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Guida per la gestione del rischio taglienti.

Guida per la gestione del rischio taglienti. - kulzer-dental.it · Profili di responsabilità 18 Sezione II Profili pratici 22 Il concetto di rischio 24 Identificazione del rischio

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Guida per la gestione del rischio taglienti.

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2<< Sommario

IntroduzioneIl presente lavoro ha come obiettivo quello di fornire una guida pratica e operativa per capire ed applicare in maniera corretta e pratica, la nuova disciplina in materia di prevenzione delle ferite da taglio.

La guida risulta divisa in due parti.

Nella prima parte verranno analizzati in maniera sintetica e schematica i contenuti giuridici della nuova disciplina, nella convinzione che occorra partire dal dettato legislativo e – soprattutto - dagli obiettivi che la legge si pone per poter applicare le prescrizioni previste in maniera efficace e non formale.

Nella seconda parte invece, si forniscono strumenti pratici ed operativi per dare applicazione alle norme stesse, all’interno dello studio odontoiatrico.

E’ speranza di chi scrive che la lettura della presente guida possa rappresentare un ausilio utile e di facile comprensione.

Avv. Silvia StefanelliEsperta in Diritto SanitarioStudio Legale Stefanelli & Stefanelli

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IndiceSezione I

Inquadramento giuridico 4Profili comunitari 4Profili nazionali 6Profili di responsabilità 18

Sezione II Profili pratici 22Il concetto di rischio 24Identificazione del rischio e misure di protezione 26I dispositivi di protezione individuale 28L’attività di formazione in materia di prevenzione delle ferite da taglio 30Gestione del rischio appuntiti e taglienti 32Il monitoraggio periodico del rischio 33

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4<< Sommario

Inquadramento giuridico - Profili comunitari

La nuova disciplina relativa alla prevenzione delle ferite da taglio viene introdotta in ambito comunitario attraverso la direttiva 2010/32/UE.Più esattamente, attraverso tale atto, la Comunità Europea ha recepito - in forza dell’art. 155 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TUFE) - l’Accordo Quadro, intervenuto tra HOSPEEM (associazione Europea Datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e la FSESP (federazione sindacale europea dei servizi pubblici).

Tale accordo tra le parti sociali, nasce dalla consapevolezza che gli addetti al settore sanitario sono i lavoratori a rischio di punture di ago e di ferite da taglio. Tali infortuni, sono potenzialmente pericolosi perché attraverso tale tipo di ferita, il soggetto può contrarre infezioni da agenti patogeni, presenti nel sangue (ossia virus, batteri, micosi e altri microrganismi).Tali agenti possono essere molto pericolosi per la salute dell’uomo: oltre infatti ai più noti virus da immunodeficienza umana (HIV), da epatite di tipo B (HBV) o di tipo C (HCV), si stima che si possano contrarre più di venti ulteriori tipi di malattie a trasmissione ematica attraverso ferite da taglio in ambito sanitario.Tale dato appare inquietante se si considera un ulteriore elemento: secondo le stime effettuate da HOSPEEM e FSESP in Europa si verificano ogni anno circa 1 milione di ferite da puntura di ago. La vastità di agenti patogeni e l’ampio numero di ferite da taglio in ambito sanitario, rendono senza dubbi gli operatori sanitari tra i soggetti più a rischio sotto questo profilo. Oltre ai soggetti che operano direttamente a contatto con il paziente, il rischio si estende anche a molti altri lavoratori ausiliari.

In questa prima sezione si intende fornire un generale inquadramento giuridico alla materia, per evidenziare le situazioni di fatto da cui nasce la disciplina, gli obiettivi che si pone e le prescrizioni in essa contenute.

Sezione I

Inquadramento giuridico - Profili comunitari

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Inquadramento giuridico - Profili comunitari

Sezione I

La finalità della nuova disciplina è quindi quella di fornire prescrizioni per proteggere i lavoratori a rischio.

Tale obiettivo è ben evidenziato nella Clausola 1 dell’Accordo Quadro che così stabilisce:

“Il presente accordo quadro è finalizzato a:• garantire la massima sicurezza possibile dell’ambiente di lavoro;• evitare ai lavoratori sanitari ferite provocate da ogni tipo di dispositivo medico tagliente (punture di aghi

incluse);• proteggere i lavoratori a rischio;• definire un approccio integrato che includa la valutazione e la prevenzione dei rischi, la formazione,

l’informazione, la sensibilizzazione e il monitoraggio;• porre in atto procedure di risposta e di follow-up.”

