22
BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics committees, clinical trials, EU regulation, pluralism. Abstract Ethics Committees in the new European Regulation on clinical trials The stated intent of the EU Regulation (No. 536/2014) is the simplification of procedures and the determination of the time necessary to approve clinical trials with medicinal products. The process of “scientific review” plays an important role involving coordination between all member States concerned, leading to a shared report at European level. In contrast, the process of "ethical review" remains limited within each Member State: Ethics Committees are likely to become bureaucratic organizations, which control "compliance" with national laws. Despite the statements of principle, the safety, dignity and well-being of the subjects enrolled in a clinical trial are not guaranteed in the same way for all European citizens. With regard to impact of new Regulation in Italy, the author defends the pluralism of Ethics Committees, a resource to be protected and enhanced. I comitati etici nel nuovo Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche Il dichiarato intento del Regolamento UE (n. 536/2014) è lo snellimento delle procedure e la certezza dei tempi di approvazione delle sperimentazioni cliniche con medicinale. Un ruolo di primo piano riveste la “revisione scientifica”, sulla quale è previsto un coordinamento tra tutti gli Stati membri interessati, allo scopo di produrre una relazione condivisa a livello europeo. E invece la “revisione etica” rimane limitata a ciascuno Stato membro: i comitati etici rischiano di diventare organismi burocratici, che controllano le “conformità” rispetto alle legislazioni nazionali. Nonostante le enunciazioni di principio, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti arruolati in una sperimentazione clinica non sono garantiti allo stesso modo per tutti i cittadini europei. Riguardo alle ripercussioni del nuovo Regolamento in Italia, l’autore difende il pluralismo dei comitati etici, una risorsa da tutelare e valorizzare. Come auspicato da diversi stakeholder del farmaco, il nuovo Regolamento si propone di semplificare e dare tempi certi alle procedure di valutazione delle sperimentazioni cliniche, per consentire ai cittadini europei di avvalersi di cure sempre più avanzate e ai paesi UE di tornare ad essere competitivi nell’attirare gli investimenti delle Multinazionali del farmaco, * Presidente del Comitato etico Interaziendale A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo, AA.SS. LL. CN1, CN2, ASTI; Consulta di Bioetica onlus, sezione di Torino.

I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

BIOETICA 1/2016 137

I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Antonio Rimedio*

Keywords

Ethics committees, clinical trials, EU regulation, pluralism.

Abstract Ethics Committees in the new European Regulation on clinical trials

The stated intent of the EU Regulation (No. 536/2014) is the simplification of procedures and the determination of the time necessary to approve clinical trials with medicinal products. The process of “scientific review” plays an important role involving coordination between all member States concerned, leading to a shared report at European level. In contrast, the process of "ethical review" remains limited within each Member State: Ethics Committees are likely to become bureaucratic organizations, which control "compliance" with national laws. Despite the statements of principle, the safety, dignity and well-being of the subjects enrolled in a clinical trial are not guaranteed in the same way for all European citizens. With regard to impact of new Regulation in Italy, the author defends the pluralism of Ethics Committees, a resource to be protected and enhanced.

I comitati etici nel nuovo Regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche Il dichiarato intento del Regolamento UE (n. 536/2014) è lo snellimento delle procedure e la certezza dei tempi di approvazione delle sperimentazioni cliniche con medicinale. Un ruolo di primo piano riveste la “revisione scientifica”, sulla quale è previsto un coordinamento tra tutti gli Stati membri interessati, allo scopo di produrre una relazione condivisa a livello europeo. E invece la “revisione etica” rimane limitata a ciascuno Stato membro: i comitati etici rischiano di diventare organismi burocratici, che controllano le “conformità” rispetto alle legislazioni nazionali. Nonostante le enunciazioni di principio, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti arruolati in una sperimentazione clinica non sono garantiti allo stesso modo per tutti i cittadini europei. Riguardo alle ripercussioni del nuovo Regolamento in Italia, l’autore difende il pluralismo dei comitati etici, una risorsa da tutelare e valorizzare.

Come auspicato da diversi stakeholder del farmaco, il nuovo Regolamento si

propone di semplificare e dare tempi certi alle procedure di valutazione

delle sperimentazioni cliniche, per consentire ai cittadini europei di

avvalersi di cure sempre più avanzate e ai paesi UE di tornare ad essere

competitivi nell’attirare gli investimenti delle Multinazionali del farmaco,

* Presidente del Comitato etico Interaziendale A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo, AA.SS.

LL. CN1, CN2, ASTI; Consulta di Bioetica onlus, sezione di Torino.

Page 2: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

138 BIOETICA 1/2016

tenendo conto che proprio gli Stati membri UE sono tra quelli che

spendono maggiormente nel consumo dei farmaci innovativi. 1

Importante per la gestione trasparente del flusso di informazioni tra i

promotori e gli Stati membri, nonché tra i diversi organismi nazionali

coinvolti nella valutazione degli studi sperimentali, è l’istituzione di una

banca dati, accessibile mediante un unico portale UE e consultabile da

parte di tutti gli Enti di ricerca interessati, pubblici e privati.

Tuttavia il nuovo Regolamento presenta limiti che in ambito etico

risultano particolarmente rilevanti. Paiono incisive, a tal proposito, le

osservazioni presentate dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli

affari interni alla Proposta di regolamento del luglio 2012: «La proposta

riconosce di avere un impatto di rilievo sui diritti fondamentali e precisa

che li rispetta. Tuttavia non contiene un meccanismo tale da garantire

tale rispetto». 2 In più occasioni avremo modo di evidenziare la

discrepanza tra principi affermati e procedure idonee a garantirne

l’attuazione. A questo primo limite, se ne aggiungono altri due, che

derivano dalla stessa matrice procedurale: l’aver diviso gli aspetti etici da

quelli scientifici e l’aver ristretto la valutazione etica a livello di singolo

Stato membro.

1. Procedure per l’autorizzazione di una sperimentazione

clinica L’art. 1 precisa gli ambiti di applicazione del Regolamento: «Il presente

regolamento si applica a tutte le sperimentazioni cliniche condotte

nell’Unione. Esso non si applica agli studi non interventistici [detti

anche osservazionali]». Sono intese come sperimentazioni cliniche tutte

1 Regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE. Prima di essere emanato nella sua forma definitiva, è stato diffuso in bozza come Proposta di regolamento - 17 luglio 2012, per consentire a tutte le parti interessate e alle istituzioni degli Stati membri UE di presentare osservazioni in merito.

