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REGOLE GENERALI
Il ravvedimento operoso
Non è possibile ravvedere versamenti qualora sia già avvenuta laconstatazione della violazione, ovvero qualora siano iniziati accessi, ispezionio verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle qualil'autore (ovvero i soggetti solidalmente obbligati) abbiano avuto formaleconoscenza
Si perfeziona con il versamento di interessi e sanzioni (non necessariamente lo stesso giorno)
La notifica di un «bonario» blocca il ravvedimento
Per il calcolo del dies a quo occorre far riferimento all’effettiva scadenza e non alla data in cui è avvenuto il versamento
pag. 108
VIOLAZIONISANZIONIRIDOTTE
Mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito neltermine di trenta giorni dalla data della sua commissione
1/10 del minimo
LE «MISURE» DEL RAVVEDIMENTO
Ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazionerelativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/8 del minimo
Tardiva presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata conritardo non superiore a novanta giorni.
1/10 del minimo
Ravvedimento «sprint» entro i 15 giornisuccessivi alla scadenza)
Riduzione 1/15 per ogni giorno di ritardo
Il ravvedimento operoso pag. 109
LE «APERTURE» DELL’AGENZIA
Il versamento non può essere rateizzato, ma può essere effettuato: in misura parziale in modo frazionato
1
LA PRASSI: RM 69/E/2011
Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).
Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento potrà ritenersi
perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo.
indicare il codice tributo sanzione sul modello F24 (contra Assonime)
2
LA PRASSI: CM 27/E/2013
Il ravvedimento operoso pag. 109
Nel caso di rateizzazione, il ravvedimento di una eventuale rata va calcolatodalla scadenza di tale rata
VER
SAM
ENTI
DA
D
ICH
IAR
AZI
ON
E
CM 27/E/2013 In caso di parziale versamento con maggiorazione dello0,4%, il ravvedimento dalla parte mancate va calcolato dal 16/7 (o 20/8)
CM 27/E/2013 In caso di omesso versamento, il ravvedimento va calcolatodal 16/6 (o dal 7/7)
Assonime 29/2013 in caso di parziale versamento entro il 16.6, la differenzapuò essere versata entro il 16.7 con maggiorazione (no ravvedimento)
È errore che comporta l’applicazione della sanzione OK ravvedimento
F24
A
ZER
O
Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza € 6 (1/8 di € 51)Oltre 5 giorni lavorativi dalla scadenza € 19 (1/8 di € 154)
COMPUTO DEL RAVVEDIMENTO
Il ravvedimento operoso pag. 110
RAVVEDIMENTO CREDITI INESISTENTI Sanzione dal 100% al 200% (200% se > € 50.000) Se verificabili tramite controllo automatizzato delle dichiarazioni: sanzione 30%
Anche il ravvedimento seguirà la sanzione applicabile
Occorre presentare integrativa per «ricostruire il
credito» Nella dichiarazione dell’anno successivo potrà essere riportato un credito pari alle
compensazioni effettuate
Il ravvedimento operoso pag. 110
DICHIARAZIONE INTEGRATIVAErrori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione
e di controllo formale (articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973)
SANZIONE3,75%
(1/8 di 30%)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVAErrori e omissioni che configurerebbero la
violazione di infedele dichiarazioneSANZIONE
12,5%(1/8 di 100%)
DICHIARAZIONE TARDIVAPresentazione della dichiarazione entro il termine
di 90 giorni dalla scadenzaSANZIONE
€ 25+ 3,75% imposte
dovute
INTEGRATIVA ENTRO 90 GG.Per evitare un’assurda asimmetria si ritiene applicabile tale misura
anche per una integrativa presentata entro 90 giorni
RAVVEDIMENTO E DICHIARAZIONI
Il ravvedimento operoso pag. 111
REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONI AGENZIAViolazioni di natura fiscale – presentazione tardiva e regolarizzazione di elencoirregolare: € 64 (1/8 di € 516)
Violazioni di natura statistica – integrazione o correzione spontanea di datimancanti o inesatti: NO sanzione
• Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione• Rettifica oltre il mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 64 (1/8 di €
516)
• Invio comunicazione omessa ovvero corretta• Versamento sanzione 12,50% (1/8 di 100%) IVA non applicata dal fornitore• Termine: 1 anno
• Rettifica entro mese successivo modello irregolare già presentato: NO sanzione• Rettifica oltre mese ovvero presentazione tardiva del modello: € 32 (1/8 di €
