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PUBBLICI ESERCIZI; TURISMO; Scheda del : 18/07/2011 INFORMAZIONI ISTITUTO DAL AL NOTE 01/07/1994 31/12/2001 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, INTERSIND, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. Parti Stipulanti 01/01/2002 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. Contratti in sintesi 01/07/1994 1. IPOTESI DI ACCORDO 20/2/2010; 2. VERBALE DI ACCORDO 12/6/2008; 3. IPOTESI DI ACCORDO 26/7/2007; 4. COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 5. CCNL 19/7/2003; 6. CCNL 22/1/1999; 7. IPOTESI DI ACCORDO 22/1/1999; 8. IPOTESI DI ACCORDO 19/07/1996; 9. CCNL 6/10/1994. 01/07/1994 30/06/1998 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo e Porti ed Approdi Turistici Sfera di applicazione 01/07/1998 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini Classificazione INPS 01/01/2004 11808 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 40404 Pizzerie e rosticcerie; 70501 Rifugi di montagna; 70502 Bar e caffè; 70705 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 70709 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo ; Classificazione ATECO 01/01/2004 15850 Pizzerie e rosticcerie; 55212 Rifugi di montagna; 55302 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto; 55303 Ristorazione su treni e navi; 55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione; 5530A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 5530B Servizi di ristorazione in self-service; 5540A Bar e caffè; 5540C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo ; 55510 Mense ; 55520 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 92330 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 92341 Sale da ballo e simili; 92710 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, la case da gioco; 92722 Sale giochi e biliardi; INQUADRAMENTO ISTITUTO DAL AL NOTE Livello QUADRO B 01/07/1994 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l' attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa. Livello QUADRO A 01/07/1994 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell' Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.

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PUBBLICI ESERCIZI; TURISMO; Scheda del : 18/07/2011

INFORMAZIONI

ISTITUTO DAL AL NOTE

01/07/1994 31/12/2001 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, INTERSIND, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Parti Stipulanti

01/01/2002 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Contratti in sintesi 01/07/1994 1. IPOTESI DI ACCORDO 20/2/2010; 2. VERBALE DI ACCORDO 12/6/2008; 3. IPOTESI DI ACCORDO 26/7/2007; 4. COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 5. CCNL 19/7/2003; 6. CCNL 22/1/1999; 7. IPOTESI DI ACCORDO 22/1/1999; 8. IPOTESI DI ACCORDO 19/07/1996; 9. CCNL 6/10/1994.

01/07/1994 30/06/1998 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo e Porti ed Approdi Turistici

Sfera di applicazione

01/07/1998 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini

Classificazione INPS

01/01/2004 11808 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 40404 Pizzerie e rosticcerie; 70501 Rifugi di montagna; 70502 Bar e caffè; 70705 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 70709 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo ;

Classificazione ATECO

01/01/2004 15850 Pizzerie e rosticcerie; 55212 Rifugi di montagna; 55302 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto; 55303 Ristorazione su treni e navi; 55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione; 5530A Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 5530B Servizi di ristorazione in self-service; 5540A Bar e caffè; 5540C Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo ; 55510 Mense ; 55520 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 92330 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 92341 Sale da ballo e simili; 92710 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, la case da gioco; 92722 Sale giochi e biliardi;

INQUADRAMENTO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Livello QUADRO B 01/07/1994 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l' attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

Livello QUADRO A 01/07/1994 Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell' Azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell’azienda.

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INQUADRAMENTO

Livello I 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell' ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell' azienda.

Livello II 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell' ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

Livello III 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell' ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

Livello IV 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.

Livello V 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.

Livello VI Super 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.

Livello VI 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

Livello VII 01/07/1994 Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.

