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Le autorità federali della Confederazione Svizzera Il Consiglio federale avvia due consultazioni per combattere il riciclaggio di denaro e per estendere gli obblighi di diligenza in campo fiscale Berna, 27.02.2013 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato due progetti da porre in consultazione. Da un lato si tratta di attuare le raccomandazioni internazionali rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. D’altro lato, attraverso obblighi di diligenza estesi, occorre impedire che intermediari finanziari in Svizzera accettino averi non tassati. Con questi progetti il Consiglio federale sottolinea l’importanza che attribuisce alla tutela dell’integrità della piazza finanziaria. Le due consultazioni terminano il 15 giugno 2013. Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro Il Consiglio federale presenta proposte per migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro. A tale scopo, dovranno essere attuate le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel mese di febbraio del 2012. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione delle raccomandazioni. Per avere una piazza finanziaria di successo occorre impedire efficacemente che si abusi del settore finanziario per scopi criminali. Questa è la ragione per la quale il Consiglio federale attribuisce una grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria integra. Negli ultimi decenni la Svizzera ha costantemente ampliato il suo dispositivo in questo settore. La regolamentazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro è già oggi ampiamente compatibile con i nuovi standard del GAFI. Tuttavia sono necessari determinati adeguamenti affinché le raccomandazioni rivedute siano effettivamente attuate in Svizzera e affinché vengano eliminate alcune lacune accertate in occasione dell'esame dei Paesi condotto dal GAFI nel 2005. Il progetto prevede i seguenti punti principali: introduzione di un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative di società non quotate in borsa per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche nonché completamento dell'obbligo di diligenza ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto. Le misure proposte devono pure soddisfare le esigenze del Global Forum; obbligo di identificazione e obblighi di diligenza basati sul rischio per le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera e persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali; introduzione di un nuovo reato preliminare al riciclaggio di denaro sotto forma di truffa fiscale qualificata nell'ambito delle imposte dirette ed estensione dell'attuale reato preliminare nell'ambito delle imposte indirette; gli acquisti di beni immobili e mobili possono essere effettuati in contanti solo fino a un importo di 100000 franchi. I pagamenti di importi più elevati devono svolgersi imperativamente tramite un intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD); l'efficacia del sistema di annuncio viene aumentata e le procedure per gli intermediari finanziari vengono semplificate. In data odierna, contestualmente all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale i necessari adeguamenti legislativi concernenti il blocco di patrimoni di terroristi e organizzazioni terroristiche. Obblighi di diligenza estesi Questo progetto è parte della strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria e fissa nella LRD obblighi di diligenza estesi per gli intermediari finanziari. Gli obblighi di diligenza richiedono un esame basato sui rischi che deve impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Al riguardo la legge enuncia i principali comportamenti sinonimo di elevato rischio. Questi possono risiedere nel desiderio di maggiore discrezione del cliente o in investimenti che, senza motivazione ragionevole, sono effettuati in strutture complesse. Di converso la legge menziona anche indizi sulla cui base l'intermediario finanziario può ritenere che il rischio è minore, come è il caso quando tra il Paese di domicilio del cliente e la Svizzera è stata conclusa una convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale. Anche un'autodichiarazione affidabile può costituire un elemento importante che attesta un comportamento coerente sotto il profilo fiscale. I dettagli devono essere regolamentati in un'autodisciplina che deve essere riconosciuta dall'autorità di vigilanza quale standard minimo. Come già deciso il 14 dicembre

Il Consiglio federale avvia due consultazioni per ... · introduzione di un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioni nominative di società non quotate

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Le autorità federali della Confederazione Svizzera

Il Consiglio federale avvia due consultazioni per combattere

il riciclaggio di denaro e per estendere gli obblighi di

diligenza in campo fiscale

Berna, 27.02.2013 - In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha licenziato due progetti da porre in consultazione. Da un lato si tratta di attuare le raccomandazioni internazionali rivedute per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. D’altro lato, attraverso obblighi di diligenza estesi, occorreimpedire che intermediari finanziari in Svizzera accettino averi non tassati. Con questi progetti il Consiglio federale sottolinea l’importanza che attribuisce alla tutela dell’integrità della piazza finanziaria. Le due consultazioni terminano il 15 giugno 2013.

Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro

Il Consiglio federale presenta proposte per migliorare la lotta contro il riciclaggio di denaro. A tale scopo, dovranno essere attuate le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) rivedute nel mese di febbraio del 2012. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione delle raccomandazioni.

Per avere una piazza finanziaria di successo occorre impedire efficacemente che si abusi del settore finanziario per scopi criminali. Questa è la ragione per la quale il Consiglio federale attribuisce una grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria integra. Negli ultimidecenni la Svizzera ha costantemente ampliato il suo dispositivo in questo settore. La regolamentazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro è già oggi ampiamente compatibile con i nuovi standard del GAFI. Tuttavia sono necessari determinati adeguamenti affinché le raccomandazioni rivedute siano effettivamente attuate in Svizzera e affinché vengano eliminate alcune lacune accertate in occasione dell'esame dei Paesi condotto dal GAFI nel 2005.

Il progetto prevede i seguenti punti principali:

� introduzione di un obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e di azioninominative di società non quotate in borsa per aumentare la trasparenza delle persone giuridiche nonché completamento dell'obbligo di diligenza ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto. Le misure proposte devono pure soddisfare le esigenze del Global Forum;

� obbligo di identificazione e obblighi di diligenza basati sul rischio per le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera e persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali;

� introduzione di un nuovo reato preliminare al riciclaggio di denaro sotto forma di truffa fiscale qualificata nell'ambito delle imposte dirette ed estensione dell'attuale reatopreliminare nell'ambito delle imposte indirette;

� gli acquisti di beni immobili e mobili possono essere effettuati in contanti solo fino a un importo di 100000 franchi. I pagamenti di importi più elevati devono svolgersiimperativamente tramite un intermediario finanziario sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD);

� l'efficacia del sistema di annuncio viene aumentata e le procedure per gli intermediari finanziari vengono semplificate.

In data odierna, contestualmente all'attuazione delle raccomandazioni rivedute del GAFI, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è stato incaricato di sottoporre al Consiglio federale i necessari adeguamenti legislativi concernenti il blocco di patrimoni di terroristi e organizzazioniterroristiche.

Obblighi di diligenza estesi

Questo progetto è parte della strategia del Consiglio federale in materia di piazza finanziaria e fissa nella LRD obblighi di diligenza estesi per gli intermediari finanziari. Gli obblighi di diligenza richiedono un esame basato sui rischi che deve impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati. Al riguardo la legge enuncia i principali comportamenti sinonimo di elevato rischio. Questi possono risiedere nel desiderio di maggiore discrezione del cliente o in investimenti che, senza motivazione ragionevole, sono effettuati in strutture complesse. Di converso la legge menziona anche indizi sulla cui base l'intermediario finanziario può ritenere che il rischio è minore, come è il caso quando tra il Paese di domicilio del cliente e la Svizzera è stata conclusa una convenzione sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale. Anche un'autodichiarazione affidabile può costituire un elemento importante che attesta un comportamento coerente sotto il profilo fiscale. I dettagli devono essere regolamentati in un'autodisciplina che deve essere riconosciuta dall'autorità di vigilanza quale standard minimo. Come già deciso il 14 dicembre

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Tutti i collegamenti da questa pagina

1. http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29776.pdf2. http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it3. http://www.dff.admin.ch/it4. http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02692/index.html?lang=it5. http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02691/index.html?lang=it

Altri rimandi:

Documentazione relativa alla procedura di consultazione «Obblighi di diligenza estesi»(4)

Documentazione relativa alla procedura di consultazione «Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio

di denaro»(5)

Le autorità federali della Confederazione Svizzera [email protected] | Basi legali

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it

2012, il Consiglio federale vorrebbe rinunciare all'introduzione di un obbligo generalizzato di autodichiarazione.

Se dall'esame basato sui rischi emerge un sospetto di mancanza di conformità sotto il profilo fiscale, gli intermediari finanziari dovranno rifiutarsi di accettare i valori patrimoniali. Se - ad esempio a causa di un cambiamento di comportamento del cliente - sorge il fondato sospetto che i valori patrimoniali di un cliente esistente non siano in regola col fisco, l'intermediario finanziario deve richiedere al cliente di fornire entro un termine adeguato la prova della conformità sotto il profilo fiscale. Se il cliente non riesce a fornire la prova, bisogna in ultima istanza sciogliere la relazione d'affari.

In data odierna il Consiglio federale ha avviato con due progetti separati la consultazione sull'attuazione GAFI e sugli obblighi di diligenza estesi nel quadro della strategia in materia dimercati finanziari.

Allegati:

Documentazione «Raccomandazioni rivedute contro il riciclaggio di denaro» (pdf, 57kb)(1)

Indirizzo cui rivolgere domande:

Obblighi di diligenza:Roland Meier, portavoce DFF031 322 60 86, [email protected]

Attuazione GAFI:Mario Tuor, comunicazione SFI031 322 46 16, [email protected]

Pubblicato da

Il Consiglio federale

Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it(2)

Dipartimento federale delle finanze

Internet: http://www.dff.admin.ch/it(3)

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1

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Stato al 27 febbraio 2013

Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

C:\Users\gabbk\Desktop\Neuer Ordner\56653_ErlBer-GAFI2012-Umsetz-Empf-130221-i.doc

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Indice

1 Punti essenziali dell’avamprogetto 4 1.1 Situazione iniziale 4 1.2 Le nuove normative proposte 7

1.2.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore 7 1.2.2 Aventi economicamente diritto 13 1.2.3 Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei

rispettivi obblighi di diligenza nella LRD 14 1.2.4 Qualificazione dei gravi reati fiscali come reati preliminari al

riciclaggio di denaro 17 1.2.5 Estensione del campo d’applicazione della LRD (pagamento in

contanti nelle operazioni di vendita) 23 1.2.6 Adeguamento della LEF (pagamento in contanti agli incanti) 28 1.2.7 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema

di comunicazione in caso di sospetto 29 1.3 Diritto comparato 35

1.3.1 Trasparenza delle persone giuridiche e delle azioni al portatore 35 1.3.2 Rapporto con il diritto europeo 38

2 Commento ai singoli articoli 39 2.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore 39

2.1.1 Società anonima 39 2.1.2 Società a garanzia limitata 45 2.1.3 Società cooperativa 46 2.1.4 Modifica di altri atti normativi 47 2.1.5 Disposizioni transitorie 49

2.2 Aventi economicamente diritto 50 2.3 Definizione di persone politicamente esposte e inserimento nella LRD dei

relativi obblighi di diligenza 52 2.4 Qualificazione dei reati fiscali gravi come reati preliminari al riciclaggio

di denaro 54 2.4.1 Imposte indirette: truffa qualificata in materia di tasse, imposte o

doganale (art. 14 cpv. 4 AP-DPA) 54 2.4.2 Imposte dirette 59 2.4.3 Applicazione delle nuove disposizioni concernenti i reati fiscali

come reati preliminari 69 2.4.4 Assistenza internazionale in materia penale 70

2.5 Estensione del campo d’applicazione della LRD (prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita) 70

2.6 Adeguamento della LEF (pagamento in contanti agli incanti) 73 2.7 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di

comunicazione in caso di sospetto 74

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2.7.1 Miglioramento dell’assistenza amministrativa all’interno dell’Amministrazione 74

2.7.2 Modifica del sistema di comunicazione 76 3 Ripercussioni 82

3.1 Ripercussioni per la Confederazione 82 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 83 3.3 Ripercussioni per l’economia 84

4 Programma di legislatura 85 5 Aspetti giuridici 85

5.1 Costituzionalità e legalità 85 5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera 85 5.3 Forma dell’atto 86 5.4 Subordinazione al freno alle spese 86 5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi 86 5.6 Delega di competenze legislative 86

Allegato: Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (Avamprogetto)

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Rapporto

1 Punti essenziali dell’avamprogetto

1.1 Situazione iniziale

La Svizzera attribuisce grande importanza al mantenimento di una piazza finanziaria integra. Alla luce di una criminalità in continua evoluzione, essa adegua regolarmen-te la propria legislazione, introdotta oltre 25 anni fa, per tutelare l’integrità della piazza finanziaria e impedire che quest’ultima venga utilizzata per fini criminali, segnatamente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Con la sua partecipazione alla definizione degli standard internazionali intesi a garantire l’integrità del mercato finanziario, in particolare ad armonizzare le norme di lotta contro la criminalità finanziaria, la Svizzera fornisce un importante contributo alla strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria integra e florida.

La Svizzera partecipa infatti attivamente, sin dalla sua istituzione nel 1989, ai lavori del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)1. Il GAFI ha elaborato Raccomandazioni che costituiscono standard riconosciuti a livello internazionale finalizzati alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra il 2009 e il 2012, in particolare a causa dell’evoluzione della criminalità finanziaria internazio-nale, il GAFI ha sottoposto queste Raccomandazioni a un riesame approfondito che ha comportato una revisione parziale delle norme di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché un’estensione di tali norme alla lotta contro il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Nel febbraio del 2012 la Svizzera ha approvato le 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI. Attualmente la legislazione svizzera soddisfa in ampia misura i nuovi stan-dard. Tuttavia, sono ancora necessari adeguamenti mirati affinché la legislazione svizzera corrisponda alle Raccomandazioni rivedute e perché siano colmate le lacune emerse dalla valutazione effettuata nel 2005 dal GAFI, alle quali non è anco-ra stato posto rimedio.

La conformità con gli standard internazionali è nell’interesse della Svizzera, poiché permette di tutelare la reputazione e l’attrattiva della piazza finanziaria elvetica. È per questa ragione che il nostro Paese ha adottato tali standard e prevede di adeguare la propria legislazione nel quadro della presente revisione. Inoltre con l’adozione delle Raccomandazioni del GAFI la Svizzera si assicura il riconoscimento del pro-prio dispositivo a livello internazionale.

Le nuove Raccomandazioni differiscono in alcuni punti rispetto alla vigente legisla-zione e all’attuale politica di lotta contro il riciclaggio di denaro:

- il GAFI ha chiarito le proprie esigenze relative alla trasparenza delle per-sone giuridiche, comprese le società che emettono azioni al portatore. A seguito delle Raccomandazioni formulate dal Forum globale sulla traspa-renza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) anche le norme svizzere concernenti le società che emettono azioni al portatore necessitano di revisione. Si dovrà procedere ad adeguamenti del Codice

1 Financial Action Task Force (FATF)

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delle obbligazioni (CO)2, della legge federale del 23 giugno 2006 sugli in-vestimenti collettivi di capitale (LICol)3 e del Codice penale (CP)4 che sanciscono un obbligo di annunciare dell’azionista nei confronti della so-cietà per migliorare la trasparenza delle società non quotate in borsa che emettono azioni al portatore e per garantire che nell’elenco dei titolari di azioni di società non quotate in borsa siano indicati gli aventi economica-mente diritto. Sono inoltre previste disposizioni per le società con azioni nominative. Con una modifica del Codice civile (CC)5 l’obbligo d’iscrizione nel registro di commercio viene esteso a tutte le fondazioni, comprese le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche;

- nel quadro delle misure che gli intermediari finanziari devono adottare in ottemperanza all’obbligo di diligenza è stato precisato lo standard del GAFI sull’accertamento relativo all’avente economicamente diritto. Si tratta di misure adeguate che devono essere prese per accertare la persona fisica che in definitiva controlla a maggioranza la persona giuridica. La legge federale del 10 ottobre 19976 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) dovrà essere modificata su questo punto;

- il GAFI ha esteso le sue Raccomandazioni, secondo un approccio basato sul rischio, alle relazioni d’affari con persone politicamente esposte nazio-nali e persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernati-ve. In quest’ultima categoria rientrano le persone che esercitano o hanno esercitato una funzione principale in seno o per conto di un’organizzazione intergovernativa. La LRD è modificata mediante l’introduzione di un obbligo generale di identificare le persone politica-mente esposte, di definizioni e particolari obblighi di diligenza concernenti le persone politicamente esposte svizzere e le persone politicamente espo-ste presso organizzazioni intergovernative;

- la definizione di riciclaggio di denaro nelle nuove Raccomandazioni esten-de l’elenco dei reati preliminari al riciclaggio di denaro aggiungendovi i «reati fiscali». Ciò comporta adeguamenti della legislazione in materia di imposte dirette e, in modo più limitato, della legislazione in materia di im-poste indirette (in relazione alle imposte indirette nel diritto svizzero esiste già un reato preliminare, ovvero il contrabbando doganale organizzato o la «truffa qualificata in materia fiscale» ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 della legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo; DPA);

- è prevista inoltre un’estensione puntuale del campo d’applicazione della LRD alle vendite di fondi e di cose mobili sebbene le Raccomandazioni rivedute del GAFI non lo esigano esplicitamente. La LRD sarà modificata in modo che le operazioni di vendita di fondi o di cose mobili che supera-no un determinato importo dovranno essere effettuate per il tramite di un intermediario finanziario. Una soluzione analoga sotto il profilo del risul-

2 RS 220 3 RS 951.31 4 RS 311.0 5 RS 210 6 RS 955.0 7 RS 313.0

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tato verrà introdotta nella legge federale dell’11 aprile 18898 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF);

- il GAFI ha esteso le competenze degli uffici di comunicazione (in Svizze-ra: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, qui di se-guito «Ufficio di comunicazione») che potranno ottenere informazioni supplementari dagli intermediari finanziari e precisato lo standard concer-nente lo scambio di informazioni finanziarie tra uffici di comunicazione. Le relative modifiche della LRD sono già state avviate (vedi messaggio del 27 giugno 20129 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro). Nell’ambito della presente attuazione delle Raccomandazioni ri-vedute del GAFI, vengono introdotte diverse misure volte a migliorare l’efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e a facilitare le procedure per gli intermediari finanziari. In pri-mo luogo viene completata la disposizione in materia di assistenza ammi-nistrativa della LRD che permette all’Ufficio di comunicazione di procu-rarsi, su richiesta, presso altre autorità svizzere le informazioni che gli servono per analizzare le comunicazioni effettuate in caso di sospetto. Questa disposizione consente quindi di ottimizzare le analisi dell’Ufficio di comunicazione. In secondo luogo, grazie a un’applicazione differita del blocco automatico previsto dalla LRD che va di pari passo con la soppres-sione del diritto di comunicazione, a seconda del caso, l’Ufficio di comu-nicazione avrà più tempo a disposizione per effettuare le analisi.

Alcune importanti Raccomandazioni del GAFI – rivedute o nuove – non richiedono al momento modifiche di basi legali formali. Conformemente alla nuova Raccoman-dazione 1 relativa all’approccio basato sul rischio, i Paesi devono innanzi tutto effettuare una valutazione nazionale del rischio di riciclaggio di denaro e di finan-ziamento del terrorismo. Le valutazioni si baseranno essenzialmente sugli strumenti esistenti (analisi dei rischi di diverse autorità, coordinamento tra le autorità interes-sate). La Svizzera soddisfa già pienamente lo standard riveduto riguardante i trust e altri istituti giuridici. Il nuovo standard del GAFI concernente la lotta contro il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa esige sostan-zialmente l’attuazione di sanzioni finanziarie mirate da parte del Consiglio di sicu-rezza dell’ONU. Già oggi la Svizzera applica queste sanzioni in base alla legge federale del 22 marzo 200210 sull’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb). Eventuali adeguamenti di legge intesi ad attuare la Raccomandazione riveduta del GAFI relativa alla lotta contro il finanziamento del terrorismo, conformemente alla direttiva della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, non sono oggetto del presente avamprogetto. Tuttavia, questi adeguamenti dovranno esservi integrati per quanto possibile in un secondo tempo.

In conclusione si può asserire che la Svizzera dispone già oggi di un dispositivo di lotta contro la criminalità finanziaria generalmente efficace e completo. Tuttavia, l’evoluzione della criminalità e le sfide che si dovranno affrontare per combatterla non risparmiano neppure la Svizzera. Nel quadro della presente revisione occorre pertanto adeguare la legislazione svizzera affinché i punti di forza dell’attuale siste-ma possano essere preservati e la sua efficacia, laddove necessario, migliorata. Una

8 RS 281.1 9 FF 2012 6199 10 RS 946.231

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protezione efficace contro l’uso a fini criminali è fondamentale per una piazza finanziaria importante come quella svizzera.

1.2 Le nuove normative proposte

1.2.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore

1.2.1.1 Esame dei Paesi del GAFI e del Forum globale

Nel 2005 il GAFI ha effettuato una valutazione del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nell’ambito di questo esame la Svizzera è risultata «non conforme» per quanto attiene alla questio-ne della trasparenza delle persone giuridiche. Secondo il GAFI, le azioni al portato-re, che garantiscono l’anonimato dell’azionista poiché non sono emesse a nome di una determinata persona e ogni portatore è riconosciuto come l’avente economica-mente diritto, non soddisfano la Raccomandazione 33 (2003). Quest’ultima preve-deva che i Paesi garantissero alle autorità competenti la possibilità di ottenere e consultare a tempo debito informazioni adeguate, pertinenti e aggiornate sui benefi-ciari effettivi e sul controllo delle persone giuridiche («les pays devraient s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales puissent être obtenues et consultées en temps voulu par les autorités compétentes»). Il GAFI si aspetta quindi che i Paesi che consentono l’emissione di azioni al portatore adottino misure adeguate («mesures appropriées») affinché le società emittenti di siffatte azioni non possano essere utilizzate impropriamente per riciclare denaro («ne puissent pas être utilisées à mauvais escient pour blanchir des capitaux»). Ha pertanto raccomandato alla Sviz-zera di migliorare le misure di trasparenza per le società che emettono azioni al portatore, ma non ha chiesto l’abrogazione di questo tipo di azioni. Dal 2005 il Consiglio federale è impegnato a trovare una soluzione legislativa che permetta di risolvere in modo soddisfacente il problema della mancanza di trasparenza delle società emittenti di azioni al portatore.

Il GAFI ha riveduto le sue Raccomandazioni e le ha adottate nel febbraio del 2012. Ha segnatamente adottato uno standard riveduto (nota esplicativa della Raccoman-dazione 24) concernente la trasparenza delle persone giuridiche precisandone le regole. Le norme rivedute specificano le esigenze poste alle società che emettono azioni nominative al fine di garantire la disponibilità di informazioni sull’avente economicamente diritto nel caso delle persone giuridiche. Per le società che emetto-no azioni al portatore e bollettini di sottoscrizione di azioni al portatore, la Racco-mandazione 24 del GAFI stabilisce che un Paese deve, ad esempio, applicare uno o più dei seguenti meccanismi: (i) vietare le azioni al portatore; (ii) convertirle in azioni nominative (ad es. mediante dematerializzazione); (iii) immobilizzarle, nel senso che devono essere depositate presso un intermediario finanziario oppure (iv) imporre agli azionisti che detengono una partecipazione maggioritaria di informare la società sulla loro identità e alla società di registrare l’identità degli azionisti. Le Raccomandazioni rivedute offrono oggi nuove possibilità per armonizzare il disposi-tivo svizzero con le esigenze in materia di trasparenza del GAFI.

Negli ultimi anni la pressione da parte del GAFI per una maggiore trasparenza nell’ambito delle persone giuridiche si è fatta particolarmente forte da quando nel

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2009 il Forum globale ha introdotto la valutazione tra pari (peer review). Una delle norme principali stabilisce che i membri devono garantire che le autorità nazionali competenti abbiano accesso alle informazioni che permettono loro di identificare i proprietari di società di capitali e altre persone giuridiche.

Secondo il Forum globale la nozione di proprietario comprende il proprietario e, se questi agisce per conto di un’altra persona in qualità di mandatario oppure in base a una disposizione analoga, anche la persona che agisce a favore del proprietario nonché le persone che fanno parte della catena di proprietà (criterio A.1.1). Dai Paesi che autorizzano azioni al portatore si esige la messa in atto di meccanismi adeguati che consentano di identificare i proprietari di queste azioni (A.1.2). Non si propone di sopprimere le azioni al portatore, ma si chiede di approntare un meccani-smo affidabile che garantisca l’identificazione dei proprietari di queste azioni. Una delle tante possibilità potrebbe essere, ad esempio, la conclusione di un accordo con un ufficiale del registro fondiario (custodial arrangement) o di un accordo simile allo scopo di immobilizzare le azioni interessate. Il Forum globale sottolinea la necessità di adottare misure «complete», adeguate e proporzionate alle dimensioni del problema (prevalenza di azioni al portatore in una determinata giurisdizione). Per soddisfare lo standard del Forum globale, un Paese la cui legislazione permette l’emissione di azioni al portatore deve prevedere uno o più meccanismi che garanti-scono l’identificazione di ogni proprietario di azioni al portatore.

Il Forum globale pone dunque esigenze più stringenti di quelle del GAFI.

La maggior parte dei Paesi europei ha adeguato o perlomeno sta adeguando la pro-pria legislazione ai nuovi standard del GAFI e del Forum globale. Tra gli esempi recenti si citano la Germania, l’Austria e il Principato del Liechtenstein (cfr n. 1.3.1). Da alcuni anni sono in aumento in Svizzera le società anonime che emet-tono azioni al portatore; al momento se ne contano oltre 50 000. Per quanto riguarda l’ammontare della quota di questa forma di azioni ci sono grandi differenze fra un Cantone e l’altro. La Svizzera deve attivarsi e procedere agli adeguamenti legislativi volti a creare la necessaria trasparenza. Altrimenti vi è il rischio che le azioni al portatore di società svizzere vengano utilizzate per eludere la legislazione di altri Stati.

1.2.1.2 Proposte di soluzione scartate

Di seguito vengono presentare le proposte di soluzione prese in considerazione in passato per colmare la mancanza di trasparenza delle azioni al portatore che però sono state scartate per i motivi indicati qui appresso.

Soppressione dell’azione al portatore

La soppressione totale delle azioni al portatore garantirebbe la trasparenza per quan-to riguarda l’identità degli azionisti. Soltanto i titolari di azioni nominative sarebbero tenuti a iscriversi nel libro delle azioni, poiché nei confronti della società si conside-ra azionista soltanto chi è iscritto in tale libro. Se adottasse una misura per sopprime-re totalmente le azioni al portatore, la Svizzera adempierebbe pienamente alle Rac-comandazioni del GAFI e del Forum globale. Tuttavia, la soppressione dell’azione al portatore proposta nell’avamprogetto del 2 dicembre 2005 concernente la revisio-ne del diritto della società anonima è stata respinta dalla maggioranza dei parteci-

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panti alla procedura di consultazione, che chiedeva espressamente il mantenimento di questo tipo di azione. Anche il Consiglio federale si è più volte espresso contro la soppressione delle azioni al portatore. Una soppressione delle azioni al portatore equivarrebbe a un radicale cambiamento delle posizioni politiche assunte negli ultimi anni. Essa è inoltre contraria agli interessi manifestati dalle cerchie economi-che.

Un approccio analogo ma meno incisivo sarebbe l’introduzione di una clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti. Dopo l’entrata in vigore della modifica di legge non sarebbe quindi possibile emettere nuove azioni al portatore, mentre quelle esistenti potrebbero essere mantenute. Considerata la presente proposta di soluzione (n. 1.2.1.3), un simile approccio non è necessario.

Deposito di azioni al portatore presso terzi

La proposta di soluzione secondo cui tutti i titolari di azioni al portatore o perlomeno i titolari aventi una quota superiore a una determinata percentuale sono obbligati a depositare i loro titoli presso terzi (ad es. una banca) presenta considerevoli svantag-gi. Anche se soddisfa le esigenze prescritte in materia di trasparenza e permette che esclusivamente la banca sia a conoscenza dell’identità del titolare, tale proposta di soluzione potrebbe avere pesanti ripercussioni finanziarie sugli azionisti poiché questi dovrebbero ricorrere a terzi per la gestione dei titoli depositati.

Il deposito («immobilizzazione») di azioni al portatore comporterebbe tuttavia la rinuncia a una caratteristica importante di questo tipo di azioni, ovvero la facile trasferibilità. Le ripercussioni di questa proposta di soluzione corrisponderebbero pressoché a quelle di una soppressione delle azioni al portatore. Il deposito delle azioni al portatore presso la società stessa avrebbe le medesime ripercussioni negati-ve di un deposito presso un intermediario finanziario. La soppressione di fatto delle azioni al portatore sarebbe ancora più rafforzata in questo modello, poiché i titolari di azioni al portatore non solo potrebbero essere identificati, ma sarebbero perma-nentemente noti anche alla società.

1.2.1.3 Soluzione proposta: obbligo di annunciare dell’azionista

Come accennato al numero 1.2.1.1, dalle discussioni tenutesi in seno al GAFI sulle azioni al portatore è emerso un consenso quanto alla necessità di rendere accessibili anche alle autorità per la lotta contro il riciclaggio di denaro le informazioni sugli aventi economicamente diritto, ovvero sulle persone fisiche (se ve ne sono) che detengono una partecipazione maggioritaria in una persona giuridica. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 200511 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (qui di seguito «terza direttiva UE sul riciclaggio di denaro») stabilisce ad esempio che l’avente economicamente diritto di una persona giuridica sia colui che detiene il 25 per cento o più del totale delle azioni. Questa soglia di partecipazione per la determinazione dell’avente economicamente diritto deve essere ripresa anche nel presente avamprogetto con-

11 Gazzetta ufficiale del 25.11.2005 dell’Unione europea, L 309/15.

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cernente le misure di diligenza degli intermediari finanziari nell’accertamento relati-vo all’avente economicamente diritto di una persona giuridica (cfr. n. 2.2).

Per attuare un’esigenza del genere, si potrebbe introdurre un obbligo di annunciare secondo il quale il titolare delle azioni al portatore che in una società raggiunge o supera la soglia di partecipazione12 in questione deve annunciarsi presso la società e rendere nota la propria identità e quella dell’avente economicamente diritto. Se nelle Raccomandazioni concernenti i titolari di azioni al portatore il GAFI introduce l’obbligo di annunciare soltanto per le partecipazioni superiori al 25 per cento, il Forum globale ritiene tale misura insufficiente. Con una soluzione che prevede un obbligo di annunciare per tutti i titolari di azioni al portatore, la Svizzera potrebbe soddisfare lo standard del Forum globale.

Occorre tenere presente che questa proposta di soluzione riguarderebbe esclusiva-mente le società non quotate in borsa dato che la trasparenza delle società le cui azioni sono quotate in borsa è già garantita dagli obblighi di dichiarazione stabiliti nella legge federale del 24 marzo 199513 sulle borse e il commercio di valori mobi-liari (LBVM). Quest’ultima prevede infatti che chi detiene direttamente, indiretta-mente o d’intesa con terzi una determinata percentuale dei diritti di voto di una società deve dichiarare la sua partecipazione alla società e alle borse presso le quali la società è quotata. L’obbligo di dichiarazione sancito nella legislazione sulle borse sorge nel momento in cui la persona detiene una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto.

Come illustrato di seguito un obbligo di annunciare potrebbe variare a seconda del momento e del destinatario dell’annuncio.

- Obbligo di annunciare alla società: un obbligo di annunciare riferito alla partecipazione all’assemblea generale potrebbe essere introdotto nel diritto della società anonima, che dovrebbe prevedere che le persone, da sole o d’intesa con terzi, che hanno acquistato azioni al portatore di una società non quotata in borsa e che desiderano esercitare il proprio diritto di voto per le azioni al portatore debbano annunciarlo alla società. Quest’ultima sarebbe obbligata a tenere un libro delle azioni. Rispetto alle vigenti pre-scrizioni legali, un simile obbligo di annunciare migliorerebbe la traspa-renza delle azioni al portatore, sebbene la sua attuazione comporti un di-spendio amministrativo supplementare per la società. Inoltre, un obbligo di annunciare limitato alla partecipazione a un’assemblea generale tiene con-to solo in parte del rischio di riciclaggio di denaro e non risponde piena-mente alle esigenze poste dal GAFI. Infatti, esso non consente di identifi-care eventuali trasferimenti di azioni al portatore tra due assemblee generali né un trasferimento da parte di titolari di tali azioni che per l’appunto non intendono partecipare alle assemblee. Questa proposta di soluzione non fornisce pertanto informazioni «adeguate e aggiornate» co-me richiesto dal GAFI. Per questo motivo si propone di introdurre un ob-bligo di annunciare al momento del trasferimento delle azioni al portatore che esiga che i titolari annuncino alla società l’acquisto di tutte le azioni e la loro identità. Introdurre un obbligo di annunciare al momento del trasfe-

12 Ad esempio una partecipazione maggioritaria fondata su una quota del 25 % conforme-mente alla Raccomandazione 24 del GAFI; cfr. par. 14 lett. d della nota interpretativa di questa Raccomandazione.

13 RS 954.1

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rimento delle azioni sarebbe abbastanza semplice e comporterebbe costi sostenibili per le PMI grazie segnatamente alla bassa fluttuazione tra gli azionisti. Si può ragionevolmente supporre che le azioni al portatore ven-gano trasferite in media non più di una volta all’anno, ovvero ad un ritmo inferiore rispetto al numero di assemblee generali all’anno. Il dispendio amministrativo legato a questa soluzione è probabilmente più basso di quello della variante di un deposito di azioni al portatore presso terzi ̶ per lo meno per quanto riguarda le PMI. Per essere efficace, un simile obbligo di annunciare dovrebbe essere vincolato a sanzioni sufficientemente dis-suasive. Queste sanzioni possono essere previste sia dal diritto societario sia dal diritto penale;

- possibilità di annunciare a un intermediario finanziario anziché alla socie-tà: nell’ambito di questa proposta di soluzione, la società deve avere la possibilità di stabilire che l’acquisto di azioni al portatore e l’identità degli azionisti non debbano essere annunciati ad essa stessa, bensì a un interme-diario finanziario secondo la LRD. In questo caso la società delega la tenu-ta dell’elenco concernente l’identità degli azionisti a un terzo. Tale delega permette di mantenere l’anonimato dei titolari di azioni al portatore nei confronti della società nonché di garantire la trasparenza. Un altro possibi-le vantaggio consiste nel fatto che per predisporre un sistema simile si po-trebbe utilizzare un’infrastruttura e un know-how che gli intermediari fi-nanziari già posseggono e in tal modo la società potrebbe eventualmente risparmiare sui costi necessari per mettere a punto un proprio sistema. Conformemente all’accordo di delega, l’intermediario finanziario designa-to deve fornire alla società informazioni sul contenuto dell’elenco.

L’introduzione dell’obbligo di annunciare riguardo alle azioni al portatore deve essere associata all’adozione di misure volte a migliorare la trasparenza delle azioni nominative di una società anonima e delle quote sociali della società a garanzia limitata (qui di seguito «Sagl»).

1.2.1.4 Panoramica dell’avamprogetto concernente l’attuazione della Raccomandazione 24 del GAFI

Il presente avamprogetto (qui di seguito «AP») prevede tre modelli per migliorare la trasparenza nelle società anonime. Il primo modello introduce un obbligo di annun-ciare dell’azionista alla società, il secondo un obbligo di annunciare a un intermedia-rio finanziario, mentre il terzo modello prevede una conversione semplificata di azioni al portatore in azioni nominative. Questa proposta di soluzione dovrebbe soddisfare sia le condizioni della Raccomandazione 24 del GAFI sia quelle del Forum globale. Inoltre, consentirebbe alle società di optare per il modello che com-porta il minor dispendio e che all’occorrenza garantisce l’anonimato dell’azionista.

Il presente avamprogetto può essere riassunto come segue.

Società anonima

L’azionista di una società non quotata in borsa deve annunciare alla società l’acquisto di azioni al portatore. Inoltre, sia i titolari di azioni nominative sia i titolari di azioni al portatore devono annunciare alla società l’avente economicamente

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diritto quando acquisiscono una partecipazione che raggiunge almeno il 25 per cento. L’annuncio può essere fatto anche a un intermediario finanziario ai sensi della LRD designato dalla società.

Poiché attraverso l’obbligo di annunciare è possibile garantire la trasparenza, non vi è motivo di sopprimere a termine le azioni al portatore. Pertanto l’avamprogetto non prevede clausole di salvaguardia dei diritti acquisiti.

Il consiglio d’amministrazione (o l’intermediario finanziario designato) deve tenere un elenco degli azionisti soggetti all’obbligo di annunciare e degli aventi economi-camente diritto.

Il libro delle azioni e l’elenco degli azionisti soggetti all’obbligo di annunciare e degli aventi economicamente diritto devono essere accessibili in Svizzera. I docu-menti che sono serviti all’annuncio devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona annunciata dall’elenco. Inoltre, il libro delle azioni e l’elenco devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della società.

Il consiglio d’amministrazione o un rappresentante autorizzato domiciliato in Sviz-zera deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco dei titolari di azioni soggetti all’obbligo di annunciare e degli aventi economicamente diritto.

Una violazione degli obblighi può comportare diverse sanzioni. Da un canto, esisto-no sanzioni sotto il profilo del diritto societario secondo cui i diritti sociali (ad es. i diritti di voto) e i relativi diritti patrimoniali (ad es. i dividendi), che sono legati alle azioni, non possono essere esercitati fintanto che non viene ottemperato all’obbligo di annunciare. D’altro canto, grazie a nuove disposizioni penali nel CP (violazione dell’obbligo di annunciare e tenuta non corretta dell’elenco) è possibile applicare ulteriori sanzioni penali.

La conversione di azioni al portatore in azioni nominative viene semplificata.

Società a garanzia limitata

Il libro delle quote sociali deve essere accessibile in Svizzera. Anche in questo caso, i documenti che sono serviti all’iscrizione nel libro sociale devono essere conservati per dieci anni.

È previsto che chiunque raggiunge una partecipazione di almeno il 25 per cento ha l’obbligo di annunciare alla società l’avente economicamente diritto.

Le sanzioni corrispondono a quelle previste nel diritto della società anonima. Sussi-ste altresì la possibilità di escludere il socio dalla società.

Società cooperativa

La proposta di attuazione stabilisce un obbligo generale di tenere in Svizzera un elenco completo dei soci. Anche nel caso della società cooperativa i documenti che sono serviti all’iscrizione nell’elenco devono essere conservati per dieci anni.

Una disposizione penale prevede una sanzione per la tenuta non corretta dell’elenco dei soci. Sussiste altresì la possibilità di escludere il socio dalla società cooperativa.

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Fondazione

La proposta di attuazione prevede l’obbligo d’iscrizione nel registro di commercio per tutte le fondazioni. In futuro il registro di commercio comprenderà anche le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche.

1.2.1.5 Adeguamento della LICol Le prescrizioni in materia di trasparenza contenute nella Raccomandazione 24 del GAFI e nella sua nota interpretativa, in particolare il paragrafo 14 concernente la prevenzione dell’uso abusivo delle azioni al portatore, sono applicabili non solo alle società anonime secondo il Codice delle obbligazioni, ma anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) secondo gli articoli 36 e seguenti della LICol.

La SICAV è una società autonoma retta da una legge speciale (art. 36 cpv. 1 LICol), il cui capitale è suddiviso in azioni di imprenditore e azioni di investitore; queste ultime possono essere emesse in forma sia di azioni nominative sia di azioni al portatore. Per quanto concerne le azioni di imprenditore la trasparenza è già garanti-ta, poiché queste azioni sono sempre nominative (art. 40 cpv. 1 LICol) e la SICAV è tenuta a tenere un registro delle azioni conformemente all’articolo 46 LICol.

Per garantire che i nuovi obblighi di annunciare dei titolari di azioni al portatore secondo il CO e l’obbligo di annunciare riguardo agli aventi economicamente diritto vengano applicati anche alla SICAV è necessario modificare la LICol.

1.2.2 Aventi economicamente diritto

1.2.2.1 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto

L’obbligo di accertare l’avente economicamente diritto secondo la Raccomandazio-ne 10 del GAFI si applica a tutti gli intermediari finanziari sottoposti alla LRD e riguarda le persone fisiche e giuridiche, ad eccezione delle società quotate in borsa o delle loro filiali controllate a maggioranza. Da questo obbligo discende che l’avente economicamente diritto di una relazione d’affari deve sempre essere noto all’intermediario finanziario. Sebbene non sia formalmente sancita nella LRD, tale esigenza è in linea di principio riconosciuta e applicata da tempo in Svizzera. Si propone pertanto di precisare la legge introducendo un obbligo generale di accerta-mento relativo all’avente economicamente diritto. In tal modo le condizioni poste dal GAFI sarebbero soddisfatte anche a livello formale.

1.2.2.2 Obbligo di diligenza nell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto delle persone giuridiche

Nell’ambito della revisione della Raccomandazione 10 del GAFI, sono state precisa-te le prescrizioni sull’accertamento relativo all’avente economicamente diritto delle persone giuridiche. Le nuove misure previste dagli standard del GAFI si basano sul principio generale di accertare le persone fisiche che in definitiva controllano a

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maggioranza una persona giuridica. La legislazione svizzera vigente non soddisfa tale principio. Le informazioni necessarie sull’avente economicamente diritto delle persone giuridiche sono «la ragione sociale e l’indirizzo della sede» per le società attive (art. 39 cpv. 1 lett. b ordinanza dell’8 dicembre 201014 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ORD-FINMA), a meno che la relazione d’affari non comporti un rischio superiore. In tal caso, l’intermediario finanziario deve accertare chi controlla a maggioranza la persona giuridica (art. 12 cpv. 2 lett. h e art. 14 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA). Le strutture complesse come le società di sede non possono essere l’avente economicamente diritto (art. 50 cpv. 1 ORD-FINMA). Secondo l’attuale prassi è tuttavia possibile che l’avente economicamente diritto di una socie-tà di sede sia una persona giuridica che esercita un’attività commerciale.

Si propone pertanto di colmare questa lacuna completando l’articolo 4 LRD (in combinato disposto con l’art. 2a AP-LRD). In attuazione della Raccomandazione 10 del GAFI, la nuova diposizione prevede che in futuro l’intermediario finanziario adotti misure adeguate per accertare le persone fisiche che in definitiva controllano a maggioranza una persona giuridica. Nell’avamprogetto sono previste misure gradua-li che consentono di applicare la disposizione in funzione della necessità.

1.2.3 Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei rispettivi obblighi di diligenza nella LRD

1.2.3.1 Estensione della definizione attuale alle persone politicamente esposte nazionali e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative

In virtù della Raccomandazione 12 del GAFI gli obblighi di diligenza vigenti nei confronti delle persone politicamente esposte straniere vengono estesi alla cerchia delle persone politicamente esposte nazionali e delle persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali. Nella propria definizione il GAFI non fa di-stinzione tra persone politicamente esposte nazionali e persone politicamente esposte straniere, ma si basa per entrambe le categorie sulla stessa cerchia di persone. Se-condo il glossario delle Raccomandazioni del GAFI le persone politicamente espo-ste, sia nazionali sia straniere, sono persone con funzioni pubbliche direttive come capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, organi superiori delle imprese pubbliche. La caratteristica distintiva è costituita dal Paese cha ha affidato alla persona la fun-zione pubblica direttiva. Il fatto che per le persone politicamente esposte nazionali e per quelle straniere la definizione sia la stessa garantisce che le funzioni che a livello nazionale sono considerate funzioni affidate a persone politicamente esposte venga-no ritenute tali anche all’estero.

Nelle sue spiegazioni il GAFI afferma esplicitamente che a seconda del contesto le funzioni pubbliche direttive possono essere esercitate anche a livello subnazionale e

14 RS 955.033.0

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comunale. La definizione formale di persone politicamente esposte a livello subna-zionale non è tuttavia una prescrizione obbligatoria. Agli Stati viene lasciata la libertà di decidere quali persone politicamente esposte nazionali presentano un rischio superiore. Di conseguenza l’avamprogetto prevede di estendere la definizio-ne solamente alle persone politicamente esposte con funzione pubblica direttiva a livello nazionale (e non cantonale e comunale).

Per persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali si intendono persone che esercitano un mandato al livello più alto di organizzazioni intergoverna-tive, che sono soggetti di diritto internazionale. Tra queste rientrano, ad esempio, l’ONU e le sue agenzie oppure il Fondo monetario internazionale. Ne sono invece escluse tutte le organizzazioni internazionali di diritto privato (ad es. FIFA, CIO ecc.). A questo proposito occorre sottolineare che l’intermediario finanziario deve adempiere agli obblighi di diligenza particolari a prescindere dall’appartenenza del cliente alla categoria delle persone politicamente esposte, se in considerazione della valutazione complessiva della relazione con il cliente i criteri di rischio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a-h e all’articolo 13 capoversi 2 e 3 ORD-FINMA sono soddisfatti. Ciò vale anche per le persone che prestano servizio presso organiz-zazioni internazionali di diritto privato.

Secondo la Raccomandazione 12 del GAFI gli obblighi di diligenza vanno adempiu-ti anche nel caso di persone legate alle persone politicamente esposte.

Attualmente le prescrizioni relative alle persone politicamente esposte sono discipli-nate nell’ORD-FINMA. Anche l’ordinanza della CFCG del 12 giugno 200715 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-CFCG) contiene determinate disposizioni al riguardo. Questa situazione non è soddisfacente dal momento che l’ORD-FINMA è rivolta esclusivamente a banche, direzioni di fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gerenti patrimoniali ai sensi della LICol, istituti d’assicurazione e commercianti di valori mobiliari (intermediari finanziari secondo l’art. 2 cpv. 2 lett. a–d LRD) e ai cosiddetti intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD. L’ORD-CFCG, dal canto suo, è applicabile solo alle case da gioco (art. 2 cpv. 2 lett. e LRD). Per contro, le prescrizioni relative alle persone politicamente esposte nell’ORD-FINMA e nell’ORD-CFCG non sono applicabili ai membri degli organismi di autodisciplina, dato che questi non rientra-no nel campo d’applicazione dell’ORD-FINMA e dell’ORD-CFCG. Per garantire la certezza del diritto e per evitare disparità di trattamento rispetto alle persone politi-camente esposte si consiglia di uniformare le prescrizioni concernenti le persone politicamente esposte. Una regolamentazione a livello legislativo garantisce che le prescrizioni imperative relative alle suddette persone valgano allo stesso modo per tutti gli intermediari finanziari.

L’avamprogetto prevede pertanto di estendere la cerchia delle persone politicamente esposte straniere definite attualmente nell’ORD-FINMA e nell’ORD-CFCG alle persone politicamente esposte svizzere e a quelle presso organizzazioni intergover-native secondo il nuovo standard del GAFI e di ancorare ora le pertinenti regolamen-tazioni a livello di legge.

15 RS 955.021

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1.2.3.2 Obblighi di diligenza particolari in relazione alle nuove categorie di persone politicamente esposte

Secondo la Raccomandazione 12 del GAFI, contrariamente alle relazioni d’affari con persone politicamente esposte straniere, quelle con persone politicamente espo-ste nazionali e persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali non devono essere imperativamente classificate come relazioni d’affari comportanti un rischio superiore. Il presente avamprogetto di legge prevede quindi, in linea con lo standard del GAFI, di qualificare le relazioni d’affari con persone politicamente esposte svizzere e con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergo-vernative come relazioni d’affari comportanti un rischio superiore soltanto se esse sono connesse con altri fattori di rischio.

Qualora le relazioni d’affari con persone appartenenti alle nuove categorie di perso-ne politicamente esposte vengano classificate, nel singolo caso – e in presenza di uno o più fattori di rischio di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–h ORD-FINMA e all’articolo 10 capoverso 2 ORD-CFCG – , come relazione d’affari com-portante un rischio superiore, devono essere osservati gli obblighi di diligenza particolari stabiliti per le relazioni d’affari con persone politicamente esposte stra-niere. L’avamprogetto prevede altresì che gli intermediari finanziari debbano even-tualmente applicare gli obblighi di diligenza particolari anche alle relazioni d’affari con persone manifestamente legate alle persone politicamente esposte svizzere e a quelle presso organizzazioni intergovernative.

1.2.3.3 Integrazione delle nuove prescrizioni

Il rischio superiore che le relazioni d’affari con persone politicamente esposte stra-niere comportano si fonda attualmente sulla regolamentazione di cui all’articolo 12 capoverso 3 ORD-FINMA e all’articolo 10 capoverso 3 ORD-CFCG. Per garantire un trattamento uniforme delle persone politicamente esposte su tutta la piazza finan-ziaria e in tutti i settori dell’intermediazione finanziaria è opportuno regolamentare a livello legislativo anche gli obblighi di diligenza particolari in relazione alle persone politicamente esposte. L’avamprogetto prevede quindi di trasferire la disposizione corrispondente dalle ordinanze nella legge. Secondo la Raccomandazione 12 del GAFI le relazioni d’affari con le due nuove categorie di persone politicamente esposte non devono comunque essere necessariamente qualificate come comportanti un rischio superiore e possono essere regolamentate separatamente. L’avamprogetto contiene dunque capoversi corrispondenti distinti, tanto più che le nuove categorie di persone politicamente esposte sono considerate simili alla categoria già esistente di persone politicamente esposte straniere.

I criteri di rischio di cui all’articolo 12 capoverso 2 ORD-FINMA e all’articolo 10 capoverso 2 ORD-CFCG costituiscono anche in futuro la base per la valutazione dei rischi di una relazione d’affari, eventualmente anche per classificare una relazione d’affari con una persona politicamente esposta svizzera o una persona politicamente esposta presso un’organizzazione intergovernativa come relazione d’affari compor-tante un rischio superiore.

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1.2.4 Qualificazione dei gravi reati fiscali come reati pre-liminari al riciclaggio di denaro

In base alla Raccomandazione 3 del GAFI, la fattispecie del riciclaggio di denaro deve essere applicata a tutti i reati gravi al fine di estendere il più possibile la gamma dei reati preliminari al riciclaggio di denaro. Per la definizione dei reati preliminari i Paesi hanno diverse possibilità (vedi nota interpretativa della Raccomandazione 3). Essi possono:

- considerare l’insieme dei reati come reati preliminari al riciclaggio di dena-ro (il cosiddetto approccio «all crime»);

- definire la nozione di reato preliminare rispetto a una soglia legata sia a una categoria di reati gravi, sia alla pena detentiva di cui è passibile il rea-to preliminare (metodo della soglia);

- adottare un elenco di reati preliminari (cosiddetto approccio dell’«elenco»).

È anche possibile combinare questi approcci.

Qualunque sia l’approccio prescelto, ogni Paese deve inserire almeno una gamma di reati gravi in ciascuna delle categorie di reati definite nel glossario generale allegato alle 40 Raccomandazioni e che ne costituisce parte integrante. Nel quadro della revisione parziale del 2012 questo elenco minimo è stato esteso e comprende ora i gravi reati fiscali (connessi alle imposte dirette e indirette).

La questione dell’introduzione negli standard del GAFI dei reati preliminari in ambito fiscale non è nuova. Questa è stata posta già in occasione della revisione generale del 2003 e ha portato allora all’introduzione in tali standard del contrab-bando in ambito doganale, che, a seconda della legislazione – in particolare nel diritto svizzero –, può già riguardare le imposte indirette (tributi doganali, IVA ecc.). Il contrabbando si riferisce specificamente ai tributi doganali e alle imposte di con-sumo e costituisce, nelle Raccomandazioni rivedute nel 2012, una categoria di reati preliminari distinta da quella dei reati fiscali. Tale reato preliminare è stato introdot-to nel diritto svizzero con la legge federale del 3 ottobre 200816 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI), entrata in vigore il 1° febbraio 2009. Si tratta del contrabbando organizzato o «truffa qualificata in materia fiscale» ai sensi dell’articolo 14 capoverso 4 DPA.

Come per le altre 20 categorie, che secondo le Raccomandazioni costituiscono imperativamente reato preliminare, il GAFI non definisce cosa si debba intendere per reati fiscali. Precisa soltanto che la categoria deve includere le imposte sia dirette sia indirette. È lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati di stabilire, in conformità con il proprio diritto nazionale, come definire questi reati fiscali e la natura di qual-siasi loro particolare elemento che li rende reati gravi17. Nel diritto svizzero i reati «gravi» che costituiscono reato preliminare sono i crimini ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 CP (art. 305bis CP), ovvero i reati per cui è comminata una pena detenti-va di oltre tre anni. La Svizzera utilizza infatti il metodo della soglia legata a una

16 RU 2009 361 17 Vedi nel glossario delle Raccomandazioni del GAFI la voce riguardante le categorie

designate di reati, ultimo paragrafo, in cui si stabilisce che al momento di determinare la gamma di reati che costituiscono reati preliminari in ognuna delle categorie sotto enume-rate, ogni Paese può decidere, conformemente al proprio diritto interno, come definire tali reati e la natura di qualsiasi loro particolare elemento che li rende reati gravi.

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categoria di reati gravi. Tale metodo ha dato buoni risultati e dovrebbe perciò essere mantenuto. Questo significa che i reati qualificati come crimini devono continuare a essere considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Non è dunque necessario modificare l’articolo 305bis CP. Tra l’altro, dal momento che nel diritto svizzero i crimini, diversamente dai delitti, sono qualificati come reati gravi, l’articolo 305bis CP è conforme agli standard del GAFI.

1.2.4.1 Imposte «indirette»18

Come citato nel paragrafo precedente, dal 1° febbraio 2009 il diritto svizzero com-prende la tipologia di reato preliminare nell’ambito delle imposte «indirette» (truffa qualificata in materia di tasse ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 DPA). Dato che tale dispo-sizione è stata introdotta in special modo per precisare il reato preliminare al con-trabbando doganale, la sua portata è limitata al traffico transfrontaliero di merci. Essa concerne pertanto esclusivamente l’IVA all’importazione, i dazi doganali e le imposte speciali di consumo, quali l’imposta sul tabacco o sulla birra. Nonostante si tratti di imposte indirette, negli standard del GAFI la categoria designata di reati di contrabbando ha per oggetto proprio questo tipo di imposte. Nella revisione del 2012 questa categoria è stata precisata in modo da comprendere tasse e dazi doganali e imposte di consumo19. È quindi probabile che nel quadro del 4° ciclo di valutazione del GAFI, l’attuale articolo 14 capoverso 4 DPA venga valutato soltanto nell’ottica della categoria «contrabbando» e non in quella della categoria «reati fiscali (legati alle imposte dirette e indirette)».

Il Tribunale federale è inoltre del parere che la cosiddetta frode carosello nell’ambito dell’IVA costituisca una truffa ai sensi del diritto comune (art. 146 CP) e quindi un reato preliminare al riciclaggio di denaro. Secondo il GAFI, un reato del genere rientrerebbe nella categoria «frode» piuttosto che in quella dei reati fiscali.

La legislazione svizzera non comprende dunque reati preliminari sufficientemente estesi nell’ambito delle imposte «indirette». Per porvi rimedio si propone di estende-re l’articolo 14 capoverso 4 DPA in modo che il suo campo di applicazione com-prenda oltre al contrabbando doganale altre imposte, tasse o dazi prelevati dalla Confederazione, come l’imposta preventiva o le tasse di bollo. Questa disposizione riguarderà anche l’IVA dovuta sulle forniture effettate sul territorio svizzero come pure sulle prestazioni di servizio. Dato che è finalizzata a introdurre un reato preli-minare più esteso in materia di imposte indirette, ma deve anche rimanere applicabi-le al contrabbando doganale, la disposizione troverà applicazione specifica in ambito doganale, di imposte e di tasse.

Al pari della truffa qualificata in materia fiscale di cui all’attuale articolo 14 capo-verso 4 DPA, costituisce un crimine anche la nuova truffa qualificata in materia doganale, di imposte o di tasse proposta nel presente avamprogetto. La pena applica-ta resta la stessa, ovvero una pena detentiva sino a cinque anni oppure una pena pecuniaria. La proposta si inserisce nel quadro della truffa in materia di prestazioni (cpv. 1) e di tasse (cpv. 2) dell’articolo 14 DPA. Essa deve quindi soddisfare le

18 Nel presente rapporto per «imposte indirette» si intendono imposte, tasse e altri emolu-menti prelevati dalla Confederazione in ambito fiscale e doganale (IVA, dazi doganali, imposte speciali di consumo, tasse di bollo, imposta preventiva ecc.).

19 Cfr. nel glossario generale la voce riguardante le categorie designate di reati.

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medesime condizioni e introdurre inoltre gli elementi supplementari che la qualifi-cano, ovvero che le conferiscono la gravità di un crimine (indebito profitto di entità particolarmente considerevole, danno importante al patrimonio o ad altri diritti degli enti pubblici, nonché mestiere o concorso di terzi). Tali elementi hanno dovuto essere adattati rispetto all’attuale articolo 14 capoverso 4 DPA al fine di essere applicabili alle imposte che saranno oggetto di questo articolo di legge. Non ha infatti alcun senso parlare di reato commesso in banda in relazione all’imposta preventiva o alle tasse di bollo.

1.2.4.2 Imposte dirette20

Nell’attuale legislazione sulle imposte dirette nessun reato costituisce un crimine. I reati previsti agli articoli 174 e seguenti della legge federale del 14 dicembre 199021 sull’imposta federale diretta (LIFD) e agli articoli 55 e seguenti della legge federale del 14 dicembre 199022 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) costituiscono delle contravvenzioni o, al massimo, dei delitti. Il diritto in materia di imposte dirette non contempla quindi alcun reato preliminare al riciclaggio di denaro.

Per adempiere questa esigenza del GAFI, si propone di introdurre un nuovo reato in sostituzione di quello attuale concernente l’uso di documenti falsi al fine di commet-tere una sottrazione d’imposta (chiamato anche «frode fiscale» nella LIFD e nella LAID) previsto agli articoli 186 LIFD e 59 LAID. Il nuovo reato (art. 186 AP-LIFD e art. 59 AP-LAID) ha come base la sottrazione d’imposta e ne costituisce una forma qualificata. Può essere commesso sia facendo uso di documenti falsi sia ingannando con astuzia l’autorità fiscale. Questa sottrazione d’imposta qualificata è denominata «truffa fiscale». La forma «semplice» di tale truffa rimane un delitto (art. 186 cpv. 1 AP-LIFD e art. 59 cpv. 1 lett. a AP-LAID). Nel nuovo capoverso 1bis viene ora introdotta una forma qualificata che costituisce un crimine, e quindi, un reato preli-minare al riciclaggio di denaro. Affinché essa sia realizzata, è necessario che gli elementi imponibili non dichiarati raggiungano almeno 600 000 franchi

Per le persone giuridiche sono previste disposizioni specifiche.

Infine, l’introduzione di un crimine fiscale nella LIFD e nella LAID comporta la modifica di molte disposizioni esistenti, in particolare quelle sulla procedura di perseguimento di questo nuovo reato.

Rapporto con la revisione del diritto penale fiscale

Nel settembre del 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare una revisione del diritto penale fiscale23. La trasposizione delle Raccomandazioni del GAFI nel diritto interno non deve in linea di massima anticipare tale revisione e deve basarsi per quanto possibile sul diritto interno. Nel quadro dei lavori di attua-

20 Nel presente rapporto per «imposte dirette» si intendono unicamente le imposte previste dalla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e dalla legge fede-rale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

21 RS 642.11 22 RS 642.14 23 Vedi comunicato stampa del 21.09.2012:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=46074.

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zione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI, tuttavia, è emerso che non era affatto coerente introdurre un nuovo reato fiscale mantenendo invariato il diritto attuale. Ecco perché la nuova truffa fiscale sostituisce il reato di cui all’articolo 186 LIFD e all’articolo 59 capoverso 1 prima fattispecie LAID e non vi si aggiunge. Inoltre, per evitare di creare una lacuna legislativa, è necessario che la nuova truffa copra casi che corrispondono sia a un delitto sia a un crimine. In tal modo è possibile anche mantenere una gradazione nella gravità dei reati commessi e delle pene. Nonostante anticipi in parte la futura revisione della definizione degli elementi costitutivi del reato, la proposta rispetta il principio dell’«uniformità mate-riale»24 che il Consiglio federale intende attuare nel quadro della suddetta revisione. Infatti, gli elementi costitutivi della truffa fiscale nell’ambito delle imposte dirette ̶ introdotta nel presente avamprogetto ̶ si avvicinano a quelli della truffa in materia di prestazioni e di tasse di cui all’articolo 14 DPA.

Per quanto concerne la procedura, il perseguimento della nuova truffa fiscale deve fondarsi possibilmente sul diritto esistente e, in particolare, deve tenere conto della ripartizione delle competenze tra autorità fiscali e autorità penali. Un’eventuale ulteriore riforma può avvenire unicamente nel quadro della revisione del diritto penale fiscale.

Procedura secondo il diritto vigente

La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 LIFD). Di conseguenza compete in linea di principio all’amministrazione cantonale delle contribuzioni perseguire e giudicare la sottrazione dell’imposta federale diretta. Nel perseguimento della sottrazione d’imposta l’amministrazione cantonale delle contribuzioni dispone (solo) dei mezzi della procedura ordinaria di tassazione (art. 182 cpv. 3 LIFD). Ciò significa che per chiarire i fatti essa non può ricorrere a mezzi coercitivi. La giurisdizione penale è esclusa (art. 182 cpv. 2 LIFD). La truffa fiscale, invece, viene perseguita e giudicata secondo le norme del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200725 (CPP) dalle autorità penali (art. 188 cpv. 2 LIFD). Tale procedura va ad integrare la procedura delle autorità fiscali per il perseguimento della sottra-zione d’imposta, dal momento che esiste concorso ideale tra la sottrazione d’imposta secondo l’articolo 175 LIFD e la frode fiscale secondo l’articolo 186 LIFD.

In caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali l’Amministrazione federale delle con-tribuzioni (AFC), previa autorizzazione del capo del Dipartimento federale delle finanze, può svolgere in via eccezionale essa stessa un’inchiesta (art. 190 cpv. 1 LIFD). Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione conti-nuata di importanti somme d’imposta e i delitti fiscali (art. 190 cpv. 2 LIFD). La procedura dell’AFC è retta dalle disposizioni degli articoli 190-196 LIFD e 19-50 DPA (art. 191 seg. LIFD). Per l’accertamento dei fatti sono perciò a sua disposi-zione tutti gli strumenti penali (fatta eccezione per il fermo e l’arresto), ad esempio esame dei testimoni, sequestro, informazioni delle banche e perquisizioni domicilia-ri. Tale inchiesta consente di perseguire la delinquenza fiscale, per cui

24 Vedi comunicato stampa sopra citato: «le fattispecie penali devono essere definite in modo analogo sul piano materiale. Si auspicano regole uniformi per l’imposta federale di-retta, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, le tasse di bollo e, tramite la legge sull’armonizzazione delle imposte (LAID), anche per le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.»

