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Gli obblighi derivanti dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. durante il ciclo di vitadi un impianto gas medicali( tt i li i(progettazione, realizzazione, uso emanutenzione)
A h C l B i B bòArch. Carlo Borgazzi Barbò
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTOD Lgs 81/2008 e s m i Titolo IVD. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo IV
Capo I – misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per lasicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
Si intende per cantiere temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui si effettuano:
ALLEGATO X
1) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fi ti t i t i t t i t ll i l i lt i t i lifisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
1 di 30© 2011 Arch. Carlo Borgazzi Barbò, tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
I soggetti coinvoltiArt 89 D Lgs 81/2008
IMPRESA AFFIDATARIACOMMITTENTE
Art. 89, D. Lgs. 81/2008
IMPRESA AFFIDATARIACOMMITTENTE
NOMINA
Responsabile dei lavori(RL)
Imprese subappaltatrici1
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
(CSP)
Lavoratori autonomi
2ò il d t di l d ll(CSP)
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori3
non può essere il datore di lavoro delleimprese affidatarie ed esecutrici o un suodipendente o il responsabile del servizio diprevenzione e protezione (RSPP) da luid i tsalute durante l esecuzione dei lavori
(CSE)3 designato;
Tali incompatibilità non operano in caso dicoincidenza fra committente ed impresaesecutrice
2 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il committente e il responsabile dei lavoriArt. 89, D. Lgs. 81/2008
COMMITTENTE
soggetto per conto del quale l’intera RESPONSABILE DEI LAVORI
opera viene realizzata.
N l di l di bbli il
(RL)
Soggetto che può essere incaricato dal
committente per svolgere i compiti adNel caso di appalto di opera pubblica, ilcommittente è il soggetto titolare delpotere decisionale e di spesa relativoalla gestione dell’appalto
committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal d.Lgs. 81/08 e s.m.i.
alla gestione dell appalto
Nel caso di appalto di opera pubblica ilresponsabile dei lavori è il responsabileunico del procedimento;
3 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
OBBLIGHI del committente/responsabile dei lavori :
a) verifica l’idoneità tecnico professionale dell’imprese
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a200 uomini-giorno e i cui lavori noncomportano rischi particolari (si veda allegatoXI) le imprese e i lavoratori autonomi possono
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’imprese affidatarie delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.
XI) le imprese e i lavoratori autonomi possonopresentare solo:
a) Il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del d t i di l ità
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo (DOMA), distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei
documento unico di regolarità contributiva (DURC) corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’ INPS, all’ INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti
b) Autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso dicostruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, del DURC delle imprese e deilavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui allelettere a) e b).
4 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
OBBLIGHI del committente/responsabile dei lavori :
• DESIGNA : il coordinatore per la progettazione (CSP) e• DESIGNA : il coordinatore per la progettazione (CSP) eil coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE)
nei cantieri con presenza di più imprese esecutrici anche non in contemporanea
La nomina del CSE si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa,l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese
In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro il committente può non nominare il CSP.
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal CSE
• COMUNICA alle imprese affidatarie, allae imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo CSPe del CSE;
In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal CSE
• ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisitiprofessionali, il CSP e il CSE.
• nella fase della progettazione dell’opera, PRENDE IN CONSIDERAZIONE il piano di sicurezza ecoordinamento e il fascicolo;coordinamento e il fascicolo;
5 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il committente / RLTrasmette a AZIENDA SANITARIA LOCALE
(A S L )Il committente / RLPRIMA DELL’INIZIO
DEI LAVORI
(A.S.L.)
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVOROLAVORO
NOTIFICA PRELIMINARE Allegato XII
Cantieri sottoposti all’obbligo di invio della Notifica Preliminare:Cantieri sottoposti all obbligo di invio della Notifica Preliminare:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
) ff tt di i ti t i d’a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro è superiore a duecento uomini-
giorno.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita adisposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
6 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Tabelle riepilogative
UOMINI/GIORNO
NOTIFICA PRELIMINARE
NOMINA CSPE PSC
NOMINA CSEE PSC
1 impresa < 200 u/g NO
NO NO
> 200 / SI>= 200 u/g SI
NOTIFICA
Lavori privati nonsoggetti a permesso
di costruire e di importo < 100.000
NOMINA CSPE PSC
NOMINA CSEE PSC
NO SI
più imprese
NOTIFICA PRELIMINARE
SI
euroNO SI
NOMINA CSP NOMINA CSENegli altri casi
NOMINA CSPE PSC
NOMINA CSEE PSC
SI SI
7 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
Art. 93, D. Lgs. 81/2008
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all adempimento degli obblighilimitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
La designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalleLa designazione del CSP e del CSE, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalleresponsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi a carico dei coordinatori.
