21
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERALI, STORICO- FILOSOFICI E GIURIDICI Relazione per il Corso di Diritto Penale progredito nel Corso di Laurea in Giurisprudenza, LMG-01 A.A. 2016/2017 27 aprile 2017 IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE SURROGAZIONE DI MATERNITÁ A cura di: Ilaria Pofi Relatori: Dott.ssa Marinella Bosi Prof. Carlo Sotis

IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERALI, STORICO-

FILOSOFICI E GIURIDICI

Relazione per il Corso di Diritto Penale progredito

nel Corso di Laurea in Giurisprudenza, LMG-01

A.A. 2016/2017

27 aprile 2017

IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE

SURROGAZIONE DI MATERNITÁ

A cura di:

Ilaria Pofi

Relatori:

Dott.ssa Marinella Bosi Prof. Carlo Sotis

Page 2: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

2

Indice

1. Surrogazione  di  maternità  all’estero  ed  incertezza  giuridica  in  Italia ............................ 3

1.1. Fenomenologia e difficoltà di qualificazione ................................................................ 3

2. Controversa  applicabilità  dell’art.  567  co.  2  c.p. .............................................................. 4

2.1. Struttura della fattispecie ex art. 567 co. 2 c.p. ............................................................. 4

2.2. Il  momento  di  perfezionamento  del  reato  e  l’efficacia  della  trascrizione:  dichiarativa  o

costitutiva?. ........................................................................................................................ 6

2.3. La  contrarietà  all’ordine  pubblico  come  limite  alla  trascrizione  e  la  conformità  del  

certificato di nascita alla lex loci .......................................................................................... 8

2.4. Il problema della proporzionalità della pena (C. Cost. 236/2016) .............................. 10

3. La   riqualificazione   giuridica   del   reato   ai   sensi   dell’art.   495   co.   2   n.   1   c.p.   e  

l’orientamento  della  giurisprudenza  nazionale   ............................................................. 13

3.1. Elementi  della  fattispecie  di  cui  all’art.  495  co.  2  n.1  c.p. .......................................... 13

3.2. Le  falsità  inoffensive  in  caso  di  trascrizione  dell’atto  formato  all’estero ..................... 16

3.3. L’operatività  della  scriminante  dell’art.  51  c.p.  e  della  circostanza  attenuante  dell’art.

62 co. 1 n. 1 c.p. .............................................................................................................. 17

3.4. La giurisprudenza italiana si adegua ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo   ........................................................................................................................ 18

4. Bibliografia ..................................................................................................................... 21

Page 3: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

3

1. Surrogazione  di  maternità  all’estero  ed incertezza giuridica in Italia

1.1. Fenomenologia e difficoltà di qualificazione

Il fenomeno del turismo c.d. procreativo ha assunto negli ultimi anni particolare rilievo. Con tale

locuzione  si  fa  riferimento  al  comportamento  di  coppie  di  coniugi  italiani  che  si  recano  all’estero,  in  

particolare in Ucraina, per realizzare una surrogazione di maternità. Pratica procreativa in virtù

della quale due persone unite da un legame affettivo ed impossibilitate ad avere figli si rivolgono ad

una donna estranea alla coppia, affinché questa si presti a portare avanti una gestazione per loro

conto, affidandogli il neonato dopo il parto.

La surrogazione effettuata in uno Stato in cui questa pratica è lecita (ad esempio in Ucraina),

permette   l’attribuzione   del   nato   alla   coppia   c.d.   committente,   non   solo   in   via   di   fatto,  ma   anche  

tramite   l’assunzione   giuridica, da parte della coppia, dello stato di genitori. Successivamente, al

rientro in Italia, viene richiesta dalla coppia committente la trascrizione del certificato di nascita

ucraino  all’interno  dei  registri dello stato civile nazionale.

I molteplici casi giurisprudenziali mostrano che le modalità con cui si richiede la trascrizione

dell’atto  possono  essere  molto  diverse  tra   loro:  semplice  richiesta  di   trascrizione  dell’atto  formato  

all’estero,  presentazione  di  falsi  documenti  all’ufficiale  di  stato  civile italiano, affermazione che la

donna committente abbia partorito il bambino. In generale, tali comportamenti, nelle loro diverse

sfaccettature, creano non pochi dubbi in punto di rilevanza del fenomeno ex art. 567 co. 2 c.p.,

norma che sanziona il reato di alterazione di stato. Vengono in rilievo anche dubbi di applicabilità

dell’art.   495   c.p.,   il   quale   punisce   il   reato   di   falsa   attestazione   o   dichiarazione   a   un   pubblico  

ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri.

Ciò è dovuto principalmente a due ordini di motivi.

In primo luogo la mancanza di un quadro europeo ed internazionale univoco lascia agli Stati un

ampio margine discrezionale in ordine al riconoscimento della liceità della pratica. In Italia vige un

espresso divieto di  surrogazione  di  maternità,  previsto  dall’art.  12  co.  6  L.  40/2004,  ma in Ucraina,

Russia, Stati Uniti e in numerosi altri Stati la pratica è, invece, legittima.

In   secondo   luogo,   l’assenza   in   Italia   di   una   legislazione   specifica   sulla genitorialità a seguito di

surrogazione di maternità commessa all’estero  non permette di affermare con sicurezza la validità

della  trascrizione  e,  di  conseguenza,  l’insussistenza  del  reato di alterazione di stato.

Le ambiguità interpretative sorte a seguito della questione hanno dato inizio ad un dibattito che ha

visto contrapporsi giurisprudenza e dottrina, giungendo spesso a soluzioni divergenti. Per

comprendere  tale  dibattito,  è  fondamentale  esaminare  i  problemi  di  applicazione  dell’art.  567  co.  2  

c.p.,  nonché  dell’art.  495 co. 2 n. 1 c.p.

Page 4: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

4

Oltre   all’esame  del   progressivo   sviluppo  delle   correnti   giurisprudenziali e dottrinali, è necessario

analizzare alcuni casi   concreti,   per   valutare   l’integrazione   delle   due   fattispecie di reato prese in

considerazione.

2. Controversa applicabilità  dell’art.  567  co. 2 c.p.

2.1. Struttura della fattispecie ex art. 567 co. 2 c.p.

Il comma  2   dell’art.   567   c.p.   punisce «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo

stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità».

L’interesse   tutelato  dalla   norma   incriminatrice  è   quello   relativo  allo   stato  di   filiazione,   rispetto  al  

quale si individuano due momenti diversi: il primo legato allo sviluppo della personalità e ai

rapporti familiari, il secondo connesso alle situazioni giuridiche che ne derivano1.

Alla realizzazione di una singola condotta corrispondono due eventi: la formazione di un atto di

nascita  falsato,  e  l’attribuzione  di  uno  status filiationis falso2.

I principali problemi di sussunzione  del   comportamento  di  chi   richiede   la   trascrizione  dell’atto  di  

nascita straniero si pongono perché l’art. 567 co. 2 c.p. parla esclusivamente di «formazione

dell’atto di nascita», non anche di trascrizione dell’atto  di  nascita all’interno  dei  pubblici registri3,

ma di tale profilo tratteremo più a fondo nel paragrafo seguente.

Elemento   necessario   ai   fini   dell’integrazione   della   fattispecie   è   la capacità della condotta di

riflettersi  sulla  formazione  dell’atto,  non  rilevando  condotte successive alla stessa4.

