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Guida di riferimento Regolamenti comunitari sul commercio di esemplari delle specie della flora e della fauna selvatiche 1998

Guida di riferimento · 2001. 1. 8. · La Commissione delle Comunità Europee/ TRAFFIC Europe/WWF (1998) Guida di riferimento : Regolamenti Comunitari sul commercio di esemplari

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Guida di riferimentoRegolamenti comunitari sul commercio

di esemplari delle specie della flora e della fauna selvatiche

1998

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http://europa.eu.int/en/comm/dg11/cites/citeshome.htm

Il presente documento non riflette necessariamente ilparere della Commissione europea e NON costituisceun’interpretazione giuridica della legislazione comuni-taria.

Il contenuto del presente documento può essere ripro-dotto liberamente purché ne sia adeguatamente ripor-tata la fonte:

La Commissione delle Comunità Europee/TRAFFIC Europe/WWF (1998)Guida di riferimento : Regolamenti Comunitari sulcommercio di esemplari di specie della flora e dellafauna selvatiche - Bruxelles

Per riferimenti dettagliati alla CITES, cfr. la quintaedizione di “The Evolution of CITES” che può essererichiesta al segretariato della CITES.

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INDICE

1. Introduzione .................................................................................................................................................. 1–1Informazioni sulla Guida ................................................................................................................................... 1–1La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvaticheminacciate di estinzione (CITES) ........................................................................................................................ 1–1La Comunità e la CITES .................................................................................................................................... 1–3

2. Principali differenze tra i vecchi e i nuovi regolamenti .............................................................................. 2–1

3. Le specie disciplinate ..................................................................................................................................... 3–1Allegato A ........................................................................................................................................................ 3–1Allegato B ........................................................................................................................................................ 3–2Allegato C ........................................................................................................................................................ 3–2Allegato D ........................................................................................................................................................ 3–3

4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità ................................................................ 4–1Documenti per le diverse finalità ...................................................................................................................... 4–14.1. Licenze di importazione di esemplari di specie degli allegati A e B.............................................................. 4–24.2. Notifiche di importazione di esemplari di specie degli allegati C e D........................................................... 4–64.3. Documentazione di (ri)esportazione di esemplari di specie degli allegati A, B e C ....................................... 4–6

5. Condizioni per il rilascio delle licenze di importazione (allegati A e B) .................................................... 5–1

6. Restrizioni generali alle importazioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4,paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97 ............................................................................................... 6–1

7. Condizioni per il rilascio delle licenze di esportazione............................................................................... 7–1

8. Condizioni per il rilascio dei certificati di riesportazione ........................................................................... 8–1

9. Rilascio retroattivo di una licenza d’importazione, di una licenza di esportazione o diun certificato di riesportazione .................................................................................................................... 9–1

10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione ..................................................................... 10–1Esemplari allevati in cattività ........................................................................................................................... 10–1Esemplari riprodotti artificialmente ................................................................................................................. 10–2Transito .......................................................................................................................................................... 10–3Oggetti personali e domestici ......................................................................................................................... 10–3Istituzioni scientifiche ..................................................................................................................................... 10–4

11. Disposizioni sul commercio interno ............................................................................................................ 11-1

12. Esenzioni specifiche dai divieti di commercio interno.............................................................................. 12–1

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13. Esenzioni generali dai divieti di commercio interno ................................................................................ 13–1

14. Trasporto di esemplari vivi di specie elencate negli allegati da A a D .................................................... 14–1

15. Spostamento nella Comunità di esemplari vivi di specie dell’allegato A ............................................... 15–1

16. Spostamento nella Comunità di esemplari vivi di specie dell’allegato B................................................ 16–1

17. Restrizioni alla detenzione e allo spostamento di esemplari vivi che costituiscono unaminaccia ecologica per alcune specie indigene della Comunità .............................................................. 17–1

18. Certificati interni della Comunità ............................................................................................................... 18–1Finalità dei certificati ....................................................................................................................................... 18–1Iter della procedura: dalla domanda al rilascio di un certificato ....................................................................... 18–2

19. Validità delle licenze e dei certificati e condizioni particolari .................................................................. 19–1Validità nella Comunità .................................................................................................................................. 19–1Durata di validità dei certificati e delle licenze ................................................................................................. 19–2Modifica e sostituzione dei documenti ............................................................................................................ 19–2Cause che rendono i documenti non validi come prove di acquisizione legale ................................................. 19–2

20. Termine per il rilascio delle licenze e dei certificati .................................................................................. 20–1

21. Marcatura degli esemplari .......................................................................................................................... 21–1

22. Luoghi di introduzione e di esportazione ................................................................................................. 22–1

23. Designazione degli organi di gestione, delle autorità scientifiche e di altre autorità competenti ...... 23–1Organi di gestione .......................................................................................................................................... 23–1Autorità scientifiche ....................................................................................................................................... 23–1Cooperazione e coordinamento ..................................................................................................................... 23–3

24. Applicazione ................................................................................................................................................ 24–1

25. Sensibilizzazione del pubblico ................................................................................................................... 25–1

26. Gruppo di consulenza scientifica ............................................................................................................... 26–1

27. Comitato ...................................................................................................................................................... 27–1

28. Relazioni annuali e biennali ....................................................................................................................... 28–1

29. Definizioni.................................................................................................................................................... 29–1

AllegatiCodici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati di cui all’articolo 4, paragrafo 3,lettere a) e b) per la descrizione degli esemplari ................................................................................................A–1Opere di riferimento per l’indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e neicertificati in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c) .........................................................................A–4Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo di una transazione ..................................A–5Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l’origine degli esemplari ........................................A–5Specie animali di cui all’articolo 32, lettera a) del regolamento (CE) 939/97 ......................................................A–6

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1. Introduzione

Informazioni sulla Guida1. L’Unione europea (UE) rappresenta assieme agli

Stati Uniti e al Giappone uno dei tre maggiorimercati per il commercio internazionale di speciedella flora e della fauna selvatiche. Per molti anni lalegislazione che disciplina tale commercio ha as-sunto la conservazione come priorità. L’UE haadottato il regolamento (CE) n. 338/97 del Consi-glio relativo alla protezione di specie della flora edella fauna selvatiche mediante il controllo del lorocommercio (in seguito citato come regolamento(CE) 338/97) il 9 dicembre 1997. Il 26 maggio1997, l’UE ha adottato il regolamento(CE) n. 939/97 della Commissione recante modalità d’applica-zione del regolamento (CE) n. 338/97 (in seguitocitato come regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione).Questi regolamenti vanno considerati insie-me per comprendere la legislazione comuni-taria in materia.

2. La presente guida può essere utilizzata come rife-rimento dalle autorità scientifiche e di gestionedella CITES, dal personale incaricato di far rispettarele norme sul commercio di specie della flora e dellafauna selvatiche, da coloro che commerciano in talispecie e da chiunque sia interessato alla legislazio-ne in questo settore e ai relativi dettagli.

3. La guida è suddivisa in capitoli relativi a temispecifici. Non è necessario leggerla per ordine inquanto i capitoli sono indipendenti e possonofacilmente essere individuati dal lettore a secondadelle sue esigenze. L’indice consentono di accederedirettamente ai capitoli desiderati.

4. La guida verrà aggiornata regolarmente e si racco-manda pertanto di raccogliere il materiale ivi con-

tenuto in un raccoglitore a fogli mobili.

5. Copie “virtuali” della presente guida, del regola-mento (CE) 338/97 e del regolamento (CE) 939/97 della Commissione sono disponibili sul serverEuropa della Commissione europea in tutte lelingue ufficiali al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/en/comm/dg11/cites/citeshome.htm

6. La presente guida è stata elaborata nel quadrodella campagna informativa dell’UE sul commerciodi specie della flora e della fauna selvatiche (cfr.capitolo 25: Sensibilizzazione del pubblico). LaCommissione europea, gli organi di gestion dellaUE e della TRAFFIC Europa hanno collaborato allasua realizzazione. I servizi di traduzione dellaCommissione europea hanno reso la guidadisponibile nelle undici lingue ufficiali.

La Convenzione sul commerciointernazionale delle specie di flora edi fauna selvatiche minacciate diestinzione (CITES)1. Il 3 marzo 1973 ventuno paesi hanno firmato la

CITES a Washington DC. Il 1° gennaio 1975 essa èentrata in vigore. Al 29 dicembre 1997 gli StatiParte della CITES sono 143, tra cui 14 Stati membridell’UE. L’adesione dell’Irlanda alla convenzione èdata per imminente.

Funzioni principali2. La CITES disciplina il commercio internazionale

di esemplari delle specie della flora e dellafauna selvatiche , ossia esportazione,riesportazione ed importazione di animali e piante

1–1

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vivi o morti e di loro parti o prodotti derivatimediante un sistema di licenze e certificati. Lelicenze e i certificati vengono rilasciati a determina-te condizioni e devono essere presentati affinchéalle spedizioni di esemplari sia consentito di entrareo di uscire da un determinato paese. La convenzioneprevede un segretariato ed una conferenzadelle parti che svolgono un ruolo di primariaimportanza ai fini del suo funzionamento. La con-ferenza delle parti, che si riunisce ogni due anni emezzo, istituisce numerosi comitati permanenti,che svolgono un ruolo significativo nel periodo trauna riunione e l’altra. I comitati permanenti dellaCITES sono: il comitato permanente, il comitatoanimali, il comitato piante, il comitato nomenclaturae il comitato identificazione manuale.

3. Le altre disposizioni della convenzione concernonole procedure per modificare la convenzionestessa e le sue appendici, le misure che le partidevono prendere per applicare la convenzione, glieffetti della convenzione sulla legislazionenazionale e su altre convenzioni internazio-nali, la risoluzione delle controversie, lemodalità di ratifica, adesione, denuncia e lapossibilità di esprimere riserve. L’inserimentodelle specie negli elenchi delle appendici I e II èdeciso dalla conferenza delle parti a maggioranzadei due terzi. Le parti possono tuttavia inserire dipropria iniziativa specie indigene nell’elencodell’appendice III.

Organi di gestione e autorità scientifiche4. Ciascuna parte può designare uno o più organi di

gestione competenti per il rilascio delle licenze edei certificati in conformità del parere espresso dauna o più autorità scientifiche designate allo sco-po.

Appendici5. Le specie di animali e piante regolamentati a livelli

diversi sono elencati nelle tre appendici.

L’appendice I comprende le specie minacciate diestinzione il cui commercio deve essere disciplina-to in maniera particolarmente severa e può essereautorizzato solo in circostanze eccezionali, per gliesemplari di origine selvatica.

Le specie dell’appendice II non sono necessaria-mente minacciate di estinzione al momento attua-le, ma possono divenirlo se il loro commercio nonviene severamente disciplinato. L’appendice II com-

prende inoltre le cosiddette specie simili, sottopo-ste a controllo a causa della loro apparente somi-glianza con le altre specie disciplinate, in modo dafavorirne un controllo più efficace.

L’appendice III comprende specie disciplinatenell’ambito della giurisdizione di una delle parti perle quali è necessaria la cooperazione di altre partial fine di impedirne o limitarne lo sfruttamento.

Condizioni per il rilascio delle licenze6. Le condizioni per il rilascio di licenze e certificati per

il commercio internazionale di una specie discipli-nata dalla Convenzione devono comprenderel’assenza di effetti negativi derivanti dal commerciopotrebbe esercitare sulla sopravvivenza delle specieinteressate, l’acquisizione legale degli esemplari, lapreparazione alla spedizione di esemplari vivi e, perle specie dell’appendice I, l’esistenza pressol’importatore di adeguate strutture di accoglienzae cura degli esemplari vivi. Gli esemplari di speciedell’appendice I non possono essere importati perfini prevalentemente commerciali.

Deroghe7. La convenzione prevede, a talune condizioni, di-

verse deroghe. Tali deroghe riguardano il transitoe il trasbordo, gli esemplari acquistati primadell’applicabilità della convenzione, taluni esem-plari che costituiscono effetti personali o domesti-ci, gli animali allevati in cattività e le piante ripro-dotte artificialmente, lo scambio di esemplari ap-partenenti a scienziati e istituzioni scientifiche e diesemplari allevati in cattività o acquisiti primadell’applicabilità della convenzione e facenti partedi esposizioni itineranti. Tali specie e transazionisono “disciplinate” in maniera meno severa.

8. Il controllo del commercio è uno strumento essen-ziale per conseguire gli obiettivi della convenzione.Le autorità scientifiche devono controllare le licen-ze di esportazione concesse per le specie dell’ap-pendice II e le effettive esportazioni di questeultime. Esse devono consigliare i rispettivi organi digestione circa le misure opportune per limitare ilrilascio di licenze di esportazione ogniqualvoltaesse ritengano necessario limitarne l’esportazioneper conservare una specie nella sua area di distribu-zione ad un livello adeguato al ruolo che essasvolge nel suo ecosistema e ben al di sopra al livelloche comporterebbe l’inserimento della specie nel-l’appendice I.

1–2

1. Introduzione

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Registri di commercio e rapporti annuali9 Un secondo e importante sistema di controllo si

basa sui registri di commercio che devono esseretenuti da tutte le parti e presentati al segretariatodella CITES annualmente. Le relazioni annuali ditutte le parti, nel loro insieme, forniscono informa-zioni statistiche sul volume complessivo degli scambimondiali legali e registrati di specie CITES e sonoestremamente importanti per valutare il loro statodi conservazione.

Tali relazioni annuali riflettono inoltre, una voltaeffettuato il confronto tra tutte le esportazioni eriesportazioni registrate da uno stato e le importa-zioni registrate dall'altro, l’“efficienza” delle partinel dare attuazione alla convenzione.

Paesi che non sono parti della CITES10. Molti paesi non sono parti della CITES. In tal caso

la convenzione prevede che le parti esigano daipaesi non parti documenti sostanzialmente con-formi ai requisiti previsti per le autorizzazioni e icertificati CITES.

Raccomandazioni11. Centinaia di raccomandazioni della conferenza

delle parti complicano la possibilità di dareattuazione e di far rispettare la CITES, rendendo iltesto della convenzione oggetto di interpretazio-ne. Le raccomandazioni sugli aspetti relativiall’attuazione e al rispetto della convenzione nonsono vincolanti e comportano significative diffe-renze in materia tra le parti. Le disposizioni deinuovi regolamenti comunitari chiariscono qualiraccomandazioni vengono applicate e quali no.

La Comunità e la CITES1. La Comunità non è ancora parte della CITES a tutti

gli effetti. Nel 1983 è stato approvato un emenda-mento alla CITES che consentirebbe l’adesionedella Comunità. L’emendamento “Gaborone” ri-chiede 45 ratifiche (ovvero due terzi dei 78 paesiche erano parte della convenzione nel 1983).Attualmente, circa 34 di tali parti hanno depositatoi necessari strumenti di ratifica. La Comunità attuacomunque la CITES dal 1° gennaio 1984 attraversoil regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio1 e ilregolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissio-ne2 e relative modifiche e aggiornamenti.

2. Nel corso degli ultimi 15 anni i regolamenti relativial commercio di specie della flora e della faunaselvatiche hanno cessato di essere una questionenazionale e rientrano nelle competenzecomunitarie. Le norme relative al commercio esterosono di esclusiva competenza comunitaria erichiedono pertanto il coinvolgimento della Comu-nità. Inoltre, l’attuazione della convenzione daparte dei singoli Stati membri sarebbe stata possibilesolo in deroga alle norme del trattato di Roma chevietano le restrizioni quantitative del commerciotra gli Stati membri. L’articolo 36 del trattato diRoma consente tali restrizioni del commercio tra gliStati membri qualora giustificate da motivi di tuteladella salute e della vita degli animali e delle piante.In genere ciò non si applica ai settori disciplinatidalla normativa comunitaria.

Inoltre, nel 1982 solo cinque Stati membri dellaComunità erano parti della convenzione. L’assen-za di controlli sistematici alla frontiera tra gli Statimembri, in conseguenza dell’unione doganale,rendeva l’attuazione della convenzione da partedei singoli Stati membri a dir poco inefficace.

A parte queste ragioni tecniche, l’adozione di pianid’intervento ambientali nel quadro della legislazio-ne comunitaria sulla protezione e la conservazionedelle specie indigene ha contribuito a rendere iregolamenti sul commercio delle specie della florae della fauna selvatiche una questione di compe-tenza comunitaria.

3. Nel dicembre 1991, la Commissione ha proposto alConsiglio di sostituire il regolamento del 1982 conuno più completo a decorrere dal 1° gennaio 1993,data del completamento del mercato unico. Laquasi totale scomparsa dei controlli sugli scambiinterni di merci, capitali, persone e servizi hannoreso necessaria la modifica del regolamento del1982 (in particolare per aumentare l’efficacia deicontrolli alle frontiere esterne).

Vi erano altre ragioni per ridefinire la legislazionecomunitaria sul commercio di specie della flora edella fauna selvatiche. La disomogenea attuazioneda parte degli Stati membri dei regolamenti comu-nitari e delle raccomandazioni della conferenzadelle parti avevano infatti generato confusione euna crescente carenza di armonizzazione.

Inoltre, i regolamenti andavano adeguati all’evolu-

1 GU L 384 del 31.12.1982, pag 1.2 GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.

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1. Introduzione

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zione delle politiche e delle tecniche di controllo delcommercio delle specie della flora e della faunaselvatiche e alle moderne politiche di gestione e diconservazione.

4. Il Consiglio dell’Unione europea ha impiegto piùtempo del previsto a raggiungere un accordo suquesta nuova legislazione, adottando infine il 9dicembre 1996 il regolamento (CE) 338/97 rela-tivo alla protezione di specie della flora e dellafauna selvatiche mediante il controllo del lorocommercio3 (regolamento (CE) 338/97).

Il regolamento (CE) 338/97 è entrato in vigore il 1°giugno 1997.

Contemporaneamente, il regolamento (CEE) 3418/83 della Commissione4 recante modalità di applica-zione dettagliate è stato sostituito dal regolamen-

to (CE) n. 939/97 della Commissione5 (regola-mento (CE) 939/97 della Commissione).

5. Questi due nuovi regolamenti danno pienaattuazione alle disposizioni della convenzione ecomprendono disposizioni di attuazione dell’insie-me delle raccomandazioni attualmente applicabilidella conferenza delle parti relative alla loro inter-pretazione ed attuazione.

6. I regolamenti si spingono oltre le disposizioni fon-damentali della CITES. I settori oggetto di misurepiù severe sono riassunti nello schema intitolato“Oltre la CITES”.

3 GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.4 GU L 344 del 7.12.1983, pag. 1.5 GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

1–4

1. Introduzione

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Oltre la CITES

I regolamenti degli anni ‘80 contenevano già numerose misure più severe rispetto a quelle della CITES. Tali misuresono state conservate e ulteriormente estese nei nuovi regolamenti.

E Gli allegati contengono specie non elencate nella CITES

E Alle specie degli allegati A e B si applicano condizioni più severe per l’importazione

E Le licenze d’importazione sono necessarie anche per le specie dell’allegato B e per lespecie degli allegati C e D sono necessaire le notifiche di importazione

E Sono specificate le condizioni di sistemazione per gli esemplari vivi di specie degliallegati A e B

E Le condizioni relative al trasporto si applicano a tutti gli esemplari vivi

E Il commercio interno di specie dell’allegato A è soggetto a più ampie restrizioni

E L’allegato D contiene specie i cui livelli di importazione sono soggetti a controllo.

1–5

1. Introduzione

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2. Principali differenze tra i vecchie i nuovi regolamenti

I vecchi regolamenti:

Davano piena attuazione alla CITES; laCITES era riportata come allegato al rego-lamento (CE) 3626/82; contenevano di-sposizioni nei casi in cui queste fosserodiverse (ovvero più severe) rispetto a quelledella convenzione. L’applicazione dellamaggior parte delle più di 130 risoluzionidella conferenza delle parti era lasciata aisingoli Stati membri, il che ha comportatocrescenti divergenze e quindi confusione.

Si limitavano a disciplinare il commercio dispecie elencate nelle appendici I, II e IIIdella convenzione.

Erano piuttosto rigidi: occorreva una deci-sione del Consiglio per modificare gli elen-chi nel caso si trattasse di specie diverse daquelle riportate nelle decisioni dellaconferenza delle parti della CITES

L’allegato C2, specie soggette a condizio-ni d’importazione più severe rispetto allaCITES II e III, conteneva circa 600 specie.

Allegato C2, restrizioni all’importazione:non era ufficialmente richiesta la consulta-zione degli Stati dell’area di distribuzione;insufficiente distribuzione delle informa-zioni.

I nuovi regolamenti:

Danno piena attuazione alla CITES e all’in-sieme delle risoluzioni della conferenza del-le parti (ciò agevola l’attuazione della con-venzione da parte degli Stati membri). Iltesto della convenzione non è più allegatoma è invece pienamente integrato nel rego-lamento assieme a tutte le disposizioniapplicabili previste dai regolamenti.

Consentono l’inserimento delle specie nonelencate nella CITES, negli allegati A, B, C eD qualora rispondano ai criteri specifici pre-visti.

La Commissione può modificare gli allegatida B a D.

Tutte le specie dell’allegato B -CITES II, alcu-ne specie CITES III e diverse specie noninserite nella CITES – sono soggette a condi-zioni d’importazione più severe; si trattaattualmente di 4 000 specie animali e di 22000 specie vegetali.

Le restrizioni all’importazione per le speciedell’allegato B (e a maggior ragione perquelle dell’allegato A) debbono essere sta-bilite e pubblicate dalla Commissione previaconsultazione dei paesi di origine.Accesso in tempo reale mediante un sitoInternet della WCMC.

Vantaggi:

Maggior grado di armonizzazione; le di-sposizioni sono di più facile comprensio-ne, creano meno confusione e possonopiù facilmente essere adeguate ad succes-sive modifiche della convenzione.

Estensione significativa della portata dellemisure comunitarie di conservazione con-nesse con il commercio. Il nuovo allegatoD elenca specie non appartenenti allaCITES i cui livelli d’importazione sono sog-getti a controllo; un contributo significati-vo al principio di precauzione.

Più rapido adeguamento degli allegati allenecessità di conservazione.

Maggiori possibilità di adottare misure diconservazione.

Maggiore collaborazione con i paesi diesportazione. Massima trasparenza sia peri commercianti che per le autorità, chemigliorerà l’armonizzazione e l’applica-zione.

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I vecchi regolamenti:

Le condizioni relative alla sistemazione nonsi applicavano alle specie non riportatenell’appendice I o nell’allegato C.

Non comprendevano disposizioni sui tra-sporti.

Non comprendevano disposizioni per limi-tare le importazioni di specie esotiche.

Non comprendevano disposizioni partico-lareggiate sull’ispezione delle spedizionialle frontiere comunitarie.

Lasciavano ai singoli Stati membri laregolamentazione degli oggetti personalie domestici.

Causavano di una diversa applicazione deicontrolli sul commercio interno e, inparticolare, dei requisiti relativi ai certificati.

Non prevedevano requisiti per le autoritàscientifiche designate.

Prevedevano unicamente un comitato, cheha creato un gruppo di lavoro scientifico.

Non comprendevano disposizioni in mate-ria di controllo dell’osservanza delle nor-me, investigazione delle infrazioni, sanzio-ni, sequestri, confische e del relativo coor-dinamento.

Limitavano al minimo la possibilità per laCommissione di adottare misure diattuazione.

I nuovi regolamenti:

Per tutti gli esemplari vivi importati apparte-nenti a specie degli allegati A e B sonopreviste condizioni di alloggio soddisfacenti.

Prevedono adeguate condizioni di trasportoper tutti gli esemplari vivi disciplinati (per glianimali: in conformità della legislazione co-munitaria sul trasporto di animali vivi).

Consentono l’inserimento nell’allegato Bdelle specie esotiche che rappresentano no-toriamente una minaccia ecologica.

Comprendono disposizioni in materia di ispe-zioni, impianti richiesti e personale ai posti difrontiera esterni, affrontano la questione delcoordinamento tra gli Stati membri.

Definiscono e disciplinano gli oggetti perso-nali e domestici.

Trattano adeguatamente i requisiti relativiai certificati.

Prevedono che l’autorità scientifica dispon-ga delle opportune qualifiche e sia distintadagli organi di gestione.

Istituiscono un gruppo di consulenza scien-tifica e ne definiscono i compiti.

