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La Direttiva Europea 2007/02/EC INSPIRE

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La Direttiva Europea 2007/02/EC

INSPIRE

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La Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, istituisce un‘infrastruttura per

l‘informazione territoriale nella Comunità Europea (Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Directive ) in materia ambientale mettendo in primo piano le diversità

regionali e locali nelle varie Regioni della Comunità.

Vi sono vari problemi per conseguire gli obiettivi fissati nel programma, che

sono:

1. Disponibilità

2. Qualità

3. Organizzazione

4. Accessibilità

5. Condivisione

Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali, che

devono essere fruibili ed interoperabili tra i vari livelli delle amministrazioni pubbliche e tra i vari settori.

delle Informazioni Territoriali

INSPIRE

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Cosa serve

Inspire, per la divulgazione dei dati territoriali, dovrebbe basarsi sulle

infrastrutture create dagli Stati membri

L’Infrastruttura per l’informazione territoriale è costituita da:

1 Metadati2 Interoperabilità dei dati territoriali

e dei servizi3 Servizi e tecnologie di rete

accessibili4 Accordi sulla condivisione dei dati5 Misure di coordinamento e

monitoraggio

Metadati

I metadati contengono informazioni sulla conformità, sulle

condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo,

sulla qualità e la validità, sulle autorità

pubbliche e sulle limitazioni dell’accesso

Gli stati membri creano i metadati in base al

seguente calendario Entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni (15

maggio 2008), il set di dati territoriali

quali:

1. Sistemi di coordinate

2. Sistemi di griglie geografiche.

3. Nomi geografici

4. Unità amministrative

5. Indirizzi

6. Particelle catastali

7. Reti di trasporto

8. Idrografia

9. Siti protetti

1. Elevazione dei modelli

2. Copertura del suolo

3. Orto immagini

4. Geologia

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11. Zone sottoposte a estione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

12. Zone a rischio naturale

13. Condizioni atmosferiche

14. Elementi geografici meteorologici

15. Elementi geografici oceanografici

16. Regioni marine

17. Regioni biogeografiche

18. Habitat e biotopi

19. Distribuzione delle

20. Risorse energetiche

21. Risorse minerarie

Metadati

Entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni (15

maggio 2008), il set di dati territoriali quali:

1. Unità statistiche.

2. Edifici

3. Suolo

4. Utilizzo del territorio

5. Salute umana e sicurezza

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

7. Impianti di monitoraggio ambientale

8. Produzione e impianti industriali

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

10. Distribuzione della popolazione — demografia

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Interoperabilità dei dati territoriali e dei servizi

Per i set di dati territoriali le disposizioni di esecuzione

riguardano:

1. Una struttura comune che permetta un’identificazione univoca degli oggetti territoriali

2. La relazione tra oggetti territoriali

3. Gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull’ambiente

4. Informazione sulla dimensione temporale dei dati

5. Aggiornmento dei dati

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Servizi di Rete

Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete che

consente:

1. Servizi di ricerca, che consentano di cercare i dati in base al contenuto dei metadati e di visualizzarne il contenuto

2. Servizi di consultazione, che consentano di effettuare la visualizzazione, la navigazione, la variazione di scala (zoom in - zoom out), etc.

3. Servizi per lo scaricamento (download) dei dati

4. Servizi di conversione

5. Servizi, che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali

Detti servizi devono essere facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet

I servizi di ricerca richiedono:

1. Parola chiave

2. Classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

3. Qualità e validità dei set di dati territoriali

4. Localizzazione geografica

Gli Stati membri possono limitare

l’accesso del pubblico ai dati, qualora i servizi possano recare

pregiudizio:

1. Alla riservatezza delle deliberazioni interne

2. Alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale

3. Allo svolgimento dei procedimenti giudiziari

4. Alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali

5. Ai diritti di proprietà intellettuale

6. Alla riservatezza dei dati personali

7. Agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito informazioni

8. Alla tutela dell’ambiente

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Accordi sulla Condivisione dei Dati

Ciascun Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e

può consentire alle autorità pubbliche, che forniscono tali dati ed i servizi ad essi relativi, di sottoporli a licenza e/o di

richiederne il pagamento.

Le TARIFFE, mantenute al livello minimo per garantire la qualità e la fornitura dei set di dati

territoriali e dei servizi ad essi relativi, e le LICENZE, devono essere pienamente

compatibili con lo scopo generale, che è quello, di facilitare la condivisione tra gli Stati membri

dei suddetti dati e servizi.

Misure di coordinamento e monitoraggio

Ciascun Stato membro designa un referente, di regola

un’autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la

Commissione riguardo alla presente direttiva.

Disposizioni Finali

Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri dovranno inviare alla

Commissione una relazione che descriva brevemente lo stato di

organizzazione sull’attuazione della presente direttiva.

La Commissione presenta al Parlamento Europeo ed al

Consiglio una relazione sull’attuazione della presente

direttiva entro il 15 maggio 2014 e successivamente ogni sei anni

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