La  giurisprudenza  osserva  come,  ai  fini  della  configurabilità  del  delitto  di  cui  all’art.  567  co.  2  c.p.,  

sia  necessaria  un’attività  materiale  di  alterazione  di  stato  che  costituisca  un  quid pluris rispetto alla

mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi  per  l’idoneità  a  creare  una  falsa  attestazione,  attribuendo  al  

figlio  una  diversa  discendenza,  a  causa  dell’indicazione  di  un  genitore  diverso  da  quello  naturale5.

Altro  elemento  necessario  della  fattispecie  è  l’induzione  in  errore  come  conseguenza della condotta.

Nel  caso  in  cui  il  falso  non  abbia  la  capacità  di  indurre  in  errore  l’organo  chiamato alla trascrizione

viene meno un fattore essenziale del reato, così da renderlo inconfigurabile6.

1 Cassazione Penale, sez. VI, 26/02/2016 n. 8060. 2 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 21, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 3 Ibidem. 4 Queste  ultime  potrebbero  al  più  rientrare  nella  previsione  dell’art.  495  c.p.  (falsa  attestazione  o  dichiarazione  a  un  pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri). 5 Cassazione Penale, sez. V, 05/04/2016 n. 13525, in Giurisprudenza Penale Web, 6 maggio 2016 e Cassazione Penale, sez. VI, 17/09/2014 n. 47136). In tal senso anche Cassazione Penale, sez. VI, 05/05/2008 n. 35806. 6 Cassazione Penale, sez. VI, 26/02/2016 n. 8060.

Page 5: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

5

In tal senso si è pronunciata, ad esempio, la Corte di Cassazione in una decisione riguardante un caso in cui erano due le

richieste di trascrizione da parte dei committenti: la prima rassegnante i due imputati come genitori del bambino, la

seconda effettuata dal solo marito, indicante   l’ascrivibilità   della gestazione ad altra donna non identificata, nonché

l’assenza   di   legame   biologico   con   la   moglie.   L’ufficiale   di   stato   civile   aveva   comunque   deciso   di   procedere   alla  

trascrizione   del   certificato   di  nascita.  La  Corte  ha   perciò   ritenuto   che   l’organo   competente non poteva dirsi in alcun

modo tratto in errore, dal momento che la sua decisione era stata assunta nella consapevolezza di una distonia rispetto

alla discendenza naturale del bambino dalla madre. Tale circostanza depotenziava integralmente la forza del falso7.

Infatti, il comportamento degli imputati è stato considerato tale da neutralizzare la forza decettiva della non coincidenza

al   vero   dell’atto   di   nascita8. La circostanza che, del tutto autonomamente,   l’ufficiale   avesse deciso di procedere

ugualmente alla trascrizione dell’atto   di   nascita, non poteva ricadere, sul piano della responsabilità penale, sugli

imputati9.

In  ordine  all’elemento  soggettivo richiesto dalla fattispecie, si ritiene sufficiente la sussistenza del

dolo generico10, ossia la rappresentazione e volizione del fatto tipico descritto dalla norma

incriminatrice.

La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciarsi su un caso in cui era certo il ricorso alla

fecondazione eterologa, e contestualmente alla surrogazione di maternità, ha affermato che

presupposto  logico  dell’elemento  del  dolo  generico  è  la  circostanza  che  la  coppia  sia  a  conoscenza  

del fatto che il bambino non è figlio né genetico né biologico della moglie: conoscenza

difficilmente revocabile in dubbio11.

Per  comprendere  meglio  come   la  giurisprudenza  accerti   la   sussistenza  dell’elemento  soggettivo  si  

può considerare anche un caso ulteriore, nel quale i giudici di legittimità hanno ritenuto di dare

rilievo  alla   “buona   fede”  dei  genitori.  La  Corte  di  Cassazione ha infatti escluso la sussistenza del

dolo generico nel caso in cui i minori figuravano nel certificato di nascita quali figli della coppia,

con  l’indicazione  della  moglie  quale  loro  madre,  seppure – in effetti – solo sociale e non biologica.

Di conseguenza la stessa Corte ha reputato ragionevole il dubbio che gli imputati avessero, in buona

fede, ritenuto di essere legittimati ad avviare le procedure di trascrizione12.

Conformemente a tale impostazione, invece, il Tribunale di Brescia ha ammesso la ricorrenza del

dolo generico in un procedimento in cui appariva certo che gli imputati fossero consapevoli della

7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Cassazione, sez. VI, 12/02/2003 n. 17627. 11 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 15, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 12 Cassazione Penale, sez. VI, 17/11/2016 n. 48696, http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13551#.WO6S3IjyhPY .

Page 6: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

6

falsità della dichiarazione relativa alla discendenza dalla madre dei nati, ma vollero comunque

effettuare la falsa dichiarazione. Essi erano infatti   in   grado   di   prevedere   l’evento   di   attribuire   ai  

bambini uno stato civile diverso da quello che sarebbe spettato loro secondo natura13.

2.2. Il  momento   di   perfezionamento   del   reato   e   l’efficacia   della   trascrizione:   dichiarativa   o  

costitutiva?

Come accennato, per valutare la configurabilità del delitto di alterazione di stato è necessario

considerare quando il reato effettivamente si perfezioni. Il comma 2 dell’art.  567  c.p.  fa  riferimento  

«alla formazione di un atto di nascita»: occorre dunque esaminare quando si esaurisca il momento

di «formazione».

In particolare, è controverso se la trascrizione dell’atto   contenga tale momento formativo. Ciò

dipende dal valore che viene accordato all’efficacia   della   trascrizione: a seconda infatti che le si

conferisca valore dichiarativo (c.d. di mera pubblicità), o valore costitutivo, si giungerà a due

conclusioni diametralmente opposte.

A fronte di una tesi dottrinale14, minoritaria in giurisprudenza15,  secondo  cui  la  trascrizione  dell’atto  

di nascita non avrebbe efficacia   costitutiva,  ma   solo   di  mera   pubblicità,   essendo   l’atto  originario  

quello produttivo di effetti, la giurisprudenza maggioritaria propende per una soluzione di segno

opposto.

La giurisprudenza maggioritaria ha infatti ritenuto che il reato si realizzi con la registrazione

dell’atto   stesso,   dal   momento   che   la   condotta   di   alterazione   di   stato   presuppone   la   registrazione  

anagrafica in Italia, risultando indefettibilmente collegata a questo momento la nascita delle

situazioni  giuridiche  che  l’ordinamento riconosce in presenza dello stato di filiazione16. Ancora, la

giurisprudenza evidenzia come la dichiarazione tesa ad ottenere la trascrizione sia per sua natura

destinata  ad  esplicare   il  suo  pieno  valore  giuridico  solo  pervenendo  all’ufficiale  di  stato  civile del

comune   di   residenza,   ravvisando   nel   funzionario   d’ambasciata   soltanto   un  mezzo   per   l’invio   del  

modulo stilato e della documentazione allegata17.

13 Tribunale di Brescia, sez. II penale, 26/11/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 marzo 2014, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1394865082TRIBUNALE_BRESCIA_FECONDAZIONE.doc.pdf . 14 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1541 e 1558. 15 M. WINKLER, Una  nuova  pronuncia  su  surrogazione  di  maternità  all’estero  e  falsa  dichiarazione  in  atti  dello  stato  civile in una sentenza del Tribunale di Milano, Trib. Milano 08/04/2014 G.U.P. Mastrangelo, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 aprile 2014, p. 2, http://www.penalecontemporaneo.it/d/2989-una-nuova-pronuncia-su-surrogazione-di-maternita-all-estero-e-falsa-dichiarazione-in-atti-dello-sta . 16 Cassazione Penale, sez. VI, 26/02/2016 n. 8060. 17 Tribunale di Varese, 08/10/2014, G.U.P. Stefano Sala, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1418428487Trib._Varese_8_ottobre_2014.pdf .