25 RS 312.0

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l’amministrazione cantonale delle contribuzioni talvolta si scontra con limiti fattuali e giuridici, quando i fatti su cui si deve indagare riguardano diversi Cantoni oppure quando sono molto complessi.

Nella sua procedura l’AFC non può infliggere multe; le pertinenti disposizioni della LIFD non trovano applicazione nella procedura dell’AFC. La condanna per sottra-zione d’imposta è di competenza esclusiva dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni anche nel caso in cui l’inchiesta sia stata svolta dall’AFC. Perciò, se conclude che è stata commessa una sottrazione d’imposta, l’AFC, dopo la chiusura dell’inchiesta, compila un rapporto che trasmette all’amministrazione cantonale delle contribuzioni interessata e chiede a quest’ultima di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 194 cpv. 1 LIFD). I procedimenti cantonali per sottra-zione d’imposta sono retti dalle disposizioni della LIFD, in particolare dagli artico-li 182–185 LIFD e dagli articoli 160-173 LIFD. Se conclude che, oltre a una sottra-zione d’imposta, è stato commesso un delitto fiscale, l’AFC è tenuta a sporgere denuncia all’autorità cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD). La procedura di quest’ultima è retta dalle norme del CPP (art. 188 cpv. 2 LIFD). Nella prassi l’AFC chiede, nel quadro della compilazione del rappor-to, che l’amministrazione cantonale delle contribuzioni sporga denuncia presentando contemporaneamente la denuncia per il delitto fiscale cantonale (cfr. art. 188 LIFD).

Procedura proposta per il perseguimento della nuova truffa fiscale

La nuova truffa fiscale (art. 186 AP-LIFD e art. 59 AP-LAID) si pone in un rapporto di specialità rispetto alla sottrazione d’imposta (art. 177 LIFD e art. 56 LAID), nel senso che non esiste concorso ideale tra sottrazione d’imposta e truffa fiscale, al contrario di quanto accade nel diritto vigente tra frode fiscale (art. 186 LIFD e art. 59 LAID) e sottrazione d’imposta (art. 177 LIFD e art. 56 LAID). Sono pertanto necessari alcuni adeguamenti dell’attuale procedura. Il perseguimento della sottra-zione d’imposta di cui agli articoli 177 LIFD e 56 LAID spetta ancora all’amministrazione cantonale delle contribuzioni, mentre il perseguimento dei delitti fiscali (art. 186 cpv. 1 AP-LIFD, art. 187 LIFD e art. 59 cpv. 1 AP-LAID) e segnatamente il perseguimento dei crimini fiscali (art. 186 cpv. 1bisAP-LIFD e art. 59 cpv. 1bisAP-LAID) rientrano nella competenza delle autorità penali cantonali. Tuttavia, se si tratta di un caso di truffa fiscale, il perseguimento di tale reato spetta esclusivamente alle autorità penali. Dal momento che non sussiste più un concorso ideale, l’amministrazione delle contribuzioni non può quindi perseguire parallela-mente la sottrazione d’imposta, al contrario di quanto accade oggigiorno nel caso in cui venga sottoposta a inchiesta una truffa fiscale (cfr. le spiegazioni fornite più sopra).

Nella prassi, l’amministrazione delle contribuzioni avvia dapprima un procedimento per sottrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 183 LIFD o 57a LAID, anche se esistono il sospetto di un’infrazione più grave. Per accertare i fatti, conduce la pro-pria inchiesta con i mezzi (limitati) della procedura ordinaria di tassazione. Se ven-gono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 190 e seguenti LIFD (cfr. le spiega-zioni fornite più sopra), essa può eventualmente chiedere il sostegno dell’AFC. Se nel quadro del procedimento per sottrazione d’imposta giunge alla conclusione che è stata commessa una truffa fiscale, l’amministrazione cantonale delle contribuzioni deve trasmettere gli atti procedurali all’autorità competente per il procedimento penale (art. 188 cpv. 1 AP-LIFD e art 61 cpv. 1 AP-LAID). Laddove necessario, quest’ultima può prevedere ulteriori provvedimenti d’inchiesta. Se l’autorità compe-

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tente per il procedimento penale giunge alla conclusione che non è stato commesso un delitto fiscale o un crimine fiscale, gli atti non devono essere ritornati all’amministrazione delle contribuzioni poiché è l’autorità penale che pronuncia la pena (multa) per sottrazione d’imposta (art. 188 cpv. 2bis AP-LIFD e art. 61 cpv. 3 AP-LAID). Non è da escludere una maggiore necessità di condurre inchieste da parte dell’AFC per accertare i fatti e verificare se le autorità fiscali cantonali debba-no trasmettere il dossier alle autorità penali (cfr. n. 3.1).

1.2.4.3 Assistenza giudiziaria internazionale

Le rivedute Raccomandazioni del GAFI esigono che venga prestata assistenza giudiziaria per i reati preliminari e per il riciclaggio dei proventi di reati preliminari (cfr. Raccomandazioni 37 e 38). Inoltre dovrebbe essere concessa l’estradizione per il riciclaggio dei proventi di reati preliminari o, eventualmente, la possibilità del perseguimento penale in via sostitutiva (cfr. Raccomandazione 39). Per soddisfare queste esigenze anche in relazione ai nuovi reati preliminari da introdurre nell’ambito delle imposte dirette (art. 186 cpv. 1bis AP-LIFD, art. 59 cpv. 1bisAP-LAID) è necessario un completamento analogo dell’articolo 3 capoverso 3 della legge del 20 marzo 198126 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), come quello effettuato per l’articolo 14 capoverso 4 DPA nella legge federale del 3 ottobre 200827 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria.

1.2.4.4 Rinuncia a una modifica della norma penale relativa al riciclaggio di denaro

Il Consiglio federale si è chiesto se l’introduzione di gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro renda necessaria una precisazione della norma penale relativa al riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). La questione sorge dall’inconciliabilità tra il concetto di base di riciclaggio di denaro e il reato prelimi-nare in materia fiscale. Mentre la nozione classica di riciclaggio di denaro designa un reato preliminare che genera valori patrimoniali direttamente contaminati (di provenienza delittuosa, ad es. denaro rubato), diverso è il caso dei reati preliminari in materia fiscale. Infatti, questi reati non generano valori patrimoniali direttamente contaminati, bensì hanno per effetto di evitare (attraverso attività delittuose) spese al contribuente. È solo tramite una tassazione erronea o una mancata tassazione a seguito dell’astuzia del contribuente e quindi tramite il profitto patrimoniale così realizzato in ragione del mancato «deflusso fiscale» che valori patrimoniali inizial-mente legali si trasformano in patrimoni di origine criminale. Bisogna partire dal presupposto che questo caso può essere fondamentalmente sussunto nell’articolo 305bis CP, ciò significa che anche le spese eluse «provengono da un crimine» e che la loro confisca può essere vanificata. Tra l’altro neppure una defini-zione diversa di riciclaggio di denaro modificherebbe il fatto che i reati preliminari (in particolare in ambito di imposta sul reddito, sulla sostanza e sull’utile) non producono valori patrimoniali direttamente contaminati. D’altra parte deve essere

26 RS 351.1 27 RU 2009 361

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chiaro che l’introduzione di reati preliminari in materia fiscale non contamina l’intero patrimonio del contribuente e che solo i valori patrimoniali sottratti al fisco tramite un reato preliminare delittuoso (ovvero le imposte eluse) possono costituire successivamente oggetto di riciclaggio di denaro. Da un lato, questo è garantito sufficientemente dalla condizione posta nell’articolo 305bis CP, secondo cui i valori patrimoniali devono «provenire» da un crimine (in questo caso da una truffa qualifi-cata in materia di imposte o di tasse). Dall’altro, nel diritto svizzero il reato è conce-pito come atto suscettibile di vanificare la confisca del patrimonio. Pertanto sono considerati oggetto di riciclaggio di denaro solamente i valori patrimoniali che potrebbero essere confiscati secondo l’articolo 70 CP. La confisca del patrimonio presuppone inoltre che i valori patrimoniali delittuosi siano ancora reperibili e suffi-cientemente localizzabili. Nel caso in cui non fosse così, ovvero se i valori patrimo-niali sottostanti a confisca non fossero più reperibili, il diritto prevede un risarcimen-to in favore dello Stato secondo l’articolo 71 CP. Vanificare questo risarcimento non è più riconosciuto come un atto finalizzato al riciclaggio di denaro.

Per i motivi che precedono non è necessario modificare l’articolo 305bis CP.

1.2.5 Estensione del campo d’applicazione della LRD (pagamento in contanti nelle operazioni di vendita)

1.2.5.1 Situazione iniziale

Assoggettamento del commercio di beni immobili

La LRD in vigore non è applicabile all’attività del commercio di beni immobili né agli stessi agenti immobiliari. Sono esclusi dal suo campo d’applicazione pure i notai e gli avvocati che non esercitano l’attività di intermediari finanziari a titolo professionale (e contrario art. 2 cpv. 3 e art. 14 LRD).

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) esamina attualmente la problematica della LRD nel settore immobiliare. Dai primi risultati emerge che il mercato immobiliare svizzero non viene sistematicamente utilizzato ai fini del riciclaggio di denaro. Esistono tuttavia diversi casi di riciclaggio di denaro nel commercio di beni immobi-li, in parte anche in relazione alla criminalità organizzata. Fornire la prova del reato preliminare commesso prevalentemente all’estero si rivela la difficoltà maggiore per le autorità di perseguimento penale.

GAFI

La Raccomandazione 12 del GAFI del 2003 esigeva che gli obblighi di diligenza e di conservazione dovessero essere applicati anche alle cosiddette «imprese e profes-sioni non finanziarie designate»28. Sono considerate imprese e professioni non finanziarie segnatamente gli agenti immobiliari, i notai, gli avvocati e gli apparte-nenti ad altre professioni giuridiche. Sulla base di questa Raccomandazione, nel 2005 il GAFI ha effettuato una valutazione della Svizzera criticando in questo contesto il fatto che la LRD non sia applicabile a determinate attività commerciali e persone, in particolare agli agenti immobiliari. Il GAFI ha inoltre evidenziato la necessità di rivedere la situazione giuridica di avvocati, notai e di appartenenti ad altre professioni giuridiche; in tal modo la preparazione di un’operazione di vendita

28 In francese «entreprises et professions non financières désignées».

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di beni immobili è sufficiente ai fini dell’applicazione degli obblighi derivanti dalla LRD (ovvero senza limitazione agli aspetti finanziari dell’operazione)29.

In seguito alla revisione totale delle Raccomandazioni del GAFI effettuata nel 2003, la LRD è stata sottoposta a una revisione in vista dell’attuazione di tali Raccoman-dazioni. Secondo il rapporto esplicativo del 13 gennaio 200530 elaborato per la procedura di consultazione, le persone che commerciano immobili in nome proprio dovrebbero essere sottoposte a determinati obblighi di diligenza della LRD31, purché esercitino l’attività a titolo professionale e accettino denaro in contanti di importo rilevante. A seguito della qualificazione del commercio di beni immobili quale attività commerciale (e non quale intermediazione finanziaria), la LRD dovrebbe includere un nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro (regime in materia di LRD) per le attività commerciali (oltre al sistema esistente dell’intermediazione finanziaria). Questa proposta è stata tuttavia respinta nella procedura di consultazio-ne32.

Nel mese di febbraio del 2012 il GAFI ha rivisto le sue Raccomandazioni del 2003 senza mettere materialmente in discussione la questione concernente l’assoggettamento delle imprese e professioni non finanziarie designate. In base alla Raccomandazione 22, gli obblighi di diligenza e di conservazione (Raccomandazio-ni 10, 11, 12, 15 e 17) sono applicabili anche alle imprese e professioni non finan-ziarie designate. Gli agenti immobiliari sono sottoposti agli obblighi di diligenza e di conservazione, purché siano coinvolti nell’operazione di acquisto o di vendita im-mobiliare per conto dei loro clienti. Gli avvocati, i notai e gli appartenenti ad altre professioni giuridiche devono adempiere tali obblighi segnatamente quando prepa-rano o effettuano operazioni immobiliari per i loro clienti.

Interventi parlamentari

Nel 2010 e 2011 sono stati depositati i seguenti interventi parlamentari sul riciclag-gio di denaro e sul commercio di beni immobili:

- 10.4061 – Postulato Wyss Birgit: Revisione della legge sul riciclaggio di denaro (stato della deliberazione: trasmesso);

- 10.4048 – Interpellanza Sommaruga Carlo: Riciclaggio di denaro nel setto-re immobiliare. Estensione del campo di applicazione della LRD? (stato della deliberazione: liquidato);

- 10.5545 – Ora delle domande. Domanda Wyss Birgit: Immobilienhandel und Geldwäscherei (stato della deliberazione: liquidato);

- 11.414 – Iniziativa parlamentare Thanei Anita: Estensione del campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (stato della deliberazio-ne: liquidato);

29 Cfr. 3° Rapport d’évaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme de la Suisse (nov. 2005); § 48, pag. 15.

30 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2005.html (vedi rapporto, pag. 39). 31 Si trattava dell’obbligo di identificazione, dell’obbligo di accertamento relativo all’avente

economicamente diritto, dell’obbligo di allestire e conservare documenti e dell’obbligo di comunicazione (art. 2a AP-LRD). http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1237/Vorlage.pdf

32 Si veda il messaggio del 15 giugno 2007 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) (FF 2007 5687).

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- 11.3119 – Mozione Thanei Anita: Estensione del campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (stato della deliberazione: liquidato);

- 11.1095 – Interrogazione Barthassat Luc: Fondi del Kazakistan in Svizzera (stato della deliberazione: liquidato);

- 11.3711 – Interpellanza Schwander Pirmin: Commercio di immobili e rici-claggio di denaro (stato della deliberazione: non ancora trattato);

- 11.3841 – Mozione Hiltpold Hugues: Per farla finita con il rischio di rici-claggio di denaro nel settore immobiliare (stato della deliberazione: non ancora trattato).

Tre degli interventi succitati chiedono un riesame dell’assoggettamento alla LRD degli agenti immobiliari o del commercio di beni immobili (10.4048, 10.5545, 10.4061), tre esigono l’assoggettamento dei notai alla LRD (10.4048, 11.414, 11.3119), un intervento chiede che gli acquisti di fondi possano essere effettuati solo mediante versamenti da parte di istituti bancari sottoposti alla vigilanza svizzera (11.3841) mentre altri due esigono informazioni e misure in un caso concreto di acquisto di immobili (11.1095, 11.3711).

1.2.5.2 Proposte di soluzione scartate

Assoggettamento degli agenti immobiliari

Si propone di rinunciare all’assoggettamento degli agenti immobiliari per i seguenti motivi:

- è poco opportuno assoggettare alla LRD la categoria professionale degli agenti immobiliari, i quali normalmente non sono coinvolti nell’operazione di vendita. Contrariamente al pubblico ufficiale, l’agente immobiliare ha infatti solo una funzione di mediatore all’atto dell’effettiva operazione di vendita. Gli agenti immobiliari non sono pertanto sempre a conoscenza né dell’importo del prezzo di vendita effettivamente pagato né delle altre condizioni d’esecuzione del contratto. Di conseguenza essi non hanno neppure regolarmente il controllo sui flussi di denaro tra le parti ri-levanti sotto il profilo del riciclaggio di denaro;

- inoltre, nella vendita di fondi non esiste alcuno obbligo legale di ricorrere a un agente immobiliare e di coinvolgerlo nell’operazione effettiva di vendi-ta. Le persone che, mediante la vendita di fondi, intendono realmente rici-clare averi provenienti da un reato rinuncerebbero probabilmente ad assu-mere un agente immobiliare assoggettato alla LRD. Per contro bisogna sempre ricorrere a un pubblico ufficiale per la vendita di un fondo in Sviz-zera;

- nel quadro dell’ultima revisione della LRD (2005-2007) è già stata analiz-zata la questione dell’assoggettamento dell’attività di agente immobiliare alla LRD. Secondo l’avamprogetto di allora, il commercio di immobili doveva essere assoggettato alla LRD nel quadro di un nuovo regime in materia di LRD applicabile alle attività commerciali. L’assoggettamento era vincolato a determinate condizioni (attività commerciale che non costi-tuisce un’intermediazione finanziaria; esercizio a titolo professionale; ac-cettazione di denaro in contanti di importo rilevante). Anche se non occor-

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reva assoggettare gli agenti immobiliari in maniera generale alla LRD bensì solo in determinati casi, l’avamprogetto è stato respinto nella consul-tazione. In questo contesto non è possibile intravedere una volontà politica completamente nuova. Gli interventi politici depositati mostrano tuttavia che è stata posta una certa attenzione su questo tema.

Assoggettamento dei notai o degli ufficiali del registro fondiario alla LRD

Per l’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI, gli obblighi di diligenza derivanti dalla LRD – come in parte chiesto nei succitati interventi – potrebbero, a seguito dell’obbligo di redazione dell’atto pubblico, essere imposti ai notai o agli ufficiali del registro fondiario cui si deve imperativamente fare ricorso in caso di vendita di fondi. In questo contesto l’assoggettamento dei notai è prioritario, poiché questi sono tenuti a effettuare determinati chiarimenti sulle parti già nel quadro della pro-cedura di redazione dell’atto pubblico (ad es. chiarimenti sull’identità e sul diritto di disporre). I loro obblighi di verifica e di diligenza si riferiscono anche ad aspetti materiali e giuridici dell’operazione (segnatamente verifica della sua conformità legale). Per contro, gli ufficiali del registro fondiario verificano in particolare gli aspetti formali della procedura di redazione dell’atto pubblico. Il fatto che i notai abbiano solitamente un contatto diretto con le parti giustificherebbe il loro assogget-tamento alla LRD. Se malgrado ciò si rinuncia all’assoggettamento dei notai alla LRD, il motivo risiede in primo luogo nella considerazione sistematica secondo cui assoggettare a tale legge persone che non esercitano attività di intermediazione finanziaria è sostanzialmente contrario al regime svizzero in materia di riciclaggio di denaro. L’assoggettamento generale dei notai, da un canto, comporterebbe problemi di delimitazione non trascurabili in merito alla vigilanza dello Stato sul notariato pubblico. D’altro canto solleverebbe anche la questione del perché non sia possibile assoggettare alla LRD altri rami in cui è possibile il riciclaggio di denaro. Un cam-biamento così profondo del sistema esulerebbe dal quadro del presente progetto.

Digressione: commercio di materie prime per conto proprio

Secondo il diritto vigente, in Svizzera non sono sottoposti alla LRD né il commercio di materie prime per conto proprio né gli stessi commercianti per conto proprio, a meno che esercitino un’intermediazione finanziaria, ovvero se commerciano per conto di terzi acquistando prodotti standardizzati nelle borse delle materie prime. In questo caso, i commercianti di materie prime sottostanno a obblighi di diligenza nei confronti dei propri clienti conformemente alla LRD. Inoltre, in considerazione dell’entità degli importi necessari per simili transazioni non è raro che il commer-ciante di materie prime si avvalga di un altro intermediario finanziario (ad es. una banca). Anche tra il commerciante e la banca sorgono quindi obblighi di diligenza. Attività commerciali di questo tipo soggiacciono alla vigilanza diretta della FINMA o a un organismo di autodisciplina. Al contrario, il commercio di materie prime per conto proprio costituisce una mera attività commerciale, in cui il commerciante opera in primo luogo con l’intento di acquistare o di vendere impiegando i propri mezzi. Teoricamente, simili transazioni sono caratterizzate da un rischio limitato di riciclaggio di denaro, che non è comprovabile nella pratica. Inoltre, in quest’ultimo caso il commerciante di materie prime sarebbe esso stesso parte contraente, nonché l’avente economicamente diritto alla merce, e quindi, secondo la LRD, dovrebbe applicare a se stesso gli obblighi di diligenza e chiarire autonomamente le circostan-ze della sua transazione. Controlli di questo genere non avrebbero alcun senso.

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Le Raccomandazioni del GAFI non esigono un assoggettamento del commercio di materie prime al regime in materia di riciclaggio di denaro. Dato che questa questio-ne è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale ha deciso di esaminarla. Esso è giunto alla conclusione che un assoggettamento alla LRD del commercio di materie prime per conto proprio risulta superfluo per i motivi citati nel precedente paragrafo. Nel quadro del presente avamprogetto, la Svizzera prevede una modifica del proprio dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che consiste in un inasprimento degli obblighi di diligenza per tutti gli intermediari finanziari, in particolare per quanto concerne l’accertamento dell’avente economicamente diritto a valori patrimoniali (cfr. n. 1.2.2). Queste misure dovrebbero inoltre contribuire a rafforzare la lotta contro gli abusi nel settore e nel commercio di materie prime.

La tematica del commercio di materie prima solleva in particolare questioni riguar-danti l’etica economica, la trasparenza e le imposte. Alla luce del crescente interesse pubblico per il settore delle materie prime e dell’importanza di questo tema per la politica interna ed estera nonché per l’economia, nella primavera del 2012 il Consi-glio federale ha istituito una piattaforma interdipartimentale diretta da DFF, DFAE e DEFR, incaricandoli di redigere un pertinente rapporto33.

1.2.5.3 Soluzione proposta: prescrizione in materia di pa-gamento in contanti nelle operazioni di vendita

La soluzione proposta è legata direttamene al negozio giuridico. Essa parte dalla constatazione che nell’odierna attività economica i pagamenti in contanti di una certa entità sono inusuali nelle operazioni di vendita e che dovrebbero destare so-spetti per quanto riguarda il riciclaggio di denaro. Questa constatazione non vale soltanto per la vendita di beni immobili, ma anche per la vendita di cose mobili. Il GAFI ha infatti già chiesto misure nei confronti dei commercianti di metalli preziosi e di pietre preziose, qualora questi siano coinvolti in operazioni in contanti a partire da 15 000 euro o dollari americani. In base alla regolamentazione proposta nel presente avamprogetto, per tutti i contratti di vendita ai sensi del CO i pagamenti in contanti non possono superare 100 000 franchi. I pagamenti eccedenti tale importo devono essere effettuati per il tramite di un intermediario finanziario secondo la LRD. Ad esempio, se nella vendita di una casa il prezzo di vendita ammonta a 1 000 000 franchi, può essere effettuato un anticipo di 100 000 franchi in contanti. I rimanenti 900 000 franchi possono essere versati al venditore soltanto ricorrendo a un intermediario finanziario soggetto agli obblighi di diligenza stabiliti nella LRD.

Questa nuova prescrizione in materia di pagamento in contanti rientra nel diritto pubblico e deve pertanto essere inserita nella LRD. Si è rinunciato invece a introdur-re una regolamentazione di diritto privato nelle disposizioni del CO concernenti la vendita. Poiché attualmente la LRD riguarda solo gli intermediari finanziari, ma la nuova prescrizione deve essere applicata a tutti, occorre adeguare in modo corri-spondente il titolo e il campo d’applicazione della legge. Viene dunque inserito un

33 Il postulato 11.3803 (Fässler-Osterwalder) «Ruolo della Svizzera come sede di aziende attive nel commercio di materie prime» chiedeva di sottoporre un rapporto del Consiglio federale al Parlamento. All’epoca il Consiglio federale aveva proposto di accogliere il po-stulato, che è stato però respinto dal Consiglio nazionale il 16 marzo 2012.

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nuovo capitolo sui pagamenti in contanti nelle operazioni di vendita (cap. 1a). Gli altri capitoli applicabili agli intermediari finanziari rimangono invariati (cap. 2–6).

1.2.6 Adeguamento della LEF (pagamento in contanti agli incanti)

1.2.6.1 Diritto vigente

La regolamentazione illustrata del pagamento in contanti nelle operazioni di vendita fornisce l’occasione di trovare una soluzione per la LEF equivalente nel risultato. La necessità di intervenire nella LEF è giustificata dal fatto che nell’ambito di un incan-to forzato di beni mobili e crediti il deliberatario deve pagare il prezzo di vendita in linea di principio in contanti (art. 129 cpv. 1 LEF). Dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro questo obbligo di pagamento in contanti è problemati-co poiché, in virtù del loro rapporto esclusivo con il cliente, gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti non sono sottoposti34 alla LRD e pertanto, in occasione di incanti, è possibile che vengano immesse nel circuito finanziario importanti somme di denaro in contanti senza il controllo previsto dalla LRD. L’obbligo di pagare in contanti crea però anche altre difficoltà nella prassi:

- i potenziali acquirenti devono portare con sé elevate somme di denaro in contanti prima dell’incanto ed eventualmente anche dopo, qualora l’aggiudicazione non avesse luogo. Anche i collaboratori degli uffici d’esecuzione sono obbligati a portare con sé elevate somme in contanti. La giurisprudenza ha invero equiparato il pagamento tramite assegno banca-rio al pagamento in contanti, per quanto sia possibile accertarne subito la copertura presso la banca emittente35. Lo stesso vale per la promessa irre-vocabile di pagamento di una banca, purché si tratti di un istituto di credito riconosciuto, la cui solvibilità sia indubbia36. Queste possibilità di paga-mento non conducono a una semplificazione sostanziale delle procedure, dato che vengono impiegate quasi esclusivamente nell’incanto di fondi;

- la possibilità offerta da alcuni uffici d’esecuzione di prendere in consegna somme di denaro di una certa entità prima dell’incanto e di restituirle in seguito, se l’aggiudicazione non avesse luogo, comporta un notevole di-spendio per tutti gli interessati;

- l’obbligo di pagare in contanti può far sì che un potenziale acquirente non possa aumentare la sua offerta, superata da quella di un terzo, perché non porta con sé denaro in contanti a sufficienza. Una diminuzione della som-ma ricavata dalla realizzazione è a carico dei creditori.

Per la realizzazione di immobili tramite un incanto forzato, l’articolo 136 LEF prevede che l’aggiudicazione si faccia contro pagamento in contanti o dietro conces-sione di un termine di sei mesi al massimo. In linea di principio sorgono gli stessi problemi come per la realizzazione di beni mobili e crediti.

34 Cfr. al riguardo la comunicazione dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF), Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, BlSchK 2003, 147 seg.

35 DTF 91 III 66, 68 36 DTF 128 III 468, 470

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L’obbligo di pagare in contanti non è più attuale e deve pertanto essere soppresso. I problemi illustrati si possono in gran parte eliminare introducendo la possibilità del pagamento senza contanti. Dato che diverse disposizioni del Regolamento del Tri-bunale federale del 23 aprile 192037 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) richiedono espressamente il pagamento in contanti, quale conseguenza della soppressione di tale obbligo, il Consiglio federale dovrà adeguare anche questo regolamento.

1.2.6.2 Soluzione proposta

L’obbligo del pagamento in contanti previsto nella LEF va abrogato. D’ora in poi l’ufficiale deve poter determinare la modalità di pagamento. Sia per quel che riguar-da beni mobili e crediti, sia per i fondi, i pagamenti superiori a 100 000 franchi non potranno più essere effettuati in contanti, ma dovranno imperativamente aver luogo tramite un intermediario finanziario sottoposto alla LRD.

1.2.7 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed effica-cia del sistema di comunicazione in caso di sospetto

La Raccomandazione 29 relativa alle UIF (Unità di intelligence finanziaria; Finan-cial Intelligence Unit) e la Raccomandazione 40 concernente la cooperazione inter-nazionale (compresa quella tra le UIF) sono state riviste e precisate in particolari note interpretative. Gli elementi principali di questa revisione sono i seguenti:

a. la Raccomandazione 29 esige che le UIF debbano potersi procurare atti-vamente dagli intermediari finanziari le informazioni supplementari di cui hanno bisogno per esercitare correttamente la loro funzione e poterle uti-lizzare di conseguenza. Non sono ammissibili riserve nel diritto nazionale;

b. secondo la Raccomandazione 40 e la sua nota interpretativa, le UIF devono essere in grado sia di procurarsi informazioni per conto di omologhi stra-nieri sia di scambiare con questi ultimi tutte le informazioni che potrebbe-ro ottenere se le richieste fossero fatte a livello nazionale. Pertanto le UIF devono potersi scambiare tutte le informazioni cui possono accedere o che possono ottenere, direttamente o indirettamente, in virtù delle Raccoman-dazioni del GAFI, in particolare della Raccomandazione 29 (principio di disponibilità). Questo riguarda soprattutto le informazioni finanziarie, se-gnatamente quelle provenienti dalle comunicazioni degli intermediari fi-nanziari;

c. vi sono autorità che per collaborare con i loro omologhi devono concludere un accordo («Memorandum of Understanding», MoU). La Raccomanda-zione 40 riveduta del GAFI esige che, laddove la collaborazione tra autori-tà equivalenti richiede la conclusione di un accordo, i relativi negoziati siano avviati il più rapidamente possibile. Per quel che concerne la colla-borazione tra UIF, la nota interpretativa della Raccomandazione 29 va ol-tre quella della Raccomandazione 40 e chiede che la conclusione di tali accordi di collaborazione sia di competenza delle UIF;

37 RS 281.42

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d. la UIF deve servire da centro nazionale per il ricevimento e l’analisi delle comunicazioni in caso di sospetto. Secondo la nota interpretativa della Raccomandazione 29, l’analisi effettuata dalla UIF deve aggiungere valore alle informazioni che riceve o detiene. Al fine di produrre analisi soddisfa-centi, la UIF deve avere accesso a uno spettro per quanto possibile ampio di informazioni finanziarie, amministrative e provenienti da autorità di perseguimento penale. Inoltre, deve disporre di tempo sufficiente per ap-profondire le sue analisi, al fine di poter garantire pienamente la sua fun-zione di filtro per le autorità di perseguimento penale e migliorare l’efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto. In questo con-testo, nel quadro della valutazione 2005 e 2009 della Svizzera il GAFI ha rilevato che il sistema nazionale di comunicazione in caso di sospetto pre-senta delle lacune quanto alla sua efficacia38.

L’attuazione delle lettere a–c è già oggetto di un disegno di legge, con cui si dà seguito a una minaccia di sospensione del Gruppo Egmont39 nei confronti dell’Ufficio di comunicazione. L’Ufficio di comunicazione è l’unica UIF di questo Gruppo a non poter scambiare informazioni finanziarie con i suoi omologhi esteri nel quadro dell’assistenza amministrativa, perché queste informazioni sono protette dal segreto bancario o dal segreto d’ufficio dell’Ufficio di comunicazione. Conside-rando che quanto precede è contrario ai suoi principi relativi allo scambio di infor-mazioni tra UIF e alle Raccomandazioni del GAFI40, nel mese di luglio del 2011, il Gruppo Egmont ha formalmente minacciato di sospendere l’Ufficio di comunicazio-ne dal suo Gruppo. Questa minaccia era accompagnata dalla condizione posta alla Svizzera di dimostrare, al più tardi entro il mese di luglio del 2012, di aver avviato il processo legislativo richiesto affinché anche il suo Ufficio di comunicazione possa scambiare informazioni finanziarie. Il fatto che l’Ufficio di comunicazione non possa trasmettere informazioni finanziarie si ripercuote negativamente su tutti gli organismi impegnati nella lotta contro il riciclaggio di denaro come pure sulla Sviz-zera in generale. Gli altri uffici di comunicazione applicano quindi il principio di reciprocità e non forniscono alcuna informazione finanziaria all’Ufficio di comuni-cazione. Convinto che è nell’interesse della Svizzera permettere all’Ufficio di co-municazione lo scambio anche di informazioni finanziarie ed evitare la sospensione, oppure a lungo termine persino l’esclusione dal Gruppo Egmont, il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio e un disegno di legge che modifica la LRD41. L’obiettivo principale del disegno è consentire all’Ufficio di comunica-zione di scambiare le informazioni finanziarie di cui dispone con altre UIF. Il dise-gno prevede pure due altre novità, che derivano dalle Raccomandazioni rivedute del

38 I rapporti di valutazione sono disponibili all’indirizzo http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00574/00578/index.html?lang=it.

39 www.egmontgroup.org; nel 1995 13 UIF si sono riunite nel cosiddetto Gruppo Egmont, che nel frattempo conta 131 UIF di tutte le regioni del mondo, tra cui gli uffici di comuni-cazione di tutti gli Stati con piazze finanziarie di rilevanza internazionale. In linea con gli standard del GAFI il Gruppo mira a promuovere la collaborazione internazionale tra i suoi membri UIF tramite uno scambio di informazioni diretto, informale e pertanto effi-ciente. L’Ufficio di comunicazione è membro di questo Gruppo dal 1998.

40 L’esigenza posta alle UIF di scambiare tutte le informazioni disponibili, comprese le informazioni finanziarie contenute nelle comunicazioni degli intermediari finanziari, non è nuova e discende implicitamente dalla vecchia Raccomandazione 40. Con la revisione parziale è divenuta esplicita.

41 Messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, FF 2012 6149.

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GAFI e materialmente legate allo scambio di informazioni finanziarie. Innanzi tutto la competenza dell’Ufficio di comunicazione di richiedere informazioni agli inter-mediari finanziari per completare comunicazioni già trasmesse viene puntualmente estesa. D’ora in poi l’Ufficio di comunicazione potrà richiedere informazioni anche agli intermediari finanziari che non hanno comunicato operazioni finanziarie sospet-te. Tuttavia, ciò sarà possibile soltanto se esiste un legame con elementi di una comunicazione di sospetto già trasmessa all’Ufficio di comunicazione. In seguito all’Ufficio di comunicazione sarà pure attribuita la competenza di concludere auto-nomamente accordi di collaborazione (MoU) con UIF estere che ne hanno bisogno per collaborare con detto Ufficio.

Il punto d viene trattato nel quadro del presente avamprogetto di legge concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (cfr. n. 1.2.7.1 e 1.2.7.2). Nell’ambito della revisione delle Raccomandazioni del GAFI nella nota interpretativa della Raccomandazione 29 (B.b.3) viene esplicitamente chiesto per la prima volta alla UIF di effettuare un’analisi sia operativa, sia strategi-ca. Mentre l’analisi operativa riguarda l’attività principale (segnatamente l’elaborazione delle comunicazioni di sospetto) di una UIF, l’analisi strategica è un compito molto più ampio. Essa comprende l’analisi sistematica di tendenze generali e di modelli nel settore del riciclaggio di denaro e in quello del finanziamento del terrorismo e l’elaborazione di informazioni, affinché le autorità statali e la piazza finanziaria possano identificare precocemente e combattere minacce e punti deboli. Riguardo all’analisi operativa dell’Ufficio di comunicazione si rimanda al nume-ro 1.2.7.1 qui appresso.

Né la LRD, né l’ordinanza del 25 agosto 200442 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) menzionano esplicitamente l’analisi strate-gica. L’articolo 1 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera f OURD stabilisce tuttavia che per adempiere i suoi compiti l’Ufficio di comunicazione analizza i dati sul riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate. De iure questo rimando è sufficiente perché l’Ufficio di comunicazione sia autorizzato ad effettuare analisi strategiche. Non servono pertanto adeguamenti legislativi. De facto l’analisi strategica si limita at-tualmente alla pubblicazione della statistica anonimizzata annuale dell’Ufficio di comunicazione con tipologie di casi e sentenze di tribunali. Ciò non soddisfa però le esigenze del GAFI relative a un’analisi strategica di una UIF, dato che il rapporto annuale non esamina in modo mirato modelli e tendenze. Al momento, in seno alla fedpol i rapporti di analisi strategica concernenti il riciclaggio di denaro in Svizzera non vengono redatti primariamente dall’Ufficio di comunicazione, ma dal settore Analisi della divisione principale Polizia giudiziaria federale. Questi rapporti di analisi43 riguardanti il riciclaggio di denaro non vengono elaborati regolarmente, ma soltanto in funzione di priorità annuali predefinite. L’analisi strategica dell’Ufficio di comunicazione (fedpol) è pertanto insufficiente. Per renderla conforme alle Rac-comandazioni del GAFI, sono necessarie corrispondenti risorse di personale, che attualmente mancano (vedi n. 3.1).

42 RS 955.23 43 Rapporti speciali sulle sentenze pronunciate in Svizzera concernenti il riciclaggio di

denaro o gli agenti finanziari.

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1.2.7.1 Attività di analisi dell’Ufficio di comunicazione: miglioramento dell’assistenza amministrativa all’interno dell’Amministrazione

L’analisi operativa dell’Ufficio di comunicazione è disciplinata all’articolo 23 LRD. Per ottenere valore aggiunto dall’analisi delle comunicazioni di sospetto, l’Ufficio di comunicazione necessita di numerose fonti di informazione supplementari.

L’Ufficio di comunicazione ha accesso a un determinato numero di informazioni supplementari in due modi. In primo luogo dispone dell’accesso online a numerose banche dati. In secondo luogo può ottenere informazioni su richiesta da determinate autorità nazionali ed estere.

Accesso alle banche dati

Oltre alla propria banca dati GEWA (art. 23 cpv. 3 LRD), l’Ufficio di comunicazio-ne ha a disposizione le seguenti banche dati mediante procedura di richiamo (art. 35a LRD):

a. registro nazionale di polizia (RIPOL, JANUS, PAGIRUS);

b. sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC);

c. casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA);

d. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS);

e. sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (IPAS).

Inoltre, l’Ufficio di comunicazione utilizza fonti di informazioni pubbliche, ad esempio FACTIVA, Dun&Bradstreet, Teledata, il registro di commercio e Internet.

Assistenza amministrativa nazionale e internazionale

Gli articoli 23 e 35 LRD costituiscono la base legale per lo scambio di informazioni nell’ambito dell’assistenza amministrativa con autorità di polizia e ministeri pubbli-ci. Il fondamento giuridico per l’assistenza amministrativa con la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) è dato dall’articolo 29 capover-so 1 LRD.

Nell’articolo 23 capoverso 2 la LRD rimanda alla legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC)44. L’articolo 4 LUC disciplina la collaborazione dell’Ufficio di comunicazione con altre autorità e servizi. L’Ufficio di comunicazione dispone anche dell’assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)45, secondo cui, nel caso specifico, può richiedere a un’autorità nazionale informazioni che sono indispensabili per l’adempimento del suo compito legale di analisi.

L’Ufficio di comunicazione può inoltre scambiare informazioni (tranne informazioni finanziarie) con tutte le UIF in virtù dell’articolo 32 LRD.

Lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e altre autorità nazionali poggia su basi legali differenti a seconda delle autorità (LRD, LUC o LPD), le quali

44 RS 360 45 RS 235.1

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prevedono condizioni diverse. Dato che per elaborare le richieste che si basano sulla LPD solitamente occorre molto tempo, l’Ufficio di comunicazione spesso rinuncia a procurarsi le informazioni tramite questa base legale.

La molteplicità delle basi legali applicabili determina una mancanza di trasparenza quanto alle possibilità di cooperazione interne e non garantisce una sufficiente certezza del diritto. Non è neppure certo che le basi legali attuali permettano all’Ufficio di comunicazione di collaborare con tutte le autorità svizzere che potreb-bero detenere informazioni pertinenti per le sue analisi (ad es. con le autorità fiscali nei Cantoni la cui legislazione non prevede che gli estratti fiscali siano resi pubbli-ci). Sarebbe pertanto auspicabile che l’assistenza amministrativa tra l’Ufficio di comunicazione e determinate autorità con cui quest’ultimo collabora più strettamen-te fosse disciplinata direttamente nella LRD. Per questo motivo si propone di ag-giungere un nuovo capoverso 2 all’articolo 29 LRD relativo allo scambio di infor-mazioni tra autorità nazionali per permettere all’Ufficio di comunicazione di chiedere ad altre autorità federali, cantonali e comunali tutte le informazioni neces-sarie alle sue analisi (cfr. n. 2.7.1).

1.2.7.2 Modifica del sistema di comunicazione

Uniformazione del criterio di sospetto e flessibilizzazione del blocco dei beni

Il sistema svizzero attuale di lotta contro il riciclaggio di denaro suddivide in base alla loro gravità i sospetti che è opportuno segnalare all’Ufficio di comunicazione. Questi sospetti possono essere raggruppati in due categorie, ossia i sospetti fondati e i sospetti semplici. Alle due categorie corrispondono due disposizioni di legge – l’articolo 9 LRD e l’articolo 305ter capoverso 2 CP – con conseguenze differenti per l’intermediario finanziario e le autorità.

La conseguenza più importante è il blocco dei beni automatico e obbligatorio appli-cato dopo una comunicazione di sospetto di cui all’articolo 9 LRD.

Sulla base delle esperienze maturate negli ultimi quattordici anni46 e dell’esame di un determinato numero di comunicazioni ricevute sono emersi alcuni punti deboli del sistema in vigore. Ad esempio, il criterio di gravità del sospetto - semplice o fondato - non è applicato uniformemente da tutti gli intermediari finanziari. Questa mancanza di uniformità si ripercuote a livello del blocco dei beni: i beni che un intermediario finanziario avrebbe bloccato in seguito a una comunicazione di sospet-to fondato (art. 9 e 10 LRD) non verrebbero bloccati da un altro intermediario per il quale il sospetto non supererebbe il livello di sospetto semplice ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP. D’altronde, la gravità del sospetto sembra non essere l’unico criterio di cui si tiene conto in occasione di una comunicazione di sospetto. Potrebbero essere presi in considerazione anche criteri di opportunità, segnatamente gli inconvenienti (ad es. il rischio di avvertire indirettamente il cliente che è stata effettuata una comunicazione) legati a un blocco automatico dei beni.

A ciò si aggiunge il fatto che il diritto di comunicazione (art. 305ter cpv. 2 CP) è entrato in vigore prima dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 LRD. La LRD mira a responsabilizzare gli intermediari finanziari che devono analizzare approfonditamente i casi di sospetto che si presentano nella prassi. Il diritto di co-

46 La LRD è entrata in vigore il 1° aprile 1998.

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municazione, al contrario, deresponsabilizza gli intermediari finanziari offrendo loro la possibilità di trasmettere all’Ufficio di comunicazione comunicazioni non suffi-cientemente fondate. La coesistenza del diritto e dell’obbligo di comunicazione può creare confusione. Essa è stata criticata dal GAFI in quanto priva di efficacia.

Il blocco dei beni di cinque giorni (art. 10 LRD) obbliga le autorità – in primo luogo l’Ufficio di comunicazione – ad accelerare l’attività di analisi. L’Ufficio di comuni-cazione deve determinare entro tre o quattro giorni se il sospetto è confermato. In caso affermativo, trasmette il dossier alle autorità di perseguimento penale, affinché queste possano prendere una decisione entro uno o due giorni.

Accelerare l’attività di analisi può avere ripercussioni negative sulla sua qualità. Inoltre, entro un termine così breve, è quasi impossibile che l’Ufficio di comunica-zione possa ottenere le informazioni necessarie, in particolare dagli omologhi esteri. La criminalità finanziaria non conosce frontiere.

Il presente avamprogetto propone un’uniformazione del criterio di sospetto e preve-de un’applicazione differita del blocco dei beni per dare più tempo non solo all’Ufficio di comunicazione, ma anche alle autorità di perseguimento penale.

Uniformazione del criterio di sospetto

Per superare il dualismo degli articoli 9 LRD e 305ter capoverso 2 CP si sono prese in considerazione diverse varianti. I due modelli seguenti sono stati studiati in modo approfondito:

- il primo consisterebbe in una fusione delle due disposizioni livellando «verso il basso» il sospetto comunicato. Ciò significherebbe la creazione di un nuovo articolo che prevede la comunicazione di ogni sospetto, indi-pendentemente dalla sua fondatezza, all’Ufficio di comunicazione.

Questo modello sarebbe contrario a una tradizione ben affermata (e fun-zionante in modo ottimale) nel sistema svizzero di lotta contro il riciclag-gio di denaro, ossia la responsabilizzazione degli intermediari finanziari. Con l’introduzione di un simile modello, gli intermediari finanziari effet-tuerebbero le loro comunicazioni sulla base di semplici supposizioni. Ciò allontanerebbe (deresponsabilizzandoli) gli intermediari finanziari da un sistema di cui sono parte integrante dal momento della sua creazione e po-trebbe inoltre provocare un aumento importante delle comunicazioni all’Ufficio di comunicazione, di cui a una buona parte non verrebbe dato seguito. D’altronde, anche il Consiglio federale ha respinto questo modello per le stesse ragioni47;

- il secondo modello consiste nella soppressione del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP lasciando in vigore soltanto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD.

Il vantaggio principale di questo modello sarebbe il rafforzamento del ruo-lo degli intermediari finanziari nell’attuale sistema di lotta contro il rici-claggio di denaro. In caso di sospetto essi dovrebbero approfondire l’analisi per giustificare una comunicazione sulla base di un sospetto fon-dato. I casi inoltrati all’Ufficio di comunicazione sarebbero pertanto me-

47 Si veda la risposta del Consiglio federale alla mozione (11.3153) depositata nel mese di marzo del 2011 dal consigliere nazionale Daniel Jositsch.

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glio motivati. Ciò contribuirebbe ad aumentare la qualità delle comunica-zioni e quindi anche dei dossier che l’Ufficio di comunicazione trasmette-rebbe alle autorità di perseguimento penale.

Il secondo modello è più adeguato alla realtà svizzera e per questo motivo è stato concretizzato nel presente avamprogetto.

Soppressione dell’automatismo del blocco dei beni in caso di comunicazione all’Ufficio di comunicazione

Per garantire la massima efficacia del sistema vigente occorre modificare un altro parametro, ossia l’automatismo del blocco dei beni di cui all’articolo 10 LRD.

La separazione della comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione dal blocco automatico dei beni acquista un’importanza ancora maggiore con la soppres-sione del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP (in cui non è previsto alcun blocco). Se questa separazione non esistesse più, tutte le comu-nicazioni all’Ufficio di comunicazione sarebbero oggetto del blocco dei beni di cui all’articolo 10 LRD. Si creerebbe una situazione insostenibile non soltanto per gli intermediari finanziari, ma anche per l’Ufficio di comunicazione che sarebbe ancora di più sotto pressione per rispettare i termini di blocco.

1.3 Diritto comparato

In relazione al problema delle azioni al portatore è stato commissionato uno studio comparativo all’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) (cfr. n. 1.3.1), i cui risultati sono stati presi in considerazione nell’elaborazione dell’avamprogetto. L’Istituto è stato inoltre incaricato di svolgere uno studio di diritto comparato sull’attuazione del reato preliminare al riciclaggio di denaro nell’ambito delle impo-ste. I relativi lavori sono ancora in corso. L’Amministrazione federale segue inoltre l’evoluzione della legislazione europea in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (cfr. n. 1.3.2).

1.3.1 Trasparenza delle persone giuridiche e delle azioni al portatore

L’Ufficio federale di giustizia ha incaricato l’ISDC di eseguire una perizia sull’ammissibilità e sulla diffusione delle azioni al portatore.

La perizia del 21 maggio 2012 è giunta alle conclusioni esposte di seguito.

1.3.1.1 Esistenza di azioni al portatore

Fatta eccezione per il Giappone e il Canada (Québec), in tutti i Paesi esaminati nel quadro della perizia esistono attualmente azioni al portatore (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Hongkong, Isole Cayman, Isole Vergini Britan-niche, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Panama, Spagna e Sudafrica). In Giappone le azioni al portatore sono state abolite nel 1990 con la riforma della legge sul commercio. In base alle informazioni disponibili si può desumere che oggi non esistono più azioni al portatore emesse prima di tale data. In Canada (Québec)

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l’emissione di azioni al portatore è stata vietata tramite la «Loi sur les sociétés par actions du Québec». Benché questa modifica di legge non influisca sulle azioni al portatore esistenti, secondo le ricerche dell’ISDC non ci sono elementi che dimo-strano che al momento sono in circolazione azioni al portatore. In Italia, per ragioni fiscali, l’emissione di azioni al portatore è limitata all’emissione di azioni di rispar-mio e di azioni di una società di intermediazione finanziaria a capitale variabile, che rispetto alle azioni al portatore normali sottostanno a determinate restrizioni.

Nei Paesi in cui esistono le azioni al portatore, occorre tener conto di certe particola-rità. La Danimarca, ad esempio, non permette alle «private limited compagnies», ossia alle società a garanzia limitata, di emettere azioni al portatore. Nei Paesi Bassi la regolamentazione è analoga, soltanto «naamloze vennootschappen» (società anonime) possono emettere azioni al portatore. Normative equivalenti esistono anche nelle Isole Vergini Britanniche («companies limited by shares») e a Hon-gkong («public companies limited by shares»). A seguito di una riforma del diritto della società anonima, avvenuta nel 2011, in Austria le società non quotate in borsa non possono più emettere azioni al portatore ma soltanto azioni nominative. Dal 1° maggio 2011 in Sudafrica non possono più essere emesse azioni al portatore, quelle esistenti permangono.

1.3.1.2 Misure per aumentare la trasparenza

1.3.1.2.1 Soppressione delle azioni al portatore

Oltre alle eccezioni elencate al numero 1.3.1.1 non vi sono altri piani per la soppres-sione delle azioni al portatore, fuorché in un caso: a Hongkong è stata presentata una proposta di legge per l’abrogazione delle azioni al portatore che dovrebbe entrare in vigore nel 2013 o nel 2014. Anche a Panama è in discussione la soppressione di questo tipo di azioni.

1.3.1.2.2 Immobilizzazione delle azioni al portatore

Secondo le ricerche dell’ISDC, in Austria e a Panama, come pure nelle Isole Vergini Britanniche e nelle Isole Cayman, è prevista l’immobilizzazione delle azioni al portatore sotto forma di deposito delle azioni. Il deposito ha luogo presso banche depositarie, le cosiddette «custodians» (Isole Vergini Britanniche e Isole Cayman). In Italia le azioni al portatore vengono gestite dalla banca del detentore nel suo dossier titoli. In Germania e nel Liechtenstein è prevista l’introduzione di un obbligo di deposito. Nel Lussemburgo il deposito non è previsto dalla legge, nella prassi è tuttavia possibile. Non ha però effetto sulla trasferibilità delle azioni.

1.3.1.2.3 Obbligo di comunicare degli azionisti

Nell’ambito dell’obbligo di comunicare occorre distinguere tra l’obbligo del titolare delle azioni al portatore di farsi registrare in un registro delle azioni e gli obblighi di comunicare in caso di superamento di determinati valori soglia.

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Attualmente l’obbligo di registrazione delle azioni al portatore non esiste in nessuno dei Paesi esaminati. In Danimarca è tuttavia prevista l’introduzione di un obbligo di registrazione per i titolari di azioni al portatore di società non quotate in borsa. Anche nei Paesi Bassi la Camera bassa olandese ha raccomandato l’introduzione di un siffatto obbligo. A Hongkong gli statuti della società possono prevedere l’obbligo di iscrizione dei nomi dei titolari di azioni al portatore in un registro degli azionisti. In Austria l’iscrizione nel registro di commercio è richiesta quando tutte le quote di una società anonima appartengono alla società stessa oppure oltre che ad essa a un azionista. In Giappone i titolari di azioni (nominative) devono annunciarsi per l’iscrizione in un registro degli azionisti, tenuto dalla società anonima alla sede principale della società.

Per contro nella maggior parte dei Paesi esaminati gli obblighi di comunicazione vigono se si raggiungono determinati valori soglia o anche se non vengono raggiun-ti. Negli Stati membri dell’Unione europea (di seguito «UE»; Austria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna, ad eccezio-ne dell’Italia) questi obblighi discendono dall’attuazione della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 200448 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e dalla modifica della direttiva 2001/34/CE. Tuttavia, spesso ci si scosta dai valori soglia di 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 e 75 per cento menzionati nella direttiva. In Italia le regola-mentazioni che attuano la direttiva non sono applicate alle azioni al portatore, pre-sumibilmente perché le forme particolari di azioni al portatore ivi previste non accordano un diritto di voto al loro titolare.

Nel Liechtenstein vigono obblighi di comunicazione equivalenti ai sensi della legge sulla pubblicità applicata alle società quotate in borsa. Lo stesso vale per il Sudafri-ca. Anche in Giappone esiste un obbligo di comunicazione analogo per le azioni quotate in borsa: ogni partecipazione superiore al valore soglia del 5 per cento e successivamente ogni ulteriore aumento dell’uno per cento devono essere comunica-ti all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

1.3.1.2.4 Altre misure per aumentare la trasparenza

Quale altra misura per aumentare la trasparenza occorre citare in particolare la dematerializzazione delle azioni al portatore. Tuttavia, l’estensione della demate-rializzazione varia da Paese a Paese: in Francia la dematerializzazione delle azioni è obbligatoria e in Sudafrica le azioni al portatore possono essere vendute soltanto se sono state dematerializzate. In Spagna la dematerializzazione è una condizione essenziale per il commercio sul mercato secondario. In Italia tutte le forme di azioni sono dematerializzate. I Paesi Bassi hanno fissato una scadenza per la dematerializ-zazione, ovvero il 1° gennaio 2013. Anche a Panama è prevista la dematerializza-zione delle azioni al portatore. In Lussemburgo, dove esiste una dematerializzazione de facto, un progetto di legge dovrebbe permettere l’emissione di azioni demateria-lizzate. A seguito della soppressione delle azioni al portatore, in Giappone tutte le azioni di società quotate sono dematerializzate.

48 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

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1.3.1.2.5 Dati statistici sulle società con azioni al portatore

In Svizzera circa 195 000 società anonime sono iscritte nel registro di commercio, di cui 50 00 hanno emesso azioni al portatore. Sono state constatate grandi differenze tra i Cantoni quanto all’ammontare della quota di questa forma di azioni.

I motivi che spingono all’acquisto di azioni al portatore sono diversi. Queste azioni sono più facilmente trasferibili, nel senso che non è necessaria la girata a favore del beneficiario. Non vengono imposti vincoli al loro trasferimento e questo costituisce una certezza per l’azionista in caso di acquisto sul mercato secondario. Inoltre per-mettono all’azionista di restare anonimo nei confronti della società. Infine, grazie alla costituzione in pegno le azioni al portatore sono adatte a essere utilizzate come titoli di garanzia del credito.

Soltanto Germania e Austria dispongono di dati statistici sul numero di società con azioni al portatore. Nel quadro di un sondaggio non ufficiale, condotto nel mese di gennaio del 2011, è stato calcolato che almeno un terzo delle società anonime esi-stenti in Germania (come minimo 5700 società) dispone di azioni al portatore. In Austria ci sono attualmente 1650 società anonime non quotate e società europee (SE) che emettono esclusivamente o parzialmente azioni al portatore.

I Paesi Bassi dispongono di cifre sul numero complessivo di azioni al portatore esistenti. Queste cifre comprendono però unicamente le azioni al portatore non dematerializzate. Delle 1 530 741 azioni al portatore esistenti nel 2008, nel mese di maggio del 2009 ne rimanevano soltanto 486 259. Ciò è imputabile alla demate-rializzazione delle azioni.

Secondo le indicazioni del registro delle società e della borsa, sembra che a Hon-gkong non esistano azioni al portatore, nonostante vi sia la possibilità di emettere tali azioni. Sulla base delle ricerche dell’ISDC si può giungere alla conclusione che nelle Isole Vergini Britanniche e in Gran Bretagna questa forma di azione è rara.

1.3.2 Rapporto con il diritto europeo

L’Amministrazione federale segue attentamente l’evoluzione della vigente legisla-zione in alcuni Paesi relativa alle questioni trattate dal presente avamprogetto. Le disposizioni dell’UE sono in larga misura basate sugli standard internazionali del GAFI. In seguito alla revisione degli standard del GAFI, anche la terza direttiva europea antiriciclaggio necessita di un adeguamento. Il 5 febbraio 2013 la Commis-sione europea ha presentato la sua proposta di modifica49. Essa si è occupata am-piamente delle questioni trattate nel presente avamprogetto, segnatamente degli obblighi di diligenza, della trasparenza delle persone giuridiche, delle persone politi-camente esposte e del sistema di comunicazione in caso di sospetto. Nella proposta dell’UE, i reati fiscali in ambito di imposte dirette e indirette sono ora espressamente citati nell’elenco dei reati preliminari, ma non sono stati definiti in dettaglio. Diversi Stati membri dell’UE hanno già sancito queste nuove categorie di reati preliminari nel loro diritto nazionale. Dato che la direttiva assicura soltanto un’armonizzazione minima, il quadro deve essere completato adottando regolamentazioni a livello nazionale.

49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:IT:PDF

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Nei prossimi mesi l’Amministrazione federale seguirà con attenzione questi progetti di legge.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore

2.1.1 Società anonima

Art. 627 n. 7 AP-CO Altre disposizioni

Non è più necessario che gli statuti prevedano in modo esplicito la facoltà di conver-tire azioni al portatore in azioni nominative (l’art. 627 n. 7 CO viene stralciato).

Art. 686 cpv. 1 e 5 (nuovo) AP-CO Libro delle azioni; iscrizione

L’attuale capoverso 1 viene completato con l’obbligo di tenere il libro delle azioni in modo che vi si possa accedere in ogni momento in Svizzera. Questa precisazione tiene conto della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI, che stabi-lisce che il libro delle azioni deve essere disponibile nello Stato di sede per garantire che le autorità competenti possano accedere tempestivamente a queste informazioni. Nel caso in cui il libro delle azioni sia tenuto in Svizzera, ma in un luogo che non è la sede sociale (ad es. presso un fiduciario o un avvocato), la società è tenuta a menzionarlo nel registro di commercio. Le autorità di perseguimento penale avranno in tal modo la possibilità di localizzare senza particolari ricerche il libro delle azioni, così come richiesto dal GAFI. In caso di gestione elettronica del libro delle azioni, il luogo fisico del supporto di dati non è determinante; uno scorporo all’estero resta possibile a diversi livelli. Si può ad esempio scorporare all’estero l’infrastruttura per l’elaborazione dei dati, mentre i dati stessi sono registrati in Svizzera. Anche la registrazione stessa dei dati può essere effettuata all’estero, ma la società deve garantire che le autorità svizzere possano accedere in ogni momento ai dati non appena le disposizioni applicabili nel caso concreto, quelle ad esempio del diritto di procedura penale, consentano tale accesso. In considerazione del rapido cambiamen-to delle condizioni quadro relative all’elaborazione elettronica dei dati il legislatore deve limitarsi a stabilire questo principio. I dettagli concernenti la garanzia dell’accesso dalla Svizzera sarebbero rapidamente obsoleti.

Inoltre, il nuovo capoverso 5 prevede che i documenti che sono serviti a un’iscri-zione nel libro delle azioni siano conservati per almeno dieci anni dopo la cancella-zione dell’azionista dal libro delle azioni.

Art. 697i (nuovo) AP-CO Obbligo di annunciare dell’azionista; Obbligo di annunciare del titolare di azioni al portatore

La nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI enumera al suo paragra-fo 14 diversi meccanismi atti a prevenire l’impiego abusivo delle azioni al portatore.

L’approccio scelto nel nuovo articolo 697i AP-CO è stabilire l’obbligo di annuncia-re. Secondo questa disposizione gli attuali azionisti o le persone che acquistano azioni saranno d’ora in poi tenuti ad annunciare alla società l’acquisto di azioni al portatore. Tale obbligo si applicherà per ogni acquisto e non solo a partire da un determinato livello di partecipazione. Non vi è d’altronde alcuna ragione di introdur-

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re una soglia di partecipazione. L’obiettivo, infatti, è conseguire, in modo semplice e facilmente verificabile, la massima trasparenza sui titolari di azioni al portatore. Queste persone devono simultaneamente rendere noto il loro nome e cognome (nel caso delle persone giuridiche la ragione sociale) nonché il loro indirizzo.

L’avamprogetto prevede, tuttavia, un’eccezione all’obbligo di annunciare del titolare di azioni al portatore: tale obbligo non sussiste se le azioni della società sono quotate in borsa. Nel caso di azioni al portare quotate in borsa la trasparenza è già assicurata in virtù dell’obbligo di dichiarare determinate partecipazioni (a partire dal 3 % dei diritti di voto), previsto negli articoli 663c CO e 20 LBVM.

Secondo il capoverso 2 l’azionista deve inoltre provare di essere effettivamente in possesso di tali azioni. Lo potrà fare presentando le azioni originali, ma anche pro-ducendo una copia delle stesse. Nel caso in cui vi fossero più persone che sostengo-no di detenere simultaneamente le stesse azioni, l’effettivo possesso verrebbe com-provato solo da chi fosse in grado di presentare l’originale. Se le azioni al portatore rivestono la forma di azioni emesse quali titoli contabili, è sufficiente presentare un attestato ai sensi dell’articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 200850 sui titoli contabili (LTCo).

L’azionista che deve provare di essere in possesso di un’azione al portatore deve identificarsi di fronte alla società. Nel caso di una persona fisica, l’identificazione avviene sulla base di un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia (pas-saporto, carta d’identità, licenza di condurre), in originale o in copia. Per quanto riguarda le persone giuridiche, l’avamprogetto opera una distinzione: se si tratta di una società svizzera, è necessario presentare un estratto del registro di commercio; se si tratta invece di una società straniera, l’identificazione si fonda su un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero, o su un documento equivalente. Quest’ultimo dovrà essere presentato nel caso in cui il Paese ove la società ha la propria sede non disponga di un registro paragonabile al registro di commercio svizzero. In questo caso potrà trattarsi di un registro di società, di un atto di fonda-zione o di statuti autenticati, la cui equivalenza dovrà essere determinata in funzione delle caratteristiche del diritto nazionale in questione.

Per tenere aggiornato il registro, il capoverso 3 obbliga l’azionista ad annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o della ragione sociale, oppure dell’indirizzo.

Art. 697j (nuovo) AP-CO Obbligo di annunciare riguardo agli aventi economicamente diritto

Secondo il paragrafo 15 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI è necessario adottare misure per prevenire l’impiego abusivo di «azionisti prestanome» (nominee shareholders) (cfr. anche i paragrafi 7–10 concernenti l’informazione sugli aventi economicamente diritto).

Al capoverso 1, l’avamprogetto prevede dunque l’adozione di un obbligo di annun-ciare per i titolari di azioni nominative o al portatore. A partire da una partecipazione del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, essi saranno tenuti ad annunciare senza indugio il nome della persona fisica avente economicamente diritto alle azioni. In tal modo ci si assicura che la società conosca le «persone che esercitano il con-

50 RS 957.1

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trollo effettivo su una persona giuridica» (definizione dell’avente economicamente diritto secondo il glossario generale delle Raccomandazioni del GAFI)51.

Il controllo di società non quotate in borsa presuppone una partecipazione qualifica-ta, anche se il limite del 25 per cento appare appropriato. Per quel che riguarda l’obbligo di annunciare secondo il diritto della società anonima, appare altrettanto sensato fissare il valore soglia della partecipazione che assicura il controllo di una società a un valore pari a quello previsto dalla nuova definizione di avente economi-camente diritto di cui all’articolo 2a capoverso 4 AP-LRD.

