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Guida Pubb Impiego n 5.indd 1 07/05/13 12.06
LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.UNITEL.IT
Ore 09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
MODERA: Prof. Avv. Raffaello Cecchetti – Prof. di sociologia urbana, diritto, urbanistica e legislazione opere pubbliche
Ore 10.00 INTRODUZIONE E SALUTIPresidente della Regione Abruzzo, Presidente della Provincia di PescaraIng. Luciano Berarducci - Componente del Consiglio Autorità di Vigilanza dei Contratti PubbliciAvv. Marcello Russo - Presidente dell'Associazione degli Avvocati Amministrativisti d'AbruzzoArch. Bernardino Primiani - Presidente Nazionale UNITEL
Ore 10.30 L’affidamento dei servizi di progettazione: riflessioni sulla dicotomia tra tutela della concorrenza ed efficacia dell’azione amministrativaIng.Leonardo Miconi - Dirigente AVCP
Ore 10.50 Le esigenze professionali dei tecnici pubblici e le carenze dell’offerta formativa dell’amministrazioneDott. Pasquale Monea - Dirigente Dip. Enti Locali- Regione Basilicata - Collaboratore de “Il Sole 24 ore”
Ore 11.10 Formazione dei tecnici locali e possibile ruolo dell'università nella valutazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici esistenti Prof. Ing. Vincenzo Sepe - Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia
Ore 11.30 Professionisti interni ed esterni alla P.A., un rapporto necessario per la complementarietà dellerispettive competenzeIng. Andrea Esposito Comune di Napoli - Presidente Unitel CampaniaProf. Arch. Alessandro Castagnaro - Presidente dell'ANIAI (Associazione Nazionale Ingeneri Architetti Italiani)
Ore 12.00 I controlli introdotti dal d.l. 174 del 2012 e dalla legge 190 del 2012, ruolo del RUP, sinergia con gli uffici di controllo e piano generale di lotta alla corruzione. Requisiti morali e requisiti professionali dell’appaltatore, alla luce del nuovo codice di comportamento delle P.A. e ulteriori compiti del RUPCons. Marco Catalano - Procura Regionale Campania Corte dei Conti
Ore 12.20 La generalizzazione dell’appalto integrato e l’appalto di beni culturali: il difficile ruolo delprogettistaAvv. Cristina Colombo - Esperta in contratti pubblici
Ore 12.40 Il progettista pubblico e privato: profili di responsabilità a confrontoAvv. Patrizia Cartone
Ore 13.00 LIGHT LUNCH con prodotti localiOre 14.00 SPONSORSHIP PRODUCTS
Ore 14.30 Il nodo della difficile sinergia tra stazione appaltante e soggetti preposti al controllo del progettoIng. Filippo Romano - Direttore Generale AVCP
Ore 15.00 La qualità della progettazione è solo un processo analitico?Prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra - Studio Pica Ciamarra Associati - Napoli
Ore 15.30 Il difficile e delicato rapporto sulle c.d. “competenze professionali”, necessità di riferimenti chiari ed omogenei sull’intero territorio nazionaleProf. Arch. Francesco Karrer - già Presidente Consiglio Superiore Lavori Pubblici
Ore 16.00 Tavola rotonda dei presidenti nazionaliUNITEL, Consiglio Nazionale Ingegneri, OICE, CNAPPC, SIAIS, Collegio Nazionale dei Geometri
Ore 17.15 QUESTION TIME sui temi congressuali
La partecipazione è aperta a tutti i tecnici degli enti locali, amministratori pubblici, tecnici liberi professionisti e imprese
Le giornate del tecnico dell'ente locale
4° CONGRESSO NAZIONALE UNITEL
FORUM PER LA QUALIFICA DELLE PROFESSIONI TECNICHE PUBBLICHE E PRIVATE - INSIEME PER RILANCIARE LA CRESCITA
7 Giugno 2013 ore 10.00 – 17.30Sala congressi
HOTEL SERENA MAJESTICMontesilvano
(PE)
EDITORIALE
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 3
Percorsi di gestione più efficaciper il rilancio del settore pubblico
di Francesco VerbaroDocente della Scuola superiore della pubblica amministrazione
In attesa di sapere se alla pubblicaamministrazione toccherà un’altraondata di disposizioni e norme, cer
tamente non necessaria, i problemiche caratterizzano in questo momentoil settore pubblico non tendono a diminuire, ma anzi assumono contornidi grande criticità in un contesto digenerale rassegnazione.La gravità della crisi economica e sociale, d’altronde, rende difficile guardare con benevolenza al settore pubblico, che appare comunque un settore “privilegiato”, in un periodo storicoin cui la crisi occupazionale colpiscetutti i settori e tutte le fasce della forzalavoro. La crisi finanziaria del 2009 e lacrisi del debito sovrano hanno portatoancora una volta a guardare alla pubblica amministrazione solo in terminidi costo, accantonando definitivamente ogni riflessione inerente ai servizinecessari che il pubblico deve oggierogare.Sembra scontato ormai il destino dellapubblica amministrazione di passareda un’attenzione “negativa”, certamente invasiva, portatrice di interventi legislativi prescrittivi di dettaglio e di misure di finanza pubblica (tagli lineari)all’oblio, mancando completamenteun approccio positivo e gestionale sulprocesso continuo di miglioramentodella pubblica amministrazione.Ci si augura quindi che dopo l’ondatadi norme in materia di corruzione etrasparenza, certamente importanti,ma che ha reso più caotico e meno
funzionale il quadro normativo di riferimento, si affermi un approccio positivo di valorizzazione volto a salvaguardare i servizi essenziali e quelli richiesti dalla collettività, soprattutto inun contesto di crisi strutturale che investe ampi strati della società italiana.La domanda che dovrebbe essere posta alla base dei prossimi interventi emisure deve essere volta a capire qualepubblica amministrazione possiamopermetterci dopo la crisi del debitopubblico e quale amministrazione serve in un contesto di profondo cambiamento economico e sociale.In attesa che si avvii un percorso nuovo, l’agenda sembra essere già in granparte determinata dalle tante emergenze. La prima emergenza che si trova il Governo sul tavolo e che in uncontesto di crisi come quello attualecostituisce un’emergenza sociale oltreche finanziaria è quella del precariatodella pubblica amministrazione. Daanni presente nel settore pubblico, esso costituisce una pessima pratica deldatore di lavoro pubblico, grazie allatolleranza dei controllori e soprattuttoalla non applicabilità della sanzionepiù pesante per un datore di lavoro incaso di violazione delle norme sul contratto a termine, quale è quella dellatrasformazione del rapporto a tempoindeterminato.Dopo anni di proroghe e rinnovi, recentemente, sia per le modifiche dirigore introdotte al Dlgs n. 368/2001sia per le numerose sentenze di con
EDITORIALE
4 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
danna del datore di lavoro pubblico, illegislatore ha ritenuto necessario prorogare fino al 31 luglio 2013 i contrattiin essere, che superano i 36 mesi, attraverso il comma 400 dell’articolo 1della legge n. 228/2012. Poiché nelfrattempo le trattative all’Aran pergiungere ad un Accordo quadro sulcontratto a tempo determinato si sono arenate e pertanto non sarà possibile utilizzare lo strumento negozialeper addivenire ad ulteriori proroghe orinnovi, si pone adesso l’esigenza, dettata dall’urgenza sociale, di prorogarei contratti in essere. Il tema è anche dicarattere finanziario. La proroga investirebbe infatti il problema della copertura finanziaria sulla quale profonde sono le divergenze tra le stessestrutture del Governo.A questo tema occorre aggiungerne unaltro meno evidente, ma ancor piùgrave quale è la crisi finanziaria di cuistanno soffrendo molte pubbliche amministrazioni soprattutto a livello locale. La stretta sui documenti di bilancioe il taglio ai trasferimenti e ai capitolidi funzionamento stanno portandomolte amministrazioni a situazioni difallimento, se non di vero e propriodissesto, che avranno profonde ricadute sulla gestione del personale e cherichiederanno misure idonee volte asalvaguardare comunque la funzionalità del singolo ente.Diventa urgente un osservatorio sullasituazione finanziaria degli enti, gravemente sottovalutata non solo dalleamministrazioni competenti ma anche da parte delle organizzazioni sindacali. La fine dell’era del “deficitspending” ci consegna una realtà incui il settore pubblico non si presentaimmune dai rischi di fallimento, anzi.Inoltre, le norme contenute nel Testounico degli enti locali per gli enti indissesto e il nuovo articolo 33 del Dlgsn. 165/2001, in materia di mobilità collettiva oggi attivabile per esigenze finanziarie, dovrebbero spostare l’atten
zione delle organizzazioni sindacalidel settore pubblico, come avviene nelprivato, sui bilanci e sulle prospettivefinanziarie del singolo ente.Non è che non serva qualche intervento legislativo, ma questo dovrebbe essere adottato secondo due indirizzi: effettuare una manutenzione della normativa, in un’ottica di semplificazionee rafforzamento di alcuni istituti; introdurre una serie di strumenti utiliper gestire processi di razionalizzazione e ristrutturazione ormai ineludibili.La possibile soppressione delle province, la chiusura delle società partecipate, l’avvio della gestione associata deiservizi, la riduzione delle dotazioni organiche, i tagli ai bilanci sono alcunedelle misure organizzative che richiederebbero una “cassetta degli attrezzi”utile a gestire le conseguenze sulle risorse umane di tali processi.Servirebbero disposizioni di semplificazione per l’assegnazione del personale, per il mutamento di profilo e perla ricollocazione o per l’esodo, ma alcontempo sarebbero necessarie dellemisure organizzative e gestionali. Latanto declamata mobilità volontaria,ad esempio, andrebbe resa con normameno farraginosa, ma al contempoandrebbe accompagnata con misuredi formazione e di informazione, maanche con un portale elettronico comequello recentemente avviato da alcunioperatori privati attraverso il sitowww.italpa.it.In generale infine sarebbe necessariosuperare quell’approccio interdittivo elimitativo del legislatore nei confrontidell’azione della pubblica amministrazione, che ha caratterizzato i provvedimenti degli ultimi tre anni, per lasciarespazio a piani e programmi di rilanciodel settore pubblico. Non serve criticare i modelli di intervento sul settorepubblico finora adottati dai Governiprecedenti. Serve intraprendere urgentemente nuovi e più efficaci percorsi digestione.
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SOMMARIO
6 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
SPECIALE FORUM PA
18º La sfida si gioca sulla trasparenzadi Carlo Mochi Sismondi
20º Quale modello di PA per uscire dalla crisi?di Gianni Dominici
21º Organizzazione: amministrare per obiettivi si puòdi Michele Bertola
23º Open municipio: il governo aperto parte dai comunidi Vittorio Alvino
25º Open government: trasparenza e partecipazione, il progetto PerLa PAdi Davide D’Amico
26º L’impegno del terzo settore per la trasparenza e la partecipazionedi Beatrice Costa
28º Cittadini attivi incontrano amministratori pubblicidi Chiara Buongiovanni
29º L’innovazione sociale vista dalla parte delle amministrazionidi Fabrizio Cobis
31º Competenze: i profili web nella PAdi Roberto Scano
32º Competenze: liberare le risorse di genere nella PAdi Flavia Marzano
34º Verso un vademecum per i piani strategici delle smart citydi Paolo Testa
36º La smart specialisation nella programmazione 20142020di Luigi Reggi
37º Sviluppo e benessere equo e sostenibiledi Linda Laura Sabbadini
39º Governo che va (e viene), Agenda digitale che resta (?)di Silvia Riezzo
40º “Il museo che vorrei”
42º Agenda dei convegni
SOMMARIO
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ATTUALITÀ
43º Stipendi ancora ai blocchi. A quando la partenza?di Massimo Argenziano
47º La PA dopo la legge anticorruzionedi Giulia Laddaga
50º Piani di prevenzione triennali: avanti comunque in attesa del Pna?di Vincenzo Testa
54º La trasparenza nella gestione delle risorse umanedi Gianluca Bertagna
65º Modello 770: trasmissione entro il 31 lugliodi Enzo Cuzzola
68º Iscritti alla Gestione separata Inps: le regole per il 2013di Fabrizio Bonalda
74º Sale il tetto agli stipendi dei manager pubblicidi Leone Martino
77º La contribuzione figurativa per gli assessori regionali “nominati”di Fabrizio Bonalda
80º Il trattamento fiscale delle co.co.co.di Enzo Cuzzola
83º Previdenza complementare: opportunità o specchio per le allodole?di Nevea Lorenzato
RUBRICHE
58º Le risposte dell’Anci
60º Linea diretta con il Viminalecommento a cura di Angelo Trovato
97º Tfra cura di Fabrizio Bonalda
RASSEGNE
88º Osservatorio ex Inpdap: le novità previdenzialidi Giuseppe Rodà
93º Osservatorio Inps: la bussola delle novitàdi Aldo Forte
ANALITICO
8 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
º ANALITICO »
º SPECIALE FORUM PA
Agenda digitaleArticolo a pag. 39
Cittadinanza attivaArticolo a pag. 26
Cittadinanza attivaArticolo a pag. 28
Competenze digitaliArticolo a pag. 31
‘Cultura on line’Articolo a pag. 40
Innovazione socialeArticolo a pag. 29
Open governmentArticolo a pag. 25
Open municipioArticolo a pag. 23
OrganizzazioneArticolo a pag. 21
Pubblica amministrazioneArticolo a pag. 20
Rapporto Bes 2013Articolo a pag. 37
Risorse di genereArticolo a pag. 32
Specializzazione intelligenteArticolo a pag. 36
Sviluppo e competitivitàArticolo a pag. 34
TrasparenzaArticolo a pag. 18
In AgendaTabella convegni a pag. 42
º APPLICAZIONI
Visualizzazione DmaInps, messaggio 6213/2013Sintesi a pag. 88
º AS VITA, TFS E TFR
LiquidazioneInps, circolare 70/2013Sintesi a pag. 89
º ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
PagamentoInps, messaggio 9702/2013Sintesi a pag. 95
º ASSUNZIONI
DisciplinaViminale risponde a pag. 60
DisciplinaCommento a pag. 60
Polizia localeAnci risponde a pag. 58
Turn overAnci risponde a pag. 58
º CESSAZIONI
DisciplinaAnci risponde a pag. 59
º COLLABORAZIONI COORDINATEE CONTINUATIVE
Trattamento fiscaleLegge 335/1995; c.c., artt. 2222 e segg.; Dpr 917/1986Articolo a pag. 80
º CONCORSI PUBBLICI
Requisiti per l’ammissioneAnci risponde a pag. 59
º CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
BeneficiariInps, gestione ex Inpdap, circolare 14 marzo 2013 n. 39Articolo a pag. 77
ANALITICO
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º CUD
Soggetti decedutiInps, messaggio 7107/2013Sintesi a pag. 95
º GESTIONE SEPARATA INPS
MassimaleInps, messaggio 4350/2013Sintesi a pag. 94
Regole per il 2013Inps, circolare 12 febbraio 2013 n. 27Articolo a pag. 68
º ISTANZE
PresentazioneInps, circolare 71/2013Sintesi a pag. 90
º LAVORO ALL’ESTERO
Totalizzazione periodiInps, messaggio 6878/2013Articolo a pag. 93
º LAVORO PUBBLICO
Blocco degli stipendiConsiglio di Stato, decreto n. 01832/2013Articolo a pag. 43
º LEGGE ANTICORRUZIONE
Pubblica amministrazioneLegge 190/2012; Dlgs 39/2013; Dlgs 33/2013Articolo a pag. 47
º MANAGER PUBBLICI
RetribuzioneDl 78/2010; Dl 98/2011Articolo a pag. 74
º MODELLO 770
TrasmissioneDpr 600/1973; Dpr 42/1988; legge 388/2000;Dpr 322/1998; Dlgs 241/1997; Dpr 445/1997Articolo a pag. 65
º PART TIME
Ampliamento orarioAnci risponde a pag. 58
º PENSIONI
RicostituzioneInps, messaggio 7619/2013Sintesi a pag. 96
º PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Piani triennaliCivit, parere 27 marzo 2013Articolo a pag. 50
º SALVAGUARDIA
CondizioniInps, messaggio 6645/2013Sintesi a pag. 94
º TRASPARENZA
Gestione del personaleDlgs 33/2013; Dlgs 196/2003; Dlgs 150/2009Articolo a pag. 54
PANORAMA
10 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
º PANORAMA »
di Vincenzo TestaFunzionario del dipartimento della Funzione pubblica
» Patto di stabilità interno.Aggiornate le sanzioni per la violazione
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, ildecreto del ministero dell’Interno 16 aprile 2013, Applicazione dell’aggiornamento alle sanzioni per violazione del patto di stabilità interno,relativo agli anni 2010 e 2011 e concernente l’applicazione dellesanzioni per la violazione del Patto negli anni 2010 e 2011 a seguito diaccertamento successivo.I comuni indicati nell’allegato A sono assoggettati ad una sanzioneper un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registratenel certificato al conto consuntivo 2009 per accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno relativo all’anno2010.I comuni indicati nell’allegato B sono assoggettati ad una sanzioneper un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nelcertificato al conto consuntivo 2010 per accertamento successivodella violazione del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2011.
» Patto di stabilità interno.Abilitazione al portale del monitoraggio
La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato le procedure per larichiesta di abilitazione all’apposito applicativo on line dedicato almonitoraggio del Patto di stabilità interno.Le richieste di abilitazione devono essere effettuate attraverso il link“Richiesta Nuova Utenza” presente sulla prima pagina del sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it.Nel caso in cui l’utente fosse già accreditato su altre applicazioni delMef (Partecipazioni, Concessioni, Immobili, Pattostabilità, Certificazionicrediti) verranno confermate le credenziali (utenza e password) giàutilizzate per l’accesso al portale di autenticazione. Qualora la password fosse nel frattempo scaduta o dimenticata è necessario richiederne il reset ad [email protected] (tel. 064761.2125/2375/2782) specificando login (nome.cognome) e codicefiscale. Se invece l’utente non fosse già censito tra gli enti accreditatialle altre applicazioni del Mef le credenziali saranno inviate all’indirizzoemail dell’ente. In questo caso, l’eventuale mancata ricezione dellecredenziali può essere segnalata all’indirizzo dell’assistenza.
» Patto di stabilitàinterno.Pagamentidei debitidegli enti locali
È disponibile sul sito istituzionaledella Ragioneria generale dello Stato l’applicazione per effettuare la richiesta degli spazi finanziari di cuinecessitano i comuni e le provinceper sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del Patto di stabilità interno 2013, di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla datadel 31 dicembre 2012 e i pagamentidi debiti di parte capitale per i qualisia stata emessa fattura o richiestaequivalente di pagamento entro ilpredetto termine.Le richieste dovranno pervenire entro la data del 30 aprile 2013.Entro il 15 maggio 2013, sulla basedelle predette richieste, con decretodel ministero dell’Economia e dellefinanze, sono individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto distabilità interno.
PANORAMA
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 11
» Obblighi di trasparenza ed integritàprevisti dalla legge 190. Rinvii
Come già previsto nella delibera n. 23/2013, in considerazione dellarecente entrata in vigore del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33, recante ilriordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,la Civit ha differito il termine del 30 aprile previsto dalla delibera n.4/2012 per la presentazione dell’attestazione sull’assolvimento degliobblighi di trasparenza e integrità che gli Oiv devono effettuare ai sensidell’art. 14, comma 4, lett. g), del Dlgs n. 150/2009.Il nuovo termine sarà indicato nelle Linee guida sui programmi triennaliper la trasparenza e l’integrità che la Civit sta predisponendo anchealla luce del citato Dlgs n. 33/2013.Con una nota del 17 aprile, poi, la Civit, in relazione alla previsione dellatrasmissione in via telematica alla Commissione delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dei commi 15 e 16 della legge 6novembre 2012 n. 190 e come prevista dall’art. 1, comma 27, dellamedesima legge, ha, inoltre, invitato le amministrazioni a sospenderedetta trasmissione fino alla pubblicazione di apposite indicazioni daparte della Commissione. Ciò in attesa della definizione delle specifiche modalità di invio delle suddette informazioni ed al fine di evitareduplicazioni nella prospettiva di avvalersi delle banche dati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni.Analogamente, la comunicazione della nomina del Responsabile dellaprevenzione della corruzione dovrà pervenire esclusivamente con lemodalità che la Civit renderà note a breve sul proprio sito istituzionale.Conseguentemente, le amministrazioni sono state invitate a sospendere anche l’invio della predetta comunicazione fino alla pubblicazionesul sito della nuova indicazione da parte della Commissione.
» Amministrazionetrasparente.Firmato unprotocollo traFunzione pubblicae Gazzettaamministrativa
Il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione ed il direttore della Gazzetta amministrativahanno sottoscritto un accordo ad integrazione del precedente Protocollod’intesa del 19 ottobre 2010 sulla digitalizzazione e l’utilizzo di internetnella pubblica amministrazione, al fine di inserire nella gamma dei servizidi innovazione tecnologica gratuitamente già fruibili dalle pubbliche amministrazioni anche l’applicativo web“Amministrazione Trasparente” realizzato dalla Gazzetta amministrativa.L’applicativo web, totalmente gratuito in ogni sua fase installazione,manutenzione, adeguamenti ed ognialtra assistenza inerente al servizio costituisce un ausilio alla corretta attuazione della recente normativa diriordino di cui al Dlgs n. 33/2013 inmateria di pubblicità, trasparenza ediffusione delle informazioni dellepubbliche amministrazioni.
» Piani triennali di prevenzionedella corruzione. Indicazionisulle modalità di trasmissione
Con una nota del 22 aprile sul sito istituzionale il dipartimento dellaFunzione pubblica ha invitato le amministrazioni che hanno già predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, in attesa dellapubblicazione del Piano nazionale anticorruzione, intendono comunquetrasmetterlo, ai sensi dei commi 5 e 60 dell’art. 1 della legge n.190/2012, ad utilizzare esclusivamente le modalità informatiche, inviandoall’indirizzo email [email protected] il linkalla pubblicazione del Piano sul proprio sito. Nell’oggetto della email deveessere riportata la dicitura “comunicazione del P.T.P.C.”.Con una nota del 17 aprile la Civit aveva a sua volta invitato le amministrazioni a trasmettere soltanto al dipartimento della Funzione pubblica ipiani di prevenzione della corruzione, in quanto, per evitare duplicazioni diadempimenti alle pubbliche amministrazioni, sono in corso contatti con ilsuddetto dipartimento per la condivisione delle informazioni.
È disponibile sul sito del ministerodell’Interno il Dpcm 18 aprile 2013che il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva e che istituisce le“White List” di operatori economicinon soggetti a rischio di infiltrazionemafiosa presso tutte le Prefetture.
» Appalti puliti.Aprono le ‘whitelist’ in tuttele prefetture
PANORAMA
12 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
» Certificazione dei crediti. Dl n. 35/2013e circolari applicative Rgs
Con il Dl 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per ilpagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per ilriequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, si sono introdotte nuove misure inmateria di pagamenti dei debiti degli enti locali, delle regioni e delleprovince autonome, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delleamministrazioni centrali dello Stato maturati al 31 dicembre 2012nonché specifiche disposizioni in materia di certificazione e cessionedei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni.
» Costi amministrativi derivanti daoneri a carico di cittadini e imprese.Dpcm con i criteri di stima
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile scorso ilDpcm 25 gennaio 2013 che, in attuazione dell’art. 6, comma 3, dellalegge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertàd’impresa. Statuto delle Imprese), disciplina i criteri per l’effettuazionedella stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdottio eliminati a carico di cittadini e imprese, di cui occorre dare conto, in unasezione specifica, nell’ambito della relazione sull’analisi dell’impatto dellaregolamentazione (Air).Sono allegate al decreto le Linee guida per l’individuazione di oneriinformativi e la stima dei costi amministrativi, la descrizione della attivitàamministrativa standard e delle variabili di scelta dei costi, i modellitrasmissione bilancio ed una sintesi dei passi da realizzare per l’individuazione di oneri amministrativi.La finalità delle disposizioni è quella di evitare un carico burocraticoeccessivo per i destinatari delle nuove norme, eliminando e prevenendol’introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degliinteressi pubblici.I criteri indicati per l’individuazione degli oneri informativi e la quantificazione dei relativi costi ai fini della redazione delle relazioni Air e del bilancioannuale dei costi introdotti ed eliminati consentiranno anche l’individuazione e l’applicazione uniforme ai fini della relazione complessiva che ildipartimento della Funzione pubblica deve predisporre sulla base dellerelazioni annuali sul bilancio degli oneri delle singole amministrazioni.Le Linee guida illustrano, in particolare, le attività da realizzare per laquantificazione e, per ciascuna di esse, riportano una serie di indicazioni,corredate da esempi, al fine di offrire un supporto operativo alle amministrazioni chiamate a redigere il bilancio.Le indicazioni riportate nel documento sono basate sull’esperienza maturata dal dipartimento della Funzione pubblica nelle attività di misurazionerealizzate nell’ambito del “Tagliaoneri amministrativi”.
Nelle nuove “White List” confluiranno gli elenchi istituiti sulla basedi normative speciali previgenti.Regole particolari sono, comunque, previste per alcune categoriedi operatori contemplate dall’art.5bis, comma 2, lett. hbis), in relazione alla ricostruzione “postsisma” nelle località colpite dal terremoto del maggio 2012.Il provvedimento entrerà in vigoredal trentesimo giorno dalla suapubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
» Conto annuale2012.Pubblicatala circolare
La Ragioneria generale dello Statoha pubblicato la circolare n. 21 del26 aprile 2013 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistemainformativo Sico dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2012.Sono allegate le novità della rilevazione del Conto annuale 2012 suschede informative, tabelle e controlli, le istruzioni di carattere generale, operative e specifiche di comparto, le tabelle e l’apposito glossario.Al Conto annuale è associato come al solito anche il monitoraggiodella contrattazione integrativa. Itermini della rilevazione sono fissatidal 29 aprile al 31 maggio 2013.
PANORAMA
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 13
Lo svolgimento di tali ultime procedure potrà avvenire esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma perla certificazione dei crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/) predisposta dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che consente ai creditori della PA di richiedere la certificazione dei creditirelativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successiveoperazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.Il decreto prevede l’accreditamento alla piattaforma elettronica per la certificazione e introduce, per leamministrazioni, l’obbligo di provvedere ad una ricognizione dei debiti, da effettuarsi entro il 15 settembre 2013.La Ragioneria generale dello Stato con la circolare del 10 aprile 2013, n. 17 ha fornito le prime indicazionioperative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti; con la circolare del 12 aprile 2013, n. 18 ha fornito indicazionioperative alle amministrazioni centrali dello Stato su come svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, in particolare per i debiti riguardanti obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, non ancora estintie a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti; con la circolare del 24 aprile 2013, n. 19ha fornito indicazioni operative alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali inmateria di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti del Servizio sanitarionazionale; con la circolare del 30 aprile 2013, n. 22 ha fornito nuove indicazioni ed aggiornamenti alledisposizioni relative alla certificazione di crediti relativi ai residui passivi perenti contenute nella circolare del27 novembre 2012, n. 35, semplificando le modalità operative delle procedure di rilascio delle certificazionistesse e le relative richieste di reiscrizione.
Anche quest’anno, dal 28 al 31 maggio, presso la sede di Bressanone dell’Università di Padova sisvolgerà il corso di formazione organizzato dal Mip Politecnico di Milano dalla Sda Bocconi e da Epr,scuola di formazione degli enti pubblici di ricerca. Tra i temi trattati dai relatori durante le quattro giornatedel corso, giunto ormai alla sua 24esima edizione, emerge in particolare quello dedicato alle politiche delpersonale del pubblico impiego, che inizierà con la presentazione da parte dell’Avv. Maurizio Danza,arbitro del pubblico impiego, del suo ultimo libro, dal titolo: “La disciplina degli enti di ricerca”, edito dalSole 24 Ore in collaborazione con il Codiger. L’opera si presenta come una sorta di “compendio” dellevarie fonti normative, finalizzato ad agevolare l’approfondimento della disciplina degli istituti fondamentalidel rapporto di lavoro del personale dipendente del comparto della Ricerca.Alla presentazione seguirà poi, sempre da parte dell’Avv. Danza, l’introduzione ai lavori del 30 maggiocon una relazione sul tema “La evoluzione del rapporto di lavoro pubblico tra potere di organizzazionedella pubblica amministrazione e contrattazione collettiva”. A seguire interverranno i responsabili deldipartimento della Funzione pubblica, Dott.ssa Maria Barilà Direttore Uorcc, sul tema “Il nuovo mercatodel lavoro dopo la riforma Fornero e dopo la spending review”; il Dott. Eugenio Gallozzi Direttore Urspa,su “Le relazioni sindacali dopo il blocco dei contratti” e il Dott. Marco Rossi Direttore servizio legale econtenzioso Uorcc, su “I concorsi pubblici alla luce della legge n. 183/2011”.
Le politiche del personale del pubblicoimpiego al corso di Bressanone
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º SCADENZARIO »
Le scadenze dal 15 maggio al 15 giugno
OGGETTO ADEMPIMENTO MODALITÀ NOTE
Comunicazioneassenze
La comunicazione delle assenze aldipartimento della Funzione pubblica deve essere effettuata entro il15 di ogni mese per le assenzerelative al mese precedente
http://www.perlapa.gov.it/web/guest/homeassenze
ContributiInpdap
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui compensicorrisposti al personale dipendente
F24EPAttraverso l’utilizzodi Entratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00del secondo giornolavorativo antecedente la data diversamento
Ritenute Irpef Versamento delle ritenute Irpef trattenute sulle retribuzioni erogate nelmese precedente: redditi da lavoro dipendente redditi assimilati (compresico.co.co.) redditi da lavoro autonomo redditi da lavoro occasionale
F24EPAttraverso l’utilizzodi Entratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00del secondo giornolavorativo antecedente la data diversamento
Addizionalicomunalie regionali
Versamento delle addizionali comunali e regionali trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: redditi da lavoro dipendente redditi assimilati (compresico.co.co.)
F24EPAttraverso l’utilizzodi Entratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00del secondo giornolavorativo antecedente la data diversamento
Quarta ratadelle undicipreviste in qualità di saldo perl’anno precedente (salvodiversa indicazione del percipiente) oppuresaldo rate annoprecedente ecorrente percessazione
Addizionalicomunaliin acconto
Versamento dell’acconto addizionalicomunali trattenute sulle retribuzionierogate nel mese precedente: redditi da lavoro dipendente redditi assimilati
F24EPAttraverso l’utilizzodi Entratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00del secondo giornolavorativo antecedente la data diversamento
Seconda ratadelle nove previste in qualitàdi acconto perl’anno in corso
a cura di Gianluca Bertagna e Sara BozzoliConsulenti Enti locali
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OGGETTO ADEMPIMENTO MODALITÀ NOTE
Irap Versamento acconto mensile calcolato sulle retribuzioni erogate nelmese precedente: redditi da lavoro dipendente redditi assimilati (compresico.co.co.) redditi da lavoro occasionale
F24EPAttraverso l’utilizzodi Entratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00del secondo giornolavorativo antecedente la data diversamento
In caso di dipendente comandato odistaccato ilversamentoavviene daparte dell’enteutilizzatore
Cessione quintostipendio
Versamento all’Inpdap della quotatrattenuta al dipendente per prestiti
Accredito c/c dell’Inpdap
Contributo Ds Versamento del contributo Ds sulleretribuzioni erogate nel mese precedente: redditi da lavoro dipendente a tempo determinato
F24EP Si tratta di uncontributototalmente acarico dell’entepari all’1,61%dell’imponibile
ContributoGestioneseparata Inps
Versamento del contributo alla Gestione separata Inps sulle retribuzionierogate nel mese precedente: redditi di collaborazione in formacoordinata e continuativa
F24EP Va versatoanche per icompensi dilavoro occasionale sulla parteeccedente i5mila euro
ListaPosPA Trasmissione delle retribuzioni erogate al personale iscritto all’Inpdap edelle informazioni per l’implementazione delle posizioni assicurative
File telematico datrasmettere dal sitodell’Inps
Inps, prot. n.10810 del 18luglio 2012
Uniemensindividuale
Trasmissione dati retributivi e contributivi per l’implementazione delleposizioni assicurative individuali
File telematico datrasmettere dal sitodell’Inps
Adempimentoriservato aglienti che versano contribuzione all’Inps (adesempio, Dsper tempi determinati e contributi alla gestione separata)
GedapG e s t i o n e d i stacchi, aspettative e permess i s i n d a c a l i ,aspet tat ive epermess i perfunzioni pubbliche elettive
Invio alla presidenza del Consigliodei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica delle informazionirelative al personale che nel 2012 hafruito di distacchi, permessi cumulatisotto forma di distacchi, aspettativee permessi sindacali e aspettative epermessi per cariche elettive
Inserimento dei datidal sito http://www.perlapa.gov.it/web/guest/homegedap
Art. 50, commi3 e 4, del decreto legislativo30 marzo 2001,n. 165; contratticollettivi nazionali quadrointegrativi del27 gennaio1999 (G.U. n.33 del 10 febbraio 1999)
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OGGETTO ADEMPIMENTO MODALITÀ NOTE
Conto annualedel personale
Trasmissione delle spese inerenti alpersonale nell’anno 2012
Compilazione tabelle ed invio tramite ilsistema Sico
http://www.sico.tesoro.it/Sico/in attesa di circolare
Comunicazioneassenze
La comunicazione delle assenze aldipartimento della Funzione pubblica deve essere effettuata entro il 15di ogni mese per le assenze relativeal mese precedente
http://www.perlapa.gov.it/web/guest/homeassenze
GIUGNO
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Direttore responsabile: PAOLO POGGICoordinamento editoriale: Irene Chiappalone (06/30226353)email: [email protected]: Carmen Parrotta (06/30226105)email: [email protected] grafico: Design e Grafica Tax & Legal
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RAPPORTODI
LAVORO
Visite fiscali: la sospensione dell’Inpsnon riguarda i lavoratori pubblici
Con un comunicato sul sito istituzionale, il dipartimento della Funzione pubblica èintervenuto a precisare che non riguarda il pubblico impiego la decisione dell’Inps disospendere immediatamente le visite fiscali disposte d’ufficio per i lavoratori inmalattia.Con una nota inviata ai medici avente per oggetto la temporanea sospensione delleprocedure riguardanti le visite mediche di controllo, l’Inps ha, infatti, disposto l’immediata sospensione di tutte le visite fiscali per i lavoratori in malattia, ad eccezionedi quelle richieste esplicitamente dal datore di lavoro.La decisione rientra nell’ambito delle misure finalizzate al taglio dei costi e dovrebbeconsentire la realizzazione di un risparmio da 500 milioni di euro l’anno, sulla basedi quanto previsto dalla spending review.Al riguardo, la Funzione pubblica ha sottolineato che il provvedimento di sospensione delle visite mediche fiscali adottato dall’Inps incide solo sulle visite disposted’ufficio e che, non essendo queste previste per il settore pubblico, tale provvedimentonon si applica al lavoro pubblico ed ai dipendenti pubblici.Infatti, le visite di controllo sullo stato di malattia per il settore del lavoro pubblicosono disciplinate dall’art. 55septies del Dlgs n. 165/2001, che prevede sempre visite arichiesta della pubblica amministrazione.Ne consegue che l’Istituto continuerà ad effettuare le visite richieste dai datori dilavoro, anche pubblici, anche in considerazione del fatto che i relativi oneri sono aloro carico. Nel frattempo, anche i lavoratori dipendenti del settore privato, d’ora inavanti e fino a data da destinarsi, in caso di malattia riceveranno la visita medicafiscale solo se questa verrà richiesta dal loro datore di lavoro.Rimangono del tutto inalterate le modalità per richiedere il controllo: le pubblicheamministrazioni possono chiedere di effettuare le visite sia alle aziende sanitarielocali sia all’Inps, a seconda del sistema che ritengono più conveniente ed efficace,pagando il corrispettivo fatturato per ciascuna visita.Le modalità per chiedere il controllo all’Inps sono regolate dalla circolare n. 117 del 9settembre 2011, che prevede l’inoltro della richiesta in via telematica.La determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in casodi assenza per malattia rimane fissata con il decreto ministeriale 18 dicembre 2009,n. 206. (Vincenzo Testa)
SPECIALE FORUM PATrasparenza
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La sfida si giocasulla trasparenza
“Mettere in cima al nostro lavoro la sfida di unanuova e più sistemica trasparenza non èappesantirlo di una nuova etichetta, ma anziorientarlo e focalizzarlo sull’obiettivo primario”
L a grande domanda ditrasparenza che leggiamo intorno a noi è giu
stificata e ragionevole, speciein questi anni in cui gli scandali si sono accompagnati alladrammatica crisi che ha ridotto il tenore di vita e le aspettative di tutti gli italiani.Anche se avessi infatti tutta latecnologia del mondo e potessi in un minuto far conoscerea tutti il mio parere o il miovoto su qualsiasi cosa, inun’orgia di telecomandi, manon potessi contare sulla trasparenza e sulla verità, nonsarei in una vera democrazia.Se anche potessi svolgerequalsiasi adempimento on line, potessi dimenticare persempre l’indirizzo di qualsiasisportello pubblico e potessidialogare via Internet conqualsiasi ufficio, ma non sapessi esattamente come vengono spesi i miei soldi sinoall’ultimo euro, sarei un cittadino a metà.Se anche tutta la PA fossesemplice e diretta, ma non
potessi controllare quanteoperazioni di appendicite hafatto con successo l’ospedalein cui mi andrò ad operare oquanto costa l’ufficio provinciale del lavoro di xxx in confronto a quello di yyy che hapiù o meno gli stessi abitanti:beh, sarei ancora un suddito.
