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GLI EDITORIALI
5di Carla Cappiello
6di Francesco Marinuzzi
GLI ARTICOLI
8D. Mazza
18D. Morea, L. Bongiovanni
24S. Cavallo
32S. Armenia, C. Carlini, C. Volpetti
38V. Bellucci, C. Del Prete, L. D’Angelo
44M.Pizza
56V. Capogreco, S. Ruggieri
60G. Giarda
66P. Cornelini, F. Boccalaro, G. Menegazzi
74M. Pasqualini, G. Presti
82M. Ieppariello
2
Som
mar
io
1
88G. Bava, A. Taglioni
96Membri iscritti alla commissione “L’Ingegnere per il no profit” 23 Dicembre 2014
GLI APPROFONDIMENTI
104E. Ronzitti
nolo a freddo nolo a caldo 118
L’AREA WEB DEL QUADERNO E DELLA RIVISTA 128
�
,
. R
M.CerriIng, Ing. L.C. Chiarenza
Direttore responsabile
Direttore editoriale
Comitato di redazione
Sezione A
Sezione B
Amministrazione e redazione
Direzione artistica e Progetto grafico
Stampa
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Finito di stampare:
Quaderno
a cura di
commissione
visto da
REATTORE NUCLEARE DI IVGENERAZIONE REFRIGERATOCON PIOMBO BREST 300: LASIMULAZIONE NEUTRONICA
TRAMITE IL SOFTWARE MCNPX,I FLUSSI NEUTRONICI E LA
RISPOSTA DI UNA TIPICA SONDAPER REATTORI VELOCI.
Potenza termica 700 MWPotenza elettrica netta 300 MWTemperatura del refrigeranteall’ingresso del core 693 KTemperatura del refrigerante all’uscita del core 813 KPressione del refrigerante 17 barFlusso del refrigerante attraverso il core 3.8Caduta di pressione all’interno del circuito primario 2 barNumero di generatori di vapore (GV) 8Numero di pompe primarie (assiali) 4Potenza del singolo generatore di vapore 87.5 MWCapacità di ciascun GV 185.7 t/hFluido del circuito secondario Water - steamTIN/TOUT per i GV 613 K / 793 KPIN/POUT per i GV 255 bar / 245 bar
Temperatura dell’acqua all’ingresso del GV 538 K
Strutture implementate nel codice di trasportodella radiazione MCNPX
fuel assemblies
Tabella 1 – Principali caratteristiche dell’impiantonucleare BREST 300 [1]
Sezione con vista completa dell’impianto nucleare BREST 300 [1]
Tabella 7Composizione isotopica del combustibile fresco
Barrette di combustibile per le regioni 1,2 e 3 del nocciolo
Sezione di un elementodi combustibile (FA),
misure in mm.
Schematizzazione del core, deglielementi di controllo e del riflettore radiale
Sezioneverticale della parte
inferioredell’impianto [1]
Sezioni orizzontalidell’impianto, come
in figura 2 [1]
down-comer
�
Tabella 10 - Composizione isotopica dell’acciaioHCM12A [3]
Assemblaggioassorbitore (AA)
Schema dellestrutture in-coreed ex-core daimplementare
Sezione orizzontaledel sistemaimplementato, daMCNPX
Sezione verticaledel sistemaimplementato, daMCNPX
– Spettro neutronico in corrispondenza della circonferenza medianadel down-comer
– Spettro neutronico in corrisponenza dell’elemento di combustibilepiù periferico
– Spettro neutronico al centro del nocciolo
Spettri neutronici
down-comer
down-comer
– Errore relativo per le misure dello spettro neutronico al centro delreattore
– Errore relativo per le misure dello spettro neutronico nel down-comer
down-comer
down-comer
slow-downing
down-comer
Impiego di strumentazione neutronica: cameraa fissione per alte temperature.
down-co-mer
down-comer
down-comer
Detector, camera afissione Photonis
CFUE32 [4]
– Sezione d’urto (n, ) per 207Pb [5]
Tabella 20 - Principali caratteristiche della camera a fissione Photonis CFUE32 [4]
down-comer
down-comer
down-comer
down-comer
down-comer
Conclusioni
down-comer
Tabella 22 - Composizione isotopica dello strato sensibile interno alla camera a fissione Photonis CFUE32 [4]
234U 235U 236U 238U 16OComposizione isotopica [%w/w] 0.059731 98.048936 0.039821 1.403686 0.447826
Tabella 23 - Risposta della camera a fissione Photonis CFUE32 per un flusso termico [4]
Thermal neutronic Signalflux [ n]
[n/(cm2s]Pulse mode 103�108 10-3 conteggi/(s·n/(cm2s>)Campbelling mode 107�3·1012 4·10-29A2/(Hz·n/cm2)Current mode 109�1013 10-16A/n(n·cm-2s-1)
Tabella 24 - Segnale in uscita dalla camera a fissione Photonis CFUE32 per il flusso neutronico tipico del BREST 300in corrispondenza del down-comer
Neutronic flux [ n] Signal[n/(cm2s]
Pulse mode 103�108 3.62·10-4 conteggi/(s·n/(cm2s>)Campbelling mode 107�3·1012 1.45·10-29A2/(Hz·n/cm2)Current mode 109�1013 3.62·10-17A/n(n·cm-2s-1)
1
IL RUOLO DETERMINANTEDEL CONSULENTE TECNICO
INGEGNERE PER ILSUCCESSO DELLE
OPERAZIONI IN PROJECTFINANCING
a cura di
commissione
visto da
IntroduzioneProject Fi-
nancing
versus
Le attività del consulente tecnico ingegnereProject Financing
Special PurposeVehicle
“super partes”
L’importanza del consulente tecnico ingegnere
Project Finan-cing
Project
Project Financing
Project Financing
modello finanziario
modello finanziario
Financinglimited-recourse
Project Financing
arranger
VERIFICHE RISULTATI ATTESI
Le attività del consulente tecnico ingegnere nell’ambito di un’operazione in Project Financing
abbastanza
Project Financing
cover ratiosDebt Service Cover Ratio Loan Life
Cove Ratio
Esempio di un modellodi un’iniziativa
in Project Financing
sum-mary Project Fi-nancing
Conclusioni
Project Financing
versus
Project Financing
Project Financing
Project Fi-nancing
Quaderno
ANALISI DELLA RISPOSTA DI MURI DI SOSTEGNOSOTTO AZIONE SISMICA
a cura di
commissione
visto da
Le opere di sostegno
INFRASTRUTTURE CRITICHEE POLITICHE DI INTERVENTO
IN CASO DI CATASTROFI NATURALI:UN SISTEMA DI SUPPORTOALLE DECISIONI (DSS)
IN AIUTO AL DECISION MAKING
a cura di
commissione
2
Interdipendenza tra Infrastrutture CriticheProgramma Europeo
per la Protezione delle Infrastrutture Critiche
“infrastrutture materiali o di tecnologia del-l’informazione, reti, servizi e beni il cui dan-neggiamento o distruzione avrebbero gravi ri-percussioni sulla salute, la sicurezza e il be-nessere economico o sociale dei cittadini”
cascading escalating
3
Il grafico dello scena-rio “reference run” de
“I limiti dello sviluppo”,1972.
