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Ing. Leo De Santis 1
Convegno
La Direttiva Macchine e
la Certificazione ‘CE’
Direttiva macchine e marcatura CE
Con il trattato di Roma è stato formalizzato il libero
mercato di molte merci.
Limitazioni alla libera circolazione dovute a normative
tecniche nazionali sulla sicurezza delle persone e
dell’ambiente
Unione Europea e Libera circolazione delle merci
E’ uno dei principi cardine su cui si fonda
la costituzione del mercato unico europeo
Ing. Leo De Santis 2
Direttiva macchine e marcatura CE
Vecchio approccio e Libera circolazione delle merci
Ing. Leo De Santis 3
Le direttive vecchio approccio stabilivano minuziosamente le
regole tecniche a cui dovevano conformarsi i prodotti per
poter circolare liberamente.
I costruttori dovevano adeguare i beni alle diverse condizioni di
sicurezza degli Stati Membri
Questo sistema si era però dimostrato inefficiente e non più
compatibile con le lente e difficili procedure di adozione di atti
comunitari.
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 4
Il raggiungimento di questo obiettivo richiede l’ARMONIZZAZIONE dei
contesti legislativi, normativi e certificativi dei vari stati membri, nella
piena salvaguardia della sicurezza e salute delle persone.
Avviene tramite l’adozione di specifiche strategie comunitarie ed in
particolare con la pubblicazione ed applicazione di quelle disposizioni
comunemente note come
“ DIRETTIVE ”
Unione Europea e LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Ing. Leo De Santis 5
VIENE INTRODOTTO IL MARCHIO
Nuovo ApproccioLibera circolazione delle merci
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 6
Nel Nuovo Approccio
� La marcatura ‘CE’ è un obbligo di Legge
� Indica la conformità alle Direttive Europee di “NUOVO APPROCCIO”
� Garantisce la sicurezza dei prodotti
� Permette la libera circolazione nell’Unione Europea
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 7
Nuovo Approccio
� PRINCIPI FONDAMENTALI:
– L’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti fondamentali in materia di
salute e sicurezza (RESS) che i prodotti commercializzati devono soddisfare
– Soltanto i prodotti che rispondono ai RESS sono soggetti alla libera circolazione.
– L’elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organi
competenti in materia di normalizzazione industriale, che terranno conto dello
stato della tecnologia (ENTI DI NORMAZIONE)
1
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 8
� PRINCIPI FONDAMENTALI:
– Le specifiche tecniche non hanno carattere obbligatorio. Esse restano norme
volontarie
MA
– le amministrazioni sono tenute a riconoscere ai prodotti fabbricati
conformemente alle norme armonizzate una PRESUNZIONE DI CONFORMITA’
ai RESS fondamentali, stabiliti dalla Direttiva
– Qualora il produttore non si attenga a tali norme durante la fabbricazione di
un determinato prodotto, egli è tenuto a DIMOSTRARE la conformità di tali
prodotti ai requisiti fondamentali.
2Nuovo Approccio
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 9
Il «nuovo approccio» ha introdotto il concetto fondamentale che
il Fabbricante:
– Ha il dovere di rendere il prodotto sicuro;
– Deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo
«sicuro».
Nuovo Approccio
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 10
Direttive ORIZZONTALI
Dette anche Direttive sociali, in quanto
trattano aspetti di interesse generale di
grande rilevanza sociale.
Direttive VERTICALI
Dette anche Direttive di prodotto, in
quanto definiscono i requisiti
essenziali a cui i prodotti devono
rispondere per poter liberamente
circolare nel mercato comunitario.
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 11
D.P.R. del 24/07/1996, n. 459S.O. n.146 alla G.U. 6/09/1996, n. 209
(Entrata in vigore: 21 Settembre 1996)
≪ Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE, e 93/68/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle macchine ≫.
Direttiva 98/37/CE[ha abrogato:
– Direttiva 89/392/CEE,
– Direttiva 91/368/CEE –unicamente l'articolo 1-,
– Direttiva 93/44/CEE,
– Direttiva 93/68/CEE –unicamente l'articolo 6-]
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 12
La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore in
tutta Europa dal 29 Dicembre 2009, in concomitanza
all’abrogazione della Direttiva 98/37/CE.
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 13
Spazio economico europeo (SEE)
Lo Spazio economico europeo (SEE) è stato istituito nel 1994.