La sfida della trasparenzaSe non abbattiamo infatti ilmuro dell’opacità che ci cresce intorno sia nelle istituzioni e nell’amministrazione (quinon c’è bisogno che facciaesempi), sia nel privato (bastiguardare il caso di tante istituzioni finanziarie italiane edestere, ma anche la composizione dei Consigli di amministrazione o gli improvvisi buchi di bilancio di tante aziende del tutto private) nonandiamo più da nessuna parte. Anzi torniamo indietro, evelocemente anche nell’economia reale che, come sappiamo, trova una spinta essenziale proprio dalla fiducia.Perché il Paese è in crisi per la
di Carlo Mochi SismondiPresidente di FORUM PA
SPECIALE FORUM PATrasparenza
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 19
mancanza di lavoro e di soldi,ma è ancora più in crisi per lamancanza di speranza. E senza speranza non ci sono népartecipazione, né imprenditoria, né politica sana; ma lasperanza non può che nasceredalla fiducia e la fiducia trovaterreno fertile solo nella trasparenza e nella verità.È su queste basi che FORUMPA ha scelto di fare di questoslogan, “Il Paese alla sfidadella trasparenza”, il temaunificante di FORUM PA2013.In realtà noi ce ne occupiamoda anni: ma è necessario oggientrare in una nuova fase e inuna nuova dimensione in cuila trasparenza non sia uno deicampi di azione, ma sia l’ambiente in cui l’innovazioneprospera, se vuole essere innovazione sociale e non solonuovi prodotti o nuovi processi slegati dai bisogni realidel Paese.La trasparenza ci chiama sulterreno dell’innovazione istituzionale: qui parliamo dell’introduzione di un Freedomof Information Act in Italia, diuna riforma del bilancio suobiettivi chiari e comprensibili con una riclassificazioneche superi la prova di leggibilità, del governo per budget,di programmi di mandatochiari, di obiettivi misurabili,di rendicontazione, di democrazia basata sulla partecipa
zione alle scelte, di eliminazione delle opacità nei finanziamenti pubblici, del sacrorispetto del costo della democrazia, ma della tenacelotta allo spreco opaco deiprivilegi.
L’innovazione organizzativae tecnologicaLa trasparenza ci coinvolgepoi nell’innovazione organizzativa e dà un senso alla riforma della PA e della sua dirigenza: taglia alla base la corruzione; permette a ognidirigente di sapere quanto costa la sua unità operativa(provate a chiederglielo ora) edi parametrare i costi sui benefici; libera i dati in formacomprensibile per i cittadini;introduce la cultura della valutazione, del confronto e delmerito basata su numeri e dati oggettivi e non sulle appartenenze; restituisce ai territoriconoscenza utile per lo sviluppo, trasformando inutiliindagini sugli output in compiute riflessioni sugli outcome, ossia sugli effetti realidelle politiche pubbliche. Perevitare che l’operazione siaperfettamente riuscita coitempi e coi mezzi previsti (output), ma il paziente ahimè siamorto (outcome).La trasparenza è l’obiettivo ditanta parte dell’innovazionetecnologica che abilita nuovaconoscenza e nuove capacità:
aiuta la cooperazione tra entie tra sistemi; orienta il rilasciodegli open data; permette unavalutazione corretta e coraggiosa delle idee e quindi rende possibile quel “procurement pubblico di innovazione” che ora ci è negato; èl’ambiente in cui vivono le comunità intelligenti e che rende possibile la partecipazionee la sussidiarietà, perché nonsi collabora con chi non ciispira fiducia.
Osservazioni conclusivePer questo mettere in cima alnostro lavoro la sfida di unanuova e più sistemica trasparenza non è appesantirlo diuna nuova etichetta, ma anziorientarlo e focalizzarlo sull’obiettivo primario. D’altraparte da lì siamo partiti ventiquattro FORUM PA fa, nel1990, dalla legge 241 e dall’abbattimento del muro della burocrazia, che allora, illusi, pensavamo fosse a portatadi mano. E da lì, mutatis mutandis, tocca ricominciare senon vogliamo che la mancanza di fiducia diventi mancanza di speranza e la disperazione diventi la cattiva consigliera di scorciatoiesciagurate, “di un invernodello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo arrivare…” (come diceva l’imperatore Adriano nel celeberrimo libro della Yourcenar). l
“Il Paese alla sfida della trasparenza” è il tema unificante di FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
In particolare il tema della “trasparenza dinamica” trasparenza intesa come “accountability”, ossia la capacitàdi rendere conto non soltanto delle risorse impiegate, ma soprattutto dei risultati raggiunti, del rapporto tra
spese e benefici sarà al centro del convegno“Dalla trasparenza statica alla total disclosure” (premio Open PA)
mercoledì 29 maggio, ore 15.00
SPECIALE FORUM PAPubblica amministrazione
20 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
Quale modello di PA per usciredalla crisi?
La partecipazione attiva dei cittadini e l’uso dellatecnologia sono gli ingredienti che, se usatisapientemente, permetteranno alla PA di superarel’empasse
I problemi che la pubblica amministrazione, sia centrale sialocale, si trova oggi ad affron
tare sono purtroppo noti. Alleemergenze di natura economica,ambientale e sociale condivisecon gran parte dei Paesi, in Italiasi aggiunge una crisi della governance, una crisi, cioè, del rapporto tra governi e cittadini chesi è particolarmente acuita negliultimi anni. Quello che risultaevidente è che la crisi non è limitata ai processi in corso ma siestende soprattutto ai modelli eagli approcci fino ad oggi utilizzati. Quello che infatti chiediamoalla PA è di fare di più spendendo di meno e questo può esserepossibile solo adottando nuovemodalità di governo.Nuovi approcci alla macchinapubblica sono già stati tentatinegli anni passati, basti pensareal modello del New Public Management negli anni 80 poi preferito a quello del Public ValueManagement, sviluppati nel nordamerica con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azionepubblica, ma mai si era arrivati
alla criticità della situazione attuale.Da dove ripartire per ridisegnarela nostra PA? Da due fattori determinanti e complementari: lenuove forme di cittadinanza attiva e la tecnologia.
La cittadinanza attivaIl ruolo della cittadinanza è centrale per intendere un nuovo modo di amministrare. Si tratta diripartire dalla bella frase di Roosvelt: The government is us; weare the government, you and I eprendere atto, nella prassi amministrativa, che le persone sonoportatrici non solo di bisogni maanche di capacità e quindi possono svolgere un ruolo attivo nellacreazione di valore pubblico.Senza voler essere blasfemi siamod’accordo con chi ha scritto che ilcittadino è uno e trino: contribuente (con le sue tasse), consumatore (destinatario dei servizi) eproduttore (di soluzioni) per cuinella “nuova PA” deve e può assumere un ruolo centrale. Non a caso nel resto nel mondo ma anchein Italia si possono valutare le pri
di Gianni Dominici *
* Direttore generale di FORUM PA
me esperienze di codesign deiservizi pubblici in cui i cittadinisono chiamati a progettare, insieme alle amministrazioni, i servizidi cui sono destinatari. In altri casi si parla di crowdsourcing (dacrowd che sta per folla, gente eoutsourcing che sta per esternalizzare) per cui alla cittadinanza(o imprese che siano) viene delegata una serie di servizi di interesse pubblico (come, ad esempio, lagestione di un giardino o il monitoraggio dei servizi pubblici).
La tecnologiaL’altro aspetto che può fare ladifferenza rispetto al passato è latecnologia che può essere unformidabile strumento in gradodi emancipare il rapporto governocittadini. Basti pensarealle possibilità offerte dai socialmedia nel comunicare direttamente con i cittadini, alle potenzialità offerte dal web 2.0 percoinvolgere i cittadini nella produzione di contenuti e nell’interazione con l’amministrazione,all’impatto di una politica convinta sugli open data, così comeall’accesso diretto permesso dainternet agli atti della PA.
Gli ingredientiper superare l’empasseSono questi, dunque, gli ingredienti per una PA per uscire dalla crisi? Sì, se come tutti gli ingredienti, saranno cucinati sapientemente.
SPECIALE FORUM PAOrganizzazione
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I modelli che adottano questiapprocci sono molteplici: daquello dell’innovazione socialeportato avanti soprattutto dallaCommissione europea all’OpenGovernment voluto da Obama eche ha poi contagiato gran partedel mondo fino alle smart cities
che rimettono al centro l’importanza dei sistemi urbani.Tutti, pur da prospettive diverse,danno valore prioritario alla partecipazione dei cittadini e all’uso della tecnologia condividendo nuove dimensioni di governo:
importanza del capitale sociale; visione sistemica; centralità ai beni relazionali; priorità ai valori sociali; partecipazione civica nella creazione di valore pubblico; ritrovata centralità della dimensione “comunità” e territori. l
“Quale PA per quale Paese?”è il titolo del Convegno inaugurale di FORUM PA 2013
Appuntamento al Palazzo dei Congressi di Roma, martedì 28 maggio ore 9.30
Segnaliamo poi il convegno“Democrazia continua. Le tecnologie per la politica ampliano i confini della democrazia rappre
sentativa ed aprono nuove opportunità di partecipazione democratica” in collaborazione con laFondazione Ahref
martedì 28 maggio alle ore 12.00 a cui partecipa Stefano Rodotàwww.forumpa.it
Organizzazione: amministrareper obiettivi si può
Per amministrare per obiettivi occorre trasformareil programma elettorale in un piano di mandatoformato da un determinato numero di obiettivi daraggiungere, fondamentale per la redazione deipiani ufficiali dell’ente
Per amministrare perobiettivi è essenzialel’esistenza di un pro
gramma politico. Le amministrazioni locali nascono su unprogramma elettorale. Ciò che ilSindaco propone viene votato
dai cittadini e viene approvatodal Consiglio tra i suoi primi atti: è lo strumento fondamentaledi indirizzo e di governo. Questodocumento non può non influenzare pesantemente l’organizzazione politica e tecnica
di Michele BertolaDirettore generale del comune di Imola epresidente del comitato etico di Andigel
SPECIALE FORUM PAOrganizzazione
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dell’ente.Per amministrare per obiettivioccorre trasformare il programma elettorale in un piano dimandato formato da un determinato numero di obiettivi daraggiungere. Questo piano èfondamentale per redigere i piani ufficiali dell’ente: bilanci, piani delle opere, relazioni previsionali...Da qui poi si ricavano il Pianoesecutivo di gestione (Peg), ilPiano dettagliato degli obiettivi(Pdo) e quindi il piano delle performance.Sarà poi lo stesso percorso a ritroso che, in sede di controllo,verifica e valutazione, ne garantisce l’attuazione.
La distinzione di ruoliCosì si attua il principio di distinzione tra ruolo di indirizzo econtrollo dei politici e ruolo digestione dei tecnici. La politicaha un ruolo fondamentale e importante, ma è indispensabile lacapacità tecnica. I dirigentihanno informazioni, dati e capacità di gestione, e devono essere in grado di tradurre in pratica l’indirizzo, restituendo allapolitica il controllo sul raggiungimento dei risultati. In assenzadi quest’ultimo tassello, i dirigenti si deresponsabilizzano e ipolitici vedono la distinzionedei ruoli come una diminuzione.La gestione della pianificazioneva costantemente integrata anche informaticamente con glistrumenti di programmazionee di controllo dell’ente e con lavalutazione delle prestazioni deidirigenti e dei dipendenti.Il passaggio fondamentale cheorganizza il ciclo della programmazionegestionecontrollo negli enti locali è il Peg, integratocon il Pdo (che insieme sono ilciclo delle performance che garantisce la connessione con il si
stema di incentivazione).Dove questi atti sono gestiti conla pura logica dell’adempimento, si genera un processo autoreferenziale che guida solo se stesso. Se sono davvero strumenti diprogrammazione e gestione forniscono risultati positivi.
La programmazionePerché il metodo della programmazione sia efficace occorrono alcune attenzioni.n Essere conosciuto diffusa
mente, fornendo a tutti glioperatori termini, linguaggi emetodi omogenei.
n Esplicitare la “dipendenza”dell’organizzazione (concretamente definire i settori, iservizi, le attribuzioni umanee finanziarie, gli indicatori diattività e di risultato) dagliobiettivi da raggiungere.
n Attivare la disponibilità adintegrarsi e a contribuire attivamente al processo di cambiamento organizzativo in atto nell’ente.
n Promuovere l’assunzione diresponsabilità ed autonomiaa livello intermedio (i funzionari) nell’esercizio della funzione di coordinamento deiprocessi gestionali.
n Un ruolo di coordinamentotecnico nella compagine dirigenziale: la situazione rischiail blocco in quanto l’attorepolitico tende a rimanere inattesa di input informativi daparte dei tecnici, i quali, a loro volta, si mantengono immobili in attesa di un indirizzo più preciso da parte delpolitico. Ed entrambi percepiscono la latitanza dell’altraparte.
n Il rispetto dei tempi: controppa superficialità non sicolgono le implicazioni negative del ritardo nella approvazione dei bilanci. Periodi diesercizio provvisorio con in
certezza nelle fonti e nei progetti e la moltiplicazione degli atti autorizzatori compromettono la possibilità diraggiungere gli obiettivi.
n La continua interazione tragiunta e management: è essenziale la chiarezza della comunicazione tramite la direzione operativa, formata daldirettore e dai dirigenti, performulare gli obiettivi in termini di risultati attesi in modo da definirne il grado diraggiungibilità e permetternela misurazione.
Peg e PdoIl Peg deve chiarire il rapportotra le risorse finanziarie, strumentali e umane impegnate egli obiettivi in modo da valutarel’economicità delle scelte.È evidente quindi la stretta connessione tra Peg e organizzazione dell’ente. Sono necessaricontinui aggiustamenti organizzativi e la creazione di struttureflessibili e trasversali sia in senso verticale (facendo interagirediverse qualifiche professionali)che in senso orizzontale (facendo interagire operatori di diversisettori). Le normative, se ben attuate, permettono una certaflessibilità nell’assegnazione enell’impiego delle persone all’interno dell’ente: il Peg deveutilizzare al massimo questapossibilità.Il Peg deve definire con chiarezza l’assegnazione di obiettivi erisorse. Il Pdo, proprio perchépiù dettagliato, amplifica le possibilità di adattare la gestione alraggiungimento degli obiettivi.Per questo il Peg non deve scendere in dettagli di tipo tecnicogestionale. È il Pdo che entra nelmerito dell’articolazione deirapporti tra i diversi settori dell’ente.Il Pdo articola gli obiettivi el’utilizzo delle risorse assegnate
SPECIALE FORUM PAOpen municipio
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individuando le fasi necessarieper ciascun obiettivo, definendone i tempi e le interazioni.Così risulta chiaro il ruolo diciascun settore senza confonderne le responsabilità. Il Pdo
deve contenere gli indicatori diperformance, le iniziative di innovazione e miglioramento, glispecifici obiettivi assegnati aidirigenti. Nel Pdo sono infinedeterminati gli indicatori inter
medi di attività e risultato, perdotare l’ente di un “cruscotto”puntuale che permette di modificare tempestivamente la gestione in presenza di imprevistidurante il tragitto. l
A FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
sono in programma i convegni:
“La valutazione delle performance in tempo di crisi: come rispondere alla tentazione dei controllicentralistici” a cura dell’Associazione italiana di valutazione martedì 28 maggio 2013, ore 12.00
“Ricostruire insieme: come coinvolgere i dipendenti pubblici e privati nelle decisioni per promuoverelo sviluppo e la crescita”
in collaborazione con ImpresAperta e Andigelmartedì 28 maggio, ore 15.00
www.forumpa.it
Open municipio: il governoaperto parte dai comuni
Da dicembre 2012 è on line la prima realizzazionedi un modello di amministrazione che ha scelto lastrategia dell’apertura come traccia per il governodel futuro
Se una città più intelligente è una città che faun uso migliore delle ri
sorse comuni, a partire dal territorio e dai quattrini dei contribuenti; se una città intelligente è quella che prende in
maggiore considerazione i desideri e le necessità dei suoiabitanti, allora una città peressere più ‘smart’ non può cheessere innanzitutto ‘open’. Ilsuo governo deve essere il piùpossibile aperto un open go
di Vittorio Alvino *
vernment. Non soltanto trasparente ma permeabile e permeato dall’intelligenza e dalle conoscenze dei suoi abitanti,abilitati alla cittadinanza dallacondivisione delle informazioni rilevanti per la vita della comunità.Le nostre città somiglianosempre più a trappole impazzite anche, soprattutto, perchéhanno governi che sono chiusi, nei riguardi della comunità,fino al segreto, che sconfinaspesso in illegalità. L’intelligenza ne è tenuta fuori. Pene
* Presidente dell’AssociazioneOpenpolis (openpolis.it)
SPECIALE FORUM PAOpen municipio
24 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
trano invece gli interessi particolari di soggetti che riesconoa condizionare le scelte di governo in maniera tanto più decisiva quanto più il condizionamento è oscuro e nascosto.
L’apertura come ‘antidoto’alla crisiEppure oggi proprio il coinvolgimento delle persone che vivono la città è la chiave attraverso cui ricostituire la possibilità di appartenere ad unacomunità e quindi per reagireagli effetti devastanti della crisi economica che si abbattesui nostri comuni. Quando lecasse sono vuote e la credibilità di politica e istituzioni èesaurita, l’apertura dei processi politicodecisionali, diquelli economicofinanziari,di quelli amministrativi è ilmetodo e il messaggio per mobilitare le risorse attraversocui le comunità possono resistere ai colpi della crisi e trovare nuove vie d’uscita. Significa riconoscere che i modellipassati di gestione della cosapubblica e di mediazione degliinteressi sono inservibili nelcontesto attuale, sempre piùpericolosamente caratterizzato dalla sfiducia e dal risentimento. Vuol dire che le sceltesull’uso di come, perché e avantaggio di chi vanno utilizzate le risorse sempre piùscarse, necessitano di informazioni, motivazioni e confronti per poter guadagnare
quel minimo di consenso senza il quale governare non è piùpossibile.
Open municipioÈ questo il significato e la sfidache con il progetto Open municipio (www.openmunicipio.it)vogliamo dare alla formulaoramai troppo ambigua diOpen government. Da dicembre 2012, grazie all’adesionedel comune di Udine, è on linela prima realizzazione(www.openudine.it) di un modello di amministrazione chedimostra come sia possibile ribaltare la logica di una pubblicità opaca di atti e procedimenti in quella della trasparenza, condizione per lapartecipazione dei cittadini.Tutto è on line, atti, procedimenti, discussioni, voti, e documenti di Giunta e Consigliocomunale. Tutte le informazioni che riguardano i processipoliticodecisionali sono accessibili senza restrizioni epressoché in tempo reale. Se siconsidera che le delibere diConsiglio sono normalmentepubbliche solo dopo l’approvazione e solo per 15 giorni, dopodiché è necessaria un’assurda procedura di accesso agliatti, si ha l’idea del passaggiodi fase. Di fatto chi adottasseOpen municipio realizzerebbeun Foia (Freedom Of Information Act www.foia.it) per ilproprio comune.Soprattutto lo sforzo di Open
municipio è di tradurre la trasparenza e l’accountability intermini di comprensibilità effettiva di dati e processi perché cittadini, associazioni, imprese che siano motivati a seguire atti, argomenti o singolirappresentanti politici, possano farlo in maniera semplice ediretta. È possibile ricevere aggiornamenti nella propria email su ciò che quotidianamente succede in comune. Icittadini possono aggiungereosservazioni, commenti e “voti” agli atti in discussione nelleCommissioni e in Consiglio,prima dunque che le decisionisiano definitive. I rappresentati a loro volta possono accompagnare i loro atti con spiegazioni e motivazioni, replicareai commenti degli utenti edentrare in una relazione apertain cui interessi e punti di vistapossono confrontarsi alla lucedel sole.Dopo l’uscita di Open Udine cui presto si aggiungerà il comune di Senigallia abbiamoricevuto da ogni parte d’Italia,dal Sud in particolare, richieste di cittadini, associazioniciviche e singoli consiglieriper aprire anche nelle loro città istanze di Open municipio.Ma occorrono i dati ufficialiche solo l’amministrazionepuò fornire. Occorre che Sindaco, Giunta e Consiglio scelgano la strategia dell’aperturacome traccia per il governodel futuro. l
Vittorio Alvino sarà presente a FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
per incontrare gli amministratori comunali interessati ad adottarela piattaforma Open municipio
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Open Government: trasparenza epartecipazione, il progetto PerLa PA
PerLa PA interessa 20mila amministrazioni e80mila dipendenti. Nel progetto il coinvolgimentodelle “persone” ha superato l’ordinaria attenzioneverso le “tecnologie”
PerLa PA (www.perlapa.gov.it) è un sistema dibanche dati che coinvolge
oltre 20mila amministrazioni pubbliche e più di 80mila dipendentipubblici utenti e nel quale il coinvolgimento delle “persone” ha superato l’ordinaria attenzione versole “tecnologie”. Alcuni degli obiettivi fondamentali sono: uniformare la gestione degli adempimentidel dipartimento della Funzionepubblica, integrando tutte le banche dati presenti; garantire unsupporto decisionale al vertice politico amministrativo in modo dadefinire politiche pubbliche miratesulla base di una conoscenza, ilpiù possibile oggettiva, dei dati edelle informazioni; liberare i datiraccolti in formato “opendata”.
Le novità del progettoFin qui nulla di particolare e di innovativo, se non fosse che per realizzarlo si è utilizzata una metodologia nuova a partire già dall’analisi dei requisiti del sistema.Infatti, per la prima volta, attornoad un sistema informativo di unapubblica amministrazione che
coinvolge oltre 20mila enti, si è introdotto un processo trasparentee partecipato per la realizzazionedi un sistema informatico e organizzativo, che considerasse comefondamentale il contributo di tuttigli utenti (dipendenti pubblici)che, in uno scenario altamenteeterogeneo, raccolgono i dati edeffettuano le comunicazioni on line relative ai numerosi adempimenti normativi. Tale percorso haadottato un nuovo approccio dilavoro: l’Ost (Open Space Technology). Oltre 250 utenti volontari,provenienti da diverse tipologie diamministrazioni (enti centrali,province, comuni, scuole, ordiniprofessionali ecc.) hanno contribuito attivamente alla redazionedei requisiti del sistema PerLa PA,attraverso incontri (Laboratori), incui hanno potuto confrontarsi edesprimere le loro idee, le loro proposte, le criticità rilevate nelle vecchie procedure e nelle precedentibanche dati.Il sentiero è stato caratterizzato dauna completa trasparenza versogli utenti coinvolti nei laboratori.Tale trasparenza ha consentito che
di Davide D’Amico *
gli utenti acquisissero una conoscenza verso gli obiettivi e le modalità di realizzazione dell’iniziativa PerLa PA, attivando un’imprevista partecipazione. In aggiunta, lediverse esperienze degli utentihanno fatto maturare un’intelligenza collettiva, che ha portato adun effettivo “codesign” dell’interosistema a partire di un’analisi funzionale dal “basso”.
I laboratoriSono stati quindi pianificati, da ungruppo di lavoro, tre diversi laboratori ed il percorso è durato settemesi. Nel primo laboratorio, si èscelto appunto di utilizzare la metodologia dell’Open space technology che, attraverso una progettazione partecipata, ha consentito aidipendenti coinvolti di proporre edi gestire in completa autonomiaargomenti che ritenevano essereutili per la realizzazione del nuovosistema. Tutto improvvisato, senzaalcuna preparazione. Incredibile ilrisultato: oltre 52 sessioni di lavoro, per oltre 200 proposte raccolteattraverso la stesura di “istant report” sintetici. Le circa 200 proposte, un terzo delle quali di carattereorganizzativo, hanno costituito labase di partenza (analisi funzionale) per la realizzazione del nuovosistema informativo PerLa PA sullabase delle “necessità dell’utente”.
* Dipartimento della Funzionepubblica,responsabile tecnico
del progetto “PerLa PA”e autore della Bussola della
trasparenza dei siti web delle PA
SPECIALE FORUM PACittadinanza attiva
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Un nuovo paradigma in cui gliutenti/dipendenti diventano veri“attori protagonisti” del percorsodi realizzazione del nuovo sistemainformativo ed è come se ognunodi loro si fosse sentito l’autore diuna piccola parte di PerLa PA. Essielevano le proprie competenzepassando da attività legate al semplice “inserimento di dati” adazioni che li coinvolgono attivamente nel controllo sulla qualitàdei dati e nella realizzazione del
sistema informaticoorganizzativo,anche suggerendo e segnalandomiglioramenti ed evoluzioni.In questo nuovo approccio nonpoteva mancare il conferimento diun premio simbolico, da dare aipartecipanti ai laboratori e a questo nuovo percorso di progetto, incui il capitale umano è risultato ilfattore determinante per il successo dell’iniziativa. Definiti i criteri divalutazione sono stati premiati,con una pergamena, i più attivi sia
nella fase di analisi sia nella gestione della prima community che èstata attivata attorno a questo sistema di banche dati. Tanto l’entusiasmo tra i partecipanti, premiatie non, perché il riconoscimento delmerito, il sentirsi utile, il contribuire attivamente a costruire qualcosadi migliore può scatenare, anche inassenza di particolari incentivi economici, nuovi meccanismi impensati di efficacia e di efficienza ditutta la macchina pubblica. l
Per approfondimenti:link alla sezione del sito di funzione pubblica: http://www.funzionepubblica.gov.it/lastruttura/funzionepub
blica/attivita/perlapaadempimentionline/presentazione.aspxlink al volume: http://www.funzionepubblica.gov.it/lastruttura/funzionepubblica/attivita/perlapaadempi
mentionline/ilvolume.aspx
L’impegno del terzo settore per latrasparenza e la partecipazione
Per fare determinate scelte è necessaria lacollaborazione con una cittadinanza consapevole einformata, che elabori alternative, ripensi modelli dispesa e contribuisca alla qualità della democrazia
Perché un’Ong come ActionAid si dovrebbe occupare di trasparenza della
pubblica amministrazione? Cosac’entra un’associazione nata perdebellare fame e Aids in Africacon la partecipazione civica neicomuni italiani? Ci capita spesso
di rispondere a interrogativi come questi quando presentiamoil nostro lavoro a donatori, partner, rappresentanti degli enti locali. Le risposte sono molteplici.
Politiche coerenti ed efficientiInnanzi tutto, nel contesto attuale
di Beatrice Costa *
che vede l’Italia perdere terreno suricchezza e prospettive di crescita,capire se il nostro Paese dimostraresponsabilità verso i cittadini italiani che sperimentano processi diimpoverimento diventa importante quanto analizzare l’azione delnostro Paese nella lotta alla povertà nel mondo. Vi è quindi unaquestione di coerenza delle politiche (contrastare l’esclusione sociale a Nairobi come a Napoli), mavi è anche la scommessa di unacorrelazione positiva tra efficienzadella spesa pubblica per il welfaresul piano interno e per la lotta al
* Coordinatrice Sviluppoterritoriale ActionAid Italia
SPECIALE FORUM PACittadinanza attiva
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l’esclusione sociale nel mondo.Un ulteriore elemento è la consapevolezza che il contributo delprivato sociale è poca cosa rispetto all’impatto generato dalle scelte di chi governa la spesa delloStato e degli enti locali. Analizzarele politiche e contribuire a recuperare efficienza sulle scelte dibilancio consente di non accontentarsi della frequente risposta“c’è la crisi, non ci sono fondi”. Èper questo che di recente molteassociazioni hanno affiancato alleattività più tradizionali di rispostaai bisogni, azioni di analisi e pressione politica per far sì che lo Stato intraprendesse quelle iniziative di sistema, con risorse finanziarie adeguate e stabili perarrivare laddove la singola iniziativa filantropica non può arrivare,a sradicare cioè le cause di povertà e gli stessi presupposti dellamarginalità.
Partecipazione civicaMa perché questo sforzo non restiisolato, è indispensabile che accanto al lavoro di pressione peruna maggiore trasparenza si affianchino stimoli perché dal bassosorgano esperimenti di partecipazione civica. In Italia si sta riscoprendo il senso di lavorare per unamaggiore condivisione tra pubblica amministrazione e società civile nella speranza che ciò conducaad una maggiore giustizia sociale.Un anello essenziale di questa dinamica consiste nel rendere i beneficiari delle politiche sociali davvero protagonisti, in primo luogodel proprio riscatto ma anche della definizione e della valutazione
di quelle politiche che dovrebberocontribuire a tale riscatto. In questo senso, il monitoraggio dal basso della spesa pubblica può costituire uno strumento non solo perricostruire una relazione di fiduciatra cittadini e istituzioni ma ancheper migliorare i servizi a parità dirisorse. A tal fine le informazioni ei dati assumono un’importanzacruciale e la loro accessibilità diviene un presupposto su cui fondare processi partecipativi realmente trasformativi.
Open dataL’approccio alla conoscenza proprio del movimento Open data, seintrapreso dalle pubbliche amministrazioni con una logica politicae non solo commerciale o di facciata, può rappresentare la chiavedi volta su cui fondare scelte dipolitica pubblica informate e basate su elementi quantitativamente e qualitativamente rilevanti. L’elemento più interessante ditale approccio è che esso si staponendo come il crocevia di percorsi intrapresi da soggetti moltodiversi quali tecnici di Ict, giornalisti, progettisti, attivisti civici, innovatori sociali che intercettanoda un lato le questioni inerentialle smart cities (ossia la costruzione di città intelligenti e sostenibili) e dall’altro gli avanzamentitecnologici consentiti dalla retesu trasparenza e costruzione collettiva di innovazione.Si stanno quindi aprendo fronti dicollaborazione promettenti per ladiffusione di competenze di cittadinanza che, fuori dalle ristrettezze di un approccio esclusivamente
tecnologico, contribuiscono all’adozione di politiche abilitantiper i cittadini, capaci di tradurretanti singoli slanci in un progettodiffuso e di lungo periodo.ActionAid sta lavorando con partner quali Rena, Diritto di Sapere,Wikitalia, OpenPolis perché crescano le occasioni in cui i cittadinipossano ove adeguatamente formati valutare e monitorare laqualità di alcuni servizi pubblici epoter suggerire utilizzi alternatividelle risorse pubbliche. Come segno di convergenza tra mondi diversi che si uniscono con unobiettivo comune, abbiamo partecipato alla nascita della piattaforma OpenRicostruzione, pensataper garantire qualità e trasparenzanella ricostruzione dei territoriemiliani colpiti dal sisma del giugno 2012 e che permetterà unatracciatura puntuale di tutti i danni e le donazioni a edifici pubblicidanneggiati dal sisma.
Osservazioni finaliIl riscontro di queste iniziative daparte di molte amministrazioni èpositivo perché soprattutto gli entilocali minori sono alle prese condilemmi quotidiani di politicaeconomica: tagliare lo scuolabus oil servizio di assistenza domiciliareagli anziani non autosufficienti? Ilmessaggio che ActionAid vuoletrasmettere è che molte scelte nonpossono che essere fatte in collaborazione con una cittadinanzaconsapevole e informata, in gradodi elaborare alternative, ripensaremodelli di spesa e, in ultima istanza, contribuire alla qualità dellademocrazia. l
A FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
ActionAid Italia partecipa alla Giornata della Cittadinanza attivaCittadini attivi incontrano amministratori pubblici
In collaborazione con The Hub Roma Roma, giovedì 30 maggio, ore 9.30www.forumpa.it
SPECIALE FORUM PACittadinanza attiva
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Cittadini attivi incontranoamministratori pubblici
A Forum PA i cittadini propongono e discutonocon i loro rappresentanti politici le soluzionipossibili rispetto ad una sfida di grandeimportanza, qual è quella di incidere sullo spaziodi relazione tra cittadini e PA
Se l’innovazione sociale è diventata ormai il tormentone internazionale, la citta
dinanza attiva la segue a ruota. Amacchia d’olio, infatti, si estendela consapevolezza istituzionaleche senza i cittadini attivi la nostrasocietà non andrà lontano inquanto a sviluppo, sostenibilità ebenessere (materiale e non solo).Non a caso, presentando l’iniziativa della “Via italiana all’innovazione sociale”, Francesco Profumo,un mese fa ancora ministro dell’Istruzione, dell’università e dellaricerca affermava che al centrodell’intera questione non possonoche esserci i cittadini. E i cittadinisono sempre inseriti in comunitàche, a loro volta, fanno riferimento ad amministratori pubblici.
La relazione della PAcon i cittadiniA Forum PA 2013, in collaborazione con le principali organizzazioni di cittadinanza attiva einnovazione sociale, proponiamo un’inversione di processo:stavolta sono i cittadini che vengono a proporre e a discutere coni loro rappresentanti politici le
soluzioni possibili rispetto ad unasfida di assoluta importanza. Lasfida è incidere sullo spazio direlazione tra cittadini e PA, chedovrebbe essere necessariamenteaperto, bidirezionale e abilitantee che pure spesso è ostruito o arrugginito da qualcosa che può essere rimosso, riposizionato o migliorato. O piuttosto, come qualcuno suggerisce, “radicalmenteinnovato”.Dunque, nel contesto della sfidadella trasparenza raccolta da Forum PA 2013, la Giornata dellaCittadinanza attiva 2013 mette alcentro dei lavori la relazione dellaPA con i suoi cittadini a partiredalle esperienze e seguendo ilpunto di vista dei cittadini attivi.Ai lavori della giornata contribuiscono ActionAid Italia, AequinetHub, Asvi Management for Social Change, Biennale Spazio Pubblico, CittadinanzAttiva, Fondazione Mondo Digitale, ISin ReteItaliana Innovatori Sociali, Labsus Laboratorio per la sussidiarietà,Legambiente, OpenPolis, ProjectAhead ed Eyca – Alleanza Italianaper l’Anno europeo dei Cittadini2013.
di Chiara BuongiovanniRedazione FORUM PA
SPECIALE FORUM PAInnovazione sociale
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L’appuntamento di fine maggioNella mattinata del 30 maggiol’appuntamento è a Forum PA2013, in un incontro che offrirà unconfronto diretto tra le organizzazioni della cittadinanza attiva e irappresentanti politici ai diversi livelli istituzionali. A questi saranno“consegnate” in viva voce le raccomandazioni emerse dal lavoro digruppo su “come far funzionaremeglio la relazione PA cittadiniattivi”. Le raccomandazioni faranno riferimento a differenti linee tematiche: dall’open government all’educazione civica e alla cittadinanza digitale, dall’ambienteurbano alla fruizione dello spaziopubblico, dalle iniziative di curanella comunità al finanziamentodal basso.Prima di essere presentate a Forum PA 2013, le raccomandazionisaranno discusse e commentatenella serata del 29 maggio a TheHub Roma, lo spazio capitolinodedicato agli attori e ai processi di
innovazione sociale, con le esperienze, le associazioni, gli amministratori del territorio e i soggetti avario titolo interessati.Forum PA è da sempre attento allesfide che la pubblica amministrazione si trova ad affrontare, facilitando l’incontro con le soluzioniemergenti nel mondo produttivo esociale. Ora, l’attuale esplosione dinuovi bisogni e di nuovi diritti(spesso senza risposta) è sicuramente una grande, complessa sfida, che necessita di soluzioni nuove e non solo infrastrutturali. I cittadini attivi hanno unacompetenza (oltre che uno statuscostituzionale) che la pubblica amministrazione ormai ha il dovere diutilizzare, nell’ottica di quella cheviene definita l’amministrazionecondivisa dallo stesso GregorioArena, professore di Diritto amministrativo all’Università di Trento epresidente Labsus, che terrà leconclusioni dell’appuntamento.Non abbiamo bisogno di un’am
ministrazione chiusa, che facciadella gestione del bene comuneuna propria esclusiva, regia competenza. Non abbiamo bisogno diun’amministrazione che, in nomedi una mala interpretata apertura,arretri completamente dagli spazidi gestione del bene comune, delegando con noncuranza ai privati.Abbiamo bisogno di un tessuto diesperienze e competenze che leghino cittadini attivi e amministratori in un rapporto di fiducia econdivisione, in una relazioneaperta e trasparente per il perseguimento di un obiettivo comune.Come si fa? Per rispondere non vediamo soluzione migliore che identificare punti operativi e metodologie a partire dagli esperimenti dinuova governance che già esistonosui territori italiani. Iniziamo questo lavoro con la Giornata della Cittadinanza attiva a Forum PA 2013,a cui sono invitati a partecipare ipolitici, gli amministratori, i tecnicie i cittadini di buona volontà. l
L’innovazione sociale vistadalla parte delle amministrazioni
Una PA rinnovata, rispettosa delle regole ma nonostile né contrapposta ai propri interlocutorirappresenta una delle forme più concrete e realidi innovazione sociale
di Fabrizio CobisAutorità di gestione del Pon Ricerca
e competitività 20072013
È ormai un dato di fatto indiscutibile che esista unrapporto negativo in ter
mini di fiducia, rispetto, credibili
tà tra pubblica amministrazionee cittadini. È questo un rapportoche è andato via via deteriorandosi nel corso degli ultimi decenni e
SPECIALE FORUM PAInnovazione sociale
30 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
che ha determinato l’attuale statodi profonda diffidenza e malcontento che il cittadino palesementenutre nei confronti delle istituzioni pubbliche e, in particolare, neiconfronti della pubblica amministrazione, percepita ormai esclusivamente come luogo di inefficienze, illegalità e come soggetto ostilee incapace di comprendere e risolvere le esigenze provenientidall’esterno.Non v’è dubbio che a tale situazione hanno contribuito nel tempo numerosi fattori, primo fratutti il comportamento stesso della PA progressivamente arroccatasi dentro una miriade di adempimenti, regole, procedure e formalismi, utili esclusivamente agarantire la singola responsabilitàdel funzionario pubblico, e che haparallelamente perso ogni attenzione ai risultati da conseguire ealle esigenze concrete da soddisfare, soprattutto nella gestionedel denaro pubblico.