Page 7: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

7

Si deve infatti considerare che un atto di nascita rilevante per il diritto italiano non esiste fino al

momento  dell’iscrizione  o  della  trascrizione,  e  che tale inserimento postula vi sia stato un controllo

da  parte  dell’ufficiale  di   stato  civile18. Solo in tale momento “si forma”,   infatti,   l’atto,   inteso  non  

come documento cartaceo, ma come fatto che attribuisce uno status giuridico. Ne consegue che,

prima  del  vaglio  dell’ufficiale  di  stato  civile,  un  atto  di  nascita  formato  all’estero  non  può  ritenersi  

rilevante per il nostro ordinamento19.

Può, infine, segnalarsi come una tesi dottrinale20 affermi che risulterebbe problematico postulare

l’esistenza  di  uno   iato  temporale  e   spaziale   tra  atto  di   nascita  e  attribuzione  dello   stato:  non  pare  

cioè  possibile  sostenere  che  essendosi  l’atto  formato,  ad  esempio,  in  Ucraina,  e  soltanto  trascritto  in  

Italia, non si determini la consumazione del reato da parte di coloro che appaiono come genitori.

Secondo questa dottrina, una simile interpretazione creerebbe dei “vuoti di tutela, ammettendo uno

spazio   di   ingiustificata   immunità   in   contrasto   con   l’art.   3   Cost.”21. Tali vuoti di tutela si

verificherebbero, ad esempio, rispetto al caso in cui il figlio non abbia legame né genetico né

biologico con alcuno dei genitori c.d. committenti,   nonché   rispetto  all’attività   tesa  a   sollecitare   la  

trascrizione  dell’atto  svolta dalla coppia22. Nel caso in cui si ammettesse un’efficacia  di  c.d.  mera  

pubblicità  della   trascrizione  dell’atto  di   nascita,   risulterebbero sanzionate, sempre secondo questa

dottrina, soltanto le condotte poste in essere interamente in Italia.

Tuttavia, non  si  può  affermare  l’esistenza  di  una  “ingiustificata  immunità”  solo  perché  una  condotta  

non  è  punita,  e,  quindi,  non  è  corretto  desumere  una  “ingiustificata  immunità”  in  contrasto  con  l’art.  

3 Cost. sulla base di tali considerazioni. Infatti, è ben possibile che tali condotte restino fuori

dall’ambito   di   applicazione   dell’art.   567   co.   2   c.p.,   potendo   trattarsi   di   condotte non penalmente

rilevanti o penalmente rilevanti, ma ad altro titolo.

Prescindendo da tale impostazione dottrinale, appare comunque logicamente più corretto ritenere

che   il  momento   di   formazione   dell’atto   si   esaurisca   con   il   vaglio   e   la   conseguente   sottoscrizione  

dell’atto  da  parte  dell’ufficiale  di  stato  civile  italiano.

18 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 22, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 19 Ibidem. 20 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 22 e 23, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 21 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 23, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 22 Ibidem.

Page 8: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

8

2.3. La   contrarietà   all’ordine   pubblico   come   limite   alla   trascrizione e la conformità del

certificato di nascita alla lex loci

Si   è   dibattuto   se,   ai   fini   dell’integrazione   del   reato   di   cui   all’art.   567   co.   2   c.p.,   possa   rilevare  

l’elemento   della   contrarietà   all’ordine   pubblico   della   trascrizione   dell’atto   di   nascita   formato

all’estero.  L’art.  18  del  D.P.R  396/2000 prevede, infatti, che non possono essere trascritti gli atti

contrari  all’ordine  pubblico.

La giurisprudenza di legittimità civile si è divisa sul significato del carattere  dell’ordine  pubblico,  

ed in particolare se questo debba ritenersi interno o internazionale. Un primo orientamento della

Corte di Cassazione civile23 ha infatti affermato che il concetto di ordine pubblico rilevante appare

quello funzionale alla coerenza  interna  dell’ordinamento,  e  che,  quindi, comprende anche principi e

valori esclusivamente interni, ma comunque fondamentali24. Altra parte della giurisprudenza di

legittimità civile25 ha invece sostenuto che,   ai   fini   del   diritto   internazionale   privato,   l’ordine  

pubblico che viene in rilievo è quello internazionale, inteso come complesso di principi

fondamentali   caratterizzanti   l’ordinamento   interno   in   un   determinato   periodo   storico   e   fondati   su  

esigenze  di  tutela  di  diritti  fondamentali  dell’uomo  comuni  ai diversi ordinamenti nazionali26.

La giurisprudenza penale, tuttavia, attenua la rilevanza della questione. Essa, infatti, argomenta che

la contrarietà all’ordine  pubblico  non  varrebbe  ad  integrare  il  reato  di  alterazione  di  stato:  si  tratta  

infatti di un limite che astrattamente attiene non al momento   genetico   di   formazione   dell’atto,  

quanto   piuttosto   a   quello   successivo   dell’eventuale recepimento. Inoltre, è necessario considerare

che  contrarietà  di  un  atto  all’ordine  pubblico  e  sua  falsità  sono concetti diversi. La prima riguarda il

contrasto tra  il  contenuto  dell’atto  ed  i  principi  del  diritto  interno  (od  internazionale,  comunque  lo  si  

voglia intendere) ritenuti fondamentali; la seconda invece attiene alla corrispondenza tra

dichiarazione fatta e realtà. Ne consegue che la non trascrivibilità per  contrarietà  all’ordine  pubblico  

non può retroagire ad inficiare la validità di un atto formatosi conformemente alla lex loci27. Quindi,

la  trascrizione  di  un  atto  di  nascita  può  essere  contraria  all’ordine  pubblico,  ma  non  per  questo  l’atto  

è falso.

Ultimo fattore da tenere in considerazione in questo dibattito è la necessità di una lettura

“convenzionalmente”   orientata   della   normativa   italiana   sul   riconoscimento   degli   atti   dello   stato  

23 Cassazione Civile, sez. I, 11/11/2014 n. 24001. 24 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 17, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 25 Cassazione Civile, sez. III, 22/08/2013 n. 19405. 26 Tribunale di Milano, sez. V penale, 15/10/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 febbraio 2014, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1392834706TRIBUNALE_MILANO_FECONDAZIONE.pdf . 27 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1559.

Page 9: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

9

civile, alla luce delle previsioni della Convenzione europea dei diritti  dell’uomo  e  delle  pronunce  

della  Corte  Edu.  Tale   lettura   induce  a   ritenere  che   il   limite  dell’ordine  pubblico  non  possa  essere  

considerato   un   ostacolo   alla   trascrizione   di   un   atto   di   nascita   validamente   formatosi   all’estero   a  

seguito di surrogazione di maternità28.

Occorre infatti chiarire, come è stato rilevato in dottrina, che la genitorialità, ad oggi, è un concetto

non meramente descrittivo, ma normativo29. Ciascun ordinamento può scegliere quindi a quale

legame dare valore al fine di ritenere sussistente un rapporto di genitorialità30. Il medesimo

certificato di nascita può risultare dunque “vero” per il diritto ucraino, ma non per quello italiano.