Prevedono attività di controllo e indagini,fanno obbligo agli Stati membri di disporre diuna normativa adeguata in materia di san-zioni; istituiscono il gruppo “esecuzione”.

Consentono alla Commissione di adottaremisure su tutti gli aspetti relativi all’attuazione(comprese le raccomandazioni CITES).

Vantaggi:

Maggiore possibilità di evitare strutture disistemazione inadeguate e la mortalità incattività.

Maggiori possibilità di migliorare la qualitàdel trasporto e ridurre la mortalità duranteil trasporto.

Offrono la possibilità di evitare che lespecie indigene siano minacciate dall’in-troduzione di specie esotiche.

Maggiore osservanza delle norme e proce-dure di controllo uniformi.

Maggiore armonizzazione e trasparenza.

Maggiore armonizzazione dei controlli sulcommercio interno, minori oneri ammini-strativi.

Maggiore efficacia e indipendenza delleautorità scientifiche.

Maggior grado di coordinamento scienti-fico indipendente

Maggiore osservanza delle norme e miglio-re coordinamento delle relative attività.

Maggiore armonizzazione e massima co-pertura delle disposizioni CITES e delleraccomandazioni della conferenza.Maggiore trasparenza.

2–2

2. Principali differenze tra i vecchi e i nuovi regolamenti

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3. Le specie disciplinate

inserito nell’allegato A può ciononostante esser-vi inserita per impedire il commercio dell’interogenere. Ciò consente di evitare che esemplari dispecie minacciate di estinzione siano commer-ciati come esemplari appartenenti a specie piùcomuni;

? l’inserimento di specie simili nell’allegato B costi-tuisce più di un dettaglio tecnico. Le specie chenon possiedono i requisiti per essere inseritenell’allegato A o nell’allegato B per ragioni diconservazione, possono essere inserite nell’alle-gato B per facilitare i controlli.

Sebbene il regolamento (CE) 338/97 non contengauna disposizione specifica in merito, le specie elen-cate nella CITES e soggette a divieto di commerciointerno secondo la legislazione comunitaria in ma-teria di protezione delle specie indigene (la direttivaconcernente la conservazione degli uccelli selvatici6

e la cosiddetta direttiva habitat7). vengono auto-maticamente inserite nell’allegato A. Ciò è neces-sario per garantire la compatibilità tra diversi stru-menti legislativi e per evitare confusione. I nomi ditali specie nell’allegato A sono stampati in grassetto.

Figura 1 – specie dell’allegato A

Ordine CITES I CITES II CITES III Non CITESTotaleMammiferi 254 81 1 1 337Uccelli 157 72 9 10 248Rettili 70 12 1 83Anfibi 15 1 16Pesci 8 8Invertebrati 72 1 73Totale animali 576 167 10 12 765Piante 311 13 324Totale 887 180 10 12 1.089

6 Direttiva (CEE) 409/79 del Consiglio.7 Direttiva (CEE) 43/92 del Consiglio.

Allegato AGli scambi commerciali di specie dell’allegato A da,verso e all’interno della Comunità, come norma gene-rale, sono vietati. Il commercio estero è disciplinato dadisposizioni analoghe a quelle che si applicano allespecie dell’appendice I della CITES, in particolare:

1. Tutte le specie dell’appendice I della CITES (rego-lamento (CE) 338/97, articolo 3, paragrafo 1,lettera a).

2. Qualsiasi specie (CITES II, III, specie non appartenen-ti alla CITES) che sia o possa essere oggetto di unarichiesta di utilizzazione nella Comunità o di com-mercio internazionale e che sia in via di estinzioneovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambipotrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza(regolamento (CE) 338/97, articolo 3, paragrafo 1,lettera b), punto 1°). Nel caso di specie dell’appen-dice III inserite negli allegati A, B e C, sono le speciead essere soggette alle pertinenti disposizioni deiregolamenti e non solo le popolazioni dei paesi chele hanno inserite nella suddetta appendice.

3. Specie simili (CITES II, III e specie non appartenentialla CITES).

Se la maggior parte delle specie appartenenti a ungenere figura nell’allegato A, le restanti specieappartenenti al genere possono esservi inserite,qualora ciò sia fondamentale per l’efficace prote-zione delle specie elencate in base ai criteri 1 e 2 dicui sopra (regolamento (CE) 338/97, articolo 3,paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Sebbene vi sia una disposizione analoga per l’alle-gato B, vi è una differenza significativa che com-porta quanto segue:? una minoranza di specie appartenenti a un

genere che non possiede i requisiti per essere

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Figura 2 – Numero di specie nell’allegato B

Ordine CITES I CITES II CITES III Non CITES TotaleMammiferi 308 4 3 315Uccelli 1.181 19 17 1.217Rettili 379 6 385Anfibi 66 10 76Pesci 29 29Invertebrati 2.000 12 2.012Totale animali 3.963 23 48 4.034Piante 22.122 22.122

Totale 26.085 23 48 26.156

Allegato C

L’allegato C comprende le specie dell’appendice IIIdella CITES non riportate nell’allegato B (molte diqueste specie possono essere state inserite nell’appen-dice III per ragioni diverse dalla conservazione. Talispecie potrebbero essere eliminate dall’appendice III inconformità delle raccomandazioni della conferenzadelle parti. Ciò, tuttavia, può essere fatto solo dai paesiche le avevano originariamente inserite).

Le specie dell’allegato C non sono soggette al requisitocomunitario, più severo, di una licenza di importazio-ne. Le importazioni possono essere effettuate sullabase del certificato di (ri)esportazione della CITES edella notifica di importazione (la notifica di importazio-ne non è un documento necessario ai sensi della CITESe rappresenta pertanto una più severa misura comuni-taria).

L’allegato C comprende:

1. Le specie restanti dell’appendice III (regolamentoCE 338/97, articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

2. Le specie dell’appendice II per cui è stata avanzatariserva (regolamento CE 338/97, articolo 3, para-grafo 3, lettera b); (attualmente non vi sono speciedell’appendice II per le quali sia stata avanzata unariserva “comunitaria”).

Allegato B

L’allegato B elenca le specie di esemplari il cui commer-cio da e verso la Comunità necessita il rilascio di licenzedi importazione, licenze di esportazione e certificati diriesportazione, analogamente a quanto previsto dalledisposizioni che si applicano alle specie dell’appendiceII della CITES. Vi sono tuttavia significative differenze:a differenza dell’appendice II della CITES, sono richie-ste licenze per l’importazione di esemplari di speciedell’allegato B e le importazioni possono essere sog-gette a restrizioni nonostante il paese di (ri)esportazioneabbia rilasciato un certificato o licenza CITES valido.Tale era il caso delle specie dell’allegato C2 del rego-lamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio che contenevasolo una selezione delle specie delle appendici II e IIIdella CITES (547 specie anziché le 26.156 attualmenteinserite nell’allegato B).L’allegato B comprende:

1. Le rimanenti specie dell’appendice II della CITES(articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento(CE) 338/97).

2. Le specie dell’appendice I per cui è stata avanzatariserva (regolamento (CE) 338/97, articolo 3, para-grafo 2, lettera b; attualmente nessuna).

3. Ogni altra specie (CITES III, specie non appartenentialla CITES) oggetto di scambi internazionali il cuivolume potrebbe compromettere la sua sopravvi-venza o la sopravvivenza di popolazioni viventi incerti paesi o con il mantenimento della popolazio-ne totale ad un livello corrispondente al ruolo dellaspecie negli ecosistemi in cui essa è presente(regolamento (CE) 338/97, articolo 3, paragrafo 2,lettera c), punto i).

4. Le specie simili, da inserire nell’elenco per garantireun controllo efficace del commercio delle speciesummenzionate (regolamento (CE) 338/97, artico-lo 3, paragrafo 2, lettera c), punto ii).

5. Le specie (CITES III, specie non appartenenti allaCITES) di cui è noto che costituiscono una minacciaecologica per le specie indigene (regolamento (CE)338/97, articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

3–2

3. Le specie disciplinate

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L’allegato D comprende:

1. Specie non riportate nella CITES e non elencatenegli allegati da A a C il cui volume di importazionicomunitarie giustifica una vigilanza (regolamentoCE 338/97, articolo 3, paragrafo 4, lettera a).

2. Specie dell’appendice III per le quali è stata avanza-ta riserva (regolamento CE 338/97, articolo 3,paragrafo 4, lettera b).

Figura 4 – Numero di specie nell’allegato D

Ordine CITES III Non-CITES TotalMammiferi 4 4Uccelli 78 78Rettili 87 87Anfibi 0Pesci 38 38Invertebrati 0Totale animali 4 203 207Piante 52 52Totale 4 255 259

Figura 3 – Numero di specie nell’allegato C

Ordine CITES III CITES II TotalMammiferi 58 58Uccelli 120 120Rettili 19 19Anfibi 0Pesci 0Invertebrati 0Totale animali 197 197Piante 6 6Totale 203 203

Allegato D

L’allegato D comprende specie di cui non esiste unequivalente nella CITES. Per le importazioni di esem-plari dell’allegato D è necessaria una notifica di impor-tazione. Cosi come lo scopo dell’allegato B è garantireil commercio sostenibile delle specie ed evitare pertantoche diventi necessario il loro inserimento nell’allegatoA, il sistema di controllo dell’allegato D serve adindividuare tempestivamente possibili problemi di con-servazione relativamente alle specie elencatevi. Ovenecessario, le specie dell’allegato D saranno trasferitenell’allegato B e assoggettate alle relative disposizionisul commercio.

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3. Le specie disciplinate

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Documenti per le diverse finalità1. L’introduzione nella Comunità di esemplari di

specie elencate negli allegati A e B del regola-mento CE 338/97 è subordinata alla previa presen-tazione presso l’ufficio doganale frontaliero diintroduzione di una licenza di importazione.

La licenza di importazione comprende:

l’originale formulario bianco conn. 1 fondo

arabescatostampato ingrigio sul recto

una copia per il formulariotitolare della licenza n. 2 giallo

una copia per il paese formulariodi esportazione o n. 3 verde chiaroriesportazione (solo incaso di esemplari dispecie dell’appendiceI della CITES)8

una copia per formulario l’autorità di rilascio n. 4 rosaun formulario formulariodi domanda n. 5 bianco

2. L’introduzione nella Comunità di esemplari dispecie elencate negli allegati C e D del regolamen-to CE 338/97 è subordinata alla presentazione,all’ufficio doganale di introduzione di una notificadi importazione redatta dall’importatore.

Una notifica di importazione comprende:

4. Documenti necessari per il commercioda e verso la Comunità

8 Tale copia può essere sostituita da una dichiarazione scritta che attestiche verrà rilasciata una licenza all’importazione e specifichi le relativecondizioni.

l’originale formularion. 1 bianco

una copia per formulariol’importatore n. 2 giallo

3. L’esportazione dalla Comunità di esemplari dispecie elencate negli allegati A, B e C del regola-mento CE 338/97 è subordinata al rilascio e allaprevia presentazione presso l’ufficio doganale dovevengono espletate le formalità di esportazione diuna licenza all’esportazione.

4. La riesportazione dalla Comunità di esemplaridi specie elencate negli allegati A, B e C delregolamento CE 338/97 è subordinata al rilascio ealla previa presentazione presso l’ufficio doganaledove vengono espletate le formalità diriesportazione di un certificato di riesportazione.

Le licenze di esportazione e i certificati diriesportazione comprendono:

l’originale formulario bianco conn. 1 fondo arabes-

cato stampatoin grigio sulrecto

una copia per il formulariotitolare della licenza n. 2 giallo

una copia da restituiredagli uffici doganali formularioall’autorità di rilascio n. 3 verde chiaro

una copia per l’autorità formulariodi rilascio n. 4 rosaun formulario formulariodi domanda n. 5 bianco

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

4.1. Licenze di importazione di esemplari dispecie degli allegati A e B

Dalla domanda di licenza all’importazione

1. L’importatore deve procurarsi il formulario di do-manda di licenza di importazione (modello riporta-to nell’allegato I del regolamento CE 939/97della Commissione) presso gli organi di gestionedello Stato membro di destinazione.

Gli organi di gestione sono tenuti a rilasciare lelicenze entro un mese dalla data di presentazionedella domanda completa. Il rilascio di una licenzapuò richiedere tempi più lunghi qualora sia neces-sario consultare terzi, ad esempio le autorità scien-tifiche.

Le domande di licenza di importazione devonoessere presentate a tempo debito in modo che lelicenze vengano rilasciate prima dell’arrivo dellespedizioni alle frontiere esterne della Comunità.

Non è consentita l’attribuzione degli esemplari adun regime doganale prima della presentazione deidocumenti prescritti; in assenza dei documenti, gliesemplari possono essere sequestrati e successiva-mente confiscati.

2. A seconda del sistema applicato nello Stato mem-bro di destinazione, al richiedente viene fornitounicamente un formulario di domanda oppure uninsieme di formulari.

3. Se occorre compilare unicamente un formula-rio di domanda, l’importatore deve compilare lecaselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 23 con caratteridattilografici oppure a mano (a penna e in stampa-tello) purché in forma leggibile.

Nel formulario di domanda vanno evitate per quantopossibile cancellature e correzioni.

Sebbene per ogni spedizione di esemplari si richie-da una licenza d’importazione distinta, il formula-rio di domanda può riguardare più di una spedizio-ne.

Se una spedizione comprende più di una specie,occorre richiedere e compilare i formulari relativiagli allegati.

Se occorre compilare un insieme di formulari,l’importatore deve compilare le caselle 1, da 3 a 6e da 8 a 23 del formulario di domanda e le caselle1, 3, 4, 5 e da 8 a 22 dell’originale e di tutte le copie.Il tutto con caratteri dattiloscritti e non a mano.

L’originale e le copie della licenza d’importazione

non possono di norma contenere cancellature ocorrezioni, salvo se sono state autenticate daltimbro e dalla firma dell’organo di gestione che lirilascia.

Se diverse spedizioni di esemplari, sono trasportateinsieme e formano parte di un solo carico, vacompilato un insieme distinto di formulari per ognispedizione.

Se una spedizione comprende più di una specie,occorre richiedere e compilare i formulari per ilrelativo allegato.

Le istruzioni per la compilazione dei formulari sonoriportate sul retro del formulario di domanda,dell’originale e di tutte le copie.

Cfr. anche, alla pagina successiva, il formulario dilicenza di importazione corredato di note esplica-tive.

4. Se un allegato è unito ad una licenza, esso e il suonumero di pagine devono essere indicati chiara-mente sulla licenza. Ogni pagina allegata deveriportare il numero della licenza, la firma e il timbroo il sigillo dell’autorità di rilascio. Cfr. anche ilprecedente punto 3; gli allegati possono compren-dere anche l’elenco dei numeri dei contrassegni diidentificazione (anelli, etichette o simili) per i qualinon è previsto un formulario.

5. I formulari debitamente compilati devono essereinviati all’organo di gestione dello Stato membro didestinazione assieme a tutte le prove documentalie alle informazioni necessarie a consentire all’orga-no di gestione di stabilire se rilasciare o meno unalicenza; cfr. tabella nel capitolo 5.

Può essere richiesto il pagamento di un’impostaper il trattamento della domanda.

6. Una delle prove documentali richieste per le specieelencate nelle appendici 1 e 2 della CITES è lalicenza di esportazione, il certificato di riesportazioneo una copia di tali documenti. Nel caso delle speciedell’appendice 1, un certificato di riesportazionenon può essere rilasciato dal paese interessatoprima che il paese d’importazione abbia rilasciatouna licenza di importazione. In tal caso, l’importa-tore non riceve l’originale della licenza d’importa-zione in attesa della presentazione del certificato di(ri)esportazione, ma la “copia per il paese di espor-tazione e di riesportazione” o una dichiarazionescritta dove si attesta che sarà rilasciata una licenzad’importazione quali condizioni. Questi documen-ti consentono al riesportatore di ottenere il certifi-

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

Formulario di licenza di importazione (cf. JO L 140 del 30.5.97)

Indicare per intero il nome e l’indirizzo dell’effettivo esportatore o riesportatore e nonquello di un suo rappresentante

Numero unico attribuitodall’autorità di rilascio

Massimo 12 mesi

Indicare per intero il nome e l’indirizzo dell’effettivo importatore e non quello di un suorappresentante

Paese dal quale le merci devono essere importate;il paese di esportazione può essere unicamente il paese di origine degli esemplari, ovvero quelloin cui essi sono stati prelevati dall’ambiente naturale, allevati o riprodotti.

Lo Stato membro di destinazione finale degli esemplari.

Tale indirizzo deve essere indicato solo sul formulario di domanda. L’autorità dirilascio stabilisce se l’indirizzo in questione è vincolante o meno, nel qual caso lospostamento degli esemplari può avvenire solo previa autorizzazione.

L’organo di gestione dello Stato membro di destinazione finale degli esemplari

La descrizione deve essere il più possibile precisa e comprendere un codice di 3lettere in conformità dell’allegato V del regolamento della Commissione

Cfr. Allegato V del regolamento della Commissione per sapere quali unità di misura utilizzare.

I, II o III A o B

Il paese dove gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale, allevati o riprodotti, cfr. 4

Fornire informazioni sulla pertinente licenza di esportazione

Paese di riesportazione dal quale si effettua l’importazione, cfr. 4

Fornire informazioni sul pertinente certificato di riesportazione

Utilizzare la nomenclatura delle opere di riferimento riportate nell’allegato VI del regolamento della Commissione

Non tutte le specie hanno un nome comune

Se l’originale del documento di (ri)esportazione è disponibileal momento della domanda, esso verrà trattenuto dall’autoritàdi rilascio. Altrimenti l’originale deve essere consegnato agliuffici doganali. È stato lasciato uno spazio nel quale indicarele informazioni circa l’autorità di rilascio dei documenti di(ri)esportazione in modo da facilitare il compito agli ufficidoganali.

È la convalida effettiva della licenza di importazione

Una volta compilato, gli uffici doganali restituiscono l’originaleall’organo di gestione del loro paese e copia della licenza all’impor-tatore. Quest’ultimo documento costituisce prova del fatto che gliesemplari di cui si tratta sono stati importati legalmente.Qualora superiore a quanto

indicato alla casella 9 o 10,gli uffici doganali devonocontattare l’organo di gestione

utilizzare i codici riportatinell’allegato VIIdel regolamento della Commissione.

Solo in caso di spedizioni dianimali vivi

N ° e

den

omin

azio

ne d

el fo

rmul

ario

Spazio riservato all’inserimento da parte delle autorità di rilascio diclausole, condizioni e requisiti volti a garantire l’osservanza dellalegislazione nazionale e comunitaria.

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cato di riesportazione. Tale documento non puòessere rilasciato fino a quando l’organo di gestionedel paese di (ri)esportazione non ha la garanzia chegli esemplari non sono utilizzati a scopi prevalente-mente commerciali. Tale garanzia è fornita dalfatto che il paese di importazione ha rilasciato ointende rilasciare una licenza di importazione. Perle specie dell’appendice III della CITES, il documen-to necessario è una licenza di esportazione, nelcaso di esportazione dal paese che ha inserito laspecie interessata nell’appendice III; un certificatodi origine, nel caso di esportazione da altri paesi diorigine; un certificato di riesportazione nel caso diesemplari riesportati appartenenti a specie dell’ap-pendice III.N.B.: I requisiti relativi alla documentazione dei

paesi terzi si applicano sia a quelli che sonoparte della CITES, sia a quelli che non lo sono.Ciò in base all’articolo della convenzione, chestabilisce che gli scambi con paesi che non sonoparti devono avvenire sulla base di documenticomparabili sostanzialmente conformi ai re-quisiti della convenzione.

Nei documenti di (ri)esportazione dai paesi terzivanno utilizzati i nomi scientifici della nomenclaturadi riferimento e i codici relativi all’origine degliesemplari e allo scopo del negozio di cui all’articolo4, paragrafo 3 del regolamento (CE n. 939/97della Commissione).

Un documento di esportazione concernente esem-plari soggetti a quote all’esportazione fissate subase volontaria, o a quote assegnate dalla confe-renza delle parti della CITES, può essere accettatosolo se riporta il numero totale di esemplari giàesportati, compresi quelli coperti dalla licenza inquestione, e la quota relativa alla specie interessa-ta. Per verificare l’esistenza di tali quote e la loroaccettazione in quanto conformi alle condizioniper l’importazione, consultare il sito web Internetdella WCMC (http://www.org.uk/species/trade/eu).

I certificati di riesportazione vengono accettati solose specificano il paese di origine degli esemplari,ovvero il paese in cui essi sono stati prelevatiall’ambiente naturale, allevati in cattività o ripro-dotti artificialmente, e il numero e la data di rilasciodella pertinente licenza di esportazione. Ove op-portuno occorre specificare il paese di ultimariesportazione e il numero e la data del pertinentecertificato di riesportazione. L’omissione di taliinformazioni deve essere debitamente giustificatanel certificato di riesportazione.

7. Per i requisiti relativi alla marcatura cfr. capitolo21.

8. Per gli esemplari vivi occorre valutare l’adeguatezzadella sistemazione proposta. Nel caso di esemplaridell’allegato A prelevati all’ambiente naturale illuogo previsto deve essere specificato nella casella6 del formulario di domanda di licenza di importa-zione. Nel caso di specie per la cui sistemazionesono previsti requisiti particolari, tale luogo puòessere fissato come l’unico autorizzato per la cu-stodia degli esemplari.

Una descrizione dettagliata delle strutture previsteper la sistemazione deve essere presentata assiemeal formulario relativo a tutte le specie degli allegatiA e B in modo da consentire alle autorità compe-tenti (autorità scientifica per l’allegato A e autoritàscientifica o organo di gestione per l’allegato B) divalutarne l’adeguatezza.

9. L’omissione di informazioni nel formulario dev’es-sere giustificata all’organo di gestione pertinente.

10. I richiedenti devono informare l’organo di gestionedi eventuali domande di licenza relative agli esem-plari in questione respinte in precedenza. Il formu-lario di domanda comprende una dichiarazioneprestampata nella quale il richiedente attesta chela domanda non è stata respinta in precedenza.

11. Come indicato al punto 1, una licenza di importa-zione è di norma rilasciata entro un mese dalla datadi presentazione della domanda completa. L’orga-no di gestione informa il richiedente in caso diritardi importanti. Se una domanda è respinta, ilrichiedente è informato di tale decisione e deirelativi motivi.

L’organo di gestione deve inoltre informare il pae-se di (ri)esportazione e il segretariato CITES nei casiin cui una domanda è stata rifiutata a causa deldocumento di (ri)esportazione presentato.

12. La licenza rilasciata può contenere clausole, condi-zioni e requisiti imposti dall’autorità di rilascio perassicurare l’osservanza dei regolamenti comunitarie delle relative disposizioni nazionali di esecuzione.Il documento rilasciato non dispensadall’espletamento delle altre formalità necessarie edalla presentazione di relativi documenti (dogana-li, veterinari, …….).

13. Il trasporto di esemplari vivi deve essere effettuatoin conformità delle norme CITES per il trasporto odei regolamenti IATA sugli animali vivi; gli animalivivi devono essere trasportati a destinazione nel

4–4

4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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cui è situato. Ove opportuno, quest’ultimo tra-smette il documento all’organo di gestione che harilasciato la licenza. Se i documenti non vengonorestituiti, l’organo di gestione non può stabilire sel’importazione è stata realmente effettuata. Ciòrenderebbe impossibile redigere le relazioni an-nuali (cfr. capitolo 28) in base alle licenze utilizzatee provocherebbe discrepanze tra tali relazioni equelle dei paesi di riesportazione che sono partidella CITES.

Quando si verifica un problema, l’ufficio doganalene informa l’autorità di gestione del paese interes-sato al fine di trovare una soluzione. Non è consen-tita l’attribuzione degli esemplari ad un regimedoganale prima che siano stati presentati i docu-menti prescritti. Cfr. anche capitolo 24.

Rispetto ai precedenti i nuovi regolamenti introdu-cono un nuovo elemento per le spedizioni dianimali vivi. La parte della licenza di importazioneriservata agli uffici doganali deve ora fornire infor-mazioni sul numero di animali della spedizionemorti al momento dell’arrivo. Ciò è importante inprevisione delle misure da adottare per migliorarele condizioni di trasporto o limitare il commercio dianimali vivi di specie soggette ad un’alta mortalitàdurante il trasporto.