Il valore soglia del 25 per cento si fonda inoltre sulla terza direttiva europea antirici-claggio, che attribuisce la qualità di avente economicamente diritto a una persona giuridica a partire appunto da una partecipazione del 25 per cento52.

L’avamprogetto prevede anche un’eccezione all’obbligo degli azionisti di annuncia-re l’avente economicamente diritto: tale obbligo non sussiste nel caso in cui tutte le azioni della società siano quotate in borsa. In questo caso, infatti, la trasparenza è già assicurata in virtù dell’obbligo di dichiarare determinate partecipazioni (a partire dal 3 % dei diritti di voto), previsto negli articoli 663c CO e 20 LBVM. L’articolo 20 LBVM viene inoltre precisato dall’articolo 9 dell’ordinanza FINMA del 25 ottobre 200853 sulle borse (OBVM-FINMA). In base a quest’ultima disposizione, l’obbligo di dichiarazione incombe agli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione acquistati o alienati direttamente o indirettamente, se con l’acquisto o l’alienazione raggiungono, superano o scendono al di sotto dei limiti di cui all’articolo 20 capoverso 1 LBVM.

Il capoverso 3 dispone infine che l’azionista annunci alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto. In tal modo è possibile tenere costantemente aggiornato l’elenco.

Art. 697k AP-CO Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare di quest’ultimo

Secondo l’articolo 697k capoverso 1 AP-CO, l’assemblea generale può prevedere che gli annunci dell’azionista di cui agli articoli 697i capoverso 1 e 697j capoverso 1 non siano fatti alla società, bensì a un intermediario finanziario soggetto alla LRD. Tale competenza dell’assemblea generale può essere trasferita per statuto al consi-glio di amministrazione. L’intermediario finanziario può quindi essere incaricato di tenere al posto della società l’elenco di cui all’articolo 697l AP-CO. Ciò permette se del caso alla società di garantire l’anonimato di cui beneficiano solitamente i titolari delle azioni al portatore e di tutelare in tal modo il carattere impersonale della quali-tà di socio dei titolari di azioni previsto dal diritto della società anonima, qualità che in linea di principio è legata al capitale, ossia incentrata sulla partecipazione finan-ziaria e non sulla persona dell’azionista54. È questo aspetto che distingue i titolari di azioni al portatore dai titolari di azioni nominative: questi ultimi sono tenuti impera-tivamente a farsi registrare nel libro delle azioni, in modo da essere in grado di

51 Secondo il glossario generale la Raccomandazione 24 del GAFI definisce gli aventi economicamente diritto come «persone che esercitano il controllo effettivo su una perso-na giuridica [...]».

52 La proposta di revisione di questa direttiva presentata dalla Commissione europea con-ferma l’indirizzo perseguito.

53 RS 954.193 54 Cfr. Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007,

par. 16 n. 139.

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esercitare i loro diritti nei confronti della società (art. 689a CO). I titolari di azioni al portatore possono invece far valere tali diritti in virtù del solo possesso delle azioni. L’anonimato dei titolari di azioni al portatore deve essere mantenuto dall’articolo 697k AP-CO e deve corrispondere simultaneamente alle nuove esigenze di traspa-renza. Il rapporto giuridico tra la società e l’intermediario finanziario incaricato determina in quale misura l’anonimato valga nei confronti della società, fermo restando che l’intermediario finanziario è almeno tenuto all’obbligo di informare ai sensi del capoverso 3.

L’estensione dell’obbligo di informare dipende essenzialmente dalla convenzione di delega e dai motivi per la delega di cui all’articolo 697j AP-CO (rispetto dell’anonimato nei confronti della società e/o riduzione dei costi). Ad ogni modo, l’intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società per quali azioni al portatore è stato fatto un annuncio ai sensi dell’articolo 697j e, eventual-mente, dell’articolo 697k e per quali azioni nominative sono stati fatti annunci ai sensi dell’articolo 697k. Se la delega mira a garantire l’anonimato degli azionisti, l’intermediario finanziario non rivelerà l’identità dei titolari delle azioni al portatore, ma si limiterà a rendere noto per quali azioni concrete (ad es. le azioni al portatore n. 1–297) è stato fatto un annuncio, con identificazione del detentore, e per quali non è stato fatto. Queste informazioni permettono alla società di sapere con precisione per quali azioni al portatore gli azionisti interessati sono autorizzati a esercitare i loro diritti sociali e patrimoniali o, all’occorrenza, a delegarne l’esercizio all’intermediario finanziario. Nel caso in cui debba essere garantito l’anonimato, l’intermediario finanziario, su richiesta, può rilasciare all’azionista un’attestazione dell’avvenuto annuncio, con l’indicazione precisa delle azioni. Per avere dei control-li ancor più rigorosi, la società potrebbe anche accordarsi con l’intermediario finan-ziario affinché l’attestazione venga rilasciata solo per l’esercizio di determinati diritti (nessuna attestazione «in bianco»).

In maniera analoga all’annuncio alla società, secondo il capoverso 1 l’azionista deve inoltre fornire la prova che è in possesso di determinate azioni al portatore e identifi-carsi. Le modalità sono rette dall’articolo 697i capoverso 2 AP-CO. Sempre in maniera analoga all’articolo 697i capoverso 3 AP-CO il titolare di azioni al portatore deve comunicare all’intermediario finanziario ogni modifica del proprio nome e cognome o della ragione sociale, nonché dell’indirizzo. Gli obblighi di cui all’articolo 697j si applicano parimenti per analogia quando l’annuncio è fatto a un intermediario finanziario.

Secondo il capoverso 2 il consiglio di amministrazione designa l’intermediario finanziario di cui al capoverso 1 e comunica la sua identità agli azionisti. In applica-zione dell’articolo 626 numero 7 CO la forma di questa comunicazione è retta dalle pertinenti disposizioni statutarie.

La delega prevista nell’articolo 697k AP-CO permette inoltre di affidare la tenuta dell’elenco a istituti che già forniscono prestazioni di questo tipo. L’allestimento di un sistema di annuncio conforme all’articolo 697k AP-CO permetterà a questi istituti di ampliare la loro offerta di prestazioni e di sfruttare l’infrastruttura già esistente e il know-how di cui dispongono. Questa delega dovrebbe comunque consentire alla società un risparmio sui costi, che varierà in base alla dimensione, alla struttura e all’organizzazione della stessa.

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Art. 697l (nuovo) AP-CO Elenco

Il capoverso 1 dispone che il consiglio d’amministrazione tenga un elenco dei titola-ri di azioni al portatore annunciati nonché degli aventi economicamente diritto ad azioni nominative o ad azioni al portatore. Se la società ha designato un intermedia-rio finanziario ai sensi dell’articolo 697k è a quest’ultimo che incomberà l’obbligo di tenere in Svizzera l’elenco e di conservare i documenti (cpv. 4). La tenuta di questo elenco è un compito meramente amministrativo. Così come il libro delle azioni ai sensi del diritto vigente, anche l’elenco degli azionisti soggetti all’obbligo di annun-ciare non è pubblico (né per gli azionisti, né per i terzi).

Secondo il capoverso 2, l’elenco deve contenere il nome e il cognome o la ragione sociale, come pure l’indirizzo dei titolari di azioni al portatore soggetti all’obbligo di annunciare, nonché degli aventi economicamente diritto annunciati.

L’elenco degli azionisti annunciati non è costitutivo di alcuna legittimazione degli azionisti nei confronti della società. L’esercizio dei diritti sociali degli azionisti è disciplinato dall’articolo 689a CO, fermo restando che si deve eventualmente anche ottemperare all’obbligo di annunciare di cui agli articoli 697i e 697j (art. 697m).

L’obbligo di conservare i documenti alla base di un annuncio ai sensi degli articoli 697i e 697j si protrae, conformemente al capoverso 3, per dieci anni dopo la cancel-lazione dall’elenco della persona registrata.

Per garantire l’osservanza della Raccomandazione 24 del GAFI – secondo la quale i documenti devono essere disponibili nello Stato di sede (nella fattispecie in Svizze-ra) – il capoverso 5 stabilisce che l’elenco e il libro delle azioni devono essere tenuti in maniera tale che vi si possa accedere in ogni momento dalla Svizzera (cfr. le spiegazioni dell’art. 686 cpv. 1).

Art. 697m (nuovo) AP-CO Inosservanza dell’obbligo di annunciare

Il paragrafo 18 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI stabili-sce la necessità di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per tutela-re l’osservanza degli obblighi.

All’articolo 697m, l’avamprogetto prevede pertanto le conseguenze in materia di diritto societario derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di annunciare.

Secondo il capoverso 1, fintanto che non ottemperano agli obblighi di annunciare di cui agli articoli 697i, 697j e 697k AP-CO, gli azionisti non possono esercitare i loro diritti sociali (e in particolare il diritto di voto). Lo stesso vale per i loro diritti patri-moniali (in particolare il diritto alla distribuzione dei dividendi): secondo il capover-so 2 essi potranno farli valere soltanto dopo che avranno ottemperato ai loro obblighi di annunciare.

Secondo il capoverso 3, i diritti patrimoniali già maturati dell’azionista soggetto all’obbligo di annunciare decadono se questi non ha ottemperato a tale obbligo entro un mese dall’acquisto dell’azione. Questa disposizione rafforza sensibilmente l’ob-bligo di annunciare. Se pone successivamente rimedio a questa omissione, l’azionista può fare valere i diritti patrimoniali insorti a contare da tale data.

Secondo il capoverso 4 il consiglio d’amministrazione deve garantire che nessun azionista eserciti i propri diritti violando l’obbligo di annuncio. Se l’annuncio relati-vo all’acquisto di azioni al portatore o agli aventi economicamente diritto è stato fatto a un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 697j AP-CO, la società non

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può ottemperare al proprio obbligo di controllo ai sensi del capoverso 3 senza coin-volgervi l’intermediario finanziario. Per garantire il controllo nonostante la delega della tenuta dell’elenco l’intermediario finanziario è tenuto a fornire informazioni alla società (cfr. art.697k cpv. 3).

Art. 704a (nuovo) AP-CO Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

Quale soluzione al problema delle azioni al portatore, il paragrafo 14 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI propone fra l’altro di convertire tali azioni in azioni nominative.

L’avamprogetto agevola dunque la conversione di azioni al portatore in azioni nominative. La deliberazione sulla conversione dovrà essere presa a maggioranza dei voti emessi, dato che negli statuti non sarà possibile fissare un quorum più eleva-to. I quorum statutari attualmente in vigore decadranno una volta che sarà scaduto il termine concesso per adeguare gli statuti al nuovo diritto (art. 2 AP disp. trans.).

Questa disposizione riprende la formulazione dell’articolo 703 CO già prevista in FF 2008 1477, 1506, 1781 ma non ancora adottata. Tale modifica prevede che in futuro non si tenga più conto delle astensioni per determinare la maggioranza richie-sta nelle votazioni dell’assemblea generale («a maggioranza assoluta dei voti emes-si» anziché «a maggioranza assoluta di voti delle azioni rappresentate» come attual-mente). Sotto il profilo redazionale la proposta odierna di conversione delle azioni rinuncia all’aggettivo «assoluta» poiché non è importante. Nell’ipotesi che la presen-te revisione entri in vigore prima, fino all’entrata in vigore di una revisione più generale del codice delle obbligazioni concernente la conversione di azioni al porta-tore in azioni nominative ne risulterà un’agevolazione rispetto alla maggioranza generalmente richiesta per le decisioni dell’assemblea generale. Le astensioni non sarebbero considerate ai fini della conversione, ma lo sarebbero per altre delibera-zioni. Con l’entrata in vigore di una revisione più generale la regola ordinaria ver-rebbe allineata alla maggioranza richiesta per la conversione.

Art. 718 cpv. 4 terzo periodo (nuovo) AP-CO Rappresentanza; In genere

Il paragrafo 9 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI prevede che una persona fisica domiciliata in Svizzera sia autorizzata a comunicare alle autorità competenti le informazioni sugli azionisti e, se è il caso, le informazioni sugli aventi economicamente diritto.

L’avamprogetto completa pertanto l’articolo 718 capoverso 4, precisando che al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l deve avere accesso almeno una persona che sia abilitata a rappresentare la società e che sia domiciliata in Svizzera.

Se l’annuncio viene fatto a un intermediario finanziario, come previsto nell’articolo 697k AP-CO, l’accesso all’elenco secondo l’articolo 697l AP-CO è garantito da quest’ultimo.

Art. 747 AP-CO Conservazione dei libri

Secondo il paragrafo 10 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI, la società deve conservare tutte le informazioni per almeno cinque anni dalla data in cui si è sciolta o ha cessato di esistere.

L’avamprogetto completa l’attuale articolo 747 CO con un nuovo capoverso 1. Secondo tale disposizione il libro delle azioni, i libri della società e l’elenco di cui

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all’articolo 697l AP-CO, nonché i documenti che sono serviti ad esso, vanno con-servati in un luogo sicuro in Svizzera per almeno dieci anni dalla cancellazione della società. Il capoverso 2 stabilisce che il libro delle azioni e l’elenco siano conservati in modo che vi si possa accedere in ogni momento in Svizzera (cfr. le spiegazioni dell’art. 686 cpv. 1).

In virtù delle norme di rinvio degli articoli 826 capoverso 2 CO e 913 capoverso 1 CO, questa disposizione si applica anche alle società a garanzia limitata e alle socie-tà cooperative.

2.1.2 Società a garanzia limitata

Art. 790 cpv. 1 e 5 (nuovo) AP-CO Libro delle quote

Gli associati a una società a garanzia limitata vengono iscritti nel libro delle quote e in tal modo sono noti alla società (art. 790 CO). Sono inoltre iscritti nel registro di commercio (Art. 791 CO).

Il diritto vigente già prevede che la società debba tenere un libro delle quote, nel quale sono iscritti il nome e l’indirizzo dei soci.

L’attuale capoverso 1 è completato con la disposizione che il libro delle azioni sia tenuto in modo che vi si possa accedere in ogni momento in Svizzera. Questa preci-sazione tiene conto della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI, che stabilisce che il libro delle azioni deve essere disponibile nello Stato di sede (cfr. le spiegazioni dell’art. 686 cpv. 1).

Il nuovo capoverso 5 prevede inoltre che i documenti che sono serviti a un’iscrizione nel libro delle quote siano conservati per almeno dieci anni dopo la cancellazione del socio dal libro delle quote.

Art. 790a (nuovo) AP-CO Obbligo di annunciare riguardo agli aventi economicamente diritto

Secondo il paragrafo 15 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI, è necessario adottare misure per prevenire l’impiego abusivo di «azionisti prestanome» (nominee shareholders) (cfr. anche i paragrafi 7–10 concernenti l’in-formazione sugli aventi economicamente diritto). Conformemente al paragrafo 17 della medesima nota, si dovrà conseguire una trasparenza equivalente anche per gli altri tipi di persone giuridiche.

L’avamprogetto prevede dunque un obbligo di annunciare anche per gli associati alle società a garanzia limitata. Se la loro partecipazione raggiunge il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti, dovranno annunciare senza indugio il nome della persona fisica avente economicamente diritto alle quote sociali (cpv. 1). In tal modo ci si assicura che la società conosca le «persone che esercitano il con-trollo effettivo su una persona giuridica» (definizione di «bénéficiaire effectif» secondo il glossario generale delle Raccomandazioni del GAFI).

Secondo il capoverso 2, il socio soggetto all’obbligo di annunciare è inoltre tenuto ad annunciare ogni modifica del nome o del cognome oppure dell’indirizzo dell’a-vente economicamente diritto. In tal modo è possibile tenere costantemente aggior-nato l’elenco (se la partecipazione scende al di sotto della soglia fissata, il gestore procede alla radiazione del socio dall’elenco).

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Per quanto riguarda la tenuta dell’elenco e le conseguenze derivanti dall’inosservan-za dell’obbligo di annunciare, il capoverso 3 stabilisce l’applicazione per analogia delle corrispondenti disposizioni del diritto della società anonima (art. 697l e 697m).

Art. 814 cpv. 3 terzo periodo (nuovo) AP-CO Rappresentanza

Il paragrafo 9 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI prevede che una persona fisica domiciliata in Svizzera sia autorizzata a comunicare alle autorità competenti le informazioni sui soci e, se è il caso, le informazioni sugli aventi economicamente diritto.

L’avamprogetto completa pertanto l’articolo 814 capoverso 3, precisando che al libro delle azioni e all’elenco degli aventi economicamente diritto deve avere acces-so almeno una persona che sia abilitata a rappresentare la società e che sia domicilia-ta in Svizzera.

2.1.3 Società cooperativa

Art. 837 AP-CO Elenco dei soci

Secondo il diritto vigente, la società cooperativa deve tenere un elenco dei soci solo nel caso in cui i suoi statuti prevedano una loro responsabilità individuale o un loro obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

L’avamprogetto completa questa disposizione introducendo un obbligo generale di tenere un elenco dei soci al quale si possa accedere in ogni momento in Svizzera. Si è invece deciso di rinunciare a una disposizione che avrebbe imposto ai soci di dichiarare alla società gli aventi economicamente diritto, in quanto in quest’ambito un problema del genere non si pone.

In linea di principio, l’elenco dei soci non verrà reso pubblico e la società non sarà tenuta a consegnarlo all’ufficio del registro di commercio. L’obbligo che discende dall’attuale articolo 837 CO è invece abrogato. I soci sono comunque noti alla società, dato che chiunque voglia acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta (art. 840 cpv. 1 CO). Per quanto riguarda le società cooperative non si può quindi dire che vi sia un «problema di azioni al portatore».

Va tuttavia osservato che la società cooperativa non conosce necessariamente gli aventi economicamente diritto (salvo quando questi corrispondono ai suoi soci). Tuttavia, dato che una società cooperativa deve essere costituita da almeno sette membri (art. 831 cpv. 1 CO) e che ogni membro ha diritto a un voto (art. 885 CO; cfr. DTF 67 I 262, 267 segg.), non vi è alcuna possibilità che un membro controlli la società. Pertanto, non vi possono essere aventi economicamente diritto ai sensi della Raccomandazione 24 del GAFI.

Art. 898 cpv. 2 terzo periodo (nuovo) AP-CO Gestione e rappresentanza; In genere

Il paragrafo 9 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI prevede che una persona fisica domiciliata in Svizzera sia autorizzata a comunicare alle autorità competenti le informazioni sugli associati e, se è il caso, sugli aventi eco-nomicamente diritto.

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L’avamprogetto completa pertanto l’articolo 898 capoverso 2, precisando che all’elenco dei soci deve avere accesso almeno una persona che sia abilitata a rappre-sentare la società e che sia domiciliata in Svizzera.

2.1.4 Modifica di altri atti normativi

2.1.4.1 Codice civile

Art. 52 cpv. 2 AP-CC e AP disp. trans. Personalità

L’attuale Codice civile dispensa le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiasti-che dall’obbligo d’iscriversi nel registro di commercio. Per migliorare la trasparenza nel settore delle fondazioni, l’avamprogetto sopprime questa dispensa e sottomette a tale obbligo anche le fondazioni di famiglia ed ecclesiastiche.

In vista dell’adempimento del nuovo obbligo di iscrizione delle fondazioni ecclesia-stiche e delle fondazioni di famiglia è previsto un periodo transitorio di due anni. Conformemente alle disposizioni menzionate, con l’entrata in vigore della modifica di legge le fondazioni che non sono iscritte nel registro di commercio ma che d’ora in poi sono soggette all’obbligo di iscrizione non perdono invero la loro personalità giuridica, tuttavia devono porre rimedio alla mancata iscrizione nel termine di due anni. Se non effettuano tale iscrizione, esse non sono più riconosciute come persona giuridica alla scadenza del termine.

2.1.4.2 Codice penale

Art. 327 (nuovo) AP-CP Violazione dell’obbligo di annunciare di diritto societa-rio e

Art. 327a AP-CP Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

Il paragrafo 18 della nota interpretativa della Raccomandazione 24 del GAFI stabili-sce la necessità di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per tutela-re l’osservanza degli obblighi.

Oltre alle conseguenze in materia di diritto societario derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di annunciare di cui agli articoli 697i, 697j e 697k AP-CO, gli artico-li 327 e 327a AP-CP prevedono una sanzione penale per chiunque viola intenzio-nalmente l’obbligo di annunciare (omissione dell’annuncio o false indicazioni) e non tiene il libro delle azioni o l’elenco dei soci.

Tale sanzione viene comminata anche nel caso di omissione dell’annuncio di modi-fiche del nome e del cognome o della ragione sociale oppure dell’indirizzo dell’acquirente ai sensi degli articoli 697j capoverso 3, 697k capoverso 3 e 697i capoverso 3, oppure nel caso di indicazioni errate in merito a tali modifiche.

2.1.4.3 Legge sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3 AP-LICol

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Conformemente alla nuova regolamentazione prevista nel diritto della società ano-nima la SICAV, le cui azioni non sono quotate in borsa, deve tenere un elenco in cui sono iscritti gli azionisti che hanno annunciato l’acquisto di azioni al portatore (art. 697i AP-CO). Secondo l’articolo 697k AP-CO essa può delegare la tenuta dell’e-lenco anche a un intermediario finanziario ai sensi della LRD. Questa delega a terzi garantisce l’anonimato dei titolari di azioni al portatore nei confronti della SICAV nonostante la loro iscrizione in un elenco.

Art. 46bisAP-LICol (nuovo) Obblighi di annunciare

Cpv. 1

Questa disposizione stabilisce che la SICAV deve annunciare senza indugio gli azionisti che acquistano le azioni al portatore che essa ha emesso. Secondo l’articolo 697k AP-CO l’annuncio può essere fatto, segnatamente a tutela dell’anonimato degli investitori, anche a un intermediario finanziario purché la SICAV abbia incaricato tale intermediario finanziario di tenere l’elenco (art. 46 cpv. 3 lett. b AP-LICol). Se detengono inoltre da soli o d’intesa con terzi una partecipazione del 25 per cento dei voti o del capitale (art. 697j AP-CO), gli azionisti devono annunciare gli aventi economicamente diritto alle azioni. Essi sono informati direttamente dalla SICAV in merito alla loro partecipazione ai voti e al capitale (cfr. cpv. 2 qui di seguito).

Cpv. 2

Un obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto a partecipazioni che raggiungono o superano il 25 per cento dei voti o del capitale identico a quello definito dall’articolo 697j AP-CO non è applicabile alle SICAV in quanto il loro capitale è variabile. Diversamente dagli azionisti di una società anonima soggetta al Codice delle obbligazioni, il cui capitale è reso pubblico, i titolari di azioni al porta-tore e di azioni nominative non conoscono l’ammontare della loro quota in rapporto al totale delle azioni. Allo scopo di creare comunque trasparenza quanto agli aventi economicamente diritto, la regolamentazione proposta impone alla SICAV l’obbligo di informare gli azionisti se questi detengono una partecipazione che supera il 5 per cento dei voti o del capitale. Le informazioni necessarie sono contenute nel registro delle azioni e nell’elenco che la SICAV deve tenere d’ora in poi secondo il nuovo diritto (art. 46 cpv. 2 AP-LICol). Si è deciso di introdurre una soglia del 5 per cento per non obbligare la SICAV a informare gli azionisti ogniqualvolta questi acquistano azioni. Una regolamentazione che prevedesse un obbligo del genere non sarebbe attuabile. Una partecipazione può inoltre superare la soglia del 5 per cento non solo a seguito dell’acquisto di azioni, ma anche di una variazione dell’ammontare del capitale complessivo. Per questo motivo la SICAV deve informare in ogni caso gli azionisti non appena questi detengono una partecipazione superiore al 5 per cento. Le informazioni trasmesse dalla SICAV consentono dunque agli azionisti di adem-piere al loro obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto secondo il capoverso 1.

Cpv. 3

Le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare – sia quello degli azionisti concernente l’acquisto di azioni al portatore, sia quello dei titolari di azioni nominative e di azioni al portatore relativamente all’avente economicamente diritto a una partecipazione qualificata – sono determinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni e consistono nella limitazione dei diritti patrimoniali e sociali.

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Art. 149 cpv. 1 lett. f AP-LICol

Tutte le disposizioni degli articoli 46 capoverso 3 e 46 bis AP-LICol aventi il mede-simo tenore del Codice delle obbligazioni rientrano nelle nuove disposizioni del Codice penale relative alla società anonima di cui agli articoli 327 lettera a e 327a lettera a. Gli articoli 327 e 327a AP-CP non si applicano tuttavia alle disposizioni ai sensi degli articoli 46 capoverso 3 lettera a e 46bis capoverso 2 AP-LICol. In caso di violazione dell’articolo 46bis capoverso 2 AP-LICol si applica l’attuale norma penale ai sensi dell’articolo 149 capoverso 1 lettera d LICol. Conformemente all’articolo 149 capoverso 1 lettera f AP-LICol sarà (d’ora in poi) punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non tiene correttamente il libro delle azioni di cui all’articolo 46 capoverso 3 lettera a.

2.1.5 Disposizioni transitorie

Art. 1 e 2 AP disp. trans. Regola generale; Adeguamento di statuti e regolamenti

Le disposizioni transitorie del Codice civile (titolo finale) si applicano anche al Codice delle obbligazioni, in quanto non sia disposto altrimenti (art. 1 cpv. 1 AP disp. trans.).

In linea di principio, le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le società esistenti dal momento della loro entrata in vigore (art. 1 cpv. 2 AP disp. trans.). Se necessa-rio, le imprese disporranno di un periodo transitorio di due anni per adeguare i loro statuti e regolamenti alle nuove disposizioni di legge (art. 2 cpv. 1 AP disp. trans.).

La revisione del diritto della società anonima del 1991 prevedeva un termine transi-torio di cinque anni. Nella pratica, tale termine si è però rivelato inadeguato, poiché molte imprese hanno differito gli adeguamenti per poi dimenticarli del tutto. La dottrina ha quindi criticato il termine transitorio del 1991, ritenendolo troppo lungo. L’avamprogetto prevede un termine più breve, pari a due anni, ma pur sempre sufficiente ad adeguare gli statuti.

Se una società non provvede per tempo agli adeguamenti necessari, le disposizioni statutarie o regolamentari non conformi al nuovo diritto divengono caduche allo scadere del termine (art. 2 cpv. 2 AP disp. trans.).

Art. 3 AP disp. trans. Obbligo di annunciare

Gli azionisti che già detengono azioni al portatore al momento dell’entrata in vigore della revisione di legge sottostanno anch’essi agli obblighi di annunciare (diversa-mente da quanto precede gli obblighi di annunciare previsti agli articoli 697i e 697j AP-CO insorgono in caso di acquisto).Contrariamente agli obblighi di annunciare previsti agli articoli 697i e 697j AP-CO, l’obbligo di annuncio a posteriori ai sensi dell’articolo 3 delle disposizioni transitorie si applica ai titolari di azioni al portatore, ma non ai titolari di azioni nominative. I motivi che giustificano questa diversa applicazione della disposizione transitoria sono i seguenti: per quanto riguarda l’obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto ad azioni che rappresenta-no una partecipazione che raggiunge il 25 per cento del capitale azionario o dei voti, in linea di principio non è necessario distinguere se si tratta di azioni nominative o di azioni al portatore. L’obbligo di annunciare ai sensi dell’articolo 697j AP-CO si applica dunque indifferentemente ai titolari di entrambi i tipi di azione. Tuttavia, secondo la disposizione transitoria, l’obbligo di annunciare, da adempiere a decorre-

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re dall’entrata in vigore della legge, si applicherà anche a tutte le persone che già detengono azioni. Questa estensione del campo d’applicazione è giustificata solo per le azioni al portatore: infatti, in questo caso l’azionista è anonimo (al contrario delle azioni nominative), caratteristica che comporta un rischio accresciuto di riciclaggio.

2.2 Aventi economicamente diritto

Art. 4 AP-LRD in combinato disposto con l’art. 2a cpv. 3 e 4a AP-LRD Accer-tamento relativo all’avente economicamente diritto

Nel suo attuale tenore, l’articolo 4 LRD prescrive che in determinati casi l’intermediario finanziario richieda alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto (cpv. 1). In linea di principio, si pre-sume che ci sia identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto e che non vi sia la necessità automatica per la controparte di presentare una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto (modulo A). Già secondo il diritto vigente, l’intermediario finanziario è tenuto a conoscere i propri clienti e i propri affari e ad organizzarsi in modo che sia in grado di stabilire se vi sono indizi che gli permettono di presumere l’identità fra la controparte e l’avente economicamente diritto, oppure, conformemente al capoverso 1, se sussistono dubbi in merito. In quest’ultimo caso l’intermediario finanziario è tenuto a richiedere il modulo A. Si propone di completare l’articolo 4 LRD con un capoverso che iscriva a livello di legge il principio generale dell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto. Secondo questo nuovo capoverso 1, quando ritiene che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto, l’intermediario finanziario è tenuto a docu-mentarlo conformemente all’articolo 7 LRD. In tal modo, se non vi saranno dubbi al proposito, l’intermediario potrà limitarsi ad accertare l’avente economicamente diritto, adducendo nei documenti necessari per l’apertura del conto che non vi sono indizi tali da escludere l’identità fra la controparte e l’avente economicamente dirit-to. L’obbligo di documentazione è l’unico elemento che verrà introdotto rispetto all’attuale disciplinamento, il quale prescrive all’intermediario finanziario di reagire nel caso in cui constati che sussistono dubbi sull’identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto. In base alla modifica proposta, gli intermediari finanziari non devono quindi richiedere in alcun caso un modulo A; ciò significa che la dispo-sizione vigente riguardante l’obbligo di richiedere una dichiarazione scritta sull’avente economicamente diritto è mantenuta e diventa il capoverso 2.

Le società quotate in borsa e le filiali da queste controllate a maggioranza possono essere esentate da questa misura in ragione delle misure di trasparenza previste nelle prescrizioni borsistiche. Questa eccezione è prevista nella nota interpretativa della Raccomandazione 10 del GAFI (cap. C, lett. b, ultimo par.). Per il momento l’articolo 49 capoverso 3 ORD-FINMA non ne tiene ancora completamente conto. Per esigenze di chiarezza e per ragioni legate alla certezza del diritto, è tuttavia necessario che questa eccezione, concernente il campo d’applicazione generale dell’articolo 4, venga iscritta piuttosto nella LRD che non nella ORD-FINMA. Il capoverso 1 dell’articolo 4 LRD viene completato in tal senso. Nella prassi, l’intermediario finanziario che intende usufruire di questa eccezione dovrà assicurar-si – in adempimento alle esigenze del GAFI – che una filiale straniera che detiene una partecipazione maggioritaria venga assoggettata nella giurisdizione d’origine, in

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virtù delle regole del mercato borsistico, a un obbligo di pubblicazione inteso a garantire un’adeguata trasparenza degli aventi economicamente diritto.

Nel contempo, il capoverso 2 viene completato in modo che anche la persona fisica avente economicamente diritto sia identificata da persone giuridiche operative. La prassi vigente, per cui non è necessario questo tipo di accertamento, non può essere mantenuta in quanto è in contrasto con quanto disposto nelle Raccomandazioni 10 e 24 del GAFI. Secondo queste Raccomandazioni, la persona fisica avente economi-camente diritto di una persona giuridica operativa deve essere sistematicamente identificata. Questa misura è giustificata, fra l’altro, dal rischio di riciclaggio di denaro55. Il capoverso 1 prevede che siano escluse da questo obbligo solo le società quotate in borsa e le filiali da queste controllate a maggioranza.

La regola per cui una società di sede non può essere l’avente economicamente diritto resta invariata.

Ispirandosi alla Raccomandazione 10 del GAFI l’articolo 2a capoverso 3 AP-LRD precisa d’ora in poi che l’avente economicamente diritto deve essere sempre una persona fisica.

All’articolo 2a capoverso 4 AP-LRD viene d’ora in poi introdotta – nel senso della nota interpretativa della Raccomandazione 10 del GAFI (in particolare della nota 30 a piè di pagina, che propone ad esempio una soglia del 25 % del capitale azionario) – una soglia di partecipazione a partire dalla quale una persona viene considerata avente economicamente diritto a una persona giuridica operativa.

Questo valore soglia del 25 per cento corrisponde a quello indicato nella terza diret-tiva europea antiriciclaggio (stato al 20.3.2008). La proposta della Commissione concernente la modifica di questa direttiva56 prevede che, in linea di principio, la soglia del 25 per cento debba essere mantenuta, conformemente all’auspicio espres-so da tutti i partecipanti alla procedura di consultazione57. È tuttavia opportuno coordinare questa soglia con l’applicazione della Raccomandazione 24 del GAFI.

L’introduzione del nuovo articolo 2a capoverso 4 AP-LRD comporta simultanea-mente una procedura a cascata nell’accertamento dell’avente economicamente diritto:

- i rappresentanti della persona giuridica operativa dovranno confermare per scritto se, sulla base del registro degli azionisti, vi è una partecipazione di almeno il 25 per cento;

- se non è il caso, dovranno confermare se la persona giuridica viene con-trollata in modo riconoscibile da altre persone fisiche;

- se non esiste un controllo in tal senso, l’intermediario finanziario dovrà ac-certare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo (ad es. richie-dendo una copia del passaporto del CEO).

Questa procedura presuppone che le persone autorizzate a rappresentare la contro-parte dispongano delle relative informazioni. In quest’ambito va rilevato che l’avam-

55 Cfr. rapporto 2011 fedpol, pag.12: http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/jahresberichte/jabe-2011-i.pdf.

56 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0045:FIN:IT:PDF 57 Cfr. relazione della Commissione dell’11.4.2012:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_it.pdf.

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progetto introduce al numero 1.2.1.4 l’obbligo per l’azionista di annunciare alla società l’identità dell’avente economicamente diritto. Per l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto, l’intermediario finanziario potrà partire dal principio che il rappresentante della controparte ha accesso a queste informazioni o che coopera con la persona che la società ha designato per tenere il registro degli azionisti e degli aventi economicamente diritto.

Gli intermediari finanziari possono partire dal principio che la persona autorizzata dispone delle informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica se quest’ultima è domiciliata in un Paese che ha attuato la Racco-mandazione 24 del GAFI e in cui le informazioni della società sono disponibili o possono diventarlo.

Tuttavia, nel caso in cui il rappresentante della persona giuridica operativa non possa rilasciare alcuna dichiarazione sugli aventi economicamente diritto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 AP-LRD, bisognerà supporre che la relazione con il cliente presenti un rischio superiore e determini un obbligo di chiarimento e di documentazione dell’intermediario finanziario. L’intermediario finanziario dovrà procedere, in misura proporzionata alle circostanze, ai necessari chiarimenti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 lettera h ORD-FINMA.

Se anche in questo caso non è possibile accertare l’avente economicamente diritto, bisognerà rinunciare all’avvio di una relazione con il cliente (art. 56 cpv. 2 ORD-FINMA). Al momento di tale rinuncia si dovrà anche accertare se sono date le condizioni per l’esecuzione dell’obbligo di annunciare ai sensi della LRD.

Disposizioni transitorie

Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’entrata in vigore della modi-fica della legge per tutte le nuove relazioni d’affari.

2.3 Definizione di persone politicamente esposte e inse-rimento nella LRD dei relativi obblighi di diligenza

Art. 2a cpv. 1 lett. a–c AP-LRD Definizioni

Le definizioni di persone politicamente esposte, contenute nell’articolo 2 capover-so 1 lettera a ORD-FINMA e nell’articolo 10 capoverso 4 lettera a ORD-CFCG, sono completate con le nuove categorie di persone politicamente esposte svizzere e di persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative e inserite nella LRD. Il capoverso 1 lettera a definisce come finora le persone politicamente esposte straniere, mentre il capoverso 1 lettera b definisce d’ora in poi le persone politicamente esposte svizzere. Dato che nel definire le persone politicamente espo-ste straniere e nazionali il GAFI non opera alcuna distinzione materiale e che per descrivere le rispettive funzioni vengono utilizzati gli stessi termini, nella legge la definizione di persone politicamente esposte svizzere è strutturata in modo equiva-lente a quella utilizzata per le persone politicamente esposte straniere; considerate le peculiarità del sistema elvetico ha poco senso riprendere esattamente le due mede-sime funzioni. Con riferimento al nostro Paese le categorie di persone comprese nella definizione di persone politicamente esposte svizzere di cui all’articolo 2a capoverso 1 lettera b AP-LRD sarebbero le seguenti: i consiglieri federali, il cancel-liere della Confederazione, i consiglieri agli Stati e i consiglieri nazionali, i direttori

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degli uffici e i segretari generali dell’Amministrazione federale, il procuratore gene-rale della Confederazione, i procuratori pubblici federali, i giudici federali, gli alti ufficiali superiori dell’esercito, i presidenti e i segretari generali dei partiti politici nazionali, nonché i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese statali d’importanza nazionale. Sono considerate imprese statali d’impor-tanza nazionale segnatamente La Posta, Swisscom, le FFS, la SUVA, ArmaSuisse, RUAG, Empa/LPMR, IFSN. In accordo con le prescrizioni del GAFI, vengono formalmente designate persone politicamente esposte svizzere unicamente quelle persone alle quali in Svizzera sono state affidate funzioni pubbliche direttive. La definizione non include le persone politicamente esposte a livello regionale, quali i consiglieri di Stato, i procuratori pubblici generali nei Cantoni, i presidenti delle sezioni cantonali dei partiti politici né gli amministratori edili dei Comuni. Confor-memente all’articolo 12 capoverso 1 ORD-FINMA e all’articolo 10 ORD-CFCG, gli intermediari finanziari continueranno tuttavia ad avere l’obbligo di stabilire criteri che permettano il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano un rischio superiore. Ciò permetterà agli intermediari finanziari, sulla base dei chiarimenti e dei criteri da loro elaborati, di designare anche le persone politicamente esposte ai livelli cantonale e comunale come relazione d’affari a rischio elevato, conformemente all’approccio basato sul rischio applicabile in materia.

La definizione di persone politicamente esposte data dal GAFI non include i loro sostituti – a meno che non si tratti di una persona a loro legata –, di modo che vi si rinuncia anche nell’avamprogetto. Nella pratica potrebbe tuttavia succedere che, nel caso in cui siano adempiti uno o più criteri di rischio di cui all’articolo 12 ORD-FINMA o all’articolo 10 ORD-CFCG, il sostituto di una persona politicamente esposta venga comunque considerato una relazione d’affari che comporta un rischio superiore.

Considerato che le funzioni direttive esercitate dalle persone politicamente esposte in un’organizzazione intergovernativa sono definite in modo diverso da quelle esercitate dalle persone politicamente esposte straniere e svizzere, l’avamprogetto ha previsto per questa categoria una lettera a sé stante (art. cpv. 1 lett. c).

Il capoverso 2 infine contiene la definizione di «persone legate a persone politica-mente esposte». Le persone giuridiche non possono invero essere persone politica-mente esposte anche se la definizione di persone politicamente esposte dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a ORD-FINMA e dell’articolo 10 capoverso 4 lettera a ORD-CFCG le include esplicitamente. La nuova definizione dell’articolo 2a LRD tiene conto di questa circostanza. Simultaneamente la definizione dell’articolo 2a LRD viene armonizzata con quella del GAFI. In considerazione della premessa secondo cui gli intermediari finanziari devono accertare gli aventi economicamente diritto di una persona giuridica (art. 4 LRD), gli accresciuti obblighi di diligenza devono essere applicati anche alla relazione d’affari con la persona giuridica in questione se l’avente economicamente diritto di una persona giuridica è stato identificato come persona politicamente esposta. Contrariamente poi a quella inserita nella legge federale del 1° ottobre 201058 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenien-za illecita di persone politicamente esposte (LRAI), la definizione dell’avamprogetto conserva volutamente l’avverbio «riconoscibilmente», in modo da evitare che a un dato momento gli intermediari finanziari che hanno proceduto a tutti i necessari

58 RS 196.1

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chiarimenti possano venire rimproverati ex post di non aver adempito interamente ai loro obblighi di diligenza. Art. 6 AP-LRD Obblighi di diligenza particolari

Dato che gli specifici obblighi di diligenza in relazione con le persone politicamente esposte devono essere disciplinati nella legge, le relative disposizioni concernenti le persone politicamente esposte straniere contenute nell’articolo 12 capoverso 3 ORD-FINMA e nell’articolo 10 capoverso 3 ORD-CFCG vengono riprese nell’articolo 6 capoverso 3 AP-LRD; la rubrica stessa dell’articolo è stata adeguata al suo nuovo contenuto. Secondo la Raccomandazione 12 del GAFI, e contrariamente alle persone politicamente esposte straniere, le persone politicamente esposte nazionali e le persone politicamente esposte presso organizzazioni internazionali non devono essere obbligatoriamente classificate come relazioni d’affari che comportano un rischio superiore. Di conseguenza, l’avamprogetto prevede che le relazioni d’affari con persone politicamente esposte svizzere e con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative vengano qualificate come relazioni d’affari comportanti un rischio superiore solo se sono connesse con almeno un altro fattore di rischio. Per disciplinare questo aspetto, all’articolo 6 LRD è stato aggiunto un apposito capoverso. I due nuovi capoversi integrano anche le persone legate alle persone politicamente esposte coinvolte, cui si applicano, all’occorrenza, i pertinenti obblighi di diligenza.

I criteri di rischio necessari a stabilire quali persone politicamente esposte svizzere o persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative comportano un rischio superiore rimangono iscritti nell’articolo 12 capoverso 2 ORD-FINMA e nell’articolo 10 capoverso 2 ORD-CFCG; gli obblighi di diligenza particolari appli-cabili nel caso in cui una persona politicamente esposta presenti un rischio superiore rimangono invece iscritti nell’articolo 14 ORD-FINMA e nell’articolo 12 ORD-CFCG.

2.4 Qualificazione dei reati fiscali gravi come reati pre-liminari al riciclaggio di denaro

2.4.1 Imposte indirette: truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale (art. 14 cpv. 4 AP-DPA)

Gli elementi costitutivi della nuova truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale s’iscrivono nella truffa in materia di prestazioni (cpv. 1) e di tasse (cpv. 2) di cui all’articolo 14 DPA, ragione per la quale ne devono essere adempiute le condizioni. In altre parole è necessario che a seguito del comportamento subdolo dell’autore sia stata ottenuta con l’inganno una prestazione dall’ente pubblico o che questi sia stato defraudato di una tassa in somma rilevante (elementi costitutivi oggettivi di base).

Tuttavia, affinché la fattispecie della truffa qualificata sia adempiuta, occorre ancora che l’autore abbia agito per mestiere o con il concorso di uno o più terzi (fattispecie alternative) e che, con il suo comportamento, abbia procacciato a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure abbia pregiudicato in entità particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell’ente pubblico (altri elementi costitutivi oggettivi).

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2.4.1.1 Elementi costitutivi oggettivi di base

a) Inganno con astuzia

Analogamente alla truffa nel diritto penale ordinario (art. 146 CP), la truffa ai sensi del DPA si fonda sulla nozione di «inganno con astuzia». Il reato consiste dunque nell’ingannare l’amministrazione inducendola a fornire una prestazione non dovuta (ad es. sussidio, restituzione ecc.) o sottraendole tasse in somma rilevante.

Vi è inganno con astuzia ai sensi dell’articolo 14 DPA quando l’autore ricorre a menzogne, manovre fraudolente o messinscena, oppure semplicemente fornisce false informazioni, impossibili o difficili da verificare o la cui verifica non può essere ragionevolmente pretesa, e anche quando l’autore dissuade l’amministrazione dal compiere la verifica o prevede che tale verifica non si possa fare se non con grande difficoltà o se fa appello alla buona fede. L’astuzia non è tuttavia realizzata, se l’ente pubblico avrebbe potuto proteggersi dalla truffa prestando un minimo d’attenzione o evitando l’errore con il minimo di prudenza che si sarebbe potuto da esso ragionevolmente esigere.

Secondo l’articolo 14 DPA la truffa può presentarsi sotto tre diverse forme:

- affermare cose false;

- dissimulare cose vere;

- confermare subdolamente l’errore.

b) Errore

L’amministrazione deve essere in errore, ossia deve farsi una rappresentazione sbagliata della realtà.

c) Conseguimento fraudolento di una prestazione, sottrazione di una somma importante all’ente pubblico o pregiudizio in altro modo ai suoi interessi pa-trimoniali

Il risultato può concretizzarsi in diversi modi:

- l’autore ha conseguito indebitamente per sé o per un terzo in particolare la restituzione di una tassa o un’altra prestazione da parte dell’amministra-zione, di un’autorità o di un terzo;

- l’autore ha sottratto una somma importante corrispondente a tasse o presta-zioni dovute all’ente pubblico;

- l’autore ha pregiudicato in altro modo gli interessi patrimoniali dell’ente pubblico.

d) Nesso causale

È necessario che vi sia un nesso causale tra gli elementi summenzionati.

2.4.1.2 Altri elementi costitutivi oggettivi

La truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale è realizzata quando, oltre agli elementi oggettivi di base summenzionati, l’autore ha procacciato a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole o ha pregiudicato in

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entità particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell’ente pubblico.

a) Realizzazione del risultato

L’articolo 14 capoverso 4 DPA ricalca la falsità in atti di cui all’articolo 15 DPA. Tuttavia, contrariamente a quest’ultima, affinché la fattispecie della truffa qualificata sia adempiuta, non è sufficiente che l’autore abbia perseguito il fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di pregiudicare gli interessi patrimoniali o i diritti dell’ente pubblico. Occorre che tale risultato si sia effettivamente realizzato e anche in misura particolarmente importante. In effetti l’articolo 14 capoverso 4 DPA è un reato d’evento che si perfeziona quando l’autore o un terzo hanno conseguito me-diante un inganno con astuzia un indebito profitto di entità particolarmente conside-revole oppure hanno pregiudicato in entità particolarmente considerevole gli interes-si patrimoniali dell’ente pubblico.

Anche se può sembrare strana, la ripetizione del risultato è necessaria poiché, affin-ché la fattispecie di base della truffa secondo il capoverso 1 sia adempiuta non occorre che il profitto conseguito sia considerevole.

b) Indebito profitto di entità particolarmente considerevole

La nozione di profitto è molto ampia. Un profitto può essere patrimoniale o di altra natura. Non è nemmeno necessario che l’autore sia esattamente a conoscenza della natura del profitto. È sufficiente che l’autore abbia migliorato la sua situazione personale.

Questa terminologia si presta meglio alle particolarità della truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale che a quelle del «guadagno» dell’attuale artico-lo 14 capoverso 4 DPA con il quale s’intende il ricavato netto di un simile reato59. Neppure il termine «somma» menzionato all’articolo 14 capoverso 2 DPA è adatto al caso grave della truffa in materia di prestazioni (cpv. 1). In effetti, se una tassa è sempre quantificabile in una somma (importo in denaro), le prestazioni non lo sono (ad es. concessione, autorizzazione, contingente).

La precisazione della nozione di entità del profitto è lasciata volontariamente alla giurisprudenza; essa deve prendere in considerazione le peculiarità dell’attività esercitata, del mercato e delle diverse imposte, emolumenti e tasse in questione60. Ad ogni modo si chiarisce che l’indebito profitto deve essere «particolarmente considerevole». L’entità dell’illecito profitto deve pertanto essere superiore a quella stabilita dalla giurisprudenza concernente l’articolo 14 capoverso 2 DPA61. Visto che il reato di cui al capoverso 4 costituisce un crimine, è logico che l’indebito

59 DTF 122 IV 211 consid. 2d pag. 216. 60 Lo spettro va da alcuni per mille delle tasse di bollo fino al 35% dell’imposta preventiva. 61 Secondo la giurisprudenza penale del Tribunale federale in materia fiscale, sono conside-

rate somme rilevanti ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 DPA somme non corrisposte superiori a 15 000 franchi (TF 6B_79/2011). Il Tribunale federale rinvia ai seguenti studi: Edgar H. Paltzer, Der Abgabe- und Steuerbetrug im schweizerischen Bundessteuerrecht im Ver-gleich zu den entsprechenden Regelungen in der BRD und den USA, tesi di dottorato, Zu-rigo 1989, pag. 51; Peter J. Michael, Der Steuer- und Abgabebetrug im schweizerischen Recht, tesi di dottorato, San Gallo 1992, pag. 135; Meier-Schatz/Nobel/Waldburger, Die Auswirkungen eines EU-Beitritts auf den Finanzplatz Schweiz, Zurigo 2001, n. 695, pag. 249. Gli autori rinviano alla prassi adottata dall’AFC di considerare rilevanti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 DPA le somme superiori a 15 000 franchi senza tenere in considerazione le condizioni finanziarie dell’autore.

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profitto conseguito dal suo autore o da un terzo sia più elevato rispetto a quello del reato di cui al capoverso 2, che riveste la gravità di un delitto.

c) A sé o ad altri

L’autore non può eludere la sanzione adducendo di non aver ottenuto nulla per sé, perché è sufficiente che abbia procurato ad altri un indebito profitto.

d) Pregiudizio in entità particolarmente considerevole agli interessi patrimoniali o ad altri diritti dell’ente pubblico

Il pregiudizio agli interessi patrimoniali dell’ente pubblico è stato ripreso in ragione di quanto previsto dalla seconda parte dell’articolo 14 capoverso 2 DPA, nel senso che è data truffa in materia di tasse anche quando il comportamento subdolo dell’au-tore fa sì che l’ente pubblico «venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interes-si patrimoniali». In questo caso è pregiudicato il patrimonio della collettività, ovvero mediante un aumento del passivo, una diminuzione dell’attivo, un mancato aumento dell’attivo o una mancata diminuzione del passivo.

Per quanto riguarda gli «altri diritti», va semplicemente rilevato che, in particolare nel caso di concessioni o di autorizzazioni, non è sempre una questione di «interessi patrimoniali». Inoltre, questa nozione è anche ripresa all’articolo 15 DPA.

Il pregiudizio agli interessi patrimoniali o ad altri diritti dell’ente pubblico deve essere altresì di entità particolarmente considerevole. In caso contrario vi sarebbe uno squilibrio tra la variante del procacciare un indebito profitto e la variante del pregiudicare gli interessi patrimoniali o altri diritti dell’ente pubblico, perché nella seconda variante non è presupposto un elemento costitutivo del reato qualificato.

2.4.1.3 Varianti di elementi costitutivi oggettivi

a) Mestiere

Nel 1990 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza riguardo alla nozione di mestiere62. Secondo la nuova giurisprudenza l’autore fa mestiere se agisce a titolo professionale, ovvero se risulta dal tempo e dalle risorse dedicati agli atti delittuosi, dalla frequenza degli atti durante un periodo determinato, come pure dai proventi prospettati o realizzati, che esercita la sua attività reprensibile come una sorta di professione. Un’attività reprensibile esercitata quasi a titolo accessorio può bastare perché sia considerata svolta per mestiere. Occorre che l’autore miri a con-seguire profitti relativamente regolari che costituiscano un apporto notevole al finanziamento del suo genere di vita e che sia in tal modo entrato, per così dire, nella delinquenza63.

b) Collaborazione con terzi

Oltre all’agire per mestiere, è un elemento costitutivo del reato qualificato la colla-borazione con terzi.

Questo elemento rimpiazza l’agire quale membro di una banda, secondo la defini-zione presente del vigente articolo 14 capoverso 4 DPA. Alla prova dei fatti è emer-

62 DTF 116 IV 319 segg. 63 DTF 119 IV 129; DTF 129 IV 253 consid. 2.1 pag. 254; DTF 123 IV 113 consid. 2c

pag. 116 e le decisioni menzionate.

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so che le infrazioni fiscali gravi non possono essere trattate secondo l’articolo 14 capoverso 4 DPA, perché l’agire quale membro di una banda non può essere dimo-strato. In effetti l’agire in una banda presuppone l’intenzione dei membri della banda di collaborare in vista di commettere diversi distinti reati penali, magari nel dettaglio ancora indeterminati. Tuttavia, soprattutto nel settore dell’imposta sul valore aggiun-to, con pratiche fraudolente (frode carosello e società fenice) e un’organizzazione raffinata è possibile causare ingenti danni commettendo un unico reato. Questa collaborazione, che implica molteplici autori, in futuro deve essere sanzionata più severamente.

L’elemento costitutivo del reato della collaborazione con terzi mira a sottolineare il fatto che gli autori pianificano sistematicamente un reato e ognuno di essi fornisce un contributo essenziale alla sua pianificazione, preparazione ed esecuzione. Essi sono dunque coautori. Una simile collaborazione non può realizzarsi per negligenza. E neppure è sufficiente una partecipazione al reato con un ruolo accessorio nel senso di una complicità. È quanto emerge dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale è considerato coautore chiunque partecipa intenzionalmente alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato collaborando in misura decisiva con gli altri autori, in modo tale che questi risulta coinvolto nel reato come un parte-cipante principale64.

L’autore principale e il coautore terzo hanno entrambi una volontà delittuosa comu-ne ed esercitano un controllo comune sullo svolgimento del reato. Visto che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ognuno di essi è responsabile penalmente per il tutto, sempre che i suoi atti abbiano un nesso causale con il risulta-to, ovvero che vi abbiano contribuito.

2.4.1.4 Elementi costitutivi soggettivi

La truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale è un reato che può essere commesso soltanto intenzionalmente.

Il nuovo articolo 14 capoverso 4 DPA implica il conseguimento effettivo di un considerevole profitto, come è il caso nei reati di base (art. 14 cpv. 1 e 2 DPA). Al contrario, nel vigente articolo 14 capoverso 4 DPA è sufficiente che l’autore abbia avuto l’intenzione di realizzare un guadagno considerevole. Questa innovazione garantisce la doppia coerenza di questo reato qualificato: da un lato, con i reati di base secondo l’articolo 14 DPA; dall’altro, con la truffa fiscale in materia di imposte dirette. Se invece non è conseguito alcun indebito profitto, a determinate condizioni si è in presenza di un tentativo di reato.

Inoltre, il fine speciale non è più necessario visto che non si parla più di «guadagno» (beneficio netto), ma di indebito profitto. In effetti, in ambito doganale, è ammesso che tale profitto sussista già dal momento in cui la merce ha attraversato il confine.

Per quanto riguarda l’imposta preventiva, questa è già sottratta e quindi l’indebito profitto è conseguito, quando l’imposta dovuta non è stata dichiarata né è stato presentato il rendiconto all’AFC entro i termini prescritti.

64 DTF 118 IV 227 consid. 5d/aa pag. 230; DTF 108 IV 88 consid. I.2 pag. 92.

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2.4.1.5 Campo di applicazione della nuova truffa qualificata in materia di tasse, imposte o doganale

L’articolo 14 capoverso 4 AP-DPA non è più limitato al traffico transfrontaliero delle merci, ovvero all’IVA sulle importazioni, ai dazi doganali e alle imposte «speciali» di consumo applicabili in un contesto transfrontaliero. È oramai applica-bile a tutte le imposte, gli emolumenti e le tasse riscossi dalla Confederazione, ovvero l’Amministrazione federale delle contribuzioni e l’Amministrazione federale delle dogane, nei settori fiscale e doganale. Questo concerne in particolare i dazi doganali, l’IVA all’importazione e sulle operazioni e prestazioni eseguite sul territo-rio svizzero, le imposte speciali di consumo (come le imposte sul tabacco, la birra, l’alcol o gli oli minerali), l’imposta preventiva e le tasse di bollo. L’articolo 14 capoverso 4 AP-DPA è pure applicabile alle esenzioni e ai rimborsi di imposte che secondo la giurisprudenza possono essere considerati sussidio65. La nuova truffa qualificata può anche essere applicata in relazione alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, all’imposta sui veicoli o ancora alla tassa sul CO2.

2.4.2 Imposte dirette

I commenti che seguono valgono in linea di principio mutatis mutandis sia per la LIFD che per la LAID, le cui disposizioni penali sono materialmente analoghe. Se una diposizione concerne soltanto una di queste leggi, questo è menzionato esplici-tamente.

2.4.2.1 Titolo prima dell’articolo 186 AP-LIFD e dell’articolo 59 AP-LAID

La legislazione fiscale attuale non comprende fattispecie criminose. Le disposizioni penali vertono, da un lato, sulla violazione degli obblighi procedurali e sulla sottra-zione d’imposta e, dall’altro, sui delitti fiscali. L’avamprogetto prevede di introdurre il nuovo reato fiscale – ossia una fattispecie di crimine – nello stesso titolo (LIFD) e capitolo (LAID) dei delitti, ciò ne esige la ridenominazione in «Delitti fiscali e crimini fiscali».

2.4.2.2 Truffa fiscale (art. 186 AP-LIFD e art. 59 AP-LAID)

Cpv. 1 e 1bi

a) Reato di base, elementi costitutivi del delitto qualificato o del crimine qualifi-cato

Il nuovo reato in materia di imposte dirette, visto che deve essere iscritto nella legge come reato preliminare al riciclaggio, deve poggiare su un reato esistente. Questo reato di base deve essere integrato da elementi costitutivi del reato qualificato che

65 DTAF 2010/6

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giustifichino la sua elevazione al rango di crimine. In qualità di reato di base non può entrare in considerazione l’attuale frode fiscale (art. 186 LIFD e art. 59 cpv. 1 prima fattispecie LAID):

- la frode fiscale secondo l’articolo 186 LIFD e l’articolo 59 capoverso 1 prima fattispecie LAID consiste nel fare uso di documenti alterati o falsi allo scopo di commettere una sottrazione d’imposta. In questo modo la frode fiscale costituisce un reato di pura condotta: il risultato del reato (la riduzione dell’imposta) non è un elemento costitutivo del reato. La ridu-zione dell’imposta deve di conseguenza essere sanzionata come reato d’evento, come avviene nel diritto vigente con la sottrazione d’imposta;

- nel diritto vigente la frode fiscale non è un elemento costitutivo del reato qualificato della sottrazione d’imposta: tra la frode fiscale (art. 186 LIFD e art. 59 cpv. 1 prima fattispecie LAID; reato di pura condotta) e la sottra-zione d’imposta (art. 175 LIFD e art. 56 LAID; reato d’evento) vi è con-corso ideale (cfr. art. 186 cpv. 2 LIFD e art. 59 cpv. 2 LAID). Questo si-gnifica che una condanna per frode fiscale si aggiunge e accumula a una condanna per sottrazione d’imposta;

- l’attuale frode fiscale è realizzata soltanto se l’autore, per commettere una sottrazione d’imposta, fa uso di documenti alterati o falsi. Pertanto già og-gi vi sono disparità ingiustificate tra i contribuenti che per esempio devono presentare conti annuali all’autorità fiscale (considerati documenti secondo l’art. 186 LIFD e 59 LAID) e quelli che non lo fanno o che non sono nemmeno tenuti a farlo: i primi rischiano una condanna sia per sottrazione d’imposta che per frode fiscale, mentre i secondi commettono esclusiva-mente il reato di sottrazione d’imposta. Se quale reato di base fosse man-tenuta l’attuale frode fiscale, coloro che commettono reati fiscali senza fa-re uso di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti beneficerebbero di un trattamento di favore (rischierebbero soltanto una condanna per sottrazione d’imposta), indipendentemente dall’energia cri-minale riposta nel caso concreto.

L’unico reato di base appropriato è dunque la sottrazione d’imposta secondo l’arti-colo 175 capoverso 1 prima fattispecie LIFD e l’articolo 56 capoverso 1 prima fattispecie LAID. Fondandosi su questo reato di base il nuovo diritto prevede due reati qualificati: la truffa fiscale sotto forma di delitto e la truffa fiscale qualificata, considerata un crimine a causa della sua gravità. La qualificazione del reato di base avviene mediante il suo ampliamento con l’aggiunta di due elementi costitutivi del reato qualificato secondo due livelli.

La truffa fiscale come delitto (art. 186 cpv. 1 AP-LIFD e art. 59 cpv. 1 lett. a AP-LAID) amplia il reato di base con i seguenti due elementi costitutivi di un reato qualificato in alternativa l’uno con l’altro:

- «inganno con astuzia dell’autorità fiscale»: cfr. le osservazioni sull’articolo 14 capoverso 4 AP-DPA (n. 2.4.1.1). Questo elemento costi-tutivo del reato ricalca l’inganno con astuzia che caratterizza i delitti con-cernenti le imposte indirette (art. 14 cpv. 1 e 2 DPA).

Per stabilire se una sottrazione d’imposta sia stata commessa con l’astuzia, non si deve (soltanto) considerare se la dichiarazione d’imposta è lacuno-sa. «Se l’illecito della sottrazione d’imposta consiste nella violazione degli

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obblighi di fornire informazioni del diritto fiscale […], le modalità esterne di decorso dell’accadimento divengono irrilevanti, ossia le varianti della commissione e dell’omissione possono essere equiparate. […] In tutti que-sti comportamenti è piuttosto determinante il fatto che il contribuente non informa le autorità fiscali come dovrebbe»66. La mancata dichiarazione non è tuttavia determinante, ma è piuttosto un pezzo tra gli altri del puzzle: nel caso del ricorso all’astuzia ulteriori accorgimenti consentono al contri-buente di non dichiarare (semplicemente) i redditi senza che ciò risulti manifesto e, nel caso di eventuali domande, di fornire risposte che sem-brano plausibili, ma non corrispondono ai fatti. Deve piuttosto essere de-terminante ciò che il contribuente ha già intrapreso per rendere la verifica della sua dichiarazione difficile se non addirittura impossibile. È quanto ri-sulta da commenti pertinenti: «Nel caso della sottrazione d’imposta l’illecito rilevante sotto il profilo penale consiste […] nell’omettere di in-formare debitamente le autorità fiscali su fatti fiscalmente rilevanti»67. Se si riesce a convincere l’amministrazione delle contribuzioni – in particola-re nel quadro dei suoi controlli e delle sue eventuali domande – che con-trariamente alla realtà non esiste ulteriore reddito imponibile, l’intera co-struzione che fonda tale convincimento costituisce un inganno con astuzia: «Convincere un «terzo» a compiere un atto di disposizione patrimoniale a favore dell’autore e quindi a commettere un errore richiede un’energia maggiore di quella necessaria per celare alla vittima un patrimonio del quale essa non sa concretamente che le spetta»68. Nell’ambito del rapporto di diritto fiscale l’autorità fiscale non «sa» generalmente che esistono altri elementi imponibili e che le imposte su tali elementi le spettano. Ciò signi-fica che la mancata dichiarazione non implica necessariamente il ricorso all’astuzia. Anche una (semplice) menzogna che porta alla mancata dichia-razione di un reddito accessorio e il fatto di ripetere (oralmente o per i-scritto) che non ci sono altri redditi oltre quelli dichiarati in risposta a e-ventuali domande dell’autorità fiscale non possono adempiere le condizioni del ricorso all’astuzia. Un siffatto modo di procedere non può rappresentare un «castello di menzogne». Rientra invece nel ricorso all’astuzia la costituzione e la mancata dichiarazione di una società off-shore per la gestione patrimoniale o l’istituzione in più Cantoni di strutture societarie impenetrabili a scopo di sottrazione d’imposta: una società este-ra emette fatture per prestazioni nei confronti di un’impresa svizzera, con la conseguenza di una riduzione dell’utile imponibile dell’impresa svizze-ra. All’atto del controllo emerge che le fatture sono state firmate da perso-ne diverse dagli organi dell’impresa svizzera, mentre ulteriori chiarimenti e domande forniscono dettagli sulle prestazioni fatturate, evidenziando che la società estera appartiene a un azionista sconosciuto. In una simile situa-zione l’autorità fiscale deve giungere alla conclusione che le fatture e quindi le relative spese sono giustificate dall’uso commerciale. In realtà tuttavia la società svizzera e la società estera appartengono al medesimo contribuente svizzero, mentre i terzi che hanno apposto la loro firma sono

66 Meinrad Betschart, Steuerbetrug: «Urkundenmodell», «Arglistmodell» oder dritter Weg?, in ASA 58 pag. 545 segg.

67 Meinrad Betschart, Steuerbetrug: «Urkundenmodell», «Arglistmodell» oder dritter Weg?, in ASA 58 pag. 545 segg.

68 Gunther Arzt, ad art. 146 CP, in Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht II, Basler Kommentar.

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prestanome e le indicazioni concernenti le prestazioni sono inventate. Questa costruzione non può essere individuata semplicemente sulla base di domande e controlli e neanche i dubbi in merito a determinati punti fanno emergere la verità.