La   sua   falsità   è   causata   dall’attestazione   di   uno   stato   civile   del   nato,   in   particolare   il   suo   essere  

figlio della madre sociale, derivante da un legame diverso da quello – uterino – al quale la

normativa italiana conferisce invece rilievo ai  fini  dell’attribuzione  dello status genitoriale31. L’atto  

ucraino opera in forza di una finzione legislativa, per la quale una norma consente, a determinate

condizioni, di sancire la validità di un atto che si basi su un presupposto fattuale “falso”32. Tuttavia,

per il diritto italiano, lo stato di figlio nato nel matrimonio postula dei precisi presupposti fattuali

che devono necessariamente ricorrere33.

Tali riflessioni inducono ad interrogarsi sul rilievo della conformità del certificato di nascita alla lex

loci.

Si è detto a proposito che un’impostazione  basata  sul  carattere  assorbente  della  lex loci apparirebbe

errata, in quanto non permetterebbe di dare il dovuto rilievo al divieto di surrogazione di maternità

cui  all’art.  12  co. 6 L. 40/200434.

La giurisprudenza ha, tuttavia, mostrato di accordare  particolare  forza  all’elemento  della  conformità  

alla lex loci. La Corte di Cassazione ha infatti espressamente previsto che un certificato di nascita

non   integri  una  “falsa”  certificazione  o  attestazione,   là  dove  risulti,  di  contro,  conforme  alla   legge

28 T. TRINCHERA, Maternità  surrogata  all’estero  e  responsabilità  penale:  il  dibattito  prosegue  con  una  sentenza  del  Tribunale di Varese che si adegua ai principi espressi dalla Corte Edu e assolve gli imputati, in Diritto Penale Contemporaneo,17 dicembre 2014, p. 7, http://www.penalecontemporaneo.it/d/3546-maternita-surrogata-all-estero-e-responsabilita-penale-il-dibattito-prosegue-con-una-sentenza-del-t . 29A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1556. 30 Ibidem. 31 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1556 e 1557. 32 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 8, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf . 33 Ibidem. 34 C. TRANQUILLO, Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, 17 novembre 2015, p. 9, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1447320070TRANQUILLO_2015.pdf .

Page 10: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

10

del luogo nel quale si è formato. Ne discende che tale certificato non può essere considerato

ideologicamente falso, escludendo il reato ex art. 567 co. 2 c.p.35.

Conformemente a tali assunti, quindi, è stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti di una

coppia che aveva fatto ricorso sia alla donazione di ovocita, sia alla maternità surrogata, realizzando

una pratica che non è consentita nemmeno secondo la legge ucraina. In questo caso, i certificati di

nascita risultavano ideologicamente falsi anche secondo la normativa stessa di quel Paese, con la

conseguenza che si è ritenuto integrato il reato di alterazione di stato36.

Ultimo elemento da tenere in considerazione è il richiamo che la stessa legge italiana fa al rispetto

della lex loci.  L’art.  15  D.P.R.  396/2000  stabilisce  infatti  che  le  dichiarazioni  di  nascita  effettuate  da  

cittadini  italiani  all’estero  devono  farsi  secondo  le  norme  stabilite  dalla  legge  del  luogo  alle  autorità  

competenti. Il rinvio alla lex loci operato dallo stesso ordinamento interno impone, pertanto, il

rispetto della legge del luogo, che vieta alla donna committente – dopo la sottoscrizione del

contratto di maternità surrogata – di sottrarsi alla responsabilità genitoriale conseguente, alla luce

del principio di responsabilità procreativa37.

2.4. Il problema della proporzionalità della pena (C. Cost. 236/2016)

Occupandoci della rilevanza della   trascrizione   dell’atto   di   nascita formato   all’estero   a   seguito   di  

surrogazione di maternità, è da rilevare una importante pronuncia della Corte Costituzionale, che ha

dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  567  co.  2  c.p.,  per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.,

nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di

quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci

anni.

La Corte, nelle sue argomentazioni, muove   dal   riconoscimento   delle   trasformazioni   dell’assetto  

normativo,   tecnico   e   scientifico,   le   quali   hanno   determinato   un’accresciuta   facilità  

dell’accertamento  della  paternità  e  della  maternità  naturale,  grazie  ai  progressi  tecnico-scientifici e

alla  possibilità  di  accesso  all’esame  del  DNA38. Tuttavia, la Corte chiarisce che tali trasformazioni

non hanno, di per se stesse, la capacità di alleggerire, nella percezione comune, la gravità della

35 Cassazione penale, sez.VI, 17/11/2016 n. 48696, http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13551#.WO6S3IjyhPY , «Essi non costituiscono il frutto di un’attività  decettiva,  né  possono  ritenersi  comunque  ideologicamente  falsi,  in  quanto  risultano  essere  stati  validamente  formati  nel  rispetto  della  legge  del  Paese  di  nascita  dei  bambini  …  di  tal  che,  ai  fini  del  rilascio dei certificati di nascita in tale Paese, i due imputati non avevano bisogno di porre in essere alcun artificio o raggiro». 36 Tribunale di Brescia, sez. II penale, 26/11/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 marzo 2014, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1394865082TRIBUNALE_BRESCIA_FECONDAZIONE.doc.pdf . 37Tribunale di Milano, sez. V penale, 15/10/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 febbraio 2014, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1392834706TRIBUNALE_MILANO_FECONDAZIONE.pdf . 38 Corte Costituzionale, 21/09/2016 n. 236.

Page 11: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

11

condotta  punita  e  l’allarme  sociale  conseguente39. Infatti, la possibilità di ricorrere a nuove tecniche

di accertamento della genitorialità non è in grado di diminuire il disvalore della condotta sanzionata

dalla   disposizione   censurata,   per   la   semplice   ragione   che   la   vittima   dell’eventuale   reato   di  

alterazione di stato potrebbe non nutrire mai quel dubbio sulle proprie origini, che, solo, potrebbe

indurla a ricorrere ad indagini genetiche40.

La Corte ha invece ritenuto fondata la questione in virtù della manifesta sproporzione della cornice

edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita41. In primo

luogo, la Corte richiama il principio di proporzionalità della pena, ricavato dal combinato disposto

degli artt. 3 e 27 Cost., che conduce a negare legittimità alle incriminazioni che, anche se

presumibilmente idonee a raggiungere finalità di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni

all’individuo   ed   alla   società   sproporzionatamente   maggiori   dei   vantaggi   ottenuti   da   quest’ultima  

con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni42. Tale principio, peraltro, è oggi

espressamente   riconosciuto  all’interno  del  diritto  europeo43. Il principio in questione, prosegue la

Corte, opera come limite alla potestà punitiva statale, esigendo una pena adeguata alla effettiva

responsabilità   personale,   ed   in   grado   di   essere   percepita   come   “giusta”   reazione   all’illecito  

commesso   dall’autore44. Infatti, laddove la proporzione tra sanzione ed offesa difetti

manifestamente, perché alla carica offensiva della condotta descritta dalla fattispecie normativa il

legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, ne discenderà

automaticamente una compromissione originaria del processo rieducativo, al quale il reo tenderà a

non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta,

del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espresso45.

La Corte ritiene che una tale situazione si verifica in relazione alla cornice edittale prevista dalla

norma censurata, dal momento che la fattispecie normativa in questione comprende anche condotte

che complessivamente non pregiudicano gli interessi morali e materiali del neonato, potendo il reato

essere  commesso  da  chi   sia  animato  dallo  scopo  di   favorire,  e  non  di  pregiudicare,   l’interesse  del  

neonato medesimo, ed in particolare dallo scopo di attribuire,   anche   se   in   un’ottica   scorretta, un

39 Ibidem. 40 Ibidem. 41 Ibidem. 42 Corte Costituzionale, 22/07/1994 n. 341, e Corte Costituzionale 18/07/1989 n. 409. 43 F. VIGANÒ, Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della pena, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016, p. 3, http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena . 44 Ibidem. 45 Corte Costituzionale, 15/11/2012 n. 251 e Corte Costituzionale, 23/03/2012 n. 68.

