’innalzamento a euro 100.000 del tetto al di sotto del quale non vi è obbligo di dichiarazione (in caso di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta), in assenza di patrimonio immobiliare. Viene inoltre ribadita la semplificazione riguardante la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione. In particolare, il contribuente potrà allegare copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante. In applicazione del principio del favor rei

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dettato dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà luogo all’irrogazioni di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto in commento, non risultano più tenuti a detto adempimento. Allineamento definizione prima casa IVA – Registro Con la nuova disciplina, l’IVA agevolata al 4% si applica a tutti i trasferimenti delle abitazioni (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: • A/1 (abitazioni di tipo signorile); • A/8 (abitazioni in ville); • A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). L’applicazione dell’agevolazione IVA prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche che contraddistinguono gli immobili di lusso. Semplificazioni per i rimborsi Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale La circolare dell’Agenzia ha confermato il conteggio automatico degli interessi attivi sui rimborsi richiesti dai contribuenti in conto fiscale. Insieme alla restituzione del credito chiesto a rimborso, l’Agente della riscossione dovrà liquidare e corrispondere i relativi interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi di imposta, senza più bisogno di una separata istanza da parte del contribuente. Compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale La circolare ministeriale fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di compensazione per i sostituti di imposta dei crediti scaturenti: • a seguito di versamenti in eccesso di ritenute rispetto al dovuto; • dai rimborsi effettuati nei confronti del sostituito. A decorrere dal 2015 i sostituti d’imposta procederanno al recupero delle ritenute a credito (ad esempio, un’eccedenza di ritenuta da lavoro autonomo per ridurre un versamento di ritenute applicate sul reddito di lavoro dipendente) facendo transitare lo scomputo in F24.

Fino all’introduzione di questa disposizione, nel modello F24 doveva essere indicato esclusivamente il debito al netto dell’avvenuto scomputo. La circolare ministeriale infine chiarisce che le compensazioni sopra richiamate: • non concorrono alla determinazione del limite di compensazione (attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388); • se di importo superiore a 15.000 euro annui, non sono soggette all’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile. Tale obbligo continua a sussistere invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo (c.d. compensazione verticale) Semplificazioni per le società Razionalizzazione delle comunicazioni per l’esercizio d’opzione per l’accesso a regimi fiscali speciali La circolare affronta la disposizione in parola fornendo indicazioni in merito alla ratio della semplificazione introdotta con riferimento all’accesso ai regimi fiscali speciali quali la “Trasparenza fiscale”, il “Consolidato nazionale” e la “Tonnage tax”. Scopo del legislatore è quello di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione di sanzioni. Sono state pertanto semplificate le modalità con cui aderire a tali regimi speciali, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio delle stesse. Tuttavia, la circolare precisa che per i seguenti eventi connessi al “Consolidato fiscale”: • comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo; • comunicazione per l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione cui deve essere data evidenza, occorre inviare una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal termine per la presentazione

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della dichiarazione, non potendosi applicare le nuove disposizioni. Società in perdita sistemica La circolare affronta il tema delle società in perdita sistemica ribadendo che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la disciplina sulle società in perdita sistemica troverà applicazione per il periodo d’imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo. Semplificazioni delle dichiarazioni di società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato) Il decreto ha abrogato, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso, e in ogni caso, le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari, in quanto trattasi di dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento La circolare ministeriale riepiloga le nuove modalità di effettuazione dell’adempimento anche in relazione al periodo transitorio (12 dicembre 2014 – 11 febbraio 2015) di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla nostra circolare del 18 dicembre 2014 Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi Black List La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi Black list siano forniti con cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare. La circolare interviene chiarendo il concetto di importo complessivo annuale stabilendo che il limite del 10.000 euro introdotto si intende non per singola operazione, come a legislazione previgente, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l’obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Black list.

Inoltre viene specificato che, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014, senza l’applicazione di sanzioni. Iscrizione immediata negli elenchi VIES La circolare commenta la modifica normativa chiarendo che il soggetto passivo IVA, diversamente da quanto precedentemente disposto, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA (se richiesto in tale sede) o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà. Il documento affronta inoltre la nuova disposizione che prevede l’esclusione dei soggetti passivi dalla banca dati VIES nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi. Viene al riguardo precisato che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra operi dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento. La cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti verrà preceduta da un’apposita comunicazione per assicurare al contribuente un’adeguata informazione e consentire gli adempimenti conseguenti. Elenchi Intrastat servizi L’Amministrazione Finanziaria commenta le novità riguardanti il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE che viene ridotto alle seguenti informazioni: • Numeri d’identificazione IVA delle

controparti; • Valore totale delle transazioni; • Codice indicativo del tipo di prestazione resa

o ricevuta; • Paese di pagamento, con conseguente abrogazione dell’obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio. Estinzione della società e responsabilità dei liquidatori

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In merito alla fattispecie in commento la circolare chiarisce che l’ampliamento dell’orizzonte temporale (portato a cinque anni) per l’estinzione degli effetti fiscali della cancellazione della società dal Registro delle Imprese trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione o già cancellate prima della data di entrata in vigore del decreto in commento. Inoltre nella circolare viene specificato che a seguito delle modifiche introdotte il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le imposte e non più solo le imposte dirette. Rettifica IVA dei crediti non riscossi Il decreto semplificazioni ha esteso le fattispecie alle quali è possibile applicare l’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972,

disciplinante le fatture rettificative (c.d.“note di variazione in diminuzione”), In particolare, le note di variazione possono essere emesse senza limiti temporali – salvo il termine per esercitare il corrispondente diritto di detrazione – a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 – bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese. La modifica normativa ha inteso allineare la disciplina attualmente in vigore della deducibilità delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi e la disciplina IVA. ***