2 Parere della Commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla Proposta di Regolamento - 9 aprile 2013, emendamento 2, sul sito http://eur-lex.europa.eu.

Page 3: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 139

quelle che impiegano medicinali per uso umano, perciò rimangono

escluse le sperimentazioni sui dispositivi medici, ricomprese nel più

generico ambito degli studi clinici e per le quali è in fase di predisposizione

un ulteriore intervento normativo europeo. È fatto esplicito divieto per

le «sperimentazioni cliniche di terapia genica che portino a modifiche

dell’identità genetica del soggetto», mentre viene lasciata ai singoli Stati

la regolamentazione riguardo a certi gruppi speciali di medicinali, come

quelli derivati da cellule umane o animali, quelli usati a fini abortivi o

contenenti sostanze stupefacenti (art. 90). Privilegiando la categoria di

“intervento”, piuttosto che quella di “rischio”, il Regolamento pone una

distinzione netta tra le sperimentazioni cliniche (interventistiche) e gli studi

non interventistici; prevede, inoltre, talune semplificazioni per le

sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, così denominate in quanto

comportano «rischi o oneri aggiuntivi minimi per la sicurezza dei

soggetti rispetto alla normale pratica clinica in qualsiasi Stato membro

interessato» (art. 2, paragrafo 2.3).3

Nel caso di una sperimentazione che interessa più stati membri UE si ha

la valutazione congiunta, che prevede la designazione di uno Stato membro

relatore da parte del promotore oppure da parte degli Stati membri interessati

sulla base di un previo accordo: questo ruolo assume rilevanza nella fase di

ammissibilità del fascicolo di domanda e nella successiva fase di valutazione

della parte I del fascicolo, che presuppongono la consultazione di tutti gli

Stati membri interessati tramite il portale UE. Per le sperimentazioni «a

basso livello di intervento», il promotore individuerà uno degli Stati membri

in cui si sono prodotte le evidenze di impiego del medicinale in fase

sperimentale. In caso di sperimentazione clinica condotta in un solo Stato

membro, il ruolo di relatore è ovviamente ricoperto da questo stesso Stato

e l’esame viene condotto da organismi interni secondo modalità e tempi

previsti dal Regolamento.

3 La correlazione tra livello di intervento e categorie di rischio dell’OCSE viene esplicata nei

“considerando” iniziali (11) e (12). Da più parti si è osservato che le disposizioni del Regolamento dovrebbero essere allineate a quelle della Convenzione di Oviedo, ratificata da numerosi Stati membri dell’UE, il cui articolo 17 introduce il concetto di «rischio minimo». Le specificità delle sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento sono evidenziate nel “considerando” (11).

Page 4: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

140 BIOETICA 1/2016

PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA

1. Convalida del fascicolo di domanda (art. 5)

Il fascicolo viene presentato dal promotore in due distinte sezioni: parte I e parte II.

Chi convalida

Lo Stato membro relatore convalida la domanda, tenendo conto delle osservazioni espresse dagli altri Stati membri interessati.

Elementi da valutare

Due sono gli elementi da controllare: 1. se la domanda rientra nell’ambito di applicazione del

regolamento, ovvero, riguarda una “sperimentazione clinica” o una “sperimentazione a basso livello di intervento”;

2. se il fascicolo risulta completo.

Tempi

- entro 10 gg. dalla presentazione del fascicolo di domanda – comunicazione al promotore mediante portale UE;

- fino ad un max. di ulteriori 10 gg. in caso di richiesta di integrazione del fascicolo o di chiarimenti e ulteriori 5 gg. per la ricezione delle osservazioni e pubblicazione della decisione.

10 gg. + eventuali 15 gg. (“autorizzazione tacita” in caso di mancato rispetto dei tempi)

2. Relazione di valutazione – parte I del fascicolo di domanda (art. 6)

Chi valuta

Lo Stato membro relatore:

- coordina i contatti con gli altri Stati membri interessati, raccoglie e valuta le osservazioni presentate sul portale UE;

- redige una relazione di valutazione che vale per tutti gli altri Stati membri interessati, i quali possono dissociarsi in riferimento a specifiche condizioni previste all’art. 8;

- la sperimentazione viene dichiarata: accettabile alla luce dei requisiti stabiliti, accettabile a determinate condizioni elencate, non accettabile.

Page 5: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 141

Elementi della

parte I

L’esame riguarda i seguenti aspetti:

1. i benefici terapeutici e per la salute pubblica previsti dalla sperimentazione, considerando:

- le caratteristiche dei medicinali sperimentali e le conoscenze in merito;

- la rilevanza della sperimentazione clinica rispetto ai soggetti partecipanti, l’affidabilità e la robustezza dei dati che si intendono ottenere, tenendo conto degli approcci statistici, del disegno della sperimentazione clinica e della metodologia usata (compresi le dimensioni del campione e la randomizzazione, il medicinale di confronto e gli endpoint);

2. i rischi e gli inconvenienti per il soggetto;

3. le misure di sicurezza previste;

4. la conformità ai requisiti in materia di fabbricazione e importazione dei medicinali sperimentali e ausiliari, nonché ai requisiti di etichettatura;

5. la completezza e l’adeguatezza del dossier per lo sperimentatore.

Tempi

- entro 45 gg. dalla data di convalida della domanda la relazione di valutazione deve essere presentata al promotore attraverso il portale UE;

- ulteriori 50 gg. sono previsti per la consultazione di esperti, nel caso di utilizzo di specifici medicinali;

- fino ad un max. di ulteriori 31 gg. in caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

45 gg. (95 gg.) + eventuali 31 gg. 3. Relazione di valutazione – parte II del fascicolo di domanda

(art. 7)

Chi valuta

Ogni singolo Stato membro elabora una relazione di valutazione, che presenta attraverso il portale UE. La legislazione di ciascuno Stato indica l’organismo addetto a tale compito.

Page 6: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

142 BIOETICA 1/2016

Elementi

della parte II

L’esame riguarda i seguenti aspetti:

1. conformità ai requisiti in materia di consenso informato, stabiliti dal capo V (artt. 28-35);

2. indennizzo dei soggetti arruolati e retribuzione degli sperimentatori;

3. modalità di arruolamento dei soggetti;

4. conformità in materia di protezione dei dati personali;

5. idoneità degli sperimentatori e delle strutture presso cui è condotta la sperimentazione;

6. assicurazione per il risarcimento di eventuali danni;

7. norme applicabili in materia di raccolta, conservazione e uso futuro dei campioni biologici del soggetto.