Il casoLa testimonianza di chi quotidianamente vive in prima persona glieffetti di questo rapporto negativopuò, dunque, rappresentare unpiccolo contributo per avviareuna riflessione più generale.Questo è il caso di un ufficio delministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca che ha laresponsabilità di governare ingenti risorse europee (pari ad oltre 6 miliardi di euro) destinate alProgramma operativo nazionale“Ricerca e competitività” per il sostegno agli investimenti in ricercae innovazione nelle aree del Mez
zogiorno che rientrano nel c.d.Obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).È evidente come tale attività faccia emergere in modo prepotentee “drammatico” l’assoluta necessità che quel rapporto, tra pubblicaamministrazione e cittadini ritorni ad essere positivo: fatto di credibilità, fiducia, dialogo, ascolto ecomprensione delle reciprocheesigenze. Elementi essenziali pergarantire a chiunque che una talemole di denaro pubblico vengaspesa in modo corretto, efficiente,utile.È proprio sulla base di tale consapevolezza che cerchiamo quotidianamente di svolgere il nostrocompito, coniugando tre elementi che reputiamo fondamentali efortemente interdipendenti gliuni dagli altri: efficienza e correttezza nella gestione delle risorse,profonda trasparenza delle singole azioni compiute, una modernaattenzione alle esigenze di comunicazione all’esterno di quanto siavvia e si realizza.Dal lato dell’efficienza e della correttezza sono state definite e implementate una serie di azioni edi soluzioni tese a conseguire ilrispetto rigoroso dei tempi amministrativi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche. In quest’ottica, ad esempio, è stata introdotta la figura del “projectofficer”, sul modello europeo, sono state semplificate procedure eformalità amministrative e sonostati potenziati gli strumenti informatizzati a supporto.In parallelo, è stata “abbracciata”la cultura della trasparenza del
l’azione amministrativa, nellaconsapevolezza che il cittadino hadiritto di “vedere” tutto quello chevede la PA. In particolare, attraverso il sito www.ponrec.it è stata attivata e progressivamente potenziata un’area “OpenData” checonsente a chiunque di sapere come il Pon R&C spende le proprierisorse, fruendo di un numero notevolissimo di dati e informazioniche possono essere elaborati eutilizzati secondo le proprie esigenze.Anche l’attività di comunicazioneè stata oggetto di attenzione, conl’intento di rendere partecipe ilcittadino di ogni aspetto che riguarda l’azione del Pon “Ricerca eCompetitività”, secondo metodinuovi e più moderni che vannodall’utilizzo dei social network allapreparazione e diffusione di specifiche campagne pubblicitariesui risultati ottenuti fino al coinvolgimento attivo di ogni soggettointeressato.
ConclusioniIn conclusione, al Miur siamoconvinti che una delle forme piùconcrete e reali di innovazionesociale sia una PA rinnovata, rispettosa delle regole (ovviamente)ma non ostile né contrapposta aipropri interlocutori. Una PA, dunque, che “si rende conto” delle esigenze di tutti, che “rende conto”della propria azione, che considera l’efficienza della propria azioneuna vera e propria “ossessione” eche non ha paura di aprirsi ed essere trasparente. Il tutto in uncontesto di dialogo, ascolto e partecipazione attiva del cittadino. l
A FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
Fabrizio Cobis interverrà al convegno“Cocreare soluzioni smart”
in collaborazione con Anci e Progetto Peripheria mercoledì 29 maggio 2013, ore 15.00www.forumpa.it
SPECIALE FORUM PACompetenze digitali
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 31
Competenze: i profili webnella PA
Il 14 febbraio scorso è stata rilasciata la primaversione stabile dei profili Ict specifici per il webdi terza generazione. Questi profili sono giàuno standard di fatto
Un tema centrale negli ultimi anni è senz’altro l’evoluzione della comunica
zione nella pubblica amministrazione. Grazie ad una serie dinorme, linee guida e vademecumsi è finalmente compreso sia all’interno che all’esterno delle PAche l’amministrazione pubblicatramite internet deve erogare nonsolo informazioni ma anche servizi e nell’epoca del c.d. Web 2.0 deve partecipare e coinvolgere ilcittadino al miglioramento dellaqualità dei servizi erogati. Ciò impone chiaramente la necessità diriorganizzazione “mentale” dell’amministrazione, in un’ottica dierogazione di servizi ed informazioni. In particolare si rende necessario, a seguito delle recentinormative in materia di trasparenza, organizzare i processi dipubblicazione al fine di garantireche i documenti pubblicati nelWeb siano realmente fruibili, ovvero siano utilizzabili e nell’ottica opendata riutilizzabili. Questo impone la formazione estesadel personale, nell’ottica della c.dcompetenza digitale, o per usare la terminologia dell’Unione
europea – Digital Skills.L’Unione europea tramite l’Agenda digitale ha avviato una serie diiniziative per la promozione dellavalorizzazione delle competenzedigitali, in quanto ci si è resi conto che in assenza delle competenze è impossibile erogare informazioni e servizi ai cittadini chequotidianamente utilizzano letecnologie Ict. Nel nostro paesepurtroppo si tende spesso ad“analogizzare” il digitale. Quotidianamente capita di scontrarsicon organizzazioni interne cheprevedono cicli di pubblicazioneda girone dantesco: ricezione diPec, stampa su carta, protocollazione a mano, digitalizzazione eripubblicazione. Lo stesso problema si riscontra con la pubblicazione di atti e documenti: miriade di materiale digitale cheviene “analogizzato” e ripubblicato. Servono quindi competenze,anche perché le responsabilità inambito di pubblicazione sonoaumentate. Innanzitutto ciò chedeve essere pubblicato on linedeve essere accessibile, ovverodeve garantire a tutti, senza discriminazione, la possibilità di
di Roberto Scano *
accedere ad informazioni e servizi. Serve inoltre competenzanella valutazione delle istanze degli utenti, nelle discussioni all’interno dei canali sociali con specifici ruoli e responsabilità.
I profili Ict per il Web di terzagenerazioneAd oggi non esistono definizionidi competenze con profili ufficialiall’interno della pubblica amministrazione: il catalogo delle professionalità Ict, riferimento prodotto dall’allora Cnipa basandosisui profili Eucip, è fermo al febbraio del 2010 e non comprendefigure specifiche per il Web senon un generico “Webmaster eMultimedia” – ovvero un “tuttologo” oggi improponibile. Nelle varie evoluzioni normative sononate le necessità di identificarespecifiche competenze: l’espertodi accessibilità, il responsabile alprocedimento di pubblicazione(e ai contenuti) e l’oramai essenziale figura dell’esperto della gestione della comunicazione Web,il community manager.Per ovviare a queste problematiche l’Iwa (International webmasters association), riconosciutada Cen come realtà di standardizzazione di professionalità per ilWeb, ha sviluppato una serie diprofili professionali (attualmente21) specifici per il Web, identificando le competenze, le cono
* Presidente IWA ITALYAssociazione italiana dei
professionisti del Web
SPECIALE FORUM PARisorse di genere
32 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
scenze e gli skill (professionali epersonali) richiesti per tale professionalità. Il lavoro, che hacoinvolto un gruppo formato daoltre 200 rappresentanti di ognisettore legato all’Ict, si è conclusoil 14 febbraio 2013 con il rilasciodella prima versione stabile deiprofili Ict specifici per il Web diterza generazione, disponibili nelsito web www.skillprofiles.eu.Tali profili sono già uno standarddi fatto al punto che sono già sta
ti utilizzati sia dal comune di Milano per attività inerenti all’approvvigionamento di competenze Ict, sia da parte dirappresentanze associative e sindacali quali il sindacatoNetworkers. Tali profili, essendoispirati al sistema di valutazionedelle competenze Ict europee (ECompetence Framework) consentono di garantire anche ai dipendenti delle PA la chiara identificazione di diritti e doveri in fase
di erogazione di informazioni eservizi: sparisce quindi la figuradel “Webtuttologo” anche in PAe si valorizzano le competenzedel Web Accessibility Expert(esperto di accessibilità), del WebContent Manager e del Community Manager, ma anche le figuredi chi in PA sviluppa soluzioniWeb (Frontend o Server side Webdeveloper) e di chi lavora nell’ambito dell’organizzazione dei dati(Knowledge Manager). l
A FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
“Le professioni del web” saranno al centro di un ciclo di Poster Sessionorganizzate da IWA ITALY
dal 28 al 30 maggio tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 11.45www.forumpa.it
Competenze: liberare le risorsedi genere nella PA
Vediamo cosa si può fare per non sprecare risorsee competenze che potrebbero aiutare nelmigliorare la pubblica amministrazione
di Flavia MarzanoPresidente Stati generali
dell’Innovazione
Volendo analizzare il concetto di “competenza” e declinarlo in ottica di genere, in
particolare nel mondo della pubblica amministrazione, partiamodalla sua definizione così come offerta da Wikipedia.“Il termine ‘Competenza’ deriva dalverbo latino competere (da cum epetere ‘chiedere, dirigersi a’ (Dizio
nario DevotoOli, 2005) che significa andare insieme, far convergerein un medesimo punto, ossia mirare ad un obiettivo comune, nonchéfinire insieme, incontrarsi, corrispondere, coincidere e gareggiare.Qualsiasi percorso si scelga nellavita la competizione è inevitabile,poiché solo attraverso essa si selezionano i migliori; occorre tuttavia
SPECIALE FORUM PARisorse di genere
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 33
rispettare le regole del gioco, dettateda migliaia di anni di civiltà (DeMasi, 2010) e dalla politica… Inoltre, secondo il Dizionario etimologico della lingua italiana di Cortellazzo e Zolli (1994), competente significa essere conveniente, congruoe appropriato. Competente è dunque chi agisce in maniera volutamente responsabile, secondo criterirelativi (quindi adattabili alle illimitate esigenze) e variabili, nonchésocialmente e politicamente riconosciuti sia in termini di una prestazione tecnicamente valida cheeticamente corretta e coerente coni valori di un gruppo (professionale)”.Niente di più e niente di meno.
Le risorse di genere nella PANella definizione sopra riportatac’è tutto quello che serve per descrivere e analizzare la tematicadelle risorse di genere nella pubblica amministrazione.Analizziamola nei dettagli.n Andare insieme, mirare a un
obiettivo comune, finire insieme e incontrarsi: questo significa competenza e questo fannole donne, non fosse altro cheper esigenze di sopravvivenza,fin dai tempi delle caverne.
n Si selezionano i migliori graziealla competizione, dice De Masi, affermazione simile e complementare rispetto a quantodiceva Darwin parlando di ecosistemi. Se si vogliono prendereesempi dalle discipline biologiche e trasferirli alla realtà economicosociale bisogna inquadrare il principio della selezio
ne naturale nella logicagenerale di funzionamento degli ecosistemi e integrarlo conalcuni altri concetti fondamentali come quello della biodiversità. Le specie in cui non esistevariabilità genetica sono quellenelle quali è massimo il rischiodell’improvvisa e rapida estinzione per incapacità di adattarsi alle anche minime variazionidei parametri dell’ecosistema.Mutatis mutandis in un sistemain cui prevalgono un unico “tipo” di competenza e un unicogenere senza possibilità di differenziarsi e di evolversi, il rischio che una sua inadeguatezza di fronte a un problema specifico determini una crisigenerale è molto elevato.
n Competente significa conveniente, congruo e appropriato.Le donne in Italia sono mediamente più e meglio formate degli uomini, si laureano prima espesso con voti più alti (Rapporti annuali AlmaLaurea), ma laPA non sempre vede il ruolo delle donne sufficientemente valorizzato perdendo quindi se nonaltro in convenienza ed efficacia. E che dire del divario di retribuzione (nell’Unione europeaha un valore medio del 16,2%)?
n Responsabilità. Criteri socialmente e politicamente riconosciuti. Prestazione eticamentecorretta e coerente con i valoridel gruppo professionale. Anche qui appare evidente chel’esclusione delle donne, a parità di competenza e merito, nonpuò essere un criterio social
mente e politicamente valido esoprattutto non coerente con ivalori e le necessità della PA diessere efficace anche dal puntodi vista economico. In Italia latroppo scarsa presenza delledonne nel mondo del lavoro èun elemento gravissimo di arretratezza economica del paese(Fonte: Closing the gender gap,Ocse http://www.oecd.org/gender/closingthegap.htm) non sipuò quindi più prescindere daldefinire nuove policy per aumentare le risorse di generenella PA.
Cosa si può fare?Che cosa si può fare allora per nonsprecare risorse e competenzeche potrebbero aiutare nel migliorare la pubblica amministrazione?Sarebbe sufficiente applicarequanto suggerito dalla Commissione europea in diversi documenti di indirizzo (http://ec.europa.eu/justice/genderequality/genderpaygap/index_en.htm,http://www.oecd.org/gender/Executive%20Summary.pdf, SouthEast Europe Transnational Cooperation Program, Actions to implement the Strategy for Equalitybetween Women and Men 20102015) di cui citiamo solo alcuneindicazioni: politiche e normative per le pariopportunità; parità di salario per parità dilavoro; equilibrio di genere nelle posizionidecisionali (la Ce propone il 40%); superare i ruoli di genere nellaformazione. l
Di questo tema si parlerà a FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
in occasione del convegno“#PianoD: come liberare le risorse delle donne” organizzato in collaborazione con Microsoft futuro@lfemminile
e con il gruppo WISTER Women for Intelligent and Smart TERritoriesRoma, martedì 28 maggio 2013, ore 15.00
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Verso un vademecum per i pianistrategici delle smart city
La raccolta e la pubblicazione di linee guidaoperative in grado di tracciare una “via italiana”alla smart city rispondono alla richiestadi numerose amministrazioni locali
Pianificare e implementarepolitiche urbane oggi inItalia significa affrontare tre
fattori che concorrono a renderesempre più difficile l’azione deidecisori locali: la contrazione importante e duratura delle risorseeconomiche disponibili, la recentetendenza alla riduzione degli ambiti di autonomia dei livelli di governo territoriale, l’aumento dellacomplessità delle questioni sociali.I primi due aspetti appaiono orapiù che mai correlati, perché gliultimi provvedimenti del precedente Governo basavano il lorofondamento ideologico sulla “crisi” (non solo quella economica,ma anche quella morale che tornaa vedere protagonisti negativi della cronaca giudiziaria alcuni amministratori locali) per arrivare ainvertire la direzione del percorsoin senso federalista che ha caratterizzato l’azione di tutti i livelli digoverno degli ultimi 20 anni.Tutto questo ha una forte influenza sulle politiche urbane. Bastiguardare una qualsiasi rassegnastampa dedicata alle città per vedere come, nell’ultimo anno, il tema centrale sia sempre stato la
difficoltà dei sindaci nel mantenere attivi i servizi fondamentali afronte di riduzioni di bilancio conpercentuali a doppia cifra e comequesto si stia ulteriormente complicando a causa dell’indeterminatezza del percorso di riformaistituzionale che viene tratteggiato, ma non definito, per le cittàmetropolitane e per le province.
Le smart cityAnche a partire da questi presupposti, il tema delle smart city ha inpoco tempo conquistato l’attenzione di sindaci e assessori qualenuovo approccio in grado di darerisposte concrete ai bisogni dinuovi modelli nello sviluppo locale e urbano. Se la discussione haraggiunto un elevato grado di maturità, poco ancora è stato fattoper rendere questo approccio unpercorso operativo concreto. Inoltre, come qualsiasi approccio innovativo, quella delle smart city rischia di diventare un’ennesimaoccasione perduta se non potràavvalersi delle necessarie competenze, interne ed esterne alla pubblica amministrazione, in grado digestire le innovazioni introdotte.
di Paolo TestaDirettore Cittalia Anci ricerche
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Per questo motivo, l’Anci, con ilsostegno del Miur, ha deciso di costituire l’Osservatorio nazionalesmart city che, grazie alla partnership con Forum PA, procederà amappare e mettere in rete le esperienze già avviate dai comuni italiani, individuare le soluzioni tecnologiche e gli strumenti di programmazione adottati,evidenziare gli ostacoli ancora esistenti, elaborare analisi, ricerche emodelli replicabili, favorire la conoscenza, la collaborazione, la comunicazione.Il lavoro dell’Osservatorio, che haun orizzonte di 12 mesi, si articolerà in tre fasi:1) la costruzione della communi
ty e la definizione condivisa diun vademecum operativo;
2) l’accompagnamento e la diffusione del vademecum;
3) la sperimentazione su un numero limitato di città pilota.
Il vademecumLa realizzazione di un vademecum, vale a dire la raccolta ela pubblicazione di linee guidaoperative in grado di tracciare una“via italiana” alla smart city, risponde alla richiesta diretta di numerose amministrazioni locali
che, sull’onda della notorietà chequesta locuzione ha assunto, vogliono costruire un futuro miglioreper il proprio territorio.Il vademecum è pensato come undocumento “aperto” in cui, oltrealle indicazioni operative per governare il processo di pianificazione della città intelligente, confluiranno gli esempi e le esperienze incorso di realizzazione nelle cittàitaliane ed europee e un set distrumenti operativi provenienti dadiverse discipline scientifiche (statistica, sociologia, pianificazioneterritoriale, analisi delle politichepubbliche ecc.). Lo definiamo“aperto” perché il processo cheporterà alla sua realizzazione prevede che i comuni che partecipano all’Osservatorio, i ricercatori ele aziende interessate contribuiscano alla sua stesura con il proprio contributo di idee ed esperienze.Quali saranno i contenuti del vademecum?La pianificazione dello sviluppodella città del (prossimo) futuro ela definizione di una matrice progettuale che, integrando interventie risorse in ambiti differenti, abbiaimpatti significativi sulla qualitàdella vita delle persone e sul rilan
cio economico del tessuto urbano,non potendo che partire da unforte lavoro di analisi del contestoterritoriale e sociale.Analisi dei fabbisogni e delle necessità che il territorio esprime,ma anche l’individuazione dellevocazioni e degli asset specifici diquel territorio: la smart city, e glielementi innovativi che si portadietro, deve diventare per le cittàun’occasione di riflessione profonda sul futuro del proprio sviluppo, in piena armonia con lapropria identità. Questa non puòpiù essere definita da poche persone, per quanto influenti, nelchiuso delle loro stanze, ma richiede il coinvolgimento dei cittadini che saranno interessati daquelle politiche, sia come destinatari che come (co)produttori.In conclusione, l’Osservatorio nazionale smart city dell’Anci hal’ambizione di contribuire alla costruzione delle città intelligentiaffiancando amministratori e dirigenti coraggiosi e consapevoli, ingrado di orientare le proprie sceltein funzione di una visione di periodo lungo e che sappiano restituire alla città una propria identità eun proprio percorso di sviluppo.Speriamo di farcela! l
“Smart city: mettere al centro il cittadino” è uno dei temi centrali di FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
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Nell’ambito dell’Osservatorio nazionale smart cities di Anci sono in programma:l il seminario “Fondi e forme di finanziamento per le Smart City” giovedì 30 maggio 2013, ore 15.00l il Tavolo di lavoro a porte chiuse “La programmazione delle Smart Cities: un vademecum condiviso” (riservato alle città
aderenti all’Osservatorio nazionale smart cities dell’Anci) giovedì 30 maggio 2013
Sul tema “Smart city: mettere al centro il cittadino” sono in programma tre eventi di livello internazionale, che sonoparte della PERIPHÈRIA FINAL CONFERENCE “Human Smart Cities: from Vision to Practice” e rappresentanoun’anteprima di alcuni temi che saranno affrontati durante l’edizione 2013 di Smart City Exhibition, Bologna, 1618ottobre:l “Human Smart Cities: la visione” mercoledì 29 maggio 2013, ore 9.30l “Cocreare soluzioni smart” mercoledì 29 maggio 2013, ore 15.00l “Human Smart Cities: come realizzarle” giovedì 30 maggio 2013, ore 12.00
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La smart specialisation nellaprogrammazione 20142020
Le strategie per la specializzazione intelligentesono una delle precondizioni per un utilizzoefficiente dei fondi europei
La nuova programmazionecomunitaria 20142020 portacon sé non poche novità che
influiranno sulle scelte di regioni eStato centrale in merito ai progettida finanziare. Secondo la propostadella Commissione alla base deinegoziati in corso sulla politica disviluppo e coesione, i nuovi fondiper la ricerca e l’innovazione nonpotranno essere spesi finché nonverrà approvata una strategia coerente con il principio della “specializzazione intelligente”.Gli Stati e le regioni europee, cioè,dovranno analizzare, tramite i metodi rigorosi suggeriti dalla Commissione, i punti di forza del proprio territorio, cioè le risorse imprenditoriali, naturali, culturaliche lo rendono unico, immaginando come le Ict e più in generale le nuove tecnologie possanosfruttarne appieno le potenzialità. Poi, una volta individuati, suquesti puntare tutto, scordandosigli incentivi a pioggia tipici di unastagione da superare. SecondoPhilip McCann, Special Adviser delCommissario europeo per la Politica regionale Johannes Hann, intervenuto a un recente workshop
su questo tema dell’Università diCambridge, “smart specialisationnon significa specializzarsi in determinati settori produttivi, maimplica piuttosto una diversificazione tecnologica che sappia sfruttare le potenzialità locali individuate dalle strategie, generando ricadute positive a livelloimprenditoriale anche attraversola creazione di nuovi settori”.
La strategia perla specializzazione intelligenteQuesto processo è chiamato, nelgergo degli esperti del gruppo Knowledge for Growth dellaCommissione, “scoperta imprenditoriale” innovativa. Il punto dipartenza è sempre un asset locale:una filiera produttiva che spingel’export, un’università di eccellenza che genera competenze e iniziative per l’innovazione, le conoscenze e le competenze accumulate da università e centri di ricerca “giacimenti di innovazione” attualio potenziali su cui far leva per losviluppo. Il metodo porta quindi adelineare scenari di innovazione esfruttamento imprenditoriale attraverso il coinvolgimento attivo
di Luigi Reggi *
del mondo della ricerca, dell’imprenditorialità e della società civile, contribuendo così a minimizzare il rischio che la strategia riflettale posizioni di una politica localeautoreferenziale o sia il frutto dimero esercizio compilativo di unaqualche società di consulenza.I finanziamenti saranno quindiconcentrati sui settori tecnologiciche potranno fornire soluzioni eapplicazioni concrete anche nell’ambito dei settori produttivi tradizionali quali il turismo, l’agricoltura, il tessile, l’abbigliamento,nonché delle industriechiave delnostro paese come la meccanica,l’industria automobilistica ol’agroindustria.In questo quadro, anche la c.d.Agenda digitale assume un ruolodeterminante pure nella strategiaeuropea per la ricerca e la competitività. Gli obiettivi dell’Agenda digitale, infatti, non solo garantiscono le condizioni abilitanti all’innovazione (reti ad alta velocità,servizi pubblici digitali e interoperabili, creazione di competenze Icte coinvolgimento dei cittadini, datipubblici aperti e maggiore collaborazione pubblicoprivato) ma,attraverso la diffusione delle Ict neiprocessi produttivi delle imprese,contribuiscono a realizzare la visione europea di una società dellaconoscenza e di un’economia piùsolida.Ancora una volta, quindi, dall’Europa arriva uno stimolo a miglio
* Esperto di Politicheper l’innovazione
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rare le modalità con cui gestiamoe indirizziamo gli investimentipubblici. Le strategie per specializzazione intelligente sono infattiuna delle precondizioni per unutilizzo efficiente dei fondi europei, senza le quali il rischio di nonspendere o disperdere le risorse finanziarie che arriveranno dall’Europa è drammaticamente alto.
Il momento delle scelteInoltre, sembra proprio che per idecisori locali sia venuto il momento di fare delle scelte. Le imprese da incentivare non sono lepiù radicate e rappresentative,ma quelle con maggiori potenzialità nel medio periodo, magari forse proprio quelle startup che ancora non esistono. La
ricerca da sovvenzionare non ènecessariamente quella dei “soliti sospetti”, ma quella che garantisce le ricadute più promettenti in termini di sviluppo economico.È il momento, quindi, di dire anche dei “no”, sfruttare coraggiosamente questa opportunità e tentare così di uscire dalla crisi. l
“La programmazione 20142020 nelle politiche di coesione” è uno dei temi centrali di FORUM PA 2013(Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio) www.forumpa.it
L’evento centrale per approfondire questo tema è in programma martedì 28 maggio alle ore 15.00: il convegno“Verso Europa 2020. La programmazione 20142020 nelle politiche di coesione” in collaborazione con il
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economicaSegnaliamo inoltre:
l Futuro del Fse. Il partenariato economico e sociale nella programmazione 20142020 martedì 28 maggio,ore 9.30
l “OpenCoesione: vieni ad aprire i dati sulle politiche di coesione” mercoledì 29 maggio, ore 12.00l Rimettere il tempo al centro dell’azione pubblica. La valorizzazione della variabile temporale come innova
zione di metodo nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali 20142020 giovedì 30 maggio, ore 9.30
Sviluppo e benessere equoe sostenibile
Il rapporto Bes 2013 avvia un percorso perrendere il Paese più consapevole dei propri puntidi forza e delle difficoltà da superare per migliorarela qualità della vita dei cittadini
Secondo il quadro concettuale proposto dall’Ocse[1]
si ha un vero progresso
della società quando si verificaun incremento del benessereequo e sostenibile. Partendo da
di Linda Laura SabbadiniDirettore Dipartimento statistiche sociali
e ambientali, Istat
1) Giovannini, E., Hall, J., Morrone, A. and Ranuzzi, G., (2010), A Framework to Measure the Progress of Societies, Oecd Statistics Working Papers (5): 26.
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2) www.misuredelbenessere.it
3) http://www.istat.it/it/archivio/84348
questa assunzione il Cnel el’Istat hanno avviato un processoper misurare il benessere attraverso indicatori condivisi a livello nazionale con il terzo settore, isindacati e le associazioni di categoria, le associazioni femminili, ecologiste e dei consumatori, iquali possono diventare un riferimento per il dibattito pubblicoe servono a meglio indirizzare lescelte democratiche rilevanti peril futuro del Paese[2].Il progetto sul “Benessere equoe sostenibile” (Bes) si è prefissato l’obiettivo di analizzare livelli,tendenze temporali e distribuzioni delle diverse componentidel Bes, così da identificare punti di forza e di debolezza, nonchéparticolari squilibri territoriali ogruppi sociali avvantaggiati/svantaggiati (equità), anche inuna prospettiva intergenerazionale (sostenibilità).
Il rapporto BesIn qualche modo tutti i dodicidomini del Bes possono averedelle ricadute in termini di sviluppo della società e dei territori. Ciononostante è possibileprovare a tracciare un quadrosintetico dei fattori di limitazione allo sviluppo più problematici emersi dal primo rapportosul Benessere equo e sostenibilein Italia[3].Uno dei primissimi aspetti riguarda l’istruzione e formazione. Il percorso formativo è finalizzato a raggiungere e mantenere conoscenze e competenzeadeguate per aumentare l’occupabilità delle persone, favorirelo sviluppo e realizzare stili divita adeguati alla società complessa in cui viviamo. L’Italia,nonostante i miglioramenticonseguiti nell’ultimo decennio,
non è ancora in grado di offrirea tutti i giovani la possibilità diun’educazione adeguata. Il ritardo rispetto alla media europea e il fortissimo divario territoriale si riscontrano in tutti gliindicatori che rispecchianoistruzione, formazione continuae livelli di competenze. Il livellodi istruzione e competenze che igiovani riescono a raggiungeredipende in larga misura dall’estrazione sociale, dal contestosocioeconomico e dal territorio.Strettamente correlato al primopunto, gli indicatori relativi alladimensione lavoro e conciliazione dei tempi di vita segnalano un grave spreco di risorseumane del Paese, soprattuttofemminili e dei giovani. Il tassodi occupazione e quello di mancata partecipazione al lavoro,già tra i più critici dell’Unioneeuropea, sono ulteriormentepeggiorati negli ultimi anni acausa della crisi economica.L’Italia è, dopo la Spagna, il Paese europeo che presenta la piùforte esclusione dal lavoro deigiovani e l’unico ove un’interamacroregione ha bassissimeopportunità di occupazione regolare. Quasi tutti gli indicatoridi qualità dell’occupazione peggiorano e non solo per il negativo andamento congiunturale.L’Italia è uno dei paesi Ocse coni più bassi livelli di fiducia verso gli altri e, inoltre, la sfiducianei partiti, nel Parlamento, neiconsigli regionali, provinciali ecomunali e nel sistema giudiziario caratterizza tutti i segmentidella popolazione, tutte le zonedel Paese e le diverse classi sociali. Un problema di scarsa fiducia tra i cittadini e verso leistituzioni può rendere più diffi
cile creare le condizioni per unavita economica e sociale pienamente soddisfacente.Il patrimonio culturale del nostro Paese rappresenta un valoreinestimabile per la collettività euna possibile fonte di grandesviluppo dei territori, tuttaviasoffre di un insufficiente rispetto delle norme e di una nonpuntuale azione di controllo daparte delle amministrazioni.Analogamente, per quanto riguarda l’ambiente, emergonosegnali contraddittori, infattiaumenta la disponibilità di verde urbano e delle aree protette,ma inquinamento e dissestoidrogeologico rappresentano ungrave rischio distribuito su tuttoil territorio nazionale.L’Italia si distanzia notevolmente dai Paesi europei più avanzatiin termini di ricerca e registrazione di brevetti, mentre si posiziona meglio in termini di propensione all’innovazione delleimprese. Il rapporto tra spesaper ricerca e sviluppo e Pil è stabile e ancora lontano dalla media europea.Infine dall’analisi del complessodei servizi tipicamente garantitiagli abitanti di una società moderna come quella italianaemerge un quadro variegato inquanto la qualità dei servizi sociali non è sempre adeguata,anche se ha visto significativimiglioramenti nel tempo.Il rapporto Bes 2013 avvia unpercorso per rendere il Paesemaggiormente conscio dei propri punti di forza e delle difficoltà da superare per migliorare laqualità della vita dei cittadini,attuali e futuri, ponendo taleconcetto alla base delle politiche pubbliche e delle scelte individuali. l
SPECIALE FORUM PAAgenda digitale
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A FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
Istat organizza il convegno “Benessere equo e sostenibile: un nuovo strumento per le policy”Roma, giovedì 30 maggio 2013, ore 9.30
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Governo che va (e viene),Agenda digitale che resta (?)
All’ingranaggio dell’Agenda digitale, per poterfunzionare a pieno regime, mancano due rotelleche sono regole tecniche e investimento in risorseeconomiche e umane
In questi giorni l’attenzione della maggior parte degli italiani èpuntata verso la formazione del
neonato Governo e tesa nello sforzo di cogliere qualche segnale chepossa indicare quali sarannoorientativamente le scelte e le direttive del nuovo esecutivo.Chi si interessa di eGovernment edigitalizzazione si pone un ulteriore interrogativo, che riguarda il destino dell’Agenda digitale e deisuoi obiettivi, la priorità che verràloro (o meno) concessa a fronte dialtre emergenze in questo delicatomomento storico e politico. Il rischio è ovviamente quello che iprogrammi dell’Agenda passino inquesta fase in secondo piano enon venga data loro piena attuazione.Eppure l’innovazione digitale ap
plicata ai processi della PA, delleaziende e delle professioni, la messa in opera di sistemi corretti edefficienti di digitalizzazione documentale possono rappresentaredavvero la chiave di una grandesvolta, garantire trasparenza, sviluppo, risparmio ed efficienza oltreche tutela dell’ambiente.
Lo stato dell’arteCerchiamo di fare un punto suquanto è stato fatto finora e suquanto sarebbe auspicabile venisse fatto ora (e con urgenza) per dare al nostro Paese la digitalizzazione che merita.L’Agenda digitale ha sostanzialmente elencato una serie di principi validi e giusti che, sulla scia deidettami comunitari, individuanogli obiettivi da raggiungere per di
di Silvia Riezzo *
* Responsabile comunicazione Anorc
gitalizzare settori pubblici strategici del nostro Paese come l’istruzione, la sanità, la fiscalità, la giustizia.Tali principi vanno ad aggiungersia una normativa preesistente (basti pensare al Cad) già piuttosto articolata e ricca di enunciati generici e non sono accompagnati invece dalle necessarie direttive dinatura tecnica. Ricordiamo che nelpassaggio al digitale è in ballo unenorme capitale, ovvero i nostridati, la nostra memoria e la suasopravvivenza e integrità, e avereuna regolamentazione tecnica chedia delle istruzioni univoche, dettagliate e pratiche su come avvalersi dei nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione (e chela legge ci obbliga ormai ad utilizzare) è fondamentale, tanto perpermettere un funzionamento veloce, corretto, interoperabile diquesti processi digitali quanto pernon lasciare al caso i nostri documenti e far correre dei rischi ai nostri dati (proprio su questo aspettomira a tenere alta l’attenzione laneonata organizzazione degli Statigenerali della memoria digitale,promossa da Anorc).