D i r i t t o - f a l l i m e n t a r e

Società in house: un altro tassello verso l’affermazione del principio della assoggettabilità al Fallimento delle società (interamente o parzialmente) partecipate da Enti pubblici. Negli ultimi anni si è progressivamente affermata da parte degli Enti pubblici territoriali (regioni, provincie, comuni, etc.) la pratica volta all’affidamento di servizi pubblici aventi interesse e rilevanza per la collettività a favore di soggetti giuridici di diritto privato (i.e., società commerciali) con il fine di poter assicurare alla gestione maggiore snellezza e godere delle opportunità che la forma privatistica offre. I connotati qualificanti le società cd. in house providing sono stati, nel tempo, individuati dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 25 novembre 2013, n. 26283); essi si traducono ne: • la natura esclusivamente pubblica dei soci; • l’esercizio di un’attività, in prevalenza, a

favore dei soci (pubblici); e • la sottoposizione delle società ad un

controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici.

L’esercizio da parte di questi soggetti (di diritto privato) di servizi ritenuti essenziali per la collettività ha, però, portato parte delle giurisprudenza a estendere alle società in house l’esenzione dalla dichiarazione di fallimento che l’articolo 1 delle Legge Fallimentare riserva (invero) ai soli enti pubblici territoriali (v. art. 1, L.f.). Si è, infatti, affermato che il servizio pubblico è insuscettibile di interruzione senza recare pregiudizio per la collettività (stante la prevalenza dell’interesse pubblico ad una regolare erogazione del servizio sugli interessi dei creditori istituzionalmente tutelati dalla procedura fallimentare) e che gli effetti tipici derivanti dal fallimento determinerebbero una ingerenza dell’autorità giudiziaria in ambiti che sono, invece, riservati alla (sola) Pubblica

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amministrazione (cfr. T. La Spezia, 20 marzo 2013, in BBTC, 2014, 4, II, 462). Secondo certuni giudici di merito, con riguardo alle società in house, non sarebbe neppure configurabile un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante al capitale sociale della società (in veste di socio) e la società stessa; né tantomeno potrebbe rinvenirsi una separazione patrimoniale tra il patrimonio dell’ente pubblico e quello della società per cui, traducendosi le società in house in una articolazione di un ente pubblico, ad essa andrebbe estesa l’esenzione dal fallimento prevista dalla legge fallimentare per gli enti pubblici medesimi (cfr. T. Verona, 19 dicembre 2013, n. 561). A questa interpretazione si è, però, replicato che la sussistenza di eventuali norme speciali volte a regolare la costituzione delle società a partecipazione pubblica, la partecipazione pubblica stessa al capitale sociale, la designazione (pubblica) dei suoi organi interni (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) non muta la natura di soggetto privato delle società partecipate, interamente o parzialmente, da soggetti pubblici, posto che vi è assoluta autonomina tra società e ente, di modo che l’ente può incidere sul funzionamento e sull’attività della società non attraverso poteri autoritativi e discrezionali; ma solo avvalendosi degli strumenti di diritto societario esercitati a mezzo dei componenti degli organi della società che sono affidati alla sua nomina (Cfr. Cass. 27 settembre 2013, n. 22209 in Foro It., 2014, 1, 113). D’altra parte - si è rilevato ancora - la società a partecipazione pubblica è una delle modalità con la quale viene esercitato il servizio pubblico. Per cui, in ipotesi di decozione della società (che si traduce nell’incapacità della società di soddisfare con regolarità i propri debiti), compito dell’ente pubblico che la partecipa (in veste di socio) è quello di trovare una modalità alternativa al soddisfacimento degli interessi pubblici mediante l’affidamento del servizio (da essa fino ad allora gestito) in altra forma ovvero riassegnandolo ad altro soggetto, mentre spetta agli organi del fallimento la liquidazione delle attività della società nel rispetto dei principio del “concorso” tra tutti i creditori (secondo criteri di soddisfazione stabilite ex lege e nel rispetto delle cause di prelazione in essere). A ciò si deve anche aggiungere che il sistema di pubblicità legale (attuato tramite l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese) determina nei terzi che hanno (e hanno avuto) a che fare con la società un legittimo

affidamento sull’applicabilità alla medesima della disciplina di diritto civile (conforme al nomen iuris dichiarato), data dall’insieme di regole valide per tutte le società commerciali comprese, anche, quelle della sottoposizione al fallimento nel caso (estremo) di insolvenza. Detto affidamento verrebbe altrimenti deluso se il diritto civile venisse disapplicato e sostituito con particolari disposizioni pubblicistiche. La recente sentenza resa dal Tribunale di Palermo va nel solco interpretativo sopra individuato (Cfr. T. Palermo 13 ottobre 2014, in www.ilcaso.it, 11683) e ha il pregio di ancor meglio precisare che le società costituite nelle forme del codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa. Sicché è lo statuto sociale a compiere tale identificazione realizzandosi in tale momento l’assunzione della qualità di imprenditore (in quanto tale assoggettabile a fallimento). Detto in altro modo la scelta della Pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. E’ lo Stato che, pur potendo optare per una forma di diritto pubblico, si assoggetta volontariamente alla legge delle società per azioni che va, però, applicata nella sua interezza non potendo selezionare, di volta in volta, il regime cui sottostare. ***

