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guida del tirocinio Guida formazione professionale di base www.formazioneprof.ch

guida del tirocinio - Berufsbildung.ch · Codice civile (codice civile svizzero del 10 dicembre 1907) Corsi interaziendali Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica della

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guida del tirocinio

Guidaformazione professionale di base www.formazioneprof.ch

2a edizione aggiornata 2012© 2012, CSFO, Berna. Tutti i diritti riservati.

Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamentoprofessionale, universitario e di carriera CSFO, BernaCSFO Edizioni, www.csfo.ch

l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT, Berna e la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, Berna

Peter Knutti, CSFO

Gabriel Brodmann, Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildung, Basilea-CittàJosette Fallet, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFPPeter Knutti, CSFOAnna Scheidiger, CSFOBarbara Studer, sprachwerk-studer.ch

DFP, Divisione della formazione professionale del Canton Ticino

Peter Bleisch, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, ZurigoJeanpierre Mini, Divisione della formazione professionale , BreganzonaDani Duttweiler, UFFTMichel Etienne, Service des formations postobligatoires, NeuchâtelPaul Jud, Amt für Berufsbildung, SvittoPeter Sutter, Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Berna

Aysun Raselli-Kurtulan, augenfang.ch

von Ah Druck AG, Sarnen

978-3-03753-087-0

MB3-1006

Il documento esiste anche in francese e tedesco.

CSFO Distribuzione Industriestrasse 1, 3052 ZollikofenTel. 0848 999 002 (francese), 0848 999 001 (tedesco) Fax 031 320 29 [email protected], www.shop.csfo.ch

impressum

Guida del tirocinio

Editore

Realizzata in collaborazione con

Direzione di progetto

Redazione

Traduzione

Team qualità

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ISBN

N° articolo

Ordinazioni/servizio clienti

introduzione

Il termine “guida” è stato scelto appositamente. In caso didubbio, nel corso della vostra formazione il presente opuscolovi indicherà il percorso da seguire. La guida fornisce risposte,nel modo più conciso possibile senza però tralasciare l’ap-profondimento laddove necessario, a domande fondamentaliche possono emergere nell’ambito della formazione profes-sionale di base.

Firmare il contratto di tirocinio comporta un impegnoimportante; la guida permette di comprendere la portata ditale impegno. Molte informazioni presenti nella guida sonodi natura prettamente giuridica e pertanto non sempre difacile comprensione. Abbiamo quindi cercato di spiegare ivari punti in modo semplice e comprensibile, affinché laguida possa effettivamente servirvi da strumento ausiliario.

Il sito www.formazioneprof.ch mette a disposizione ulterioriinformazioni e documenti, in particolare:

il formulario per il contratto di tirocinio

il lessico della formazione professionale

informazioni e documenti relativi alla documentazionedell’apprendimento e delle prestazioni nonché al rapporto diformazione

dei promemoria che in breve illustrano svariati temi

Con questo vi auguriamo di intraprendere un interessantepercorso e portare a termine la formazione con successo.

Berna, maggio 2012Peter Knutti, responsabile della Divisione Media formazione professionale, CSFO

˙˙˙

˙

IntroduzioneIndiceGlossarioIndice delle abbreviazioni

formazione professionale di base 08Formazione professionale di base triennale 08o quadriennale con attestato federale di capacità (AFC)Formazione professionale di base biennale con 08certificato federale di formazione pratica (CFP)Ordinanze sulla formazione professionale di base 09Vigilanza 10Maturità professionale federale 10 contratto di tirocinio e principali 12disposizioni legaliParti contraenti 12Durata della formazione professionale di base 12Tempo di prova 13Orario di lavoro 13Indennità, salario in natura e deduzioni sociali 14Vacanze, congedo e congedo giovanile 14Giorni festivi 15Forniture necessarie per la professione 16Visita medica 16Malattia e infortunio 16Gravidanza e assicurazione maternità 16Scuola reclute, servizio militare, servizio civile 17e protezione civilePersone in formazione provenienti dell’estero 17Contratto collettivo di lavoro (CCL) 18Borse e prestiti per la formazione 18Verifica e approvazione del contratto di tirocinio 18Scioglimento del rapporto di tirocinio 19i tre luoghi di formazione 20Azienda formatrice 20Persona in formazione 20Rappresentanza legale 21Rete di aziende formatrici 21Azienda formatrice per una parte di formazione 21

1.1.1.

1.2.

1.3.1.4.1.5.2.

2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.2.9.2.10.2.11.2.12.

2.13.2.14.2.15.2.16.2.17.3.3.1.3.1.1.3.1.2.3.1.3.3.1.4.

indice

Strumenti per la promozione della formazione in azienda 22 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni 22Rapporto di formazione 22Futuro impiego nell’azienda formatrice 22Certificato di lavoro relativo alla formazione 22Lavoro ridotto e chiusura dell’azienda formatrice 22Assenze per la ricerca di un impiego 23Corsi interaziendali (CI) 23Scopo dei corsi interaziendali 23Costo dei corsi 23Scuola professionale 24Mandato della scuola professionale 24Frequenza obbligatoria dell’insegnamento scolastico 24Durata dell’insegnamento 24Corsi facoltativi 24Corsi di sostegno 24Costi relativi all’insegnamento obbligatorio 25Certificati 25Assenze e congedi 25procedure di qualificazione ed esami finali 26Iscrizione 26Convocazione 26Svolgimento 26Risultati degli esami 26Esami non superati 26Ripetizione dell’esame 26Costi 26Reclami e ricorsi 27altri temi importanti 28Orientamento professionale, universitario e di carriera 28Disoccupazione 28Offerte di formazione dopo la formazione 29professionale di baseFormazione di recupero 29Altre procedure di qualificazione 29indirizzi e link 30

3.1.5.3.1.5.1.3.1.5.2.3.1.6.3.1.7.3.1.8.3.1.9.3.2.3.2.1.3.2.2.3.3.3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.3.5.3.3.6.3.3.7.3.3.8.

4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.5.5.1.5.2.5.3.

5.4.5.5.6.

Azienda formatrice

Corsi interaziendali (CI)

Documentazionedell’apprendimentoe delle prestazioni

Esame finale

Formatore in azienda

Formazione professionale di base

Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)

Persona in formazione

glossario

L’azienda formatrice è il luogo in cui avviene la formazionealla pratica professionale. A tale scopo le aziende devonodisporre di un’autorizzazione a formare rilasciata dall’autoritàcantonale competente. Le aziende assumo persone in forma-zione con le quali stipulano un contratto di tirocinio.

I corsi interaziendali sono generalmente proposti dalle orga-nizzazioni del mondo del lavoro e completano la praticaprofessionale e la formazione scolastica.

Nella documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni(in passato chiamata libro di lavoro) la persona in formazioneannota i principali lavori eseguiti, le competenze e le esperienzeacquisite in azienda. In questo modo, la documentazione serveanche come mezzo di consultazione. Inoltre, grazie alla docu-mentazione, il formatore può vedere i progressi nella formazione,l’interesse per la professione e l’impegno personale dimostratodalla persona in formazione.