Tale costruzione consente nondimeno di certificare in maniera semplice un utile molto basso all’autorità fiscale.

Lo stesso dicasi allorquando una persona privata non dichiara un reddito e in risposta alle domande dall’autorità fiscale giustifica tale reddito con un incremento patrimoniale proveniente da mutui e donazioni all’estero e dal-la vendita di azioni. A conferma di tutto questo vengono prodotti contratti scritti di mutui privati, dichiarazioni o contratti di vendita. Questo agire at-tivo (confezionamento di siffatti documenti e loro presentazione all’autorità fiscale) è inteso a indurre in errore l’autorità fiscale sull’esistenza di reddito imponibile o a confermare subdolamente tale erro-re. Si forniscono indicazioni non verificabili per convincere l’autorità fi-scale che il reddito imponibile non è superiore.

In questi casi si ricorre ad accorgimenti che consentono di dissimulare la mancata dichiarazione di reddito o di sostanza oppure tali da fare apparire plausibili procedure o strutture in caso di domande. Indurre in errore e confermare subdolamente l’errore richiedono accorgimenti (preliminari) che rendono successivamente possibile la mancata dichiarazione e la sua conferma. «Confermare subdolamente significa simulare attivamente»69. Lo stesso vale se una persona adotta diversi accorgimenti per non essere registrata in alcun registro fiscale e sottrarsi a qualsiasi tipo di imposizio-ne.

Oppure:

- «inganno dell’autorità fiscale mediante documenti falsi, alterati o contenu-tisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certi-ficati di salario e altre attestazioni di terzi»: l’inganno può essere realizza-to in alternativa mediante l’impiego di documenti falsi. Con questo elemento costitutivo l’attuale frode fiscale è integrata nel delitto secondo il nuovo diritto, tuttavia con una modifica sostanziale: attualmente, la frode fiscale è concepita come reato di pura condotta, mentre il nuovo reato di cui all’articolo 186 capoverso 1 AP-LIFD e all’articolo 59 capoverso 1 let-tera a AP-LAID è definito come reato d’evento. L’attuale fattispecie della frode fiscale è semplicemente abrogata. Tuttavia l’uso di documenti falsi allo scopo di ingannare l’autorità fiscale resterà sanzionabile penalmente anche in assenza di un risultato (ossia la riduzione dell’imposta): un simile delitto sarà punito come tentativo di reato (art. 186 AP-LIFD e art. 59 AP-LAID in combinato disposto con art. 22 CP).

Con questi due elementi costitutivi del reato in alternativa il nuovo diritto combina in un solo ed unico reato penale il modello dei documenti di cui all’articolo 186 LIFD e all’articolo 59 LAID e il modello dell’astuzia di cui all’articolo 14 DPA.

Inoltre, questo nuovo reato di cui all’articolo 186 capoverso 1 AP-LIFD e all’arti-colo 59 capoverso 1 lettera a AP-LAID è completato con un ulteriore elemento

69 Gunther Arzt, ad art. 146 CP, in Niggli/Wiprächtiger, Strafrecht II, Basler Kommentar.

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costitutivo del reato qualificato che giustifica la definizione quale crimine: «se gli elementi fiscali non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi». Commette una sottrazione d’imposta secondo l’articolo 175 capoverso 1 prima fattispecie LIFD e l’articolo 56 capoverso 1 prima fattispecie LAID il contribuente che fa sì che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione passata in giudicato risulti incompleta. Affinché questo reato di base sia considerato qualificato, occorre inoltre che gli elementi fiscali non dichiarati per periodo fiscale siano di almeno 600 000 franchi. La fissazione di una soglia direttamente nella legge serve soprattutto a indicare con chiarezza agli intermediari finanziari da quale momento sono tenuti a farsi carico dei loro accresciuti obblighi di diligenza e darne comunicazione all’Ufficio di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD).

Sono elementi fiscali determinanti per i clienti che sono contribuenti all’estero quelli che sottostanno all’estero a imposte simili alle imposte disciplinate dalla LIFD e dalla LAID (imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e imposte sui guadagni immobiliari). Non rientrano invece in tale ambito gli elementi fiscali che sottostanno alle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

Per il calcolo del valore soglia possono essere computati soltanto gli elementi fiscali che non sono stati dichiarati (primo reato) a seguito di un reato secondo l’articolo 186 capoverso 1bis AP-LIFD e l’articolo 59 capoverso 1bis AP-LAID. Se, per esem-pio, il risparmio fiscale dalla sottrazione d’imposta secondo l’articolo 186 capoverso 1bis AP-LIFD e l’articolo 59 capoverso 1bis AP-LAID è investito in titoli, e negli anni successivi il ricavo di tali titoli non è dichiarato, la mancata dichiarazione di tale ricavo in sé non realizza ancora il reato di cui all’articolo 186 capoverso 1bis AP-LIFD e all’articolo 59 capoverso 1bis AP-LAID. Gli elementi fiscali non dichiarati negli anni successivi non possono essere dunque presi in considerazione nel calcolo del valore soglia.

b) Elemento costitutivo soggettivo

I reati qualificati presuppongono, a livello soggettivo, l’intenzione. Poiché i nuovi reati penali (tra l’altro) implicano per definizione l’inganno con l’astuzia, è escluso che possano essere commessi per negligenza.

c) Concorso di reati

Tra il reato di base (art. 175 cpv. 1 prima fattispecie LIFD e art. 56 cpv. 1 prima fattispecie LAID) e i reati qualificati (art. 186 cpv. 1 e 1bis AP-LIFD e art. 59 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis AP-LAID) vi è un concorso imperfetto nel senso della specialità. Questo vale in particolare per la variante di reato dell’inganno mediante l’uso di documenti falsi. Il concorso ideale presente nel diritto vigente tra la frode fiscale e la sottrazione d’imposta (cfr. art. 186 cpv. 2 LIFD e art. 59 cpv. 2 LAID) non è ripreso. Il capoverso 2 dell’articolo 186 LIFD e il capoverso 2 dell’articolo 59 LAID non sono pertanto ripresi.

Cpv. 2

Le nuove fattispecie di truffa comprendono comportamenti che nel diritto vigente – a seguito del concorso ideale tra la sottrazione d’imposta e l’attuale truffa fiscale – vanno sussunti anche nell’articolo 175 LIFD e nell’articolo 56 LAID e possono

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essere puniti con multe fino al triplo dell’imposta sottratta. L’importo massimo della multa dipende quindi dall’importo dell’imposta sottratta; a parte ciò esso non sog-giace ad alcuna limitazione. In questo senso il diritto penale fiscale si scosta dal diritto penale ordinario, che stabilisce in 10 000 franchi l’importo massimo della multa (art. 106 cpv. 1 CP).

In futuro queste gravi sottrazioni d’imposta che raggiungono il livello della truffa fiscale saranno punite con pene detentive o pene pecuniarie. Secondo il CP le pene pecuniarie sono limitate quanto all’importo a 360 aliquote giornaliere di 3 000 franchi al massimo, ovvero a 1 080 000 franchi (art. 34 CP). Le pene pecuniarie e le pene detentive da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni sono generalmen-te pronunciate con la condizionale (art. 42 cpv. 1 CP). Le pene sospese condizio-nalmente possono essere cumulate con pena pecuniaria senza condizionale oppure con una multa (art. 42 cpv. 4 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la multa cumulata può ammontare al massimo al 20 per cento della pena pecuniaria. Sono immaginabili deroghe a questa regola in caso di pene di lieve entità, al fine di evitare che la pena cumulata assuma un valore unicamente simbolico70. Questi principi della parte generale del CP dovranno essere osservati se non viene statuita un’altra e diversa normativa per il diritto penale fiscale.

Allo scopo di evitare che per le gravi forme di sottrazione d’imposta attualmente punibili con multe elevate siano comminate in futuro «soltanto» pene pecuniarie limitate nella loro entità e generalmente pronunciate con la condizionale, il nuovo capoverso 2 prevede che in caso di truffa fiscale ai sensi dei capoverso 1 e 1bis sia inoltre pronunciata una multa la cui entità è retta dall’articolo 175 LIFD e dall’articolo 56 LAID. La multa può pertanto ammontare al triplo dell’imposta sottratta. In tal modo la delinquenza fiscale grave non viene minimizzata. Si può inoltre evitare che chi compie una sottrazione d’imposta commettendo una truffa fiscale – ossia un delitto o un crimine – sia punito meno severamente di chi sottrae un uguale importo d’imposta senza ingannare con astuzia l’autorità fiscale o senza falsificare documenti, commettendo quindi un’infrazione meno grave (violazione).

Cpv. 3 (LIFD) e cpv. 2bis (LAID)

La possibilità di un’autodenuncia esente da pena viene estesa a entrambe le forme (delitto e crimine) della nuova truffa fiscale. Per questo motivo sono mantenuti senza modifiche gli articoli 186 capoverso 3 LIFD e 59 capoverso 2bis LAID.

Oltre che dal contribuente, l’autodenuncia può essere presentata da chiunque ha commesso la sottrazione d’imposta oppure vi ha collaborato o partecipato. Inoltre, deve di conseguenza essere esentato dalla pena – a complemento del diritto vigente – chi commette reati finalizzati alla truffa fiscale.

Cpv. 4

Poiché la sottrazione d’imposta secondo l’articolo 175 capoverso 1 prima fattispecie LIFD e l’articolo 56 capoverso 1 prima fattispecie LAID è un reato speciale, questo deve valere anche per i reati qualificati. L’autore non può che essere pertanto il contribuente stesso. Le persone fisiche che in qualsivoglia maniera sono coinvolte nella sottrazione d’imposta (istigazione, complicità, partecipazione) non hanno per definizione questa caratteristica speciale e sono dunque punibili in applicazione delle disposizioni generali del Codice penale. Secondo il diritto vigente, queste

70 Cfr. DTF 135 IV 188 consid. 3.4.4.

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persone rispondono solidalmente con il contribuente per l’imposta sottratta. Sarebbe inammissibile limitare la responsabilità solidale alla sottrazione d’imposta e, in caso di reato qualificato, addossare in tal modo alla collettività l’intero rischio di subire una perdita d’imposta. È pertanto indispensabile, e in sintonia con il nuovo diritto, prevedere una responsabilità solidale anche per le infrazioni secondo l’articolo 186 capoversi 1 e 1bis AP-LIFD e l’articolo 59 capoverso 1 lettera a e capoverso 1bis AP-LAID.

Modifica della rubrica dell’art. 59 AP-LAID

L’articolo 59 capoverso 1 AP-LAID comprende due reati distinti. La lettera a con-cerne la truffa fiscale, mentre la lettera b riguarda l’appropriazione indebita di impo-ste alla fonte. Nella LIFD quest’ultimo reato è disciplinato con una disposizione separata (art. 187 LIFD). Per descrivere più precisamente il contenuto dell’articolo 59 AP-LAID si propone di aggiungere nella rubrica l’espressione «e appropriazione indebita d’imposte alla fonte». Nella versione italiana (e francese) l’espressione «frode fiscale» («fraude fiscale») presente nella rubrica deve inoltre essere sostituita con «truffa fiscale» («escroquerie fiscale») al fine di armonizzare la terminologia con la LIFD, da un lato, e la fiscalità indiretta (art. 14 DPA) e il Codice penale (art. 146 CP), dall’altro.

2.4.2.3 Persone giuridiche (art. 186a AP-LIFD e 59a AP-LAID)

Rapporto tra gli articoli 186a e 186 AP-LIFD e tra gli articoli 59a e 59 AP-LAID

Gli elementi costitutivi del reato di cui agli articoli 186 AP-LIFD e 59 AP-LAID valgono anche quando il reato è commesso a favore di una persona giuridica. Poiché una persona giuridica non può essere condannata a una pena detentiva o pecuniaria, è inoltre necessaria la comminatoria di una pena in deroga all’articolo 186 capoversi 1 e 1bis AP-LIFD e all’articolo 59 capoversi 1 e 1bis AP-LAID. Gli articoli 186a AP-LIFD e 59a AP-LAID disciplinano queste comminatorie di pena. Indipendentemente dalla multa comminata, anche la truffa fiscale commessa da una persona giuridica costituisce un crimine o un delitto.

Persona giuridica come autore del reato (cpv. 1)

Secondo il diritto vigente la persona giuridica è un soggetto di diritto penale. Questo significa, da un lato, che è punita essa stessa in caso di sottrazione d’imposta. D’altro canto, essa è pure punibile per aver prestato aiuto o partecipato a una sottra-zione d’imposta commessa da terzi (cfr. art. 181 LIFD e art. 57 LAID). Inoltre nel diritto vigente sono sanzionabili anche l’organo o il rappresentante della persona giuridica (cfr. art. 181 cpv. 3 LIFD e art. 57 cpv. 1 LAID).

La revisione non modifica la punibilità della persona giuridica (contribuente) in caso di sottrazione di proprie imposte. Il capoverso 1 prescrive espressamente questa punibilità e stabilisce l’altro genere di pena necessario per sanzionare una persona giuridica. Nel caso di reati speciali, le persone fisiche che hanno agito in nome della persona giuridica (organi o rappresentanti) sono punibili come autori in applicazione dell’articolo 29 CP. L’articolo 186a AP-LIFD e l’articolo 59a AP-LAID disciplina-no il genere di pena applicabile alle persone giuridiche. Per le persone fisiche che

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agiscono entrano in linea di conto le conseguenze penali della norma penale di base dell’articolo 186 AP-LIFD e dell’articolo 59 AP-LAID.

Persona giuridica come partecipante al reato

È anche possibile che nell’esercizio della sua attività una persona giuridica partecipi a una truffa fiscale commessa da una persona fisica o da un’altra persona giuridica. In questo caso si applicano le disposizioni generali del CP relativa alla partecipazio-ne (art. 24 segg. CP). Lo stesso dicasi delle persone fisiche che agiscono in nome di persone giuridiche (organi o rappresentanti). Anche in questo caso entrano in linea di conto le conseguenze penali della norma penale di base dell’articolo 186 AP-LIFD e dell’articolo 59 AP-LAID.

Se nel settore d’affari di una persona giuridica si partecipa a una truffa fiscale, la persona giuridica risponde solidalmente dell’imposta sottratta in virtù dell’articolo 186 capoverso 4 AP-LIFD e dell’articolo 59 capoverso 4 AP-LAID. Lo stesso dicasi delle persone fisiche partecipanti che agiscono in nome della persona giuridica (organi o rappresentanti).

Cpv. 2

L’autodenuncia esente da pena è possibile anche in caso di truffa fiscale nel settore d’affari di una persona giuridica. L’esenzione dalla pena a seguito di un’autode-nuncia è garantita dall’articolo 186a AP-LIFD con il rimando alla norma dell’artico-lo 181a LIFD e dall’articolo 59a AP-LAID con il rimando alla norma dell’articolo 57b LAID.

2.4.2.4 Procedura

Procedura in caso di sospetto di truffa fiscale (art. 188 AP-LIFD e art. 61 AP-LAID)

Cpv. 1 e 2

Le fattispecie della truffa fiscale (art. 186 cpv. 1 e 1bis AP-LIFD e art. 59 cpv. 1 lett. a e cpv. 1bis AP-LAID) poggiano sulla sottrazione d’imposta (art. 175 LIFD e art. 56 LAID), nel senso che contemplano diversi elementi costitutivi del reato qualificato rispetto a quest’ultima. Esse si situano dunque in rapporto di specialità con la sottra-zione d’imposta. In questo contesto è l’inchiesta condotta dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni nel quadro del procedimento per sottrazione d’imposta che deve determinare se il sospetto di truffa fiscale è corroborato perché sono pre-senti gli elementi costitutivi del reato qualificato. Nella prassi un procedimento per sottrazione d’imposta è avviato in genere dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni mentre gli eventuali indizi di un reato grave si scoprono soltanto nel corso dell’inchiesta.

Come nell’ambito della legislazione in vigore, per accertare i fatti l’amministrazione cantonale delle contribuzioni dispone (unicamente) dei mezzi offerti dalla procedura ordinaria di tassazione (art. 182 cpv. 3 LIFD). Ciò significa segnatamente che essa non può accedere alle informazioni bancarie, né può ricorrere a mezzi coercitivi. Dovrà accertare la fattispecie nel rispetto dei presupposti degli articoli 190 seguenti LIFD, se del caso in collaborazione con l’AFC (cfr. più sotto).

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Se nel quadro del procedimento per sottrazione d’imposta giunge alla conclusione che è stata commessa una truffa fiscale, l’amministrazione cantonale delle contribu-zioni deve trasmettere gli atti procedurali all’autorità penale competente per il perse-guimento della truffa fiscale. Diversamente da quanto accade nell’ambito della legislazione in vigore essa non potrà più perseguire parallelamente la sottrazione d’imposta perché tra sottrazione d’imposta e truffa fiscale non è dato concorso ideale di reati, bensì specialità di reati.

Il giudizio delle truffe fiscali compete alle autorità penali. Depone a favore di questa soluzione il fatto che già oggi le autorità penali giudicano i delitti fiscali. Questo deve dunque valere anche per il nuovo delitto fiscale (art. 186 cpv. 1 AP-LIFD e art. 59 cpv. 1 lett. a AP-LAID) e, a maggior ragione, per il crimine (art. 186 cpv. 1bis AP-LIFD e art. 59 cpv. 1bis AP-LAID). L’autorità penale può eseguire prima del proprio giudizio ulteriori provvedimenti d’inchiesta. La procedura delle autorità del perseguimento penale è retta dalle prescrizioni del CPP.

La competenza a giudicare delle autorità penali è data altresì quando sono imputate persone giuridiche. Ciò consente di garantire che uno stesso fatto sia giudicato da una stessa e unica autorità.

Le medesime norme sono applicabili in caso di appropriazione indebita di imposte alla fonte. Per questo motivo gli articoli 188 AP-LIFD e 61 AP-LAID si applicano sia alla procedura in caso di sospetto di truffa fiscale, sia alla procedura in caso di sospetto di appropriazione indebita di imposte alla fonte (vedi la nuova rubrica).

Cpv. 2bis (LIFD) e 3 (LAID)

Con la trasmissione degli atti procedurali la competenza a giudicare è trasferita alle autorità penali. La competenza delle autorità penali sussiste anche se esse non do-vessero giudicare come delitto o crimine la fattispecie sottostante. In altre parole, le autorità penali devono mantenere in questi casi la competenza a giudicare la sottra-zione d’imposta, circostanza giustificata da ragioni di efficacia ed efficienza proce-durale.

Un rinvio all’amministrazione cantonale delle contribuzioni non è opportuno anche perché resterebbero aperte due giurisdizioni: una giurisdizione penale e poi una amministrativa. Ne potrebbero derivare notevoli ritardi nella procedura. Il rischio della prescrizione sarebbe scongiurato, visto che questa si estingue dopo la prima sentenza penale o la decisione di multa pronunciata dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. art. 97 cpv. 3 CP e messaggio del 2 marzo 201271 concer-nente la legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP). Ciò non impedisce che dal suo avvio, all’inchiesta e fino alla decisione finale la procedura possa protrarsi per anni.

La soluzione proposta permette infine di evitare i conflitti di competenza.

Se l’amministrazione cantonale delle contribuzioni pronuncia una decisione di multa per sottrazione d’imposta, mentre l’AFC considera opportuna la trasmissione degli atti alle autorità penali per il perseguimento di una truffa fiscale, l’AFC deve ricorre-re contro questa decisione. In questa procedura non si deve giudicare la multa in sé stessa, bensì se l’amministrazione cantonale delle contribuzioni abbia sbagliato a non trasmettere gli atti. Se avesse dovuto farlo, la decisione dell’istanza di ricorso ha

71 FF 2012 2521

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valore di decisione di rinvio e la procedura passa per decisione nelle competenze delle autorità penali.

Cpv. 3 (LIFD)

Viene introdotto un rinvio al crimine fiscale.

Provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC

Art. 190 cpv. 2 AP-LIFD

I reati di cui all’articolo 186 capoversi 1 e 1bis AP-LIFD costituiscono sottrazioni d’imposta particolarmente gravi. Di conseguenza deve essere possibile anche in caso di sospetto di simili reati attuare i provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC.

Art. 194 cpv. 2 AP-LIFD

Se giunge alla conclusione che è stata commessa una truffa fiscale – sia in forma di delitto, sia in forma di crimine – l’AFC deve sporgere denuncia all’autorità cantona-le competente per il procedimento penale. In merito non vi sono cambiamenti rispet-to alla legislazione in vigore (cfr. n. 1.2.4.2 le spiegazioni concernenti la procedura secondo il diritto vigente). Ciò vale anche in caso di appropriazione indebita di imposte alla fonte.

Comunicazione di sospetto degli intermediari finanziari all’Ufficio di comunicazio-ne

Le comunicazioni di sospetti in relazione ai nuovi reati fiscali (concerne tutti i crimini in ambito fiscale che costituiscono reati preliminari al riciclaggio) sono trattate dall’Ufficio di comunicazione sotto l’attuale regime della lotta al riciclaggio di denaro. Questo significa che nel caso di trasmissione a un’autorità di persegui-mento penale, la comunicazione di sospetto è inviata ai ministeri pubblici dei Canto-ni o al Ministero pubblico della Confederazione e non a un’autorità di perseguimen-to penale in materia fiscale.

2.4.2.5 Altri adeguamenti della legislazione fiscale

Prescrizione dell’azione penale (art. 189 cpv. 1 AP-LIFD e art. 60 cpv. 1 AP-LAID)

La revisione del Codice penale relativa alla prescrizione dell’azione penale, entrata in vigore il 1° ottobre 2002, ha comportato tra l’altro una modifica delle disposizioni sulla prescrizione dell’azione penale nel diritto penale accessorio. Le pertinenti disposizioni della LIFD e della LAID non sono ancora state adeguate formalmente, poiché il disegno di legge del Consiglio federale sull’adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del Codice penale non è ancora stato oggetto di dibattiti parlamentari72. Nell’attesa di questi adeguamenti sono applicabili le dispo-sizioni dell’articolo 333 CP.

Secondo il diritto vigente il perseguimento dei delitti fiscali (art. 186 e 187 LIFD e art. 59 LAID) e della sottrazione consumata (art. 175 LIFD e art. 56 cpv. 1 LAID) si

72 FF 2012 2543, cfr. anche messaggio del 2 marzo 2012 concernente la legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP, FF 2012 2521.

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prescrive in 15 anni73; il perseguimento del tentativo di sottrazione (art. 176 LIFD e art. 56 cpv. 2 LAID) in 8 anni74. A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 333 capoverso 6 lettera c CP, un’interruzione della prescrizione dell’azione penale non è più possibile.

Secondo il messaggio del 2 marzo 201275 concernente la legge federale su un ade-guamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP l’azione penale dei delitti fiscali si prescrive come attualmente in 15 anni (e non in 7 anni come nel diritto penale ordinario).

Secondo il diritto penale ordinario l’azione penale dei crimini si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). I reati di cui all’articolo 186 capoverso 1bis AP-LIFD e all’articolo 59 capoverso 1bis AP-LAID costituiscono dei crimini e non è quindi giustificato prevedere per loro un termine di prescrizione più lungo rispetto a quello dei crimini del diritto penale ordinario. Questo deve valere di conseguenza anche per la truffa fiscale (art. 186a AP-LIFD e art. 59a AP-LAID commessa a favore di una persona giuridica.

Di conseguenza, lo stesso termine di prescrizione, ovvero 15 anni, sarà applicabile sia ai crimini che ai delitti.

La formulazione degli articoli 189 capoverso 1AP-LIFD e 60 capoverso 1 AP-LAID tiene conto del disegno di legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP, con la riserva dell’introduzione del crimine fiscale.

Altri adeguamenti necessari (art. 120 cpv. 3 lett. d e art. 152 cpv. 2 AP-LIFD e art. 72p AP-LAID nuovo)

Un riferimento al crimine fiscale è aggiunto all’articolo 120 capoverso 3 lettera d LIFD concernente la prescrizione del diritto di tassare e all’articolo 152 capoverso 2 LIFD sulla procedura di ricupero d’imposta.

Poiché la LAID è una legge quadro, i Cantoni devono adeguare le loro legislazioni alle nuove disposizioni previste (art. 72p AP-LIFD). È necessario fissare un termine congruo a questo scopo.

2.4.3 Applicazione delle nuove disposizioni concernenti i reati fiscali come reati preliminari

Le nuove disposizioni concernenti i reati fiscali come reati preliminari saranno applicabili unicamente alle fattispecie che si sono realizzate dopo la loro entrata in vigore. Pertanto, per i reati fiscali gravi commessi prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni non può essere fatta alcuna comunicazione all’Ufficio di comu-

73 Cfr. per quanto riguarda la truffa fiscale/appropriazione indebita d’imposte alla fonte: art. 189 cpv. 1 LIFD e art. 60 cpv. 1 LAID in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. a CP. Per quanto riguarda la sottrazione consumata: analogamente alla truffa fiscale (cfr. DTF 134 IV 328); secondo la legge sarebbero 20 anni (art. 184 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 58 cpv. 2 LAID in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. b CP).

74 Art. 184 cpv. 1 LIFD e art. 58 cpv. 1 LAID in combinato disposto con art. 333 cpv. 6 lett. b LAID.

75 FF 2012 2521

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nicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD, perché la legislazione in vigore a quel mo-mento non li considerava ancora come crimini (nessuna retroattività).

2.4.4 Assistenza internazionale in materia penale

Al fine di soddisfare le prescrizioni concernenti l’assistenza internazionale in mate-ria penale del GAFI relative ai reati preliminari da introdurre nell’ambito delle imposte dirette (art. 186 cpv. 1bis AP-LIFD e art. 59 cpv. 1bis AP-LAID), è necessario completare in maniera analoga l’articolo 3 capoverso 3 AIMP, nella stessa misura in cui è stato completato in relazione all’articolo 14 capoverso 4 DPA nella legge federale del 3 ottobre 200876 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rive-dute del GAFI.

2.5 Estensione del campo d’applicazione della LRD (prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita)

Titolo della LRD

Poiché si propone di estendere la LRD ad attività commerciali che non hanno niente a che vedere con la vera e propria intermediazione finanziaria, è necessario modifi-care il rispettivo titolo di legge sopprimendo l’aggiunta «nel settore finanziario».

Art. 2 cpv. 1bis (nuovo) AP-LRD

Secondo il nuovo capoverso 1bis nel campo d’applicazione della LRD rientrano ora, oltre agli intermediari finanziari, le persone coinvolte in un contratto di vendita. Si tratta principalmente degli acquirenti e dei venditori e – per la vendita di fondi – dei pubblici ufficiali e degli uffici del registro fondiario implicati nella vendita. Diver-samente dagli intermediari finanziari, queste persone non sottostanno però agli obblighi di diligenza e di chiarimento sanciti nella LRD. Esse devono solo provve-dere affinché venga osservata la prescrizione in materia di pagamento in contanti disciplinata nel nuovo capitolo 1a.

Capitolo 1a AP-LRD (nuovo) Pagamenti nelle operazioni di vendita

Art. 2b AP-LRD (nuovo) Vendita di fondi

Cpv. 1

Questa disposizione dà seguito alla richiesta, presentata negli interventi parlamenta-ri, di impedire il riciclaggio di denaro nella vendita di fondi. Nell’ambito della vendita di fondi è già oggi inusuale pagare in contanti somme di denaro di parecchie migliaia di franchi. La maggior parte dei contratti di vendita di fondi è effettuata me-diante versamento bancario e oggigiorno un venditore dovrebbe riflettere sulla provenienza di una somma di denaro di 100 000 franchi pagata in contanti. La soluzione proposta fa quindi in modo che la prassi diventi regola e stabilisce che in futuro nella vendita di fondi, i pagamenti di oltre 100 000 franchi non possono più

76 RU 2009 361

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essere eseguiti direttamente tra l’acquirente e il venditore, ma devono essere effet-tuati per il tramite di un intermediario finanziario che sottosta alla LRD. Conforme-mente ai suoi compiti legali, spetta quindi all’intermediario finanziario adempiere gli obblighi di diligenza e di chiarimento. Il flusso finanziario può avvenire in vari modi: o tramite la banca (o un altro intermediario finanziario sottoposto alla LRD) dell’acquirente o tramite quella del venditore oppure anche tramite le banche di entrambi.

Grazie a questa semplice normativa è possibile risolvere in ampia misura il proble-ma del riciclaccio di denaro nel settore immobiliare, senza che interi settori (ad es. i notai o gli agenti immobiliari) che non sono intermediari finanziari debbano essere sottoposti – e ciò sarebbe contrario al sistema – agli obblighi di diligenza e di chia-rimento nonché ad altre esigenze sancite nella LRD. Infatti, un simile assoggetta-mento non sarebbe né proporzionato né adeguato. Un agente immobiliare, ad esem-pio, svolge di regola solo un’attività di intermediario. Egli non ha alcun controllo sul flusso finanziario rilevante tra le parti del contratto di vendita. Per contro, gli inter-mediari finanziari implicati nella vendita non hanno alcun interesse proprio all’ope-razione di vendita e possono controllare direttamente il flusso finanziario. Di conse-guenza, sono chiaramente più adatti ad assumersi gli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

La nuova normativa non vieta del tutto il pagamento in contanti, dato che un simile intervento nella libertà economica non è giustificabile. La definizione di una soglia, al di sotto della quale continua a essere possibile il pagamento in contanti, è infine una questione di apprezzamento. Il fatto che la proposta presentata ammetta un pagamento in contanti di 100 000 franchi nasce dalla considerazione che per gli importi inferiori a questa soglia vi siano spesso motivi validi per l’esistenza di denaro in contanti e che quindi non si possa giungere immediatamente alla conclu-sione che si tratti di riciclaggio di denaro. È ad esempio possibile che a seguito di una donazione di denaro in contanti all’interno della famiglia o di un mutuo rimbor-sato, l’acquirente sia in possesso di una somma di denaro maggiore.

Cpv. 2

I contratti di vendita di fondi richiedono per la loro validità un atto pubblico. Inoltre, il trasferimento della proprietà di un fondo necessita l’iscrizione nel registro fondia-rio. Queste esigenze legali poste all’operazione di vendita di fondi consentono di controllare e imporre il rispetto delle modalità di pagamento di cui al capoverso 1. Le parti nell’operazione di vendita di un fondo devono quindi convenire nel contrat-to di vendita che il pagamento della parte del prezzo di vendita eccedente 100 000 franchi, venga effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della LRD. Il pubblico ufficiale che costituisce per atto pubblico il contratto di vendita del fondo è quindi obbligato ad accertare che le parti abbiano concluso l’ac-cordo secondo il capoverso 1. Se ciò non fosse il caso, l’ufficiale pubblico rimanda le parti alla prescrizione e respinge (momentaneamente) l’atto pubblico.

Cpv. 3

Dopo che il contratto di vendita del fondo è stato costituito per atto pubblico ed effettuato il pagamento del prezzo di vendita (o perlomeno una parte) – con l’iscrizione nel registro fondiario del nuovo proprietario del fondo – viene eseguito l’atto di disposizione. Per consentire l’iscrizione, l’intermediario finanziario implica-to deve confermare che il pagamento del prezzo di vendita sia avvenuto per il suo

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tramite secondo il capoverso 1. In caso di un pagamento parziale del prezzo di vendita, l’intermediario finanziario deve confermare che anche l’importo rimanente venga pagato nel rispetto della prescrizione. La conferma dell’intermediario finan-ziario deve essere presentata unitamente ai documenti giustificativi secondo l’articolo 51 dell’ordinanza del 23 settembre 201177 sul registro fondiario (ORF) in originale all’ufficio del registro fondiario all’atto della notificazione dell’iscrizione nel registro fondiario. Il documento giustificativo presentato deve indicare chiara-mente le parti del contratto di vendita in quanto assegnante e assegnatario del paga-mento. Se la prova non può essere fornita, l’ufficio del registro fondiario deve re-spingere la richiesta d’iscrizione del nuovo proprietario. In seguito alla revisione di legge, occorrerebbe completare in maniera corrispondente l’articolo 51 ORF, nel senso che oltre ai documenti giustificativi già prescritti dall’articolo 51 ORF, il richiedente deve ora fornire la prova di cui all’articolo 2b capoverso 3 AP-LRD.

Art. 2c AP-LRD (nuovo) Vendita di cose mobili

Cpv. 1

L’articolo 2c AP-LRD contiene una regola analoga all’articolo 2b AP-LRD relativa alla vendita di cose mobili, tenuto conto che le considerazioni di principio in merito alla vendita di fondi si applicano analogamente. Anche nella vendita di cose mobili i pagamenti in contanti di entità maggiore sono oggigiorno inusuali. Nell’interesse sovraordinato della lotta contro il riciclaggio di denaro, sembra quindi ragionevole ricorrere anche in questo caso a un intermediario finanziario nelle vendite eccedenti un determinato importo. Poiché nel traffico dei pagamenti la maggior parte delle transazioni avviene già oggi per il tramite delle banche o mediante carta di credito – è quindi per il tramite di un intermediario finanziario sottostante alla LRD (cfr. art. 2 cpv. 3 LRD) – neppure questa prescrizione comporta modifiche fondamentali della prassi nel traffico dei pagamenti. Applicando di principio questa disposizione a tutte le vendite di cose mobili, si tiene conto del fatto che il riciclaggio di denaro può verificarsi in tutti i settori dell’operazione di vendita. Se la disposizione si applicasse ad esempio solo alla vendita di pietre preziose e immobili, potrebbe verificarsi un ripiegamento sull’arte, sui cavalli da corsa o sulle automobili di lusso, soggetti nella medesima misura al rischio di riciclaggio di denaro. In questo modo viene quindi attenuata la complessità del campo d’applicazione della disposizione, dato che questa si applica fin da principio solo ai contratti di vendita che superano 100 000 franchi e quindi di regola al segmento superiore di lusso. Ciò risulta oppor-tuno poiché ai fini del riciclaggio di denaro, un’operazione di vendita diventa tanto più attrattiva, quanto più denaro consente di riciclare. Le operazioni di vendita della vita quotidiana come pure l’acquisto di beni di lusso come orologi, gioielli o auto-mobili di un valore inferiore a 100 000 franchi possono invece continuare a essere effettuati in contanti.

Le operazioni di vendita effettuate contrariamente alla prescrizione in materia di pagamento in contanti secondo gli articoli 2b e 2c AP-LRD non sono semplicemente nulle. Soprattutto nei casi in cui le violazioni alla prescrizione non sono intenzionali, sarebbe sproporzionato revocare un contratto in cui le parti sono d’accordo su tutti i punti essenziali. Questo tanto più se si considera che nel frattempo l’oggetto della vendita avrebbe potuto essere nuovamente alienato e le conseguenze della nullità del contratto avrebbero quindi colpito anche terzi non coinvolti. Una simile estensione

77 RS 211.432.1

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delle conseguenze giuridiche non è necessaria, innanzitutto perché la severità della pena di cui all’articolo 38 AP-LRD e la possibilità di applicare la confisca secondo l’articolo 70 CP promuovono ulteriormente l’osservanza della prescrizione in mate-ria di pagamento in contanti e, inoltre, perché ai sensi dell’articolo 20 CO il giudice può sempre ancora dichiarare nullo il contratto, se la sua esecuzione concreta lascia effettivamente intravedere il reato di riciclaggio di denaro.

Cpv. 2

La prassi potrebbe eventualmente mostrare che l’applicazione del capoverso 1 a determinate categorie di operazioni di vendita (a seconda dell’oggetto di vendita o della struttura del contratto) risulta inadeguata. In questi casi il Consiglio federale deve poter emanare regolamentazioni derogatorie, senza che occorra effettuare una modifica di legge.

Art. 38 AP-LRD (nuovo) Violazione della prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

L’osservanza della prescrizione in materia di pagamento in contanti disciplinata negli articoli 2b e 2c AP-LRD deve essere rafforzata con una disposizione penale. Questa disposizione è importante in particolare per la vendite di cose mobili, poiché per questo genere di vendita – diversamente dalla vendita di fondi con le rispettive prescrizioni formali applicabili (cfr. nuovo art. 2b AP-LRD) – l’atto di disposizione del contratto di vendita non può essere impedito in caso di violazione della prescri-zione in materia di pagamento in contanti. L’impostazione della disposizione penale in quanto delitto permette di applicare la responsabilità penale anche alle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 102 CP. Questo è importante segnatamente per la vendita di fondi per la quale si presume che allo scopo del riciclaggio di denaro vengano impiegate anche società fittizie. Tra gli strumenti di lotta contro il riciclag-gio di denaro occorre inoltre rivelare che sulla base dell’articolo 70 CP, il giudice penale può ordinare la confisca di valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato (cosa che per definizione corrisponde al riciclaggio di denaro).

2.6 Adeguamento della LEF (pagamento in contanti agli incanti)

Art. 129 cpv. 1 e 2 AP-LEF

Nell’aggiudicazione di beni mobili si propone di stralciare l’obbligo del pagamento in contanti. Spetta ora all’ufficiale decidere il modo di pagamento. Ciò consente al deliberatario di impiegare mezzi di pagamento moderni come le carte di credito o di debito. Si prevede tuttavia che il pagamento in contanti assumerà una certa impor-tanza anche in futuro, in particolare per le aggiudicazioni di minore entità. Questa ulteriore possibilità di effettuare il pagamento anche in un altro modo, libera il deliberatario dall’obbligo di dover portare con sé somme elevate di denaro in con-tanti.

Il pagamento in contanti è escluso per la parte dell’aggiudicazione che supera i 100 000 franchi. Ciò potrebbe verificarsi per l’acquisto di automobili o di oggetti d’arte. L’obiettivo è rendere impossibile un eventuale riciclaggio di denaro. In tal caso l’ufficiale è libero di scegliere in quale modo debba essere effettuato il paga-mento, ad esempio mediante versamento bancario. È invece ammissibile fornire un

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acconto in contanti fino a un importo di 100 000 franchi oppure senza contanti al termine dell’aggiudicazione, con la possibilità di pagare l’importo restante mediante un versamento posticipato.

Art. 136 AP-LEF

Nel quadro della realizzazione forzata di fondi, il problema del riciclaggio di denaro si accentua. Per questo motivo si propone anche in questo caso di stabilire che i pagamenti eccedenti 100 000 franchi non possano più essere effettuati in contanti, ma debbano imperativamente avvenire per il tramite di un intermediario finanziario sottostante alla LRD. Questa modifica non dovrebbe comportare problemi per i deliberatari in Svizzera, dato che il loro patrimonio in contanti è di regola depositato su un conto presso un istituto finanziario sottostante alla LRD. Inoltre, continua a essere ammissibile l’attuale prassi secondo cui i pagamenti possono essere effettuati mediante assegni bancari. Questa nuova prescrizione comporta invece un onere supplementare per i deliberatari esteri, poiché prima che il denaro possa essere inoltrato all’ufficio d’esecuzione, essi devono versare il prezzo di vendita a un intermediario finanziario sottostante alla LRD.

2.7 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto

2.7.1 Miglioramento dell’assistenza amministrativa all’interno dell’Amministrazione

Art. 29 cpv. 2, 2bis e 2ter (nuovi) AP-LRD

Il progetto di revisione della LRD menzionato al numero 1.2.7 permetterà all’Ufficio di comunicazione di ottenere dagli intermediari finanziari maggiori informazioni necessarie per analizzare le comunicazioni ricevute. Inoltre, l’Ufficio di comunica-zione, in quanto (ora) autorizzato a trasmettere informazioni finanziarie ai suoi omologhi stranieri, potrà in cambio ottenere a sua volta informazioni in virtù del principio di reciprocità. Queste modifiche consentiranno all’Ufficio di comunicazio-ne di migliorare le proprie analisi, poiché in questo modo ha un migliore accesso a informazioni, segnatamente informazioni finanziarie.

L’assistenza amministrativa nazionale rappresenta per l’Ufficio di comunicazione un’ulteriore fonte d’informazione importante. Essa è tuttavia disciplinata in maniera non uniforme e in diverse basi legali. Nel quadro del presente avamprogetto di legge concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI si propone quindi di disciplinare l’assistenza amministrativa nazionale riguardante l’Ufficio di comunicazione direttamente nella LRD. Si tratta di inserire nell’articolo 29 LRD due nuovi capoversi.

Grazie a queste novità, l’assistenza amministrativa nazionale nell’ambito delle analisi preliminari concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati prelimi-nari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrori-smo figura in una base legale sufficientemente esplicita.

Il capoverso 2 disciplina in maniera generale l’obbligo di informare al quale le altre autorità sono tenute nei confronti dell’Ufficio di comunicazione e degli uffici centra-

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li di polizia giudiziaria della Confederazione78. L’assistenza amministrativa deve servire all’analisi dei casi sospetti di riciclaggio di denaro, di reati preliminari, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo. Su richiesta quindi dell’Ufficio di comunicazione e degli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione le autorità menzionate devono rendere noti i dati utili che si trovano in loro possesso, compresi i dati personali degni di particolare protezione, i profili personali, le informazioni finanziarie e le informazioni provenienti da procedimenti amministrativi o penali. Sono soggette a tale obbligo tutte le autorità della Confede-razione, dei Cantoni e dei Comuni delle quali si presume che dispongano di infor-mazioni rilevanti per le analisi dell’Ufficio di comunicazione e degli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Oltre alle autorità fiscali, si tratta delle autorità doganali, degli uffici del registro fondiario, del controllo degli abitanti ecc.

L’ottenimento di queste informazioni mira a migliorare e approfondire il compito principale dell’Ufficio di comunicazione, ovvero l’elaborazione di analisi. Grazie a questa proposta è quindi possibile dare seguito alla richiesta di ottimizzare i compiti dell’Ufficio di comunicazione e, di conseguenza, di incrementare anche l’efficacia del sistema di comunicazione. Ciò non rappresenta una conseguenza diretta dell’introduzione dei reati preliminari al riciclaggio di denaro in materia fiscale, benché anche le autorità fiscali siano interessate da questa nuova disposizione.

I capoversi 2bis e 2ter disciplinano invece l’assistenza amministrativa dell’Ufficio di comunicazione nei confronti di queste autorità, sia nei singoli casi, sia a titolo spon-taneo. Va chiarito che l’assistenza amministrativa in materia di lotta contro il rici-claggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organiz-zata o il finanziamento del terrorismo è limitata. Il contenuto del capoverso 2bis si riferisce al nuovo articolo 30 capoversi 4 e 5 LRD, attualmente in fase di dibattiti parlamentari (cfr. il nuovo art. 30 LRD nel messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro: FF 2012 6234 segg.). All’entrata in vigore di questo articolo va inserito un rinvio corrispondente nel capoverso 2bis per illustrare questo riferimento. In tal modo si garantisce che per quanto riguarda lo scambio di infor-mazioni con l’Ufficio di comunicazione le autorità nazionali sono trattate alla stessa stregua delle autorità estere che ottengono informazioni dall’Ufficio di comunica-zione svizzero tramite le UIF estere. In futuro l’articolo 30 capoversi 4 e 5 LRD disciplinerà concretamente le condizioni per la trasmissione ad autorità terze delle informazioni che l’Ufficio di comunicazione ha ricevuto dai suoi partner esteri (UIF). All’assistenza amministrativa nazionale da parte dell’Ufficio di comunicazio-ne si applicano pertanto le medesime limitazioni che sono parimenti imposte alle UIF estere per l’elaborazione delle informazioni e l’eventuale trasmissione delle stesse alle autorità partner nazionali. La trasmissione di informazioni da parte delle autorità nazionali ad altre autorità è vincolata al consenso preliminare esplicito dell’Ufficio di comunicazione.

Il capoverso 2ter riprende l’esigenza del consenso preliminare di una UIF per quanto riguarda la trasmissione delle sue informazioni ad autorità terze nazionali. Questa esigenza fa parte dei principi del Gruppo Egmont e va osservata imperativamente. Si tratta della medesima esigenza che l’Ufficio di comunicazione pone alle UIF estere,

78 Gli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione sostengono le analisi opera-tive e le indagini di polizia giudiziaria delle autorità di perseguimento penale.

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ragione per cui il presente capoverso 2ter rispecchia l’articolo 30 capoverso 1 lettera d79.

2.7.2 Modifica del sistema di comunicazione

Art. 10 cpv. 1 AP-LRD Blocco dei beni

Il presente avamprogetto prevede l’introduzione di un nuovo tipo di blocco dei beni. Si tratta anche qui di un blocco automatico di cinque giorni che tuttavia non avviene più solo sulla base della comunicazione di un sospetto fondato ai sensi dell’arti-colo 9 LRD. Esso differisce quindi dall’attuale blocco dei beni di cui all’articolo 10 LRD per quanto riguarda il momento del suo inizio.

L’avamprogetto prevede che l’elemento scatenante del blocco dei beni automatico sia la decisione interna dell’Ufficio di comunicazione di inoltrare il caso comunicato alle autorità di perseguimento penale. Questa misura di blocco avviene solo dopo un’analisi approfondita dell’Ufficio di comunicazione basata anche su informazioni e documenti supplementari che l’Ufficio di comunicazione può richiedere. Questa misura di blocco viene applicata se l’Ufficio di comunicazione trasmette una comu-nicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD alle autorità di perseguimento penale, ovvero dopo che il sospetto dell’intermediario finanziario risulta confermato. Questa sepa-razione tra comunicazione e blocco dei beni si applica a tutte le comunicazioni effettuate all’Ufficio di comunicazione in virtù dell’articolo 9LRD.

Durante il trattamento di una comunicazione – senza contare il periodo di tempo nel quale l’Ufficio di comunicazione effettua l’analisi operativa dei casi ricevuti – l’Ufficio di comunicazione contatta l’intermediario finanziario per confermargli il ricevimento della comunicazione di sospetto e comunicargli il seguito che ha dato a questa comunicazione. Quest’ultimo contatto sarà decisivo per la misura di blocco (cfr. anche le spiegazioni in relazione all’art. 23 cpv. 5 AP-LRD più sotto).

Questa soluzione presenta numerosi vantaggi. Effettuando la separazione della comunicazione all’Ufficio di comunicazione dal blocco automatico dei beni la Svizzera tiene anzitutto conto di una critica che il GAFI ha mosso al sistema del nostro Paese. Nel sistema del blocco automatico il cliente che ha impartito un ordine e constata che tale ordine non è stato eseguito può avere il sospetto che le autorità siano state informate sul suo conto. Questo modo di procedere secondo gli articoli 9 e 10 LRD comporta un rischio tipping off che è notevolmente minore nel nuovo sistema. Nonostante la comunicazione all’Ufficio di comunicazione (nel nuovo sistema) le transazioni sul conto o sui conti in questione sono eseguite secondo le indicazioni del cliente. Ciò significa in linea di massima che anche i valori patrimo-niali oggetto della comunicazione possono essere addebitati su indicazione del cliente. In questo senso possono essere eseguiti i pagamenti correnti, ad esempio quelli per i premi assicurativi, le imposte, la pigione oppure per merci e prestazioni di servizi destinati alla vita quotidiana.

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che l’Ufficio di comunicazione non è soggetto alla pressione temporale del termine di blocco di cinque giorni, ma potrà quindi trattare in maniera ancora più approfondita le comunicazioni. Dovrà tuttavia effettuare la sua analisi entro un congruo termine. Questo termine dipende dalle circostanze del singolo caso, in particolare dalla disponibilità delle informazioni.

79 Cfr. messaggio del 27 giugno 2012 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro; FF 2012 6234 segg.

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L’analisi può richiedere più tempo soprattutto nei casi in cui l’Ufficio di comunica-zione necessita di informazioni complementari detenute da un’autorità omologa all’estero. Infine, anche le autorità di perseguimento penale hanno più tempo a disposizione per prendere una decisione in merito al caso inoltrato dall’Ufficio di comunicazione (avvio di un procedimento penale e protrazione o meno del blocco dei beni). Il termine di cinque giorni previsto dall’articolo 10 capoverso 1 AP-LRD inizia a decorrere non appena è stata effettuata alle autorità penali una comunicazio-ne ai sensi dell’articolo 9 LRD. Il blocco si applica ai valori patrimoniali oggetto della comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD.

Art. 9a AP-LRD (nuovo) Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segna-lati (in relazione agli art. 10a e 11 AP-LRD)

a) Scopo dell’art. 9a AP-LRD

Secondo il nuovo sistema presentato in questa sede la comunicazione all’Ufficio di comunicazione non implica più il blocco immediato dei valori patrimoniali segnalati (cfr. commento all’art. 10 cpv. 1 AP-LRD più sopra). Per essere efficace, il sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro deve fornire agli intermediari finanziari i mezzi necessari affinché possano impedire che i valori patrimoniali – la cui comuni-cazione è in quel momento oggetto di analisi dell’Ufficio di comunicazione – sfug-gano a un’eventuale confisca (cfr. art. 305bis cpv. 1 CP) o servano a finanziare il terrorismo. In assenza di un blocco dei beni infatti, mentre l’Ufficio di comunicazio-ne effettua l’analisi sulla base di una comunicazione secondo l’articolo 9 LRD, sul conto del cliente interessato continuano a essere eseguiti ordini. Il nuovo articolo 9a AP-LRD prevede per gli intermediari finanziari l’introduzione di un meccanismo inteso a far fronte a simili situazioni.

Sebbene il cliente non debba in nessun caso essere informato della comunicazione effettuata all’Ufficio di comunicazione (cfr. art. 10a LRD che mette in atto il divieto di informare il cliente – tipping off – previsto dalla Raccomandazione 21 del GAFI), non è escluso che egli possa sospettare che sia stata effettuata una comunicazione, in particolare nei numerosi casi in cui il sospetto si basa su un articolo di stampa. Ciò potrebbe indurre il cliente interessato a tentare di sottrarre i suoi valori patrimoniali a un’eventuale confisca da parte delle autorità penali.

b) Esecuzione di ordini del cliente secondo l’art. 9a cpv. 1 AP-LRD

Dato che la mancata esecuzione di un ordine comporta un rischio di tipping off, l’intermediario finanziario effettua di norma determinati ordini di trasferimento del cliente per i pagamenti correnti. In questo senso l’articolo 9a capoverso 1 AP-LRD consente ad esempio all’intermediario finanziario di effettuare il pagamento, su ordine del cliente, dei premi assicurativi, delle imposte, della pigione oppure di merci e prestazioni di servizi destinati alla vita quotidiana.

c) Transazioni secondo l’art. 9a cpv. 2 AP-LRD

Gli ordini del cliente non vengono eseguiti in presenza di circostanze straordinarie ai sensi dell’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD. Secondo questa disposizione l’interme-diario finanziario deve sospendere l’esecuzione degli ordini di trasferimento che si riferiscono ai valori patrimoniali segnalati nonché darne comunicazione senza indu-gio all’Ufficio di comunicazione.

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La decisione di effettuare la comunicazione all’Ufficio di comunicazione e quindi di fermare una transazione compete all’intermediario finanziario. Esso deve prestare particolare attenzione agli ordini di trasferimento dei clienti, interessati da una comunicazione oggetto di analisi. Dato che è in fase di elaborazione una comunica-zione ai sensi dell’articolo 9 LRD, questa situazione ricade sotto l’articolo 6 capo-verso 2 LRD, ragione per cui l’intermediario finanziario è tenuto a chiedere chiari-menti supplementari per capire lo scopo della transazione in questione. I chiarimenti dell’intermediario finanziario non devono limitarsi unicamente al suo cliente, bensì includere anche il beneficiario della transazione. Questa attenzione particolare comprende anche la sorveglianza dei valori patrimoniali del cliente sulla base del criterio dell’accumulo di transazioni, al fine di evitare che i valori patrimoniali segnalati in virtù dell’articolo 9 LRD diminuiscano a seguito di una ripartizione in piccole tranche.

L’eccezione dell’articolo 9a AP-LRD prevede due casi in cui all’intermediario finanziario non è consentito eseguire gli ordini di trasferimento del suo cliente se questi riguardano valori patrimoniali segnalati all’Ufficio di comunicazione. Questi casi sono citati nel capoverso 2 lettere a e b. La lettera a concerne gli ordini che potrebbero servire a vanificare la confisca dei valori patrimoniali segnalati, mentre la lettera b riguarda l’utilizzazione di questi valori patrimoniali per il finanziamento del terrorismo:

- si è in presenza di ordini del cliente ai sensi dell’articolo 9a capoverso 2 lettera a volti a vanificare la confisca dei valori patrimoniali segnalati in particolare quando l’intermediario finanziario, in considerazione degli ar-ticoli apparsi sulla stampa e a giudicare dall’entità e dal momento in cui gli ordini di pagamento vengono impartiti, deve partire dall’idea che il cli-ente sa o può presume che le autorità adotteranno provvedimenti in vista della confisca. Ne è altresì il caso quando il cliente intende trasferire all’estero una parte cospicua dei valori patrimoniali affidati, in particolare in Stati che non prestano alcuna assistenza giudiziaria internazionale;

- si è in presenza di ordini del cliente ai sensi dell’articolo 9a capoverso 2 lettera b che possono servire al finanziamento del terrorismo ad esempio quando i valori patrimoniali devono essere trasferiti a destinatari sospettati di avere legami con il terrorismo oppure in regioni del mondo note per le reti di terroristi che vi agiscono. Lo stesso dicasi degli ordini di pagamento destinati a istituzioni di pubblica utilità note per contribuire al sostegno di reti di terroristi. Non rientrano invece in questa categoria il pagamento di imposte, di pigioni o altri pagamenti correnti in Svizzera. La provenienza dei valori patrimoniali è irrilevante per accertare se si tratta o no di finan-ziamento del terrorismo. La loro provenienza legale o illegale non costitui-sce una condizione per qualificarli come tali. Se i valori patrimoniali non sembrano destinati al finanziamento del terrorismo, ma si tratta pur sempre ancora di averi di provenienza criminale, le transazioni devono essere so-spese sulla base di entrambi i casi previsti dall’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD.

L’articolo 9a AP-LRD si applica anche in caso di trasferimento di denaro a un altro intermediario finanziario in Svizzera. L’intermediario finanziario che fa una comu-nicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione deve pertanto concentrarsi sullo scopo dell’ordine di trasferimento del cliente. Se constata l’adempimento delle condizioni dell’articolo 9a AP-LRD soltanto dopo il trasferimento del denaro a un

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altro intermediario finanziario in Svizzera, l’intermediario finanziario che ha effet-tuato una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in virtù dell’articolo 9 LRD ne informa tale Ufficio conformemente all’articolo 10a capoverso 2 AP-LRD.

d) Sospensione dell’esecuzione dell’ordine secondo l’art. 9a cpv. 3 AP-LRD

L’intermediario finanziario che si trova in un caso di applicazione dell’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD sospende l’esecuzione dell’ordine del cliente per cinque giorni feriali a contare dal momento della comunicazione dell’ordine del cliente all’Ufficio di comunicazione. L’Ufficio di comunicazione analizza questo ordine del cliente e ne comunica il risultato all’intermediario finanziario. Se alla conclusione della sua analisi l’Ufficio di comunicazione decide di trasmettere la comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD alle autorità di perseguimento penale, si procede al blocco dei beni di cui all’articolo 10 capoverso 1 AP-LRD (cfr. le spiegazioni qui sopra). Il blocco riguarda tutti i valori patrimoniali oggetto di questa comunicazione e quindi anche i pagamenti sospesi ai sensi dell’articolo 9a capoverso 3. L’intermediario finanziario deve comunque eseguire l’ordine oggetto della comunicazione se l’Ufficio di comunicazione gli comunica a sua volta che l’ordine in questione non è problematico oppure se lascia trascorrere il termine di cinque giorni senza informar-lo del risultato delle proprie analisi. L’Ufficio di comunicazione lascerà trascorrere il termine se considera intempestivo o controproducente lo sblocco di tutti i valori patrimoniali a causa del rischio inerente di tipping off oppure per altri motivi tattici.

Nel nuovo sistema la comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD non comporta il blocco dei beni. La sospensione dell’esecuzione degli ordini secondo l’articolo 9a AP-LRD interviene di norma soltanto in una seconda fase. Quest’ultima disposi-zione di legge non può essere applicata autonomamente, ma presuppone sempre l’applicazione preliminare dell’articolo 9 LRD.

Può tuttavia capitare che la misura di sospensione secondo l’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD venga adottata contestualmente alla comunicazione principale di cui all’articolo 9 LRD. Questo può verificarsi quando i sospetti di riciclaggio di denaro dell’intermediario finanziario nascono sulla base di un ordine di trasferimento dei valori patrimoniali da lui gestiti. In casi simili la comunicazione principale e la comunicazione di una determinata transazione sospetta vengono inoltrate conte-stualmente. Se, durante il termine di sospensione di cinque giorni a contare dalla prima transazione non eseguita, pervengono ulteriori ordini del cliente che rientrano altresì nel campo d’applicazione dell’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD, l’intermediario finanziario ne deve dare nuovamente comunicazione all’Ufficio di comunicazione e sospendere la loro esecuzione secondo l’articolo 9a capoverso 3 AP-LRD.

Il nuovo articolo 11 capoverso 1 AP-LRD prevede per le comunicazioni e le sospen-sioni di transazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9a AP-LRD un’esclusione della responsabilità penale e civile analoga a quella prevista per la comunicazione di cui all’articolo 9 LRD.

Questo sistema rafforza la posizione degli intermediari finanziari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e accorda loro nel contempo una certa flessibilità riguardo al proseguimento delle relazioni d’affari.

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Art. 23 cpv. 5 AP-LRD Informazione da parte dell’Ufficio di comunicazione sul seguito dato alla comunicazione di sospetto

Il nuovo capoverso 5 (cfr. anche cpv. 3 art. 9a AP-LRD) mette in atto la vigente prassi dell’Ufficio di comunicazione secondo cui quest’ultimo informa l’intermediario finanziario sulla sua decisione di inoltrare o meno la comunicazione di sospetto a un’autorità di perseguimento penale. In caso di inoltro, l’Ufficio di comunicazione comunica all’intermediario finanziario anche il pubblico ministero al quale è stato inoltrato il caso. L’informazione concernente l’inoltro è importante in particolare in relazione al nuovo blocco dei beni di cui all’articolo 10 capoverso 1 AP-LRD, poiché l’intermediario finanziario deve procedere al blocco dei beni al momento dell’inoltro. Per questo motivo l’Ufficio di comunicazione deve informare l’intermediario finanziario sul seguito che ha dato alla propria analisi. In caso di inoltro, l’Ufficio di comunicazione informa contestualmente l’intermediario finan-ziario sulla durata del termine di blocco legale deciso nel caso concreto.

Art. 34 cpv. 3 AP-LRD

A seguito della nuova regolamentazione del sistema di comunicazione, occorre adeguare anche l’attuale eccezione in vigore concernente il diritto d’accesso delle persone interessate prevista dall’articolo 8 LPD. Il diritto d’accesso non è escluso – come finora – unicamente durante il blocco dei beni di cui all’articolo 10 capover-si 1 e 2. Il diritto d’accesso di una persona interessata deve infatti già essere escluso a contare dall’effettuazione di una comunicazione di cui all’articolo 9 capoverso 1 fino al momento dell’informazione da parte dell’Ufficio di comunicazione di cui all’articolo 23 capoverso 5 AP-LRD. Durante questo periodo in cui l’Ufficio di comunicazione analizza la comunicazione di sospetto, l’interesse d’inchiesta nonché l’interesse di mantenimento del segreto prevalgono anche su eventuali interessi d’accesso della persona interessata.

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Abrogazione del diritto di comunicazione di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP

Il vigente articolo 305ter capoverso 2 CP è entrato in vigore nel 1994, ossia quattro anni prima della LRD. All’epoca, l’intento del legislatore consisteva nel dare all’intermediario finanziario la possibilità di comunicare alle autorità di persegui-mento penale i casi di clienti nei confronti dei quali aveva nutrito un sospetto di attività criminali, senza per questo essere perseguito per violazione del segreto professionale80. È stata la prima disposizione di legge sancita nel diritto svizzero che offriva agli intermediari finanziari la possibilità di comunicare alle autorità un so-spetto di riciclaggio di denaro. Con questa disposizione è stato quindi introdotto un diritto di comunicazione in caso di sospetto. All’epoca, il Consiglio federale non intendeva introdurre nel Codice penale un obbligo di comunicazione, e la LRD (in cui quest’obbligo avrebbe dovuto essere sancito) era in fase di preparazione. Nella prassi il sospetto di cui all’articolo 305ter capoverso 2 CP è stato definito come «sospetto semplice».

Come precedentemente previsto dal legislatore, gli articoli 305ter capoverso 2 CP e 9 LRD si completano per quanto riguarda la conferma del sospetto. In effetti, corri-spondono a una successione logica della costituzione del sospetto. Il sospetto va da un certo disagio nel proseguire la relazione d’affari – per i casi disciplinati all’arti-colo 305ter capoverso 2 CP – al sospetto fondato ai sensi dell’articolo 9 LRD.