258)
INTRASTAT
BLACK LIST
LETTERE D’INTENTO
SPESOMETRO
Il ravvedimento operoso pag. 111
REMISSIONE IN BONIS
Consente di effettuare tardivamente un adempimento con versamento di una sanzione di € 258 (non ravvedibile)
Evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali
o di regimi opzionali
• Opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR)• Opzione per il consolidato (art. 117 TUIR)• Modello EAS per gli ENC (art. 148 TUIR)• Opzione per il regime di cedolare secca (D.L. 23/11), purché non si tratti di un mero
ripensamento (no versamento imposta di registro)• Opzione IVA di gruppo• Opzione IRAP contabile per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria
Il ravvedimento operoso pag. 112
AMPIO SCAMBIO DI DATI
SOSTITUIAMO CONTROLLI CON SCAMBIO DATI
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA METTERA’ A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO
Il «nuovo» ravvedimento operoso pag. 113
CONOSCENDO I DATI SARA’ PIU’ FACILE UN ADEMPIMENTO SPONTANEO
RIMOSSE CAUSE OSTATIVE
NUOVO APPROCCIO COLLABORATIVO
IL RAVVEDIMENTO DIVIENE LO STRUMENTO PER RIMEDIARE A ERRORI CON BENEFICIO DELLA SANZIONI RIDOTTE
pag. 114
ELIMINATA LA PRECLUSIONE IN CASO DI«ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE»
RIMANE, INVECE, BLOCCO DOPO RICEZIONE AVVISI BONARI
Il «nuovo» ravvedimento operoso
AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI
Rimedio a qualsiasi errore entro 90 giorni da termine presentazione dichiarazione
pag. 115
Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione dichiarazione anno in cui si è commesso errore
Mancato versamento tributo rimediato entro 30 giorni(rimane anche «ravvedimento sprint»)1/10
1/9
1/8
Il «nuovo» ravvedimento operoso
AMPIO VENTAGLIO DI RIDUZIONI
Rimedio a qualsiasi errore oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello in cui
si è commesso errore
pag. 116
Per presentazione dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni da originaria scadenza
Rimedio a qualsiasi errore entro termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello in cui
si è commesso errore1/7
1/6
1/10
Il «nuovo» ravvedimento operoso
ELIMINATI DEFLATTIVI «LAMPO»
DEFINIZIONE PVC
pag. 116
ACQUIESCENZA RAFFORZATA
DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE
EL
IMIN
AT
I D
AL
2016
Il «nuovo» ravvedimento operoso
TERMINE DEI CONTROLLI
QUANDO SI PRESENTA INTEGRATIVA
TERMINE PER ACCERTAMENTI DECORRE, PER LE POSTE MODIFICATE, DA PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
pag. 117
TERMINE PER NOTIFICA CARTELLE DECORRE DA ANNO SUCCESSIVO A PRESENTAZIONE NUOVO MODELLO
Il «nuovo» ravvedimento operoso
IL BENEFICIO DEL BONARIO
RIDUZIONE DIFFERENZIATA DELLE SANZIONI
Rateazione avvisi bonari pag. 118
36- BIS 36- TER
1/3 = 10% 2/3 = 20%
INOLTRE SI PUÒ BENEFICIARE DI PAGAMENTO RATEALE
L’IMPORTANZA DEL TERMINE
MOMENTO DI CONSEGNA AVVISO BONARIO
Rateazione avvisi bonari pag. 119
CARTACEO TELEMATICO
30 GIORNI (ricezione) 60 + 30 GIORNI (invio)
SE DECORRE INUTILMENTE TERMINE → SI PERDONO BENEFICI RIDUZIONE SANZIONE E RATEAZIONE
RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
POSSIBILITÀ CONCESSA A RATE VARIABILI PER IMPORTO
Rateazione avvisi bonari pag. 119
SINO 5.000 EURO OLTRE 5.000 EURO
6 RATE TRIMESTRALI 20 RATE TRIMESTRALI
PROCEDURA DI SUPPORTO SU SITO AGENZIA
MANCATO PAGAMENTO RATE
TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA»
Rateazione avvisi bonari pag. 120
X X + 1
In questo periodo si può rimediare a
mancato versamento rata X
senza perdere beneficio rateazione
Sanzioni ordinarie o ravvedimento
MANCATO PAGAMENTO RATE
TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»
Rateazione avvisi bonari pag. 120
X X + 1
Se non si paga rata X in questo periodo
1) Si decade da beneficio rateazione
2) Si decade da beneficio sanzioni ridotte da
bonario
OBBLIGATORIETÀ AVVISO BONARIO
PARERE COSTANTE GIURISPRUDENZA
IN CASO DI NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE NON PRECEDUTA DA AVVISO BONARIO NON E’ POSSIBILE INVOCARE NULLITÀ
CARTELLA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI VIOLAZIONE CONSISTE NEL MANCATO VERSAMENTO TRIBUTO
NON VI SAREBBERO QUESTIONI PROBLEMATICHE DA RISOLVERE SU CONTENUTO DICHIARAZIONE
Rateazione avvisi bonari pag. 121
MANCANZA BONARIO
SENZA BONARIO SI PERDE OPPORTUNITÀ
RIDUZIONE DELLE SANZIONI AD 1/3 VIENE COMUNQUE ACCORDATA
Rateazione avvisi bonari pag. 121
AGGI EQUITALIA?
