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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE TESI DI LAUREA “IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE” Il Relatore Il Candidato Prof. Davide Petrini Federico Amateis A.A. 2003/2004

“IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ: LA GIURISPRUDENZA … · 1.1. Significato e rilevanza del principio di offensività. 1.1.1. Il principio di offensività: considerazioni preliminari

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE

TESI DI LAUREA

“IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ:

LA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE COSTITUZIONALE”

Il Relatore Il Candidato

Prof. Davide Petrini Federico Amateis

A.A. 2003/2004

SOMMARIO

Abbreviazioni...................................................................................... 4

CAPITOLO 1. IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: SIGNIFICATO E RILEVANZA. .................................................................................... 5

1.1. Significato e rilevanza del principio di offensività. ............................................6 1.1.1. Il principio di offensività: considerazioni preliminari. ................................................................ 6 1.1.2. Concezione realistica e concezione sostanzialistica. .............................................................. 7 1.1.3. Le conseguenze a livello di teoria generale............................................................................. 7

1.2. Gli strumenti interpretativi adottati per sostenere il principio di

necessaria offensività: profili generali. ....................................................................9 1.2.1. I percorsi interpretativi: l’art. 49, 2° comma c.p. e la “costituzionalizzazione” del

principio di offensività. ........................................................................................................................ 9 1.2.2. Le proposte di riforma. ........................................................................................................... 10

CAPITOLO 2. IL REATO IMPOSSIBILE (ART. 49, 2° COMMA C.P.) E LA “COSTITUZIONALIZZAZIONE” DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’.............................................................................. 12

2.1. Il reato impossibile (art. 49, 2° comma c.p.) e la “concezione

realistica” dell’illecito penale..................................................................................13 2.1.1. L’art. 49, 2° comma c.p. (reato impossibile): il problema....................................................... 13 2.1.2. Le critiche alla tradizionale ricostruzione dei rapporti fra art. 49, 2° comma c.p. e

art. 56 c.p. ........................................................................................................................................ 14 2.1.3. I contenuti della concezione realistica: tipicità ed offesa. ...................................................... 16 2.1.4. Le obiezioni alla concezione realistica. La confutazione delle critiche. ................................. 17

1

2.2. La “costituzionalizzazione” del principio di offensività. ...................................20 2.2.1. Significato di “costituzionalizzazione” dell’offensività............................................................. 20 2.2.2. L’art. 25, 2° comma Cost. ed il «fatto»................................................................................... 21 2.2.3. L’art. 25, 2° e 3° comma Cost.: la distinzione fra pene e misure di sicurezza....................... 22 2.2.4. Gli artt. 25, 2° e 3° comma Cost. e 27, 3° comma Cost.: rapporti fra pene, misure

di sicurezza e funzione rieducativa. ................................................................................................. 24 2.2.5. Ulteriori teorie: l’art. 27, 1° comma Cost., i principi fondamentali, ecc................................... 25 2.2.6. L’art. 13 Cost. ......................................................................................................................... 26 2.2.7. Offensività valore costituzionale e reati c.d. “senza offesa”................................................... 26

2.3. Il principio di offensività e le ambiguità del legislatore: il problema dei

reati c.d. senza offesa. ..........................................................................................27 2.3.1. L’offensività fra dottrina, giurisprudenza e legislatore: il problema dei reati c.d.

“senza offesa”................................................................................................................................... 27 2.3.2. L’introduzione del pericolo concreto nella fattispecie legale: le sentenze n° 65/1970

e n° 108/1974. .................................................................................................................................. 30 2.3.3. L’orientamento più recente della Corte costituzionale: la valutazione della

pericolosità in concreto ed il ruolo del giudice. ................................................................................ 31

CAPITOLO 3. IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE................ 33

3.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 62/1986. ..........34 3.1.1. Introduzione............................................................................................................................ 34 3.1.2. Ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”. ....................................... 34 3.1.3. La decisione della Corte......................................................................................................... 36 3.1.4. Offensività come canone interpretativo.................................................................................. 37 3.1.5. Le perplessità della dottrina. .................................................................................................. 38

3.2. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 957/1988 .........39 3.2.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”................... 39 3.2.2. La decisione della Corte......................................................................................................... 40 3.2.3. Il riferimento all’offensività: l’individuazione del bene giuridico.............................................. 41

3.3. La giurisprudenza della Corte costituzionale: l’ordinanza n° 437/1989. .........42

2

3.3.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”................... 42 3.3.2. La decisione della Corte......................................................................................................... 43

3.4. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 144/1991. ........44 3.4.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”................... 44 3.4.2. La decisione della Corte......................................................................................................... 44

3.5. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 333/1991. ........46 3.5.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”................... 46 3.5.2. La decisione della Corte......................................................................................................... 47 3.5.3. Tipicità ed offensività nella fattispecie penale........................................................................ 48 3.5.4. Valutazione in concreto dell’offensività della condotta. ......................................................... 49 3.5.5. Le pronunce successive: le sentenze n° 133/1992 e n° 360/1995; la sentenza n°

247/1997. ......................................................................................................................................... 51

3.6. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 263/2000. ........51 3.6.1. La sentenza n° 263/2000: il rapporto fra art. 25, 2° comma Cost. e principio di

offensività. ........................................................................................................................................ 52

3.7. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n° 354/2002. ........53 3.7.1. La sentenza n° 354/2002: l’art. 25, 2° comma Cost. ed il principio di offensività;

l’illegittimità dei reati c.d. “d’autore”.................................................................................................. 53

CAPITOLO 4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: UNA VALUTAZIONE DI SINTESI SULL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI OFFENSIVITÀ. ................ 56

4. Riflessioni conclusive: una valutazione di sintesi sull’orientamento della

Corte costituzionale in tema di offensività. ............................................................57 4.1. Premessa. La necessità di un intervento sistematico del legislatore........................................ 57 4.2. Sintesi del percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale in tema di

offensività. ........................................................................................................................................ 58

BIBLIOGRAFIA. ................................................................................ 62

3

Abbreviazioni.

Corte cost. = Corte costituzionale

c.p. = codice penale

c.p.m.p. = codice penale militare di pace

Dig. Disc. Pen. = Digesto delle discipline penalistiche

d.l. = decreto legge

d.lgs. = decreto legislativo

d.p.r. = decreto del Presidente della Repubblica

Encicl. dir. = Enciclopedia del diritto

Foro it. = Foro italiano

Foro Pen. = Foro Penale

Giur. It. = Giurisprudenza Italiana

Giust. Pen. = Giustizia Penale

l. = legge

Nss. Dig. It. = Novissimo Digesto Italiano

ord. = ordinanza

Racc. uff. sent e ord. della Corte cost. = Raccolta ufficiale sentenze e ordinanze

della Corte costituzionale

Riv. It. Dir. Proc. Pen. = Rivista italiana di diritto e procedura

penale

sent. = sentenza

4

CAPITOLO 1.

IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’:

SIGNIFICATO E RILEVANZA.

5

1.1. Significato e rilevanza del principio di offensività.

1.1.1. Il principio di offensività: considerazioni preliminari.

Il principio di offensività viene considerato dalla dottrina penalistica prevalente un

fondamentale principio di garanzia, di tipo sostanziale, che, accanto alle altre

garanzie della riserva di legge e della colpevolezza, contribuisce a definire un

sistema penale dalle caratteristiche liberal – democratiche, ovverosia un diritto

penale che concepisce il reato come offesa ad un bene giuridico, e non come mera

disubbidienza al precetto normativo.

Il nostro ordinamento giuridico recepirebbe, secondo l’opinione prevalente1, tale

principio, nel senso che al legislatore sarebbe inibita la possibilità di incriminare

fattispecie non caratterizzate dall’offesa (lesione o messa in pericolo) di un bene

giuridico: se così non fosse si rischierebbe il ritorno ad un sistema penale di tipo

autoritario, dove il legislatore avocherebbe a sé la facoltà di decidere cosa sia

meritevole di tutela e cosa invece no, prescindendo totalmente dal fatto di essere

una condotta offensiva, cioè effettivamente lesiva, o perlomeno fonte di pericolo

per uno o più beni giuridici. In particolare, il bene giuridico, che è stato oggetto di

un interesse particolare da parte della dottrina penalistica, può essere definito

come quell’entità suscettibile di violazione, cioè di lesione o messa in pericolo.

In tale ottica, il diritto penale non può reprimere il mero atteggiamento interiore,

in quanto non configurabile come offensivo di un bene giuridico: non riconoscere

questo assunto comporterebbe la regressione della teoria del reato a modelli

oramai appartenenti al passato e connaturati a sistemi penalistici autoritari –

totalitari2: al contrario l’azione repressiva dello Stato può soltanto dirigersi nei

1 Vedasi, in tal senso (sia pur con diverse argomentazioni): BRICOLA, voce “Teoria generale del

reato”, in Nss. Dig. It., vol. XIX, Torino, 1973; FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, parte

generale, 4° ed., Bologna, 2004; MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova, 1992;

MARINI, Lineamenti del sistema penale, 2° ed., Torino, 1993; MARINUCCI – DOLCINI, Corso di

diritto penale, 1. Nozione, struttura e sistematica del reato, Milano, 1995; NEPPI MODONA, voce

“Reato impossibile”, in Dig. Disc. Pen., 4° ed., Torino, 1987; RIZ, Lineamenti di diritto penale,

parte generale, 4° ed., Padova, 2002. 2 L’esempio più aberrante in tal senso può essere fornito dalla Scuola penalistica di Kiel, operante

in Germania negli anni ’30: gli Autori appartenenti a tale corrente di pensiero, fortemente legati al

movimento politico nazionalsocialista tedesco, elaborarono ciò che è stato definito “diritto penale

della volontà”, o “dell’atteggiamento interiore”, ritenendo che il reato dovesse essere concepito nei

6

confronti di quelle manifestazioni esteriori degli individui offensive di un bene

giuridico meritevole di tutela all’interno dell’ordinamento.

1.1.2. Concezione realistica e concezione sostanzialistica.

Nell’ambito del diritto penale “dell’offesa” occorre tuttavia distinguere

nettamente fra la concezione c.d. realistica o necessariamente lesiva del reato, nel

senso di un fatto offensivo tipico, dalla concezione c.d. sostanzialistica

dell’illecito, inteso come fatto socialmente pericoloso.

Solo la prima delle due concezioni sopraccitate può ritenersi espressiva del

liberalismo penale, in quanto essa tende a legare il principio di offensività al

principio di legalità, in modo tale che solo il fatto conforme al tipo legale e

costruito dal legislatore nei termini di offesa ad un bene giuridico possa essere

considerato reato. Il cittadino godrebbe pertanto di una duplice garanzia, quella di

non essere punito per la semplice disubbidienza al precetto normativo (in forza del

principio di offensività), ma al tempo stesso di non poter subire la repressione

penale in forza della sola pericolosità sociale (in forza del principio di legalità).

La seconda concezione, propria del socialismo penale e recepita in molti codici

dell’Europa orientale, ritiene che non sia sufficiente un fatto conforme al tipo per

ritenersi sussistente il reato, bensì risulta necessario che nel caso concreto la

condotta abbia comportato un rilevante pericolo per la società, procurando quindi

un pericolo nei confronti di un più ampio interesse sociale esterno alla norma.

Il forte limite di quest’ultima concezione è facilmente ravvisabile nella naturale

tendenza a far prevalere, nel giudizio di pericolosità del fatto, l’interesse della

società su quello dell’individuo, oltre a lasciare un «insopprimibile margine di

indeterminatezza e di strumentalizzazione statuale»3.

1.1.3. Le conseguenze a livello di teoria generale.

L’affermazione del principio di necessaria offensività dell’illecito penale

determina delle precise conseguenze sul piano della teoria generale: innanzitutto il

reato non sarà definibile semplicemente come il fatto vietato dalla legge (penale),

termini della violazione del dovere di fedeltà nei confronti dello Stato, e non nei termini di offesa

ad un bene giuridico. Appare superfluo evidenziare che questo modo di concepire il sistema penale

fu decisamente confacente al regime politico di quel periodo storico. 3 MANTOVANI, op. cit., p. 184.

7

bensì dovrà trattarsi di un fatto tipico configurato dal legislatore in termini di

offesa (lesione o messa in pericolo) di un bene giuridico; sempre in quest’ordine

di idee, la funzione dell’attività repressiva dello Stato non si può esaurire nella

punizione dei colpevoli, bensì deve, in via prioritaria, tendere alla protezione di

quei beni giuridici meritevoli di tutela penale.

E’ innegabile, ed in seguito questo aspetto verrà più analiticamente considerato,

che il principio di offensività rappresenti un aspetto difficilmente inquadrabile

all’interno della teoria generale del reato, ovverosia di come non si possa fornire

una visione sintetica e allo stesso tempo chiara ed esaustiva del principio in

questione: l’aspetto probabilmente centrale di tale difficoltà d’analisi è stato a

nostro avviso rilevato efficacemente in dottrina, sottolineando il carattere

“contenutistico” del principio di offensività, in particolare si è evidenziato come

«rispetto agli altri principi penalistici, quello di offensività può dirsi

contrassegnato da uno spiccato carattere «contenutistico», essendo inoltre

principio destinato ad operare essenzialmente sulla parte speciale del diritto

penale. Mentre i principi, ad esempio, di legalità e di colpevolezza […], delineano

i caratteri essenziali […] relativi allo strumento della tutela, quello di offensività

concerne gli oggetti della tutela e dunque i contenuti della norma

incriminatrice»4.

Fatte queste premesse, appare evidente come il principio di offensività, assieme a

quelli di legalità e colpevolezza, sia destinato ad incidere profondamente sul

diritto penale sostanziale, anche se le problematiche inerenti al principio nullum

crimen sine iniuria sono ancora oggi fonte ed oggetto di molteplici contrasti in

dottrina, la quale si presenta molto più irrigidita nelle proprie posizioni di quanto

abbia saputo fare la giurisprudenza, decisamente più “duttile”, probabilmente

anche a causa della sua naturale vocazione alla soluzione del caso concreto.

Certo anche il legislatore ha avuto una considerevole responsabilità, avendo

determinato una produzione di norme, specialmente nella legislazione extra

codicem, spesso svincolata dalla necessaria offensività del fatto tipico, in

particolar modo attraverso la tecnica del pericolo presunto. Ma di ciò si renderà

conto in seguito, dopo aver prospettato, ed analizzato, le elaborazioni della

4 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi

penali, in Costituzione, diritto e processo penale, I quarant’anni della Corte costituzionale, Atti

del Convegno di Macerata, 1997, Milano, 1998, p. 44.

8

dottrina in ordine al principio di offensività, e l’orientamento della giurisprudenza

costituzionale.

1.2. Gli strumenti interpretativi adottati per sostenere il principio di

necessaria offensività: profili generali.

1.2.1. I percorsi interpretativi: l’art. 49, 2° comma c.p. e la

“costituzionalizzazione” del principio di offensività.

Si è già accennato in precedenza che la dottrina penalistica prevalente tende a far

proprio l’assunto che il nostro ordinamento penale recepirebbe il principio di

necessaria offensività dell’illecito, senza tuttavia presentare un’uniformità di

vedute al suo interno.

I percorsi in

principio di offensività suona cioè come un monito rivolto più al legislatore che

all’interprete […]»5.

