48
GRUPPO DI STUDIO IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO IL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE Redattori e relatori Dott. Barberis Davide Dott. Bruno Luigi Dott.ssa Bucchioni Barbara Dott.ssa Castelli Antonella Dott.ssa Spaini Margherita Dott. Tealdo Franco

GRUPPO DI STUDIO IN MATERIA DI PUBBLICA … · Dott. Barberis Davide Dott. ... • Il controllo di legittimita’ e quello di merito ... l’Azienda Sanitaria abbia due organi:

Embed Size (px)

Citation preview

GRUPPO DI STUDIO IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TORINO

IL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE Redattori e relatori Dott. Barberis Davide Dott. Bruno Luigi Dott.ssa Bucchioni Barbara Dott.ssa Castelli Antonella Dott.ssa Spaini Margherita Dott. Tealdo Franco

INDICE CARATTERI GENERALI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE - Premessa - Aziendalizzazione delle u.s.l. - metamorfosi in a.s.l. - Normativa - Disciplina civilistica - Composizione - Requisiti - Nomina e funzionamento - Compiti - Nucleo di valutazione LA FUNZIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE - Doveri dei collegi dei revisori dei conti per le aziende sanitarie.

• La dimensione del controllo • Il controllo di legittimita’ e quello di merito

- Evoluzione del sistema dei controlli in attuazione del d.lgs. N.286/1999. - Le funzioni di vigilanza e di controllo del collegio sindacale delle aziende sanitarie

• La verifica dell’amministrazione aziendale sotto il profilo economico • La vigilanza sull’osservanza di leggi, norme e regolamenti • L’accertamento della regolare tenuta della contabilita’ e la verifica di cassa • La relazione trimestrale sui risultati dell’avvenuto riscontro amministrativo -

contabile • La relazione semestrale sull’andamento dell’attivita’ dell’u.s.l. o dell’azienda

ospedaliera • Altri adempimenti

- Rapporti tra il collegio sindacale ed il direttore generale dell’azienda sanitaria locale - Interventi formali del collegio sindacale LA VERIFICA DI BILANCIO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE - Funzione del bilancio - Struttura del bilancio - Le fonti del bilancio - Le funzioni del collegio sindacale a garanzia del bilancio - Lo schema di bilancio - Analisi delle voci del bilancio.

• Le immobilizzazioni immateriali • Le immobilizzazioni materiali • Le immobilizzazioni finanziarie • Le scorte • I crediti • Le disponibilità liquide • I ratei e risconti • Patrimonio netto. • Fondi per rischi e oneri. • Trattamento di fine rapporto: • I debiti. • I conti d’ordine.

- Relazione dei sindaci al bilancio

CARATTERI GENERALI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE.

Già nel 1982 (legge finanziaria), avvertendosi l’opportunità di un organo di controllo interno

alla U.S.L. ( o meglio, di verifica della regolarità contabile, che concorresse ad assicurare

sia la legittimità della spesa ed il suo contenimento, sia la conoscenza dei flussi di tale

spesa) da affiancare agli organi “originari”, viene istituito il Collegio dei revisori,

stabilendosene la composizione, ma non i tempi entro cui le Regioni dovevano

disciplinarne compiti e modalità di funzionamento.

Venne stabilito nel 1982 che, in quanto alla composizione, tre fossero i membri del

Collegio dei revisori, designati:

- uno dal Ministro del Tesoro (per assicurare la rappresentanza degli “interessi nazionali”);

- uno dalla Regione;

- uno dal Comune.

Il Collegio - che non era un organo di amministrazione attiva - per le competenze

affidategli:

- esprimeva parere e redigeva la relazione sul Bilancio di Previsione;

- esaminava il Rendiconto con attestazione sulle regolarità amministrativo-contabili;

- predisponeva la conseguente relazione (da allegare al rendiconto medesimo);

- effettuava almeno trimestralmente la verifica di cassa;

- esaminava e sottoscriveva i rendiconti trimestrali sulla gestione amministrativa-contabile

della U.S.L. (da trasmettere alla Giunta Regionale ed ai Ministri del Tesoro e della Sanità

entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre);

- esprimeva parere sulla copertura degli oneri per il personale - riportati dall’apposita

delibera di Comitato di gestione - relativi agli accordi decentrati in materia di

organizzazione del lavoro e turni di servizio, lavoro straordinario, pronta disponibilità ed

incentivi alla produttività;

- effettuava il controllo - con facoltà di richiederne al Comitato di gestione l’annullamento o

la riforma - sui provvedimenti vincolati, relativi allo stato giuridico ed al trattamento

economico del personale dipendente, adottati dal Coordinatore amministrativo e

Premessa

dell’Ufficio Direzione della U.S.L.;

- redigeva la relazione informativa alla Giunta regionale, ai fini della dichiarazione di

decadenza del Comitato di gestione e del Presidente di quest’ultimo, nei casi in cui il

consuntivo dell’esercizio finanziario si fosse chiuso con un disavanzo non ripianabile con i

mezzi a disposizione della U.S.L.

- faceva conoscere eventuali osservazioni al Comitato regionale di controllo (Co.Re.Co.) in

ordine alle delibere comportanti spese adottate dal Comitato di gestione.

La designazione dei componenti del Collegio poteva essere effettuata senza riferimento a

precisi requisiti professionali.

Nel gennaio 1986 sono disciplinati “ex novo” gli altri organi delle unità sanitarie locali,

secondo i principi informatori:

- di un più stretto collegamento del governo delle U.S.L. ai Comuni o ad enti associativi a

base comunale (con la connessa responsabilizzazione dei relativi organi politici in ordine

al detto governo)

- di un più accentuato proporzionamento fra ambiti territoriali e gestione dei servizi sanitari

- dello snellimento degli organi e dell’accelerazione dei processi decisionali

- di un abbassamento del tasso di politicizzazione degli amministratori della U.S.L., per

effetto sia della possibilità di sceglierli anche tra persone non facenti parte del Consiglio

comunale sia della qualità di competenza e professionalità richieste per coprire la carica.

Con il nuovo assetto istituzionale il Collegio dei Revisori dei conti viene ad occupare un

ruolo più pregnante richiedendosi allo stesso importante una precipua professionalità

tecnica.

Ma il vero passo decisivo si compie allorquando nella Finanziaria 1996 (fine 1995), nella

“manovra” di luglio successivo (1996) ed in occasione della manovra Finanziaria 1997

(fine 1996) il dibattito sulla riforma dello stato sociale ha messo in luce gli squilibri interni

alla spesa sociale rispetto a quella degli altri Paesi europei. Il Fondo Sanitario nazionale

ha raggiunto, in quegli anni, il 5,4% del PIL, ai livelli minimi europei.

Di conseguenza, si decise d’intervenire per “razionalizzare”, ovvero qualificare gli

interventi, colpendo gli sprechi e responsabilizzando ogni segmento del sistema.

AZIENDALIZZAZIONE DELLE U.S.L. - METAMORFOSI IN A.S.L.

Il processo e’ stato avviato fin dalla manovra di luglio 1996, attraverso la dichiarazione

d’intenti di razionalizzazione della spesa farmaceutica, ed e’ continuato con politiche di

prevenzione per arrivare alla responsabilizzazione delle autonomie locali: in prima istanza

le Regioni.

La legge Bassanini ha contribuito a rendere più snello il rapporto pubblico/privato.

Infine e’ stato introdotto il concetto di aziendalizzazione e la gestione manageriale che

mette, almeno teoricamente, in risalto il rapporto costi/benefici delle prestazioni.

In questo contesto generale sono stati istituiti nuovi collegi dei revisori, cui è stato

riconosciuto il ruolo importante di detentori di quelle professionalità necessarie per

affiancare gli operatori sanitari nell’opera di “ristrutturazione sanitaria”.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 intitolato “Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421.” all’art.3 c.13, ha

disciplinato la composizione del collegio dei revisori per le aziende sanitarie, e per la prima

volta ha richiesto tra i requisiti necessari l’iscrizione nel registro previsto dall’art.1 del

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88.

Il decreto legislativo n. 502/92 fissava la durata del collegio in 5 anni.

La composizione era di tre membri. Essi erano designati: uno dalla regione, uno dal

Ministero del Tesoro, uno dal Sindaco o dalla conferenza dei Sindaci o dai presidenti dei

consigli circoscrizionali. Il Collegio era integrato da altri due membri, dei quali uno

designato dalla regione ed uno dal Ministero del Tesoro, per le Aziende Sanitarie Locali il

cui Bilancio di Previsione comportasse un volume di spesa di parte corrente superiore a

duecento miliardi.

Con la riforma Bindi vennero parzialmente modificati i criteri di composizione e durata del

Collegio dei revisori che, a seguito della trasformazione delle A.S.L. e degli Enti

Ospedalieri in aziende di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992, vennero a loro volta

sostituiti dai Collegi Sindacali di cui agli articoli 3, comma 1 – quater e 3 – ter del D.Lgs.

n.502/1992 ed art. 17 – Norme Transitorie – del D.Lgs. n.229/1999.

In particolare, quanto a composizione degli stessi, si osserva che il comma 3 dell’articolo 3

– ter del D.Lgs. n.502/1992 prevede che esso sia composto di cinque membri di cui due

designati dalla Regione, uno designato dal Ministero dell’economia e delle finanze, uno dal

Ministero della salute ed uno dalla Conferenza dei sindaci per le aziende sanitarie locali;

per le aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dell’Organismo di

rappresentanza dei comuni o dal sindaco del comune capoluogo di provincia.

La durata in carica del Collegio è stata fissata in tre anni.

E’ stato altresì previsto che i sindaci delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende

Ospedaliere dovessero essere individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze che avessero maturato

un’esperienza almeno triennale di revisore dei conti o di componente di collegio sindacale.

Decreto Legislativo n.502 del 30/12/1992 – “Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell’art.1 della Legge 23/10/1992 n.421”.