L’accordo contiene poi una serie di prescrizioni piuttosto precise e dettagliate che devono andare ad inserirsi e svilupparsi – secondo le indicazioni del Legislatore Comunitario – nell’ambito della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.Per chi fosse interessato ad approfondire la materia si consiglia la lettura dell’intero Accordo HOSPEEM e la FSESP sul sito della Comunità Europeahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:IT:PDF

Inquadramento giuridico - Profili comunitari

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6<< Sommario

Inquadramento giuridico - Profili nazionaliInquadramento giuridico - Profili nazionali

La direttiva 2010/32/UE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 (GU 10 marzo 2014) che è entrato in vigore il 25 marzo 2014.

Tale decreto, secondo i suggerimenti del legislatore comunitario, contiene nuove prescrizioni che vanno ad integrare le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro.Più esattamente dopo il Titolo X-esposizioni agenti biologici, il legislatore ha deciso di introdurre un titolo specifico per la “nuova” materia:

Il nuovo titolo è composto di 6 norme. In questa sede, per completezza si è ritenuto di riportare le singole norme per esteso con un successivo breve commento.

— 1 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 , n. 19 .

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accor-do quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospe-daliero e sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-gazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle feri-te da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, concer-nente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di espo-sizione ad agenti biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 lu-glio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezio-ni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provo-cate da aghi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli af-fari esteri, della giustizia, dell’economia e delle nanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO X-BIS

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIOE DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286 -bis .

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di la-voro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Art. 286 -ter .

De nizioni

1. Ai ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità or-ganizzativa e decisionale del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività speci che nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono conside-rati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;

c) misure di prevenzione speci che: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospeda-liera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai meto-di di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua-li i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 , n. 19 .

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accor-do quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospe-daliero e sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-gazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle feri-te da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, concer-nente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di espo-sizione ad agenti biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 lu-glio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezio-ni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provo-cate da aghi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli af-fari esteri, della giustizia, dell’economia e delle nanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO X-BIS

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIOE DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286 -bis .

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di la-voro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Art. 286 -ter .

De nizioni

1. Ai ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità or-ganizzativa e decisionale del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività speci che nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono conside-rati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;

c) misure di prevenzione speci che: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospeda-liera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai meto-di di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua-li i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 10 marzo 2014

Anno 155° - Numero 57

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

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Inquadramento giuridico - Profili nazionaliInquadramento giuridico - Profili nazionali

La norma chiarisce, senza ombra di dubbio, che sono considerati “lavoratori” (e sono quindi

soggetti a cui la disciplina deve riferirsi) tutti i soggetti che operano per il datore di lavoro

indipendentemente dal tipo di rapporto giuridico che intercorre.

La disciplina precisa che sono ricompresi in tale nozione anche i “subfornitori”

(vedi punto “d” a pagina 8).

Quindi all’interno di uno studio odontoiatrico tutti i soggetti che operano: igienisti, assistenti, odontoiatri collaboratori esterni (anche saltuari o occasionali).

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8<< Sommario

Sezione I Inquadramento giuridico

Profili nazionali

GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA

S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 10 marzo 2014

Anno 155° - Numero 57

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

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AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014 , n. 19 .

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accor-do quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospe-daliero e sanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’at-tuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di dele-gazione europea 2013, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle feri-te da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, concer-nente le attività lavorative nelle quali vi è rischio di espo-sizione ad agenti biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 lu-glio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezio-ni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provo-cate da aghi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mi-nistri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli af-fari esteri, della giustizia, dell’economia e delle nanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modi cazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO X-BIS

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIOE DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286 -bis .

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di la-voro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Art. 286 -ter .

De nizioni

1. Ai ni ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità or-ganizzativa e decisionale del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività speci che nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono conside-rati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;

c) misure di prevenzione speci che: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospeda-liera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai meto-di di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua-li i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani

— 2 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sa-nitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater .

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia ade-guatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o conte-nere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul la-voro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avan-zate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’in uenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la parte-cipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, appli-cando nell’adozione delle misure di prevenzione un or-dine di priorità rispondente ai principi generali dell’arti-colo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e preveni-re i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instau-rando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavo-ratori e loro rappresentanti;

f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monito-raggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies .

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa in-cluda la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situa-zioni di rischio che comportano ferite e contatto con san-gue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consa-pevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì in-dividuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livel-lo delle quali cazioni professionali, i fattori psicosocia-li legati al lavoro e l’in uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies .

Misure di prevenzione speci che

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’artico-lo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debi-tamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipola-zione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vici-no possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acumi-nati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccani-smi di protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappuc-ciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;

e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dota-ti di meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la noti ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

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9

La norma introduce le definizioni utili per la corretta interpretazione ed applicazione della disciplina. In particolare viene qualificato come subfornitore ogni persona che in qualche

modo operi in ambito sanitario in forza di contratti d’opera.