SPECIALE FORUM PA‘Cultura on line’
40 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
È il caso forse di ricordare che attualmente mancano in Italia le regole tecniche sulla firma elettronica avanzata, sulla firma biometrica, sulla gestione elettronica deidocumenti e sulla loro correttaconservazione digitale e si attende ancora il decreto sulla fatturazione elettronica. Ci troviamo inuna situazione a tratti paradossale che vede, solo per fare un esempio, l’obbligatorietà dell’uso dellaPec da parte della PA, ma l’assenzadi regole tecniche che chiariscanocome conservarla correttamente:
questo non fa altro che tenere tuttinell’incertezza, le amministrazionicome i cittadini che vi si rapportano. Le regole tecniche sono quindiuna priorità, insieme ad un’onestadisillusione circa la possibilità chel’innovazione prevista dall’Agendasi possa attuare veramente a costozero. Non si può credere che unsimile svecchiamento nelle abitudini dell’apparato amministrativonon comporti dei costi per l’adeguamento tecnologico delle realtàlocali e centrali, per la formazionedel personale interno e l’informa
tizzazione dei cittadini.Questi due concetti (regole tecniche e investimento in risorse economiche e umane) sono le duerotelle che mancano all’ingranaggio dell’Agenda digitale perpoter funzionare a pieno regime,in loro assenza tutte le parolespese al riguardo e tutta la documentazione prodotta e gli intentienunciati sono un meccanismofermo e inceppato. Ci auguriamoche il legislatore non ne sottovaluti l’importanza e voglia farlo alpiù presto ripartire. l
Anorc collabora alla realizzazione di due iniziative premiali in occasione di FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi diRoma, 2830 maggio): Riconoscimento “Memoria Digitale”, iniziativa promossa dagli Stati generali della memoria digitale, incollaborazione con ANORC e FORUM PA, con lo scopo di attribuire un riconoscimento alle amministrazioni pubblichepiù virtuose e innovative in ambito di gestione e conservazione dei documenti digitali. I progetti selezionati verrannopresentati nel corso del convegno “Dal CAD alla PA senza carta: la sfida dello switch off” che si terrà il 28maggio a FORUM PA 2013 (ore 12.00). Riconoscimento Open PA, iniziativa lanciata da FORUM PA in collaborazione con la Camera di commercio diRoma e con la collaborazione scientifica di ANORC, per individuare, far conoscere e premiare le amministrazioni chehanno fatto dei passi importanti sulla strada della trasparenza intesa come “accountability”, ossia la capacità di rendereconto ai cittadini delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti. La premiazione sarà il momento centrale del convegno“Dalla trasparenza statica alla total disclosure” che si terrà il 29 maggio a FORUM PA 2013 (ore 15.00).
“Il museo che vorrei”
Il ministero per i Beni e le attività culturali ha sceltoi social media per conoscere come gli italianiimmaginano il loro museo ideale
La Direzione generale per lavalorizzazione del patrimonio culturale del Mibac ha,
tra i compiti istituzionali, quello dipromuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione dell’im
Direzione generale per la valorizzazionedel patrimonio culturale Mibac
SPECIALE FORUM PA‘Cultura on line’
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menso patrimonio culturale in uncontesto sociale, nazionale ed internazionale in continua e rapidaevoluzione.“Bisogna attrezzarsi per essere alpasso con i tempi: comprendere lenuove dinamiche e utilizzare le tecniche di diffusione dell’informazione più avanzate per raggiungeresegmenti di pubblico sempre piùampi attraverso una presenza consapevole e pianificata sulle maggiori piattaforme on line”, questele linee guida del direttore generale, Anna Maria Buzzi, subito messein pratica, lo scorso dicembre, conl’iniziativa on line “Il museo chevorrei”.
“Il museo che vorrei”Una consultazione pubblica in rete ad ampio raggio, aperta a tuttigli utenti del sito web della Direzione generale della valorizzazione (www.valorizzazione.beniculturali.it) che ha inaugurato, per laprima volta, una nuova modalitàdi avvicinamento e di apertura aicittadini, coinvolti nel processodecisionale come parte attiva; nella consapevolezza che l’ascoltorappresenti un fattore decisivonell’identificazione di risposte mirate e di soluzioni concrete per larimozione delle barriere (culturali,fisiche, economiche) che sonoostacolo all’ottimale fruizionepubblica del patrimonio culturale.La consultazione “Il museo chevorrei”, di cui è stata data notiziasui principali mezzi di comunicazione tradizionale e sui principalisocial network, è durata 15 giornicon domande finalizzate alla com
prensione delle prioritarie esigenze dei cittadini e all’ascolto delleproposte per migliorare l’accessoai luoghi della cultura statali.Gli utenti che hanno visitato, durante tale periodo, il sito della Direzione generale sono stati tantissimi, circa 15mila, questo a dimostrazione della grande voglia dipartecipazione da parte dei cittadini. Coloro che hanno cliccato sulquestionario sono stati 11.755;mentre i questionari compilaticon buon esito 7.043.Dai dati della consultazione, elaborati da un’équipe di esperti, èemerso che il pubblico che haaderito è per la maggior partefemminile (il 60%), è caratterizzato da un alto livello di istruzione (il70% ha almeno una laurea), è giàfidelizzato (il 40,96% dichiara di visitare almeno 6 mostre l’anno) edè rappresentativo di quelle categorie professionali accomunate daun tipo di attività prevalentementeintellettuale (impiegati, studenti eliberi professionisti).Appare significativo che i motiviche spingono il pubblico a visitarei luoghi della cultura siano i contenuti artistici e storici delle opereesposte (il 77%) ai quali si accompagna l’importanza attribuita almateriale informativo (per il 54%).Dai risultati del questionario èemersa una generale disponibilitàdegli utenti a pagare un bigliettodi ingresso nei luoghi della cultura(il 70%), anche se il desiderio dipoter usufruire di momenti di gratuità strutturali, individuando, adesempio, un giorno al mese in cuientrare gratis nei musei, piace al
61% degli utenti che si sonoespressi anche a favore di un ampliamento delle fasce di età a cuiapplicare la gratuità (ferma restando quella fino a 18 anni) e dell’applicazione di tariffe ridotte tra i 19e i 29 anni (il 60%).Sempre a proposito di agevolazioni, “carte abbonamento”, “tariffefamiglia”, “biglietti integrati” e tutte le ipotesi di scontistica trovanofavore tra il pubblico: il 29,92%gradirebbe poter usufruire di carteannuali (con facilitazioni ancheper cinema, teatri, librerie, trasporti ecc.), nell’ottica di una fruizione di servizi sempre più in retetra di loro.Infine emerge l’importanza annessa agli orari di apertura qualefattore utile alla fruizione del museo. Il 78,28% del pubblico ritieneimportante poter fruire di orari diapertura estesi (serali ecc.), mentre la comodità di raggiungere ilmuseo con mezzi pubblici è apprezzata dal 55,39% dei cittadini.“Con questa iniziativa ha dichiarato Anna Maria Buzzi abbiamoper la prima volta voluto dare voceal pubblico, utilizzando i mezziche la grande diffusione dei socialmedia mette a disposizione. L’apprezzamento e la partecipazionedel pubblico, considerando ancheil poco tempo in cui la consultazione è stata on line, sono andati oltreogni nostra aspettativa. I risultatiottenuti, insieme ad altre ricercheprecedentemente effettuate, ci serviranno come utili spunti per elaborare future modifiche regolamentari riguardanti l’accesso ailuoghi della cultura”. l
A FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma, 2830 maggio)
Anna Maria Buzzi, Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del ministero per i Beni e le attività culturali,interverrà al convegno
“Social PA: come se la cava la PA sui social network”martedì 28 maggio 2013, ore 12.00
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SPECIALE FORUM PAIn agenda
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lConvegno inaugurale Quale PA per quale Paese?martedì 28 maggio, ore 9.30
lLa valutazione delle performance in tempo di crisi: come rispondere alla tentazionedei controlli centralisticia cura dell’Associazione italiana di valutazionemartedì 28 maggio 2013, ore 12.00
lRicostruire insieme: come coinvolgere i dipendenti pubblici e privati nelle decisioni per promuoverelo sviluppo e la crescitain collaborazione con ImpresAperta e Andigelmartedì 28 maggio, ore 15.00
lDemocrazia continua. Le tecnologie per la politica ampliano i confini della democrazia rappresentativaed aprono nuove opportunità di partecipazione democraticain collaborazione con la Fondazione Ahrefmartedì 28 maggio, ore 12.00
lSocial PA: come se la cava la PA sui social networkmartedì 28 maggio 2013, ore 12.00
lDalla trasparenza statica alla total disclosure (premio Open PA)mercoledì 29 maggio, ore 15.00
lPA e sviluppo del Capitale umano (in memoria di Ubaldo Poti)Nel corso dei lavori verrà presentato il 6° rapporto sulla “PA vista da chi la dirige”, promossodal dipartimento della Funzione pubblica e realizzato da Promo PAmercoledì 29 maggio, ore 9.30
lLotta alla corruzione: dagli atti ai fattigiovedì 30 maggio 2013, ore 9.30
lThe future of government: quale amministrazione per l’Italia del 2020?giovedì 30 maggio 2013, ore 15.00
Il programma potrebbe subire delle modifichePer tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.forumpa.it
Su ‘Settore pubblico e pubblico impiego’a FORUM PA 2013 (Palazzo dei Congressi di Roma)
si segnalano questi convegni
LAVORO PUBBLICOBlocco degli stipendi
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 43
Stipendi ancora ai blocchi.A quando la partenza?
di Massimo ArgenzianoUniversità degli studi di Genova
Con un parere chesuscita non pocheperplessità, PalazzoSpada, chiamato apronunciarsi in meritoalla proroga delblocco degli stipendidei dipendentipubblici, si èdichiarato “favorevoleall’ulteriore corsodello schema diregolamentoproposto”,rispondente alla ratiodi contenimento dellaspesa
Il Consiglio di Stato[1] ha emesso, con decreto n. 01832/2013,il parere inerente alla proroga
zione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”.Tale schema di regolamentointroduce disposizioni inteseal conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dall’art.16, comma 1, del decreto legge6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111, il qualeha previsto, appunto, che conapposito regolamento si potessero prorogare al 31 dicembre2014 le vigenti disposizioniche limitano la crescita deitrattamenti economici, ancheaccessori, del personale dellepubbliche amministrazioni.Il documento, licenziato il 28marzo scorso per il prescrittoparere e preliminarmente approvato dal Consiglio dei ministri in data 21 marzo 2013, porta in attuazione le misure dicui al comma 1, lett. b) e c), e alcomma 2, del citato art. 16 delDl n. 98 del 2011.L’intervento normativo consta
del blocco degli stipendi deidipendenti pubblici. Come noto, nel contesto della complessiva riduzione della spesa pubblica, l’art. 9 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e dicompetitività economica, hadisposto un doppio limite allacrescita stipendiale del personale contrattualizzato[2]:n il blocco della contrattazio
ne nel pubblico impiego peril triennio 20102012;
n il limite complessivo ed individuale relativo al trattamento accessorio per iltriennio 20112013.
Lo schema di regolamentoL’atto sottoposto all’esame della sezione porta il titolo di“Schema di decreto del Presidente della Repubblica recanteregolamento in materia di proroga del blocco della contratta
1) Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza di sezione dell’11 aprile 2013. La legge n. 127/1997, c.d. Bassaninibis affida l’emissione delparere sugli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione,all’apposita sezione consultiva di nuova istituzione, oppure all’Adunanza generale (a giudizio della sezione stessa o del presidente del Consiglio diStato), mentre non fa parola della possibilità di affidare l’esame degli schemi ed il conseguente parere a commissioni speciali istituite ex art. 22 delTesto unico del Consiglio di Stato. Tuttavia, il parere è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dallasezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza (art. 17, comma 28).
2) Inoltre, il comma 21 ha stabilito la non applicazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 al personale in regime di diritto pubblico dei meccanismi diadeguamento retributivo previsti dall’art. 24 della legge n. 448/1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive delpersonale richiamato in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’Istat, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenticontrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi.
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di un articolo unico, suddivisoin 3 commi.Il comma 1, alla lett. a), dispone la proroga al 31 dicembre2014 delle misure previste dalcitato art. 9 del decreto legge31 maggio 2010, n. 78:n limite dei trattamenti eco
nomici individuali (art. 9,comma 1);
n riduzione delle indennitàcorrisposte ai responsabilidegli uffici di diretta collaborazione dei ministri e individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivispettanti ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);
n limite massimo e riduzionedell’ammontare delle risorse destinate al trattamentoaccessorio del personale(art. 9, comma 2bis);
n congelamento dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera, comunquedenominate, del personalecontrattualizzato e di quelloin regime di diritto pubblico(art. 9, comma 21).
Analoga disposizione, con riferimento al personale docente,educativo ed Ata della scuola, ècontenuta al comma 1, lett. b),con proroga al 31 dicembre2013, con effetto sull’anno2014, dei blocchi introdottidall’art. 9, comma 23, del citato Dl n. 78/2010.Il comma 1, lett. c), reca unamisura che sterilizza, ai finicontrattuali, gli anni 2013 e
2014 ed annulla gli incrementicontrattuali eventualmenteprevisti a decorrere dall’anno2011 per tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009,n. 196.Il comma 1, lett. d), richiamal’erogazione dell’indennità divacanza contrattuale negli importi in atto corrisposti ai sensi dell’art. 9, comma 17, delpredetto Dl n. 78 del 2010 edispone, per gli anni 2013 e2014, il blocco degli incrementi di tale indennità, in derogaalle previsioni di cui all’art. 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,prevedendo, inoltre, l’adozione del modello di calcolo derivante dai parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti[3], a partire daltriennio contrattuale 20152017.Il comma 2 estende al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale le disposizioni riguardanti le proroghe del blocco deitrattamenti economici e delleprocedure contrattuali disposte al comma 1.Il comma 3, infine, autorizza ilministro dell’Economia e dellefinanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il parere del Consiglio di StatoOccorre, preliminarmente, ricordare che lo schema è sottoposto al parere obbligatoriodel Consiglio di Stato quale atto di normazione secondaria
del Governo, nello specificoquale regolamento delegato. Ilparere esprime un sindacatopreventivo sulla legittimitàformale e sostanziale delle disposizioni proposte, ma rappresenta anche un momentodi collaborazione con il Governo, poiché si propone di vagliare l’adeguatezza dell’articolato anche nel merito delle soluzioni normative indicate.Nel parere de quo la sezioneper gli atti normativi del Consiglio di Stato ritiene di doverformulare alcune osservazionidi carattere sia formale che sostanziale in ordine allo schemadi regolamento proposto.Viene, in primo luogo, riconosciuta la riconducibilità delleprevisioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), al quadrodelineato dalla normativa primaria.Le osservazioni della sezione,pare strano in presenza di unGoverno “tecnico”, riguardanoessenzialmente la tecnicanormativa e comportano l’invito al Governo a redigere l’articolato secondo le buone regole del drafting formale (attinente alla chiarezza, allascrittura, al linguaggio delledisposizioni).Infatti, dopo aver sollecitatoun espresso richiamo allasentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n.223, il Collegio suggerisce disostituire la lett. a) dello schema regolatorio con altra disposizione che garantisca “daun lato, (di) una maggiorechiarezza espositiva e, dall’al
3) Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, intesa del 30 aprile 2009 per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetticontrattuali del pubblico impiego e art. 47bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001.
LAVORO PUBBLICOBlocco degli stipendi
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4) La deroga riguarda l’art. 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
tro, (di) una esigenza di completezza del richiamo del quadro normativo con riguardo aldispositivo della precitata sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 ed al disposto del comma 22, ultimo periodo, del citato decreto legge n.78 del 2010 (in riferimento allainapplicabilità al personale dicui alla legge 19 febbraio 1981,n. 27 delle disposizioni di cuiai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, del decreto leggemedesimo)”.Relativamente al disposto dicui al comma 1, lett. d), concernente l’indennità di vacanza contrattuale, la deroga ivipresente, con correlata previsione del blocco, senza possibilità di recupero, per gli anni2013 e 2014, del riconoscimento di incrementi, trova anch’essa, a giudizio della sezione, adeguata base normativaprimaria nel precitato art. 16,comma 1, lett. b)[4].Stesso giudizio è espresso perla previsione secondo cui l’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 20152017 “è calcolata secondo le modalità e i parametriindividuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia”. Il supporto legislativo sirinviene sempre al comma 1del medesimo art. 16 del decreto legge n. 98 del 2011, il qualedemanda espressamente ad unregolamento da emanare aisensi dell’art. 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n.400, alla lett. c), “la fissazionedelle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità
di vacanza contrattuale per glianni 20152017”.L’unico passaggio che destaperplessità, secondo il Collegio, anche per la necessità diuna chiarificazione terminologica, riguarda la formula introdotta nell’intervento, allorquando è stabilito che la predetta indennità “non assorbequella corrisposta ai sensi delprecedente periodo”.Infatti, il Collegio evidenzia come l’espressione “‘non assorbe’ possa prestarsi ad equivociinterpretativi, in particolare inun contesto di blocco della crescita dei trattamenti economici,fonte di possibili controversiein sede giurisdizionale”.La sezione esprime l’avvisoche “il non assorbimento debba essere inteso in senso nonlimitativo della posizione economica del pubblico dipendente: orientano per tale soluzione,oltre al significato lessicale deltermine, anche i contenuti della relazione illustrativa, che riportano espressamente la locuzione ‘senza riassorbimento deipredetti importi’ (id est, importi relativi al periodo 20132014erogati ai sensi dell’articolo 9,comma 17, del Dl n. 78 del2010) nonché il prospetto delle‘economie lorde’ che, relativamente a tale misura, prevede,per il 2015 e 2016, un dato paria ‘zero’”.Diversamente opinando, laprevisione integrerebbe, in sostanza, “un ‘blocco’ ulterioredella crescita del trattamentoeconomico accessorio del dipendente, e specificatamente,una non consentita proroga ol
tre il 2014 del blocco degli incrementi retributivi a titolo diindennità di vacanza contrattuale (…). In tal caso, la previsione non troverebbe inveroidonea copertura normativanel disposto del precitato articolo 16, comma 1, lettera c) che è limitato alla fissazione,mediante atto regolamentare,delle sole modalità di calcolodell’Ivc e presterebbe quindi ilfianco a rilievi di questo Consesso”.Fermo quanto sopra, il parereè concluso con un giudizio dirispondenza dello schema diregolamento alla ratio di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, conconseguente “parere favorevoleall’ulteriore corso dello schemadi regolamento proposto”.
Osservazioni finaliCertamente, non era facileipotizzare che da PalazzoSpada arrivasse il colpo di pistola dello starter per la ripresa della contrattazione nelpubblico impiego, ma forseera lecito attendersi analisipiù approfondite che potessero sorreggere il decisore politico, anche riguardo all’opportunità dell’intervento. Lalegittimità formale e la “congruità contabile”, cioè il corretto perseguimento delle finalità di risparmio, rimangono, nel parere in commento,l’unico parametro di una valutazione (riguardante, invece, anche la coerenza delle disposizioni con il complessodell’ordinamento), che confina il ruolo del Consiglio di
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Stato negli angusti spazi diuna funzione consultiva ridotta a mera attività di consulenza legale.Un possibile tracciato di critica poteva scorgersi nella sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223,richiamata dallo schema di regolamento, a giustificazionedelle esclusioni dal campo diapplicazione dell’articolato, epiù volte dallo stesso Consiglio di Stato nel parere.Il Giudice delle leggi parla anoi non solo attraverso queldispositivo[5], ma anche mediante le motivazioni addotte.
Allora, è possibile scorgereelementi di incostituzionalitàin una proroga del blocco contrattuale e stipendiale, tantopiù in presenza di progressionidi carriera, avendo riguardo aiprincipi di proporzione e adeguatezza dello stipendio, dicapacità contributiva, di buonandamento, di uguaglianzaecc.[6].È d’uopo, poi, evidenziare come la proroga, peraltro certamente tardiva e persino eccessiva nell’estensione all’istitutodella tutela retributiva dellaIvc, non possa annoverarsi tragli interventi “eccezionali,
transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso”,che giustificano manovre temporanee finalizzate nell’immediato a conseguire un risparmio di spesa[7].Esaurito l’iter di valutazionetecnicogiuridica, spetterà oraal nuovo Governo vagliarel’opportunità della proroga,cioè stabilire se electa una vianon datur recursus ad alteram,ovvero se i lavoratori pubblicihanno già dato un sufficientecontributo ai saldi di bilancioed è ora possibile aprire unanuova fase contrattuale e di rilancio del settore. l
5) È costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 22, del Dl 31 maggio 2010 n. 78 nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19febbraio 1981 n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e2013 ed il conguaglio del triennio 20102012 e che per tale personale, per il triennio 20132015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misuragià prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cuinon esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21. La stessa norma è costituzionalmente illegittima anche nella parte incui dispone che l’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e2013, sia ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013; ed è altresì illegittima nella parte in cui dispone che adecorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall’Istitutonazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a90mila euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente150mila euro. Infine è costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 10, del Dl n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico deldipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del Dpr 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione deltesto unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
6) La Corte evidenziava l’ingiustificata “disparità di trattamento fra la categoria dei magistrati e quella del pubblico impiego contrattualizzato, che,diversamente dal primo, vede limitata la possibilità di contrattazione soltanto per un triennio”. Tuttavia, con la proroga, anche i contrattualizzati sivedono sottrarre ogni possibilità di confronto negoziale per almeno altri due anni.
7) Corte cost., sentenza n. 245 del 1997, dejure.giuffre.it
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LEGGE ANTICORRUZIONEPubblica amministrazione
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 47
La PA dopo la leggeanticorruzione
La legge n. 190/2012, c.d. anticorruzione, hadelegato all’Esecutivo il riordino e la disciplina dimaterie “strategiche” per la lotta all’illegalità nellePA. A distanza di pochi mesi dalla delega, sonostati adottati 3 dei 5 decreti attuativi, in tema ditrasparenza, incandidabilità ed inconferibilità eincompatibilità degli incarichi
Il Dlgs n. 39 dell’8 aprile 2013,in materia di inconferibilità eincompatibilità di incarichi
nelle pubbliche amministrazionirappresenta l’ultima tappa delpercorso compiuto in tempi record per l’attuazione della leggec.d. anticorruzione.La legge n. 190 del 6 novembre2012 ha rappresentato un segnale forte per la lotta alla corruzione nella PA. Lo ha fattomettendo in campo una serie dimisure che investono la pubblica amministrazione direttamente dal di dentro, incidendo sulsuo funzionamento per prevenire e reprimere l’illegalità. Percontrastare il fenomeno gravissimo che da troppo tempo attanaglia il Paese, il legislatore si èavvalso soprattutto dello strumento della delega al Governoper il riordino e la disciplinadelle materie più complesse. Invero la legge anticorruzione haintrodotto non poche novità, sia
con interventi diretti sul codicepenale attraverso modifiche eintegrazioni con nuove figure direato sia sul piano della prevenzione, introducendo numerosi obblighi programmatici epubblicitari. Ma la legge in parola ha soprattutto tracciato lelinee guida per le non pochedeleghe al Governo.
Le deleghe al GovernoPiù in particolare la legge n. 190ha delegato l’Esecutivo ad adottare:n un decreto legislativo per il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1,comma 35);
n un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti erelative sanzioni disciplinaricorrelati al superamento deitermini di definizione dei pro
di Giulia LaddagaAvvocato
LEGGE ANTICORRUZIONEPubblica amministrazione
48 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
cedimenti amministrativi (art.1, comma 48);
n uno o più decreti legislativi permodificare la disciplina vigentein materia di attribuzione diincarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa divertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di dirittoprivato sottoposto a controllopubblico; nonché per modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra dettiincarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati in possibile conflitto con l’eserciziodelle pubbliche funzioni (art. 1,commi 49 e 50);
n un testo unico in materia di incandidabilità alle cariche dimembro del Parlamento europeo e nazionale, alle elezioniregionali, provinciali, comunalie circoscrizionali, nonché perricoprire le cariche di presidente e componente del consigliodi amministrazione dei consorzi, dei consigli e delle giuntedelle unioni di comuni, diaziende speciali e istituzioni,degli organi esecutivi delle comunità montane (art. 1, commi63, 64 e 65);
n un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichiche comportino l’obbligatoriocollocamento fuori ruolo (art.1, commi 67, 73 e 74).
A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della legge anticorruzione sono stati adottati 3dei 5 decreti attuativi, oltre alnuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,adottato con Dpcm dell’8 marzoscorso. Invero, anche per le duedeleghe rimaste inattuate, il Governo ha predisposto i relativischemi di decreto, ma la fine legislatura ne ha paralizzato l’iterdi formazione.La prima delega attuata dal Governo riguarda il “Testo unico
delle disposizioni in materia diincandidabilità e di divieto diricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delittinon colposi”, di cui al Dlgs n.235 del 31 dicembre 2012. Il Testo unico riordina la materiadelle incandidabilità delle cariche elettive di deputato, senatore e parlamentare europeo,nonché il divieto di assumereincarichi di Governo nazionalee le cause di incompatibilitàdelle cariche elettive regionali enegli enti locali.Maggiore la portata innovativadella seconda delega, attuatacon il Dlgs n. 33 del 14 marzo2013, recante il “Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto delegato introduce l’accesso civico, riconosciuto a chiunque, gratuitamente e senza motivazione, vogliaaccedere a documenti, informazioni o dati che, pur oggetto diobbligo di pubblicazione, nonsiano stati resi pubblici, nonchéuna serie di obblighi per l’amministrazione, tra cui l’adozionedel Programma triennale per latrasparenza e l’integrità.
Il Dlgs n. 39 del 2013Di pari “strategica” importanzarispetto al Dlgs n. 33/2013 è l’ultimo decreto attuativo della legge anticorruzione, il Dlgs n. 39dell’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli entiprivati in controllo pubblico”. Ildecreto delegato, con l’intento direndere più restrittiva la disciplina in materia di incompatibilitàe cumulo degli incarichi, incidesulla attribuzione di incarichi dirigenziali interni ed esterni e
di responsabilità amministrativadi vertice nelle amministrazionistatali, regionali e locali, di amministratore di ente pubblico edi diritto privato sottoposti acontrollo pubblico, nonché nelleaziende sanitarie locali.La nuova disciplina punta sull’imparzialità degli organi divertice, escludendo possibili interferenze derivanti da precedenti comportamenti, assunzioni di cariche o svolgimento diattività idonee a creare presunzioni di possibili conflitti di interessi, anche in termini di possibile contrasto con l’interessepubblico. In particolare, il legislatore individua tre cause di inconferibilità: la condanna, anche con sentenza non passata ingiudicato, per uno dei reati contro la pubblica amministrazione;lo svolgimento di incarichi inenti di diritto privato finanziatidall’amministrazione che conferisce l’incarico e l’appartenenzaad organi di indirizzo politico.Quanto a quest’ultima causa diinconferibilità, pare opportunauna precisazione. Mentre per lainconferibilità degli incarichi dilivello regionale e locale è tracciata una disciplina puntuale,assai più esigua ed inconferenteappare la disciplina sugli incarichi ad ex membri di Governo(presidente del Consiglio deiministri, ministro, vice ministro,sottosegretario di Stato e dicommissario straordinario delGoverno ex art. 11 della legge n.400/1988). L’art. 6 del Dlgs n.39/2013, infatti, si limita ad unmero rinvio alla legge n. 215 del2004 sui conflitti di interessi.Sono altresì individuate le incompatibilità tra incarichi dirigenziali o di vertice e lo svolgimento di incarichi elettivi o latitolarità di interessi privati chepossano porsi in conflitto conl’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Il decreto legi
LEGGE ANTICORRUZIONEPubblica amministrazione
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slativo prescrive dunque l’obbligo per i soggetti ai quali vieneconferito l’incarico, di scegliere,a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindicigiorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e losvolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché losvolgimento di attività professionali, ovvero l’assunzione dellacarica di componente di organidi indirizzo politico. Quanto alleincompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarielocali e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati elo svolgimento di attività professionali, i divieti prescritti dal Dlgs n. 39 sussistono altresì allorché i suddetti incarichi, carichee attività professionali siano assunte o mantenute dal coniuge edal parente o affine entro il se
condo grado. A garanzia dellesuddette previsioni, il legislatoreha prescritto la nullità dell’attodi conferimento dell’incarico,adottato in violazione del decreto, nonché la decadenza in casodi incompatibilità. È compito delresponsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione vigilare sul rispetto del Dlgs n. 39/2013, nonché contestareall’interessato e segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione,all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la violazione, oltre che alla Corte dei contiper l’accertamento di eventualiresponsabilità amministrative.Su quest’ultimo punto pare opportuno specificare che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiaratinulli sono responsabili per leconseguenze economiche degliatti adottati, mentre sono esentida responsabilità i componenti
assenti al momento della votazione, i dissenzienti e gli astenuti.
ConclusioniIl Dlgs n. 39, come si è visto, introduce non pochi vincoli perassicurare l’imparzialità e garantire l’indipendenza degli incarichi apicali dell’amministrazione,in un contesto, come emerge dagli altri decreti attuativi della legge anticorruzione, di nuove garanzie per la trasparenza e l’indipendenza della PA. Dunquetante le novità legislative introdotte negli ultimi mesi che lasciano ben sperare in basi solideper un cambiamento culturalenelle abitudini delle pubblicheamministrazioni, sebbene nonsia facile liberarsi dal dubbio chetali misure, pur numerose e piùo meno rigorose, siano sufficienti per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo. l
La mappa delle delegheDeleghe in materia di: Decreti legislativi emanati
Trasparenza nella pubblicaamministrazione(art. 1, comma 35)
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni”
Procedimento amministrativo(art. 1, comma 48)
Lo schema di decreto legislativo era stato predisposto dalGoverno, ma le Commissioni parlamentari, a causa dellafine della legislatura, non hanno mai dato il parere previstodalla legge
Incarichi dirigenziali(art. 1, commi 49 e 50)
Dlgs 8 aprile 2013, n. 39“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità diincarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso glienti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi49 e 50, della legge n. 190/2012”
Incandidabilità(art. 1, commi 63, 64 e 65)
Dlgs 31 dicembre 2012, n. 235“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilitàe di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
Magistratura: collocamentofuori ruolo(art. 1, comma 67, 73 e 74)
Lo schema di decreto legislativo (atto n. 539) è stato predisposto dal Governo e munito di parere delle Commissioniparlamentari, ma, a causa della fine della legislatura, non èstato dato il varo definitivo
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Piani di prevenzione triennali:avanti comunque in attesa del Pna?
Il 13 marzo scorso sono state approvate le Lineedi indirizzo del Comitato interministeriale. Il Pianonazionale anticorruzione, che tali Linee guidadovrebbe applicare, tuttavia si fa attendere…
Con un parere del 27 marzoscorso la Civit, in qualità diAutorità nazionale anticor
ruzione, ha valutato il nuovo termine del 31 marzo 2013, fissatodalla legge 221/2012 ai fini dell’approvazione da parte delle amministrazioni del Piano triennaledi prevenzione della corruzione,da non intendersi quale termineperentorio.Ciò implica, secondo quanto affermato dalla medesima Civit nelcitato parere, che, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e gli enti nazionali, “il medesimoPiano dovrà essere adottato entroil tempo strettamente necessario esecondo le linee indicate dal Pianonazionale anticorruzione, dopol’approvazione dello stesso da parte della medesima Civit”.Tale Piano risulta non ancora predisposto dal dipartimento dellaFunzione pubblica. A tutt’oggi sono state approvate unicamente leLinee di indirizzo del Comitatointerministeriale istituito con ilDpcm 16 gennaio 2013 che consentirà, ai sensi alla legge
190/2012, la predisposizione daparte del Dfp del citato Piano nazionale anticorruzione (Pna).Tuttavia, l’Autorità anticorruzione non esclude che, nelle moredella suddetta approvazione e suproposta del Responsabile dellaprevenzione della corruzione, lesingole amministrazioni procedano alla prevista valutazione deldiverso livello di esposizione degliuffici al rischio di corruzione, allaprevisione di procedure per selezionare e formare i dipendenti e aintrodurre opportune forme di rotazione. Inoltre, precisa che leamministrazioni potranno, se loritengono, adottare il Pianotriennale di prevenzione dellacorruzione, fatte salve le successive integrazioni e modifiche peradeguarlo ai contenuti del Pianonazionale anticorruzione comeapprovato dalla Commissione.Con il parere reso, dunque, la Civit, pur valutando non negativamente un mancato rispetto deltermine previsto nelle more dell’approvazione del citato Pianonazionale anticorruzione non
di Vincenzo Testa *
esclude la necessità che le amministrazioni si attivino per il rispetto delle misure introdotte inmateria, vincolando soltanto ladefinitiva formalizzazione delPiano di prevenzione della corruzione dell’amministrazione al rispetto delle puntuali eventualiprescrizioni del Piano nazionalestesso.Quanto osservato viene, inoltre,ritenuto applicabile anche per leregioni e gli enti locali, specie dopo la scadenza del termine diquattro mesi, previsto dall’art. 1,comma 60, della legge 190, perdefinire in sede di Conferenzaunificata gli adempimenti e i relativi termini volti alla “piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge.
I contenuti del Pna e le linee guida per la predisposizione deiPiani triennali di prevenzionedella corruzioneNella visione del legislatore, ilPna rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per laprevenzione ed il contrasto dellacorruzione nella PA a livello nazionale.Secondo il Comitato interministeriale, tale documento strategico“non può, dunque, configurarsicome un’attività compiuta, con untermine di completamento finale,bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione
* Funzionario del dipartimentodella Funzione pubblica
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che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione alfeedback ottenuto dalla loro applicazione”.In tale ottica, le Linee guida che ilComitato interministeriale haemanato assegnano al Pna il compito di fornire indicazioni, direttive e modalità operative sui contenuti fondamentali che la legge190/2012 assegna ad esso: comeassicurare la rotazione dei dipendenti in particolare, dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e quali misureassumere per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni; come predisporre i Piani formativiper i responsabili anticorruzionenelle diverse pubbliche amministrazioni da estendere, a regime, atutti i settori delle amministrazioni; come trasmettere in via telematica i Piani al dipartimentodella Funzione pubblica e qualisaranno i compiti di tale soggettorelativi all’elaborazione dei datitrasmessi, anche al fine della verifica dell’effettiva adozione deiPiani da parte delle amministrazioni ed alla previsione dell’accedibilità della Civit ai suddetti dati.Tuttavia, il contenuto di maggiorerilevanza che viene previsto per ilpredisponendo Pna consiste nelladefinizione di linee guida per indirizzare le PA nella prima predisposizione dei rispettivi Pianitriennali di prevenzione.In proposito, viene indicato cheferma restando l’attuale fase distartup, tutte le amministrazioni,a regime, dovranno assicurarel’adozione dei Piani triennali nonché il loro aggiornamento annuale nel rispetto dei termini previstidalla legge.Le diverse amministrazioni pubbliche dovranno poter adeguare ilcontenuto del Piano alle specifiche funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà ammini
strative, ma dovranno procederead un effettivo e tempestivo adeguamento ogni qual volta emergeranno rilevanti mutamenti organizzativi dell’amministrazione.In tal senso, si dovrebbe potercontare su una differenziazionedelle linee guida rispetto ai destinatari: linee guida più stringenti,quasi immediatamente operative,per le amministrazioni centrali eper gli enti da queste controllati;al contrario, linee guida che possano essere recepite e adattate neipropri Piani per le regioni e per glienti locali.In ogni caso, ciascun Piano triennale dovrà assicurare il rispetto diun contenuto minimo, corrispondente alla c.d. mappatura delrischio ed alla definizione delle relative misure introdotte, che dovrà essere progressivamente condotto verso modelli di comunicazione omogenei, sia rispetto alleinformazioni raccolte nei Pianistessi che rispetto alle relativestrategie di contrasto alla corruzione. Ciò per rendere possibileun’agevole verifica dello stato diattuazione delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazionedelle diverse esperienze.Dovranno, poi, essere forniti meccanismi e criteri per la valutazione dell’adeguatezza dei Pianitriennali, con particolare riferimento alle aree a rischio comunie generali, ovvero fornite indicazioni atte ad assicurare la pubblicità delle forme di consultazioneo degli incontri con associazionio portatori di interessi particolari.Infine, il Piano dovrà prevedere icriteri da utilizzarsi per assicurareil rispetto del principio della rotazione per la funzione di responsabile della prevenzione e fornireraccomandazioni affinché negliavvisi, bandi di gara o lettere diinvito predisposti dalle stazioniappaltanti sia previsto che il mancato rispetto delle clausole conte
nute nei protocolli di legalità onei patti di integrità costituiscecausa di esclusione dalla gara.