La finalità dello SEE è estendere il mercato interno dell'UE ai paesi
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che non intendono aderire
all'UE o che non l'hanno ancora fatto.
In verde i paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio
partecipanti al SEE e in blu i paesi dell'UE partecipanti all'SEE
• ISLANDA
• LIECHTENSTEIN
• NORVEGIA .
ALTRI PAESI EQUIPARATI ALL'UNIONE EUROPEA:
• CONFEDERAZIONE ELVETICA
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 14
Entrato in vigore il 6 marzo 2010
E’ stata recepita in ITALIA con D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 15
La Commissione ha predisposto una
nuova guida alla sua applicazione.
Tale guida intende agevolare la
comprensione dei concetti e delle
prescrizioni della direttiva 2006/42/CE
al fine di garantirne l’uniforme
interpretazione e applicazione in tutta
l’UE.
Essa può essere di interesse anche per
gli avvocati e gli studiosi del diritto
dell’UE in materia di mercato interno, di
salute e sicurezza sul lavoro e di
protezione dei consumatori.
Ing. Leo De Santis 16
Introducono le disposizioni principali della direttiva e presentano le
ragioni della loro adozione
Non sono di per se giuridicamente vincolanti e non figurano di norma nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva.
Sono utili per capire la direttiva, soprattutto in quanto chiariscono il
significato di talune disposizioni.
Nell’interpretare il testo della direttiva, i Tribunali possono tenere conto dei considerando al fine di determinare l’intento del
legislatore.
I “C
ON
SID
ER
AN
DO
”
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 17
Il primo concetto tecnico fortemente sottolineato è quello della integrazione
della sicurezza. La sicurezza deve essere conseguita integrandola nelle fasi di
progettazione e di costruzione delle macchine, estendendola e conservandola
poi in modo congruo, nelle fasi di installazione e manutenzione
I “C
ON
SID
ER
AN
DO
”
La Direttiva assume il suo significato fondamentale di regolatrice del
mercato, sotto il profilo della sicurezza, solo se gli Stati membri pongono in
essere una sorveglianza efficiente ed efficace, mediante personale tecnico
soddisfacente sotto il profilo quantitativo e qualitativo
La Commissione europea ribadisce l’opportunità di “lasciare ai fabbricanti
l’intera responsabilità di attestare la conformità alla Direttiva delle loro
macchine”, fatti salvi i casi in cui talune macchine, presentando un
“potenziale maggiore di rischi” richiedano una “procedura di certificazione
più rigorosa”.
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 18
I QUATTRO aspetti fondamentali della sicurezza delle macchine
SICUREZZA INTRINSECALa macchina sia progettata e costruita bene
CORRETTA INSTALLAZIONELa macchina è messa in opera, cioè installata bene
CORRETTA MANUTENZIONEGarantire che restino immutati nel tempo quanto nei punti precedenti
CORRETTO UTILIZZOSecondo le indicazioni del costruttore e l’addestramento
dell’utilizzatore
Direttiva macchine e marcatura CE
Ing. Leo De Santis 19
Art. 1 – campo di applicazione
Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti
prodotti, così come definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Comma 1
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 20
Art. 1 – campo di applicazione
ASCENSORI
con VELOCITÀ fino a 0,15 m/sec
Estensione:
MACCHINE
Rientrano nella Direttiva 2006/42/CE per la modifica alla Direttiva
Ascensori 95/16/CE
Apparecchi per sollevamento di persone a mobilità ridotta.
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 21
Estensione:
Veicoli a due e tre ruote fuori dallo scopo della 2002/24/CE (es. veicoli per disabili, veicoli capaci di
raggiungere una velocità massima fino a 6 km/h,
minimoto con motore a scoppio).
Veicoli capaci di raggiungere una velocitàmassima fino a 25 km/h (come i veicoli fuori dallo
scopo della 70/156/CEE) e veicoli fuori stradanon destinati né alle strade pubbliche né allecompetizioni
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 22
Art. 1 – campo di applicazione
APPARECCHI PORTATILI A CARICA ESPLOSIVA
Prima erano considerate armi da fuoco
Estensione:
MACCHINE
� Pistole sparachiodi
� Pistole per macellazione
� Pistole per marchiare
ART. 17 - Deroga fino al 29 giugno 2011
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 23
Art. 1 – campo di applicazione - NON SI APPLICA Comma 2
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 24
Comma 2
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un
sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
a) Macchina:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 25
Comma 2
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che
può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di
energia e di movimento (es. albero di trasmissione, …);
Le appendici 2 e 3 alla definizione principale 1, chiariscono come
gli insiemi citati siano da considerare macchine, anche se non
collegate e installate. Es: gru da installare su un autocarro.
a) Macchina:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 26
Comma 2
a) Macchina:
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso
risultato sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
Es.: Linea di produzione – impianto.