Dato che il sospetto costituisce un’opinione personale e soggettiva, non è possibile definire criteri uniformi applicabili a ogni situazione. La natura relativa del criterio di sospetto ha quindi come conseguenza il fatto che le valutazioni possono variare a seconda dell’intermediario finanziario. In effetti, ciò che per un intermediario finan-ziario costituisce un sospetto semplice, può rappresentare per un altro un vero e proprio sospetto fondato. Dall’analisi di un campione di comunicazioni pervenute negli ultimi due anni all’Ufficio di comunicazione è addirittura emerso chiaramente che si ricorre all’articolo 9 LRD anche per comunicare sospetti semplici e, inversa-mente, si ricorre all’articolo 305ter capoverso 2 CP anche per comunicare sospetti fondati.

L’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD impone all’intermediario finanziario di effettuare una comunicazione all’Ufficio di comunicazione in caso di sospetto fondato. Il concetto giuridico generico di «sospetto fondato» non va inter-pretato in senso troppo restrittivo, nel senso che non si devono creare troppi ostacoli. Non corrisponde affatto alla volontà del legislatore presumere un obbligo di comu-nicazione esclusivamente in presenza di conoscenze concrete. Secondo l’interpretazione che ne dà l’Ufficio di comunicazione81 la comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD deve piuttosto essere fatta quando sulla scorta di diverse indica-zioni, dell’obbligo particolare di chiarimento ai sensi dell’articolo 6 LRD e degli indizi che ne risultano si può presumere o perlomeno non si può escludere la prove-

80 Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere) , FF 1993 III pag. 193.

81 Cfr. la prefazione al rapporto d’attività del 2007 dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio: http://www.fedpol.admin.ch/content/fedpol/de/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte.html.

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nienza criminale dei valori patrimoniali. Depone a favore di questa interpretazione anche il fatto che nel quadro della revisione del 200982 dell’articolo 11 capoverso 1 LRD le condizioni per l’esclusione della responsabilità civile e penale sono state modificate nel senso che in caso di comunicazione l’intermediario finanziario non deve più agire «con la diligenza richiesta dalle circostanze», ma unicamente «in buona fede». Le condizioni per escludere la responsabilità civile e penale sono quindi meno restrittive.

La seconda differenza tra gli articoli 305ter capoverso 2 CP e 9 LRD riguarda le conseguenze della comunicazione. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 9 LRD sono accomunate da un blocco dei beni automatico di cui all’articolo 10 LRD, contrariamente a quelle effettuate ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP. Teoricamente questa differenza potrebbe essere giustificata con la graduazione del sospetto. È tuttavia difficile giustificarla nella prassi. In effetti, non solo il sospetto viene interpretato in maniera molto diversa a seconda dell’intermediario finanziario, ma la maggior parte degli intermediari finanziari procede a un blocco dei beni interno anche per le comunicazioni effettuate sulla base dell’articolo 305ter capoverso 2 CP83.

Inoltre, la soppressione del blocco dei beni automatico, proposta nel presente avam-progetto, rende superflua la coesistenza dell’articolo 9 LRD e dell’articolo 305ter capoverso 2 CP. Infine, il nuovo articolo 9a AP-LRD deve essere applicato a tutte le situazioni di comunicazioni. In questo senso, risulta conforme alla logica e alla sistematica legislativa concentrare le basi legali sulle quali si fondano le comunica-zioni di sospetto (vedi anche più sopra n. 1.2.7.1). Il GAFI ha peraltro criticato più volte la coesistenza del diritto e dell’obbligo di comunicazione, raccomandando alla Svizzera di fondere i due concetti84.

L’avamprogetto prevede quindi la soppressione del diritto di comunicazione. L’abrogazione dell’articolo 305ter capoverso 2 CP comporta pure una modifica degli articoli 10a capoverso 1 e 11 capoverso 2 LRD (soppressione del rimando al diritto di comunicazione contenuto in queste disposizioni).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le presenti proposte concernenti l’attuazione degli standard del GAFI nel diritto nazionale consistono essenzialmente in un’ampia estensione degli obblighi di dili-

82 Nuovo testo giusta il n. I 4 della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° febbraio 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

83 Vedi al riguardo la prefazione del rapporto d’attività del 2010 dell’Ufficio di comunica-zione in materia di riciclaggio di denaro:

http://www.fedpol.admin.ch/content/dam/data/kriminalitaet/geldwaescherei/jahresberichte/jb-mros-2010-i.pdf.

84 Cfr. «Rapport d’évaluation mutuelle (rapport de suivi) – Suisse» del 27.10.2009, pag. 22 (http://www.fatf-ga-fi.org/media/fatf/documents/reports/mer/mer%20switzerland%20rapport%20de%20suivi.pdf).

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genza e di comunicazione degli intermediari finanziari nonché nell’obbligo di ricor-rere a questi ultimi per effettuare pagamenti in determinate operazioni di vendita. Questa vasta estensione dell’attività di controllo degli intermediari finanziari, in particolare in relazione al reato preliminare in ambito fiscale, dovrebbe tradursi anche in un aumento delle comunicazioni di sospetto effettuate all’Ufficio di comu-nicazione. Oltre a un maggiore volume di comunicazioni, le modifiche di legge proposte comportano per l’Ufficio di comunicazione nuovi ed estesi compiti e competenze che dovrebbero aumentare l’efficacia delle sue analisi a favore delle autorità di perseguimento penale (estensione dell’assistenza amministrativa all’interno dell’Amministrazione, analisi strategica e modifica del sistema di comu-nicazione).

L’avamprogetto di legge avrà quindi ripercussioni per il personale federale. Il fabbi-sogno di risorse spiegato qui di seguito costituisce una prima stima. Tale fabbisogno verrà specificato nel corso dei lavori.

Per far fronte al maggiore numero di comunicazioni e analisi, il fabbisogno supple-mentare di risorse dell’Ufficio di comunicazione ammonta a circa 10 posti a tempo pieno. A queste risorse si aggiungono le spese per beni e servizi necessari all’esercizio, in particolare dell’infrastruttura informatica, e le spese per la forma-zione del nuovo personale. Al fine di sostenere le indagini del Ministero pubblico della Confederazione occorre quindi prevedere risorse analoghe anche presso la Polizia giudiziaria federale. Al momento è difficile stimare l’entità di tali risorse. Il Ministero pubblico della Confederazione sottoporrà al Parlamento il proprio fabbi-sogno di risorse nel quadro del messaggio sul preventivo.

Anche la sorveglianza del rispetto da parte degli intermediari finanziari degli obbli-ghi derivanti dall’introduzione del reato preliminare in materia fiscale necessita probabilmente di risorse supplementari in termini di personale. La FINMA è tuttavia un ente di diritto pubblico indipendente, finanziata interamente con tasse di vigilan-za ed emolumenti. Pertanto non risulteranno ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione.

Anche le esigenze più elevate in fatto di produzione di prove in relazione alle nuove fattispecie della truffa fiscale avranno ripercussioni per il personale federale. At-tualmente i Cantoni avviano ogni anno circa 6000 procedimenti per sottrazione d’imposta. In futuro una parte non irrilevante di questi casi potrebbe rientrare nelle nuove fattispecie della truffa fiscale. Di conseguenza, potrebbe aumentare la neces-sità di condurre inchieste penali, che l’AFC svolge a favore dei Cantoni. Questo tipo di inchieste è di competenza della divisione Affari penali e inchieste, che con un organico di 20 persone conduce ogni anno circa 40–50 procedimenti concernenti l’imposta federale diretta nei confronti di persone fisiche e giuridiche. Alla luce di queste cifre, occorre prevedere per la Divisione Affari penali e inchieste un maggio-re fabbisogno di personale pari a circa 10 unità. Questo significa un incremento delle spese per il personale. Bisogna inoltre tenere conto delle spese e degli investimenti necessari per la formazione e l’impiego di questi collaboratori.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le autorità fiscali cantonali competenti per l’esecuzione dell’imposta federale diretta conducono già oggi i procedimenti per sottrazione d’imposta. Dato che le modifiche

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tengono essenzialmente conto della gravità del reato, non si prevede un notevole aumento dei procedimenti. Inoltre, in singoli casi di sottrazione d’imposta vengono attualmente condotti dai tribunali penali procedimenti per frode fiscale. Lo stralcio di questi procedimenti non ha ripercussioni sulle amministrazioni cantonali delle contribuzioni dal momento che, a causa del concorso ideale tra sottrazione d’imposta e frode fiscale, questi casi vengono valutati già oggi nel quadro dei proce-dimenti per sottrazione d’imposta. Per queste ragioni non sono previste ripercussioni per le amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni, perlomeno non in relazione all’effettivo del personale.

Per le autorità penali possono tuttavia risultare ripercussioni. Infatti è un dato di fatto che attualmente il numero di procedimenti per frode fiscale è esiguo. Tuttavia, secondo il nuovo diritto, tutti i casi gravi sanzionati oggigiorno con una multa devo-no essere trasmessi alle autorità penali. Questo può senz’altro determinare un au-mento del carico di lavoro delle autorità cantonali interessate. Al momento non è possibile stimare le ripercussioni sull’effettivo del personale.

3.3 Ripercussioni per l’economia

Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La conversione di azioni al portatore in azioni nominative comporta una modifica-zione dello statuto della società. L’atto pubblico necessario per la modifica dello statuto e l’iscrizione del nuovo tipo di azione nel registro di commercio determinano costi. Si tratta tuttavia di costi unici.

Obbligo di annunciare alla società secondo il CO

L’obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore e l’obbligo di annunciare riguardo agli aventi economicamente diritto alle azioni e alle quote sociali rappre-sentano per la società un onere amministrativo (tenuta dell’elenco, controllo dell’osservanza dell’obbligo di annunciare) che causa costi. L’ammontare di questi costi dovrebbe tuttavia dipendere dalle dimensioni, dalla struttura e dall’organizzazione della società.

Annuncio a un intermediario finanziario secondo il CO

La creazione di un sistema in cui l’annuncio può essere fatto a un intermediario finanziario consentirebbe a certi istituti di estendere la loro offerta di servizi e quindi di sfruttare l’infrastruttura esistente. L’annuncio a un intermediario finanziario permetterebbe eventualmente alla società di risparmiare, a seconda delle sue dimen-sioni, della sua struttura e della sua organizzazione, sui costi necessari per appronta-re un sistema proprio.

Reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro

L’introduzione di un nuovo reato preliminare nell’ambito delle imposte dirette e l’estensione dell’articolo 14 capoverso 4 DPA potrebbero determinare per gli inter-mediari finanziari costi supplementari dovuti all’adempimento degli obblighi di diligenza. È tuttavia difficile stimare questi costi.

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Prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

L’introduzione dell’obbligo di effettuare il pagamento del prezzo di vendita tramite un intermediario finanziario nelle vendite superiori a un determinato importo ha il vantaggio di rendere il diritto svizzero conforme alle Raccomandazioni del GAFI e di aumentare la trasparenza e la sicurezza nel traffico dei pagamenti. A questo vantaggio si contrappongono un certo onere ed eventuali costi di transazione a carico delle parti del contratto di compravendita. I costi sono tuttavia trascurabili in considerazione del vantaggio conseguibile, in particolare se si tiene conto del fatto che oggigiorno i pagamenti superiori all’importo previsto sono di norma effettuati mediante versamenti bancari. Al momento non è possibile stimare né l’onere neces-sario né i rispettivi costi.

4 Programma di legislatura

L’avamprogetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201285 sul pro-gramma di legislatura 2011–2015.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le disposizioni proposte si fondano sulle stesse basi costituzionali dei testi di legge sottoposti a revisione. Se concerne operazioni di vendita non effettuate a titolo commerciale, il capitolo 1a dell’avamprogetto di revisione della LRD poggia sull’articolo 122 della Costituzione86.

5.2 Conciliabilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera partecipa attivamente agli sforzi della comunità internazionale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essa è membro fondatore del GAFI, le cui Raccomandazioni rivedute costituiscono i nuovi standard internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-smo. Questi standard non sono norme di diritto imperativo come quelle di una convenzione internazionale ratificata, tuttavia, ogni Paese che li approva è politica-mente tenuto a impegnarsi affinché vengano attuati nel proprio ordinamento giuridi-co. Il GAFI è consapevole che i singoli Paesi abbiano sistemi giuridici e finanziari diversi e che quindi non tutti possano procedere allo stesso modo per raggiungere l’obiettivo comune. Di conseguenza, le Raccomandazioni stabiliscono gli standard minimi che devono essere attuati nei singoli Paesi mediante l’adozione di misure adeguate e in considerazione delle circostanze e del quadro costituzionale. Le Rac-comandazioni del GAFI sono state attuate anche da Paesi non membri e riconosciute

85 FF 2012 305; pag. 433 86 RS 101

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dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale quali standard interna-zionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terro-rismo.

Come gli altri Paesi membri del GAFI, anche la Svizzera ha approvato le Racco-mandazione rivedute. Essa è pertanto tenuta ad attuarle nel diritto interno al fine di soddisfare i suoi impegni internazionali. Questa attuazione dovrebbe in effetti avve-nire con il presente avamprogetto. Nel quadro di un esame, il GAFI verificherà la conformità della legislazione svizzera con le proprie Raccomandazioni.

5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto riveste esclusivamente la forma di legge. In virtù dell’articolo 164 capoverso 1 lettera a Cost. tutte le disposizioni che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

L’avamprogetto non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Rispetto dei principi della legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

5.6 Delega di competenze legislative

Prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

Nell’articolo 2c capoverso 2 AP-LRD (Pagamento in contanti nella vendita di cose mobili), la LRD autorizza il Consiglio federale a disciplinare le eccezioni di cui al capoverso 1. Si tratta di un mandato legislativo che autorizza unicamente a emanare, tramite ordinanza, disposizioni di esecuzione e non di una delega legislativa per l’emanazione di ordinanze sostitutive della legge. Non è pertanto necessario motiva-re ulteriormente il mandato legislativo.

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2012–

Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Grup-po d’azione finanziaria rivedute nel 2012

del Avamprogetto del 27 febbraio 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile2

Art. 52 cpv. 2 2 Le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che

non si prefiggono uno scopo economico non abbisognanodell’iscrizione.

La disposizione transitoria della modifica del … ha il tenore seguente:

Titolo finale, art. 6b cpv. 2bis (nuovo) 2bis Per le fondazioni ecclesiastiche e le fondazioni di famiglia che al

momento dell’entrata in vigore della modifica del … (art. 52 cpv. 2) non sono iscritte nel registro di commercio, il termine di adeguamento è di due anni.

2. Codice delle obbligazioni3

Art. 627 n. 7 Abrogato

Art. 686 cpv. 1, secondo periodo (nuovo), e 5 (nuovo) 1 … Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in

1 FF 2013 ... 2 RS 210 3 RS 220

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Svizzera. 5 I documenti che sono serviti all’iscrizione devono essere conservatiper dieci anni dopo la cancellazione dal libro delle azioni del proprie-tario o dell’usufruttuario.

Art. 697i (nuovo) L. Obbligo di annunciare dell’azionista 1. Obbligo di annunciare del titolare di azioni al portatore

1 Chi acquista azioni al portatore di una società le cui azioni non sono quotate in borsa deve annunciare senza indugio alla società tale acqui-sto, il proprio nome e cognome, oppure la propria ragione sociale,nonché il proprio indirizzo. 2 Egli deve provare di essere in possesso dell’azione al portatore eidentificarsi come segue:

a. quale persona fisica: mediante un documento d’identità uffi-ciale provvisto di fotografia, nello specifico mediantel’originale o la copia del passaporto, della carta d’identità odella licenza di condurre;

b. quale persona giuridica svizzera: mediante un estratto del re-gistro di commercio;

c. quale persona giuridica straniera: mediante un estratto attua-le autenticato del registro di commercio estero o medianteun documento equivalente.

3 Egli deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del co-gnome o della ragione sociale, oppure dell'indirizzo.

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Art. 697j (nuovo) 2. Annuncio dell'avente economicamente diritto

1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipa-zione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei voti, deve annunciare senza indugio alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona che, ai sensi dell'articolo 2a capoversi 3 e 4 della legge del 10 ottobre 19974 sul riciclaggio di denaro, è l'avente economicamente diritto alle azioni. 2 L’azionista deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

Art. 697k (nuovo) 3. Annuncio a un intermediario finanziario e obbligo di informare di quest'ultimo

1 L'assemblea generale può prevedere che gli annunci di cui agliarticoli 697i e 697j concernenti le azioni al portatore non siano fattialla società, ma a un intermediario finanziario ai sensi della legge del10 ottobre 19975 sul riciclaggio di denaro. 2 Il consiglio d'amministrazione designa l'intermediario finanziario dicui al capoverso 1 e comunica la sua identità agli azionisti. 3 L’intermediario finanziario deve informare in ogni momento la società sulle azioni al portatore per le quali è stato annunciato l'acqui-sto, il nome e il cognome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzodell’azionista ed è stato provato il possesso, e sulle azioni per le qualiè stato fatto un annuncio ai sensi dell’articolo 697j.

Art. 697l (nuovo) 4. Elenco

1 Il consiglio d’amministrazione tiene un elenco dei titolari di azioni alportatore e degli aventi economicamente diritto annunciati ai sensidell’articolo 697j. 2 L’elenco contiene il nome e il cognome, o la ragione sociale, nonchél’indirizzo dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economica-mente diritto. 3 I documenti che sono serviti a un annuncio ai sensi degli articoli697i e 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancella-zione della persona dall’elenco. 4 Se la società ha designato un intermediario finanziario ai sensidell’articolo 697k, incombe a questi la responsabilità di tenere l’elencoe di conservare i documenti.

4 RS 955.0 5 RS 955.0

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5 L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi inogni momento in Svizzera.

Art. 697m (nuovo) 5. Inosservanza dell’obbligo di annunciare

1 L’azionista non può esercitare i diritti sociali legati alle azioni il cuiacquisto è soggetto all’obbligo di annunciare fintanto che non ha ottemperato a tale obbligo. 2 L’azionista può far valere i diritti patrimoniali legati a tali azionisoltanto quando ha ottemperato al suo obbligo di annunciare. 3 Se l'azionista non ottempera al suo obbligo di annunciare entro unmese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Sevi ottempera in un secondo momento, può far valere i diritti patrimo-niali maturati da quel momento. 4 Il consiglio d'amministrazione si assicura che nessun azionista eser-citi i propri diritti in violazione dell'obbligo di annunciare.

Art. 704a (nuovo) 3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominati-ve

La deliberazione dell’assemblea generale sulla conversione di azionial portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano piùdifficile la conversione.

Art. 718 cpv. 4 4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata

in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al librodelle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.

Art. 747 1 Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'artico-

lo 697l, nonché i documenti che sono serviti ad esso, devono essereconservati in un luogo sicuro per dieci anni dopo la cancellazionedella società. Questo luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio. 2 Il libro delle azioni e l’elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

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Art. 790 cpv. 1, secondo periodo (nuovo), e 5 (nuovo) 1 … Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in

Svizzera. 5 I documenti che sono serviti all’iscrizione devono essere conservatiper dieci anni dopo la cancellazione della persona dal libro delle quotesociali.

Art. 790a (nuovo) IIIbis. Obbligo di annunciare gli aventi economica-mente diritto

1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo intal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei voti, deve annunciare senzaindugio alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona che, ai sensi dell'articolo 2a capoversi 3 e 4 della legge del 10 ottobre19976 sul riciclaggio di denaro, è l'avente economicamente diritto allequote sociali. 2 Egli deve annunciare alla società ogni modifica del nome, del co-gnome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto. 3 Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elencodegli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di annunciare (art. 697m) si applicano per analogia.

Art. 814 cpv. 3 3 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata

in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore. Essadeve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco degli aventi eco-nomicamente diritto di cui all’articolo 697l.

Art. 837 3.Elenco dei soci 1 La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il

cognome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzo di ogni socio. Tienel'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento inSvizzera. 2 I documenti che sono serviti all’iscrizione devono essere conservatiper dieci anni dopo la cancellazione del socio dall’elenco.

6 RS 955.0

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Art. 898 cpv. 2 2 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata

in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all’elenco dei soci di cui all’articolo 697l.

Le diposizioni transitorie delle modifiche del … hanno il tenore seguente:

Art. 1 A. Regola generale 1 Le disposizioni del titolo finale del Codice civile si applicano alla

presente legge, sempre che le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti. 2 Dall’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessasi applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2 B. Adeguamento di statuti e regola-menti

1 Le società che, al momento dell’entrata in vigore della presentelegge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformialle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro rego-lamenti entro due anni. 2 Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovodiritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo perdue anni.

Art. 3 C. Obbligo di annunciare

1 Le persone che all’entrata in vigore della presente legge già deten-gono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annuncia-re previsti agli articoli 697i e 697j in caso di acquisto di azioni. 2 Il termine per la decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge.

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3. Legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 129 cpv. 1 e 2 1 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l'aggiudi-

cazione. L'ufficiale può accordare un termine per il pagamento di 20giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l'ufficio d'esecuzione può disporre del denaro irrevocabilmente. 2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo supera tale importo, il pagamento della parte del prezzoeccedente i 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di unintermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro. L'ufficiale esecutore stabilisce il modo di paga-mento.

Art. 136 c. Modo di pagamento

1 L'ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d'incan-to; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo. 2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo supera tale importo, il pagamento della parte del prezzoeccedente i 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di unintermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 19979 sul riciclaggio di denaro.

7 RS 281.1 8 RS 955.0 9 RS 955.0

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4. Codice penale10

Art. 305ter cpv. 2 Abrogato

Art. 327 (nuovo) Violazione dell’obbligo di annunciare di diritto societario

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente:

a. non ottempera all'obbligo secondo l'articolo 697i capoverso 1 del Codice delle obbligazioni11 di annunciare l'acquisto di a-zioni al portatore, il proprio nome e cognome, oppure la pro-pria ragione sociale, nonché il proprio indirizzo;

b. non ottempera all'obbligo secondo l'articolo 697j capoverso 1 del Codice delle obbligazioni di annunciare il nome, il co-gnome e l'indirizzo della persona avente economicamente di-ritto alle azioni;

c. non ottempera all'obbligo secondo gli articoli 697i capover-so 3 e 697j capoverso 2 del Codice delle obbligazioni di an-nunciare una modifica del nome, del cognome, della ragionesociale o dell'indirizzo.

Art. 327a (nuovo) Violazione degli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente, non tiene corretta-mente uno dei seguenti elenchi:

a. nel caso di una società anonima: il libro delle azioni di cuiall'articolo 686 o l'elenco dei titolari di azioni al portatore edegli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all'arti-colo 697l del Codice delle obbligazioni12;

b. nel caso di una società a garanzia limitata: il libro delle quotedi cui all'articolo 790 del Codice delle obbligazioni o l'elencodegli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cuiall'articolo 790a del Codice delle obbligazioni;

c. nel caso di una società cooperativa: l'elenco dei soci di cui all'articolo 837 del Codice delle obbligazioni.

10 RS 311.0 11 RS 220 12 RS 220

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Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanzia-ria rivedute nel 2012 RU

5. Legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo

Art. 14 cpv. 4

4 Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commetteinfrazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia di tasse, imposte edoganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto dientità particolarmente considerevole oppure pregiudica in entità particolarmente considerevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell’ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque annio con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una penapecuniaria.

6. Assistenza in materia penale del 20 marzo 198114

Art. 3 cpv. 3 lett. b 3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

b. a una domanda secondo la presente legge se il procedimento verte su: 1. una truffa qualificata in materia di tasse secondo l’articolo 14 capoverso

4 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale ammini-strativo;

2. una truffa fiscale qualificata secondo l’articolo 186 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199016 sull’imposta federale diretta;

3. una truffa fiscale qualificata secondo l'articolo 59 capoverso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199017 sull’armonizzazione delle impo-ste dirette dei Cantoni e dei Comuni.

7. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull’imposta federale diretta

Art. 120 cpv. 3 lett. d 3 Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

d. il promovimento di un procedimento penale per sottrazione consumata d’imposta, truffa fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte.

13 RS 313.0 14 RS 351.1 15 RS 313.0 16 RS 642.11 17 RS 642.14 18 RS 642.11

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Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanzia-ria rivedute nel 2012 RU

Art. 152 cpv. 2 2 Il promovimento di un procedimento penale per sottrazione d’imposta, truffa fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d’imposta.

Titolo prima dell’art. 186

Titolo secondo: Delitti fiscali e crimini fiscali

Art. 186, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 e 4 (nuovo)

Truffa fiscale

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque commette intenzionalmente una sottrazione d’imposta secondo l’articolo 175 capo-verso 1 primo comma

a. facendo uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisti-camente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi; oppure

b. ingannando con astuzia l’autorità fiscale affermando cose false o dissimu-lando cose vere oppure confermandone con astuzia l’errore.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una truffa fiscale secondo il capoverso 1 se gli elementi imponi-bili non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi. 2 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis è pronunciata anche una multa, il cui ammonta-re è stabilito secondo l'articolo 175.

4 Chiunque partecipa a una truffa fiscale secondo il capoverso 1 o 1bis risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta sottratta.

Art. 186a (nuovo) Persone giuridiche 1 Se una truffa fiscale ai sensi dell’articolo 186 capoverso 1 o 1bis è stata commessa a favore di una persona giuridica, quest’ultima è punita con una multa. L'ammontare della multa va

a. per una truffa fiscale secondo l’articolo 186 capoverso 1: dall’equivalente al triplo dell’imposta sottratta;

b. per una truffa fiscale secondo l’articolo 186 capoverso 1bis: dal doppio al quintuplo dell’imposta sottratta.

2 Le disposizioni sull'autodenuncia secondo l'articolo 181a si applicano per analogia.

Art. 188, rubrica, nonché cpv. 1, 2, 2bis (nuovo) e 3

Procedura in caso di sospetto di truffa fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte

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1 Se, nel quadro della procedura secondo l'articolo 183, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta conclude che sia stata commessa una truffa fiscale o un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, trasmette gli atti procedurali all’autorità penale competente per il perseguimento del delitto fiscale o del crimine fiscale cantonale. Questa autorità persegue anche il delitto o il crimine in materia d’imposta federale diretta. 2 La procedura dinanzi alle autorità di perseguimento penale è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200719 (CPP). 2bis La competenza delle autorità di perseguimento penale sussiste in ogni caso. 3 Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale o il crimine fiscale cantonale, il delitto o il crimine commesso in materia d’imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale federale.

Art. 189 cpv. 1 1 L’azione penale per delitti fiscali e crimini fiscali si prescrive in quindici anni dall’ultima attività delittuosa.

Art. 190 cpv. 2 2 Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d’imposta (art. 175 e 176), i delitti fiscali (art. 186 cpv. 1 e 187) e i crimini fiscali (art. 186 cpv. 1bis).

Art. 193 cpv. 4 4 Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell’inchiesta può essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d’imposta oppure in quello per truffa fiscale ovvero per appropriazione indebita d’imposta alla fonte.

Art. 194 cpv. 2 2 Se conclude che sia stata commessa una truffa fiscale o un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni sporge denuncia all’autorità cantonale competente per il procedimento penale.

19 RS 312.0 20 RS 173.110

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8. Legge federale del 14 dicembre 199021 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Titolo prima dell’art. 59

Capitolo 2: Delitti fiscali e crimini fiscali

Art. 59, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis (nuovo), 2 e 4 (nuovo)

Truffa fiscale e appropriazione indebita d’imposta alla fonte 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:

a. chiunque commette intenzionalmente una sottrazione d’imposta secondo l’articolo 56 capoverso 1 primo comma: 1. facendo uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenuti-

sticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certi-ficati di salario e altre attestazioni di terzi, oppure

2. ingannando con astuzia l’autorità fiscale affermando cose false o dissi-mulando cose vere oppure confermandone con astuzia l’errore;

b. chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta.

1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque commette una truffa fiscale secondo il capoverso 1 lettera a, se gli elemen-ti imponibili non dichiarati ammontano almeno a 600 000 franchi. 2 Nei casi di cui ai capoversi 1 lettera a e 1bis è pronunciata anche una multa, il cui ammontare è stabilito secondo l'articolo 56. 4 Chiunque partecipa a una truffa fiscale secondo il capoverso 1 lettera a o 1bis risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta sottratta.

Art. 59a (nuovo) Persone giuridiche 1 Se una truffa fiscale ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a o 1bis è stata commessa a favore di una persona giuridica, quest’ultima è punita con una multa. L'ammontare della multa va

a. per una truffa fiscale secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera a: dall’equivalente al triplo dell’imposta sottratta;

b. per una truffa fiscale secondo l’articolo 59 capoverso 1bis: dal doppio al quintuplo dell’imposta sottratta.

2 Le disposizioni sull'autodenuncia secondo l'articolo 57b si applicano per analogia.

21 RS 642.14

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Art. 60 cpv. 1 1 L’azione penale per delitti fiscali e crimini fiscali si prescrive in quindici anni dall’ultima attività delittuosa.

Art. 61 Procedura in caso di sospetto di truffa fiscale o appropriazione indebita d'imposte alla fonte ed esecuzione

1 Se, nel quadro della procedura secondo l'articolo 57a, l'autorità conclude che sia stata commessa una truffa fiscale o un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, trasmette gli atti procedurali all’autorità cantonale competente per il procedimento penale. 2 La procedura penale dinanzi alle autorità di perseguimento penale e l’esecuzione della pena sono rette dal diritto cantonale, sempre che il diritto federale non dispon-ga altrimenti. Le decisioni in ultima istanza cantonale possono essere impugnate mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale. 3 La competenza delle autorità di perseguimento penale sussiste in ogni caso.

Art. 72p (nuovo) Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del xx [mese] 20xx

1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 59, 59a, 60 capoverso 1 e 61 entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del xx. [mese] 20xx. 2 Scaduto tale termine, queste disposizioni si applicano direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale sia ad esse contrario.

9. Legge del 23 giugno 200622 sugli investimenti collettivi

Art. 46 cpv. 3

3 La SICAV tiene:

a. un libro delle azioni d'imprenditore nel quale sono iscritti i nomi e gli indi-rizzi;

b. un elenco secondo l'articolo 697l del Codice delle obbligazioni23, se le sue azioni non sono quotate in borsa. Essa può incaricare un intermediario fi-nanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 199724 sul riciclaggio di dena-ro di tenere l'elenco.

Art. 46bis (nuovo) Obblighi di annunciare

22 RS 951.31 23 RS 220 24 RS 955.0

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1 Gli azionisti le cui azioni non sono quotate in borsa sottostanno agli obblighi di annunciare secondo gli articoli 697i e 697j del Codice delle obbligazioni25. 2 La SICAV, le cui azioni non sono quotate in borsa, informa senza indugio gli azionisti interessati se questi secondo le indicazioni nel libro delle azioni o nell'elen-co detengono più del 5 per cento del capitale o dei voti. 3 Le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di annunciare sono determinate dall'articolo 697m del Codice delle obbligazioni.

Art. 149 cpv. 1 lett. f (nuova)

f. non tiene in modo corretto il libro delle azioni di cui all'articolo 46 capover-so 3 lettera a.

10. Legge del 10 ottobre 199726 sul riciclaggio di denaro

Titolo

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Art. 2 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Il capitolo 1a e l’articolo 38 della presente legge si applicano unicamente alle parti a vendite di cose mobili e fondi di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice delle obbligazioni27 e ai pubblici ufficiali e agli uffici del registro fondiario implicati nell’operazione di vendita.

Art. 2a (nuovo) Definizioni 1 Per persone politicamente esposte a tenore della presente legge s’intendono le seguenti persone:

a. persone alle quali all’estero sono affidate o sono state affidate funzioni pub-bliche direttive, in particolare capi di Stato e di governo, politici di alto ran-go a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d’importanza nazionale (persone politicamente esposte straniere);

b. persone alle quali in Svizzera sono affidate o sono state affidate funzioni pubbliche direttive nella politica, nell’amministrazione, nell’esercito e nella giustizia, nonché membri del consiglio d’amministrazione o della direzione di imprese statali d’importanza nazionale (persone politicamente esposte svizzere);

c. persone alle quali sono affidate o sono state affidate funzioni direttive presso organizzazioni intergovernative, in particolare segretari generali, direttori,

25 RS 220 26 RS 955.0 27 RS 220

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vicedirettori, membri dei consigli di direzione (members of the board), non-ché funzioni equivalenti (persone politicamente esposte presso organizza-zioni intergovernative).

2 Per persone legate a persone politicamente esposte s'intendono le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per ragioni familiari, personali o d’affari alle persone di cui al capoverso 1. 3 Gli aventi economicamente diritto sono sempre persone fisiche. 4 Sono considerate aventi economicamente diritto di una persona giuridica operativa le persone fisiche che partecipano a quest’ultima direttamente o indirettamente con almeno il 25 per cento del capitale o della quota di diritti di voto o la controllano in altro modo riconoscibile. Se non è possibile accertarle, occorre accertare l’identità del membro superiore dell’organo direttivo.

Titolo prima del capitolo 2

Capitolo 1a: Pagamenti nelle operazioni di vendita

Art. 2b (nuovo) Vendita di fondi 1 Se nella vendita di un fondo ai sensi degli articoli 216 e seguenti del Codice delle obbligazioni28 il prezzo di vendita supera 100 000 franchi, il pagamento della parte del prezzo eccedente 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della presente legge. 2 Le modalità di pagamento di cui al capoverso 1 devono essere convenute nel contratto di vendita. Se un contratto non contiene queste modalità di pagamento, l’atto pubblico va respinto dal pubblico ufficiale. 3 Il nuovo proprietario di un fondo può essere iscritto nel registro fondiario solo se l'intermediario finanziario interessato conferma che il pagamento è avvenuto o avverrà secondo le modalità convenute.

Art. 2c (nuovo) Vendita di cose mobili 1 Se nella vendita di cose mobili ai sensi degli articoli 184 e seguenti del Codice delle obbligazioni29 il prezzo di vendita supera 100 000 franchi, il pagamento della parte del prezzo eccedente 100 000 franchi deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della presente legge. 2 Il Consiglio federale può autorizzare, in via eccezionale, che i pagamenti di importi superiori a 100 000 franchi non debbano essere effettuati per il tramite di un inter-mediario finanziario, se il rischio di riciclaggio appare trascurabile.

28 RS 220 29 RS 220

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Art. 4 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto 1 L’intermediario finanziario deve accertare, con la diligenza richiesta dalle circo-stanze, l’avente economicamente diritto. Se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale da questa controllata a maggioranza, si può rinunciare ad accerta-re l’avente economicamente diritto. 2 L’intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto, se:

a. non c’è identità tra la controparte e l’avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito;

b. la controparte è una società di domicilio o una persona giuridica operativa;

c. viene effettuata un’operazione di cassa di valore rilevante secondo l’articolo 3 capoverso 2.

3 Nel caso di conti o depositi collettivi, l’intermediario deve esigere che la contro-parte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

Art. 6 Obblighi di diligenza particolari 1 L’intermediario finanziario è tenuto a identificare l’oggetto e lo scopo della rela-zione d’affari auspicata dalla controparte. L’estensione delle informazioni da racco-gliere, il livello gerarchico per decidere di avviare o proseguire una relazione d’affari e la periodicità dei controlli sono in funzione del rischio rappresentato dalla controparte. 2 L’intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazio-ne o di una relazione d’affari se:

a. la transazione o la relazione d’affari appare inusuale, a meno che la sua lega-lità sia manifesta;

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sotto-stiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP30) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

c. la transazione o la relazione d’affari comporta un rischio superiore. 3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte straniere nonché con per-sone a esse legate sono considerate in ogni caso come relazione d’affari comportante un rischio superiore. 4 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte svizzere o con persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, nonché con persone a esse legate sono considerate, connesse con uno o più criteri di rischio diversi, come relazioni d’affari comportanti un rischio superiore.

30 RS 311.0

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Art. 9a (nuovo) Ordini di clienti concernenti i valori patrimoniali segnalati 1 L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a, sempre che non rientrino nell'eccezione di cui al capoverso 2. 2 Avverte senza indugio l’Ufficio di comunicazione su ordini di clienti che possono servire:

a. a vanificare la confisca dei valori patrimoniali segnalati; o

b. a finanziare il terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP31). 3 Sospende l’esecuzione degli ordini di cui al capoverso 2 fintanto che l’Ufficio di comunicazione non lo ha informato sul risultato della propria analisi, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla sua comunicazione all’Ufficio di comunica-zione.

Art. 10 Blocco dei beni 1 L’intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali che gli sono stati affidati e che sono in relazione con la comunicazione di sospetto di cui all'articolo 9, non appena l’Ufficio di comunicazione gli notifica di aver inoltrato la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale. 2 Protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare da quando l’Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver inoltrato la comunica-zione.

Art. 10a cpv. 1 1 L’intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 o di aver avvertito l’Ufficio di comunicazione in virtù del'articolo 9a, fino a quando:

a. l’Ufficio di comunicazione non gli ha notificato di aver inoltrato o non la comunicazione di cui all'articolo 9 a un’autorità di perseguimento penale;

b. protrae il blocco dei beni.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile 1 Chi, in buona fede, effettua una comunicazione in virtù dell'articolo 9 o avverte l’Ufficio di comunicazione in virtù del'articolo 9a, sospende l'esecuzione di un ordine di cliente in virtù dell’articolo 9a capoverso 2 o procede a un blocco dei beni in virtù dell'articolo 10, non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

31 RS 311.0

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2 Il capoverso 1 si applica anche agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.

Art. 23 cpv. 5 (nuovo) 5 L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario se inoltra o non la comunicazione di cui all'articolo 9 a un’autorità di perseguimento penale.

Art. 29 cpv. 2, 2bis e 2ter (nuovi) 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono all’Ufficio di comunicazione e agli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, su richiesta, tutti i dati di cui necessitano per svolgere le analisi riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la crimina-lità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Vi rientrano segnatamente infor-mazioni finanziarie, nonché altri dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti penali, penali ammini-strativi e amministrativi. 2bis L'Ufficio di comunicazione può, in casi specifici, fornire informazioni alle autorità di cui al capoverso 2, sempre che queste utilizzino tali informazioni esclusi-vamente per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. 2ter L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui al capoverso 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri, ma unicamente con l'esplicito consenso di questi e per gli scopi menzionati al capoverso 2bis.

Art. 34 cpv. 3 3 Il diritto d’accesso delle persone interessate previsto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati è escluso dal momento in cui è stata effettuata una comunicazione in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 fino al momento in cui l’Ufficio di comunicazione informa l'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 23 capoverso 5, nonché durante un blocco dei beni di cui all’articolo 10.

Art. 38 (nuovo) Violazione della prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

Chi, nella vendita di cose mobili o di un fondo, effettua il pagamento del prezzo di vendita in violazione delle prescrizioni del capitolo 1a, è punito con una pena deten-tiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

32 RS 235.1

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2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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Liste der ständigen Vernehmlassungsadressaten

Liste des destinataires

Elenco dei destinatari Art. 4 Abs. 3 Vernehmlassungsgesetz (SR 172.061) 1. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2 2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques

représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale 4 3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete /

associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ................................................................................................. 6

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia ......................................................................................................................... 6

Stand: 04.02.2013

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1. Kantone / Cantons / Cantoni Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus

8090 Zürich [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 Postfach 840 3000 Bern 8 [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus Postfach 1562 6061 Sarnen [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus 6370 Stans [email protected]

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug [email protected]

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg [email protected] [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn [email protected]

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Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rathaus, Postfach 4001 Basel [email protected]

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen [email protected]

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau [email protected]

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell [email protected]

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen [email protected]

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau [email protected]

Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld [email protected]

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion [email protected]

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Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont [email protected]

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7 [email protected]

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6 [email protected].

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern [email protected]

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen [email protected]

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp [email protected]

Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 3294 3000 Bern 7 [email protected]

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FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern [email protected] [email protected]

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES

Waisenhausplatz 21 3011 Bern [email protected]

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Postfach 367 3000 Bern 7 [email protected]

Lega dei Ticinesi (Lega) Lega die Ticinesi casella postale 4562 6904 Lugano [email protected] [email protected]

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17 [email protected]

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern [email protected]

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 7876 3001 Bern [email protected]

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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl [email protected]

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern [email protected]

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Postfach 7836 3001 Bern [email protected]

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich [email protected] [email protected]

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Hegibachstrasse 47 Postfach 8032 Zürich [email protected]

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg [email protected]

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel [email protected]<mailto:[email protected]

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23 [email protected]

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Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Postfach 1853 8027 Zürich [email protected] [email protected]

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Verband für Frauenrechte Postfach 2206 4001 Basel [email protected]

5. Interessierte Kreise

Bundesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Ministero pubblico della Confederazione

Taubenstrasse 16 3003 Bern [email protected]

Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

Einsteinstrasse 2 3003 Bern [email protected]

Forum SRO Forum OAR Forum OAD

c/o Dr. Martin Neese, Präsident Baarerstrasse 78 6300 Zug [email protected]

Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)

Haus der Kantone Speichergasse 6, Postfach 3000 Bern 7 [email protected]

Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)

Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 690 3000 Bern 7 [email protected]

Konferenz der Schweizerischen Handelsregisterbehörden Conférence des autorités suisses du registre de commerce Conferenza delle autorità del registro di commercio

Postfach 388 3900 Brig [email protected]

Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) Conferenza delle autorità inquirenti svizzere (CAIS)

Bundesanwaltschaft 3003 Bern [email protected]

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PRIVATIM die Schweizerischen Datenschutzbeauftragten les commissaires suisses à la protection des données gli incaricati svizzeri della protezione dei dati

c/o Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich Beckenhofstrasse 23 8090 Zürich [email protected]

Schweiz. Treuhänder-Verband (Treuhand Suisse) Union suisse des fiduciaires (Fiduciaire Suisse) Unione Svizzera dei Fiduciari (Fiduciari Suisse)

Monbijoustrasse 20 Postfach 8520 3001 Bern [email protected]

Schweizerische Steuerkonferenz (SSK) Conférence suisse des impôts (CSI) Conferenza Svizzera delle imposte (CSI)

Madame Christiane Schaffer Rte. de Berne 46 1014 Lausanne [email protected]

Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des Magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) Associazione svizzera dei magistrati (ASM)

c/o Jürg Steiger Bundesverwaltungsgericht Postfach 9023 St. Gallen [email protected]

Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération Suisse des Avocats (FSA) Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)

Marktgasse 4 Postfach 8321 3001 Bern [email protected]

Schweizerischer Notarenverband (SNV) Fédération Suisse des Notaires (FSN) Federazione Svizzera dei Notai (FSN)

Tavelweg 2 3074 Muri [email protected]

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT) Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT) Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT)

Giessereistrasse 18 8005 Zürich [email protected]

Schweizerischer Verband Unabhängiger Effektenhändler (SVUE) c/o Bratschi, Wiederkehr & Buob Bahnhofstrasse 70 Postfach 1130 8021 Zürich [email protected]

Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association Suisse d’Assurances (ASA) Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

C.F. Meyer-Strasse 14 Postfach 4288 8022 Zürich [email protected]

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SIX Swiss Exchange Selnaustrasse 30 8021 Zürich [email protected]

Swiss Funds Association (SFA) Dufourstrasse 49 Postfach 4002 Basel [email protected]

SwissHoldings Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne der Schweiz Fédération des groupes industriels et de services en Suisse

Postfach 402 3000 Bern 7 [email protected]

Treuhand-Kammer Chambre fiduciaire Camera fiduciaria

Limmatquai 120 Postfach 1477 8021 Zürich [email protected]

Vereinigung Privater Aktiengesellschaften (VPAG) Association des sociétés anonymes privées

St. Jakobs-Strasse 7 Postfach 2879 4002 Basel [email protected]

Association des Banquiers Privés Suisses (ABPS) Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers (VSPB)

12 rue du Général-Dufour 1211 Genève 11 [email protected]

VSIG Handel Schweiz Commerce Suisse Commercio Svizzera

Güterstrasse 78 Postfach 4010 Basel [email protected]

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Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo

d'azione finanziaria rivedute nel 2012

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

(27 febbraio – 1° luglio 2013)

Berna, settembre 2013

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Indice

ELENCO E ABBREVIAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE ................................... 4

1 Situazione iniziale ................................................................................................................ 6

2 Procedura di consultazione e metodo di valutazione ...................................................... 6

2.1 Procedura di consultazione .................................................................................................... 6

2.2 Metodo di valutazione ............................................................................................................ 7

3 Principali risultati della consultazione .............................................................................. 7

3.1 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione ...................................................... 7

3.2 Principali riserve ..................................................................................................................... 9

4 Pareri relativi ai singoli articoli dell’avamprogetto ......................................................... 12

4.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore ................................................. 12

4.1.1 Obbligo di annunciare dell’azionista in relazione alle azioni al portatore ............................ 12

4.1.2 Obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto ...................................................... 18

4.1.3 Sanzioni ............................................................................................................................... 21

4.1.4 Altri temi ............................................................................................................................... 23

4.2 Aventi economicamente diritto ............................................................................................. 26

4.3 Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei rispettivi obblighi di

diligenza nella LRD.............................................................................................................. 34

4.3.1 Estensione alle persone politicamente esposte svizzere e alle persone politicamente

esposte presso organizzazioni intergovernative nonché definizione ................................. 34

4.3.2 Persone legate a persone politicamente esposte (art. 2a cpv. 2 LRD) .............................. 37

4.3.3 Durata della qualifica di persone politicamente esposte o di persone legate a persone

politicamente esposte .......................................................................................................... 38

4.4 Qualificazione dei reati fiscali gravi come reati preliminari al riciclaggio di denaro ............. 39

4.4.1 Principio ............................................................................................................................... 39

4.4.2 Imposte indirette................................................................................................................... 42

4.4.3 Imposte dirette ..................................................................................................................... 42

4.4.4 Assistenza giudiziaria internazionale ................................................................................... 53

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4.5 Pagamento in contanti nelle operazioni di vendita: estensione del campo di applicazione

della LRD e adeguamento della LEF .................................................................................. 53

4.6 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di comunicazione in

caso di sospetto ................................................................................................................... 58

4.6.1 Miglioramento dell’assistenza amministrativa nazionale (art. 29 AP-LRD) ......................... 58

4.6.2 Modifica del sistema di comunicazione in caso di sospetto ................................................ 59

4.6.3 Altri commenti sul sistema di comunicazione ...................................................................... 62

5 Ulteriori osservazioni ........................................................................................................ 63

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Elenco e abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione (senza Cantoni)

ABES Associazione delle banche estere in Svizzera

ABPS Associazione dei banchieri privati svizzeri

alliance sud alliance sud

ARIF Association Romande des Intermédiaires Financiers

ASB Associazione Svizzera dei Banchieri

ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni

CAIS Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

CC-TI Camera di Commercio Cantone Ticino

CDCF Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

Centre Patronal Centre Patronal

CF Camera fiduciaria

CSNLAW CSNLAW studio legale e notarile

CUEF Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera

DB Dichiarazione di Berna

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

FER Fédération des Entreprises Romandes

FH Federazione dell'industria orologiaia svizzera

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Forum OAD Forum Svizzero degli organismi di autodisciplina

Forum PMI Forum PMI

FSA e Federazione Svizzera degli Avvocati OAD FSA/FSN Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e

della Federazione Svizzera dei Notai

FSN Federazione Svizzera dei Notai

GCO Groupement des Compliance Officers de Suisse Romande et du Tessin

GPF Genève Place Financière

HEV Hauseigentümerverband Schweiz

OAD-ASA Organismo di Autodisciplina dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA)

OAD Casinos Organismo di Autodisciplina della Federazione Svizzera dei Casinò

OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

OAD Fiduciari OAD FIDUCIARI|SUISSE; Organismo di Autodisciplina dell’Unione Svizzera dei Fiduciari

OAR G Organisme d’Autorégulation des gérants de patrimoine

ODA Genève Ordre des Avocats de Genève

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OREF Ordre romand des experts fiscaux diplômés

PBD Partito borghese democratico

PD-Consulting PD-Consulting GmbH Rechtsberatung und Ausbildung für Finanzinter-mediäre

PEV Partito evangelico svizzero

PPD Partito popolare democratico

PLR I Liberali Radicali

PLR Genève Les Libéraux-Radicaux Genève

PostFinance PostFinance

PS Partito socialista svizzero

Raiffeisen Raiffeisen Svizzera

Roche Roche

SATC Swiss Association of Trust Companies

SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio

SwissHoldings Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz

UBCS Unione delle Banche Cantonali Svizzere

UDC Unione Democratica di Centro

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

USC Unione svizzera dei contadini

USCI Union suisse des professionnels de l’immobilier

USS Unione sindacale svizzera

VBN Verband Bernischer Notare

I Verdi Partito ecologista svizzero

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

VSGU Verband Schweizer Goldschmiede und Uhrenfachgeschäfte

Walderwyss Walderwyss Rechtsanwälte AG, Zürich

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1 Situazione iniziale

La Svizzera ha approvato le Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GA-FI) nella forma riveduta nel mese di febbraio del 2012. Il 18 aprile 2012 il Consiglio federale affidava al Dipartimento federale delle finanze (DFF) il mandato di istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di proporre le misure necessarie all'attuazione di queste Raccomandazioni e di elaborare prima della fine del primo trimestre del 2013 un avamprogetto destinato alla consultazione. Con decisione del 27 febbraio 2013, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione che si è conclusa il 1° luglio 2013.

L'avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI è composto da diversi elementi, ovvero (1) la trasparenza delle persone giuridiche e le azioni al portatore; (2) l’accertamento relativo all'avente economicamente diritto; (3) la defini-zione di persone politicamente esposte e la determinazione dei rispettivi obblighi di diligenza nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD); (4) la qualificazione dei gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro; (5) le prescrizioni relative al pagamento in contanti nelle operazioni di vendita nonché (6) le competenze dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunica-zione) ed efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto.

2 Procedura di consultazione e metodo di valutazione

2.1 Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 12 partiti rappresentati nell'Assem-blea federale, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di mon-tagna, 9 associazioni mantello nazionali dell’economia, come pure 23 altre organiz-zazioni o ambienti interessati, Amministrazione inclusa.

Degli invitati alla consultazione 82 hanno presentato un parere materiale, tra cui tutti i Cantoni tranne SH, 7 partiti politici (PBD, PPD, PEV, PLR, PS, UDC e I Verdi), 6 associazioni mantello nazionali dell'economia (ASB, economiesuisse, SIC Svizzera, USAM, USC e USS) e 9 rappresentanti degli ambienti interessati (ABPS, CAIS, CDCF, CF, FINMA, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, FSN e Swis-sHoldings).

Altri 35 interessati (associazioni, autorità, istituzioni, organizzazioni non governamen-tali, altri partecipanti del settore privato ecc.) rappresentanti diversi settori, industrie e mestieri (ABES, alliance sud, VBN, ARIF, ASG, VSGU, CC-TI, Centre Patronal, CUEF, CSNLAW, DB, FER, FH, Forum PMI, GCO, GPF, HEV, OAD FCT, OAD-ASA1, OAD Casinos, OAD Fiduciari2, OAR G, ODA Genève, OREF, PD-Consulting, PLR Genève, PostFinance, Raiffeisen, Roche, SATC, SFAMA, UBCS, USCI, VQF, Walderwyss) hanno inoltrato spontaneamente il loro parere sull'avamprogetto.

1 Il parere è sostenuto anche dall’Associazione Svizzera d’Assicurazioni. 2 Esso prende posizione anche a nome dell'Unione Svizzera dei Fiduciari (invitata alla consultazione).

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L’Unione delle città svizzere, l'Unione svizzera degli imprenditori, la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) e il Ministero pubblico della Con-federazione – che ha partecipato ai lavori preparatori – hanno espressamente rinun-ciato a inoltrare il loro parere.

2.2 Metodo di valutazione

Sono pervenuti oltre 80 pareri materiali, la maggioranza dei quali supera le 10 pagi-ne. Di conseguenza il presente rapporto mira a riportare la posizione di principio dei partecipanti e i loro principali argomenti. Le modifiche di dettaglio proposte sono se del caso riassunte. Le considerazioni che non hanno una connessione diretta con l'avamprogetto messo in consultazione non sono state inserite nel rapporto.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione

La maggior parte dei partecipanti, tra cui i partiti politici, le associazioni mantello dell'economia e i Cantoni, accoglie favorevolmente l'avamprogetto di attuazione pro-posto. Questa maggioranza sottolinea la necessità per la Svizzera di conformarsi alle Raccomandazioni del GAFI tenendo conto della loro evoluzione. Tale modo di pro-cedere sarebbe indispensabile visti i cambiamenti del contesto economico interna-zionale e della criminalità presente in tale contesto.

Numerosi partecipanti (PBD, PPD, PEV, I Verdi, i Cantoni BE, BL, LU e VD, Swis-sHoldings, economiesuisse, USC, GPF, Walderwyss, alliance sud, FER, GCO, SIC Svizzera, OAD-ASA, ASG, USS, SFAMA, Forum PMI) ritengono che sia neces-sario accordare grande importanza al mantenimento e al rafforzamento di una piazza finanziaria integra e sana nonché alla difesa contro la criminalità finanziaria. Soddi-sfare le norme internazionali sarebbe una condizione importante per la credibilità, la buona reputazione, l'attrattiva e la stabilità della piazza finanziaria svizzera. Una poli-tica basata su tali attributi costituirebbe un vantaggio comparato rispetto alla concor-renza internazionale e contribuirebbe al successo della nostra piazza finanziaria. SwissHoldings e economiesuisse sottolineano in particolare che una piazza finanzia-ria integra è nell'interesse di tutta la piazza economica, tanto più se la non conformità con le norme internazionali minaccia di procurare svantaggi alla Svizzera (misure di ritorsione) ad esempio nell'ambito delle norme del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale).

Numerosi partecipanti (PLR, UDC, i Cantoni GE e LU, Centre Patronal, SwissHol-dings, VBN, ABES, FER, Raiffeisen, USAM, ABPS, OAD Fiduciari , ASG, UBCS, Forum PMI, PD-Consulting) osservano tuttavia che bisogna rimanere pragmatici ed evitare la sovraregolamentazione andando oltre a quanto richiesto dalle norme inter-nazionali (in altre parole opporsi al cosiddetto «Swiss finish»). Per quanto concerne la loro attuazione le norme internazionali lascerebbero un margine di manovra che andrebbe pienamente sfruttato (ABPS, UBCS, USAM, il Cantone GE). In merito ad alcuni punti ci si dovrebbe limitare ad attuare le norme internazionali effettivamente applicate dalle piazze finanziarie concorrenti (PPD, economiesuisse, SwissHoldings, CC-TI) o per lo meno provvedere che altri attori importanti prendano misure analo-ghe (SIC Svizzera) allo scopo di garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera. Le misure proposte dovrebbero essere attuabili per gli attori interessati

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(Walderwyss, SIC Svizzera, OAD-ASA, Raiffeisen). Alcune misure dovrebbero esse-re ridimensionate o adattate in tal senso. Le regole dovrebbero basarsi sul principio della proporzionalità, essere sostenibili ed efficaci (ASG), non dovrebbero provocare oneri amministrativi sproporzionati (UBCS, USC, Forum PMI, PD-Consulting).

Alcuni partecipanti (Forum OAD, VQF, OAR G, OAD Fiduciari e OAD FCT) osserva-no che l'avamprogetto mette in discussione determinati principi fondamentali del dirit-to economico e rilevano incoerenze in relazione a diversi ambiti del diritto vigente. Altri (DB, alliance sud) ritengono che l'avamprogetto integri nella legge le esigenze poste dal GAFI in maniera coerente, ma spesso insufficiente per raggiungere effica-cemente il loro scopo e rimediare effettivamente ai problemi di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale in provenienza dai Paesi del sud. Il Cantone BE e il PS accolgono di principio favorevolmente l'avamprogetto. Essi sono tuttavia dell'opinione che in nessun caso le modifiche proposte debbano essere allentate, semmai devono esse-re ulteriormente precisate e rafforzate in alcuni punti.

Una minoranza dei partecipanti ha espresso globalmente un giudizio critico sull'a-vamprogetto. Il Cantone NW, l’UDC e l’ARIF respingono l'avamprogetto nel suo in-sieme. L'UDC ritiene che l'avamprogetto contribuisca in particolare all’introduzione di una eccessiva trasparenza dei cittadini nei confronti dello Stato e all'abolizione totale del segreto bancario. L’ARIF considera l'avamprogetto una risposta esagerata e av-ventata alla pressione esercitata dal contesto internazionale. Essa sarebbe stata da-ta senza alcuna necessità a livello nazionale e potrebbe assestare un colpo fatale alla prosperità economica della Svizzera, alla libertà contrattuale e alla relazione tra lo Stato e il cittadino svizzero. Raiffeisen e l’ODA Genève esprimono preoccupazio-ne per la tendenza ad addossare agli intermediari finanziari compiti estranei al loro settore di attività. L’ODA Genève sottolinea che l'attuazione di alcune misure propo-ste avrebbe un impatto considerevole sulle attività bancarie e finanziarie in Svizzera, in particolare nel settore delle professioni giuridiche.

In merito ai differenti elementi messi in consultazione:

a numero 4.1, numerosi partecipanti hanno accolto favorevolmente l'introduzione di un obbligo di annunciare che soddisfi le Raccomandazioni del GAFI e le norme del Forum globale permettendo il mantenimento dell'azione al portatore. Essi appoggia-no il modello basato sull'obbligo di annunciare che lascerebbe alla società la possibi-lità di delega a un terzo e che quindi preserverebbe l'anonimato dell'azionista. L'ob-bligo di annunciare l'avente economicamente diritto è approvato da una parte dei partecipanti e respinto da un'altra.

A numero 4.2, secondo un gran numero di partecipanti, le nuove disposizioni con-cernenti l'avente economicamente diritto costituiscono un cambiamento di paradigma poiché la definizione dell'avente economicamente diritto verrebbe limitata sostan-zialmente a una persona fisica. I pareri sulle misure proposte sono discordanti, alcuni approvano i cambiamenti fatti salvi determinati adeguamenti, altri li respingono.

A numero 4.3, riguardo alla definizione di persone politicamente esposte e la deter-minazione dei rispettivi obblighi di diligenza nella LRD sono emersi vari punti di vista discordanti. Le proposte sono state tuttavia approvate nel loro insieme, in particolare la limitazione della definizione di persone politicamente esposte nazionali a persone esercitanti una funzione a livello federale e l'applicazione dell’approccio basato sul rischio alle persone politicamente esposte svizzere e a quelle presso organizzazioni intergovernative.

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A numero 4.4, la maggior parte dei partecipanti sostiene di principio l'introduzione di un reato fiscale come reato preliminare al riciclaggio di denaro. Sono invece criticate le proposte concrete, in particolare quelle relative alle imposte dirette. Le critiche si focalizzano principalmente sul modo di procedere – a tappe piuttosto che in modo coordinato in un unico progetto – per la modifica del diritto penale fiscale e, in alcuni punti, anche sul contenuto.

A numero 4.5, la maggioranza dei partecipanti respinge le prescrizioni relative al pa-gamento in contanti nelle operazioni di vendita.

A numero 4.6, la maggior parte dei partecipanti respinge - allo stato attuale - le due misure proposte per migliorare l'efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto, ovvero l’abrogazione del diritto di comunicare e l'applicazione differita del blocco. Il miglioramento dell'assistenza amministrativa interna è stato oggetto di po-chi pareri e la maggior parte di questi propongono adeguamenti.

3.2 Principali riserve

Tra i punti criticati o contestati dai partecipanti alla consultazione, indichiamo in parti-colare:

(1) trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore

- Soglia: l'obbligo di annunciare dovrebbe essere limitato agli azionisti la cui parte-cipazione supera la soglia del 3 per cento o del 5 per cento oppure alle esigenze poste dal GAFI (e non dal Forum globale) adottando una soglia del 25 per cento.

- Identificazione formale dei titolari di azioni al portatore: bisognerebbe rinunciare a un'identificazione formale dei titolari di azioni al portatore visto che tali misure non esistono per le azioni nominative.

- Deposito di azioni presso un terzo: si auspica l'introduzione di un’alternativa sup-plementare al modello basato sull'obbligo di annunciare, che consiste nel deposi-to di titoli presso un terzo.

- Delega dell'obbligo di annunciare e tenuta dell'elenco: l'obbligo di annunciare ri-guardo le azioni nominative deve poter essere delegato anche a un intermediario finanziario. L'elenco deve poter essere tenuto anche da un terzo e non solo da un intermediario finanziario.

- Obbligo di annunciare l'avente economicamente diritto: un obbligo di questo tipo dovrebbe essere introdotto solo quando le sue modalità di attuazione all’estero sono chiare. I partecipanti hanno constatato incoerenze a livello di definizione ri-spetto alla legislazione sulle borse. Infine, la coerenza con le disposizioni applica-bili agli intermediari finanziari non è pienamente garantita.

- Sanzioni amministrative e penali: la sanzione relativa alla perenzione dei diritti patrimoniali è considerata troppo severa, in particolare se confrontata a quelle applicate nel caso di azioni nominative e società quotate in borsa. È in parte re-spinta l'introduzione di sanzioni penali in caso di violazione del diritto di annuncia-re, in particolare riguardo alle modifiche dei dati relativi all'azionista o all'avente economicamente diritto.

(2) Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

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- Definizione limitata a una persona fisica: l'esclusione delle persone giuridiche dal-la definizione di avente economicamente diritto solleva una serie di questioni con-cernenti in particolare la conformità con la Costituzione, la mancata considerazio-ne di eccezioni legittime e necessarie, l’onere amministrativo legato all’attuazione, la difficoltà di attuazione – soprattutto quando si accettano clienti occasionali – e la messa in discussione di principi del diritto economico, segnatamente quello del-la personalità propria di una persona giuridica.

- La nuova definizione proposta di avente economicamente diritto confonde le no-zioni di «proprietario legale» e di avente economicamente diritto. La soglia del 25 per cento è parzialmente contestata. La nozione di «controllo in altro modo ri-conoscibile» è considerata una misura sproporzionata e difficile da attuare. L'ob-bligo di accertare «l'identità del membro superiore dell'organo direttivo» è ritenuto poco chiaro, poco opportuno e arbitrario ed è considerato un’ingerenza negli ob-blighi di diligenza generali degli intermediari finanziari. Inoltre, le disposizioni con-cernenti gli aventi economicamente diritto di altri tipi di persone giuridiche non so-no abbastanza dettagliate (ad es. associazione o cooperativa).

- Inversione del principio di presunzione: la proposta crea incertezza a livello giuri-dico e di attuazione in merito all'obbligo di documentazione richiesto. Gli interme-diari finanziari non dovrebbero essere obbligati a provare l’insussistenza di dubbi.