Legge Regionale n.10 del 24/1/1995.

Artt. 2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409 c.c.

Decreto Legislativo n.29 del 3/2/1993.

Il D.Lgs.502/92, coerentemente a quanto previsto dalla Legge delega 421/92 prevede che

l’Azienda Sanitaria abbia due organi: il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori dei

Conti.

Mentre il Direttore Generale è il rappresentante dell’Azienda, ed è il responsabile sia

dell’amministrazione che della gestione, il Collegio dei Revisori dei Conti è il tipico organo

di controllo interno. Con il venir meno del Co.Re.Co. la sua attività di controllo è

decisamente aumentata.

Con l’introduzione dell’obbligo di tenuta della contabilità economica e l’applicazione delle

normative fiscali ordinarie anche alle aziende sanitarie locali, il ruolo del Revisore si

amplia notevolmente , diventando conforme a quello del Sindaco delle società per azioni.

Al Sindaco delle ASL vengono, però attribuiti doveri ed obblighi in aggiunta, proprio in

considerazione del carattere pubblico dell’azienda e dei collegamenti funzionali della

stessa con il Ministeri dell’economia, della salute e con la Regione ed i Comuni.

Le analogie tra la figura del Sindaco delle imprese private e la figura del Sindaco delle ASL

sono, pertanto moltissime, anche se nel decreto legge 502/92 e nella legge regionale

Normativa

Disciplina civilistica

10/95, non viene operato un esplicito richiamo al Codice Civile, ma ci si limita a

parafrasarlo.

Proprio in considerazione del fatto che la figura del Sindaco delle Aziende Sanitarie Locali

ed Ospedaliere debba soggiagere al medesimo inquadramento giuridico del Sindaco delle

società per azioni, con ulteriori compiti ed attribuzioni definite dalle leggi regionali, si ritiene

opportuno riassumere la disciplina codicistica che inquadra l’istituto del Collegio Sindacale,

articolo per Articolo. Si sottolinea, inoltre, che le leggi istitutive dei Collegi Sindacali nelle

aziende sanitarie, non disciplinano compiutamente alcune fattispecie e che quindi, per

regola generale occorre far riferimento al Codice Civile.

ART 2397: COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio si compone di tre o di cinque membri

I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il

Ministero di Grazie e Giustizia

ART 2398: PRESIDENZA DEL COLLEGIO

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.

ART 2399: CAUSE DI INELIGGIBILITA’ E DI DECADENZA

Sono ineliggibili, ovvero decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art

2382 , i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati

da un rapporto d’opera retribuito con la società

ART. 2400: NOMINA E CESSAZIONE DALL’UFFICIO

I Sindaci sono nominati nell’atto costituivo e successivamente dall’Assemblea, salvo il

disposto di cui agli artt. 2458 e 2459..

Durano in carica un triennio e possono essere rinominati.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito

l’interessato.

Le specifiche di nomina dei Sindaci devono essere depositate presso il Registro delle

Imprese.

ART.2401: SOSTITUZIONE

In caso di mancanza di uno dei Sindaci effettivi, quest’ultimo deve essere sostituito con un

supplente….

ART. 2402: RETRIBUZIONE

Essa è stabilita nell’atto costitutivo , ovvero viene determinata dall’Assemblea.

ART.2403: DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione della Società, vigilare

sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art.2426 per la valutazione del patrimonio

sociale.

Almeno ogni tre mesi il Collegio deve accertare la consistenza di cassa.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione individuale.

Il Collegio può chiedere agli Amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

Deve redigere apposito verbale in relazione agli accertamenti effettuati.

ART.2403 bis: COLLABORATORI DEL SINDACO

Il Sindaco può avvalersi di collaboratori.

ART. 2404: RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Sindaco che senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due

riunioni decade dall’Ufficio.

Deve redigersi apposito verbale per ogni riunione.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il

Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 2405: INTERVENTO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

ALLE ASSEMBLEE.

ART.2406: OMISSIONI DEGLI AMMINSITRATORI

ART.2407: RESPONSABILITA’

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono

responsabili della verità delle proprie attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e

sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di

questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità

degli obblighi della loro carica.

Azione di responsabilità

ART.2408 : DENUNZIA AL COLLEGIO SINDACALE

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve

tener conto della denuncia nella relazione all’Assemblea.

ART.2409 : DENUNZIA AL TRIBUNALE

Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli

amministratori e dei sindaci i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale

possono denunziare i fatti al Tribunale.

DISCIPLINA EX D.LGS. 502/1992 E LEGGE REGIONALE 10/1995

Il Collegio Sindacale delle A.S.L.- Aziende Ospedaliere è composto da 3 membri designati,

rispettivamente:

dalla Giunta Regionale;

dal Ministero del Tesoro (scelto tra i funzionari della Ragioneria Generale dello

Stato);

dalla Conferenza dei Sindaci o dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali.

Il Collegio è integrato da altri 2 membri, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale ed

uno dal Ministero del Tesoro, per le ASL e A.O. il cui Bilancio di Previsione comporti un

volume di spesa di parte corrente superiore a 200 miliardi di lire.

I Revisori, sono scelti tra i Revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 88/1992,

ad eccezione per i membri designati dal Ministro del Tesoro.

Non possono far parte del Collegio:

Composizione

Requisiti

Parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 2° grado del Direttore Generale;

Dipendenti dell’Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la

stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di

prestazione d’opera retribuita con l’Azienda medesima;

I fornitori dell’Azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni

Sanitarie private ubicate nel territorio dell’Azienda;

Coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Azienda,

ovvero avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano regolarmente

costituiti in mora ai sensi dell’art.1219 del c.c. oppure si trovino nelle condizioni di

cui allo stesso art.1219 comma 2.

Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale.

Il provvedimento di nomina è notificato, entro 3 giorni, ai componenti del Collegio nonché

alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

Il Collegio nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro 5 giorni dal

provvedimento di nomina, elegge il Presidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal

componente più anziano di età.

Il Collegio Sindacale dura in carica 3 anni. I Sindaci possono essere riconfermati.

In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio dei Sindaci, per scadenza del

mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore Generale provvede, entro i

3 giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa

sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere

interamente ricostituito.

Qualora il Collegio non si sia ricostituito nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento

che ne determina la cessazione, per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti

tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a

norma dell’art.3, comma 13, del decreto Legislativo.

Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del Collegio

ordinario.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno 1 volta al mese.

Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta

scritta e motivata di almeno altri 2 componenti.

Nomina e funzionamento

Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta, con

l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della seduta stessa nonché degli argomenti

iscritti all’ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Collegio può essere convocato anche telegraficamente con un

preavviso di almeno 24 ore.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell’esercizio a 3

sedute consecutive, decade dalla carica.

Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre tre

mesi. La decadenza è dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri

componenti in carica.

Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci sono adottate a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo

verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10% degli

emolumenti del Direttore Generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione

pari al 20% di quella fissata per gli altri componenti.

Ai membri del Collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo

svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

L’art.3, comma 13, del D.Lgs.502/92 elenca i doveri del Collegio dei Revisori dei Conti.

In molte Regioni le normative, adottate in materia di gestione economico-finanziaria

creano sovrapposizioni ed estensione dei compiti.

L’art.14 della Legge Regionale n.10 del 24 gennaio 1995 prevede che il Collegio:

Verifichi la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto

Generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori, li

sottoscriva e rediga apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo

eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed

economicità della gestione;

Esamini gli atti di bilancio e quelli di cui all’art.4, comma 8 Legge 412/1991;

Effettui almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;

Possa chiedere notizie al Direttore Generale, che è tenuto a fornirle, sull’andamento

Compiti

dell’Azienda;

Rediga, almeno semestralmente, una relazione sull’andamento dell’Azienda e la

trasmette alla Regione, al Ministero del Tesoro nonché al Direttore Generale e nel

caso delle Usl, alla rappresentanza dei Comuni e, nel caso di Aziende Ospedaliere,

per conoscenza, al Sindaco del Comune in cui è ubicata l’Azienda stessa;

Svolga ogni altra attribuzione ad esso affidata alla legge.

Gli atti deliberativi di cui all’art.4, comma 8 Legge 412/91 sono trasmessi al Collegio

Sindacale almeno 5 giorni prima della pubblicazione nell’albo dell’Azienda.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto, il Collegio Sindacale notifica al Direttore

amministrativo gli eventuali rilievi.

Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale a riscontro positivo.

Relativamente agli atti di bilancio il Collegio Sindacale redige, entro 15 giorni dal loro

ricevimento, apposita relazione.

Una circolare della Regione Piemonte prevede una relazione trimestrale al consuntivo,

nonché ha totalmente equiparato i compiti ispettivi del Collegio dei Sindaci Asl a quelli dei

Sindaci delle società private.

E’ consentita al Collegio l’indagine campionaria, adottando quei criteri che assegnano la

significatività alle analisi compiute e garantendo la rotazione delle poste campionarie.

Il Collegio, perciò dovrà curare la scelta della metodologia campionaria, preferendo

possibilmente il criterio casuale, privilegiando i provvedimenti di maggiore significato per le

dimensioni dell’Azienda.

E’ da più parti della dottrina corrente espresso convincimento che la tecnica mista, casuale

per i documenti definibili di massa e ragionata per quelle più importanti, sia la più

rispondente alle reali esigenze del controllo ed alle conseguenti responsabilità addebitabili

al Collegio.

I Revisori possono, in qualunque momento, procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell’Azienda e prendere visione di tutti

gli atti amministrativi e contabili.

Qualora dalle attività di vigilanza e di verifica emergano gravi irregolarità nella gestione o

questa presenti situazioni di disavanzo, il Collegio dei Revisori ne dà immediata

comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Oltre al controllo di legittimità (l’osservanza della norma) è delegato al Collegio dei

Revisori anche un controllo di merito, in ottemperanza alla disposizione del Codice Civile

che prevede il compito di controllare l’amministrazione della società.