Figura 5 – Tappe procedurali di una licenza diimportazione

più breve tempo possibile (cfr. capitolo 14).

Vista l’esistenza di sanzioni in caso di inosservanza,è di fondamentale importanza che gli importatoridi esemplari vivi informino adeguatamente i loro(ri)esportatori circa tali requisiti.

14. La licenza di importazione ha una durata massimadi validità di dodici mesi (cfr. capitolo 19). Ildocumento corrispondente del paese di(ri)esportazione è ritenuto valido solo se è statorilasciato e utilizzato per la (ri)esportazione primadel suo ultimo giorno di validità e se l’introduzionenella Comunità avviene entro 6 (sei) mesi dalla datadi rilascio. In via eccezionale, i documenti possonoessere rilasciati a titolo retroattivo (cfr. capitolo 9).

Scaduto il periodo di validità, la licenza di importa-zione è considerata nulla e priva di qualsiasi valoregiuridico; essa dev’essere restituita senza indugioall’organo di gestione che l’ha rilasciata. Anche lelicenze non utilizzate devono essere restituite al-l’organo di gestione. Un documento scaduto puòessere sostituito da un nuovo documento cheindichi il numero del documento sostituito e ilmotivo della sostituzione. Ciò vale anche per idocumenti annullati, smarriti, trafugati o distrutti.

15. Al momento dell’introduzione nella Comunità,l’importatore o il suo rappresentante autorizzatodevono consegnare l’originale della licenza, la“copia destinata al titolare della licenza” e, ovespecificato nella licenza d’importazione, il docu-mento valido del paese di riesportazione, all’ufficiodoganale di frontiera di introduzione nella Comu-nità designato (cfr. capitolo 22) indicando, oveopportuno, nella casella 26 della licenza di impor-tazione il numero della lettera di carico o di traspor-to aereo.

16. Gli uffici doganali effettuano i necessari controlli,ovvero i controlli sui documenti e, ove previstodalle disposizioni comunitarie o in altri casi me-diante campionamento rappresentativo della spe-dizione, l’esame degli esemplari, eventualmenteprelevando campioni per effettuare un’analisi ocontrolli più dettagliati.

17. Se la spedizione e i documenti previsti risultanocorretti, l’ufficio doganale compila la casella 27dell’originale e la “copia per il titolare della licen-za”, restituisce quest’ultima all’importatore (affin-ché possa successivamente dimostrare di aver ef-fettuato legalmente l’importazione) e l’originale,assieme al documento proveniente dal paese di(ri)esportazione, all’organo di gestione del paese in

O.G. = Organo di gestione (Management Authority)

A.S. = Autorità scientifica (Scientific Authority)

O.G.Licenza

O.G.

A.S.

Importatore

DoganaImportatoreO.G.

Importazioni di speciedegli allegati A e B

Importatoredomanda

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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4.2 Notifiche di importazione per gliesemplari delle specie degli allegati C e D

Una procedura semplificata

1. I formulari da utilizzare sono riportati nell’allegato2 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commis-sione e possono essere richiesti alle autorità com-petenti di ciascuno Stato membro.

2. L’importatore o il suo rappresentante autorizzatocompletano le caselle da 1 a 13 dell’originale edella “copia per il titolare della licenza” secondo leistruzioni riportate sul retro dei formulari e li con-segnano ad un ufficio doganale di frontiera desi-gnato al primo punto di introduzione nella Comu-nità.

3. Per gli esemplari appartenenti alle specie dell’ap-pendice III della CITES elencate nell’allegato C, inecessari documenti di riesportazione CITES devo-no essere presentati assieme alla notifica di impor-tazione.

4. Il trasporto di esemplari vivi deve essere effettuatoin conformità delle linee guida CITES per il traspor-to o di regolamenti sul trasporto di animali vivipubblicati dalla IATA e gli animali vivi devonoessere trasportati a destinazione nel più brevetempo possibile (cfr. capitolo 14).

Data l’esistenza di sanzioni in caso di inosservanza,è di fondamentale importanza che gli importatoridi esemplari vivi informino adeguatamente i loro(ri)esportatori di tali requisiti.

5. L’ufficio doganale effettua i controlli necessari,ovvero i controlli sulla documentazione e, oveprevisto dalle disposizioni comunitarie o in altri casimediante campionamento rappresentativo dellespedizioni, l’esame degli esemplari, ove necessarioaccompagnato dal prelievo di campioni allo scopodi effettuare un’analisi o controlli più dettagliati..

Gli uffici doganali dopo aver compilato la casella14 dell’originale e della “copia per l’importatore”restituiscono quest’ultima all’importatore (affin-ché sia in grado successivamente di dimostrare chel’importazione è stata effettuata legalmente) el’originale, assieme all’eventuale documentazioneproveniente dal paese di (ri)esportazione, all’orga-no di gestione del suo paese. La restituzione deglioriginali e dei documenti all’organo di gestione èassolutamente necessaria affinché esso possa redi-gere le relazioni annuali sugli scambi commerciali.

Qualora si presenti un problema, l’ufficio doganale

ne informa l’organo di gestione del suo paese e loconsulta sulle misure da adottare. Cfr. anche capi-tolo 24.

Figura 6 Schema riassuntivo della notifica di im-portazione

e dell’Allegato D (esclusi i documenti del paese terzo)

Importazioni di speciedell’Allegato C

ImportatoreO.G.

Dogana

Importatore

Documentazione delpaese terzo + notifica diimportazione

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

4.3 Documenti di (ri)esportazione per gliesemplari delle specie degli allegatiA, B e C

Per gli esemplari prelevati dall’ambiente naturale, alle-vati in cattività o riprodotti artificialmente nella Comu-nità è necessaria una licenza di esportazione

Tale licenza deve essere rilasciata dall’organo di gestionedello Stato membro in cui si trovano gli esemplari e deveessere presentata all’ufficio doganale presso il qualevanno espletate le formalità per l’esportazione (che nonè necessariamente quello situato alla frontiera).

Per gli esemplari di specie precedentemente importatenella Comunità è necessario un certificato diriesportazione.

Anche tale certificato deve essere rilasciato dall’orga-no di gestione nello Stato membro nel quale gliesemplari sono ubicati e deve essere presentato all’uf-ficio doganale presso il quale vanno espletate le forma-lità per l’esportazione (che non è necessariamentequello situato alla frontiera).

Dalla domanda alla esportazione o riesportazione

1. L’esportatore o riesportatore deve richiedere unformulario per la domanda di licenza di esportazio-ne o di certificato di riesportazione (modello ripor-

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Formulario di licenza di esportazione/certificato di riesportazione corredato di note esplicative

Indicare per intero il nome e l’indirizzo dell’effettivo esportatore o riesportatore e nonquello di un suo rappresentante

Numero unico attribuitodall’autorità di rilascio

Massimo 6 mesi

Indicare per intero il nome e l’indirizzo dell’effettivo importatore e non quello di un suorappresentante

Lo Stato membro da cui le merci vengono riesportate; il paese di esportazione può essereunicamente il paese di origine degli esemplari, ovvero quello in cui essi sono stati prelevatidall’ambiente naturale, allevati o riprodotti.

Lo Stato membro di destinazione finale degli esemplari.

L’organo di gestione dello Stato membro in cui sono ubicati gli esemplari

Cfr. Allegato V del regolamento della Commissione per sapere quali unità di misura utilizzare.

I, II o III A o B o C

Da non compilare se il paese di origine è uno Stato membro

Paese di riesportazione dal quale si effettua l’importazione.

Fornire informazioni sul pertinente certificato di riesportazione

Utilizzare la nomenclatura delle opere di riferimento riportate nell’allegato VI del regolamento della Commissione

Non tutte le specie hanno un nome comune

Spazio riservato all’inserimento da parte delle autorità di rilascio di clausole, condizioni e requisiti volti a garantirel’osservanza della legislazione nazionale e comunitaria.

Non utilizzabile per l’esportazione e la riesportazione.

Quello dove gli esemplari sono stati prelevati dall’ambiente naturale, allevati o riprodotti, cfr. 4

Non utilizzabile per l’esportazione e la riesportazioneÈ la convalida effettiva della licenza diesportazione o del certificato di riesportazione

La descrizione deve essere quanto più precisapossibile e comprendere un codice di 3 letterein conformità dell’allegato V del regolamento della Commissione

utilizzare i codici riportatinell’allegato VII del regolamento.

deve essere indicato dall’importatore al momento dell’esportazione.

Qualora superiore a quantoindicato alla casella 9 o 10,gli uffici doganali devonocontattare l’organo di gestione

Solo in caso dispedizioni dianimali vivi

Dopo averli compilati, gli uffici doganali restituiscono l'originale all'esportatore alriesportatore e la copia da restituire all'autoritá di rilascio all'organo di gestione delloro paese. L'originale è necessario per l'importazione da parte del paese didestinazione ai sensi della CITES

N° e

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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tato nell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 939/97della Commissione) all’organo di gestione delloStato membro in cui gli esemplari sono ubicati.

Gli organi di gestione devono rilasciare i documentientro un mese dalla data di presentazione delladomanda completa, tuttavia può essere necessarioun periodo più lungo qualora sia necessaria laconsultazione di terzi. Il regolamento della Com-missione contribuisce ad un trattamento rapidodelle domande: quando l’organo di gestione diuno Stato membro viene consultato da una dellesue controparti esso deve rispondere entro unasettimana.

I documenti vanno richiesti a tempo debito inmodo da consentirne il rilascio prima che le spedi-zioni siano (ri)esportate dalla Comunità.

Taluni esemplari devono essere marcati prima del-l’esportazione; cfr. capitolo 21.

Non è consentita l’attribuzione degli esemplari adun regime doganale prima che siano stati presen-tati i documenti prescritti; in assenza dei documen-ti, gli esemplari possono venire sequestrati e suc-cessivamente confiscati.

2. A seconda del sistema adottato, il richiedentericeve un insieme di formulari (il formulario didomanda, l’originale e tutte e tre le copie) oppuresolo il formulario di domanda.

3. Se è necessario compilare solo il formulario didomanda, il richiedente compila le caselle 1, da 3a 5 e da 8 a 23 con caratteri dattilografici oppurea mano purché in forma leggibile (a penna e instampatello).

Vanno assolutamente evitate cancellature e corre-zioni.

Anche se per ciascuna spedizione di esemplari èrichiesta una licenza di esportazione o riesportazionedistinta, il formulario di domanda può riferirsi a piùdi una spedizione.

Se la spedizione comprende più di una specie,occorre richiedere e compilare un formulario perl’allegato.

Se è necessario compilare un insieme di for-mulari, il richiedente deve compilare le caselle 1,da 3 a 5 e da 8 a 23 del formulario di domanda ele caselle 1, da 3 a 6 e da 8 a 22 dell’originale e ditutte le copie. I formulari devono essere compilaticon caratteri dattilografici e non a mano.

L’originale e le copie non devono, di regola, conte-nere cancellature e alterazioni, altrimenti esse de-

vono essere autenticate dal timbro e dalla firmadell’organo di gestione che li rilascia.

Per spedizioni di esemplari trasportati insieme eche formano parte di un solo carico, occorre com-pilare un insieme distinto di formulari per ciascunaspedizione.

Le istruzioni per la compilazione dei formulari sonoriportate sul retro del formulario di domanda,dell’originale e di tutte le copie.

Cfr. inoltre alla pagina successiva il formulario dilicenza di esportazione/certificato di riesportazionecorredato di note esplicative.

4. Se un allegato è unito ad una licenza, esso e il suonumero di pagine devono essere indicati chiara-mente sulla licenza. Ogni pagina allegata deveriportare il numero della licenza e la firma e iltimbro o il sigillo dell’autorità di rilascio. Cfr. ancheil punto 3; tuttavia gli allegati possono comprende-re anche l’elenco dei numeri dei contrassegni diidentificazione (anelli, etichette e simili) per i qualinon è previsto un formulario.

5. I formulari debitamente compilati devono essereinviati all’organo di gestione dello Stato membronel quale gli esemplari sono ubicati, assieme a tuttele prove documentali e alle informazioni necessarieper consentire ad esso di stabilire se rilasciare omeno una licenza o un certificato; cfr. le tabelle alcapitolo 7 (esportazione) e al capitolo 8(riesportazione).

Può essere richiesto il pagamento di un’impostaper il trattamento della domanda.

6. Per l’esportazione di un esemplare il cui paese diorigine è un altro Stato membro si richiede uncertificato che attesti che l’acquisizione è avvenutalegalmente (cfr. capitolo 18).

7. Per la riesportazione di esemplari importati da unaltro Stato membro occorre esibire la “copia per iltitolare della licenza” o del certificato di importa-zione, a titolo di prova della introduzione legalenella Comunità. Tali documenti oltre ad essere imigliori per tale scopo, contengono anche le ne-cessarie informazioni sul paese di origine, sul paesedi riesportazione, le date e i numeri dei documentipertinenti, tutti dati che devono essere riportatinella domanda.

8. L’omissione di informazioni nella domanda deveessere giustificata.

9. I richiedenti devono informare l’organo di gestionedi eventuali domande di licenza di esportazione o

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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A.S.

Esportatore

DoganaEsportatoreO.G.

DomandaEsportatore

O.G.Licenza

O.G.

di certificato di riesportazione relative agli esem-plari in questione respinte in precedenza. Il formu-lario di domanda comprende una dichiarazioneprestampata nella quale il richiedente attesta checiò non è avvenuto.

10. Il trasporto di esemplari vivi deve essere effettuatoin conformità alle norme CITES per il trasporto o, incaso di trasporto aereo, alle norme concernenti glianimali vivi pubblicate dalla IATA; gli animali vividevono essere trasportati a destinazione nel piùbreve tempo possibile (cfr. capitolo14).

11. Come indicato al punto 1, la licenza di esportazio-ne e il certificato di riesportazione sono di normarilasciati entro un mese dalla data di presentazionedella domanda completa. Il richiedente è informa-to in caso di ritardi importanti. Se una domanda èrespinta, il richiedente è informato di tale decisionee dei relativi motivi.

12. La licenza o il certificato rilasciati possono contene-re clausole, condizioni e requisiti imposti dall’auto-rità di rilascio per assicurare l’osservanza dei rego-lamenti comunitari e delle relative disposizioninazionali di esecuzione. L’uso dei documenti nondispensa dall’espletamento di altre formalità ne-cessarie e dalla presentazione dei relativi docu-menti (doganali, veterinari, …..).

13. La durata massima di validità della licenza di espor-tazione e del certificato di riesportazione è di seimesi (cfr. capitolo 19). In via eccezionale i docu-menti possono essere rilasciati a titolo retroattivo(cfr. capitolo 9).

Scaduto il periodo di validità, la licenza di esporta-zione e il certificato di riesportazione si considera-no nulli e privi di qualsiasi valore giuridico; essidevono essere restituiti senza indugio all’organo digestione che li ha rilasciati. Lo stesso vale per lelicenze non utilizzate. Un documento scaduto puòessere sostituito da uno nuovo che indichi il nume-ro del documento sostituito e il motivo della sosti-tuzione. Ciò vale anche per i documenti annullati,smarriti, trafugati o distrutti. L’organo di gestionedeve informare il paese di destinazione e ilsegretariato CITES di qualsiasi licenza di esporta-zione o certificato di riesportazione annullati, smar-riti, trafugati o distrutti.

14. Al momento della riesportazione dalla Comunità,il riesportatore, o il suo rappresentante autorizzatodevono consegnare l’originale della licenza, la“copia per il titolare della licenza” e la “copia per

l’autorità di rilascio” ad un ufficio doganale desi-gnato, indicando ove opportuno nella casella 26della licenza di esportazione o del certificato diriesportazione il numero della lettera di carico o ditrasporto aereo

15. L’ufficio doganale effettua i controlli necessariovvero i controlli dei documenti e, ove previstodalle disposizioni comunitarie o in altri casi me-diante campionamento rappresentativo della spe-dizione, un esame degli esemplari, eventualmenteprelevando campioni per effettuare un’analisi ocontrolli più dettagliati.

Figura 7 – Tappe procedurali per ottenere unalicenza di esportazione di esemplari delle specieriportate negli allegati A, B e C.

Lo stesso vale per i certificati di riesportazione

16. Se la spedizione o i documenti risultano corretti,l’ufficio doganale compila la casella 27 dell’origi-nale, la “copia per il titolare della licenza» e la“copia da restituite dagli uffici doganali all’autoritàdi rilascio”, restituisce le prime due al (ri)esportatoreo al suo rappresentante autorizzato e la rimanentecopia all’organo di gestione del paese in cui èsituato. Ove opportuno, l’organo di gestione tra-smette i documenti all’organo di gestione che li harilasciati. L’importante è che tali documenti siano

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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restituiti agli organi di gestione. In caso contrario,l’organo di gestione non può stabilire se le espor-tazioni o riesportazioni sono state realmente effet-tuate. Ciò renderebbe impossibile redigere la rela-zione annuale (cfr. capitolo 28) sulla base dellelicenze.

Ove si presentino problemi, l’ufficio doganale neinforma l’organo di gestione del suo paese e loconsulta sulle misure da adottare. Non è consentital’attribuzione degli esemplari ad un regime doga-nale prima che siano stati presentati i documentiprescritti. Cfr. anche capitolo 24.

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4. Documenti necessari per il commercio da e verso la Comunità

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5. Condizioni per il rilascio delle licenzedi importazione (Allegati A e B)

Allegato Condizioni9

A La Commissione non ha stabilito restrizioni all’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 6 (regolamentoB (CE) n. 338/97, art. 4, paragrafi 1 e 2).

A* L’organo di gestione ha accertato che gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentementecommerciali (regolamento (CE) n. 338/97, art. 4, par. 1, lettera d), ovvero saranno utilizzati per scopi neiquali gli aspetti non commerciali predominano in modo manifesto (regolamento (CE) n. 338/97, art. 2,lettera m).

L’autorità scientifica ha informato l’organo di gestione di essere giunta alla conclusione (tenuto contodell’eventuale parere del Gruppo di consulenza scientifica) che10:

A* l’importazione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie né provocherà unaB* diminuzione della popolazione interessata (regolamento (CE) n. 338/97, art. 4, par. 1, lettera a), punto i)*;

A* l’importazione è necessaria in circostanze eccezionali per il progresso della scienza o per essenziali finalitàbiomediche; la specie in questione risulta essere l’unica adatta a tali fini e non si dispone di esemplari ditale specie nati e allevati in cattività (regolamento (CE) n. 338/97, art. 4, par. 1, lettera a), punto ii, primotrattino);

A* gli esemplari sono destinati a scopi di allevamento (animali) o riproduzione (piante) dai quali laconservazione della specie in questione trarrà beneficio (regolamento (CE) n. 338/97, art. 4, par. 1, letteraa), punto ii), primo trattino);

A* gli esemplari sono destinati alla ricerca o istruzione finalizzati alla preservazione o conservazione dellaspecie (regolamento (CE) n. 338/97, art. 4, par. 1, lettera a), punto ii, primo trattino);

A* l’importazione avviene per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata(regolamento (CE) n.338/97 art. 4, par. 1, lettera a), punto ii), secondo trattino)11

A L’organo di gestione in consultazione con l’autorità scientifica ha accertato l’inesistenza di altri fattorirelativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione (regolamento (CE)338/97, art. 4, par. 1, lettera e), par. 2, lettera c).

9 Per i requisiti relativi alla marcatura cfr. capitolo 21.10 N.B. Per le specie dell’allegato B, l’autorità scientifica non deve informare l’organo di gestione del suo parere positivo caso per caso; il suo parere in

materia (tenuto conto del livello attuale o previsto del commercio) rimane valido per le importazioni ulteriori fin quando essa, o il gruppo di consulenzascientifica, non pervengano a diversa conclusione (regolamento del Consiglio, art. 4, par. 2, lettera a).

* Non applicabile alle reimportazioni e agli esemplari acquisiti entro il 1° giugno 1947 (regolamento del Consiglio, art. 4, par. 5).11 Un esempio di tali fini non pregiudizievoli è l’importazione di trofei di caccia conseguiti nel quadro di un piano di gestione approvato per la specie

in questione che risulta utile per la sua conservazione. Per numerose specie la conferenza delle parti della CITES ha fissato quote relativamente ai trofeidi caccia.

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A L’autorità scientifica 12 ha accettato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l’esemplare B* vivo (animale o vegetale) è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura (regolamento

(CE) n. 338/97, art.4, par. 1, lettera c).

A Il richiedente deve fornire la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti conformemente allaB legislazione sulla protezione della relativa specie: nel caso di esemplari CITES la licenza di esportazione o

il certificato di esportazione o la relativa copia (regolamento (CE) n. 338/97, art.4, par. 1, lettera b) e par.2, lettera c). Nel caso in cui la licenza di importazione sia stata rilasciata sulla base di una copia dellacorrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione, essa è valida, al momentodell’introduzione nella Comunità, solo se accompagnata dal documento originale di riesportazione incorso di validità (regolamento (CE) n. 338/97, art. 11, par. 4).

12 N.B.: Per gli esemplari dell’allegato B l’autorità scientifica non deve essere necessariamente interpellata; l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) stabiliscesolo che il richiedente deve fornire la prova documentale che la sistemazione prevista degli esemplari in questione è attrezzata adeguatamente.L’organo di gestione può pertanto prendere una decisione autonomamente.

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5. Condizioni per il rilascio delle licenze di importazione (Allegati A e B)

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6. Restrizioni generali alle importazionistabilite dalla Commissione ai sensidell’articolo 4, paragrafo 6 delregolamento (CE) n. 338/97

1. Le restrizioni all’importazione di esemplari dellespecie della flora e della fauna selvatiche devonoessere applicate in tutta la Comunità e non daisingoli Strati membri. La normativa consente un’ec-cezione per le specie indigene di uno Stato mem-bro e nei casi in cui le restrizioni nazionali all’impor-tazione trovino giustificazione nelle disposizionidel trattato. Ciò vale anche per le restrizioni nazio-nali all’importazione per motivi diversi da quelliprevisti dai regolamenti. È pertanto essenziale chele restrizioni all’importazione vengano applicate inmaniera uniforme, ovvero occorre che le licenzed’importazione per una determinata specie sianosempre rilasciate o non rilasciate da tutti gli Statimembri.

2. Il regolamento (CE) n. 338/97 stabilisce pertantoall’articolo 6, paragrafi 1 e 2 che quando uno Statomembro rigetta una domanda di licenza o dicertificato, e ciò è rilevante per quanto riguarda gliobiettivi del regolamento, ne informa immediata-mente la Commissione precisando i motivi delrigetto. La Commissione ne informa gli altri Statimembri per assicurare un’applicazione uniforme.

3. In alcuni casi l’autorità scientifica di uno Statomembro può consigliare al rispettivo organo sigestione di non rilasciare una licenza relativa aspecie dell’allegato A o dell’allegato B qualoraritenga che l’importazione possa avere conseguenzedannose per la conservazione della specie o dellapopolazione, che vi siano altri fattori di conserva-zione che ostano all’importazione oppure perchégli esemplari vivi di una specie dell’allegato B sonosoggetti ad un elevato tasso di mortalità durante iltrasporto o hanno scarse probabilità di sopravvive-re in cattività. In tali casi, le autorità degli altri Statimembri devono esserne informate al più presto esospendere il rilascio di licenze di importazione

sulla base delle condizioni fissate all’articolo 4,paragrafi 1 o 2 fin quando non venga presa unadecisione in merito alla restrizione ai sensi dell’ar-ticolo 4, paragrafo 6. Ciò richiede il parere delgruppo di consulenza scientifica, del comitato e laconsultazione degli Stati dell’area di distribuzioneinteressati.

4. Qualora da una riunione del gruppo di consulenzascientifica emergano motivi di rigetto di una do-manda di licenza di importazione, sarà ugualmen-te necessario il rigetto temporaneo sulla basedell’articolo 4, paragrafi 1 o 2.

5. Un esempio:

una autorità scientifica consiglia al rispettivo orga-no di gestione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2,lettera a) del regolamento (CE) n. 338/97, di nonrilasciare una licenza di importazione poiché ritie-ne che l’importazione avrà effetti negativi sullostato di conservazione della specie o sulla conser-vazione della popolazione della specie interessata.

