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Il contratto di venditaVizi e garanzie
Bolzano, 27 settembre 2016
dott. Fabrizio Rensi
2016 © dr. Fabrizio Rensi 1
Il contratto di vendita
Obblighi del venditore in relazione alla qualità del bene
venduto (art. 1490 cc)
Il veditore garantisce che la cosa venduta sia senza vizi che:
a. la rendano inidonea all’uso;
b. ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto
se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della
cosa.
2016 © dr. Fabrizio Rensi 2
Il contratto di vendita
Patto di esclusione o limitazione della garanzia contro i vizi
L’inefficacia del patto presuppone quindi che il venditore abbia
raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi di cui
era a conoscenza
Il patto di esclusione della garanzia mantiene quindi la sua
efficacia nell’ipotesi in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei
vizi della cosa venduta, anche con colpa grave. (Cass.
9651/2016)
2016 © dr. Fabrizio Rensi 3
Il contratto di vendita
Non operatività della garanzia (art. 1491 cc)
La garanzia per i vizi non è dovuta se:
a. Al momento dell’acquisto il compratore conosceva i
vizi;
b. anche se non conosciuti questi erano facilmente
riconoscibili, salvo che il venditore ne abbia escluso
l’esistenza.
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Il contratto di vendita
Il grado della diligenza dell’acquirente
La norma richiede quindi al compratore di essere diligente al
momento dell’acquisto
Il grado di questa diligenza va verificato caso per caso, avuto
riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura
della cosa ed alla qualità dell'acquirente
In generale non si può pretendere il ricorso all'opera di esperti o
l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del
settore, al fine di individuare il vizio
2016 © dr. Fabrizio Rensi 5
Il contratto di vendita
Effetti della garanzia per i vizi (art. 1492 cc)
Quando opera la garanzia per i vizi il compratore può domandare a
sua scelta:
a. La riduzione del prezzo;
b. La risoluzione del contratto, salvo che questo sia escluso
dagli usi
2016 © dr. Fabrizio Rensi 6
Il contratto di vendita
La richiesta di risoluzione
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita ha
natura di diritto potestativo.
La prescrizione annuale dell'azione può essere utilmente
interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e
non anche mediante atti di costituzione in mora. (Cass.
8418/2016).
2016 © dr. Fabrizio Rensi 7
Il contratto di vendita
Azione per l’esatto adempimento?
Con la richiesta di riduzione del prezzo o di risoluzione del
contratto cessano le tutele civilistiche dell’acquirente.
L’acquirente non dispone in via generale - neppure a titolo di
risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione "di
esatto adempimento" per ottenere dal venditore l'eliminazione
dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in
particolari ipotesi di legge (es. garanzia volontaria di buon
funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il
venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del
bene. (Cass. Sez. Un. 19702/2012)
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Il contratto di vendita
Risarcimento del danno (art. 1494 cc)
Il venditore deve altresì risarcire al compratore:
a. I danni derivanti dai vizi della cosa venduta
b. Il risarcimento del danno per la cosa venduta con vizi,
salvo che il venditore provi di aver ignorato i vizi stessi.
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Il contratto di vendita
Obblighi di prova
Sull'acquirente incombe l'onere della prova, oltreché della
tempestività della denuncia, anche dell'esistenza dei vizi e delle
conseguenze dannose lamentate,
Il venditore deve offrire la prova liberatoria se vuole evitare il
pagamento dei danni. (Cass. 3042/2015).
2016 © dr. Fabrizio Rensi 10
Il contratto di vendita
Termini e condizioni dell’azione (art. 1495 cc)
Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al
venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto il
vizio o l’ha occultato;
L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna;
Il venditore può sempre far valere la garanzia se convenuto per
l’esecuzione del contratto e qualora abbia fatto tempestiva
denuncia nei termini di prescrizione.
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Il contratto di vendita
Termini e condizioni dell’azione (art. 1495 cc)
Il termine di otto giorni per la denuncia, applicabile anche in
caso di vendita di cose da trasportare, ai sensi dell’art. 1511
c.c., decorre dal giorno del ricevimento della merce solo per i
vizi apparenti, ossia quelli rilevabili attraverso un rapido e
sommario esame del bene, mentre per i vizi non apparenti il
termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale si ha
allorquando il compratore ne abbia acquistato certezza
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Il contratto di vendita
Termini e condizioni dell’azione (art. 1495 cc)
il riconoscimento dei difetti consiste in una manifestazione di
scienza circa la sussistenza della situazione lamentata
dall'acquirente che deve essere univoca, convincente e
provenire dal venditore, sicché ove il riconoscimento provenga
da un terzo (il produttore del bene difettato) non esonera
l'acquirente dall'onere della tempestiva denunzia dei vizi nei
confronti del venditore (Cass. 8420/2016).
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Il contratto di vendita
Mancanza di qualità (art. 1497 cc)
Se la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle
essenziali per l’uso cui è destinata il compratore può chiedere la
risoluzione del contratto per inadempimento purché il difetto di
qualità ecceda i limiti di tolleranza secondo gli usi.
Il diritto alla risoluzione è soggetto alla decadenza e prescrizione
sopra indicate, 8 giorni/un anno dalla vendita.
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Il contratto di vendita
Aliud pro alio (art. 1453 cc)
Si configura la cd. consegna di "aliud pro alio«, ovverosia un
inadempimento contrattuale, quando la cosa venduta
appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che
le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella
ritenuta essenziale dalle parti (Incapacità generica).
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Il contratto di vendita
Limiti di tolleranza (art. 1497 cc)
Non può essere risolto, ai sensi dell'art. 1497 c.c., il contratto di
vendita di un prodotto qualora il difetto della qualità non ecceda i
limiti di tolleranza stabiliti negli usi (nel caso di specie il software
aveva un margine di errore via via corretto dagli aggiornamenti e
soprattutto generalmente tollerato – Trib. Roma 372/2015).
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