Ai Revisori spetterà suggerire apposite raccomandazioni, quando i comportamenti

prescritti non sono obbligatori per legge, ma solo consigliabili. Tale comportamento, è

ritenuto attinente al contenuto economico insito nella funzione di controllo.

Spesso le leggi o i regolamenti regionali impongono ai Revisori di certificare la

documentazione probatoria.

Ma per certificazione si intende una dichiarazione rilasciata da un auditor attestante la

corrispondenza del documento alla realtà economica.

Per svolgere tale attività, si presuppone, non solo il riscontro tra bilancio (documento

sintetico) e documento analitico, ma anche la veridicità di quest’ultimo, cosa che è

possibile attestare solo disponendo del tempo necessario a richiedere al terzo la

corrispondenza del suo debito/credito con quello risultante dalla contabilità aziendale.

Ciò è improponibile; pertanto potrà essere richiesta al Collegio solo la corrispondenza tra

documento sintetico (bilancio) e documento analitico, ma non sicuramente la certificazione

dello stesso.

Infatti mentre il verificatore accerta se le disposizioni interne sono applicate, i Revisori

hanno il più vasto compito di accertare se sono state scrupolosamente rispettate e

correttamente applicate le norme di legge e statuto.

L’art.20 del D.Lgs. 29 del 3/2/1993 prevede la costituzione dei Nuclei di Valutazione per le

Amministrazioni pubbliche, con il compito di verificare mediante valutazioni comparative

dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione

delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

Tali nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,

i parametri di riferimento del controllo.

Operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione

politica. Ad essi è attribuito, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito

contingente di personale (può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo).

Per motivate esigenze, possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche

di valutazione e nel controllo di gestione.

Hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto,

informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività

Nucleo valutazione

agli organi generali di direzione.

La conformazione dei nuclei di valutazione nelle Aziende sanitarie in genere è definita dal

regolamento aziendale e non necessariamente gli stessi devono essere formati da

dirigenti appartenenti all’azienda, anzi molto spesso per garantire maggiore imparzialità

nella valutazione, detti nuclei sono formati da professionisti esterni.

L’operato di questa struttura viaggia parallelamente all’attività del Collegio dei revisori, di

conseguenza il Collegio può utilizzare i risultati delle verifiche del nucleo di valutazione per

integrare la propria attività di controllo e verifica.

In alcune realtà è stata prevista anche un’ulteriore struttura, costituita totalmente da

personale dipendente dell’azienda, di carattere più operativo, che è quella del controllo

interno, alla stregua dell’ “internal auditing” di matrice anglosassone, struttura prevista

peraltro dall’art.3, comma 6, del D.Lgs.502.

Il Nucleo di valutazione e i collegi tecnici e la struttura per la valutazione costituiscono

sicuramente una grande opportunità per proseguire nel processo di cambiamento di cui

ogni Azienda Sanitaria è destinataria.

I contesti aziendali vanno misurati e letti attentamente per stabilirne il grado di maturità e,

quindi, le politiche di approccio della Direzione e degli organismi preposti al sistema di

valutazione.

La Direzione deve imprimere forza e legittimazione a proprio Nucleo di valutazione e al

proprio Collegio, quali strutture di staff effettivamente efficaci.

I processi di feed-back conseguenti alla valutazione sono fondamentali sia per

riposizionare il sistema di valutazione sia per le scelte strategiche aziendali.

LA FUNZIONE DI CONTROLLO E VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

DOVERI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI PER LE AZIENDE SANITARIE.

L’art.3, comma 13, del decreto legislativo 502/92 e l’art.14 della L.R. n.10 del 24 gennaio

1995 elencano i doveri del Collegio dei Revisori dei conti.

La Legge n.10 attribuisce ai Collegi compiti generali di vigilanza sull’osservanza delle leggi

e dei Regolamenti e di verifica sulla regolarità amministrativa contabile dell’U.S.L. o della

A.O.

Vengono in particolare attribuite ai Collegi le seguenti funzioni:

a) Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto

generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori,

loro sottoscrizione e redazione di apposita relazione da allegare al rendiconto

stesso in cui possono essere espresse eventuali proposte tendenti a conseguire

una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

b) Esame degli atti di bilancio e di quelli di cui all’articolo 4, comma 8 della legge 30

dicembre 1991, n.142. In proposito si osserva che proprio l’articolo 4 citato ha

abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie

locali, per cui allo stato attuale l’unica forma di controllo prevista dalla normativa –

eccezion fatta per alcune specifiche categorie di atti il cui controllo preventivo è

demandato alle regioni – viene assicurata proprio dai Collegi sindacali.

c) Verifica, almeno trimestrale, della consistenza di cassa.

d) Redazione con cadenza almeno semestrale di una relazione sull’andamento

dell’Azienda da trasmettere alla Regione, al Ministero dell’economia e delle

finanze, nonché al Direttore Generale e, nel caso di Aziende sanitarie locali, alla

rappresentanza dei comuni, mentre per la Aziende Ospedaliere, al Sindaco del

Comune in cui è ubicata l’Azienda stessa.

e) Svolgimento di ogni altra attribuzione ad esso affidata dalla legge.

Si sottolinea che nell’ambito delle proprie funzioni ed attribuzioni il Collegio può chiedere

notizie al Direttore generale sull’andamento dell’Azienda e che questo è tenuto a fornirle.

Il processo di aziendalizzazione ha parzialmente modificato, ampliandole notevolmente, le

funzioni del Collegio sindacale.

Ad esso sono stati attribuiti infatti i compiti e le funzioni proprie del collegio sindacale delle

società per azioni nel rispetto del codice civile, per la parte applicabile, e nel rispetto delle

norme regionali.

Nello svolgimento delle funzioni sindacali trovano pertanto applicazione i principi generali

di comportamento dei collegi sindacali delle società di capitali approvati dai Consigli

nazionali dei dottori e ragionieri commercialisti.

Si sottolinea inoltre che i componenti del Collegio sindacale o i revisori dei conti che

svolgono le loro funzioni in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze

nelle aziende sanitarie e negli enti pubblici, nell’espletamento del loro mandato, si

avvalgono delle istruzioni contenute nel Vademecum per la revisione amministrativo –

contabile negli enti pubblici, diramato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato con circolare n.5 del 21 gennaio 1997 e successive disposizioni ed integrazioni.

Con riferimento ai doveri del Collegio, nel fare un parallelismo tra l’articolo 2403 del Codice

Civile ed i citati art.3 del D.Lgs.502/92 e art.14 della L.R. n.10/95 e’ possibile rilevare che

c’è assoluta coincidenza sia per i doveri di controllare l’amministrazione della società e

quindi dell’azienda sanitaria, che per i doveri di :

a) vigilanza sull’osservanza della legge;

b) accertamento della regolare tenuta della contabilità, della corrispondenza del bilancio

alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e della valutazione delle norme stabilite

dall’art.2426 per la valutazione del patrimonio sociale;

c) accertamento almeno trimestrale della consistenza della cassa e dell’esistenza dei

valori e dei titoli di proprietà;

d) redazione semestrale della relazione sull’andamento dell’Azienda;

e) procedimento, anche individuale, ad atti di ispezione e di controllo;

f) richiesta di notizie al Direttore Generale sull’andamento dell’Azienda e di determinati

affari specifici.

Pertanto le tre normative sembrerebbero coincidere in tutti i punti e la differenza evidente

tra loro rimarrebbe il solo esame, previsto dal Decreto legislativo n.502/92, sul bilancio di

previsione e le relative variazioni ed assestamenti.

LA DIMENSIONE DEL CONTROLLO

Al Collegio dei Revisori devono essere trasmessi tutti gli atti adottati in proprio dal

Direttore Generale o da delegati del medesimo. L’organo di controllo deve inoltrare gli

eventuali rilievi entro 15 giorni dal ricevimento degli atti, pena il riscontro positivo.

Significa per le Aziende Sanitarie di grandi dimensioni l’esame anche di migliaia di atti.

E’ consentita al collegio l’indagine campionaria, adottando quei criteri che assegnano la

significatività alle analisi compiute e garantendo la rotazione delle poste campionarie.

Il Collegio, perciò dovrà curare la scelta della metodologia campionaria, preferendo

possibilmente il criterio casuale, privilegiando i provvedimenti di maggiore significato per le

dimensioni dell’Azienda.

E’ da più parti della dottrina corrente espresso il convincimento che la tecnica mista,

casuale per i documenti definibili di massa e ragionata per quelli più importanti, sia la più

rispondente alle reali esigenze del controllo ed alle conseguenti responsabilità addebitabili

al Collegio.

IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ E QUELLO DI MERITO

Oltre al controllo di legittimità (l’osservanza della norma) e’ delegato al Collegio dei

Revisori anche un controllo di merito, in ottemperanza alla disposizione del Codice Civile

che prevede il compito di controllare l’amministrazione della società.

Tale norma non e’ richiamata espressamente dal decreto di riforma, ma e’ implicita

nell’uniformazione alle norme generali del Codice Civile l’attività di controllo delle Aziende

sanitarie.

I Revisori non possono limitarsi ad accertare che ogni atto sia compiuto nel rispetto

formale della legge, ma hanno poteri penetranti sull’attività di gestione svolta dagli

amministratori e nell’impostazione delle scelte strategiche che devono rispettare i criteri di

economicità.

Spesso le leggi o i regolamenti regionali impongono ai Revisori di certificare la

documentazione probatoria.

Ma per certificazione si intende una dichiarazione rilasciata da un auditor attestante la

corrispondenza del documento alla realtà economica.

Per svolgere tale attività, si presuppone non solo il riscontro tra il documento sintetico ed il

documento analitico ma anche la veridicità di quest’ultimo, cosa che e’ possibile attestare

solo disponendo del tempo necessario per effettuare gli opportuni riscontri, anche presso

terzi.