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D i r i t t o - c i v i l e

Il commercialista che predispone la contabilità per l’esportatore abituale è tenuto al risarcimento del danno da questi subito a causa dall’errata tenuta dei conteggi. Il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 consente agli operatori economici che effettuino abitualmente esportazioni intracomunitarie di usufruire di un trattamento fiscale di favore sugli acquisti: è di fatti concesso loro effettuare acquisti in regime di esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto fino a concorrenza del valore complessivo delle esportazioni poste in essere nell’anno precedente. In tal modo l’imprenditore può eseguire acquisti senza pagare l’I.V.A. fino a che la spesa sostenuta per gli stessi raggiunga il valore delle esportazioni effettuate l’anno precedente: tale margine di esenzione costituisce il cosiddetto "plafond”, che sarà tanto maggiore quanto maggiore è il volume delle esportazioni, e andrà diminuendo nel corso dell’anno fiscale man mano che l’imprenditore acquista in regime di esenzione dall’I.V.A. Nel caso in cui l’impresa raggiunga e, successivamente, superi il limite massimo degli acquisti (limite, giova ribadire, pari al valore delle esportazioni dell’anno precedente), sarà necessario conformarsi al regime d’I.V.A. ordinario, provvedendo da quel momento sino a fine anno a versare l’imposta regolarmente (vedi art. 8 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972). Accade sovente che l’imprenditore (esportatore abituale) incarichi un professionista ad hoc per il calcolo annuale del plafond I.V.A. disponibile, investendolo del preciso compito di decurtarne il valore ad ogni acquisto effettuato in regime di esenzione dall’I.V.A. e di avvertirlo una volta che il plafond risulti incapiente. Il Tribunale di Firenze (cfr. T. Firenze, 28 dicembre 2014, in www.ilcaso.it, 11930) è tornato ad affrontare l’argomento della responsabilità del professionista per i danni subiti dall’imprenditore (cliente) il quale non abbia avuto modo di conformarsi al regime IVA

ordinario a causa di un errore di calcolo del plafond da parte del proprio commercialista. La questione è stata l’occasione per chiarire (ancora) che quella prestata dal commercialista nei confronti del cliente è una responsabilità di natura contrattuale e che dall’inadempimento ne consegue l’obbligo del professionista al risarcimento dei danni sofferti dal cliente. Nello specifico, essendosi l’incarico esplicitato nella gestione dell’IVA per conto dell’impresa, l’errata comunicazione dei dati riguardanti il plafond IVA (perché comunicato un plafond superiore a quello consentito dalla legge) determina l’obbligo del commercialista al risarcimento del danno sofferto dall’impresa (tradottosi, nella sostanza, nella sanzione comminata dall’amministrazione finanziaria). La pronuncia assume anche un rilievo ulteriore perché il giudice del merito è stato altresì investito del compito di indagare in ordine alla responsabilità concorrente di altro professionista che, avvalendosi dei dati forniti dal suo collega (con specifico riguardo all’IVA), abbia su di questi provveduto a redigere una Dichiarazione dei redditi rivelatasi poi errata. E’ stato precisato che qualora i dati relativi all’IVA elaborati da uno dei professionisti della cui opera l’imprenditore si avvale vengano comunicati ad un altro (professionista) - investito del solo compito di predisporre la Dichiarazione dei redditi annuale sulla base dei dati forniti dal primo - questo ultimo non è obbligato al risarcimento del danno per l’errata elaborazione della Dichiarazione annuale in quanto non tenuto ad una sistematica revisione della precedente opera professionale. Salvi (ovviamente) i limiti di un palese e manifesto macroscopico errore. ***

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I V A

Reverse charge: esteso a nuovi servizi dal 1° gennaio 2015 Con la legge di stabilità 2015, è stato esteso il meccanismo del reverse charge per l’assolvimento dell'IVA anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento operate su edifici. A decorrere dal 1° gennaio 2015 chiunque effettuerà, una delle prestazioni sopra indicate, a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi, quindi, i privati), dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Sebbene l’estensione del reverse charge per i servizi collegati agli edifici sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, però, molti sono ancora gli aspetti che dovranno essere chiariti dall’amministrazione finanziaria: si attende, quindi, un tempestivo intervento chiarificatore, al fine di disciplinare situazioni particolari che potrebbero generare errori di fatturazione. Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’IVA volto a porre l’obbligo

dell’assolvimento del tributo in capo allo stesso soggetto che ha diritto alla detrazione dell’imposta. Ciò implica che: • il fornitore emetta una fattura senza

applicare alcuna imposta, con l’annotazione inversione contabile (le fatture soggette a reverse charge in regime interno sono escluse dall'applicazione dell'imposta di bollo pari a 2 euro).

• l’acquirente integri la fattura ricevuta dal fornitore con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la registri sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti.

La legge di Stabilità per l'anno 2015, integrando l'art. 17, comma 6 del Dpr 633/1972, ha previsto ulteriori ipotesi di reverse charge per talune operazioni effettuate in regime interno tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in Italia. In particolare l’imposta viene applicata dall’acquirente, soggetto passivo d’imposta, anche nel caso in cui l’operazione abbia a oggetto le seguenti prestazioni:

Prestazione

Decorrenza Durata

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a-ter)

Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015

A regime

Tasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lett. d bis)

Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015

Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.

Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lett. d-ter)

Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015

Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.

Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 (lett. d-quater)

Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015

Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.

Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (lett. d-quinquies)

Le disposizioni in commento entreranno in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE23;

A regime

Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili dall’1.1.2015

A regime

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Dai primi commenti apparsi sulla stampa specializzata, sembrerebbero rientrare nella

nuova disciplina del reverse charge le tipologie di servizi correlate ai seguenti codici Ateco:

Nuove prestazioni soggette al “reverse charge” Servizio Codice ateco Descrizione

43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici.

81.21.00 Pulizia generale e non specializzata di edifici.

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari).

Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici

81.29.10 Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici. Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici 43.11.00 Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture.

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.

43.21.02 Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti.

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione.

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti.

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso.

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso.

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili.

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni

Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici. 43.31.00 Intonacatura e stuccatura 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori

Prestazioni di completamento relative ad edifici

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici Per quanto riguarda le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all'interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo IVA. La novità, in concreto, interessa le agenzie immobiliari che appaltano a imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti e, potenzialmente, anche le immobiliari di costruzione e vendita. Le prestazioni di demolizione che hanno sempre a riferimento i fabbricati, come quelle di pulizia, interessano le immobiliari di costruzione e

ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare. Per le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (non le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal

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cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera - se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato. Per le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili. Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati • elettricisti, • idraulici, • installatori di controsoffitti, di caldaie e

condizionatori, di infissi, • imbianchini e decoratori, • giardinieri • tutte le attività che possono dirsi

realizzatrici o installatrici di impianti.

Il meccanismo del reverse charge non dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle prestazioni collegate a edifici rese da soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi e che, quindi, fatturano le prestazioni senza IVA, indipendentemente dal fatto che le prestazioni di cui trattasi siano rese a favore: • di un altro soggetto che opera nel regime dei contribuenti minimi; • di un qualsiasi altro soggetto passivo IVA che opera nel regime ordinario. Diversamente, invece, il contribuente che opera nel citato regime dei minimi che dovesse assumere la veste di committente dei servizi in oggetto nei confronti di un prestatore che opera nel regime iva normale, dovrà provvedere: • a integrare con l’IVA la fattura emessa

senza iva dal prestatore ai sensi dell’art.17, sesto comma, lett. a-ter del DPR 633/1972 ;

• al versamento dell’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Le medesime considerazioni operano, stante la marcata analogia con il regime dei minimi, anche con riferimento al nuovo regime forfettario, introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i lavoratori autonomi. ***

A l t r i m o n d i

Voluntary disclosure e impatto sulla Svizzera In collaborazione con http://www.lamiafinanza.ch/ Entrata in vigore della legge sulla voluntary disclosure e della norma sulla punibilità dell’autoriciclaggio. Accordo Italia-Svizzera sullo scambio di informazioni (la cui firma è prevista a metà febbraio). E annuncio, a sorpresa, della Banca Nazionale Svizzera (Snb) di eliminare il tetto minimo di 1,20 per il cambio franco/euro. Tre fattori destinati a impattare in modo rilevante su coloro che detengono patrimoni in Svizzera, modificando lo scenario attuale con

effetti importanti per il sistema bancario elvetico, che potrebbe veder fuoriuscire dai confini nazionali una fetta considerevole delle proprie masse in gestione in seguito alla decisione dei clienti italiani di aderire alla voluntary disclosure, ossia alla procedura di emersione e regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero. In questo caso, in Svizzera. E non si tratta di bruscolini. Secondo alcune stime di mercato, i capitali italiani depositati presso le banche elvetiche ammonterebbero a circa 200-300 miliardi di euro. Qual è la posizione della svizzera rispetto alla voluntary disclosure? Di tutto questo si è parlato il 20 gennaio a Lugano in occasione del convegno “La voluntary disclosure: esperienze pratiche di professionisti internazionali”. “Quale Svizzera? La Svizzera ufficiale oppure

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quella delle banche?”, risponde Paolo Bernasconi, professore Dr.h.c. Univerity of Zurich, che poi prosegue dicendo “le autorità politiche hanno una posizione favorevole. Da anni, infatti, promuovono programmi di regolarizzazione e di conformità fiscale”. Posizione delle banche Poi ci sono le banche, che sono una realtà eterogenea. “L’Associazione svizzera delle banche e l’Associazione svizzera delle banche straniere in Svizzera sono allineate sulla posizione, non tanto delle autorità politiche, quanto su quella dell’Autorità di vigilanza, ossia della Finma, che è una posizione che è andata modificandosi nel tempo – ricorda Bernasconi – Tanti anni fa l’autorità di vigilanza ha tollerato, ben sapendo quale fosse il business model delle banche, poi, piano piano, da quando gli Usa hanno iniziato a martellare le banche svizzere, ha cominciato a non tollerare più questo comportamento”. Impatti sulle masse e sul numero delle banche svizzere “La voluntary disclosure avrà un impatto sulle masse in gestione delle banche e delle fiduciarie in Svizzera perchè tecnicamente per aderire alla voluntary il cliente italiano dovrà pagare delle imposte. E le imposte andranno da un 10% circa, nei casi migliori, a percentuali molto alte del 50-60% – spiega Fabrizio Novelli, Regional Manager Switzerland di Farad International S.A, che si aspetta che molti aderiranno perché il contesto internazionale è cambiato pesantemente negli ultimi anni e perchè non ci sono vere alternative se non tattiche. “Il cliente italiano che non aderisce oggi alla voluntary probabilmente avrà un problema tra due e tre anni nel posto in cui ha scelto di muoversi per ragioni tattiche”. Quanto a una stima sul calo delle masse degli istituti di credito svizzeri, Novelli risponde: “Dipende ovviamente da banca a banca, da che percentuale c’è oggi tra attivi dichiarati e non dichiarati. Penso, comunque, che una media del 20% possa essere un ordine di grandezza abbastanza attendibile”. Accordo Italia-Svizzera Dell’accordo fiscale Italia – Svizzera, che è stato annunciato nei giorni scorsi, si sa ancora poco. “Ma si è capito che non avrà efficacia retroattiva”, dichiara Fabrizio Vedana, vicedirettore generale di Unione Fiduciaria, che parla di “un accordo fondamentale, che incide in