“prevedere, assorbire, adattarsi a, e/orecuperare rapidamente da un evento poten-zialmente catastrofico”Critical Infrastructure Resilience
sistemi dinamici, com-plessi e non lineari
System Dynamics per l’analisi degli impatti
System Dynamics
Massachusetts Institute of Technology
“UrbanDynamics” “Limitsto Growth”
Progetto CRISADMIN: supporto allavalutazione degli impatti dell’AlluvioneGenova 2014
System Dynamics
urbane
Energy, Telecommunication, Transportation eApparatus
floo-ding bombing attack
soft
Risultati del test dipolitiche di intervento
alternative.
LE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELLASUPERFICIE DEGLI IMMOBILI URBANI:
DPR N. 138/98a cura di
commissione
visto da
zione ordinaria
Nor-me tecniche per la determinazione della super-ficie catastale delle unità immobiliari a destina-
Superficie lordaVendibile della unità con
funzione principale
+
Superficie ponderataPertinenze accessorie
Superficie ponderataPertinenze ornamento
Superficie commerciale
Criteri generali per il calcolo della “Superficieprincipale”
■ Qual è l’unità di consistenza?
■ Come si computa la superficie?
■ Quali sono i criteri generali per il calcolodella superficie?
Criteri di ponderazione per il calcolo della“Superficie accessoria”
■ Unità immobiliari appartenenti alladestinazione residenziale ed alla destinazionepubblica:
unitàimmobiliare urbana
autonomia funzionale epotenzialità reddituale.
autonomia funzionale ereddituale
1) Unità immobiliari a destinazione abitativa ditipo privato e locali destinati a funzionicomplementari
2) Unità immobiliari a destinazione pubblica odi interesse collettivo:
Unità immobiliari a destinazione terziaria ocommerciale:
PEC E FIRMA DIGITALE:COSA SONO E COME UTILIZZARLE
a cura di
commissione
visto da
electronic IDentificationAuthentication and Signature
Smart Card
Smart Card
Smart Card
Smart Cardlibreria software
Smart Cardlibreria
software
Come si firma
Smart Card
Certification Auto-rity rootCA
Smart Card
Smart Card
smart
Personal Identification Number
Smart Card
Firma a chiaviasimmetriche
Time Stamping Authority
Advanced Electronic Signature Format
ETSI TS 101 733 V1.7.4 -CMS Advanced Electronic Signature
p7m
ETSI TS 102 778 - PDF Ad-vanced Electronic Signature
ETSI TS 101 903 - XML Ad-vanced Electronic Signature
xml
metadati
Come verificare la firma
Certificate Revocation LisOnline Certificate Status Protocol
hash
ti-me stamping
La posta elettronica certificata: cos’è e comesi usa
3
Programma di Posta Elettronica o Web Mail
MUAMail User Agent
Composizione del messaggio
smtp deli-very report
Ricevute di Accettazione e ConsegnaHome Page WebMail
ARUBA
daticert.xml
– Regolamento eIDAS N. 910/2014 del PARLA-MENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 23 lu-glio 2014, in materia di identificazione elettronicae servizi fiduciari per le transazioni elettronichenel mercato interno e che abroga la direttiva1999/93/CE.
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridel 24 ottobre 2014 - Definizione delle caratteri-stiche del sistema pubblico per la gestione dell’i-dentità digitale di cittadini e imprese (SPID), non-ché dei tempi e delle modalità di adozione del si-stema SPID da parte delle pubbliche amministra-zioni e delle imprese.
– Determinazione Commissariale n. 63/2014 - Mo-dalità di attuazione dell’articolo 19, comma 7 (Fir-ma digitale verificata), del DPCM 22 febbraio2013 recante “Regole tecniche in materia di ge-nerazione, apposizione e verifica delle firme elet-troniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensidegli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2,36, comma 2, e 71.”
– d.P.C.m. del 22 febbraio 2013 – Regole tecnichein materia di generazione, apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate, qualificate e di-gitali.
– Delibera CNIPA del 21 maggio 2009, n. 45 – Re-gole per il riconoscimento e la verifica del docu-mento informatico, e successiva modificata Digit-PA del 28 luglio 2010, n. 69
– Legge del 28 gennaio 2009, n. 2 di conversionedel D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (artt. 16 e 16-bis) che rende obbligatorio l’uso della Posta Elet-tronica Certificata per le Aziende e i Professioni-sti.