Tempi

- entro 45 gg. dalla data di convalida della domanda, la relazione di valutazione deve essere presentata al promotore attraverso il portale UE;

- fino ad un max. di ulteriori 31 gg. in caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

45 gg. + eventuali 31 gg.

NB. Le valutazioni sulla parte I e II si svolgono in parallelo, perché i rispettivi tempi sono computati a partire dalla convalida del fascicolo di domanda.

4. Decisione sulla sperimentazione clinica (art. 8)

Modalità

È prevista una «decisione unica amministrativa» che ciascuno Stato assume sotto forma di:

1. autorizzazione,

2. autorizzazione a determinate condizioni,

3. rifiuto di autorizzazione che avviene in presenza di:

- motivi che riguardano la parte I della relazione (art. 8, par. 2);

- mancato rispetto delle conformità previste nella parte II della relazione;

- parere negativo del comitato etico designato. Ogni Stato membro deve prevedere una procedura di ricorso avverso il rifiuto di autorizzazione (art. 8, par. 4).

Tempi entro 5 gg. dalla data di comunicazione al promotore degli esiti della parte II della relazione.

5 gg.

Page 7: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 143

2. L’assenza della revisione etica nella Proposta di regolamento La Proposta di regolamento del 17 luglio 2012 non cita mai il comitato

etico nel corpo degli articoli, facendone cenno soltanto nel punto 3.2

della Relazione introduttiva:

La proposta di regolamento, diversamente dalla direttiva 2001/20/ CE, non stabilisce quale organismo o quali organismi all’interno di uno Stato membro approvi (o no) una sperimentazione clinica. La proposta di regolamento pertanto non regolamenta né armonizza nel dettaglio il funzionamento dei comitati etici, né impone una cooperazione sistematica a livello operativo tra i comitati etici nell’UE, né limita l’ambito della valutazione dei comitati etici agli aspetti puramente etici (scienza ed etica sono inscindibili).

L’idea di fondo è che spetti a ciascuno Stato membro definire la struttura

organizzativa più idonea a valutare le sperimentazioni cliniche, nel

rispetto delle procedure di autorizzazione previste dal Regolamento.

Con riferimento agli aspetti scientifici e tecnici compresi nella parte I del

fascicolo, la procedura di esame prevede la consultazione degli Stati

membri interessati, perché si presume che il confronto e la cooperazione

possa avvenire su dati oggettivi, confrontabili e misurabili; invece, con

riferimento agli «aspetti di carattere intrinsecamente etico o

nazionale/locale» compresi nella parte II, ogni valutazione viene lasciata

ai singoli Stati membri:

Gli aspetti etici riguardano, in particolare, la necessità di ottenere il consenso informato del soggetto o del rappresentante legale. Indipendentemente dal rischio che la sperimentazione clinica può comportare per il paziente, il semplice fatto che il trattamento sia parte di una sperimentazione rende necessario - da un punto di vista etico - ottenere il consenso informato del soggetto. Pertanto, gli aspetti legati al consenso informato non rientrano nella cooperazione tra gli Stati membri, ma sono valutati individualmente da ciascuno Stato membro. Di conseguenza, mentre la normativa in materia di sperimentazioni cliniche e, in particolare, la revisione della direttiva 2001/20/CE, è compatibile con il principio di sussidiarietà, vi sono limiti fissati dai trattati che devono essere presi in considerazione (Proposta di regolamento, Relazione, punto 3.14).

Page 8: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

144 BIOETICA 1/2016

Due sono gli elementi che meritano di essere evidenziati: si afferma, in

primo luogo, che «gli aspetti etici riguardano, in particolare, la necessità di

ottenere il consenso informato»; in secondo luogo, che questi aspetti «non

rientrano nella cooperazione tra gli Stati membri». Fuorviante è la

concezione che porta ad identificare la valutazione etica di una

sperimentazione clinica con la procedura del consenso informato, e quindi

a ritenerla incompatibile con il principio di sussidiarietà, come se i principi

etici non avessero titolo ad essere inclusi nella «normativa in materia di

sperimentazioni cliniche». Di contro a questa posizione è necessario

ribadire che la valutazione etica, lungi dal limitarsi alla “fattibilità locale” di

una sperimentazione clinica, deve interessare il disegno scientifico di uno

studio (il cosiddetto “razionale”), senza limiti o remore di sorta, essendo

chiamata a soppesare gli obiettivi primari e secondari, i criteri di

arruolamento, il rapporto rischio/ beneficio dei trattamenti sperimentali e

l’impiego di risorse umane e strumentali alla luce dei principi di dignità

dell’uomo, di beneficità, di non maleficità e di equità delle cure.

Ancor più insidiosa è la giustificazione giuridica dell’esclusione degli

elementi etici dall’ambito di cooperazione tra Stati membri UE. Nella

Relazione introduttiva alla Proposta di Regolamento si afferma che «nel

disciplinare le sperimentazioni cliniche, l’Unione esercita la propria

competenza concorrente conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del

TFUE», perché le sperimentazioni si propongono di provare la qualità e la

sicurezza dei medicinali per uso umano, aspetti previsti esplicitamente

dall’articolo 168, paragrafo 4c, del TFUE.4 Dal momento che gli aspetti

etici non rientrano nella fattispecie contemplata, devono rimanere di stretta

pertinenza nazionale, al pari delle norme sulla designazione del

rappresentante legale e sulla responsabilità civile. Che i principi etici, in

generale, non entrino nell’ambito della legislazione cosiddetta

“concorrente”, può essere un dato giuridico da accettare, anche se non

condivisibile. È sotto gli occhi di tutti che la Convenzione sui diritti umani e la

biomedicina (4 aprile 1997), denominata Convenzione di Oviedo, non è stata

4 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 2012/C 326/01 (abbrev. TFUE),

versione consolidata, sul sito http://eur-lex.europa.eu.

Page 9: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 145

ratificata da tutti gli Stati membri UE e alcuni di questi, tra i quali l’Italia,

non hanno completato le procedure per renderne effettivi i principi.5 Ma

nel discorso specifico delle sperimentazioni cliniche il punto di vista deve

essere del tutto diverso, perché la valutazione degli aspetti etici riguarda

prioritariamente la «tutela delle persone che si prestano ad una ricerca»,

come viene asserito nella Convenzione di Oviedo (artt. 16-17) e nella

Dichiarazione di Helsinki (punto 9). 6 Del resto, questa priorità viene

esplicitata come «principio generale» nell’art. 3 della Proposta, che troviamo

invariato nella versione definitiva del Regolamento:

Una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se: a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi; nonché b) è progettata per generare dati affidabili e robusti (art. 3).