Il contenuto minimo dei pianitriennali di prevenzione dellacorruzioneLe linee guida contenute nel Pnadovranno indurre le PA ad articolare almeno intorno ad alcunicontenuti essenziali il proprioPiano triennale, a partire da quellipredeterminati dal comma 9 dell’art. 1 della legge 190/2012.I Piani triennali di prevenzionedella corruzione, allora, dovrannoalmeno prevedere:a) l’individuazione, tra le attività
di competenza dell’amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, apartire da quelle c.d. sensibiliovvero dalle attività che ai sensi del comma 16 dell’art. 1 dellalegge 190 sono considerate come tali di “default” (autorizzazioni o concessioni; scelta delcontraente nell’affidamento dilavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
b) il coinvolgimento, ai fini di cuial punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personaledelle amministrazioni addettoalle aree a più elevato rischionell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione delPiano;
c) il monitoraggio, per ciascunaattività, del rispetto dei terminidi conclusione del procedimento;
d) la rilevazione, in rapporto algrado di rischio, delle misuredi contrasto (come, ad esempio, procedimenti a disciplinarinforzata, controlli specifici,particolari valutazioni ex postdei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazionedegli uffici e nella gestione del
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personale addetto) già adottate, ovvero l’indicazione dellemisure che il Piano prevede diadottare o direttamente adotta;
e) l’individuazione delle misuredi carattere generale che l’amministrazione ha adottato o intende adottare per prevenire ilrischio di corruzione;
f) l’individuazione di forme di integrazione e di coordinamentocon il Piano triennale dellaperformance;
g) la previsione di forme di presad’atto, da parte dei dipendenti, del Piano triennale dellaprevenzione sia al momentodell’assunzione sia, per quelliin servizio, con cadenza periodica.
Si deve inoltre considerare che aisensi dell’art. 10 del Dlgs 33/2013il Programma triennale per latrasparenza e l’integrità che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degliobblighi di pubblicazione previstidalla normativa vigente costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e le misure del Programmatriennale sono collegate, sottol’indirizzo del responsabile, con lemisure e gli interventi previsti dalPiano di prevenzione della corruzione.Con riferimento, poi, alle misuredi carattere generale che l’amministrazione ha adottato o intendeadottare per prevenire il rischio dicorruzione, le Linee guida del Comitato interministeriale forniscono un contributo importante, indicando le misure minime di prevenzione che le amministrazionisono chiamate ad adottare.In particolare, le amministrazionidovranno introdurre adeguateforme interne di controllo specificamente dirette alla prevenzionee all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo ed adottare idonei sistemidi rotazione del personale addet
to alle aree a rischio, con l’accortezza di mantenere continuità ecoerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.Con riferimento a quest’ultimopunto, viene previsto che il Pnadovrà comunque contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano consolidarsidelle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta dicerte attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario sioccupi personalmente per lungotempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre congli stessi utenti.Inoltre, le amministrazioni dovranno adottare misure in gradodi assicurare l’attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente dicondotte illecite di cui sia venutoa conoscenza (di cui al comma 51della legge 190/2012, con le necessarie forme di tutela e fermerestando le garanzie di veridicitàdei fatti, a tutela del denunciato) edi garantire il rispetto delle norme del codice di comportamentodei dipendenti delle pubblicheamministrazioni di cui al comma44 della stessa legge 190, nonchédelle prescrizioni contenute nelPiano triennale.Un ulteriore campo di interventodovrà poi essere rappresentatodall’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione dellaresponsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione deidoveri di comportamento ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Pianotriennale delle misure volte allavigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50della legge 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico(nuovo comma 16ter dell’art. 53del Dlgs 165 ) e delle misure per
la verifica dell’attuazione delledisposizioni di legge in materiadi autorizzazione di incarichiesterni, così come modificate dalla legge 190.In materia di trasparenza, inoltre,le amministrazioni dovranno assicurare l’adozione delle misure disciplinate dal Dlgs 33, ivi comprese l’adozione del Piano della trasparenza (come articolazionedello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema dellesanzioni e del diritto di accessocivico.Necessaria, infine, l’adozione dispecifiche attività di formazionedel personale, con attenzioneprioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e aidirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormenteesposte al rischio di corruzione.
Indicazioni e criteri redazionalidi immediata applicabilitàIn merito all’attuazione di dettemisure, oggetto minimale dei Piani triennali di prevenzione, il Pnadovrà consentire un’attuazioneflessibile e differenziata delle Linee guida da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, ilPiano dovrà distinguere le indicazioni ad applicazione generalizzata e le indicazioni rimesse alladiscrezionale valutazione delleamministrazioni destinatarie.In particolare, con riferimento allemisure di carattere generale dicontrasto alla corruzione, il Pnadovrà imporre a tutte le amministrazioni la rilevazione delle misure adottate o in itinere per ciascuno dei punti previsti dalla leggeanticorruzione, ma rimettere allesingole amministrazioni un adeguato margine di flessibilitàquanto all’individuazione delleeffettive misure di contrasto.Ne consegue che, mentre le pro
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cedure di rilevazione e di trasmissione telematica dei dati dovranno essere necessariamenteomogenee, secondo modelli standard predisposti dal Dfp, l’individuazione delle attività amministrative maggiormente esposte alrischio di corruzione deve essererimessa alla differenziata valutazione delle amministrazioni, fattasalva la sopraesposta indicazionegià contenuta nella legge.In aggiunta, il Pna potrà identificare alcune aree e alcune particolari politiche di contrasto allacorruzione, anche sulla base delle esperienze internazionali, intorno alle quali chiedere alle amministrazioni una particolarecollaborazione (anche in anticipazione dei tempi previsti dai rispettivi Piani triennali). Al riguardo, vengono addotte quali esempi le strategie di rilevazione delleattività esposte a rischio ovverola sperimentazione di nuove politiche di contrasto in settorispecifici, quali le procedure diaggiudicazione dei contratti pubblici o il Ssn.Alla luce di quanto descritto, ilconsolidamento dei suddettiprincipi di flessibilità ed autonomia di valutazione delle amministrazioni rende necessario, secondo chi scrive, la necessità che leamministrazioni stesse procedano con l’effettiva e tempestivaadozione dei Piani triennali diprevenzione, ferme restando leeventuali specificità negli obiettivi, nei contenuti, nelle modalitàredazionali introdotte dal Pna eda integrarsi successivamente.Né può omettersi che le Lineeguida del Comitato, nel delimitarei contenuti del Pna, delle lineeguida per la predisposizione deiPiani triennali di prevenzione della corruzione e dei relativi contenuti e misure minime da adottarsida parte delle amministrazionicomunque individuano criteri organizzativi, procedimentali e re
dazionali ulteriori e fornisconoindicazioni più precise rispetto aquanto previsto dalla normativaprimaria.In ultima istanza, in vigenza dellalegge e del connesso sistema diresponsabilità la mancanza delPna non si dovrebbe poter considerare una giustificazione sufficiente per ritardare ulteriormente la predisposizione del Pianotriennale di prevenzione dellacorruzione da parte delle amministrazioni, fermo restando il suoeventuale aggiornamento e/o ulteriore adeguamento.Tale eventualità è altresì contemplata dallo stesso dipartimentodella Funzione pubblica che conuna nota sul sito istituzionale hainvitato le amministrazioni chehanno già predisposto il Piano eche, in attesa della pubblicazionedel Pna, intendono comunquetrasmetterlo, ai sensi dei commi 5e 60 dell’art. 1 della legge190/2012, ad utilizzare esclusivamente le modalità informaticheinviando all’indirizzo email “piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it” il link alla pubblicazione del Piano sul proprio sito, indicando, nell’oggetto dellamail la dicitura “comunicazionedel P.T.P.C.”.Al riguardo, ma anche con riferimento alle comunicazioni di datied informazioni previste dal’art. 1,comma 27, della legge 190 è intervenuta pure la Civit che ha invitato le amministrazioni a trasmettere soltanto al Dfp i Piani di prevenzione, in quanto, per evitareduplicazioni di adempimenti allepubbliche amministrazioni, sonoin corso contatti con lo stesso dipartimento per la condivisionedelle informazioni in materia.In aggiunta, la Civit, in attesa didefinire le modalità di invio dellesuddette informazioni, nella prospettiva di avvalersi delle banchedati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni e sempre
al fine di evitare duplicazioni, invita le amministrazioni a sospendere la trasmissione delle informazioni pubblicate ai sensi deicommi 15 e 16 dell’art. 1 dellalegge 190 fino alla pubblicazionedi specifiche indicazione da partedella Commissione stessa. Ciò anche in relazione alla prossimaemanazione delle nuove Lineeguida sui Programmi triennaliper la trasparenza e l’integritàche la Civit sta predisponendo anche ai fini dell’adeguamento alnuovo Tu della trasparenza, introdotto con il Dlgs 33/2013.Con riferimento, infine, al rispettodel principio della rotazione perla funzione di responsabile dellaprevenzione, la previsione da parte delle Linee guida del Comitatointerministeriale che la definizione dei relativi criteri debba comunque essere compatibile conla struttura organizzativa dell’amministrazione sembra lasciare un’ancora di salvezza per tutti icasi limite in cui l’ordinamento el’organizzazione delle amministrazioni non assicurano unastruttura sufficientemente complessa in grado di permettereun’ordinaria rotazione.Cionondimeno, non fornendo lalegge dei riferimenti in proposito,non potrà essere elusa nella definizione del Pna l’individuazionedi indicazioni organizzative adeguate che consentano comunquedi rispettare il principio generaledi alternanza nella funzione introdotto nell’ordinamento (e analogamente dicasi per la rotazionedel personale addetto alle aree arischio e per l’esigenza di mantenere continuità e coerenza degliindirizzi e le necessarie competenze delle strutture).In alternativa, sarebbe forse opportuno rassicurare in manierapiù esplicita le amministrazioni ma soprattutto i “fortunati” responsabili che si trovassero intali condizioni. l
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La trasparenza nella gestionedelle risorse umane
Dal 20 aprile scorso è in vigore il decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33, finalizzatoa riordinare gli obblighi di trasparenza dellepubbliche amministrazioni. Tante informazioniriguardano anche il personale. Con questoapprofondimento proviamo a riassumerela situazione
Ce n’era certamente bisogno. Per garantire un’amministrazione pubblica
sempre più trasparente e a facileaccesso per i cittadini, diversi interventi del legislatore degli ultimi anni hanno previsto che glienti pubblicassero sul propriosito istituzionale maggiori informazioni rispetto al passato. Ilproblema è stato che questoproliferare di disposizioni eracontenuto frammentariamentein molti testi normativi. Da quil’esigenza di giungere ad un veroe proprio Testo unico delle pubblicazioni. Il Dlgs n. 33/2013 assomiglia quindi ad un manualeoperativo per garantire la massima trasparenza e la pubblicazione delle informazioni coinvolgeanche diversi ambiti della ge
stione delle risorse umane.Una tabella allegata al decretoimposta l’organizzazione e la gestione delle sottosezioni di “Amministrazione Trasparente”, lospazio sul sito che ciascuna amministrazione deve creare e gestire.Per quanto riguarda le informazioni concernenti il contesto delpersonale, le sezioni toccate sono le seguenti[1]:l Organizzazione (articolazione
degli uffici);l Personale;l Bandi di concorso;l Performance.
Aspetti generaliPrima di esaminare i singoliaspetti, approfondiamo alcunedisposizioni di carattere genera
di Gianluca BertagnaConsulente Enti locali
1) Gli schemi che vengono proposti, sono meramente esemplificativi e non esaustivi. Si raccomanda la lettura dei singoli articoli del Dlgs n. 33/2013 perindividuare le informazioni necessarie alla pubblicazione.
TRASPARENZAGestione del personale
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le, sempre inerenti alla gestionedelle risorse umane.Vi sono infatti dei principiche successivamente verranno applicati nelle specifichecasistiche.Innanzitutto, l’art. 4, comma 2,di fatto, legittima la diffusionedei dati personali in quanto “finalità di rilevante interesse pubblico”.L’art. 19, comma 3, del decretolegislativo n. 196/2003 viene riportato nel Dlgs n. 33/2013. Sitratta della disposizione che prevede che “le notizie concernentilo svolgimento delle prestazionidi chiunque sia addetto a unafunzione pubblica e la relativavalutazione sono rese accessibilidall’amministrazione di appartenenza”.Particolarmente critico, ancorché scritto per una finalità indiscutibile, è l’art. 5 del testo inesame che introduce il c.d. accesso civico. Ogni cittadino puòrichiedere la pubblicazione sulsito di quanto eventualmenteomesso dall’amministrazione.Ai sensi dell’art. 6, comma 1, idocumenti pubblicati devonosempre essere completi ed aggiornati tempestivamente. I medesimi devono essere di tipo“aperto” ai sensi del Codice del
l’amministrazione digitale.Il responsabile della trasparenza ha l’obbligo di comunicare icasi di inadempimento all’ufficio disciplinare, al vertice politico dell’amministrazione e all’Organismo indipendente di valutazione. Gli obblighi ditrasparenza diventano necessariamente elemento di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.Dal punto di vista delle inosservanze, a livello generale viene affermato all’art. 46, comma 1,del Dlgs n. 33/2013 che “l’inadempimento degli obblighi dipubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità perdanno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsionedella retribuzione di risultato edel trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Sezione “Organizzazione”Esaminiamo di seguito il contenuto delle singole sezioni.In questa prima area, denominata “Organizzazione”, vanno riportate le informazioni relative
all’articolazione degli uffici e allespecifiche competenze e risorseumane assegnate.Il riferimento è all’art. 13 del Dlgs n. 33/2013 e viene riassuntonella tabella sotto riportata.
Sezione “Personale”Si tratta probabilmente della sezione in cui è contenuto il maggior numero di informazioniinerente alla gestione delle risorse umane. Si spazia dagli incarichi amministrativi e dirigenzialialla dotazione organica, ai tassidi assenza e ai dati della contrattazione integrativa decentrata.Sia per gli incarichi amministrativi di vertice (per gli enti localisi potrebbe far riferimento al Segretario o al Direttore generalese nominato) che per gli incarichi dirigenziali devono essereinseriti:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;b) il curriculum vitae in formatoeuropeo;c) i dati relativi allo svolgimentodi incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblicaamministrazione o lo svolgimento di attività professionali(ad esempio gli incarichi in società partecipate);d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione delrisultato.La pubblicazione è invece piùsnella per gli incaricati di posizione organizzativa. In questocaso è infatti richiesta la divulga
Lo ‘spettro’ del personale
Le quattro sottosezionirelative al personale
Organizzazione(articolazione uffici)
Personale
Bandi di concorso
Performance
Sezione “Organizzazione”Articolazionedegli uffici
Competenze e risorse adisposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
Nomi dei dirigentiresponsabil i deisingoli uffici
Illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione, mediante l’organigramma o analogherappresentazioni grafiche
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zione del solo curriculum vitae.Con riferimento al personale dipendente sono necessarie dueulteriori pubblicazioni. Innanzitutto dovrà essere diffuso il conto annuale del personale che,come noto, non è uno schema difacile lettura, ancorché contengatutte le informazioni relative allepresenze e alle movimentazionidei lavoratori nell’anno precedente.L’art. 17, commi 1 e 2, del Dlgs n.33/2013 prevede inoltre la pubblicazione dei dati relativi alpersonale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato,con l’indicazione delle diversetipologie di rapporto, della distribuzione di questo personaletra le diverse qualifiche e aree
professionali, ivi compreso ilpersonale assegnato agli ufficidi diretta collaborazione con gliorgani di indirizzo politico.Ricordiamo inoltre che, relativamente al personale dipendente,vanno pubblicati:l i tassi di assenza, distinti per
uffici di livello dirigenziale,con cadenza trimestrale;
l gli elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun lavoratore con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ciascuna attività.
Per quanto riguarda l’area della“Contrattazione”, le informazioni vanno riportate in due sottosezioni che si riassumono nellatabella sotto riportata.Vanno, infine, pubblicati i nomi
nativi e i curricula dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione o del Nucleo di valutazione.
Sezione “Bandi di concorso”Questa sezione è disciplinatadall’art. 19 del Dlgs n. 33/2013.Pur rimanendo fermi gli obblighidi pubblicità “legale”, in questasezione è necessario pubblicare“i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, dipersonale presso l’amministrazione”.Il comma 2 del medesimo articolo prevede che debbano esseremantenuti pubblicati i bandidell’ultimo triennio e che deveessere indicato anche il numerodei dipendenti assunti e delle
Dirigenti e posizioni organizzative
Personale dipendente
a tempo indeterminato… … e a tempo determinato
Conto annuale delle spese di personale, dotazioneorganica e dipendenti in servizio
Indicazione delle diverse tipologie di rapporto,della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali
Tassi di assenza con cadenza trimestrale
Incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente
Contrattazione
Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa
Devono essere riportati i link alle pagine del sitowww.aranagenzia.it nel quale sono riportati iCcnl degli specifici comparti
Devono essere pubblicati: contratti integrativi stipulati relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria tabella 15 e scheda informativa 2 del Conto annuale
TRASPARENZAGestione del personale
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spese effettuate.Queste ultime dovrebbero essere ricondotte a quelle relative alla pubblicità dei bandistessi, ai compensi delle com
missioni di concorso ecc.
Sezione “Performance”Buona parte di queste informazioni erano già contenute nel
l’art. 11 del Dlgs n. 150/2009 (Riforma Brunetta) e vengono orariassemblate all’art. 10, comma8, del ‘decreto Trasparenza’.Queste le notizie da pubblicare.
Le notizie da pubblicare
Piano della performanceIl piano della performance è previsto e disciplinatodall’art. 10 del Dlgs n. 150/2009[1].
Relazione sulla performance Stesse considerazioni del punto precedente[2].
Ammontare complessivo dei premi
Sono da pubblicare: il totale delle somme stanziate per i premi legatialla performance (retribuzione di risultato, produttività, progressioni orizzontali ecc.); l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Dati relativi ai premi
In stretta correlazione con i dati di cui al punto precedente, sono da pubblicare: i dati relativi all’entità del premio mediamenteconseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale; i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dar contodel livello di selettività utilizzato nella distribuzionedei premi e degli incentivi (indicando quante unitàdi personale si sono posizionate nelle diverse fasce di valutazione); i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
Benessere organizzativoDevono essere pubblicati i dati relativi ai risultatidelle indagini di benessere organizzativo.
1) Per quanto riguarda gli enti locali si rimanda all’art. 169, comma 3bis, del Dlgs n. 267/2000 che dispone: “Al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico
e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano
esecutivo di gestione”.
2) Per gli enti locali, in assenza di un separato piano della performance, dovrà essere pubblicato il report o la relazione finale relativa allo
strumento di programmazione operativa adottato nell’ente.
RUBRICHELe risposte dell’Anci
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Turn over, part time,cessazioni e polizia locale
Le risposte dell’Anci
Guida al Pubblico Impiego pubblica una selezione delle risposte fornite da Anci Risponde ai quesitidegli enti locali. I comuni possono consultare la banca dati dei quesiti risolti e porre le proprie
domande collegandosi all’indirizzo www.ancirisponde.ancitel.itPer informazioni: 06/762911 o [email protected]
Il turn over
Un comune ha avviato un concorso nel 2012,non concluso entro il 31 dicembre. Poiché dal 1°gennaio 2013 è sottoposto al nuovo regime del40%, chiede se sia possibile portare a compimento tale concorso oppure in che termini procedere alle relative assunzioni.
Secondo il parere reso dal ministero dell’Economia, ipiccoli comuni assoggettati, dal 1° gennaio 2013, alladisciplina recata dall’art. 76, comma 7, del decreto leggen. 112/2008, possono concludere, procedendo alle relative assunzioni, i concorsi già avviati nel 2012 solo edesclusivamente se il relativo calendario delle prove d’esame è già stato pubblicato al 31 dicembre 2012.Diversamente, le nuove assunzioni potranno essere effettuate nel limite del 40% della spesa per cessazioni.
La polizia locale
Nel 2012 si è verificato il pensionamento di unacategoria giuridica D3 con profilo di esperto dipolizia locale. Considerato che l’ente ha rispettato il patto di stabilità, assicura la riduzionedella spesa rispetto all’anno precedente e presenta un’incidenza della spesa di personale sulle spese correnti inferiore al 35%, si chiede senel 2013 è possibile rideterminare la dotazioneorganica, trasformare il posto D3 in posto di
agente di polizia locale C1 ed effettuare l’assunzione dell’agente.
La procedura dovrebbe essere la seguente: rideterminazione della dotazione organica e approvazione delpiano triennale di fabbisogno del personale e di quelloannuale delle assunzioni, con specificazione del profilodel posto da ricoprire; trasformazione del profilo vacante D3 “esperto di polizia locale” in posto vacante C1“agente di polizia locale”.L’assunzione può avvenire per turn over, in deroga allimite del 40%, avendo l’ente un’incidenza delle spese dipersonale su quelle correnti inferiore al 35% (art. 76,comma 7, del Dl n. 112/2008).Si ricorda che prima del concorso è necessario esperirele procedure di mobilità.
L’ampliamento orario del part time
Un comune, con più di 5mila abitanti, ha indettoun concorso per l’assunzione di un istruttore D1a tempo indeterminato full time. Dalla graduatoria è stato assunto il vincitore e successivamente il secondo classificato, con contratto indeterminato part time a 15 ore per sua espressa richiesta. Adesso si vorrebbe ampliare il part timea 26 ore settimanali.Questo ampliamento deve essere consideratocome una nuova assunzione ai fini del turn over?No. Si ritiene che solo la trasformazione del rapporto
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di lavoro da tempo parziale a tempo pieno sia daconsiderare nuova assunzione soggetta al limite delturn over, mentre l’ampliamento dell’orario, non configurandosi come nuova assunzione è soggetta solo aivincoli di contenimento della spesa del personale.
Le cessazioni
Un ente, soggetto dal 1° gennaio 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, ha avuto unacessazione nell’anno 2011 ed una nell’anno 2012di personale a tempo indeterminato senza procedere alla sostituzione dei dipendenti cessati.In considerazione dell’avvio di una proceduraconcorsuale per un’assunzione a tempo indeterminato da effettuare nell’anno 2013, ai fini dell’applicazione del limite del 40% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, puòessere utilizzata sia la cessazione avvenuta nell’anno 2012 che quella dell’anno 2011?
Sì. Secondo un orientamento ormai consolidato,espresso anche nella circolare 18 ottobre 2010 deldipartimento della Funzione pubblica, le quote di ‘budget assunzionale’ non utilizzate nell’anno di riferimento possono essere cumulate ed utilizzate in esercizi successivi.
Il titolo di studio per l’ammissioneal concorso
Un comune ha bandito un concorso per titoli dicategoria D3 profilo professionale Ingegnere richiedendo quale requisito per l’ammissione i seguenti titoli di studio: 1) “Diploma di laurea inIngegneria (vecchio ordinamento) o equivalentediploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento), in Ingegneria civile/edile o equipollente.In tal caso il candidato dovrà indicare, a pena diesclusione, gli estremi della normativa che sancisce l’equipollenza stessa”; 2) “abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nell’ordinamento italiano”.Un concorrente ha presentato la domanda diammissione al concorso, essendo in possessodi diploma di laurea in Ingegneria elettronica(V.O.) conseguito nel 1997, mentre un altro concorrente ha presentato la domanda di ammissione al concorso essendo in possesso di diploma di laurea in Ingegneria civile, indirizzo Idraulica, conseguito nel 2009.Entrambi hanno dichiarato di essere abilitati al
l’esercizio della professione di Ingegnere nell’ordinamento italiano.Si chiede se è possibile ammettere al concorsodetti concorrenti, uno in possesso del diplomadi laurea in Ingegneria elettronica (V.O.) e l’altroin possesso del diploma di laurea in Ingegneriacivile indirizzo Idraulica, anziché in Ingegneriacivile/edile come richiesto dal bando e, pertanto, se c’è equipollenza fra dette lauree in Ingegneria.
La consolidata giurisprudenza amministrativa ci ricorda che l’equipollenza dei titoli di studio ai fini concorsuali viene apprezzata dall’organo amministrativo preposto alla procedura “sulla base di meccanismi valutativi in grado di considerare in concreto, con logicitàe coerenza, se i titoli connotati da certe caratteristichesiano tra loro equivalenti, alla luce dei principi desumibili dalla speciale disciplina propria dei singoli settori dicui si tratta, e indipendentemente da una esplicitaprevisione del bando” (ex multis, Consiglio di Stato, 3ottobre 2005, n. 5245).La valutazione in concreto dovrà essere effettuatasulla base dei decreti del ministero per l’Università e laricerca del 2009 (reperibili sul sito del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) con i qualisono stabiliti specifici criteri e riferimenti normativi perl’equipollenza e l’equiparazione tra lauree in modounivoco e facilmente consultabile, con lo scopo dievitare errori ed omissioni.Per ogni diploma di laurea presente nella tabella (allegata al decreto sull’equipollenza V.O. 509 270 deidiplomi di lauree magistrali lauree specialistiche) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti daiconcorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto èequivalente.Inoltre per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le classi di laurea attuali.Sulla scorta degli elementi forniti dal quesito, il concorrente in possesso della laurea in Ingegneria civile(con indirizzo Idraulica) appartenente alla classe LM23 28S L7, presenta chiaro titolo all’ammissione.Per quanto concerne il concorrente in possesso dellalaurea in Ingegneria elettronica V.O., classe LM 29 32 S L8, non si palesa una chiara corrispondenzacon i titoli specificatamente richiesti dal bando di concorso.Ad avviso di chi scrive, però, l’organo di valutazione,sulla base del piano di studi svolto dall’interessatocon particolare riferimento agli esami sostenuti, lettoin vista della specifica posizione di lavoro da ricoprire,potrebbe decidere per l’ammissione del medesimocandidato.
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Assunzioni
Un comune, soggetto da quest’anno al pattodi stabilità interno e che nel triennio 20102012ha avuto 5 cessazioni mai coperte, ha chiestodi conoscere quali siano i vincoli da osservareper la programmazione triennale del fabbisogno del personale; da quale anno deve essereosservata la disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, e, ancora, se illimite del 40% della spesa del personale cessato prescinda dalle unità da assumere.
Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell’art. 16,comma 31, della legge n. 148/2011, i comuni conpopolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitantisono tenuti dall’anno in corso ad osservare la disciplina sul patto di stabilità interno e, pertanto, sonoassoggettati alla normativa relativa alle spese dipersonale e ai vincoli assunzionali dettata dal citatoart. 1, commi 557, 557bis e 557ter, così comeaffermato dalla sezione Autonomie della Corte deiconti con deliberazione n. 6/2012. In particolare ilgiudice contabile ha rilevato che sebbene non sianostate previste specifiche disposizioni di diritto inter
temporale volte a regolare il passaggio tra la disciplina dettata dal comma 562 dell’art. 1 della citatalegge 296 e quella del richiamato comma 557,l’estensione della disciplina del patto di stabilità èavvenuta assicurando, comunque, un congruo arcotemporale durante il quale gli enti con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti potranno provvedere ariprogrammare non solo le procedure di reclutamento, in linea con le richiamate disposizioni vincolistiche, ma anche i livelli complessivi di spesa, cosìda renderli compatibili con gli obiettivi di saldo finanziario che, per l’anno 2013, i predetti comuni conpopolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitantiotterranno moltiplicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 20062008 l’aliquota percentuale stabilita dall’art. 31, comma 2, della leggen. 183/2011. Per quanto riguarda l’ultimo quesito,si ritiene che il limite assunzionale del 40% di cuiall’art. 76, comma 7, della legge n. 133/2008 possaprescindere dalle unità di personale da assumerepotendo essere previste anche assunzioni part timepurché rientranti nel suddetto limite di spesa, nonché nel limite percentuale previsto dalla normativacontrattuale di cui all’art. 4 del Ccnl 14 settembre2000. (Prot. n. 15700 5B 0004196)
Linea diretta con il Viminale
Piccoli comuni, patto di stabilità 2013e facoltà assunzionali
di Angelo Trovato
L’art. 16, comma 31, del Dl138/2011, come convertitodalla legge 14 settembre148/2011, ha previsto che “adecorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia dipatto di stabilità interno per icomuni trovino applicazione neiriguardi di tutti i comuni conpopolazione superiore a 1.000abitanti”. In merito, è, per l’anno in corso, quindi, intervenuta
la legge 228/2012, che ha disciplinato il patto di stabilità interno per il triennio 20132015,riproponendo, con alcune modifiche, la normativa previstadagli artt. 30, 31 e 32, dellalegge 183/2011. Per il predettotriennio, il concorso alla manovra di finanza pubblica deglienti locali è perseguito non mediante una modifica degli obiettivi del patto di stabilità interno,
che restano invariati, ma attraverso la riduzione del fondosperimentale di riequilibrio.Per l’anno 2013, gli obiettividel patto di stabilità internosono attribuiti agli enti locali inbase alla virtuosità misurataoperando una valutazione ponderata dei seguenti quattro parametri: a) rispetto del patto distabilità interno; b) autonomiafinanziaria; c) equilibrio di parte
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corrente; d) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.Così come precisato nella circolare n. 5 del 7 febbraio scorso, diramata dal Mef, dipartimento della Rgs, a decorreredal 2013, in attuazione dellaprecitata normativa, sono assoggettati al patto di stabilitàinterno, oltre le province e i comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5milaabitanti. Ai fini della determinazione della popolazione di riferimento, questa deve essereeffettuata ai sensi dell’art. 156del Tuoel, facendo riferimentoalla popolazione residente allafine del penultimo anno precedente a quello di riferimento,secondo i dati Istat. Conseguentemente, sono soggetti alle regole del patto 2013, i comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2011, siasuperiore a 1.000 abitanti.Pertanto, come precisato nellapredetta circolare, a tali enti dal1° gennaio 2013 si estende ilregime in materia di spesedi personale vigente per tuttigli enti già sottoposti al patto distabilità interno. In particolare,si applicano loro anche i vincoli connessi al contenimentodelle dinamiche retributiveed occupazionali, di cui all’art. 1, comma 557, della leggen. 296/2006, come sostituitodall’art. 14, comma 7, del Dl78/2010, convertito dalla legge
122/2010, e l’art. 76, comma7, del Dl 112,/2008 come convertito dalla legge 133/2008,con riferimento alle assunzionia tempo indeterminato. Gli entilocali che, a partire dal 2013,sono soggetti per la prima voltaal patto di stabilità interno e,quindi, alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione,devono accreditarsi al sistemaweb appositamente previstoper il patto di stabilità interno.Il comma 26 dell’art. 31 dellalegge 183/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 439, dellalegge 228/2012, disciplina lemisure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno,prevedendo nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o delfondo perequativo; b) il limiteagli impegni per spese correnti; c) il divieto di ricorrereall’indebitamento per finanziare gli investimenti; d) il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia dicontratto, ivi compresi i rapportidi co.co.co. e di somministrazione, anche con riguardo aiprocessi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto, in talcaso, agli enti di stipulare contratti di servizio, con soggettiprivati, che si configurino comeelusivi della citata disposizione.Analoga sanzione è prevista incaso di mancato rispetto della
norma recata dall’art. 1, comma 557, della legge 296,/2006,volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesadi personale dall’art. 1, comma 557ter, della citata legge. Ildivieto di assunzione, per effetto dell’art. 76, comma 7, delDl 112, sussiste per tutti gli entiin cui il rapporto tra spesa dipersonale e spesa corrente siapari o superiore al 50%.In merito a tale ultima disposizione, per effetto della normarecata dall’art. 20, comma 9,del Dl 98/2011, convertito,con modificazioni, dalla legge111/2011, per il calcolo di tale rapporto debbono considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totaleo di controllo, puntualmenteindividuate dalla citata norma.Nel contesto regolativo delineato, in un’ottica di sistema, conformemente a quanto già affermato nella circolare n. 15 del2010 della Rgs, devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali, anche quelle spese sostenute da tutti gli organismivariamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni ecc.)caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismosocietario, e che non abbianoindicatori finanziari e strutturalitali da attestare una sostanzialeposizione di autonomia rispettoall’amministrazione controllante;e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni
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di presenza degli amministratori locali.L’applicazione di un tale sistemasanzionatorio, ad enti che per laprima volta sono assoggettati alpatto di stabilità interno, è statoesaminato dalla Corte deiconti, sez. Autonomie, nelladeliberazione n. 6 del 30aprile 2012. La Corte ha ritenuto che sebbene non siano statepreviste specifiche disposizionidi diritto intertemporale volte aregolare il passaggio tra i dueassetti normativi, l’estensionedella disciplina del patto ai comuni con popolazione inferioreai 5mila abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante ilquale gli stessi enti potrannoprovvedere a riprogrammarenon soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico,ma anche i livelli complessivi dispesa, così da renderli compatibili con i previsti obiettivi di saldofinanziario. Conseguentemente,la Corte ha chiarito che i comunicon un numero di abitanti compreso tra 1.001 e 5mila, i quali apartire dall’anno 2013 sarannosoggetti al patto di stabilità, aisensi del citato comma 31 dell’art. 16 del Dl 138 saranno suscettibili di incorrere nel divietodi assunzioni previsto dalcomma 4 dell’art. 76 del Dl112/2008, soltanto a decorrere dal 2014, in quanto la valenza sanzionatoria del divieto è daconsiderarsi ristretta ai soli enticonnotati dall’esistenza di un
vincolo sanzionatorio pregresso, per il quale possono esserechiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile.La citata deliberazione chiarisce, altresì, che l’assenza di disposizioni in merito ai nuovivincoli alla spesa del personalederivanti dall’estensione del rispetto del patto di stabilità“non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’articolo 76, comma 7,del Dl n. 112/2008, e successive modificazioni”, sussistendo idonei margini organizzativi per colmare eventualimancanze di competenze dovute all’inadeguatezza degli organici, che avrebbero potuto,in qualche modo, pregiudicarel’espletamento delle funzionifondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali.È stata, altresì, posta la problematica relativa all’imputabilitàdelle spese del personale,nell’ambito delle forme associative comunali, ai fini del rispettodella vigente normativa vincolistica, nell’ipotesi in cui una quota parte dei servizi dell’ente siasvolta da un soggetto giuridicodiverso, quale l’unione dei comuni, alla quale, peraltro, inspecifiche fattispecie, i medesimi servizi debbono essere obbligatoriamente attribuiti. In merito, si è pronunciata la Cortedei conti, sez. reg. di controlloper il Veneto, con la deliberazione n. 21/2013/Par, in data18 dicembre 2012. La Corte haritenuto che, ai fini della deter
minazione del limite di spesa, non è sufficiente prendere inconsiderazione solo la spesadel singolo comune aderente,ma occorre sommare alla stessa la quota parte della spesariferita all’ente, seppur sostenuta dall’unione. Infatti, il rafforzamento del processo di svolgimento di funzioni in comune frapiù enti mediante la costituzionedi unioni e il contenimento dellaspesa di personale degli entiterritoriali sono espressione diun’unica esigenza e, pertanto, ildato relativo alla spesa di personale da prendere in considerazione non può esserequello di ciascun comune o dell’unione, poiché si tratterebbe diun dato incompleto, ma quellocomplessivo degli enti e dell’unione. In tale ottica emergeuna considerazione sostanzialedella spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non puòincidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente,ma anche per quello che svolgela propria attività al di fuori dellostesso e, comunque, per tuttele forme di esternalizzazione.In una tale ottica, inoltre, a decorrere dal 2014, il comma 5dell'art. 16 del Dl 138/2011 haprevisto, altresì, anche l’assoggettamento alle regole delpatto di stabilità interno dellesole unioni di comuni formate dagli enti con popolazioneinferiore a 1.000 abitanti, aisensi del comma 1 dell'art. 16del sopra richiamato Dl 138. l
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PREVIDENZAE
FISCO
L’Inps fa il punto sulle operazioni di salvaguardia
Tutte le istruzioni per i lavoratori salvaguardati; le fornisce l’Inps con lacircolare n. 76 dell’8 maggio scorso. Per quanto concerne i primi 65mila, sievidenzia che è in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessatidella comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia, che costituiscecertificazione del diritto ad accedere alla pensione.Coloro che hanno diritto alla pensione con decorrenza entro luglio 2013hanno ricevuto o stanno ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentarela relativa domanda.Le sedi Inps sono state interessate a riesaminare i provvedimenti di reiezionedelle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza della pensionee, sussistendo tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, ariconoscere il diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.Per quanto riguarda la seconda tornata di salvaguardia, che riguarderà55mila lavoratori, in attesa della definizione delle attività di monitoraggio,le sedi Inps vengono invitate a non adottare provvedimenti di reiezione delledomande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito di tale salvaguardia.Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggettidestinatari della salvaguardia, sia dei 65mila che dei 55mila, che perfezionano il diritto a pensione con 40 anni di contributi, indipendentementedall’età anagrafica, tale adeguamento non trova applicazione nei confrontidei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delledisposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011.Invece, per l’accesso con le quote, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, isoggetti possono conseguire il diritto con le regole precedenti, se in possessodi un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendentipubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermorestando il raggiungimento di quota 97,3 e, se lavoratori autonomi iscrittiall’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando ilraggiungimento di quota 98,3. (Aldo Forte)
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MODELLO 770Trasmissione
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 65
Modello 770: trasmissioneentro il 31 luglio
Scade alla fine di luglio il termine per la trasmissionedel Modello 770, sia ordinario che semplificato.Vediamo quali sono le modalità di compilazione,la composizione e i quadri del modello
I prossimi adempimenti annuali, dopo la fase di elaborazione e consegna dei Cud (ai
dipendenti ed agli assimilati) edelle certificazioni dei compensi(ai lavoratori autonomi), sono:n la predisposizione del Modello
770;n l’assistenza fiscale.Entrambi gli adempimenti sonoconcentrati nel prossimo mesedi luglio, ma occorre organizzarsi per tempo, per la mole di lavoro che richiedono, soprattutto laquadratura dei versamenti delleritenute per il Modello 770.Il termine per la presentazione(meglio trasmissione) del Modello 770, sia ordinario sia semplificato, è il 31 luglio.