MANSIONI

LIVELLO MANSIONE

QUADRO A

1. capo area di catena di esercizi 2. capo servizi amministrativi catering 3. direttore 4. gerente

QUADRO B

1. capo del personale 2. economo responsabile del settore acquisti 3. responsabile area mense 4. responsabile punto vendita 5. vice direttore

1 1. assistente senior di direzione 2. capo servizio catering 3. ispettore amministrativo catena d`esercizi 4. superintendente catering

2 1. analista programmatore c.e.d. 2. assistente di direzione 3. capo banconiere di pasticceria 4. capo barista - responsabile banco bar 5. capo c.e.d. 6. capo contabile 7. capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva 8. capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) 9. capo laboratorio pasticceria 10. capo ufficio catering 11. cassiere centrale catering 12. direttore servizio mensa o capo impianto mensa 13. ispettore mensa 14. magazziniere consegnatario o economo 15. operatore o procuratore doganale catering 16. primo barman p.e. 17. primo maitre o capo servizio sala 18. responsabile di amministrazione 19. responsabile impianti tecnici 20. supervisore catering

3 1. assistente o vice o aiuto supervisore catering 2. barman unico 3. capo mensa surgelati e/o precotti 4. capo

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MANSIONI

operaio 5. capo reparto catering 6. controllo amministrativo 7. cuoco unico 8. dietologo 9. maitre 10. operaio specializzato provetto 11. primo pasticciere 12. programmatore ced 13. responsabile servizio ristorazione commerciale a catena 14. sommelier 15. sotto capo cuoco

4 1. barman 2. cameriere ai vini, antipasti, trinciatore 3. cameriere di ristorante 4. cantiniere e caffettiere 5. capo gruppo mensa 6. centralinista con conoscenza di lingua estera 7. chef de rang di ristorante 8. conducente automezzi pesanti 9. cuoco capo partita 10. cuoco di cucina non organizzata in partite 11. gastronomo 12. gelatiere 13. impiegato d`ordine 14. op. spec. alla riparazione di distributori di cibi e bevande 15. operaio specializzato 16. operatore ced - consollista 17. pizzaiolo 18. portiere (ex secondo portiere ed ex turnante) 19. secondo pasticciere 20. stenodattilografa con funzioni di segreteria

5 1. addetto al caricamento dei distributori di cibo e bevande 2. addetto al prelievo o vers. denaro distributori cibi e bevande 3. addetto alla sicurezza 4. allestitore catering 5. autista di pista catering 6. banconiere di gelateria, pasticceria 7. banconiere di tavola calda, chiosco di stazione 8. barista 9. cameriere bar, tavola calda, self-service 10. cantiniere 11. carrellista di stazione o addetto vendita alle banchine 12. cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione 13. cassiere risto-bar, self-service, t. calda, pasticceria, gelateria 14. cellista surgelati o precotti 15. centralinista 16. conducente automezzi leggeri 17. controllo merci 18. dattilografo 19. demi chef de rang dove il servizio di sala e` org. in ranghi 20. dispensiere 21. guardarobiera non consegnataria 22. guardia giurata 23. impiegato d`ordine 24. magazziniere comune 25. operaio qualificato 26. operatore macchine perforatrici e/o verificatrici 27. operatore pizza 28. secondo cuoco mensa aziendale 29. sfoglina 30. tablottista e marchiere 31. telescriventista 32. terzo pasticciere

6 S 1. addetto ai servizi mensa 2. commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato

6 1. addetto ai servizi mensa con meno di un anno di anzianita` 2. addetto consegne con o senza mezzi di locomoz. 3. aiutante pista catering 4. caffettiere non barista 5. caricatore catering 6. commis di bar (ex aiuto barista) 7. commis di cucina, sala, tavola calda, self service 8. confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 9. guardarobiera clienti (vestiarista) 10. guardiano notturno 11. lavandaia 12. preparatore catering 13. secondo banconiere pasticceria 14. stiratrice

7 1. conducente di motocicli 2. lavoratore catering 3. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino

RETRIBUZIONE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Qualificati 01/09/2011 29/02/2012 LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