DIVERSE CONDIZIONI DI RATEAZIONE?
REGOLE COMUNI DI DEFINIZIONE CON PAGAMENTO RATEALESENZA OBBLIGO DI PRESENTARE GARANZIA
ISTITUTI INTERESSATI
Pagamenti in sede di adesione pag. 122
DEFINIZIONE INVITI A COMPARIRE
DEFINIZIONE DEL PVC
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ACQUIESCENZA ALLA PRETESA
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
MECCANISMO GENERALE
Pagamenti in sede di adesione pag. 123
PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI DA DEFINIZIONE
ELEMENTO INDISPENSABILE
INTERO IMPORTO
CONSEGNA A UFFICIO QUIETANZAE MATERIALE RITIRO ATTO
PRIMA RATA
NUMERO DELLE RATE
Pagamenti in sede di adesione pag. 123
PUO’ SCEGLIERE IL CONTRIBUENTE
MA IN RELAZIONE A DEBITO
SINO 51.645,69(50.000 conciliazione)
OLTRE
8 RATE TRIMESTRALI 12 RATE TRIMESTRALI
PERFEZIONAMENTO ACCORDO
Pagamenti in sede di adesione pag. 124
«PATTO» SI CONSOLIDA CON PAGAMENTO 1^ RATA
QUALE GARANZIA PER AGENZIA?
NON E’ PIU’ RICHIESTA POLIZZA FIDEIUSSORIA
INCREMENTO SANZIONI
MANCATO PAGAMENTO RATE
TARDIVITÀ «NON PRECLUSIVA»
Pagamenti in sede di adesione pag. 124
X X + 1
Se non si paga rata X entro termine rata
successiva e si fa ravvedimento operoso
NON C’È DECADENZA DAL PIANO
MANCATO PAGAMENTO RATE
TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»
Pagamenti in sede di adesione pag. 125
X X + 1
Se non si paga rata X in questo periodo
1) Si decade da beneficio rateazione
2) Somme iscritte a ruolo CON SANZIONE
DOPPIA (30 +30%)
MANCATO PAGAMENTO RATE
TARDIVITÀ «PRECLUSIVA»
Pagamenti in sede di adesione pag. 125
Trovarsi in questa situazione all’inizio del piano di rateazione
determina una conseguenza paradossale:
• Si è inteso definire beneficiando della riduzione delle sanzioni
• Si verifica un raddoppio delle sanzioni sulle somme da versare
• Spesso varia drasticamente il calcolo di convenienza effettuato
Riscossione frazionata
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1 ottobre 2011, relativi aiperiodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, divengonoesecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.Il ricorso alla Commissione Tributaria competente non sospende l’esecuzione dell’atto.Le imposte, i contributi ed i premi, nonché i relativi interessi, accertati dall'ufficio manon ancora definitivi sono iscritti nei ruoli a titolo provvisorio, nella misura di 1/3dell’accertato (art.15, D.P.R. n. 602/1973).
Per evitare l’esecuzione frazionata il ricorrente può richiedere la sospensione dell’attoimpugnato alla stessa autorità giudiziaria adita (art. 47, D.Lgs. n. 546/1992).
Requisiti per la sospensione: Fumus boni iuris Periculum in moraLa sospensione ha effetto sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado
pag. 126
Decorso il termine di 60 gg utile ai finidella presentazione del ricorso lesomme divenute esigibili vengono posteprovvisoriamente in riscossione.