Regole generali per i Modelli 770Il Modello 770 si compone didue parti, in relazione ai dati inciascuna di esse richiesti:è il Mod. 770/semplificato (nel
quale vanno esposti i dati relativi ai compensi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo);
è il Mod. 770/ordinario (nel qualevanno esposti i dati relativi alleindennità di esproprio ed aicontributi in conto capitale erogati alle imprese).
La prima parte, quella relativa alModello semplificato, è ormaisnellita rispetto al passato, inquanto i dati richiesti ai fini previdenziali e assistenziali vengono riportati sinteticamente poiché comunicati mensilmente all’Inps mediante gli appositimodelli.Il Modello 770/semplificato deve essere utilizzato dagli enti locali sostituti d’imposta, e dalleamministrazioni dello Stato, percomunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operatenell’anno 2012 nonché gli altridati contributivi (Inpdap edInps) ed assicurativi (Inail) richiesti. Detto modello contiene idati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono staticorrisposti in tale anno redditi dilavoro dipendente, equiparati ed
di Enzo Cuzzola
MODELLO 770Trasmissione
66 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi,previdenziali ed assicurativi equelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2012 per ilperiodo d’imposta precedente.Il Modello 770/ordinario deveessere utilizzato dagli enti localisostituti d’imposta, e dalle amministrazioni dello Stato, per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su indennità diesproprio e contributi alle imprese.Il Mod. 770/semplificato devecontenere i dati dei versamentieffettuati, dei crediti e dellecompensazioni operate espostinei prospetti ST, SV e SX qualorail sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il modello 770/ordinario.Il sostituto d’imposta tenuto apresentare anche il Mod. 770/ordinario, in base alle ritenuteoperate e alle operazioni effettuate nell’anno 2012, deve, peraltro, produrre il Mod. 770/semplificato senza i prospetti ST,SV e SX, in quanto i dati in essicontenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SXdel Mod. 770/ordinario.Il sostituto d’imposta tenuto apresentare anche il Mod. 770/ordinario, può, peraltro produrre ilmodello 770/semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV eSX, qualora non abbia operatocompensazioni “interne”, tra iversamenti attinenti al Mod.770/semplificato e quelli relativial Mod. 770/ordinario.Il Modello 770 si può suddividere in due parti, infatti viene datafacoltà ai sostituti d’imposta disuddividere il Mod. 770/semplificato, inviando, oltre al frontespizio, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilatied i relativi prospetti SS, ST, SV eSX separatamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi e dairelativi prospetti SS, ST, SV e SX,sempreché non siano state effettuate compensazioni “interne”tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quellidi lavoro autonomo, né tra taliversamenti e quelli riguardanti iredditi di capitale.In sostanza questa facoltà di suddivisione torna utile negli entimediograndi laddove gli ufficistipendi elaborano, appunto glistipendi ma, anche i compensiassimilati (quali compensi aico.co.co., agli amministratori, aipercettori di gettoni per pubblicafunzione non tenuti a fatturarli,mentre le ragionerie elaborano icompensi per lavoro autonomo,
professionale od occasionale).Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2012semplificato coloro che nel corso del 2012 hanno corrispostosomme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degliartt. 23, 24, 25, 25bis, 25ter e 29del Dpr n. 600 del 1973, e 33,comma 4, del Dpr n. 42 del 1988.Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo chehanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge23 dicembre 2000, n. 388 e nonhanno, per espressa previsionenormativa, effettuato ritenute alla fonte.
Sono altresì tenuti a presentare lasuddetta dichiarazione coloroche hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps o all’Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.Fra i quali:n gli enti non commerciali (enti
pubblici, compresi le universitàstatali, regioni, province, comuni ed enti privati non aventi peroggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali) residenti nel territoriodello Stato;
n le amministrazioni dello Stato,comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art.29 del Dpr n. 600/1973.
Bisogna prestare attenzione, poiché a volte l’ente è tenuto a presentare il modello per soggetti ai qualinon corrisponde alcun compenso,esclusivamente per comunicare idati Inail: è il caso ad esempio degli Lsu o dei tirocinanti.
Composizione e quadri dichiarativi del Mod. 770/semplificatoLa dichiarazione dei sostitutid’imposta, di cui all’art. 4 delDpr 22 luglio 1998, n. 322, Mod.770/semplificato, deve esserepresentata esclusivamente pervia telematica, direttamente otramite intermediario abilitato,ai sensi dell’art. 3, comma 2, delDpr n. 322/1998.Inoltre, la dichiarazione Mod.770/semplificato non può esserepresentata all’interno della comunicazione unificata annualeMod. Unico.
La composizione del modelloLa composizione del modello èla seguente.n Frontespizio nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Dlgs 30 giugno2003, n. 196; nella seconda facciata, i riquadri: tipo dichiarazione, dati relati
Presentano il 770/2012semplificato quantihanno corrispostosomme soggettea ritenuta alla fonte
MODELLO 770Trasmissione
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vi al sostituto d’imposta, domicilio per la notificazione degli atti; nella terza facciata i riquadri:dati relativi al rappresentantefirmatario della dichiarazione,redazione della dichiarazione,firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.n Comunicazioni dati certifica
zioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Le comunicazioni del Modello770/semplificato contengono idati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l’assistenza fiscale esono così suddivise: Parte A: dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; Parte B: dati fiscali; Parte C: dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi.La parte C va compilata relativamente ai campi Inpdap per i di
pendenti a tempo indeterminato;relativamente ai campi Indpaped Inps (per la Ds) per i dipendenti a tempo determinato, aicampi Inps per i co.co.co., aicampi Inps o Inpdap per gli amministratori in aspettativa nonretribuita per i quali viene versata la contribuzione effettiva aduno dei due enti. Parte D: dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012,per il periodo d’imposta 2011.n Comunicazioni dati certifica
zioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Le comunicazioni contengono idati relativi ai redditi di lavoroautonomo, nonché ad altri compensi non significativi per gli enti pubblici. Questa sezione vieneutilizzata dagli enti per dichiarare i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo professionale ovvero occasionale.n Prospetto SSContiene i dati riassuntivi relati
vi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione.n Prospetto STIl prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate,alle trattenute di addizionale regionale e comunale all’Irpef, alletrattenute per assistenza fiscale ead alcune imposte sostitutive.n Prospetto SVIl prospetto contiene i dati relativi alle trattenute di addizionalicomunali all’Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale.n Prospetto SYIl prospetto contiene i dati relativi ai pagamenti a terzi effettuati a fronte di procedure di pignoramento.n Prospetto SXIl prospetto deve essere redattoper riepilogare i crediti nonché idati relativi alle compensazionieffettuate ai sensi del Dpr n. 445del 1997 e ai sensi dell’art. 17 delDlgs n. 241 del 1997. l
MANUALE DELL’ASSESSOREdi V. Italia, E. Maggiora
L’attività dell’assessore comunale, ed anche provinciale è importante, complessa e difficile. Nella Guida lo status dell’assessore è stato considerato dal momento della nomina, a quello delle singole competenze delegate, alla sua attività nella Giunta con le rispettive attribuzioni, ed alle sue responsabilità, fino alla cessazione dalla carica. Particolare attenzione è stata rivolta all’attuale attività in «prorogatio» degli as-sessori provinciali. Il volume ha perciò considerato tutti i principali problemi sui doveri, diritti e responsabilità dell’assessore, esaminando tutto l’arco della sua attività che deve essere meditata, attenta e sicura, e deve trovare sempre un sicuro punto d’appog-gio nelle leggi e nella giurisprudenza.
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Iscritti alla Gestione separataInps: le regole per il 2013
Facciamo il punto sull’istituto della Gestioneseparata, alla luce della circolare 27/2013 con cuil’Inps ha fissato le aliquote contributivee di computo per gli iscritti
L’Inps, con circolare 12febbraio 2013, n. 27, hadefinito le aliquote con
tributive e di computo per gliiscritti alla Gestione separata,nonché il massimale e minimale contributivo per l’anno 2013.Considerate le frequenti modifiche degli ultimi anni, vale la pena fare il punto su questo particolare e sempre più articolatoistituto, introdotto ancora nel1995 e al quale risultano iscritti,tra gli altri, anche i lavoratori parasubordinati; tanto per darel’idea della rilevanza di questagestione, in base ai dati del Coordinamento generale statisticoattuariale Inps (sezione osservatori statistici), nell’anno 2011 risultavano iscritti alla Gestioneseparata 1.745.999 lavoratori, dicui 1.464.740 collaboratori e281.259 professionisti. Gli iscritti“concorrenti”, cioè quelli che pagano l’aliquota minima, erano588.349.Le recenti riforme in materiapensionistica (Dl 201/2011) e dilavoro (legge 92/2012) hanno interessato anche la Gestione separata intervenendo sia sui re
quisiti d’accesso alle prestazionipensionistiche, sia sulle aliquotecontributive e di computo.
Requisiti d’accessoIn primo luogo, si ricorda che laGestione separata (Gs) è un fondo pensionistico finanziato con icontributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati previsto dall’art. 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335. Secondo quanto previsto dall’art.4, comma 1, del Dm n. 166/1996,la gestione in questione è entrata in vigore:n il 1° aprile 1996 per i soggetti
privi di tutela pensionistica alladata del 30 marzo 1996;
n il 30 giugno 1996 per i soggettigià coperti, sempre al 30 marzo1996, da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria eper i pensionati diretti e indiretti.
Relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia,che viene calcolata con il sistema contributivo, nel 2013 i lavoratori iscritti alla Gs dovrannoavere almeno 66 anni e 3 mesi dietà anagrafica, mentre per le la
di Fabrizio BonaldaRevisore contabile
GESTIONE SEPARATA INPSRegole per il 2013
n. 5 - Maggio 2013 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com 69
voratrici saranno ancora sufficienti 63 anni e 9 mesi; tenutoconto di quanto stabilito dal Dl201/2011, anche per gli iscrittialla Gs è prevista la convergenzadei requisiti di accesso nell’anno 2018, come evidenziato nellatabella in alto.Il diritto alla pensione di vecchiaia presuppone un’anzianitàcontributiva minima di 20 anni.In aggiunta ai suddetti requisitianagrafici e contributivi, deve risultare soddisfatta anche la condizione dell’importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale(nel 2013: euro 442,30 x 1,5 = euro 663,45 mensili x 13 mensilità):si prescinde da tale condizioneal compimento del 70° anno dietà, in presenza di almeno 5 anni di contributi effettivi. La pensione di vecchiaia ha decorrenzadal mese successivo alla maturazione dei requisiti.
AliquoteVale la pena ricordare che l’aliquota di finanziamento è istituita a copertura degli oneri relativialla pensione, alla maternità, altrattamento di famiglia e allamalattia in caso di degenzaospedaliera ed è quella alla quale è effettivamente assoggettatol’iscritto alla Gestione, mentrel’aliquota di computo viene applicata alla retribuzione o reddito pensionabile di ogni anno percalcolare figurativamente i con
tributi accumulati ed ottenere ilc.d. montante contributivo individuale, per il calcolo della pensione che avviene con il metodocontributivo.L’aumento delle aliquote dellaGs Inps era già stato fissato dall’art. 1, comma 10, della247/2007 nella misura dello0,09% a partire dal 1° gennaio2011, ma tale norma è stata poiabrogata dall’art. 1, comma 39,della legge 220/2010 (legge distabilità 2011). L’art. 22, comma1, della legge 12 novembre 2011,n. 183 (legge di stabilità 2012)aveva poi previsto che dal 1°gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica (di finanziamento) per gli iscritti alla Gs ela relativa aliquota contributivaper il computo delle prestazionipensionistiche aumentassero diun punto percentuale. L’attualelivello della contribuzione è definito dall’art. 2, comma 57, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del mercato del lavoro),secondo le modifiche introdottedall’art. 46bis, comma 1, lett. g),del Dl 83/2012 e risulta fissato:n per i soggetti non assicurati
presso altre forme pensionistiche obbligatorie nel 27% per il2013, nel 28% per il 2014, nel30% per il 2015, nel 31% per il2016, nel 32% per il 2017 e nel33% per il 2018;
n per i soggetti titolari di pensione o sprovvisti di altra tutelapensionistica obbligatoria, nel
20% per il 2013, 21% per il2014, 22% per il 2015 e 24% adecorrere dal 2016.
Rimane confermata per gliiscritti che non siano pensionatio che non risultino già assicuratiad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquotacontributiva, istituita dall’art.59, comma 16, della legge449/1997, per il finanziamentodell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegniper il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattiaed al congedo parentale. Talealiquota contributiva aggiuntiva,inizialmente stabilita nella misura dello 0,50%, è stata poi elevataallo 0,72% dal 7 novembre 2007(messaggio Inps 9 novembre2007, n. 27090). Per effetto dell’aumento le nuove aliquote2013 sono:n 27,72% per i soggetti iscritti alla
sola Gs;n 20% per coloro che sono iscritti
anche ad un’altra gestione previdenziale o titolari di pensione.
L’andamento delle aliquote riportato nelle tabelle alle pagg.successive dimostra come è inatto un graduale processo diconvergenza verso i livelli dicontribuzione tipici del lavorodipendente.
Soggetti iscritti alla GestioneseparataLa Gestione separata è stata isti
Nel 2018 la convergenzaArt. 24, comma 6, del Dl 201/2011
Allineamento requisiti anagrafici pensione di vecchiaia
AnniLavoratricidipendentiprivato Ago
Lavoratorie lavoratricipubbliche
LavoratriciautonomeAgo e Gs
LavoratoriautonomiAgo e Gs
2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi66 anni
e 3 mesi (*)20142015 63 anni e 9 mesi 66 anni
e 3 mesi (*)64 anni e 9 mesi
20162017 65 anni (*) 65 anni e 6 mesi (*)2018 66 anni (*) 66 anni (*)
(*) Requisito da adeguare ex art. 12 del Dl 78/2010
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70 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
tuita per assicurare i soggettiesercitanti attività di lavoro autonomo per professione abitualenon esclusiva, i collaboratori coordinati e continuativi(co.co.co.) e gli incaricati allavendita a domicilio. Con variprovvedimenti normativi sonopoi state iscritte diverse categorie di soggetti, tutte assimilate,sul piano procedurale ed operativo, a quella dei co.co.co., eccetto gli spedizionieri doganali professionisti.In sintesi, sono assicurati alla GsInps:n collaboratori coordinati e con
tinuativi che rappresentanouna categoria intermedia fra illavoro autonomo ed il lavorodipendente e sono costituiti daquei lavoratori che operano inpiena autonomia, con esclusione di vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapportounitario e continuativo con il
committente. Sono inseriti funzionalmente nell’organizzazione aziendale e possono operareall’interno del ciclo produttivodel committente al quale vienericonosciuto il potere di coordinamento dell’attività con le esigenze dell’organizzazioneaziendale;
n liberi professionisti titolari dipartita Iva, senza cassa, il cuioperare è caratterizzato da prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificatedalla mancanza di ogni vincolodi subordinazione nei confrontidel committente, dall’avvalersi,da parte del professionista, diuna propria organizzazione dilavoro, di propri mezzi e strutture e da autonomia nella decisione di tempi, modalità e mezzi per la realizzazione di quantorichiesto dal committente;
n lavoratori autonomi occasio
nali, ovvero coloro che si obbligano a compiere un’opera o unservizio con lavoro prevalentemente proprio, senza alcunvincolo di subordinazione e dicoordinamento con il committente, al di fuori di un’attivitàprofessionale abituale, mediante un’attività non strutturale all’interno del ciclo produttivo enell’ambito di un unico rapporto di durata. L’art. 44 del Dl269/2003, ha esteso l’obbligo diiscrizione alla Gestione separata prevista dalla legge 335/1995,anche a tali lavoratori, prevedendo, peraltro, una fascia diesenzione quando il compensoannuo individuale, ancorchéproveniente da più committenti, non supera l’importo di5mila euro. Al superamento delsuddetto importo e solo con riferimento alla parte eccedentetale fascia l’obbligo di contribuzione scatta con le modalità
Aliquote contributive Gestione separata Inps
AnnoSoggetti senza altra
coperturaprevidenziale
Soggetti con altracopertura
previdenziale
Soggetti titolaridi pensione
diretta
1996/1997 10,00% 10,00% 10,00%
1998/1999 12,00% 10,00% 10,00%
2000/2001 13,00% 10,00% 10,00%
2002 14,00% 10,00% 10,00%
2003 14,00% 10,00% 12,50%
2004 17,80% 10,00% 15,00%
2005 18,00% 10,00% 15,00%
2006 18,20% 10,00% 15,00%
fino al 6 novembre 2007 23,50% 16,00% 16,00%
dal 7 novembre 2007 23,72% 16,00% 16,00%
2008 24,72% 17,00% 17,00%
2009 25,72% 17,00% 17,00%
2010 26,72% 17,00% 17,00%
2011 26,72% 17,00% 17,00%
2012 27,72% 18,00% 18,00%
2013 27,72% 20,00% 20,00%
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previste per i collaboratori coordinati e continuativi;
n venditori porta a porta, attivitàche si concretizza nella raccoltadi ordinativi di acquisto pressoil domicilio del consumatore finale. Sono iscritti alla Gs solocoloro che operano con con
tratto di lavoro autonomo: dalpunto di vista previdenziale ladisciplina è del tutto identica aquella dei co.co.co., eccetto peril fatto che la legge 335/1995non ha previsto per essi il requisito dell’abitualità e dellacontinuatività, per cui fino al
2003 sono stati iscritti ancheper prestazioni occasionali eper qualsiasi importo. Dal 2004in poi beneficiano invece diuna soglia di esenzione di5mila euro;
n dal 1° gennaio 2004 è previstal’assicurazione obbligatoria
Aliquote di computo Gestione separata Inps
AnnoNon iscritti ad altra forma
di previdenzaobbligatoria
Pensionatidiretti
Pensionatiindirettio iscrittiad altra
gestione
Associati inpartecipazione
1996 10,00% 10,00% 10,00%
1997 10,00% 10,00% 10,00%
1998 12,50% 10,00% 10,00%
1999 12,50% 10,00% 10,00%
2000 14,50% 10,00% 10,00%
2001 14,50% 10,00% 10,00%
2002 15,50% 10,00% 10,00%
2003 15,50% 12,50% 10,00%
2004Reddito fino a€ 37.88319,30%
Redditooltre a €37.88320,00%
15,00% 10,00%
Redditofino a €37.88319,30%
Redditooltre a €37.88320,00%
2005Reddito fino a€ 38.64119,50%
Redditooltre a €38.64120,00%
15,00% 10,00%
Redditofino a €38.64119,50%
Redditooltre a €38.64120,00%
2006Reddito fino a€ 39.29719,70%
Redditooltre a €39.29720,00%
15,00% 10,00%
Redditofino a €39.29719,70%
Redditooltre a €39.29720,00%
Non iscritti ad altra formadi previdenza obbligatoria
(tutte le categorie)
Pensionati o iscrittiad altra formapensionistica
obbligatoria (tutte lecategorie)
2007 23,00% 16,00%
2008 24,00% 17,00%
2009 25,00% 17,00%
2010 26,00% 17,00%
2011 26,00% 17,00%
2012 27,00% 18,00%
2013 27,00% 20,00%
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72 www.pubblicoimpiego.ilsole24ore.com n. 5 - Maggio 2013
nella Gs degli associati in partecipazione, ovvero di queisoggetti che, nell’ambito deicontratti di associazione inpartecipazione (artt. 2549 e2554 c.c.), conferiscono prestazioni lavorative i cui compensisono qualificati come redditi dilavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), delDpr 917/1986;
n altre figure ascrivibili: spedizionieri doganali nondipendenti; beneficiari di assegni di ri
cerca, a norma dell’art. 22,comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; beneficiari di borse di studioper la frequenza di corsi di dottorato di ricerca; beneficiari di borse di studio asostegno della mobilità internazionale degli studenti, anchenell’ambito del programma dimobilità dell’Unione europeaSocratesErasmus; beneficiari di assegni per attività di tutorato, didatticointegrative, propedeutiche e di recupero erogati a studenti capaci e meritevoli iscritti a corsi didottorato di ricerca, laurea specialistica, scuole di specializzazioni per le professioni forensie per gli insegnanti della scuolasecondaria; medici con contratto di formazione specialistica; amministratori locali iscrittialla data di assunzione dell’incarico; volontari del servizio civilenazionale.
Basi imponibiliStante il principio di equivalenzatra imponibile fiscale e previdenziale, è utile evidenziare i criteri dideterminazione delle basi in funzione delle varie figure professionali iscritte alla Gs.n Co.co.co.: la base imponibile si
determina secondo gli stessi
criteri previsti per i redditi dilavoro dipendente, tenuto conto dell’assimilazione operata aifini fiscali dalla legge 21 novembre 2000, n. 342;
n liberi professionisti senza cassa: la base imponibile previdenziale è pari all’imponibilefiscale, così come risulta dalladichiarazione dei redditi e dagliaccertamenti definitivi. È quindi definita per differenza fra icompensi percepiti e le spesedi gestione, secondo i criteriprevisti dall’art. 54 del Tuir;
n lavoratori autonomi occasionali: sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l),del Tuir. Il successivo art. 71,comma 2, dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepitonel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti allaloro produzione. La contribuzione alla Gs scatta sopra i5mila euro (art. 44, comma 2,del Dl 269/2003);
n venditori porta a porta: in baseall’art. 2, comma 12, della legge27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), all’ammontaredelle provvigioni percepite siapplica una riduzione del 22%a titolo di deduzione forfetariaper spese di produzione delreddito. Dal 1° gennaio 2004,l’art. 44, comma 2, del Dl 30settembre 2003, n. 269, ha previsto la contribuzione previdenziale solo per i redditi fiscalmente imponibili superioria 5mila euro annui. L’effettocombinato di queste due disposizioni porta l’esenzionedalla contribuzione alla Gs peri primi 6.410,26 euro;
n associati in partecipazione:conformemente ai principi cuiè ispirata la Gs, anche per gliassociati in partecipazione labase imponibile previdenzialecoincide con quella fiscale, così
come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (Dl 269/2003,art. 43, comma 2). Poiché ai finifiscali le partecipazioni agli utilidegli associati costituisconoreddito imponibile per il lorointero ammontare (art. 54,comma 8, Tuir), il contributoprevidenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo diacconto sul risultato della partecipazione e salvo conguaglioin sede di determinazione annuale dei redditi.
La ripartizione dell’onereL’Inps conferma, in via generale, lasuddivisione dell’onere contributivo tra committente e collaboratore rispettivamente in 2/3 ed 1/3e quella tra associante ed associato in partecipazione, rispettivamente nel 55% e 45%.Il versamento dei contributi deveessere eseguito dal titolare delrapporto contributivo (committente o associante) entro il 16 delmese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante F24 (telematico, in caso dititolarità di partita Iva).Vale la pena ricordare che l’onerecontributivo è, invece, tutto a carico del professionista (senza cassa)iscritto alla Gestione separata, edil versamento va effettuato, sempre tramite F24 telematico, allescadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi(saldo 2012, primo e secondo acconto 2013). Si possono presentare due casistiche:n professionista senza cassa e
senza Albo. Il committente versa un contributo previdenzialepari al 4% del compenso imponibile percepito, se tale maggiore importo è addebitato infattura;
n professionista iscritto ad un Albo, ma non iscritto alla propriacassa. Il prestatore d’opera in
GESTIONE SEPARATA INPSRegole per il 2013
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dica nella fattura sia il contributo del 2% sia la rivalsa del 4%.
Il principio di cassa allargataPer il versamento dei contributi infavore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sonoassimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del comma 1 dell’art. 51 del Tuir, in base al quale lesomme corrisposte entro il giorno12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Da ciò consegueche i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquotecontributive in vigore nel 2012.
Accredito dei contributiSi ricorda che l’accredito dei contributi mensili è basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1,
comma 3, della legge 233/1990(gestione previdenziale commercianti) che, per l’anno 2013,è paria 15.357,00 euro.Pertanto, gli iscritti per i quali ilcalcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20% avrannol’accredito dell’intero anno con uncontributo annuo di 3.071,40 euro[15.357 x 20%], mentre gli iscrittiper i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del27,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a 4.256,96 euro [15.357x 27,72%] (di cui 4.146,39 [15.357 x27%] ai fini pensionistici).Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale nonsia stato raggiunto vi sarà unacontrazione dei mesi accreditati,in proporzione al contributo versato.Le aliquote del 27,72% e del 20%sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di redditoprevisto dall’art. 2, comma 18, del
la legge 335/1995, che per il 2013 èpari a 99.034 euro.
Denuncia UniemensA decorrere dal mese di gennaio2005, l’art. 44 del Dl 269/2003(convertito dalla legge 26/2003) haprevisto la mensilizzazione deiflussi retributivi per datori di lavoro e figure assimilate e associati inpartecipazione. Essi, pertanto, devono trasmettere mensilmenteper via telematica, direttamente otramite gli intermediari previstidal Dpr 322/1998, tutti i dati necessari all’aggiornamento delleposizioni contributive dei lavoratori.Per committenti e associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimogiorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo diattività cui si riferiscono. L’invio richiede la preventiva certificazionedel file da parte dell’apposito software di controllo Inps. l
MANUALE DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ E CONTROLLO NEGLI ENTI LOCALI a cura di M. Bertocchi, L. Bisio, G. Latella
L’opera analizza il sistema di bilancio degli enti locali alla luce delle disposizioni contenute nel Tuel e nei principi contabili definiti dall’Osservatorio, con un approc-cio diretto a valorizzarne la funzione di supporto ai processi decisionali e alle re-lazioni tra l’ente locale e i propri portatori di interessi, nel quadro complessivo dei processi di riforma in atto (Federalismo fiscale, Riforma Brunetta, armonizzazione dei conti pubblici). Il manuale focalizza la propria attenzione sull’ordinamento vigente, recependo gli aggiornamenti più recenti introdotti dai principi contabili su tematiche di rilievo.Con l’aiuto di esempi, schemi, tabelle sinottiche e la presentazione di alcuni casi pratici vengono affrontati i temi della programmazione, della gestione finanzia-ria, del controllo e della rendicontazione.
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Sale il tetto agli stipendidei manager pubblici
Supera i 300mila euro il tetto agli stipendi deimanager pubblici, fissato per il 2013 a 302.937,12euro. Parametro di riferimento è la retribuzionespettante nel 2012 al primo presidentedella Corte di cassazione
I l tetto agli stipendi dei manager pubblici sale per il2013 a 302.937,12 euro per
effetto dell’aggiornamento deilimiti retributivi che adegua leretribuzioni a quella spettantenel 2012 per la carica di primopresidente della Corte di cassazione.Tale stipendio è infatti il parametro al quale è agganciato iltetto alla retribuzione dei topmanager della pubblica amministrazione, introdotto dal decreto ‘salva Italia’ a fine 2011.È quanto emerge da una comunicazione del ministero della Giustizia al dipartimentodella Funzione pubblica e alministero dell’Economia.In precedenza, il limite era dicirca 294mila euro lordi.Il dipartimento della Funzionepubblica precisa che “tale aumento non è previsto da unacircolare di questo Dipartimento, bensì dalla legge che si riferisce al trattamento annualecomplessivo spettante per la carica di Primo Presidente della
Corte di cassazione” e che “aseguito della comunicazionedel ministero della Giustizia,riferita all’anno 2012, il dipartimento della Funzione pubblica ha l’obbligo di comunicare atutte le amministrazioni il nuovo limite”.“È bene ricordare spiega ancora una nota che il limitenon comporta in nessun modoun adeguamento automaticodelle retribuzioni dei dirigentipubblici che peraltro sono bloccate da altre disposizioni legislative in vigore”.L’aumento citato è pari al3,16%, che corrisponde grossomodo all’inflazione media del2012.È opportuno precisare che taleaumento risulta probabilmente legato alla sentenza dellaConsulta, di cui si riferisce inseguito, che ha dichiarato illegittimo il taglio del 510% previsto dal decreto legge n.78/2010.La Corte costituzionale ha infatti dichiarato illegittimo il
di Leone MartinoCommercialista in Roma
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contributo di solidarietà, parial 5% per la parte dello stipendio eccedente i 95mila euro eal 10% sopra i 150mila euro,chiesto ai dirigenti dalla manovra finanziaria dell’agosto2011.L’illegittimità, ha poi spiegatoil giudice delle leggi, è dovutaal fatto che la riduzione dellostipendio non operava neiconfronti di tutti i dipendenti,ma solo di una categoria, sebbene fosse quella più avvantaggiata economicamente.In base a quella decisione, iltrattamento del primo presidente di Cassazione venne fissato a 293.658 euro nel 2011 eutilizzato come parametro peril tetto alle retribuzioni nel2012.Il nuovo livello retributivo peril primo magistrato ammontadunque a 302.937,12 euro per il2012 e da qui discenderà ilpossibile adeguamento deglistipendi dei superdirigenti perl’anno in corso.In questa platea cono compresi i presidenti degli enti pubblici come l’Inps, i direttori generali dei ministeri e tutti imembri delle Autorità indipendenti, dalla Consob all’Antitrust, dalle Comunicazioni all’Energia ecc.È da notare che la percentualedell’aumento rispetto all’annoprecedente (293.658,91 euro,che era l’importo del tetto2011) è ben maggiore del 3%concesso alla platea dei pensionati e per di più soltanto suquelle pensioni che non raggiungono 1.486,29 euro mensili.La decisione non ha comunque mancato di suscitare reazioni polemiche visto che peri dipendenti pubblici vale ilblocco totale delle retribuzionidal 2010 e che il blocco è statoprorogato anche per tutto il
2013.È bene ricordare che il tettoper le retribuzioni dei dirigenti introdotto dal governo Monti non riguarda lo stipendioma l’insieme della retribuzione incluse indennità, voci accessorie e incarichi anche neiconfronti di altre amministrazioni diverse da quella di competenza.
La ‘manovra di Ferragosto’Facciamo, per maggior chiarezza, un piccolo passo indietro.La ‘manovra di Ferragosto’,decreto legge n. 138/2011, insede di conversione ripristinò,quale manovra ‘una tantum’, iltaglio della retribuzione prevista sui redditi di dipendentipubblici (art. 9, comma 2, deldecreto legge n. 78 del 31maggio 2010, convertito, conmodificazioni, dalla legge n.122 del 30 luglio 2010), e ilcontributo di perequazionesu tutte le pensioni i cui importi complessivi superavano90mila euro lordi annui, le c.d.‘pensioni d’oro’ (art. 18, comma 2bis, del decreto legge n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 111 del 15 luglio2011).Fu stabilita una riduzione del5% della retribuzione per iredditi di lavoro dipendente edi pensione superiori a 90milae fino a 150mila euro; la riduzione fu elevata al 10% sulla
parte della retribuzione eccedente i 150mila euro.Tale abbattimento è applicabile per il periodo 1° gennaio201131 dicembre 2013 per idipendenti pubblici, per il periodo 1° agosto 201131 dicembre 2014 per i pensionati.Il legislatore precisò che taliredditi, seppur soggetti al contributo del 510%, rilevano aifini del calcolo della base imponibile del contributo di solidarietà al lordo della riduzione, ma su di essi non graverà ilcontributo del 3% perché giàgravati da altro abbattimento,peraltro più elevato.In pratica il contributo di solidarietà in questione si applicasolo sui redditi diversi e ulteriori da quelli già sottoposti atassazione dal primo contributo (quello per i dipendentipubblici o quello per i pensionati d’oro).Ricordiamo che il contributo disolidarietà è deducibile dalreddito complessivo ai sensidell’art. 10 del Dpr n.917/1986.
La sentenzadella Corte costituzionaleLa Corte costituzionale italianaha stabilito che i tagli agli stipendi superiori ai 90mila eurodei soli dipendenti pubblici,fissati dal decreto legge n.78/2010, sono incostituzionali.Nella fattispecie è stata stabilita l’illegittimità dell’art. 9, nella parte in cui stabilisce che apartire dal 1° gennaio 2011 esino al 31 dicembre 2013 “itrattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,anche di qualifica dirigenziale,previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazionipubbliche, siano ridotti del 5%per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,nonché del 10% per la parte ec
L’aumento è legato allasentenza della Cortecostituzionale che hadichiarato illegittimo iltaglio previsto dal Dl 78
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cedente 150.000 euro”.Secondo la Corte, infatti, “iltributo imposto determina unirragionevole effetto discriminatorio”.La Consulta ritiene che le disposizioni emanate dal Governo siano “in evidente contrasto” con gli artt. 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignitàsociale e sono eguali davantialla legge”) e 53 (“Tutti sonotenuti a concorrere alle spesepubbliche in ragione della lorocapacità contributiva”) della Carta fondamentale.“L’introduzione di una impostaspeciale, sia pure transitoria edeccezionale, in relazione soltanto si legge nella sentenza ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola,infatti, il principio della paritàdi prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante”.Secondo i giudici delle leggi,“da un lato, a parità di redditolavorativo, il prelievo è ingiustificatamente limitato ai solidipendenti pubblici. D’altrolato, il legislatore, pur avendorichiesto (con l’art. 2 del Dl n.138/2011) il contributo di solidarietà (di indubbia naturatributaria) del 3% sui redditiannui superiori a 300.000,00euro, al fine di reperire risorseper la stabilizzazione finanziaria, ha inopinatamente sceltodi imporre ai soli dipendentipubblici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura”.In sostanza i tagli alle retribuzioni superiori ai 90mila eurodei soli dirigenti pubblici, previsti dal Dl n. 78/2010, sono, aparere della Consulta, incostituzionali.
Lo stesso vale per la decurtazione degli stipendi dei magistrati.Per quanto riguarda i magistrati, il giudice delle leggi ha bocciato anche il comma 22 dellostesso articolo, dove disponeche non siano erogati, “senzapossibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e2013 ed il conguaglio del triennio 20102012”.E che “per il triennio 20132015 l’acconto spettante per il2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 vienedeterminato con riferimentoagli anni 2009, 2010 e 2014”.
L’operativitàDal momento che le amministrazioni coinvolte sono molte,tutte le varie direzioni del personale di riferimento devonoprovvedere a curare la raccoltadelle dichiarazioni sostitutivedi atto notorio con le quali imanager interessati devonocomunicare tutti gli incarichiricevuti nell’anno, i soggetticonferenti tali incarichi e i corrispettivi pattuiti e percepiti.La verifica del raggiungimentodel limite da parte dei manager viene operata da:n amministrazione di appar
tenenza, cioè dall’amministrazione nel cui ruolo il dipendente è iscritto nel casodi lavoro subordinato;
n amministrazione con laquale l’interessato ha in
corso l’incarico preponderante dal punto di vista economico nel caso di rapportodi lavoro autonomo.