Quadro A 1.456,54 542,70 0,00 1.999,24

Quadro B 1.313,33 537,59 0,00 1.850,92

1 1.187,80 536,71 0,00 1.724,51

2 1.044,59 531,59 0,00 1.576,18

3 958,26 528,26 0,00 1.486,52

4 877,75 524,94 0,00 1.402,69

4 Inf. a 16 anni 877,75 524,94 0,00 1.402,69

4 Inf. a 18 anni 877,75 524,94 0,00 1.402,69

5 793,12 522,37 0,00 1.315,49

5 Inferiore a 16 anni 793,12 522,37 0,00 1.315,49

5 Inferiore a 18 anni 793,12 522,37 0,00 1.315,49

6 Super 744,26 520,64 0,00 1.264,90

6 Super inferiore a 16 Anni 744,26 520,64 0,00 1.264,90

6 Super inferiore a 18 Anni 744,26 520,64 0,00 1.264,90

6 inferiore a 16 anni 726,46 520,51 0,00 1.246,97

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RETRIBUZIONE

6 inferiore a 18 anni 726,46 520,51 0,00 1.246,97

6 726,46 520,51 0,00 1.246,97

7 650,08 518,45 0,00 1.168,53

7 Inferiore a 16 anni 650,08 518,45 0,00 1.168,53

7 Inferiore a 18 anni 650,08 518,45 0,00 1.168,53

Apprendisti 01/09/2011 29/02/2012 LIVELLO DA

MESEA

MESE MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

1 12 718,70 396,19 0,00 1.114,89

13 24 766,61 422,61 0,00 1.189,22

25 36 814,52 449,02 0,00 1.263,54

Apprendista 3

37 48 862,43 475,43 0,00 1.337,86

1 12 658,31 393,70 0,00 1.052,01

13 24 702,20 419,95 0,00 1.122,15Apprendista

4

25 36 746,09 446,20 0,00 1.192,29

1 12 594,84 391,78 0,00 986,62

13 24 634,50 417,89 0,00 1.052,39Apprendista

5

25 36 674,15 444,01 0,00 1.118,16

1 12 544,85 390,38 0,00 935,23 Apprendista 6

13 18 581,17 416,41 0,00 997,58

1 12 558,20 390,48 0,00 948,68 Apprendista 6 S

13 24 595,41 416,51 0,00 1.011,92

1 12 835,67 425,27 0,00 1.260,94

13 24 887,90 451,85 0,00 1.339,75

25 36 940,13 478,43 0,00 1.418,56

Apprendista Prof. 2

37 48 992,36 505,01 0,00 1.497,37

1 12 766,61 422,61 0,00 1.189,22

13 24 814,52 449,02 0,00 1.263,54

25 36 862,43 475,43 0,00 1.337,86

Apprendista Prof. 3

37 48 910,35 501,85 0,00 1.412,20

1 12 702,20 419,95 0,00 1.122,15

13 24 746,09 446,20 0,00 1.192,29

25 36 789,98 472,45 0,00 1.262,43

Apprendista Prof. 4

37 48 833,86 498,69 0,00 1.332,55

1 12 634,50 417,90 0,00 1.052,40

13 24 674,15 444,01 0,00 1.118,16Apprendista

Prof. 5

25 36 713,81 470,13 0,00 1.183,94

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RETRIBUZIONE

1 12 581,17 416,41 0,00 997,58 Apprendista Prof. 6

13 24 617,49 442,43 0,00 1.059,92

1 12 595,41 416,51 0,00 1.011,92

13 24 632,62 442,54 0,00 1.075,16Apprendista

Prof. 6 Super

25 36 669,83 468,58 0,00 1.138,41

Indennità 01/09/2011 29/02/2012 VOCE LIVELLO IMPORTO

PAGA ORARIA P.EXTRA 4 12,84

PAGA ORARIA P.EXTRA 5 12,24

PAGA ORARIA P.EXTRA 6 11,56

PAGA ORARIA P.EXTRA 6 S 11,71

PAGA ORARIA P.EXTRA 7 10,82

IND. FUNZIONE QUADRO A 75,00

IND. FUNZIONE QUADRO B 70,00

Scatti di anzianità

01/05/1990 LIVELLO DESCRIZIONE

1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 37,70 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 36,15 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

3 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 34,86 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

4 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 33,05 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

5 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 32,54 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