– Il Decreto Legislativo del 4 Aprile 2006 n. 159. Di-sposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 7marzo 2005 n. 82 “Codice dell’AmministrazioneDigitale” (CAD) che raccoglie e coordina una se-rie di norme eterogenee che riguardano l’uso del-le tecnologie dell’informazione nella pubblicaamministrazione.
– DPR Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 - Rego-lamento recante disposizioni per l’utilizzo dellaposta elettronica certificata, a norma dell’articolo27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
– Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 - “Regoletecniche per la formazione, la trasmissione e lavalidazione, anche temporale, della posta elettro-nica certificata”.
�
VERIFICA DI CAPACITÀ PORTANTE DIFONDAZIONI DIRETTE IN FASE SISMICA
a cura di
commissione
visto da:
Premessa
Verifiche agli stati limite ultimi
Definizione dell’azione sismica secondo lanormativa vigente
valutazione della resistenza con ap-procci pseudo-statici se la determinazione del-le azioni discende da un’analisi pseudo-statica
l’azionedel sisma si traduce in accelerazioni nel sotto-suolo (effetto cinematico, K
hk) e nella fondazio-
ne, per l’azione delle forze d’inerzia generatenella struttura in elevazione (effetto inerziale,K
hi).
Khi
Khk
kh
Metodo di Cascone
effetto cinematico
effetto inerziale
Verifica Coefficiente Coefficiente Coefficienteparziale parziale parziale(R1) (R2) (R3)
Verifica Coefficiente Coefficiente Coefficienteparziale parziale parziale(R1) (R2) (R3)
Tabella 1 - Coefficienti parzialiRper le verifiche agli stati limite ultimi
STR e GEO di muri di sostegno (tab. 6.5.I NTC2008)
Tabella 2 - Coefficienti parzialiRper le verifiche agli stati limite ultimi
di fondazioni superficiali (tab. 6.4.I NTC2008)
Altri metodi di calcolo della capacità portantedi fondazioni dirette in condizioni sismiche
Metodo di Paolucci e Pecker
yield design theory
vi
kh<tan
Metodo di Maugeri
hgf, h
cf, h
qf
tan
Metodo di Richards
Esempio numerico
Confronto dei risultati ottenuti dall’applicazione deivari metodi nei due approcci considerati per la deter-minazione della larghezza B della fondazione dell’e-sempio in esame.
Variazione della larghezza B della fondazione e delcoefficiente di sicurezza FS in funzione del metodoadottato nei due approcci considerati.
Dati iniziali per il dimensionamento della fondazionenel caso in esame.
LA MANUTENZIONE DIFFUSA DELTERRITORIO: UN CONTRIBUTO
NECESSARIO ALLA MITIGAZIONE DELRISCHIO IDRAULICO
a cura di
commissione
visto da:
Introduzione
Il dissesto idrogeologico in Italia
dissesto idrogeologicol’insieme di quei fenomeni connessi al
rovinoso defluire delle acque libere in superfi-cie e all’interno del suolo, producendo effettiche possono portare alla perdita di vite umane,ad alterazioni delle attività e delle opere del-l’uomo e dell’ambiente fisico
Gli strumenti di prevenzione
Piano di bacino idrografico
Piano straordinario
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano Territoriale Paesaggistico (PTP)
Piano dei Parchi (PP)
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Fonte: elaborazione CRESME Demo/SI su dati ISTAT
I costi del dissesto idrogeologico
Costi relativi ad interventi finanziati a valle di eventi di dissesto idrogeologico e terremoti nel periodo 1944-2012. Fonte: Rapporto “Terra e sviluppo. Decalogo della Terra 2010 – Rapporto sullo stato del territorio italia-no” (Consiglio Nazionale Geologi in collaborazione con CRESME integrati con dati provenienti dal Dipartimen-to della Protezione Civile e dal MATTM).
La mitigazione del rischio idraulico attraversola manutenzione diffusa del territorio
Numero di interventi to-tali confrontato con il
numero di interventi ul-timati per anno periodo(1999-2014) – ReNDiS(Repertorio Nazionaledegli interventi per la
Difesa del Suolo)
4
Lo Stato delterritorio italiano 2012. Insediamento e rischio si-smico e idrogeologico
Terra e sviluppo. Decalogo del-la Terra 2010 – Rapporto sullo Stato del territorioitaliano
Evoluzione del climaed impatti dei cambiamenti climatici – Sintesidel contributo ENEA alla Terza ComunicazioneNazionale dell’Italia alla UN-FCCC
I costi del ri-schio idrogeologico – Emergenza e Prevenzio-ne
Ecosistema Rischio – Monitoraggio sulle attivitàdelle amministrazioni comunali per la mitigazio-ne del rischio idrogeologico.