(3) Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei rispettivi ob-blighi di diligenza nella LRD

- Taluni ritengono che bisognerebbe rinunciare a una regolamentazione propria delle persone politicamente esposte nazionali, in particolare perché è sufficiente l'applicazione dell’approccio basato sul rischio.

- Persone legate a persone politicamente esposte: le imprese dovrebbero continu-are ad essere considerate come persone legate a persone politicamente esposte al fine di tenere conto del fatto che le società, in particolare quelle di domicilio, sono utilizzate dalle persone politicamente esposte per scopi illeciti. La cerchia di queste persone dovrebbe essere ristretta.

- Termine: sarebbe sproporzionato considerare una persona come persona politi-camente esposta o persona legata a una persona politicamente esposta per tutta la sua vita. Bisognerebbe quindi fissare nella legge un termine oltre il quale l'in-termediario finanziario può considerare la relazione d'affari come non comportan-te un rischio superiore.

(4) Qualificazione dei gravi reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro

- Imposte dirette: la proposta concreta va al di là dei requisiti richiesti per l'attuazio-ne delle Raccomandazioni del GAFI. Essa costituisce una modifica fondamentale del diritto penale fiscale e quindi un’ingerenza inammissibile nella riforma del dirit-to penale fiscale. L’attuazione del reato preliminare deve essere trattata nel qua-dro di questa riforma.

- Definizione di truffa fiscale: una parte dei partecipanti ritiene che l'introduzione della nozione di astuzia determini un’estensione ingiustificata della vigente frode fiscale; questa nozione non solo non è richiesta dal GAFI, ma porrebbe inoltre gli intermediari finanziari di fronte a notevoli difficoltà pratiche.

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- Soglia che differenzia il delitto dal crimine: anziché agli elementi imponibili non dichiarati bisognerebbe riferirsi alle imposte effettivamente sottratte. Non si do-vrebbe tenere conto della sostanza.

- Altri aspetti: sono criticate la procedura, le sanzioni, la prescrizione eccetera. Per ragioni di coerenza, queste questioni dovrebbero essere trattate nel quadro della riforma del diritto penale fiscale.

- Imposte indirette: le modifiche degli elementi costitutivi vengono contestate. La proposta pone enormi difficoltà pratiche agli intermediari finanziari.

(5) Prescrizioni relative al pagamento in contanti nelle operazioni di vendita

- Le disposizioni contravvengono alla sistematica della LRD e in caso di una loro adozione dovrebbero essere disciplinate nel diritto privato (in particolare nel Co-dice delle obbligazioni [CO]).

- Le prescrizioni concernenti il denaro in contante sono incostituzionali, poiché im-porti in contanti superiori a 100 000 franchi non sono più autorizzati come mezzo di pagamento.

- Le misure sono sproporzionate, inadeguate e spingono a trovare possibili attività di elusione.

(6) Competenze dell'Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di comunica-zione in caso di sospetto

- Abrogazione del diritto di comunicare: questo strumento ha dato buoni risultati nella prassi (con questo diritto gli intermediari finanziari hanno un certo margine di manovra e possono anche comunicare dei casi in cui il sospetto non ha raggiunto la soglia di sospetto fondato). Una modifica del sistema desta timori. Ad esempio, per essere in grado di giustificare le sue comunicazioni sulla base di indizi fondati, l'intermediario finanziario dovrà sempre approfondire l'analisi in caso di sospetto; cresce il rischio di responsabilità civile e penale dell'intermediario finanziario.

- Applicazione differita del blocco dei valori patrimoniali: la soluzione non è realiz-zabile (gli intermediari finanziari non hanno né i mezzi né le competenze per valu-tare cosa costituisce un ostacolo alla confisca di valori patrimoniali) e per tutti comporta compiti supplementari. L'accresciuta responsabilità trasferita sugli in-termediari finanziari durante l'analisi della comunicazione effettuata dall’Ufficio di comunicazione non è accettabile. Il fatto di non aver fissato per l’Ufficio di comu-nicazione un termine per l'analisi e la decisione sull’ulteriore modo di procedere dopo una comunicazione crea una situazione di perenne incertezza giuridica.

- Sospensione delle transazioni sospette: questa misura comporta l'impiego di grandi risorse per sorvegliare le transazioni in relazione ai casi comunicati.

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4 Pareri relativi ai singoli articoli dell’avamprogetto

4.1 Trasparenza delle persone giuridiche e azioni al portatore

4.1.1 Obbligo di annunciare dell’azionista in relazione alle azioni al portatore

Obbligo di annunciare alla società (art. 697i CO)

In generale

La maggioranza dei partecipanti accoglie in linea di massima favorevolmente la pro-posta di introdurre un obbligo di annunciare dell’azionista alla società (art. 697i).

Anche se questa proposta comporta costi di regolamentazione supplementari per le società non quotate in borsa, la CDCF, sostenuta dai Cantoni BL, FR, OW, VS, AI, GL, GR, AG, TI, e il PBD non vi si oppongono. Il Cantone JU approva le misure pro-poste che permetterebbero di intensificare la lotta contro il riciclaggio di denaro e, di conseguenza, contro la frode fiscale. Il Cantone TI saluta positivamente l’avamprogetto che terrebbe comunque conto di una realtà svizzera contraria all’abolizione dell’azione al portatore, in quanto facente parte della tradizione politica e commerciale elvetica. I Verdi sono favorevoli all’introduzione di un nuovo obbligo di annunciare secondo cui i titolari di azioni al portatore sono tenuti ad annunciare la loro identità e il numero di partecipazioni acquistate. Per il PS è positivo il fatto che la modifica di legge proposta permetta di attuare anche le corrispondenti raccomanda-zioni del Forum globale. Esso ritiene che con il nuovo obbligo di annunciare si possa tenere conto dell’imprescindibile necessità di trasparenza e tracciabilità dei rapporti di proprietà delle persone giuridiche. L’USS approva l’accresciuta trasparenza delle persone giuridiche, in particolare l’obbligo di annunciare per i titolari di azioni al porta-tore. L’USAM è d’accordo sulle modifiche previste nell’ambito delle azioni al portato-re. Per la SATC questa misura rappresenta una pratica soluzione che tiene adegua-tamente conto degli interessi dei titolari di azioni al portatore.

Secondo Roche e SwissHoldings nella valutazione globale l’avamprogetto dovrebbe tenere conto del fatto che il Parlamento europeo nel diritto societario europeo si è esplicitamente espresso contro la divulgazione dell’identità dei titolari di azioni al por-tatore. Inoltre Roche sostiene che un siffatto obbligo di annunciare possa essere ammesso soltanto se è di portata minima e se è assolutamente necessario in consi-derazione del principio di proporzionalità, poiché l’obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore in discussione nell’avamprogetto ribalterebbe il principio fonda-mentale del diritto svizzero della società anonima che impone all’azionista unicamen-te l’obbligo di liberazione. La PD-Consulting constata che con questo sistema ver-rebbe inutilmente soppressa la semplice trasferibilità delle azioni. Essa sostiene che sarebbe un vantaggio se al CO venissero apportati adeguamenti minimi e se le con-dizioni poste dal GAFI potessero essere soddisfatte attraverso una modifica della LRD. Le Centre Patronal è fautore di una soluzione pragmatica che evita che le im-prese interessate siano costrette ad assumere oneri amministrativi e costi supple-mentari per l’introduzione e la tenuta dei libri. Esso chiede al DFF di adottare un si-stema semplice ed efficace nel quadro dell’obbligo di annunciare del titolare di azioni al portatore di società non quotate in borsa. L’ABES e Walderwyss sono del parere che l’esigenza posta nel capoverso 1 sia adempiuta con l’articolo 697j AP-CO. Il ca-

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poverso 2 potrebbe essere inserito nell’articolo 697j AP-CO, visto che in questo ca-so si tratta specificatamente di azioni al portatore.

Tre partecipanti (VD, NW, UDC) non approvano la proposta. Secondo il Cantone VD il sistema proposto è oneroso e inefficace e non costituisce una soluzione pragmati-ca. L’UDC ritiene eccessivi gli obblighi di annunciare nell’ambito delle azioni. È con-vinto che avranno effetti negativi sulla piazza economica svizzera nel contesto di a-spra concorrenza che regna a livello globale. Per il Cantone NW l’obbligo di registra-zione del titolare di azioni al portatore implicherà un onere sproporzionato per le PMI non giustificato dal punto di vista del rischio di riciclaggio di denaro.

Valore soglia

L’USC è del parere che l’obbligo di annunciare al momento dell’acquisto di azioni al portatore tuteli anche la società da un’acquisizione involontaria. Essa ritiene dunque giusto che questo obbligo non sia vincolato a valori soglia.

La CDCF, sostenuta dai Cantoni BL, FR, OW, VS, AI, GL, GR, AG, TI, e il PBD pro-pongono l’introduzione di un valore soglia molto elevato. Per analogia all’articolo 46bis capoverso 2 AP-LICol l’obbligo di annunciare dovrebbe essere limitato agli azionisti la cui partecipazione eccede il valore nominale di 50 000 franchi o che detengono più del 5 per cento di partecipazione. Anche il Cantone SO sostiene l’introduzione di questo valore soglia nel caso in cui venisse rigettata la proposta principale di abolire le azioni al portatore.

Anche la FSN, SwissHoldings e economiesuisse auspicano l’introduzione di una so-glia minima del 3 per cento [Roche, economiesuisse] o del 3-5 per cento [SwissHol-dings] del capitale azionario, che dovrebbe contribuire a contenere gli oneri ammini-strativi derivanti dalla nuova regolamentazione. Roche è del parere che tale soglia renda molto più sopportabile l’onere amministrativo e i costi per le imprese non quo-tate in borsa senza tuttavia compromettere l’obiettivo di garantire la trasparenza delle partecipazioni importanti. Per Roche una siffatta soglia corrisponde all’obbligo mini-mo previsto dalla legge sulle borse di dichiarare le partecipazioni detenute nelle so-cietà quotate, obbligo che soddisfa manifestamente le esigenze poste dal GAFI e dal Forum globale.

L’OAD Fiduciari esprime un giudizio critico nei confronti dell’avamprogetto che per quanto riguarda l’obbligo di identificazione imporrebbe alle PMI e a tutte le società non quotate esigenze più stringenti rispetto alle società quotate in borsa e ai veicoli di investimento secondo la LICol.

Il PPD chiede che si rinunci a soddisfare le condizioni fissate dal Forum globale per le azioni al portatore, poiché l’ammissione alla fase 2 della valutazione tra pari potrebbe essere ottenuta anche attraverso adeguamenti nel quadro delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. Si dovrebbe invece attuare le Raccomandazioni del GAFI. Questo significa che l’obbligo di annunciare nell’ambito delle azioni al portatore dovrebbe essere applicato soltanto a partire da una quota superiore al 25 per cento. Il Forum PMI fa notare che la soluzione proposta va molto al di là delle esigenze poste dal GAFI e potrebbe generare oneri amministrativi e costi per le PMI interessate alquanto elevati. Esso si oppone dunque a questa soluzione e chiede che la soglia del 25 per cento fissata dal GAFI venga ripresa nell’articolo 697i CO.

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Esonero delle società quotate in borsa (art. 697i cpv. 1 CO)

La proposta di limitare l’obbligo di annunciare dei titolari di azioni al portatore, e-spressamente alle società non quotate, è accolta favorevolmente da Roche e Swis-sHoldingst. Roche, SwissHoldings e economiesuisse chiedono che il testo di legge stabilisca ancora più chiaramente che questa limitazione vige anche per le filiali con-trollate a maggioranza.

Il Cantone NW si chiede come mai soltanto per le società non quotate in borsa deb-ba essere identificato il titolare delle azioni al portatore e accertato l’avente economi-camente diritto in virtù della regola del 25 per cento. Il rimando alla legge sulle borse secondo cui per le società quotate gli obblighi di dichiarazione sono stabiliti già a par-tire da una percentuale di molto inferiore al 10 per cento dei diritti di voto non sareb-be una motivazione convincente. Per il PS l’obbligo di annunciare (art. 697i e 697j CO) dovrebbe essere previsto anche per le società quotate in borsa.

Termine di annuncio (cpv. 1)

L’OAD FCT chiede di specificare il termine entro il quale deve essere effettuato l’annuncio. Il concetto generale «senza indugio» (vedi anche pareri relativi all’art. 697j CO) sarebbe inopportuno e creerebbe confusione. Esso propone di fissa-re un termine di 30 giorni.

Identificazione formale dei titolari di azioni al portatore (art. 697i cpv. 2 CO)

Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la VBN, l’OAD Fiduciari, la FSA e l’OAD FSA/FSN sono del parere che si debba rinunciare a un’identificazione formale dei titolari di azioni al portatore. Per l’ASG gli obblighi di annuncio e di identificazione concernenti i titolari di azioni al portatore generano una discriminazione ingiustificata degli acquirenti e delle società con titoli al portatore rispetto agli acquirenti e alle so-cietà con titoli nominativi. Per i titolari di azioni nominative di società non quotate la legge non contemplerebbe infatti né un obbligo generale di annunciare dell’azionista né un obbligo di identificazione. Questa incoerenza non dovrebbe poter essere giu-stificata dal fatto che per i titolari di azioni nominative viene già tenuto un registro del-le azioni. Secondo l’OAD Fiduciari il GAFI non esigerebbe una verifica dell’identità anche sulla base di documenti. Sarebbe sufficiente rendere nota l’identità del titolare o dell’acquirente di azioni al portatore. Anche l’USC ritiene che per le società potreb-be essere difficile controllare questa prova. Essa accoglierebbe favorevolmente una proposta che prevedesse che nei confronti della società la proprietà e l’identità deb-bano essere rese soltanto verosimili.

L’ASB, Raiffeisen, l’UBCS, la VABS e Walderwyss considerano invece importante che le informazioni sull’azionista e sull’avente economicamente diritto, che devono essere accertate secondo il diritto della società anonima, siano identiche a quelle di cui le banche necessitano per l’avvio di una relazione d’affari conformemente alla LRD (cfr. anche i n. 22 e 27 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, CDB 08). L’articolo 697i dovrebbe dunque essere adeguato nel seguente modo: data di nascita, nazionalità, indirizzo effettivo.

Altri modelli

Soppressione dell’azione al portatore: il PPD condivide la posizione del Consiglio federale, che si è pronunciato contro la soppressione delle azioni al portatore, e l’USP ritiene che al mantenimento delle azioni al portatore vada attribuita grande im-portanza. Secondo due partecipanti (ARIF e ASG) si potrebbe tenere conto della

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soppressione delle azioni al portatore, visti gli oneri amministrativi (e i costi supple-mentari) che l’obbligo di annunciare comporta. Il Cantone SO è del parere che i nuovi obblighi di annuncio e di registrazione debbano corrispondere ampiamente alle rego-le applicabili alle azioni nominative e pertanto non sarebbe contrario a una soppres-sione delle azioni al portatore. Per l’USS la soppressione di questo tipo di azioni è giusta, poiché va creata piena trasparenza anche per quanto riguarda i titolari di a-zioni al portatore.

Deposito di azioni al portatore presso terzi: economiesuisse, il Cantone VD, il Fo-rum OAD, l’OAD Fiduciari, la VQF, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD-ASA, l’ASG e l’OAR G accolgono favorevolmente la proposta di introdurre, in aggiunta al modello basato sull’annuncio, un modello opzionale che prevede il deposito presso terzi. L’OAR G è del parere che questo modello permetta di raggiungere l’obiettivo fissato penalizzando in misura minore la piazza finanziaria ed economica svizzera. Secondo il Cantone VD, il deposito di azioni al portatore presso un intermediario finanzio sviz-zero sottoposto alla LRD sarebbe più semplice dell’obbligo di annunciare, eviterebbe un onere e una responsabilità supplementari per i consigli di amministrazione delle società non quotate in borsa e sarebbe conforme alla prassi che consiste nel non emettere più le azioni. Il Forum OAD, l’OAD Fiduciari, la VQF, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD-ASA e l’ASG ritengono che l’obbligo di annunciare proposto non costituisca necessariamente l’alternativa più efficace. Il modello basato sul de-posito presso terzi sarebbe nel complesso molto più sensato di un modello basato sull’annuncio che invece è parecchio complicato e richiede notevole dispendio am-ministrativo. Rispetto al secondo, il primo modello avrebbe il vantaggio di offrire una misura semplice che consente di evitare una procedura di annuncio ricorrente e one-rosa. L’obiezione secondo cui il deposito presso terzi genera costi elevati andrebbe relativizzata poiché anche un modello basato sull’annuncio determinerebbe per i tito-lari di azioni al portatore e le società costi che ricadrebbero su tutti gli azionisti. Se-condo la FSA e l’OAD FSA/FSN i costi potrebbero essere complessivamente più bassi dato che i titoli di una società sono tutti custoditi nello stesso deposito e non singolarmente per ogni azionista. Inoltre i suddetti partecipanti fanno notare che già oggi in numerosi casi le azioni sono conservate in un deposito presso un intermedia-rio finanziario. Pertanto l’adozione del modello basato sul deposito non comportereb-be – perlomeno in questi casi – costi supplementari. La FSA e l’OAD FSA/FSN fanno inoltre presente che l’intermediario finanziario conosce già i compiti da adempiere in relazione alle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro ed è in grado di gestire in modo professionale i rapporti con le autorità (di perseguimento penale). Questo modello sarebbe altresì più efficace nelle inchieste penali, come sostenuto anche dal Cantone VD. Per i partecipanti menzionati un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il modello basato sul deposito presso terzi non costituisce una particolarità sviz-zera. Per la FSA e l’OAD FSA/FSN il deposito semplifica il processo di trasferimento, in particolare quando una società viene venduta nel suo complesso. Per il Fo-rum OAD con il deposito delle azioni al portatore e il rispettivo accredito su un conto titoli si costituiscono automaticamente titoli contabili secondo la legge sui titoli conta-bili (LTCo), che possono essere facilmente trasferiti mediante ordine e accredito o prelievo3. L’OAD Fiduciari propone di ricorrere per l’immobilizzazione delle azioni a

3 Il Forum OAD propone quanto segue: la legge dovrebbe unicamente prevedere (ad es. nell’art. 622 CO) che le azioni al portatore non quotate (i) siano imperativamente mantenute sotto forma di certificati globali, che devono essere depositati presso un ente di custodia in Svizzera o (ii), se le a-zioni al portatore sono emesse sotto forma di diritti valori, siano imperativamente iscritte nel registro

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procedure già previste nella LBVM e nella LTCo, in particolare con la costituzione di titoli contabili e la custodia collettiva. Ritiene inoltre che nel caso del modello basato sul deposito di azioni al portatore presso terzi il deposito possa avvenire anche pres-so terzi che non siano necessariamente intermediari finanziari.

Conversione in azioni nominative (art. 704a CO)

Per Roche la limitazione della riserva a favore dello statuto non sarebbe oggettiva-mente giustificata e andrebbe quindi respinta. Roche chiede perché la riserva «salvo diversa disposizione della legge o dello statuto» debba essere stralciata dal futuro articolo 703 CO e perché l’assemblea generale possa prendere la sua deliberazione sulla conversione esclusivamente «a maggioranza assoluta dei voti emessi», ovvero senza considerare le astensioni. SwissHoldings fa notare che in virtù del Codice svizzero delle obbligazioni una conversione di questo tipo può essere deliberata dall’assemblea generale già de lege lata. Un’ulteriore regolamentazione nell’articolo 704a CO non sarebbe dunque necessaria.

Obbligo di annunciare alla SICAV (art. 46 cpv. 3 e art. 46bis LICol)

L’obbligo di annunciare alla SICAV viene in linea di massima accettato, con alcune modifiche proposte da due partecipanti.

Clausola d’eccezione: secondo la SFAMA nel caso di una SICAV svizzera aperta al pubblico l’attuazione delle nuove disposizioni per gli azionisti imprenditori è fattibile, poiché questi azionisti sono noti. È tuttavia necessario che per il segmento patrimo-niale di una SICAV aperta al pubblico venga creata una clausola d’eccezione. Nel caso di una SICAV aperta al pubblico, per il segmento patrimoniale e i suoi azionisti la modalità di attuazione delle previste disposizioni non è chiara poiché né la SICAV né le persone da essa incaricate (ad es. distributori di investimenti, intermediari fi-nanziari) conoscono gli aventi economicamente diritto alle azioni al portatore emesse dalla SICAV e i titolari di tali azioni.

Chiarimento di situazioni particolari: la FSA e l’OAD FSA/FSN sono del parere che l’avamprogetto presenti un elevato rischio di elusione e generi una disparità di trat-tamento non giustificata. Il meccanismo andrebbe rivisto e l’obbligo di annunciare della SICAV dovrebbe essere disciplinato in modo più completo, in particolare per quanto concerne i seguenti due casi:

- dato che non può determinare l’entità della sua quota, l’azionista deve basarsi sull’informazione della SICAV per poter adempiere i propri obblighi di annunciare. L’avamprogetto prevede che la SICAV informi l’azionista se questi detiene più del 5 per cento del capitale o dei voti. Se ad esempio un gruppo di 20 investitori di comune accordo e in modo riconoscibile per la SICAV investe in quest’ultima ma

principale di un ente di custodia in Svizzera. Il diritto dell’azionista alla consegna di singoli titoli sa-rebbe quindi escluso e tutte le azioni al portatore di cui alle lettere (i) e (ii) diventerebbero automati-camente, con un accredito su un conto titoli, titoli contabili (art. 6 LTCo). Dato che le azioni al porta-tore sarebbero registrate nel sistema bancogiro, si garantirebbe che in caso di sospetto di riciclaggio di denaro le autorità di perseguimento penale ottengano tempestivamente le informazioni necessa-rie. La tracciabilità della catena di custodia permetterebbe un’identificazione anche del detentore in-diretto delle azioni al portatore. Questo modello di deposito non modificherebbe in alcun modo l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto con una partecipazione del 25 % o superiore.

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ognuno in misura inferiore al 5 per cento, nessuno di questi investitori o azionisti viene informato dalla SICAV, sebbene tutti insieme detengano nella SICAV una quota significativa nettamente superiore al 25 per cento. L’assenza di un’informazione da parte della SICAV non fa scattare neppure gli obblighi di an-nunciare secondo l’articolo 697j;

- non è stato regolamentato il caso in cui la SICAV, dopo una ripresa di azioni (cfr. art. 42 LICol), deve informare l’azionista sull’entità della quota che questi detiene da quel momento in poi. Soltanto in questo modo l’azionista sa se in relazione a tali modifiche deve continuare ad ottemperare agli obblighi di annunciare, la cui inadempienza prevede l’applicazione di sanzioni penali.

Unicamente la FINMA ritiene che le modifiche proposte della legge sugli investimenti collettivi (LICol) non siano necessarie per i seguenti motivi:

- l’obbligo della SICAV proposto di cui all’articolo 46 capoverso 3 lettere a e b come pure all’articolo 46bis capoverso 1 AP-LICol in combinato disposto con l’articolo 697i AP-CO che esige la tenuta di un libro delle azioni e di un elenco dei titolari di azioni al portatore nonché l’obbligo di annunciare di questi ultimi sono inutili, poi-ché dall’entrata in vigore al 1° marzo 2013 della modifica dell’ordinanza sugli in-vestimenti collettivi (OICol) la SICAV può emettere soltanto azioni nominative e deve convertire le azioni al portatore già emesse in azioni nominative entro il 31 dicembre 2016 (art. 144c cpv. 7 OICol in combinato disposto con art. 108 cpv. 2 OICol);

- la SICAV deve conoscere tutti i titolari di azioni d’imprenditore che detengono una partecipazione diretta o indiretta del 10 per cento o più del capitale o dei diritti di voto (compresi eventuali gruppi legati da accordi di voto e l’avente economica-mente diritto finale) e annunciarli alla FINMA (art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol in combinato disposto con l’articolo 11 OICol). Vanno annunciate alla FINMA anche eventuali modifiche relative ai titolari di azioni d’imprenditore che detengono una partecipazione diretta o indiretta. La FINMA constata quindi la conformità alla legge (art. 15 cpv. 1 lett. d e cpv. 5 OICol). In tal modo si garantisce che la SICAV conosca le persone aventi economicamente diritto degli azionisti d’imprenditore;

- la Raccomandazione 24 del GAFI definisce gli aventi economicamente diritto «persone che esercitano il controllo effettivo su una persona giuridica». Secondo la FINMA si intendono gli azionisti imprenditori, dato che sono questi a decidere in merito alla costituzione e allo scioglimento della SICAV e non gli azionisti investi-tori, nel cui caso in linea di massima gli investimenti di capitali sono gestiti da ter-zi. Gli obblighi di identificazione in relazione agli investitori ai sensi della LICol non costituiscono quindi parte integrante dell’attuazione della Raccomandazione 24 del GAFI, bensì della Raccomandazione 10 concernente gli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari. Per evitare una sovrapposizione o collisione di norme diverse, la FINMA raccomanda di rinunciare alle modifiche proposte della LICol.

Obbligo di annunciare a un intermediario finanziario (art. 697k CO)

Eccetto il PS4 e l’USS, tutti i partecipanti si sono espressi a favore della delega dell’obbligo di annunciare a un intermediario finanziario.

4 Il PS auspica la soppressione di questa possibilità anche agli art. 697l e 718 AP-CO.

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Secondo i partecipanti la delega permette, con un certo dispendio amministrativo, sia di preservare l’anonimato dei titolari di azioni al portatore nei confronti della società sia di garantire la trasparenza richiesta a livello internazionale. Questa delega sareb-be sensata poiché un intermediario finanziario ha familiarità con le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro. Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, la FSA e l’OAD FSA/FSN sostengono la possibilità di delega anche per quanto riguarda le a-zioni nominative, poiché l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto se-condo l’articolo 697j verrebbe applicato a entrambe le categorie di azioni. L’articolo 697k capoverso 1 dovrebbe essere completato in modo corrispondente. Il Cantone LU e l’UBCS vorrebbero che la designazione dell’intermediario finanziario nell’ambito del capoverso 1 fosse inserita nello statuto. Se lo statuto non prevedesse il nome dell’intermediario finanziario, la designazione potrebbe essere delegata al consiglio di amministrazione. Ciò creerebbe maggiore trasparenza sia per le autorità sia per gli azionisti o gli intermediari finanziari, dato che questi potrebbero consultare lo statuto in qualsiasi momento presso l’Ufficio del registro di commercio. L’ASG auspica che l’obbligo di tenere un elenco non venga limitato agli intermediari finanziari sottoposti alla LRD. Questa incoerenza dovrebbe essere eliminata e la delega a terzi dovrebbe essere ammessa illimitatamente. L’articolo 697k capoversi 2 e 3 dovrebbe essere completato in modo corrispondente. Secondo il GCO, dato che le esigenze poste dalla CDB richiedono che i moduli per l’identificazione degli aventi economicamente diritto (e in futuro di tutti i beneficiari) siano firmati da una persona che agisce per nome e per conto della società titolare del conto, nella CDB non può esserci alcuna limitazione dell’informazione nei confronti della società.

4.1.2 Obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto

Obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto (art. 697j CO)

La proposta di introdurre nel Codice delle obbligazioni una disposizione concernente l’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto è respinta dall’UDC, dal Can-tone VD, da economiesuisse, Roche e SwissHoldings, mentre la SIC Svizzera e il PLR la sostengono esplicitamente, in particolare per quanto riguarda le azioni al por-tatore. Tuttavia, per il PLR, il Consiglio federale dovrebbe impegnarsi a livello inter-nazionale affinché anche tutti gli altri Paesi applichino questo standard (parità di con-dizioni per tutte le piazze finanziarie) e aboliscano strutture e strumenti finanziari o-pachi. Il PPD respinge la proposta di introdurre un simile obbligo di annunciare in relazione alle azioni nominative. Per la CAIS il sistema di identificazione dell’avente economicamente diritto dovrebbe essere più incisivo. Gli altri partecipanti approvano la proposta, a condizione che vengano apportate alcune modifiche.

Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la VBN, l’OAD Fiduciari, la FSA e l’OAD FSA/FSN auspicano che venga precisato espressamente che l’acquisto diretto e l’acquisto effettuato d’intesa con terzi fanno scattare un obbligo di annunciare dell’azionista.

L’ASG chiede che venga prevista un’eccezione all’obbligo di annunciare la persona avente economicamente diritto quando le azioni sono depositate presso un interme-diario finanziario ai sensi della LRD o quando questi detiene le azioni su base fidu-ciaria o in qualità di trustee. L’accertamento della persona avente economicamente diritto spetterebbe di conseguenza all’intermediario fiduciario.

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L’ASB, Raiffeisen, l’UBCS, l’ABES e Walderwyss ritengono anche in questo caso importante che le informazioni sull’azionista e sull’avente economicamente diritto che devono essere accertate secondo il diritto della società anonima siano identiche a quelle di cui le banche necessitano per l’avvio di una relazione d’affari conformemen-te alla LRD (cfr. anche n. 22 e 27 della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche, CDB 08). Le pertinenti disposizioni del CO dovrebbero dunque essere adeguate nel seguente modo: data di nascita, nazionalità, indirizzo effettivo. Secon-do l’ASB solo così è possibile fare chiarezza e riuscire a contenere i costi entro limiti ragionevoli.

L’ASB e Raiffeisen approvano il fatto che per quanto attiene all’accertamento dell’avente economicamente diritto alle azioni venga fatto un rinvio all’articolo 2a ca-poversi 3 e 4 AP-LRD (cfr. art. 697j AP-CO o art. 790a e 837 AP-CO).

Confronto internazionale: economiesuisse, Roche e SwissHoldings sono dell’opinione che sarebbe opportuno non procedere immediatamente all’attuazione del paragrafo 15 della nota interpretativa [della Raccomandazione 24 del GAFI] e attendere fino a quando non sia chiaro in che direzione si muovono gli altri Paesi e vedere fino a che punto questi siano disposti a spingersi in tale ambito. Le suddette associazioni chiedono pertanto di rinunciare nel quadro dell’attuale revisione all’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto (art. 697j AP-CO e art. 790a AP-CO) e alla tenuta del relativo elenco. Le modalità con cui gli altri Paesi attuano questo obbligo, che peraltro non è richiesto dal Forum globale, sarebbero poco chiare. Proprio nell’area anglosassone in cui tradizionalmente si ricorre al «no-minee» o all’iscrizione dello «street name» potrebbero sorgere problemi significativi. Soltanto dopo aver raccolto le esperienze fatte da importanti Paesi comparabili e concorrenti con l’attuazione del suddetto obbligo si potrà tornare sulla questione dell’annuncio degli aventi economicamente diritto delle società. Inoltre questi parteci-panti fanno presente che:

- il dispendio è notevole. Per le imprese interessate, in particolare le PMI svizzere, l’attuazione non genererebbe altro che un considerevole e sproporzionato di-spendio amministrativo supplementare;

- il valore soglia del 25 per cento può essere raggiunto rapidamente anche da im-prese piccole attraverso la costituzione di gruppi;

- le persone che agiscono in nome di una società risultano già dai registri e in caso di sospetto gli intermediari finanziari hanno la possibilità di ottenere anche altre in-formazioni. Un obbligo generale di annuncio e di registrazione sarebbe tuttavia eccessivo.

La FSA e l’OAD FSA/FSN evidenziano pure che, diversamente dal presente avam-progetto, secondo la direttiva antiriciclaggio dell’UE è sufficiente il superamento (e non il raggiungimento) del valore del 25 per cento per qualificare una persona fisica come l’avente economicamente diritto di una società. La differenza sarebbe minima, ma importante.

Incoerenza con il diritto borsistico: il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la VBN, l’OAD Fiduciari, la FSA e l’OAD FSA/FSN sono dell’opinione che l’uso nella nuova normativa proposta dell’espressione dell’avente economicamente diritto (peraltro già esistente) determini delle incoerenze:

- ai fini dell’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 20 LBVM la qualità di avente

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economicamente diritto è connessa in definitiva al controllo dei diritti di voto. Lo stesso vale per la pubblicazione dell’identità dell’avente economicamente diritto nell’ambito dell’articolo 663c capoverso 3 CO. Per l’espressione «avente econo-micamente diritto» l’articolo 697j AP-CO, invece, rinvia al nuovo articolo 2a capo-versi 3 e 4 AP-LRD. Questi due concetti dovrebbe essere meglio armonizzati;

- l’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j AP-CO non incombe all’avente eco-nomicamente diritto, bensì al titolare formale delle azioni al portatore o nominati-ve. In questo modo si determina un’altra incoerenza con l’articolo 20 LBVM, che collega l’obbligo di dichiarare le partecipazioni direttamente all’avente economi-camente diritto. Nell’ottica della sistematica e della certezza del diritto sarebbe auspicabile un’armonizzazione, tanto più che l’obbligo di annunciare di cui all’articolo 697j AP-CO non è applicabile alle società con azioni quotate in borsa per la sola ragione che esso rinvia esplicitamente all’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 20 LBVM.

Termine di annuncio: l’OAD FCT chiede di specificare il termine entro il quale deve essere effettuato l’annuncio. Il concetto generale «senza indugio» (vedi anche pareri relativi all’art. 697j CO) sarebbe inopportuno e creerebbe confusione. Esso propone di fissare un termine di 30 giorni. Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la VBN, l’OAD Fiduciari, la FSA e l’OAD FSA/FSN ritengono inoltre che in vista dell’applicazione della sanzione penale questa formulazione sia troppo vaga. Biso-gnerebbe fissare un termine preciso (ad es. entro 3 [variante: 10] giorni).

Valore soglia per l’annuncio dell’avente economicamente diritto5: i pareri concernenti il valore soglia divergono. Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la VBN, l’OAD Fiduciari, la FSA e l’OAD FSA/FSN constatano che in Svizzera il 25 per cento in quanto valore che fa scattare l’obbligo di annunciare è una soglia inconsueta (fatta eccezione per l’art. 20 LBVM, dove anche questo valore soglia fa scattare l’obbligo di dichiarazione, però unitamente a diversi altri valori soglia). Se si parte dalla nozione di controllo applicata alle società a capitale pubblico il valore soglia do-vrebbe essere fissato al 33 1/3 per cento dei diritti di voto. Il valore soglia del 25 per cento coinciderebbe con quello dell’UE e sarebbe quindi più facile da comunicare a livello internazionale, tuttavia non ci sarebbe alcuna necessità di seguire per quanto riguarda questo aspetto i dettami dell’UE, che si fonderebbero unicamente su una menzione esemplare delle Raccomandazioni del GAFI. Queste associazioni sono dell’opinione che si possa parlare di posizione dominante solo quando la partecipa-zione supera il 50 per cento dei diritti di voto. Il valore soglia dovrebbe quindi essere fissato al 51 per cento dei diritti di voto. I Verdi, il PS, la DB e alliance Sud racco-mandano invece di imporre l’obbligo di annunciare già a partire da una quota aziona-ria del 10 per cento anziché del 25 per cento (cfr. anche art. 790 AP-CO). Ciò rende-rebbe ancora più difficile il riciclaggio di denaro. Per l’OAD Fiduciari il controllo in una PMI si acquisisce solo a partire da una partecipazione del 33 per cento (cfr. legge sulle borse). Per il suddetto organismo una soglia del 25 per cento porta a discrimi-nare le PMI rispetto alle società quotate in borsa. Per il Cantone Zurigo e la CAIS l’avente economicamente diritto va sempre accertato se si vuole prendere sul serio il senso e lo scopo della Raccomandazione del GAFI. Il rapporto esplicativo dovrebbe

5 Questa parte deve essere letta parallelamente al n. 4.2 «Aventi economicamente diritto».

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pertanto considerare ammissibile la soglia del 25 per cento in riferimento alla Rac-comandazione 24 del GAFI e alla sua nota interpretativa 14 lettera d (idem per l’art. 790a).

4.1.3 Sanzioni

Inosservanza dell’obbligo di annunciare (art. 697m CO)

Per l’USC le nuove disposizioni previste dal Codice penale sono sufficienti e non vi è la necessità di potenziare la loro efficacia con l’aggiunta di sanzioni secondo il diritto societario. Inoltre il capoverso 4 dovrebbe essere stralciato senza sostituzione: la disposizione proposta trasferirebbe al consiglio d’amministrazione l’intera responsa-bilità. Poiché potrebbe non essere a conoscenza del fatto che l’obbligo di annunciare sia stato violato, il consiglio d’amministrazione non può assicurare che nessuno ab-bia abusato direttamente o indirettamente del proprio diritto.

Per Roche l’introduzione di un nuovo termine di perenzione secondo l’articolo 697m capoverso 3 CO è eccessivo e inutile, ragion per cui questa proposta andrebbe deci-samente respinta. Consentire all’azionista di esercitare i diritti sociali e di far valere i diritti patrimoniali soltanto dopo l’adempimento dell’obbligo di annunciare sarebbe una misura sufficiente a garantire l’osservanza dell’obbligo di annunciare. Inoltre, l’esercizio dei diritti patrimoniali verrebbe già limitato dai termini di perenzione in vigo-re. Anche la VBN è del parere che la perdita dei diritti patrimoniali (art. 697m cpv. 3) costituisca una misura troppo severa e vada quindi respinta. Sarebbe sufficiente so-spendere temporaneamente i diritti patrimoniali. Per l’ASG l’estinzione dei diritti legati alle azioni al portatore equivale in definitiva a un’espropriazione formale. Anch’essa propone pertanto lo stralcio senza sostituzione dell’articolo 697m capoverso 3 CO. Anche al Cantone LU e all’UBCS l’estinzione di tutti i diritti patrimoniali in caso di i-nosservanza dell’obbligo di annunciare (art. 697m cpv. 2 e 3) appare una misura molto drastica: la sua applicazione sarebbe possibile per i dividendi in quanto diritto patrimoniale classico, ma diventerebbe molto più difficile per i diritti di sottoscrizione dell’aumento di capitale, poiché questa nuova disposizione sarebbe in contrasto con l’articolo 652b CO. La questione andrebbe chiarita a livello legislativo. L’ARIF fa pre-sente che l’introduzione di una perenzione dei diritti patrimoniali nel mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’annuncio relativo all’avente econo-micamente diritto genera situazioni controverse che impediscono un’attribuzione chiara e definitiva dei diritti patrimoniali nei confronti degli azionisti. A ciò si aggiun-gono, secondo l’ARIF, le situazioni in cui le distribuzioni sarebbero state effettuate in buona fede a persone i cui diritti patrimoniali avrebbero dovuto essere dichiarati e-stinti per perenzione se si fosse venuti per tempo a conoscenza del fatto che l’annuncio che le concerneva non era stato effettuato correttamente. Per queste si-tuazioni la legge non offrirebbe alcuna soluzione. La FSA e l’OAD FSA/FSN consta-tano che la disposizione sulla perenzione secondo il capoverso 3 riveste soltanto un carattere meramente penale, poiché l’articolo 697m capoverso 2 AP-CO stabilisce che l’azionista può far valer i diritti patrimoniali soltanto quando ha ottemperato al suo obbligo di annunciare. A questa «norma penale» del diritto civile si aggiungerebbe la condanna penale prevista all’articolo 327 lettera a CP. Questa doppia sanzione an-drebbe troppo oltre e non sarebbe richiesta dal GAFI in questi termini. L’articolo 697m capoverso 3 dovrebbe essere stralciato senza sostituzione. Le suddette asso-ciazioni sono del parere che in relazione alla perenzione l’articolo 697m capoverso 3 sia formulato in modo restrittivo e pertanto sia limitato soltanto all’elemento costitutivo dell’acquisto e alla decorrenza del termine ad esso connesso. Il mancato rispetto di

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modifiche successive sembrerebbe non far scattare la perenzione dei diritti. In altre parole una comunicazione relativa a una modifica dell’indirizzo effettuata con un ri-tardo di un anno farebbe risorgere i diritti patrimoniali.

La VBN, il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’OAD-ASA, l’ASG e l’OAD Fiduciari constatano inoltre che le prescrizioni applicabili alle azioni al portato-re divergono da quelle vigenti per il libro delle azioni nominative. Bisognerebbe porre rimedio a questa incoerenza rinunciando perlomeno all’estensione della sanzione ai diritti patrimoniali (con regole di perenzione drastiche) contemplata nell’avamprogetto. Il Forum OAD spiega ad esempio che una violazione dell’obbligo di annunciare non determina necessariamente per le società quotate in borsa una sospensione dei diritti di voto, ma soltanto nel caso in cui la società, la FINMA o un azionista ne fa richiesta presso il tribunale competente e tale richiesta viene accolta. La violazione non pregiudica (giustamente) i diritti patrimoniali. Voler limitare il diritto al dividendo di un azionista non annunciato significherebbe espropriare tale azionista senza una ragione plausibile.

Anche il parere dell’OAD-ASA va in questa direzione. Tale organismo ritiene infatti le conseguenze di questa disposizione sproporzionate e ingiustificate. Secondo la vi-gente legislazione sulle borse una violazione degli obblighi di dichiarazione compor-terebbe per le società quotate in borsa unicamente l’applicazione di sanzioni penali (art. 41 LBVM). Essa non pregiudicherebbe i diritti di voto e i diritti patrimoniali. Que-sta grave incoerenza rispetto all’inosservanza degli obblighi di dichiarazione ai sensi della legge sulle borse non sarebbe giustificata né comprensibile. L’OAD-ASA si chiede perché un acquirente che per motivi scusabili, ad esempio una malattia, non ottempera immediatamente all’obbligo di annunciare debba perdere i diritti economici ed essere punito.

Anche per l’OAD Fiduciari la sospensione dei diritti di voto dovrebbe fondarsi come nella LBVM esclusivamente su una decisione giudiziaria.

Termine di un mese (cpv. 3)

Per la FSA, l’OAD FSA/FSN e l’USC il termine di un mese è troppo breve. L’USC chiede che il termine venga esteso almeno a 90 giorni. Per la VBN si dovrebbe pre-scrivere un termine molto più lungo per l’acquisto di azioni in caso di successione. Detto termine dovrebbe decorrere soltanto a partire dal momento in cui l’erede è noto e questi sa che la successione comprende azioni al portatore.

Sanzioni penali (art. 327 CP)

Il Cantone AG raccomanda di evitare di criminalizzare i piccoli azionisti. Secondo la FSA e l’OAD FSA/FSN l’articolo 327 lettera c punisce l’inadempimento dell’obbligo di annunciare una modifica del nome, del cognome, della ragione sociale o dell’indirizzo, sebbene definisca in misura insufficiente l’obbligo di annunciare siffatte modifiche. Gli articoli 697i e 697j cpv. 2 AP-CO non preciserebbero il termine entro il quale devono essere annunciate tali modifiche. L’espressione «senza indugio» riferi-ta all’annuncio fatto alla società potrebbe valere per analogia anche per l’annuncio di modifiche successive, con la conseguenza che un ritardo di sei settimane sarebbe già sanzionato penalmente. Le predette associazioni considerano questa incertezza giuridica inaccettabile per quanto attiene alle ripercussioni di diritto penale. La FSA e l’OAD FSA/FSN sono dell’opinione che la sanzione penale prevista in caso di annun-cio di modifiche fatto in ritardo o di mancato annuncio vada troppo oltre. Essa consi-

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dererebbe criminosa un’omissione, che nella prassi può capitare facilmente e spesso anche inavvertitamente. Poiché la norma penale la configura come reato – anche in caso di inavvertenza – sarebbe difficile sfuggire a una condanna. La sanzione penale per l’inosservanza dell’obbligo di annunciare le modiche andrebbe troppo oltre. La FSA e l’OAD FSA/FSN chiedono lo stralcio senza sostituzione dell’articolo 327 lettera c CP. Le altre sanzioni terrebbero sufficientemente in conto delle esigenze poste dal-le Raccomandazioni del GAFI.

Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G e l’OAD FCT6 auspicano che si rinunci a criminaliz-zare ulteriormente le società non quotate, benché anche la LBVM preveda in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione sanzioni penali che vanno molto al di là di quelle contemplate all’articolo 327 AP-CP.

L’ABES e Walderwyss sostengono che sia giusto che la violazione dell’obbligo di annunciare comporti conseguenze sul piano del diritto civile (art. 697m AP-CO). La comminatoria di una pena per una siffatta violazione andrebbe oltre quanto previsto dalla Raccomandazione del GAFI e sarebbe inoltre sproporzionata. Per questi due motivi, secondo l’ABES, l’articolo andrebbe stralciato dall’avamprogetto.

Per l’UBCS questa nuova disposizione penale configura la violazione dell’obbligo giustamente come contravvenzione. L’UBCS si chiede se un intermediario finanziario che non tiene correttamente un elenco possa essere considerato autore principale della contravvenzione. Secondo il titolo marginale si tratterebbe di una violazione dell’obbligo di annunciare di diritto societario. Quindi potrebbero essere possibili au-tori soltanto gli organi di persone giuridiche. Questa logica escluderebbe la punibilità dell’intermediario finanziario. Potrebbe essere utile fare una precisazione in tal sen-so.

4.1.4 Altri temi

Tenuta dell’elenco (art. 697l CO)

Il Forum OAD, la VQF, l’OAD FCT, l’OAD-ASA, la FSA e l’OAD FSA/FSN suggeri-scono di delegare senza restrizioni a terzi la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 697l AP-CO. Anche la tenuta del libro delle azioni potrebbe essere delegata senza restri-zioni a terzi, sebbene la sua importanza non sia inferiore a quella della tenuta dell’elenco di cui all’articolo 697l AP-CO. A questa incoerenza andrebbe posto rime-dio.

Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G e l’OAD FCT sono del parere che dal punto di vista della sistematica questa disposizione non vada collocata sotto il titolo marginale «L. Obbligo di annunciare dell’azionista», bensì tra le disposizioni concernenti il libro del-le azioni allo scopo di mantenere la consistenza tematica e di evitare una crescente confusione tra i vari libri (libro delle azioni, libro dei diritti valori, elenco secondo l’art. 697l AP-CO).

6 L’OAD FCT ritiene che la norma penale in relazione alla violazione dell’obbligo di annunciare sia eccessiva considerando che in caso di siffatta violazione è già prevista la soppressione dei diritti dell’azionista e del diritto al dividendo.

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Queste associazioni come pure la FSA e l’OAD FSA/FSN auspicano che si stabilisca nel diritto positivo che l’elenco non sia pubblico né reso pubblico agli altri azionisti della società (ad es. nel senso dell’art. 973c cpv. 2 CO).

Secondo la FSA e l’OAD FSA/FSN non esiste alcuna delimitazione netta rispetto alla legge federale sulla protezione dei dati. In assenza di una disposizione formale nell’articolo 697l non sarebbe pertanto chiaro se e in che misura un azionista o un avente economicamente diritto disponga o meno di un diritto d’accesso ai dati e alle informazioni che lo riguardano. La FSA e l’OAD FSA/FSN sono convinti che in virtù del diritto vigente sia l’azionista sia l’avente economicamente diritto abbiano il diritto d’accesso ai dati e alle informazioni tenuti dagli stessi nell’elenco. A garanzia della certezza giuridica questo diritto andrebbe espressamente sancito.

L’UBCS si chiede come debba essere organizzato il «diritto d’accesso» (cpv. 5) o un diritto di consultazione e chi possa obbligare l’intermediario finanziario a fornire le informazioni. Considerato il concetto generale, la concessione a terzi esterni di un diritto di consultazione andrebbe esclusa. Questo diritto dovrebbe essere riservato alle autorità nel quadro di una procedura civile o penale. Bisognerebbe inoltre preci-sare se un intermediario finanziario incaricato sia soggetto all’obbligo di fornire infor-mazioni soltanto nei confronti del consiglio d’amministrazione o se tale obbligo gli incomba anche nei confronti di terzi designati.

Per il Cantone ZH e la CAIS la tenuta di un elenco con i relativi documenti comporta per le società un enorme dispendio amministrativo rispetto al quale il valore di tale elenco è discutibile. Inoltre i predetti partecipanti sono dell’opinione che nella prassi attuale le modifiche dell’indirizzo non vengano sempre comunicate alla società. An-che la sospensione dei diritti legati alle azioni al portatore non cambierebbe i termini della questione, poiché la società presumerebbe regolarmente la correttezza delle indicazioni e accorderebbe i diritti patrimoniali. Dato che la pena prevista in caso di violazione dell’obbligo di annunciare, ovvero la multa, presupporrebbe un’omissione intenzionale, la comminatoria di questa pena non avrà praticamente alcun effetto.

Fondazioni (art. 52 CC)

La proposta di iscrivere nel registro di commercio le fondazioni di famiglia e le fonda-zioni ecclesiastiche viene approvata all’unanimità. Essa è espressamente sostenuta dall’USS.

Anche se l’avente economicamente diritto di una fondazione è la fondazione stessa o i destinatari, sarebbe interessante sapere ai sensi della legge sul riciclaggio di dena-ro chi ha destinato alla fondazione i beni che ne costituiscono il patrimonio. Il Canto-ne ZH e la CAIS suggeriscono pertanto di imporre alle fondazioni l’obbligo di accerta-re l’avente economicamente diritto che ha effettuato i pagamenti destinati ad alimen-tare il patrimonio della fondazione. Inoltre il Cantone ZH si chiede come si debba procedere quando un ufficio del registro di commercio accerta una lacuna nell’organizzazione (consiglio di fondazione, perdita del domicilio). Nel caso di una fondazione ordinaria, l’articolo 83d CC contemplerebbe il trasferimento all’autorità di vigilanza. Questa procedura non esisterebbe per le fondazioni di famiglia e le fonda-zioni ecclesiastiche.

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Persona fisica domiciliata in Svizzera (art. 718 cpv. 4 CO)

Per la FSA e l’OAD FSA/FSN la nuova formulazione proposta («Questa persona de-ve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore.»7) non precisa se per «questa persona» si intendano anche due terze persone autorizzate a firmare collettivamente o se in futuro il requisito del domicilio dovrà essere soddisfatto soltan-to da una persona autorizzata a firmare individualmente. Una limitazione di questo tipo non sarebbe giustificata. Inoltre la nozione «Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore» di per sé non è significativa, poiché se il termine di «direttore» di cui all’articolo 718 capoverso 2 CO venisse so-stituito con «terzo», il tenore sarebbe il seguente: «Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un terzo». La riformulazione dell’attuale articolo 718 capoverso 2 CO sarebbe inutile e non farebbe nessuna chiarezza per quanto riguarda la futura possibilità di rappresentanza.

Secondo il Cantone LU e la UBCS l’articolo 687l stabilisce, contrariamente all’articolo 718, che soltanto il consiglio d’amministrazione o un intermediario finan-ziario da esso designato tiene l’elenco e non gli organi direttivi (direttori). Questa di-screpanza dovrebbe essere eliminata.

Società cooperativa (art. 837 CO)

Il Cantone ZH e la CAIS sono dell’opinione che le Raccomandazioni del GAFI deb-bano essere applicate anche alle società cooperative. L’articolo proposto non sotto-porrebbe a sorveglianza le forme di società in cui due prestanome potrebbero acqui-sire una partecipazione del 25 per cento e cionondimeno l’identità dell’avente eco-nomicamente diritto non verrebbe resa nota. Con sette prestanome mafiosi anche la società più grande potrebbe essere detenuta al 100 per cento in una sola mano sen-za che si conosca l’identità dell’avente economicamente diritto.

Ai fini di una precisazione, per il Cantone LU e la UBCS si dovrebbe stabilire chiara-mente che nella società cooperativa l’intermediario finanziario non può essere incari-cato della tenuta di un elenco dei soci. Raiffeisen ritiene che la tenuta di un elenco dei soci non contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo perseguito con il presente progetto di legge (trasparenza delle persone giuridiche). Già solo per i requisiti impo-sti dalla legge, ovvero il numero minimo di soci e un voto per ogni socio, nessun so-cio potrebbe controllare economicamente una società cooperativa. Non potrebbe neppure esserci un avente economicamente diritto ai sensi della Raccomandazione 24 del GAFI. Raiffeisen chiede lo stralcio di questa disposizione. Secondo l’OAD Fiduciari il requisito dell’annuncio dell’identità dell’avente economicamente diritto non potrebbe essere fatto valere per le società cooperative e le associazioni, poiché questi veicoli non sono idonei a creare la possibilità per l’esercizio di una po-sizione dominante a seguito del carattere imperativo del diritto a un voto di ogni so-cio.

Disposizioni transitorie

Roche rigetta l’articolo 3 capoverso 2 delle disposizioni transitorie (poiché ritiene che alcuni titolari attuali di azioni al portatore possano venire a conoscenza della modifica di legge non prima della scadenza del termine di sei mesi dopo l’entrata in vigore). Roche è del parere che la sanzione prevista, ossia l’estinzione dei diritti patrimoniali,

7 Ciò vale anche per gli art. 814 cpv. 3 e 898 cpv. 2.

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non sia né adeguata né sensata e non capisce perché sia necessaria questa rego-lamentazione che in caso di mancata conoscenza o di indulgenza potrebbe provoca-re gravi conseguenze finanziarie.

4.2 Aventi economicamente diritto

In generale

I pareri espressi sulle nuove disposizioni concernenti l’avente economicamente diritto (art. 2a cpv. 3 e 4 e art. 4 LRD) divergono. Di seguito sono descritte le conclusioni per ogni tema.

La CDCF, sostenuta dai Cantoni FR, OW, VS, GL, GR e GE, è disposta ad approva-re la codificazione formale della prassi svizzera riconosciuta nonché la volontà di colmare le lacune nell’accertamento delle persone fisiche aventi economicamente diritto delle persone giuridiche operative. La CDCF si aspetta dal Consiglio federale un impegno a livello internazionale, affinché l’obbligo di accertamento e le esigenze in materia di trasparenza applicate dalla Svizzera diventino, senza alcuna eccezione, la norma per tutti gli Stati. Secondo il PS, l’accertamento relativo all’avente economi-camente diritto è di centrale importanza per assicurare una piazza finanziaria integra come pure per combattere e impedire le attività criminali. Il PS chiede pertanto che siano apportati complementi alla presente proposta. I Verdi accolgono favorevolmen-te il fatto che in futuro gli intermediari finanziari dovranno ottemperare a obblighi di diligenza rafforzati per accertare le persone fisiche che sono gli aventi economica-mente diritto delle imprese.

Il Cantone AG è del parere che per le grandi società non quotate in borsa l’onere possa essere notevole. Chiede pertanto che venga descritto in maniera precisa il rapporto tra costi e benefici della misura proposta. In particolare per l’intermediario finanziario, l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto non si limite-rebbe solo ai suoi clienti, bensì anche al rapporto di questi ultimi con i loro partner commerciali, nei cui confronti l’intermediario finanziario non avrebbe alcuna possibili-tà di imporsi. Se i partner commerciali non fossero disposti a fornire questa traspa-renza, potrebbero sorgere notevoli conseguenze economiche. Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG, la FSA e l’OAD FSA/FSN sono contrari all’introduzione dell’articolo 2a capoversi 3 e 4, poiché nella prassi le prescrizioni ivi contenute non sono applicabili o in molti casi lo sono solo con un onere sproporzio-nato. Secondo la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’onere amministrativo è dovuto al fatto che occorre costantemente aggiornare l’accertamento relativo all’avente economicamen-te diritto in relazione alla soglia di partecipazione del 25 per cento. Secondo il GCO, il nuovo articolo 2a LRD solleva alcune questioni pratiche circa l’attuazione e rischia di addossare agli intermediari finanziari una maggiore responsabilità, senza probabil-mente migliorare la gestione dei rischi in materia di lotta contro il riciclaggio di dena-ro. La VBN ritiene che la prescrizione legale sia superflua, poiché gli articoli 697i – 697m esigono, d’un canto, la registrazione di tutti gli associati e, dall’altro, l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto a partire da una partecipa-zione del 25 per cento. PD-Consulting è dell’opinione che per l’intermediario finanzia-rio e le persone che assistono i clienti la procedura per l’accertamento relativo all’avente economicamente diritto, già impegnativa con la legislazione vigente, diven-ti ancora più complicata. Ne potrebbe risentire la certezza del diritto. Inoltre, con questo sistema i titolari delle quote di società altamente capitalizzate rimarrebbero anonimi. Questa norma non sarebbe molto conforme alla LRD, né orientata ai rischi.

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Aventi economicamente diritto in quanto persone fisiche (art. 2a cpv. 3 LRD)

Il principio secondo cui l’avente economicamente diritto è sempre una persona fisica viene generalmente rifiutato. Nondimeno alcuni partecipanti alla consultazione ap-provano espressamente questa regola (ABES). Altri (ASB, Raiffeisen, GCO, OAR G, OAD-ASA, Forum OAD, OAD FCT, PostFinance), invece, auspicano modifiche con l’inserimento di eccezioni. Un altro gruppo di partecipanti (VBN, economiesuisse, Fo-rum OAD, FSA e OAD FSA/FSN e VQF) chiede infine che l’introduzione di questa disposizione venga respinta. Secondo l’UDC la regolamentazione in questione ri-guarda oltre 50 000 PMI in Svizzera e causerebbe costi stimati a 200 milioni di fran-chi.

Per l’ASB e Raiffeisen, il nuovo articolo 2a capoverso 3 AP LRD dovrebbe essere completato con una limitazione o con un elenco delle eccezioni. Sono ad esempio ipotizzabili situazioni in cui l’avente economicamente diritto è una società quotata. In questi casi non dovrebbe essere necessario procedere all’accertamento o alla regi-strazione dell’avente economicamente diritto. Il GCO è del parere che in alcuni im-portanti casi particolari questa disposizione possa creare situazioni potenzialmente assurde. In effetti, sarebbe difficile immaginare che per le relazioni d’affari avviate, ad esempio, a nome dello Stato, di Uffici o dipartimenti, di istituzioni di diritto pubblico, di imprese in mano pubblica o di autorità, l’intermediario finanziario debba registrare il nome di una o più persone fisiche in qualità di aventi economicamente diritto, proba-bilmente il direttore generale e/o i membri della direzione generale. Lo stesso var-rebbe per gli enti come le associazioni o le fondazioni di utilità pubblica, enti giuridici che possono detenere un patrimonio destinato a uno scopo e la cui gestione può essere sottoposta alla sorveglianza statale (cfr. i numerosi casi di ospedali gestiti da fondazioni, di parrocchie gestite da associazioni ecc.). Il GCO teme che l’attuale for-mulazione dell’articolo 2a capoverso 3 non consenta ai testi normativi di esecuzione della LRD di prevedere eccezioni.

Secondo l’ASG la stessa società è l’avente economicamente diritto al patrimonio di una persona giuridica operativa. Essa non deterrebbe questo patrimonio neppure a titolo fiduciario per gli associati. La definizione di cui all’articolo 2a capoverso 4 LRD, secondo cui nel caso delle persone giuridiche gli aventi economicamente diritto deb-bano sempre essere persone fisiche, rappresenterebbe un cambio di paradigma si-gnificativo in riferimento alla nozione di avente economicamente diritto. Il Forum OAD e l’OAD-ASA sono del parere che in questo modo venga sacrificata una delle con-quiste più importanti del diritto economico moderno: le persone giuridiche non po-trebbero più tenere un patrimonio. Questa situazione avrebbe pesanti conseguenze. I suddetti partecipanti ritengono inoltre che pur accrescendo la trasparenza tale ap-proccio sia legato a un onere supplementare sproporzionato. Sarebbero assoluta-mente necessarie delle limitazioni, affinché nella prassi sia possibile accertare l’avente economicamente diritto delle società non quotate. Occorrerebbe pertanto introdurre una norma «de minimis»8. Anche l’OAR G e l’OAD FCT9 sono dell’avviso

8 Gli intermediari finanziari dovrebbero poter rinunciare ad accertare l’avente economicamente diritto – art. 4 LRD – se sono soddisfatte le condizioni (cumulative) seguenti: società che svolgono un’attività operativa, che dispongono di personale proprio, che hanno la loro sede in Svizzera e che sono sottoposte a una revisione limitata secondo le vigenti disposizioni del Codice delle obbligazioni. Sono fatti salvi i casi in cui l’intermediario finanziario sa o ha il sospetto che non ci sia identità tra il cliente e l’avente economicamente diritto. In questa circostanza egli deve in ogni caso effettuare l’accertamento.

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che se questa misura dovesse essere adottata, sarebbe necessario introdurre una norma «de minimis» per evitare di dover procedere a chiarimenti inutili presso tutte le PMI. Per l’ARIF il principio secondo cui «gli aventi economicamente diritto sono sem-pre persone fisiche» è assolutamente contrario alla prassi attuale e mostra che que-sta nozione viene completamente fraintesa. Essa aggiunge inoltre che nel diritto svizzero e in numerosi ordinamenti giuridici esteri, le persone giuridiche possono es-sere incriminate, passibili di responsabilità penale e sottoposte a confisca al posto delle persone fisiche responsabili o insieme a queste ultime. Non sarebbe pertanto giustificato escludere la persona giuridica dalla capacità di essere l’«avente econo-micamente diritto». Secondo l’OAD FCT questa proposta di modifica implica uno stravolgimento del concetto giuridico attualmente in vigore relativo all’avente econo-micamente diritto e mette in dubbio il fatto che una persona giuridica possa godere di una personalità giuridica propria. Anche per l’USAM non è chiaro il motivo per cui l’avente economicamente diritto debba sempre essere una persona fisica. Rientre-rebbe nel principio della non discriminazione identificare l’avente economicamente diritto quale persona. Sarebbe un fatto notorio che le persone possono essere consi-derate persone giuridiche o fisiche. Limitare l’avente economicamente diritto solo a un tipo di persona costituirebbe pertanto una discriminazione e una restrizione inutile della libertà economica.

Per PostFinance non è chiaro come si possa accertare in breve tempo (per le rela-zioni d’affari durature) l’avente economicamente diritto e rendere tale accertamento giuridicamente valido nel caso di singole persone giuridiche. Oltre a determinare un ulteriore allontanamento tra il diritto civile e il diritto di vigilanza, questa disposizione comporterebbe in particolare anche notevoli ripercussioni operative. Agli sportelli po-stali, ad esempio, non si potrebbero più avviare relazioni d’affari con le persone giu-ridiche, poiché la qualità del rispetto degli obblighi di diligenza – nettamente più re-strittivi – non potrebbe più essere garantita. Per le operazioni allo sportello con clienti occasionali risulterebbero enormi problemi inerenti ai processi, in particolare quando i versamenti o le operazioni di cassa sono effettuati da grandi società (ad es. Migros ecc.). A causa delle complesse relazioni economiche nelle società di gruppo, in simili casi non sarebbe praticamente possibile accertare l’avente economicamente diritto o la persona fisica che è l’avente economicamente diritto dell’impresa, senza dover far fronte a un onere supplementare eccessivo. Per questi casi occorrerebbe quindi pre-vedere un’esenzione o una semplificazione praticabile dell’obbligo di accertamento relativo all’avente economicamente diritto, altrimenti non sarebbe più possibile garan-tire il servizio universale nei termini attuali. PostFinance chiede pertanto di rinunciare a modificare la definizione degli aventi economicamente diritto delle persone giuridi-che. Qualora non fosse dato seguito a questa richiesta, bisognerebbe stabilire che nell’ambito delle operazioni allo sportello con clienti occasionali, equiparati a persone giuridiche, è superfluo accertare la persona fisica avente economicamente diritto di una persona giuridica.