modo importante sulla voluntary disclosure in termini di abbattimento dei costi, riduzione delle sanzioni e riduzione dei termini di accertamento”. Quali potrebbero essere le implicazioni? “A partire dal 2017 ci sarà uno scambio automatico di informazioni – risponde Roland Pliger, dello studio Bonn Steichen & Partners – Questo significa che il segreto bancario svizzero non ci sarà più e che questo scambio di informazioni sarà una realtà. Bisogna quindi regolarizzare questi fondi, approfittando della voluntary disclosure, al fine di fare emergere questi capitali, regolarizzando tutti gli stock detenuti in Svizzera per farli rientrare in Italia”. Il franco forte La notizia della Banca Nazionale Svizzera (Snb) di slegare il cambio franco/euro è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha portato a un apprezzamento del franco di circa il 20%. Un fattore positivo o negativo in ottica voluntary? Le voci in campo sono diverse. “C’è chi dice che alla fine quei clienti che hanno dei patrimoni da disclosare e hanno molti patrimoni espressi in franchi, con questa manovra sul franco si ritrovano, di fatto, pagata la voluntary (grazie all’apprezzamento della valuta elvetica, ndr) – commenta Vedana – Altri che dicono che in realtà, con l’apprezzamento del franco, molti italiani potrebbero essere determinati a lasciare i soldi in Svizzera, perchè si è capito che il franco rimarrà una moneta forte. E altri ancora che invece dicono (ma sembrerebbero essere voci minoritarie) che questa manovra sul franco potrebbe allontanare la clientela italiana dalle banche svizzere, quindi spingere sul rimpatrio fisico, perchè i soggetti sarebbero interessati a monetizzare subito le plusvalenze”. Una cosa è certa: “Mentre la voluntary, a mio avviso, ha permesso a un po’ tutti gli operatori (banche, fiduciarie di gestione) di attrezzarsi e quindi di gestire un calo tecnico degli attivi in gestione che ci sarà, la notizia della scorsa settimana della Banca Nazionale Svizzera ha colto tutti impreparati”, dichiara Novelli, che poi spiega che tra i vari risvolti di questa mossa, c’è anche quello del calo delle masse in gestione, perchè in generale, chi detiene denaro in Svizzera ha dei portafogli diversificati nelle varie valute, con l’euro e il dollaro che la fanno padrone (anche il franco incide, ma con percentuali che non vanno oltre il 20%). “In media, se parametrati in franchi, i portafogli hanno quindi perso. Quanto, dipende dall’asset

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allocation, ma è probabile dire in media un 10-15%, che potrebbe arrivare anche a 20% nei casi estremi – dice Novelli – Questa è una variabile che nessuno ha potuto prevedere e che sicuramente inciderà di nuovo sui conti economici”. Italia o estero? “Per la Svizzera è una occasione unica – spiega Leo De Rosa, partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati, che ricorda che, se prima c’era una operatività che spesso era border line, che consentiva di raggiungere dei risultati il cui fine ultimo non era quello di una gestione patrimoniale, cioè la protezione e la resa del capitale, ma che aveva come architrave soltanto la segretezza e la riservatezza, in una accezione un po’ più torbida, nei confronti dell’amministrazione finanziaria o dell’autorità finanziaria, “una volta che la segretezza non sarà più un caposaldo, bisognerà scendere in campo e mettersi sul mercato. Secondo me – dice De Rosa – laddove la Svizzera e i suoi gestori, che sono estremamente capaci, riusciranno a

esprimere questo potenziale, consentendo agli italiani, con la mobilità dei capitali che oggi c’è, di vedere i propri capitali essere messi al servizio di gestioni magari illuminate, più redditizie, più protettive, con soluzioni finanziarie innovative, io credo che, con la possibilità di fare tutto questo alla luce del sole, molti italiani si faranno la domanda se rimanere in Italia o andare all’estero, imprenditorialmente e finanziariamente parlando”. Molti imprenditori italiani hanno, infatti, scelto la Svizzera come luogo per svolgere la propria attività alla luce del sole, cogliendo le opportunità previdenziali, burocratiche, amministrative che la Svizzera in comparazione con l’Italia offre. “Quindi se gli svizzeri oggi vivono questa procedura della voluntary disclosure con preoccupazione, secondo me una preoccupazione uguale o contraria deve essere vissuta anche da parte delle banche italiane, dello stato italiano e del tessuto imprenditoriale italiano che potrebbe impoverirsi a favore di Paesi più efficienti”, conclude De Rosa. ***