Le buone pratiche per gestire il territorio e ri-durre il rischio idrogeologico
Elementi peruna strategia nazionale di adattamento ai cam-biamenti climatici
Criteri e tecnicheper la manutenzione del territorio ai fini dellaprevenzione del rischio idrogeologico
5
INTRODUZIONE ALLAINGEGNERIA NATURALISTICA
a cura di
commissione
visto da
Introduzione
Un po’ di storia
Ingenieurbiologie
Tipiche opere romaneriferibili all’ingegnerianaturalistica
Sistemazione congraticciate alte viventidi un tronco delTorrente Bourget inFrancia disposte comesoglie a valle di brigliein muratura. Anche quile tipologie impiegatedipesero dalla funzioneassegnata ai manufatti
Taleae sesquipedalesterreno inmersae paulum obruuntur -
ingulisordinibus cespitum -
ontexa viminibus membra -
iminea loricula -
Si lapis non erit, perticis saligneis viri-dibus controversus conlatis consterni-to; si pertica non erit, sarmentis conli-gatis -
Federa-cion de Ingenieria del Paisaje
Österreichischer Ingenieurbiologischer Verein
Sicherungsarbeiten im Landschaft-sbau
Gesell-schaft für Ingenieurbiologie
Verein fürIngenieurbiologie
Ingenieurbiologie
■ Interventi stabilizzanti
Vis Vitalis
Le tecniche di ingegneria naturalistica
■ Interventi antierosivi di rivestimento
Idroseminatrice suscarpata ad Atina (FR)(aprile 2002)
Gradonate vive suversante in Loc. S.Caterina Val Canale(UD)
Gradonate vive, canaletta con graticciata pressometanodotto Malborghetto-Bordano (UD) (2002)
Gradonate vive, canaletta con graticciata pressometanodotto Malborghetto–Bordano (UD), quattroanni dopo (2006)
Dune protette da schermi frangivento lineari alla focedel Coghinas (2005)
Palificata viva su versante Colle Melfa (FR) (marzo2001)
Interventi come da foto precedente a distanza di unanno (maggio 2002)
Grata viva a Cadibona (SV), lungo la linea FS Geno-va-Torino (1994)
■ Interventi combinati di consolidamento
La progettazione degli interventi di ingegnerianaturalistica
iter
Potenzialità dell’Ingegneria Naturalistica inItalia
Livello minimo dienergia negli interventidi I.N.
Atti del congresso internazionale: tecniche di ri-naturazione e di ingegneria naturalistica
Sistemazione tecnica e biologica dei corsi d’ac-qua: 20 anni di esperienze
Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica
Principi e linee guida per l’Ingegneria Naturalisti-ca
Interventi di sistemazione del territorio con tecni-che di ingegneria naturalistica
Manuale tecnico di Ingegneria Naturalistica
Interventi di Ingegneria Naturalisticanel Parco Nazionale del Vesuvio
Tecniche naturalisti-che nella sistemazione del territorio
- Principi metodi e deontologiadell’ingegneria naturalistica
- Manuale di Ingegneria Na-
turalistica per le scuole secondarie
- Quaderni di cantiere,Piante al posto del cemento
Il dimensionamento delleopere di ingegneria naturalistica,
Manuale di Inge-gneria Naturalistica applicata al settore idraulico
Manuale di Inge-gneria Naturalistica applicata al settore strade cave, di-scariche e coste .
Manuale di Inge-gneria Naturalistica applicata alle sistemazioni di ver-sante
Bioingegneria Forestale - BiotecnicaNaturalistica
Ingegneria Naturalistica -Manuale delle opere in terra
Ingegneria Naturalistica -Manuale delle costruzioni idrauliche
Tecniche di Ingegneria Naturalistica
Interventi di diversificazione morfologica perl’aumento della biodiversità sul Rio Fontanelle aCassino (FR) (2002)
Interventi di diversificazione morfologica perl’aumento della biodiversità sul Rio Fontanelle aCassino (FR), a distanza di un anno (2003)
�
Le normative di riferimento
Quaderno
IL RUOLO DELL’AUDITOR NEI SISTEMIDI GESTIONE – METODI E
COMPORTAMENTI
a cura di
commissione
visto da:
Gui-delines for auditing management Systems
Le caratteristiche principali di un audit disistema
Non è importante quelloche scoprite, è importante cosa fate relativa-mente a quello che avete scoperto
“Risk-Based-Thinking”
Plan-Do-Check-ActRisk-Based-Thinking
stakehol-der
market share
stakeholders
Risk BasedThinking
stakeholder
“tool”
6
Quaderno
IL VALORE CAUZIONALENELLE VALUTAZIONI DEGLI
IMMOBILI PER LACONCESSIONE DEL CREDITO
a cura di
commissione
visto da:
Introduzione
corpus
Mort-gage Lending Value
Bruxelles, la sede del Parlamento EuropeoFigura 2: Gli standard divalutazione internazionalipubblicati dal IVSC –International ValuationStandard Council nel 2013
Figura 3: Gli standard divalutazione europei pubblicatidal TEGoVA – The EuropeanGroup of Valuers’Associations nel 2012
Il valore cauzionale1) definizione
International Valuation Stan-dards European Valuation Stan-dards
va-lore del credito ipotecario
Per «valore del credito ipotecario» si in-tende il valore dell’immobile quale deter-minato in base ad un prudente apprez-zamento della futura negoziabilità del-l’immobile stesso, tenuto conto degliaspetti durevoli a lungo termine dell’im-mobile, delle condizioni normali e localidel mercato, dell’uso corrente dell’im-mobile e dei suoi appropriati usi alterna-tivi. Nella stima del valore del creditoipotecario non possono intervenire con-siderazioni di carattere speculativo. Il va-lore del credito ipotecario è documenta-to in modo chiaro e trasparente.
Il valore di mercato è l’ammontare sti-mato per il quale un determinato immo-bile può essere compravenduto alla datadella valutazione tra un acquirente e unvenditore, essendo entrambi i soggettinon condizionati, indipendenti e con in-teressi opposti, dopo un’adeguata atti-vità di marketing durante la quale en-trambe le parti hanno agito con egualecapacità, con prudenza e senza alcunacostrizione.