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 27
Se tra due o più macchine:
� c’è come interfaccia l’UOMO, le macchine sono considrate separate;
� se c’è una interfaccia ELETTRICA, ELETTRONICA, le macchine sono tra loro
coordinate e quindi solidali.
(§ 38 – Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE – ediz. 2,1 – luglio 2017)
Affinché un gruppo di macchine o di quasi-macchine venga considerato un insieme di
macchine devono essere soddisfatti tutti e tre i criteri che seguono:
1. Assemblate per eseguire una funzione comune (es. produzione di un dato prodotto).
2. Funzionalmente collegate, in modo tale che l’operatività di una unità influisca
sull’operatività di altre unità o di tutto l’insieme, rendendosi così necessaria valutazione
dei rischi dell’insieme.
3. Che le unità costituenti l’insieme abbiano un sistema di comando comune.
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 28
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Il fabbricante può non essere anche fabbricante delle singole unità. In tal
caso le singole unità vengono immesse sul mercato indipendentementeLA SINGOLA UNITA’
può operare indipendentemente «MACCHINA»
non può operare indipendentemente «QUASI-MACCHINA»
L’INSIEME
Il fabbricante dell’insieme di macchine deve assicurare la rispondenza
dell’intero insieme ai RESS
L’insieme di macchine è soggetto al D.lgs. 17/2010 perché la sua sicurezza dipende
non solo dalla sicurezza delle singole unità ma anche dalla compatibilità delle unità e dalla loro interfaccia
Ing. Leo De Santis 29
Comma 2a) Macchina:
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile,
collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di
pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Si noti come al punto “a” viene considerata macchina anche un
insieme privo del sistema di azionamento (es.: paranchi, verricelli
o martinetti a mano).
Costituiscono un’eccezione che vuole esclusi gli insiemi azionati
dalla forza umana dalla direttiva macchine.
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 30
dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un
trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova
funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile
Non vanno confuse con i pezzi di
ricambio che non modificano la
funzione della macchina o
apportano una nuova funzione.
Comma 2b) Attrezzatura intercambiabile:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Ing. Leo De Santis 31
Comma 2c) Componente di sicurezza:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la
sicurezza delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata
la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri
componenti.
Ing. Leo De Santis 32
Comma 2c) Componente di sicurezza:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
L’Allegato V elenca alcune categorie di componenti di sicurezza
comunemente installati sulle macchine.
In ogni caso qualsiasi elemento che soddisfi la definizione di cui
all’art. 2, lett. c) deve essere considerato componente di
sicurezza oggetto della direttiva macchine, anche se non è
incluso nell’elenco riportato nell’allegato V.
Ing. Leo De Santis 33
Comma 2d) Accessori di sollevamento:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il
sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la
macchina e il carico, oppure sul carico stesso, oppure destinati a
divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato
separatamente . Anche le imbracature e le loro componenti sono
considerate accessori di sollevamento;
SONO ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO NON SONO ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO
Ing. Leo De Santis 34
Comma 2d) Catene, funi e cinghie:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento
come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori
di sollevamento;
Ing. Leo De Santis 35
Comma 2
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica :
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e una macchina azionata,
mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima;
tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono
considerati come un singolo prodotto;
Alcuni di questi dispositivi sono elencati nell’Allegato IV.
Es.: giunto cardanico
Ing. Leo De Santis 36
Comma 2
g) Quasi-macchine:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,
non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata;
Es.: un sistema di azionamento è una quasi-macchina;
le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere
incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-
macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata
dalla presente decreto.
Ing. Leo De Santis 37
Comma 2
g) Quasi-macchine:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
La mancanza di un’applicazione ben determinata e la destinazione d’uso che
prevede sempre l’incorporazione con altre macchine o quasi-macchine o
apparecchi, sono gli elementi sostanziali che qualificano sotto il profilo
giuridico le quasi macchine.