L’esame finale (in passato chiamato esame di fine tirocinio EFT)è parte della procedura di qualificazione e ha luogo verso lafine della formazione professionale di base.

Il formatore in azienda (in passato chiamato maestro di tirocinio) insegna la pratica professionale alle persone informazione. Il formatore può incaricare il personale qualificatopresente in azienda di una parte dell’insegnamento della pratica professionale alle persone in formazione.

La formazione professionale di base (in passato chiamataapprendistato) serve a trasmettere le conoscenze e lecompetenze necessarie per esercitare una professione. Laformazione è dispensata in tre luoghi: azienda formatrice,corsi interaziendali e scuola professionale.

Le organizzazioni del mondo del lavoro sono associazioniprofessionali, organizzazioni di categoria, sindacati e altreorganizzazioni competenti nell’ambito della formazioneprofessionale.

È considerata persona in formazione (in passato chiamataapprendista) chi ha concluso le scuole dell’obbligo e hastipulato un contratto di tirocinio per apprendere unaprofessione secondo le disposizioni dell’ordinanza sullaformazione professionale di base.

Piano di formazione

Piano di formazioneaziendale

Piano di formazioneindividuale

Procedure di qualificazione (PQ)

Rapporto di formazione

Scuola professionale

Ufficio della formazione professionale

Il piano di formazione è parte costitutiva dell’ordinanza sulla formazione professionale di base e definisce l’organiz-zazione concreta della formazione.

Il piano di formazione aziendale è l’applicazione del piano diformazione che viene adeguato alle condizioni dell’aziendaformatrice e stabilisce quando le attività e le conoscenzeprofessionali previste sono da considerarsi acquisite.

Il piano di formazione individuale è l’adeguamento del pianodi formazione aziendale a ogni singola persona in forma-zione. Esso contiene criteri individuali della pianificazione(ad es. frequenza di corsi facoltativi o di sostegno, vacanze, ecc.).

Le procedure di qualificazione permettono di stabilire se unapersona ha le competenze necessarie per l’esercizio dellaprofessione definite dalla rispettiva ordinanza sulla forma-zione professionale. La procedura di qualificazione principaleè l’esame finale.

Con il rapporto di formazione si documenta regolarmente lavalutazione dell’apprendimento avvenuto in azienda. Il rap-porto viene compilato durante un colloquio che avviene traformatore e persona in formazione. Il rapporto di formazioneè obbligatorio e completa le discussioni che avvengonodurante il lavoro.

La scuola professionale impartisce l’insegnamento profes-sionale, di cultura generale e dello sport. Offre inoltre corsidi sostegno e corsi facoltativi.

L’Ufficio della formazione professionale è l’autorità cantonalecompetente per la vigilanza della formazione professionaledi base in azienda e a scuola. La vigilanza comprende inparticolare la consulenza e l’assistenza delle parti contraenti el’approvazione del contratto di tirocinio.

Maggiori informazioni sono disponibili nel “Lessico della formazione professionale” (www.les.formazioneprof.ch),dove si trovano definizioni concise dei termini principalirelativi al campo della formazione professionale.

indice delle abbreviazioni

abbreviazioni

AD

AFC

AI

art.

artt.

AVS

CC

CI

CIIP

CFP

CO

cpv.

CSFO

CSFP

IPG

LADI

LAINF

LFPr

Assicurazione contro la disoccupazione

Attestato federale di capacità (formazione professionale di basetriennale o quadriennale con attestato federale di capacità, AFC)

Assicurazione per l’invalidità

articolo

articoli

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Codice civile (codice civile svizzero del 10 dicembre 1907)

Corsi interaziendali

Conferenza intercantonale dell'istruzione pubblica dellaSvizzera romanda e del Ticino

Certificato federale di formazione pratica(formazione professionale di base biennale con certificatofederale di formazione pratica, CFP)

Codice delle obbligazioniLegge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codicecivile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

capoverso

Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale

Indennità di perdita di guadagno

Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbli-gatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

Legge sull’assicurazione contro gli infortuniLegge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione controgli infortuni

Legge sulla formazione professionaleLegge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazioneprofessionale

LIPG

LL

OADI

OFPr

OLL

oml

UFFT

Legge sulle indennità di perdita di guadagnoLegge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità diperdita di guadagno per chi presta servizio e in caso dimaternità

Legge sul lavoroLegge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,nell’artigianato e nel commercio

Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione obbligatoriacontro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale

Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 1, OLL 2 e OLL 5)

organizzazioni del mondo del lavoro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

1

8

formazione profes-sionale di base trien-nale o quadriennale

con attestato federaledi capacità (afc)

formazione profes-sionale di base bien-nale con certificato

federale di formazionepratica (cfp)

La formazione profes-sionale di base biennale

offre un approccio praticoal mondo del lavoro.

Durante un periodo ditransizione viene inoltreofferta la formazionebiennale empirica.

La formazione professionale di base triennale o quadrien-nale si conclude con un esame e l’ottenimento dell’attestatofederale di capacità (AFC), che, unitamente a una formazioneapprofondita della cultura generale porta alla maturità profes-sionale.

La formazione professionale di base biennale si concludecon un esame e l’ottenimento del certificato federale di for-mazione pratica (CFP). Questo tipo di formazione offre unapproccio pratico al mondo del lavoro. I titolari di un CFPhanno la possibilità di frequentare corsi di formazione profes-sionale continua nonché di seguire una formazione profes-sionale di base triennale o quadriennale. La permeabilità trale varie formazioni è stabilita dall’ordinanza sulla formazioneprofessionale in questione.

Se l’esito della formazione è a rischio, i giovani che seguonouna formazione professionale di base biennale con certificatofederale di formazione pratica (CFP) possono contare sul sup-porto professionale e personale in quanto sostegno individuale.Si tratta di un’offerta di sostegno nell’ambito della quale deiprofessionisti accompagnano la persona in formazione attra-verso l’intero processo di sviluppo. Il sostegno individuale puòessere fornito da diversi operatori, esso non si limita all’ambitoprofessionale e ai singoli luoghi di formazione, ma viene co-ordinato tra i vari luoghi di formazione. L’organizzazione delsostegno individuale è un mandato conferito ai Cantoni; dispo-sizioni più dettagliate sono emanate solo in parte.

art. 18 LFPr; art. 10 cpv. 4 OFPr

Chi intraprende una formazione empirica ha gli stessi diritti edoveri di chi segue una formazione professionale di base conattestato federale di capacità (AFC) o certificato federale diformazione pratica (CFP). Non appena, nella professione inquestione, entra in vigore l’ordinanza relativa alla formazioneprofessione di base biennale con certificato federale diformazione pratica (CFP), la rispettiva formazione empiricanon è più possibile.

formazione professionale di base

1.1.

1.2.

§

9

La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)costituisce la base legale. Gli accordi fondamentali di ogniprofessione riconosciuta dall’Ufficio federale della formazioneprofessionale e della tecnologia (UFFT) sono disciplinati daun’ordinanza sulla formazione professionale di base. Duranteun periodo di transizione, i regolamenti di tirocino e d’esameancora validi vengono convertiti in ordinanze sulla forma-zione. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle ordinanze, fannoancora stato i regolamenti.