Quindi, solo a titolo di esempio, all’interno di uno studio odontoiatrico potranno essere considerati

subfornitori gli addetti alle pulizie che in qualche modo possono “entrare in contatto” con attrezzature da lavoro, aghi, bisturi, divaricatori

ecc… che possono procurare ferite da taglio.

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Sezione I Inquadramento giuridico

Profili nazionali

— 2 —

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dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sa-nitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater .

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia ade-guatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o conte-nere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul la-voro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avan-zate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’in uenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la parte-cipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, appli-cando nell’adozione delle misure di prevenzione un or-dine di priorità rispondente ai principi generali dell’arti-colo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e preveni-re i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instau-rando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavo-ratori e loro rappresentanti;

f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monito-raggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies .

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa in-cluda la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situa-zioni di rischio che comportano ferite e contatto con san-gue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consa-pevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì in-dividuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livel-lo delle quali cazioni professionali, i fattori psicosocia-li legati al lavoro e l’in uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies .

Misure di prevenzione speci che

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’artico-lo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debi-tamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipola-zione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vici-no possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acumi-nati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccani-smi di protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappuc-ciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;

e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dota-ti di meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la noti ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

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dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sa-nitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater .

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia ade-guatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o conte-nere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul la-voro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avan-zate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’in uenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la parte-cipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, appli-cando nell’adozione delle misure di prevenzione un or-dine di priorità rispondente ai principi generali dell’arti-colo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e preveni-re i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instau-rando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavo-ratori e loro rappresentanti;

f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monito-raggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies .

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa in-cluda la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situa-zioni di rischio che comportano ferite e contatto con san-gue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consa-pevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì in-dividuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livel-lo delle quali cazioni professionali, i fattori psicosocia-li legati al lavoro e l’in uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

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1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’artico-lo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debi-tamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipola-zione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vici-no possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

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S E R I E G E N E R A L E

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistintada autonoma numerazione:1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 10 marzo 2014

Anno 155° - Numero 57

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMAAMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazionisono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: [email protected], curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [email protected]

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

Un’attenzione particolare richiede

il punto f) sulle iniziative di prevenzione, sensibilizzazione,

informazione, formazione e monitoraggio.

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11

La norma – ripercorrendo la Clausola 4: Principi dell’accordo Quadro – indica le misure generali

di tutela che il datore di lavoro deve porre in essere per prevenire le ferite da taglio.

In sintesi:• garantire la formazione • dare al personale risorse per operare in condizioni di

sicurezza• adottare misure idonee• elaborare una politica globale di prevenzione

(cui devono partecipare anche i lavoratori e i loro rappresentanti) tenendo conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione

• promozione delle segnalazioni infortuni per evidenziare cause sistemiche

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12<< Sommario

Un valido aiuto per capire quali attività occorra porre in essere per adempiere a tale obbligo è fornito dalle Clausole 7 ed 8 dell’Accordo quadro allegato alla Dir 2010/32/UE.

Clausola 7: Informazione e sensibilizzazione

Dal momento che gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati attrezzature da lavoro ai sensi della direttiva 89/655/CEE, oltre a fornire ai lavoratori le informazioni e istruzioni scritte di cui all’articolo 6 della direttiva 89/655/CEE, il datore di lavoro:

• metterà in evidenza i differenti rischi, • fornirà indicazioni sulla legislazione esistente, • promuoverà buone pratiche di prevenzione e di notifica degli incidenti/degli infortuni, • sensibilizzerà i lavoratori per mezzo di attività e di materiale promozionale in associazione con i sindacati di

categoria e/o i rappresentanti dei lavoratori, • fornirà informazioni sui programmi di sostegno disponibili.

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

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Clausola 8: Formazione

Oltre alle misure di cui all’articolo 9 della direttiva 2000/54/CE, sarà dispensata un’adeguata formazione in merito alle politiche e alle procedure relative alle ferite da taglio o da punta, che riguarderà in particolare:

• l’uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione, • l’istruzione dei neo-assunti e del personale temporaneo, • la gestione dei rischi associati all’esposizione al sangue e ai liquidi organici, • le misure di prevenzione, tra cui norme di precauzione, sistemi di lavoro sicuri, corrette procedure di uso e

smaltimento, importanza dell’immunizzazione, conformemente alle procedure in vigore sul luogo di lavoro, • le procedure di notifica, di risposta e di monitoraggio e la loro importanza, • le misure da adottare in caso di ferite.

I datori di lavoro devono organizzare e provvedere alla formazione obbligatoria dei lavoratori e dispensare dal lavoro coloro che devono parteciparvi. Tale formazione avrà luogo regolarmente e terrà conto dei risultati del monitoraggio, dell’ammodernamento e dei miglioramenti.

La norma raccomanda poi di non supporre mai che il rischio sia inesistente.

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dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sa-nitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater .

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia ade-guatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o conte-nere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul la-voro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avan-zate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’in uenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la parte-cipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, appli-cando nell’adozione delle misure di prevenzione un or-dine di priorità rispondente ai principi generali dell’arti-colo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e preveni-re i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instau-rando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavo-ratori e loro rappresentanti;

f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monito-raggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies .

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa in-cluda la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situa-zioni di rischio che comportano ferite e contatto con san-gue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consa-pevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì in-dividuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livel-lo delle quali cazioni professionali, i fattori psicosocia-li legati al lavoro e l’in uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies .

Misure di prevenzione speci che

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’artico-lo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debi-tamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipola-zione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vici-no possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acumi-nati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccani-smi di protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappuc-ciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;

e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dota-ti di meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la noti ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

— 2 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento de nitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sa-nitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater .

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia ade-guatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o conte-nere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul la-voro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avan-zate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’in uenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la parte-cipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, appli-cando nell’adozione delle misure di prevenzione un or-dine di priorità rispondente ai principi generali dell’arti-colo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al ne di eliminare e preveni-re i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instau-rando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavo-ratori e loro rappresentanti;

f) a piani care ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monito-raggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al ne di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies .

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa in-cluda la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situa-zioni di rischio che comportano ferite e contatto con san-gue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consa-pevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) , deve altresì in-dividuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livel-lo delle quali cazioni professionali, i fattori psicosocia-li legati al lavoro e l’in uenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies .

Misure di prevenzione speci che

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’artico-lo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:

a) de nizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di ri uti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debi-tamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipola-zione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vici-no possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’ef cacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acumi-nati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccani-smi di protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappuc-ciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;

e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dota-ti di meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la noti ca, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;

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PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

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La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

Roma - Lunedì, 10 marzo 2014

Anno 155° - Numero 57

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S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

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15

L’art. 286-sexies indica le Misure di prevenzione specifiche.In sintesi la norma prevede obblighi in relazione:

• procedure per eliminazione dispositivi (DM) taglienti e rifiuti contaminati

• eliminazione dell’utilizzazione, ove non strettamente necessario

• DM con meccanismi di protezione • divieto immediato del reincappucciamento • sorveglianza sanitaria• formazione specifica• informazione specifica• procedure in caso di ferite • monitoraggio per implementare e migliorare le misure

di prevenzioneAnche in questo caso la violazione di tale norma

prevede l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.

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16<< Sommario

Sezione I Inquadramento giuridico

Profili nazionali

— 3 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 5710-3-2014

3) pro lassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare del-la fonte di rischio.

g) informazione per mezzo di speci che attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le asso-ciazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di ma-teriale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavo-rare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavo-ratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizza-zione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o del-la mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini ef caci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamen-te a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la pro lassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;

2) assicurare la corretta noti ca e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’ana-lisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il veri carsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

Art. 286 -septies .

Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -quinquies .

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’ar-resto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286 -sexies .».

Art. 2.

Disposizioni nanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nell’ar-ticolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della nanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e nanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2014

NAPOLITANO

LETTA, Presidente del Consi-glio dei ministri

MOAVERO MILANESI, Mini-stro per gli affari europei

LORENZIN, Ministro della salute

BONINO, Ministro degli affari esteri

CANCELLIERI, Ministro della giustizia

SACCOMANNI, Ministro dell’eco-nomia e delle finanze

GIOVANNINI, Ministro del lavo-ro e delle politiche sociali

DELRIO, Ministro per gli affa-ri regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA: — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’ef cacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazio-ne nella Gazzetta Uf ciale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti de niti.

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 2 nonché dell”Allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Uf ciale del 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive europee) . — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

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Roma - Lunedì, 10 marzo 2014

Anno 155° - Numero 57

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19.

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che at-

tua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM

e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e

sanitario. (14G00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 20.

Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che

modi ca la direttiva 2001/112/CE, concernente i

succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati

all’alimentazione umana. (14G00032) . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel set-tore del traf co e della mobilità nell’asse auto-stradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia. (14A01950) . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 febbraio 2014.

Ripristino della validità del decreto di ricono-scimento dell’acqua minerale «Sacramora», in comune di Rimini. (14A01774) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 16

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18<< Sommario

La violazione degli obblighi sopra descritti comporta la possibile applicazione di sanzioni penali.

Più esattamente l’art. 286-septies del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l’applicazione delle seguenti sanzioni schematizzate nella tabella che segue.

Articolo violato Fattispecie sanzionata Sanzione286-quinquies Mancata valutazione

del rischioArresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a

7.014,40 euro

286-sexies Mancata adozione delle misure specifiche

Arresto da tre a sei mesi con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro

Oltre alle specifiche sanzioni penali applicabili in caso di diretta violazione degli obblighi legislativi – riportate nello schema sopra - possono configurarsi ulteriori paralleli profili di responsabilità.