2) caratteristiche
esistono notevoli differenze tra il valoredi mercato e il MLV: il primo è ricono-sciuto a livello internazionale ai fini delladeterminazione del valore di un immobi-le in un momento determinato. Il valoredi mercato stima il prezzo che si può ot-tenere per un immobile alla data di valu-tazione, a prescindere dal fatto che talevalore possa variare molto rapidamentee non essere più valido. Al contrario, loscopo del MLV è fornire un valore soste-nibile a lungo termine, che consideri l’a-deguatezza di un immobile a essereusato come garanzia per un prestitoipotecario, indipendentemente dalle fu-ture fluttuazioni del mercato e su unabase più stabile. Il MLV indica un impor-to di solito inferiore al valore di mercatoe quindi in grado di assorbire le fluttua-zioni a breve termine, allo stesso temporispecchiandone con precisione il trenda lungo termine di fondo.
market approachincome approach
Figura 4: Gli standarddi valutazione italianipubblicati daTecnoborsa nel 2011
Figura 5: Grafico dell’andamentodell’IPAB – Indice dei Prezzi delleAbitazioni per il periodo 2011 –2014 redatto dall’ISTAT su basenazionale
Figura 6: Linee guida per lavalutazione degli immobili ai finidella concessione del creditoredatte dall’ABI – AssociazioneBancaria Italiana
cost approach
Market Comparison Approach
High and Best Use
ConclusioniMortgage Lending
ValueSchema graficodell’MCA – Market
Comparison Approach
International Valuation Standards International Valuation Standards CommitteeEuropean Valuation Standards The European Group of Valuers Associa-tions
Italian Property Valuation Standard
IN VISTA DEL SEMINARIO NAZIONALESUL PARCO TECNOLOGICO:
APPROFONDIMENTI TECNICI CHE SI AUSPICAVENGANO ILLUSTRATI IN QUELLA SEDE
a cura di
commissione
Questo articolo riporta alcuni elementi conoscitivi e riflessioni elaborateall’interno della Commissione Gestione Impianti Nucleari dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma sul deposito nazionale per rifiutiradioattivi. Pur essendo presenti, all’interno della Commissione,
professionalità e informazioni tali da disporre di un quadro abbastanzacompleto sulla situazione attuale, si è ritenuto utile presentare, in una
forma per quanto possibile scevra da tecnicismi, alcune questioni che,per il particolare rilievo, si ritiene meritino un adeguato approfondimento
nel corso del seminario nazionale
Approfondimenti attesi
diffuse e capillari campagne di infor-mazione e comunicazione alla popolazione inordine alle attività da essa svolte
Introduzione
Deposito nazio-nale
Parco tecnologico
approfonditi tutti gli aspetti tecnicirelativi al Parco Tecnologico, con particolare ri-ferimento alla piena e puntuale rispondenzadelle aree individuate, ai requisiti dell’AIEA edell’Agenzia1 ed agli aspetti connessi alla sicu-rezza dei lavoratori, della popolazione e del-l’ambiente
Introduzione
Differenza tra riconoscimento del titolo di studio e riconoscimento del titolo professionale
LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE INEUROPA ED IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLIPROFESSIONALI CONSEGUITI ALL’ESTERO
a cura di
approfondimenti
Utilizzo del titolo professionale
Diritto di stabilimento e libera prestazione diservizi
installarsi
stabilito
Il Database della Commissione Europea el’art. 59 della direttiva 2005/36/CE: l’eserciziodi trasparenza e la mappatura delleprofessioni
mutual evaluation of regulatedprofessions
natio-nal reports
PeerReview
La peer review per le professioni di architettoed ingegnere civile
STUDIO MORENO MAGGI PHOTOGRAPHERArchitettural and Fine-art Photography
Roma: Via Francesco Milizia, 1 - 00196 Tel./Fax 06.32.33.099 Port. 347.81.55.451New York: 100 Hudson Street Suite n° 7/A N.Y. 10013 Tel./Fax 212.96.68.612
RUOLI E RESPONSABILITÀ NELL’AMBITODEI CONTRATTI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE:
IL DIVERSO REGIME DI TUTELA NEI CASI DINOLO A FREDDO E DI NOLO A CALDO
a cura di
approfondimenti
, Ing. L.C. Chiarenza
nolo a caldo
nolo a freddo
nolo a caldo,
(Sentenza Cassazione Penale n. 20478 del20.05.2007).
CassazionePenale, Sez. 4, 5 giugno 2009, n. 23604).