L’ordinanza sulla formazione professionale determina l’esattadesignazione della professione e la durata della formazioneprofessionale di base. Essa descrive inoltre i requisiti richiestialle aziende formatrici e stabilisce il numero massimo dellepersone in formazione che possono essere formate contempo-raneamente in una singola azienda. Nell’ordinanza si fa rife-rimento al piano di formazione, che contiene dati dettagliatisulla formazione professionale di base e viene aggiornatoperiodicamente. Le associazioni professionali possonodecidere liberamente se sviluppare, in aggiunta, una guidametodica tipo per attuare il piano di formazione aziendale.

Tutti i dati sui campi di qualificazione, sulla durata dellaprocedura di qualificazione e sulle direttive necessarie allacorretta valutazione figurano nel piano di formazionerelativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base.

L’ordinanza e il piano di formazione costituiscono un insieme.Da un lato, le singole parti devono combinarsi in manieralogica, dall’altra, la procedura di qualificazione deve fare riferi-mento alle competenze.I contenuti della formazione sono generalmente frutto dellacollaborazione tra organizzazioni del mondo del lavoro (oml)competenti, Confederazione e Cantoni. In seguito viene avviataun’ampia procedura di consultazione presso le associazioniprofessionali, le associazioni di categoria e le autorità cantonalicompetenti.

art. 19 LFPr

Per gran parte delle professioni il contenuto e lo svolgimentodella formazione professionale di base vengono definiti inun piano di formazione, disponibile presso le rispettive orga-nizzazioni del mondo del lavoro oppure sul sito dell’UFFT(Formazione professionale > Elenco delle professioni > Forma-zione professionale di base).

ordinanze sullaformazione

professionale di base

Gli accordi fondamentalidi ogni professionericonosciuta sono

disciplinati da un’ordinanzasulla formazione

professionale di base.

1.3.

§

1

10

I Cantoni, competenti per la qualità della formazione, prov-vedono alla vigilanza sulla formazione professionale di base.Essi consigliano e sostengono le parti che hanno stipulato ilcontratto di tirocinio (parti contraenti) in caso di difficoltà equestioni tecniche, e agevolano la collaborazione tra i partnerdella formazione professionale di base.

Nella maggior parte dei Cantoni, l’ufficio cantonale della for-mazione professionale occupa consulenti della formazione.

La vigilanza consiglia e segue le aziende che intendono creareun nuovo posto di tirocinio o migliorare la qualità dellaformazione professionale pratica. Gli operatori della vigilanzaintervengono quando le parti contraenti non giungono adalcun accordo o non trovano nessuna soluzione a una situa-zione intricata.Questo può essere il caso quando la formazione in azienda sidiscosta dalle disposizioni legali o le persone in formazionesoddisfano solo in parte o non soddisfano i requisiti richiesti.In situazioni gravi la vigilanza ha il potere di sciogliere ilcontratto di tirocinio o addirittura di revocare all’aziendaformatrice l’autorizzazione a formare.

art. 24 LFPr; art. 11 OFPr

Il più delle volte è sufficiente un colloquio con le particontraenti per risolvere questo tipo di problemi e riportare laformazione professionale sulla strada giusta.

La maturità professionale federale, ottenuta superando unesame di maturità, completa la formazione professionale dibase con attestato federale di capacità (AFC), offrendo unacultura generale più ampia. Può seguire i corsi di maturitàprofessionale chi:

a) soddisfa le condizioni di ammissione (esame d’ammissione) e

b) ha ottenuto il consenso da parte dell’azienda formatrice.

La frequenza dei corsi di maturità professionale deve esseregarantita unicamente quando le prestazioni della persona informazione sono sufficienti, sia in azienda sia alla scuola profes-sionale. I corsi di maturità professionale presso le scuole pub-bliche sono gratuiti..

vigilanza

La vigilanza compete aiCantoni che la organiz-

zano in modo indipendente.

La vigilanza forniscemediazione e consulenza

in caso di difficoltà.

maturità profes-sionale federale

Le persone in formazioneche soddisfano le

condizioni richiestepossono seguire i corsi dimaturità professionale.

formazione professionale di base

1.4.

1.5.

§

11

Prospettive dopo lamaturità professionale.

Le persone in formazione che intendono conseguire lamaturità professionale possono farlo anche dopo la forma-zione professionale di base, parallelamente all’attivitàlavorativa oppure seguendo un corso a tempo pieno.

L’attestato federale di maturità professionale pone le premesseper studiare in una scuola universitaria professionale nelrispettivo settore. Con una qualifica supplementare è inoltrepossibile accedere all’università.

art. 25 cpv. 1 LFPr §

12

Il contratto di tirocinio è una particolare forma di contrattoindividuale di lavoro. Si tratta di un contratto di lavoro a tempodeterminato. Il contratto deve essere steso per iscritto. Essodeve disciplinare il tipo e la durata della formazione profes-sionale, il salario, il tempo di prova come anche l’orario dilavoro e le vacanze.

Il contratto di tirocinio, valido a livello nazionale, è dispo-nibile nelle quattro lingue ufficiali sia in formato elettronico(www.ct.formazioneprof.ch) che in formato cartaceo pressol’ufficio della formazione professionale competente.

artt. 344-346a CO

Sono considerate parti contraenti la persona in formazione,da una parte, e l’azienda formatrice, dall’altra. Se il contrattodi tirocinio viene concluso con un minorenne (che non haancora compiuto i 18 anni), è necessaria la firma del rappre-sentante legale.

art. 296 CC

L’inizio della formazione dovrebbe coincidere, al più tardi, conl’entrata alla scuola professionale. Se la formazione si svolgesuccessivamente in diverse aziende, il contratto può esserestipulato per ciascuna delle parti della formazione. Per l’iniziodella formazione tutti i contratti delle varie aziende devonoperò essere conclusi.

La durata della formazione professionale di base può essereridotta. Questo è possibile quando la persona in formazionedispone di alcune conoscenze di base oppure si è diplomatacon buoni risultati in un’altra professione. Le parti contraentirichiedono per iscritto alle autorità cantonali competenti unariduzione della durata della formazione.

Se la persona in formazione non è in grado di raggiungere gliobiettivi nel tempo stabilito, la durata della formazione puòessere opportunamente prolungata, d’intesa fra le parti e conil consenso scritto delle autorità cantonali competenti.

art. 18 LFPr

Il contratto di tirociniodeve essere steso per

iscritto.

Esiste un contratto ditirocinio unitario a livello

nazionale.

parti contraenti

durata dellaformazione

professionale di base

La durata dellaformazione professionale

di base può essereabbreviata o prolungata.

2

2.1.

contratto di tirocinio e principalidisposizioni legali

2.2.

§

§

§

13

tempo di prova

Il tempo di prova dura dauno a tre mesi.

Il tempo di prova puòessere eccezionalmente

prolungato.

orario di lavoro

Per i giovani si applicanoprescrizioni particolari.