Page 12: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

12

legame familiare ad un neonato, che altrimenti ne resterebbe privo46. Di  conseguenza,  l’inflizione  di  

una pena elevata – comunque superiore al limite entro il quale è consentita la sua sospensione

condizionale – a chi abbia compiuto una simile condotta violerebbe il principio della

proporzionalità della pena, frustrandone la finalità rieducativa47.

Solamente   a   questo   punto,   una   volta   accertata   l’intrinseca   sproporzione   del   quadro   sanzionatorio

previsto   dal   legislatore,   la   Corte   prende   in   considerazione   l’elemento   del   tertium comparationis,

rappresentato da condotte criminose poste a tutela dello stesso o di beni giuridici contigui, e di

disvalore comparabile a quello del reato in esame: la Corte lo individua, nel caso concreto, nello

stesso   primo   comma   dell’art.   567   c.p.48. Nella sentenza si precisa, tuttavia, che la ratio della

decisione risiede non nella irragionevole disparità di trattamento tra le due ipotesi sanzionatorie di

cui al primo   e   al   secondo   comma   dell’art.   567   c.p.,   bensì   nell’intrinseca   sproporzione   del  

trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità dei fatti previsti dal secondo comma49. Il ruolo del

tertium è, dunque, solo quello di costituire un punto di riferimento per la sostituzione della cornice

edittale dichiarata incostituzionale50. La Consulta riconosce che le due fattispecie di cui al primo e

al  secondo  comma  dell’art.  567  c.p.  non  sono  identiche,  né  possiedono  lo  stesso  disvalore,  potendo  

in realtà argomentarsi che i fatti previsti dal primo comma siano anche più gravi51. Dal momento

però che entrambe sono poste a tutela del medesimo bene giuridico, distinguendosi esclusivamente

per   le  modalità   esecutive,   l’equiparazione  del  quadro  sanzionatorio  previsto  dal  primo  comma ad

entrambe  le  ipotesi  appare  l’unica  soluzione  che  permetta  al  giudice  di  commisurare  una  pena  non  

più  sproporzionata  per  eccesso  all’effettivo  disvalore  del  fatto52 e, dunque, adeguata alle circostanze

concrete del fatto.

La valutazione della Corte è costituita, quindi, da due momenti fondamentali. Il primo è

l’individuazione,   all’interno   della   fattispecie   astratta,   di   classi   di   ipotesi (c.d. sottofattispecie)

caratterizzate da un disvalore particolarmente tenue, per ragioni oggettive o, come in questo caso,

soggettive53. Successivamente, la Corte valuta se, guardando alla pena minima prevista dal

46 F. VIGANÒ, Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della  pena, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016, p. 4, http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena . 47 Ibidem. 48 Ibidem. 49 Ibidem. 50 Ibidem. 51 F. VIGANÒ, Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della  pena, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016, p. 5, http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena . 52 Ibidem. 53 F. VIGANÒ, Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della  pena, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016, p. 7, http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena .

Page 13: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

13

legislatore, e tenuto conto delle attenuanti eventualmente applicabili, il giudice si trovi vincolato ad

irrogare, anche per i fatti concreti riconducibili alle sottofattispecie ipotizzate, una pena

manifestamente eccessiva rispetto alla gravità del fatto54.

La sentenza 236/2016 svincola, dunque, la valutazione sulla proporzionalità della pena dalla

necessaria individuazione di un tertium comparationis caratterizzato da identico disvalore, ed

irragionevolmente sottoposto ad un trattamento sanzionatorio diverso55.

La decisione della Corte si pone in totale armonia con una sua precedente pronuncia, dichiarativa

dell’illegittimità   dell’automatismo   nell’applicazione   della sanzione accessoria della perdita della

potestà genitoriale per il delitto di alterazione di stato (art. 569 c.p.)56. La Consulta argomenta che,

da  un  lato,  la  potestà  genitoriale  è  un  bene  riferibile  al  minore,  più  che  al  titolare,  e,  dall’altro,  che

l’interesse   del   minore   nel   caso   concreto   deve   essere   il   criterio   di   decisione   prevalente   in   ogni  

fattispecie57. La norma censurata è irragionevole perché «statuisce la perdita della potestà sulla base

di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento,

nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in

ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta

applicazione appunto a tutela di quell'interesse»58.   L’applicazione   della   pena   accessoria   della  

perdita della potestà genitoriale diventa quindi facoltativa, perché  è  evidente  che   la  vera  “pena”  è  

proprio quella accessoria, e che spesso a risentirne di più è il neonato. La sentenza 236/2016 sembra

essere sorretta, almeno in parte, dalle stesse considerazioni.

3. La riqualificazione giuridica del reato ai sensi  dell’art.  495  co. 2 n. 1  c.p.  e   l’orientamento  

della giurisprudenza nazionale

3.1. Elementi  della  fattispecie  di  cui  all’art.  495  co. 2 n. 1 c.p.

A  causa  dell’esitazione  della  giurisprudenza  nel  considerare  integrato  il  reato  di  alterazione  di  stato,  

spesso è stata tentata una riqualificazione dei fatti ai sensi   dell’art.   495   co.   2   n.   1   c.p.   La

disposizione citata prevede che «chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale

l’identità,  lo  stato  o  altre  qualità  della  propria  o  dell’altrui  persona  è  punito  con  la  reclusione  da  uno   54 Ibidem. 55 F. VIGANÒ, Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della  pena, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016, p. 6, http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena . 56 Corte Costituzionale, 23/02/2012 n. 31, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cost.%20201200031.pdf . 57 G. LEO, Corte  Cost.,  23  febbraio  2012,  n.  31,  Pres.  Quaranta,  Rel.  Criscuolo  (Illegittimo  l’automatismo  nell’applicazione  della  sanzione  accessoria  della  perdita  della  potestà  di  genitore  per  il  delitto di alterazione di stato), in Diritto Penale Contemporaneo, 27 febbraio 2012, p. 2, http://www.penalecontemporaneo.it/d/1306-corte-cost-23-febbraio-2012-n-31-pres-quaranta-rel-criscuolo-illegittimo-l-automatismo-nell-applica . 58 Ibidem.

Page 14: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

14

a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato

civile».  La   norma   è   stata  modificata   dall’art.   1   della   L.   125/2008   che   ha   eliminato   il   riferimento  

all’atto   pubblico,   il   quale   non   può   dunque   essere   considerato   un   elemento   costitutivo   del   fatto.  

Nonostante tale modifica, la giurisprudenza di legittimità continua a ritenere penalmente rilevanti

soltanto  le  dichiarazioni  connesse  con  un’attività  di  documentazione  da  parte  del  pubblico  ufficiale,  

non già tutte le dichiarazioni comunque ed in qualsiasi contesto rese a pubblico ufficiale59.

Occorre inoltre evidenziare che  le  false  dichiarazioni  o  attestazioni  devono  riguardare  l’identità,  lo  

stato  o   le  qualità  personali,   alle  quali,   a  differenza  di  quanto  previsto  dall’art.  494  c.p.,  non  sono  

direttamente ricollegabili degli effetti giuridici, potendo questi essere anche solo potenziali.