Pertanto, se la protezione dei soggetti e la tutela del loro benessere prevale su ogni altro interesse, questi aspetti rientrano a pieno titolo nella fattispecie prevista dall’art. 114, paragrafo 3, del TFUE, che intende garantire ai cittadini europei un «livello elevato di protezione» in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e dei consumatori. Gli «standard elevati di qualità e sicurezza dei medicinali utilizzati», che il Regolamento esplicitamente persegue (“considerando” 82), non possono essere disgiunti dalla valutazione dell’impatto che ciascun disegno sperimentale ha sulla persona arruolata.

5 L’Italia ha recepito la Convenzione di Oviedo nel proprio ordinamento giuridico con la

legge 28 marzo 2001, n. 145, ma non ha ancora notificato l’adesione presso la Segreteria Generale del Consiglio d’Europa, secondo quanto prescritto dall’art. 34 della Convenzione stessa.

6 L’ultima revisione della Dichiarazione di Helsinki (WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects) è stata effettuata ad opera dell’Associazione Medica Mondiale (World Medical Association – WMA) a Fortaleza, Brasile, nell’ottobre 2013, pubblicata su World Medical Journal, n. 5, ottobre 2013, vol. 59 e su JAMA n. 20, novembre 2013, vol. 310. Prendiamo atto che il “considerando” (80) fa ancora riferimento alla versione del 2008, sebbene il Regolamento definitivo porti la data del 16 aprile 2014. La traduzione italiana, a cura di Gaia Marsico, è consultabile sul sito https://retecomitatietici.apss.tn.it.

Page 10: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

146 BIOETICA 1/2016

3. L’inserimento della revisione etica nella versione definitiva del Regolamento Il mancato riferimento alla valutazione di un comitato etico si pone in

aperta difformità rispetto alla Dichiarazione di Helsinki, come fa notare in

modo particolare il Parlamento europeo:

La previa approvazione sul piano etico è una condizione necessaria per qualunque sperimentazione clinica. Secondo la dichiarazione di Helsinki, la ricerca su un soggetto può essere intrapresa solo se il progetto di ricerca è stato approvato dall’organismo competente a seguito di un esame multidisciplinare in merito alla sua accettabilità etica.7

7 Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, emendamento 2 - Motivazione, sul sito http://www.europarl. europa.eu. La Dichiarazione di Helsinki prevede l’esame preventivo di un comitato etico di ricerca (punto 23). Secondo la Convenzione di Oviedo il progetto di ricerca deve essere approvato «dall’organismo competente a seguito di un esame che sia indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, compresa una stima dell’importanza dello scopo della ricerca, nonché di un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano etico» (art. 16). Si confronti anche il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo alla ricerca biomedica (25 gennaio 2005), artt. 7, 9. Anche altre Commissioni si sono espresse in modo analogo al Parlamento europeo. Si riporta, a titolo di esempio, quanto viene detto nella “Breve relazione” introduttiva al Parere della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, formulato in data 21 marzo 2013: «Il relatore teme che la proposta così come formulata indebolisca il ruolo attuale dei comitati etici, senza fornire una base giuridica adeguata per un analogo organismo di valutazione indipendente. L’Unione dovrebbe mostrare il dovuto rispetto per i diritti umani, la sicurezza dei pazienti e norme rigorose in materia di valutazione etica, reintroducendo nel regolamento i comitati etici indipendenti. L’articolo 28, paragrafo 2, recita che “I diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti prevalgono sugli interessi della scienza e della società”. Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che l’autorizzazione da parte degli Stati membri sia subordinata alla decisione del comitato etico interdisciplinare indipendente, responsabile ai sensi del diritto nazionale» (sul sito http://www.europarl.europa.eu).

Page 11: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 147

Il Parlamento europeo, dunque, richiede che venga introdotto un

«esame multidisciplinare», condotto da un comitato etico indipendente.

Nel rispetto delle procedure già previste, tale esame viene auspicato su

due livelli: a livello di Stato membro relatore per gli aspetti da considerare

nella relazione sulla parte I; a livello di ciascuno Stato membro interessato

per gli aspetti previsti nella relazione sulla parte II.8 Accogliendo in parte le

proposte del Parlamento europeo e di altri Enti, la versione definitiva del

Regolamento introduce la revisione etica:

Una sperimentazione clinica è soggetta a una revisione scientifica ed etica e deve essere autorizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento. La revisione etica è realizzata da un comitato etico conformemente al diritto dello Stato membro interessato. La revisione da parte del comitato etico può comprendere, per ciascuno Stato interessato, a seconda dei casi, aspetti trattati nella parte I della relazione di valutazione per l’autorizzazione di una sperimentazione clinica di cui all’art. 6 e nella parte II di tale relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 7 (art. 4).

La distinzione tra revisione scientifica e revisione etica di una sperimentazione

clinica si va ad aggiungere a quella tra gli elementi della parte I, per i quali è

prevista la «valutazione congiunta», e gli elementi della parte II, di stretta

competenza nazionale. Queste distinzioni non si sovrappongono, perché la

valutazione etica non interessa solo la parte II, come taluni commentatori

sommariamente interpretano, ma si estende anche agli aspetti pertinenti

della parte I, per quanto il collegamento tra le due parti del fascicolo venga

ammesso con evidenti esitazioni: la valutazione etica «può comprendere»

aspetti della parte I e della parte II, viene ristretta a «ciascuno Stato membro

interessato», è condizionata al darsi o meno di non precisate circostanze («a

seconda dei casi»). Siamo ben distanti dal riconoscimento dell’inscindibilità

di scienza ed etica.

In questo quadro è dato rilevare, altresì, una significativa incoerenza

procedurale: il Regolamento riconosce ai comitati etici di ciascuno Stato

8 Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento, cit.,

emendamento 79.

Page 12: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

148 BIOETICA 1/2016

membro una competenza “allargata” agli aspetti della parte I, per l’esame

dei quali è prevista la consultazione di tutti gli Stati membri interessati,

tuttavia non prevede che sugli aspetti etici concernenti la stessa parte I si

possa attivare una cooperazione tra tutti i comitati etici nazionali designati.