Ciò è spesso improponibile a causa del ristretto lasso temporale concesso; pertanto potrà

essere eventualmente richiesta al Collegio solo la corrispondenza tra documenti sintetici e

documentazione analitica o di supporto, ma non sicuramente la certificazione degli stessi.

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.

N.286/1999.

Il sistema dei controlli negli enti pubblici è stato modificato dal D.Lgs. n.286/1999.

La modifica intervenuta trova applicazione anche nei confronti degli enti del Servizio

Sanitario Nazionale, che si trovano quindi nella necessità di dotarsi di idonei strumenti atti

ad effettuare le seguenti tipologie di controllo:

• Il controllo di regolarità amministrativa e contabile inteso a garantire la conformità

alla legge degli atti;

• Il controllo di gestione interno, inteso a verificare l’efficienza e l’economicità

dell’azione amministrativa finalizzato all’introduzione di provvedimenti correttivi per

ottimizzare il rapporto tra costi e benefici;

• La valutazione della dirigenza;

• La valutazione ed il controllo strategico mirante alla verifica dell’adeguatezza delle

scelte operate in attuazione agli indirizzi politici, in termini di congruenza tra i

risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati.

LE FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE

AZIENDE SANITARIE

Si tratteggiano i principali campi di intervento del Collegio Sindacale alla luce della riforma

introdotta dall’art. 3 ter del D.Lgs. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

LA VERIFICA DELL’AMMINISTRAZIONE AZIENDALE SOTTO IL PROFILO

ECONOMICO

lI Collegio sindacale verifica l’amministrazione dell’Azienda sanitaria sia sotto il profilo

finanziario – patrimoniale sia sotto l’aspetto economico.

I principali campi di intervento del Collegio sindacale in merito alla verifica dell’economicità

della gestione aziendale afferiscono:

• L’esame dei risultati di gestione dei bilanci preventivi economici nel corso

dell’esercizio;

• L’analisi di bilanci di verifica e di altri documenti contabili;

• Il riscontro della correlazione tra fattori di produzione impiegati e servizi prodotti, tra

obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti, tra livelli di spesa ammessi e livelli di

spesa sostenuti;

• L’esame di fattori di contesto ed organizzativi o fatti di gestione con riferimento:

a) Al ricorso alle anticipazioni di cassa;

b) Al corretto utilizzo di beni strumentali ed attrezzature mediche;

c) All’organizzazione di determinati servizi o prestazioni;

d) Al rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio;

e) Alla capacità di copertura delle passività correnti con le risorse correnti lorde;

f) Alla corretta previsione dei costi gestionali indotti da investimenti strutturali.

• La valutazione degli scostamenti tra obiettivi assegnati e gli obiettivi realizzati;

• La redditività delle risorse disponibili;

• Il corretto utilizzo dei farmaci e dei presidi. Con riferimento a questo importante

riscontro è necessario verificare che l’Ente si ponga in condizione di limitare al

minimo gli sprechi derivanti da una non corretta programmazione degli acquisti;

• Più in generale la rappresentazione di eventuali squilibri patrimoniali, finanziari ed

economici dell’azienda.

LA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Compito primario del Collegio sindacale, per quanto ovviamente di propria competenza, è

la vigilanza sull’osservanza delle leggi, dell’Atto costitutivo aziendale di diritto privato e dei

regolamenti aziendali e regionali nel rispetto delle norme di amministrazione e di

contabilità emanate dalla Regione per la quale il Collegio svolge le proprie funzioni.

Accade frequentemente in merito che il Collegio sindacale sia chiamato a certificare il

corretto adempimento di singole norme di contabilità da parte dell’Ente.

L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA’ E LA

VERIFICA DI CASSA

Nel corso delle verifiche periodiche il Collegio sindacale è chiamato ad accertare la

regolare tenuta della contabilità. Ciò permette di affrontare la verifica della conformità del

bilancio dell’esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili con la ragionevole

certezza dell’attuazione di procedure considerabili sicure ed atte alla corretta

rappresentazione dei fatti gestionali.

Nell’ambito degli accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità particolare importanza

assume la verifica di cassa – da effettuarsi con cadenza almeno trimestrale - che ha come

obiettivo l’accertamento dei valori e dei titoli di varia natura, compresa la cassa interna e la

corrispondenza della stessa con il conto del tesoriere.

LA RELAZIONE TRIMESTRALE SUI RISULTATI DELL’AVVENUTO RISCONTRO

AMMINISTRATIVO - CONTABILE

Ai sensi del comma 1, lettera d), dell’articolo 3 ter del D.Lgs. n.502/1992 il Collegio

sindacale almeno trimestralmente alla regione competente sui risultati di riscontro

eseguito, denunciando immediatamente i fatti amministrativo contabili per i quali

sussistano ad avviso del collegio sospetti di gravi irregolarità.

La legge prevede che il Collegio sindacale possa intervenire, anche con atti di ispezione

individuale, sull’andamento della gestione aziendale o su singoli atti.

LA RELAZIONE SEMESTRALE SULL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’U.S.L. O

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA

Questa relazione periodica deve essere trasmessa anche al Presidente della Conferenza

dei Sindaci nel caso di aziende sanitarie locali od al Sindaco del Comune capoluogo di

provincia nel caso di aziende ospedaliere.

Sua funzione primaria è la verifica di tutti gli aspetti positivi o negativi insiti nella gestione di

periodo con riferimento più che ad aspetti meramente contabili ad vero e proprio

andamento della gestione, soprattutto con riguardo ai livelli di assistenza raggiunti ed alla

produzione effettuata nell’arco temporale considerato.

ALTRI ADEMPIMENTI

Nell’ambito delle verifiche periodiche si sonnota ancora come il Collegio sindacale sia

investito delle funzioni di vigilanza e controllo proprie del Collegio dei Revisori, ad esso

assegnate dal D.Lgs. n.502/1992.

Le Regioni possono poi assegnare al Collegio Sindacale funzioni integrative di quelle

contenute nelle linee essenziali di cui all’articolo 3 ter del D.Lgs. citato.

RAPPORTI TRA IL COLLEGIO SINDACALE ED IL DIRETTORE GENERALE

DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE

Vista la vastità dei campi di indagine che il Collegio sindacale deve perseguire nei propri

riscontri periodici e la particolare delicatezza dei propri compiti, risulta di fondamentale

importanza che i rapporti tra il Collegio medesimo e l’Ente nella persona del Direttore

Generale o di suoi delegati siano improntati alla massima collaborazione.

Dovrà essere cura del Collegio sindacale, nel rispetto dell’attività propria dell’Ente,

predisporre strumenti adeguati ad una costante programmazione dei controlli onde

assicurare un costante monitoraggio di quegli indicatori che il Collegio riterrà

maggiormente indicativi dell’andamento della gestione aziendale.

Dopo avere effettuato uno screening delle varie funzioni aziendali, con particolare

attenzione alle funzioni amministrative, il Collegio Sindacale potrà individuare quelle che

maggiormente richiedono un’attenzione particolare per eventuali debolezze organizzative

e suggerire alla direzione generale suggerimenti volti al miglioramento dell’efficienze ed

efficacia del servizio.

In quest’ottica il Direttore Generale potrà avvalersi pertanto di un’azione di indirizzo e di

supporto particolarmente qualificata che, senza specifica volontà punitiva, potrà essergli

particolarmente utile nel governo dell’azienda.

La sensibilità del Collegio sindacale e del Direttore Generale debbono portare stabilire un

proficuo interscambio di informazioni sui fatti aziendali oggetto di verifica, che permettano

proprio al Collegio di apprezzare nel giusto contesto le valenze degli atti posti in essere

dall’azienda.

Si raccomanda quindi che in occasione delle periodiche sessioni del Collegio ci sia la

presenza in azienda del Direttore Generale o di suo delegato che sia in grado di fornire

per via breve al Collegio informazioni e notizie sugli atti aziendali oggetto di riscontro.

I requisiti che i singoli membri del Collegio Sindacale debbono avere per essere designati

a ricoprire la funzione loro assegnata dalla legge permettono alla direzione dell’azienda di

avere a disposizione una serie di professionalità che, pur diverse per estrazione ed

esperienza, le permettono di avere a disposizione uno strumento qualificato soprattutto in

relazione al difficile ed ancora non completamente assimilato passaggio dal sistema

contabile previdente alla contabilità economica.

INTERVENTI FORMALI DEL COLLEGIO SINDACALE

Si conclude l’esposizione sui controlli periodici riportando una serie di processi verbali ed

atti previsti dal Codice Civile (artt. 2403, 2404 e 2421 punto 5)) e dall’art. 3 ter del D.Lgs

n.502/1992, che il Collegio sindacale è chiamato a redigere nello svolgimento della propria

attività:

Verbale di cassa e degli altri titoli o valori;

Relazioni formali, almeno trimestrali, alla Regione, sui risultati dei riscontri eseguiti e

denunzia dei fatti su cui si sospetta esistano gravi irregolarità;

Relazioni con cadenza almeno semestrale sull’andamento della gestione aziendale

da inoltrare tra l’altro anche al Presidente della conferenza dei sindaci o al Sindaco

territorialmente competente;

Parere richiesto dalla Regione su specifici atti deliberativi dell’organo di gestione;

Verbali concernenti la sorveglianza ed il controllo su singoli provvedimenti di

acquisto di beni e di servizi assunti dalle aziende solo per ragione di convenienza al

di fuori delle procedure di acquisto centralizzato ( art. 2, comma 2, del D.L.

n.347/2001 convertito nella legge n. 405/2001);

Parere formale, se richiesto, sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva integrativa aziendale o rilascio della dichiarazione della compatibilità;

Verbale su atti di ispezione e controllo condotti direttamente da singoli componenti

del collegio i cui contenuti vengano condivisi dal collegio nella sua interezza;

Parere facoltativo sulla convenienza o meno di adire al potere giudiziario;

Verbale su specifiche revisioni amministrativo contabili disposte dalla Regione,

quale ente di tutela;

Rapporti denuncie di fatti per i quali si sospetta sussistano gravi irregolarità

alternativamente indirizzati alla Regione, al Ministero della Salute, al Ministero

dell’Economia e delle finanze, alla Magistratura ordinaria ed alla Sezione regionale

della Procura della Corte dei Conti.