Con   riferimento   alle   vicende   di   maternità   surrogata   all’estero,   le   condotte   di   falso   rilevanti   sono  

quelle   successive   alla   formazione   dell’atto   di   nascita,   la   Corte   di   Cassazione   ammette   che   tali  

attività   possano   essere   ricondotte   all’ipotesi   normativa   di   cui   all’art.   495   c.p.60. La stessa Corte

afferma, infatti, che le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona, rese quando

l’atto   di   nascita   sia   già   formato,   rientrano   nella   previsione   dell’art.   495   c.p.,   dal   momento   che

l’elemento   discriminante   tra   il   reato   di   alterazione   di   stato   e   quello   di   falsa   attestazione   o  

dichiarazione   risiede   nella  contestualità  o  meno  alla   redazione  dell’originario  atto  di   nascita  delle  

dichiarazioni mendaci, ideologicamente false, sul rapporto di procreazione del neonato61.

La descrizione della condotta tipica come una condotta attiva ha portato ad affermare che un

comportamento   omissivo   non   possa   integrare   il   reato   di   cui   all’art.   495   c.p.   Di   conseguenza,  

un’omessa   dichiarazione   non   può   integrare la fattispecie. In senso contrario, si giungerebbe ad

ipotizzare un falso per omissione, che presuppone un obbligo di dichiarazione non previsto dalla

normativa vigente62.   La   giurisprudenza   di   legittimità,   infatti,   ha   ritenuto   irrilevante   l’omessa  

risposta,  da  parte  dei  committenti,  alle  domande  poste  dall’ufficiale  di  stato  civile63.

Il  Tribunale  di  Milano  ha  ritenuto  integrata   l’ipotesi  di  cui  all’art.  495  c.p.  nella  situazione   in  cui  

l’imputato  aveva  dichiarato,  dinanzi  all’ufficiale  dello  stato  civile di Milano, che la sua compagna

era la madre del bambino, rilasciando così una dichiarazione falsa. Infatti nel nostro ordinamento la

madre   è   sempre   colei   che   ha   partorito.   L’attività   decettiva   realizzata   era   finalizzata,   secondo   il  

59 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1541. 60 Cassazione Penale, sez. VI, 26/02/2016 n. 8060. 61 Cassazione Penale, sez. VI, 05/05/2008 n. 35806. 62 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1540. 63 Cassazione Penale, sez. V, 05/04/2016 n. 13525, http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/05/cass-pen-13525-16.pdf .

Page 15: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

15

Tribunale, a sottrarre   al   patrimonio   conoscitivo   dell’ufficiale   d’anagrafe   un   elemento  

potenzialmente valutabile ai fini del rifiuto della trascrizione64.

Elemento soggettivo del reato di falsa attestazione o dichiarazione è il dolo generico, ossia la

consapevolezza di trasgredire a un obbligo di verità e, di conseguenza, la coscienza e la volontà di

affermare il falso65. Ne consegue che non rileva in alcun modo il fatto che la falsità delle

dichiarazioni sia o meno finalizzata ad ingannare la pubblica autorità, circostanza che invece rileva

ai   fini   della   sussistenza   dell’elemento   del   dolo   specifico66. Inoltre, con riferimento ai casi di

trascrizione  dell’atto  di  nascita  formato  all’estero,  la  convinzione  della  coppia  committente  di  agire  

e dover agire nel rispetto della legislazione ucraina consentirebbe di escludere la sussistenza del

dolo, difettando la consapevolezza di trasgredire a un obbligo di verità67. Tale impostazione

dottrinale è stata, tuttavia, contrastata dalla pronuncia del tribunale di Milano che ha ritenuto

integrato  il  delitto  di  cui  all’art.  495  c.p.  Il  Tribunale ha infatti valutato se nella condotta dei correi

fosse configurabile un errore scusabile, considerato che essi avevano più volte ribadito di essersi

comportati secondo la legge dal momento che, secondo  l’ordinamento  indiano,  il  loro  rapporto  con  

il figlio era validamente costituito68. Peraltro,   all’anagrafe   l’imputato   era   stato   ammonito   sulle  

conseguenze penali delle sue false o mendaci dichiarazioni69. L’errore  rilevante  ai  sensi  dell’art.  47  

c.p., che nella specifica ipotesi sarebbe quello su una legge diversa da quella penale, attributiva,

secondo  l’ordinamento  italiano,  della  qualità  di  madre,  è  solo  quello  «sul  fatto», per cui la relativa

causa  di  giustificazione  è  esclusa  dalla  sussistenza  nell’agente del dubbio70.

La   procedibilità   del   reato   nel   caso   in   cui   la   falsa   dichiarazione   o   attestazione   sia   fatta   all’estero  

risulta  più  difficoltosa.  Si  tratta  infatti  di  un  reato  comune  commesso  all’estero,  che  non  potrà  essere  

sanzionato se manchi la richiesta del Ministro della Giustizia, condizione di procedibilità ex art. 9

co. 3 c.p.

64 M. WINKLER, Una  nuova  pronuncia  su  surrogazione  di  maternità  all’estero  e  falsa  dichiarazione  in  atti  dello  stato  civile in una sentenza del Tribunale di Milano, Trib. Milano 08/04/2014 G.U.P. Mastrangelo, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 aprile 2014, p. 2, http://www.penalecontemporaneo.it/d/2989-una-nuova-pronuncia-su-surrogazione-di-maternita-all-estero-e-falsa-dichiarazione-in-atti-dello-sta . 65 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1540. 66 Tribunale La Spezia, 19/08/2014 n. 740. 67 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1540. 68 Tribunale di Milano, 08/04/2014, G.U.P. Mastrangelo, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/10295.pdf . 69 Ibidem. 70 Ibidem.

Page 16: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

16

3.2. Le  falsità  inoffensive  in  caso  di  trascrizione  dell’atto  formato  all’estero

Giurisprudenza e dottrina hanno provveduto, nel tempo, a definire i limiti applicativi dell’art.  495  

c.p.

In   primo   luogo   hanno   rilevato   l’importanza   del   concetto   di   falsità   c.d.   inoffensive,   le   quali   non  

hanno la capacità di integrare il reato di falsa attestazione o dichiarazione.

L’esclusione della punibilità potrebbe dipendere dal carattere   “grossolano”   delle   falsità,   che   non  

sarebbero dunque in grado di ingannare alcuno71. Si pensi al caso in cui la donna c.d. committente,

dopo aver affermato di essere entrata in Ucraina verso la metà di maggio, abbia successivamente

dichiarato, per iscritto, di esserci arrivata il 02/07/2012, e cioè il giorno successivo al parto dei due

bambini.

Infine il falso potrebbe considerarsi innocuo perché incapace di produrre effetti giuridici. Cioè se si

ritiene che, anche se la coppia avesse svelato apertamente il ricorso alla surrogazione di maternità,

l’autorità   consolare   avrebbe   dovuto   comunque   trasmettere   e   l’ufficiale   di   stato   civile   avrebbe  

comunque dovuto trascrivere72.  Valga  come  esempio  l’ipotesi in cui sia accertata la sussistenza di

un legame biologico tra il marito committente ed i bambini: tale accertamento imporrebbe il

riconoscimento   formale   del   rapporto   genitoriale,   e,   dunque,   la   trascrizione   dell’atto   di   nascita  

formato  all’estero.  Di conseguenza, il falso, pur commesso, non sarebbe idoneo a produrre effetti

giuridici diversi da quelli che si sarebbero comunque dovuti produrre, circostanza che lo renderebbe

irrilevante,   e   quindi   non   punibile,   ai   sensi   dell’art.   495   c.p.73. In tal senso è la giurisprudenza

italiana di merito e, soprattutto, quella della Corte Edu: con la sentenza Paradiso e Campanelli v.