In altri termini, se la concezione realistica utilizza l’art. 49, 2° comma c.p. per

fornire un criterio ermeneutico direttamente utilizzabile dal giudice per non punire

i fatti non idonei a recare offesa ad un bene giuridico, la costituzionalizzazione del

principio di offensività interesserebbe direttamente non già il giudice, bensì il

legislatore, al quale sarebbe inibita la possibilità di incriminare fatti non offensivi

di un interesse meritevole di tutela6.

Per tornare ad una visione d’insieme del panorama offerto in dottrina in ordine

alla problematica in esame, non sono mancati Autori che hanno ritenuto

persuasive entrambe le argomentazioni, e non sono mancati anche coloro i quali

hanno negato la validità di entrambe le tesi7.

Questi ultimi, se considerati opportunamente, non sono certamente propensi ad

incoraggiare la configurazione di un sistema penale che si basa sulla mera

repressione, piuttosto che sulla tutela dei beni giuridici: al contrario, si tratta di

voci che hanno evidenziato, sulla base di interpretazioni certamente formalistiche

della legge penale, che il diritto positivo vigente non autorizza a ritenere recepita

né la costituzionalizzazione del principio di offensività, né la concezione realistica

sostenuta da coloro i quali hanno riletto l’art. 49, 2° comma c.p. in termini di

necessaria lesività dell’illecito.

1.2.2. Le proposte di riforma.

Certo non si può negare che sia la Costituzione sia il codice penale non utilizzino

a chiare lettere l’espressione “necessaria offensività”, ragion per cui in diversi

progetti di riforma del codice penale si era voluto inserire una norma di parte

generale avente tale contenuto.

5 NEPPI MODONA, op. cit., p. 271. 6 Tale enunciazione di principio potrebbe essere parzialmente corretta alla luce di quanto emerge

dal recente orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze n° 263/2000 e n°

354/2002, nelle quali il principio di offensività, al quale viene riconosciuto rango costituzionale,

sembra non dovere rivolgersi soltanto nei confronti del legislatore, ma anche nei confronti del

giudice, nella diretta applicazione giurisprudenziale. Si veda l’analisi della problematica compiuta

al cap. 3.6. e 3.7. 7 Si veda, in particolare, ZUCCALÀ, Sul preteso principio di offensività, in AA.VV. Studi in

memoria di Giacomo Delitala, Milano, 1984, p. 1689 ss.

10

Si veda l’art. 4, n° 1, della Bozza di Articolato (1992) elaborato dalla

Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro: «Prevedere il principio che la norma

sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene

giuridico»; l’art. 2, n° 2, dell’Articolato (2000) elaborato dalla Commissione

presieduta dal Prof. Grosso, prevedeva altresì: «Le norme incriminatrici non si

applicano ai fatti che non determinano una offesa del bene giuridico».

Anche nei lavori della “Commissione Bicamerale” per le riforme istituzionali, il

principio di necessaria lesività del reato ha fatto la sua comparsa nell’«appunto di

lavoro» del 10 settembre 1997 relativo al sistema delle garanzie. L’art. 131 – bis,

2° comma, prevede infatti che «non sono punibili fatti previsti come reati nei casi

in cui non determinano una concreta offensività».

Rispetto a quest’ultima previsione, la quale, se attuata, avrebbe portato

l’offensività della condotta a fare ingresso nella Costituzione, si è dubitato

dell’opportunità di tale scelta «non solo perché non esiste una completa unanimità

di vedute in dottrina sul punto, ma anche […] per l’esistenza nell’ordinamento di

una quantità enorme di reati privi di offesa […]. Inoltre, […] proprio in quanto

canone interpretativo, suo destinatario è il giudice e non già il legislatore: il che

rende grandemente anomala la sua previsione in Costituzione»8.

In ogni caso, prescindendo dai tentativi di riforma, che per il momento non sono

ancora approdati ad un risultato definitivo, dovendosi la nostra analisi

necessariamente basare sul diritto positivo, non si può ignorare l’opinione già

riportata secondo cui il nostro ordinamento recepirebbe il principio di necessaria

offensività dell’illecito.

Diviene pertanto opportuno – giunti a questo punto – prendere in considerazione

in maniera analitica le due principali “direttrici” attraverso cui si è sostenuta la

necessaria lesività dell’illecito: l’art. 49, 2° comma c.p., e la

costituzionalizzazione del principio di offensività.

8 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 50.

11

CAPITOLO 2.

IL REATO IMPOSSIBILE

(ART. 49, 2° COMMA C.P.)

E LA “COSTITUZIONALIZZAZIONE”

DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’.

12

2.1. Il reato impossibile (art. 49, 2° comma c.p.) e la “concezione

realistica” dell’illecito penale.

2.1.1. L’art. 49, 2° comma c.p. (reato impossibile): il problema.

L’art. 49, 2° comma c.p., nel delineare il c.d. reato impossibile, viene riletto da

parte della dottrina penalistica nel senso dell’affermazione del principio di

necessaria offensività all’interno dell’ordinamento giuridico, in netto contrasto

con coloro che tradizionalmente considerano la citata norma come il risvolto, in

negativo, del delitto tentato di cui all’art. 56 c.p.9

La problematica è di non semplice soluzione, e le ragioni di tali difficoltà

interpretative sono molteplici: da un lato la tendenza della dottrina e

giurisprudenza prevalenti a ritenere che l’art. 49, 2° comma c.p. non farebbe altro

che ribadire la non punibilità del tentativo inidoneo, divenendo pertanto una

norma pleonastica, priva di un’autonoma portata precettiva; al tempo stesso la

presenza, oramai costante da alcuni decenni, di taluni Autori10 che ascrivono al

reato impossibile il ruolo di principio generale nell’ordinamento penale,

considerando così tale norma autonomamente rispetto all’art. 56 c.p.; non meno

problematica è stata l’adesione, sia pure in termini non del tutto espliciti, della

Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n° 62/1986, alla c.d. concezione

realistica dell’illecito penale, che si basa per l’appunto sull’art. 49, 2° comma c.p.

Andando con ordine, è innanzitutto necessario esporre quali siano state le

elaborazioni fornite dalla dottrina penalistica italiana, rispetto alla ricostruzione

dei rapporti fra art. 49, 2° comma c.p. e art. 56 c.p.

Tradizionalmente – lo si è già detto – il reato impossibile viene letto come norma

che non farebbe altro che ribadire la non punibilità del tentativo inidoneo:

ovverosia quando gli atti, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,

non risultano essere idonei, allora essi non sono punibili; ciò si potrebbe desumere

non solo dall’art. 56 c.p. (disposizione codicistica sul tentativo), ma anche dalla

“rilettura” del reato impossibile per inidoneità dell’azione, in forza della quale

norma «la punibilità è altresì esclusa quando, per l’inidoneità dell’azione […], è

impossibile l’evento dannoso o pericoloso».

9 Per l’impostazione tradizionale della problematica, si può fare riferimento ad ANTOLISEI,

Manuale di diritto penale, parte generale, 16° ed., Milano, 2003, p. 499 ss. 10 Vedasi, in particolare, la sistematica esposizione contenuta in NEPPI MODONA, op. cit., p. 259 ss.

13

Questo tipo di lettura dell’art. 49, 2° comma c.p. – si obietta – assegnerebbe un

ruolo del tutto marginale alla norma stessa, per non dire superfluo, in quanto non

farebbe altro che limitarsi a ripetere, con termini diversi, ciò che l’art. 56 c.p. già

afferma in ordine al delitto tentato.

I fautori della concezione realistica11, che hanno inteso affidare al reato

impossibile un ruolo ben diverso, centrale, di principio generale all’interno

dell’ordinamento penale, hanno analiticamente criticato, sotto vari profili, la

tradizionale ricostruzione dei rapporti fra art. 49, 2° comma c.p. e art. 56 c.p.

2.1.2. Le critiche alla tradizionale ricostruzione dei rapporti fra art. 49, 2°

comma c.p. e art. 56 c.p.

Innanzitutto si è obiettato che mentre la prima delle due norme citate utilizza il

termine “azione”, la seconda fa uso della locuzione “atti”: non si potrebbe

ragionevolmente pretendere di attribuire lo stesso significato ai due termini, che

letteralmente e concettualmente sono distinti, dato che la nozione di “azione” è

qualcosa di più ampio dei semplici “atti”; a tale conclusione si perviene anche

considerando che all’interno dello stesso art. 56 c.p. il legislatore utilizza

entrambe le espressioni con significati chiaramente distinti («chi compie atti

idonei» - «se l’azione non si compie»), per cui è difficile immaginare che vi sia

un’identità di significato fra l’“azione” di cui all’art. 49, 2° comma c.p., e gli

“atti” di cui all’art. 56 c.p. I fautori della concezione realistica ne deducono

pertanto che «l’inidoneità dell’art. 49 vada riferita ad un comportamento che

integra, a differenza di quanto si verifica nel delitto tentato, tutti gli estremi del

modello legale, cioè ad un fatto conforme al tipo […], sia esso di mera condotta o

ad evento naturalistico»12.

Dalle considerazioni di natura letterale e sistematica effettuate in merito

all’”azione” e agli “atti” di cui, rispettivamente, agli artt. 49, 2° comma c.p. e 56

c.p., se ne deduce inoltre un diverso criterio di valutazione: basato su un giudizio

ex post, cioè una valutazione di carattere storico, sulla carenza di lesività di una

condotta manifestatasi compiutamente, nell’ipotesi del reato impossibile; mentre

11 Per l’esposizione delle perplessità espresse nei confronti della tradizionale ricostruzione dei

rapporti fra art. 49, 2° comma c.p. e art. 56 c.p., si vedano: GALLO M., voce “Dolo”, in Encicl. dir.,

vol. XIII, Milano, 1964, p. 787 ss.; NEPPI MODONA, op. cit., p. 259 ss. 12 NEPPI MODONA, op. cit., p. 263.

14

invece l’idoneità degli atti di cui all’art. 56 c.p. non può che essere considerata

sulla base di una prognosi postuma, ovverosia un giudizio ex ante, che non tenga

conto degli elementi successivi alla condotta medesima.

Ulteriore elemento che, secondo l’opinione dei fautori della concezione realistica,

“incrinerebbe” la tradizionale ricostruzione dei rapporti fra le due norme, sarebbe

rinvenibile nella nozione di “evento”. Il delitto tentato – si sostiene – per sua

natura consiste in un comportamento con non integra pienamente la fattispecie

legale, cioè si tratterebbe di atti che non integrano l’azione tipica descritta dalla

norma incriminatrice, nei reati c.d. di mera condotta, oppure in un’azione cui non

segue l’evento naturalistico nei reati c.d. d’evento: ciò sarebbe desumibile

dall’espressione contenuta all’art. 56 c.p. «se l’azione non si compie o l’evento

non si verifica».

Il ruolo svolto dall’“evento” di cui all’art. 49, 2° comma c.p., sarebbe invece ben

diverso, in quanto l’impossibilità dell’evento non viene ricondotta all’inidoneità

dell’azione o all’inesistenza dell’oggetto secondo un rapporto di causa – effetto;

inoltre, si obietta che se l’art. 49 facesse riferimento all’evento naturalistico, tale

disposizione risulterebbe applicabile solo ai reati materiali, rimanendo esclusa a

priori la sua operatività nei confronti del più vasto settore dei reati di mera

condotta.

In tal caso la norma diverrebbe pleonastica, in quanto l’evento naturalistico è un

elemento del modello legale nei reati d’evento, e perciò la non punibilità

discenderebbe direttamente dall’art. 1 c.p., ovverosia dalla situazione di

incompletezza del tipo legale, poiché la condotta concreta non sarebbe

coincidente con la condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice.

L’“evento” di cui si fa menzione all’art. 49, 2° comma c.p. deve quindi essere

inteso nel senso di evento in senso giuridico, cioè come evento lesivo o pericoloso

dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Sono ancora altri gli elementi che invitano a diffidare della tradizionale

ricostruzione dei rapporti fra reato impossibile e delitto tentato: la previsione del

reato impossibile per inesistenza dell’oggetto, oltre che per l’inidoneità

dell’azione, mentre non esiste il delitto tentato con inesistenza dell’oggetto

(perlomeno non con inesistenza in rerum natura dello stesso); la distinzione sotto

il profilo sanzionatorio è anch’essa decisamente significativa, in quanto il

tentativo inidoneo non è punito in alcun modo, mentre all’autore del reato

15

impossibile il giudice può comunque comminare la misura di sicurezza della

libertà vigilata, in forza dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 49, 4°

comma c.p.

2.1.3. I contenuti della concezione realistica: tipicità ed offesa.

Premessa quindi la critica mossa dai fautori della concezione realistica alla

tradizionale visione dei rapporti fra art. 49, 2° comma c.p. e art. 56 c.p., diviene a

questo punto necessario specificare i contenuti di tale elaborazione concettuale.

Si é già potuto intuire che la concezione realistica assurge l’art. 49, 2° comma c.p.

a norma cardine dell’ordinamento penale, che sancisce a livello di legge ordinaria

il principio di necessaria offensività del fatto costitutivo di reato.

In altri termini, potrebbero ragionevolmente esistere delle situazioni in cui

l’astrattezza della norma finirebbe per contemplare situazioni conformi al tipo, ma

non offensive del bene giuridico tutelato dalla norma stessa, e quindi non

meritevoli di sanzione. La non punibilità sarebbe pertanto desumibile dalla

previsione normativa ex art. 49, 2° comma c.p., in forza del quale «la punibilità è

altresì esclusa, quando per l’inidoneità dell’azione o l’inesistenza dell’oggetto di

essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso». Riportando l’esempio

classico, e anche clamoroso, del furto d’acino d’uva (che immancabilmente viene

citato), il fatto della sottrazione ad altri di un acino d’uva è sì un fatto conforme al

tipo legale del furto (art. 624 c.p., «chiunque s’impossessa della cosa mobile

altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri

[…]»), ma allo stesso tempo risulta impossibile l’evento (inteso in senso

giuridico, e cioè l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, in questo caso il

patrimonio): ergo, l’autore del fatto non è punibile.

A questo punto risulta evidente come parte della dottrina penalistica sia riuscita,

non senza opposizioni e critiche, a sostanziare il principio di necessaria offensività

attraverso il reato impossibile per inidoneità dell’azione.

Tale concezione – lo si è già detto – non è stata esente da critiche, che anzi, sono

state molte e certamente non “delicate” nei confronti di chi andava sostenendo la

concezione realistica.

Si deve anche considerare che il rifiutare questa teoria non significa

necessariamente abbracciare la “vecchia” ricostruzione dei rapporti fra reato

16

impossibile e tentativo, tant’è che vi sono Autori13 che rifiutano esplicitamente sia

l’una sia l’altra.

2.1.4. Le obiezioni alla concezione realistica. La confutazione delle critiche.

Per venire nel merito delle critiche rivolte alla concezione realistica, l’obiezione

certamente più ricorrente, per non dire immancabile, consiste nel ritenere che la

non punibilità dei fatti inoffensivi conformi al tipo comporterebbe valutazioni

analoghe a quelle sulla non pericolosità sociale dell’azione adottate dalle

legislazioni dei paesi socialisti (vedasi quanto detto al cap. 1.1.2. sulla c.d.

concezione sostanzialistica del reato): in altri termini, la non offensività del fatto

tipico si evincerebbe da criteri extra normativi, estranei cioè alla fattispecie legale.