SANZIONI PER COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORIArt. 157, D. Lgs. 81/2008
Arresto da due a sei mesi, ammende da 1000 a 6.400 euro e sanzione amministrativa pecuniariaArresto da due a sei mesi, ammende da 1000 a 6.400 euro e sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro a seconda dell’articolo violato
8 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il coordinatore per la progettazione (CSP)Art 91 D Lgs 81/2008
OBBLIGHI:
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte il coordinatore per la
Art. 91, D. Lgs. 81/2008
Contenuti:Allegato XV
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria ed è
Contenuti:Allegato XVI
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria ed è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1
Contenuti:Art. 90
comma 1
SANZIONI: Art. 158, D. Lgs. 81/2008
per la violazione dei suddetti obblighi:arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro
9 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il coordinatore per l’ esecuzione dei lavori (CSE)Art. 92, D. Lgs. 81/2008
OBBLIGHI:l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)(PSC)
VERIFICAl’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese
che le imprese esecutrici adeguino se necessario i rispettivi POSche le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali (CCNL) al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
il PSC e il fascicolo all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenuteADEGUA
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazioneORGANIZZA
in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, lesingole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
SOSPENDE
p
10 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
SE
committente / responsabile
OBBLIGHI del CSE:
CSEinosservanze alla normativa vigente e alle disposizioni e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
RISCONTRA
committente / responsabile dei lavori non adottano alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea
SE
trasmette contestazione scritta alle imprese e ai
senza fornire idonea motivazione
plavoratori autonomi interessati
CSE
al COMMITTENTEo al RL
SEGNALAe
PROPONEdà comunicazione dell’inadempienza
all’ Azienda unità sanitariala sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese odei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione delcontratto
all Azienda unità sanitaria locale e alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;co pe e ;
SANZIONI:
con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da 1 000 a 6 400 euro a seconda dell’articolo violato
Art. 158, D. Lgs. 81/2008
con l arresto da due a sei mesi o con l ammenda da 1.000 a 6.400 euro a seconda dell articolo violato
11 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)Art. 100, D. Lgs. 81/2008
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e
contenuti minimi: Allegato XV
la salute dei lavoratori.è corredato da
• stima dei costi della sicurezza
• tavole esplicative di progetto comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nelcantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificaremodifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza di corrente elettrica, gas, ecc.
12 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
In assenza anche di uno solo dei seguenti documenti (quando previsti):(quando previsti):
• piano di sicurezza e di coordinamento• fascicolo• DURC• notifica preliminare• notifica preliminare
è sospesa l’efficacia del titolo abilitativoArt 90 D Lgs 81/2008Art. 90, D. Lgs. 81/2008
13 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata,
Art. 89, D. Lgs. 81/2008
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata,
può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
Impresa esecutriceArt. 89, D. Lgs. 81/2008
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane eImpresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali
14 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Art. 96, D. Lgs. 81/2008
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
DATORE di LAVORO
, g
DEVONO:
DATORE di LAVORO dell’ Impresa affidataria anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti
di il i ti di i (POS)• redigere il piano operativo di sicurezza (POS)• accettare il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC)
Datori di lavoro delle Imprese esecutrici
Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori il POS e il PSCi di i i d l t t d ivengono messi a disposizione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, che ha facoltà di formulareproposte al riguardo
In caso di di mere forniture di materiali o attrezzature le ditte fornitrici non devono redigere il pianooperativo di sicurezza
15 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Inoltre:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ allegato XIII (“Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere”);
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
SANZIONI per i datori di lavoro e i dirigentiArt. 159, D. Lgs. 81/2008
Arresto da due a otto mesi, e sanzioni da 500 a 8.000 euro a seconda dell’articolo violato
16 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
verificare l’idoneità tecnico professionale delle
Il datore di lavoro
tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi Allegato XVII
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza
DEVE:
Il datore di lavoro dell’ IMPRESA AFFIDATARIA
verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza(POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima dellatrasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza alcoordinatore per l’esecuzione
vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazionedelle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza ecoordinamento
Sub-appalto
IMPRESE ESECUTRICI
fornire alle imprese esecutrici dettagliate informazioni suirischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati adoperare e sulle misure di prevenzione e di emergenzaadottate in relazione alla propria attivitàESECUTRICI
e LAVORATORI
AUTONOMI
adottate in relazione alla propria attività.
indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno ilnominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dellapropria impresa con le specifiche mansioni incaricati perpropria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati perl’assolvimento dei compiti di cui sopra
17 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
USO E MANUTENZIONE DI UN IMPIANTOD. Lgs. 81/2008 e s.m.i., Titolo I
Soggetti del Sistema di Prevenzione AziendaleArt. 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2008
Sistema azienda
Datore di lavoro
DirigenteServizio di
prevenzione e
Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza RLSg
Preposto
prevenzione e protezione
RLS
LavoratoreMedico competente
18 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Relazioni tra gli “operatori” della sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Addetti al servizio di prevenzione e protezionenomina
DATORE di LAVORO
protezione
Addetti alla gestione delle
Medico competente
emergenze
Medico competente
eleggono
LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
19 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il datore di lavoro
Soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nella Pubblica Amministrazione è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione; In caso di omessa individuazione il
datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo
) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
Art.17 del D.Lgs. 81/2008OBBLIGHI NON DELEGABILI
Per omessa redazione e
Art.55 del D.Lgs. 81/2008SANZIONI
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs 81/2008;
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono
Per omessa redazione e nomina: arresto da 3 a 6
mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
- I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi;
- I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuazione la valutazione dei rischi in base a procedure t d di t t bilit d d t i t i i t i l
Se la violazione è commessa in aziende in cui si svolgono attività che sottopongono i
lavoratori a rischi particolari (rischio biologico centralistandardizzate stabilite da un decreto interministeriale.