Italy la Corte di Strasburgo si spinge fino a dare rilevanza anche alla relazione de facto instauratasi

tra genitori sociali e minore, pur in assenza di qualsiasi legame biologico74.

Il Tribunale di Varese ha ritenuto giuridicamente irrilevante il falso che non può ledere, e nemmeno

mettere in pericolo, gli interessi specifici che trovano una garanzia nella genuinità e nella veridicità

dei mezzi probatori. Quindi, le dichiarazioni assumono rilevanza solo se privano il pubblico

ufficiale  di  un’informazione  che  può  potenzialmente  incidere  sulla  decisione  di  trascrivere  l’atto  di  

nascita75. Lo stesso Tribunale ha affermato che il reato si perfeziona nel momento stesso in cui la

falsa dichiarazione viene resa, ragione per la quale la giurisprudenza di legittimità è costante nel 71 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1563. 72 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1564. 73 Ibidem. 74 Ibidem. 75 T. TRINCHERA, Maternità  surrogata  all’estero  e  responsabilità  penale:  il  dibattito  prosegue  con  una  sentenza  del  Tribunale di Varese che si adegua ai principi espressi dalla Corte Edu e assolve gli imputati, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 dicembre 2014, p. 7, http://www.penalecontemporaneo.it/d/3546-maternita-surrogata-all-estero-e-responsabilita-penale-il-dibattito-prosegue-con-una-sentenza-del-t .

Page 17: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

17

ritenere che il delitto ex art. 495 c.p. sussista indipendentemente dalla possibilità di accertare la

veridicità di quanto  detto  dall’agente,  essendo   indifferente  che   in  concreto   l’autorità  possa  essere  

tratta in inganno76.

3.3. L’operatività  della  scriminante  dell’art.  51  c.p.  e  della  circostanza  attenuante  dell’art.  62  

co. 1 n. 1 c.p.

Altro fattore che occorre valutare è la causa di giustificazione  prevista  dall’art.  51  c.p. Una parte

della  dottrina  ha   infatti  ammesso   la  sussistenza  della  causa  di  giustificazione  dell’adempimento  di  

un dovere77, escludendo così la punibilità del reato. Peraltro, molte pronunce giurisprudenziali,

cogliendo   la   delicatezza   delle   ipotesi   in   questione,   sembrano   far   emergere   una   sorta   di   “simpatia  

umana”,  per  la  quale  si  cerca  di  non  punire  chi  di  “pene  naturali”  ne  ha  già  subite  molte78.  L’effetto  

è  l’inversione  dei  rapporti  tra  diritti  e  responsabilità penale, e quindi di quello schema ordinario su

cui si basa anche lo stesso art. 51 c.p.79. Nello   schema  dell’art.   51   c.p.,   il   riconoscimento   che   il  

soggetto  ha  diritto  di  compiere   l’azione  penalmente   tipica è ciò che produce, come conseguenza,

l’esclusione della sua punibilità; è proprio perché si ha un certo diritto riconosciuto da una norma

extra-penale  che  ne  consegue   la  non  punibilità  dell’autore  del   fatto80. Nelle decisioni in questione

sembra invece che   sia   l’esclusione   della   punibilità   ad   aprire la via per dare una parvenza di

riconoscimento a posizioni che nella legge italiana non ne hanno81.

Ultimo  elemento  utile  ai  fini  dell’analisi  è  la  possibile  sussistenza  di  una  circostanza  attenuante,  che  

rimanda a quei motivi apprezzabili sotto il profilo etico o sociale, sebbene, il Tribunale di Milano,

in una sua pronuncia, non  ha  ritenuto  esistenti  i  requisiti  necessari  per  l’applicazione  dell’attenuante  

per  motivi  di  particolare  valore  morale  o  sociale,  di  cui  all’art.  62  co.  1  n.  1  c.p.  Il  giudice  milanese

ha infatti rilevato che, pur constatando  l’importanza  del  desiderio di genitorialità e che la famiglia

sia oggetto di tutela costituzionale, tanto non comporta che tale desiderio sia soddisfatto ad ogni

costo, anche a probabile discapito del nascituro82.

76 Tribunale di Varese, 08/10/2014, G.U.P. Stefano Sala, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1418428487Trib._Varese_8_ottobre_2014.pdf . 77 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1540. 78 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1565. 79 Ibidem. 80 Ibidem. 81 A. SPENA, Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, p. 1565 e 1566. 82 M. WINKLER, Una nuova pronuncia su surrogazione di  maternità  all’estero  e  falsa  dichiarazione  in  atti  dello  stato  civile in una sentenza del Tribunale di Milano, Trib. Milano 08/04/2014 G.U.P. Mastrangelo, in Diritto Penale i integrare Contemporaneo, 27 aprile 2014, p. 3, http://www.penalecontemporaneo.it/d/2989-una-nuova-pronuncia-su-surrogazione-di-maternita-all-estero-e-falsa-dichiarazione-in-atti-dello-sta .

Page 18: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

18

3.4. La giurisprudenza italiana si adegua ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti

dell’uomo

Due pronunce recenti della Corte di Strasburgo83 hanno  stabilito  che  viola   l’art. 8 Cedu (diritto al

rispetto della vita privata e familiare), lo Stato che non riconosce il rapporto di filiazione costituito

all’estero  ricorrendo  alla  surrogazione  di  maternità.

Queste decisioni (Mennesson c. France e Labassee c. France), antepongono quindi a qualsiasi

valutazione di liceità del ricorso a tecniche procreative alternative la necessità di salvaguardare il

primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano84. Il giudice di

Strasburgo osserva come i bambini generati tramite surrogazione di maternità si trovino in uno stato

di assoluta   incertezza   giuridica,   dato   che   l’ordinamento   non   riconosce   la   loro   identità   all’interno  

della società, privandoli così in modo ingiustificato della figura genitoriale di riferimento85. Infatti,

la  Corte  Europea  dei  diritti  dell’uomo  evidenzia  che  gli effetti del mancato riconoscimento non sono

limitati alla sola sfera giuridica dei genitori, ma si riverberano inevitabilmente sugli stessi figli, che

vedono minacciati i rapporti di parentela e gli aspetti fondamentali della propria identità86.

Il Tribunale di Varese, in una recente sentenza, in applicazione di queste due sentenze della Corte di

Strasburgo, ha assolto gli imputati.

Questi, in breve, i fatti relativi alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Varese: nel settembre

2011 gli imputati, marito  e  moglie,  presentavano  all’ambasciata  italiana  di  Kiev  l’atto  di  nascita  di  

due gemelli, nati pochi giorni prima in quella stessa città, e ne richiedevano la trasmissione

all’ufficiale  di  stato  civile  del  proprio  comune  di  residenza  per  la  trascrizione nei registri dello stato

civile italiano. Il certificato indicava che gli imputati erano i genitori dei gemelli. Nonostante i

sospetti,   gli   organi   consolari   decidevano   comunque   di   trasmettere   l’atto   e   l’ufficiale   di   stato   ne  

disponeva la trascrizione. I funzionari   dell’ambasciata   però,   temendo   che   la   coppia   avesse   fatto  

ricorso a surrogazione di maternità, trasmettevano la notizia di reato alle autorità italiane.

Successivamente il Tribunale accertava il ricorso da parte degli imputati sia alla fecondazione

eterologa che alla surrogazione di maternità.