Si è infatti sostenuto che «il pretendere che sia reato solo il fatto che, oltre ad

essere tipico, sia anche offensivo, è infrangere il principio di legalità, perché

porta ad attingere l’offesa, non reperibile nella fattispecie legale, da criteri di

valutazione extralegislativi, aprendosi la porta a certi soggettivismi

giurisprudenziali, come qualche giudice ha già fatto»14.

Per quanto tale critica sia ampiamente condivisa in dottrina15, in realtà non si può

ignorare che siano state mosse delle significative contro – obiezioni, in quanto vi

sono state delle precisazioni «sulla necessità di accertare l’effettiva lesione alla

stregua di una valutazione rigorosamente normativa, cioè basata sull’oggettività

giuridica emergente dalla norma incriminatrice o da quelle altre fonti normative

che concorrono a determinare l’interesse tutelato»16.

13 Fra gli altri, espressamente in questo senso, MANTOVANI, op. cit., p. 189 ss.; RIZ, op. cit., p. 106

ss. 14 MANTOVANI, op. cit., p. 188; lo stesso Autore riconosce tuttavia che «l’art. 49 ribadisce a

livello di legge ordinaria il principio costituzionale dell’offensività del reato». 15 Fra i molti Autori che condividono tale opinione, essa è riscontrabile in: FIANDACA, Note sul

principio di offensività e sul ruolo del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi

giudiziaria, in AA.VV. Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale, 1991, Napoli,

p. 71 s.; FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 154 s.; PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte

generale, 5° ed., Milano, 1996, p. 227 ss.; STELLA, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti

inoffensivi conformi al tipo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1972, p. 28 ss.; VASSALLI, Considerazioni

sul principio di offensività, in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, p. 617 ss.;

ZUCCALÀ, op. cit., p. 1699 ss. 16 NEPPI MODONA, op. cit., p. 267.

17

In altri termini, a chi sostiene che l’ammissione di uno scarto fra tipicità ed offesa

porterebbe a infrangere il principio di legalità, con conseguenze catastrofiche in

termini di certezza del diritto, viene risposto che l’interprete (e cioè, in concreto, il

giudice) deve attenersi esclusivamente a parametri normativi contenuti nella

stessa norma incriminatrice o in altre che contribuiscono a definire il bene

tutelato.

Si deve peraltro rilevare che i fautori della concezione realistica non hanno

interesse ad esaltare lo scarto fra tipicità ed offesa, in quanto, in tutta una serie di

fattispecie (come in quelle causalmente orientate), tale scarto appare del tutto

improbabile, non essendo la condotta tipizzata, ed essendo definito soltanto il

risultato finale al quale la condotta deve tendere: in tal caso solo con il verificarsi

dell’evento (naturalistico) il reato si consuma.

In altri casi, nei quali la fattispecie risulta essere di mera condotta e a forma

vincolata in termini alquanto generici, la possibilità di uno scarto fra tipicità ed

offesa, e di conseguenza la possibilità di invocare l’art. 49, 2° comma c.p. quale

criterio “correttivo”, diviene certamente maggiore.

Ciò che questi Autori intendono affermare è che, di regola, tipicità ed offesa

devono essere presenti entrambe nella fattispecie incriminatrice: in altri termini, il

legislatore dovrebbe prevedere soltanto fattispecie nella cui condotta tipica si

possa individuare una qualche forma di offesa ad un bene giuridico.

Questa precisazione, necessaria, non impedisce tuttavia di ricordare che

l’astrattezza dell’attività legislativa in molti casi (per ragioni anche di carattere

tecnico) può portare a definire fattispecie nelle quali alla tipicità della condotta

non segue necessariamente l’offensività della stessa, o comunque l’offesa può

avere intensità profondamente diverse: proprio in queste situazioni il ricorso

all’art. 49, 2° comma c.p., inteso come principio generale dell’ordinamento

penale, diviene fondamentale per individuare una soluzione equa alle situazioni in

cui comminare una pena per un fatto tipico, ma non offensivo, non apparirebbe

confacente ad un sistema penale democratico, nel quale la sanzione penale si

giustifica soltanto in vista della tutela di un bene giuridico, e non già nella

necessità di punire chi contravviene ad un mero divieto di legge.

Tornando alle critiche mosse nei confronti della concezione realistica, si è anche

obiettato che l’art. 49, 2° comma c.p. non contribuirebbe in alcun modo ad

18

individuare la natura degli interessi tutelati17: tale obiezione viene però respinta

con la constatazione che l’art. 49, 2° comma c.p. non può certo indicare i valori

tutelati dalla specifica norma incriminatrice, essendo la disposizione del reato

impossibile una norma di parte generale; inoltre non si può neanche ignorare che

la singola norma incriminatrice spesso non è sufficiente nel definire il bene

oggetto di tutela, in quanto spesso oggetto di contributi provenienti da altri settori

dell’ordinamento18.

Un’altra affermazione, piuttosto ricorrente, consiste nel negare che la concezione

realistica possa fornire un aiuto decisivo al giudice, in quanto non sarebbe mai

applicabile ai reati c.d. senza offesa: rispetto ad essi, non essendo stati in origine

configurati dal legislatore in termini di offesa ad un bene giuridico, non sarebbe

possibile in alcuna maniera utilizzare il reato impossibile quale canone

ermeneutico al fine di rileggere simili fattispecie in termini di necessaria

offensività. Generalmente a quest’obiezione non viene data risposta, e la ragione è

alquanto prevedibile: i fautori della concezione realistica non possono certo

ipotizzare che esistano, o più precisamente – che possano legittimamente esistere

– reati costruiti dal legislatore in maniera tale da non recare offesa ad un bene

giuridico.

Assai diffuse in dottrina sono inoltre le posizioni di coloro che da un lato

ritengono che il nostro ordinamento recepisca il principio di necessaria offensività

(rifacendosi essenzialmente alle norme costituzionali), dall’altro lato negano che

l’art. 49, 2° comma c.p. possa ricoprire un qualche significativo ruolo

nell’affermazione di tale principio. Questi Autori fondamentalmente negano la

possibilità di ammettere l’esistenza di uno scarto fra tipicità ed offesa, a causa

delle conseguenze nefaste che ne deriverebbero (violazione del principio di

legalità, indeterminatezza nell’interpretazione delle fattispecie e incertezza nei

criteri di valutazione dello scarto fra tipicità ed offesa): ciononostante, essi

ammettono che sia invece configurabile un diverso “scarto”, non già fra tipicità ed

offesa, bensì fra “tipicità reale” e “tipicità apparente”19. In quest’ottica, l’esempio

già riportato del furto d’acino d’uva non sarebbe da considerarsi un fatto tipico

17 STELLA, op. cit., p. 28 – 30. 18 Quest’ultimo concetto è espresso in modo significativo nella sentenza della Corte costituzionale

n° 957/1988, analizzata al cap. 3.2. 19 Tale impostazione è sostenuta, fra gli altri, da FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 160 ss.;

PAGLIARO, op. cit., p. 220.

19

non offensivo, bensì dovrebbe essere inteso nel senso di un fatto soltanto

apparentemente conforme al tipo legale di furto.

Si argomenta infatti che in questo caso, come in altri analoghi, «la tipicità è

soltanto apparente, perché non può seriamente essere considerato conforme alla

fattispecie un fatto così manifestamente privo dell’idoneità a pregiudicare gli

interessi […] tutelati»20: tuttavia anche questo modo di ragionare presenta dei

limiti, infatti, una volta che il problema interpretativo si sposta dall’offensività

alla tipicità, rifiutando che possa esistere un fatto tipico non offensivo (essendo

l’offensività immancabilmente connaturata alla tipicità), ma al tempo stesso

ammettendo che possa esistere il fatto non offensivo in quanto soltanto

apparentemente tipico, a questo punto rimane da chiarire attraverso quali criteri la

tipicità sia reale o soltanto apparente.

In altri termini, una volta eliminato il problema dell’offensività, non si fa altro che

spostarlo sulla tipicità, introducendo la categoria del fatto “apparentemente

tipico”; ma si è appena detto sopra che non è chiaro quale sia il criterio in base al

quale il fatto si può considerare realmente tipico o soltanto apparentemente tale; si

obietta pertanto che così ragionando, «si preferisce agganciare la non punibilità

ad una evanescente nozione di tipicità «apparente», fornendo una soluzione

certamente meno garantita di quella che aggancia la non punibilità ad un istituto

di diritto positivo. In altre parole, si introduce una nozione – quella di reato o

tipicità apparente – che non trova alcun riscontro normativo, ritenendola

preferibile ad una costruzione che fotografa con rigore giuridico ed interpretativo

le situazioni di conformità al fatto (azione inidonea), ma non lesive dell’interesse

tutelato (impossibilità dell’evento dannoso o pericoloso) »21.

2.2. La “costituzionalizzazione” del principio di offensività.

2.2.1. Significato di “costituzionalizzazione” dell’offensività.

Per “costituzionalizzazione” del principio di necessaria offensività s’intende

l’ancoramento a norme costituzionali del principio in questione, ovverosia

20 FIANDACA – MUSCO, op. cit., p. 160. 21 NEPPI MODONA, op. cit., p. 269.

20

accordo e di istigazione, reati di pericolo presunto, taluni delitti a dolo specifico,

delitti di attentato), si comprende se si è coscienti che si tratta di una lettura

tipicamente formalistica, basata semplicemente sulla formulazione letterale delle

norme, prescindendo dai contributi offerti dalla dottrina e soprattutto

dall’elaborazione giurisprudenziale successiva all’entrata in vigore del codice. Il

legislatore del ’30, nell’elaborare il codice penale certamente non aveva interesse

ad esaltare la necessaria offensività – oggi ritenuta essenziale garanzia sostanziale

– specialmente in relazione a quei reati aventi un contenuto politico o comunque

che stabilivano la repressione della manifestazione del pensiero (ad es. i reati

d’istigazione, di associazione, di vilipendio, di attentato, ecc.)

Non che nel Codice Rocco il reato non fosse concepito come offesa ad un bene

giuridico – la strutturazione dei vari Titoli del II° Libro («Dei delitti in

particolare») e del III° («Delle contravvenzioni in particolare») testimonia il

contrario – ma certamente nei reati di pericolo presunto o nei delitti di accordo ed

istigazione, o di attentato, solo per vedere alcuni fra gli esempi più significativi

già citati, certo la norma non richiede un accertamento in concreto della reale

pericolosità del fatto commesso.

Più specificatamente, in relazione all’art. 25, 2° comma Cost., si è sostenuto che la

formula adottata («che il fatto commesso») «non sia da ritenersi significativa,

dato che essa intende solo indicare l’essenziale comportamento del soggetto,

necessario perché possa configurarsi una responsabilità penale; […] la locuzione

stessa non può servire a sciogliere alcun dubbio, in quanto nulla dice di più

rispetto alla formula adottata dalle norme proprio per la descrizione tipica dei

delitti di attentato e delle altre analoghe figure criminose indicate, secondo la

quale il fatto commesso può essere […] soltanto diretto e non concretamente

idoneo»25.

2.2.3. L’art. 25, 2° e 3° comma Cost.: la distinzione fra pene e misure di

sicurezza.

A sostegno della tesi che valorizza l’offensività, quale valore di rango

costituzionale, si è poi insistito sulla distinzione fra pene e misure di sicurezza,

sancita in Costituzione all’art. 25, 2° e 3° comma: è stato rilevato che «non v’è

dubbio che nell’assenza di ogni e qualunque pericolosità concreta della condotta,

25 ZUCCALÀ, op. cit., p. 1701.

22

la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente preventiva, e nei

confronti dei terzi, e nei confronti dell’agente. Rispetto a quest’ultimo, infatti, la

ragione determinante la pena non sarebbe il comportamento realizzato, bensì un

atteggiamento personale che violando una regola di obbedienza lascerebbe

desumere un certo grado di pericolosità sociale. In altre parole, non si punirebbe

il fatto, bensì l’autore. […] O si ritiene che sempre, e non in via meramente

presuntiva, il fatto punibile deve presentare caratteristiche di effettiva lesività, o

si profila una questione di legittimità costituzionale che non potrebbe essere

risolta se non nel senso del contrasto tra norme che prevedono reati cosiddetti di

pericolo presunto e gli art. 25 e 27 della Cost.»26.

Forti perplessità da parte di taluni Autori27 sono state sollevate nei confronti della

ricostruzione dei rapporti fra il 2° e 3 ° comma dell’art. 25 Cost.: si è infatti

sostenuto che «è ancora da dimostrare che la menzione delle misure di sicurezza

nella Costituzione sia avvenuta per recepire solennemente questo istituto in una

funzione per certi versi opposta a quella della pena, e non soltanto perché

prendendosi atto della presenza di misure di sicurezza nel corpo della

legislazione vigente […] premeva comunque […] sottoporre anche le misure ad

alcuni dei principi garantistici sanciti per le pene, in particolare al principio di

legalità»28.

In altri termini, se il Costituente ha previsto nella Carta fondamentale sia le pene

che le misure di sicurezza, ciascuna dotata di funzioni distinte, ciò non è in alcun

modo sufficiente né tantomeno decisivo per argomentare a favore del principio di

necessaria offensività.

Certamente radicale, la seconda obiezione mossa dal Vassalli, secondo cui «non

vediamo perché la punizione di una offesa soltanto presunta dovrebbe

considerarsi fatta in funzione di una pericolosità sociale dell’autore. […] Non

viene punita la personalità dell’autore, viene punito il suo fatto»29.

In altri termini, anticipare la punibilità del fatto nel momento in cui questo diviene

presuntivamente pericoloso, sia pure non effettivamente pericoloso, non significa

punire la personalità dell’agente. L’Autore richiama inoltre l’operato della Corte

26 GALLO M., op. ult. cit., 8. 27 Vedasi le considerazioni contenute in VASSALLI, op. cit., p. 659 ss.; ZUCCALÀ, op. cit., p. 1700

ss. 28 VASSALLI, op. cit., p. 660. 29 VASSALLI, op. cit., p. 660.

23

costituzionale, sul quale in seguito ci soffermeremo con più attenzione, che si è

spesso distinto nel segno della rivendicazione dell’esigenza di un pericolo

concreto ai fini dell’incriminazione di un comportamento dal legislatore

qualificato come pericolo presunto, nei casi in cui fossero in discussione

determinati beni costituzionalmente rilevanti, divenendo la punizione dell’offesa

(presunta) pregiudizievole per altri beni costituzionali.

Ma di ciò – lo si è già detto – si dovrà fornire un’esposizione maggiormente

dettagliata in seguito, non potendosi prescindere da una visione analitica in merito

alle singole pronunce dei giudici della Consulta, con le quali si è fortemente

arricchita, nel nostro ordinamento, l’elaborazione giurisprudenziale in tema di

offensività.

2.2.4. Gli artt. 25, 2° e 3° comma Cost. e 27, 3° comma Cost.: rapporti fra pene,

misure di sicurezza e funzione rieducativa.