Nell’attesa devono elaborare tale documento
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione
(rischio biologico, centrali termoelettriche, ecc.) e nei cantieri temporanei e mobili con la compresenza di più imprese con una entità non b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi (RSPP)inferiore a 200 uomini giorno:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euroIl documento di nomina del RSPP essere conservato internamente all’azienda
20 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Art.16 D.Lgs. 81/2008
DATORE di LAVORO
gè ammessa la
DELEGA di FUNZIONI
Limiti e condizionia) che essa risulti da atto scritto munito di data;a) che essa risulti da atto scritto munito di data;b) che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;specifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato autonomia di spesa; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni inmateria di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. La delega di funzioni nonesclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante. Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega nonpuò, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
21 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
S OO G
Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni ecompetenze ad essi conferite, devono:
Tra cui: • nomina del medico competente
d i ti t i l t i i i ti d ll’ tt i d ll i di
SANZIONIArt. 55, D.Lgs 81/2008
OBBLIGHI Elencati nell’art. 18, D.Lgs 81/2008
• designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza: prevenzione incendi, primo soccorso e in generale della gestione delle emergenze. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia
della Valutazione dei rischi; Arresto da due a de a a uta o e de sc ;
• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sulla designazione degli addetti alla gestione delle emergenze, in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e in riferimento alla valutazione dei rischi e alla prevenzione nell’azienda;
otto mesi, e sanzioni da 50 a
6.600 euro a seconda dell’articolo violato
rischi e alla prevenzione nell azienda;• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori e dei loro rappresentanti (UNI 11100/2011) • organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, antincendio e gestione dell’emergenza;• comunicare in via telematica all’iNAIL e all’ IPSEMA i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (a g p g (fini statistici) o tre giorni (a fini assicurativi)
22 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’ azienda o dell’ unitàproduttiva o incarica persone o servizi esterni (I responsabili e gli addetti dei servizi devono possedere le
Il servizio di prevenzione e protezione
Nomina:• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
’ ( S )
produttiva, o incarica persone o servizi esterni (I responsabili e gli addetti dei servizi devono possedere lecapacità e i requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/2008).
• L’addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
Il DATORE di LAVORO, se in possesso degli attestati di frequenza ai corsi di formazione, può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti dall’Allegato II) e i compitidirettamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti dall’Allegato II) e i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione (nelle imprese fino a 5 lavoratori).
Compiti:a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione;b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive adottate a seguito dellab) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive adottate a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta almeno una volta all’anno nelle aziende che occupano più di 15 lavoratorif) fornire ai lavoratori le informazioni (articolo 36) sui rischi per la salute e la sicurezza, sulle procedure per la gestione delle emergenze e sui nominativi di tutte le figure che gestiscono la sicurezza. g g g g
23 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Servizio di prevenzione e protezioneCorsi di formazione
I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.Modulo ACostituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore.Modulo BModulo di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alleattività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore ATECO di riferimento(classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per le rilevazioni statistiche nazionali di carattereeconomico)C il d l A h il d l B è ll d fi f i li di RSPP di ASPPCome il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Modulo CModulo di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi,anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnicoanche di natura ergonomica e psico sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnicoamministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 oreed è obbligatorio solo per RSPP.
CORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALECORSI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALEE’ previsto l’obbligo, sia per i responsabili, sia per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione suiluoghi di lavoro, della partecipazione a corsi di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale;per gli RSPP sono previsti corsi di formazione di 40 o 60 ore, in relazione al macrosettore di attività ATECO,mentre per gli ASPP sono previsti corsi della durata di 28 ore per tutti i macrosettori.
I corsi di formazione sono organizzati: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università,dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’IPSEMA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuolasuperiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazionisindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici
mentre per gli ASPP sono previsti corsi della durata di 28 ore per tutti i macrosettori.
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
24 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò
Affidamento di lavoriAffidamento di lavori,
servizi e forniture all’interno dell’azienda
IMPRESA APPALTATRICE
all interno dell azienda
DATORE di LAVOROAPPALTATRICE
oLAVORATORI
stipula di
AUTONOMI
Contratto d’appaltoSecondo quanto previsto dall’ art 26Secondo quanto previsto dall art. 26
del D.Lgs 81/2008
25 di 30Relatore: arch. Carlo Borgazzi Barbò