LA VERIFICA DI BILANCIO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE AZIENDE

SANITARIE ED OSPEDALIERE

FUNZIONE DEL BILANCIO

Il Decreto Legislativo n. 502/92 come modificato dal Decreto legislativo n. 517/93, il

recente Decreto legislativo n. 229/99, la Legge Regionale 18.01.1995 n. 8, come

interpretata dalla deliberazione della Giunta Regionale 28.04.1998, n. 29 – 24445,

contengono le norme attraverso le quali alle ASL e alle AO è stata attribuita personalità

giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale; sono stabiliti gli organi delle aziende

sanitarie e delle aziende ospedaliere, è stata introdotta la contabilità economico-

patrimoniale e ne è stata disciplinata la gestione, sono stati disciplinati i controlli di qualità

dell’assistenza, della gestione nonché delle prestazioni del personale.

A tal fine l’art. 5 del D.Lgs. 502/92 ha introdotto i seguenti obblighi procedurali:

a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;

b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio

preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;

c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali

disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta

analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo delle ASL e delle AO di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie

analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali

dismissioni e conferimenti.

Tale trasformazione costituisce una novità che ha modificato integralmente i criteri di

gestione ed i processi di programmazione e controllo delle attività di tali istituzioni

pubbliche. E’ stata attribuita loro una forte autonomia al fine della realizzazione del

processo di aziendalizzazione.

In tale senso assumono funzione principale il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo

economico annuale e il bilancio d’esercizio.

Il bilancio d’esercizio deve fornire una periodica ed attendibile conoscenza, secondo i

corretti principi contabili:

- del risultato economico conseguito nell’esercizio, ivi inclusa una chiara dimostrazione

dei relativi componenti positivi e negativi di reddito;

- della valutazione e composizione del patrimonio aziendale in modo da esprimere la

situazione patrimoniale dell’impresa nonché la sua situazione finanziaria nei limiti delle

informazioni fornite dalla classificazione, separazione ed identificazione per gruppi

omogenei in funzione delle caratteristiche tecniche e finanziarie delle attività e passività

avuto riguardo sotto quest’ultimo aspetto rispettivamente al loro grado di liquidità ed

esigibilità.

Le suddette informazioni, in quanto emergenti dal bilancio quale strumento informativo

interno ed esterno alla specifica organizzazione, assolvono le seguenti:

- la funzione giuridico-politica;

- la funzione economico-finanziaria;

- la funzione conoscitiva.

Per quanto concerne la funzione giurico-politica, il bilancio d’esercizio, con quello

pluriennale e preventivo economico, deve essere utilizzato come strumento di indirizzo e

di controllo.

La valenza giuridica e politica sopra descritta, si estrinseca implicitamente con la funzione

economico-finanziaria assegnata ai preventivi ed ai consuntivi di qualsiasi azienda. Infatti i

documenti contabili rivestono comunque i ruoli naturali di:

- guidare l’azione direzionale ed esecutiva;

- coordinare le attività dei vari organi;

- verificare l’economico e corretto uso delle risorse disponibili;

- rendere il conto della gestione trascorsa;

- permettere il confronto a consuntivo fra obiettivi e risultati.

I documenti contabili costituiscono il principale, se non l’unico, mezzo mediante il quale

soddisfare in modo sistematico e periodico le esigenze conoscitive di tutti i terzi interessati

a conoscere l’andamento dell’ente pubblico. Ciò fa capire come la funzione conoscitiva

esterna non sia solo la logica conseguenza delle precedenti ma, allo stesso tempo, ne

fornisca la giustificazione e la motivazione. Nelle aziende sanitarie pubbliche ove,

naturalmente non esistono in senso tecnico azionisti o soci, il bilancio d’esercizio è

comunque il documento principale sul quale la Comunità locale (Sindaco o Conferenza dei

Sindaci) e la Regione giudicano l’operato del Direttore Generale, valutano lo stato di

raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’economicità della gestione (corretto utilizzo

delle risorse).

Il bilancio per assolvere le sue funzioni deve fondarsi su una struttura amministrava

capace di rilevare correttamente, secondo le regole della “partita doppia”, i fatti di gestione

e deve essere il frutto di stime e valutazioni fondate sui precetti della legislazione regionale

e del codice civile nonché coerenti con i corretti principi contabili..

STRUTTURA DEL BILANCIO

Tecnicamente il bilancio si compone di tre parti:

1) lo stato patrimoniale;

2) il conto economico o profitti e perdite;

3) la nota integrativa.

1) Lo stato patrimoniale, che mette in evidenza il capitale esistente alla fine esercizio (o

altro periodo) così come risulta dai processi di valutazione necessari per giungere alla

determinazione del reddito, secondo criteri di funzionamento, si rappresenta

solitamente con un prospetto a due sezioni: a sinistra si indicano le attività e

l’eventuale perdita d’esercizio a destra le passività e gli elementi positivi di patrimonio

netto.

2) Il Conto economico mette in evidenza il reddito d’esercizio, cioè il flusso dei valori

provocato dalle operazioni di gestione e costituito dai componenti positivi ordinari e

straordinari.

3) La nota integrativa, nella quale devono essere esposti i criteri applicati nella

valutazione delle voci di bilancio nonché indicazioni sui movimenti delle

immobilizzazioni, le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e

del passivo. Nella nota deve essere inoltre esposta la composizione delle voci

dell’attivo e del passivo patrimoniale, le deroghe applicate ai criteri di valutazione ed

ammortamento e, infine, le altre informazioni previste dalla legislazione regionale in

materia.

Lo stato patrimoniale e il conto economico devono essere redatti secondo lo schema così

come previsto dal Decreto Interministeriale del Ministero Economia e Finanze/Salute

dell’11/02/2002 G.U. S.G. 63 del 15/03/2002 e successive modificazioni; esso ricalca in

modo sostanziale quello risultante dalla IV Direttiva CEE recepita del D.Lgs. n. 127 del

17/04/1991.

Il bilancio delle Aziende Sanitarie e AO deve inoltre essere corredato dalla relazione del

Direttore Generale (c. 4, art. 24 L.R. 18 gennaio 1995 n. 8) e dalla relazione del Collegio

Sindacale.

LE FONTI DEL BILANCIO

Il sistema contabile proprio delle strutture aziendali è quello economico-patrimoniale. Tale

tipo di contabilità trova il suo epilogo nel documento definito bilancio d’esercizio che è il

risultato dell’applicazione del metodo contabile della partita doppia alla rilevazione dei fatti

di gestione aziendali e dei criteri di redazione del bilancio secondo i principi del codice

civile, regionali e contabili stabiliti dal C.N.D.C e R..

Il procedimento di formazione del bilancio si incardina su due momenti:

1) l’elaborazione del bilancio di verifica, quale risultato della rigida applicazione della

procedura di contabilizzazione dei fatti amministrativi;

2) la realizzazione di un procedimento valutativo e discrezionale al fine della

determinazione della situazione economico patrimoniale veritiera e corretta voluta dal

codice civile secondo le norme che presiedono alla redazione del bilancio.

Tale procedura si fonda sull’applicazione:

a) dei postulati di bilancio comprendenti:

- le clausole generali di bilancio,

- i principi di redazione del bilancio;

b) dei principi contabili.

Le clausole generali sono previste dall’art. 2423 del c.c. e comprendono:

- il postulato della chiarezza: nello stato patrimoniale e nel conto economico le voci

previste dagli schemi devono essere indicate separatamente e nell’ordine indicato.

Sono vietati i compensi di partite;

- il postulato della rappresentazione veritiera e corretta: i redattori del bilancio devono

operare correttamente le stime e rappresentare il risultato d’esercizio.

I principi di redazione sono :

a) prudenza,

b) continuazione dell’attività d’impresa,

c) iscrizione dei soli utili realmente conseguiti,

d) competenza,

e) considerazione dei rischi e delle perdite,

f) valutazione separata ed eterogenea delle singole voci,

g) continuità dei criteri di valutazione,

che sono stati fatti propri dalla Regione Piemonte nelle Linee Guida per il Regolamento di

amministrazione e contabilità con l’integrazione dei seguenti altri principi:

a) Utilità del bilancio d’esercizio,

b) Prevalenza della sostanza sulla forma,

c) Comprensibilità,

d) Neutralità,

e) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio,

f) Omogeneità.

I principi contabili sono: le regole di valutazione ed esposizione delle singole voci sancite

dalla commissione paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei

Ragionieri nonché per quanto non previsto dallo IAS.

LE FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE A GARANZIA DEL BILANCIO

L’attività del Collegio Sindacale, all’interno dell’azienda, quale organo di controllo interno è

finalizzata a garantire:

- l’efficacia e l’economicità della gestione;

- la salvaguardia del patrimonio aziendale;

- l’applicazione di corretti principi contabili;

- il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

In particolare con riferimento al bilancio il Collegio Sindacale opera affinchè:

- corrisponda alle scritture contabili,

- rispecchi gli eventi e le operazioni dell’azienda,

- sia conforme alle disposizioni di legge e ai principi contabili adottati e riporti tutte le

informazioni da esse richieste,

- i principi contabili adottati siano conformi alle leggi, appropriati alle circostanze e

applicati coerentemente nel tempo,

- il bilancio, ivi inclusa la nota integrativa, contenga informazioni su argomenti che

possono facilitarne l’uso, la comprensione e l’interpretazione.