L’ABES e Walderwyss sono dell’opinione che il concetto sancito nelle Raccomanda-zioni del GAFI, secondo cui l’avente economicamente diritto può essere solo una persona fisica, sia difficilmente conciliabile con la normativa svizzera concernente la

9 L’OAD FCT propone di modificare l’art. 4 cpv. 2 lett. b con l’inclusione della seguente dicitura: «[…] o una persona giuridica operativa soggetta a revisione ordinaria».

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fiscalità e i diritti reali. Non è possibile mettere in discussione la capacità giuridica di una persona giuridica. In quanto soggetto dotato di capacità giuridica, una persona giuridica potrebbe acquisire la proprietà di valori patrimoniali; del resto essa sarebbe assoggettata all’imposta. L’ABES riconosce tuttavia che il recepimento di questa re-gola è il prezzo da pagare per la conformità alle regole internazionali. Per le società quotate in borsa bisognerebbe però rinunciare agli obblighi di accertamento.

Secondo Walderwyss occorre chiaramente distinguere tra l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali e l’azionista delle persone giuridiche. Chiede pertanto di stralciare i capoversi 3 e 4. Nonostante lo stralcio, nell’accettare i valori patrimoniali di una persona giuridica, l’intermediario finanziario potrebbe essere obbligato a regi-strare nome e indirizzo degli azionisti della persona giuridica.

Per economiesuisse bisogna rinunciare all’esigenza secondo cui un avente econo-micamente diritto debba sempre essere una persona fisica (art. 2a cpv. 3). Qualora non fosse dato seguito a questa richiesta principale10, occorrerebbe perlomeno intro-durre soglie minime più elevate11.

Secondo il Forum OAD, il fatto che l’avente economicamente diritto debba sempre essere una persona fisica contrasta con i principi costituzionali. Anche la VBN si po-ne la questione se questa disposizione non intacchi la garanzia della proprietà sanci-ta nella Costituzione federale. Essa è inoltre del parere che l’obbligo di accertare la persona fisica in quanto avente economicamente diritto anche per le società operati-va sia chiaramente eccessivo.

Per la FSA e l’OAD FSA/FSN, il fatto che una persona giuridica che esercita un’attività commerciale possa continuare a essere l’avente economicamente diritto non significa che l’intermediario finanziario non debba identificare gli azionisti princi-pali. Questi ultimi sarebbero in effetti indicati nel profilo cliente, che dovrebbe essere redatto dall’intermediario finanziario per ogni relazione d’affari e contenere una quan-tità di informazioni più o meno grande in funzione del rischio valutato. Di conseguen-za, il mantenimento del sistema attuale in relazione alla definizione e alla procedura di accertamento relativo all’avente economicamente diritto non significherebbe in al-cun modo che gli azionisti principali restino anonimi.

Estensione della definizione alle persone giuridiche operative (art. 2a cpv. 4 LRD)

L’ASB, Raiffeisen, il GCO, l’ARIF, l’OAD FCT e il Cantone NW sono del parere che la legge dovrebbe distinguere la nozione di «proprietario legale» da quella di «avente economicamente diritto».

L’ASB e Raiffeisen si rifiutano di confondere il «proprietario legale» dei valori patri-moniali con l’«avente economicamente diritto» a tali valori. In virtù dei nuovi obblighi di accertamento formulati nella LRD, non dovrebbero più essere determinati gli aven-ti economicamente diritto ai valori patrimoniali, bensì i titolari effettivi delle quote della società. Il fatto di confondere queste due nozioni genererebbe incertezza giuridica e metterebbe in discussione le regole e le disposizioni derogatorie attuali. Per evitare

10 La richiesta principale di economiesuisse concerne anche al n. 4.1.2 Obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto la rinuncia nel quadro dell’attuale revisione all’obbligo di annunciare l’avente economicamente diritto (art. 697j CO e art. 790a CO) e alla tenuta del rispettivo elenco.

11 Rimando ai pareri pervenuti dell’Associazione Svizzera dei Banchieri, del Forum OAD e di Swiss-Holdings.

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questa confusione, l’avamprogetto di legge dovrebbe fare una distinzione tra titolare delle quote e avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Secondo l’ASB sarebbe auspicabile che i chiarimenti inerenti ai rapporti giuridici della società non siano inclusi nell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto, bensì in-trodotti separatamente.

Secondo il GCO la ripresa senza modifica dai testi sovranazionali della nozione di «beneficiario effettivo», sostituita con l’espressione «avente economicamente dirit-to», solleva questioni giuridiche (sotto il profilo del diritto sull’esecuzione e sul falli-mento, del diritto civile, fiscale e penale) in merito alla situazione della persona giuri-dica operativa in caso di procedura di esecuzione, procedimento civile o penale con-tro la o le persone fisiche identificate come tali. Questo parere è condiviso dall’ARIF secondo cui, quando si tratta di individuare la partecipazione stessa e il valore eco-nomico che rappresenta, non è in alcun caso necessario ricorrere al concetto di a-vente economicamente diritto, bensì semplicemente a quello di proprietà. Il GCO raccomanda di mantenere l’attuale nozione di avente economicamente diritto, che fa prevalere la realtà dei fatti economici senza considerare i legami giuridici, e di ag-giungervi l’accertamento relativo agli azionisti (qualificati secondo la LRD) o quello relativo ai dirigenti nel caso di persone giuridiche operative. A complemento della definizione di «avente economicamente diritto», in questo caso si raccomanda l’adozione nell’articolo 2a (cpv. 4) di una definizione di «beneficiario effettivo» possi-bilmente vicina a quella formulata nella quarta direttiva europea.

Valore soglia12: i pareri espressi a questo proposito divergono. Secondo l’ARIF la soglia del 25 per cento non corrisponde ad alcun valore noto in ambito economico che possa avere una determinata rilevanza. Essa sarebbe infatti di gran lunga supe-riore alla soglia del 10 per cento, generalmente riconosciuta per definire un interesse preponderante (sia nel Codice delle obbligazioni sia nella legge sulle banche), e di gran lunga inferiore alla soglia del 50 per cento, solitamene ritenuta l’indizio di una partecipazione dominante. Questo criterio sarebbe inoltre troppo semplicistico, poi-ché non terrebbe conto di numerosi altri criteri altrettanto e spesso addirittura più ri-levanti come la composizione totale dell’azionariato, la frammentazione di quest’ultimo, gli accordi stipulati tra gli azionisti (di cui la gran parte è segreta), la rappresentanza in seno agli organi direttivi ecc. che potrebbero modificare radical-mente le modalità con cui valutare se una persona detiene o meno un «diritto eco-nomico» di cui bisognerebbe prendere atto. Questo parere è condiviso dal Cantone NW. Il PS, I Verdi, la DB e alliance sud auspicano una diminuzione della soglia dal 25 al 10 per cento, in particolare secondo la DB in vista della conformità alla legisla-zione FATCA. Per l’OAD FCT, la pratica ha più volte dimostrato che anche un azioni-sta che raggiunge il 25 per cento o oltre del capitale azionario, per ragioni pratiche, non è necessariamente colui che controlla la società. In ambito LRD, a differenza delle disposizioni del Codice delle obbligazioni già trattate, si farebbe riferimento all’avente economicamente diritto della società e non delle azioni. Per l’OAD FCT questo porterebbe a concludere che unicamente chi dispone del 50 per cento + 1 dei diritti di voto può essere considerato avente economicamente diritto della società. In caso contrario tutti gli azionisti andrebbero considerati aventi economicamente diritto nella misura della loro quota di partecipazione.

12 Questa parte deve essere letta parallelamente al n. 4.1.2. Obbligo di annunciare l’avente economi-camente diritto.

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«[…] o la controllano in altro modo riconoscibile»: secondo il Cantone TI, la proposta di cui all’articolo 2a capoverso 4 LRD dell’avamprogetto potrebbe essere ritenuta confacente, a condizione che il Consiglio federale si impegni a verificare che tutti gli Stati implementino una disposizione analoga nel proprio diritto interno. Il Fo-rum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’OAD-ASA, il Cantone LU e l’UBCS sono del parere che l’aggiunta «la controllano in altro modo riconoscibile» debba essere stralciata, in quanto ritenuta inattuabile e sproporzionata. In particolare indagare sull’esistenza di patti parasociali andrebbe al di là di ogni proporzione. Secondo il Forum OAD, la VQF, l’OAR G e l’OAD FCT l’intermediario finanziario può fare affi-damento sulle informazioni fornite dalla [società]13, a meno che gli sia nota l’inesattezza delle informazioni o gli dovrebbe essere nota a causa di circostanze concrete. L’UBCS e il Cantone LU sono del parere che questa disposizione non pos-sa essere applicata dagli intermediari finanziari in modo ragionevole. Qualora essa fosse introdotta così com’è formulata, gli intermediari finanziari dovrebbero chiarire dettagliatamente i rapporti di controllo per tutte le società e strutture. «[…] membro superiore dell’organo direttivo»: alcuni partecipanti (UBCS, LU, Fo-rum OAD, VQF, FSA e OAD FSA/FSN, OAR G, OAD FCT) auspicano di stralciare l’obbligo di accertare l’identità di questa persona (art. 2 cpv. 4 ultimo periodo).

Secondo il GCO e il Cantone NW, il fatto di collegare l’accertamento di una persona, che è un semplice impiegato di una società operativa, alla nozione di «beneficiario» non è pertinente sotto il profilo della legislazione sul riciclaggio di denaro. Questo senza pregiudicare gli obblighi di diligenza materiali che un intermediario finanziario dovrebbe soddisfare e che dovrebbero includere i dirigenti di una società operativa. Secondo l’UBCS e il Cantone LU si fa confusione con gli attuali obblighi generali di diligenza degli intermediari finanziari. Essi sono inoltre del parere che questa limita-zione non sia attuabile.

Per il Forum OAD, la VQF, l’OAR G, l’OAD FCT, l’ASG e l’OAD-ASA, la formulazione «membro superiore dell’organo direttivo» è imprecisa. Inoltre l’accertamento formale dell’identità del membro superiore dell’alta direzione operativa, quindi del direttore generale (vale a dire del CEO) di una società, sarebbe assurdo. Sarebbe più oppor-tuno accertare l’identità del presidente del consiglio di amministrazione o del singolo membro del consiglio di amministrazione. Sia il CEO sia il consiglio di amministrazio-ne figurerebbero tuttavia già nel registro di commercio, che nel disciplinamento del diritto di firma si baserebbe su firme autenticate. In altre parole le persone autorizza-te a firmare, iscritte nel registro di commercio, sarebbero già identificate. Un nuovo accertamento formale della loro identità sarebbe quindi superfluo e andrebbe respin-to. Anche l’ASG constata che l’identificazione dell’avente economicamente diritto so-stitutivo è già garantita in virtù del diritto vigente. Secondo la predetta associazione, la nuova disposizione comporta solo ostacoli burocratici insensati e inutili. Se ciono-nostante s’intendesse mantenere l’accertamento dell’identità del membro superiore dell’organo direttivo, occorrerebbe perlomeno stabilire se tale accertamento debba essere effettuato anche nei casi in cui può essere determinato soltanto uno degli a-zionisti di maggioranza o un terzo. Sarebbe probabilmente più opportuno imporre al membro superiore dell’alta direzione operativa l’obbligo di fornire, su richiesta, infor-mazioni sull’avente economicamente diritto o di designare a tale scopo una terza persona (nominee). Questo sarebbe assolutamente sufficiente ai fini della lotta con-

13 Nel parere: finanziario intermediario.

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tro il riciclaggio di denaro. Secondo l’OAD-ASA con questa formulazione si dà l’impressione errata che i dirigenti siano gli aventi economicamente diritto. In partico-lare nelle società anonime con un numero esiguo di azionisti il presidente del consi-glio di amministrazione spesso non sarebbe l’avente economicamente diritto, bensì una persona neutra. L’OAD-ASA è inoltre dell’avviso che il rischio che si abusi di questa norma sia molto elevato. Sarebbe possibile non fornire scientemente alcuna informazione sui detentori di partecipazioni affinché debba essere accertata solo l’identità del membro superiore dell’organo direttivo. Secondo la FSA e l’OAD FSA/FSN, il tribunale federale considera la facoltà della persona di disporre dei valori in questione il criterio determinante. In questo senso l’avente economica-mente diritto sarebbe colui che, in maniera indipendente, avrebbe il potere di decide-re dell’utilizzo dei valori. Tuttavia, secondo il diritto societario, né il direttore generale né il presidente del consiglio di amministrazione avrebbero questo potere. La loro attività dovrebbe infatti svolgersi rigorosamente nei limiti fissati dalla legge, dai rego-lamenti e dalle deliberazioni dell’assemblea generale.

Secondo l’ASG è necessario stabilire in forma adeguata che gli intermediari finanziari possono fidarsi della dichiarazione delle partecipazioni nella società, fornita da quest’ultima, a meno che siano a conoscenza di altre informazioni o nutrano seri dubbi in merito all’esattezza delle informazioni. In caso contrario gli intermediari fi-nanziari sarebbero gravati di compiti impossibili da adempiere. Infine occorrerebbe tenere conto del fatto che gli intermediari finanziari non dispongono di forze di polizia per effettuare simili indagini.

Altro: il Forum PMI chiede che, sia nel progetto di legge sia nelle disposizioni d’applicazione, vengano elaborate e previste regole chiare e attuabili per tutti i tipi di persone giuridiche al fine di garantire una certezza giuridica adeguata. Il Forum PMI fa in effetti notare che il testo di legge e il rapporto esplicativo non forniscono indica-zioni in merito agli altri tipi di persone giuridiche. Al momento non sarebbe ad esem-pio chiaro chi debba figurare come avente economicamente diritto di un’associazione, di una cooperativa, di una cassa pensioni o di persone giuridiche straniere. Il GCO, dal canto suo, deplora che l’articolo 2a capoverso 4 LRD non con-templi il caso in cui una persona fisica detiene beni per conto di un terzo. Questa mancanza sarebbe insoddisfacente in relazione alla sistematica della LRD.

Articolo 4 capoverso 1 LRD

Inversione del principio della presunzione

La disposizione generale concernente l’accertamento relativo all’avente economica-mente diritto è espressamente sostenuta dalla CDCF, dai Cantoni FR, OW, VS, GL, GR, GE e TI, dall’OAD Fiduciari, dall’ABPS e da alliance sud.

L’ASB, Raiffeisen, l’UBCS, l’ABES, Walderwyss, la FSA e l’OAD FSA/FSN sono del parere che nell’accertamento relativo all’avente economicamente diritto vada respin-ta l’inversione generale del «principio della presunzione» connessa a tale articolo e quindi dell’approccio basato sul rischio. Secondo l’ASB, con la prevista regolamenta-zione occorre sempre risalire alla persona fisica che è l’avente economicamente dirit-to e ciò genera un onere sproporzionato. L’ASB, Raiffeisen, la FSA e l’OAD FSA/FSN non sono favorevoli in particolare al fatto che l’intermediario finanzia-rio sia obbligato a provare l’insussistenza di dubbi. L’intermediario finanziario non dovrebbe infatti essere tenuto a documentare o giustificare l’assenza di dubbi. L’ASB fa inoltre le seguenti osservazioni:

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- nella prassi possono sorgere difficoltà di interpretazione e incertezze relative alle esigenze poste per la prova dell’assenza di dubbi nonché alla questione su quan-to dettagliata debba essere documentata internamente questa prova. Anche dal rapporto esplicativo emerge che questa prova deve essere documentata. Ciò su-scita il sospetto che una semplice nota non sia sufficiente;

- l’inversione del principio della presunzione non è richiesta in questi termini nem-meno da parte del GAFI;

- in futuro, gli automatismi della procedura di richiesta del modulo A faranno ab-bassare la soglia di attenzione della banca o dei suoi collaboratori nei confronti di segnali o indizi che possono giustificare un dubbio fondato sull’avente economi-camente diritto;

- una soluzione adeguata potrebbe eventualmente essere l’integrazione nei docu-menti di apertura del conto di una casella di spunta (ad es.: «nessun dubbio»), anche se una simile soluzione non sarebbe qualitativamente soddisfacente. D’altro canto, per motivi pratici occorre tenere basso l’onere supplementare legato alla dichiarazione e alla documentazione, in particolare per i segmenti della clien-tela in cui è raro che non ci sia identità tra la controparte e l’avente economica-mente diritto (soprattutto per i clienti retail).

Qualora il mantenimento del principio della presunzione, così come è stato applicato finora, non fosse effettivamente un’opzione, l’ASB, Raiffeisen, l’ABES e Walderwyss ritengono che un accertamento sistematico relativo all’avente economicamente diritto mediante una dichiarazione della controparte costituisca la soluzione migliore (intro-duzione generale del modulo A secondo CDB 08).

L’UBCS giunge alla conclusione che nell’accertamento relativo all’avente economi-camente diritto, ogni controparte debba compilare il modulo A, a meno che l’intermediario finanziario non documenti il motivo per cui presume che la controparte sia l’avente economicamente diritto. Secondo l’UBCS rinunciare all’approccio basato sul rischio per tornare a un approccio basato sui documenti sarebbe un passo indie-tro, con l’effetto che la sensibilizzazione ai rischi degli intermediari finanziari possa diminuire. Analogamente al diritto vigente, l’intermediario finanziario dovrebbe partire dal principio secondo cui la controparte è l’avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Se dovessero sussistere dubbi al riguardo, l’intermediario finanziario dovrebbe accertare come finora l’avente economicamente diritto.

Il PS ritiene infine che una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto sia in ogni caso opportuna. Se ci fossero dubbi in merito all’esattezza delle in-formazioni fornite, occorrerebbe trarre le dovute conseguenze.

Eccezione per le società quotate in borsa

Il GCO chiede di stralciare il riferimento alle società quotate in borsa, poiché non si tratta dell’unica eccezione da prevedere e per motivi di certezza giuridica. Queste eccezioni dovrebbero figurare in un testo della FINMA o nelle norme di autoregola-mentazione (ad es. CDB), al fine di poter considerare un numero più grande di situa-zioni particolari in cui l’avente economicamente diritto e gli altri beneficiari non devo-no essere accertati.

Il Forum OAD, la VQF, l’OAR G e l’OAD FCT constatano che con l’eccezione previ-sta per le società quotate in borsa quanto all’accertamento relativo all’avente econo-micamente diritto si tiene conto del fatto che un azionariato molto frammentato e la

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soglia di comunicazione piuttosto bassa, stabilita nel diritto in materia di borse, per-mettono di accertare l’identità delle persone che hanno un’influenza economica de-terminante sull’impresa. Bisognerebbe comunque tenere presente che soprattutto nelle società quotate in borsa anche le persone giuridiche possono detenere una partecipazione determinante.

«[…] con la diligenza richiesta dalle circostanze»

I Verdi, il PS e la DB raccomandano di stralciare la formulazione «con la diligenza richiesta dalle circostanze» (art. 4 cpv. 1 LRD), poiché indebolisce troppo il vero sco-po. Questi partecipanti auspicano inoltre che l’avamprogetto venga completato con un’indicazione degli obblighi che gli intermediari finanziari devono adempiere per ac-certare l’avente economicamente diritto dei trust e di altre unità patrimoniali organiz-zate che non hanno un avente economicamente diritto determinato.

alliance sud respinge la qualificazione della diligenza richiesta «dalle circostanze», reputandola una relativizzazione superflua, sebbene questa formulazione si trovi già nel CP (art. 305ter).

Disposizioni transitorie

L’OAD-ASA chiede l’adozione di una disposizione transitoria che statuisca un’eccezione all’applicazione dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b secondo periodo AP-LRD (persona giuridica operativa) per i clienti esistenti prima dell’entrata in vigore della LRD riveduta.

Altro

Secondo la CF, per motivi di chiarezza occorrerebbe modificare la lettera b, nel sen-so che la dichiarazione deve essere richiesta per tutte le persone giuridiche (anche per quelle inattive, ad es. società momentaneamente non operative), poiché il rischio che si abusi di questa norma sussiste anche per le società inattive.

4.3 Definizione di persone politicamente esposte e determinazione dei rispettivi obblighi di diligenza nella LRD

4.3.1 Estensione alle persone politicamente esposte svizzere e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative nonché definizione

I Cantoni GE, NE e SO, l’ASG e il Centre Patronal approvano le proposte relative alle persone politicamente esposte. Alliance sud e la DB sono in particolare favorevoli all’inserimento nella LRD delle definizioni di persone politicamente esposte che per-mettono di disciplinare in modo armonizzato per tutti gli intermediari finanziari le esi-genze concernenti le suddette persone.

In considerazione delle strutture federalistiche e dei processi democratici a più livelli con un sistema di milizia saldamente radicato in Svizzera come pure il basso tasso di corruzione che ne deriva, secondo l’ASG è giustificata una distinzione tra persone politicamente esposte estere – considerate in ogni caso come relazione d’affari com-portante un rischio superiore – e persone politicamente esposte svizzere. Al contra-rio, la CF è del parere che questa distinzione abbia poco senso, poiché le persone politicamente esposte straniere non costituirebbero di per sé un problema maggiore.

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Secondo il GCO, la differenza di trattamento proposta tra le persone politicamente esposte straniere, d’un canto, e le persone politicamente esposte svizzere e quelle presso organizzazioni intergovernative, dall’altro, può essere eventualmente giustifi-cata per le persone politicamente esposte svizzere, ma è più difficile da comprendere per le persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative. Al con-trario, PD-Consulting propone di semplificare le regole trattando tutte le categorie di persone politicamente esposte sulla base di un approccio orientato ai rischi, nel sen-so che più la persona è esposta, più è elevato il rischio.

Definizione di persone politicamente esposte in generale (art. 2a cpv. 1 LRD)

Il Forum OAD, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD FCT, l’OAD Casinos, l’OAR G e la VQF sono soddisfatti della definizione di persone politicamente esposte. Dello stesso parere è l’OAD-ASA che propone tuttavia qualche modifica, in particolare della defi-nizione di persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative. Tut-ti i partecipanti sopra menzionati constatano che la definizione di persone politica-mente esposte straniere corrisponde alla definizione data dall’ORD-FINMA e dai re-golamenti degli OAD. L’USC, il Forum OAD, gli OAD citati ed economiesuisse sono favorevoli al fatto che le disposizioni valgano unicamente per le persone esposte al livello più alto sul piano nazionale, ovvero a livello federale nel caso della Svizzera. In considerazione della struttura federalistica della Svizzera, il numero delle persone politicamente esposte sarebbe altrimenti molto più grande e ciò non favorirebbe una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro. Nemmeno l’OAD Fiduciari critica l’estensione, purché sia limitata a chi ricopre cariche elevate a livello federale. L’ARIF è invece del parere che la definizione proposta tenda a diventare sempre più ampia e nel contempo sempre più imprecisa, includendo anche le persone a cui in passato sono state affidate funzioni direttive senza limiti di tempo.

Secondo il GCO la definizione di ogni categoria di persone politicamente esposte dovrebbe includere espressamente i parlamentari a livello nazionale. Oltre a racco-mandare modifiche in questo senso, il GCO propone anche di distinguere meglio nell’articolo 2a AP-LRD le persone politicamente esposte straniere dalle altre due categorie. Esso evidenzia altresì la necessità di modificare l’articolo 12 capoverso 3 ORD-FINMA, al fine di tenere conto delle diverse categorie di persone politicamente esposte.

Estensione alle persone politicamente esposte nazionali e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative nonché definizione di queste catego-rie

Il PS accoglie l’estensione alle relazioni d’affari con le persone politicamente esposte nazionali e le proposte di attuazione. I Verdi, dal canto loro, sono favorevoli sia all’estensione alle persone politicamente esposte svizzere sia alle persone politica-mente esposte presso organizzazioni intergovernative.

Il Cantone LU sottolinea che l’estensione alle persone politicamente esposte svizzere e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative compor-terà per gli intermediari finanziari un onere supplementare. Occorrerebbe pertanto dare una definizione restrittiva delle persone considerate politicamente esposte e sancirla in modo esaustivo nella legge o in un’ordinanza. Secondo il PPD la necessi-tà per la Svizzera di applicare la definizione di persone politicamente esposte a per-sone nazionali è discutibile, visto che la Svizzera non è uno «Stato di non diritto». Esso chiede pertanto che l’interpretazione della Raccomandazione del GAFI com-

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prenda un numero possibilmente esiguo di persone in Svizzera. Bisognerebbe quindi escludere dalla definizione di persone politicamente esposte ad esempio i consiglieri agli Stati e i consiglieri nazionali, i segretari generali dell’Amministrazione federale, i procuratori federali nonché i segretari generali dei partiti politici nazionali. La SIC Svizzera propone altresì una delimitazione più restrittiva delle persone conside-rate persone politicamente esposte svizzere. Anche PostFinance è dell’avviso che nel contesto svizzero questa definizione sia troppo ampia e chiede che i procuratori federali o i membri della direzione di imprese statali di importanza nazionale non sia-no qualificati come persone politicamente esposte svizzere. Chiede inoltre di essere esonerata dal mandato di servizio universale nei confronti delle persone politicamen-te esposte svizzere e di quelle politicamente esposte presso organizzazioni intergo-vernative.

PostFinance chiede infine che, nel quadro di un approccio basato sul rischio, spetti all’intermediario finanziario decidere se l’avvio delle relazioni d’affari con le persone politicamente esposte svizzere e con quelle politicamente esposte presso organizza-zioni intergovernative e, annualmente, il loro proseguimento debbano essere disposti dalla direzione generale o da almeno uno dei suoi membri.

Per l’USC, il Forum OAD, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD FCT, l’OAD-ASA, l’OAD Casinos, l’OAR G e la VQF è importante che le relazioni d’affari con le perso-ne politicamente esposte nazionali non vengano automaticamente considerate come comportanti un rischio superiore, bensì unicamente in relazione a uno o più altri crite-ri di rischio. Secondo la CF occorrerebbe definire il tipo degli altri criteri di rischio da considerare all’occorrenza.

La CDCF come pure 11 Cantoni (AG, BL, FR, GL, LU, OW, SG, TI, UR, VS e ZG) fanno notare che l’obietto perseguito con le regole in materia di persone politicamen-te esposte è impedire soprattutto ai potentati stranieri di trasferire fondi pubblici all’estero, ovvero, come afferma il Cantone TI, di identificare le relazioni d’affari che comportano rischi elevati. Dato che per le persone politicamente esposte nazionali, l’avamprogetto opta per un approccio basato sul rischio, i partecipanti sopra menzio-nati propongono di rinunciare ad applicare la regolamentazione a queste persone. Il Cantone TI reputa inoltre prematura la proposta. Anche l’UDC è dell’avviso che biso-gnerebbe rinunciare alla normativa concernente le persone politicamente esposte svizzere, poiché la definizione di tali persone è arbitraria, poco chiara e non riflette in alcun modo la realtà svizzera. Infine, il PLR respinge l’introduzione di un obbligo di identificazione e di obblighi di diligenza basati sul rischio per le relazioni d’affari con persone politicamente esposte in Svizzera. Esso afferma che poiché la Svizzera è una democrazia consolidata e non uno «Stato di non diritto», non bisogna partire dal presupposto che le persone politicamente esposte svizzere rappresentino un rischio particolare rispetto al riciclaggio di denaro. Secondo il PLR, nel caso specifico si crea una nuova burocrazia senza un’effettiva necessità e a coloro che potrebbero essere investiti di un mandato viene reso difficile fornire un impegno per la Svizzera nel quadro del sistema di milizia.

Secondo il Forum OAD, l’OAR G, l’OAD Casinos, l’OAD-ASA e la VQF la regolamen-tazione concernente le persone politicamente esposte presso organizzazioni intergo-vernative deve essere accolta positivamente, anche associazioni internazionali priva-te non vi sono assoggettate. Contro la corruzione in simili associazioni lo Stato deve lottare adottando disposizioni di diritto penale. Visto che il campo d’applicazione è relativamente limitato, la FSA e l’OAD FSA/FSN non esprimono un parere particolare

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su questo punto. L’OAD FCT ritiene invece che anche i membri di organizzazioni in-ternazionali con sede in Svizzera, quali ad esempio la FIFA, l’UEFA, il CIO, debbano essere considerati persone politicamente esposte. Giustifica questa proposta ricor-dando i numerosi scandali di corruzione emersi pubblicamente in questi ambiti negli scorsi anni.

L’OAD-ASA sostiene l’approccio basato sul rischio in relazione alle persone politica-mente esposte svizzere e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, tra l’altro perché in tal modo decade l’obbligo di comunicare siste-maticamente queste categorie all’organo direttivo supremo. Essa è inoltre del parere che debba essere stralciata l’espressione «funzioni equivalenti», poiché la definizio-ne dettagliata di persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernati-ve di cui alla lettera c comprende già tutte le funzioni direttive. Inoltre afferma che, a seguito dell’estensione della definizione alle persone politicamente esposte svizzere e alle persone politicamente esposte presso organizzazioni intergovernative, gli assi-curatori dovranno sostenere oneri e costi supplementari. Per contenere questi oneri e costi, propone di elaborare un elenco esaustivo delle organizzazioni intergovernati-ve nonché una disposizione transitoria che statuisca un’eccezione all’applicazione dell’articolo 2a capoverso 1 lettere b e c LRD per i clienti esistenti prima dell’entrata in vigore della LRD riveduta.

4.3.2 Persone legate a persone politicamente esposte (art. 2a cpv. 2 LRD)

I Verdi, la FINMA, alliance sud e la DB sono dell’avviso che le imprese debbano con-tinuare a essere considerate persone legate a persone politicamente esposte, come lo sono attualmente nell’ORD-FINMA e nella legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (LRAI). Non sarebbe infatti giustificato limitare la definizione di «persone legate a persone politicamente esposte» alle sole persone fisiche. La pras-si attuale avrebbe in effetti mostrato che le società, in particolare le società di sede, verrebbero utilizzate da persone politicamente esposte. La DB fa inoltre notare che con la proposta anche le società operative, legate a persone politicamente esposte, potrebbero essere utilizzate per eludere un blocco o un embargo dei beni apparte-nenti alle persone politicamente esposte o alle persone a loro legate.

Alliance sud e la DB sono pure del parere che il termine «riconoscibilmente» sia im-preciso e debba quindi essere stralciato dalla definizione di «persone legate a perso-ne politicamente esposte», poiché rischia di relativizzare gli obblighi di diligenza. Questo termine non è infatti stato ripreso nella LRAI.

L’OAD-ASA propone di riprendere nell’articolo 6 capoverso 3 LRD la formulazione sancita nell’ORD-FINMA e nel rispettivo regolamento, ritenuta più precisa e più chia-ra.

Secondo l’UBCS l’estensione della cerchia delle persone politicamente esposte comporta per l’intermediario finanziario un onere sproporzionato, poiché in questo modo tutte le nuove relazioni d’affari devono essere di fatto sottoposte a un esame critico, visto che non è immediatamente chiaro chi è legato a quale persona politica-mente esposta. Occorre pertanto rinunciare all’applicazione dell’articolo 2a capover-so 2 AP-LRD per le persone politicamente esposte svizzere (art. 2a cpv. 1 lett. b AP-LRD). L’ARIF è invece del parere che sarebbe meglio rinunciare completamente alla definizione di «persone legate a persone politicamente esposte» che figura

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nell’articolo 2a capoverso 2 AP-LRD. Essa ritiene infatti che questa definizione sia una non definizione, poiché si limita a designare legate «le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate […]». Secondo PD-Consulting questa disposizione dovreb-be essere resa più attuabile per gli intermediari finanziari. Al riguardo, però, non pre-senta alcuna proposta concreta.

Il Forum PMI rileva che gli intermediari finanziari intervistati sono dell’avviso che la cerchia delle persone legate sia definita in modo troppo ampio e includa un numero troppo elevato di persone. Chiede pertanto di precisare la regolamentazione concer-nente le persone legate nell’avamprogetto di legge, nel messaggio o nelle disposi-zioni d’esecuzione, affinché la cerchia delle persone interessate possa essere delimi-tata in modo più preciso.

Infine, PostFinance chiede che per le persone legate a persone politicamente espo-ste estere venga prevista una possibilità decisionale basata sul rischio. Anche l’OAD-ASA propone ulteriori criteri di rischio per determinare un rischio superiore.

4.3.3 Durata della qualifica di persone politicamente esposte o di persone legate a persone politicamente esposte

La nuova definizione estende la nozione di persone politicamente esposte alle per-sone che hanno occupato una funzione direttiva in passato. Numerosi partecipanti sono dell’avviso che sia sproporzionato considerare una persona come persona poli-ticamente esposta o persona legata a persone politicamente esposte per tutta la sua vita. Chiedono pertanto di fissare un termine nella legge – che decorrerebbe a partire dalla fine dell’esercizio della funzione, del mandato o delle relazioni personali che hanno determinato la qualifica di persona politicamente esposte – allo scadere del quale l’intermediario finanziario può eventualmente considerare la relazione d’affari come non comportante un rischio superiore. Se dovessero esservi altre circostanze che giustificano il sospetto di riciclaggio di denaro, l’intermediario finanziario sarebbe in ogni caso tenuto a considerarle. Il CGO ritiene adeguato un termine minimo di 18 mesi. economiesuisse, il Forum OAD, l’OAR G, l’OAD Casinos, l’OAD-ASA, la FSA e l’OAD FSA/FSN nonché la VQF propongono invece un termine di un anno, mentre l’OAD FCT propone due anni. Il Forum PMI chiede di fissare un termine ra-gionevole. Anche PostFinance propone di completare la disposizione sopra citata con una dimensione temporale oppure di accordare all’intermediario finanziario nel singolo caso un margine di apprezzamento nel determinare se una funzione non più esercitata qualifichi ancora una persona come persona politicamente esposta.

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4.4 Qualificazione dei reati fiscali gravi come reati preliminari al riciclaggio di denaro

4.4.1 Principio

Diversi partecipanti (PPD, economiesuisse14, FSA e OAD FSA/FSN, GPF) ritengono sia problematico o addirittura ambiguo, soprattutto a livello dogmatico, erigere i reati fiscali a reati preliminari al riciclaggio di denaro poiché la maggior parte dei casi non concerne valori patrimoniali ottenuti in modo illegale, contrariamente a quanto riscon-trabile nel traffico di stupefacenti o nel commercio di armi. Al centro della questione non vi sarebbe pertanto l’origine dei valori patrimoniali ma piuttosto il modo in cui i valori patrimoniali esistenti sono trattati (sono stati dichiarati?). Inoltre questo princi-pio creerebbe molti problemi pratici per gli intermediari finanziari. Altri partecipanti alla consultazione (NW, ASB, ASG, CSNLAW, Raiffeisen) considerano illogico o ad-dirittura impossibile attuare questo standard del GAFI nel vigente diritto svizzero. In-fatti, secondo quanto stabilirebbe la legislazione svizzera e contrariamente a quanto menzionerebbe il rapporto esplicativo, nel caso di riciclaggio di denaro non potrebbe sussistere reato fiscale, o per lo meno vi sarebbero seri dubbi riguardo a questa in-terpretazione. In particolare la nozione di vanificare la confisca e il problema della contaminazione vengono menzionati come ostacoli sia giuridici sia pratici. Da un lato, non vi sarebbero valori patrimoniali provenienti da un reato fiscale che potrebbero essere confiscati ai sensi dell’articolo 70 CP. Infatti i reati fiscali non genererebbero ricavi ma piuttosto un’assenza di spesa. Quest’ultima potrebbe essere eventualmen-te oggetto di un risarcimento ai sensi dell’articolo 71 CP ma non di una confisca. Dall’altro, sarebbe impossibile individuare nel patrimonio del cliente i vantaggi prove-nienti da un reato fiscale poiché non vi sarebbe un flusso di denaro concreto15. Ciò comporterebbe un rischio di contaminazione del patrimonio complessivo e creerebbe considerevoli difficoltà per l’intermediario finanziario, soprattutto per quanto concerne il blocco dei beni. GPF ritiene in particolare necessario rivedere il sistema del blocco dei beni in riferimento al reato preliminare fiscale. Inoltre ritiene che sorgerebbero problemi a livello temporale, ovvero al momento del deposito degli averi potrebbe non essere ancora stato commesso un reato. Fino alla tassazione definitiva, che può avvenire mesi dopo la dichiarazione, il reato preliminare non sarebbe né compiuto né iniziato. Questa incertezza rappresenterebbe una difficoltà supplementare per l’intermediario finanziario. Infine, secondo l’ABPS, è molto difficile individuare un rea-to fiscale e identificare il suo prodotto nella misura in cui le imposte sottratte avrebbe-ro potuto essere pagate da un qualsiasi altro conto bancario del contribuente.

Il Forum OAD e la maggioranza degli OAD (OAD FCT, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) ribadiscono la loro critica fondamentale all’idea che un reato fiscale

14 Per quanto concerne le spiegazioni dettagliate e i motivi, economiesuisse rinvia ai pareri del Fo-rum OAD, dell’ASB e della CF.

15 Per maggiori informazioni in merito si rimanda al parere di CSNLAW che spiega in maniera detta-gliata perché, a suo avviso, i reati fiscali non possono essere reati preliminari al riciclaggio di denaro. CSNLAW sottolinea pure che, se occorre assolutamente creare un nuovo reato fiscale come reato preliminare al riciclaggio di denaro, sarebbe sufficiente l’introduzione di una nuova forma di frode fi-scale limitata unicamente ai casi in cui il contribuente riceve una prestazione positiva dallo Stato tramite un inganno con astuzia (ad es. un rimborso d’imposta). In questo modo vi sarebbe un flusso di denaro concreto che rappresenti il risultato diretto del reato. Tale flusso potrebbe essere confisca-to secondo l’art. 70 CP, poiché sarebbe localizzabile all’interno del patrimonio.

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debba costituire un reato preliminare al riciclaggio di denaro. Oltre alle numerose questioni irrisolte a livello dogmatico, gli intermediari finanziari sarebbero eccessiva-mente sovraccaricati, in particolare nel contesto internazionale (dove dovrebbe esse-re tracciato il confine tra ottimizzazione e frode fiscale?). Sono inoltre dell’opinione che sarebbe più ragionevole attendere gli sviluppi esteri invece di precipitare gli e-venti. Anche PD-Consulting ritiene che bisogna attendere e vedere come si compor-tano le piazze finanziarie simili alla nostra.

Per quanto concerne i fautori del reato preliminare in materia fiscale, una buona maggioranza (CDCF, AG, AI, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, SIC Svizzera) è dell’avviso che, trattandosi di imposte dirette, l’attuazione debba essere rinviata a un secondo tempo e coordinata nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. La CDCF, i Cantoni succitati e il PBD osservano in particolare che l’avamprogetto GAFI oltrepassa il mandato di definizione di reato pre-liminare al riciclaggio di denaro e anticipa già gran parte della riforma del diritto pena-le fiscale. Inoltre nessun rappresentante dei Cantoni avrebbe partecipato all’elaborazione dell’avamprogetto GAFI, nonostante i Cantoni avrebbero dovuto col-laborare all’esecuzione della revisione del diritto penale fiscale. Infine, le proposte sarebbero in parte contrarie alle direttive del Consiglio federale concernenti questa riforma, in particolare riguardo alla responsabilità e ai mezzi di investigazione. Riten-gono in conclusione che si tratti di una soluzione intermedia non funzionale perché avvia un processo ma non lo porta a compimento. Pertanto le modifiche proposte dovrebbero essere estrapolate dal presente avamprogetto e trattate nel quadro della revisione generale del diritto penale fiscale. Anche le Raccomandazioni del GAFI sui reati preliminari al riciclaggio di denaro sarebbero dunque da attuare nel quadro di questa revisione.

Per il PS è possibile valutare in modo esaustivo le modifiche di diritto fiscale solo considerando il contesto generale con la riforma del diritto penale fiscale e la strate-gia di emersione del denaro non dichiarato. In tutti i casi si tratterrebbe però di un passo nella giusta direzione. L’OAD-ASA sostiene l’intenzione dell’avamprogetto al riguardo ma è critico sulla procedura di attuazione. In linea di principio la CF ricono-sce la pertinenza delle proposte ma sottolinea che si tratterebbe di una modifica im-portante, se non addirittura fondamentale, sia del sistema fiscale sia di quello penale. Essa dovrebbe quindi essere introdotta simultaneamente, o per lo meno di concerto, con la più ampia revisione del diritto penale fiscale svizzero. Senza esprimersi in me-rito al principio, anche la FER si dichiara a favore di una rigida separazione degli a-vamprogetti GAFI e della riforma del diritto penale fiscale perché il Consiglio federale non dovrebbe poter evitare in questo modo il dibattito parlamentare e democratico.

Secondo I Verdi, alliance sud e la DB, l’avamprogetto dovrebbe andare oltre e in par-ticolare estendere e precisare i reati fiscali considerati sufficientemente gravi per co-stituire un reato preliminare.

Numerosi partecipanti ritengono sia possibile attuare la proposta sul reato prelimina-re in materia fiscale senza attendere la riforma del diritto penale fiscale. Per la CAIS, la proposta è accettabile così com’è. SwissHoldings e i Cantoni BS, NE e SZ pro-pongono di limitare le modifiche del diritto fiscale allo stretto necessario e di discipli-nare le questioni più fondamentali nella riforma. Per contro, il Cantone BE propone di non intervenire nel diritto fiscale esistente ma di modificare l’articolo 305bis CP, allo scopo di introdurvi, oltre ai crimini, certi delitti fiscali del diritto vigente. Infine, il PLR, l’ABPS, l’ASB, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OREF, Raiffeisen e l’UBCS si esprimono a

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favore di un concetto di riciclaggio di denaro alternativo specifico dell’ambito fiscale, il quale non interferirebbe in alcun modo con questa riforma e che permetterebbe al contempo di risolvere alcuni problemi giuridici legati all’attuale concetto svizzero di riciclaggio di denaro.

Alcuni partecipanti respingono la proposta per diverse ragioni (TI, PLR Genève, UDC, CC-TI, Centre Patronal), tra cui il fatto che il sistema fiscale non debba essere revisionato in modo frammentario ma nella sua integralità. Il Cantone TI osserva inol-tre che per implementare le Raccomandazioni del GAFI non è stato posto un termine perentorio. La CC-TI ritiene che per ottemperare le Raccomandazioni del GAFI non è necessario applicare un così profondo cambiamento del diritto penale fiscale svizze-ro.

Nonostante la loro opposizione di principio o i loro seri dubbi in quanto alla possibilità di attuare l’introduzione dei reati preliminari in materia fiscale, il PLR, economiesuis-se, la FSA, il Forum OAD e la maggioranza degli OAD (ASG, OAD FCT, O-AD Casinos, OAD Fiduciari, OAD FSA/FSN, OAR G e VQF) ritengono che, per evita-re incoerenze, le questioni fiscali debbano essere trattate in modo coordinato nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. Di conseguenza aderiscono al parere della CDCF e della maggioranza dei Cantoni, secondo cui bisognerebbe estrapolare l’introduzione del reato preliminare in materia fiscale dal presente avamprogetto. An-che i fautori del concetto di riciclaggio di denaro alternativo chiedono che le questioni fiscali siano trattate nel quadro della riforma, nel caso in cui il Consiglio federale non considerasse la loro proposta sul concetto alternativo.

Il Forum OAD e la maggioranza degli OAD (OAD FCT, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) esigono inoltre che, per limitare i danni, il campo di applicazione di questo reato preliminare sia il più ristretto possibile.

Infine la grande maggioranza dei partecipanti (BE, PLR, PLR Genève, UDC, ASB, ABES, ABPS, CC-TI, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, OAD FCT, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G, OREF, Raiffeisen, VQF e Walderwyss) osser-va che la Svizzera non dovrebbe andare oltre a quanto richiesto dal GAFI e che do-vrebbe utilizzare il margine di azione disponibile per attuare queste raccomandazioni. L’ABPS e l’OREF sottolineano in particolare che il GAFI non esige che il riciclaggio di denaro abbia come reato preliminare un crimine, ma chiede unicamente di introdurre un reato di riciclaggio di denaro che contempli i reati fiscali gravi. Esprimendosi sullo stesso soggetto, l’ASG si chiede se il metodo della soglia adottato dalla Svizzera sia ancora adeguato, mentre, come menzionato più sopra, il Cantone BE propone un approccio misto (soglia - elenco) per l’articolo 305bis CP. A tale proposito, il PLR, l’UDC, l’ODA Genève, l’OREF e l’USC si oppongono a un irrigidimento del diritto pe-nale svizzero dietro la facciata dell’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI e dunque della lotta contro il riciclaggio di denaro. I cittadini svizzeri non dovrebbero essere puniti più severamente rispetto ad oggi. In particolare, secondo l’ODA Genè-ve non dovrebbero essere imprigionati in caso di sottrazione d’imposta, poiché que-sta procedura distruggerebbe la relazione tra amministrazione e amministrati, dive-nuta tranquilla e costruttiva. L’UDC sottolinea inoltre che alcune misure proposte non hanno nulla a che vedere con l’attuazione degli standard del GAFI e servono unica-mente a sorvegliare il cittadino svizzero.

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4.4.2 Imposte indirette

Solo sette partecipanti si sono espressamente pronunciati su questo punto. Per il momento il PPD non crede vi sia necessità di intervento, ma bisognerà vedere se il GAFI considererà il vigente articolo 14 capoverso 4 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) come un reato fiscale o come un reato di contrabbando. L’ASG non considera necessari commenti particolari al riguardo poiché in questo ambito esistono già nel diritto vigente alcuni reati con un alto grado di illiceità che costituiscono dei reati preliminari. Secondo CSNLAW, la proposta non è compatibile con il principio del diritto penale nullum crimen sine lege certa. Siccome il compito di definire la soglia sarebbe lasciato alla giurisprudenza, il cittadino non può sapere a partire da quale importo commette un crimine. Per l’intermediario finanziario la situa-zione è ancora peggiore perché, al momento della determinazione dell’importo da parte della giurisprudenza, sarà obbligato a esaminare le transazioni bancarie dei suoi clienti dal passato fino alla scadenza del termine di prescrizione, per stabilire se una truffa qualificata in materia fiscale è stata commessa o meno. Il GCO non mette in discussione la necessità di adeguare la DPA ma osserva che esistono problemi insormontabili a livello pratico per gli intermediari finanziari. Sottolinea inoltre che le Raccomandazioni del GAFI non obbligano a includere tutte le imposte indirette. Di conseguenza propone di limitare il reato preliminare ai reati gravi in materia di IVA sulla base della giurisprudenza relativa alla truffa in materia di IVA secondo l’articolo 146 CP. SwissHoldings concorda sul principio di estendere oltre al contrabbando il campo di applicazione dell’articolo 14 capoverso 4 DPA ma si oppone ai nuovi ele-menti costitutivi della fattispecie, poiché le condizioni di una truffa qualificata in mate-ria fiscale sarebbero soddisfatte molto più rapidamente rispetto ad oggi. Questo con-siderevole irrigidimento delle condizioni di punibilità non sarebbe convincente e do-vrebbe dunque essere respinto. GPF chiede di mantenere invariata la nozione di truf-fa fiscale in materia di imposte indirette. Infine, il Cantone TI è favorevole allo stralcio della collaborazione con terzi e al ritorno alla fattispecie della banda. Proprio per il fatto stesso che si tratta di un crimine dovrebbe sussistere un’organizzazione com-plessa. Rileva inoltre che la collaborazione con terzi sarebbe già coperta dai capo-versi 1 e 2 dell’articolo 14 DPA («con astuzia»). In ambito di imposta preventiva, os-serva che la prassi riconosce agli azionisti prestazioni valutabili in denaro (vantaggi) per importi anche modesti (da 10 000 a 20 000 fr.). Secondo il Cantone tali fattispe-cie non dovrebbero ricadere sotto l’articolo 14 capoverso 4 DPA.

4.4.3 Imposte dirette

I partecipanti si sono pronunciati a titolo sussidiario sulla proposta dell’avamprogetto nel caso in cui il Consiglio federale decidesse di introdurre il reato preliminare nono-stante le opposizioni di principio o le richieste di trattare quest’ultima nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. La maggior parte dei partecipanti si sono espressi unicamente sulla LIFD ma le osservazioni possono parimenti applicarsi mutatis mu-tandis alle disposizioni simili della LAID.

Definizione della nuova truffa fiscale (art. 186 cpv. 1, LIFD e 59 cpv. 1 LAID)

Trasformazione in reato d’evento e abrogazione del concorso ideale tra la sottrazio-ne d’imposta e la truffa fiscale (cpv. 1)

L’ASB, la FSA e l’OAD FSA/FSN, Raiffeisen e l’UBCS ritengono che il passaggio da un reato di pura condotta a un reato d’evento sia corretto. Anche l’OREF comprende

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la necessità di un reato d’evento ma propone di sostituire il termine «chiunque» con l’espressione «il contribuente che», trattandosi di un reato speciale.

La CF e l’OAD Fiduciari sono favorevoli all’abrogazione del concorso ideale tra truffa fiscale e sottrazione d’imposta. Anche la CDCF, la maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG e ZH), il PBD e l’ASG sono dell’opinione che sia giudizioso porvi un termine (sulla base del principio ne bis in idem), ma osservano che ciò dovrebbe avvenire nel quadro della revisione del di-ritto penale fiscale. Si tratta in effetti di una modifica fondamentale che oltrepassa la definizione di un reato fiscale come reato preliminare e che ha enormi conseguenze sulle norme procedurali. Le numerose incoerenze dell’avamprogetto sarebbero sca-turite da questo nuovo sistema di concorso. A parere del Cantone BS le questioni, che andrebbero oltre l’attuazione pura e semplice delle Raccomandazioni del GAFI, non sarebbero risolte in modo convincente.

Combinazione della frode fiscale (cpv. 1 lett. a) e dell’astuzia (cpv. 1 lett. b)

La CDCF, la maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG), il PBD e I Verdi sono favorevoli alla combinazione del modello della frode fiscale con quello dell’inganno con astuzia anche se stabilire la soglia tra l’inganno e l’astuzia può talvolta essere problematico e solo la giurisprudenza sarà verosimilmente in grado di fissare tra qualche anno elementi concreti. La SIC Svizzera pensa valga la pena esaminare questo modello ma soltanto nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. Il Cantone TI respinge l’introduzione dell’astuzia a livello di delitto ma è favorevole all’introduzione della nozione se si trat-ta del crimine.

Il Cantone VD può accogliere la creazione di questo tipo di truffa ma considera che debba essere definita più precisamente dopo la consultazione delle cerchie interes-sate. Esso teme che i piccoli intermediari finanziari non saranno in grado di effettuare i controlli puntuali sulle transazioni considerate dubbiose, ad esempio perché sono passate attraverso numerose società di copertura. In questi casi, le analisi che gli intermediari finanziari dovrebbero fornire rischierebbero di essere sproporzionate. A giudizio del Cantone JU la definizione di inganno con astuzia porrebbe dei problemi di attuazione pratica. In particolare non sarebbe semplice stabilire il limite tra sottra-zione d’imposta e truffa fiscale nel caso in cui un contribuente si rifiutasse di collabo-rare con l’autorità fiscale che ha avviato una procedura nei suoi confronti. Inoltre, sic-come la definizione stessa di questa nozione sarebbe soggetta a molteplici interpre-tazioni, ogni Cantone potrebbe attuarla in modo diverso. Ciò potrebbe pregiudicare la parità di trattamento tra contribuenti di Cantoni differenti e le procedure eseguite cre-erebbero incertezza giuridica.

L’USAM osserva che la definizione di reati fiscali gravi è problematica e il campo di applicazione dovrebbe essere descritto in modo più preciso. In particolare sarebbe necessario fissare criteri oggettivi e misurabili che permettano di determinare l’astuzia. Secondo alliance sud, la definizione proposta è troppo imprecisa e restritti-va. Essa non includerebbe tutti i reati fiscali commessi con astuzia che privano lo Stato interessato di importanti risorse per il finanziamento del bene pubblico. La DB ritiene opportuno definire più precisamente nella legge cosa sia un inganno con a-stuzia. Queste due organizzazioni chiedono in particolare di precisare esplicitamente che l’uso di strutture finanziarie complesse (ad es. la costituzione e la omessa dichia-razione di una società di gestione patrimoniale extraterritoriale o la creazione di strut-

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ture opache destinate a effettuare sottrazioni d’imposta) o che l’intervento di terzi per dissimulare un’identità (prestanome) costituiscano un inganno con astuzia.

I rappresentanti del settore privato (ABES, ABPS, ASB, ASG, Centre Patronal, FER, Forum PMI, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, GPF, OAD FCT, OAD-ASA, O-AD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G, OREF, Raiffeisen, VQF, Walderwyss), il PLR e il PLR Genève respingono invece l’integrazione della nozione di astuzia (ai sensi dell’art. 146 CP) e chiedono dunque lo stralcio della lettera b. Osservano in particola-re che tale inclusione creerebbe un ampliamento consistente e ingiustificato della vigente definizione di frode fiscale, il quale non sarebbe comunque richiesto dal GA-FI. ABES e Walderwyss sottolineano inoltre che con l’attuale nozione di frode fiscale il diritto svizzero dispone già di un reato grave preliminare al riciclaggio di denaro. In effetti le Raccomandazioni del GAFI permettono di determinare i reati preliminari se-condo una soglia, sia in relazione a una categoria di reati gravi, sia rispetto alla pena detentiva applicabile. Secondo questi partecipanti in Svizzera tale condizione è già soddisfatta.

I contrari sono dell’opinione che, oltre alla questione di principio, la proposta compor-terà delle difficoltà per gli intermediari finanziari che non dispongono in particolare dei mezzi necessari per stabilire se il loro cliente abbia commesso un inganno con astu-zia (se il fisco stesso fatica a scoprire un inganno con astuzia, come può riuscirvi un terzo?). Inoltre questa nozione resterebbe relativamente vaga. L’OAD-ASA indica, ad esempio, che il confine tra la menzogna semplice e l’astuzia è labile. Non sarebbe parimenti chiaro il momento in cui una menzogna diventa un castello di menzogne oppure se sussiste astuzia nel caso in cui un contribuente non dovesse reagire a una domanda del fisco e omettesse alcuni dati. Visto che l’elemento soggettivo dell’astuzia non può essere determinato dall’intermediario finanziario, CSNLAW, l’OAD-ASA, l’OREF e PD-Consulting non escludono la possibilità che gli intermediari finanziari trasmettano migliaia di comunicazioni all’Ufficio di comunicazione per evita-re a priori qualsiasi rischio. In pratica, secondo CSNLAW, una trasmissione sistema-tica priverebbe il segreto bancario del suo contenuto, sia per le persone residenti in Svizzera sia per quelle all’estero, e questo senza che vi sia stata una discussione e una votazione al riguardo.

Inoltre, l’OREF osserva che, secondo la giurisprudenza, fornire informazioni false equivale a comportarsi con astuzia, fatto salvo se l’ingannato, viste le circostanze, non ha proceduto alle dovute verifiche elementari. Trasposta in ambito fiscale, l’astuzia si realizzerebbe quasi sistematicamente nei casi di sottrazione d’imposta, poiché gli autori confiderebbero nel fatto che l’amministrazione non disponga dei mezzi necessari per verificare se mancano elementi imponibili nella loro dichiarazio-ne. Si tratterebbe dunque di un cambiamento fondamentale che dovrebbe essere effettuato soltanto nel contesto della revisione totale del diritto penale fiscale. A que-sto proposito, secondo l’ASB la dottrina osserva giustamente che la giurisprudenza relativa alla truffa dell’articolo 146 CP non dovrebbe poter essere semplicemente tra-sposta alla relazione speciale esistente tra il contribuente e le autorità fiscali. Infatti in questo caso esisterebbe una relazione di subordinazione e la verifica delle informa-zioni del contribuente sarebbe proprio uno dei compiti dell’autorità fiscale. Quest’ultima disporrebbe appunto di strumenti che i privati non hanno. Bisognerebbe pertanto tenere conto delle specificità della procedura di tassazione per determinare il limite tra la comunicazione di informazioni false e l’astuzia. L’UBCS è dello stesso avviso. In questo ambito l’ASG osserva che lo Stato non può essere una vittima

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dell’astuzia e che il modello dell’astuzia deve dunque essere respinto nel diritto pena-le fiscale.

Secondo l’ASB l’elemento «confermandone [all’autorità fiscale] con astuzia l’errore» crea una nuova fattispecie che in taluni casi include anche la semplice omissione di dichiarare. Infatti, non soltanto il limite tra sottrazione d’imposta semplice e truffa fi-scale verrebbe meno, ma soprattutto l’atto di impedire la scoperta della truffa fiscale sarebbe già punibile. Questa fattispecie costituirebbe una novità in diritto penale e non potrebbe dunque essere introdotta pretestando un’attuazione delle Raccoman-dazioni del GAFI. Pertanto, se la nozione di astuzia dovesse essere mantenuta, l’ASB, Raiffeisen e l’UBCS ne esigono lo stralcio. La FSA e l’OAD FSA/FSN condivi-dono il parere che tale fattispecie è troppo severa. Secondo l’UDC, è molto vaga e non permette di definire un limite chiaro tra truffa fiscale e sottrazione d’imposta.

Il PLR Genève e l’ABPS osservano che l’estensione all’astuzia modifica considere-volmente i rapporti tra cittadino e Stato e compromette l’equilibrio tra il diritto del cit-tadino alla protezione della sfera privata finanziaria e la necessità dello Stato di ri-scuotere le imposte dovute. Secondo l’ABPS, questa nozione mette in discussione l’intero sistema fiscale svizzero e, a queste condizioni, nulla giustifica più la riscos-sione di un’imposta di garanzia come l’imposta preventiva. Il PLR considera centrale che un tribunale decida, in veste di istanza indipendente, sull’esistenza di un sospet-to fondato prima che la protezione della sfera privata venga infranta. Combinare la proposta attuale con quella della revisione del diritto penale fiscale concernente le misure procedurali comporterebbe un considerevole indebolimento della sfera priva-ta. Una tale discussione non dovrebbe tuttavia avvenire nel quadro dell’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI.

Anziché introdurre la nozione di astuzia ai sensi dell’articolo 146 CP, GPF propone di ispirarsi alla nozione di «frode fiscale» dell’articolo 26 della Convenzione tra la Con-federazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che riprende ampiamente la giurisprudenza del Tribu-nale federale relativa all’articolo 3 capoverso 3 AIMP. In altri termini si realizzerebbe un comportamento fraudolento quando un contribuente utilizza o ha l’intenzione di utilizzare, al fine di ingannare le autorità fiscali, documenti falsi o falsificati oppure un castello di menzogne. GPF respinge tuttavia un’interpretazione troppo ampia come quella che emerge dal Mutual Agreement del 23 gennaio 2003.

In merito alla definizione di astuzia, la SATC ricorda che le strutture offshore sono nella maggior parte dei casi utilizzate per scopi assolutamente legittimi e che il mero impiego di tali strutture non può costituire un indizio di astuzia.

Nozione di documenti (cpv. 1 lett. a)

L’ASB, la FSA e l’OAD FSA/FSN, Raiffeisen e l’UBCS hanno espresso il desiderio di limitare ai documenti e altre attestazioni di terzi la nozione di documenti ai sensi della lettera a. Chiedono di conseguenza che i libri contabili, bilanci e conti economici sia-no stralciati da questa lettera. Sarebbe infatti problematico qualificare come docu-menti gli atti forniti dal contribuente stesso, poiché questi ultimi non costituirebbero una relazione di fiducia tra il contribuente e il fisco. Questa fattispecie implicherebbe inoltre che dal momento in cui i bilanci o i conti economici sono forniti, di fatto qualsi-asi sottrazione d’imposta soddisfa l’elemento costitutivo oggettivo della truffa. Ne conseguirebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che deve fornire questi atti contabili e chi non sottostà a tale obbligo.

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Crimine fiscale (cpv. 1bis)

La FSA, il Forum OAD e la maggioranza degli OAD (ASG, OAD FCT, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD FSA/FSN, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) accolgono favorevol-mente il fatto che l’introduzione del nuovo reato preliminare non sia realizzata tramite un semplice aumento della pena applicabile al vigente reato di falsità in documenti o frode fiscale.

L’ARIF non ritiene giustificato prevedere una truffa fiscale distinta da quella di diritto penale comune. Infatti una truffa fiscale dovrebbe costituire un crimine indipenden-temente dall’ammontare della truffa. L’uso di documenti falsi dovrebbe inoltre rappre-sentare soltanto un semplice indizio dell’inganno con astuzia.

Per la DB, il reato proposto non è sufficiente. Fondamentalmente qualsiasi forma in-tenzionale di sottrazione d’imposta – eccetto forse i casi bagatella – dovrebbe essere considerata un reato preliminare al riciclaggio di denaro ed essere motivo sufficiente per autorizzare la sospensione del segreto bancario. L’attuale distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta – o tra delitto fiscale e crimine fiscale secondo l’avamprogetto – è artificiale, arbitraria e difficilmente difendibile dal punto di vista della politica estera della Svizzera.

Il Cantone TI ritiene necessario definire il crimine in maniera autonoma senza fare riferimento alla truffa fiscale in quanto delitto. È dell’opinione che il testo di legge debba disciplinare in modo chiaro e comprensibile gli elementi costitutivi della fatti-specie in modo da non creare incertezze giuridiche.

Distinzione tra delitto fiscale e crimine fiscale (soglia di 600 000 franchi di elementi imponibili non dichiarati)

Poca chiarezza: numerosi partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, ABPS, CF, FER, GCO, OAD-ASA) ritengono che la nozione di «elementi imponibili» sia poco chiara e si interrogano se comprenda soltanto i redditi e gli utili oppure anche il patrimonio e il capitale. Se con essa si intende la base imponibile, il Cantone BS ritiene che non sia adeguata poiché la base è differente per ogni tipo di imposta. Il Cantone FR si chiede se questo limite possa essere applicato globalmente a un gruppo di contribuenti interessati dallo stesso caso o se debba essere applicato in modo separato a ogni contribuente. L’ABPS, il Centre Patronal e l’UBCS sottolineano che il DFF non fornisce alcuna giu-stificazione quanto ai motivi che l’hanno indotto a fissare questa soglia a 600 000 franchi. L’UBCS è dell’opinione che nel messaggio occorra spiegare in mo-do più preciso l’origine di questo importo, anche allo scopo di fornire agli intermediari finanziari ulteriori elementi per effettuare i necessari chiarimenti.