Sulla riscossione incidono una serie di termini di sospensione:
RISCOSSIONE FRAZIONATA IN PRIMO GRADO
A) FISSI: 30 gg per l’affidamento in carico
all’Agente della riscossione 180 gg per la sospensione legale
dell’esecuzione
B) EVENTUALI:
46 gg per la sospensione feriale per l’impugnazione
90 gg per la procedura di accertamento con adesione
90 gg per il procedimento di reclamo/mediazione per i procedimenti di valore non superiore a 20.000 euro
Riscossione frazionata pag. 127
RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI
Dopo il giudizio di primo grado il contribuente deve versare in via frazionata gli importiaccertati nell’atto impugnato come disposto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992: per i 2/3 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il
ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e
comunque non oltre i 2/3, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria
regionale.
La sospensione dell’esecuzione dell’atto nei successivi gradi di giudizio non è espressamente prevista nel processo tributario.
Riscossione frazionata pag. 127
La Corte Costituzionale nella sentenza 217/2010, con una lettura costituzionalmenteorientata dell’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, ha ammesso la possibilità di ricorrere alrimedio cautelare ai sensi degli articoli 283 e 373 c.p.c.
Successivamente anche la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “il giudice che hapronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzionepossa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile chel’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua garanzia. La specialità della materiatributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone unarigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e delpericulum in mora” (Cass. sez. trib. n. 2845 del 24/02/2012).
RISCOSSIONE FRAZIONATA NEI SUCCESSIVI GRADI
Riscossione frazionata pag. 128
L’Agente della riscossione procede al recupero coattivo limitatamente alle somme divenute esigibili e maggiorate degli ulteriori importi dovuti a titolo di:
interessi legali, calcolati sulle imposte dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla notifica dell’atto ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973;
interessi di mora, nella misura indicata dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli avvisi di accertamento e fino alla data di effettivo pagamento;
aggio spettante all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999;
rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
Sugli importi divenuti esecutivi il contribuente può richiedere direttamente all’Agentedella riscossione la rateazione del pagamento ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
RISCOSSIONE E RICHIESTA DI RATEAZIONE
Riscossione frazionata pag. 128
CTP Bari, Sentenza n. 14 del 20.02.2013:A seguito di un accertamento irritualmente notificato, l’ente impositore in pendenza digiudizio emette provvedimento di sgravio integrale del ruolo impugnato dalcontribuente. La commissione adita nel dichiarare la cessazione della materia delcontendere condanna per lite temeraria, al risarcimento delle spese patite dalcontribuente, l’ente impositore e il concessionario della riscossione.
CTP Brindisi, Sentenza n. 216 del 22.08.2013:Equitalia notifica intimazione di pagamento per importi non dovuti nonostantel’accoglimento del ricorso già proposto dal contribuente. Il giudice afferma che:“L'Agente della riscossione ha l'obbligo di controllare la regolarità formale esostanziale dei ruoli e di verificare la sussistenza del credito presupposto, ricorrendoanche al potere di autotutela, in caso di prescrizione o decadenza del titolo. In casocontrario si rende responsabile di omessa diligenza e controllo, violando i principi ditrasparenza, coscienza e conoscenza inerenti alla funzione pubblica che esercita.”
RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Riscossione frazionata pag. 129
CTP Reggio Calabria, Sentenza n. 406 del 3.02.2014:“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente laregolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditoreinteressato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
CTR Lecce, Sentenza n. 522 del 27.02.2014Il concessionario della riscossione iscrive il fermo sul veicolo nonostante sia venutotempestivamente a conoscenza della sospensione della esecutorietà della presuppostacartella di pagamento. Il giudice nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso ilfermo precisa: “Nel caso in cui il provvedimento di annullamento in autotutela siaintervenuto ex post, quindi, dopo aver costretto il contribuente ad attivare unprocedimento giudiziale e a sopportarne i relativo costi, nel caso in cui l'uso dellanormale diligenza avrebbe potuto evitarlo con sicure economie di tempo, di atti efinanziarie per tutte le parti processuali sono dovute le spese di lite processuali neiconfronti del contribuente stesso.”