Il tempo di prova permette alle parti contraenti di verificare laloro scelta. Le persone in formazione possono rendersi contose la professione che hanno scelto rispecchia effettivamentele loro predisposizioni e le loro aspettative. I formatori res-ponsabili in azienda, dal canto loro, possono farsi una primaidea sul modo di lavorare delle persone in formazione.

“…Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest’ultimo dura tre mesi.”

art. 344a cpv. 3 CO

Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere ec-cezionalmente prolungato, fino a sei mesi, questo è peròpossibile solo a condizione che entrambe le parti contraentisiano d’accordo e con l’approvazione delle autorità cantonali.

art. 344a cpv. 4 CO

Durante il tempo di prova, il contratto di tirocinio può esseresciolto con un preavviso di sette giorni.

art. 346 CO

La durata massima del lavoro delle persone in formazionegiovani non può superare quella degli altri lavoratori dellastessa azienda, né in alcun caso le nove ore, incluso l’even-tuale lavoro straordinario. L’orario di lavoro dei giovani deveessere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Per quanto concerne il lavoro notturno e domenicale fannostato le disposizioni della Legge sul lavoro (LL). Per deter-minate professioni sono previste delle deroghe. In mancanzadi tali disposizioni, deve essere richiesta un’autorizzazioneper il lavoro notturno e/o domenicale all’autorità cantonalepreposta al mercato del lavoro. Questo tipo di autorizzazioneviene rilasciato unicamente se il lavoro notturno o domeni-cale è necessario ai fini della formazione.Per le persone in formazione che non hanno ancora compiuto18 anni, fanno stato le prescrizioni particolari del diritto dellavoro concernenti il tempo di lavoro quotidiano, il riposononché il lavoro notturno e domenicale.

artt. 16, 18, 31 LL; artt. 1, 2 e 5 OLL

2.3.

§

§

2.4.

§

§

14

L’importo del salario viene stabilito dalle parti contraenti, lequali, il più delle volte, si rifanno alle raccomandazioni delleorganizzazioni del mondo del lavoro. Informazioni in meritosono fornite anche dalle autorità cantonali competenti. Se inun ramo specifico esiste un contratto collettivo di lavoro cheinclude anche le persone in formazione, valgono le disposizionidi quest’ultimo. Il conteggio del salario deve essere steso periscritto.

art. 323b cpv. 1 CO

A partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni, lepersone in formazione pagano i contributi AVS, AI, IPG e AD. Icontributi vengono dedotti mensilmente dal salario.

In determinate professioni (ad es. nella ristorazione o nell’agricoltura) vitto e alloggio all’interno dell’azienda forma-trice sono considerati salario in natura. Per quanto riguardal’importo e il tipo di conteggio si può fare riferimento alleraccomandazioni delle organizzazioni del mondo del lavorocompetenti in materia.

Se la persona in formazione è impedita senza sua colpa dilavorare, per motivi come malattia, infortunio o serviziomilitare, essa deve essere pagata. In questi casi l’aziendaformatrice è tenuta a versare il salario per un periodo di tempolimitato. Le disposizioni applicate in questi casi variano daregione a regione. L’azienda formatrice può richiedere uncertificato medico a partire dal primo giorno di malattia.

art. 324a e b CO

I lavoratori, fino ai 20 anni compiuti, hanno diritto ad almenocinque settimane di vacanza. Le vacanze, il cui scopo è il riposo,devono comprendere almeno due settimane consecutive enon possono essere compensate in denaro.

art. 345a cpv. 3 CO

L’azienda formatrice può stabilire la data delle vacanze con-siderando i desideri della persona in formazione per quantocompatibili con gli interessi dell’azienda.

Le vacanze vengono assegnate nei periodi in cui non è pre-vista formazione scolastica. Se le persone in formazione

indennità, salario innatura e deduzioni

sociali

Generalmente l’importodel salario non è sancito

per legge.

Vitto e alloggio possonoessere considerati parte

del salario.

Se la persona informazione è impedita dilavorare, senza sua colpa,

viene pagata.

vacanze, congedo econgedo giovanile

I lavoratori, fino ai 20 annicompiuti, hanno diritto adalmeno cinque settimane

di vacanza.

2 contratto di tirocinio e principalidisposizioni legali

2.5.

2.6.

§

§

§

15

In determinati casi levacanze possono essere

ridotte.

Le attività giovaniligiustificano il congedo

supplementare.

giorni festivi

I Cantoni possonoparificare alla domenica almassimo altri otto giorni

festivi all’anno.

prendono vacanza al di fuori delle vacanze scolastiche, essesono comunque tenute a frequentare la scuola professionale. Igiorni di scuola valgono come giorni lavorativi. I giorni di scuoladurante le vacanze possono essere recuperati, a posteriori,come giorni di vacanza.

Se la persona in formazione è impedita senza sua colpa dilavorare (ad es. per motivi come malattia, infortunio o serviziomilitare), le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimose l’assenza dal lavoro è di due mesi completi, di due dodi-cesimi se l’assenza dal lavoro è di tre mesi completi e così via.

Se la persona in formazione è impedita per propria colpa dilavorare, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimoper un mese completo di assenza dal lavoro, di due dodi-cesimi per due mesi di assenza dal lavoro e così via.

art. 329b CO

Per occasioni particolari viene concesso del tempo libero sup-plementare. Questo vale in caso di matrimonio, decesso di unfamiliare, trasloco, visita medica o visita da parte di un organoufficiale. La durata dell’assenza pagata è determinata in basealle condizioni aziendali, locali o professionali (contratto col-lettivo di lavoro).

Ogni anno, la persona in formazione ha diritto a un congedogiovanile della durata di una settimana per svolgere un’ at-tività giovanile extrascolastica, direttiva, assistenziale oconsultiva, nonché per formarsi e perfezionarsi in questocampo. Il congedo deve essere comunicato al formatore inazienda con due mesi di anticipo. Durante il congedogiovanile per il datore di lavoro cade l’obbligo di retribuzione.Le parti contraenti devono accordarsi riguardo al salariodurante il congedo o richiedere le indennità per la perdita diguadagno (IPG).

art. 329e CO

Se, in via del tutto eccezionale, le persone in formazionedevono lavorare durante un giorno festivo, hanno il diritto dicompensazione. Non possono essere compensati i giornifestivi che coincidono con il giorno in cui solitamente non silavora in azienda. Se il giorno festivo cade durante le vacanze,questo può essere recuperato.

art. 20a LL

2.7.

§

§

§

16

Il contratto di tirocinio può contenere disposizioni circa altreprestazioni delle parti contraenti come l’acquisto di utensili eindumenti di lavoro.

art. 344a cpv. 5 CO

In alcune professioni è richiesta una visita medica profes-sionale oppure un certificato medico quale conferma d’ ido-neità alla formazione. Informazioni in merito sono fornite dalleorganizzazioni del mondo del lavoro e dalle autorità cantonalicompetenti.