6 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,99 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

6 S Ricorrenza Triennale, pari a Euro 31,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

7 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,47 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

QUADRO A

Ricorrenza Triennale, pari a Euro 40,80 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

QUADRO B

Ricorrenza Triennale, pari a Euro 39,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

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RETRIBUZIONE

Divisori Retribuzione

01/12/1981 LIVELLO TIPO DIVISORE VALORE

Giornaliero GIORNALIERO 26

Orario 40 ORE 172

TUTTI

Orario 44 ORE 190

Tredicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie

Quattordicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da corrispondere ai lavoratori in servizio da 12 mesi alla data del 1° luglio

Trasferta 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - Rimborso spese effettive di viaggio e di vitto/alloggio a pie' di lista - una indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (20% se fuori dal territorio nazionale, 10% per assenze da 6 a 24 ore e personale con mansioni che prevedono viaggi abituali)

Trasferimento 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; - al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; - al rimborso dell' eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi; - ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari). Quest'ultima indennità spetta nella misura del 50% al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico.

ASSUNZIONE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Periodo di Prova 01/01/2004 La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:- livello A e B: 180 giorni;- livello 1°: 150 giorni;- livello 2°: 75 giorni;- livello 3°: 45 giorni;- livello 4° e 5°: 30 giorni;- livello 6°S: 20 giorni;- livello 6° e 7°: 15 giorni.Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'art. 10 della legge 15/7/1966, n. 604.- Apprendistato:La durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in venticinque giorni di effettiva presenza al lavoro. - Aziende di stagione:Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

Quota riserva 01/07/1994 Sono escluse dal computo delle quote di riserva: - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3; - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6S e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di

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ASSUNZIONE

titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere; - le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.

ORARIO DI LAVORO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Orario Ordinario 01/07/1994 - 40 ore settimanali (escluso capi agenzia, direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio ed capi reparto)

Settori particolari 01/07/1994 - 35 ore settimanali e 7 giornaliere per lavoratori minori fino a 15 anni; - 40 settimanali e 8 giornaliere per adolescenti (minori di età compresa tra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti); - nastro orario di 14 ore (personale di sala, ricevimento e portineria) e 12 ore (restante personale) su 1 o 2 turni nelle Aziende alberghiere e nei Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, con distribuzione orario su 5,5 giorni; - 40 ore per il personale impiegatizio e 44 ore per il personale non impiegatizio (Stabilimenti balneari) distribuite su 6 giornate; - 45 ore per addetti a lavoro discontinuo distribuite in 5 giorni (Imprese di viaggi e turismo).

01/07/1994 30/06/1998 Nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in misura non superiore a 6 settimane consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con recupero delle ore di supero entro 15 settimane e fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.

Flessibilità

01/07/1998 Nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in misura non superiore a 4 settimane consecutive (6 settimane consecutive per le agenzie di viaggio) ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con recupero delle ore di supero entro 12 settimane e fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. I limiti suindicati sono estesi, rispettivamente, a 12 e 24 settimane in presenza di distribuzione orarie che lo consentano: in tal caso il monte ore annuo di permessi è elevato a 116. Banca ore E' consentita l'istituzione della banca ore con accumulo delle ore di straordinario, fermo restando la corresponsione delle relative maggiorazioni, e successivo recupero attraverso riposi compensativi. Ai lavoratori aderenti verrà elevato il monte ore annuo di permessi a 128 ore.

01/07/1994 31/12/1998 Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 24,99% sulla paga oraria. il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 90

Lavoro supplementare

01/01/1999 Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 30% sulla paga oraria. il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 130

Lavoro straordinario

01/07/1994 - maggiorazione 30% diurno; - maggiorazione 60% notturno. Il limite massimo di orario straordinario è di 260 ore all'anno e di 2 ore giornaliere.

Lavoro notturno 01/07/1994 - maggiorazione 25%.

Lavoro Festivo 01/07/1994 - maggiorazione 10% per lavoro domenicale in presenza di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica; - maggiorazione 20% lavoro festivo.