In base ad un diverso modo di intendere l’etica, il Parlamento europeo

invita la Commissione ad agevolare «la cooperazione tra comitati etici e la

condivisione delle migliori prassi sulle questioni etiche, anche per quanto

riguarda le procedure e i principi della valutazione etica»9, compreso il consenso informato, i cui «elementi fondamentali» dovrebbero comunque entrare nella relazione sulla parte I, in quanto strettamente legati al protocollo sperimentale.10 A tale scopo il Parlamento avanza la proposta di istituire una piattaforma, a partecipazione volontaria, volta a «incoraggiare la cooperazione e la condivisione delle migliori prassi tra comitati etici». 11 Tale invito non è stato recepito, anche se il “considerando” (6) del Regolamento definitivo mitiga la rigida assertività della Proposta.12

Nel Regolamento definitivo la revisione etica viene introdotta “fuori

procedura” e il comitato etico è inteso come una sorta di “organismo-

ponte” con caratteristiche specifiche:

Un organismo indipendente istituito in uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato membro e incaricato di fornire pareri ai fini del presente regolamento che tenga conto della prospettiva dei non

9 Ivi. Si confronti anche l’emendamento 5 – Motivazione, laddove il Parlamento

europeo ribadisce che «gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i settori nei quali intendono eventualmente cooperare».

10 Ivi, emendamento 96. 11 Ivi, emendamento 27 – Motivazione. 12 Si riporta il “considerando” (6) della Proposta di regolamento: «Gli Stati membri

interessati devono cooperare alla valutazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica. Tale cooperazione non deve riguardare gli aspetti di carattere intrinsecamente nazionale, né gli aspetti etici di una sperimentazione clinica, quale il consenso informato» (corsivo nostro). Nella versione definitiva del Regolamento il secondo periodo è così trasformato: «Tale cooperazione non dovrebbe riguardare gli aspetti di carattere intrinsecamente nazionale come il consenso informato».

Page 13: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 149

addetti ai lavori, in particolare i pazienti o le loro organizzazioni» (art. 2, definizione 11).

Quindi il comitato etico è un organo “indipendente”, non soggetto

ad autorità preposte, e si differenzia da altri organismi di tipo tecnico,

perché deve prevedere al suo interno la presenza di «almeno un non

addetto ai lavori» (art. 9, comma 4). Questa presenza, pur minimale,

caratterizza il comitato etico nel senso del coinvolgimento e dell’ascolto

dei pazienti e delle loro associazioni, ma anche nel senso di un’apertura

ai bisogni della società. Nel “considerando” (18) si coglie chiaramente la

distinzione tra «l’organismo o gli organismi appropriati ai fini della

valutazione della domanda» e la «partecipazione dei comitati etici», la cui

attività non si conclude con una “relazione” da pubblicare sul portale

UE, ma con l’emissione di un “parere” unico, non soggetto all’obbligo

di pubblicazione e valido per l’intero territorio dello Stato membro

interessato (art. 8, par. 4). Tale “parere” assume carattere vincolante ai

fini della «decisione unica» di uno Stato membro e, qualora sia negativo,

giustifica il rifiuto di autorizzazione alla sperimentazione (art. 8, par. 4).

In ogni caso, lo Stato membro deve prevedere una procedura di ricorso,

pertanto il comitato etico ha l’obbligo di fornire le motivazioni del

“parere” espresso.

Non deve sfuggire l’imposizione dei tempi procedurali, che non

prevedono eccezioni ai fini del rilascio del “parere” da parte del

comitato etico:

Gli Stati membri garantiscono l’allineamento tra la tempistica e le procedure per la revisione da parte del comitato etico con la tempistica e le procedure per la valutazione della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica di cui al presente regolamento (art. 4, comma 3).

Nel normare la valutazione etica, i singoli Stati membri devono garantire

l’allineamento con i tempi e le procedure previste. Il rispetto dei tempi

pare la vera chiave di volta di tutto il Regolamento.

Page 14: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

150 BIOETICA 1/2016

LA REVISIONE ETICA NEL NUOVO REGOLAMENTO

Chi valuta

Ciascuno Stato membro designa il comitato etico indipendente, idoneo ad emettere il parere (art. 2, par. 11 e art. 4).

I suoi componenti debbono garantire:

- assenza di conflitti di interesse;

- indipendenza dal promotore, dal sito della sperimentazione, dagli sperimentatori coinvolti, dai finanziatori;

- essere esenti da qualsiasi indebito condizionamento;

- qualifiche ed esperienza necessarie;

- competenze specialistiche riguardo a soggetti in situazioni di emergenza, minori, incapaci, donne in gravidanza e allattamento, particolari gruppi di popolazione come gli anziani o persone affette da malattie rare e ultra-rare.

Deve essere presente «almeno un non addetto ai lavori», con riferimento a pazienti o ad organizzazioni di pazienti (art. 9 e “considerando” 18 -19).

Ambiti di valutazione

- sperimentazioni cliniche (art. 4): aspetti di pertinenza previsti nella parte I e nella parte II della relazione di valutazione; - emendamenti sostanziali (artt. 19, 20, 23).

Decisione

Espressione di un parere che, ai sensi degli artt. 8, 19, 20, 23, risulta:

- valido per l’intero territorio di ciascuno Stato membro interessato;

- vincolante ai fini della decisione finale sulla sperimentazione clinica;

- indipendente rispetto alle valutazioni di ogni altro organismo incaricato.

Tempi Allineamento con la tempistica prevista dal Regolamento.

4. La separazione tra revisione etica e revisione scientifica L’enunciato dell’art. 4 esprime bene la distinzione tra le due tipologie di

revisione, proprio nel momento in cui si accinge a riconoscere un ruolo

specifico al comitato etico: «Una sperimentazione clinica è soggetta a

Page 15: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 151

una revisione scientifica ed etica …». La revisione scientifica riguarda gli

elementi da considerare nella parte I della relazione; mentre la revisione etica

riguarda aspetti compresi nella parte II, ma anche aspetti della parte I, e

perciò riveste le connotazioni di una valutazione indipendente e più estesa

rispetto alla valutazione di uno o più organismi tecnici. Questa indicazione,

paradossalmente, lascia in ombra l’obiettivo principale della revisione etica,

ovvero tutelare «i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti» e

vigilare perché tali elementi «prevalgano su tutti gli altri interessi», secondo

quanto previsto dal «principio generale» enunciato nell’articolo 3. Infatti,

tra gli elementi compresi nella parte I e nella parte II della relazione di

valutazione non troviamo citati «la dignità e il benessere dei soggetti»

arruolati. Tale osservazione propriamente formale consente di cogliere

bene la complicazione di una revisione etica che deve districarsi tra elementi

codificati in articoli diversi del Regolamento e inclusi nelle due distinte parti