con la quale una parte si obbliga afar godere all’altra una cosa mobile o immobileper un dato tempo verso un determinato corri-spettivo
”...una parte assume, con organizzazio-ne dei mezzi necessari e con gestione a pro-prio rischio, il compimento di un’opera o di unservizio verso un corrispettivo in danaro
Nolo a freddo)
“nolo a caldo è un contratto di locazione acui si aggiunge una prestazione d’opera:insomma l’impresa che noleggi le macchi-ne mette a disposizione anche il personalein grado di usarle, farle funzionare corretta-mente
“Ha sempre sostenuto l’esclusionedi tali contratti dall’ambito operativo dell’in-versione contabile, in considerazione delfatto che il contratto di “nolo a caldo” siconfigura come una prestazione di servizi,diversa dal contratto di appalto. Se il mac-chinario con il personale agisce sotto le di-rettive del direttore di cantiere dell’appalta-tore siamo in presenza di un nolo a caldoviceversa, se abbiamo il noleggio, il perso-nale ed anche l’obbligo di ottenere un certorisultato, siamo in presenza di sub appal-to”;
se il prestatore è chiama-to ad eseguire il servizio in qualità di “meroesecutore” materiale delle direttive delcommittente, venendo a mancare uno deglielementi tipici del contratto d’appalto, ossia
l’autonomia organizzativa, il meccanismodel “reverse charge” non deve essere ap-plicato”;
“ ... solo noleggio del propriomezzo guidato da un proprio dipendentetrattasi, secondo la qualificazione eseguitadalla giurisprudenza di questa Corte, delc.d. Nolo a caldo che secondo la giurispru-denza di questa Corte (vedi per tutte Cass.Sent. 39913 del 2005) è costituito dallaconcessione in uso di macchinari e la forni-tura di personale specializzato per l’usodello stesso. È quindi un contratto innomi-nato caratterizzato da una prestazione prin-cipale, avente ad oggetto la locazione o ilc.d. noleggio di un macchinario e da unaaccessoria rappresentata dall’attività delsoggetto addetto. Tale contratto, qualora ilavori non superino una determinata per-centuale, non comporta neppure la viola-zione del divieto di subappalto di cui allaLegge 13.09.1982, n. 646, art. 21
” [omissi] - La giuri-sprudenza ha, inoltre, evidenziato quali sianogli elementi utili ai fini della qualificazione dellafattispecie concreta in termini di nolo a caldo,nonché la differenza esistente, a prescinderedal nomen iuris attribuito dalle parti al rapportonegoziale, tra quest’ultima e gli schemi contrat-tuali dell’appalto e del subappalto (artt. 1655c.c. e ss.).Nello specifico, l’appaltatore e l’eventuale su-bappaltatore si obbligano nei confronti delcommittente al compimento di un’opera ovveroalla prestazione di un servizio, organizzando imezzi di produzione e l’attività lavorativa per ilraggiungimento di un risultato produttivo auto-nomo.Diversamente, nel nolo il locatore mette a di-sposizione solo il macchinario ed, eventual-mente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcunaingerenza nella attività produttiva e nell’orga-nizzazione aziendale del noleggiatore.La distinzione operata dalla giurisprudenza,sia pure ai fini della corretta applicazione delletutele prevenzionistiche di cui al D.Lgs. n.81/2008, trova conferma nelle disposizioni nor-mative contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, con-cernenti la disciplina regolatoria in materia dicontratti pubblici.L’art. 118 del D.Lgs. citato contempla, infatti,uno specifico regime autorizzatorio per i con-tratti di subappalto in senso stretto, intesi qualicontratti derivati in virtù dei quali l’appaltatoreaffida a terzi l’esecuzione, in tutto od in parte,del servizio assunto.
La disposizione prevede altresì, al comma 11,in relazione alle altre categorie di subcontratti –aventi ad oggetto attività ovunque espletateche richiedono l’impiego di manodopera, qualiforniture con posa in opera e noli a caldo –l’applicazione della medesima disciplina auto-rizzatoria del subappalto se ricorrano determi-nati presupposti, ossia il contratto sia di impor-to superiore al 2% del valore delle prestazioniaffidate o a 100.000 euro e l’incidenza del co-sto della manodopera e del personale sia su-periore al 50% dell’importo del contratto da af-fidare”.
Più in particolare si ricordano le argomentazio-ni sostenute dalla Corte di Cassazione con lasentenza n. 6208/2008 che non ha escluso lapossibilità di applicare la solidarietà nei rap-porti tra un consorzio e imprese consorziateassegnatarie dei lavori sia pur in assenza di unvero e proprio contratto di subappalto. Nellospecifico la Suprema Corte, nel richiamarel’art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtùdel quale
, ha affermato che l’intenzionedel Legislatore, secondo un’interpretazione inchiave sistematica, non è stata quella di esclu-
dere le speciali e necessarie tutele previste afavore dei lavoratori contemplate dalla discipli-na civilistica dell’appalto ovvero del subappal-to (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrerebbeevincersi che, in tali ipotesi, sia comunquepossibile applicare garanzie di carattere so-stanziale a tutela della persona che lavora,prevalendo queste ultime sui profili afferenti al-la qualificazione giuridica di tipo formale in me-rito alla natura del negozio di affidamento deilavori.Sullo stesso tenore si segnala anche una suc-cessiva sentenza di merito secondo cui “la fat-tispecie del nolo a caldo e dell’appalto dei ser-vizi possono essere assimilate, sussistendo lastessa ratio di tutela del lavoratore dipendentedell’impresa effettivamente operante” (Trib. Bo-logna, 22 novembre 2009).
ex A.V.C.P. che nella DETERMI-NAZIONE n. 6/2003 del 27 febbraio 2003
“ [omissis] prima di esaminare la portata dellevariazioni introdotte dalla legge n.166/02, ap-pare opportuno richiamare il contenuto del-l’art.18, comma 12, della legge n. 55/90 e s.m., laddove si chiarisce che “
, se singolarmente di importo superioreal 2 per cento dell’importo dei lavori affidati odi importo superiore a 100.000 ECU e qualoral’incidenza del costo della manodopera e delpersonale sia superiore al 50 per cento dell’im-porto del contratto da affidare”.A questa disposizione si è ricollegato l’art.141,comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554,per precisare che “le attività ovunque espletateai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in es-sere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”.Il testo del suddetto comma 12 si è tuttaviaprestato alla seguente duplice interpretazione,per quanto concerne l’estensione dell’ambitoapplicativo:1) qualsiasi sub-affidamento di valore conte-
nuto entro le soglie (percentuali o in valoreassoluto) indicate dalla legge n. 55/90 e s.m. non va considerato subappalto e non èquindi sottoposto al regime di autorizzazio-ne;
2) i soli sub-affidamenti relativi a prestazioninon qualificabili come lavori sono sottrattialla disciplina che regola il subappalto, pur-ché di incidenza inferiore alle predette so-glie.