Nel merito, il Tribunale di Varese ha in primo luogo escluso la possibilità di configurare il reato di

alterazione  di  stato  se  l’atto  di  nascita  è  stato  formato  conformemente  alla  lex loci: infatti, ex art. 15

83 Cour  Européenne  des  droits  de  l’homme,  cinquième  section,  26/06/2014  n.  65941,  Affaire Labassee c. France http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-145180"]} , e 26/06/2014 n. 65192, Affaire Mennesson c. France http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-145179"]} . 84 Tribunale di Varese, 08/10/2014, G.U.P. Stefano Sala, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1418428487Trib._Varese_8_ottobre_2014.pdf . 85 Ibidem. 86 Ibidem.

Page 19: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

19

D.P.R.  396/2000  l’atto  di  nascita  viene  ad  essere  stilato  non  secondo  le  norme  italiane,  ma  secondo  

la  legge  del  Paese  in  cui  è  nato  il  bambino,  con  l’inevitabile  conseguenza  che  gli  imputati  avevano  il  

dovere in tale sede di attenersi alle prescrizioni della legge ucraina87.

In secondo luogo il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di falsa attestazione e

dichiarazione, con la conseguente assoluzione degli imputati, sebbene ricorressero tutti gli elementi

della fattispecie, compresa l’aggravante di cui al n. 1 co. 2 perché il fatto era stato commesso in atti

dello stato civile88.

Il Tribunale di Varese non ha ritenuto, infatti, di poter pronunciare sentenza di condanna, in virtù

delle citate pronunce della Corte Edu che hanno sostanzialmente inciso sulle modalità di

attribuzione dello status di genitore. In un sistema giuridico come quello attuale, in cui è divenuto

sostanzialmente ininfluente il metodo di concepimento quale presupposto per il riconoscimento

della maternità e della paternità, l’attestazione   della   qualità   di   genitore,   rilasciata   dagli   agenti  

davanti al pubblico ufficiale, non ha quindi comportato alcun nocumento per il bene giuridico

tutelato dalla norma, ossia la veridicità della dichiarazione di genitorialità89. Il Tribunale rileva

l’inerzia   del   legislatore   nazionale,   che   non   ha   previsto,   né   imposto   che   le   parti   interessate   si  

esprimano in merito alle tecniche cui hanno fatto ricorso per la fecondazione. Nel caso di specie si è

in presenza di un c.d. falso innocuo: infatti, se anche la coppia avesse ammesso il ricorso alle

pratiche   in   questione,   tali   informazioni   non   avrebbero   potuto   influenzare   in   alcun   modo   l’iter

decisionale  dell’ufficiale  di  stato  civile90.

Quest’ultimo  sarebbe  comunque tenuto a trascrivere  l’atto  in  virtù  delle  menzionate  pronunce  della  

Corte Edu, alla luce delle quali risulta precluso allo Stato attribuire ai nati, a seguito del ricorso a

fecondazione eterologa e contestuale maternità surrogata, uno status giuridico imperfetto lesivo del

loro preminente interesse, tanto più in presenza di un genitore biologico appartenente alla coppia91.

Il Tribunale di Varese precisa che la conclusione a cui è giunta la Corte di Strasburgo non implica

alcuna legittimazione indiretta di metodi di concepimento diversi da quelli consentiti

nell’ordinamento   interno,   ma   solamente   la   necessità   di   raggiungere   un   equo   bilanciamento   di  

interessi   contrapposti   per   preservare   da   intollerabili   aggressioni   l’interesse   preminente,  

87 T. TRINCHERA, Maternità  surrogata  all’estero  e  responsabilità  penale:  il  dibattito  prosegue  con  una  sentenza  del  Tribunale di Varese che si adegua ai principi espressi dalla Corte Edu e assolve gli imputati, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 dicembre 2014, p. 3, http://www.penalecontemporaneo.it/d/3546-maternita-surrogata-all-estero-e-responsabilita-penale-il-dibattito-prosegue-con-una-sentenza-del-t . 88 Ibidem. 89 Ibidem. 90 Ibidem. 91 Cour  Européenne  des  droits  de  l’homme,  cinquième  section,  26/06/2014  n.  65941,  Affaire Labassee c. France http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-145180"]} , e 26/06/2014 n. 65192, Affaire Mennesson c. France http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-145179"]} .

Page 20: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

20

rappresentato   dall’identità   e   dalla   vita privata del minore92. È dato pacifico, infatti, in ambito

internazionale,  che  l’interesse  del  minore  debba  essere  considerato  “di  primaria  importanza”  e  che,  

nel caso di giudizi nei quali si contrappongano interessi diversi, quello che deve prevalere è sempre

l’interesse  del  minore.

L’impostazione   adottata   dalla   pronuncia   in   esame   ci   appare   corretta   dal   punto   di   vista   logico   ed  

argomentativo.

92 Tribunale di Varese, 08/10/2014, G.U.P. Stefano Sala, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1418428487Trib._Varese_8_ottobre_2014.pdf .

Page 21: IL REATO DI ALTERAZIONE DI STATO TRAMITE …...all’estero, presentazione di falsi documenti all’ufficiale di stato civile italiano, affermazione che la donna committente abbia

21

4. Bibliografia LEO G., Corte Cost., 23 febbraio 2012, n. 31, Pres. Quaranta, Rel. Criscuolo (Illegittimo l’automatismo  nell’applicazione  della   sanzione  accessoria   della   perdita   della   potestà   di   genitore  per il delitto di alterazione di stato), in Diritto Penale Contemporaneo, 27 febbraio 2012. SPENA A., Una storia semplice? Surrogazioni, alterazioni, falsificazioni, in Rivista Italiana di Medicina Legale 4/2015, Osservatorio sulla giurisprudenza penale, nota a sentenza n. 687115 del 15 aprile 2015. TRANQUILLO C., Contributo allo studio del reato di alterazione di stato tramite surrogazione di maternità, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 novembre 2015. TRINCHERA T., Alterazione  di  stato  e  maternità  surrogata  all’estero:  una  pronuncia  assolutoria  del  Tribunale di Milano, Trib. Milano sez. V penale 15/10/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 febbraio 2014. TRINCHERA T., Ancora in tema di alterazione di stato e procreazione medicalmente assistita all’estero:   una   sentenza   di   condanna   del   Tribunale   di   Brescia,   Trib. Brescia sez. II penale 26/11/2013, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 marzo 2014. TRINCHERA T., Viola   l’art.   8   della   Cedu   lo   Stato   che   non   riconosce   il   rapporto   di   filiazione  costituito  all’estero  ricorrendo  alla  surrogazione  di  maternità,  Corte Edu quinta sez. Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia 26/06/2014, in Diritto Penale Contemporaneo, 6 luglio 2014. TRINCHERA T., Maternità   surrogata   all’estero   e   responsabilità   penale:   il   dibattito   prosegue   con  una sentenza del Tribunale di Varese che si adegua ai principi espressi dalla Corte Edu e assolve gli imputati, Trib. Varese 08/10/2014, in Diritto Penale Contemporaneo, 17 dicembre 2014. WINKLER M., Una  nuova  pronuncia  su  surrogazione  di  maternità  all’estero  e  falsa  dichiarazione  in  atti dello stato civile in una sentenza del Tribunale di Milano, Trib. Milano 08/04/2014 G.U.P. Mastrangelo, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 aprile 2014. VIGANÒ F., Un’importante  pronuncia  della  Consulta  sulla  proporzionalità  della  pena,  Corte Cost. 10/11/2016 n. 236, in Diritto penale Contemporaneo, 14 novembre 2016.