Occorre quindi assicurare immediatamente che lealtre autorità scientifiche esprimano lo stesso pare-re ai rispettivi organi di gestione e, ancor piùimportante, che non vengano rilasciate licenzed’importazione sulla base dell’articolo 4, paragra-fo 2 fino a quando non sia decisa una restrizione aisensi dell’articolo 4, paragrafo 6.

Naturalmente è anche possibile che nel corso ditale processo ulteriori informazioni scientificheprovenienti da un’altra autorità scientifica o dalgruppo di consulenza scientifica smentiscano dettieffetti negativi. In tal caso la condizione di cuiall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è soddisfatta ele importazioni possono riprendere.

Nel caso in cui la Commissione stabilisca unarestrizione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, il

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regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,all’articolo 41, paragrafo 1, stabilisce che gli Statimembri rigettano le domande di licenza di impor-tazione fino alla revoca della restrizione.

6. L’articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (CE)n. 939/97 della Commissione stabilisce che, salvospecifica decisione contraria, le restrizioni dell’arti-colo 4, paragrafo 6 non si applicano nei casiseguenti:? esemplari nati ed allevati in cattività in conformità

dei criteri stabiliti all’articolo 24 del regolamen-to (CE) n. 939/97 della Commissione (cfr. capi-tolo 10);

? esemplari importati di cui all’articolo 8, paragra-fo 3, lettere e) ed f) del regolamento (CE) n. 338/97 (cfr. capitolo 12);

? esemplari (compresi animali vivi e piante) chefanno parte degli oggetti domestici di personeche arrivano nella Comunità per risiedervi.

7. Tutti gli importatori devono essere consapevoli checiascuna domanda sarà valutata in base alle suespecifiche caratteristiche e che l’assenza di restri-zioni all’importazione al momento della sua pre-sentazione non comporta automaticamente il rila-scio di una licenza. Sarebbe pertanto molto pocoprudente stipulare contratti definitivi, pagare gliesemplari ordinati e provvedere alla loro spedizio-ne in assenza di una licenza d’importazione oalmeno di sufficienti garanzie circa il suo rilascio.

8. Vi potranno essere casi, tuttavia, in cui restrizionirelative ad importazioni che soddisfano le condi-zioni dell’articolo 4, paragrafo 1 e/o paragrafo 2,vengono stabilite in base all’articolo 4, paragrafo6.

Vi sono in effetti diverse possibilità di questogenere:? restrizioni fondate sull’articolo 4, paragrafo 6,

lettera a) e sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera e)– altri fattori relativi alla conservazione dellaspecie che ostano al rilascio della licenza d’im-portazione 13;

? restrizioni che trovano fondamento nell’articolo4, paragrafo 6, lettera c) – esemplari vivi di speciecomprese nell’allegato B che presentano unelevato tasso di mortalità durante il trasporto ohanno scarse probabilità di sopravvivere in cat-tività, oppure

? restrizioni che trovano fondamento nell’articolo4, paragrafo 6, lettera d) – esemplari vivi dispecie che costituiscono una minaccia ecologicaper le specie indigene..

9. Per i casi di cui al punto 8, l’articolo 41, paragrafo2 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commis-sione prevede una «clausola di avversità” pergarantire il trattamento armonizzato delle doman-de presentate anteriormente all’introduzione dellarestrizione.

Esso prevede che una licenza di importazionepossa essere rilasciata nel caso in cui:? una domanda sia stata presentata anteriormen-

te all’introduzione della restrizione e? l’organo di gestione competente abbia accerta-

to l’esistenza di un contratto o di un ordine inforza del quale sia già stato eseguito il pagamen-to o gli esemplari siano già stati spediti.

Ciò richiede ulteriori spiegazioni. Una disposizionedi questo tipo non può naturalmente portare aduna situazione in cui le importazioni continuano adavvenire nonostante le condizioni di importazionenon siano soddisfatte.

A tale opzione si può ricorrere pertanto solo neicasi relativi alle restrizioni adottate a norma dell’ar-ticolo 4, paragrafo 6, citate al punto 8. Essa dinorma non deve essere utilizzata se una domandadi licenza di importazione è stata rigettata per imotivi di cui ai precedenti punti da 3 a 5 e certa-mente non nei casi in cui sono decise restrizionigenerali all’importazione ai sensi dell’articolo 4,paragrafo 6.

10. Per ridurre ulteriormente i possibili abusi, l’articolo41, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 939/97della Commissione stabilisce che la durata massi-ma di validità delle licenze di importazione rilascia-te in forza delle deroghe è di un mese.

11. L’adozione di restrizioni all’importazione in baseall’articolo 4, paragrafo 6, è possibile anche per gliesemplari vivi di specie per le quali si è stabilito checostituiscono una minaccia ecologica per alcunespecie indigene della Comunità (art. 4, par. 6lettera d). Sebbene solo due specie siano statefinora inserite nell’allegato B a tal fine, la rana-toroamericana (Rana catesbeiana) e la tartaruga aguance rosse (Trachemys scripta elegans), la misu-ra è applicabile a tutte le specie riportate negliallegati.

Qualora venga decisa una restrizione all’importa-zione per questo motivo, la Commissione può

13 Ad esempio una raccomandazione della conferenza delle parti, delcomitato permanente o del segretariato della CITES di sospendere ilcommercio con un dato paese di origine per inosservanza dellaconvenzione.

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6. Restrizioni generali alle importazioni stabilite dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97

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anche stabilire restrizioni alla detenzione e allospostamento di esemplari vivi delle specie interes-sate (art. 9, par. 6 del regolamento (CE) n. 338/97).

12. La Commissione deve pubblicare trimestralmenteun elenco delle restrizioni decise a norma dell’arti-colo 4, paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale delleComunità.

La situazione relativa alle restrizioni all’importazio-ne ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 6, puòtuttavia essere verificata sul sito web Internet cre-ato a tale scopo dal WCMC (http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu).

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6. Restrizioni generali alle importazioni stabilite dalla Commissione ai sensidell’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 338/97

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7. Condizioni per il rilascio delle licenzedi esportazione

Allegato Condizioni14

A* L’autorità scientifica ha espresso per iscritto all’organo di gestione l’opinione che la cattura e la raccoltaB* di esemplari in natura o la loro esportazione non avranno un effetto pregiudizievole sullo stato diC* conservazione della specie né ridurranno la popolazione interessata (regolamento (CE) n. 338/97, art. 5,

par. 2 e art. 5, par. 4).15

A L’organismo di gestione deve avere dal richiedente la prova documentale che dimostri che gli esemplariB sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; siC richiede un certificato nel caso in cui gli esemplari abbiano per origine un altro Stato membro

(regolamento (CE) n. 338/97, art. 5, par. 2, lettera b) e art. 5, par. 4) a meno che gli esemplari non sianostati singolarmente marcati sotto il controllo di un organismo di gestione in modo da facilitare ilriferimento ai documenti interessati (regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, art. 15, par. 3, terzocomma). In assenza di prove documentali a sostegno, l’organismo di gestione deve accertare sel’acquisizione è avvenuta legalmente, ove necessario, in consultazione con un organismo di gestione diun altro Stato membro.

A L’organismo di gestione si è accertato delle condizioni di preparazione alla spedizioneB e di trasporto (regolamento (CE) n. 338/97, art. 5, par. 2, lettera c)C punto i e art. 5, par. 4).

L’organismo di gestione ha accertato che gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentementeA* commerciali dall’importatore; qualora si tratti di specie dell’appendice 1 della CITES dev’essere stata

rilasciata una licenza d’importazione da parte del paese di destinazione (regolamento (CE) n. 338/97, art.5, par. 2, lettera c), punto ii).

A L’organismo di gestione in cooperazione con l’autorità scientifica ha accertato l’insussistenzaB di altri fattori che ostino all’esportazioneC (regolamento (CE) n. 338/97, art. 5, par. 2, lettera d) e art. 5, par. 4).

14 Per i requisiti relativi alla marcatura cfr. capitolo 21.* Non si applica agli esemplari lavorati acquisiti 50 anni prima dell’entrata in vigore del regolamento e agli esemplari morti acquisiti legalmente prima

che fossero loro applicabili i regolamenti n. 338/97, n. 3626/82 o la convenzione (regolamento del Consiglio, art. 5, punto 6).15 L’autorità scientifica deve controllare le esportazioni delle specie dell’allegato B e se ritiene che l’esportazione debba essere limitata informa per iscritto

il rispettivo organo di gestione delle misure appropriate; l’organo di gestione ne informa la Commissione che può raccomandare restrizioniall’esportazione (regolamento del Consiglio, art. 5, par. 7).

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Allegato Condizioni16.

A L’organismo di gestione si è accertato delle condizioni di preparazione per la spedizioneB e di trasporto (regolamento (CE) 338/97, art. 5, par. 2, lettera c), punto i),C art. 5, par. 3 e art. 5, par. 4).

L’organismo di gestione ha accertato che gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentementeA* commerciali dall’importatore; qualora si tratti di specie dell’appendice I della CITES dev’essere stata

rilasciata una licenza d’importazione da parte del paese di destinazione (regolamento (CE) n. 338/97, art.5, par. 2, lettera c), punto ii) e art. 5, par. 3)

A L’organismo di gestione e le autorità scientifiche hanno accertato l’insussistenza di altri fattori che ostinoB all’esportazione (regolamento (CE) n. 338/97, art. 5, par. 2, lettera b),C art. 5, par. 3) e art. 5, par. 4).

L’organismo di gestione ha accertato che gli esemplari sono stati introdotti nella Comunità in conformitàA del regolamento n. 338/97, del regolamento n. 3626/82, della CITES oppure sono stati introdottiB legalmente in uno Stato membro prima che i suddetti regolamenti o la convenzione divenissero applicabiliC alle specie interessate o prima che entrassero in vigore nello Stato membro interessato (regolamento (CE)

n. 338/97, art. 5, par. 3, lettere da a) a d) e art. 5, par. 4). Qualora l’importazione abbia avuto luogo inun altro Stato membro occorre consultare il relativo organismo di gestione (regolamento (CE) n. 338/97,art. 5, par. 5). Qualora gli esemplari siano stati singolarmente marcati sotto il controllo di un organismodi gestione in modo da facilitare il riferimento ai documenti interessati (regolamento n. 939/97 dellaCommissione, art. 16, par. 3, terzo comma) non è necessario esibire la documentazione in questione.In assenza delle prove documentali a sostegno, l’organismo di gestione deve accertarsi che l’introduzionenella Comunità sia avvenuta legalmente, ove necessario in consultazione con un organismo di gestionedi un altro Stato membro.

8. Condizioni per il rilascio dei certificatidi riesportazione

16 Per i requisiti relativi alla marcatura si veda il capitolo 21.

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9. Rilascio a titolo retroattivo di unalicenza d’importazione, di una licenzadi esportazione o di un certificato diriesportazione

1. L’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CE)n.939/97 della Commissione riguarda il rilascio atitolo retroattivo della documentazione.

2. È possibile che un importatore riceva alla frontieracomunitaria una spedizione inattesa di cui è indica-to come destinatario. In tal caso deve immediata-mente informare l’organismo di gestione compe-tente dell’arrivo e dei motivi per cui i documentinecessari non sono disponibili. L’organo di gestio-ne può in via eccezionale rilasciare i documenti atitolo retroattivo per le specie elencate nell’allega-to B e C e per gli esemplari delle specie dell’allegatoA di cui si stia effettuando la reintroduzione nellaComunità o che siano esemplari acquisiti più di 50anni prima.

Prima di ciò tuttavia l’organismo di gestione deveavere accertato, ove opportuno in consultazionecon le autorità competenti del paese terzo interes-sato, che ogni eventuale irregolarità non siaattribuibile al riesportatore e/o all’importatore eche la transazione in questione è conforme per gli

altri aspetti alle norme dei regolamenti comunitari,alla convenzione e alla normativa pertinente delpaese terzo interessato.

Si noti che l’ignoranza da parte dell’importatore odel (ri)esportatore della necessità di disporre dellalicenza o del certificato, di regola, non costituisceun motivo accettabile per il rilascio a titolo retroattivodei documenti. Ciò è in particolare inaccettabile daparte di professionisti. Questo tipo diargomentazione è più difendibile nel caso di unprivato cittadino, ma spetta all’organo di gestionedecidere in merito.

3. Le licenze e i certificati di riesportazione devonoindicare chiaramente se sono stati rilasciati a titoloretroattivo e le relative motivazioni.

4. Non sono accettabili semplici dichiarazioni sullalegalità delle esportazioni o riesportazioni da partedi autorità dei paesi terzi interessati né dichiarazio-ni sulla validità dei documenti non conformi airequisiti dei regolamenti e/o alle disposizioni dellaCITES.

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10. Deroghe alle condizionid’importazione e di esportazione

Esemplari allevati in cattività

1. Gli esemplari della specie animali dell’allegato Asono soggetti alla disciplina riguardante gli esem-plari delle specie elencate nell’allegato B (regola-mento (CE) n. 338/97, art. 7, par. 1, lettera a) seallevati in cattività in conformità dei criteri di cuiall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 939/97della Commissione. Tali criteri si applicano ancheagli esemplari delle specie elencate nell’allegato B.Se i criteri di cui sopra sono rispettati per gliesemplari in questione, ciò si riflette naturalmentesulle considerazioni relative agli eventuali effettinegativi del commercio sulla conservazione dellaspecie interessata. Di regola anche le restrizioniall’importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 6non si applicano a tali esemplari (cfr. punto 6 delcapitolo 6). L’articolo 24 stabilisce che:

Salvo il disposto dell’articolo 25, l’esemplare diuna specie animale viene considerato nato edallevato in cattività soltanto quando un’autoritàscientifica competente dello Stato membro inte-ressato abbia accertato quanto segue:

a) è il discendente o deriva da un discendente natoo altrimenti prodotto in ambiente controllato dagenitori che si sono accoppiati o hanno in altraguisa trasferito gameti in ambiente controllatose la riproduzione è sessuata, oppure da genitoriche si trovavano in ambiente controllato quandoè cominciato lo sviluppo del discendente se lariproduzione è asessuata;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituitanell’osservanza della normativa ad essaapplicabile alla data della sua acquisizione ed inmodo non nocivo per la sopravvivenza dellespecie interessate in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta in

vita senza immissioni dall’ambiente naturale,fatti salvi apporti occasionali di animali, uova ogameti nell’osservanza della normativaapplicabile ed in modo non nocivo per la soprav-vivenza delle specie interessate in ambiente na-turale:(i) allo scopo di impedire o limitare incroci

nocivi, fermo restando che l’entità di taleapporto dev’essere determinata dalla neces-sità di creare nuovo materiale genetico;

(ii) per disporre di animali confiscati in conformitàdell’articolo 16, paragrafo 3 del regolamen-to (CE) n. 338/97;

(iii) eccezionalmente per essere utilizzata comeriserva riproduttiva;

d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendentidella seconda o di successive generazioni inambiente controllato o è gestita con modalitàche si sono dimostrate idonee a produrre inmodo affidabile discendenti della seconda ge-nerazione in ambiente controllato.

(Cfr. il capitolo 29 per le definizioni di “discenden-ti della prima e della seconda generazione”, “riser-va riproduttiva” e “ambiente controllato” riporta-te nell’art. 1).

2. L’articolo 25 del regolamento (CE) n.939/97 dellaCommissione prevede la possibilità di dimostrareche l’allevamento in cattività è avvenuto inconformità dei criteri e delle condizionisummenzionati mediante esame del DNA:

Se un organo competente ritiene necessariostabilire, ai fini dell’articolo 24 o degli articoli 32,lettere a) e b), o 33, paragrafo 1, l’ascendenza di unanimale attraverso l’analisi del sangue o di altritessuti, il detentore mette a disposizione tali analisio i campioni occorrenti nei modi che l’organostesso prescrive.

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3. La Comunità non attua le raccomandazioni dellaConferenza degli Stati Parte della CITES (Risoluzionedella Conferenza 8.15) in materia di restrizioni alcommercio per gli esemplari delle specie dell’ap-pendice I allevati in cattività a fini commerciali.Registrare tali operazioni presso il segretariatoCITES non è un requisito necessario per il commercioda o verso la Comunità.

È molto importante notare che non sono previsterestrizioni all’importazione di esemplari allevati incattività: un animale prodotto mediante operazio-ne di allevamento in cattività a fini non commercialipuò essere importato a fini commerciali e viceversa(si applicano le condizioni relative agli esemplaridelle specie dell’allegato B indicate all’art. 4, par. 2del Regolamento (CE) n. 338/97).

Esemplari riprodotti artificialmente

1. Gli esemplari delle specie dell’allegato A vengonotrattati come esemplari delle specie inserite nell’al-legato B (regolamento (CE) n. 338/97, art. 7, par.1, lettera a)) se sono stati riprodotti artificialmentein conformità dei criteri dell’articolo 26 del regola-mento (CE) n. 939/97 della Commissione. Talicriteri si applicano anche agli esemplari delle speciedell’allegato B. Il loro rispetto si riflette natural-mente sulle considerazioni sull’esistenza o meno dieffetti negativi del commercio per la conservazionedella specie interessata. Di regola le restrizioniall’importazione basate sull’articolo 4, paragrafo 6non si applicano anche a tali esemplari (cfr. punto6 al capitolo 6). L’articolo 26 stabilisce che:

Gli esemplari di specie vegetali sono consideratiriprodotti artificialmente soltanto quandol’Autorità Scientifica dello Stato membrointeressato abbia accertato quanto segue:

a) sono piante o derivati di piante cresciute osviluppatesi da semi, talee, divisioni, tessuti radi-cali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguliin condizioni controllate, ossia in un ambientenon naturale intensamente manipolato dall’in-tervento umano, che può comprendere la colti-vazione, la concimazione o fertilizzazione, ilcontrollo radicale, l’irrigazione o operazioni divivaio come l’invasatura, la sistemazione in lettierae la protezione contro le intemperie;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituitanell’osservanza della normativa ad essaapplicabile alla data della sua acquisizione econservata in modo non nocivo per la sopravvi-

venza della specie in ambiente naturale;c) la riserva riproduttiva originaria è gestita in modo

da garantirne la conservazione nel lungo perio-do;

d) nel caso di piante innestate, sia la parte radicaleche l’innesto siano stati riprodotti artificialmen-te in conformità delle lettere a), b) e c).

2. Nel caso di piante degli allegati B e C riprodotteartificialmente e di ibridi di piante non annotatedell’allegato A, è possibile utilizzare certificatifitosanitari al posto delle licenze di esportazioneo dei certificati di riesportazione (regolamento n.338/97, art. 7, par. 1, lettera b). Il regolamento (CE)n. 939/97 della Commissione ne dà confermaall’articolo 18, paragrafo 1 e stabilisce inoltre che:

Il certificato fitosanitario contiene il nome scien-tifico della specie oppure, ove ciò risulti impos-sibile per i taxa inclusi per famiglia negli allegatidel regolamento (CE) n. 338/97, la denomina-zione generica, mentre le orchidee e i cactus dicui all’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97riprodotti artificialmente possono essere indicaticome tali. I certificati fitosanitari indicano inoltreil tipo e la quantità di esemplari e recano iltimbro, il sigillo o altra specifica dichiarazioneche “gli esemplari sono riprodotti artificialmentesecondo le definizioni della CITES”.

3. Se uno Stato membro ha registrato vivai perattività commerciali di specie dell’allegato A,può mettere a loro disposizione permessi di espor-tazione prestampati alle condizioni di cui all’artico-lo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 939/97della Commissione:

Lo Stato membro che, in ottemperanza agliorientamenti adottati dalla conferenza delle particontraenti della convenzione17, registra vivaiche esportano esemplari riprodotti artificialmentedelle specie dell’allegato A, può mettere a dispo-sizione di detti vivai permessi di esportazioneprestampati sui quali, nella casella 23, figuri ilnumero di registrazione del vivaio e la seguentedicitura:'LICENZA VALIDA UNICAMENTE PER PIANTERIPRODOTTE ARTIFICIALMETNE COME DEFINI-TO DALLA RISOLUZIONE CITES CONF. 9.18 VA-LIDO UNICAMENTE PER I SEGUENTITAXA: ……….'

17 Risoluzione conf. 9.19.

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10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione

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Transito1. Gli esemplari in transito tra due paesi “terzi” (cfr.

definizione all’articolo 2, lettera v) del regolamento(CE) n. 338/97 – capitolo 29) non sono soggetti allelicenze e alle notifiche di importazione o ai certificatidi riesportazione, tuttavia per le specie elencatedalla CITES dev’essere stato rilasciato un documen-to valido di (ri)esportazione CITES che specifichi ladestinazione degli esemplari (art. 7, par. 2, lettere a)e b) del regolamento (CE) n. 338/97).

2. In assenza di un documento valido di (ri)esportazionegli esemplari potrebbero essere sequestrati e con-fiscati a meno che il documento non sia rilasciato atitolo retroattivo (regolamento (CE) n. 338/97, art.7, par. 2). Il regolamento (CE) n. 939/97 dellaCommissione all’articolo 8, paragrafi da 3 a 5,stabilisce le condizioni per il rilascio a titolo retroattivodei documenti; cfr. anche capitolo 9.

3. Questa disposizione non è certo facile da applicaree da far rispettare. Non sempre le spedizioni CITESsono accompagnate da documenti CITES ma ciònon le rende necessariamente illegali. Tali docu-menti potrebbero semplicemente essere in posses-so dell’esportatore e/o dell’importatore.

Nei casi in cui gli scambi commerciali avvengonotra due paesi che non sono parti della convenzioneè probabile che i documenti CITES siano del tuttoassenti.

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera b) del regolamen-to (CE) n. 338/97 prevede il sequestro di talispedizioni fino alla presentazione di un documen-to CITES valido di esportazione o riesportazione (odi un documento analogo rilasciato da un paeseche non è parte della convenzione).

4. La risoluzione Conf. 9.7 della Conferenza degliStati Parte della CITES raccomanda, qualora siscopra una spedizione illegale in transito che nonpuò essere sequestrata, di fornire al paese didestinazione e al Segretariato CITES tutte leinformazioni pertinenti.

Oggetti personali e domestici1. L’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.

338/97 prevede una deroga alle norme dell’articolo4 (importazione) e dell’articolo 5 (esportazione/riesportazione) per gli oggetti personali o domesticiche rispondono alla definizione dell’articolo 2, let-tera j), (cfr. capitolo 29). È importante notare che

la deroga non si applica alle piante e agli animalivivi. Si noti inoltre che gli esemplari che costituisco-no souvenirs turistici possono rientrare nella defini-zione di oggetti personali e domestici e che per essivalgono le stesse norme in materia di oggettipersonali che gli uffici doganali applicano ad altremerci contenute nei bagagli dei viaggiatori.

La deroga non è soggetta a limitazione nel caso dioggetti personali o domestici costituiti da esempla-ri delle specie elencate negli allegati C e D.

Per le specie degli allegati A e B, tuttavia, il regola-mento (CE) n. 939/97 della Commissione, specificaagli articoli 27 e 28 le norme che regolano l’appli-cazione delle deroghe allo scopo di garantire l’os-servanza dell’articolo VII punto 3 della convenzio-ne (la deroga all’articolo VII, punto 3 della conven-zione pone notoriamente una serie di problemi perle specie dell’appendice II che la conferenza delleparti non è stata in grado di risolvere con unarisoluzione. Le disposizioni comunitarie si fondanonecessariamente su quelle della convenzione enon saranno di facile attuazione. Il fatto che iregolamenti non facciano differenza tra i requisitirelativi alle specie elencate nella CITES e quellirelativi alle specie che non vi sono elencate facilitala comprensione di tali criteri, ma non necessaria-mente la loro attuazione ed osservanza. Moltodipende da quanto si farà per sensibilizzare i citta-dini sia a livello comunitario che a livello degli Statimembri (cfr. capitolo 25).

2. La differenza di trattamento riservata alle personeche risiedono normalmente nella Comunità rispettoa quelle che risiedono in paesi terzi discende dall’ar-ticolo VII, punto 3 della convenzione, che stabilisceche la CITES non si applica agli esemplari acquistatidai rispettivi proprietari nel proprio paese e con cuiessi viaggiano verso o attraverso altri paesi.

I divieti in materia di commercio interno previstiall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 338/97 (cfr.capitolo 11) dovrebbero impedire la vendita daparte di residenti di paesi terzi di esemplari dell’al-legato A importati nella Comunità usufruendodella deroga per gli oggetti personali e domestici.

