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Il patto di famiglia

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Il patto di famiglia. GENERALITA’. Introdotto con l. 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006). Artt. 768bis – 768octies NOZIONE - PowerPoint PPT Presentation

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Il patto di famiglia

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GENERALITA’ Introdotto con l. 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore

dal 16 marzo 2006). Artt. 768bis – 768octies NOZIONE

768-bis 1. È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

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FUNZIONE: fornire all’imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare x tempo il passaggio generazionale evitando le caratteristiche proprie della donazione (collazione ed azione di riduzione) che costituiscono un impedimento al trasferimento della ricchezza ed un pregiudizio per la continuità dell’impresa e le ragioni dell’economia.

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Principali caratteristiche1. l’azienda o le partecipazioni sociali

vengono attribuite ad uno o più familiari;2. compensazione a favore dei legittimari

esclusi;3. assetto destinato ad essere stabile.

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Natura giuridica Tesi della DONAZIONE MODALE: liberalità avente ad oggetto l’azienda o le

partecipazioni sociali realizzata a favore di uno o più discendenti accompagnata dall’onere, stabilito dalla legge, di liquidare le quote dei legittimari non assegnatari, da determinarsi al momento della conclusione del contratto. Critica: non c’è animus donandi + obbligo di liquidazione derivante dalla legge + il riferimento all’atto di donazione contenuto in alcuni progetti di legge è scomparso

Tesi della CAUSA UNITARIA di FAMIGLIA:negozio tipico con causa propria in analogia ai c.d. accordi in sede di separazione e di divorzio.

Tesi della CAUSA DIVISORIA: collocazione sistematica (capo Vbis che chiude la disciplina dedicata alla divisione ereditaria); la tecnica di liquidazione dei legittimari è simile a quella prevista dal 720 per la divisione di immobili indivisibili + necessaria partecipazione di tutti i legittimari.

Tesi della CAUSA MISTA: contratto con funzione tipica, di natura complessa: divisionale (estromissione anticipata del bene azienda dalla comunione ereditaria), transattiva – divisoria (non si applicano le norme in tema di collazione e riduzione, così realizzandosi una definitiva stabilizzazione della successione aziendale), di liberalità, solutoria (con riguardo ai rapporti tra assegnatario e legittimari non assegnatari).

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CARATTERI CONTRATTO (per quanto non previsto, si

applica la disciplina del contratto in generale) TIPICO, a FORMA SOLENNE (atto pubblico ex art. 768ter – problema circa la necessaria presenza di testimoni), CONSENSUALE, INTER VIVOS (effetti immediati e non subordinati all’evento morte del disponente), a TITOLO GRATUITO, con FINALITA’ DIVISIONALE.

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SOGGETTI DISPONENTE: imprenditore o titolare di

partecipazioni societarie. Deve rivestire la qualifica di imprenditore ex art. 2082 c.c. o può essere anche un semplice titolare? C’è un minimo di partecipazione societaria?

ASSEGNATARI/O Discendenti del disponente.

CONIUGE e LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

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STRUTTURA Tesi del CONTRATTO PLURILATERALE (funzione divisoria): la

partecipazione del coniuge e degli ulteriori legittimari costituisce elemento costitutivo essenziale oltre, naturalmente, a quella del disponente e degli assegnatari. Se uno dei legittimari non assegnatari non può o non vuole intervenire all’atto, non potrà procedersi con il PdF. Notaio deve verificare la partecipazione di tutti i legittimari all’atto. In mancanza: nullità ex art. 1418 comma 1.

Tesi del CONTRATTO BILATERALE (donazione modale): parti essenziali sono solo il disponente ed i legittimari assegnatari. Coniuge e altri legittimari sono assimilabili ai beneficiari nel contratto a favore di terzo (possono solo dichiarare di voler profittare della stipulazione). Non vi è nullità. Al momento della successione, potrà esperire azione di riduzione e chiedere la collazione dei beni facenti parte dell’azienda.

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OGGETTO AZIENDA o RAMO di AZIENDA, senza

pregiudizio per i partecipanti all’impresa familiare (in particolare, diritto alla liquidazione e diritto di prelazione).

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: è necessario rispettare le differenti tipologie societarie (es. art. 2252; clausole di prelazione e di gradimento; divieto di trasferimento)

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OBBLIGO DI LIQUIDAZIONE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI

768-quater 2. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

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MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE:(a) adempimento immediato dell’obbligazione (pagamento delle somme o, in alternativa, trasferimento dei beni in natura ai potenziali legittimari)(b) rinunzia (totale o parziale) dei legittimari non assegnatari(c)differimento dell’assegnazione ex art. 768quater, comma 3. (difficoltà, per l’assegnatario, di reperire i mezzi).

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Diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipulazione del patto 768-sexies. Rapporti con i terzi. — 1.

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art. 768-quater , aumentata degli interessi legali.

Soggetti che hanno acquisito la qualità di legittimario dopo la conclusione del patto: figli nati successivamente al patto o successivamente riconosciuti, il coniuge che ha successivamente contratto matrimonio. Il soggetto che perde la qualifica di legittimario?