RISCOSSIONE NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
Riscossione frazionata pag. 129
SITUAZIONE LUGLIO 2014
Rateazione cartelle esattoriali pag. 130
PER NUMERO TIPO DI DEBITORE PER IMPORTO
76,9% PERSONE FISICHE 34,1%
23,1% IMPRESE 65,9%
2.400.000 RATEAZIONI 26,6 MILIARDI DI EURO
Nella distinzione tra privati ed imprese si nota una composizione inversamente proporzionale tra il numero delle rateazioni e l’ammontare delle medesime
SITUAZIONE LUGLIO 2014
Rateazione cartelle esattoriali pag. 131
2.400.000 RATEAZIONI 26,6 MILIARDI DI EURO
PERCENTUALE AMMONTARE DEBITO RATEIZZATO
70,8% DEBITI SINO 5.000 EURO (difficoltà economica)
26,2% DEBITI TRA 5.000 E 50.000 EURO (assenza vincoli)
2,9% OLTRE 50.000 EURO (posizioni rilevanti)
PROSPETTIVE FUTURE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 131
RATEAZIONE UNICO MODO PER INCASSARE
«INGOLFAMENTO»MOLTE RATEAZIONI, MOLTO LAVORO
PER EQUITALIA
PROSPETTIVA 2015
CARTELLA CON PIANO DI RATEAZIONE «AUTOMATICO»
SI PAGHERA’ ALLE SINGOLE SCADENZE SENZA RICHIESTA
LE «AVVERTENZE» DELLA CARTELLA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 132
I compensi per il servizio di riscossione rappresentano la remunerazionedelle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio èa carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugliimporti dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica.In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9%, è postointeramente a carico del destinatario della cartella.Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulleulteriori somme aggiuntive.
• Interessi dovuti per mancato pagamento entro 60 giorni da notifica• Misura stabilita ex articolo 30 del D.P.R. 602/1973• Si applicano a partire da data notifica cartella fino a giorno pagamento
AGGI
MORA
PUNTI NODALI DELLA RATEAZIONE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 133
CONDIZIONI PER ACCOGLIMENTO ISTANZA
SITUAZIONI CHE PERMETTONO LA PROROGA
SITUAZIONI CHE DETERMINANO DECADENZA
ULTERIORI DEBITI DOPO AVVIO RATEAZIONE
1
2
3
4
LA RATEAZIONE PIU’ GETTONATA
Rateazione cartelle esattoriali pag. 133
Si deve indicare un motivo ma normalmente non è sindacato
DEBITI SINO 50.000 €
MAX 72 RATE
IMPORTO MINIMO RATA 100 EURO
IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 134
PER I SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA
CONDIZIONE < 1
NU
MER
O R
ATE
IMPORTO SUPERIORE A 50.000 EURO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 134P
REF
EREN
DO
LA
STR
AO
RD
INA
RIA
E’ possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte aruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.1) Se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle
precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50 mila euro, si applicano le regoleper l’accesso semplificato e, quindi, basta la semplice richiesta motivata.
2) Se il nuovo debito non supera i 50 mila euro, ma la somma tra questo e ildebito residuo di precedenti rateazioni sì, sono possibili due strade:- chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito;- chiedere un nuovo calcolo comprensivo del debito non ancora scaduto.
3) Se il nuovo debito supera 50 mila euro, si applica la disciplina prevista per larateazione di tali importi.
NUOVI DEBITI CON RATEAZIONE IN CORSO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 135
PASSAGGIO AL PIANO A 120 RATE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 135
LE MODALITÀ DI PROVA SONO LE MEDESIME DELLA PRIMA RICHIESTA DEL PIANO STRAORDINARIO
LE CONDIZIONI PER LE PROROGHE
Rateazione cartelle esattoriali pag. 136SI
CO
NSI
DER
AN
O P
ER E
VIT
AR
E D
ECA
DEN
ZA
LA DECADENZA DAL BENEFICIO
Rateazione cartelle esattoriali pag. 136
MANCATO PAGAMENTO DI 8 RATE DEL PIANO, ANCHE NON CONSECUTIVE
QUANDO
L’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato “èimmediatamente ed automaticamente riscuotibile in unicasoluzione”, con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa) l’azionedi recupero coattivo delle predette somme.
Art. 19 co. 3 lett. b) del D.P.R. 602/1973.
EFFETTI
OPERA DI DIRITTO
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE
Compensazioni e patologie pag. 137
QUANTITATIVI 700.000 EURO PER ANNO SOLARE
QUALITATIVI • esistenza credito• presentazione dichiarazione (IVA)• visto di conformità (IVA e II.DD.)