L’azienda formatrice assicura la persona in formazione eassume i premi dell’assicurazione contro gli infortuni profes-sionali. L’assunzione dei premi dell’assicurazione contro gliinfortuni non professionali viene determinata individual-mente nel contratto di tirocinio.

art. 1a LAINF

Le parti contraenti possono stipulare un’assicurazione d’inden-nità giornaliera in caso di malattia. In tal caso l’azienda forma-trice deve assumere almeno il 50% dei premi. Se non vienestipulata alcuna assicurazione, fa stato l’obbligo di continuarea versare il salario secondo la scala basilese, bernese o zurighese.

In caso di gravidanza, l’azienda formatrice deve concedere lestesse prestazioni come quelle previste in caso di malattia.Le puerpere non possono essere occupate durante le ottosettimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesimasettimana, possono esserlo solo con il loro consenso. La Leggesul lavoro comprende disposizioni particolari per donneincinte, puerpere e madri allattanti.

art. 324a CO; artt. 35, 35b LL; artt. 60, 65 OLL 1

Se, durante la gravidanza, la persona in formazione accusadei disturbi, può assentarsi dal lavoro semplicementeavvisando il suo responsabile in azienda.

art. 35a LL

In caso di gravidanza e parto, le vacanze possono essere

forniture necessarieper la professione

visita medica

malattia e infortunio

L’azienda formatrice èresponsabile per

l’assicurazione contro gliinfortuni professionali.

gravidanza e assicura-zione maternità

Durante la gravidanzafanno stato disposizioni

particolari.

22.8.

2.9.

2.10.

§

§

§

contratto di tirocinio e principalidisposizioni legali

2.11.

§

17

Le madri sono assicurate.

scuola reclute, ser-vizio militare, servizio

civile e protezione civile

Per le persone informazione obbligate al

servizio si applical’indennità per perdita di

guadagno (IPG).

persone in formazioneprovenienti dall’estero

Persone in formazioneprovenienti dai Paesi dell’UE

ridotte di un dodicesimo solo nel caso che l’assenza dal lavoroè di tre mesi completi.

art. 329b cpv. 3 CO

Il diritto alle indennità di maternità inizia il giorno delparto e termina, al più tardi, dopo 14 settimane, a condizioneche la lavoratrice sia vincolata da un rapporto di lavoro valido,sia stata assicurata ai sensi della Legge sull’AVS almeno dur-ante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e chedurante tale periodo abbia esercitato un’attività lucrativa peralmeno cinque mesi.

LIPG

L’indennità per la perdita di guadagno serve a coprire unaparte della perdita di guadagno delle persone che prestanoservizio militare, civile o di protezione civile. L’indennità vieneversata alla persona che presta servizio oppure, se il salariocontinua ad essere versato durante il servizio, al datore dilavoro. L’assicurazione è obbligatoria e l’obbligo contributivosussiste per tutti coloro che versano i contributi AVS/AI.

Informazioni in merito sono fornite dalle casse di compen-sazione cantonali, settoriali o professionali. Gli indirizzi ditutte le casse di compensazione figurano sulle ultime paginedell’elenco telefonico oppure sono reperibili su internet. Sel’esame finale dovesse cadere durante il periodo di servizio,occorre fare domanda di congedo presso l’autorità militarecompetente.

Le persone in formazione provenienti dagli Stati UE - 17 (1),dagli Stati UE - 8 (2) e dagli Stati AELS (3) beneficiano dellalibera circolazione delle persone senza alcuna limitazione ehanno quindi accesso al mercato del lavoro svizzero. Per gliStati UE - 2 (4) si applicano disposizioni transitorie particolari.Informazioni in merito sono fornite dalla polizia cantonaledegli stranieri (autorità competente in materia di migrazione)e dall’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

(1) Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

2.12.

2.13.

§

§

18

(2) Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria.

(3) Islanda, Liechtenstein, Norvegia.(4) Bulgaria, Romania.

Per le persone in formazione provenienti da altri paesi fannostato limitazioni supplementari relative al mercato del lavoro.Informazioni in merito sono fornite dalla polizia cantonaledegli stranieri e dall’autorità cantonale preposta al mercatodel lavoro.

Gli stranieri residenti in Svizzera in possesso di un permessodi dimora C possono intraprendere una formazione profes-sionale di base senza autorizzazione da parte della poliziadegli stranieri.

Le organizzazioni del mondo del lavoro includono, in parte, lepersone in formazione nel contratto collettivo di lavoro. IlConsiglio federale può conferire ai contratti collettivi di lavoroil carattere di obbligatorietà generale. Nel caso delle aziendenon sottoposte al contratto collettivo, le parti contraenti pos-sono opportunamente adottare determinate disposizioni in essocontenute e inserirle nel contratto di tirocinio.

art. 356 CO

Le borse sono prestazioni in denaro ai fini della formazione edella formazione continua. In una gran parte dei Cantoni, leborse per la formazione vengono concesse in base al redditodei genitori. Contrariamente ai prestiti per la formazione, leborse non devono essere restituite. L’ufficio cantonale delleborse di studio e dei sussidi dispone di liste di ulteriorifondazioni private che offrono borse e prestiti.

Generalmente il contratto di tirocinio viene dapprima stesoin tre esemplari, quindi sottoscritto dalle parti contraenti.Prima dell’inizio della formazione professionale di base,l’azienda formatrice deve presentare il contratto alle autoritàcantonali competenti, le quali ne verificano il contenuto e le

Persone in formazioneprovenienti da altri paesi

Persone in formazione conpermesso di dimora C

contratto collettivo di lavoro (ccl)

borse e prestiti per la formazione

Competente in materia èl’ufficio cantonale delle

borse di studio e dei sussidi.

verifica e approva-zione del contratto

di tirocinio

2

§

2.14.

2.15.

contratto di tirocinio e principalidisposizioni legali

2.16.

19

scioglimento delrapporto di tirocinio

Il contratto di tirociniopuò essere sciolto per

cause gravi.

condizioni di formazione e inoltrano un esemplare approvatoa ciascuna delle parti contraenti.

art. 14 cpv. 3 LFPr

Se, nonostante i colloqui fra le parti contraenti e la media-zione delle autorità cantonali competenti, non si riesce più acreare una base comune, il rapporto di tirocinio può esseresciolto.

Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può esseresciolto unilateralmente in qualsiasi momento con un preav-viso di sette giorni. Dopo la scadenza del tempo di prova, ilrapporto di tirocinio può essere sciolto di comune accordooppure unilateralmente per cause gravi. Le autorità cantonalicompetenti sciolgono il contratto. Se del caso, l’azienda for-matrice informa la scuola professionale.

artt. 337, 346 CO; art. 14 cpv. 4 LFPr

Nel quadro della vigilanza, le autorità cantonali competentipossono annullare un contratto di tirocinio.

art. 24 cpv. 5 lett. b LFPr

Se l’azienda fallisce o per altri motivi non è più in grado digarantire la formazione, le autorità cantonali provvedono perquanto possibile affinché la formazione di base iniziata possaessere portata regolarmente a termine. Se l’azienda formatricecessa l’attività, deve fare in modo, nel limite delle sue pos-sibilità, che la persona in formazione possa continuare il suopercorso formativo.

art. 14 cpv. 5 LFPr

§

§

2.17.