Nel caso in cui, in seguito atale controllo, si accerti il superamento del limite, scatta lariduzione che viene applicatadirettamente dall’amministrazione di appartenenza del dipendente o da quella conferente l’incarico nel caso di lavoroautonomo.Di conseguenza possono verificarsi tre situazioni distinte: caso di lavoratori dipendentiche percepiscono un trattamento complessivo superioreal limite fissato: si calcola ladifferenza tra la retribuzione digodimento e il tetto di302.937,12 euro; tale importoovviamente non concorre allaformazione della base imponibile fiscale e previdenziale delpercipiente e viene evidenziatosul cedolino paga come trattenuta; caso di lavoratori autonominon anche subordinati chepercepiscono un trattamentocomplessivo superiore al limitefissato: la riduzione del compenso dovuto per incarichipluriennali si calcola utilizzando il criterio di riparto su baseannua dell’intero compenso esarà operata all’atto del pagamento del saldo; caso di lavoratori con rapporto di lavoro di diversa natura (autonomo e dipendente)che percepiscono un trattamento complessivo superioreal limite fissato: la riduzione siapplica prima sugli emolumenti dovuti a titolo di collaborazione autonoma, in secondo luogo sul trattamentoaccessorio variabile, in terzoluogo sul trattamento accessorio fisso e continuativo e soloin ultima istanza sul trattamento primario di base. l
In caso di superamentodel limite scatta lariduzione applicatadirettamentedall’amministrazione
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La contribuzione figurativa pergli assessori regionali “nominati”
Si amplia la platea dei soggetti che possono fruiredell’accredito della contribuzione figurativa. L’Inpsinfatti rivedendo la propria precedente posizione,allarga la platea dei beneficiari, includendovi anchei dipendenti pubblici ‘nominati esterni’ a ricoprirefunzioni pubbliche di assessore regionale
Anche i dipendenti pubblici diventati assessoriregionali (o provinciali
per le province autonome diTrento e Bolzano) per nominadiretta, pur non eletti, possonobeneficiare della valorizzazionedei periodi di aspettativa fruitidurante il servizio in qualità diassessore regionale, al pari deicolleghi usciti vincitori dalleelezioni.Il chiarimento è arrivato dall’Inps, gestione exInpdap, conla circolare n. 39 del 14 marzo2013, in risposta alle pressionieffettuate dai governi regionali,dove l’abitudine a ricorrere conuna certa frequenza agli assessori “esterni” ha creato una figuranon regolamentata dal punto divista pensionistico.
Quadro di riferimentoVale la pena ricordare che l’art.31 della legge 20 maggio 1970,n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori, stabilisce che i lavoratori chesiano eletti membri del Parla
mento nazionale o di assemblearegionale o che siano chiamati aricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta,essere collocati in aspettativanon retribuita per tutta la duratadel mandato e possono richiedere l’accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento deldiritto e della determinazionedella misura della pensione a carico dell’assicurazione generaleobbligatoria nonché a carico dienti, fondi, casse, e gestioni performe obbligatorie di previdenzasostitutive o esonerative dellastessa. Inizialmente tale possibilità era prevista solo per i dipendenti del settore privato; poi,con l’art. 22, comma 39, dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724,norma di interpretazione autentica, è stato previsto che l’art. 31della legge 300/1970 sia applicabile anche ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo enei Consigli regionali.
di Fabrizio BonaldaRevisore contabile
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La materia è stata poi integratadal Dlgs 16 settembre 1996, n.564, in materia di contribuzionefigurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti dacontribuzione, il quale ha, tral’altro, previsto che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono efficaci, ai finidell’accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 31 della legge 300/1970, solo se assunti con atto scritto.Le retribuzioni figurative accreditabili, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge 155/1981, sonoquelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria enon comprendono emolumenticollegati all’effettiva prestazionedell’attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, néincrementi o avanzamenti chenon siano legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio.Fino al 1° gennaio 2000, la copertura figurativa prevista dalDlgs 564/1996 interveniva siaper la quota iscritto sia per quella a carico del datore di lavoro.Successivamente a tale data glieletti hanno iniziato a pagareanche di tasca propria: l’art. 38della legge 23 dicembre 1999, n.488 ha, infatti, introdotto unnuovo regime, prevedendo che ilavoratori dipendenti dei settoripubblico e privato, eletti membridel Parlamento nazionale, delParlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati aricoprire funzioni pubbliche, chein ragione dell’elezione o dellanomina maturino il diritto ad unvitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sonotenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota acarico del lavoratore, relativa
mente al periodo di aspettativanon retribuita loro concessa perlo svolgimento del mandatoelettivo o della funzione pubblica. Il versamento di tali somme,deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma1, lett. e), del Dpr 917/1986, c.d.Tuir, deve essere effettuato all’amministrazione dell’organoelettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, chepoi provvede a riversarla al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.Con nota operativa 25 luglio2011, n. 19, l’Inpdap, nell’esporre le modalità applicative perl’attivazione della contribuzionefigurativa per mandato elettivo,precisava, anche sulla base di unpreventivo parere del ministerodel Lavoro (nota prot. 6193 del26 maggio 2009), come l’art. 31della legge 300/1971 non potesse trovare applicazione per gliassessori regionali nominatisenza essere preventivamenteeletti consiglieri regionali. Ciòin quanto la contribuzione figurativa, ai sensi della normativa,era da considerarsi attinenteesclusivamente ai lavoratori dipendenti eletti al Parlamentonazionale, a quello europeo edai Consigli regionali.Ora l’Inps rivede tale posizioneattraverso un’interpretazione logicosistematica dell’art. 31 dellalegge 300/1970, che consenta aidipendenti pubblici non soloeletti, ma anche c.d. nominati,esterni, a ricoprire funzioni pubbliche di assessore regionale diottenere l’accredito figurativodella contribuzione durante ilperiodo di mandato. Ciò tenutoanche conto del fatto che né lalegge 300/1970, né la legge724/1994 e il Dlgs 564/1996 potevano prendere in considerazione l’ipotesi di assessore regionale non facente parte del relativo Consiglio, per l’evidente
ragione che, al tempo della loroemanazione, la figura stessa dell’assessore nominato non erastata ancora inventata ed introdotta nell’ordinamento. Pertanto, l’orientamento assunto nellanota operativa n. 19/2011 vienesuperato e la platea dei soggettiche possono fruire dell’accreditodella contribuzione figurativa include anche i dipendenti pubblici che, pur non eletti, sono chiamati a svolgere le funzioni di assessore regionale sulla base diuna “nomina” decisa da un organo elettivo.Dunque, per effetto di tale nuova interpretazione, destinataridella contribuzione figurativadiventano, oltre ai soggetti richiamati al comma 1 dell’art. 38,cioè tutti i dipendenti, pubblici eprivati, eletti membri del Parlamento, nazionale ed europeo, odi Assemblea regionale anchequelli nominati a ricoprire funzioni pubbliche.
Adempimenti operativiI lavoratori, iscritti alla Gestioneex Inpdap, nominati a ricoprirela carica di assessore regionale,possono valorizzare, ai fini pensionistici i periodi di aspettativasenza assegni fruiti a tale titolo,presentando entro 90 giorni decorrenti dal 14 marzo 2013 (datadella circolare n. 39), e con validità ex tunc, domanda cartaceadi accredito figurativo all’Inps,Gestione ex Inpdap, Direzionecentrale entrate e posizione assicurativa, ufficio 1, via Ballarin n.42, 00142 Roma, secondo il modello disponibile nel sito internet (www.inpdap.gov.it) e, comunque, allegato alla circolare.Chi avesse già presentato unadomanda oggetto di diniegonon dovrà ripetere l’adempimento; infatti, è previsto untempestivo riesame d’ufficio aifini dell’accreditamento figurativo dei periodi da regolarizzare,
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periodi che riguardano quellitrascorsi in aspettativa per le nomine ad assessore regionale riferite a tutte le legislature precedenti a quelle tuttora in corso.Conseguentemente, qualora nonvi abbiano già provveduto, i soggetti che, in virtù della nomina,hanno maturato il diritto ad unvitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sonotenuti, relativamente ai periodidi aspettativa non retribuita valorizzabili con accredito figurativo, a corrispondere, sempre entro i 90 giorni, i contributi pensionistici per la quota a caricodel lavoratore, ai sensi del citatoart. 38, commi da 1 a 3, dellalegge 488/1999.Operativamente, si deve utilizzare il modello F24 elementi identificativi o il modello F24 ordinario, a seconda che il versamentovenga effettuato, rispettivamen
te, per il tramite dell’organo elettivo o direttamente dal soggettointeressato, utilizzando i codiciriportati in tabella.L’onere da versare consiste neicontributi pensionistici, in misura pari a quella prevista dallalegge per la quota a carico dellavoratore, relativamente al periodo per il quale sia stata fruital’aspettativa e con riferimento aicontributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorreredal 1° gennaio 2000.La base imponibile di riferimento per il calcolo dell’onere ècostituita dalla retribuzione virtuale e cioè da quella che avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio. Pertanto,quella corrispondente alla categoria ed alla qualifica professionale posseduta dall’interessatoal momento del collocamento inaspettativa e di volta in volta
adeguata in relazione alla dinamica contrattuale della stessacategoria e qualifica. L’ammontare di tale retribuzione vieneautocertificato a cura dell’interessato.Una volta acquisito l’imponibiledi riferimento, le aliquote da applicare sono le seguenti:n per i dipendenti pubblici, assi
curati ai fini pensionistici presso la Cpdel, Cps, Cpi e Cpug,l’aliquota è pari all’8,55% finoal 31 dicembre 2006 e pari all’8,85% a decorrere dal 1° gennaio 2007;
n per quelli assicurati ai fini pensionistici presso la Ctps (Cassatrattamenti pensionistici Stato)fino al 31 dicembre 2006 è pariall’8,75% e a decorrere dal 1°gennaio 2007 è pari a 8,80%.
Alle aliquote sopra evidenziateva aggiunto lo 0,35% destinato alfondo credito. l
I codici da utilizzare
F24 elementi identificativi F24 ordinario
P138 cassa Cpts P101 cassa Cpts
P238 cassa Cpdel P201 cassa Cpdel
P338 cassa Cpi P301 cassa Cpi
P438 cassa Cpug P404 cassa Cpug
P538 cassa Cps P538 cassa Cps
P938 cassa Credito P909 cassa Credito
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVETrattamento fiscale
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Il trattamento fiscaledelle co.co.co.
La normativa del 2001 ha assimilato le co.co.co.ai redditi di lavoro dipendente. Questa novità hacomportato numerose conseguenze non soloper il collaboratore, ma anche per il sostitutoin materia di imposte sui redditi, per il sistemacontributivo previdenziale e per il regime Iva
Le collaborazioni coordinatee continuative sono definite nella prassi in tanti mo
di: prestazione d’opera; consulenza; contratto di diritto privato;lavoro parasubordinato ecc.Le norme di riferimento delleco.co.co. sono le seguenti: gli articoli 2222 e successivi delcodice civile; la legge di riforma previdenziale n. 335/1995; l’articolo 409 del codice di procedura civile; in materia fiscale, il Testo unicodelle imposte dirette, Dpr n. 917del 22 dicembre 1986; la legge n. 342/2000 che interviene in materia di assimilazionefiscale ai redditi da lavoro dipendente.La legge fiscale individua alcunecategorie di “collaboratori” coordinati e continuativi: gli amministratori; i componenti di collegi sindacali; i revisori dei conti di società,associazioni ed altri enti;
te. Il lavoratore parasubordinato,quindi, deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento della prestazione ma, all’interno del contrattoindividuale, è possibile ancheprevedere forme temporali dicoordinamento per l’esecuzionedella prestazione lavorativa.Questo significa che nel contratto individuale si può legittimamente definire anche un orariodella prestazione, purché, comevedremo in seguito, non il rispetto rigido dello stesso; la continuità: la parola continuativa, anche rispetto alla giurisprudenza consolidata, indicauna serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, frutto di un accordotra le parti. Nella collaborazionecoordinata e continuativa non èprevisto un tempo minimo omassimo di durata del contrattoche può anche essere rinnovatopiù volte; la natura prevalentementepersonale dell’opera: è escluso ilcarattere imprenditoriale dell’attività, pur caratterizzandosi peril contenuto professionale, per laprevalenza dell’attività di lavorodel prestatore rispetto alle strutture di tipo materiale, all’organizzazione e ai capitali.
Contenuto delle prestazionie assenza di subordinazioneI rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono
di Enzo Cuzzola
tutti i collaboratori editoriali e icomponenti di collegi e commissioni (fatta eccezione per gli amministratori pubblici).Le collaborazioni coordinate econtinuative rientrano tra quelletipologie di lavoro che non instaurano un rapporto di subordinazione tra datore di lavoro elavoratore, ma stabiliscono lemodalità, la durata e il corrispettivo retributivo di una prestazione lavorativa svolta da un prestatore d’opera per conto di uncommittente.
RequisitiGli elementi che definiscono ilrapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tutti compatibili con l’assenza di subordinazione, sono tre: la coordinazione: nelle variemodalità della collaborazione, laparola coordinata indica la necessità di collegare funzionalmente l’attività del lavoratore alciclo produttivo del committen
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVETrattamento fiscale
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tutti quei rapporti che comportano prestazioni di contenuto“intrinsecamente artistico o professionale”, “senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro diun rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.Per individuare questi rapportidi collaborazione la legge richiede, dunque: che l’attività abbiacontenuto “intrinsecamente”artistico o professionale: nonconsista nell’esecuzione di servizi d’impresa ma richieda capacità, competenze e qualità artistiche, culturali e personali dellavoratore; che l’attività non richieda l’impiego di mezzi organizzati: non deve trattarsi diun’attività imprenditoriale svolta organizzando un’azienda insenso tecnico, cioè un complesso di beni o di prestazioni altruimesso a disposizione dal lavoratore autonomo; che, pur nelquadro di un rapporto “unitario” e di collaborazione, nel quale necessariamente caratteristiche, modalità e tempi di esecuzione della prestazione sianostate oggetto di trattativa e didefinizione contrattuale, nonsussista alcun vincolo di subordinazione.Non ci devono essere gli elementi tipici della “subordinazione” del dipendente: rispetto diun rigido orario di lavoro, di ordini e direttive da eseguire, dellagerarchia aziendale; applicazione di un sistema di sanzioni(multe, sospensioni, licenziamento) per le violazioni ecc.; chesia pattuita, prima dell’inizio dellavoro, una retribuzione periodica prestabilita. Non è indispensabile che il contratto dicollaborazione sia scritto e registrato; è, comunque, opportunoche lo sia, per evitare contestazioni.
Trattamento fiscaleL’art. 34 della legge 21 novembre2000, n. 342, collegato fiscale allalegge Finanziaria per l’anno2000, ha aggiunto all’art. 47 (oggi50) del Testo unico delle impostesui redditi, la lett. cbis), operando così la trasformazione deiredditi derivanti da rapporti dicollaborazione coordinata econtinuativa da redditi da lavoroautonomo a redditi assimilati aquelli da lavoro dipendente.Rientrano in tale categoria i percettori di compensi per incarichidi collaborazione coordinata econtinuativa, i revisori iscritti alsolo registro e non anche ad unordine professionale, i componenti i nuclei di valutazione nonprofessionisti ecc.La nozione di reddito da collaborazione coordinata e continuativa, quale categoria intermedianell’ambito dei redditi di lavoro,è stata introdotta dal Dpr n.597/1973 con cui si stabiliva che:“Per esercizio di arti e professionisi intende l’esercizio professionale, ancorché non esclusivo, di attività diverse da quelle indicatenei Titoli II e V, realizzate senzavincolo di subordinazione. Siconsideravano, inoltre, redditi dilavoro autonomo quelli derivantida rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventiper oggetto la prestazione, senzavincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditiderivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”.Tale disposizione normativa attribuiva all’interprete il compito diritagliare i confini della fattispecieimpositiva delle collaborazioni;l’unico elemento caratterizzanterispetto al lavoro subordinato eral’assenza di subordinazione, cioèl’assenza dei vincoli tipici del
rapporto di lavoro dipendente,che si palesano: nel rispetto di un orario di lavoro; nella soggezione al potere gerarchico e disciplinare del committente; nel rispetto delle direttive impartite; nell’inserimento organico dell’attività del prestatore nella struttura produttiva del committente.Le collaborazioni coordinate econtinuative a far tempo dall’entrata in vigore del Testo unicodelle imposte sui redditi, Dpr n.917/1986, hanno ricevuto unadefinizione più dettagliata.L’art. 53, comma 2, lett. a), dopoavere espressamente qualificatocome tali tutti quei redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti (cono senza personalità giuridica),dalla collaborazione a giornali,riviste e dalla partecipazione acollegi e commissioni, precisavache si consideravano rapporti dicollaborazione coordinata econtinuativa anche “(…) i rapporti aventi ad oggetto la prestazione di attività (…) che puravendo contenuto intrinsecamente artistico o professionalesono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro diun rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.Neanche questo intervento legislativo aveva fornito all’interpreteuna definizione chiarificatrice deiredditi derivanti dalle collaborazioni, poiché si limitava ad affiancare alla variegata casistica lavorativa una griglia di presupposti(affatto univoci) che avrebberodovuto facilitare la qualificazionegiuridica dei singoli rapporti.Le novità più significative in materia sono state introdotte dalla
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normativa del 2001, in virtù della quale le collaborazioni sonostate assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Tale innovazioneha comportato numerose conseguenze non solo per il collaboratore, ma anche per il sostituto inmateria di imposte sui redditi,per il sistema contributivo previdenziale e per il regime Iva.La suaccennata disciplina è applicabile ai rapporti di collaborazione instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, a fardata dal 1° gennaio 2001. L’art.50, comma 1, lett. cbis), del Testo unico nella sua formulazioneattuale dispone che sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: “Le somme e i valori ingenere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anchesotto forma di erogazioni liberali,in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore disocietà, associazioni e altri enticon o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,alla partecipazione a collegi ecommissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi peroggetto la prestazione di attivitàsvolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di unrapporto unitario e continuativosenza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodicaprestabilita, sempreché gli ufficio le collaborazioni non rientrinonei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte oprofessione di cui all’art. 53,comma 1, concernente redditi dilavoro autonomo, esercitata dalcontribuente”.Tra le tipologie di incarichi conferiti dagli enti pubblici, in cui simanifestano le caratteristiche
proprie di redditi da collaborazione coordinata e continuativa,le più ricorrenti sono: incarichiper rilevazioni scientifiche e/oeconomiche, incarichi per supporto tecnico a staff e uffici comunali, docenti e consulenti perperiodi prestabiliti, mediatoriculturali, guide turistiche e/omuseali, operatori di centri sociali e/o giovanili, assistenti domiciliari nei centri anziani e neicentri estivi ecc.Anche l’attività prestata dal nucleo di valutazione rientra nelleprestazioni di opera continuativa e quindi fra le c.d. collaborazioni coordinate e continuative,con il conseguente obbligo, per icomponenti non professionisti,dell’iscrizione alla gestione separata Inps, dell’assicurazioneInail e del trattamento fiscale assimilato a quello dei lavoratoridipendenti.
Considerazioni finaliDall’analisi contenutistica dellasuddetta disposizione è dato ricavare le seguenti considerazioni:1) la norma, con formulazioneonnicomprensiva, considerareddito l’insieme delle somme edei valori a qualunque titolo percepiti, al pari di quanto si prevede per i redditi di lavoro dipendente;2) tra gli elementi caratteristicidel rapporto non figura più il riferimento al “contenuto intrinsecamente artistico o professionaledella prestazione” precedentemente previsto nell’art. 53. Pereffetto, quindi, di siffatta modifica il contratto di collaborazionecoordinata e continuativa èadesso applicabile anche ad attività puramente manuali; permane, invece, il requisito dell’assenza del vincolo di subordinazione, che risulta essere l’unicoelemento su cui si basa la distinzione tra le tipologie contrattualiin commento e quelle di lavoro
dipendente;3) ai fini della determinazionedei redditi derivanti da tali collaborazioni si applicano, ai sensidell’art. 52, comma 1, del Tuir, ledisposizioni dell’art. 51 concernenti i redditi di lavoro dipendente;4) se i rapporti di collaborazionein commento rientrano nell’oggetto della professione o neicompiti istituzionali dell’attivitàdi lavoro subordinato, i relativiproventi vengono attratti rispettivamente tra i redditi di lavoroautonomo o tra quelli di lavorodipendente.Concludendo: le collaborazioni affidate a lavoratori autonomi vanno fatturate; le collaborazioni affidate a dipendenti di terzi per attività istituzionale vanno rimborsate aldatore di lavoro e da questi erogate come reddito di lavoro dipendente; le collaborazioni affidate ad unlavoratore né autonomo né nellaqualità di dipendente di terzivanno trattate come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.Sono quelle rientranti in questaultima categoria le collaborazioni assimilate e che sono soggettea tassazione, con il trattamentofiscale applicabile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Perciò: versamento dellaritenuta d’imposta calcolata sulla base dell’aliquota propria degli scaglioni di reddito corrispondenti al reddito complessivo del collaboratore per ciascunperiodo di paga; applicazione ditutte le disposizioni relative allatassazione dei redditi di lavorodipendente.Non costituiscono reddito e nonvanno tassati i rimborsi spesedocumentati per viaggio, vitto ealloggio fuori dal territorio delcomune. l
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Previdenza complementare:opportunità o specchio per le allodole?
Prosegue il ‘viaggio’ attraverso il pianetaprevidenza complementare nel pubblico impiego,tra luci e ombre
Su Guida al Pubblico impiego n. 4/2013 è statoaffrontato l’argomento
dei fondi pensione destinati aidipendenti pubblici con richiamo alle tappe evolutive e alladescrizione dell’impianto normativo. È stata inoltre evidenziata la necessità di diffondereun’informazione chiara edesaustiva in materia, per consentire agli interessati di effettuare una scelta consapevole.Da questo ultimo punto si intende ripartire per trattare neldettaglio le specificità dellaprevidenza complementare peril pubblico impiego.
La pensione del domaniLa scelta di adesione ad unfondo pensione è il risultato diuna complessa valutazioneche deve necessariamente considerare le opportunità offertedalla disciplina in materia diprevidenza complementare.Tuttavia, per i dipendenti pubblici, le possibilità offerte incaso di adesione ad un fondopensione non hanno lo stessopeso. Una valutazione ponde
rata richiede una distinzionetra lavoratori assunti prima del1° gennaio 2001 e lavoratori assunti da tale data, perché, seper questi ultimi la scelta riguarda solo l’adesione al fondo, per i primi si presenta anche quella della convenienza omeno nel passare dal regimeTfs a quello del Tfr. Non vadimenticato però che la pensione complementare nasce esi sviluppa come forma di previdenza aggiuntiva, che trovala sua ragione d’essere nella riduzione della copertura assicurativa obbligatoria. È evidente quindi che la scelta diaderire o no ad un fondo pensione rimane principalmentelegata al sistema di calcolodella pensione in cui i dipendenti vanno a collocarsi.Il dipendente pubblico assunto dal 1° gennaio 1996 andràin pensione con un rendimento pensionistico di circa il 60%dell’ultima retribuzione. In talecontesto la previdenza integrativa diventa una necessità finalizzata al recupero di un gap dialmeno 20 punti. Per questo la
di Nevea LorenzatoResponsabile Previdenza Apss Trento
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voratore la scelta sarà tra investire il proprio risparmio inun’attività priva di rischio quale il Tfr, il cui rendimento èlegato al tasso di inflazione, oinvestirlo in un’attività finanziaria di mercato scelta dalfondo pensione.Per chi invece, alla data del 31dicembre 1995, ha maturatoun’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione sarà comunque inferiore rispettoa quella derivante da un calcolo con il metodo retributivo edi conseguenza anche per questi lavoratori una coperturaprevidenziale complementareappare opportuna.
nella gestione delle risorse finanziarie.L’Accordo istitutivo rappresenta il primo atto della fase preliminare di costituzione di unfondo chiuso e deve contenerele linee essenziali: criteri diadesione, regole sulle prestazioni, gestione e tutto ciò che èrichiesto dalla legge. Segue poilo Statuto, che fissa l’impiantogenerale ed il quadro di riferimento normativo del fondo.Alla Commissione di vigilanza(Covip), costituita presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale è attribuito ilcompito di approvare lo Statuto. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ilfondo pensione deve inoltrareistanza alla Covip, che trasmette al ministro del Lavoro e della previdenza sociale e al ministro del Tesoro, del bilancio edella programmazione economica, l’esito del procedimentoamministrativo per ciascunaistanza di autorizzazione. Possono così aver luogo le primeelezioni per l’Assemblea deidelegati, che elegge il Consiglio di amministrazione, ilquale a sua volta elegge il presidente e il vicepresidente. Solo ad avvenuta autorizzazionel’associazione diventa a tuttigli effetti fondo pensione, cheviene iscritto nell’apposito Albo e può svolgere tutte le attività di competenza, quali l’individuazione dei gestori finanziari, la stipula dellaconvenzione, la scelta dellabanca depositaria, la raccoltadelle adesioni e dei contributi.Per tutti gli organi valgono alcuni principi fondamentali:sono sempre indipendenti edistinti rispetto alle fonti istitutive del fondo pensione e sono sempre espressione di pariteticità nella rappresentanza.
L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro avviene esclusivamente con il metodo elettivo.L’art. 6 del Dlgs n. 124/1993,modificato dalla legge di riforma del sistema pensionistico,prevede che i fondi pensionenon possano gestire direttamente le proprie risorse, madebbano rivolgersi a gestoriesterni mediante convenzione. I motivi di tale previsionesono legati ad esigenze di garanzia, professionalità e minimizzazione dei conflitti di interesse.
La posizione individualedel lavoratore costituisceun primo fondamentale elemento di spinta o di frenoverso l’adesione alla previdenza complementare, manon l’unico; fondamentale èanche la percezione delle conseguenze derivantida un’eventuale scelta.
Per garantire la massimatrasparenza, l’intero settore della previdenza complementare è sottoposto a numerose e rigorose forme dicontrollo esterne ed interne ai fondi stessi, mirate a salvaguardare l’interesse dei lavoratori e dei loro risparmi previdenziali.
La disciplina dei fondi pensionePer i dipendenti pubblici l’unica fonte istitutiva della previdenza complementare è lacontrattazione collettiva. Taleprevisione si riscontra all’art.3, comma 2 del Dlgs n.124/1993.I fondi pensione Espero, Perseo e Sirio, istituiti per una vastissima platea di dipendentipubblici, sono associazionicon personalità giuridica privata riconosciute dal ministerodel Lavoro. Sono fondi pensione negoziali, a contribuzionedefinita e a capitalizzazioneindividuale; vale a dire chel’entità delle prestazioni ècommisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati
Come funzionano i fondi pensione per i dipendenti pubbliciIl finanziamento dei fondipensione per il personale delpubblico impiego è regolatodall’art. 8 del Dlgs n. 124/1993,che prevede tre forme di versamento: il contributo del lavoratore, quello del datore dilavoro e la quota del Tfr.Per i dipendenti pubblici laposizione di previdenza complementare è così costituita:n contributo a carico del lavo
ratore;n contributo a carico del dato
re di lavoro;n rendimenti del fondo pen
sione;n quota Tfr nella seguente mi
sura:1) per i lavoratori assunti dal
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1° gennaio 2001: intero Tfr pari al 6,91% dellaretribuzione utile; rivalutazione in misura parialla media dei rendimenti diun paniere di fondi individuaticon decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del23 dicembre 2005;2) per i lavoratori in servizioal 31 dicembre 2000: 28,94% del Tfr pari al 2% della retribuzione utile; rivalutazione in misura parialla media dei rendimenti diun paniere di fondi individuaticon decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del23 dicembre 2005; ulteriore accantonamentodell’1,5% della base contributiva utile ai fini Tfs.Secondo il Dlgs n. 124/1993 laprevidenza complementare è:n volontaria e consentita solo
a chi appartiene alle categorie di lavoro cui si applica ilcontratto o l’accordo istitutivo del fondo di riferimento;
n a capitalizzazione: le somme versate sono investite instrumenti finanziari ricorrendo a gestori professionaliscelti dal Cda del fondo. Ilconto individuale dell’associato è quindi costituito nonsolo dai versamenti effettuati, ma anche dai rendimentiderivanti dai risultati dellagestione finanziaria;
n a contribuzione definita:aderendo ad un fondo pensione a contribuzione definita il rendimento degli investimenti effettuati dipende sia dall’abilità del fondostesso, sia dall’andamentodei mercati finanziari neiquali il fondo va ad investire.
I costi a carico dell’aderenteconsistono nel 50% di unaquota di adesione ‘una tantum’
ed in una quota associativa annua. Il datore di lavoro devesostenere invece la spesa corrispondente all’ulteriore 50%della quota di adesione e alcontributo dell’1% calcolatosulla retribuzione utile al Tfrper ciascun aderente.La prestazione finale previstadal Dlgs n. 124/1993 può essere liquidata in due modalità:1) rendita pensionistica;2) liquidazione in capitale perun importo massimo del 50%del montante totale e renditaper il restante 50%, a condizione che l’intero importo accumulato non sia inferiore all’ammontare dell’assegno sociale. In tal caso l’iscritto puòrichiedere l’intero montante informa di capitale.In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, illavoratore può riscattare la suaposizione individuale o trasferire la stessa ad un’altra formadi previdenza complementare.La legge regola anche i casi dipremorienza mediante riscattodegli aventi causa.
confronti di ciò che è garantitodallo Stato. Affrontare il cambiamento è sempre difficile,soprattutto se non sono chiarele ragioni che lo hanno resonecessario. Con l’introduzionedel sistema contributivo l’importo della pensione è calcolato moltiplicando il montantedei contributi versati per il coefficiente di trasformazionerelativo all’età dell’assicuratoal momento del pensionamento e questo comporta una decurtazione della pensione rispetto al tradizionale metododi calcolo. Per questo si è resonecessario affiancare previdenza pubblica e complementare; un sistema in cui il soddisfacimento dei bisogni deilavoratori è affidato, oltre cheall’intervento diretto dello Stato sociale, anche alla capacitàpromozionale dell’autonomiaprivata.Anche la resistenza nel destinare tutto il Tfr ai fondi pensione per i dipendenti assuntidal 2001 ha un peso rilevantesul diffidare dal costituirsi unapensione complementare. Èpur vero che tradizionalmentela liquidazione rappresentaun traguardo che dopo moltianni di lavoro si concretizza inuna considerevole somma cheil lavoratore percepisce in unica soluzione; è altresì vero però che, alla luce dei fatti, proprio per questi lavoratori cheavranno una pensione contributiva pura, l’alternativa perevitare l’iscrizione ad un fondo e tutelare il proprio futuropensionistico è quella di costituire un piano pensionisticoindividuale, dove non vi saràconferimento del Tfr e contributo del datore di lavoro, bensì il pagamento mensile di unadeterminata quota. In definitiva la questione risiede nellostabilire come e quando spen
Le trattenute e i versamenti dei contributi alfondo sono a carico deldatore di lavoro; l’accantonamento figurativo ed ilconferimento del Tfr rivalutato, ad avvenuta cessazione dal servizio, competonoinvece all’Inps gestione exInpdap.
Dubbi e paure diffuseNonostante la vasta campagnainformativa mirata a diffondere l’opportunità nel costituireuna pensione complementare,si nota ancora una forte resistenza, perché non è percepitala fiducia tradizionalmente epsicologicamente riposta nei
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dere, considerando anche cheal fondo pensione si può chiedere, oltre alla rendita, la liquidazione del 50% del capitale maturato.Diverso invece il dilemma dell’opzione per il Tfr da partedei lavoratori in servizio alladata del 31 dicembre 2000,perché la scelta di aderire adun fondo implica l’opzione diabbandonare il Tfs. È noto chei lavoratori che prevedonoprogressi di carriera potrebbero riscontrare una convenienza a mantenere il vecchio regime di liquidazione, rinunciando alla possibilità di aderire alfondo pensione; valutazionepiù che legittima fino a quando il sistema manterrà la coesistenza di due tipi di liquidazione totalmente diversi perlavoratori dei medesimi comparti.Altro problema è inoltre rappresentato dal carattere figurativo del Tfr che preclude lapossibilità di chiederne l’anticipazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile.
VantaggiPer i dipendenti pubblici i fattori di convenienza nell’iscrizione ad un fondo pensionecomplementare possono essere così sintetizzati:n possibilità di dedurre dal
reddito imponibile i contributi versati al fondo pensione fino alla concorrenzadel 12% del reddito complessivo, entro il limitemassimo di 5.164,57 euro(Dlgs n. 47/2000), compresele quote versate dal datoredi lavoro, purché non superino l’importo equivalenteal doppio della quota di Tfrdestinata al fondo pensione;
n contributo a carico del datore di lavoro pari all’1%della retribuzione utile ai fini del Tfr;
n quota dell’1,5% della basecontributiva utile ai fini Tfsdestinata al fondo solo peril personale optante;
n aspettativa di vantaggiosirendimenti del risparmioinvestito.
I vantaggi sono certi, comepure la convenienza. Se guardiamo infatti l’esempio in alto,con un ipotetico reddito di30.000 euro e il contributo dell’ente e del dipendente dell’1%confluiscono al fondo 600 euroannui con un costo reale a carico del dipendente di 186 euro.
Problemi in attesa di soluzionePer confermare il detto “nontutto è oro quello che luccica” èdoveroso segnalare anche alcune differenze di trattamentotra dipendenti pubblici e privati, che devono essere rimosse.La legge delega n. 243 del 23agosto 2004 ha indicato i principi per ridefinire la disciplinafiscale della previdenza complementare, agevolando la deducibilità della contribuzionealle forme pensionistiche complementari e rendendo più favorevole la tassazione delleprestazioni. Con l’emanazionedel Dlgs n. 252 del 5 dicembre2005 detti principi sono statiattuati, ma solo per i dipendenti del settore privato. Il decreto ha infatti previsto che peri dipendenti pubblici sia ancora applicata la normativa contenuta nel Dlgs n. 124/1993.Di conseguenza sono emerseulteriori disequità tra dipendenti privati e pubblici che pos
Entro i limiti stabiliti i contributi non sono soggetti atassazione e confluisconoquindi al fondo nel loro interoammontare lordo. Questovale anche per le quote diTfr e per i contributi a caricodel datore di lavoro. La tassazione viene effettuata solo al momento dell’erogazione delle prestazioni.
Esempio pratico
Reddito annuo totale 30.000 euro
Contributo a carico del datore di lavoro (1%) 300 euro
Contributo lavoratore (1%) 300 euro
Risparmio fiscale (300*38%) 114 euro
Contributo al fondo (senza quota Tfr) 600 euro
Contributo effettivo a carico del lavoratore (300114) 186 euro
La scelta di adesione adun fondo di previdenzacomplementare è volontaria, ma ogni singolo lavoratore deve acquisiretutte le conoscenze perpoterla esercitare in modoconsapevole
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sono essere così sintetizzate.Favorire l’adesione alla previdenza complementare, soprattutto delle giovani generazioni di lavoratori, che sono le più penalizzate, è uninteresse dello Stato oltre chedei dipendenti. I problemi
vanno risolti, i contratti di lavoro sono bloccati e di conseguenza non è possibile introdurre ulteriori benefici perincentivare le adesioni. Manon dimentichiamo che ifondi pensione perseguonofinalità previdenziali con un
orizzonte temporale di mediolungo periodo. È megliointanto iniziare a costituirsiuna pensione complementare per tempo oppure attendere la soluzione di tutti i problemi in sospeso? A ciascunola propria risposta. l
Privato vs pubblico
Lavoratori privati Lavoratori pubblici
Deducibilità fiscale contributi fino allimite di 5.164,57 euro l’anno
Minor importo tra 12% del reddito complessivo, 5.164,57euro, doppio della quota di Tfr destinata al fondo pensione
Possibilità di chiedere anticipazioneTfr in qualsiasi momento, con applicazione dell’aliquota Irpef del 23%
Possibilità, dopo 8 anni di iscrizione al fondo pensione, dichiedere l’anticipazione solo dei contributi versati, escluso ilTfr accantonato figurativamente dall’Inpsgestione exInpdap. La tassazione separata varia dal 27 al 43%
In caso di riscatto della posizioneprima del diritto a pensione l’aliquota fiscale applicata è del 23%
Il riscatto della posizione prima del diritto a pensione è soggetto a tassazione separata con applicazione dell’aliquotamedia degli ultimi 5 anni
In caso di decesso dell’aderente glieredi pagano dal 9 al 15% di Irpef
In caso di decesso dell’aderente gli eredi pagano tassazioneseparata (dal 27% in poi)
Sulla prestazione pensionistica sipaga dal 9 al 15% di Irpef
Alla prestazione pensionistica è applicata la tassazioneordinaria (dal 27% in poi)
MANUALE DEL DIRIGENTEGUIDA ALLE NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ DEL DIRIGENTEdi V. Italia
La figura del dirigente, che già aveva una posizione cardine e centrale nella P.A., ha assunto, con l’emanazione del nuovo Codice del processo amministrativo, un ruolo ancora più delicato, in quanto all’attribuzione di una maggiore discrezionalità è corrisposto il riconoscimento di un peso più rilevante alla colpa dirigenziale ai fini della responsabilità e quindi del danno ingiusto e del conseguente risarcimento. Proprio per chiarire e risolvere i problemi interpretativi sorti in seguito a tali novità legislative Il Sole 24 ORE propone il nuovo Manuale del Dirigente.L’opera si rivolge quindi ai Dirigenti degli enti pubblici, statali, regionali, locali, for-nendo soluzioni ai problemi legati all’interpretazione e alla prima applicazione del nuovo Codice del processo amministrativo, con le novità legislative in tema di responsabilità e dunque di colpa, danno ingiusto e risarcimento.