3. L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 939/97 dellaCommissione disciplina la:

Introduzione nella Comunità dioggetti personali e domestici

1.Ai fini dell'applicazione della deroga previstadall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE)n. 338/97 del Consiglio alle disposizioni

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10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione

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dell'articolo 4 del medesimo, le merci introdottenel territorio della Comunità per essere usate ascopo di lucro, alienate, esposte a fini commercialie detenute, offerte o trasportate a fini dialienazione non sono considerate come oggettipersonali e domestici.

2. La deroga prevista dall’articolo 7, paragrafo 3 delregolamento (CE) n. 338/97 alle disposizioni del-l’articolo 4 del medesimo non si applica alla primaintroduzione nel territorio della Comunità da par-te di un cittadino che abbia la residenza perma-nente in uno Stato membro, di oggetti personalie domestici comprendenti esemplari di specieiscritte nell’allegato A di detto regolamento.

3. Per la prima introduzione nella Comunità daparte di un soggetto la cui residenza abituale sitrovi in uno Stato membro, di oggetti personalie domestici comprendenti esemplari di specieiscritte nell’allegato B del regolamento (CE) n.338/97, non è richiesta la presentazione alleautorità doganali di una licenza di importazionese vengono presentati l’originale e una copia diun documento di esportazione e riesportazione.Le autorità doganali inoltrano l’originale inconformità dell’articolo 19 e restituiscono lacopia vistata al titolare.

4. Per la reintroduzione nel territorio della Comuni-tà da parte di un soggetto la cui residenzaabituale si trovi in uno Stato membro, gli oggettipersonali e domestici comprendenti esemplaridi specie iscritte negli allegati A o B del regola-mento (CE) n. 338/97, non è richiesta la presen-tazione agli uffici doganali di una licenza diimportazione se viene presentata la “copia per iltitolare della licenza” di una licenza comunitariadi importazione o esportazione precedentementeutilizzata oppure la copia di cui al paragrafo 2,oppure se viene fornita la prova che gli esemplarisono stati acquistati nella Comunità.

5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non si applica-no fino ad un massimo di 250 g per persona dicaviale delle specie di storione (Accipenseriformesspp.) elencate nell’allegato B del regolamento(CE) n. 338/97.

4. L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 939/97 disci-plina la:

Esportazione e riesportazione dalla Comunitàdi oggetti personali e domestici

1.Ai fini dell'applicazione della deroga previstadall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE)n. 338/97 del Consiglio alle disposizioni

dell'articolo 5 del medesimo, le merci esportateo riesportate dal territorio della Comunità peressere usate a scopo di lucro, alienate, esposte afini commerciali e detenute, offerte o trasportatea fini di alienazione non sono considerate comeoggetti personali e domestici.

2.La deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n.338/97, prevista dall’articolo 7, paragrafo 3 delmedesimo non si applica all’esportazione dioggetti personali e domestici comprendentispecie iscritte negli allegati A o B di dettoregolamento.

3.Per la riesportazione da parte di un soggetto lacui residenza abituale si trovi in uno Stato membrogli oggetti personali o domestici comprendentispecie iscritte negli allegati A o B del regolamento(CE) n. 338/97 non è richiesta la presentazioneagli uffici doganali di un certificato diriesportazione qualora si presenti la “copia per iltitolare della licenza” di una licenzad’importazione o esportazione comunitariaprecedentemente utilizzata, o la copia di cuiall’articolo 27, paragrafo 2, oppure se si forniscela prova che gli esemplari sono stati acquistatinella Comunità.

4.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicanofino ad un massimo di 250 g per persona dicaviale delle specie di storione (Accipenseriformesspp.) elencate nell’allegato B del regolamento(EC) n. 338/97.

Istituzioni sciemntifiche

L’articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97 consente l’uso di etichette anziché di licenze ecertificati quando si tratti di prestiti, donazioni e scam-bi a scopi non commerciali tra scienziati e istituzioniscientifiche registrati da un organo di gestione delloStato in cui si trovano, per gli esemplari da erbario e damuseo conservati, essiccati o in inclusione, compresele piante vive. Il regolamento (CE) n. 939/97 dellaCommissione, nell’allegato IV, indica il modello del-l’etichetta (cfr. pagina successiva) e fornisce ulterioriinformazioni all’articolo 2218:

1. In osservanza dell’articolo 7, paragrafo 4 delregolamento (CE) n. 338/97, le etichette di cuiall’articolo 2, paragrafo 4 del presente regola-mento sono utilizzate unicamente per lospostamento di esemplari da erbario e da museo

18 La risoluzione Conf. 2.14 della conferenza delle parti della CITEScomprende una serie di raccomandazioni sulla registrazione in que-stione.

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10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione

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Prima importazionedi esemplari dell’allegato A

Reimportazionedi esemplari degli allegatiA e B

Prima importazionedi esemplari dell’allegato B

Documento di(ri)esportazione

(Copia del)documento utilizzato

per la primaimportazione

Originale deldocumento di

(ri)esportazione

Licenza diimportazione in assenza di

documento di(ri)esportazione

Licenza diimportazione

“Prova” che l’esemplare èstato acquistato nella

Comunità

Copia deldocumento di(ri)esportazione

Licenza diesportazione

Copiadi

Esportazione diesemplari degli allegati A e B

Riesportazione diesemplari degli allegati A e B

o

oo

Figura 8 – Requisiti relativi agli oggetti personali e domestici comprendenti esemplari delle specieelencate negli allegati A e B

conservati, essiccati o in inclusione e di piantevive per la ricerca scientifica, quando si tratti diprestiti, donazioni e scambi a scopi non com-merciali tra ricercatori ed istituti scientifici rego-larmente registrati.

2. Ai ricercatori ed agli istituti scientifici di cui alparagrafo 1 l’organo di gestione dello Statomembro in cui si trovano attribuisce un numerodi registrazione; il numero è formato da cinquecifre, delle quali le prime due sono costituite

dalle due lettere del codice ISO dello Statomembro interessato e le ultime tre da un nume-ro unico assegnato a ciascun istituto dal compe-tente organo di gestione.

3. I ricercatori e gli istituti scientifici interessaticompilano le caselle da 1 a 5 dell’etichetta e,restituendo l’apposita parte dell’etichetta, infor-mano direttamente l’organo di gestione pressoil quale sono registrati circa i dettagli relativiall’uso di ciascuna etichetta.

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10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione

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Etichetta (cf. JO L 140 du 30.5.97)

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10. Deroghe alle condizioni d’importazione e di esportazione

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11. Disposizioni sul commercio interno

1. È importante comprendere che per commerciointerno si intende quello effettuato all’interno del-la Comunità, compreso pertanto il commercioall’interno e tra i singoli Stati membri.

2. L’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n.338/97 vieta le seguenti attività commerciali rela-tivamente agli esemplari dell’allegato A:? acquisto,? offerta di acquisto,? acquisizione a fini commerciali,? esposizione in pubblico per fini commerciali,? uso a scopo di lucro,? alienazione,? detenzione a fini di alienazione,? offerta a fini di alienazione,? trasporto a fini di alienazione.

3. I divieti di acquisto, offerta di acquisto, acquisizionea fini commerciali e uso a scopo di lucro costituisco-no una novità rispetto ai divieti contemplati dalregolamento del 1982.

4. L’articolo 8, paragrafo 5 estende i divieti, previstidallo stesso articolo al paragrafo 1, agli esemplaridelle specie elencate nell’allegato B per i quali nonsia stata fornita all’autorità competente dello Statomembro interessato una prova sufficiente dellaloro acquisizione (e nei casi opportuni della lorointroduzione nella Comunità), in conformità dellalegislazione vigente in materia di conservazione. Sinoti che tale prova non deve necessariamenteconsistere in un certificato. Tuttavia, possono esse-re rilasciati certificati qualora il detentore di esem-plari delle specie elencate nell’allegato B ne facciarichiesta.

NB L’articolo 8, paragrafo 2 stabilisce che gli Statimembri possono vietare la detenzione di esem-plari, in particolare di animali vivi appartenentia specie dell’allegato A. Misure di questo tipodevono trovare giustificazione nelle norme deltrattato.

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12. Esenzioni specifiche dai divieti sulcommercio interno

1. L’articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento (CE)338/97 stabilisce che un organo di gestione di unoStato membro può concedere esenzioni dai divietidi cui al paragrafo 1 dello stesso articolo. Taleesenzione specifica non è ovviamente necessariaper gli esemplari cui si applica una deroga generaleai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4; cfr. capitolo13.

2. Tali esenzioni devono essere decise nel rispetto deirequisiti previsti dalle altre norme comunitarie sullaconservazione della flora e della fauna selvatiche,attualmente le direttive 79/409/CEE del Consiglio(“uccelli”) e 92/43/CEE del Consiglio (“habitat”).

3. Le esenzioni possono essere concesse solo con ilrilascio di un certificato, deciso caso per caso, alleseguenti condizioni:a) gli esemplari sono stati acquisiti o introdotti

nella Comunità prima che le disposizioni relativealle specie elencate nell’allegato A del regola-mento 338/97, nell’allegato C1 del regolamen-to 3626/82 ovvero nell’appendice I della CITESsiano divenute applicabili a tali esemplari;

b) si tratta di esemplari lavorati e acquisiti prima del1° giugno 1947 (ciò deriva dalla definizionedell’articolo 2, lettera w) del regolamento (CE)338/97, cfr. capitolo 29);

NB Le due disposizioni di cui sopra, in combinatocon il disposto dell’articolo 4, fanno sì chequalsiasi esemplare delle specie dell’allegato Aacquistato al di fuori della Comunità sia sog-getto a tutte le condizioni di importazione (adesempio non può essere importato a fini preva-lentemente commerciali) e a tutti i divieti vigen-ti in materia di commercio interno, a prescinde-re dalla data di acquisizione. La Comunità nonriconosce pertanto i certificati rilasciati da paesiterzi prima della convenzione. È prevista un’ec-

cezione solo per gli esemplari acquistati primadel 1° giugno 1947 che sono inoltre soggettiad una deroga generale dalle disposizioni del-l’articolo 8, paragrafo 1; cfr. capitolo 13.

c) gli esemplari sono stati introdotti nella Comuni-tà in conformità del regolamento (CE) 338/97 edevono essere utilizzati per fini che non pregiu-dicano la sopravvivenza della specie interessata;

NB La finalità di tale disposizione è di consentire lavendita di esemplari delle specie dell’allegato Aimportati per un determinato fine non com-merciale approvato, da utilizzare successiva-mente per fini che non pregiudicano la soprav-vivenza della specie interessata. Ad esempio:un animale importato nell’ambito di un pro-gramma di allevamento in cattività e divenutosuperfluo può essere venduto per lo stessoscopo o per un altro fine che non pregiudichi lasopravvivenza della specie, come quello ripor-tato alla successiva lettera g).

d) gli esemplari sono nati e sono stati allevati incattività o riprodotti artificialmente in conformitàdei criteri indicati agli articoli 24 e 26 del regola-mento (CE) 939/97 della Commissione (cfr. ca-pitolo 10). Cfr. anche le deroghe generali pre-viste a tal fine (capitolo 13);

e) gli esemplari sono necessari, in circostanze ecce-zionali, per il progresso della scienza o peressenziali finalità biomediche, nel rispetto delladirettiva 86/609/CEE (sperimentazione anima-le). Gli esemplari devono inoltre appartenere aduna specie che risulti essere l’unica adatta a talifini e non devono essere disponibili esemplari ditale specie allevati in cattività;

f) gli esemplari sono destinati a scopi di allevamen-to o riproduzione, dai quali la conservazionedella specie in questione trarrà beneficio;

g) gli esemplari sono destinati ad attività di ricerca

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o di insegnamento finalizzate alla preservazioneo conservazione della specie. Ciò, assieme aldivieto di esporre gli esemplari in pubblico perfini commerciali, ne limita il trasferimento (e ilrelativo uso) a zoo, delfinari e altre esposizioni difauna e flora. Quest’ultimi devono quindi svol-gere attività connesse con l’allevamento in cat-tività, con la riproduzione artificiale o la ricercadalle quali tragga beneficio la conservazionedelle specie in questione, oppure offrire unprogramma di insegnamento che abbia comeobiettivo la conservazione della specie. Spettaalle autorità scientifiche e agli organi di gestionedello Stato membro interessato stabilire se talirequisiti siano rispettati o meno, fermo restandoche la Commissione può decidere restrizioni aisensi dell’articolo 4, paragrafo 6 del regolamen-to (CE) 338/97 (cfr. capitolo 6);

h) gli esemplari sono originari di uno Stato mem-bro e sono stati rimossi dal loro habitat naturaledi origine in conformità della legislazione invigore in tale Stato membro, ovvero in conformitàdelle direttive “uccelli” e “habitat” e della legi-slazione nazionale in materia di conservazionedella specie interessata.

4. È importante notare che le esenzioni di cui all’arti-colo 8, paragrafo 3 del regolamento CEE 338/97devono essere concesse dallo Stato membro nelquale si trovano gli esemplari.

Un organo di gestione può pertanto rilasciare uncertificato che autorizza unicamente sul proprioterritorio:

a) l’esposizione in pubblico per fini commerciali;b) l’uso a scopo di lucro, oc) la detenzione a fini di alienazione.

Esso può d’altra parte rilasciare un certificato cheautorizza:d) l’offerta a fini di alienazione;e) il trasporto a fini di alienazione, oppuref) l’alienazione effettiva

di esemplari che si trovano nel suo territorio ad unsoggetto in un altro Stato membro. Spetta aldestinatario assicurare che l’acquisto, l’acquisizionee il trasporto non contravvengano a disposizioninazionali eventualmente più severe in vigore nelproprio paese.

I certificati di cui alle lettere d), e), f) non possonoautorizzare le operazioni di cui alle lettere a), b) ec) in un altro Stato membro e pertanto il destinatariofinale deve ottenere un’esenzione per tali attivitàdall’organo di gestione del proprio Stato membro.Va da sè che sarà meglio ottenere il necessariocertificato prima di impegnarsi all’acquisto oall’acquisizione di esemplari destinati successiva-mente ad un’attività commerciale autorizzata invirtù di un’esenzione.

5. Poiché l’articolo 8, paragrafo 3 stabilisce che leesenzioni vanno decise caso per caso, un certifica-to autorizza soltanto il suo specifico detentore adeffettuare un’attività determinata.

I successivi proprietari degli esemplari devono otte-nere un nuovo certificato per qualsiasi attivitàvietata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1.

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12. Esenzioni specifiche dai divieti sul ommercio interno

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13. Esenzioni generali dai divieti dicommercio interno

1. L’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) 338/97 consente alla Commissione di definire esenzio-ni generali per le specie dell’allegato A dai divieti dicui al paragrafo 1 dello stesso articolo, sulla basedelle condizioni di cui alle lettere da a) ad h) delpunto 3 del capitolo 12.

La Commissione può inoltre definire esenzionigenerali per le specie incluse nell’allegato A perragioni di somiglianza. Il regolamento della Com-missione non distingue le motivazioni in base allequali essa può definire le esenzioni generali.

2. Gli articoli da 29 a 33 del regolamento (CE) 939/97della Commissione specificano le esenzioni gene-rali in questione.

3. Articolo 30:Salvo il disposto dell’articolo 9 del regolamento(CE) n. 338/97, si può concedere una deroga alledisposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1 del me-desimo ad istituti scientifici autorizzati da unorgano di gestione agli effetti del presente arti-colo, mediante rilascio di un certificato riguar-dante tutti gli esemplari di specie iscritte nell’al-legato A del regolamento (CE) n. 338/97 desti-nati all’allevamento in cattività o alla riproduzio-ne artificiale nell’interesse della conservazionedella specie, ovvero destinati a fini di ricerca oistruzione nell’interesse della preservazione oconservazione delle specie, a condizione che lavendita degli esemplari abbia come destinatarialtri istituti scientifici titolari di tale certificato.

A questo titolo un organo di gestione può conce-dere un unico certificato ad un’istituzione scienti-fica autorizzata a beneficiare della suddetta esen-zione, consentendole di effettuare una qualsiasidelle attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1 delregolamento (CE) 338/97 per le quali è richiesto diregola il rilascio di un certificato caso per caso.

Se è stato prescritto un luogo per deternere gliesemplari vivi di specie dell’allegato A, il lorospostamento richiede la previa autorizzazione del-l’organo di gestione (cfr. capitolo 15).

Inoltre, gli esemplari possono essere venduti senzaun’autorizzazione specifica, soltanto ad istitutiscientifici titolari di un certificato.

4. Articolo 31:Salvo il disposto dell’articolo 9 del regolamento(CE) n. 338/97, il divieto di acquistare, offrire invendita o acquisire esemplari di specie iscrittenell’allegato A del medesimo per scopi commer-ciali e le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3del regolamento suddetto, secondo cui le esen-zioni dai divieti suddetti saranno concesse casoper caso mediante rilascio di un certificato, nonsi applica quando gli esemplari interessati:a) sono coperti da uno dei certificati di cui

all’articolo 20, paragrafo 3 e devono essereutilizzati in conformità dello scopo ivi previ-sto (un esemplare di cui è autorizzata lavendita può essere acquistato o acquisito ascopo commerciale senza che il destinatariofinale debba ottenere un certificato. Tutta-via, per attività successive vietate ai sensidell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento(CE) 338/97 è necessario un nuovo certifica-to; cfr. punto 5 al capitolo 12) ovvero

b) beneficiano delle esenzioni generali di cuiall’articolo 32.

5. Articolo 32:I divieti di cui all’articolo 8, paragrafo 1 delregolamento (CE) n. 338/97 e il disposto delparagrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui leesenzioni dai divieti suddetti saranno concessecaso per caso mediante rilascio di un certificatonon si applicano:

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a) agli esemplari vivi nati ed allevati in cattivitàdelle specie animali elencate nell’allegatoVIII (l’elenco è riportato nell’ultimo allegatodella presente guida) o ai loro ibridi,sempreché gli esemplari delle specie segna-late siano marcati secondo le disposizionidell’articolo 36 (cfr. capitolo 21);L’elenco comprende specie allevate in catti-vità nella Comunità in numero tale da rende-re il rischio che vengano messi in commercioesemplari prelevati dall’ambiente naturalequasi inesistente. L’esenzione generale inquestione non rappresenta quindi alcun ri-schio per la conservazione della specie inte-ressata ed evita l’onere amministrativo diesenzioni e certificati specifici.

b) agli esemplari vivi di animali nati ed allevati incattività marcati secondo le disposizioni del-l’articolo 36, paragrafo 1 ed accompagnatida uno dei certificati di cui all’articolo 20,paragrafo 3, lettera e) rilasciato all’allevatoreda un competente organo di gestione di unoStato membro;Per le specie non inserite nell’allegato VIII delregolamento (CE) 939/97 della Commissio-ne, non si può escludere il rischio che esem-plari prelevati dall’ambiente naturale venga-no immessi in commercio. Un grande nume-ro di specie dell’allegato A viene tuttaviaallevato in cattività su larga scala e, dopo lavendita iniziale da parte dell’allevatore, gliesemplari possono essere venduti più voltedurante la loro vita. Il “certificato rilasciatoall’allevatore” previsto dal presente para-grafo autorizza, relativamente agli esempla-ri da esso contemplati, l’uso per qualsiasiattività di cui all’articolo 8, paragrafo 1 delregolamento (CE) 338/97, senza dover rila-sciare un certificato caso per caso. Cfr. an-che il successivo punto 6.

c) ad esemplari di specie vegetali riprodottiartificialmente;

Non è necessario alcun certificato per il commer-cio interno di piante dell’allegato A riprodotteartificialmente. In caso di dubbi sull’origine degliesemplari, il proprietario interessato ad una del-le attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1 delregolamento (CE) 338/97 può naturalmentedover fornire con altri mezzi la prova della ripro-duzione artificiale.

d) ad esemplari lavorati acquisiti da oltre 50 anniai sensi dell’articolo 2, lettera w) del regola-mento (CE) n. 338/97 (cfr. capitolo 29).Tale esenzione generale consente lo svolgi-mento senza certificati di attività commer-ciali aventi per oggetto esemplari acquistatiprima del 1° giugno 1947. Cfr. anche leosservazioni al punto 3 del capitolo 12.

6. Articolo 33, paragrafo 1:Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3 del regola-mento (CE) n. 338/97 e dell’articolo 32, lettera b)del presente regolamento, gli Stati membri pos-sono predisporre certificati prestampati e met-terli a disposizione degli allevatori autorizzati aquesto fine da un organo di gestione, a condi-zione che questi tengano registri dell’alleva-mento da presentare, a richiesta, all’organo digestione competente. Questi certificati recano,nella casella 19, la seguenti dicitura:'CERTIFICATO VALIDO UNICAMENTE PER I SE-GUENTI TAXA:……………………………..'.

Oltre all’esenzione dall’obbligo di ottenere certifi-cati rilasciati caso per caso per gli esemplari con-templati dal “certificato rilasciato all’allevatore” dicui al precedente punto 5, lettera b), tali certificatipossono essere messi a disposizione degli allevatoriautorizzati sotto forma prestampata, il che riduceulteriormente gli oneri amministrativi relativi aglianimali allevati in cattività.

7. Articolo 33, paragrafo 2:Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3 del regola-mento (CE) n. 338/97, gli Stati membri possonopredisporre certificati prestampati per coloroche hanno ottenuto da un organo di gestionel’autorizzazione a vendere, sulla base di talicertificati, animali morti allevati in cattività o unnumero limitato di animali legalmente prelevatidall’ambiente naturale nella Comunità, a condi-zione che ciascuna di queste persone soddisfi iseguenti requisiti:

a) tenga un registro da presentare, a richiesta, alcompetente organo di gestione e che specifichii particolari degli esemplari o delle specie vendu-ti, la causa della loro morte (se nota), le personedalle quali sono stati acquistati e alle quali sonostati venduti, e

b) presenti ogni anno all’organo di gestione com-petente una breve relazione che specifichi levendite effettuate durante l’anno, il tipo e il

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13. Esenzioni generali dai divieti di commercio interno

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numero degli esemplari, le specie interessate e lemodalità di acquisizione degli esemplari.Questa esenzione generale consente l’uso dicertificati prestampati da parte dei tassidermistiautorizzati a tal fine da un organo di gestione.

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13. Esenzioni generali dai divieti di commercio interno

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14. Trasporto di esemplari vivi dellespecie elencate negli allegati da A a D

1. Il trasporto di animali vivi da, verso e all’internodella Comunità è disciplinato dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio relativa alla protezione degli ani-mali durante il trasporto.

2. La direttiva e il regolamento, in combinato, rendo-no giuridicamente vincolante il rispetto delle nor-me IATA sul trasporto aereo di animali vivi e dellenorme CITES in caso di altre modalità di trasporto.

3. Il disposto dell’articolo 9, paragrafo 5 del regola-mento (CE) n. 338/97 secondo cui qualsiasi esem-plare vivo che sia trasportato nella, dalla, ovvero

all’interno della Comunità o vi sia trattenuto per uncerto perido in transito o trasbordo deve esserepreparato, spostato e assistito in modo da ridurreal minimo il rischio di lesioni, danni alla salute omaltrattamento si applica a tutti gli esemplari vividegli allegati da A a D.

Tuttavia, i requisiti relativi al trasporto della direttiva95/29/CE non si applicano al trasportointracomunitario di animali per distanze inferiori a50 chilometri né allo spostamento di animali do-mestici da compagnia.

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15. Spostamento nella Comunità diesemplari vivi di speciedell’allegato A

1. L’articolo 9 del regolamento (CE) 338/97 subordi-na lo spostamento all’interno della Comunità diesemplari vivi delle specie dell’allegato A ad un’au-torizzazione preventiva nel caso in cui la licenza oil certificato di importazione indichino la località incui essi devono essere custoditi.

2. Questa indicazione della località è facoltativa. L’ar-ticolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento(CE) 338/97 stabilisce che la sistemazione deveessere approvata dall’autorità scientifica ma noncontempla disposizioni per la sistemazioneautorizzata. Il Regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione (cfr. formulari per le licenze e icertificati) limita tale opzione agli esemplari prele-vati dall’ambiente naturale delle specie dell’allega-to A. Ad essa si può far ricorso per gli esemplari dispecie cui si applicano requisiti specifici di sistema-zione e non per esempio nei casi in cui lo scopoapprovato per l'importazione per fini approvaticomporta frequenti spostamenti degli animali o

delle piante interessati (scambi a fini di allevamento,falconeria)

3. Nel caso in cui un esemplare venga spostato da unasistemazione a carattere obbligatorio, la nuovasistemazione degli esemplari in questione deveessere ritenuta soddisfacente dall’autorità scienti-fica dello Stato membro interessato. In tal casol’organo di gestione dello Stato membro diubicazione attuale può rilasciare un certificato cheautorizza lo spostamento. Nei casi opportuni unacopia di tale documento deve essere inviata all’or-gano di gestione dell’altro Stato membro.