In generale infatti, nel caso in cui il datore di lavoro violi le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (mancata valutazione dei rischi, mancata informazione, mancata adozione di misure di prevenzione idonea), si possono configurare ulteriori profili di responsabilità civile e penale.

Si riportano solo a titolo di esempio alcune sentenze.

Inquadramento giuridico - Profili di responsabilitàInquadramento giuridico - Profili di responsabilità

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Responsabilità civile del datore di lavoro

Cassazione civile sez. lav. 12 marzo 2013 n. 6151

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva - ……, la Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro, atteso che, in applicazione del principio suesposto, il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare infortuni, misure che, in ogni caso, dovevano essere predisposte e rivelarsi efficaci anche per evitare che eventuali malori che avessero interessato lavoratori operanti nell’azienda potessero causare agli stessi lesioni alla loro integrità fisica, dovendo l’obbligo di prevenzione riguardare anche eventi estranei alla dinamica lavorativa purché prevedibili in relazione alla normalità di incidenza in ambito lavorativo anche di un tale tipo di fattori accidentali).

Responsabilità penale del datore di lavoro per lesioni penali

Cassazione penale sez. IV 27 novembre 2013 n. 2343

In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi.

Inquadramento giuridico - Profili di responsabilitàInquadramento giuridico - Profili di responsabilità

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20<< Sommario

Cassazione penale 4397/2001

Anche il lavoratore è destinatario iure proprio della normativa antinfortunistica.

In particolare, è imposto al lavoratore l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (art. 20, comma 1, d.lg. n. 81/08), nonché quello di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro (art. 20, lett. b) e di utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione (art. 20, lettera d).

Si tratta di obblighi cautelari “specifici”, la cui violazione integra un addebito a titolo di “colpa specifica”, che incidono nella determinazione del concorso di colpa della vittima.

Sezione I Inquadramento giuridico Profili di responsabilità

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21

Preme inoltre precisare che anche il lavoratore è soggetto

attivo della disciplina.Come tale, anche il lavoratore può essere

considerato “responsabile” (o meglio: corresponsabile”) dell’infortunio che si verifica

sul luogo di lavoro. In questo senso vi sono sentenze che hanno

riconosciuto una responsabilità del lavoratore per non essersi correttamente formato (pur in presenza di una formazione da parte del

datore dei lavoro) e non aver seguito le indicazioni del datore

di lavoro.

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22<< Sommario

Profili pratici

Chiarito quanto sopra, si passa ora ad analizzare le specifiche problematiche pratiche circa l’applicazione della disciplina nel settore odontoiatrico.

Non vi è dubbio, infatti, che lo studio odontoiatrico e/o la struttura odontoiatrica siano luoghi o ambienti sanitari nei quali sussiste il rischio di ferite da taglio. Ne consegue l’obbligo per il datore di lavoro - che può essere il titolare dello studio o il rappresentante legale della società che gestisce la struttura - di porre in essere gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.

Nella presente sezione dunque si analizzeranno i profili pratici di applicazione.

Come visto sopra il datore di lavoro deve:• aggiornare ed integrare la valutazione del rischio alla luce della nuova disciplina• adottare le misure di prevenzione specifiche• svolgere l’attività di formazione ed informazione del soggetti a rischio (anche i subfornitori) • svolgere un’attivita di monitoraggio che consenta di migliorare le misure di prevenzione

Sezione II

Profili pratici

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23

Sezione II

Il primo aspetto che il titolare dello studio odontoiatrico (in qualità di datore di lavoro) dovrà affrontare è senza dubbio il concetto

di rischio collegato alle ferite da taglio.

Identificato il rischio si passerà quindi a stabilire le misure di gestione,

riduzione e/o eliminazione del rischio stesso.

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24<< Sommario

I lavoratori che operano nello studio odontoiatrico o nella strutture odontoiatrica, utilizzano diverse attrezzature per lo svolgimento del loro lavoro, oggetti o strumenti appuntiti e/o taglienti che possono tagliare, pungere e infettare.

Si tratta – a titolo di esempio non esaustivo – di:• divaricatori• tiralembi• aghi da sutura e da anestesia• bisturi• specilli, sonde e courette• anello di rame• tubofiala• forbici• scollaperiostio ed escavatori• inserti per attrezzature chirurgiche e micromotori

L’utilizzo di tali attrezzature espone a pericolo e potenziale rischio.

Come si misura detto rischio?

Secondo la norma tecnica UNI EN ISO 31000 il rischio è l’esposizione potenziale a un evento indesiderato. Il livello di rischio è dato dalla frequenza con cui è possibile che l’evento indesiderato accada e dalla gravità dei danni che può comportare.