§

§

20

L’azienda formatrice si adopera a offrire una formazione aimassimi livelli e verifica periodicamente i risultati ottenutidalla persona in formazione. L’ordinanza sulla formazioneprofessionale di base e il relativo piano di formazione costitui-scono le basi della formazione. La pianificazione della forma-zione in azienda dovrebbe possibilmente tenere conto deicontenuti impartiti nell’ambito della scuola professionale edei corsi interaziendali.

“Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio sisvolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere chepossieda le capacità professionali e qualità personali neces-sarie.”

artt. 20, 45 LFPr; art. 44 OFPr; art. 345a cpv. 1 CO

I formatori in azienda responsabili della formazione devonodisporre di:a. un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato

di formazione pratica (CFP) nel settore in cui dispensano la formazione, o di una qualifica equivalente;

b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;

c. una qualifica pedagogico-professionale, ovvero un attestato o un diploma riconosciuto a livello nazionale.

art. 44 OFPr

L’azienda formatrice deve concedere alla persona in for-mazione, senza deduzione di salario, il tempo necessario perfrequentare la scuola professionale di base, i corsi interazien-dali e per sostenere gli esami finali.

art. 345a cpv. 2 CO

Di norma la persona in formazione può svolgere solo lavori inrelazione con la professione. Essa può essere occupata inlavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo soloin quanto essi siano in relazione con la professione e nonpregiudichino la formazione.

art. 345a cpv. 4 CO

“La persona in formazione deve fare tutto il possibile perconseguire lo scopo del tirocinio.” Essa deve frequentare lascuola professionale e i corsi interaziendali e, alla fine dellaformazione, sostenere l’esame finale. Il tempo trascorso a

azienda formatrice

I formatori qualificatiguidano le persone in

formazione.

L’azienda formatriceaccorda alla persona in

formazione il tempo neces-sario per frequentare lascuola professionale.

persona in formazione

La persona in formazioneha dei diritti e dei doveri.

3 i tre luoghi di formazione

3.1.

3.1.1.

§

§

§

§

21

Anche le persone informazione sono lavoratori.

rappresentanza legale

rete di aziendeformatrici

La formazione può essere impartita da

diverse aziende.

azienda formatriceper una parte

di formazione

scuola conta come tempo di lavoro. Le assenze scolastichedevono essere comunicate anche all’azienda formatrice.

art. 345 cpv. 1 CO

Come tutti gli altri lavoratori, anche le persone in formazionehanno il diritto alla salvaguardia della loro salute fisica epsichica (prevenzione contro gli infortuni, promozione dellasalute, protezione dalle molestie sessuali).

art. 328 CO

“Il rappresentante legale della persona in formazione devesostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell’adempimentodel suo compito e promuovere la buona intesa fra datore dilavoro e persona in formazione.” Proprio per la sua specificafunzione, il rappresentante legale può richiedere informazioniconcernenti l’andamento della formazione del giovane.

artt. 296, 299, 304 CC; art. 345 cpv. 2 CO

La formazione professionale pratica può svolgersi presso piùaziende formatrici. Se la formazione professionale di base haluogo presso una rete di aziende formatrici, l’azienda ol’organizzazione principale conclude il contratto di tirociniocon la persona in formazione. L’azienda o l’organizzazioneprincipale è, in ogni caso, responsabile per l’adempimento ditutti gli obblighi contrattuali.

art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr; art. 8 OFPr

Al fine di garantire una formazione sistematica e il rispettodel piano di formazione, è necessario che le aziende parteci-panti si accordino tra loro. Queste devono stabilire in unaccordo il contenuto e la durata di ogni singola parte dellaformazione.

art. 14 cpv. 1 OFPr

Se la formazione si svolge successivamente in diverseaziende, il contratto può essere stipulato per ciascuna delleparti della formazione. Il tempo di prova per ogni parte duradi regola un mese. All’inizio della formazione devono esseregià stipulati tutti i contratti di tirocinio con le diverse aziendeformatrici.

art. 14 cpv. 2 LFPr; art. 8 cpv. 3 OFPr

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

§

§

§

§

§

§

22

Ogni singola ordinanza sulla formazione professionale di baseprescrive o meno la stesura della documentazione dell’appren-dimento e delle prestazioni e ne determina la modalità d’uso,in quanto strumento di lavoro, durante l’esame finale.Le persone in formazione se ne servono come mezzo di con-sultazione nell’ambito di specifici processi di lavoro. Per iformatori, questo tipo di documentazione è invece un ausilioper verificare l’andamento della formazione e le prestazionidella persona in formazione. Inoltre, la documentazionedell’apprendimento e delle prestazioni viene regolarmentecontrollata e discussa ai fini di garantire la qualità.

Nel rapporto di formazione il formatore documenta rego-larmente la valutazione dell’apprendimento avvenuto inazienda. Il rapporto di formazione viene compilato duranteun colloquio con la persona in formazione, si fa il bilancio dellasituazione, discutendo i risultati, le esperienze e il seguito dellaformazione. La relativa ordinanza disciplina le modalità.

“Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dellapersona in formazione sulla sua attività professionale dopo iltirocinio sono nulli.”

art. 344a cpv. 6 CO

Terminata la formazione professionale di base, il datore dilavoro deve rilasciare alla persona in formazione un certi-ficato contenente le indicazioni necessarie sull’attivitàprofessionale imparata e sulla durata della formazione.

A richiesta della persona in formazione o del suo rappresen-tante legale, il certificato deve contenere anche le indicazionisulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta del giovane.

art. 346a CO

Il lavoro ridotto può compromettere l’integrità della forma-zione professionale di base di un giovane. Pertanto l’aziendaformatrice deve intraprendere tutto quanto si possa ragio-nevolmente pretendere per continuare a formare il giovane.In questo caso, la persona in formazione potrebbe esseretrasferita provvisoriamente in un’altra azienda, continuando

strumenti per lapromozione della

formazione in azienda

documentazionedell’apprendimento e

delle prestazioni

rapporto di formazione

futuro impiegonell’azienda formatrice

Il rapporto di tirociniotermina secondo la datastabilita nel contratto.

certificato di lavororelativo alla formazione

lavoro ridotto echiusura dell’azienda

formatriceIl lavoro ridotto non si

applica per le persone informazione.

3 i tre luoghi di formazione

§

3.1.5.

3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.6.

3.1.7.

§

3.1.8.

23

Se l’azienda cessal’attività, essa provvede

per quanto possibileaffinché la formazione

possa continuare.

assenza per laricerca di un impiego

corsi interaziendali (ci)

scopo dei corsiinteraziendali

costo dei corsi

L’azienda formatrice si facarico dei costi per i corsi

interaziendali.

comunque a frequentare la scuola professionale. Il lavororidotto in azienda non ha ripercussioni né sul salario né suldiritto alle vacanze della persona in formazione.

L’azienda formatrice deve intraprendere tutto il possibileaffinché la formazione professionale di base iniziata possaessere portata regolarmente a termine. Nel contempo, l’aziendaha l’obbligo di informare l’autorità cantonale competente, ilrappresentante legale e la scuola professionale.

