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La Direttiva Europea 2007/02/EC
INSPIRE
Page 2“GIS e Geo WEB: piattaforme e architetture” – Calabrese Fabio
La Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, istituisce un‘infrastruttura per
l‘informazione territoriale nella Comunità Europea (Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Directive ) in materia ambientale mettendo in primo piano le diversità
regionali e locali nelle varie Regioni della Comunità.
Vi sono vari problemi per conseguire gli obiettivi fissati nel programma, che
sono:
1. Disponibilità
2. Qualità
3. Organizzazione
4. Accessibilità
5. Condivisione
Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali, che
devono essere fruibili ed interoperabili tra i vari livelli delle amministrazioni pubbliche e tra i vari settori.
delle Informazioni Territoriali
INSPIRE
Page 3“GIS e Geo WEB: piattaforme e architetture” - Calabrese Fabio
Cosa serve
Inspire, per la divulgazione dei dati territoriali, dovrebbe basarsi sulle
infrastrutture create dagli Stati membri
L’Infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:
1 Metadati2 Interoperabilità dei dati territoriali
e dei servizi3 Servizi e tecnologie di rete
accessibili4 Accordi sulla condivisione dei dati5 Misure di coordinamento e
monitoraggio
Metadati
I metadati contengono informazioni sulla conformità, sulle
condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo,
sulla qualità e la validità, sulle autorità
pubbliche e sulle limitazioni dell’accesso
Gli stati membri creano i metadati in base al
seguente calendario Entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni (15
maggio 2008), il set di dati territoriali
quali:
1. Sistemi di coordinate
2. Sistemi di griglie geografiche.
3. Nomi geografici
4. Unità amministrative
5. Indirizzi
6. Particelle catastali
7. Reti di trasporto
8. Idrografia
9. Siti protetti
1. Elevazione dei modelli
2. Copertura del suolo
3. Orto immagini
4. Geologia
Page 4“GIS e Geo WEB: piattaforme e architetture” – Calabrese Fabio
11. Zone sottoposte a estione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati
12. Zone a rischio naturale
13. Condizioni atmosferiche
14. Elementi geografici meteorologici
15. Elementi geografici oceanografici
16. Regioni marine
17. Regioni biogeografiche
18. Habitat e biotopi
19. Distribuzione delle
20. Risorse energetiche
21. Risorse minerarie
Metadati
Entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni (15
maggio 2008), il set di dati territoriali quali:
1. Unità statistiche.
2. Edifici
3. Suolo
4. Utilizzo del territorio
5. Salute umana e sicurezza
6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi
7. Impianti di monitoraggio ambientale
8. Produzione e impianti industriali
9. Impianti agricoli e di acquacoltura
10. Distribuzione della popolazione — demografia
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Interoperabilità dei dati territoriali e dei servizi
Per i set di dati territoriali le disposizioni di esecuzione
riguardano:
1. Una struttura comune che permetta un’identificazione univoca degli oggetti territoriali
2. La relazione tra oggetti territoriali
3. Gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull’ambiente
4. Informazione sulla dimensione temporale dei dati
5. Aggiornmento dei dati
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Servizi di Rete
Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete che
consente:
1. Servizi di ricerca, che consentano di cercare i dati in base al contenuto dei metadati e di visualizzarne il contenuto
2. Servizi di consultazione, che consentano di effettuare la visualizzazione, la navigazione, la variazione di scala (zoom in - zoom out), etc.
3. Servizi per lo scaricamento (download) dei dati
4. Servizi di conversione
5. Servizi, che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali
Detti servizi devono essere facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet
I servizi di ricerca richiedono:
1. Parola chiave
2. Classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
3. Qualità e validità dei set di dati territoriali
4. Localizzazione geografica
Gli Stati membri possono limitare
l’accesso del pubblico ai dati, qualora i servizi possano recare
pregiudizio:
1. Alla riservatezza delle deliberazioni interne
2. Alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale
3. Allo svolgimento dei procedimenti giudiziari
4. Alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali
5. Ai diritti di proprietà intellettuale
6. Alla riservatezza dei dati personali
7. Agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito informazioni
8. Alla tutela dell’ambiente
Page 7“GIS e Geo WEB: piattaforme e architetture” – Calabrese Fabio
Accordi sulla Condivisione dei Dati
Ciascun Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e
può consentire alle autorità pubbliche, che forniscono tali dati ed i servizi ad essi relativi, di sottoporli a licenza e/o di
richiederne il pagamento.
Le TARIFFE, mantenute al livello minimo per garantire la qualità e la fornitura dei set di dati
territoriali e dei servizi ad essi relativi, e le LICENZE, devono essere pienamente
compatibili con lo scopo generale, che è quello, di facilitare la condivisione tra gli Stati membri
dei suddetti dati e servizi.
Misure di coordinamento e monitoraggio
Ciascun Stato membro designa un referente, di regola
un’autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la
Commissione riguardo alla presente direttiva.
Disposizioni Finali
Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri dovranno inviare alla
Commissione una relazione che descriva brevemente lo stato di
organizzazione sull’attuazione della presente direttiva.
La Commissione presenta al Parlamento Europeo ed al
Consiglio una relazione sull’attuazione della presente
direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni
INSPIRE
Fine