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I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO
I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nuove regole per i soggetti pubblici e privati che intendono installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.
Ascom Rimini - Confcommercio Imprese per l’Italia
INDICENuovo provvedimento generale
Principi generali
Settori di particolare interesse
Settori specifici
Chek list
- Videosorveglianza senza registrazioni di immagini
- Videosorveglianza con registrazioni di immagini
FAQ
Maggiori informazioni
pag. 04
pag. 05
pag. 06
pag. 07
pag. 08
pag. 09
pag. 10
pag. 11
Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi, rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina.
Scopri le sedi Confcommercio sul retro del Quaderno.
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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NUOVO PROVVEDIMENTO GENERALE
Il nuovo provvedimento generale, che sostituisce quello emanato nel 2004, introduce importanti novità in considerazione:
- dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale etc.)
- dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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PRINCIPI GENERALI
INFORMATIVA
- I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli, visibili al buio se il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.
- Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
CONSERVAZIONE
- Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.
- Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.
- Eventuali esigenze di allungamento della conservazone devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
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SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE
- Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
- Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
- Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
- Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.
- Deposito rifiuti: lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
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SETTORI SPECIFICI
- Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
- Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
- Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
- Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
- Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
- Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
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CHEK LIST SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
Videosorveglianza senza registrazioni di immagini
MISURE ORGANIZZATIVE
analisi preliminare obbligatorio
nomina incaricato obbligatorio
nomina responsabile interno opzionale
nomina responsabile esterno opzionale
informativa minima obbligatorio
regolamento aziendale opzionale
gestione diritto di accesso obbligatorio
formazione obbligatorio
CASI ILLECITI
non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:
bagni obbligatorio
spogliatoi obbligatorio
sale sindacali obbligatorio
non devono esserci sistemi di videosorveglian-za per finalità di controllo dei lavoratori
obbligatorio
MISURE DI SICUREZZAlocali (ove sono presenti monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi, …)
obbligatorio
attestato di conformità da fornitore esterno obbligatorio
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Videosorveglianza con registrazioni di immagini
MISURE ORGANIZZATIVE
analisi preliminare obbligatorio
autorizzazione del Garante (solo se concomi-tanza a sistemi biometrici)
obbligatorio
nomina incaricato obbligatorio
nomina responsabile interno opzionale
nomina responsabile esterno opzionale
informativa minima obbligatorio
informativa completa obbligatorio
regolamento aziendale opzionale
gestione diritto di accesso obbligatorio
formazione obbligatorio
CASI ILLECITI
non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:
bagni obbligatorio
spogliatoi obbligatorio
sale sindacali obbligatorio
non devono esserci sistemi di videosorveglian-za per finalità di controllo dei lavoratori
obbligatorio
CANCELLAZIONI DELLE IMMAGINI
entro le 24 ore obbligatorio
entro una settimana obbligatorio
MISURE DI SICUREZZAlocali (ove sono presenti monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi, …)
obbligatorio
armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti
obbligatorio
sistemi di controllo accessi (user-id, pas-sword) per visionare le registrazioni
obbligatorio
sistema di cifratura delle registrazioni obbligatorio
attestato di conformità da fornitore esterno obbligatorio
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FAQ
La Videosorveglianza e la PrivacyDomanda: Quali sono le regole da rispettare per poter installare sugli autobus e alle fermate delle videocamere?Risposta: In primo luogo, dovranno essere determinate le zone in cui saranno installate le videocamere e le modalità di ripresa. Le riprese dovranno consentire un’inquadratura panoramica dell’interno delle vetture o dell’area di fermata, evitando, così, i dettagli.Le immagini visionate per finalità di polizia giudiziaria non potranno assolutamente essere utilizzate per altri scopi e dovranno essere conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle suddette finalità e nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza descritte dall’Allegato B del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003).Il titolare del trattamento dovrà fornire una completa ed idonea informativa agli interessati (art. 13 del Codice), anche attraverso l’affissione della stessa sulle vetture e alle fermate dell’autobus.Si segnala comunque che, prossimamente, dovrà essere adottato, ai sensi dell’art. 134, un Codice di deontologia e buona condotta in cui saranno specificate le modalità del trattamento e forme semplificate di informativa.
Domanda: Il Garante si è espresso sui limiti dell’attività di videosorveglianza?Risposta: Il Garante della privacy, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:
1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento; 3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.
Domanda: Può un comune dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale?Risposta: Si, è possibile, ma tale attività dovrà rispettare le regole previste dal Codice della privacy, nonché, il decalogo della videosorveglianza disposto dal Garante. In particolare, si dovrà cercare di limitare la possibilità di ingrandimento delle riprese, al fine di evitare di riprendere i tratti somatici dei passanti. Non si potrà, inoltre, inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate.
Domanda: Si può chiedere ad una banca che vengano cancellate le nostre immagini riprese durante la permanenza nella filiale dell’istituto di credito?Risposta: Chiunque può chiedere al titolare del trattamento, in questo caso la banca, che siano cancellati i suoi dati personali (immagini), qualora non siano più necessari in relazione agli scopi per i quali erano stai raccolti.Qualora l’istituto di credito conservasse le immagini oltre il tempo indicato nell’informativa, e senza altri fini espressa-mente contemplati (es. indagini giudiziarie in corso, per rapina), l’interessato potrà, dunque, chiederne e ottenerne la cancellazione gratuita.
Domanda: Può un’azienda installare un sistema di videosorveglianza nei corridoi e negli ingressi, per motivi di sicu-rezza?Risposta: Si rammenti che questo è un tema molto delicato, che incontra, prima dei limiti sanciti dal Codice della privacy, i divieti imposti dallo Statuto dei lavoratori. L’art. 4 della legge 300/1970, infatti, vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.Non c’è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all’installazione, ma comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di sicurezza e l’impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo svolgimento dell’attività lavorativa.
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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Per un quadro completo sul corretto impiego dei sistemi di videosorveglianza, è possibile:
consultare il sito Internet del Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it
che, nell’indice per materia, ospita una sezione dedicata al tema videosorveglianzaoppure
contattare l’URP del Garante: [email protected]
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:LABORATORIO CREATIVO UP
GRAFICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONEVia Montefeltro 66 - 47923 Rimini
Sito: www.labup.it Email: [email protected]. referente Rimini 333-8193811, referente Modena 338-7637141, referente S. di Romagna 338-1793086
Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi, rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina:
RIMINIVia Italia, n. 9/11 - 47921
Telefono 0541 743545 - Fax 0541 742706 - [email protected]
CATTOLICA Via Verdi, n.29 - 47841
Telefono 0541 962578 - Fax 0541 954777 - [email protected]
RICCIONE Via Ceccarini, n. 171 - 47838
Telefono 0541 602061 - Fax 0541 605202 - [email protected]
SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via S. Sancisi, n. 4 - 47822
Telefono 0541 625900 - Fax 0541 621598 - [email protected]