Per quanto possibile, l’autorità cantonale assiste l’aziendaformatrice e la persona in formazione nella ricerca di unnuovo posto di tirocinio.

art. 14 cpv. 5 LFPr

La persona in formazione ha il diritto di assentarsi il temponecessario per la ricerca di un impiego due mesi prima dellafine della formazione. In tal caso il giovane deve chiedere ilpermesso per potersi assentare; occorre dapprima consideraregli interessi dell’azienda. Nel limite del possibile, in caso diorario di lavoro flessibile, la ricerca di un impiego va effettuatadurante il tempo libero. La legge non prevede prescrizionisull’obbligo di versare il salario. Tuttavia, di regola, non possonoessere effettuate detrazioni dal salario mensile.

art. 335c cpv. 1 CO e per analogia art. 329 cpv. 3 CO

I corsi interaziendali completano la formazione professionalepratica e la formazione scolastica. Essi trasmettono le com-petenze di base. Le associazioni professionali sono respon-sabili dei contenuti e dell’organizzazioni dei corsi.

art. 23 cpv. 1 LFPr

I contenuti dei corsi interaziendali sono stabiliti dal piano diformazione.

L’azienda formatrice è tenuta a farsi carico dei costi supple-mentari come spese di trasporto e spese di vitto e di alloggiofuori casa derivanti dalla partecipazione delle persone in for-mazione ai corsi.

L’azienda formatrice versa il salario anche durante i corsi.

art. 345a cpv. 2 CO; art. 23 cpv. 4 LFPr; art. 21 cpv. 3 OFPr

§

§

3.1.9.

3.2.

3.2.1.

§

3.2.2.

§

24

3.3.4.

3.3.5.

La scuola professionale dispensa la formazione scolastica.Questa contempla un insegnamento di conoscenze profes-sionali, cultura generale e sport. Trasmette quindi le basi teorichenecessarie all’esercizio professionale e promuove lo sviluppodella personalità del giovane. I contenuti dell’insegnamentovengono approfonditi e consolidati tramite la pratica inazienda.

art. 16 cpv. 2 lett. b; art. 21 LFPr

Una persona di riferimento designata dalla scuola professio-nale sostiene le persone in formazione e le aziende formatrici(consulenza nell’ambito formativo).

art. 17 cpv. 2 OFPr

La frequenza della scuola professionale è obbligatoria durantetutta la durata della formazione. Poiché il tempo di scuolaconta come tempo di lavoro, l’azienda formatrice deve con-cedere alla persona in formazione, senza deduzione di salario,il tempo necessario per frequentare la scuola professionale.

art. 21 cpv. 3 LFPr; art. 345a cpv. 2 CO

Una dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria puòessere concessa solo in via eccezionale. La decisione incombealla scuola professionale. Se la dispensa si ripercuote anchesulla procedura di qualificazione, decide l’autorità cantonale.

art. 18 cpv. 3 OFPr

Una giornata scolastica comprende al massimo nove lezioni,compresi i corsi facoltativi e i corsi di sostegno.

art. 18 cpv. 2 OFPr

La persona che nell’azienda formatrice e nella scuola profes-sionale soddisfa i presupposti ha il diritto di frequentare corsifacoltativi per una mezza giornata alla settimana al massimoe senza deduzione salariale. In caso di disaccordo tra aziendaformatrice e persona in formazione decide il Cantone.

art. 22 cpv. 3 LFPr; art. 20 cpv. 1 OFPr

I corsi di sostegno aiutano la persona in formazione a miglio-rare le prestazioni scolastiche e a colmare le lacune con undeterminato numero di lezioni supplementari. La loro durata

scuola professionale

mandato della scuolaprofessionale

Persona di riferimentopresso la scuolaprofessionale.

frequenza obbligatoriadell’insegnamento

scolastico

duratadell’insegnamento

corsi facoltativi

corsi di sostegno

i tre luoghi di formazione33.3.

3.3.1.

§

§

§

§

3.3.2.

3.3.3.

§

§

25

costi relativiall’insegnamento

obbligatorio

L’insegnamentoobbligatorio è gratuito.

certificati

assenze e congedi

non può superare la mezza giornata settimanale durantel’orario di lavoro.

La scuola professionale decide, d’intesa con l’azienda forma-trice e la persona in formazione, se sia effettivamente neces-saria la frequenza dei corsi di sostegno. La frequenza dei corsinon comporta alcuna deduzione salariale.

art. 22 cpv. 4 LFPr; art. 20 cpv. 1 OFPr

Alla persona in formazione non possono essere addebitatetasse per la formazione scolastica obbligatoria. Gli accordiper l’assunzione dei costi relativi alla frequenza scolastica(spese di viaggio, materiale, vitto e alloggio) variano in baseal disciplinamento cantonale e possono essere definiti nelcontratto di tirocinio.

art. 22 cpv. 1 LFPr

Ogni semestre la scuola professionale valuta con un certi-ficato le prestazioni delle persone in formazione nelle singolematerie. Tale valutazione può essere oggetto di opposizione.Le indicazioni relative ai rimedi giuridici devono essere indicatenel certificato.

L’ordinanza sulla formazione professionale di base stabiliscese, e in quale misura, le note vengono considerate all’esamefinale.

Le singole scuole emanano un regolamento scolastico e delleassenze in base alle disposizioni cantonali. Il regolamentodisciplina la procedura di iscrizione per l’insegnamento ob-bligatorio e quello supplementare, la gestione delle assenze ele prescrizioni disciplinari, nonché i motivi delle assenzegiustificate e le conseguenze di quelle non giustificate.

Le qualifiche professionali sono rilevate mediante un esamecomplessivo o un insieme di esami parziali. Il superamentodell’esame finale dopo una formazione professionale di basetriennale o quadriennale porta all’ottenimento dell’attestatofederale di capacità (AFC), mentre l’esame finale dopo una for-mazione professionale di base biennale porta all’ottenimentodel certificato federale di formazione pratica (CFP).

I contenuti da esaminare si basano sulla relativa ordinanza osul piano di formazione.

art. 33 LFPr; art. 30 OFPr

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

§

§

§

26

Le aziende formatrici sono responsabili per l’iscrizione dellepersone in formazione. Pertanto procurano in tempo utile iformulari necessari presso l’autorità cantonale competente.

I candidati vengono convocati all’esame per iscritto dall’ auto-rità competente.

Il programma degli esami fornisce informazioni dettagliatesullo svolgimento degli esami. Gli esami non sono aperti alpubblico.

I risultati degli esami soggetti al diritto di ricorso vengonocomunicati per iscritto dall’autorità cantonale competente.

Se una persona in formazione non supera un esame soggettoal diritto di ricorso, viene informata dall’autorità cantonalecompetente tramite una lettera speciale (o il certificato dellenote), che contiene i risultati dell’esame, i suggerimenti per laripetizione e l’eventuale rimedio giuridico. L’autorità cantonalerimane a disposizione dei canditati per eventuali domande.