Non sono mancate in dottrina voci che, pur riconoscendo piena validità alla

conclusione alla quale si era pervenuti con il ragionamento sopra prospettato

(offensività quale valore costituzionale), non ne condividevano l’iter

argomentativo, sottolineando che la tesi fondata sulla distinzione fra pene e

misure di sicurezza «da un lato non tiene alcun conto della funzione rieducativa

prevista per la pena dall’art. 27, 3° comma Cost., dall’altro non tenta di

avvalorare i risultati alla luce di un’interpretazione sistematica della

Costituzione»30.

Si è così riletto in chiave di necessaria offensività del fatto tipico il rapporto

sussistente fra l’art. 25, 2° e 3° comma Cost., e l’art. 27, 3° comma Cost.

L’art. 25 Cost. prevede distintamente le pene (2° comma) e le misure di sicurezza

(3° comma); l’art. 27, 3° comma Cost., prevedendo che «le pene non possono

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla

rieducazione del condannato» attribuirebbe una funzione rieducativa alle pene,

oltre a quella retributiva, inibendo pertanto al legislatore la possibilità di

configurare le fattispecie penali in modo tale da attribuire una sola di tali due

funzioni: di mera retribuzione, con repressione della mera disubbidienza, di mera

30 BRICOLA, op. cit., p. 82.

24

rieducazione, con repressione di semplici stati soggettivi (in tal modo invadendo

la sfera di operatività delle misure di sicurezza)31.

La volontà di ribadire il ruolo rieducativo della sanzione penale sarebbe palesata

dal fatto che il legislatore, all’art. 25 Cost., abbia voluto insistere sulla distinzione

fra pene e misure di sicurezza: chiaramente per queste ultime – si è sostenuto – il

legislatore non aveva l’esigenza di sottolinearne la funzione, essendo rieducative

per definizione.

Da questo discorso ne deriverebbe, quale conseguenza logica immediata,

«l’incostituzionalità di norme che configurino ipotesi criminose tali da

compromettere la duplice funzione della pena […]»32.

In altri termini, si ritiene che la Costituzione abbia recepito «una concezione

teleologica del reato, e che, pertanto, la funzione della pena debba agire non solo

sul piano dell’applicazione e dell’esecuzione di essa ma anche sul piano della

struttura del reato, nel senso della necessaria offensività»33.

Anche questa tesi, pur condivisa e rispettata da parte considerevole della dottrina,

è stata oggetto di rilievi critici, volti a dimostrare che l’art. 27, 3° comma Cost.

non sarebbe affatto utile per la dimostrazione della tesi in esame: si ritiene, infatti,

che la rieducazione del condannato non sia un’esigenza finalistica assoluta, bensì

una mera tendenza ideale della pena. Ma anche quando si volesse aderire alla tesi

appena prospettata – è stato osservato – «non si vedrebbe come da ciò possa

dedursi la costituzionalizzazione del principio di necessaria lesività dell’illecito

penale […]; non si vede quindi in che senso la “polivalenza” dei fini della pena

possa rappresentare una saldatura fra il momento garantistico o liberale della

retribuzione (reato come fatto necessariamente lesivo) e le aperture sociali o

solidaristiche della retribuzione»34.

2.2.5. Ulteriori teorie: l’art. 27, 1° comma Cost., i principi fondamentali, ecc.

Il panorama offerto dalla dottrina sulla problematica in esame è stato arricchito da

ulteriori teorie: fra queste, merita in particolare di essere ricordata l’attenzione

posta sull’art. 27, 1° comma Cost., la quale norma, prevedendo che «la

31 BRICOLA, op. cit., p. 82. 32 BRICOLA, op. cit., p. 82. 33 BRICOLA, op. cit., p. 82. 34 ZUCCALÀ, op. cit., p. 1703.

25

responsabilità penale è personale», non permetterebbe strumentalizzazioni

dell’uomo ai fini di politica criminale, quindi l’incriminazione di meri status

soggettivi o di comportamenti, anche materiali, inespressivi di contenuto

offensivo.

Altri Autori hanno invece sostenuto che la rilevanza costituzionale del principio di

offensività si ricaverebbe dai principi che «costituiscono il quadro generale tipico

di uno stato di diritto»35, in particolare (oltre a quelli già richiamati dal Bricola, e

cioè la libertà morale, tolleranza ideologica, tutela delle minoranze, ecc.)

sarebbero decisivi la sovranità popolare (art. 1, 2° comma Cost.) e il principio di

pari dignità sociale ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3, 1°

comma Cost.).

2.2.6. L’art. 13 Cost.

Merita poi una considerazione particolare – a nostro avviso – il riferimento all’art.

13 Cost., norma che sancisce l’inviolabilità della libertà personale, libertà che non

può subire limitazioni se non nelle modalità e con il rispetto delle garanzie

previste per legge: in questo senso si è affermato che nel nostro ordinamento

sarebbe vigente «il generale principio, imprescindibile in una costituzione

personalistica, per cui ogni diritto costituzionalmente garantito non può subire

limitazioni se non per la tutela di un altro interesse. Ed essendo le sanzioni penali

limitative (pene detentive) o potenzialmente limitative (pene pecuniarie siccome

convertibili) del bene supremo della libertà personale (art. 13 Cost.), non è

ammissibile che questa possa subire sacrifici ad opera di pene, che non siano

imposte dalla esigenza di tutelare alcun concreto interesse»36. Pertanto, secondo

questa ricostruzione, l’inviolabilità della libertà personale non ammette

limitazioni, se non nei casi, legislativamente previsti, in cui prevale l’esigenza di

tutela di un concreto interesse.

2.2.7. Offensività valore costituzionale e reati c.d. “senza offesa”.

Per concludere questa rassegna sui tentativi operati in dottrina allo scopo di

“ancorare” il principio di necessaria offensività alla Costituzione, non si può

dimenticare che anche fra coloro i quali aderiscono a tale impostazione

35 MUSCO, Bene giuridico e tutela dell’onore, 1974, Milano, p. 116 ss. 36 MANTOVANI, op. cit., p. 185 s.

26

valorizzatrice della Carta fondamentale vi è chi37, in vista di un fine di

prevenzione generale, ammette possano essere introdotti dal legislatore reati c.d.

senza offesa, ma non per questo costituzionalmente illegittimi. In altri termini il

nostro ordinamento, attraverso la Costituzione, recepirebbe il principio di

necessaria offensività, ma in casi eccezionali, quando si tratta della lesione di beni

primari, individuali, o altri meritevoli di particolare tutela, si potrebbe derogare in

favore dell’incriminazione di fatti non concretamente offensivi, in ragione di una

funzione di prevenzione generale. Questo modo di argomentare – si è osservato38

– deriva dalla originaria impostazione della problematica, che dalla asserita

costituzionalizzazione del principio di offensività sembrava autorizzare a dedurre

la illegittimità di reati di pericolo che non fossero di pericolo concreto. Negli anni

successivi si cercò di “recuperare” numerose fattispecie di reati a pericolo astratto,

e per evitare il rischio di numerose pronunce di incostituzionalità si è arrivati ad

elaborare la teoria sopra citata, che cerca di contemperare, non senza qualche

evidente incongruenza, il principio di offensività con l’esigenza di prevenzione

generale.

2.3. Il principio di offensività e le ambiguità del legislatore: il

problema dei reati c.d. senza offesa.

2.3.1. L’offensività fra dottrina, giurisprudenza e legislatore: il problema dei reati

c.d. “senza offesa”.

In precedenza si era sostenuto che un’analisi degli orientamenti giurisprudenziali

in merito al principio di offensività non può prescindere dalla constatazione delle

elaborazioni e delle prospettive interpretative offerte dalla dottrina: giunti a questo

punto della trattazione, limitarsi a tale prospettiva, ovverosia lo “scarto” esistente

fra dottrina e giurisprudenza sarebbe senz’altro limitativo, nel momento in cui si

perdesse di vista il terzo soggetto profondamente interessato dalla tematica

dell’offensività: il legislatore.

37 MANTOVANI, op. cit., p. 207. 38 FIORE, Il principio di offensività, in ATTI, Prospettive di riforma del Codice Penale e valori

costituzionali, Atti del Convegno di Saint Vincent, Milano, 1994, p. 64.

27

Spesso l’analisi del principio di offensività viene incentrata sulle tensioni, che

esistono e sono innegabili, fra dottrina e giurisprudenza, dove la prima,

caratterizzata dalla tendenza all’astrazione e alla rigidità, è contrastata dalla

duttilità della seconda, innegabilmente votata alla soluzione del “caso concreto” e

quindi meno disposta a ragionare in termini di principi astratti e tendenzialmente

assoluti39.

Ma questa forte tensione non dovrebbe – a nostro avviso – essere imputata

solamente alle due parti in causa, poiché anche il legislatore è titolare di un’ampia

porzione di responsabilità nella creazione delle fattispecie incriminatrici.

La problematica dei reati c.d. senza offesa, per la sua ampiezza e complessità,

necessiterebbe un’analisi che esula dalle finalità istituzionali di questa trattazione,

pur tuttavia non si può certo ignorare l’attenzione, forte in dottrina, verso quelle

fattispecie che difficilmente si prestano ad una lettura in termini di offesa (lesione

o messa in pericolo) di un bene giuridico: come già accennato in precedenza, basti

pensare ai numerosi reati di pericolo presunto o astratto, i delitti di attentato,

taluni reati a dolo specifico, i reati associativi e di istigazione, ecc.

Certamente non si può chiedere al legislatore la soluzione definitiva del problema

della necessaria offensività: date le sue peculiarità – alcune delle quali messe in

evidenza nel paragrafo dedicato al reato impossibile per inidoneità dell’azione – è

difficile pensare ad una soluzione definitiva dei molteplici “nodi” interpretativi

che affliggono gli interpreti.

Ciò non toglie che il legislatore sarebbe di grande aiuto, sia alla dottrina che alla

giurisprudenza, se provvedesse alla ridefinizione in chiave di necessaria

offensività di tutte quelle fattispecie che sulla base del diritto positivo vigente non

potrebbero essere lette in questi termini, senza un’infrazione del principio di

legalità, dato che la norma in molti casi non richiede l’elemento dell’offesa per

configurare il reato.

A questo proposito è importante evidenziare come l’intervento di riforma

dovrebbe toccare non solo il codice penale, bensì anche le numerosissime leggi

speciali, le quali spesso incriminano condotte non caratterizzate da offensività: in

tal senso il principio di offensività, se conosciuto e applicato puntualmente dal

legislatore, avrebbe dovuto fare da “argine” alla proliferazione incontrollata di

39 Si veda, per un approfondimento sulle ragioni della lontananza concettuale esistente fra dottrina

e giurisprudenza in tema di offensività, FIANDACA, op. cit., p. 63 ss.

28

queste leggi extra codicem: evidentemente così non è stato, e l’interprete si trova a

dover reinterpretare in chiave di necessaria offensività, con tutte le difficoltà che

ne derivano, non solo le norme codicistiche ma anche quelle della legislazione

speciale40.

La categoria senz’altro più ampia di reati senza offesa, oggetto di grandi

attenzioni in dottrina, può dirsi rappresentata dai reati di pericolo presunto, nei

quali la fattispecie viene considerata presuntivamente fonte di pericolo per un

bene giuridico: tale valutazione di pericolosità è operata non dal giudice, in

riferimento al caso concreto, bensì da parte del legislatore, che, una volta per tutte,

decide se la condotta sia da considerarsi pericolosa. In tal caso il giudice è

sollevato dal sindacato sulla pericolosità in concreto della condotta incriminata,

dato che è stato il legislatore a pronunciarsi una volta per tutte su di esso. Per

dovere di completezza e di chiarezza espositiva, è opportuno premettere che la

nozione di pericolo presunto, per taluni Autori41, non coincide con quella di

pericolo astratto, anzi, ne differisce per alcuni elementi significativi: ciò premesso

non sarebbe utile, in questa sede, approfondire ulteriormente la complessa

tematica, meritando essa una più ampia e degna trattazione.

Una parte consistente della dottrina42 è fortemente critica in merito alla legittimità

costituzionale di simili disposizioni, le quali sia nel Codice, ma soprattutto

nell’ambito della legislazione speciale, sono frequentissime. E’ da rilevare che la

Corte costituzionale ha ribadito a più riprese43 che la configurazione di reati di

pericolo presunto non è incompatibile con il principio di offensività.

L’orientamento della Corte non rinnega pertanto la possibilità da parte del

legislatore di concepire reati secondo lo schema del pericolo astratto o presunto,

purché il giudice di merito possa valutare l’offensività, in concreto, della condotta

40 La tematica dell’offensività in relazione alla legislazione extra codicem è stata affrontata in

particolare da PALAZZO, Meriti e limiti dell’offensività come principio di ricodificazione, in ATTI,

Prospettive di riforma del Codice Penale e valori costituzionali, Atti del Convegno di Saint

Vincent, 1994, Milano, pag. 79 ss. 41 GALLO M., op. ult cit., 8 ss. 42 BRICOLA, op. cit., p. 86; vedasi anche, sia pure con diverse argomentazioni, GALLO M., op. ult.

cit. 8 ss.; MANTOVANI, op. cit., p. 206 s. 43 Quest’aspetto verrà più da vicino considerato nell’analisi delle sentenze della Corte

costituzionale, in particolare della n° 62/1986 e della n° 333/1991, rispettivamente ai cap. 3.1. e

3.5.

29

incriminata: ma di ciò se ne darà una più dettagliata presentazione analizzando le

pronunce della Corte, a partire dalla sentenza n° 62/1986.

In altri termini, il principio di offensività non comporterebbe, per il legislatore, il

divieto di ricorrere a reati di pericolo presunto: «implica soltanto l’illegittimità

costituzionale della eventuale pretesa normativa di assoluta invincibilità della

presunzione di pericolo»44.

2.3.2. L’introduzione del pericolo concreto nella fattispecie legale: le sentenze n°

65/1970 e n° 108/1974.

Si deve anche considerare che in tutta una serie di sentenze, a partire dagli anni

’60, i giudici della Consulta non hanno esitato a determinare una trasformazione,

in chiave di pericolo concreto, di fattispecie create nei termini di pericolo

presunto: si può citare, come esempio, la sentenza (interpretativa di rigetto) n°

65/1970, con la quale si afferma che «l’apologia punibile ex art. 414, ultimo

comma c.p. non è manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che, per

le sue modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la

commissione di delitti»45; è da notare che in questa sentenza la norma parametro

di legittimità è l’art. 21 Cost., in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero,

pertanto l’illegittimità consisterebbe nella previsione di una sanzione penale

comminata alla manifestazione del pensiero volta ad indurre taluno a commettere

un delitto, prescindendo da una valutazione, in concreto, della idoneità della

condotta medesima a favorire la produzione del risultato criminoso.

Per rimanere nell’ambito dei reati contro l’ordine pubblico, si può considerare

anche l’art. 415 c.p., concernente l’istigazione a disobbedire alle leggi: tale

disposizione, oltre a prevedere l’incriminazione della condotta consistente

nell’istigazione (pubblica) a disobbedire alle leggi di ordine pubblico, contempla

anche il fatto dell’istigazione all’odio fra le classi sociali. Ebbene, con sentenza n°

108/1974, la Corte ha dichiarato tale articolo costituzionalmente illegittimo «nella

parte in cui non specifica che l’istigazione all’odio fra le classi sociali deve

essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità»46: vale a dire che

44 FIORE, op. cit., p. 65. Per l’incostituzionalità della presunzione assoluta di pericolo, vedasi anche

BRICOLA, op. cit., p. 86.; GALLO M., op. ult. cit. 8 ss. 45 Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n° 65, in Foro it., 1970, I, 1547 s. 46 Corte cost., sent. 23 aprile 1974, n° 108, in Foro it., 1974, I, 1566 s.