ASSENZE

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ASSENZE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Ferie 01/12/1981 APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). APPRENDISTI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). APPRENDISTI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). APPRENDISTI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). IMPIEGATI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). IMPIEGATI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). IMPIEGATI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). OPERAI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). OPERAI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). OPERAI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg).

01/01/1990 31/12/1990 Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite, escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute con art. 52 CCNL 8/7/82 : - 96 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 100 ore per gli Stabilimenti Balneari.

Riduzione orario

01/01/1991 Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite, escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute con art. 52 CCNL 8/7/82: - 104 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 108 ore per gli Stabilimenti Balneari

Congedo matrimoniale

01/07/1994 - 15 giorni di calendario retribuiti più altri 5 giorni (facoltativi) non retribuiti (normativa non applicabile alle aziende stagionali)

Permessi studio 01/07/1994 - Max 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio - a decorrere dall'1/10/1978 - moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata.

Permessi sindacali 01/07/1994 Dirigente sindacale di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici: - 24 ore per anno, aziende da 6 a 15 dipendenti; - 70 ore per anno, aziende con oltre 15 dipendenti e Imprese di Viaggi e Turismo a prescindere dal numero dei dipendenti occupati Dirigente di Rappresentanze Sindacali Aziendali - 8 ore mensili

Assemblee sindacali

01/07/1994 - 10 ore annue

01/08/1998 31/07/2003 Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica natalizia (articolo 30, Decreto Presidente della Repubblica 21/5/53, n. 568).

Maternità

01/08/2003 Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto. Durante l'astensione obbligatoria, la lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione

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ASSENZE

dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica natalizia (articolo 30, decreto Presidente della Repubblica 21/5/1953, n. 568).

Malattia 01/12/1981 TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno al 3° giorno; integrazione del 80% della retribuzione Dal 4° giorno al 180° giorno.

Infortunio 01/12/1981 TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1° giorno in poi.

Comporto 01/07/1994 - 180 giorni in un anno solare

CESSAZIONE RAPPORTO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Preavviso 01/01/2006 Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni i termini di preavviso sono i seguenti: A) Fino a 5 anni di anzianità: - livelli A e B: 4 mesi; - livello 1: 2 mesi; - livelli 2 e 3: 1 mese; - livelli 4 e 5: 20 giorni; - livelli 6S, 6 e 7: 15 giorni. B) Oltre i 5 e fino a 10 anni di anzianità: - livelli A e B: 5 mesi; - livello 1: 3 mesi; - livelli 2 e 3: 45 giorni; - livelli 4 e 5: 30 giorni; - livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni. C) Oltre 10 anni di anzianità: - livelli A e B: 6 mesi; - livello 1: 4 mesi; - livelli 2 e 3: 2 mesi; - livelli 4 e 5: 45 giorni; - livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni.

Tfr ANZIANITÀ QUALIFICA DATA

INIZIO DATA FINE DA

ANNI AD

ANNI

RETRIBUZIONE UTILE

APPRENDISTI 01/12/1981 0 99 26/26

APPRENDISTI (42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

APPRENDISTI (44 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

APPRENDISTI (45 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

IMPIEGATI 01/12/1981 0 99 26/26

IMPIEGATI (42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

IMPIEGATI (44 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

IMPIEGATI (45 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

OPERAI 01/12/1981 0 99 26/26

OPERAI (42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

OPERAI (44 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

OPERAI (45 ORE) 01/12/1981 0 99 26/26

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CESSAZIONE RAPPORTO

01/10/1937 31/05/1982 La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari settori.