L’esame finale può essere ripetuto al massimo due volte. Diregola le ripetizioni hanno luogo nel quadro delle sessionid’esame successive.

Le parti precedentemente superate non devono essere ripe-tute. Gli atti normativi in materia di formazione possonostabilire esigenze più severe per quanto concerne l’obbligo diripetizione. Può essere richiesta la ripetizione dell’interoesame.

art. 33 OFPr

L’azienda formatrice si assume i costi per il materiale e lalocazione di locali e deve concedere alla persona in forma-zione, senza deduzione di salario, il tempo necessario persostenere l’esame finale.

iscrizione

convocazione

svolgimento

risultati degli esami

esami non superati

ripetizione dell’esame

costi

4 procedure di qualificazione ed esami finali

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

§

27

reclami e ricorsi

Le persone al di fuori di un rapporto di formazione profes-sionale di base che ripetono l’esame finale si fanno carico deicosti personalmente.

art. 39 OFPr; art. 345a cpv. 2 CO

La vigilanza sulla formazione professionale di base incombeall’autorità cantonale competente. Il suo compito è indurre ledue parti contraenti a un accordo in caso di divergenze econtestazioni.

art. 24 cpv. 1 LFPr

Tutte le disposizioni dell’autorità cantonale e i risultati degliesami finali della formazione professionale di base possonoessere impugnati. Reclami e ricorsi vanno inoltrati all’autoritàcantonale competente osservando i termini legali. Fa stato lalegislazione del Cantone del luogo di formazione.

art. 61 LFPr

4.8.

§

§

§

28

L’orientamento professionale, universitario e di carriera offreuna consulenza personale a giovani e adulti nella scelta di unindirizzo professionale o nella pianificazione della carriera.

art. 49 LFPr

L’orientamento professionale e le organizzazioni del mondodel lavoro del rispettivo settore professionale fornisconoinformazioni sulla formazione continua tra cui l’esame diprofessione, l’esame professionale superiore o la frequenza discuole specializzate superiori e scuole universitarie profes-sionali.

Chi perde il posto di formazione, ha diritto alle prestazionidell’assicurazione disoccupazione. Chi interrompe la forma-zione professionale di base, beneficia delle indennità gior-naliere soltanto dopo un termine di attesa preciso. Durantequesto periodo, pur non beneficiando delle prestazioni, devecomunque adempiere a tutti gli obblighi di una persona allaricerca di un impiego (controllo, offerta di servizio, attitudineal posto di lavoro ecc.).

Se un’azienda formatrice viene chiusa per motivi economici, ildatore di lavoro deve contattare immediatamente l’ufficiodella formazione professionale competente e il rappresentantelegale della persona in formazione. Le parti contraenti cercanoquindi una soluzione d’intesa con l’autorità di vigilanza.

Nel caso in cui la persona in formazione resta disoccupatadopo il termine della formazione, essa deve annunciarsi tem-pestivamente e personalmente all’ufficio di collocamento delsuo comune di domicilio. Il diritto a indennità di disoc-cupazione è commisurato a importi forfettari. Se si è costrettia rivolgersi all’assicurazione contro la disoccupazione subitodopo la formazione professionale di base, questi importiforfettari vengono dimezzati. Il periodo di attesta di cinquegiorni si applica anche in questo caso.

art. 8 e seguenti LADI; artt. 6, 41 OADI

orientamentoprofessionale, univer-

sitario e di carriera

disoccupazione

5 altri temi importanti

5.1.

5.2.

§

§

29

offerte di formazionedopo la formazione

professionale di base

La formazione profes-sionale continua è offertasotto diverse forme e da

diverse istituzioni.

formazione diricupero

altre procedure diqualificazione

La formazione continua è la continuazione o la ripresa di unafase di apprendimento dopo la conclusione di una formazioneprofessionale di base.

La formazione professionale continua ha lo scopo di aiutare lepersone diplomate ad ampliare la loro formazione profes-sionale di base e di adeguarla allo sviluppo tecnico, economicoe sociale, nonché di consolidare la propria cultura generale. Laformazione continua promuove in particolare la flessibilitàprofessionale e dunque le opportunità di lavoro. La formazioneprofessionale continua è offerta sotto diverse forme e da diverseistituzioni (scuole private e pubbliche, aziende, associazioni).Attraverso contributi e altri provvedimenti, la Confederazione ei Cantoni promuovono le organizzazioni che realizzano eventinell’ambito della formazione professionale continua.

La formazione professionale continua fa seguito sia alla forma-zione professionale di base sia alla formazione professionalesuperiore.

artt. 2, 30 e seguente LFPr; art. 29 OFPr

Le persone che non hanno seguito una formazione profes-sionale di base o intendono conseguire un attestato federaledi capacità (AFC) in una seconda professione vengonoammesse alla procedura di qualificazione (esame finale) adeterminate condizioni. Chi sostiene l’esame ai sensi degliartt. 33 e 34 LFPr affronta la stessa procedura di qualificazionedi quella sostenuta dalle altre persone in formazione nellaprofessione in questione.

artt. 33, 34 LFPr; art. 32 OFPr

Se un adulto dispone delle competenze necessarie, puòottenere un attestato federale di capacità (AFC) oppure uncertificato federale di formazione pratica (CFP) tramite altreprocedure di qualificazione particolari.

art. 30 cpv. 2 e art. 31 OFPr

5.4.

§

§

5.3.

§

5.5.

30

Portale informativo sulla formazione professionale svizzera emezzi ausiliari per la pratica, ad esempio:

Lessico della formazione professionalePromemoriaContratto di tirocinioRapporto di formazioneQualiCarte

La CSFP è competente per il coordinamento intercantonaledella formazione professionale

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)Casa dei CantoniSpeichergasse 6 | Casella postale 660CH-3000 Berna 7Tel. 031 309 51 57

L’UFFT è competente per le questioni relative allaformazione professionale di livello federale

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)Effingerstrasse 27CH-3003 BernaTel. 031 322 21 29

Legge sulla formazione professionale e ordinanza sulla forma-zione professionaleElenco delle professioni con ordinanze sulla formazione professionale di base e piani di formazione

Portale informativo per tutte le domande inerenti l’orienta-mento professionale, scolastico e di carriera

Scelta professionale e professioniFormazione professionale superioreFormazione continua

6 indirizzi e link

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www.formazioneprof.ch

www.csfp.ch

www.ufft.admin.ch

www.orientamento.ch

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www.ufas.admin.ch

www.unia.ch

www.congedogiovanile.ch

Oltre a questioni generali relative alle assicurazioni sociali ealla politica sociale, l’UFAS si occupa anche di problematichelegate al mondo dei giovani.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)Effingerstrasse 20CH-3003 BernaTel. 031 322 90 11

Assicurazioni socialiIndennità per perdita di guadagno (IPG) / MaternitàGioventù

> Ticino > Lavoro e diritto > Apprendisti > Conosco i miei diritti

“Conosco i miei diritti”, dizionario dei diritti degli apprendistie dei giovani dalla A alla Z

Sito web relativo al tema del congedo giovanile

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