Per loro natura sono, quindi, unicamente destinate all’incorporazione o
assemblaggio con altre macchine, quasi macchine o apparecchi, per costruire
una macchina ai sensi della direttiva, con esclusione di qualsiasi altro scopo.
Ing. Leo De Santis 38
Comma 2
g) Quasi-macchine:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Esempi non esaustivi di QUASI-MACCHINE:
� Riduttore
� Motoriduttore
� Centralina idraulica
� Azionamento pneumatico: cilindro pneumatico
� Azionamento idraulico: cilindro idraulico
� Elettrovalvola
� Motori idraulici
� Motori pneumatici
� Idromotori
Ing. Leo De Santis 39
Comma 2
h) Immissione sul mercato:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
prima messa a disposizione, all'interno della Comunità a titolo
oneroso o gratuito, di una MACCHINA o di una QUASI-MACCHINA a
fini di distribuzione o di utilizzazione.
Ing. Leo De Santis 40
Comma 2
m) Messa in servizio:
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
primo UTILIZZO, all'interno della Comunità, di una MACCHINA
oggetto del presente decreto legislativo
� conforme alla sua destinazione,
� in condizioni ragionevolmente prevedibili
Ing. Leo De Santis 41
Comma 2
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
i) Fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una
quasi-macchina oggetto del presente decreto
è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il
presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o
con il proprio marchio ovvero per uso personale;
in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato
fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in
servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto
legislativo.
Chi può immettere sul mercato?
Ing. Leo De Santis 42
Con la nuova edizione 2.1 della Guida Ufficiale della Direttiva
Macchine (Luglio 2017) la Commissione Europea ha ampliato la
trattazione dell'articolo 2, lettera i) (definizione di Fabbricante), per
chiarire meglio quali sono gli operatori economici, coinvolti
nell'immissione sul mercato di un macchinario, che possono essere
considerati fabbricanti ed in quali condizioni questo avvenga.
Il diagramma di flusso della prossima slide illustra i vari operatori
economici che possono assumere i compiti del fabbricante di macchinari.
Ing. Leo De Santis 43
Ing. Leo De Santis 44
Comma 2
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
Chi può immettere sul mercato?
l) MANDATARIO:
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della
Comunità,
che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante
per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le
formalità connesse con il presente decreto legislativo.
Ing. Leo De Santis 45
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 2 – Definizioni
m) NORMA ARMONIZZATA:
specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, (CEN,
CENELEC o ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione
europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE …..
non avente carattere vincolante.
La definizione di norma armonizzata è espressa nella motivazione della Direttiva,
ove è detto che: "...al fine di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali e di garantirne il controllo è opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo...", le quali "...devono mantenere il loro statuto di testi non obbligatori..."
Ing. Leo De Santis 46
Comma 1
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio
Cosa si può immettere sul mercato?
1. Possono essere IMMESSE SUL MERCATO ovvero MESSE IN SERVIZIO unicamente le
MACCHINE che:
� soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo
� non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli
animali domestici o dei beni,
� quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere IMMESSE SUL MERCATO unicamente le QUASI-MACCHINE che
rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.
Ing. Leo De Santis 47
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Art. 3 – Immissione sul mercato e messa in servizio
3. Il FABBRICANTE o il suo MANDATARIO, PRIMA di immettere sul mercatoovvero mettere in servizio una MACCHINA:
Si accerta:
a) che la macchina soddisfi i pertinenti RESS indicati nell‘Allegato I
b) che sia disponibile il F.T. (Allegato VII, parte A)
c) di fornire le istruzioni per l’uso (caratteristiche riportate al punto 1.7.4
dell’Allegato I)
d) di espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai
sensi dell'articolo 9;
e) di redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte
1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) di apporre la marcatura ‘CE’ ai sensi dell'articolo 12.
Ing. Leo De Santis 48
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
A cosa serve la Direttiva macchine:
Al Fabbricante, per indicargli gli aspetti di sicurezza e salute che
deve prendere in considerazione nella progettazione e costruzione
di una macchina al fine di salvaguardare le persone, gli animali
domestici ed i beni.
Agli Organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati
alla Commissione europea) per avere, per mezzo di essa e delle
norme armonizzate, un riferimento univoco di valutazione della
conformità della macchina sottoposta al loro esame.