Retribuzione imponibile

TFR

01/06/1982 La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

DISCIPLINA PARTICOLARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

03/05/1990 30/09/1994 Concesso per: - Tutti i comparti: durata 2 anni (elevabile a 3 anni in specifici comparti, es. Cuoco capo partita nelle Aziende alberghiere e nei Pubblici esercizi, Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, nei Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, gastronomo e pasticcere, nei Pubblici esercizi, ed alcune qualifiche nelle Imprese di viaggi e turismo) - Diplomati di Istituti o Scuole professionali, per le mansioi corrispondenti al diploma: 12 mesi

01/10/1994 31/12/1998 Assumibili con età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni (Imprese di viaggi e turismo) Concesso per: - Tutti i comparti: durata 3 anni (elevabile a 4 anni in specifici comparti, es. Cuoco capo partita, nelle Aziende alberghiere e nei Pubblici esercizi, Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, nei Complessi turistico-ricettivi dell’aria aperta, gastronomo e pasticcere, nei Pubblici esercizi, ed alcune qualifiche nelle Imprese di viaggi e turismo) Qualifiche ammesse (Imprese di viaggi e turismo): Livello 4 e 5 salvo alcune eccezioni e Livello 3 e superiori (max 22 anni) se in possesso di titolo di studio scuola media superiore, maturità o titolo equipollente.

01/01/1999 30/06/2007 Concesso per le seguenti qualifche: - Livello III: durata 48 mesi - Livello IV e V: durata 36 mesi - Livello VI S: durata 24 mesi - Livello VI: durata 18 mesi

Apprendistato

01/07/2007 Apprendistato Professionalizzante: Concesso per le seguenti qualifche: - Livello 2, 3, 4: durata 48 mesi; - Livello 5, 6 Super: durata 36 mesi; - Livello 6: durata 24 mesi. Trattamento economico: - 1 anno: 80% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 2 anno: 85% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 3 anno: 90% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 4 anno: 95% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello. Per gli apprendisti assunti prima dell'1/7/2007 continueranno ad applicarsi le disposizioni del CCNL 19/7/2003.

Contratto a termine

01/07/1994 30/06/1998 - Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative diverse dalla legge 230/62): Max 3 in unità produttive da 1 a 3 dipendenti in organico a tempo indeterminato, max 4 in unità da 4 a 9 dipendenti, max 5 in unità da 10 a 50 dipendenti e max 10% in unità produttive con oltre 50 dipendenti; Min 3 in aziende a conduzione familiare - Assunzioni ulteriori consentite, rispetto a quelle previste per legge, in caso di: (a) incrementi di attività; (b) sostituzione lavoratori in ferie e aspettative diverse dalla legge 230/62; (c) servizi definiti e predeterminati non affrontabili col normale organico - Durata max 6 mesi nei precedenti casi a) e c)

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DISCIPLINA PARTICOLARE

01/07/1998 31/12/2001 - Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative diverse dalla legge 230/62): Max 4 in unità produttive da 0 a 4 dipendenti in organico a tempo indeterminato e cfl, max 5 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 6 in unità da 10 a 25 dipendenti, max 7 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 10 in unità da 36 a 50 dipendenti, max 22% in unità produttive con oltre 50 dipendenti (max 17% per ogni singola fattispecie) - Assunzioni ulteriori consentite, rispetto a quelle previste per legge, in caso di: (a) incrementi di attività; (b) sostituzione lavoratori in ferie, aspettative diverse dalla legge 230/62 o dimessi senza preavviso (per max 2 mesi); (c) servizi definiti e predeterminati non affrontabili col normale organico - Durata da 1 a 6 mesi nei precedenti casi a) e c); nel caso b) durata max 1 mese, prorogabile in assenza di lavoratori disponibili, con la stessa qualifica, per cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2, legge n. 56 del 1987 - Concesso per le seguenti qualifiche: Livello VI S e superiori più alcune qualifiche del Livello VI.