30

se la condotta concreta non si può ragionevolmente considerare come

potenzialmente nociva per l’ordine pubblico, certamente non si può giustificare la

sanzione penale. Altrimenti si incorrerebbe nuovamente in una violazione dell’art.

21 Cost. (norma parametro di costituzionalità) rispetto a tale fattispecie, che,

analogamente all’art. 414 c.p., sia pure in termini diversi, rappresenta un certo

tipo di manifestazione del pensiero, meritevole di sanzione solo quando

concretamente pericolosa per l’ordine pubblico: al di sotto di tale soglia, il fatto di

apologia o istigazione non è più punibile, rientrando nell’ambito (senza dubbio di

non semplice delimitazione) protetto dalla garanzia di cui all’art. 21 Cost.

2.3.3. L’orientamento più recente della Corte costituzionale: la valutazione della

pericolosità in concreto ed il ruolo del giudice.

Nelle sentenze più recenti (a partire dalla n° 62/1986), l’orientamento della Corte

è rivolto non più nel senso della manipolazione della fattispecie penale, con

sentenze di accoglimento, al contrario è tendente a legittimare la creazione di

fattispecie incriminatrici costruite secondo lo schema del pericolo presunto, sia

pure con la precisazione che spetta al giudice «determinare in concreto ciò […]

che, non raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori

dal penalmente rilevante»47.

I reati di pericolo presunto non esauriscono le ipotesi di fattispecie penali delle

quali la dottrina ha ipotizzato l’illegittimità costituzionale, in quanto confliggenti

con il principio di necessaria lesività dell’illecito: una critica, anche radicale, è

stata rivolta da molteplici Autori nei confronti dei reati a dolo specifico, nei quali

l’agente si rappresenta e intende realizzare un fatto, con lo scopo di provocare un

evento ulteriore, il cui verificarsi non è però condizione necessaria per la

consumazione del reato.

Nei reati di pericolo indiretto, invece, ad essere incriminata è una condotta

consistente nei c.d. atti preparatori, ovverosia in una situazione di fatto di natura

strumentale, rispetto alla realizzazione di fatti delittuosi.

Di regola, gli atti preparatori dovrebbero essere considerati penalmente irrilevanti,

collocandosi anche al di fuori del tentativo: ciò non toglie che nel Codice Rocco

numerose siano le fattispecie che incriminano condotte non direttamente offensive

di un bene giuridico, ma soltanto prodromiche rispetto a situazioni diverse, queste

47 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, in Foro it., 1986, II, 2385.

31

ultime soltanto lesive di un interesse meritevole di tutela. In altri termini, il

pericolo di pericolo non dovrebbe subire una sanzione, per la semplice ragione

dell’inidoneità di una situazione simile a considerarsi concretamente offensiva. Si

è rilevato che la configurazione di simili reati risponde all’esigenza della

prevenzione delle condotte criminali, finalità propria del diritto di polizia, ma al

tempo stesso vi è stato chi48 ha ritenuto essere simili fattispecie non incompatibili

con il principio di offensività, potendo condotte simili essere, sia pure

lontanamente, offensive di un bene giuridico: certo, in molti casi questo

collegamento fra condotta incriminata e bene giuridico è molto esiguo, e in quanto

tale dovrebbe portare a non considerare punibile la condotta: cionondimeno

potrebbero verificarsi fattispecie concrete in cui la condotta tipica, pur costituendo

un pericolo in via indiretta, sia idonea a ledere o mettere in concreto pericolo il

bene finale oggetto di tutela.

48 MARINUCCI – DOLCINI, op. cit. p. 243.

32

CAPITOLO 3.

IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’:

LA GIURISPRUDENZA

DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

33

3.1. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

62/1986.

3.1.1. Introduzione.

Con la sentenza n° 62/1986 la Corte costituzionale prende posizione, in modo

esplicito, in merito al principio di necessaria offensività dell’illecito penale: più

precisamente si esprime non già direttamente sulla rilevanza del principio

sull’assetto dogmatico del diritto penale, al contrario, in modo più confacente ad

una sua vocazione pragmatica, la Corte si limita a ribadire l’irrinunciabilità del

principio di offensività, come si desume in modo inequivoco dall’affermazione

secondo cui «può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del

principio di offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni

interpretazione di norme penali è oramai canone unanimemente accettato»49.

In realtà, come molti Autori in dottrina hanno avuto modo di evidenziare, la

Corte, che pur formalmente riconosce che non è il suo ruolo quello di operare

delle scelte dogmatiche, in realtà sembra far propria la concezione realistica, come

si desume da alcune affermazioni che difficilmente possono essere lette in senso

differente: in special modo il riconoscimento del compito del giudice, consistente

nel «determinare in concreto ciò […] che, non raggiungendo la soglia

dell’offensività dei beni in discussione, è fuori dal penalmente rilevante»50;

addirittura è presente il riferimento esplicito alla funzione di canone interpretativo

svolto dall’art. 49, 2° comma c.p., come si evince a chiare lettere dal passaggio

seguente: «anche a voler tacere sulle discussioni in tema di cosiddetta concezione

realistica del reato, certo è che l’art. 49, secondo comma, codice penale non può

non giovare all’interprete al fine di determinare in concreto, la soglia del

penalmente rilevante»51.

3.1.2. Ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma “parametro”.

L’“occasione” che si è presentata per permettere alla Corte di realizzare questa

importante pronuncia è scaturita da una questione di legittimità costituzionale

promossa con ordinanza, emessa il 10 aprile 1978 dal Giudice Istruttore del

49 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384 s. 50 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2385. 51 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2385.

34

Tribunale di Bolzano, riguardante l’art. 2 l. 895/1967 (“Disposizioni per il

controllo delle armi”), poi modificato dall’art. 10 l. 497/1974 (“Nuove norme

contro la criminalità”).

La norma oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte sanziona «chiunque

illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli

esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente

[…]».

Si tratta chiaramente di una fattispecie configurata dal legislatore secondo lo

schema del pericolo presunto, in quanto si punisce chiunque realizza il fatto

descritto dalla norma, consistente nella detenzione di armi, esplosivi, ecc.,

prescindendo da un accertamento in concreto della pericolosità della condotta

medesima.

E’ evidente che nella realtà dei fatti si possono avere condotte corrispondenti alla

fattispecie tipica, di diversa rilevanza sotto il profilo dell’offensività (nel caso in

esame, a seconda della maggiore o minore quantità di esplosivo oggetto di

detenzione): questa considerazione viene fatta propria dall’ordinanza di

rimessione, attraverso la quale il rimettente eccepisce che «assumendo un

concetto astratto di esplosivo, senza l’indicazione di quantitativi minimi da non

considerarsi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e degli scopi della legge

stessa, renderebbe impossibile un concreto adeguamento della norma alla gravità

della fattispecie e dei comportamenti, violando, anche in tal modo, il principio di

eguaglianza»52.

Il giudice a quo rileva quindi un’incongruenza della fattispecie legale, la quale

considera punibile qualunque detenzione di armi e/o esplosivi, a prescindere

dall’aspetto quantitativo, circa l’oggetto della detenzione medesima: sarebbe

pertanto ravvisabile l’illegittimità della norma incriminatrice, che violerebbe l’art.

3 Cost., norma che sancisce il c.d. principio di eguaglianza.

Senza addentrarci nella problematica relativa alla prima ipotetica violazione

(infondata, secondo la Corte) del principio di eguaglianza, derivante dal rapporto

dell’art. 2 l. 497/1974 con l’art. 697 c.p. (quest’ultima fattispecie

contravvenzionale), si deve peraltro rilevare che lo stesso giudice rimettente

ravvisa un’ulteriore elemento di incostituzionalità, consistente nell’aver il

legislatore assunto «un concetto astratto di esplosivo, senza l’indicazione di

52 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384.

35

quantitativi minimi da non considerarsi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica e

degli scopi della legge stessa»53, con la conseguenza dell’impossibilità, in

concreto, di un «adeguamento della norma alla gravità della fattispecie e dei

comportamenti, violando, anche in tal modo, il principio di eguaglianza»54.

3.1.3. La decisione della Corte.

Rispetto alla specifica considerazione operata dal giudice rimettente, secondo cui

il legislatore non aveva stabilito una soglia minima al di sotto della quale il

detentore di esplosivo non può considerarsi punibile, la Corte, in modo lapidario,

ribadisce che «il legislatore non è obbligato a prevedere, in ogni norma,

quantitativi minimi (delle sostanze la cui detenzione è preclusa) da non

considerarsi penalmente rilevanti»55.

Continuano i giudici della Consulta: «il problema, peraltro puramente

interpretativo, posto dall’ordinanza di rimessione va risolto mediante il ricorso al

principio di offensività»56.

A questo punto la Corte prende più specificatamente in considerazione la tematica

dell’offensività, arrivando ad affermare, come già in precedenza accennato, che

«può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio di

offensività: ma che lo stesso principio debba reggere ogni interpretazione di

norme penali è oramai canone unanimemente accettato. Spetta al giudice, dopo

aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i

beni tutelati attraverso l’incriminazione di una determinata fattispecie tipica,

determinare, in concreto, ciò ( = il quantitativo minimo d’esplosivo) che, non

raggiungendo la soglia dell’offensività dei beni in discussione, è fuori dal

penalmente rilevante»57.

Si deve perciò evidenziare il (non facile) ruolo attribuito dalla Corte al giudice di

merito, chiamato a determinare, in concreto, ciò che non risulta essere offensivo

del bene giuridico tutelato dalla norma (per esempio la detenzione di esplosivo in

quantità insufficiente da caricare anche una sola cartuccia).

53 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384. 54 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384. 55 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384. 56 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384. 57 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384 s.

36

Riassumendo il ragionamento prospettato dalla Corte, il legislatore non ha

l’obbligo di stabilire una soglia minima di quantitativo d’esplosivo oggetto di

detenzione al di sotto della quale la detenzione non è punibile: ma al tempo stesso

è il giudice che deve, in concreto, valutare la soglia minima di offensività del

fatto, per distinguere le condotte punibili da quelle non punibili.

3.1.4. Offensività come canone interpretativo.

Questa sentenza viene quindi in rilievo sotto il profilo dell’offensività quale

criterio interpretativo, del quale il giudice deve fare uso per distinguere i fatti

tipici offensivi (e quindi punibili) da quelli conformi al tipo ma inidonei ad

esprimere adeguatamente offesa al bene giuridico tutelato dalla norma

incriminatrice.

Si è più volte accennato all’adesione che con tale sentenza si sarebbe realizzata

alla concezione realistica del reato: ciò risulta evidente dal ruolo attribuito al

giudice, nell’ambito di ciò che potremmo definire, con le dovute cautele, giudizio

di tipicità ed offensività del fatto concretamente realizzato dall’agente: parimenti,

l’adesione alla tesi valorizzatrice dell’art. 49, 2° comma c.p. risulta anche dalla

successiva affermazione contenuta nella sentenza secondo cui «anche a voler

tacere sulle discussioni in tema di cosiddetta concezione realistica del reato, certo

è che l’art. 49, secondo comma, codice penale non può non giovare all’interprete

al fine di determinare in concreto, la soglia del penalmente rilevante»58.

Non è meno significativa la statuizione seguente, in forza della quale «è appunto

compito del giudice, e non del legislatore, stabilire se una minima quantità

d’esplosivo sia, nella concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati

dalle normative in discussione»59.

Circa gli elementi di cui il giudice ha facoltà di avvalersi nella determinazione, in

concreto, dell’offensività della condotta esaminata, significativo è il riferimento a

«tutti gli strumenti ermeneutici che l’intero sistema offre»60: in tal modo si

esplicita la necessità che il giudice prenda in considerazione soltanto elementi

propri dell’ordinamento giuridico nella valutazione d’offensività. In tal modo

risulterebbero esclusi i c.d. criteri extralegislativi, che vengono normalmente

58 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2385. 59 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2385. 60 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2385.

37

additati dai detrattori della concezione realistica, per metterne in evidenza i limiti

e la sua intrinseca inaccettabilità.

Al contrario, secondo i giudici della Corte, il giudice di merito dovrebbe

comunque procedere alla valutazione dell’offensività dei beni tutelati dalla norma

incriminatrice avvalendosi degli strumenti interpretativi propri del sistema

giuridico.

Non meno importante è il successivo riferimento al compito del giudice,

consistente nella graduazione delle sanzioni penali, nei limiti di pena edittalmente

stabiliti: in definitiva il rispetto del principio di offensività comporta anche la

proporzione fra entità dell’offesa ed entità della sanzione, nel rispetto dei limiti

edittali ed attraverso il ricorso alle circostanze (ove presenti) e all’art. 133 c.p.

In quest’ottica, rilevano i giudici della Corte, la l. 895/1967 prevede all’art. 5

un’attenuante speciale per le ipotesi in cui il fatto debba ritenersi di lieve entità:

pertanto il giudice, nel caso specifico, dispone di un ulteriore criterio utile per

adeguare la pena al caso concreto.

3.1.5. Le perplessità della dottrina.

Con riferimento alle precedenti prese di posizione dei giudici della Consulta in

merito al principio di offensività ed al ruolo del giudice, non sono mancate le

obiezioni in dottrina, o comunque gli imbarazzi, specialmente da parte di coloro

che rifiutano la concezione realistica: il rimprovero mosso alla Corte si

giustificherebbe considerando che «trattandosi di un nodo fondamentale di teoria

del reato, carico di implicazioni politico – criminali, ne discende che a maggior

ragione la Corte costituzionale avrebbe dovuto astenersi dal fornire il suo

autorevole avallo a una delle posizioni dottrinali in conflitto, tanto più

nell’ambito di pronunce interpretative di rigetto o di inammissibilità»61.

Si è anche evidenziato62 come il ricorso al criterio dell’offensività, invocato dalla

Corte costituzionale e collocato nelle mani del giudice, risulterebbe essere un

espediente sostitutivo di una dichiarazione di incostituzionalità o comunque un

sistema attraverso il quale rifiutare il controllo sul contenuto di disvalore della

norma impugnata. E’ altresì evidente che queste opinioni non siano condivise

dagli Autori che aderiscono alla concezione realistica, i quali inseriscono la

61 FIANDACA, op. cit., p. 71. 62 PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 51.

38

sentenza n° 62/1986 assieme ad altre successive in un percorso ideale in cui «la

giurisprudenza costituzionale sembra così avere concluso un lungo ciclo

interpretativo […] avvalorando l’interpretazione del reato impossibile per

inidoneità dell’azione come traduzione normativa del principio di necessaria

offensività del reato […]»63.

3.2. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

957/1988

3.2.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma

“parametro”.

Con la sentenza n° 957/1988 la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata

in ordine al principio di necessaria offensività, attraverso una sentenza di rigetto

(come d’altronde era già stata la pronuncia del 1986). In questo caso, oggetto di

ordinanza di rimessione – per una presunta violazione degli artt. 2, 3, 29, 30 Cost.