O p i n i o n i

Il minimo dei minimi

Questo articolo a firma di Franco Broccardi, partner dello studio Lombard DCA, è stato pubblicato sul sito www.consumatoridirittimercato.it *** Non sempre mischiare colore su colore fa di un quadro un capolavoro. Nei lavori di Pollock, un furioso intreccio di vernici, quello che vediamo è Pollock stesso: sono lui dentro la tela, è materia che racconta il gesto, il movimento, l’azione. Non sono dipinti ma il dipingere. È il racconto di un’idea. L’art. 1 (commi da 54 a 89) della legge di stabilità 2015 prevede la cancellazione di tutti regimi fiscali semplificati (le nuove iniziative, il regime fiscale di vantaggio, il regime contabile agevolato) e introduce un nuovo regime forfettario. Colore su colore, anche qui, ma

quello che ne risulta non è un capolavoro ma una macchia su una tela sporca, un pasticcio. Quello che racconta sarebbe meglio non saperlo. È un Teomondo Scrofalo non un Pollock. La soppressione del regime fiscale del vantaggio, i cosiddetti minimi, è un buco nella tela. Il nuovo testo una crosta. Questo regime prevedeva che il reddito imponibile, determinato dai ricavi meno i costi secondo il principio di cassa, venisse tassato con un’imposta sostitutiva del 5%. Per poter usufruire di questo regime era necessario rispettare alcuni parametri. Tra gli altri: • il contribuente doveva aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000 nell’anno precedente l’adozione del regime; • l’attività da esercitare non doveva costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in

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cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; • qualora venisse proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente, non doveva essere superiore a € 30.000. Il regime agevolato poteva essere adottato per il periodo d’imposta in cui l’attività era iniziata e per i quattro successivi. Questo limite quinquennale poteva essere prolungato fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di

età. Il nuovo regime agevolato prevede una tassazione calcolata su un imponibile forfettariamente determinato sulla base dei codici attività utilizzati e con un’aliquota del 15%. I destinatari del nuovo regime sono le persone fisiche esercenti attività d‘impresa, arti o professioni. Possono quindi accedere al nuovo regime agevolato coloro che: • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nelle seguente tabella:

(tab. a)

Progr. Gruppo di Settore Codici Ateco 2007 Soglia ricavi Redditività 1 Ind. Alimentari e Bevande (10 - 11) 35.000,00 40%

2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000,00 40%

3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000,00 40%

4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000,00 54%

5 Costruzioni e attività immobiliari 41 - 42- 43- 68 15.000,00 86%

6 Inermed. Del commercio 46.1 15.000,00 62%

7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 - 56 40.000,00 40%

8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88 15.000,00 78%

9 Altre attività economiche

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 -38 - 39 - 49 - 50 -51 -52 - 53 - 58 -59 - 60 - 61 -62 - 63 - 77 - 78 - 79- 80 - 81 - 82 -84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 -96 - 97 -98- 99

20.000,00 67%

• non hanno sostenuto spese complessive per lavoro dipendente, parasubordinato e associazione in partecipazione con solo apporto di lavoro superiori a € 5.000; • non hanno sostenuto costi, al lordo degli ammortamenti, per beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente (stock) di importo superiore a € 20.000. I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che caratteristiche necessarie per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi. È inoltre previsto l’abbattimento del reddito forfettario di un terzo per l’anno in cui si inizia la nuova attività e per i due successivi se vengono rispettate le seguenti condizioni:

• il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto dell’agevolazione attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente

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quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui sopra. I lavoratori dipendenti, inoltre, possono accedere dal 2015 al regime forfettario se i redditi conseguiti dall’attività d’impresa o professionale, nell’anno precedente, sono prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati. Tale prevalenza non è richiesta se la somma dei redditi agevolati e quelli di lavoro dipendente o assimilato è minore o uguale a € 20.000 o se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato è cessato. Per valutare l’impatto del nuovo regime rispetto alle opzioni previste in precedenza abbiamo paragonato tre redditi professionali pari a € 15.000 (limite massimo per l’applicabilità del nuovo regime a tali tipi di reddito), € 15.100 (importo appena eccedente tale limite) e € 30.000 (importo limite per l’attuale regime dei minimi). Per completezza abbiamo anche operato il confronto con il regime ordinario irpef. Innanzitutto per gli ultimi due importi il nuovo regime non potrà essere applicato eccedendo i limiti previsti. Il nuovo regime agevolativo, poi, prevede che la redditività per un professionista

sia del 78% del fatturato. In pratica: per ogni € 100 euro di fatturato vengano forfettariamente attribuiti costi per € 22. Per confrontare i vari regimi, nell’ipotesi di fatture per complessivi € 15.000 sono state fatte le seguenti simulazioni: • Vecchi Minimi 5% senza sostenimento di costi (ipotesi non realistica ma che permette di vedere la massima tassazione possibile con l’applicazione di questo regime); • Vecchi Minimi 5% con costi sostenuti pari al 22% dei componenti positivi (usando la medesima logica dell’ art. 1 della Legge di stabilità 2015); • Nuovi Minimi previsti dall’art. 1 della Legge Stabilità 2015 con riduzione di 1/3 dei ricavi (ipotesi valida per i primi tre anni di attività); • Nuovi Minimi previsti dall’art. 1 della Legge Stabilità 2015; • Regime Irpef ordinario con reddito imponibile di euro 15.000 senza sostenimento di costi (anche in questo caso l’ipotesi non è realistica ma permette di vedere la massima tassazione possibile) ; • Regime Irpef ordinario con reddito imponibile di euro 15.000 i costi sostenuti saranno il 22% dei componenti positivi;

(tab. b)