4. Un’eccezione al requisito dell’autorizzazione pre-ventiva è prevista (regolamento (CE) 338/97, arti-colo 9, paragrafo 3) quando un animale vivo deveessere spostato per un urgente trattamento vete-rinario ed è successivamente riportato direttamentenel luogo per esso autorizzato.

5. Si applicano, ovviamente, i requisiti sul trasporto diesemplari vivi (capitolo 14).

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16. Spostamento nella Comunità diesemplari vivi delle speciedell’allegato B

1. Una delle condizioni per l’importazione di esem-plari vivi delle specie dell’allegato B è la disponibi-lità di una sistemazione attrezzata adeguatamentenel luogo di destinazione (articolo 4, paragrafo 2,lettera b) del regolamento (CE) 338/97).

Secondo la definizione dell’articolo 2, lettera k) delregolamento (CE) 338/97 soltanto il luogo di desti-nazione, il luogo normalmente destinato alla cu-stodia degli esemplari al momento della loro intro-duzione nella Comunità (cioè il primo luogo dovesaranno custoditi gli esemplari dopo l’eventualeperiodo di quarantena o di isolamento per esami econtrolli sanitari) deve essere adeguatamente at-trezzato per conservare e trattare con cura gliesemplari.

Non vi è pertanto una disposizione relativa alsuccessivo spostamento degli esemplari vivi dellespecie dell’allegato B analoga a quella esistente pergli esemplari delle specie dell’allegato A (cfr. capi-tolo 15).

2. L’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) 338/97 stabilisce, tuttavia, che il detentore può cedereun esemplare vivo di una delle specie dell’allegatoB solo dopo essersi accertato che il destinatariointenda cederlo è adeguatamente informato dellasistemazione, delle attrezzature e delle operazioni

richieste per garantirne una corretta assistenza.

Tale disposizione, tra l’altro, dovrebbe incoraggia-re i commercianti di animali domestici a fornirequeste informazioni ai loro clienti potenziali.

Molti prodotti sul mercato sono accompagnati damanuali di istruzioni per l’uso. Non vi è alcunaragione per cui animali vivi e piante siano vendutisenza informazioni analoghe.

3. La disposizione di cui sopra, pur riferendosi albenessere degli animali, trae in effetti il suofondamento da considerazioni connesse con laconservazione ed intende contribuire allasopravvivenza di singoli animali vivi in cattività,riducendo la necessità di una loro sostituzione chepotrebbe impoverire talune popolazioni selvatiche.

4. Si noti che se gli esemplari sono importati per unoscopo specifico, ad esempio la vendita a privati, laCommissione può limitarne l’importazione ai sensidell’articolo 4, paragrafo 6, lettera c) del regola-mento (CE) 338/97 (cfr. capitolo 6) nel caso dispecie per le quali si è stabilito che hanno pocheprobabilità di sopravvivere in cattività per una parteconsiderevole della loro potenziale durata di vita.

5. Si applicano i requisiti sul trasporto di esemplari vivi(capitolo 14).

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17. Restrizioni alla detenzione e allospostamento di esemplari vivi dispecie che costituiscono unaminaccia ecologica per alcune specieindigene della Comunità

Secondo l’articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE)338/97, la Commissione può stabilire restrizioni alladetenzione e allo spostamento di esemplari vivi dispecie in relazione alle quali siano state previste restri-zioni all’introduzione nella Comunità in conformitàdell’articolo 4, paragrafo 6 poiché si è stabilito checostituiscono una minaccia ecologica per alcune spe-cie indigene della Comunità.

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18. Certificati interni della Comunità

Finalità dei certificati1. I certificati interni della Comunità sono necessari

per diversi scopi:? per fornire prova documentale che un esempla-

re dell’allegato A acquistato in uno Stato mem-bro e destinato ad essere esportato verso unaltro Stato membro è stato prelevato dall’am-biente naturale in osservanza della legislazionedello Stato membro di origine (regolamento(CE) 338/97, articolo 5, paragrafo 2, lettera b);cfr. capitolo 7;

? per fornire prova documentale che esemplaridegli allegati A e B destinati ad essere riesportatisono stati importati conformemente alle dispo-sizioni del regolamento 338/97 (successivamen-te al 1° giugno 1997), del regolamento 3626/82(nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 el’ultimo giorno di validità di una licenza d’im-portazione rilasciata ai sensi di tale regolamen-to), prima del 1984 in conformità della CITES, oprima che una qualsiasi di queste disposizionidivenisse applicabile alla specie in questione onello Stato membro di acquisizione. Cfr. inoltrecapitolo 8;

? per ottenere un’esenzione specifica dai divieti dicui all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento(CE) 338/97. cfr. capitolo 12;

? per ottenere l’autorizzazione allo spostamentodi esemplari vivi delle specie dell’allegato A dauna sistemazione imposta; si veda il capitolo15.

2. I certificati possono essere utilizzati soltanto perfini indicati dai regolamenti e gli Stati membri nonpossono richiederne il rilascio per nessun altroscopo.

3. L’articolo 20 del regolamento (CE) 939/97 della

Commissione specifica i diversi tipi di certificati chepossono essere rilasciati:1. Quando riceve una domanda conforme ai pa-

ragrafi 5 e 6, l’organo di gestione dello Statomembro in cui si trovano gli esemplari puòemettere i certificati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 edesclusivamente ai fini ivi indicati.

2. Un certificato ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2,lettera b), paragrafo 3 e paragrafo 4 del regola-mento (CE) n. 338/97 attesta una delle seguenticircostanze:a) gli esemplari sono stati prelevati dall’am-

biente naturale nell’osservanza dellanormativa vigente nel suo territorio;

b) si tratta di esemplari abbandonati o fuggitiche sono stati recuperati nell’osservanza dellanormativa vigente nel suo territorio;

c) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comu-nità o vi sono stati introdotti nell’osservanzadelle disposizioni del regolamento (CE) n.338/97;

d) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comu-nità o vi sono stati introdotti anteriormenteal 1° giugno 1997 nell’osservanza del rego-lamento (CE) n. 3626/82 del Consiglio;

e) gli esemplari sono stati acquisiti nella Comu-nità o vi sono stati introdotti anteriormenteal 1° gennaio 1984 nell’osservanza delledisposizioni della convenzione;

f) gli esemplari sono stati acquisiti o sono statiintrodotti nel territorio di uno Stato membroprima che le disposizioni dei regolamenti dicui alle lettere c) o d) o della convenzionediventassero applicabili nei loro confronti osiano diventati applicabili in tale Stato mem-bro.

3. Un certificato ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3del regolamento (CE) n. 338/97 attesta che

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esemplari delle specie iscritte nell’allegato A delmedesimo sono esentati da taluni divieti di cuiall’articolo 8, paragrafo 1, in ragione di una delleseguenti circostanze:a) sono stati acquisiti o introdotti nella Comu-

nità quando le disposizioni relative alle spe-cie elencate in tale allegato o nell’appendiceI della convenzione o nell’allegato C1 delregolamento (CE) n. 3626/82 non erano adessi applicabili;

b) sono originari di uno Stato membro e sonostati rimossi dal loro ambiente naturale nel-l’osservanza della normativa vigente nel suoterritorio;

c) sono esemplari abbandonati o fuggiti chesono stati recuperati nell’osservanza dellanormativa vigente nel suo territorio;

d) sono animali o parti di animali o sono derivatida animali nati e allevati in cattività;

e) ne è autorizzato l’uso per uno degli scopiindicati dall’articolo 8, paragrafo 3, letterec), e), f), g) del regolamento (CE) n. 338/97.

4. Un certificato ai fini dell’articolo 9 del regola-mento (CE) n. 338/97 attesta che è autorizzatolo spostamento di esemplari vivi di specie elen-cate nell’allegato A del medesimo dal luogoprescritto nella licenza di importazione o in uncertificato rilasciato in precedenza.

Iter della procedura: dalla domandaal rilascio di un certificato1. Il richiedente deve procurarsi un formulario di

domanda per un certificato (modello riportatonell’allegato III del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione) presso un organo di gestione delloStato membro nel quale si trovano gli esemplari.

Gli organi di gestione sono tenuti a rilasciare icertificati entro un mese dalla data di presentazio-ne di una domanda completa, tale periodo puòtuttavia essere più lungo qualora occorra consulta-re terzi.

Le domande devono pertanto essere presentate atempo debito.

2. A seconda del sistema applicato dai singoli Statimembri, il richiedente riceve un insieme di formu-lari o semplicemente il formulario di domanda.

Un certificato consiste di:

l’originale formulario giallo connumero 1 fondo

arabescato,stampato ingrigio sulrecto

la copia per l’autorità formulariodi rilascio numero 2 rosala domanda formulario

numero 3 bianco

3. Se occorre compilare solo il formulario di do-manda, l’importatore deve compilare le caselle 1, 2e da 4 a 19 con caratteri dattilografici o a manopurché in form a leggibile (a penna e in stampatello).

Vanno assolutamente evitate cancellature e corre-zioni.

Se occorre compilare un insieme di formulari,l’importatore deve compilare le caselle 1, 2 e da 4a 19 del formulario di domanda e le caselle 1 e da4 a 18 dell’originale e della copia per l’autorità dirilascio. I formulari devono essere compilati concaratteri dattilografici e non a mano.

L’originale e le copie del certificato non devono diregola contenere cancellature o correzioni, salvoche siano state autenticate dal timbro e dalla firmadel competente organo di gestione che li rilascia.

Se il certificato richiesto riguarda più di una specieoccorre richiedere e compilare i formulari per ilrelativo allegato.

Le istruzioni per compilare i formulari sono riporta-te sul retro del formulario di domanda e dell’origi-nale.

Cfr. anche alla pagina successiva il formulario dicertificato corredato di note esplicative.certificatannoté sur la page 64.

4. Se un allegato è unito ad un certificato, esso e il suonumero di pagine devono essere indicati chiara-mente sul certificato. Ogni pagina dell’allegatodeve riportare il numero del certificato, la firma eil timbro o il sigillo dell’autorità di rilascio. Cfr.anche il precedente punto 3.

5. I formulari debitamente compilati devono essereinviati all’organo di gestione dello Stato membro incui si trovano gli esemplari assieme a tutte le provedocumentali e alle informazioni necessarie a con-sentire all’organo di gestione di stabilire se rilascia-re o meno un certificato.

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18. Certificati interni della Comunità

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Può essere richiesto il pagamento di un’impostaper l'istrutoria della domanda.

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell’allegato Aprelevati dall’ambiente naturale in uno Stato mem-bro e gli esemplari vivi prelevati dall’ambientenaturale di specie dell’allegato A che debbonoessere obbligatoriamente custoditi presso un indi-rizzo autorizzato riportato nella licenza di importa-zione o da un certificato precedente, l’indirizzoproposto deve essere indicato nella casella 2 delformulario di domanda di un certificato. Nel casodi specie per la cui sistemazione sono previstirequisiti specifici, tale indirizzo può essere prescrit-to come l’unico autorizzato per la custodia degliesemplari. Cfr. anche capitolo 15.

7. L’omissione di informazioni nella domanda deveessere giustificata.

8. Se la domanda di certificato riguarda esemplari peri quali una domanda precedente è stata rigettata,il richiedente ne informa l’organo di gestione.

9. Come indicato al punto 1, un certificato è di normarilasciato entro un mese dalla data di presentazio-ne della domanda completa. I richiedenti sonoinformati in caso di ritardi importanti. Ovviamenteessi devono anche essere informati dell’eventualerigetto della domanda e dei relativi motivi.

10. Un certificato rilasciato può contenere clausole,condizioni e requisiti imposti dalla autorità di rila-scio per assicurare l’osservanza dei regolamenticomunitari e delle relative disposizioni nazionali diesecuzione. L’uso dei documenti non dispensadall’espletamento di altre formalità necessarie edalla presentazione dei relativi documenti.

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18. Certificati interni della Comunitào

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Indicare per intero il nome e l’indirizzo del titolare del certificato, ad esclusione dei suoidipendenti o rappresentanti. Tuttavia, qualora il certificato sia stato rilasciato ai sensidell’articolo 27, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,questa casella deve contenere soltanto il nome o il riferimento dell’allevatore e lo Statomembro in cui esso si trova.

Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione per gli esemplari inquestione imponga il luogo in cui devono essere custoditi, o qualora degli esemplariprelevati dall’ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente esserecustoditi presso un indirizzo autorizzato.

La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve indicare il codice a tre lettere comeprescritto dall’allegato V del regolamento (CE) 939/97 della Commissione. I, II o III A o B Utilizzare i codici di cui all’allegato VII del

regolamento della Commissione

Valido solo se il paese di origine non è uno Stato membro

Valido solo per gli esemplari la cui origine è al di fuori della Comunità

Informazioni sulla licenza di importazione rilasciata dallo Stato membro d’importazione

Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione

Non tutte le specie hanno un nome comune, cfr. gli allegati del regolamento del Consiglio

L’autorità di rilascio può imporre clausole, condizioni, e requisitial fine di assicurare l’osservanza dei regolamenti comunitari edelle relative disposizioni nazionali di esecuzione

Un formulario di certificato (cf. JO L 140 du 30.5.97)

Numero unico attribuitoall’autorità di rilascio

L’ organo di gestione dello Stato membro in cui si trovano gliesemplari

indicare la quantità e/o la massa netta in conformità delle unità di cui all’allegato V del regolamento (CE)n. 939/97 della Commissione

Il paese in cui gli esemplari sono stati prelevati dall’mbiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevatiin cattività o sono stati riprodotti artificialmente

Alcuni Stati membri possono stampare originaliche contengono soltanto la certificazione ol’autorizzazione pertinente anziché le caselle da barrare

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18. Certificati interni della Comunità

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19. Validità delle licenze e dei certificatie condizioni particolari

Validità nella Comunità1. L’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE)

338/97 stabilisce il principio secondo cui le licenzee i certificati rilasciati da uno Stato membro inconformità del regolamento sono validi in tutta laComunità.

2. Tuttavia, ciò non vale nel caso in cui uno Statomembro abbia adottato misure più restrittiree(compatibili con il trattato) relativamente agliesemplari interessati.

3. Il fatto che per le specie degli allegati A e B le licenzed’importazione debbano essere rilasciate dallo Statomembro di destinazione e le licenze di esportazio-ne e i certificati di riesportazione dallo Stato mem-bro in cui si trovano gli esemplari sembra limitarel’applicabilità di tale principio.Tuttavia, i regolamenti non contengono alcunanorma che impedisca di utilizzare una licenza diimportazione per l’importazione in un altro Statomembro.

L’importazione di esemplari delle specie elencatenell’allegato A può essere autorizzata solo per unfine specifico e per gli esemplari vivi può essereprescritto un luogo di detenzione. Tali licenzedevono pertanto contenere clausole e condizioniper assicurare che la destinazione degli esemplarinon venga cambiata dopo l’importazione senza lapreventiva autorizzazione dell’organismo digestione o delle autorità competenti (cfr. successivopunto 6).

Per gli esemplari dell’allegato B non vi è ragione dirifiutare l’importazione in un altro Stato membro ameno che non esistano misure nazionali più severerelative alle specie indigene. Le necessarie modifi-

che vanno apportate in conformità delle disposi-zioni riportate di seguito nel capitolo Modifica esostituzione dei documenti.

4. I certificati necessari per la concessione di un’esen-zione dai divieti di cui all’articolo 8, paragrafo 1sono validi per un’attività svolta nello Stato mem-bro in cui si trovano gli esemplari. Ciò implica chela vendita autorizzata di un esemplare dell’allegatoA ad un acquirente in un altro Stato membro puònon essere nota allo Stato membro ricevente poi-ché l’acquirente non necessita di un certificatorilasciato da parte del “suo” organo di gestione(articolo 31 del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione). L’acquirente tuttavia dovrà richie-dere un nuovo certificato nel caso intenda utilizza-re gli esemplari per un fine diverso da quelloautorizzato e che è vietato dall’articolo 8, paragra-fo 1.

5. Le licenze e i certificati non sono considerati validise è accertato (da un’autorità competente o dallaCommissione, in consultazione con l’organo dirilascio) che essi sono stati rilasciati sulla basedell’erronea considerazione che ricorressero tutti ipresupposti richiesti. Gli esemplari oggetto di talidocumenti devono essere sequestrati e possonosuccessivamente essere confiscati (regolamento(CE) 338/97, articolo 11, paragrafo 2).

6. Sia l’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE)338/97 che l’articolo 5, paragrafo 1 del regola-mento (CE) 939/97 della Commissione stabilisco-no che le licenze e i certificati possono contenerecondizioni e requisiti imposti dall’autorità di rila-scio al fine di assicurare l’osservanza dei regola-menti comunitari e delle relative norme nazionali diesecuzione.

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Durata di validità dei certificati edelle licenze

L’articolo 7 del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione disciplina la durata di validità dellelicenze e dei certificati (per i certificati comunitariinterni non è previsto un termine della durata divalidità. Ciò non significa, tuttavia, che le esenzionispecifiche dai divieti di cui all’articolo 8, paragrafo1 del regolamento (CE) 338/97 (cfr. capitolo 12)una volta concesse non possano essere limitate neltempo. Occorre tener conto delle condizioni parti-colari abbinate all’attività autorizzata.1. La licenza d’importazione comunitaria ha una

durata massima di validità di 12 mesi. Essa nonè valida se manca un valido documento corri-spondente proveniente dal paese di esportazio-ne o riesportazione.La licenza di esportazione e il certificato diriesportazione comunitari hanno una duratamassima di validità di sei mesi.Scaduto il periodo di validità, le licenze e icertificati comunitari di cui al primo e al secondocomma si considerano nulli e privi di qualsiasivalore giuridico.Il titolare restituisce senza indugio all’organo digestione che li ha rilasciati l’originale e tutte lecopie delle licenze di importazione, delle licenzedi esportazione e dei certificati di riesportazionecomunitari scaduti o non utilizzati.

Modifica e sostituzione deidocumenti

1. Licenze di importazione, licenze di esporta-zione e certificati di riesportazioneArticolo 7, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE)939/97 della Commissione:3. La licenza o il certificato rilasciati in sostituzione

di un documento annullato, smarrito, trafugato,distrutto ovvero scaduto, nel caso di una licenzao un certificato di riesportazione, indicano ilnumero del documento sostituito e il motivodella sostituzione nella casella riservata alle “an-notazioni particolari”.

4. Se la licenza di esportazione o il certificato diriesportazione sono stati annullati, smarriti,trafugati o distrutti, l’organo di gestione che li ha

rilasciati ne informa l’organo di gestione delpaese di destinazione e il Segretariato dellaConvenzione.

2. Certificati comunitari interni

L’articolo 21 del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione stabilisce che:1. Quando una spedizione scortata dalla “copia

per il titolare” di una licenza d’importazione, la“copia per l’importatore” di una notifica d’im-portazione o un certificato sono suddivisi, ovve-ro quando per altri motivi i dati riportati in taledocumento non riflettono più la situazione ef-fettiva, l’organo di gestione può effettuare lenecessarie rettifiche in conformità dell’articolo4, paragrafo 2 oppure può rilasciare uno o piùcertificati corrispondenti unicamente secondo ledisposizioni dell’articolo 20 e per i fini ivi indicatie previo accertamento della validità del docu-mento da sostituire, se necessario, consultandoun organo di gestione di un altro Stato membro.

2. Quando vengono emessi certificati in sostituzio-ne della “copia per il titolare della licenza” di unalicenza d’importazione, della “copia per l’impor-tatore” di una notifica d’importazione o di uncertificato precedentemente rilasciato, tale do-cumento viene trattenuto dall’organo di gestio-ne che lo ha rilasciato.

3. I certificati smarriti, trafugati o distrutti possonoessere sostituiti soltanto dall’autorità che li harilasciati.

4. Quando un organo di gestione consulta l’orga-no di gestione di un altro Stato membro aglieffetti del paragrafo 1, questo risponde entrouna settimana.

Cause che rendono i documenti nonvalidi come prove di acquisizionelegale

L’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione stabilisce che:

Ad eccezione dei certificati di cui all’articolo 30e all’articolo 32, lettera b), i certificati di cuiall’articolo 20 e le copie per il titolare dellalicenza di licenze di importazione già utilizzateperdono la loro validità in caso di morte diesemplari in essi indicati, di fuga di animali vivi,di distruzione di esemplari, ovvero qualora una

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19. Validità delle licenze e dei certificati e condizioni particolari

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delle indicazioni figuranti nelle casella 1, 2 e 4 diun certificato o nelle caselle 3, nel caso dellespecie di cui all’allegato A del regolamento CE n.338/97, 6 e 8 della copia per il titolare di unalicenza di importazione già utilizzata, non riflet-

tano più la situazione effettiva.Tale documento viene restituito senza indugioall’autorità emittente la quale, ove occorra, puòrilasciare un certificato indicante le modificazionisopravvenute in conformità dell’articolo 21.

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19. Validità delle licenze e dei certificati e condizioni particolari

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20. Termine per il rilascio delle licenze edei certificati

Secondo l’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento(CE) 338/97, la Commissione stabilisce i termini per ilrilascio di licenze e certificati.

Secondo l’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE)939/97 della Commissione, di regola gli organi digestione decidono sul rilascio delle licenze e dei certi-ficati entro un mese dalla data di presentazione di unadomanda completa.

Il termine non si applica nei casi in cui l’organo digestione debba consultare uno o più terzi (segretariatoCITES, organo di gestione di un paese terzo, …).

I richiedenti sono informati in caso di ritardi importantinel trattamento delle domande. Sebbene non specifi-camente previsto, essi devono anche essere informatidell’eventuale rigetto della loro domanda e dei relativimotivi.

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21. Marcatura degli esemplari

Il regolamento (CE) 338/97 (articolo 19, paragrafo 1,punto iii) prevede che la Commissione possa introdur-re procedure di marcatura degli esemplari per facilitar-ne l’identificazione e garantire l’osservanza delle di-sposizioni.

Il regolamento (CE) 939/97 della Commissione al capoVI disciplina come segue la marcatura degli esemplari:

Articolo 34

1. I certificati ai fini dell’articolo 8, paragrafo 3 delregolamento (CE) n. 338/97 e dell’articolo 32,lettera b) del presente regolamento sono rilasciatiper i vertebrati vivi soltanto quando il richiedenteabbia fornito all’organo competente la prova chesono state osservate le disposizioni pertinenti del-l’articolo 36, paragrafo 4.

2. Le licenze d’importazione per gli esemplari indicatidi seguito sono rilasciate soltanto quando il richie-dente abbia fornito all’organo competente la pro-va che sono stati marcati in conformità delle dispo-sizioni dell’articolo 36, paragrafo 4:a) esemplari derivanti da un’attività di riproduzio-

ne in cattività approvata dalla conferenza delleparti della convenzione19;

b) esemplari derivanti da un’attività di allevamentoapprovata dalla conferenza delle parti della con-venzione20;

c) esemplari di una popolazione di una specieiscritta nell’appendice I della convenzione, per laquale la conferenza delle parti della convenzio-ne abbia approvato una quota di esportazio-ne21;

d) zanne grezze di elefante africano e parti ricavateda esse di lunghezza superiore a 20 cm. e di pesosuperiore a 1 kg.22;

e) pelli, fianchi, code, gole, zampe, schiene ed altreparti di coccodrilli, gregge, conciate o finite edaltre parti di tale animale che siano esportatenella Comunità e pelli e fianchi interi, greggi,conciati o finiti che siano riesportati nella Comu-nità23;

f) vertebrati vivi delle specie iscritte nell’allegato Adel regolamento (CE) n. 338/97 appartenenti aduna esposizione itinerante di animali vivi24.

Articolo 35

1. I certificati di riesportazione per esemplari di cuiall’articolo 34, paragrafo 2, lettere da a) a d) ed f)che non siano stati modificati in modo sostanzialesono rilasciati soltanto quando il richiedente abbiafornito all’organo competente la prova che lemarcature originali sono intatte.