01/01/2002 - Assunzioni consentite con contratti a termine: incrementi temporanei di attività, nuove professionalità, adeguamento sistema informativo / contabile o del controllo di gestione / di qualità, prevenzione / sicurezza sul lavoro, lavorazioni con termini vincolanti di esecuzione, sostituzione / affiancamento lavoratori assenti (ferie, malattia, part-time, temporaneo trasferimento, ecc.), lavorazioni in aziende stagionali già previste nell'elenco allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R. 11/7/1995, n. 378, periodi connessi a festività, manifestazioni, iniziative promozionali, ecc. - Assunzioni consentite per lavoro temporaneo: incrementi di attività, sostituzione lavoratori in ferie, in aspettative diverse da L. n. 230/1962 o con rapporto risolto senza preavviso (durata max 2 mesi), servizi predeterminati non eseguibili con il normale organico - N. contratti a termine: max 4 in unità produttive con n. dipendenti a tempo indeterminato e cfl da 0 a 4, max 6 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 7 in unità da 10 a 25 dipendenti, max 9 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 12 in unità da 36 a 50 dipendenti e max 20% in unità oltre 50 dipendenti - Durata contratti a termine per avvio nuove attività: max 12 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione integrativa, territoriale / aziendale - N. lavoratori temporanei, escluso sostituzione lavoratori assenti per ferie e aspettative diverse da L. 230/62: Max 8% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e cfl; Min 3.

01/07/1994 31/12/1998 Durata minima del part time - da 18 a 26 ore su base settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua

01/01/1999 31/12/2005 Durata minima del part time - da 15 a 28 ore su base settimanale - da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua

Part Time

01/01/2006 Durata minima del Part Time: - 15 ore su base settimanale; - 64 ore su base mensile; - 600 ore su base annua. Part-time week-end: - Min. 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Clausole flessibili: La collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione. Clausole elastiche: Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento

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DISCIPLINA PARTICOLARE

duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. - In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste le parti possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

Contratto Formazione e

lavoro

01/07/1994 31/12/2003 Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: III livello o superiori, con una durata di 24 mesi (tipo a.2) - Intermedia: IV e V livello, con una durata di 24 mesi (tipo a.1) - Adeguamento capacità professionali: tutti i livelli escluso il VI S e VII con una durata di 12 mesi (tipo b)

Contratto di inserimento

01/01/2004 Si applica ai lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto: 12 mesi di trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Fon.Te. 09/04/1998 Contribuzioni previste per i lavoratori dipendenti del settore Turismo:: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

ASSISTENZA COMPLEMENTARE

ISTITUTO DAL AL NOTE

01/07/2004 31/12/2004 Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri. Quote d'iscrizione:- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda.

01/01/2005 30/06/2005 Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri. Quote d'iscrizione:- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda Contribuzione: - 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda

Assistenza Sanitaria

01/07/2005 31/12/2005 Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri.Quota d'iscrizione:- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;Contribuzione: - 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda.

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ASSISTENZA COMPLEMENTARE

01/01/2006 31/12/2007 Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri.Quota d'iscrizione:- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;Contribuzione: - 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;- 5,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda.

01/01/2008 Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri. Quota d'iscrizione:- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;Contribuzione: - 10,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e a tempo parziale a carico azienda.

01/01/1997 31/12/2004 Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Incremento dl contributo annuo di L. 70.000 a carico del lavoratore.

01/01/2005 31/12/2007 Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 302,00 a carico dell'azienda; - Euro 42,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in euro 302 a carico dell'azienda.

QuAS

01/01/2008 Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 340,00 a carico dell'azienda; - Euro 50,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in euro 340 a carico dell'azienda.

ENTE BILATERALE

ISTITUTO DAL AL NOTE

Ente Bilaterale 01/01/1997 31/12/2001 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui:- lo 0,20% a carico del datore di lavoro; - lo 0,20% a carico del lavoratore.Conseguentemente, l'impresa che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di paga base e contingenza.L'E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per quattordici mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a L. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.La quota di competenza dell'ente bilaterale nazionale è ridotta al 14% per l'anno 1999, al 13% per l'anno 2000 ed al 12% per l'anno 2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli anni pregressi dovrà avvenire

Page 14: INFORMAZIONI - accaerre.altervista.org CCNL/AE_TURISMO_sintesi (1).pdf · MANSIONI operaio 5. capo reparto catering 6. controllo amministrativo 7. cuoco unico 8. dietologo 9. maitre

ENTE BILATERALE

entro l'1/6/99.L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.

01/01/2001 Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui:- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;- lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con decorrenza dall'1/1/2004. I contributi riscossi dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelli attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferiti agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi direttamente dagli stessi.