LO SCHEMA DI BILANCIO

Il bilancio deve essere redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto Interministeriale del

Ministero Economia e Finanze / Salute dell’11/02/2002 G.U. S.G. 63 del 15/03/2002.

Struttura essenziale del bilancio:

STATO PATRIMONIALE

SEZIONE – ATTIVO

A IMMOBILIZZAZIONI

− IMMATERIALI

− MATERIALI

− FINANZIARIE

B ATTIVO CIRCOLANTE

− SCORTE

− CREDITI

C RATEI E RISCONTI

SEZIONE – PASSIVO

D PATRIMONIO NETTO

E FONDO PER RISCHI E ONERI

F PREMIO DI OPEROSITA’ MEDICI SUMAI

G RATEI E RISCONTI

CONTI D’ORDINE

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

= RISUTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

= RISULTATO ANTE IMPOSTE [(A-B) + C + D +E]

F) IMPOSTE E TASSE

= UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO [(A-B) + C + D +E - F]

ANALISI DELLE VOCI DEL BILANCIO

Il bilancio, quale prodotto di un processo complesso in cui l’opera di realizzazione si fonda

su stime e valutazioni fondate su principi contabili e disciplinato dalla rigida applicazione di

norme di legge, necessita di un accurato esame delle voci che lo compongono.

L’attività di tutti gli organi coinvolti nel processo di formazione del bilancio deve essere

informata dal principio che solo la rigida applicazione delle regole contabili che presiedono

alla formazione del bilancio consente di realizzare un documento che possa rappresentare

con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione economico – patrimoniale

dell’azienda.

In tal senso è fondamentale da parte di tutti gli organi coinvolti nella formazione del

bilancio l’analisi approfondita delle voci che lo compongono al fine della redazione di un

documento che permetta di raggiungere gli scopi per cui viene redatto.

Le immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi che manifestano i benefici

economici in un arco temporale di più esercizi e da beni immateriali di uso durevole

impiegati per la realizzazione dei servizi oggetto dell’attività dell’azienda. Sono quindi

immobilizzazioni immateriali:

- i beni incorporei (diritti di brevetto industriale e diritti delle opere d’ingegno, concessioni,

licenze nonché i diritti similari)

- i costi pluriennali che non si concretizzano nell’acquisizione o produzione interna di

beni o diritti (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e di sviluppo e di

pubblicità, ecc.)

- l’avviamento

- i costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione e di

acquisto, compresi i relativi acconti.

Per riconoscere un’immobilizzazione immateriale da qualsiasi altro costo da spesare nel

conto economico è necessario verificare l’esistenza di alcune caratteristiche:

1) la durata pluriennale: affinché un costo o un bene incorporeo possa essere definito

come attività immateriale è necessario che abbia la caratteristica della pluriennalità,

cioè che produca utilità in più esercizi;

2) la mancanza della fisicità o materialità: le attività immateriali sono prive di consistenza

fisica, possono consistere in creazioni della mente, diritti, produzioni intellettuali, oneri

pluriennali, avviamento;

3) un valore economico reale: deve esistere un investimento, cioè un flusso di risorse

finanziarie con una destinazione chiara e definitiva;

4) una autonoma identificabilità: il bene o il costo immateriale deve essere misurabile e

identificato in modo certo.

Lo schema di bilancio ministeriale richiede la seguente classificazione:

- costi di impianto ed ampliamento

- costi di ricerca e sviluppo

- diritti di brevetto e diritto di utilizzazione delle opere di ingegno

- immobilizzazioni in corso e acconti

- altre.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Le immobilizzazioni sono iscritte al netto degli ammortamenti (art. 2424 c.c.).

2) Gli anticipi a fornitori per le immobilizzazioni immateriali sono esposti separatamente

nel bilancio tra le immobilizzazioni.

3) Il software sviluppato internamente è classificato in apposita voce (altre

immobilizzazioni immateriali).

4) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

5) Nel costo di acquisto non stati computati anche i costi accessori.

6) Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è

stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua

possibilità di utilizzazione ed eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei

coefficienti applicati sono state motivate in nota integrativa.

7) Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato

secondo quanto sopra esposto sono state iscritte a tale minor valore. Nei bilanci

successivi se sono venuti meno le ragioni della rettifica effettuata tale minor valore non

può essere mantenuto.

8) I costi di sviluppo sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale

mentre i soli costi di ricerca devono essere spesati per intero nell’esercizio.

9) I beni sono stati ammortizzati in base ad un piano di ammortamento non superiore ai

cinque anni.

1) L’iscrizione dell’avviamento e degli oneri ad utilizzazione pluriennale sono stati

assoggettati al parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

10) L’ammortamento dei beni immateriali è stato assoggettato al parere obbligatorio del

Collegio dei Sindaci.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Se l’avviamento è sistematicamente ammortizzato per un periodo superiore ai cinque

anni deve essere data adeguata motivazione in nota integrativa;

3) Per ciascuna voce in forma tabellare deve essere indicato il costo, le precedenti

rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una

voce ad un’altra, le alienazioni avvenute nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni

riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Le immobilizzazioni materiali

Sono costituite da beni che non esauriscono la loro attività in un solo esercizio ma sono

destinati a servire durevolmente nello svolgimento dell’attività:

- direttamente nel caso di beni patrimoniali indisponibili,

- indirettamente nel caso di beni patrimoniali disponibili o da reddito

Lo schema di bilancio ministeriale richiede la seguente classificazione:

- Terreni

- Fabbricati

disponibili

indisponibili

- Impianti e macchinari

- Attrezzature sanitarie e scientifiche

- Mobili e arredi

- Automezzi

- Altri beni

- Immobilizzazione in corso e acconti

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Le immobilizzazioni sono iscritte al netto degli ammortamenti (art. 2424 c.c.).

2) Gli anticipi a fornitori per le immobilizzazioni materiali sono esposte separatamente nel

bilancio tra le immobilizzazioni.

3) Gli utili o le perdite da alienazione dei cespiti sono esposti nel conto economico tra:

- oneri diversi di gestione/ altri ricavi e proventi se legati a cessioni o radiazioni di

beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi

e aventi comunque scarsa significatività rispetto alla normale attività produttiva,

commerciale o di servizi;

- proventi ed oneri straordinari se legati ad operazioni o eventi che hanno un effetto

rilevante sulla struttura dell’impresa (cessioni di rami aziendali, conferimenti,

ristrutturazioni aziendali); cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali

all’attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti alla gestione

finanziaria; cessioni di beni strumentali alla normale attività produttiva, commerciale

o di servizi aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali

utilizzati per la stessa attività.

4) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.

5) Nel costo di acquisto non stati computati anche i costi accessori.

6) Non sono ammesse rivalutazioni se non in applicazioni di leggi speciali.

7) Nel caso di costruzioni in economia il costo dell’immobilizzazione comprende tutti i

costi imputabili al cespite.

8) Altri costi ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o

presso terzi sono stati compresi solo per la quota ragionevolmente imputabile al

prodotto, purché relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene

potrebbe entrare in funzione. Inoltre qualora gli oneri finanziari direttamente attribuibili

alla costruzione o produzione del bene vengano capitalizzati:

a) il tasso di capitalizzazione utilizzato è quello specifico del finanziamento acceso per

l’acquisizione/costruzione del cespite;

b) nel caso di finanziamento non specifico il tasso di capitalizzazione utilizzato

corrisponde al costo medio ponderato del denaro sostenuto dall’impresa nel

periodo;

c) la relativa capitalizzazione è cessata nel momento in cui tutte le attività necessarie

a rendere il cespite utilizzabile sono state ultimate.

9) I costi di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di

un’immobilizzazione sono stati capitalizzati solo se hanno comportato un aumento

significativo e tangibile di capacità produttiva o di produttività o di sicurezza o di vita

utile.

10) Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua

possibilità di utilizzazione ed eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei

coefficienti applicati sono state motivate in nota integrativa.

11) Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato

secondo quanto sopra esposto sono state iscritte a tale minor valore. Nei bilanci

successivi se sono venuti meno le ragioni della rettifica effettuata tale minor valore non

può essere mantenuto.

12) Le attrezzature industriali e commerciali (quali la biancheria, le posate, le lenzuola) che

sono state iscritte nell’attivo ad un valore costante, sono effettivamente e

costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto

all’attivo di bilancio, oltre a non avere subito variazioni sensibili nella loro entità, nel

valore e nella composizione.

13) I beni sono stati ammortizzati in base ad un piano di ammortamento non superiore ai

cinque anni.

14) L’iscrizione del valore dei beni continuamente rinnovati e di modesto valore deve

soggiacere al parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

15) Le rivalutazioni legali o volontarie sono state assoggettate ad autorizzazione del

Collegio dei Sindaci.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Il principio contabile con cui sono stati determinati i valori dei cespiti.

3) L’inclusione o meno della quota di spese industriali in caso di beni costruiti in

economia.

4) L’eventuale capitalizzazione degli oneri finanziari, la relativa politica di

capitalizzazione e l’ammontare capitalizzato.

5) I gravami esistenti sulle immobilizzazioni tecniche.

6) Per ciascuna voce in forma tabellare deve essere indicato il costo, le precedenti

rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una

voce ad un’altra, le alienazioni avvenute nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni

riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

7) Il metodo e i tassi di ammortamento usati per le varie categorie o classi di cespiti per

la quota di ammortamento dell’esercizio secondo le prescrizioni regionali.

8) L’analisi specifica delle variazioni nelle voci dei cespiti non in uso.

9) I terreni nonché il patrimonio da reddito, edifici e fabbricati, non sono da

ammortizzare.

Le immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa sezione i crediti non di natura commerciale e i titoli. I crediti sono quelli

finanziari che non si esauriscono nell’arco di un esercizio. I titoli rilevati in tale voce si

riferiscono a donazioni, successioni, lasciti.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Le immobilizzazioni relative ai crediti sono iscritte al valore di presunto realizzo.