2. I certificati di riesportazione per pelli e fianchi interidi coccodrilli, greggi, conciati o finiti sono rilasciatisoltanto quando il richiedente abbia fornito all’or-

19 Si tratta soltanto di raccomandazioni generiche circa l’uso di unsistema omogeneo di marcatura nelle operazioni di allevamentocommerciale registrate di specie dell’appendice I e circa l’istituzione disistemi di marcatura che soddisfino i requisiti di uniformità per gliesemplari di allevamento (risoluzione Conf. 8.15, che inoltre non èapplicata dalla Comunità, cfr. capitolo 10).

20 I requisiti di marcatura attualmente contenuti nella risoluzione Conf.5.16.

21 Sistema universale di etichettatura per le pelli di coccodrillo attual-mente previsto dalla risoluzione conf. 9.22; cfr. inoltre la risoluzioneConf. 6.17. I requisiti di marcatura per le pelli di leopardo (trofei dicaccia e pelli per uso personale) si trovano attualmente nella risoluzio-ne Conf. 8.10 (rev.). Non vi è una marcatura raccomandata per i trofeidi caccia di ghepardo.

22 Nella risoluzione Conf. 9.16.23 Nella risoluzione Conf. 9.22.24 Raccomandazione nella risoluzione Conf. 8.16 senza proposta di

metodi.

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gano competente la prova che le targhette ocontrassegni originali sono intatti o, se rimossi operduti, che gli esemplari sono stati marcati con uncontrassegno o targhetta per la riesportazione25.

Articolo 361. Agli effetti dell’articolo 34 si applicano le seguenti

disposizioni:a) gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati

nei modi previsti dal paragrafo 5, oppure, qua-lora il competente organo di gestione abbiaaccertato che tale metodo non può applicarsi amotivo delle caratteristiche fisiche ocomportamentali della specie, unicamente conradiosegnalatori a microcircuito numerati indivi-dualmente;

b) i vertebrati vivi, ad esclusione degli uccelli nati edallevati in cattività, sono marcati conradiosegnalatori a microcircuito numerati indivi-dualmente oppure, qualora il competente orga-no di gestione abbia accertato che tale metodonon può applicarsi a motivo delle caratteristichefisiche o comportamentali degli esemplari odella specie, mediante anelli, nastri, targhette,tatuaggi e mezzi simili singolarmente numerati,oppure sono resi identificabili mediante qualsia-si altro mezzo adeguato.

2. Le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1 non siapplicano qualora il competente organo di gestio-ne abbia accertato che le caratteristiche fisichedegli esemplari interessati non consentono al mo-mento del rilascio del certificato l’innocua applica-zione di un metodo di marcatura. In tal caso, ilsuddetto organo annota la circostanza nella casel-la 19 del certificato ovvero, se può essere applicatosenza pericolo un metodo di marcatura in unmomento successivo, vi annota le istruzioni cheritiene appropriate.

3. Gli esemplari contrassegnati con uno dei metodi dicui al paragrafo 1, prima dell’entrata in vigore delpresente regolamento, ovvero in ottemperanzaalle disposizioni del paragrafo 4 prima della lorointroduzione nella Comunità, si reputano marcaticonformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

4. Gli esemplari di cui all’articolo 34, paragrafo 2 e 35sono marcati in conformità del metodo approvatoo raccomandato dalla conferenza delle parti della

convezione per gli esemplari interessati26.5. Gli uccelli nati ed allevati in cattività sono marcati

mediante inanellatura della zampa recante unamarcatura individuale. Ciò mediante un anello onastro costituente un cerchio continuo, senza giuntiné interruzioni, che non sia stato temprato innessun modo, di diametro tale da non poter esseretolto dalla zampa dell’uccello quando questa siapienamente sviluppata dopo esservi stata applica-ta nei primi giorni di vita dell’animale e che sia statofabbricato industrialmente a tale scopo.

Articolo 37Qualora nel territorio della Comunità la marcatura dianimali vivi richieda l’applicazione di un contrassegno,targhetta, nastro, anello o altro dispositivo, la marcaturadi parte del corpo dell’animale ovvero l’impianto diradiosegnalatori a microcircuito, essa viene seguitatenendo nella dovuta considerazione la cura, il benes-sere e il comportamento naturale degli esemplari.

Articolo 38

1. Le autorità competenti degli Stati membri ricono-scono i metodi di marcatura approvati dalle auto-rità competenti degli altri Stati membri in conformitàdell’articolo 36.

2. Le informazioni contenute in una marcatura figu-rano parimenti su tutte le licenze e certificati relativiall’esemplare, qualora tale documento sia richiestodal presente regolamento.

3. Nelle licenze e nei certificati devono essere regi-strati tutti i codici e tutte le informazioni tecnichedel microcircuito necessari per consentire la letturadei dati trasmessi dal radiosegnalatore.

Lo schema della pagina seguente riassume le disposi-zioni di cui sopra.

25 Nell’ambito del sistema universale di marcatura raccomandato perl’identificazione delle pelli di coccodrillo attualemente riportato nellarisoluzione conf. 9.22.

26 Cfr. note in calce relative all’articolo 34, paragrafo 2.

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21. Marcatura degli esemplari

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Vertebrati vivi dell’allegato Asoggetti a deroga specifica

Requisiti di marcatura

Cosa ? Quando? Come ?

Prima del rilascio del certificato

Tranne che per gli uccelli:radiosegnalatori a microcircuitonumerati individualmente*uccelli **:

Uccelli vivi delle specie annotatenell’allegato VIII

Nei primi giorni di vita degliuccelli

Anello apposto alla zampasenza giunti né interruzioni nonrimuovibile marcatosingolarmente

*Ove non applicabile: anelli, nastri, targhette, tatuaggi o altri mezziappropriati come indicato nel certificato

** Ove non applicabile: microcircuito, oppure È

Esemplari dell’appendice I dellaCITES – operazioni diallevamento autorizzate

Esemplari dell’appendice I dellaCITES – quote all’esportazioneautorizzate

Prima dell’introduzione nellaComunità

Sistema raccomandato dallaconferenza delle parti dellaCITES

Esemplari dell’appendice I dellaCITES – operazioni diallevamento in cattivitàautorizzate

Zanne grezze di elefanteafricano di +20 cm/+1 kg

Prodotti derivati da coccodrilli Prima dell’introduzione e dellariesportazione

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21. Marcatura degli esemplari

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22. Luoghi di introduzione e diesportazione

1. L’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE)338/97 fa obbligo agli Stati membri di designare gliuffici doganali che espletano le verifiche (cfr. defi-nizione all’articolo 2, lettera x) del regolamento(CE) 338/97 e capitolo 29) e le formalità previstedal regolamento e di precisare quelli specificamen-te incaricati degli esemplari vivi. Questi ultimi devo-no necessariamente coincidere con quelli designatiai sensi della legislazione veterinaria comunitaria.L’elenco degli uffici designati deve essere comuni-cato e pubblicato dalla Commissione nella Gazzet-ta ufficiale (Regolamento (CE) 338/97, articolo 12,paragrafo 3).

2. Gli uffici designati devono essere dotati di persona-le sufficiente e opportunamente formato. Essi de-vono inoltre disporre di strutture di accoglienza pergli esemplari vivi conformi alle disposizioni dellalegislazione comunitaria in materia di accoglienzae trasporto degli animali vivi. Gli Stati membridevono inoltre provvedere ove necessario affinchésiano prese disposizioni adeguate per la sistema-zione delle piante vive presso gli uffici doganalidesignati (regolamento (CE) 338/97, articolo 12,paragrafo 2).

3. L’articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE)338/97 stabilisce che in casi eccezionali e confor-memente a criteri stabiliti dalla Commissione puòessere consentita l’introduzione nella Comunitàovvero l’esportazione o riesportazione dalla stessapresso un ufficio doganale diverso da quelli desi-gnati. Tale possibilità è stata prevista per evitare diprolungare inutilmente i tempi di viaggio deglianimali vivi. Finora non sono state adottate dispo-sizioni per concretizzare questa possibilità.

4. È importante che i controlli sulle spedizioni chevengono introdotte nella Comunità avvengano alprimo posto di introduzione a prescindere dallo

Stato membro di destinazione finale. Un’eccezio-ne a questa regola può tuttavia essere necessariaed è prevista dall’articolo 4, paragrafo 7 del rego-lamento (CE) 338/97. In base a tale articolo, ilregolamento (CE) 939/97 della Commissione, al-l’articolo 23, paragrafo 1 stabilisce che:

Quando una spedizione che deve essere introdottanella Comunità giunge ad un ufficio doganale difrontiera per nave, aereo o ferrovia per essereinoltrata con lo stesso mezzo di trasporto e senzaimmagazzinamento intermedio verso un altro uf-ficio doganale, situato nella Comunità, designatoa norma dell’articolo 12, paragrafo 1 del medesi-mo regolamento, i controlli e la presentazione deidocumenti di importazione hanno luogo pressoquest’ultimo ufficio.

5. Le spedizioni vengono frequentemente inoltrateda un primo ufficio doganale alla frontiera esternaad un altro. Presso il secondo ufficio doganaleesistono di regola maggiori possibilità di effettuarecontrolli fisici poiché la spedizione viene qui auto-rizzata alla “libera circolazione”. L’articolo 23,paragrafo 2 del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione stabilisce che:

Quanto una spedizione sia stata controllata secon-do l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97all’ufficio doganale designato conformemente al-l’articolo 12, paragrafo 1 e sia successivamenteinoltrata ad un altro ufficio doganale per le ulteriorifasi della procedura doganale, quest’ultimo ufficioesige la presentazione della “copia per il titolaredella licenza” (formulario n.2) di una licenza d’im-portazione, completata come prescritto dall’arti-colo 12 del presente regolamento oppure la pre-sentazione della “copia per l’importatore” di unanotifica d’importazione completata come prescrit-to dall’articolo 14 del presente regolamento e può

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effettuare tutti i controlli che reputa necessari peraccertare l’osservanza del regolamento (CE) n.338/97 e del presente regolamento.

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22. Luoghi di introduzione e di esportazione

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23. Designazione degli organi digestione, delle autorità scientifiche edi altre autorità competenti

Organi di gestione1. La complessità dei regolamenti e il carico di lavoro

che comporta assicurarne la corretta applicazionee osservanza richiedono un organo di gestionedotato di personale e attrezzature adeguati. La suaattività non si limita ovviamente al rilascio di licenzee certificati, anche se questo aspetto può assorbireuna parte significativa delle risorse umane disponi-bili. Si dovrebbe dare una decisa priorità allo svilup-po congiunto di un sistema informatizzato per ilrilascio dei documenti e la produzione di relazioniannuali e a mezzi elettronici di comunicazione trai quindici organi di gestione e i molti soggettichiamati a svolgere un ruolo per assicurare l’appli-cazione e l’osservanza dei regolamenti e dellaCITES.

2. In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1 delregolamento (CE) 338/97, ogni Stato membrodeve designare almeno un organo di gestione,responsabile in via principale dell’esecuzione deiregolamenti e delle comunicazioni con la Commis-sione (un requisito simile è previsto dalla CITES eriguarda le comunicazioni con il segretariato CITESe le parti della convenzione, che sono attualmente135). Un rappresentante dell’organo di gestioneprincipale rappresenta anche il proprio Stato mem-bro in seno al comitato (cfr. capitolo 27).

3. Ulteriori organi di gestione e altri organi compe-tenti possono essere designati al fine di cooperarenell’applicazione del regolamento; in tal caso l’or-gano di gestione principale ha il compito di fornireagli organi aggiuntivi tutte le informazioni neces-sarie alla corretta applicazione del regolamento. Irappresentanti degli organi aggiuntivi possonopartecipare alle riunioni del comitato, che sono diregola fissate dall’organo di gestione principale.

4. In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, lette-ra a) del regolamento (CE) 338/97 le denominazio-ni e gli indirizzi delle autorità designate (compresiquelli delle autorità scientifiche di cui al capitoloprecedente) dovevano essere notificati alla Com-missione entro il 1° marzo e pubblicati nella Gaz-zetta ufficiale entro il 1° aprile 1997. Il problema èche l’articolo 13 è divenuto applicabile solo il 3marzo (data della pubblicazione nella Gazzettaufficiale del regolamento (CE) 338/97).

Autorità scientifiche

1. Il regolamento (CE) 338/97), all’articolo 13, para-grafo 2 stabilisce che ogni Stato membro designauna o più autorità scientifiche, opportunamentequalificate e aventi funzioni distinte da quelle ditutti gli organi di gestione designati. Un rappresen-tante dell’autorità scientifica rappresenta anche ilproprio Stato membro in seno al gruppo di consu-lenza scientifica (cfr. capitolo 26).

2. Gli Stati membri possono disporre di autorità scien-tifiche aggiuntive o, come avviene in numerosipaesi, averne una per gli animali ed una per lepiante. Vi sono anche Stati membri in cui l’autoritàscientifica consiste in un comitato di ricercatoriappartenenti a diversi istituti scientifici. In tal casol’esistenza di un segretariato permanente apparefondamentale per assicurare un adeguato coordi-namento e un partner di riferimento stabile per ildialogo con la Commissione e le autorità scientifi-che degli altri Stati membri. La partecipazione algruppo di consulenza scientifica dei ricercatoriinteressati è decisa dall’autorità scientifica in fun-zione delle questioni all’ordine del giorno e delleconoscenze richieste per fornire un adeguato con-tributo scientifico.

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3. In tale contesto occorre tenere presente il contenu-to della risoluzione Conf. 8.6 (rev.) della conferen-za delle parti della CITES. L’assenza di autoritàscientifiche adeguatamente designate e notificatepuò spingere i paesi terzi a respingere le importa-zioni! La risoluzione comprende inoltre utili racco-mandazioni circa i compiti che spettano alle auto-rità scientifiche in virtù della convenzione.È tuttavia importante notare che i regolamenti, inparticolare l’articolo 4 del regolamento (CE) 338/97 prevedono un ampio numero di compiti ag-giuntivi. L’esempio più significativo al riguardo èche le autorità scientifiche devono essere in gradodi consigliare l’organo di gestione in materia diconservazione relativamente a importazioni cheriguardano potenzialmente 4.000 specie animali epiù di 22.000 specie di piante.La risoluzione Conf. 8.6 (rev.) raccomanda che:a) il segretariato distribuisca gli indirizzi delle auto-

rità scientifiche alle parti e prenda nota se unaqualsiasi delle parti non ha informato ilsegretariato della sua autorità scientifica desi-gnata nella relazione sulle infrazioni presentataalle parti nelle riunioni biennali;

b) le parti non accettino alcuna licenza di esporta-zione o di importazione relativa ad esemplaridelle specie inserite nelle appendici I e II da unoStato Parte che non abbia designato almenoun’autorità scientifica e che non ne abbiainformato il segretariato;

c) gli organi di gestione non rilascino alcuna licen-za di esportazione o di importazione o un certi-ficato di introduzione dal mare relativamentealle specie elencate nelle appendici senza primaessere stati informati delle pertinenti conclusionio del parere delle autorità scientifiche;

d) le parti che vogliono appurare se le rispettiveprocedure garantiscono un’adeguata consulen-za scientifica e la consultazione delle autoritàscientifiche, si consultino con il segretariato sucome migliorare la loro valutazione scientificanecessaria per la conservazione delle specie elen-cate nelle appendici, ad esempio mediante ladesignazione di autorità scientifiche comuni, laricerca di informazioni presso i centri regionali diconservazione, il ricorso ad esperti nazionali e agruppi internazionali di specialisti;

e) le parti consultino il segretariato in caso di dubbicirca la possibilità che l’autorità scientifica per-venga a conclusioni adeguate;

f) l’autorità scientifica pertinente esprima il suoparere sul rilascio di licenze di esportazione o di

certificati per l’introduzione dal mare relativa-mente alle specie dell’appendice I o II indicandose le azioni previste saranno dannose o menoper la sopravvivenza della specie in questione eche ogni licenza di esportazione o certificato diintroduzione dal mare deve essere sottoposto alparere dell’autorità scientifica [per i certificati diriesportazione tale parere non è necessario];

g) le conclusioni e il parere dell’autorità scientificadel paese di esportazione si basino sull’esamescientifico delle informazioni disponibili sullostatus della popolazione, la distribuzione, l’evo-luzione della popolazione, il raccolto e altri fat-tori biologici ed ecologici pertinenti, nonchédelle informazioni commerciali relative alle spe-cie interessate;

h) l’autorità scientifica pertinente del paese d’im-portazione esprima un parere sul rilascio dilicenze d’importazione degli esemplari delle spe-cie elencate nell’appendice I indicando se l’im-portazione avverrà per scopi non dannosi per lasopravvivenza della specie interessata;

i) l’autorità scientifica pertinente controlli lo statusdelle specie indigene e i dati sulle esportazioni eraccomandi le misure correttive opportune perlimitare l’esportazione degli esemplari e mante-nere ciascuna specie in tutta la sua area didistribuzione ad un livello adeguato al ruolo cheessa svolge nel suo ecosistema e ben al di sopradel livello in ragione del quale la specie potrebbeessere inserita nell’appendice I;

j) l’autorità scientifica pertinente verifichi la capa-cità del destinatario di fornire sistemazione ecura adeguate agli esemplari vivi delle speciedell’appendice I importati o introdotti dal mare,oppure comunichi le sue raccomandazioni al-l’organo di gestione prima che quest’ultimoesprima il proprio parere e rilasci un certificato ouna licenza;

k) l’autorità scientifica pertinente indichi al suoorgano di gestione se gli istituti scientifici chechiedono di essere registrati al fine di ottenereetichette per gli scambi scientifici soddisfano omeno i criteri di cui alla risoluzione Conf. 2.14,altre norme o altri requisiti nazionali più severi;

l) l’autorità scientifica pertinente esamini tutte ledomande sottoposte al suo parere ai sensi del-l’articolo VII, paragrafi 4 o 5, e indichi al suoorgano di gestione se la struttura in questionerispetta i criteri per la produzione di esemplariallevati in cattività o riprodotti artificialmente inconformità della convenzione e delle risoluzioni

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23. Designazione degli organi di gestione, delle autorità scientifiche e di altre autorità competenti

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pertinenti.m) l’autorità scientifica pertinente raccolga ed ana-

lizzi dati sullo status biologico della specie og-getto di attività commerciale in modo da contri-buire all’elaborazione delle proposte necessarieper modificare le appendici;

Organodi gestione Autorità

scientifica

Enti (agenzie) prepostiall’applicazione

Gruppo“Esecuzione”

Gruppo di consulenzascientifica

Comitato

Commissione

n) l’autorità scientifica pertinente esamini le pro-poste di modifica delle appendici presentate daaltre parti e formuli raccomandazioni sull’atteg-giamento che la delegazione del proprio paesedeve assumere rispetto a ciascuna proposta.

Cooperazione e coordinamento

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23. Designazione degli organi di gestione, delle autorità scientifiche e di altre autorità competenti

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24. Applicazione

1. Gli articoli 14 (Controllo dell’osservanza del rego-lamento e indagini sulle violazioni), 15 (Comunica-zione delle informazioni) e 16 (Sanzioni) del rego-lamento (CE) 338/97 disciplinano gli aspetti relativiall’applicazione e al coordinamento.

2. Spetta alle autorità competenti degli Stati membricontrollare l’osservanza delle disposizioni dei rego-lamenti (articolo 14, paragrafo 1, lettera a)). Taliautorità, qualora abbiano motivo di ritenere viola-te tali disposizioni adottano le iniziative appropriateper assicurarne l’osservanza o per esperire azionigiudiziarie (articolo 14, paragrafo 1, lettera b). LaCommissione e (qualora si tratti di esemplari elen-cati nella CITES) il segretariato della CITES devonoessere informati di qualsiasi iniziativa presa inrapporto a violazioni significative del regolamento.Tra i casi significativi rientrano i sequestri e leconfische (articolo 14, paragrafo 1, lettera c)).

3. La Commissione a sua volta segnala alle autoritàcompetenti degli Stati membri le materie per lequali ritiene necessarie indagini. Il risultato di taliindagini deve essere comunicato alla Commissionee, ove opportuno, al segretariato della CITES (arti-colo 14, paragrafo 2).

4. L’articolo 15 riguarda più in generale la comuni-cazione e stabilisce che gli Stati membri e laCommissione si comunicano reciprocamente leinformazioni necessarie all’applicazione del rego-lamento. La Commissione deve inoltre tenersi incomunicazione con il segretariato della conven-zione al fine di assicurare l’efficace attuazione diquesta in tutto il territorio in cui si applicano iregolamenti.

5. L’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE)338/97 istituisce il gruppo “Esecuzione”, com-posto di rappresentanti delle autorità di ciascunoStato membro preposti all’attuazione dei regola-

menti. Questo gruppo esamina le questioni tecni-che relative all’applicazione dei regolamenti. LaCommissione trasmette al comitato i pareri delgruppo “Esecuzione”.

6. L’articolo 16 è uno degli elementi più significatividel regolamento (CE) 338/97 in materia di applica-zione. Esso stabilisce che gli Stati membri adottinoi provvedimenti adeguati per garantire che sianoerogate sanzioni almeno per una serie di violazionielencate nello stesso articolo. Esso stabilisce inoltreche le sanzioni debbono essere commisurate allanatura e alla gravità delle violazioni e contemplarenorme sul sequestro e la confisca degli esemplari.

7. L’articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE)338/97 stabilisce che l’esemplare confiscato è affi-dato all’organo di gestione dello Stato membro incui è avvenuta la confisca il quale, previa consulta-zione dell’autorità scientifica di tale Stato membro,colloca o comunque cede l’esemplare alle condi-zioni che ritenga appropriate e secondo gli obiettivie le disposizioni della convenzione e dei regola-menti. Secondo l’articolo 8, paragrafo 6 del rego-lamento (CE) 338/97, gli esemplari confiscati dellespecie elencate negli allegati B, C e D possonoessere alienati a condizione che non venganorestituiti direttamente alla persona fisica o giuridi-ca cui sono stati sequestrati o che ha partecipatoall’infrazione. Tali esemplari possono quindi esseretrattati come esemplari acquistati legalmente.

8. Un esemplare vivo può essere restituito, previaconsultazione dello Stato di esportazione, a spesedella persona che ha commesso l’infrazione (rego-lamento (CE) 338/97 articolo 16, paragrafo 3,lettera b)).

9. L’articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CE)338/97 stabilisce infine che un esemplare vivo diuna specie elencata nell’allegato B o nell’allegato

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C che giunga a un luogo di introduzione senza unalicenza o un certificato validi può essere sequestra-to e confiscato, oppure, ove il destinatario rifiuti diriconoscere l’esemplare, le autorità competentipossono imporre al vettore di rinviare l’esemplareal luogo di partenza.

10. La conferenza delle parti della CITES ha dedicatomolta attenzione alla confisca e alla collocazione

degli esemplari confiscati ed ha adottato racco-mandazioni molto dettagliate in materia che pos-sono attualmente essere reperite nelle risoluzioniConf. 9.9, Conf. 9.10 e Conf. 9.11. Quest’ultimacomprende gli orientamenti molto particolareg-giati della CITES circa la collocazione degli esem-plari vivi confiscati.

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24. Applicazione

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25. Sensibilizzazione del pubblico

1. L’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE)338/97 fa obbligo alla Commissione e agli Statimembri di assicurarsi che il pubblico sia sufficien-temente informato delle disposizioni relativeall’attuazione della convenzione e dei regolamenticomunitari.

L’articolo 12, paragrafo 5 stabilisce che gli Statimembri abbiano cura che il pubblico sia informato,ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzionedel regolamento.

2. Il contributo della Commissione alla campagnainformativa WWF/TRAFFIC Europa che ha per og-getto l’entrata in vigore e l’attuazione di nuovi

regolamenti costituisce un primo passo significati-vo verso una maggiore sensibilizzazione del pub-blico ai regolamenti comunitari sul commercio dispecie della flora e della fauna selvatiche.

Uno dei risultati della campagna è la disponibilitàdi materiale informativo sotto forma di volantini,manifesti, opuscoli pubblicitari e altro materialeofferto a bordo degli aerei come articoli di riviste,annunci e video. Un elemento significativo dellacampagna è l’informazione fornita ai viaggiatorimediante schermi e spazi espositivi negli aeroportiinternazionali.