Sezione II Profili pratici

Il concetto di rischio

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25

La stessa norma fornisce altre indicazioni – sotto illustrate - per poter identificare il rischio e gestirlo al meglio.Più esattamente il rischio va valutato anche alla luce degli ulteriori elementi relativi a:

• la percezione del rischioLa percezione è un processo mentale di elaborazione e sintesi di sensazioni (Helmholtz) che avviene in 3 fasi: sensazione, organizzazione percettiva, identificazione e riconoscimento. L’identificazione e riconoscimento dell’esperienza percettiva, attinge al bagaglio di informazioni, credenze, motivazioni ed esperienze di vita vissuta.Codificata l’esperienza percettiva attraverso la fase di identificazione e di riconoscimento, si adotta il comportamento che si ritiene adeguato alla gestione della situazione.

• rischio personaleA seconda del tipo di personalità dell’operatore, questi classificherà l’esperienza percettiva in base ad una classe di rischio, secondo schemi cognitivi e schemi emozionali.Gli schemi cognitivi sono gruppi di concetti e conoscenze alle quali si attinge per dare significato all’esperienza, mentre gli schemi emozionali attingono al bagaglio delle esperienze emozionali della persona e sono influenzati dalla percezione di sé.Un evento verrà percepito più o meno rischioso a seconda delle informazioni e conoscenze di cui si dispone ed a seconda degli schemi emozionali ed alla percezione di sé.In quest’ottica la formazione assume notevole rilevanza ai fini della percezione del rischio di un evento.

• responsabilità del rischioLa responsabilità è legata alla scelta dei comportamenti che si adottano in relazione agli eventi. La scelta può essere consapevole (da cui discendono conseguenze legali della scelta consapevole) o inconsapevole (da cui discendono diverse conseguenze legali della scelta inconsapevole).Qualunque sia la scelta messa in atto, comporta delle conseguenze.

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Chiarito che il rischio è esistente all’interno del proprio studio (anche in ragione degli elementi di percezione personale del rischio da parte dei soggetti che entrano nella nozione di “lavoratori”) occorre identificare gli atti e le pratiche in uso negli studi odontoiatrici, che possono comportare rischio di puntura e infezione.

Si ritiene che tali pratiche siano: 1. Reincappucciamento dell’ago dopo l’uso 2. Riordino delle superfici operative a seguito di trattamento 3. Manovre per l’eliminazione dell’ago 4. Utilizzo di contenitori di smaltimento dei taglienti non adeguati 5. Manovre per lo smaltimento dei contenitori dei rifiuti taglienti e acuminati.6. Procedure di decontaminazione, detersione, disinfezione e sterilizzazione.

1. Reincappucciamento dell’ago dopo l’uso è VIETATO direttamente dall’art. 286-sexies comma 1 lett. d)

Circa gli altri punti sopra identificati si dànno i seguenti suggerimenti.

2. Riordino delle superfici operative a seguito di trattamentoManipolare gli strumenti usati con l’ausilio di pinze e guanti• non passare un tagliente utilizzato ad un altro operatore • tenere le mani lontano dalla punta quando si manipola un ago o un tagliente • non rivolgere mai la punta dell’ago o del tagliente verso il proprio corpo o quelli di altri operatori • non piegare, spezzare o manipolare in qualunque modo gli aghi usati e non disconnettere mai

manualmente l’ago dalla siringa se non dopo averlo messo in sicurezza

Sezione II Profili pratici

Identificazione del rischio e misure di protezione

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3. Manovre per l’eliminazione dell’ago Le manovre di rimozione dell’ago dalle sirighe possono avvenire mediante l’uso di guanti antitaglio a norma EN 388 che testa i guanti in relazione alla resistenza alla puntura, alla trazione, al taglio ed all’abrasione. Oppure, le manovre di rimozione possono avvenire mediante l’utilizzo di guanti in lattice e contenitori di smaltimento resistenti, dotati di dispositivo di rimozione.Ulteriore soluzione può essere l’utilizzo di guanti in lattice e tecniche di sicurezza che consistono nell’utilizzare pinze o altri strumenti per disconnettere gli aghi dalle siringhe.

4. Utilizzo di contenitori di smaltimento dei taglienti non adeguati Il datore di lavoro nel selezionare i dispositivi di smaltimento dei taglienti, deve assicurarsi sull’effettiva resistenza alla perforazione da taglienti ed evitare contenitori che non garantiscano le operazioni di smaltimento in sicurezza.

5. Manovre per lo smaltimento dei contenitori dei rifiuti taglienti e accuminati La rimozione degli strumenti taglienti deve avvenire in sicurezza, attraverso l’inserimento in apposito contenitore rigido, da smaltire con i rifiuti speciali.