– emessa dal Pretore di Civitanova Marche, era stato l’art. 573 c.p., disposizione

di legge incriminatrice della «sottrazione consensuale di minori», ovverosia della

condotta di «chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici,

con il consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori, o al tutore,

ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore […]».

Il rimettente argomenta circa l’evoluzione del diritto di famiglia, a seguito della

riforma del 1975, ed in particolare in relazione al c.d. aspetto interno della potestà

dei genitori, a seguito della mutata formulazione dell’art. 147 c.c.: la Corte

costituzionale non fa che confermare l’esattezza di tale interpretazione, come si

evince dalle considerazioni suggerite dalla dottrina civilistica e dalla

giurisprudenza in ordine al nuovo modo di concepire la “patria potestà”, non più

come un diritto soggettivo del pater familias, bensì come una potestà preposta alla

tutela di un interesse altrui (cioè quello del minore): ciò ha significato anche

l’attribuzione di un peso sempre maggiore, rispetto a quanto avveniva in passato,

alla volontà del minore stesso.

63 NEPPI MODONA, op. cit., p. 275.

39

3.2.2. La decisione della Corte.

La questione di legittimità prospettata in ordine all’art. 573 c.p. appare infondata –

osservano i giudici della Consulta – in quanto il rimettente non indica «quale

potrebbe essere, a suo avviso, l’invocato “contemperamento fra interessi

contrastanti ed ugualmente meritevoli di tutela”. Non evidentemente la pura e

semplice declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma, che lo stesso

giudice a quo sembra escludere, e che, comunque, non potrebbe essere cancellata

dall’ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti, sicuramente lesivi

anche dell’interesse del minore. Si allude a tutte quelle ipotesi in cui la

sottrazione, sia pure consensuale, si verifica però nei confronti di minore che non

è assolutamente in grado valutare l’importanza e le conseguenze del fatto»64.

La Corte esclude quindi la possibilità di cancellare la norma dall’ordinamento,

perlomeno non senza l’apposizione dei necessari correttivi, poiché se così non

fosse, la sottrazione consensuale di minore non sarebbe più punibile, nemmeno

nelle situazioni in cui la volontà del minore non potrebbe essere in alcun modo

validamente espressa (fondamentalmente a causa dell’immaturità del minore

stesso).

Ciò non toglie che, secondo l’avviso della Corte, «occorrerebbe operare delle

distinzioni, in ordine alle quali si prospetta la possibilità di fissare

aprioristicamente delle ipotesi (ad esempio: un limite d’età oltre il quale la

volontà del minore assume senz’altro rilevanza), oppure affidare l’indagine al

prudente apprezzamento del giudice, caso per caso, quando il limite minimo di

età sia stato superato (ad esempio: per gli ultrasedicenni). Ma nell’una come

nell’altra ipotesi (e già nella scelta resterebbe violato il potere discrezionale del

legislatore), è evidente che la norma dovrebbe subire tali modificazioni e

riformulazioni, atte a conciliare l’intervento della volontà di un terzo (il minore)

sull’efficacia di una querela di cui non è comunque titolare (né potrebbe esserlo

essendo egli consenziente al fatto), anche se sporta nel prevalente suo interesse,

da doversi escludere che tutto questo possa rientrare nei poteri di questa Corte

[…]»65.

64 Corte cost., sent. 26 settembre 1988, n° 957, in Racc. uff. sent. e ord. della Corte cost., 1987,

vol. 87, p. 800. 65 Corte cost., sent. 26 settembre 1988, n° 957, ivi, 1987, vol. 87, p. 800 s.

40

3.2.3. Il riferimento all’offensività: l’individuazione del bene giuridico.

La rilevanza di questa sentenza rispetto al principio di offensività è ravvisabile

nella precisazione, già contenuta nella sentenza n° 62/1986, che l’individuazione

del bene giuridico tutelato dalla norma non si evince solamente dalla norma

incriminatrice in questione, bensì anche dall’ordinamento giuridico

complessivamente considerato: nel caso di specie, la Corte rileva che il contenuto

del bene tutelato dall’art. 573 c.p. è profondamente mutato in seguito alla riforma

del diritto di famiglia del 1975, come d’altronde già evidenziato dalla dottrina

civilistica e dalla giurisprudenza.

Peraltro, la sentenza in questione ammette la possibilità che sia il giudice a

valutare in concreto se, «in relazione alla capacità che il minore aveva acquisito e

alle aspirazioni nutrite (specie se i fatti successivi ne hanno dimostrato il buon

fondamento), il fatto commesso fosse o non fosse “offensivo” del bene giuridico

tutelato, nell’area del principio di cui all’art. 49, secondo comma, cod. pen.»66.

Analogamente a quanto già evidenziato nell’analisi della sentenza n° 62/1986, sia

pur in una materia totalmente diversa, anche in questa pronuncia i giudici della

Corte, pur ritenendo inammissibile la questione di legittimità costituzionale della

norma impugnata, fanno ricorso al principio di cui all’art. 49, 2° comma c.p., per

consentire al giudice di distinguere le situazioni conformi al tipo legale, ma

inidonee a ledere il bene tutelato (che in questo caso è stato oggetto di rilevanti

mutamenti a seguito della riforma del diritto di famiglia), dalle ipotesi in cui la

condotta è invece punibile, in quanto idonea a recare lesione o pericolo

all’interesse protetto dalla norma penale.

Come è stato rilevato in dottrina67, la sentenza n° 957/1988 fa propri alcuni punti

salienti della concezione realistica del reato: la determinazione del bene giuridico

tutelato dalla norma valutata anche in relazione ad elementi normativi successivi

alla norma incriminatrice medesima (riforma del diritto di famiglia); il riferimento

all’art. 49, 2° comma c.p., quale criterio normativo di riferimento per affermare il

principio di offensività; il giudizio ex post sull’effettiva lesività del fatto, con

riferimento ad elementi successivi alla consumazione del reato (quest’ultimo

aspetto dimostra come, se si segue la ricostruzione della Corte, il reato impossibile

66 Corte cost., sent. 26 settembre 1988, n° 957, ivi, 1987, vol. 87, p. 800 s. 67 NEPPI MODONA, op. cit., p. 275.

41

non possa essere considerato quale risvolto, in negativo, del delitto tentato, in

quanto la valutazione sulla idoneità degli atti, configurandosi quale prognosi

postuma (giudizio ex ante), prescinde totalmente da elementi successivi alla

condotta).

3.3. La giurisprudenza della Corte costituzionale: l’ordinanza n°

437/1989.

3.3.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma

“parametro”.

Appare opportuno richiamare, fra le pronunce della Corte, anche quest’ordinanza,

con la quale si è manifestata un’ulteriore affermazione di principio, in linea

rispetto a quanto già osservato con la sentenza n° 62/1986.

In questo caso il giudice rimettente (Tribunale di Torino) aveva eccepito un

profilo di incostituzionalità del reato di cui all’art. 1, 6° comma, d.l. 429/1982

(“Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria”), convertito in l. 516/1982.

La disposizione impugnata era stata oggetto di censura nella parte in cui, punendo

la mancata annotazione nelle scritture contabili (obbligatorie ai fini dell’imposta

sul valore aggiunto) anche degli atti d’acquisto (fatture ricevute)

indipendentemente da una soglia quantitativa di punibilità, determinerebbe

un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto prevede lo stesso art. 1,

2° comma, che sanziona penalmente l’omessa annotazione degli atti di cessione

(fatture emesse) solo quando il loro ammontare complessivo superi i 50 milioni di

lire e la percentuale del 2% dei corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione

presentata.

Il giudice rimettente rileva così una possibile violazione del principio di

eguaglianza, sancito all’art. 3 Cost.

42

3.3.2. La decisione della Corte.

La Corte costituzionale risolve l’interrogativo nel senso della manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ultimo

comma, d.l. 429/1982, in quanto «la norma impugnata non esclude

interpretazioni tali da lasciare al giudice di merito un certo margine di

apprezzamento nel limitarne l’applicazione a quelle sole fattispecie omissive che,

per entità e natura, siano effettivamente in grado di ledere la funzione stessa della

scrittura, preordinata alla ricostruzione della situazione patrimoniale e del giro

di affari del contribuente»68.

Appare pertanto evidente il riferimento all’offensività (in concreto) della condotta,

valutata rispetto alla ratio della norma incriminatrice, quale criterio per

distinguere i comportamenti punibili da quelli inidonei a nuocere al bene tutelato

dalla norma, e quindi non meritevoli di sanzione penale.

La sentenza continua poi con un’ulteriore affermazione, secondo cui «la mancata

previsione in astratto di una soglia di punibilità, non comportando l’automatica e

necessaria incriminazione di fattispecie ictu oculi inoffensive, non appare di per

sé irragionevole e ciò in conformità a quanto già affermato da questa Corte nella

sentenza n° 62/1986, non essendo il legislatore obbligato a prevedere in ogni

norma la soglia del penalmente rilevante, e potendo invece tale limite essere

individuato in via interpretativa dal giudice di merito in base al principio di

offensività, che costituisce oramai un canone unanimemente accettato […]»69.

Si evince quindi che la Corte, seguendo l’orientamento fatto proprio già nel 1986,

ribadisce che non è il legislatore a dover determinare la soglia del penalmente

rilevante, in questo caso consistente nell’ammontare delle fatture omesse al di

sopra del quale il fatto diviene lesivo del bene tutelato dalla norma, e quindi

meritevole di sanzione penale; al contrario è il giudice di merito il soggetto

designato allo scopo di contemperare l’astrattezza della norma con la

irrinunciabilità del canone dell’offensività.

68 Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n° 437, in Racc. uff. sent. e ord. della Corte cost., 1989, vol. 92,

p. 717. 69 Corte cost., ord. 25 luglio 1989, n° 437, ivi, 1989, vol. 92, p. 717.

43

3.4. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

144/1991.

3.4.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma

“parametro”.

Con la sentenza n° 144/1991 la Corte ha avuto modo di affrontare nuovamente la

tematica dell’offensività, in una pronuncia in cui la materia trattata è l’omessa

regolarizzazione di acquisti senza fattura, per la quale la legge non prevede una

soglia minima di punibilità.

Oggetto del giudizio di legittimità è l’art. 2, 26° comma, l. 17/1985 (“Disposizioni

in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni

relative all’Amministrazione finanziaria”), promosso con ordinanza del Pretore di

Lucca, Sezione distaccata di Viareggio.

Il giudice rimettente riconosce che la ratio della norma è ravvisabile nella

circostanza che il contribuente in regime forfetario non ha, contrariamente al

contribuente in regime ordinario, interesse a richiedere ed a conservare regolare

fatturazione degli acquisti da lui effettuati, giustificandosi così la sanzione penale,

quale “minaccia” per il contribuente in regime forfetario.

Il rimettente ravvisa tuttavia una violazione dell’art. 3 Cost., ovverosia del

principio di eguaglianza, non avendo la norma impugnata previsto una soglia

minima di rilevanza penale: in altri termini, si punirebbe qualunque fatto

d’evasione, anche nell’ipotesi in cui essa si debba considerare irrisoria, e quindi

non meritevole di sanzione. Il Pretore di Lucca ipotizza quindi una violazione dei

principi di sussidiarietà e residualità della sanzione penale – si potrebbe

aggiungere, del principio di necessaria offensività – creando un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato al contribuente in regime

ordinario.

3.4.2. La decisione della Corte.

I giudici della Corte ritengono non fondata la questione di legittimità dell’art. 2,

26° comma l. 17/1985: si argomenta affermando che «pur dovendo registrarsi,

quanto alla determinazione di una soglia minima di punibilità, una diversità di

disciplina rispetto al tertium comparationis prospettato dal giudice a quo, tuttavia

non sussiste violazione del canone di eguaglianza e di ragionevolezza sancito

44

dall’art. 3 Cost. ed invocato nell’ordinanza di rimessione quale parametro di

riferimento del giudizio incidentale di costituzionalità»70.

Si ribadisce inoltre che non si può ravvisare una violazione dell’art. 3 Cost.

ogniqualvolta il legislatore non abbia previsto una soglia minima di punibilità,

anche in contrasto con altre previsioni normative: nel caso in questione, con

riferimento alla disciplina cui è sottoposto il contribuente in regime ordinario, per

il quale la sanzione penale è prevista soltanto se l’ammontare dei corrispettivi non

fatturati superi la soglia di cinquanta milioni di lire e del 2% dell’ammontare dei

corrispettivi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata o comunque di

duecento milioni di lire.

Il non aver subordinato la punibilità del contribuente in regime forfetario ad una

soglia minima non può quindi considerarsi violazione dell’art. 3 Cost., rispetto

alla situazione sopra descritta, «quando sussistano le ragioni che giustifichino una

scelta siffatta (principio questo già espresso dalla Corte nella sentenza n. 376 del

1989)»71.

Decisiva per il nostro discorso la successiva affermazione, secondo cui «da un

lato, infatti, va ricordato che, come già affermato da questa Corte (sent. n. 62 del

1986), il generale principio di offensività deve, comunque ed in ogni caso,

ispirare il giudice del merito nell’interpretazione della norma incriminatrice

ancorché questa non preveda una soglia minima di punibilità»72.

Si può quindi evincere che il percorso interpretativo fondato sul principio di

offensività viene nuovamente richiamato dalla Corte, che riconosce nel giudice di

merito il soggetto che deve individuare la concreta offensività del fatto, pur in

assenza di una soglia minima, legislativamente stabilita.

70 Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n° 144, in Giust. Pen., I, 264. 71 Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n° 144, ivi, I, 264. 72 Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n° 144, ivi, I, 264.

45

3.5. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

333/1991.

3.5.1. Introduzione, ordinanza di rimessione, norma impugnata e norma

“parametro”.

Attraverso la sentenza n° 333/1991 la Corte costituzionale prende nuovamente

posizione, sulla scorta delle precedenti pronunce (in particolare, con riferimento

alla sentenza n° 62/1986), in merito al principio di offensività.

Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale sono gli artt. 71, 72 e 72 – quater

della l. 685/1975 (“Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”), come

modificata dalla l. 162/1990 (“Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della l.

685/1975, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza”), (corrispondenti

rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n° 309, “Testo

Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope”).

Nei confronti di tali disposizioni di legge, diversi giudici emisero delle ordinanze

di rimessione, sollevando una serie di questioni incidentali di costituzionalità per

sospetta violazione degli artt. 3, 25, 27 e 32 Cost.

In relazione al nostro discorso, viene in particolare rilievo il riferimento all’art. 25

Cost., riportato alla lettera c) della sentenza in esame, rispetto alla presunta

«violazione del principio di necessaria offensività del reato, quale limite alla

discrezionalità del legislatore penale, sia sotto il profilo che nel caso della

detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in quantità superiore alla

dose media giornaliera non sarebbe configurabile la lesione o l’esposizione a

pericolo di alcun bene giuridico che possa giustificare la sanzione penale»73.

La violazione dell’art. 25 Cost., rispetto al principio di necessaria offensività,

sarebbe rinvenibile nell’irragionevolezza dell’aver la legge assunto, quale

parametro di riferimento, la dose media giornaliera, sulla quale non si potrebbe

fondare una «prognosi legale di pericolo di spaccio».