della relazione di valutazione. Come ha giustamente fatto notare la

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, l’enunciazione dei

principi etici avrebbe dovuto trovare seguito nell’ambito delle procedure

previste per la loro verifica.13

In Italia il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) riconosce che «può

anche configurarsi una lettura del Regolamento favorevole alla scelta da

parte dello Stato di una separazione fra gli aspetti scientifici e gli aspetti etici

da assegnarsi separatamente, i primi a comitati scientifici e i secondi a

comitati etici». E nell’evidenziare i rischi di tale separazione, raccomanda

che «il comitato unico nazionale o i comitati etici per la sperimentazione

clinica si occupino della revisione sia degli aspetti concernenti l’art. 6

(parte I) che degli aspetti relativi all’art. 7 (parte II)», verificando più in

generale che «gli interessi dell’industria, della scienza e della società non

prevalgano sul benessere del soggetto».14 Tuttavia questa separazione

13 Parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (9 aprile 2013),

emendamento 2. Nella “Motivazione” la Commissione precisa: «L’emendamento punta a far sì che, in sede di valutazione di una domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, sia valutato anche il rispetto dei diritti fondamentali» (sul sito http://www.europarl. europa.eu).

14 Comitato Nazionale per la Bioetica, Mozione sull’attuazione del regolamento (U.E.) N. 536/2014,

approvata in data 25 settembre 2015, sul sito: http://www.governo.it/bioetica. Sullo stesso

Page 16: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

152 BIOETICA 1/2016

nel nuovo Regolamento è un dato di fatto, perché la relazione sulla parte I

non prevede nessuna valutazione a carattere etico. La separazione

dell’esame delle due parti risulta così netta che la valutazione della parte II,

su scelta del promotore, può subire uno slittamento temporale di due anni,

permanendo invariata la validità scientifica del progetto sperimentale

presentato (art. 11). Nonostante le dichiarazioni di principio, all’interno del

Regolamento revisione etica e revisione scientifica rimangono distanti e

separate. Forme di interazione tra comitati etici e organismi tecnici

potranno essere favorite all’interno di ciascuno Stato membro.

5. La revisione etica rimane ristretta ai confini di ciascuno Stato membro Del tutto anomalo risulta il pregiudizio che l’etica non debba oltrepassare i

confini nazionali in un Regolamento che intende armonizzare i criteri e i

tempi della valutazione delle sperimentazioni cliniche a livello infra-

europeo, essendo già disponibili dichiarazioni o documenti condivisi a

livello mondiale. A fondamento della Dichiarazione di Helsinki si pone il

principio della validità internazionale dei principi enunciati, la cui

applicazione non può subire condizionamenti o restrizioni previste da

disposizioni nazionali:

Si devono prendere in considerazione le disposizioni legislative e regolamentari del paese o dei paesi in cui la ricerca deve essere eseguita così come le norme e gli standard internazionali, tuttavia questi non devono essere autorizzati a ridurre o eliminare alcun punto enunciato in questa Dichiarazione utile a proteggere i soggetti coinvolti nella ricerca (punto 23).

Pur caratterizzata da modelli epistemologici diversi da quelli della scienza,

l’etica va considerata in un’ottica di condivisione e cooperazione. Esiste

infatti una universalità dell’etica, che si esprime nella tensione alla

realizzazione di valori da condividere e partecipare tra le diverse Nazioni,

particolarmente nel processo di globalizzazione in atto nella nostra

epoca.

sito si può consultare la Dichiarazione del CNB sulla “Proposta di Regolamento” del 17 luglio 2012, approvata in data 26 ottobre 2012.

Page 17: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 153

In realtà, l’orientamento del Regolamento risponde all’obiettivo di

snellire l’approvazione di un protocollo sperimentale, evitando possibili

“intralci” dovuti alle diversità di valutazione e ai differenti modelli di

riferimento dei comitati etici in ciascuno Stato membro: decisioni riguardo

ad eventuali difficoltà sollevate dall’esame etico non devono rallentare, né

condizionare le scelte degli altri Stati membri.15 Si tratta di un vero e proprio

atto di resa di fronte alle molteplici legislazioni degli Stati europei, che

mantengono posizioni differenti in materia di sicurezza e di assistenza

sanitaria, e quindi garantiscono standard diversificati nella “normale pratica

clinica”, concetto strategico ai fini della valutazione di una sperimentazione.

Questi elementi di disparità affiorano, in particolare, laddove il

Regolamento esplicita le motivazioni dell’eventuale diniego di un singolo

Stato membro alle conclusioni contenute nella relazione sulla parte I. La

prima motivazione prevede la circostanza in cui, «a causa della

partecipazione alla sperimentazione clinica, un soggetto riceverebbe un

trattamento di livello inferiore rispetto alla normale pratica clinica nello

Stato membro interessato» (art. 8, par. 2a). Si ammette che in alcuni Stati il

livello di trattamento previsto da una sperimentazione potrebbe essere

inferiore rispetto alla normale pratica clinica, almeno in taluni settori della

cura, con la conseguente assenza di un comune gold standard di riferimento.

Non sorprende, quindi, che tra le motivazioni di un rifiuto figurino

«osservazioni relative alla sicurezza di soggetti, all’affidabilità e alla

robustezza dei dati» (art. 8, par. 2c). Eppure, in presenza di osservazioni

motivate e comprovate, il diniego dovrebbe essere fatto proprio da tutti

15 Ci sorprende il dubbio che l’etica possa essere intesa come elemento di “intralcio”,

secondo quanto sostiene apertamente lo psicologo canadese Steven Pinker, esponente di rilievo dell’odierna psicologia evoluzionistica (cfr. l’intervista di Giuliano Aluffi a S. Pinker, La bioetica ostacola la ricerca, in «Repubblica», 27 agosto 2015). Affini alle tesi di Pinker paiono talune esternazioni che hanno caratterizzato il dibattito sul ruolo dei comitati etici in Italia: «Perché va ribadito, e non siamo i primi a dirlo, che la bioetica è diventata un specie di moderna inquisizione e i bioeticisti sono spesso l’equivalente di preti (“preti secolari” sono stati chiamati in un articolo sull’American Journal of Bioethics) che si compiacciono di rituali burocratici che non solo non hanno nulla a che vedere con i rischi per la salute e la tutela del paziente, ma possono causare sofferenze e morte» (G. Corbellini e M. De Luca, I limiti della bioetica. Per un comitato al passo coi tempi, in «Il Sole 24 Ore», 24 maggio 2015).