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26. Gruppo di consulenza scientifica

1. Il comitato, istituito ai sensi del regolamento 3626/82, non ha tardato a riconoscere la necessità delcoordinamento scientifico ed ha istituito un grup-po di lavoro scientifico. Non deve quindi sorpren-dere che il regolamento (CE) 338/97 istituiscaufficialmente un gruppo di consulenza scientificaformato dalle autorità scientifiche degli Stati mem-bri (regolamento (CE) 338/97, articolo 17).

Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsi-asi questione scientifica relativa all’applicazionedei regolamenti; i suoi compiti specifici sono fissatidall’articolo 4, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e6. La Commissione comunica al comitato i pareridel gruppo di consulenza scientifica.

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27. Comitato

1. L’articolo 18 del regolamento (CE) 338/97 istitui-sce il comitato e ne fissa le procedure di lavoro.Molti articoli del regolamento (CE) 338/97 riman-dano per le questioni di applicazione a misure chela Commissione deve adottare in conformità dellaprocedura di comitato. Le proposte di tali misuredevono ottenere un parere positivo del comitato,emesso a maggioranza qualificata. In assenza di unparere positivo del comitato, la Commissione sot-topone senza indugio al Consiglio la sua proposta.

2. Il regolamento stabilisce in tal caso due diverseprocedure:

Per le misure connesse con i compiti che il comitatodeve svolgere in virtù dell’articolo 19, paragrafi 1 e2 del regolamento (CE) 338/97 (tutte le necessariedisposizioni di natura amministrativa e le restrizioni

all’importazione dell’articolo 4, paragrafo 6) se ilConsiglio non ha deliberato entro tre mesi (amaggioranza qualificata) dalla data in cui gli è statasottoposta la proposta, la Commissione può adot-tare le misure proposte.

Per le misure connesse con i compiti che il comitatodeve svolgere in virtù dell’articolo 19, paragrafi 3 e4 (modifiche degli allegati e misure di attuazionedelle risoluzioni e delle raccomandazioni della con-venzione circa aspetti non disciplinati dall’articolo19, paragrafi 1 e 2), la Commissione può adottarele misure proposte, tranne nel caso in cui il Consi-glio, sempre durante il periodo di tre mesi di cuisopra, si sia pronunciato a maggioranza semplicecontro tali misure.

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a) la prima, relativa alle importazioni, esporta-zioni e riesportazioni degli esemplari di specieindicate nelle appendici della convenzione;

b) la seconda, relativa alle importazioni, espor-tazioni e riesportazioni di esemplari dellealtre specie elencate negli allegati A, B e Cdel regolamento (CE) n. 338/97 e all’intro-duzione nella Comunità di esemplari di spe-cie elencate nell’allegato D.

3. In relazione alle importazioni di animali vivi, gliStati membri conservano, nella misura del possi-bile, le registrazioni delle percentuali degli esem-plari di specie iscritte negli allegati A e B delregolamento (CE) n. 338/97 che risultano morti almomento della loro introduzione nella Comunità.

4. Per ciascun anno civile, le registrazioni di cui alparagrafo 3 sono comunicate alla Commissio-ne, suddivise per ciascuna specie e per paese diesportazione o riesportazione, prima del 15giugno dell’anno successivo.

4. Il regolamento (CE) 338/97 (articolo 15, paragrafo4, lettera c)) prevede inoltre la stesura dei rapportibiennali di cui all’articolo VIII, paragrafo 7, letterab) della convenzione. Le informazioni devono esse-re comunicate per la prima volta entro il 15 giugno1999 alla Commissione che deve pubblicare ilprimo rapporto entro il 31 ottobre 1999.

5. Il regolamento (CE) 939/97 della Commissione,all’articolo 39, paragrafo 5 aggiunge soltanto che:

Nelle informazioni di cui all’articolo 15, paragra-fo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 338/97devono specificarsi le misure legislative, regola-mentari e amministrative emanate perl’attuazione e l’applicazione del regolamento(CE) n. 338/97 e del presente regolamento.

28 Relazioni annuali e biennali

27 Gli orientamenti in questione sono riportati nella notifica alle parti delsegretariato CITES n. 788 del 10 marzo 1994.

1. L’articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE)338/97 stabilisce che prima del 15 giugno di cia-scun anno gli organi di gestione degli Stati membricomunicano alla Commissione tutte le informazio-ni necessarie alla stesura dei rapporti di cui all’arti-colo VIII, paragrafo 7, lettera a) della CITES, nonchéle informazioni equivalenti relative alle specie nondisciplinate dalla convenzione. La Commissionestabilisce la veste con cui tali informazioni vengonopresentate.

2. La Commissione deve pubblicare entro il 31 otto-bre di ciascun anno un rapporto statistico sulcommercio comunitario di specie della flora e dellafauna selvatiche disciplinate dai regolamenti.

3. L’articolo 39 del regolamento (CE) 939/97 dellaCommissione stabilisce che:1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi alle

importazioni nella Comunità e alle esportazionie riesportazioni dalla Comunità che abbianoavuto luogo sulla base di licenze e di certificatirilasciati dai rispettivi organi di gestione, indi-pendentemente dal luogo effettivo di introdu-zione o di esportazione o riesportazione. Anorma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera a)del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membricomunicano alla Commissione le informazionirelative alle specie di cui agli allegati A, B e C delmedesimo con riferimento ad un anno civile,prima del 15 giugno dell’anno successivo, informa computerizzata e nell’osservanza degli“Orientamenti per la preparazione e la presenta-zione dei rapporti annuali CITES” emanati dalsegretariato della convenzione27. I rapporti in-cludono le informazioni relative alle spedizionisequestrate e confiscate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengonopresentate nelle due parti distinte seguenti:

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29. Definizioni

Il Regolamento (CE) 338/97, all’articolo 2, specifica cheai fini del regolamento si intende per:

a) comitato, il comitato per il commercio della florae fauna selvatiche, istituito a norma dell’articolo18;

b) convenzione, la convenzione sul commercio in-ternazionale delle specie di flora e di fauna selva-tiche minacciate di estinzione (CITES);

c) paese di origine, il paese in cui un esemplare èstato catturato o prelevato dall’ambiente naturale,allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) notifica d’importazione, la notifica data dall’im-portatore o da un suo agente o rappresentante, almomento dell’introduzione nella Comunità di unesemplare appartenente a una delle specie inclusenegli allegati C o D del presente regolamento, suun formulario prescritto dalla Commissione secon-do la procedura di cui all’articolo 18;

e) introduzione dal mare, l’introduzione di un esem-plare nella Comunità direttamente dall’ambientemarino da cui è stato prelevato, non soggetto allagiurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spa-zio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativosottosuolo;

f) rilascio, l’espletamento di tutte le procedure con-nesse alla preparazione e al perfezionamento diuna licenza o di un certificato e la sua consegna alrichiedente;

g) organo di gestione, un organo di gestione nazio-nale designato da uno Stato membro secondol’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso diStato terzo parte contraente della convenzione, inconformità dell’articolo IX della convenzione stes-sa;

h) Stato membro di destinazione, lo Stato mem-

bro di destinazione menzionato nel documentoutilizzato per esportare o riesportare un esempla-re; nel caso di introduzione dal mare, lo Statomembro responsabile del luogo di destinazione diun esemplare;

i) offerta in vendita, l’offerta in vendita e qualsiasiatto ragionevolmente interpretabile come tale,comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi ilmedesimo effetto, nonché l’invito a trattare;

j) oggetti personali o domestici, esemplari morti,parti e prodotti derivati, che appartengano a unprivato e che facciano parte o siano destinati a farparte normalmente dei suoi beni ed effetti perso-nali;

k) luogo di destinazione, il luogo normalmentedestinato alla custodia degli esemplari, al momen-to della loro introduzione nella Comunità; nel casodi esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale siintendono custodire gli esemplari, dopo l’eventua-le periodo di quarantena o di isolamento per esamie controlli sanitari;

l) popolazione, un numero totale di esemplaribiologicamente o geograficamente distinto;

m) fini prevalentemente commerciali, i fini i cuiaspetti non commerciali non predominano in modomanifesto;

n) riesportazione dalla Comunità, l’esportazionedal territorio della Comunità di un esemplare pre-cedentemente introdottovi;

o) reintroduzione nella Comunità, l’introduzionenel territorio della Comunità di un esemplare pre-cedentemente esportato o riesportato;

p) alienazione, qualsiasi forma di alienazione. Ai finidel presente regolamento la locazione, la permutao lo scambio sono assimilati all’alienazione; espres-

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sioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) autorità scientifica, un’autorità scientifica desi-gnata da uno Stato membro secondo l’articolo 13,paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzoche sia parte della convenzione, in base all’articoloIX della convenzione;

r) gruppo di consulenza scientifica, organoconsultivo istituito in base all’articolo 17;

s) specie, una specie, sottospecie o una loro popola-zione;

t) esemplare, qualsiasi pianta o animale, vivo omorto, delle specie elencate negli allegati da A a D;qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, conte-nuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altramerce, se da un documento di accompagnamen-to, ovvero dall’imballaggio, dal marchio, dall’eti-chetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi diparti o di prodotti derivati da animali o da pianteappartenenti a queste specie, salvo esplicita esclu-sione di tali parti o prodotti dall’applicazione delledisposizioni del presente regolamento o di quellecorrelate all’allegato ove è elencata la relativaspecie, in base ad una indicazione in tal sensocontenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specieelencate negli allegati da A a D l’esemplare, anima-le o pianta, di cui almeno un “genitore” apparten-ga a una specie ivi elencata, o che di tale animaleo pianta sia parte o prodotto. Qualora i “genitori”di tale animale o pianta siano di specie elencate inallegati diversi, ovvero di specie una sola delle qualivi figuri, si applicano le disposizioni dell’allegatopiù restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei “genitori”di un esemplare di pianta ibrida è di una specieinserita nell’allegato A, le disposizioni dell’allegatopiù restrittivo si applicano soltanto se tale specie èindicata a tal fine nell’allegato;

u) commercio, l’introduzione nella Comunità, com-presa l’introduzione dal mare, e l’esportazione eriesportazione dalla stessa, nonché l’uso, lospostamento e il trasferimento del possesso al-l’interno della Comunità e dunque anche all’inter-no di uno Stato membro, di esemplari soggetti alledisposizioni del presente regolamento;

v) transito, il trasporto di esemplari fra due puntiall’esterno della Comunità passando attraverso ilterritorio della Comunità stessa, spediti a undestinatario nominalmente individuato e durante ilquale qualsiasi interruzione della circolazione siaresa necessaria esclusivamente dalle modalità ine-

renti a questo tipo di traffico;

w) esemplari lavorati acquisiti da oltre cin-quant’anni, esemplari che hanno subito una si-gnificativa alterazione rispetto al loro naturalestato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale,artistico, pratico o nel settore degli strumenti mu-sicali, più di cinquant’anni prima dell’entrata invigore del presente regolamento e che sono statiacquisiti in tali condizioni a giudizio dell’organo digestione dello Staro membro interessato. Tali esem-plari sono considerati come lavorati soltanto sericonducibili univocamente a una delle categoriesopramenzionate e se non richiedano ulterioriinterventi di taglio, lavorazione o manifattura perservire ai relativi scopi;

x) verifiche all’introduzione, esportazione,riesportazione e al transito”, il controllo docu-mentale relativo ai certificati, alle licenze e allenotifiche previsti dal presente regolamento e –qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o inaltri casi mediante sondaggio rappresentativo del-le spedizioni – l’esame degli esemplari corredatoda un eventuale prelievo di campioni per un’analisio un controllo approfondito.

L’articolo 1 del regolamento (CE) 939/97 della Com-missione comprende ulteriori definizioni:

data di acquisizione, la data in cui un esemplareè stato prelevato dall’ambiente naturale, è nato incattività, o è stato riprodotto artificialmente;

discendente della prima generazione (F1),esemplari prodotti in ambiente controllato, di cuialmeno uno dei genitori è stato concepito o prele-vato dall’ambiente naturale;

discendente della seconda generazione (F2), e“discendente della generazione successiva” (F3,F4, ecc.), esemplari prodotti in ambiente controlla-to i cui genitori sono stati a loro volta prodotti inambiente controllato;

riserva riproduttiva, tutti gli animali utilizzatinelle operazioni di allevamento a fini di riproduzio-ne;

ambiente controllato, un ambiente manipolatoallo scopo di riprodurre animali di una particolarespecie, i cui confini sono progettati per impedireche animali, uova o gameti della specie in questio-ne vi entrino o ne escano e le cui caratteristichegenerali possono comprendere, ma non limitarsi,ad alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, curesanitarie, protezione contro i predatori e alimenta-zione artificiale.

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29. Definizioni

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Codici e unità di misura da utilizzare nelle licenze e nei certificati per ladescrizione degli esemplari(Allegato V del regolamento (CE) n.339/97 – GU L 140 del 30.05.1997, pp.44-47)

Descrizione Codice Unità racco- Altre Spiegazionemandate unità

Corpo BOD n. kg Corpi di animali morti, sostanzialmente interi, compresi ipesci freschi o trasformati, tartarughe imbalsamate, farfallepreparate, rettili in alcool, trofei di caccia interiimbalsamati, ecc.

Ossa BON kg n. Ossa, comprese le mascelle

Calipash CAP kg Sostanza verde gelatinosa (estratta dalla tartaruga)

Scultura CAR kg Sculture (anche in legno); in alcune specie è possibile scolpirepiù di un tipo di prodotto (ad es.: corna e ossa); se necessariola descrizione deve indicare il tipo di prodotto (ad es.: sculturein corno)

Artiglio CLA n. kg Ad esempio di Felidae, Ursidae o Crocodylia, ma non ditartarughe

Tessuto CLO m2 kg Se il tessuto non è fatto interamente col pelo di una specieCITES, il peso del pelo della specie in questione deve, sepossibile, essere indicato, in alternativa, sotto il codice HAI

Corallo (grezzo) COR kg Grezzo o non lavorato

Coltura CUL n. diprovette, ecc. Colture di piante riprodotte artificialmente

Pianta secca DPL n. Ad es.: esemplari da erbario

Orecchio EAR n. Di solito di elefante

Uovo EGG n. kg Uova intere morte o schiacciate compreso il caviale

Uovo (vivo) EGL n. kg Di solito di uccelli e rettili, ma anche di pesci e invertebrati

Estratto EXT kg l Di solito estratti vegetali

Penna FEA kg/wings n. Nel caso di oggetti (ad es. quadri) indicarne il numero dioggetti

Fibra FIB kg m Ad es. fibra di piante, ma anche di cordatura delle racchetteda tennis

Fiore FLO kg

Vaso da fiori FPT n. Ad es. fatti con fibre di felci tropicali

Zampe di rana LEG kg

Frutta FRU kg

Zampa FOO n. Ad es. di elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone,coccodrillo, ecc.

Bile GAL kg

Cistifellea GAB n. kg

Articolo da GAR n. Compresi i guanti e i cappelli, con eventuali guarnizioabbigliamento ni e decorazioni; sono escluse le calzature

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Allegati

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Talea innestata GRS n.

Pelo HAI kg g Compresi tutti i peli di animali, ad esempio di elefante, yak,vigogna, guanaco

Corna HOR n. kg Comprese le corna a palchi

Lavori in cuoio LPS n. Piccoli manufatti di pelletteria, come cinghie, cinture,(piccoli) braccialetti, selle di bicicletta, portassegni, portacarte (anche

di credito), orecchini, portachiavi, libretti per appunti,borsette, sacchetti per tabacco, portafogli, cinturini

Lavori in cuoio LPL n. Ad es. cartelle, portadocumenti, mobili, borsette, valige,(grandi) bauli da viaggio

Vivo LIV n.

Foglia LVS n. kg

Carne MEA kg Compresa la carne di pesci se non interi (vedi anche “corpo”)

Medicina MED kg/l

Muschio MUS g

Olio OIL kg l Ad es. di tartaruga, foca, balena, pesce

Osso (pezzi) BOP kg Pezzi di osso non lavorati

Corna (pezzi) HOP kg Pezzi di corna non lavorati, compresi i cascami

Avorio (pezzi) IVP kg Pezzi di avorio, non lavorati, compresi i cascami

Pelle lisciata PLA m2 Pellicce, compresi i tappeti se fatti con diverse pelli

Radice ROO n. kg Radici, bulbi, cormi o tuberi

Tronco SAL m3/kg* Tronchi d’albero sostanzialmente interi (* usare kg soltantonel caso di legname per impieghi speciali venduto a pesoanziché per volume, ad esempio Guaiacum spp.)

Legno segato SAW m3/kg* Tronchi di albero segati in assi, travi, blocchi, ecc. non lavorati(*usare kg soltanto nel caso di legname per impieghi specialivenduto a peso anziché per volume, ad esempioGuaiacum spp.)

Scaglia SCA kg Ad es. tartaruga, altri rettili, pangolini, pesci

Seme SEE kg

Guscio SHE n. kg Guscio di molluschi o guscio di uovo (ad eccezione delle uovaintere) grezzi o non lavorati

Fianchi SID n. Fianchi; non include le “Tinga frames”

Scheletro SKE n. Scheletri sostanzialmente interi

Pelle SKI n. Pelli, gregge o conciate (comprese le “Tinga frames”)sostanzialmente intere

Pelle (pezzi) SKP n. kg Comprende i cascami, greggi o conciati

Cranio SKU n.

Zuppa SOU kg l Ad es. di tartaruga

Esemplare(scientifico) SPE kg/l/ml Compreso sangue, tessuti, ad es.: reni, milza, ecc.

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Allegati

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Fusto o stelo STE n. kg Steli o fusti di piante

Coda TAI n. kg Ad es. di caimano (per il cuoio) o di volpe (per la decorazionedi vestiti, colletti, boa, ecc.)

Dente TEE n. kg Ad es. di balena, leone, ippopotamo, coccodrillo, ecc.

Legno TIM m3 kg Legno grezzo ad eccezione di tronchi segati e di legno segato

Trofeo TRO n. Tutte le parti costituenti trofeo provenienti da un unicoanimale se esportati insieme: ad es. corna (2), cranio, collare,groppa, coda e zampe (cioè dieci esemplari) costituiscono untrofeo. Tuttavia, se ad es. il cranio e le corna sono gli uniciesemplari di un animale che vengono esportati, questioggetti, considerati nell’insieme, devono essere registraticome un unico trofeo. Altrimenti gli oggetti devono essereregistrati separatamente. Il corpo imbalsamato intero èregistrato sotto BOD. La pelle da sola è registrata sotto SKI.

Zanna TUS n. kg Zanne sostanzialmente intere, lavorato o no, comprese lezanne di elefante, ippopotamo, tricheco, narvalo, ma nonaltre zanne.

Piallaccio VEN m2 o m3 kg m2 per tranciato, m3 per sfogliato continuo

Cera WAX kg Compresa l’ambra grigia

g = grammikg = chilogrammi

l = litri

cm3 = centimetri cubi

ml = millilitrim = metri

m2 = metri quadrati

m3 = metri cubin. = numero di esemplari

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Allegati

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Opere di riferimento per l’indicazione dei nomi scientifici delle specie nellelicenze e nei certificati in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

a) Mammal Species of the World: A Taxonomic andGeographic Reference, seconda edizione, (pubbli-cato da D.E. Wilson and D.M. Reeder, 1993,Smithsonian Institution Press) per la nomenclaturadei mammiferi;

b) A Reference List of the Birds of the World (J.J.Morony, W.J. Book and J. Farrand Jr., 1975,American Museum of Natural History) per i nomidegli ordini e delle famiglie di uccelli;

c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World(C.G. Sibley and B.L. Monroe Jr., 1990, YaleUniversity Press) e A supplement to Distributionand Taxonomy of Birds of the World (Sibley andMonroe, 1993, Yale University Press) per i nomi deigeneri e delle specie di uccelli;

d) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argen-tina – Herpetofauna de las selvas subtropicales,puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In MonografieXIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), per inomi delle specie del genere Tupinambis presentiin Argentina e Paraguay;

e) Snake Species of the World: A Taxonomic andGeographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), pubblicato con il patro-cinio della Lega degli erpetologi, per lanomenclatura dei serpenti;

f) Amphibian Species of the World: A Taxonomic andGeographic Reference (D.R. Frost, 1985, AllenPress and The Association of SystematicsCollections) e Amphibian Species of the World:Additions and Corrections (W.E. Duellman, 1993,University of Kansas) per la nomenclatura deglianfibi, fino a quando non sia stata pubblicata laseconda edizione del primo testo;

g) The Plant-Book, ristampa (D.J. Mabberley, 1990,Cambridge University Press), per i nomi generici ditutte le piante CITES, a meno che non siano statisostituiti da elenchi standard approvati dalla con-ferenza delle parti, come indicato alle lettere da i)a m);

h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8ªedizione, (J.C. Willis, revised by H.K. Airy Shaw,1973, Cambridge University Press) per i sinonimigenerici non citati in The Plant-Book, a meno chenon siano stati sostituiti da elenchi standard appro-vati dalla conferenza delle parti, come indicato allelettere da i) a m);

i) A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborneand K.D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedingsof the Third International Conference on CycadBiology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa,Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvatidal Comitato per la nomenclatura, come guida diriferimento per i nomi delle specie di Cycadaceae,Stangeriaceae e Zamiaceae;

j) The Bulb Checklist (1997, compilata dalla RoyalBotanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiorna-menti approvati dal Comitato per la Nomenclatura,come guida di riferimento per i nomi delle specie diCyclamen (Primulaceae), Galanthus e Sternbergia(Liliaceae);

k) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia taxa(Euphorbiaceae) (1997, pubblicata dall’Agenziafederale tedesca per la conservazione della natura)e relativi aggiornamenti approvati dal Comitatoper la nomenclatura, come guida di riferimento peri nomi delle specie di euphorbie succulente;

l) CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione, (1997,compilata da D. Hunt, Royal Botanic Gardens,Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dalComitato per la nomenclatura, come guida diriferimento per i nomi delle specie delle Cactaceae;

m) CITES Orchid Checklist, (compilata dalla RoyalBotanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiorna-menti approvati dal Comitato per la nomenclatura,come guida di riferimento per i nomi delle specie diCattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum,Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione eSophronitis (Volume 1, 1995) e Cymbidium,Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2,1997).”

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Allegati

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Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare lo scopo dellatransazione

B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale

E Didattico

G Giardini botanici

H Trofei di caccia

L Esecuzione

M Ricerca biomedica

N Reintroduzione o introduzione nell’ambiente selvatico

P Personale

Q Circhi o mostre itineranti

S Scientifico

T Commerciale

Z Zoo

Codici da utilizzare nelle licenze e nei certificati per indicare l’origine degliesemplari

W Esemplari prelevati dall’ambiente naturale

R Esemplari aventi origine da un’operazione di allevamento (ranching)

D Animali di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 allevati in cattività per fini commerciali e piantedell’allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo … del regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell’allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C del regolamento(CE) n. 338/97 riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo … del regolamento (CE) n. 939/97 dellaCommissione, nonché parti o prodotti da essi derivati

C Animali dell’allegato A allevati in cattività per fini non commerciali e animali degli allegati B e C allevati in cattivitànei modi previsti dal capo … del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, nonché parti o prodotti da essiderivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo … del regolamento (CE)n. 939/97 della Commissione, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati *

O Esemplari pre-convenzione *

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

* Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine

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Allegati

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Specie animali di cui all’articolo 32, lettera a) del regolamento (CE) 939/97

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis Germano di Laysan

Anas querquedula Marzaiola

Aythya nyroca Moretta tabaccata

Branta ruficollis Oca dal collo rosso

Branta sandvicensis Oca delle Hawaii

Oxyura leucocephala Gobbo rugginoso

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia Piccione selvatico

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus Kakariki a fronte rossanovaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata* Cardellino rosso

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Allegati

GALLIFORMES

Phasianidae

Crossoptilon crossoptilon Fagiano orecchiutobianco

Crossoptilon mantchuricum Fagianoorecchiuto bruno

Lophophurus impejanus Lofoforo splendente

Lophura edwardsi -

Lophura swinhoii -

Syrmaticus ellioti Fagiano di Elliot

Syrmaticus humiae Fagiano di Hume* Gli esemplari devono essere marcati in conformità dell’articolo 30,

paragrafo 1 del regolamento della Commissione (CE) 939/97.