Minimi Minimi con

simulazione costi al 22%

Nuovi Minimi con diritto riduzione di

1/3

Nuovi Minimi senza riduzione Ordinario

Ordinario con simulazione costi

al 22%

Reddito 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Riduzione 1/3 5.000,00 Reddito forfait 11.700,00 7.800,00 11.700,00 15.000,00 11.700,00 Imponibile 15.000,00 11.700,00 7.800,00 11.700,00 15.000,00 11.700,00 Imposta 750,00 585,00 1.170,00 1.755,00 2.755,00 1.883,00 Inps 4.608,00 3.594,24 2.396,16 3.594,24 4.608,00 3.594,24 Totale Imposte 5.358,00 4.179,24 3.566,16 5.349,24 7.363,00 5.477,24 Reddito Netto 9.642,00 10.820,76 11.433,84 9.650,76 7.637,00 9.522,76

Reddito Netto Mensile

803,50 901,73 952,82 804,23 636,42 793,56

Nelle ipotesi considerate il nuovo regime previsto dalla legge di stabilità conviene solo ed esclusivamente per i primi 3 anni se è possibile usufruire della riduzione di un terzo del reddito imponibile (e questo per la riduzione dei contributi inps). È curioso notare come il nuovo regime senza la riduzione di un terzo non sia conveniente neppure rispetto al regime ordinario (con costi forfetizzati): la lieve differenza a favore del

nuovo regime si scontra con il diritto, presente nel regime ordinario, a tutte le detrazioni previste dalla normativa irpef (se, inoltre, dalle imposte calcolate sul reddito ordinario non venisse calcolata l’addizionale regionale in questo caso compresa nell’imposta per € 144, la tassazione ordinaria sarebbe addirittura più vantaggiosa rispetto al nuovo regime che entrato in vigore il 1° gennaio 2015). E se il professionista avesse un fatturato di €

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15.100 o di € 30.000, importi che prevedono l’uscita dal regime forfettario che è entrato in vigore il 1 Gennaio 2015 ma che erano inclusi

nel regime dei minimi? Vediamo la tabella qui sotto.

(tab. c)

Ordinario Minimi Ordinario Minimi Ordinario

Reddito 15.100,00 16.000,00 16.000,00 30.000,00 30.000,00 Imponibile 15.100,00 16.000,00 16.000,00 30.000,00 30.000,00 Imposta 2.786,00 800,00 3.062,00 1.500,00 7.835,00 Inps 4.638,72 4.915,20 4.915,20 9.216,00 9.216,00 Totale Imposte 7.424,72 5.715,20 7.977,20 10.716,00 17.051,00 Reddito Netto 7.675,28 10.284,80 8.022,80 19.284,00 12.949,00

Reddito Netto Mensile

639,61 857,07 668,57 1.607,00 1.079,08

I 100 euro in più l’anno (rispetto alla già poco allettante prospettiva di applicazione del nuovo regime in caso di un fatturato già di per sé non da nababbi di € 15.000) si tramuterebbero in maggiori imposte per oltre € 2.000. Lo stesso problema, in parte, esisteva anche con il regime dei minimi ma, quantomeno, si poneva a un livello più alto: € 30.000 contro € 15.000 (e inoltre nell’attuale regime dei minimi se i ricavi o i compensi superano i € 30.000 ma non i € 45.000 la ‘fuoriuscita’ dal regime si ha dall’esercizio successivo). Le soglie dei ricavi indicate dalla Legge di stabilità non sembrano accettabili. Un fatturato di € 15.000 l’anno si tramuta in una disponibilità mensile di € 804,23 (vedi tab b) al mese e se, per fortuna (di quelle fortune che di solito non ci si augurano mai), si sforasse il limite anche solo di euro 100, come nell’esempio sopra, questa disponibilità scenderebbe a € 638,61 (vedi tab c) con buona pace della progressività. Un simile sistema non significa certamente agevolare le partite iva e abbassare le tasse, come sostenuto in questi giorni dal governo e come annunciato dal premier sui social network. Gli utilizzatori finali di questi regimi, poi, spesso sono giovani e bamboccioni (che con circa € 800 al mese non si possono permettere di fare grandi cose) spesso costretti ad aprire partite iva per poter lavorare (e di solito senza nessuna tutela). Per agevolare i redditi più bassi prodotti da partite iva si sarebbero potuti eliminare alcuni

vincoli d’ingresso al “vecchio” regime del 5% prevedendo, ad esempio, la possibilità di usufruire del regime agevolato per tutti coloro che nel corso dell’anno fiscale precedente abbiano conseguito ricavi inferiori a € 30.000 per i professionisti e € 40.000 per le attività artigianali e commerciali (categorie che sostengono maggiori costi) senza distinzione tra chi ha già esercitato quell’attività e chi no o chi ha la partita iva da più di 5 anni. Si sarebbe potuto pensare, altresì, di aumentare il limite dei beni strumentali che è possibile acquistare nel triennio o anno precedente. Ma, soprattutto, si dovrebbe riflettere sul fatto che un’aliquota del 30,72% di contributi gestione separata INPS su redditi così bassi sia un peso insostenibile per molti. Infine: una agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità è la previsione per commercianti e artigiani di non pagare i contributi minimali sottoponendosi ad una aliquota rispettivamente del 22,29% e 22,20% (aliquote 2014). Con un ma: nel caso in cui venga versato meno di quanto previsto come minimale i contributi verranno ragguagliati ai mesi e, di conseguenza, si andrà in pensione più tardi. Questa agevolazione contributiva ha anche un se: si ha diritto all’agevolazione, infatti, solo previa comunicazione all’INPS (con modalità ancora non note). Se vi pare un capolavoro. ***