SITUAZIONE VS ERARIOASSENZA DI RUOLI SCADUTI E NON PAGATI
PER IMPORTI SUPERIORI A 1.500 EURO
SANZIONI PREVISTE
Compensazioni e patologie pag. 138
30% delle somme
• Se riscontrati in sede di liquidazione (anche ravvedimento)
• In caso di «sforamento» del tetto massimo previsto
Dal 100 al 200%• In caso di utilizzo di crediti inesistenti• 200% se si supera soglia 50.000 euro
per anno solare• 8 anni di tempo per avviso di recupero
Attenzione risvolti penali
PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI
Compensazioni e patologie pag. 138
RUOLI SCADUTI E NON PAGATI
IMPORTO > 1.500 €
NON OGGETTO DI IMPUGNAZIONE
RELATIVI A DEBITI ERARIALI
1. E’ PRECLUSA LA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI SU F24
2. SI PUO’ «SBLOCCARE» LA COMPENSAZIONE SALDANDO IL RUOLO CON COMPENSAZIONE PRESSO EQUITALIA
3. IN CASO DI VIOLAZIONE C’E’ SANZIONE SPECIFICA
PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI
Compensazioni e patologie pag. 139
Debito iscritto a ruolo Compensazione <orizzontale> Sanzione (50 per cento del debito)
€ 25.000 € 25.000 € 12.500
€ 25.000 € 18.000 € 12.500
€ 70.000 € 25.000 € 25.000
La circolare 13/E/2011 applica sempre la misura del 50% del ruolo con il massimo delle somme effettivamente compensate
DUBBI SULLA SANZIONE
PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI
Compensazioni e patologie pag. 139
La norma, invece, fa esplicito riferimento al tetto massimo del 50% delle somme utilizzate in compensazione
Debito iscritto a ruolo Compensazione <orizzontale> Sanzione (50 per cento del debito)
€ 25.000 € 25.000 € 12.500
€ 25.000 € 18.000 € 9.000
€ 70.000 € 25.000 € 12.500
DUBBI SULLA SANZIONE
EFFETTUAZIONE COMPENSAZIONE
Compensazioni e patologie pag. 140
SEGNALIAMO COMPENSAZIONE
MODELLO F24 ACCISE
R VR RUOL ------------- ---------------------
METODO PER BLOCCARE ESECUZIONE
Sospensione cartelle pag. 141
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
RICEVE APPOSITA ISTANZA DAL CONTRIBUENTE
BLOCCA OGNI AZIONE FINALIZZATA ALLA
RISCOSSIONE
ATTENZIONE AGLI ABUSI!
QUANDO E COME SI AGISCE
Sospensione cartelle pag. 142
RICEZIONE ATTO TERMINE ULTIMO
Se non si provvede in questo lasso temporale,
la domanda è da considerarsi inammissibile
2 modalità
1. Cartacea (manuale, posta, mail)
2. Telematica (procedura sito Equitalia)
CONTENUTO ISTANZA
Sospensione cartelle pag. 142
AUTOCERTIFICAZIONEconsapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R.
445/2000 (in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi) ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sotto la propria responsabilità
• prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
• provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;• sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;• sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto
o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
• pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
• qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso
MOTIVAZIONE
DOCUMENTI IN
PDF A SOSTEGNO
RICHIESTA
EFFETTI IN CAPO AGLI ENTI
Sospensione cartelle pag. 143
RICEZIONE ISTANZA
INVIO ENTE
COMUNICAZIONE ESITO
ESTINZIONEDEBITO
10 GIORNI 60 GIORNI
220 GIORNI
ANALISI E PRIMA ISTRUTTORIA SU MERE
FORMALITA’
VERIFICA E RISPOSTA CON ANALISI NEL
MERITO
COMUNICA ESITO VERIFICA
IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE DI 220 GIORNI LA PARTITA VIENE STORNATA E L’ENTE CREDITORE PERDE
DIRITTO DI RECUPERARE SOMME
QUANDO SI PUO’ UTILIZZARE UTILMENTE
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1) ATTIVATA RATEAZIONE SU AVVISO BONARIO
2) COMMESSE IRREGOLARITÀ SENZA AVVEDERSI DELLA DECADENZA,
CONTINUANDO A PAGARE LE RATE
3) VIENE ISCRITTA A RUOLO LA SOMMA, SENZA TENERE CONTO DI
PAGAMENTI EFFETTUATI MEDIO TEMPORE
4) BISOGNEREBBE RECARSI ALL’UFFICIO E CHIEDERE LO SGRAVIO
5) MOLTO PIÙ SEMPLICE INVIARE COMUNICAZIONE
Sospensione cartelle