2) Le immobilizzazioni relative ai titoli sono iscritti al costo.

3) Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato

secondo quanto sopra esposto sono state iscritte a tale minor valore. Nei bilanci

successivi se sono venuti meno le ragioni della rettifica effettuata tale minor valore non

può essere mantenuto.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) I titoli sono valutati al costo, o ancora, per i titoli quotati, a prezzo di mercato e, per i

titoli non quotati, a presunto valore di realizzo.

3) Sono indicati i movimenti dei titoli immobilizzati specificando:

- il costo; le precedenti rivalutazioni e svalutazione; le acquisizioni; gli spostamenti

da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell’esercizio; le svalutazioni o le

rivalutazioni effettuate nell’esercizio.

Le scorte

Le rimanenze di magazzino sono valori economici comuni a due o più esercizi e sono

costituite da acquisizioni di fattori produttivi che alla fine dell’esercizio o alla fine di un

periodo determinato non sono state impiegate nella produzione.

Nei sistemi di valore di bilancio le rimanenze rappresentano combinazioni di fattori di

produzione che esprimono processi economici non ancora conclusi. Di conseguenza essi

sono considerati costi sospesi in attesa di essere impiegati nel processo produttivo

successivo.

Lo schema ministeriale richiede di indicare le rimanenze di fine esercizio rilevate

nell’azienda sanitaria come:

- Scorte sanitarie;

- Scorte non sanitarie;

- Acconti.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Le rimanenze sono classificate per categorie principali nello stato patrimoniale.

2) Le rimanenze sono state iscritte al costo

3) Nella determinazione del costo è stato adottato il metodo del costo specifico o del

costo medio progressivo o continuo.

4) Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.

5) Il materiale consegnato ai reparti si dà per consumato.

6) Nei casi in cui nei reparti vi sia un’esistenza superiore ad un mese di consumo, essa è

stata rilevata ed analizzata.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Il metodo di costo adottato.

I crediti

Sono i diritti di esigere determinati ammontari da clienti e altri obbligati, a scadenze

determinate.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i crediti come:

- Crediti verso Regione e prov. autonoma;

- Crediti verso Comune;

- Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche

- ARPA;

- Crediti verso Erario;

- Altri crediti (privati, estero, anticipi, personale …).

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Il credito è stato iscritto secondo il principio della competenza economica e cioè

quando è avvenuta l’operazione che lo ha originato:

- prestazione del servizio,

- cessione del bene,

- acquisto del diritto all’assegnazione della somma (contributo in conto esercizio, in

conto capitale, trasferimento in genere da ente pubblico o da privati),

- per gli altri casi nel momento in cui sorge l’obbligazione dei terzi verso l’Azienda

Sanitaria.

2) Il credito è stato valutato al valore nominale, ai sensi dell’art. 11, comma 1 c), L.R.

8/1995.

3) Il credito è stato rettificato al valore di presunto realizzo, sentito obbligatorio parere

del Collegio Sindacale, mediante corretta appostazione al fondo svalutazione crediti.

4) La classificazione dei crediti nello stato patrimoniale avviene considerando la natura

del debitore.

5) Sono indicati separatmente i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo esclusi i crediti

scaduti e, considerando i termini di fatto del realizzo ove questi contrastino con i

presupposti contrattuali.

6) Gli importi rilevanti di debiti verso propri debitori sono classificati fra le passività di

bilancio a meno che non vi sia l’effettiva possibilità di compensazione, da un punto di

vista legale e che i saldi debitori e creditori derivino da rapporti che abbiano

omogeneità e/o complementarità di natura.

7) I conti anticipi clienti sono registrati tra le passività.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) I criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore.

3) Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti di durata residua superiore

cinque anni.

4) Importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo, anche se già indicato

nei conti d’ordine.

5) Ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa

interpretazione del valore dei crediti in bilancio.

Le disponibilità liquide

La voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi in cassa, presso l’Istituto Tesoriere e nel

c/c postale.

Lo schema ministeriale richiede di indicare le disponibilità liquide come:

- Cassa

- Istituto Tesoriere;

- C/c postale.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Le giacenze di cassa sono valutate al valore nominale.

2) Il conto presso il tesoriere è valutato al valore di presunto realizzo.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

I ratei e risconti

I ratei sono quote di costi o di ricavi di competenza di più esercizi, in parte già maturati

nell’esercizio in corso che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi.

I risconti sono quote di costi e di ricavi, che hanno già avuto manifestazione finanziaria

nell’esercizio in corso ma di competenza dell’esercizio e/o degli esercizi successivi.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i ratei e risconti come:

- ratei e risconti.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Nella valutazione sono stati applicati i principi della prudenza e della competenza

economica.

2) Sono state iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più

esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Sono state fornite le seguenti indicazioni:

- la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”.

- I criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all’origine in lire italiane.

- La distinzione tra ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

- L’indicazione di casi in cui si sia verificata divergenza fra i concetti del “tempo fisico”

e del “tempo economico” ai fini della quantificazione adottata.

Patrimonio netto

La posta rappresenta l’insieme delle risorse a disposizione dell’Azienda Sanitaria a titolo di

capitale.

Lo schema ministeriale richiede di indicare le disponibilità liquide come:

- Finanziamenti per investimenti;

- Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti;

- Fondo di dotazione;

- Contributi per ripiani perdite;

- Utili (perdite) portati a nuovo;

- Utile (perdita) d’esercizio.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) I trasferimenti dalla regione in conto capitale sono stati iscritti al momento

dell’incasso ovvero per gli interventi per cui è prevista l’approvazione del progetto

definivo con decreto del Presidente delle Giunta Regionale, all’atto della suddetta

approvazione del progetto definitivo.

2) I contributi in conto capitale indistinti e vincolati sono iscritti in bilancio al netto delle

quote utilizzate.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Il dettaglio dei movimenti e dell’utilizzo dei fondi contributi in conto capitale per beni

immateriali;

3) Il dettaglio dei movimenti e dell’utilizzo dei fondi contributi in conto capitale per beni

materiali.

Fondi per rischi e oneri

La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di

esistenza certa o probabile, natura determinata e ammontare o data di sopravvenienza

indeterminati alla chiusura dell’esercizio.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i fondi per rischi e oneri come:

- Fondi per rischi e oneri

1) Per imposte

2) Per rischi

3) Altri.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Riguardano perditi o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei

quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di

sopravvenienza.

2) Nella quantificazione sono stati applicati i principi della competenza e della prudenza.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Inoltre la nota integrativa deve riportare le seguenti indicazioni:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci;

b) il dettaglio dei movimenti, dei saldi iniziali, utilizzazioni, accantonamenti e saldi finali

dell’anno;

c) il rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto

agli ammontari stanziati;

d) la descrizione della situazione d’incertezza e l’indicazione dell’ammontare dello

stanziamento, relativo alla perdita connessa a una potenzialità che è stata stanziata

in bilancio in quanto l’evento futuro è da considerarsi probabile, quando tali

informazioni sono necessarie per non rendere il bilancio inattendibile.

Trattamento di fine rapporto

La voce rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medici interessati, in conformità alla

legge e dei contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato. E’ un fondo oneri

equiparabile al fondo di quiescenza previsto da codice civile.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i fondi per rischi e oneri come:

- Premio di operosità medici Sumai

- Trattamento di fine rapporto.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Il fondo è iscritto al valore nominale.

2) L’importo è stato quantificato in accordo alle corrette regole di quantificazione del

debito.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Inoltre la nota integrativa deve riportare le seguenti indicazioni:

- la metodologia dello stanziamento;

- il dettaglio dei movimenti, dei saldi iniziali, utilizzazioni, stanziamenti e saldi finali

dell’anno.

I debiti

Rappresentano le obbligazioni a pagare somme di denaro.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i dediti come:

- mutui,

- debiti verso Regione e provincia autonoma

- Comune

- Aziende Sanitarie,

- ARPA

- debiti verso fornitori,

- debiti verso istituto tesoriere

- debiti tributari

- debiti verso istituti di previdenza

- altri debiti.

In ordine al contenuto della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle

seguenti indagini:

1) Il debito è stato iscritto secondo il principio della competenza economica e cioè

quando è avvenuta l’operazione che lo ha originato:

- prestazione del servizio,

- cessione del bene,

- per gli altri casi nel momento in cui sorge l’obbligazione verso i terzi.

2) Il debito è stato valutato al valore nominale.

3) I debiti verso fornitori sono stati iscritti al netto degli eventuali sconti commerciali.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Inoltre la nota integrativa deve riportare le seguenti indicazioni:

- I criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore.

- Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti di durata residua

superiore cinque anni.

- L’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale con specifica indicazione delle

garanzie.

- Le altre garanzie concesse in relazione ai debiti.

- Il piano di rimborso e gli altri accordi per i debiti con scadenza oltre l’anno.

- Il tasso d’interesse dei mutui passivi.

- Cambiamenti significativi dei termini di pagamento.

- Ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e

completa interpretazione del valore dei debiti in bilancio.

I conti d’ordine

I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale-

finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non sono attività e passività in senso

stretto e pertanto devono essere esposti separatamente dalle medesime.

Lo schema ministeriale richiede di indicare i conti d’ordine come:

- Canoni leasing ancora da pagare

- Depositi cauzionali.

In ordine al contenuto

della voce di bilancio l’analisi dei sindaci deve essere informata alle seguenti indagini:

1) Le voci considerate nei conti d’ordine hanno mera funzione integrativa del sistema

principale.

2) Sono elencati una sola volta e senza contropartita.

3) Non sono sommati né ai totali dell’attivo né a quelli del passivo.

In ordine al contenuto della voce nota integrativa l’analisi dei sindaci deve essere

informata alle seguenti indagini:

1) I criteri di valutazione esposti in nota integrativa sono:

- costanti rispetto all’anno precedente,

- in accordo con il codice civile.