Pagg. 150 – e 27,00Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com
I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI
NOVITÀ
RASSEGNEOsservatorio ex Inpdap
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Osservatorio ex Inpdap:le novità previdenziali
di Giuseppe RodàEsperto previdenziale
La nuova visualizzazione DmaInps, messaggio 12 aprile 2013 n. 6213
Al via la nuova versione sullavisualizzazione Dma in eserciziodal 4 aprile 2013. Lo comunica l’Inps con il messaggio n.6213 del 12 aprile 2013.La versione in esercizio disponedei seguenti interventi evolutivi:n la nuova applicazione consen
te la visualizzazione sia delledenunce contributive tracciato Entratel (Dma) sia delle denunce Uniemens (ListaPosPA);
n la funzione di ricerca delledenunce consente di selezionare il periodo di riferimento elo stato delle denunce;
n è possibile visualizzare anchele denunce annullate e quelle che sono state rese “obsolete”. Si ricorda che le denunce “obsolete” sono denunceannullate e sostituite da denunce successive. La loro visualizzazione ha lo scopo difornire un quadro completosulle denunce inviate da undeterminato soggetto;
n è possibile visualizzare i quadri relativi ad un iscritto utilizzando il suo codice fiscale.
La funzione di ricerca consenteanche di selezionare il periodo
di riferimento, i tipi di quadri davisualizzare, il tipo servizio. Sisegnala che le operazioni di caricamento delle denunce contributive (ListaPosPA) pervenutesono ancora in corso. Attualmente sono state caricate circa 50mila denunce per lo piùriferite all’ultimo trimestre2012, che si trovano nello stato“precaricate”. Per le denunceche si trovano allo stato di precaricate (le denunce contributive di ListaPosPA) non è possibile effettuare la ricerca utilizzando il campo “Codice Fiscalein Anagrafe”, utilizzabile per lesole denunce elaborate con iltracciato Entratel.Per la ricerca delle denuncecontributive di cui alla ListaPosPA del flusso Uniemens ènecessario, finché permane lostato di precaricamento, utilizzare il campo “Codice Fiscale”.Per tali denunce si avrà, effettuata la ricerca, la segnalazione“Ente non identificabile in anagrafe” in corrispondenza delcodice fiscale. Si rappresenta,infine, che tutti gli utenti abilitati alla precedente applicazione sono stati abilitati alla nuova.
Il manuale aggiornato “Visualizzazione denunce inviate” saràpubblicato in intranet Gestionedipendenti pubblici nella sezione Strumenti Entrate e Posizione assicurativa Dma2 Uniemens Manuali. S’informainoltre che a seguito delle numerose richieste di prorogaper i termini per la trasmissionedelle denunce Dma tracciatoEntratel, l’invio all’indirizzodmatracciatoentratel@postacert.inps.gov.it delle denunceautorizzate poteva essere effettuato fino al 30 aprile 2013. Entro tale termine avrebbero potute essere inoltrate nuovamentele denunce per le quali l’Istitutocomunica attraverso la suddetta casella di posta elettronical’esistenza di anomalie chenon ne consentono l’acquisizione in banca dati.Sarà cura degli uffici renderenota agli enti autorizzati la proroga del termine di invio deiflussi, evidenziando che l’inviodelle Dma pregresse relative aperiodi antecedenti ad ottobre2012 deve essere effettuatoesclusivamente alla casellaPec dedicata.
RASSEGNEOsservatorio ex Inpdap
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Liquidazione assicurazione sociale Vita, Tfs e TfrInps, circolare 30 aprile n. 70
Continuando nella strategia dell’utilizzo graduale della telematica per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi è ora il turno della richiesta diliquidazione dell’indennità dell’assicurazione sociale Vita, delle domande di quantificazione del trattamento di fine servizio (Tfs) e del Tfrai fini della cessione.È quanto risulta dalla circolare Inpsn. 70 del 30 aprile 2013. Ma vediamo nel dettaglio operativo la nuovaprocedura. Occorre prendere lemosse dalla determinazione delpresidente dell’Inps n. 95 del 30maggio 2012 (circolare Inps n. 131del 19 novembre 2012). Per darela possibilità agli utenti di adeguarsialle nuove modalità di compilazione e di invio delle domande,viene stabilito un periodo transitorio, fino al 31 luglio 2013, durante il quale le predette domandepossono essere presentate con leconsuete modalità. A decorrere,quindi, dal 1° agosto 2013, lesuddette istanze dovranno esseretrasmesse esclusivamente con ilcanale telematico. Questo significa che da questa data l’istanzapresentata in forma diversa daquella telematica non sarà procedibile fino a quando l’utente nonabbia provveduto a trasmetterla invia telematica.In proposito vale la pena di precisare che le domande pervenute in viatelematica saranno definite senzala necessità di acquisire la domanda cartacea in originale.Naturalmente questa domanda vaconservata dal beneficiario dellaprestazione (circolare Inps n. 47 del27 marzo 2012). Va sottolineato,inoltre, che la data di presentazione della domanda è quella dellaricezione in forma telematica.
Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenticanali: Web servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; Contact center integrato n.803164 (per chiamate gratuite danumeri fissi) o n. 06164164 (perchiamate da telefoni cellulari concosto a carico dell’utente); Patronati mediante i servizi telematici offerti dai medesimi.
Inserimento dei datinella domandaIl servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie, utilizzando i datigià in possesso dell’Istituto quali, adesempio, i dati anagrafici del richiedente. Altri dati devono essere,invece, inseriti direttamente dalrichiedente e confermati dal medesimo al termine dell’inserimento,al fine di fornire all’Istituto tutti glielementi necessari per poter definire la richiesta da parte delle sedi.Si precisa che nel corso della compilazione della domanda, la procedura permette di salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di poter intervenire sulladomanda stessa in momenti successivi e di inviarla all’Inps solo almomento della conferma finale. Senza la conferma finale la domanda è considerata ‘in bozza’.
Compilazione della domanda diliquidazione dell’indennità dell’assicurazione sociale Vita daparte dell’iscritto per il decessodi un suo familiareIl servizio on line “Domanda liquidazione indennità Asv”, da compilarsiper ottenere la liquidazione della
prestazione economica dell’Assicurazione sociale Vita, è disponibilenell’area riservata del portale dell’Istituto, nella sezione “Servizi ai cittadino”.Una volta completata la compilazione(operazione possibile solo se l’utenteè in possesso del codice Pin dispositivo), la domanda viene automaticamente inviata alla sede Inps gestionedipendenti pubblici competente territorialmente. Nella richiesta di liquidazione il modello deve essere compilato specificando i dati anagrafici deldefunto, con l’indicazione della relazione di parentela.
Compilazione della domanda diquantificazione del Tfs ai finidella stipula di un contratto dicessioneIl servizio on line “domanda diquantificazione del Tfs ai fini dellacessione” è disponibile nell’areariservata del portale dell’Istituto,nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all’internodell’Area tematica, per tipologia diservizio (Domande, Consultazioni,Simulazioni) oppure seguendo l’ordine alfabetico. Il modello Pdf interattivo di “domanda di quantificazione del Tfs ai fini della cessione” èdisponibile cliccando sulla voce“Nuova domanda” all’interno delportale. All’apertura del modello idati anagrafici del richiedente equelli relativi all’amministrazione dove ha prestato servizio sonoprecompilati con le informazionipresenti nell’anagrafica dell’Istituto.Il cittadino deve indicare la data dicessazione dal servizio, dal momento che il Tfs non è cedibile prima della cessazione del rapporto dilavoro e, pertanto, la quantificazionedel credito può essere operata solo
RASSEGNEOsservatorio ex Inpdap
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dopo la cessazione dal servizio.
Compilazione della domanda diquantificazione del Tfr ai finidella stipula di un contratto dicessioneIl servizio on line “domanda diquantificazione del Tfr ai fini della cessione” è disponibile nel
l’area riservata del portale dell’Istituto, presente nella sezione“Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all’interno dell’Area tematica, per tipologia diservizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l’ordine alfabetico.
È inoltre disponibile anche una ricerca libera per individuare il servizio attraverso l’inserimento di“parole chiave”. Tale servizio consente di trasmettere via Web la domanda e di ottenere da parte dell’Istituto la certificazione del calcolodel Tfr maturato alla data di cessazione dal servizio.
Cambia la presentazione delle istanzeInps, circolare 30 aprile 2013 n. 71
Il canale telematico per la presentazione di istanze in materia previdenziale acquista sempre più utilizzazione. In proposito l’Inps con lacircolare n. 71 del 30 aprile 2013detta le istruzioni operative riguardanti le modalità di presentazione delle istanze per la totalizzazione estera, per la totalizzazione dei periodi assicurativi, perl’accesso ai benefici legati allosvolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (c.d. lavoriusuranti), per la doppia annualità e per la revoca e annullamento della domanda di pensione.Riportiamo in sintesi le principalinovità. Il punto di partenza è costituito dalla circolare Inps n. 131, attuativa della determinazione delpresidente dell’Inps relativa all’utilizzazione graduale della telematicaper la presentazione delle principalidomande di prestazioni/servizi.Per dare modo agli utenti di adeguarsi alle nuove modalità di compilazione e di invio delle domande,è previsto un periodo transitorio,fino al 31 luglio 2013, durante ilquale le predette domande possono essere presentate con le consuete modalità. Questa possibilità,però, viene a cessare a decorreredal 1° agosto 2013: le suddetteistanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Questo comporta che da que
sta data le suindicate istanze nontrasmesse in via telematicanon saranno procedibili fino aquando l’utente non abbia provveduto alla trasmissione telematica.Viene precisato, inoltre, che tutte ledomande pervenute in modalità telematica devono essere istruite edefinite senza necessità di acquisire la domanda cartacea in originale, la cui conservazione spetta albeneficiario della prestazione(circolare Inps n. 47 del 27 marzo2012). La data di presentazionedella domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta informa telematica.Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenticanali: Web servizi telematici accessibilidirettamente dal cittadino tramitePin attraverso il portale dell’Istituto; Contact center integrato n.803164 (per chiamate gratuite danumeri fissi) o al n. 06164164 (perchiamate da telefoni cellulari contariffazione a carico dell’utente); Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Presentazione della domandatramite Web, direttamente dagliinteressatiPer utilizzare il servizio di invio online, il richiedente deve essere inpossesso del Pin di autentica
zione a carattere dispositivo. Inoltre, quando il richiedente non siapresente nella banca dati della gestione ex Inpdap occorre che il medesimo venga registrato nella stessa. Solo dopo tale registrazione ilrichiedente può procedere alla presentazione in modalità telematicadelle domande di prestazioni pensionistiche.
Inserimento della domandaPer l’inserimento della domanda ilcittadino dovrà compilare unaserie di campi nei quali dovrannoessere riportate le informazioni necessarie. Il servizio prevede il prelievo automatico di alcune delleinformazioni necessarie alla compilazione della domanda, utilizzando i dati già in possesso dell’Istitutoquali, ad esempio, i dati anagraficidel richiedente. Altri dati dovrannoessere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dal medesimo al termine dell’inserimento, al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessariper poter definire il provvedimentoda parte delle sedi.
Modalità di compilazionedella domandadi totalizzazione esteraSelezionato il modello di domandadi totalizzazione estera l’interessatodeve indicare la categoria di ap
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partenenza e cioè richiedente titolare o richiedente superstite diiscritto. Nella sezione di riferimentovengono visualizzati i dati anagrafici e quelli relativi alla residenza delrichiedente; se il richiedente è unsuperstite dell’iscritto occorre inoltre inserire, negli specifici campi, ilcodice fiscale dell’iscritto decedutoe la relazione di parentela (vedovo/a, orfano/a, fratello/sorella, nipote,padre/madre). Il richiedente deveindicare obbligatoriamente almenoun numero di telefono (fisso/mobile) ed un indirizzo email pereventuali comunicazioni. Il richiedente deve indicare la provincia e ilcomune, con il relativo cap., dovepresta o ha svolto l’attività lavorativa; nel caso di domanda presentata dal superstite di iscritto le informazioni relative all’attività lavorativadevono essere riferite a quest’ultimo.Se la domanda viene presentatadall’iscritto, lo stesso deve dichiarare:n di essere cessato dal servizio in
Italia ed indicare l’amministrazione/ente presso la/il quale hasvolto attività lavorativa e la datadi risoluzione del rapporto dilavoro;
n di essere attualmente in servizio e riportare, nello specificocampo, l’amministrazione/entepresso la/il quale presta attivitàlavorativa.Nel caso in cui la domanda venga presentata dal superstitedell’iscritto il richiedente devedichiarare:
n la data di cessazione dal servizio con l’indicazione dell’ultimo ente datore di lavoro in Italia;
n la data e il luogo in cui è avvenuto il decesso.L’interessato deve dichiarare inquale/i Stato/i ha la cittadinanza. Nel caso di domanda presentata dal superstite, occorreindicare anche la cittadinanzache aveva l’iscritto deceduto.Il richiedente deve compilare i
seguenti campi:n lo Stato presso il quale ha svol
to attività lavorativa;n il periodo relativo al lavoro svol
to;n il tipo di attività (impiegato, mi
natore, operaio, marittimo oagricoltore);
n il datore di lavoro;n la città in cui ha prestato attività
lavorativa;n la denominazione dell’Istituto
previdenziale estero con l’indicazione dello Stato e della città.
Modalità di compilazionedella domanda di totalizzazionedei periodi assicurativiSelezionato il modello di domandadi totalizzazione dei periodi assicurativi l’interessato deve indicare lacategoria di appartenenza: richiedente titolare o richiedente superstite di iscritto. In questa sezione di riferimento sono esposti, inmodalità precompilata, i datianagrafici e quelli relativi alla residenza del richiedente; se il richiedente è un superstite dell’iscrittooccorre inoltre inserire, negli specifici campi, il codice fiscale dell’iscritto deceduto e la relazione diparentela (vedovo/a, orfano/a, fratello/sorella, padre/madre, tutore) ela data di decesso.
Sezione domanda di totalizzazione dei periodi assicurativi aifini del diritto alla pensioneIn questa sezione l’interessato deve dichiarare: l’ultimo ente datore di lavoro(denominazione, data dalla qualeha prestato attività lavorativa, la sede/luogo di lavoro, la provincia, comune e il codice di avviamento postale). Se la domanda viene presentata da un superstite di iscrittotali informazioni devono essere riferite all’iscritto deceduto; la cittadinanza e il relativo codice fiscale; la data di cessazione dal servizio ovvero di prestare attività lavo
rativa (queste informazioni sono richieste solo nel caso di presentazione della domanda da parte deltitolare); di rinunciare alla ricongiunzioneprecedentemente richiesta (occorre riportare la data di presentazionedella domanda) e non ancora accolta dall’Istituto; che non è stata presentata, dopoil 3 marzo 2006, la domanda direstituzione dei contributi daiFondi di iscrizione; le diverse forme pensionistichein cui risultano periodi assicurativi econtributivi oggetto di totalizzazione con l’indicazione dei relativi periodi e dell’ente previdenziale; di non avere ovvero che il dipendente deceduto non aveva (nel caso di presentazione della domandada parte del superstite) altri periodiassicurativi (obbligatori, volontari, figurativi o riscattati) presso altre forme di previdenza obbligatoria oltrea quelli elencati; di avere raggiunto il limite di etàprevisto dagli ordinamenti di tutte leforme pensionistiche nelle quali ilrichiedente titolare è stato iscritto.Tale informazione non deve essereriportata nel caso in cui la domanda venga presentata dal superstitedi iscritto.Nel caso di presentazione delladomanda di totalizzazione deiperiodi assicurativi ai fini del dirittoalla pensione di inabilità l’interessato può indicare, nello specificocampo, di allegare la copia digitaledella certificazione medica attestante lo stato di inabilità.
Modalità di compilazione delladomanda di accesso al trattamento pensionistico anticipatoper gli addetti alle lavorazioniparticolarmente faticose e pesantiNella pagina iniziale della proceduravengono visualizzati i dati anagrafici e quelli relativi alla residenzadel richiedente la prestazione; taliinformazioni non sono modificabili.
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Sezione domanda di riconoscimento del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipatoIl cittadino deve indicare l’annoin relazione al quale chiede il riconoscimento del diritto all’accessoal trattamento pensionistico anticipato ai sensi del Dlgs 21 aprile2011 n. 67. In questa sezione l’interessato deve dichiarare di averprestato attività lavorativa riportando, negli specifici campi, le seguenti informazioni: la denominazione del datore dilavoro; il periodo di attività lavorativa.
Sezione attività lavorativaconsiderata “particolarmentefaticosa e pesante”Il richiedente deve dichiarare diaver svolto attività di lavoro dipendente indicando, tra le seguentitipologie, quella per la quale intende usufruire del beneficio di
accesso al trattamento pensionistico anticipato:n lavoratore impegnato in man
sioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del DmLavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;
n lavoratore notturno comedefinito dal Dlgs n. 67/2011nelle seguenti categorie: lavoratore notturno il cui orario di lavoro è inserito nel quadro di lavoro a turni e che haprestato l’attività nel periodonotturno per almeno 6 oreconsecutive comprendentil’intervallo tra la mezzanotte ele 5 del mattino; lavoratore che ha prestatol’attività lavorativa per almeno3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino perperiodi di lavoro di durata pariall’intero anno lavorativo;
n lavoratore alle dipendenze diimprese per le quali operano le
voci di tariffa per l’Inail impegnati all’interno di un processo produttivo in serie di cuiall’art. 1, comma 1, lett. c), delDlgs n. 67/2011;
n conducente di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico ditrasporto collettivo.
Modalità di revoca e annullamento della domanda di pensioneDal menù “domande Web di pensioni” domande inoltrate, il richiedente visualizza le informazioni relative all’istanza inviata(tipo di modello, numero e datadel protocollo o stato, eventualiallegati). Nel caso in cui l’interessato intenda revocare la domandadi pensione inoltrata, sia per errore di compilazione o per revocadella domanda di collocamento ariposo, dovrà utilizzare la funzione“revoca”. l
IL MANAGER DELLA FORMAZIONEa cura di A. Pizzicaroli
L’opera si propone di fornire informazioni e competenze utili a coloro i quali hanno intenzione di operare, o già operino, nel settore della formazione.In particolare si rivolge ai laureati nelle discipline umanistiche, funzionari, quadri e dirigenti che hanno in animo di attivare dei corsi di formazione nell’ufficio in cui lavorano permettendo loro di muoversi in maniera dinamica nel settore e fornendo strumenti utili ed efficaci.È quindi un manuale pratico anche per coloro i quali intendono divenire imprendi-tori dando vita ad una società di formazione, oppure liberi professionisti costruendo la propria professione e divenendo formatori.
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NOVITÀ
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Osservatorio Inps:la bussola delle novità
di Aldo ForteEsperto previdenziale
Totalizzazione periodi esteriInps, messaggio 26 aprile 2013 n. 6878
Non è possibile totalizzare ibonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro corrispondenti ad attivitàusuranti svolte in altri Statimembri dell’Unione europea;stesso discorso andrà fatto inmateria di totalizzazione deiperiodi assicurativi esteri correlati ad attività lavorativecomportanti esposizione all’amianto.Sono queste le precisazionifornite dall’Inps con messaggio n. 6878 del 26 aprile 2013,in seguito a numerose segnalazioni pervenute dalle sediterritoriali con le quali sonostati segnalati modelli E 205,attestanti i periodi lavorativiall’estero, romeni contenentibonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro, spesso di lunga durata,corrispondenti ad attività usuranti svolte in Romania.In particolare, i bonus o lemaggiorazioni contributive,variamente denominati, sonocontenuti in E 205 rettificativiche vengono inviati dalle istituzioni estere dopo il rigettoda parte dell’Inps di domande
di pensione per mancanza delrequisito contributivo; si hanno richieste di riesame dipratiche in convenzione, respinte per carenza contributiva, conseguenti all’invio dinuovi estratti che indicano unnumero di contributi corrispondente a quello occorrenteper il conseguimento dellapensione italiana.L’Inps precisa che la materiadei lavori usuranti è regolatadal Dlgs n. 67/2011, che riconosce ai lavoratori dipendentiimpegnati in lavori o attivitàparticolarmente faticose o pesanti, il diritto a conseguirela pensione anticipata conrequisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. A tal proposito, informato il ministero delLavoro, l’Inps ritiene che, essendo la materia regolata dauna legislazione speciale, sidebba continuare a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodidi lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altriStati membri dell’Unione europea; allo stesso modo non
potrà trovare applicazioneil beneficio del pensionamento anticipato, per attività usuranti svolte all’estero, con riferimento alle qualinon è possibile accertare ilpossesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla normativanazionale (ad esempio, lemansioni o i requisiti stabilitiper i lavoratori notturni). Analoga soluzione è stata ritenuta legittima dal ministero delLavoro in materia di totalizzazione dei periodi assicurativiesteri correlati ad attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, con riferimento in particolare ai bonuso maggiorazioni contributivecontenuti nei formulari E 205provenienti da istituzioni comunitarie.Per dare applicazione a quanto sopracitato, in caso di dubbi sulla natura dei bonus omaggiorazioni contributive riportati nei modelli E 205 esteri, le sedi territoriali sono invitate a chiedere i necessarichiarimenti alle istituzioniestere sulle attività lavorativead essi corrispondenti.
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Massimale gestione separataInps, messaggio n. 4350/2013
Il versamento dei contributialla Gestione separata di cuiall’art. 2, comma 26, della leggen. 335/1995, deve essere fattosempre nell’ambito del massimale contributivo fissato ogni anno.Questa, in sintesi, la precisazionefornita dalla direzione centraleEntrate dell’Inps, illustrata conmessaggio n. 4350/2013, ad unquesito posto da una sede regionale in merito all’applicazione delmassimale.In maniera specifica, era stataprospetta la questione relativamente all’applicazione delmassimale annuo contributivo di cui all’art. 2, comma 18,della legge n. 335/1995, con riferimento ad un iscritto nella Gestione separata.Per il soggetto interessato, i contributi erano stati versati sull’intero ammontare del compenso, superando negli anni 2011 e 2012 ilmassimale stabilito per l’anno diriferimento; ma dall’estratto conto dell’assicurato si è evidenziatoun accredito contributivo, relativamente a ciascun periodo, ridotto in ragione del relativomassimale contributivo.
Dato che il soggetto è in possesso di anzianità contributiva primadel 1° gennaio 1996, lo studio diconsulenza che ha prospettato laquestione ritiene che nei confronti dell’assicurato non debba farsiluogo all’applicazione del massimale contributivo di cui al citatoart. 18 della legge n. 335/1995,citando in merito la circolare Inpsn. 42/2009, dove viene precisato, a proposito del massimalecontributivo, che “la contribuzione versata anteriormenteal 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionisticaobbligatoria, anche se diversada quella di iscrizione al 1°gennaio 1996, comporta lanon applicazione del massimale contributivo”.La direzione Entrate, illustrandoquanto stabilito dal più volte citato art. 2, comma 18, della leggen. 335/1995, ricorda che conspecifico riferimento alla gestioneseparata, il Dm n. 281/1996 precisa che “Il contributo annuo dicui al comma 1 non può superare complessivamente il 10% delmassimale contributivo annuo dicui all’art. 2, comma 18, della
legge n. 335 del 1995”; ne consegue che alla suddetta gestione, in virtù anche delle caratteristica di essere nata in un regime puramente contributivo, nonpuò non applicarsi il massimaledi reddito.In merito alla circolare n.42/2009, viene evidenziato chela stessa riguarda solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e iprofessionisti iscritti alle casse di categoria, con esclusionedei lavoratori iscritti alla Gestioneseparata, che essendo stata istituita dopo il 31 dicembre 1995,resta fuori dal merito della circolare, anche nel caso in cui sianostati riscattati, ai sensi dell’art.51, comma 2, della legge n.488/1999, periodi di collaborazione antecedenti all’istituzionedella Gestione.Di conseguenza, per quanto sopra chiarito, dovrà essere rimborsato quanto versato in eccedenza al massimale, attribuendo 1/3al collaboratore e 2/3 al committente, non potendo valorizzare i contributi eccedenti il massimale.
Salvaguardia dei 65mila e dei 55milaInps, messaggio 23 aprile 2013 n. 6645
Con il messaggio n. 6645 del 23aprile scorso, vengono forniti deichiarimenti sulle operazioni disalvaguardia; in particolare, lecondizioni per accedere alpensionamento con le regoleprevigenti la legge n. 214/2011
devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura dellac.d. finestra mobile. Per le categorie dei soggetti cessati dalrapporto di lavoro a seguito di
accordi individuali e collettivi diincentivo all’esodo e dei soggettiautorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, lacondizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazio
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Autorizzazione pagamento AnfInps, messaggio 23 aprile 2013 n. 9702
Con il messaggio n. 6702 del 23aprile 2013, l’Inps precisa che inmerito al rilascio dell’autorizzazione per la percezione dell’assegnoper il nucleo familiare, l’autorizzazione all’Anf viene rilasciata dall’Inps al cittadino richiedentequando lo stesso risulta esserelavoratore dipendente e la prestazione familiare viene corrisposta dal datore di lavoro che antici
pa gli importi per conto dell’Inps.La corresponsione dell’Anf, infatti, deve preventivamente essere autorizzata dall’Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influiresull’insorgenza del diritto all’Anf,sulla variazione della tipologia delnucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento. In tal casoil lavoratore dovrà presentare la
domanda di autorizzazione Anfall’Inps e, dopo aver ottenutol’autorizzazione (Mod. Anf 43),dovrà presentare quest’ultima acorredo della domanda di assegni per il nucleo familiare al datore di lavoro. Ciò in quanto ilMod. Anf 43 costituisce una verae propria autorizzazione dell’Inpsal pagamento della prestazioneda parte del datore di lavoro.
ne/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza deltrattamento pensionistico.In merito ai lavoratori che avevano presentato le richieste alla Dtldi competenza per l’accesso albeneficio (salvaguardia dei65mila) e che sono state accoltedalle direzioni territoriali del lavoroe che tuttavia siano rimastiesclusi dal predetto beneficioper maturazione dei requisiti checomportino la decorrenza dellapensione successivamente al 6
dicembre 2013 ma comunqueentro il 6 gennaio 2015 o pereventuale incapienza, nonostanteil possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere allasalvaguardia dei 65mila, nondovranno presentare, a differenzadi quanto chiarito in precedenza,una nuova istanza alle Commissioni delle direzioni territoriali dellavoro per l’accesso al beneficiodi cui all’art. 22 della legge n.135/2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Viene precisato che rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55mila devono presentare istanza entro il 21maggio 2013 tutti i soggetti,cessati per accordi individuali ocollettivi, i quali, pur in possessodei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65mila, non hannomai presentato istanza alla Dtlovvero i cessati che per la primavolta si trovino nelle condizioniper accedere alla salvaguardiadei 55mila.
Cud per soggetti decedutiInps, messaggio 29 aprile 2013 n. 7107
Con messaggio n. 7107 del 29aprile 2013, l’Inps fornisce alcune precisazioni per la richiesta del Cud da parte deglieredi dei soggetti deceduti,sottolineando che le vie sono:Posta elettronica, i cittadini, inpossesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, possono formulare la richiesta di inviodel Cud del soggetto decedutoattraverso la propria casella di
posta. La richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo richie[email protected],specificatamente messo a disposizione dall’Istituto; Sportelliveloci dell’INPSL’erede può ottenere il rilasciodel Cud del soggetto decedutorecandosi presso le sedi dislocate sul territorio, ivicomprese quelle exInpdap edexEnpals; tutte le strutturesono infatti tenute a rilasciare
la certificazione in argomentosenza distinzione di gestione previdenziale. Infine,l’Inps precisa che in presenzadi una richiesta avanzata attraverso il Contact center multicanale da soggetto terzo, innome e per conto dell’interessato che si trova nell’impossibilità di accedere alla certificazione, il Cud verrà spedito all’indirizzo del titolare stessopresente negli archivi Inps.
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Ricostituzioni pensioni a livello centraleInps, messaggio 9 maggio 2013 n. 7619
Con messaggio n. 7619 del 9maggio 2013, l’Inps illustra le attività di ricostituzione delle pensionieffettuate a livello centrale, nell’ambito delle attività di ricostituzione delle pensioni programmatea livello centrale, con effetto a partire dalla rata di pensione dimaggio 2013.
Ricostituzione automaticadelle pensioni con conguaglifiscaliSi è provveduto ad elaborare lepensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito: della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti); del venir meno di prestazioni erogate da altri enti e comunicate alCasellario (disabbinamenti); della variazione dell’imponibile Irpef di prestazioni erogate daaltri enti comunicate al Casellariodei pensionati; dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta; della revoca della detrazioneper il coniuge fiscalmente a carico,effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”; della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle sedi con la procedura“Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”.I conguagli fiscali saranno posti inpagamento con la rata di maggio2013. Agli interessati è stata inviata la comunicazione di ricalcolo.
Ricostituzione automaticadelle pensioni confermatea seguito di revisione sanitariaSi è provveduto ad elaborare le
pensioni confermate a seguito direvisione sanitaria segnalate dallesedi. Il nuovo importo di pensioneviene erogato dal mese di maggio2013.I conguagli “validati” sarannoposti in pagamento con la rata dimaggio 2013.
Ricostituzioni d’ufficioSono state elaborate le pensioniindividuate come “ricostituzionid’ufficio” per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo (nuova liquidazione dipensione Inps a soggetti già titolari di pensione, nuova liquidazione di pensione Inps a coniuge diun soggetto titolare di pensione,cessazioni di familiari per decesso ecc.).Il nuovo importo di pensioneviene erogato dal mese di maggio2013.I conguagli a credito o a debito, determinati dall’elaborazionecentrale, sono stati memorizzatisull’archivio conguagli.
Conguagli a creditoI conguagli a credito del pensionato sono stati memorizzati come: “validati” per l’importo fino a500,00 euro e a condizione cheper la stessa pensione non sianomemorizzate, sull’archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debitodel pensionato. Come di consueto, la procedura ha provveduto,all’atto della validazione automatica, anche alla determinazionedelle ritenute Irpef; “da definire” se l’importo è risultato superiore a 500,00 euro,ovvero inferiore a tale importo macon precedenti ricostituzioni a
debito del pensionato.Le sedi dovranno provvedere alladefinizione dei conguagli nonvalidati, effettuando eventualicompensazioni con indebiti.
Conguagli a debitoI conguagli a debito fino a 12,00euro non vengono recuperati, inapplicazione della determina presidenziale n. 45 del 1° luglio2010.I conguagli a debito di importomaggiore di 12,00 euro sonostati gestiti dal programma di“scelta della recuperabilità direttadell’indebito” che provvede anche all’eventuale determinazionedel numero di rate da utilizzareper il recupero.Gli indebiti per i quali non è statopossibile attivare il recuperodiretto, e la cui gestione sarà acura della sede, sono stati memorizzati nell’archivio centrale degli indebiti da ricostituzione, per ilprelievo e la contabilizzazione daparte della procedura “Recuperocrediti da prestazioni”, con: numero di indebito compresotra 1.000.000 e 1.999.999, senon è stata possibile inviare la notifica del debito a livello centrale(pensionato residente all’estero,impossibilità di spedizione peranomalie nell’anagrafica ecc). Lanotifica del debito sarà a cura della sede; numero di indebito con serie numerica 5.000.000 se la notifica diindebito è stata spedita centralmente.
Comunicazione ai pensionatiAi pensionati interessati viene inviata apposita comunicazione,differenziata in relazione all’esitodell’elaborazione. l
RUBRICHETfr
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La rivalutazione del Tfr per aprile 2013
a cura di Fabrizio Bonalda
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o[9
]
2011 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20102011 1 15/1 14/2 101,2 0,5 0,395665 0,296749 0,125 0,421749 1,00421749 3,744406802011 2 15/2 14/3 101,5 0,9 0,693280 0,519960 0,250 0,769960 1,00769960 3,757390502011 3 15/3 14/4 101,9 1,5 1,090101 0,817576 0,375 1,192576 1,01192576 3,773148492011 4 15/4 14/5 102,4 2,2 1,586127 1,189595 0,500 1,689595 1,01689595 3,791680762011 5 15/5 14/6 102,5 2,3 1,685332 1,263999 0,625 1,888999 1,01888999 3,799115902011 6 15/6 14/7 102,6 2,5 1,784538 1,338403 0,750 2,088403 1,02088403 3,806551032011 7 15/7 14/8 102,9 2,9 2,082153 1,561615 0,875 2,436615 1,02436615 3,819534742011 8 15/8 14/9 103,2 3,3 2,379769 1,784827 1,000 2,784827 1,02784827 3,832518442011 9 15/9 14/10 103,2 3,3 2,379769 1,784827 1,125 2,909827 1,02909827 3,837179292011 10 15/10 14/11 103,6 3,8 2,776590 2,082442 1,250 3,332442 1,03332442 3,852937282011 11 15/11 14/12 103,7 4,0 2,875795 2,156846 1,375 3,531846 1,03531846 3,860372422011 12 15/12 14/1/11 104,0 4,4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 1,03880058 3,873356092012 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20112012 1 15/1 14/2 104,4 0,4 0,384615 0,288462 0,125 0,413462 1,00413462 3,889370932012 2 15/2 14/3 104,8 0,8 0,769231 0,576923 0,250 0,826923 1,00826923 3,905385772012 3 15/3 14/4 105,2 1,2 1,153846 0,865385 0,375 1,240385 1,01240385 3,921400602012 4 15/4 14/5 105,7 1,7 1,634615 1,225962 0,500 1,725962 1,01725962 3,940208732012 5 15/5 14/6 105,6 1,6 1,538462 1,153846 0,625 1,778846 1,01778846 3,942257142012 6 15/6 14/7 105,8 1,8 1,730769 1,298077 0,750 2,048077 1,02048077 3,952685402012 7 15/7 14/8 105,9 1,9 1,826923 1,370192 0,875 2,245192 1,02245192 3,960320382012 8 15/8 14/9 106,4 2,4 2,307692 1,730769 1,000 2,730769 1,02730769 3,979128512012 9 15/9 14/10 106,4 2,4 2,307692 1,730769 1,125 2,855769 1,02855769 3,983970202012 10 15/10 14/11 106,4 2,4 2,307692 1,730769 1,250 2,980769 1,02980769 3,988811902012 11 15/11 14/12 106,2 2,2 2,115385 1,586538 1,375 2,961538 1,02961538 3,988067022012 12 15/12 14/1/13 106,5 2,5 2,403846 1,802885 1,500 3,302885 1,03302885 3,741973262013 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20122013 1 15/1 14/2 106,7 0,2 0,187793 0,140845 0,125 0,265845 1,00265845 4,011925802013 2 15/2 14/3 106,7 0,2 0,187793 0,140845 0,250 0,390845 1,00390845 4,016927412013 3 15/3 14/4 106,9 0,4 0,375587 0,281690 0,375 0,656690 1,00656690 4,027564642013 4 15/4 14/5 106,9 0,4 0,375587 0,281690 0,500 0,781690 1,00781690 4,03256625
L’indice fornito dall’ISTAT per il mese di aprile 2013 è 106,9 (colonna [2]). Il coefficiente di rivalutazione (colonna [7]) è paria 0,781690, valore dato dalla somma di 0,5 (cioè il rateo di 4/12 del tasso fisso dell’1,5 (colonna [6]), e del 75% della variazione dell’indice (colonna [5]). In colonna [8] sono riportati i montanti mensili necessari a determinare, con una sola operazione, il capitale più la rivalutazione (ad esempio, per un Tfr al 31.12.2008 pari a euro 1.000, la rivalutazione è di euro30,36419: euro 1.000X3,036419%. Tfr e rivalutazione si possono ottenere moltiplicando direttamente per il montante mese: euro 1.000X1,03036419). In colonna [9] è riportato il montante progressivo.
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