Nella prima delle due interpretazioni – che è ri-sultata in questi anni ampiamente condivisa
dalle stazioni appaltanti e dalle imprese appal-tatrici – tutti i sub-contratti per i quali non sussi-steva la concorrenza delle condizioni anzidetteerano svincolati dalla disciplina autorizzatoriadel subappalto, descritta nell’art.18, commi 3,4, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 55/90 e s. m., risul-tando unicamente necessario l’obbligo di co-municazione alla stazione appaltante, ai sensidell’ultimo periodo del comma 12 del predettoarticolo.Riferendosi invece alla seconda interpretazio-ne, va richiamato qui quanto già affermato daquesta Autorità nella determinazione n.12/2001, laddove si specificava che mentre icommi da uno ad undici ed i commi tredici equattordici dell’art.18 della legge n. 55/90 e s.m. “contengono le disposizioni da applicarsiper il subappalto delle prestazioni che sonoqualificate come lavori”, il comma dodici “ope-ra una definizione legale del subappalto”,estendendo le garanzie previste per i lavori aquei “sub-contratti relativi a prestazioni chenon sono lavori ma prevedono l’impiego di ma-no d’opera, come quelli di fornitura con posa inopera e di nolo a caldo”, nel caso in cui talisub-contratti avessero assunto un’incidenzapercentuale superiore a quella precisata nellanorma ed un costo della mano d’opera, esple-tata in cantiere, superiore al 50% dell’importodel sub-contratto.Come appare evidente, fra le due interpretazio-ni possibili della norma in questione vi era spa-zio per una divergenza sostanziale, concer-nente l’estensione (o meno) della disciplina au-torizzatoria al singolo subappalto di lavori, sedi importo complessivo non superiore alle so-glie percentuali indicate dalla legge.A fronte di questo possibile duplice quadro in-terpretativo, con l’entrata in vigore della leggen. 166/02 – pubblicata sul supplemento ordina-rio alla G.U. n.181 del 3 agosto 2002 – è inter-venuta una significativa innovazione nella sud-detta materia, stante il tenore dell’art.7, comma3, che introduce una variazione all’art.18, com-ma 9 della legge n. 55/90 e s. m., sotto formadi aggiunta del seguente periodo: “Per i su-bappalti o cottimi di importo inferiore al 2 percento dell’importo dei lavori affidati o di impor-to inferiore a 100.00 euro, i termini per il rila-scio dell’autorizzazione da parte della stazioneappaltante”. Va inoltre aggiunto che tale varia-zione non è stata accompagnata da alcunamodifica del successivo comma 12 del mede-simo art.18, il quale sottrae alla definizionestessa di subappalto (e quindi al regime di au-torizzazione) “qualsiasi contratto avente ad og-getto attività ovunque espletate che richiedonol’impiego di manodopera, quali le forniture conposa in opera e i noli a caldo”, purché di inci-
denza non superiore al 2 % dell’importo dei la-vori affidati o – in valore assoluto – a 100.000euro, oppure, qualora di incidenza superiore atali soglie, il peso della mano d’opera sia nonsuperiore al 50% dell’importo totale del con-tratto.Prescindendo dal congetturare eventuali anti-tesi contenute nel testo di legge o dall’invocarel’implicita abrogazione di una norma prece-dente, resa incompatibile per effetto di quellasopravvenuta, deve invece trarsi dalle consi-derazioni esposte un convincimento rafforzatocirca la validità di quanto ritenuto nella citatadeterminazione n. 12/2001, che è stato poi ul-teriormente ribadito al punto N) della recentedeterminazione n. 27/2002, recante “Prime in-dicazioni sulla applicazione della legge 1 ago-sto 2002 n.166”.In quest’ultima pronuncia – rispondendo ad unquesito circa il rapporto fra i commi 9 e 12 del-la legge n. 55/90 e s. m., per effetto della di-sposizione inserita dall’art.7, comma 3, dellalegge n. 166/02 – è stato ribadito che il comma12 riguarda i cosiddetti contratti similari (cioèquei sub-affidamenti relativi a prestazioni chenon sono lavori ma prevedono l’impiego di ma-no d’opera, come nel caso della fornitura conposa in opera e dei noli a caldo), in relazioneai quali vengono stabilite le soglie economicheper considerarli equiparati ai subappalti di la-vori ed assoggettarli – conseguentemente – al-la medesima disciplina.Si è affermato perciò che “la nuova disciplinariguarda esclusivamente il subappalto o i cotti-mi relativi alle prestazioni da qualificarsi comelavori e, quindi, nessuna variazione è stata ap-portata alle disposizioni in materia dei cosid-detti contratti similari”.In definitiva, per effetto dell’innovazione intro-dotta dal legislatore, l’unica interpretazione lo-gica della norma in questione porta a ritenere –oltre ogni ragionevole dubbio – che
se non inteso come circoscritto
all’abbreviazione dei tempi connessi agliadempimenti di competenza della stazione ap-paltante.Viceversa, stando all’interpretazione alternativasecondo cui – al di sotto di certi limiti economi-ci – l’esecuzione di qualsivoglia subappaltoviene sottratto alla preventiva autorizzazione,risulterebbero ancora più fondate quelle per-plessità, frequentemente espresse in autorevolicommenti, circa il
In base alle suddette considerazioni l’ultimoperiodo del punto N) della determinazione n.27/2002 va interpretato nel senso che incidonosul 30% dell’importo della categoria prevalentesubappaltabile i lavori ancorché di importo in-feriore al 2% del contratto o a 100.000 eurononché i sub-affidamenti definiti contratti simi-lari, cioè quelli di fornitura e posa in opera equelli di nolo a caldo di importo superiore al2% o – in valore assoluto – a 100.000 euro, eper i quali il costo della mano d’opera, espleta-ta in cantiere, sia superiore al 50% dell’importodel sub-affidamento.[omissis] Infatti, l’insussistenza dell’obbligo diautorizzazione preventiva non può ovviamenteintendersi come assenza di qualsiasi regola equindi di potestà di controllo da parte degli or-gani dell’amministrazione, poiché – pur man-cando specifiche indicazioni normative – devecomunque essere assicurato il rispetto dei