6. Procedure di decontaminazione, detersione, disinfezione e sterilizzazione Le pratiche di igiene e disinfezione ambientale e il processo di sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili deve avvenire seguendo specifiche procedure.

Il riordino delle superfici operative a seguito di trattamento deve avvenire mediante l’uso di DPI (guanti a norma 374–2-3) e nel caso di contatto con aghi e taglienti, mediante l’utilizzo di pinze.

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Le operazioni sopra identificate richiedono l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In particolare i Dispositivi di Protezione Individuale vengono adottati quando non si è stati in grado di ridurre a zero il rischio alla fonte, quando non è stato possibile adottare sistemi di protezione collettiva, quando le procedure e i metodi di lavoro non sono stati in grado di escludere il rischio. In tutte le situazioni in cui si debba intervenire e coesista un rischio, si adottano Dispositivi di Protezione Individuale.Le pratiche in uso relative ai taglienti e appuntiti possono diventare eventi a rischio:

• se effettuati con DPI inadeguati, • se l’operatore è privo delle informazioni sui rischi che le manovre comportano, • se l’attenzione posta durante le manovre è scarsa.

Occorre pertanto prestare attenzione sui seguenti aspetti: I DPI devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/92, devono essere adeguati al rischio da prevenire e se in classe III devono essere supportati da corsi specifici per l’addestramento al loro utilizzo.

I DPI devono essere forniti con le istruzioni d’uso, devono avere ben visibili e in modo indelebile i requisiti di sicurezza che sono rappresentati dalla marcatura CE che rappresenta la marcatura di conformità, in numero dell’Organismo che ha rilasciato la conformità, il simbolo della protezione cui si riferisce e il livello di protezione testato dalle norme, il numero della norma di riferimento, il fabbricante, il modello di DPI, la taglia ed eventuali altri simboli nel caso in cui il DPI protegga da rischi diversi.

I DPI vengono sottoposti a prove specifiche per testare la loro efficacia. Le prove attribuiscono diversi livelli di prestazione (fino a 6 livelli). I livelli inferiori corrispondono a prestazioni di protezione inferiori. L’attribuzione di 0 significa che il DPI non ha superato la prova, l’attribuzione di X significa che il DPI non è stato sottoposto a prove specifiche.

Sezione II Profili pratici

I dispositivi di protezione individuale

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Per quanto attiene alle protezione delle mani, la norma Europea che testa l’efficacia di protezione da rischio biologico e chimico è la EN 374–2–3.

Le prove di efficacia testano la resistenza alla penetrazione di micro organismi attraverso materiali porosi e/o cuciture e testano i tempi di permeazione a contatto continuo. La norma Europea che testa l’efficacia all’abrasione, al taglio,allo strappo e alla perforazione è la EN 388. Per l’abrasione sono previsti 4 livelli, per la resistenza al taglio 5 livelli, per la resistenza alla lacerazione 4 livelli e per resistenza alla perforazione 4 livelli.

I Dispositivi individuali ritenuti idonei per il contatto con i contaminati biologici sono : protezioni per gli occhi, per le vie respiratorie, del corpo, delle mani.

Di estrema importanza poi appare la formazione sui dispositivi di protezione individuale.

Gli operatori vanno informati e istruiti sui rischi di infezione e contaminazione che possono conseguire con una puntura accidentale con aghi, acuminati e taglienti.La frequenza giornaliera con cui si effettuano le manovre di disconnessione degli aghi dalle siringhe e le manovre relative al processo di sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature, richiede un addestramento pratico efficace ed incontri informativi periodici.

E’ importante effettuare periodicamente incontri di aggiornamento sulle pratiche di lavoro in sicurezza e sui dispositivi selezionati per lavorare in sicurezza.

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Come si è già evidenziato, lo scopo della Dir 2010/32/UE e del D.Lgs 19/2014 è di garantire la massima sicurezza possibile del lavoratore nell’ambiente di lavoro tramite azioni di prevenzione e protezione dal rischio infortuni. Tale sicurezza – come avviene in generale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – avviene anche attraverso attività di informazione e formazione del lavoratore.

Pianificare, sensibilizzare, informare, formare, prevenire e monitorare sono le azioni che ogni organizzazione deve mettere in pratica per prevenire e controllare il rischio infezioni da taglio.La definizione e l’attuazione di procedure finalizzate a tale scopo soprattutto nei soggetti temporanei e neo assunti, appare fondamentale.

Occorre informare e formare :• in merito al contatto con potenziali fonti di infezione,• in merito alla messa in uso di pratiche sicure per le manovre a rischio, • in relazione al corretto utilizzo di dispositivi di sicurezza, • in merito al corretto smaltimento di appuntiti aghi e taglienti.

Sotto il profilo giuridico è opportuno dare prova di tale formazione.