In altri termini, la norma incriminatrice sarebbe fondata sull’assunto che la

detenzione di sostanze stupefacenti in dosi superiori a quelle medie giornaliere

73 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, in Foro it., 1991, II, 2636 s.

46

sarebbe connaturata al pericolo, presunto per legge (in modo assoluto), di spaccio

delle sostanze medesime.

Al contrario, il giudice rimettente (Tribunale di Roma) evidenzia che

«l’esperienza giudiziaria dimostra che di regola i consumatori, specie delle

droghe c.d. leggere, si riforniscono di quantità superiori al fabbisogno

giornaliero, anche per evitare i rischi connessi ai quotidiani contatti con il modo

del traffico»74.

La violazione dell’art. 25 Cost., inteso come fondamento del principio di

necessaria offensività del reato, sarebbe riscontrabile nell’aver il legislatore

stabilito una presunzione assoluta di pericolo consistente nel fatto della detenzione

di sostanza stupefacente al di sopra della dose media giornaliera, quando

l’esperienza, come sopra riportato, dimostra invece il contrario.

3.5.2. La decisione della Corte.

Riprendendo tale argomentazione, i giudici della Consulta ribadiscono che «la

sanzione penale non può giustificarsi […] alla luce della situazione di pericolo

che il tossicomane può creare in danno della salute degli altri consociati […] e

della sicurezza sociale […]. Infatti tale pericolo esula del tutto dall’assunzione,

anche abituale, delle c.d. sostanze stupefacenti “leggere” che non inducono

tossicodipendenza, e rappresenta un rischio assai remoto nel caso di uso

occasionale di oppiacei o cocaina […]. Né giustificherebbe l’imputazione il

rischio di passaggio dall’una all’altra abitudine di consumo, poiché in tal caso si

tratterebbe di un “pericolo di pericolo”, inidoneo a giustificare la configurazione

di una fattispecie criminosa. […] Verrebbe in sostanza punita la mera

disobbedienza o violazione formale della legge in relazione ad una azione di per

sé inoffensiva»75.

Il giudice rimettente aveva inoltre ritenuto che «il criterio quantitativo è di per sé

stesso ontologicamente inidoneo a determinare la condotta legittimamente

punibile (spaccio) ed a differenziarla da quella non punibile (consumo) alla

stregua della Costituzione»76, ragion per cui sarebbe necessario eliminare dall’art.

74 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2640. 75 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2640. 76 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2640.

47

75 del T.U. l’inciso «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata

in base ai criteri indicati al comma 1° dell’art. 78».

Rispetto a quest’ultima argomentazione, favorevole ad una pronuncia di

incostituzionalità della norma citata, la Corte prende posizione affermando

innanzitutto che «la configurazione delle fattispecie criminose appartiene “alla

politica legislativa e, pertanto, all’incensurabile discrezionalità del legislatore,

con l’unico limite della manifesta irragionevolezza”»77.

Partendo da questo fondamentale assunto la Corte arriva a ritenere che «la scelta

legislativa in discussione si appalesa né arbitraria né irragionevole […], neppure

può essere utilmente censurata sotto il profilo del principio di offensività, in

quanto – a parte il rilievo che “può certo discutersi sulla costituzionalizzazione o

meno del principio di offensività (sent. n° 62/1986)” – l’apprezzamento del

legislatore è anch’esso né irrazionale né arbitrario»78.

Viene pertanto rifiutata la tesi secondo cui il legislatore non potrebbe ricorrere al

parametro della dose media giornaliera, quale scriminante fra detenzione punibile

e non punibile: pertanto, non appare corretta l’interpretazione data dal giudice

rimettente.

3.5.3. Tipicità ed offensività nella fattispecie penale.

Un’ulteriore importantissima affermazione di principio fatta propria dai giudici

della Corte costituzionale, che viene riportata nella sentenza in esame, consiste nel

riconoscimento che «l’offensività deve ritenersi di norma implicita nella

configurazione del fatto e nella sua qualificazione da parte del legislatore»79: in

tal modo si prende posizione su un aspetto fondamentale della teoria generale del

reato, consistente nel rapporto fra tipicità ed offesa, riconoscendo che in linea di

principio all’interno del concetto di reato la tipicità del fatto e l’offensività dello

stesso sono elementi strettamente collegati, per non dire indissolubili.

Più precisamente si è arrivati ad affermare non solo l’intima connessione fra

tipicità ed offensività, ma addirittura che l’offensività stessa deve, di regola,

ritenersi implicita nella configurazione del fatto penalmente illecito.

77 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2641. 78 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2642. 79 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2642.

48

Ciò non toglie che possano sussistere situazioni anomale, nelle quali – afferma la

Corte – «a causa della necessaria astrattezza della norma, può verificarsi

divergenza fra tipicità ed offesa»80.

3.5.4. Valutazione in concreto dell’offensività della condotta.

Pur respingendo ogni profilo di illegittimità della normativa in esame, la sentenza

della Corte si atteggia a pronuncia interpretativa, in quanto «rimane precipuo

dovere del giudice di merito […] apprezzare, alla stregua del generale canone

interpretativo offerto dal principio di necessaria offensività della condotta

concreta, se l’eccedenza eventualmente accertata sia di modesta entità così da far

ritenere che la condotta dell’agente – avuto riguardo alla ratio incriminatrice del

divieto di accumulo e tenuto conto delle particolarità della fattispecie – sia priva

di qualsiasi idoneità lesiva concreta dei beni giuridici tutelati e conseguentemente

si collochi fuori dall’area del penalmente rilevante (così come già affermato da

questa Corte nella sent. n° 62/1986)»81.

Dall’inciso della sentenza sopra riportata si evince come, in linea con quanto già

affermato nella pronuncia del 1986, la Corte costituzionale affidi al giudice di

merito la decisione in ordine alla concreta offensività del fatto consistente, in

questo caso, nella detenzione di sostanze stupefacenti in dosi lievemente eccedenti

la dose media giornaliera stabilita in decreto, non potendosi al contrario eccepire

l’incostituzionalità del criterio stesso di dose media giornaliera, ritenuto dal

legislatore elemento necessario nell’ottica della ratio della norma incriminatrice.

In tal modo, pur senza rifiutare – lo si è già detto – il criterio della dose media

giornaliera, elemento discriminante fra illecito penale e illecito amministrativo,

normativamente predeterminata in misura fissa per ciascun tipo di sostanza, si è

individuata una possibile soluzione alle situazioni in cui la detenzione va oltre il

limite previsto dalle legge, ma in misura esigua, così da far dubitare dell’effettiva

pericolosità della condotta.

Peraltro, un ulteriore criterio che la Corte ha considerato, e che giocherebbe a

favore dell’impossibilità di punire le condotte inoffensive, è ravvisabile

nell’elemento soggettivo del reato descritto: la legge richiede il dolo (non è

sufficiente la colpa, nemmeno la colpa c.d. cosciente o con previsione), per cui se

80 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2642. 81 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2649.

49

in assenza di consapevolezza l’agente acquistasse un quantitativo di droga con

principio attivo superiore a quello massimo previsto per legge, in ogni caso, a

prescindere dalle problematiche dell’offensività (concernenti l’elemento oggettivo

del reato), non sarebbe punibile per carenza dell’elemento soggettivo (dolo).

Per ritornare alla tematica del rapporto sussistente fra necessaria offensività e

soglia quantitativa (massima) prevista in decreto, la Corte riconosce l’esistenza di

uno scarto fra tipicità ed offesa «in tutti i casi in cui l’eccedenza rispetto al limite

di tolleranza si presenti in termini quantitativamente marginali, o comunque

modesti»82: in relazione a tale situazione si ribadisce, come d’altronde già nel

1986 si era sostenuto, che «rimane precipuo dovere del giudice di merito […]

apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo offerto dal principio

di necessaria offensività della condotta concreta, se la eccedenza eventualmente

accertata sia di modesta entità così da far ritenere che la condotta dell’agente –

avuto riguardo alla ratio incriminatrice del divieto […] e tenuto conto delle

particolarità della fattispecie – sia priva di qualsiasi idoneità lesiva concreta dei

beni giuridici tutelati e conseguentemente si collochi fuori dall’area del

penalmente rilevante»83.

Pertanto, anche in questa pronuncia è il giudice (di merito) a venire additato quale

soggetto che si deve far carico della valutazione dello scarto in concreto esistente

fra tipicità offesa, al di là dell’interpretazione formale della fattispecie legale, che

porterebbe a risultati irragionevoli: se per esempio la dose media giornaliera di

oppio venisse fissata in g. 1, sarebbe del tutto irragionevole la sanzione penale

comminata a chi fosse trovato nel possesso di g. 1,001, in quanto tale eccesso

sarebbe del tutto esiguo, ovverosia non rilevante sotto il profilo dell’offensività

della condotta, la quale, formalmente al di fuori del legalmente consentito

(detenzione di g. 1 di oppio), in realtà sostanzialmente non si discosta dal limite

ammesso.

82 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2649. 83 Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n° 333, ivi, 1991, II, 2649.

50

3.5.5. Le pronunce successive: le sentenze n° 133/1992 e n° 360/1995; la sentenza

n° 247/1997.

In seguito alla sentenza n° 333/1991 vi sono state altre pronunce attraverso le

quali la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire l’orientamento che era

andato formandosi e consolidandosi a partire dalla sentenza n° 62/1986.

In questa sede non verranno pertanto più prese in analitica considerazione le

sentenze n° 133/1992 e n° 360/1995, che attengono alla materia della disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, ponendosi in linea con la pronuncia n°

333/1991, che viene più volte richiamata nelle decisioni sopra citate.

Con la sentenza n° 247/1997 la Corte si trova a dover giudicare in merito ad una

questione di legittimità concernente l’art. 1 – sexies d.l. 312/1985 (“Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”), convertito,

con modificazioni, nella l. 431/1985. Rispetto a tale norma, che sottopone a

sanzione penale tutte le modifiche ed alterazioni ottenute mediante opere non

autorizzate, il giudice rimettente (Pretore di Mondovì) censura la configurazione

di una fattispecie di pericolo presunto, che prescinderebbe completamente

dall’incidenza concretamente dannosa o pericolosa delle condotte incriminate nei

confronti dei beni tutelati. La Corte si esprime con chiarezza, sul solco delle

decisioni precedenti, affermando che «l’accertamento in concreto dell’offensività

specifica della singola condotta, anche per i reati formali e di pericolo presunto,

in ogni caso, è devoluto al sindacato del giudice penale. Conseguentemente la

mancanza di offensività in concreto, lungi dall’integrare un potenziale vizio di

costituzionalità, implica una valutazione di merito rimessa al giudice (sentenza n.

360 del 1995; n. 133 del 1992, n. 333 del 1991; n. 296 del 1996)»84.

3.6. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

263/2000.

84 Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n° 247, in Giur. It., 1997, I, 521 ss.

51

3.6.1. La sentenza n° 263/2000: il rapporto fra art. 25, 2° comma Cost. e

principio di offensività.

Meritevole di una particolare considerazione – a nostro avviso – è ancora una

sentenza più recente rispetto alle altre già richiamate, la n° 263/2000, attraverso la

quale la Corte costituzionale decide, con sentenza di rigetto, una questione di

legittimità sollevata in relazione all’art. 120 c.p.m.p., norma che punisce con la

sanzione della reclusione militare fino ad un anno «il militare […] che viola la

consegna avuta […]». Tra le censure mosse alla disposizione in esame dal giudice

rimettente (G.i.p. presso il Tribunale Militare di Torino), vi sarebbe anche la

violazione degli artt. 25, 2° comma e 13 Cost., norme che confermerebbero, a

livello costituzionale, il principio di necessaria offensività dell’illecito penale. A

tale conclusione si dovrebbe necessariamente pervenire, qualora si considerasse la

norma impugnata un illecito di mera disubbidienza: il militare, infatti, verrebbe

punito con la reclusione militare solo per avere disobbedito a doveri imposti, non

dal legislatore, ma dall’amministrazione, in forza di una delega in bianco.

La rilevanza di tale pronuncia sarebbe ravvisabile non già nell’affermazione,

oramai divenuta costante nella giurisprudenza della Corte, della configurabilità di

fattispecie di pericolo presunto, a fronte di beni giuridici meritevoli di particolare

tutela, bensì nella precisazione operata dai giudici della Corte, secondo cui

«l’articolo 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui fanno da sfondo, oltre

ai parametri indicati dal remittente, l’insieme dei valori connessi alla dignità

umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di offensività dal

momento della astratta predisposizione normativa a quello della applicazione

concreta da parte del giudice […]. Appurato il duplice operare del principio di

offensività sia sul piano della previsione normativa sia su quello dell’applicazione

giudiziale […] non rileva in questa sede la questione se l’offensività in concreto

apprezzabile dal giudice sia dotata di autonomia concettuale o se essa non sia

nient’altro che il riflesso della non sussumibilità di singoli casi sotto la previsione

della norma penale a causa del necessario concorrere dell’offensività con gli altri

elementi che tipizzano il reato.»85.

Appare quindi fondamentale l’affermazione di principio enunciata dai giudici

della Corte, in forza della quale il principio di offensività, che viene

espressamente ricondotto all’art. 25 Cost., sarebbe dotato di una duplice

85

dimensione: legislativa, come limite alla discrezionalità del legislatore, ma anche

interpretativa – giudiziale, per cui direttamente dalla norma costituzionale citata il

giudice potrebbe trarre la legittimazione a distinguere sotto il profilo sanzionatorio

i fatti concretamente offensivi da quelli inidonei a recare lesione o pericolo al

bene tutelato.

Con questa sentenza – e ciò costituisce un notevole elemento di novità – i giudici

della Consulta sembrerebbero superare le incertezze del passato, relative alla

costituzionalizzazione del principio di offensività, poiché con una espressione

certamente inequivoca si afferma che «l’articolo 25 […] postula un ininterrotto

operare del principio di offensività»86, in netta tendenza con ciò che a partire dalla

sentenza n° 62/1986 si era detto, ovverosia che «può certo discutersi sulla

costituzionalizzazione o meno del principio di offensività»87 (nonostante la

successiva precisazione «ma che lo stesso principio debba reggere ogni

interpretazione di norme penali è oramai canone unanimemente accettato»88).

Si deve quindi considerare che il principio di offensività, sancito a livello

costituzionale dall’art. 25, è destinato ad operare non già come semplice canone

legislativo, ma anche come canone interpretativo, utilizzabile direttamente dal

giudice. Si tratta di un’affermazione fortemente qualificante, dato che il

fondamento costituzionale del principio di offensività è pertanto destinato a

svolgere il suo ruolo nella diretta applicazione giudiziale, e non solo a livello di

configurazione della fattispecie incriminatrice da parte del legislatore.

3.7. La giurisprudenza della Corte costituzionale: la sentenza n°

354/2002.

3.7.1. La sentenza n° 354/2002: l’art. 25, 2° comma Cost. ed il principio di

offensività; l’illegittimità dei reati c.d. “d’autore”.

Il medesimo orientamento rispetto a quello in precedenza considerato, in senso

favorevole all’accoglimento dell’offensività quale valore di rango costituzionale,

86 Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n° 263, ivi, I, 266 s. 87 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384 s. 88 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384 s.