Inclusione dell’imposta sulla sostanza: l’ABPS, il Centre Patronal, la FER e l’OREF sottolineano che numerosi Stati non conoscono un’imposta sulla sostanza. Secondo il Centre Patronal, non sarebbe quindi possibile rimproverare a un cliente di non aver comunicato alle autorità fiscali estere un patrimonio, non imponibile in quanto tale in quel Paese. L’ABPS e la FER ritengono arbitrario considerare un patrimonio di 600 000 franchi quale elemento qualificante e osservano che nel settore della ge-stione patrimoniale non sono rari importi equivalenti o superiori a questa soglia. Sta-bilire un tale limite potrebbe dunque portare discredito all’insieme degli istituti attivi in questo campo, o condurre a una grandissima quantità di comunicazioni relative a sospetti di riciclaggio.

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La maggioranza dei partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, ASG, Forum OAD, FSA e O-AD FSA/FSN, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) osserva che applicare una soglia di 600 000 franchi al patrimonio equivale a qualificare come cri-mine anche la sottrazione di un importo di alcune centinaia di franchi. Il Cantone NW solleva un’obiezione di fondo riguardo alla proporzionalità. L’OREF e l’USC condivi-dono il parere che la soglia non sia per nulla proporzionata all’imposta effettivamente sottratta.

L’USC propone dunque che nella LAID il limite sia molto più elevato per l’imposta sulla sostanza. Il Cantone TI, l’ASB, l’ABPS, la FSA e l’OAD FSA/FSN, la FER, l’OREF e Raiffeisen propongono invece di escludere l’imposta sulla sostanza. Se-condo l’OREF l’esclusione non sarebbe contraria alle raccomandazioni GAFI.

L’UDC menziona che l’introduzione di una soglia rappresenta soltanto un livello di qualifica supplementare e dissimula la soppressione dell’attuale distinzione tra sot-trazione d’imposta e frode fiscale.

Esclusione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni: secondo I Verdi e la DB tale esclusione non è giustificata.

Ammontare del valore soglia: secondo l’USC la soglia è proporzionata agli utili o red-diti non dichiarati. Il Cantone BE, il PS, I Verdi, alliance sud e la DB ritengono invece che la soglia sia troppo elevata, in particolare rispetto alle imposte indirette. Secondo il Cantone BE e il PS l’ammontare del valore soglia dovrebbe essere abbassato a 200 000 franchi di elementi imponibili non dichiarati nel caso in cui il criterio dovesse essere accolto. I Verdi, alliance sud e la DB sono favorevoli a un importo di 150 000 franchi, sottolineando che questo importo è comunque molto elevato dal punto di vi-sta della politica in materia di sviluppo. I Verdi e alliance sud rinuncerebbero pertanto a qualsiasi soglia. SATC, invece, per ragioni pratiche propone una soglia di un milio-ne.

Il GCO e l’ODA Genève ritengono che la legge dovrebbe prevedere valori soglia dif-ferenti di elementi non dichiarati per i redditi, per il patrimonio e il capitale.

Criterio degli «elementi imponibili non dichiarati» rispetto al criterio delle «imposte sottratte»: la maggioranza dei partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, PBD, PPD, ASG, CF, CSNLAW, economiesuisse, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, GPF, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G, VQF, USAM, USC) ritiene che il criterio degli «elementi imponibili» non sia adeguato. Infatti esso non fornisce alcuna indicazione sull’ammontare dell’imposta effettivamente sottratta. Nei casi limite la sottrazione d’imposta non è neppure data, poiché gli elementi imponibili non dichiarati non supe-rerano il saldo del reddito negativo comunicato nella dichiarazione d’imposta. Inoltre, questo criterio contraddice le spiegazioni, secondo cui soltanto i valori patrimoniali sottratti al fisco tramite un reato preliminare criminale (ovvero le imposte risparmiate) possono costituire successivamente oggetto di riciclaggio di denaro. GPF osserva che il criterio crea grandi disparità tra Cantoni. La maggioranza dei partecipanti ritie-ne dunque che, come per le imposte indirette, occorra riferirsi all’ammontare dell’imposta sottratta, ovvero al risultato del reato, anche se questo criterio è poco attuabile per gli intermediari finanziari. Questo importo serve anche a calcolare la multa per sottrazione d’imposta.

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L’USC propone un importo dell’imposta sottratta di 200 000 franchi, il Forum PMI di 300 000, la FSA e l’OAD FSA/FSN nonché l’USAM di 500 000, l’ASG di 600 000, mentre il Forum OAD e la maggioranza della OAD (OAD-ASA, OAD Casinos, O-AD Fiduciari, OAR G e VQF) propongono un milione di franchi, analogamente a quanto previsto per i crimini borsistici.

GPF ritiene che la legislazione debba indicare che la soglia sia adeguata ogni anno in funzione della variazione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo.

Secondo l’OAD FCT, non costituiscono un criterio adeguato né gli elementi imponibili non dichiarati né le imposte sottratte, poiché in entrambi i casi l’intermediario finan-ziario sarebbe obbligato ad acquisire conoscenze in ambito fiscale nazionale e inter-nazionale per poter adempiere al suo obbligo. Esso è dell’opinione che la sola via praticabile sia di considerare, senza alcun limite, la frode fiscale come un reato pre-liminare al riciclaggio di denaro. Questa fattispecie necessita tuttavia dell’adozione di misure di accompagnamento quali un’amnistia generale a livello federale e l’abolizione dell’autodenuncia esente da pena in caso di frode fiscale.

Elemento di qualifica supplementare (precisazioni temporali): numerosi partecipanti ritengono necessaria l’introduzione di un secondo elemento di qualifica nel testo di legge, come nel caso delle imposte indirette. Diversi partecipanti (TI, ABPS, ASG, economiesuisse, Forum OAD, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) domandano soltanto di precisare che la soglia è intesa per periodo fiscale (se-condo il GCO bisognerebbe piuttosto parlare di anno civile). In questo modo è chiaro che non vi è possibilità di cumulare diversi periodi fiscali. Altri partecipanti (ASB, FSA e OAD FSA/FSN, OREF, Raiffeisen) ritengono che l’attività criminale dovrebbe ripe-tersi per un periodo di diversi anni, ovvero per almeno due periodi fiscali consecutivi. Il settore bancario osserva che questo è il solo mezzo per rendere attuabile il sistema per gli intermediari finanziari interessati dall’obbligo di comunicare. Per la FSA e l’OAD FSA/FSN, la condizione della delinquenza ripetuta permette di meglio tener conto della gravità del reato. In compenso la soglia potrebbe essere abbassata a 500 000 franchi di elementi imponibili. Il Cantone TI propone di includere la nozione di mestiere.

Altre osservazioni in relazione con la soglia: secondo CSNLAW non è vero che la soglia di 600 000 franchi serva a creare chiarezza e a indicare agli intermediari fi-nanziari il valore a partire dal quale devono applicare una maggiore diligenza. Infatti, in numerosi casi la stessa fattispecie vale anche per le imposte indirette, dove può sussistere truffa qualificata per importi molto inferiori a 600 000 franchi. L’ODA Genève sottolinea le difficoltà a livello pratico, in particolare se un cliente è assoggettato a imposta in uno Stato con un sistema fiscale totalmente differente e si interroga su come tener conto delle specificità svizzere quali l’esenzione applicata ai guadagni di capitale sul patrimonio privato oppure sulla liquidazione parziale indiret-ta. L’ODA Genève conclude che sotto una definizione apparentemente semplice si sottintendono questioni molto delicate relative alla definizione di elemento imponibile non dichiarato, esponendo gli intermediari finanziari a un’eccessiva incertezza che non può essere semplicemente risolta da una dichiarazione di conformità fiscale del cliente. È dunque necessario ripensare in modo approfondito il concetto per elimina-re le incertezze e definire chiari elementi costitutivi destinati alla prassi.

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Sanzioni (art. 186 cpv. 2 e 186a LIFD; art. 59 cpv. 2 e 59a LAID)

La CDCF, la maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SZ, TG, UR, ZG) e il PBD osservano che la soluzione proposta risulta essere la con-seguenza logica del nuovo disciplinamento della nozione di concorso, ma illustra an-che perché è errato passare a questa fase nell’ambito dell’avamprogetto GAFI.

Persone fisiche (art. 186 cpv. 2 LIFD e art. 59 cpv. 2 LAID): secondo CSNLAW, una pena detentiva fino a cinque anni costituisce una rottura inaccettabile con la tradizio-ne svizzera che prevede generalmente pene relativamente lievi in materia fiscale, vista la fiducia reciproca sulla quale si basa la relazione tra cittadino e Stato. Essa è parimenti in contraddizione con la pena prevista per altri reati contro lo Stato (ad es. art. 292 CP). I Verdi, alliance sud e la DB propongono invece di aumentare la san-zione per il crimine a 10 anni16.

Persone giuridiche (art. 186a LIFD e 59a LAID): il Cantone TI e l’OREF osservano che la multa per una persona giuridica autore di una frode fiscale non dovrebbe es-sere superiore a quella per una persona fisica. I Verdi e la DB considerano invece l’ammontare della multa lieve rispetto agli anni di prigione che rischia una persona fisica per lo stesso reato e propongono che l’ammontare massimo della multa sia portato al decuplo dell’imposta sottratta (al posto del quintuplo).

Procedura (art. 188 e 190 LIFD, art. 61 LAID)

L’ASG ritiene vi siano alcune contraddizioni nella procedura proposta che devono assolutamente essere risolte. Il Cantone JU osserva che la proposta sembra scon-trarsi con la futura modifica del diritto fiscale penale. La CDCF, la maggior parte dei Cantoni (AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH), il PBD e SwissHoldings ritengono fondamentalmente che un nuovo disciplina-mento della procedura debba avvenire nel quadro della revisione del diritto penale fiscale e non dell’avamprogetto GAFI.

La CDCF e i Cantoni sottolineano in particolare che gli elementi dell’inchiesta devono essere sempre raccolti in applicazione dello stesso diritto di procedura e con gli stes-si mezzi di investigazione, contrariamente a quanto proposto concretamente in que-sto avamprogetto. La proposta ha inoltre come conseguenza l’esistenza di diverse vie giudiziarie per la sottrazione d’imposta. Ne risulta una violazione del principio del-la parità di trattamento. Restano infine aperte numerose questioni. Ad esempio il Cantone FR si interroga in merito all’imposta preventiva non recuperabile che può comportare in alcuni casi un’imposizione confiscatoria. Il Cantone JU teme che la proposta rimetta in questione una procedura che ha dato buoni risultati trasmettendo a autorità che non dispongono di una formazione appropriata procedure fiscali speci-fiche. I Cantoni FR, SO, la FSA e l’OAD FSA/FSN nonché l’OREF nutrono dubbi cir-ca le competenze necessarie in materia fiscale delle autorità penali. La FSA e l’OAD FSA/FSN si interrogano su una possibile collaborazione con le autorità fiscali cantonali.

La CDCF, i Cantoni e la DB osservano che la proposta potrebbe permettere alla per-sona interessata di far sparire delle prove portando un inutile pregiudizio all’inchiesta ripresa dalle autorità penali. In effetti la necessità di avviare prima una procedura per

16 10 anni al massimo secondo la DB e minimo 10 anni secondo alliance sud. I Verdi sostengono le posizioni di queste due associazioni.

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sottrazione d’imposta potrebbe allarmare il contribuente colpevole di una truffa fisca-le e permettergli di distruggere degli indizi della sua infrazione. La DB propone dun-que che l’autorità fiscale possa avviare una procedura e trasmetterla immediatamen-te alle autorità di perseguimento penale senza avvertire il contribuente interessato se essa dispone di seri indizi di truffa fiscale grave o se teme la distruzione di prove. Sempre secondo la DB bisognerebbe lasciare alle autorità penali la possibilità di oc-cuparsi, senza che una procedura per sottrazione d’imposta sia stata previamente avviata, di una procedura di presunta truffa fiscale di cui sono venute a conoscenza nel quadro del perseguimento di altri delitti o, ad esempio, tramite un’autorità estera di perseguimento penale. La DB formula proposte concrete in merito a questi due punti e ritiene che queste modifiche debbano essere introdotte senza attendere l’annunciata riforma del diritto penale fiscale.

Il fatto che gli atti non vengano rispediti all’autorità fiscale se il sospetto di frode non è confermato è oggetto di critica anche da parte della CDCF, della maggior parte dei Cantoni, del PBD, del PPD e dell’OREF. Per il PPD, in questo caso gli atti devono essere ritornati all’autorità fiscale. In caso contrario il limite tra truffa fiscale e sottra-zione d’imposta non esisterebbe più.

Per l’OREF rinviare a giudizio penale i casi di sottrazione d’imposta con astuzia pro-vocherebbe un’elevata quantità di procedure, visto che in caso di sospetto di infra-zione l’autorità fiscale dovrà sistematicamente far verificare il sospetto a un’autorità penale. Esso si chiede inoltre perché all’articolo 190 capoverso 2 fornire maggiori mezzi di investigazione alle autorità fiscali se poi queste procedure vengono tra-smesse alle autorità penali, che hanno mezzi ancora più estesi. Di conseguenza du-bita che le misure speciali d’inchiesta servano spesso. L’OREF ipotizza che l’AFC debba chiarire dei casi per deciderne la trasmissione ma pensa che questa fattispe-cie avverrà raramente.

SwissHoldings sottolinea che la proposta ha in particolare l’effetto di rimuovere il se-greto bancario anche nei casi di minore importanza e dunque, in maniera generale, di criminalizzare tutti i contribuenti.

Il Cantone AI esige che anche in futuro le autorità fiscali, che dispongono dell’efficienza e delle competenze materiali necessarie e sono efficaci, siano compe-tenti per la sottrazione d’imposta e non l’Ufficio di comunicazione.

Secondo l’OAD Fiduciari nell’avamprogetto resta senza risposta la questione relativa alla destinazione del denaro sottratto. Esso ritiene che questo denaro debba essere versato alle autorità fiscali allo scopo di compensare la perdita di sostrato fiscale.

Altro

Autodenuncia (art. 186 cpv. 3 LIFD e 59 cpv. 2bis LAID): il Cantone FR sottolinea che quest’ultima appare assurda in materia di crimine.

Responsabilità solidale (art. 186 cpv. 4 LIFD e 59 cpv. 4 LAID): l’ASB, l’ABES, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD-ASA, Raiffeisen e Walderwyss si oppongono. L’ASB in particolare osserva che esistono già norme penali per punire le persone che parte-cipano a un delitto o a un crimine. Inoltre a causa della nozione giuridica di «parteci-pazione», la proposta comporta un rischio di responsabilità per l’intermediario finan-ziario, nel caso in cui il suo cliente commettesse una sottrazione d’imposta, difficile da valutare. La responsabilità solidale in merito alle imposte sottratte è inoltre contra-ria al principio del diritto penale. Di conseguenza bisognerebbe anche stralciare la

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responsabilità solidale dagli articoli 177 capoverso 1 LIFD e 56 capoverso 3 LAID. In compenso bisognerebbe aumentare considerevolmente la multa prevista all’articolo 177 LIFD in caso di istigazione, complicità o concorso a una sottrazione d’imposta. Essa dovrebbe essere portata a 50 000, e a 250 000 franchi in casi gravi. Altri parte-cipanti indicano inoltre che la responsabilità solidale non è richiesta dal GAFI. L’OAD-ASA indica che bisogna ritornare all’espressione «istigazione, complicità, concorso». Per il GCO la proposta è in sé logica ma dovrebbe essere ristretta agli atti commessi intenzionalmente a danno del fisco svizzero e qualificati come riciclag-gio di denaro ai sensi del diritto svizzero.

Casi bagatella: il PPD insiste sul fatto che in occasione di qualsiasi modifica del dirit-to penale fiscale bisogna assicurarsi che i casi di sottrazione d’imposta di minore im-portanza non siano criminalizzati.

Entrata in vigore e applicazione delle nuove disposizioni: nella misura in cui è previ-sto di accordare ai Cantoni un termine di due anni per adeguare la loro legislazione, l’OREF preconizza un’entrata in vigore posticipata di due anni anche per le modifiche della LIFD. Sarebbe altrimenti possibile perseguire le truffe a danno della LIFD ma non quelle a danno della LAID. Le GCO ritiene che, in combinazione con la giuri-sprudenza sul dolo eventuale, il nuovo reato produca nel diritto svizzero effetti retro-attivi intollerabili e inediti sulla clientela esistente. Infatti il reato concernente una somma di denaro potrebbe essere commesso non solo al momento della sottrazione d’imposta con astuzia ma anche ulteriormente ogni volta che si omette di dichiarare tale somma. Per questi motivi il GCO propone di limitare l’applicazione dell’articolo 305bis CP ai valori patrimoniali accettati dopo l’entrata in vigore della ri-veduta legge. PD-Consulting emette la stessa ipotesi in alternativa alla proposta.

Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni, conseguenze economiche: CSNLAW ritiene che il rapporto sottovaluta i costi supplementari per la Confedera-zione (necessità di creare posti supplementari presso l’Ufficio di comunicazione) e per i Cantoni (aumento dei casi trasmessi dall’Ufficio di comunicazione ai ministeri pubblici cantonali). Anche per gli intermediari finanziari le proposte comportano e-normi costi supplementari e un nuovo rischio legato all’attività finanziaria. Questa situazione potrebbe condurre molti intermediari finanziari a rinunciare alla loro attivi-tà. Secondo il Forum PMI i gestori patrimoniali interrogati nel quadro di un test PMI stimano che la proposta comporterà un sensibile aumento degli oneri e dei costi, va-lutato a circa 25 000 franchi all’anno per un intermediario finanziario di taglia media, esclusi i costi unici previsti per il controllo della clientela esistente.

Prescrizione (art. 189 LIFD e 60 LAID)

Secondo NW la proposta è incomprensibile. Non è possibile, da un lato, riferirsi e-splicitamente nel rapporto alle norme di prescrizione di diritto comune e, dall’altro, non prevedere alcuna differenza tra la prescrizione dei delitti e quella dei crimini fi-scali. L’ARIF non comprende perché il perseguimento dell’infrazione fiscale dovrebbe essere trattato differentemente da quello di diritto comune. L’OAD FCT respinge la proposta unicamente per quel che concerne i delitti fiscali, mentre l’ASG e l’USC si oppongono, in maniera generale, al prolungamento del termine di prescrizione da 10 a 15 anni. L’OAD-ASA e l’OREF ritengono che il termine dovrebbe essere fissato a 10 anni e che questo corrisponde al termine di conservazione dei documenti. L’OREF osserva inoltre che i reati fiscali comportano una procedura di ricupero d’imposta il cui avvio decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale interessa-

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to. È di conseguenza assurdo poter perseguire un reato legato alla sottrazione d’imposta se questa non può più essere ricuperata. Secondo l’OAD-ASA i termini di prescrizione sono troppo lunghi rispetto a quelli adottati a livello internazionale. Essa ritiene che la questione dovrebbe eventualmente essere trattata nel quadro della ri-forma del diritto penale fiscale. Infine il Cantone VD ritiene che bisognerebbe appro-fondire la questione della prescrizione dei reati fiscali in generale, soprattutto alla lu-ce delle eventuali soluzioni adottate per regolarizzare il passato.

Proposte alternative

Modifica dell’articolo 305bis CP: BE respinge l’approccio proposto poiché costituisce una trasformazione fondamentale del diritto vigente e comporta complicazioni a livel-lo di procedura. Piuttosto che creare un nuovo crimine in ambito di imposte dirette Be propone di modificare l’approccio dell’articolo 305bis CP trattando i reati preliminari. In questo modo, oltre ai crimini, sarebbero aggiunti all’articolo 305bis CP determinati delitti fiscale del vigente diritto che diverrebbero reati preliminari in alcuni casi gravi. In concreto BE propone che la frode fiscale ai sensi dei vigenti articoli 186 LIFD e 59 LAID sia considerata come un reato preliminare se sono state sottratte imposte per un certo importo. Questa proposta lascerebbe un margine di manovra aperto nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. Le fattispecie determinanti potrebbero allora essere adeguate alla prassi tenendo conto delle raccomandazioni GAFI.

Concetto alternativo al riciclaggio in materia fiscale: il PLR, l’ABPS, l’ASB, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OREF, Raiffeisen e l’UBCS propongono di introdurre nella legislazione fiscale una nuova norma indipendente costitutiva del riciclaggio di dena-ro in materia fiscale che tenga conto delle specificità di questo ambito. Il PLR osser-va che questa è la via che ha scelto la Germania. In questo contesto l’ASB e il PLR forniscono proposte concrete. Piuttosto che costituire un ostacolo alla confisca ai sensi dell’articolo 305bis CP questo riciclaggio in materia fiscale rappresenterebbe un ostacolo alla procedura di ricupero d’imposta, trattandosi di imposte dirette, e sareb-be introdotta nella LIFD. Secondo la proposta dell’ASB, questo reato dovrebbe esse-re realizzato dalla frode fiscale ai sensi dell’articolo 186 capoverso 1 LIFD, ripetuto su vari periodi fiscali consecutivi e ostacolare in modo importante la procedura di ri-cupero d’imposta, ovvero il reddito sottratto dovrebbe ammontare ad almeno 600 000 franchi per ogni periodo fiscale. In questo modo la frode fiscale costituirebbe un delit-to come il riciclaggio di denaro e potrebbe essere realizzata sia dal contribuente che da un terzo. Nella sua proposta il PLR propone invece che questo reato può essere commesso solo da un terzo. Esso propone inoltre l’importo di 300 000 franchi di red-dito, ma indica anche che questa soglia è discutibile. Una disposizione simile potreb-be essere introdotta nel DPA trattandosi di imposte riscosse dalla Confederazione. Essa costituirebbe allora un ostacolo alla procedura ordinaria di riscossione di tributi. Con il concetto alternativo di riciclaggio specifico in materia fiscale non sarebbe più necessario introdurre la nozione di crimine fiscale nella legislazione fiscale. La pro-posta non interferirebbe nemmeno nella riforma del diritto penale fiscale. Sarebbe inoltre sufficiente aggiungere un riferimento a queste nuove disposizioni all’articolo 9 LRD affinché l’obbligo di comunicare sia parimenti applicabile. I fautori di questo progetto ritengono giustificato iniziare dalla procedura di ricupero d’imposta, o dalla procedura di riscossione di tributi, poiché in questo modo il favoreggiamento è già punibile secondo l’articolo 305 CP. Il PLR propone inoltre di aggiungere nella LIFD una disposizione concernente i contribuenti stranieri.

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L’OREF ritiene che questo approccio sarebbe più efficace di quello dell’articolo 305bis CP. Infatti come sapere se un contribuente ha ingannato il fisco, quando il fi-sco stesso non lo rileva? Come sapere se l’imposta è stata pagata tramite un conto bancario altro di quello in oggetto? Eccetera.

Altre proposte: secondo SwissHoldings sarebbe sufficiente trasformare il vigente ar-ticolo 186 LIFD in reato d’evento e aggiungervi un elemento di qualifica supplemen-tare per costituire un crimine. Al riguardo ci si potrebbe ampiamente ispirare alla pro-posta dell’avamprogetto. In questo modo vi sarebbe crimine se gli elementi imponibili non dichiarati ammontano a 600 000 franchi almeno. Tuttavia, visto che questa so-glia sarebbe rapidamente raggiunta da contribuenti molto agiati e dalle grandi impre-se, SwissHoldings propone di aggiungere, ad esempio, che gli elementi imponibili sottratti devono ammontare al 5 per cento almeno del reddito o della sostanza impo-nibile. I Cantoni BS, NE e SZ propongono di limitare l’avamprogetto alla nuova defi-nizione di truffa fiscale e alle relative correzioni redazionali.

4.4.4 Assistenza giudiziaria internazionale

Soltanto la CDCF, 14 Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, TG, UR, VS e ZG), il PBD e la DB si sono pronunciati sulla presente questione, alcuni dei quali unicamente rimandando alla presa di posizione della CDCF.

La CDCF, i Cantoni e il PBD rinviano alla presa di posizione della CDCF del 21 settembre 2012 concernente la consultazione sull’estensione dell’assistenza giu-diziaria ai reati fiscali, secondo cui l’avamprogetto dovrebbe essere respinto per rie-laborazione e rinviato a una data successiva alla revisione del diritto penale fiscale. Anche la DB si attiene alle osservazioni esposte nel quadro della consultazione sull’estensione dell’assistenza amministrativa ai reati fiscali, ovvero che la riserva prevista dall’articolo 3 capoverso 3 AIMP dovrebbe essere stralciata. Sarebbe inoltre in contraddizione con la coerenza e lo spirito del presente avamprogetto affermare il principio secondo cui l’assistenza amministrativa in materia penale non è concessa nelle questioni fiscali. Anziché formulare delle deroghe a tale principio sarebbe op-portuno stralciare il capoverso in questione nell’AIMP.

4.5 Pagamento in contanti nelle operazioni di vendita: estensione del campo di applicazione della LRD e adeguamento della LEF

In generale

La prescrizione in materia di pagamento in contanti nelle operazioni di vendita è re-spinta segnatamente dai partecipanti alla consultazione appartenenti al settore dell’economia e ai partiti borghesi, mentre è accolta dalla maggioranza dei Cantoni e da partiti e associazioni di sinistra.

La CDCF, i Cantoni BL, OW, UR, FR, AG, VS, SO, GE, GL, GR, BE, NE, LU, SG, il Centre Patronal, il PS, alliance sud, I Verdi, la SIC Svizzera, l’USS e la HEV appro-vano l’estensione del campo di applicazione della LRD alle vendite di beni immobili e di cose mobili. La CDCF constata che generalmente è inusuale e rischioso portare con sé diverse decine di migliaia di franchi in contanti. Il Cantone GE considera la prescrizione in materia di pagamento in contanti una soluzione pragmatica in accor-do con le pratiche di pagamento già in uso. Secondo il Centre Patronal occorre fare distinzione tra le vendite di cose mobili, effettuate sovente in contanti, e le vendite di

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beni immobili, il cui prezzo di vendita è raramente inferiore a 100 000 franchi. La SATC comprende i motivi della normativa e non solleva obiezioni. La HEV fa notare che gli intermediari finanziari – a differenza degli agenti immobiliari, notai e venditori privati – disporrebbero del knowhow e delle possibilità tecniche per seguire gli indizi, bloccare i relativi averi in caso di sospetto e quindi impedire una transazione immobi-liare. L’USPI accoglie favorevolmente la prescrizione in materia di pagamento in con-tanti nelle vendite di beni immobili e la rispettiva rinuncia all’assoggettamento degli agenti immobiliari alla LRD. Secondo la FSN le vendite di fondi vengono effettuate già oggi esclusivamente senza contanti, ragione per cui una regolamentazione non dovrebbe essere necessaria. La FSN non intende tuttavia opporsi a una relativa normativa. L’ARIF e l’OAD FCT approvano in linea di principio che i pagamenti con-cernenti vendite di beni immobili vengano effettuati per il tramite di un intermediario finanziario, respingono però le condizioni esposte nei capoversi 2 e 3 dell’articolo 2b AP-LRD.

Esprimono un parere sfavorevole alla prescrizione in materia di pagamento in con-tanti i Cantoni NW e LU nonché i partiti PPD, PLR, PLR Genève, UDC, la VBN, la DB, Walderwyss, l’ASB, l’UBCS, l’ABES, PostFinance, Raiffeisen, l’OAR G, l’USAM, il Forum OAD, la VQF, l’OAD Casinos, l’OAD-ASA e l’OAD Fiduciari (piuttosto con-traria anche economiesuisse che rimanda alla presa di posizione del Forum OAD), mentre la rifiutano in parte FSA e l’OAD FSA/FSN.

Secondo la maggior parte dei pareri sfavorevoli la normativa della LRD contrastereb-be con il sistema (ASB, NW, DB, Walderwyss e ABES) e competerebbe al diritto pri-vato (Forum OAD, VQF, OAD Casinos, OAD-ASA, OAD Fiduciari, ASG, VBN). Per ragioni di sistematica della legge anche la FSA e l’OAD FSA/FSN criticano la prescri-zione in materia di pagamento in contanti, ma respingono per principio soltanto la prescrizione sulla vendita di cose mobili. La regolamentazione concernente la vendi-ta di beni immobili è considerata accettabile in quanto rispecchia le pratiche di pa-gamento già in uso. Il Forum OAD, la VQF, l’OAD Casinos e l’OAR G ritengono che le prescrizioni in materia di pagamento in contanti siano anticostituzionali, poiché e-liminano la possibilità di utilizzare i contanti come mezzo di pagamento per importi superiori a 100 000 franchi. Sollevano la questione dell’incostituzionalità anche il Fo-rum PMI ed economiesuisse, che rimanda alle considerazioni del Forum OAD. Se-condo il Cantone NW la normativa introduce un nuovo, esclusivo e personale campo di applicazione che spiana la strada al riciclaggio di denaro legale fino a 100 000 franchi. A parere della VBN l’introduzione nella LRD di una normativa sulla prescrizione in materia di pagamento in contanti è inadeguata. Inoltre mancherebbe-ro le conseguenze giuridiche per i contratti che non rispettano le modalità di paga-mento. Il PPD sottolinea che vietare il pagamento in contanti potrebbe scaturire in un indebolimento della valuta. Inoltre il pagamento in contanti per un simile importo sa-rebbe già oggi inconsueto e sospetto dal punto di vista del riciclaggio di denaro. Per-tanto il PPD fa appello alla ragione e al senso di responsabilità dei partner commer-ciali. Il PLR Genève pone in questione la legittimità della prescrizione in materia di pagamento in contanti, poiché potrebbe generare una «diffamazione» dei contanti quale mezzo di pagamento. Richiederebbe altresì un’analisi dei costi e dei vantaggi di una tale normativa nonché delle ripercussioni sull’industria orologiera e della gio-ielleria (è dello stesso parere anche il Forum PMI). Secondo PostFinance con la pre-scrizione in materia di pagamento in contanti sarebbe pressoché impossibile effettua-re versamenti superiori a 100 00 franchi. Infatti non sarebbe realistico verificare allo sportello postale se un versamento è fondato su un’operazione di vendita o meno. Lo stesso vale anche per l’esecuzione di transazioni a favore di conti di terzi. Raiffeisen

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considera la proposta di legge un’estensione sproporzionata del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro: non si può pretendere dagli istituti finanziari che con-trollino (tutti) i contratti dei clienti per poter garantire che non vengano autorizzati pa-gamenti superiori a 100 000 franchi. Le parti terze coinvolte dovrebbero giustamente essere assoggettate alla LRD. Il Cantone LU e l’UBCS lamentano una burocratizza-zione supplementare e un’imposizione di obblighi agli intermediari finanziari derivanti dallo svolgimento di un’operazione di vendita, nonostante l’articolo 2 capoverso 1bis AP-LRD non sia applicabile agli intermediari finanziari. L’ASB, l’UBCS e il GCO riten-gono che la prescrizione in materia di pagamento in contanti comporti un trasferi-mento delle responsabilità e degli obblighi di diligenza agli intermediari finanziari. La responsabilità dovrebbe però continuare a competere alle parti contraenti dell’operazione di base. A parere del GCO queste proposte non sembrano essere sufficienti rispetto agli standard del GAFI (Raccomandazione 22). L’USAM giudica il divieto di pagamento in contanti per un importo superiore a 100 000 franchi spropor-zionato e inadeguato. Ad esempio per la vendita di determinati modelli di orologi, au-tomobili e gioielli con un prezzo di vendita eccedente i 100 000 franchi, il pagamento in contanti sarebbe l’unica possibilità, poiché il traffico dei pagamenti elettronici non coprirebbe o autorizzerebbe questi importi e gli assegni bancari e simili costituirebbe-ro per i venditori un rischio difficilmente sopportabile. Il PLR ritiene che le disposizioni vigenti in materia di riciclaggio di denaro siano sufficienti. L’ASG chiede lo stralcio delle disposizioni proposte perché incentiverebbero anche l’attività di elusione. Infine, l’UDC respinge la prescrizione in materia di pagamento in contanti, poiché comporte-rebbe la sorveglianza delle transazioni finanziarie dei cittadini.

Diversi partecipanti alla consultazione hanno presentato proposte di miglioramento concrete. Per quanto riguarda la normativa sul pagamento in contanti per operazioni immobiliari il Cantone AG chiede ad esempio di fornire ulteriori informazioni sulle ri-percussioni sull’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, di chiarire se l’articolo 2b AP-LRD è applicabile anche ad altre operazioni (ad es. conferimento di un diritto di superficie) nonché di creare delle basi legali per le modalità di pagamento e la con-ferma degli intermediari finanziari. Secondo il Cantone LU e l’UBCS dovrebbero rien-trare nella normativa anche operazioni che non richiedono denaro come mezzo di pagamento (fatturazione, transazione di azioni). L’UBCS non capisce in particolare a cosa si riferiscano esattamente i 100 000 franchi, una questione rilevante soprattutto nel caso di contratti di vendita a pagamento rateale. A parere del PBD esistono buo-ne ragioni che motivano una regolamentazione sul pagamento in contanti. Tuttavia occorrerebbe verificare se anziché un importo assoluto potrebbero essere adottati criteri qualitativi. Segnatamente nelle operazioni immobiliari e nel commercio d’arte la necessità di intervento sarebbe maggiore a quella nella compravendita di automobili e nel commercio di bestiame. La FSN chiede diversi adeguamenti della disposizione sulla vendita di fondi per quanto concerne l’attività del pubblico ufficiale.

Art. 2b AP-LRD

Secondo l’USC nelle vendite di fondi si dovrebbe sempre ricorrere a un intermediario finanziario, ad eccezione dei mutui interni alle famiglie. Inoltre la legge dovrebbe prevedere per gli agenti immobiliari un obbligo legale di annunciare se questi doves-sero avere un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o dell’utilizzo di averi non di-chiarati. La FSN ritiene che la prescrizione in materia di pagamento in contanti non debba ostacolare o impedire la compravendita di un fondo e con essa i compiti prin-cipali del notaio (ad es. con l’art. 2b cpv. 3 AP-LRD). Inoltre dovrebbe essere possi-

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bile effettuare il pagamento mediante il conto cliente del pubblico ufficiale. Anche i notai dovrebbero poter confermare che il pagamento sia stato o sarà effettuato per il tramite di un intermediario finanziario (è dello stesso avviso anche la VBN). L’ARIF considera troppo rigide le modalità di pagamento di cui all’articolo 2b capoversi 2 e 3. Il Forum OAD ritiene invece problematico il fatto che in base alle modalità di pa-gamento il contratto di vendita debba essere modificato qualora il compratore deci-desse di pagare diversamente da quanto pianificato. A parere del GCO la responsa-bilità di dimostrare che il pagamento sia stato effettuato conformemente alle modalità stabilite non dovrebbe spettare a un intermediario finanziario, bensì ad esempio al notaio o all’agente immobiliare che ha seguito le trattative. Il GCO propone dunque di modificare il capoverso 3 in tal senso.

Art. 2c AP-LRD

La maggioranza respinge la prescrizione in materia di pagamento in contanti per la vendita di cose mobili (segnatamente OAD Fiduciari, ARIF, OAD FCT, Walderwyss, FSA e OAD FSA/FSN, VSGU, FH). Tuttavia l’ARIF, l’OAD FCT, la FSA e l’OAD FSA/FSN esprimono in linea di principio un parere favorevole a questa pre-scrizione per quanto concerne le operazioni immobiliari (è dello stesso parere anche l’OAD Fiduciari in caso di un inserimento della normativa nel CO). Secondo l’ARIF una siffatta normativa è inutile ma anche pericolosa, poiché al fine di evitare controlli potrebbero essere occultate transazioni e i loro autori potrebbero rifugiarsi all’estero. Ciò comporterebbe una perdita economica e finanziaria per la Svizzera. Il Cantone NW ritiene che le disposizioni non siano attuabili per la vendita di fondi a causa della mancanza di formalità dell’operazione di vendita. Il Forum OAD, la VQF e l’OAD Casinos sostengono la facoltà del Consiglio federale di prevedere eccezioni. La VSGU è del parere che questa normativa limiti la libertà dei compratori e dubita che l’obiettivo di lotta contro il riciclaggio di denaro possa essere raggiunto. Inoltre, nemmeno il GAFI stesso esige una regolamentazione corrispondente (sono dello stesso parere anche l’OAR G, Walderwyss e l’ABES). La FH chiede in particolare che l’industria orologiera svizzera sia esclusa da una simile normativa, tanto più che il rischio di riciclaggio di denaro nel settore orologiero è marginale.

Assoggettamento di agenti immobiliari/notai/commercianti di materie prime

Il Centro Patronal, l’USPI e la HEV sono favorevoli alla decisione di non assoggettare gli agenti immobiliari e i notai. Per l’ASB sarebbe invece necessario sottoporre diret-tamente alla LRD proprio gli agenti immobiliari, i notai e gli avvocati, sebbene non operino in qualità di intermediari finanziari. Anche il Cantone NW considera legittima la richiesta a livello internazionale di assoggettare gli agenti immobiliari e i notai alla LRD. Alliance sud e I Verdi ritengono che si dovrebbe esaminare l’introduzione di obblighi di diligenza anche per attori che non esercitano una mediazione finanziaria in senso stretto. Il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro dovrebbe essere esteso segnatamente al commercio di materie prime e immobiliare. Dato che il GAFI prevede soltanto un assoggettamento dei «real estate agents» coinvolti in una tran-sazione immobiliare, secondo Walderwyss e l’ABES la LRD dovrebbe continuare a essere limitata agli intermediari finanziari e comprendere soltanto gli agenti immobi-liari, a condizione che partecipino a una transazione e il flusso finanziario avvenga mediante il loro conto. La DB ritiene che ormai sia stata mancata l’opportunità di as-soggettare alla LRD le persone che autorizzano operazioni commerciali e di formula-

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re degli obblighi di diligenza specifici per il commercio di beni e di beni immobili (con-formemente all’avamprogetto del 2005).

Valore soglia per il pagamento in contanti

Il Cantone VS e l’USPI reputano opportuna, ovvero adeguata e giustificata la soglia di 100 000 franchi per il pagamento in contanti, mentre alcuni partecipanti alla con-sultazione (l’USS e il PS) considerano tale importo troppo elevato sia per quanto concerne le vendite di beni immobili sia per le vendite di cose mobili. Si esige in par-ticolare che la normativa venga inasprita, nel senso che le vendite di fondi, indipen-dentemente dal prezzo di vendita (il Cantone BE, PS, USS, USC), e quelle di cose mobili (il Cantone BE) dovrebbero essere effettuate per il tramite di un intermediario finanziario già a partire da 50 000 franchi. Secondo la HEV il valore soglia di 100 000 franchi non dovrebbe essere né aumentato né diminuito. A giudizio del Fo-rum OAD, della VQF e dell’OAD Casinos in caso di mantenimento della disposizione sul pagamento in contanti la soglia di 100 000 franchi non dovrebbe assolutamente essere diminuita. Il PLR e l’UDC temono che in futuro la soglia per il pagamento in contanti viene ridotto, limitando maggiormente la libertà di azione individuale e cau-sando ulteriori ingerenze nella sfera privata.

Disposizione penale (art. 38 AP-LRD)

La disposizione penale viene prevalentemente respinta perché ritenuta sproporziona-ta (segnatamente ARIF, OAD Fiduciari, Walderwyss, ABES). A parere di Walderwyss e dell’ABES non è ragionevole sottoporre a una sanzione un pagamento in contanti superiore a 100 000 franchi se nel contempo non sono adempiuti né gli elementi co-stitutivi di un reato né le condizioni del riciclaggio di denaro. Neanche il GAFI chiede una tale prescrizione. Secondo il Forum OAD, la VQF e l’OAD Casinos le pene comminate nel Codice penale, in particolare quelle relative alla lotta contro il riciclag-gio di denaro sono più che sufficienti. Inoltre introdurre nella LRD disposizioni penali per attori che non sono intermediari finanziari sarebbe incompatibile con il sistema (è dello stesso parere anche l’OAD-ASA). L’OAD FCT è dell’avviso che una tale dispo-sizione debba essere inserita nel Codice penale. Secondo l’UBCS occorrerebbe pre-cisare che solo la controparte, e non gli intermediari finanziari, può essere oggetto di pene comminate. Il Cantone AG ritiene che manchino considerazioni sull’applicazione dell’articolo 38 AP-LRD agli uffici del registro fondiario e ai loro col-laboratori, tanto più che conformemente al Codice penale sono punibili solo le perso-ne fisiche.

Modifiche della LEF

L’adeguamento della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) è accolto espressamente da singoli partecipanti alla consultazione (CDCF, HEV, USPI, i Can-toni VS, SO, GE, NE, GL, SG, OW, AG, LU, BL, UR, FR, GR), mentre una minima parte ha esposto un esplicito parere contrario. Secondo la HEV è necessario preve-dere delle misure da adottare affinché l’aggiudicazione ad hoc possa continuare a essere garantita (ad es. certificati bancari sulla solvibilità del compratore). Il Cantone GE ritiene che l’avamprogetto non disciplini in modo esaustivo i tentativi di riciclaggio di denaro (ad es. esecuzione fittizia) attraverso gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti al di fuori delle operazioni di vendita e che l’articolo 12 LEF debba essere modificato di conseguenza. Sulla questione la CUEF conclude che il debitore deve

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poter pagare in contanti il proprio debito in qualsiasi momento, altrimenti si espone in pratica a degli svantaggi.

4.6 Competenze dell’Ufficio di comunicazione ed efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto

4.6.1 Miglioramento dell’assistenza amministrativa nazionale (art. 29 AP-LRD)

La SIC Svizzera considera ragionevole la disposizione che semplifica l’assistenza amministrativa interna all’Amministrazione.

Per contro la CAIS ritiene che questa nuova disposizione generale sia in conflitto con la vecchia norma più specifica dell’articolo 101 capoverso 2 CPP che ammette una ponderazione degli interessi nell’esame degli atti o nella raccolta d’informazioni da parte di un’autorità. Questo comporta una certa mancanza di chiarezza sulla proce-dura da seguire. Secondo la CAIS non sarebbe possibile sostenere il fatto che l’Ufficio di comunicazione disponga di un diritto di consultazione illimitato, poiché in tal modo potrebbero essere messi a rischio procedimenti pendenti. Inoltre non sa-rebbe auspicabile che quest’ultimo abbia accesso indiretto all’intero pacchetto di mi-sure coercitive del diritto penale. La CAIS giunge dunque alla conclusione che occor-re attenersi all’articolo 101 capoverso 2 CPP. Per le stesse ragioni il Cantone ZH raccomanda di chiarire esplicitamente il rapporto tra detta disposizione e l’articolo 29 capoverso 2 AP-LRD.

Secondo il Cantone AG è necessario esaminare una normativa supplementare sulle condizioni per l’obbligo costrittivo di informare l’Ufficio di comunicazione, poiché si tratta di inoltrare dati personali degni di particolare protezione (soprattutto per le au-torità fiscali). Il Cantone GE propone di precisare in questa disposizione che il campo di applicazione concerne anche le autorità fiscali federali e cantonali al fine di evitare un’eventuale invocazione del segreto fiscale.

A giudizio della CF la soluzione proposta per i casi specifici di cui al capoverso 2bis

sembra problematica e una procedura formale sarebbe più opportuna. Inoltre ritiene che la prescrizione del capoverso 2ter sarebbe poco chiara e che necessiterebbe di ulteriori spiegazioni.

Il GCO propone di aggiungere un capoverso 2quater che preveda di formalizzare me-diante un’ordinanza le modalità di scambio tra gli intermediari finanziari e l’Ufficio di comunicazione conformemente al nuovo articolo capoverso 2, consentendo in tal modo di definire chiaramente i ruoli e le competenze di ogni parte.

Infine, secondo l’ARIF, l’articolo 29 AP-LRD contribuisce alla progressiva creazione di un «FBI svizzero», che necessiterebbe di un dibattito politico più ampio e profon-do, in particolare per quanto concerne il controllo giudiziario da imporre a questo or-gano. Poiché non esiste un simile controllo, lo svolgimento e la conclusione delle o-perazioni investigative e di consultazione affidate all’Ufficio di comunicazione e ad altri Uffici centrali di polizia giudiziaria non offrirebbero alcuna sicurezza sul rispetto delle libertà individuali e dei principi fondamentali delle procedure garantiti dalla Co-stituzione.

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4.6.2 Modifica del sistema di comunicazione in caso di sospetto

In generale

La maggior parte dei partecipanti respinge – allo stato attuale – le due misure propo-ste per migliorare l’efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto, ovvero l’abrogazione del diritto di comunicare e l’applicazione differita del blocco.

Abrogazione del diritto di comunicazione dell’articolo 305ter capoverso 2 CP

Questa proposta viene respinta esplicitamente dalla netta maggioranza dei parteci-panti, i quali propongono di mantenere il diritto di comunicazione segnatamente per le ragioni seguenti (NW, ABES, ASB, Raiffeisen, economiesuisse, FINMA, Fo-rum OAD, Forum PMI, FSA e OAD FSA/FSN, GCO, OAD FCT, OAD-ASA, O-AD Fiduciari, OAR G, OAD Casinos, PD-Consulting, UBCS, VQF e Walderwyss). Utilizzato efficacemente dagli intermediari finanziari, il diritto di comunicazione sareb-be uno strumento di lavoro importante che fino ad oggi ha dato buoni risultati, come dimostra il numero crescente di comunicazioni effettuate sulla base di questo diritto. Non sarebbe sempre facile stabilire se un sospetto è «fondato» ai sensi dell’articolo 9 LRD, tanto più che questo concetto non viene definito dalla giurispru-denza. In caso di dubbi l’intermediario finanziario potrebbe usufruire del diritto di co-municazione, agendo così nell’interesse dell’accertamento e del perseguimento del riciclaggio di denaro. L’abrogazione del diritto di comunicazione comporterebbe un onere supplementare per l’intermediario finanziario che dovrebbe quindi approfondire sempre di più l’analisi dei casi di sospetto per potere giustificare le sue comunicazio-ni sulla base di indizi fondati. Inoltre potrebbe ritrovarsi in una situazione difficile: se comunica un sospetto non fondato violerebbe il segreto professionale, mentre se non inoltra una comunicazione ed esiste un sospetto fondato, contravverrebbe all’articolo 9 LRD. In entrambi i casi l’intermediario finanziario sarebbe punibile.

L’abrogazione di tale diritto potrebbe provocare un calo generale delle comunicazioni di sospetto, che porrebbe in discussione l’efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto e sarebbe difficilmente giustificabile a livello internazionale. Infatti non sarebbe possibile pretendere dagli intermediari finanziari di interpretare in futuro il concetto di sospetto fondato in base alla prassi dall’applicazione dell’articolo 305ter CP. Ne potrebbe conseguire un inasprimento generale delle condi-zioni che un sospetto fondato deve soddisfare ai sensi dell’articolo 9 LRD e pertanto una diminuzione delle comunicazioni. In conclusione viene precisato che il diritto di comunicazione non infrangerebbe alcuna Raccomandazione del GAFI.

Diversi OAD (ASG, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, OAD FCT, OAD-ASA, O-AD Fiduciari, OAR G, OAD Casinos e VQF) e PD-Consulting reputano che il diritto di comunicazione dovrebbe essere contemplato nella LRD anziché nel Codice penale, poiché concerne unicamente gli intermediari finanziari. Il GCO propone invece di ab-bassare la soglia di sospetto di cui all’articolo 9 LRD, stralciando l’esigenza del so-spetto fondato.

Hanno espresso un parere favorevole all’abrogazione dell’articolo 305ter capoverso 2 CP i Cantoni GE e ZH, I Verdi, la CAIS, l’ABPS, l’ASG e la DB. Secondo il Cantone ZH la coesistenza del diritto e dell’obbligo di comunica-zione può creare confusione. Inoltre l’obbligo di comunicazione ridurrebbe la respon-sabilità dell’intermediario finanziario. L’ABPS reputa che non sia giustificabile mante-nere parallelamente due norme che generano interpretazioni divergenti. A parere

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dell’ASG il concetto svizzero di comunicazione in caso di sospetto fondato corrispon-de alle direttive internazionali ed è sufficiente. La possibilità di usufruire del diritto di comunicazione rappresenterebbe pertanto un elemento estraneo al dispositivo sviz-zero di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Applicazione differita del blocco dei valori patrimoniali (art. 9a in combinato disposto con gli art. 10, 10a e 11 AP-LRD)

Nonostante la comprensione per il desiderio dell’Ufficio di comunicazione di potere disporre di più tempo per l’analisi delle comunicazioni di sospetto, la maggioranza dei partecipanti ha un atteggiamento critico ed è preoccupato per quanto concerne la proposta di un’applicazione differita del blocco fintanto che l’Ufficio di comunicazione decida di inoltrare il caso a un’autorità di perseguimento penale oppure respinge la proposta (PPD, LU, NW, VD, ABES, ABPS, FSA e OAD FSA/FSN, Forum OAD, GCO, OAD FCT, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G, UBCS, VQF, Walderwyss). Altri partecipanti sembrano disposti ad accettare questa disposizione, a condizione che venga fissato un termine massimo entro il quale l’Ufficio di comuni-cazione deve procedere alle analisi e decidere se inoltrare o meno la comunicazione (ASB, Centre Patronal, Raiffeisen). La proposta, con eventuali adeguamenti, è accol-ta soltanto da sette partecipanti (I Verdi, CAIS, GE, ZH, ASG, DB e PD-Consulting).

Gli argomenti principali degli oppositori sono i seguenti. Al momento l’unica respon-sabilità dell’intermediario finanziario è bloccare i valori patrimoniali relativi alla comu-nicazione che ha effettuato. Il resto rientra nelle responsabilità dell’Ufficio di comuni-cazione e dell’autorità di perseguimento penale. Ora, l’avamprogetto vorrebbe confe-rire all’intermediario finanziario la responsabilità di decidere quando deve eseguire gli ordini del cliente in questione e quando invece deve sospendere l’esecuzione degli ordini. Per numerosi partecipanti questa responsabilità supplementare attribuita agli intermediari finanziari durante l’analisi del caso da parte dell’Ufficio di comunicazione non è accettabile. Alcuni ritengono che l’intermediario finanziario debba essere eso-nerato dai suoi doveri di «poliziotto della LRD» dopo avere effettuato una comunica-zione. Inoltre per gli intermediari finanziari questa responsabilità sarebbe legata a problemi pratici importanti o perfino irrisolvibili. Agli intermediari finanziari verrebbe concesso un grande potere d’apprezzamento, il quale potrebbe condurre a interpre-tazioni diverse e ritorcersi contro di loro per quanto riguarda le questioni di responsa-bilità. Tuttavia sarebbe stata proprio la diversità nell’apprezzamento dei gradi di so-spetto a spingere il DFF a proporre la presente revisione. Pertanto l’avamprogetto non farebbe altro che rimandare il problema.

In linea di principio è accolto favorevolmente il fatto che l’intermediario finanziario possa continuare a eseguire gli ordini del cliente dopo avere avvertito l’Ufficio di co-municazione. Tuttavia viene rilevato che i capoversi 2 e 3 dell’articolo 9a avrebbero per effetto l’annullamento di questa semplificazione del sistema. Gli intermediari fi-nanziari non avrebbero i mezzi, né le competenze né la funzione di un’autorità di po-lizia o di perseguimento penale. Per loro sarebbe difficile stabilire se una transazione sia suscettibile di vanificare una futura confisca o di finanziare il terrorismo. Quali cir-costanze determinerebbero una simile vanificazione resterebbe d’altronde una que-stione del tutto aperta. Tutti i pagamenti ordinati dal cliente potrebbero essere poten-zialmente suscettibili di vanificare la confisca o di diminuire i valori patrimoniali da confiscare. Non sarebbe neanche sicuro che l’intermediario finanziario sia disposto a prendersi la responsabilità di eseguire l’ordine di un cliente. Sarebbe piuttosto preve-dibile che egli preferisca avvertire l’Ufficio di comunicazione ai sensi

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dell’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD. In tal modo l’intera responsabilità verrebbe tra-sferita all’Ufficio di comunicazione, mettendolo sotto pressione. L’ordine del cliente verrebbe infine sospeso per la durata di cinque giorni, che avrebbe lo stesso effetto del blocco automatico attualmente criticato dal GAFI. La responsabilità conferita all’intermediario finanziario potrebbe addirittura spingerlo a rinunciare a una comuni-cazione di sospetto a discapito del perseguimento del riciclaggio di denaro.

La nuova responsabilità conferita all’intermediario finanziario sarebbe ancor meno accettabile, poiché non verrebbe fissato alcun termine massimo entro il quale l’Ufficio di comunicazione debba eseguire la propria analisi e deliberare sul seguito di una comunicazione. L’assenza di scadenze comporterebbe il mantenimento di una situa-zione d’incertezza del diritto dannosa per il rapporto di fiducia che dovrebbe esistere tra la banca e il suo cliente. Numerosi partecipanti chiedono pertanto che venga as-solutamente stabilito un periodo massimo per l’attività di analisi dell’Ufficio di comuni-cazione (LU, Centre Patronal, ASB, UBCS, ABES, Raiffeisen, Walderwyss). L’ASB propone un periodo massimo di 15 giorni lavorativi.

Secondo l’OAD Fiduciari con il capoverso 2 viene inasprita, attraverso una legge sul-la vigilanza, la disposizione penale dell’articolo 305bis CP. Ciò non sarebbe sostenibi-le dal punto di vista dello Stato di diritto.

Infine, il Cantone NW ritiene che la proposta comporti per tutti gli interessati un onere supplementare. A giudizio dell’ABES e di Walderwyss la normativa non sarebbe at-tuabile nella prassi. Il Forum OAD, l’OAD FCT, l’OAR G, la FSA e l’OAD FSA/FSN, l’OAD Casinos, l’OAD-ASA e l’OAD Fiduciari reputano che questa normativa non sia efficiente, ma generi nuovi disagi e costi per quanto riguarda l’accertamento se nel caso concreto l’ordine di pagamento sia tale da impedire o meno la confisca.

Di conseguenza, secondo il PPD, bisogna trovare una soluzione più sensata e prati-cabile, mentre la FSA e l’OAD FSA/FSN ritengono che sia necessario mantenere il sistema attuale ed evitare di confondere le responsabilità. L’ABPS respinge le propo-ste a causa del loro carattere impreciso e della loro incompatibilità con la necessaria certezza del diritto. L’ABPS e l’OAD FCT sostengono il mantenimento dello status quo. Quest’ultimo propone tuttavia che il termine di risposta dell’Ufficio di comunica-zione venga esteso dagli attuali cinque giorni lavorativi a dieci giorni lavorativi.

I Verdi, la CAIS, i Cantoni GE e ZH, l’ASG, la DB e PD-Consulting sono favorevoli alle modifiche proposte. Tuttavia la CAIS e il Cantone ZH chiedono di raddoppiare a dieci giorni la durata del blocco dei beni per le autorità di perseguimento penale. In-fatti spesso non sarebbero in grado di effettuare gli accertamenti necessari per la pronuncia di misure cautelari penali entro i cinque giorni previsti, soprattutto perché i reati preliminari vengono commessi non di rado all’estero. Il Cantone GE reputa che il commento dovrebbe essere completato in modo tale da consentire le attività di ge-stione patrimoniale nonostante la comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunica-zione. Infine PD-Consulting fa notare che a seconda dei casi la procedura relativa agli ordini dei clienti potrebbe rivelarsi molto onerosa per l’Ufficio di comunicazione.

L’ASB invita inoltre a esaminare la possibilità di introdurre una determinata flessibilità per i casi bagatellari di cui all’articolo 9a capoverso 2 AP-LRD, contemplando solo i casi in cui gli ordini del cliente vanifichino la confisca «in modo sostanziale» (lett. a).

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Art. 10a AP-LRD Divieto d’informazione

Il Cantone LU e l’UBCS osservano che nel caso di un blocco dei beni, nei confronti degli interessati e di terzi il divieto d’informazione è problematico. Dovrebbe pertanto essere concessa la possibilità di discutere con l’autorità di perseguimento penale sulla procedura e sulla comunicazione da intrattenere con il cliente interessato. Inol-tre le autorità di perseguimento penale dovrebbero essere tenute a trovare una solu-zione con gli intermediari finanziari, ovvero una regolamentazione sulla comunica-zione da intrattenere con il cliente interessato. La CF si interroga sulla necessità di informare gli organi della società sulla comunicazione. L’ARIF ritiene infine che la soluzione di cui all’articolo 10a capoverso 1 AP-LRD si allontana dalla prassi attuale, vietando all’intermediario finanziario di informare terzi sulla comunicazione che ha effettuato. La prassi ha tuttavia dimostrato che spesso sarebbe molto utile o addirittu-ra indispensabile aggiungere immediatamente alla cerchia delle persone informate gli intermediari finanziari coinvolti dal caso specifico. Di conseguenza l’ARIF doman-da di allentare il divieto d’informazione di terzi17.

Art. 11 AP-LRD Esclusione della responsabilità penale e civile

Il Forum OAD e quasi l’unanimità degli OAD accolgono favorevolmente l’estensione dell’esclusione della responsabilità penale e civile agli organi di autodisciplina che effettuano denunce all’Ufficio di comunicazione ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4 LRD18.

Art. 23 AP-LRD

A parere dell’ASB per gli intermediari finanziari che effettuano una comunicazione sarebbe molto utile sapere per quali motivi quest’ultima non sia stata inoltrata alle autorità di perseguimento penale. L’ASB chiede pertanto che l’articolo 23 capoverso 5 AP-LRD venga completato con l’aggiunta di «e orienta sui motivi della decisione». La CF si interroga sulla possibilità di prevedere un termine per la risposta dell’Ufficio di comunicazione all’intermediario finanziario.

4.6.3 Altri commenti sul sistema di comunicazione

Il PS approva le competenze estese dell’Ufficio di comunicazione e le considera un rafforzamento del dispositivo di vigilanza e di controllo. I Verdi sono favorevoli alla semplificazione del sistema di comunicazione, poiché aumenta l’efficienza dell’Ufficio di comunicazione.

Il Cantone NW osserva che con la nuova estensione delle competenze, collegata alla sospensione dell’obbligo di procedere al blocco dei beni, venga intrapreso un passo decisivo mediante il quale l’Ufficio di comunicazione abbandona praticamente la pro-pria posizione di autorità amministrativa conforme alla sistematica di legge e si tra-sforma lentamente in autorità inquirente. Se questo obiettivo fosse auspicato sul pia-no politico, sarebbe necessario comunicare tale intenzione in modo chiaro e il cam-

17 Questo allentamento è già stato introdotto nell’art. 10a cpv. 2-4 LRD dalla legge federale del 3 ottobre 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finan-ziaria (RU 2009 361; di seguito «legge GAFI»). L’avamprogetto non modifica questi capoversi.

18 Tale estensione è stata introdotta nell’art. 11 cpv. 2 LRD in seguito ai dibattiti parlamentari relativi alla legge GAFI del 2008.

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biamento di sistema dovrebbe essere impostato e attuato correttamente sia a livello politico sia dal punto di vista della tecnica legislativa.

Il PPD respinge la modifica di legge nell’ambito dell’attività di analisi dell’Ufficio di comunicazione, poiché secondo il rapporto esplicativo, allo stato attuale, non sareb-be necessaria alcuna modifica di legge per soddisfare le Raccomandazioni del GA-FI19.

La CDCF e numerosi Cantoni (AG, BL, FR, GL, GR, LU, OW, SO, SG, TG, UR, VS) considerano pertinente lo scambio di informazioni diretto tra l’Ufficio di comunicazio-ne svizzero ei suoi omologhi esteri20.

5 Ulteriori osservazioni

Vigilanza degli intermediari finanziari ai sensi della LRD

Il Cantone VD ritiene che il ruolo degli intermediari finanziari diventi sempre più am-pio, mentre l’avamprogetto rimane vago per quanto riguarda il controllo cui dovrebbe-ro sottostare. Nel quadro della LRD la vigilanza dovrebbe pertanto essere adeguata di conseguenza. A parere della DB la modifica del sistema di comunicazione in caso di sospetto comporta un inasprimento delle sanzioni per gli intermediari finanziari che non rispettano le direttive. Le autorità di vigilanza non dovrebbero esitare nel sanzio-nare questi ultimi. Anche alliance sud reputa che in futuro l’attuazione degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari deve essere esaminata più rigoro-samente e sanzionata con maggiore severità in caso di violazione. Osserva in parti-colare che i recenti blocchi di valori patrimoniali dei dirigenti corrotti dell’Africa del Nord avrebbero dimostrato l’esistenza di notevoli lacune nell’attuazione degli obblighi di diligenza. Di conseguenza, la DB e alliance sud chiedono di aggiungere un nuovo articolo alla LRD che imponga alla FINMA di esaminare periodicamente l’osservanza degli obblighi di diligenza da parte degli intermediari finanziari, di sanzionare le man-canze e renderne conto, in particolare mediante la pubblicazione dei nomi degli in-termediari finanziari coinvolti. Al riguardo sono state formulate due proposte concre-te. Anche I Verdi raccomandano di incaricare la FINMA di esaminare regolarmente l’osservanza da parte degli intermediari finanziari dei loro obblighi di diligenza.

Pubblicazione del rapporto annuale nel registro di commercio

I Verdi raccomandano di obbligare determinate imprese non quotate in borsa a pub-blicare rapporti annuali nei registri di commercio cantonali. I rapporti annuali dovreb-bero contenere informazioni concernenti i direttori, gli azionari, gli aventi economica-mente diritto che dispongono di una quota di almeno il 10 per cento, le cifre d’affari, gli utili e i pagamenti d’imposta nonché le attività secondo il Paese e settore d’affari.

Accertamento relativo all’avente economicamente diritto di conti o depositi collettivi ai sensi della LRD

In riferimento all’articolo 4 capoverso 3 AP-LRD, la ASB osserva che è troppo restrit-

19 Il rapporto stabilisce che, diversamente dalle analisi operative, le analisi strategiche non impicano uan modifica a livello legislativo.

20 La possibilità dell’Ufficio di comunicazione di trasmettere le informazioni finanziarie agli omologhi esteri è stata introdotta nel quadro della modifica della LRD approvata dal Parlamento il 21 giugno 2013 e non è oggetto del presente avamprogetto.

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tivo comunicare senza indugio ogni mutazione dell’elenco degli aventi economica-mente diritto nel caso di conti collettivi. L’espressione «senza indugio» dovrebbe es-sere stralciata o sostituita da «entro un congruo termine».