Page 18: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

154 BIOETICA 1/2016

gli altri Stati membri interessati, perché la sicurezza dei soggetti,

l’affidabilità e la robustezza dei dati sono gli obiettivi prioritari del

Regolamento. Si rischia di avvalorare nella stessa Europa il criterio del

“localmente” sicuro, che apre a scenari diversificati di valutazione delle

stesse richieste di sperimentazione e che lascia alle industrie farmaceutiche

la possibilità di scegliere Paesi membri UE, nei quali il livello di sicurezza è

fissato su parametri meno elevati.

Potrebbe ripresentarsi all’interno dell’Europa, pur in misure diverse, il

divario tra Paesi europei e Paesi extraeuropei, rispetto ai quali il

Regolamento prevede che una sperimentazione clinica deve essere

condotta «in conformità a principi equivalenti a quelli stabiliti dal presente

regolamento in materia di diritti e sicurezza dei soggetti e affidabilità e

robustezza dei dati ottenuti» (art. 25, par. 5). Il criterio dell’equivalenza è stato

criticato come troppo vago e indeterminato dal Parlamento europeo: «I

principi etici della dichiarazione di Helsinki e gli orientamenti del CIOMS

devono essere rispettati in tutte le sperimentazioni, comprese quelle

condotte al di fuori dell›Unione europea». 16 Ancora una volta

l’emendamento viene ignorato, perché lo stesso Regolamento non è in

grado di garantire a livello comunitario una omogena applicazione di quei

principi e parametri di valutazione. Gaia Marsico ha individuato un

insanabile contrasto tra la Dichiarazione di Helsinki e il nuovo Regolamento

europeo: «Due culture, due linguaggi diversi, lontanissimi tra di loro».17

Questa lontananza si misura, particolarmente, sugli intenti di fondo che

danno respiro ai contenuti dei due documenti.

6. Una possibile soluzione organizzativa per l’Italia: una rete regionale di comitati etici L’Italia deve farsi trovare pronta ad affrontare le sfide poste dal nuovo

Regolamento europeo, anche perché è prevedibile una concorrenza tra gli

Stati dell’Unione, che porterà a valorizzare le eccellenze della ricerca

16 Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento, cit.,

emendamento 149. 17 G. Marsico, La dichiarazione di Helsinki, intervento del 25 novembre 2014, sul sito

https:// retecomitatietici.apss.tn.it.

Page 19: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 155

scientifica medica e farmacologica presenti in ciascuno Stato membro

UE. Un Promotore avrà tanto più interesse ad avviare la richiesta di

autorizzazione alla sperimentazione clinica in Italia, e quindi ad

individuarla quale stato membro relatore, quanta più garanzia avrà che

gli organismi deputati a validare gli aspetti etici e scientifici dello studio

clinico siano in grado di rispondere con tempestività e competenza di

giudizio. L’Italia ha finora svolto un ruolo non trascurabile nel settore

della ricerca clinica con il concorso di numerosi fattori, tra i quali la

presenza di eccellenze tra gli istituti di ricerca e la peculiare caratteristica

del Servizio Sanitario Nazionale che si fa carico della tutela della salute

per tutti i cittadini.

Troppo frettolosamente taluni osservatori hanno attribuito le

responsabilità del paventato rallentamento delle sperimentazioni cliniche in

Italia all’eccessivo numero dei comitati etici, alle gravose spese che i

promotori/sponsor devono sostenere, alla non uniformità dei criteri di

valutazione, all’eccesso di regionalismo e di burocrazia, tralasciando le ben

più pesanti carenze del finanziamento pubblico dei centri di ricerca, che

devono far ricorso a personale precario e a fondi messi a disposizione da

Fondazioni private e Associazioni di malati.18 Certamente occorre rivedere

l’organizzazione dei comitati etici in Italia, ma l’applicazione del nuovo

Regolamento europeo non comporta necessariamente l’istituzione di un

solo comitato etico a livello nazionale, come sostenuto da talune voci nel

dibattito italiano, perché ogni scelta organizzativa è lasciata alla normativa

dei singoli Stati membri (art. 4).19

18 Sulla base dei dati diffusi dall’AIFA, i dati delle sperimentazioni cliniche con medicinali in

Italia «sono abbastanza confortanti», pur riferiti al 2013, anno di cambiamenti significativi all’interno dei comitati etici per l’applicazione del DM 8.2.2013 (AIFA, La Sperimentazione clinica dei medicinali in Italia, 13° Rapporto nazionale, 2014, “Presentazione”, sul sito http://www.agenziafarmaco.gov.it). Anche i dati preliminari riferiti al 2014 danno valori sostanzialmente stabili, come anticipato dal direttore dell’AIFA, Luca Pani, nell’articolo Comitati etici? Uno ma buono, in «Il Sole 24 Ore», 10 maggio 2015, p. 29. Le critiche agli attuali comitati etici sono state avanzate, particolarmente, da Luca Pani, Gilberto Corbellini e Michele De Luca negli interventi riportati nella nota successiva, sottoscritti da diversi stakeholder, tra i quali Farmindustria, convinti che la burocrazia favorita dai CE rappresenti l’ostacolo principale allo sviluppo della ricerca e quindi al beneficio per i pazienti.