principi generali che regolamentano la materia,esistendo altresì specifici obblighi di legge incapo ai soggetti preposti alla conduzionedell’appalto, tali da configurare indirettamentedei limiti anche nel ricorso ai sub-contratti (ine-renti le forniture con posa in opera ed i noli acaldo) non classificabili come subappalti.[omissis] In particolare, qualora ci si avvalessepiù volte di un identico nolo a caldo nell’ambitodello stesso appalto e tale circostanza non fos-se giustificata da fatti oggettivamente verifica-bili (quali ad esempio la necessità di eseguirela relativa lavorazione in fasi temporali netta-mente distinte – come da previsioni del crono-programma allegato al contratto – o l’intervenu-ta approvazione di una perizia di variante chereintroduce, in un momento diverso e non pre-vedibile all’atto della consegna dei lavori, lecondizioni per l’ulteriore ricorso ad un nolo acaldo di cui l’appaltatore si sia già avvalso inprecedenza), risulterebbe pienamente legitti-mo, se non addirittura doveroso, che l’ammini-strazione appaltante, attraverso i propri organi,richiedesse all’aggiudicatario di fornire ade-guate motivazioni, accompagnate – se del ca-so – dalla produzione degli opportuni atti a cor-redo o dalla redazione di nuovi elaborati a mo-difica ed integrazione di quelli esistenti in pre-cedenza.[omissis] Non è infatti ipotizzabile la fattispeciedi un ufficio di direzione dei lavori impossibilita-to ad esercitare i numerosi controlli che la leg-
ge gli assegna in ordine alla corretta esecuzio-ne – quantitativa e qualitativa – dei lavori, al ri-spetto dei tempi preventivati, all’aggiornamen-to del cronoprogramma generale e particola-reggiato, alla regolarità della documentazioneche testimonia il rispetto degli obblighi nei con-fronti dei lavoratori presenti in cantiere.Analogamente a quanto argomentato per la di-rezione dei lavori, non è pensabile la figura diun coordinatore per la sicurezza in fase di ese-cuzione che sia di fatto limitato nell’eserciziodel delicato ruolo disegnato dal D.Lgs. 14 ago-sto 1996 n.494 e s.m., a causa della presenzadi operatori diversi – per numero e per qualifi-ca – da quelli previsti nel piano di sicurezza ecoordinamento, il quale ultimo potrebbe a suavolta risentire, in misura variabile, dei muta-menti generati per effetto di scelte totalmente‘autonome’ compiute dall’aggiudicatario.Dalle considerazioni svolte segue che:1) omissis2) omissis3) omissis4) per tutti i sub-affidamenti che non sono
qualificabili subappalti ai sensi dell’art.18,comma 12, della legge 19 marzo 1990, n.55 e s. m. (cioè per i contratti similari, aven-ti ad oggetto prestazioni di fornitura conposa in opera e noli a caldo, qualora nonsuperino le soglie del 2% del contratto o a100.000 euro o, qualora superiore a tali so-
glie, il costo delle mano d’opera espletatain cantiere sia inferiore al 50% dell’importodel subcontratto), pur in assenza di un ob-bligo di autorizzazione, deve comunque es-sere assicurato il rispetto dei principi gene-rali che regolamentano la materia.
L’indirizzo interpretativo comune dato dalle ci-tate sentenze e pareri, ribadisce come
e cioèl’autonomia organizzativa,
.Risulta quindi rilevante, ai fini che qui interes-sano, la distinzione tra ‘nolo a caldo’ e contrat-to di appalto (artt. 1655 c.c. e seguenti), dovein tale ultimo caso l’appaltatore si impegna conil committente a compiere un’opera ed a tale fi-ne deve organizzare i suoi mezzi di produzione
ed il lavoro; nel nolo, invece, il locatore mettesolo a disposizione il macchinario ed, even-tualmente, l’addetto al suo utilizzo, senza alcu-na ingerenza nella attività produttiva e dellasua organizzazione”
nolo acaldo si potrebbe configurare nell’istituto deldistacco
art. 5) “Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nel-l’ambito di un contratto di somministrazione dilavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, fermo restandoquanto specificamente previsto dal comma 5dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n.276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione eprotezione di cui al presente decreto sono acarico dell’utilizzatore”art. 6) “Nell’ipotesi di distacco del lavoratore dicui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modificazio-ni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezionesono a carico del distaccatario, fatto salvo l’ob-bligo a carico del distaccante di informare eformare il lavoratore sui rischi tipici general-mente connessi allo svolgimento delle mansio-ni per le quali egli viene distaccato....”
“.. deriva la confermadell’orientamento della giurisprudenza dellaCorte secondo cui non è lecito l’appalto il cuioggetto consista nel mettere a disposizione delcommittente una prestazione lavorativa, la-sciando all’appaltatore - datore di lavoro i solicompiti di gestione amministrativa del rapporto(retribuzione, assegnazione delle ferie, assicu-razione della continuità della prestazione me-diante le opportune sostituzioni), ma senza unareale organizzazione della prestazione stessafinalizzata ad un risultato produttivo autonomo“.
: “..
proprio
in tema di pre-venzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto ti-tolare dell’impresa che noleggia macchinari(eventualmente mettendo a disposizione ancheun soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l’ob-bligo di cooperare all’attuazione delle misure diprevenzione e protezione che l’appaltatore dilavori deve adottare in favore dei lavoratori allesue dipendenze, e pertanto non assume, neiconfronti di questi ultimi, una posizione di ga-
ranzia in relazione ai rischi specifici connessiall’ambiente di lavoro nel quale essi sono chia-mati ad operare, non esercitando alcuna atti-vità produttiva. nolo acaldo
nolo a caldo
“orga-nizzazione”