Ing. Leo De Santis 49
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Schema di VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Ing. Leo De Santis 50
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - OBBLIGHI del FABBRICANTE
L’utilizzatore che costruisce
PER USO PROPRIO
una macchina o una quasi-macchina
HA L’OBBLIGO
di attuare la procedura di certificazione
prima della messa in servizio della
MACCHINA o della QUASI-MACCHINA
Ing. Leo De Santis 51
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - OBBLIGHI di CHIUNQUE
Nel caso in cui una MACCHINA o una QUASI-MACCHINA venga
immessa sul mercato o messa in servizio senza attuare le procedure
richieste
LA RESPONSABILITA’
Ricade su chi immette sul mercato
o mette in servizio la MACCHINA o
la QUASI-MACCHINA assemblata
Ing. Leo De Santis 52
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ di una macchina
E’ stata aggiunta una NUOVA FRASE:
“Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è
stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le
operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.”
Con ciò si intende che la dichiarazione NON INCLUDE le trasformazioni
delle macchine avvenuta dopo l’immissione sul mercato.
Allegato II - parte 1 - Sez. A
Ing. Leo De Santis 53
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ di una macchina
Allegato II - parte 1 - Sez. A
La dichiarazione CE di conformità deve contenere:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se
del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il
fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con
denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di
serie, denominazione commerciale;
Nuovo
requisito per
semplificare
le procedure
di
sorveglianza
del mercato
Ing. Leo De Santis 54
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ di una macchina
Allegato II - parte 1 - Sez. A
� dichiarazione esplicita che la macchina è conforme a tutte le disposizioni
pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, la conformità alle altre
direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina
ottempera.
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea; Es. direttive Bassa tensione, EMC
MACCHINA
Ing. Leo De Santis 55
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA’ di una macchina
Allegato II - parte 1 - Sez. A
� all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero
dell'attestato dell'esame CE del tipo
� all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismonotificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X
� all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che sono
state applicate
� all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
� luogo e data della dichiarazione
� identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a
nome del fabbricante o del suo mandatario.
Ing. Leo De Santis 56
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – Marcatura delle macchine – all. I –p. 1.7.3
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno
le seguenti indicazioni:
� ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del
suo mandatario,
� designazione della macchina,
� marcatura "CE" (cfr. allegato III),
� designazione della serie o del tipo,
� eventualmente, numero di serie,
� anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di
fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Ing. Leo De Santis 57
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – QUASI MACCHINE
Le QUASI-MACCHINE, non possono conformarsi
pienamente ai RESS definiti dall’Allegato I, poiché taluni
rischi possono risultare dal fatto che la macchina non è
completa o dall’interfaccia della quasi-macchina con la
macchina finale, in cui andrà incorporata.
Ing. Leo De Santis 58
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – QUASI MACCHINE
Due concetti devono essere chiari:
a) Il fabbricante è libero di stabilire quali sono i RESS rispettati e
quindi dichiararli come soddisfatti, con il relativo obbligo di redigere
il Fascicolo tecnico pertinente. Infatti, i requisiti di cui all’Allegato I
non sono obbligatori per le quasi macchine, ma si applicano
solamente ai prodotti finiti.
b) Ai fini delle procedure di clausole di salvaguardia il solo
responsabile della macchina è, e rimane, chi redige la
dichiarazione di conformità e appone la marcatura CE, ovvero il
fabbricante della macchina finale.
Ing. Leo De Santis 59
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – QUASI MACCHINE
Art. 3 – Immissione sul MERCATO
OBBLIGHI del fabbricante o il suo mandatario
4. Prima di immettere sul mercato una QUASI-
MACCHINA, si accerta che sia stata espletata la
procedura di cui all'articolo 10.
Ing. Leo De Santis 60
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – QUASI MACCHINE
Art. 10 – Procedure di valutazione della conformità delle QUASI MACCHINE
1. Il fabbricante di una QUASI-MACCHINA, o il suo mandatario,
prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente (Allegato VII, parte B)
a) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio (Allegato VI)
b) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione (Allegato II,
parte 1, sezione B)
Ing. Leo De Santis 61
Nuove Direttive Pubblicate nel 2014
•Su GUUE L96 del 29/3/2014:
� –2014/28/CE controllo esplosivi uso civile (rif.)
� –2014/29/CE recipienti semplici a pressione
� –2014/30/CE EMC
� –2014/31/CE strumenti per pesare
� –2014/32/CE strumenti di misura (rif.)
� –2014/33/CE ascensori
� –2014/34/CE ATEX (rif.)