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A r t i & m e s t i e r i

Costellazioni: divagazioni pittoriche sulle stelle Il 28 gennaio 2015 si inaugurata presso lo studio Lombard DCA la seconda mostra del ciclo Modello Unico: una personale della street artist Nais. Un nuovo scambio, un altro mondo, un passo ancora più in là, dentro di noi. La street art, per definizione, è condivisione: vive nelle strade, indistinte e metropolitane. Indipendente e illimitata. Racconta le proprie storie proprio senza soffitti, con ironia e intelligenza. Con acume e con la voglia di ridere, anche, dove spesso da ridere sembra proprio che non ci sia. Nais al chiuso, in uno studio di commercialisti, ci aiuta a capire che è la nostra percezione a fare l’arte, la cultura e ogni storia. Ci aiuta ad abbattere i muri tra mondi immaginati diversi, a rendere lo spazio infinito, a guardare l’alto e trovarci l’altro e il tutto in forma di stelle. A comprendere che il soffitto che abbiamo qui sopra è solo una copertura dalla pioggia e non un limite alle idee e alla nostra umanità. La mostra è aperta al pubblico fino al 25 marzo prossimo ed è visitabile su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. (* foto di Marina Alessi, elaborazione di Nais)

“E’ tagliata la viva cavità dei cieli / da una linea sfavillante, da una corda policroma” (Zinaida Nicolaevna Gippius) Qui di seguito Vi proponiamo la presentazione della curatrice Elisabetta Parente. E’ difficile sottrarsi al fascino del cielo. Non esiste essere umano che non abbia, almeno per una volta, contemplato, implorato o interrogato l’infinita vastità dello spazio celeste, imprimendo alla propria mente e al proprio cuore una vibrante accelerazione. Leopardi non ha potuto resistere al desiderio di spingere lo sguardo oltre l’orizzonte, perché nonostante la vertigine di paura dettata dall’ignoto, il poeta di Recanati aveva sempre trovato nelle stelle le fedeli e vaghe compagne della sua solitudine. Come scrive al fratello Theo, Vincent Van Gogh nelle lunghe notti arlesiane spesso usciva a dipingere gli astri celesti, nel tentativo di addolcire il moto implacabile dei suoi pensieri. Zinaida Gippius, poetessa russa del Novecento, avverte il cielo come un ventre cavo attraversato da un segno luminoso e irrorato dal colore ed è forse questa la visione che meglio si avvicina all’interpretazione pittorica dello spazio siderale dato da Nais, giovane artista milanese cresciuta nel mondo della street art. Il cielo è fatto d’aria e dall’aria prende avvio la mostra: Aria è una fanciulla ondeggiante e sottile che, nelle sue viscere trasparenti fatte di tulle, possiede il segreto di una chiave in grado di dar voce all’immaginazione e di liberare le stelle, tenute prigioniere a terra in gabbie lattiginose. Le figure femminili sono protagoniste nella poetica di Nais: delicate eppure sicure, sensuali ma anche potenti, esprimono una forza sottile, che sembra nascere dall’ancestrale consapevolezza di essere coloro che, accogliendo i contrasti, hanno il delicato compito d’incanalare le molteplici correnti dell’esistenza. In Le Stelle, opera in cui l’artista interpreta la diciassettesima carta dei Tarocchi, la giovane donna che generosamente versa il suo dono

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liquido sia nell’acqua, sia sulla terra, porta in sé il seme di entrambi questi elementi: nella sua chioma fluente infatti il verde e l’azzurro di cielo e acqua s’intrecciano con il marrone e il giallo, ovvero le brune striature del suolo. Lo stile dell’artista, sinuoso e fluente nella linea, saturo e potente nel colore, trova compiuta declinazione nelle piccole opere che rappresentano i segni dello Zodiaco. Per la prima volta, Nais sceglie di contornare le tele con un bordo scuro, sul quale sono vergati i nomi dei singoli segni: la nera cornice, miniaturisticamente trapuntata di bianco, non dà solo unitarietà alla serie, ma si fa anche guscio prezioso che racchiude ed esalta la raffigurazione. Su aerei sfondi nebulizzati (l’artista ha impiegato sempre gli stessi tre colori base, ma miscelati ogni volta in maniera diversa), trovano posto le morbide rotondità dell’abbraccio dei Gemelli, la floreale leggerezza della Vergine, la solidità rocciosa e mascolina del Toro. Forse perché molto vicino all’universo interiore dell’artista, il segno della Bilancia è tra i più felicemente riusciti: c’è un armonico equilibrio tra la silente rotondità della gestazione e la pienezza della vita che accoglie sorridente anche l’inevitabile consapevolezza della morte. Non c’è dubbio che, con un linguaggio originale in cui si contaminano arabescate eleganze bidimensionali e sfrenata fantasia cromatica, Nais tesse trame e tende brillanti fili colorati, come quelli immaginari eppure luminosi che sottendono il dialogo fra la maschile tela del Sole e quella pallidamente sognante della Luna, elementi celesti che non possono che custodire, in un piccolo luogo riposto del loro essere, l’essenza dell’altro. Attraverso una piccola finestra, l’artista invita lo spettatore ad entrare in questo luogo magico e a muoversi con divertita libertà fra le trame degli astri che popolano la volta celeste. Se il concetto di spazio, teso alla misurazione razionale e scientifica, appartiene all’uomo moderno, l’idea di cielo tende invece a proiettarsi nella dimensione dell’antico, del misterioso e dell’infinito, ma con un sottile gioco di rimandi le due dimensioni felicemente s’incontrano nel pennello di Nais e nelle tele che hanno dato vita a questa mostra. ***

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