2) Inoltre la nota integrativa deve riportare le seguenti indicazioni:

- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;

- le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine;

- le fideiussioni e le altre garanzie a terzi.

RELAZIONE DEI SINDACI AL BILANCIO

La Commissione Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha

emanato la seguente proposta di relazione del Collegio Sindacale al bilancio delle ASL E

AO.

REGIONE ………………..

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. .... Sede: …………………

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2001

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2001, approvato dal Direttore Generale con delibera n…….. del…………, è stato presentato al Collegio Sindacale per le debite valutazioni in data…………. con nota prot. N. …….del………, nei termini di legge, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione. Il bilancio evidenzia un utile/perdita di Lire ……..(Euro …….) con un incremento/decremento rispetto all’esercizio precedente di Lire …………, pari al ….%. Si riportano di seguito i dati riassuntivi del bilancio al 31.12.2001, espressi in Lire e Euro, confrontati con quelli dell’esercizio precedente:

Stato Patrimoniale31.12.2000 (dati in Lire )

31.12.2001 (dati in Lire )

31.12.2001 (dati in Euro)

Im m obilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

Totale Attivo

Patrim onio Netto

Fondi

T.F.R.

Debiti

Ratei e risconti

Totale Passivo

Conti d'ordine

Conto EconomicoValore della produzione

Cos to della produzione

Differenza

Proventi e oneri finanziari +/-

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri s traordinari +/-

Risultato prim a delle im poste +/-

Im pos te dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- Si riporta di seguito i dati economici realizzati nell’esercizio confrontati con quelli previsti dal bilancio di previsione:

Conto Economico

Bilancio di previsione anno 2001

Consuntivo anno 2001 Differenza

Valore della produzione

Costo della produzione

Differenza

Proventi e oneri finanziari +/-

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Proventi e oneri straordinari +/-

Risultato prima delle imposte +/-

Imposte dell'esercizio

Utile (Perdita) dell'esercizio +/- In base ai dati su esposti il Collegio osserva: ………………………….. Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Ente e nella diligente attività di sorveglianza della contabilità per singoli settori e per rami di funzioni svolta con criteri logico-sistematici, oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. L’esame del bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge nazionali e regionali, nonché alle circolari emanate dal Ministero dell’Economia e del Bilancio, che disciplinano il bilancio d’esercizio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, interpretate ed integrate dai principi contabili applicabili. In riferimento alla struttura e al contenuto del bilancio è stata rispettata la normativa vigente ed in particolare il decreto Interministeriale del Ministero Economia e Finanze/Salute del 11.02.2002 (G.U. S.G. 63 del 15.03.2002), predisposto in forza del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni, del decreto legislativo 9.4.91 n.127 e delle disposizioni regionali, sia per quanto riguarda la struttura dello Stato patrimoniale che del Conto economico, esponendo in modo comparato i dati dell’esercizio precedente. Nella redazione al bilancio non ci sono/ci sono state deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art.2423 e seguenti del codice civile. Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall’art.2423-bis del codice civile, ed in particolare:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;

sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se

conosciuti dopo la chiusura; gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente; i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

previste dall’art. 2424bis del codice civile; i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto

dell’art.2425bis del codice civile;

non sono stati effettuati compensi di partite; la nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito

dell’attività svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto minimo previsto dall’art. 2427 del codice civile. Sono state, inoltre, fornite le informazioni richieste da altre norme del codice civile e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’esercizio.

Ciò premesso il Collegio passa all’analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa :

Immobilizzazioni

Immateriali Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento (o esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci). In relazione alle spese capitalizzate il Collegio rileva ………………….

Materiali Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: - Arredamento 15% - Macchine d'ufficio elettroniche 20% - ……………………... ---

Per le immobilizzazioni acquisite con contributi per investimenti, il Collegio ha verificato l’imputazione a conto economico, tra il valore della produzione, delle quote di contributi per un importo pari agli ammortamenti relativi agli investimenti oggetto di agevolazione (cosiddetto metodo della “sterilizzazione”).

Rimanenze Il magazzino è stato valutato con il metodo del costo medio ponderato/……... (Verificare i criteri di rilevazione delle rimanenze di reparto). Crediti I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. (Evidenziare eventuali problematiche)

Disponibilità liquide Risultano dalle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale. Ratei e risconti Riguardano quote di componenti positivi e negativi di redditi comuni a due o più esercizi e sono determinati in funzione della competenza temporale. (Tra i ratei passivi verificare il costo delle degenze in corso presso altre strutture sanitarie alla data del 31/12/2001).

Trattamento di fine rapporto Fondo premi di operosità medici SUMAI Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medici interessati in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Tfr Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti per i quali è previsto in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Fondi per rischi e oneri (Descrizione della loro composizione evidenziando eventuali accantonamenti relativi a rinnovi contrattuali) Debiti I debiti sono esposti al loro valore nominale. (Indicare,per classi omogenee , i risultati dell’analisi sull’esposizione debitoria con particolare riferimento allo scaduto e alle motivazioni del ritardo nei pagamenti). Conti d’ordine In calce allo stato patrimoniale risultano gli impegni, le garanzie prestate, le merci presso terzi nonché gli altri conti d’ordine. Imposte sul reddito Le imposte sul reddito sono contabilizzate per competenza e calcolate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. Il debito di imposta è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari.

Costo del personale (Evidenziare eventuali problematiche come ad esempio l'incidenza degli accantonamenti per ferie non godute e l’individuazione dei correttivi per la riduzione del fenomeno) . Mobilità passiva (Il fenomeno va valutato e raffrontato con i dati della mobilità attiva distinguendo la stessa tra intra e extra regione).

Spesa farmaceutica La spesa farmaceutica, pari a Lire …………., non in/in linea con il dato regionale , mostra un notevole incremento/decremento rispetto all’esercizio precedente. Per il corrente anno,

sulla scorta dei dati disponibili, è prevedibile un ulteriore incremento/decremento della suddetta spesa.

Spese per convenzioni esterne (Evidenziare il rapporto tra il costo dell’anno in corso con quello dell’anno precedente, esplicitando le motivazioni relative all’incremento dell’aggregato di costo, eventuali iniziative tese al contenimento della spesa o, in prospettiva, di una eventuale diminuzione). Altri costi (Da segnalare eventuali costi eccessivi rispetto alla struttura facendo particolare attenzione, ad esempio, alle consulenze e collaborazioni esterne). Ricavi (Indicare le ultime assegnazioni di fondi da parte delle regioni distinguendole per anno di

riferimento). Il Collegio espone di seguito alcuni elementi non strettamente contabili, ma in ogni caso attinenti alla gestione dell’Azienda ed evidenziati in analisi nelle relazioni trimestrali: Efficienza gestionale (Valutazioni generiche e/o specifiche in termini comparativi tra l’esercizio chiuso e quello precedente, in merito alla gestione amministrativo-sanitaria e in particolare all’avvio della procedura di controllo di gestione , tenendo anche dei risultati delle indagini illustrate in relazione al grado di soddisfazione degli assistiti ).

Razionalizzazione sull’impiego delle risorse ……………………………………… Attività espletata dall’U.R.P. (Ufficio relazioni col pubblico) in riferimento al monitoraggio sul grado di soddisfazione da parte dei cittadini assistiti, in merito alla qualità dei servizi offerti: Specificare, in generale, quali indagini sono state condotte per determinare quanto sopra, ed in particolare:

all’interno dell’Azienda ( verificare l’esistenza della Carta dei Servizi); fuori dell’Azienda (per intramoenia negli studi privati) tempi d’attesa ,suddivisi per specializzazione erogata, su:

1. ricovero 2. prestazioni ambulatoriali

Specificare se le richieste da parte dei cittadini, relative alle prenotazioni, vengono dall’Azienda effettuate in proprio, tramite il C.U.P. (centro unico di prenotazione) oppure se viene delegato ogni singolo medico ad effettuarle in proprio.Inoltre verificare se risultano denunce al Difensore civico per disservizi dell’ente . Il Collegio, sulla base di un controllo a campione delle fatture e dei documenti di spesa, ha effettuato la verifica della corretta applicazione del principio di competenza con particolare attenzione a quei documenti pervenuti in azienda in momenti successivi al 31 dicembre, ma riferiti a costi del periodo in oggetto. Tale verifica ha evidenziato un comportamento coerente con i disposti regionali. Il Collegio attesta che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall’art. 2403 del codice civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e dei registri previsti dalla normativa fiscale. Nel corso delle verifiche si è proceduto anche al controllo dei valori di cassa e degli altri valori posseduti dall’Azienda, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni sia fiscali che relative ai flussi di governo regionale e centrale.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere. Il Collegio, sia nel corso dell’anno, in riferimento all’attività amministrativo contabile dell’Azienda, sia sul bilancio, inteso come espressione finale in termini di risultanze contabili dell’attività espletata, ha effettuato i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale.

Nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio sono state formulate osservazioni i cui contenuti più significativi vengono qui di seguito elencati: …………………………….. Vi informiamo di aver ricevuto le seguenti denunce e di aver svolto in merito le opportune indagini, rilevando quanto segue: …………………………. Esistono controversie legali in corso relative a…………………………………..i cui riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico possono/non possono essere ragionevolmente stimati alla data odierna e in merito si rileva ……………………. Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite e tenuto conto delle considerazioni e raccomandazioni esposte, attesta/non attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la conformità/non conformità dei criteri di valutazione del Patrimonio a quelli previsti dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge. Il Collegio ritiene/non ritiene di esprimere un parere positivo con o senza riserve sulla gestione complessiva in quanto l’utile/la perdita di esercizio di Lire……………… :

si discosta/non si discosta in misura significativa dall’utile/dalla perdita programmata e autorizzata dalla Regione nel bilancio di previsione 2001;

riduce/non riduce in misura sostanziale il Patrimonio Netto dell’Azienda; vengono/non vengono determinate le modalità di copertura della stessa.

IL COLLEGIO SINDACALE