53

è ravvisabile anche nella sentenza n° 354/2002, con la quale la Corte

costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 688 c.p., norma che puniva

«chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta

ubriachezza», limitatamente al 2° comma della disposizione in esame, il quale,

nella previsione originaria, prevedeva la circostanza aggravante consistente

nell’aver già riportato, al momento della commissione del fatto, una condanna per

un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.

A seguito dell’opera di depenalizzazione operata dall’art. 54, d.lgs. 507/1999, la

fattispecie base di cui al 1° comma è stata trasformata in illecito amministrativo,

mentre la previsione di cui al 2° comma, che in precedenza era pacificamente

qualificata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità come circostanza

aggravante, è divenuta titolo autonomo di reato.

Se in passato non si riteneva irragionevole la previsione di una circostanza

aggravante (l’aver riportato una condanna per un delitto non colposo contro la vita

o l’incolumità individuale) rispetto alla fattispecie base (avendo essa un

fondamento giustificativo del tutto evidente), lo stesso ragionamento non è più

sostenibile a seguito della depenalizzazione del 1° comma, essendo il 2° comma

inequivocabilmente configurabile come titolo autonomo di reato.

Tale situazione appare inopportuna sotto vari profili, e pertanto è stata oggetto di

censura da parte della Corte: in particolare, rispetto al principio di offensività, si

deve considerare che a seguito della depenalizzazione della fattispecie base (stato

di ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico), non si può considerare

ragionevole la comminazione di una sanzione penale a chi si trovi nello stato di

ubriachezza, avendo riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita

o l’incolumità individuale. Argomentano infatti i giudici della Corte: «l’avere

riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o

l’incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto – reato,

rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto,

non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del

reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio,

che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una

condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe

illecito penale […]. Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una

54

sorta di reato d’autore, in aperta violazione del principio di offensività del

reato»89.

L’orientamento della Corte è chiaro: prima del 1999, quando lo stato

d’ubriachezza (in luogo pubblico o aperto al pubblico) era reato, e non illecito

amministrativo, prevedere una sanzione maggiore per chi avesse riportato

determinati precedenti penali era giustificabile, presupponendo che l’ubriachezza

potesse costituire potenziale pericolo, avendo l’autore del reato già avuto trascorsi

delittuosi. Ma a seguito della depenalizzazione, non essendo oggi penalmente

sanzionabile (soltanto invece in via amministrativa) chi è colto in luogo pubblico

o aperto al pubblico in stato di manifesta ubriachezza, il fatto di aver riportato

condanna penale di cui all’art. 688, 2° comma c.p., essendo elemento costitutivo

del reato (e non più circostanza aggravante, come in passato), porta a ritenere

punibile una sorta di status soggettivo, consistente nell’aver riportato una

condanna per un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale. Ciò

in aperta violazione del principio di offensività, che «costituisce un limite alla

discrezionalità legislativa in materia penale. […] Tale limite desumibile

dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legame sistematico

con l’insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel

senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa

trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono

illecito penale»90.

E’ pertanto evidente quali siano i punti salienti di tale pronuncia: innanzitutto, si

può ravvisare l’ancoramento del principio di offensività all’art. 25 Cost., come

d’altronde si era già affermato con la sentenza n° 263/2000; inoltre, si statuisce

che il canone legislativo (ed interpretativo) dell’offensività impedisce al

legislatore di considerare illecito penale una condotta commessa da un soggetto

caratterizzato da un particolare status personale, nell’ipotesi in cui un’analoga

condotta, realizzata da un soggetto qualunque sarebbe priva di rilevanza penale.

89 Corte cost., sent. 10 luglio 2002, n° 354, in Giust. Pen., 2002, I, 336. 90 Corte cost., sent. 10 luglio 2002, n° 354, ivi, 2002, I, 336.

55

CAPITOLO 4.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE:

UNA VALUTAZIONE DI SINTESI

SULL’ORIENTAMENTO

DELLA CORTE COSTITUZIONALE

IN TEMA DI OFFENSIVITÀ.

56

4. Riflessioni conclusive: una valutazione di sintesi sull’orientamento

della Corte costituzionale in tema di offensività.

4.1. Premessa. La necessità di un intervento sistematico del legislatore.

Nel corso della trattazione si è avuto modo di prendere in considerazione, e di

ripercorrere, i percorsi che la dottrina penalistica ha cercato di tracciare al fine di

legittimare, in assenza di una esplicita previsione normativa, il principio di

necessaria offensività dell’illecito. Dopodiché l’attenzione è stata focalizzata sui

profili giurisprudenziali del problema, con riferimento alle sentenze della Corte

costituzionale, evidenziando come, a partire dalla sentenza n° 62/1986, vi sia stata

un’adesione alla concezione realistica dell’illecito, rispetto alla quale parte

considerevole della dottrina ha avuto modo di manifestare alcune perplessità, per

non dire critiche anche piuttosto esplicite. Altro problema, di non semplice

soluzione, l’avvenuta o meno costituzionalizzazione del principio di offensività,

ovverosia la possibilità di considerare ancorato a norme costituzionali il principio

suddetto.

La trattazione non può dirsi completamente esaurita, divenendo necessario far

cadere l’attenzione sullo stato attuale, e sulle eventuali prospettive future, che

potrebbero interessare la travagliata tematica dell’offensività.

Una prima considerazione, che si è già avuto modo di introdurre in precedenza,

ma che è opportuno ribadire, consiste nella consapevolezza dell’opportunità, per

non parlare di vera e propria necessità, di un intervento organico e sistematico da

parte del legislatore. Non è possibile pensare ad una “soluzione” soddisfacente né

tantomeno definitiva del problema dell’offensività messa in atto da parte di

dottrina e giurisprudenza, le quali, ciascuna nei limiti delle proprie attribuzioni,

possono soltanto fornire interpretazioni, più o meno convincenti, ma certamente

non possono sostituirsi alla necessità di un intervento di riforma.

Gli esempi che si potrebbero portare per avvalorare questa convinzione,

ampiamente condivisa nella stessa dottrina, sono molteplici: per dovere di sintesi,

si può soltanto accennare alla complessa (e vasta) materia dei reati senza offesa: la

disputa esistente in dottrina sulla legittimità degli stessi, e il difficile rapporto con

il principio di necessaria offensività non può essere risolto a livello dottrinale, né

tantomeno alla giurisprudenza si può richiedere di fornire un’interpretazione tale

da sopperire completamente alle fattispecie formulate in termini “ambigui”: i reati

57

di pericolo presunto, i reati di attentato, i reati – ostacolo, di pericolo indiretto,

sono solo alcune delle ipotesi nelle quali la non semplice formulazione legislativa

rende complicatissima l’attività ermeneutica, che inevitabilmente è fonte di

contrasti in dottrina, e talvolta anche in giurisprudenza.

4.2. Sintesi del percorso giurisprudenziale della Corte costituzionale in tema di

offensività.

Precisata la questione relativa alla necessità di intervento da parte del legislatore,

si può ora effettuare una considerazione di sintesi sull’operato della Corte

costituzionale, e sulle tendenze interpretative di quest’ultima.

Rispetto alla tematica dell’offensività, riteniamo senz’altro che si possa parlare di

“evoluzione” nell’elaborazione concettuale della Corte: la sentenza n° 62/1986

costituisce – a nostro avviso – un punto di svolta, in quanto si prende

esplicitamente posizione sul problema, attraverso alcune affermazioni di rilevante

significato.

Non è questa la sede per richiamare ciò che è già stato oggetto di considerazioni

in precedenza (vedasi l’analisi delle sentenze al cap. 3): in ogni caso l’adesione

alla concezione realistica rappresenta probabilmente l’elemento maggiormente

significativo delle sentenze che si è avuto modo di analizzare, a partire da quella

già richiamata del 1986.

Rispetto alla costituzionalizzazione dell’offensività, invece, la Corte in tale

pronuncia appare decisamente più cauta, come si desume dall’inciso « può certo

discutersi sulla costituzionalizzazione o meno del principio di offensività»91.

Si è anche osservato come la dottrina abbia manifestato perplessità, non solo

perché la Corte ha aderito ad una concezione emersa in sede accademica, peraltro

fortemente contrastata al suo interno, ma anche perché sarebbe ravvisabile, nelle

pronunce che sono state analizzate, una certa tendenza a rifiutare il controllo su

struttura e contenuto significativo della fattispecie astratta, ritenendo che spetti al

giudice, in base al criterio di cui all’art. 49, 2° comma c.p., negarne l’applicazione

ai fatti concretamente inoffensivi del bene tutelato.

In altri termini, ciò che pare desumersi dagli scritti di taluni Autori92 sul problema,

è una critica rivolta nei confronti della tendenza al “disimpegno” da parte delle

91 Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n° 62, ivi, 1986, II, 2384.

58

sentenze della Corte costituzionale, che a partire da quella del 1986 sono tutte di

rigetto, e nelle quali viene sempre fatto ricadere sul giudice il problematico ruolo

della valutazione dell’offensività in concreto della condotta.

Mentre in alcune sentenze più risalenti, come la n° 65/1970 (interpretativa di

rigetto) e la n° 108/1974 (di accoglimento), la decisione della Corte ha come

risultato l’arricchimento della fattispecie legale, con l’inserimento della

pericolosità in concreto della condotta, e quindi l’operato dei giudici della

Consulta consiste nella trasformazione di una fattispecie di pericolo presunto in

una di pericolo concreto, nulla di tutto ciò sarebbe ravvisabile nelle sentenze in

precedenza citate, a partire dalla n° 62/1986, in quanto la Corte si limita a

prendere atto della legittimità delle scelte di politica legislativa, che si traducono

nella creazione di fattispecie di pericolo presunto (ovviamente entro il limite

costituzionale della non manifesta irragionevolezza), purché sia poi il giudice a

operare una valutazione sulla effettiva offensività della condotta.

Con la sentenza n° 333/1991 prima, con la n° 133/1992 e n° 360/1995 poi, la

Corte costituzionale sembra avere oramai consolidato alcuni punti saldi della

propria elaborazione in tema di necessaria offensività: innanzitutto – lo si è già

ripetuto ampiamente – che non può dirsi affatto inconciliabile con il principio

suddetto la configurazione, da parte del legislatore, di fattispecie di pericolo

presunto; d’altra parte, spetta al giudice di merito valutare l’offensività in concreto

della condotta incriminata, per valutare se essa possa dirsi lesiva o quantomeno

pericolosa per il bene tutelato: in caso contrario, la condotta non concretamente

offensiva deve considerarsi esclusa dall’ambito del penalmente rilevante,

confluendo invece nello schema del reato impossibile per inidoneità dell’azione

(art. 49, 2° comma c.p.). La Corte costituzionale sembra quindi aderire alla

concezione realistica dell’illecito: adesione ritenuta problematica – lo si è già

detto – dato che parte considerevole della dottrina ha criticato l’ancoramento della

necessaria lesività dell’illecito alla figura del reato impossibile. Cionondimeno,

non si può negare che spesso i detrattori della concezione realistica non sempre

sono riusciti a fornire ricostruzioni efficaci della problematica93 in esame;

92 Vedasi le critiche precedentemente analizzate in FIANDACA, op. cit.; PALAZZO, Offensività e

ragionevolezza, cit.; IDEM, Meriti e limiti dell’offensività, cit. 93 Si vedano in particolare, le considerazioni effettuate al cap. 2.1.4., in merito alla teoria che fa

leva c.d. tipicità apparente.

59

d’altronde, il riconoscimento non già sul piano prettamente dogmatico, ma a

livello di applicazione giudiziale di tale concezione, è oramai una realtà affermata

nella giurisprudenza della Corte che non può certo ignorarsi né essere sminuita

nella portata e nell’importanza.

Altra questione, non meno complessa, riguarda la costituzionalizzazione del

principio di offensività, ovverosia l’ancoramento a norme costituzionali della

necessaria offensività della fattispecie legale.

Rispetto alla concezione realistica, la dottrina è stata sicuramente meno restia ad

ammettere che la Carta fondamentale contenesse significativi rimandi al principio

in questione (in particolare sono stati spesso invocati gli artt. 13, 25, 27):

ciononostante manca, nelle pronunce della Corte costituzionale sopra elencate, un

preciso riferimento alle norme in questione. Ma una svolta potrebbe essere

rappresentata – con le dovute cautele – dall’affermazione contenuta nella sentenza

n° 263/2000, che a suo tempo (v. cap. 3.6.) si era analizzata.

Riconoscendo che «l’articolo 25, quale risulta dalla lettura sistematica a cui

fanno da sfondo, oltre ai parametri indicati dal remittente, l’insieme dei valori

connessi alla dignità umana, postula, infatti, un ininterrotto operare del principio

di offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a quello della

applicazione concreta da parte del giudice […]»94: affermando ciò, la Corte

sembra dare credito, in maniera inequivoca, al collegamento fra norma

costituzionale (art. 25, 2° comma Cost.) e principio di necessaria offensività,

inteso non soltanto quale criterio di tecnica normativa, come limite alla potestà

punitiva del legislatore, ma anche quale strumento che consente all’autorità

giudiziaria «di impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in

concreto, una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da

ricondurre al modello legale»95.

Si può quindi affermare che se nel 1986 era stata la concezione realistica

dell’illecito a fare il proprio ingresso nella giurisprudenza della Corte

costituzionale, con la sentenza n° 263/2000 si potrebbe dire lo stesso anche del

riconoscimento del rango costituzionale del principio di offensività, stando al

riferimento esplicito all’art. 25, 2° comma Cost. contenuto nella pronuncia della

94 Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n° 263, ivi, I, 266 s. 95 Corte cost., sent. 11 luglio 2000, n° 263, ivi, I, 267.

60

Corte. A maggior ragione tale convincimento può dirsi consolidato se si tiene

conto della successiva pronuncia n° 354/2002, con la quale si è riconosciuta

l’illegittimità di una fattispecie contravvenzionale (art. 688, 2° comma c.p.), in

quanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art. 25, 2° comma Cost.

In definitiva, nonostante quella dell’offensività sia una tematica estremamente

delicata, per le implicazioni più volte ricordate a livello di teoria generale del

reato, e soprattutto in un’ottica di un diritto penale con caratteristiche

democratiche, che non può che essere un diritto del fatto e dell’offesa, nonostante

sia fondamentale una notevole cautela nell’affrontare un argomento come questo,

non si può disconoscere che la Corte costituzionale, attraverso una giurisprudenza

che potremmo dire essere oramai consolidata, ha fatto propria la tesi

dell’accoglimento della concezione necessariamente offensiva dell’illecito penale:

a partire dalla sentenza n° 62/1986, con una serie di pronunce che evidenziano il

ruolo svolto dall’art. 49, 2° comma c.p. in ordine alla concezione realistica

dell’illecito (pur senza pronunciarsi sul ruolo a livello di teoria generale svolto

dalla disposizione in esame); più cauta è sembrata invece in relazione alla

costituzionalizzazione del principio di offensività, anche se le sentenze più recenti

(n° 263/2000 e n° 354/2002) sembrano eliminare dal campo qualunque dubbio,

dato che il ruolo svolto dall’art. 25, 2° comma Cost., viene ribadito in modo

chiaro e puntuale.

61

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63