� –2014/35/CE LVD
� Su GUUE L153 del 22/5/2014:
� –2014/53/CE RTTE modificata sostanzialmente
Ing. Leo De Santis 62
Queste nuove direttive sono allineate al Nuovo Quadro Legislativo (NLF)
imposto dalla Decisione 768/2008/CE e dai Regolamenti 765/2008/CE e
764/2008/CE: le novità introdotte nelle nuove direttive riguardano i ruoli,
gli obblighi e le specifiche responsabilità dei singoli operatori economici
(fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) coinvolti
nell'immissione sul mercato del materiale elettrico a bassa tensione, il
nuovo modello di “dichiarazione UE di conformità”, i principi che regolano
l’apposizione della marcatura CE.
Le nuove direttive sono state recepite dagli Stati membri dell’Unione europea
entro il 19 aprile 2016 e a decorrere dal
20 aprile 2016 le direttive precedenti saranno abrogate.
Ing. Leo De Santis 63
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – Art. 15 SANZIONI
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che
immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di
cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 € a 24.000 €. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque
apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che
comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo
mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 18.000 €.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario
che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la
documentazione di cui all’allegato VII (FT) è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.
Ing. Leo De Santis 64
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 – Art. 15 SANZIONI
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in
servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono
sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature,
segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il
simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la
leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del
presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 € a 6.000 €.
7. ...
Ing. Leo De Santis 65
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Documenti di riferimento all’interpretazione della Direttiva Macchine
LG confronto nuova e vecchia Direttiva Macchine
Rapporto INAIL_sull’attività di sorveglianza del mercato
Guida_Direttiva_macchine_2006_42_CE_-_ed. 2017
Federmacchine_guida_alla disciplina delle macchine usate
Ing. Leo De Santis 66
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
Ing. Leo De Santis 67
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE”
a) Targhetta relativa alla marcatura “CE”
b) Dichiarazione CE di conformità
c) Manuale istruzioni per l’uso
marcate CE
Commercializzate
Accompagnata da una
dichiarazione del venditore che la macchina
non è stata modificata rispetto alla costruzione.
Ing. Leo De Santis 68
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE”
Non marcate CE
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, (Dir. Macchine)
Attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano
conformi, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Art. 72 – com. 1D. Lgs. 81/08
Ing. Leo De Santis 69
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE”
a) - PERMUTA CONTRO NUOVO ACQUISTO
NON marcate CE
L’atto di vendita deve riportare:
� Nome del costruttore
� Tipo e modello di macchina
� N. Matricola
Art. 72 – com. 1D. Lgs. 81/08
L’obbligo di attestare la conformità spetta solamente al RIVENDITORE.
La macchina non può essere REIMMESA sul
mercato nelle condizioni di fatto
E’ possibile solo se viene adeguata alle norme di sicurezza di cui
all’Allegato V.
Ing. Leo De Santis 70
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE”
b) - VENDITA AD ALTRO UTILIZZATORE
NON marcate CE
Art. 72 – com. 1D. Lgs. 81/08
L’obbligo di attestare la conformità spetta solamente al RIVENDITORE.
Chi vende
deve ATTESTARE la conformità della
macchina alla normativa previgente.
Ing. Leo De Santis 71
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE”
c) – PROCEDURA FALLIMENTARE
NON marcate CE
Art. 72 – com. 1D. Lgs. 81/08
Il CURATORE FALLIMENTARE assume
gli obblighi previsti dalla legge
Ing. Leo De Santis 72
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10
d) – Interventi su MACCHINE USATE
NON marcate CE
Art. 72 – com. 1D. Lgs. 81/08
Obbligo di applicare la procedura di
marcatura CE
Interventi di modifica costruttiva o le variazioni d’uso non previste dal costruttore originale
Nota:Chiarire bene nel
contratto a chi compete
la eventuale procedura
di marcatura CE
Ing. Leo De Santis 73
Direttiva macchine e marcatura CE – D. Lgs. 17/10 - Macchine ”USATE o NUOVE”
EXTRA U.E
Si applica la Direttiva macchine 2006/42/CE
� Prima IMMISSIONE SUL MERCATO
� Prima MESSA IN SERVIZIO
Nello Spazio Economico Europeo
(SEE)
Soddisfare i RES
Ing. Leo De Santis 75
Direttiva macchine e marcatura CE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!