Per facilitare tale compito, si è predisposto in questa sede un fac-simile di verbale di riunione per l’informazione, la formazione e l’addestramento relativo al rischio biologico e al rischio derivante da acuminati e taglienti (scaricabile in formato PDF anche dal sito www.heraeus-kulzer.it/ area download, “supporto al Professionista”).

Sezione II Profili pratici

L’attività di formazione in materia di prevenzione delle ferite da taglio

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Fac simile di VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 81/08).L’anno ______ il giorno ________ del mese di _____________ si è tenuta presso lo studio _________________________________________la riunione PERIODICA DELLA SICUREZZA o Ordinaria o StraordinariaAvente per oggetto la sicurezza in materia di rischio biologico generico e specifico e rischio infezione da taglienti e acuminati. Sono presenti: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella persona del sig._____________________________________________________________

i Responsabile dei Lavoratori nella persona del sig. ___________________________________

i lavoratori ( definiti secondo l’art. 2 del Decreto legislativo 81/08 ) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nel corso della riunione sono stati presi in esame i seguenti argomenti : 1. Rischio biologico generico e specifico 2. Rischio infettivo da acuminati e taglienti 3. Utilizzo dei Dispositivi Individuali di Protezione 4. Addestramento alle manovre di sicurezza messe in uso 5. Selezione e addestramento ai dispositivi di sicurezza messi in uso 6. Informazioni riguardanti le prescrizioni dell’art.279 del Decreto 81/08 7. Informazioni riguardanti i comportamenti da adottare in caso di puntura accidentale.Le decisioni assunte nel corso della riunione sono le seguenti : 1. ……….. 2. ……….. 3. ………..

Materiale informativo a supporto della formazione : Guida per la gestione del rischio taglienti RSPP _____________________________________________RLS ______________________________________________LAV ______________________________________________

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Dopo aver effettuato l’aggiornamento della valutazione del rischio, identificato le manovre a rischio, identificato i dispositivi e gli ausili di sicurezza, i DPI idonei, informato e formato i lavoratori, è opportuno puntualizzare alcuni obiettivi di sicurezza operativa, ambientale e di verifica periodica.Da un punto di vista strettamente giuridico si suggerisce di puntualizzare tali obiettivi attraverso integrazione degli ordini di servizio nei quali, a seconda delle scelte effettuate dal dentista/datore di lavoro, vengano evidenziati i seguenti punti.

Obiettivi di sicurezza operativa: Gli operatori in ambito sanitario sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute del Decreto Legislativo 19 Febbraio 2014 n. 19 (in particolare, sin da subito, è vietata l’attività di reincappucciamento degli aghi).

La manovra di disconnessione degli aghi dalla siringa deve essere eseguita proteggendo l’operatore con DPI e mediante l’uso di strumenti di sicurezza come le pinze oppure attraverso l’uso degli appositi dispositivi di rimozione posti sui contenitori di smaltimento per i rifiuti taglienti.

Obiettivi di sicurezza ambientale: Gli operatori sono tenuti al tempestivo riordino degli spazi operativi.

Si deve provvedere al corretto smaltimento degli aghi, degli appuntiti e dei taglienti negli appositi box proteggendosi con l’uso di DPI, secondo tecniche di sicurezza o dispositivi di sicurezza.

Sezione II Profili pratici

Gestione del rischio appuntiti e taglienti

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E’ opportuno verificare periodicamente l’efficacia delle procedure di gestione del rischio messe in pratica.

Periodicamente il Datore di Lavoro è tenuto a fare le seguenti verifiche:

• Vanno eseguiti controlli durante l’operatività per verificare il rispetto delle procedure e indicazioni stabilite e periodicamente vanno aggiornate le informazioni che possono contribuire ad una migliore gestione del rischio.

• Vanno verificati eventuali errori durante l’esecuzione delle manovre considerate a rischio, ponendo in essere azioni correttive

• Va verificata l’idoneità delle funzioni di sicurezza dei DPI selezionati, • Vanno analizzati e compresi i cambiamenti messi in pratica, gli scostamenti dai principi definiti

e secondo i quali si è deciso di operare, e vanno analizzati e compresi eventuali procedure che si dovessero rivelare fallimentari.

• Vanno identificati eventuali rischi emergenti, analizzati eventuali cambiamenti di contesto esterno ed interno e progettati interventi di adeguamento per la gestione del rischio in un’ottica di miglioramento continuo.

• Va verificata la chiarezza delle informazioni fornite nelle fasi di informazione formazione e addestramento.

Di tale controllo periodico è opportuno dare prova attraverso verbali di effettuato controllo.

Il monitoraggio periodico del rischio

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Note

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Pubblicazione informativa gratuita a cura di:

Prima Edizione 2014Un ringraziamento particolare va a Roberta Pegorarowww.robertapegoraro.it

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