19 In questo senso si esprime Luca Pani: «Se vogliamo portare in Italia sperimentazioni

davvero di valore (dal punto di vista scientifico ma anche economico) dobbiamo

Page 20: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

156 BIOETICA 1/2016

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha preso chiara posizione

su questo punto, riconoscendo che l’assetto organizzativo relativo alla

valutazione etica delle sperimentazioni cliniche può portare a diverse

soluzioni possibili: «comitato etico unico nazionale; comitati etici

nazionali in numero limitato per aree disciplinari specializzate; comitato

etico di riferimento nazionale/internazionale e di coordinamento per i

comitati etici territoriali e/o settoriali».20 Tra queste opzioni il CNB pri-

concentrare le competenze dei comitati etici in uno solo nazionale, che rappresenti e deliberi per tutte le sperimentazioni italiane. […] La proposta di dotarsi rapidamente di un unico CE nazionale discende dal Regolamento (UE) n. 536/2014», che prevede espressamente «un’unica valutazione per Stato membro, quindi tutti i sistemi basati su una rete di CE per ciascuno studio dovranno essere progressivamente smantellati» (Comitati etici? Uno ma buono, cit.). Occorre chiarire che «un’unica valutazione» è effettivamente prevista dal Regolamento, dal quale però non discende, in senso univoco e in modo necessario, «la proposta di dotarsi rapidamente di un unico CE nazionale». Nell’intervento di Pani si fa riferimento a possibili aperture di collaborazione del comitato unico nazionale con altri comitati etici di eccellenza del territorio, ma rimane confuso il contesto organizzativo della distribuzione delle competenze. Sulla linea di L. Pani si sono schierati Gilberto Corbellini e Michele De Luca, nel già citato intervento, I limiti della bioetica, del 24 maggio 2015. In un successivo articolo L. Pani ribadisce la sua posizione sul «coinvolgimento di un solo comitato etico (...an Ethics Committee...) nel team di valutazione di “tutte” le sperimentazioni cliniche su farmaci per uso umano, comprese quelle monocentriche e puramente nazionali» e più avanti sostiene che «l’ulteriore riduzione dei CE è di fatto la migliore garanzia di tutela per i pazienti italiani» (Il paziente al centro. Il nuovo Regolamento europeo non lascia dubbi: serve un solo comitato etico in grado di coordinare i pareri su tutti gli studi clinici, in «Il Sole 24 Ore», 26 luglio 2015, p. 26).

Nel corso del dibattito sviluppatosi durante l’estate 2015, autorevoli voci di diverso schieramento hanno difeso il pluralismo dei comitati etici: A. G. Spagnolo, Un unico parere e tanti comitati, in «Il Sole 24 Ore», 14 giugno 2015, p. 28; A. Anzani e G. Pozza, A chi giovano i comitati etici?, in «Il Sole 24 Ore», 28 Giugno 2015, p. 29. Maurizio Mori, nel prendere parte al dibattito, ha ribadito il ruolo fin qui svolto dai comitati etici in Italia: «Perché, quindi, non abolire i comitati etici tout court? La risposta è stata data da Alfreda Anzani e Guido Pozza: perché, pur con tutti i loro limiti e difetti, i comitati etici sono presìdi per la “salvaguardia dei diritti del paziente” e resta forte l’esigenza di “un dibattito pubblico su questi temi” che non sia ristretto alle mura del cenacolo degli “esperti”. […] Da noi il lavoro per i comitati è stato fatto quasi esclusivamente a titolo volontario, sulla scorta dell’entusiasmo mostrato da tanti operatori sanitari mossi dal senso di collaborazione. Su questo hanno ragione ancora una volta Anzani e Pozza quando dicono che “la pluralità, o per meglio dire la capillarità dei CE [...] è una ricchezza che non va dissipata”» (Torniamo alle origini, in «Il Sole 24 Ore», 19 luglio 2015, p. 27). Questi e altri successivi interventi sono consultabili sul sito del Centro Studi «Politeia» http://www.politeia-centrostudi. org e sul sito di RICERC@, la rete italiana dei comitati etici, https://retecomitatietici. apss.tn.it.

20 Comitato Nazionale per la Bioetica, Mozione sull’attuazione del regolamento (U.E.) N.

536/2014, cit.

Page 21: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Interventi e dibattiti

BIOETICA 1/2016 157

vilegia l’ultima: «un comitato etico per la sperimentazione clinica – con

strutture adeguate – con la funzione di riferimento per l’Italia a livello

internazionale e di coordinamento di un numero limitato di comitati etici

territoriali e/o settoriali con competenze per aree terapeutiche per la

valutazione di sperimentazioni nazionali e internazionali».21 In tal modo

l’Italia, oltre a conservare le esperienze finora fatte, «potrebbe entrare nel

network che – a livello europeo – riunisce gli Stati che hanno già effettuato

il coordinamento dei comitati etici».

È da ritenersi condivisibile la proposta del CNB con alcune sottoli-

neature. Il Comitato etico nazionale dovrebbe effettivamente «assumere il

ruolo di osservatorio efficace, autorevole, capace di comunicare con gli altri

comitati etici»; svolgere attività di coordinamento e di armonizzazione;

intervenire a supporto, oppure in sostituzione, laddove i comitati

“territoriali” non rispondano ai requisiti richiesti in termini di competenze

o non rispettino i tempi previsti dal Regolamento. L’organizzazione

“territoriale” non può che rinviare all’organizzazione “regionale”, dal

momento che centri di eccellenza nelle specialità cliniche più diffuse sono

attivi in tutte le Regioni: per sopperire ad eventuali carenze potrebbero

essere favoriti accordi per istituire organismi interregionali.

L’organizzazione “settoriale”, ovvero per specialità, potrebbe essere

adottata, in funzione complementare, con riferimento a specifici centri di

ricerca per malattie rare o in presenza di sperimentazioni con particolari

tipologie di farmaci. Una eventuale normativa nazionale dovrebbe

prevedere la valutazione unitaria delle due parti del fascicolo di una

sperimentazione ad opera di comitati a composizione “multidisciplinare”,

dotati delle necessarie competenze tecnico-amministrative e designati, sulla

base di criteri trasparenti, ad emettere il “parere unico” a livello nazionale.

Del resto, già oggi in Italia i Promotori scelgono i centri di ricerca

cui affidare il coordinamento nazionale della sperimentazione e,

quindi, il Comitato etico deputato ad emettere il “parere unico”, che

21 Ivi. Non distante è la posizione espressa dalla Consulta della Società scientifiche per la

prevenzione del rischio cardiovascolare: «Piuttosto che un CE nazionale, soluzione che allo stato attuale ci sembra poco realistica, la riduzione del numero dei CE e l’attribuzione della responsabilità di ogni studio a un unico comitato, ha l’indubbio vantaggio di assicurare una maggiore efficienza al sistema» (G. Corrao, Bioetica, il comitato che vorrei, in «Il Sole 24 Ore», 9 novembre 2015, p. 17).

Page 22: I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO … · BIOETICA 1/2016 137 I COMITATI ETICI NEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE Antonio Rimedio* Keywords Ethics

Antonio Rimedio

158 BIOETICA 1/2016

nelle sperimentazioni con farmaco prevede già allo stato attuale la

preliminare valutazione della Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA.

Prima di smantellare la rete attuale dei comitati etici, è necessario

considerare tutte quelle tipologie di “studi clinici” ai quali il nuovo

Regolamento non si applica, come gli studi sui dispositivi medici e gli studi

non interventistici, e assicurare continuità a tutte le funzioni che gli attuali

Comitati etici esercitano. Una rete più snella, su base regionale, dei comitati

per la sperimentazione potrebbe indurre a valorizzare, a livello territoriale, la

funzione dei comitati per la consulenza etica, con una composizione in grado di

rappresentare il pluralismo della società attuale.