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ASCOSIM La Consulenza Finanziaria verso la Mifid 2 La disciplina degli inducements nella Mifid 2 e nel Technical Advice dell’ESMA Prof. Maria-Teresa Paracampo Associato di Diritto del Mercato Finanziario Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Roma, 9 giugno 2015

La disciplina degli inducements nella Mifid 2 e nel Technical … · Test di miglioramento della qualità del servizio Individuazione preventiva – a mezzo di una lista non esaustiva

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Page 1: La disciplina degli inducements nella Mifid 2 e nel Technical … · Test di miglioramento della qualità del servizio Individuazione preventiva – a mezzo di una lista non esaustiva

ASCOSIMLa Consulenza Finanziaria verso la Mifid 2

La disciplina degli inducementsnella Mifid 2 e

nel Technical Advice dell’ESMA

Prof. Maria-Teresa ParacampoAssociato di Diritto del Mercato FinanziarioUniversità degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Roma, 9 giugno 2015

Page 2: La disciplina degli inducements nella Mifid 2 e nel Technical … · Test di miglioramento della qualità del servizio Individuazione preventiva – a mezzo di una lista non esaustiva

Agenda• Le coordinate normative in tema diinducements• La definizione diinducements• Gli inducements:profili distintivi

(benefici monetari, non monetari e di minima entità)• Le tipologie consulenziali ed i relativi statuti normativi in tema di

inducements• La disciplina degli inducementsnella consulenzaprestatasu base• La disciplina degli inducementsnella consulenzaprestatasu base

indipendente• Inducementsepolicyaziendale• La disciplina degliinducementsnella consulenza non indipendente

(condizioni di ammissibilità, test di miglioramento della qualità delservizio e obblighi didisclosure)

• La ricerca in materia di investimenti• Disciplina degliinducementse requisiti aggiuntivi• Inducementse conflitti di interesse

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Le coordinate normative in tema di inducements

• Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (Mifid 2):

- art. 24: principi di carattere generale e informazione delcliente:

a) par. 1: obbligo delle imprese di servire al meglio gli interessi del cliente;b) parr. 3, 4 e 5: caratteristiche, tempistica e modalità perla comunicazionedelle informazioni precontrattuali;c) par. 7: informativa preliminare sulle caratteristichedel servizio dic) par. 7: informativa preliminare sulle caratteristichedel servizio diconsulenza prestato su base indipendente e disciplina degli inducements;d) par. 8: gliinducementsnel servizio di gestione del portafoglio;e) par. 9: condizioni di ammissibilità degli incentivi e obblighi di disclosure;f) par. 10: remunerazione del personale;g) par. 12:inducementse requisiti aggiuntivi;

- art. 23:inducementse disciplina dei conflitti di interesse;

- art. 16: requisiti organizzativi delle imprese di investimento.

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Segue:

Art. 24, par. 13“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all’articolo 89 al fine di assicurare che le imprese diinvestimento rispettino i principi di cui al presente articolo quandoprestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loroclienti, comprese

Omissis

d) i criteri per valutare il rispetto, da parte delleimprese che ricevonoincentivi, dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionalesecondo il miglior interesse del cliente”.

La disciplina di I livello sarà integrata dallaregolamentazione di dettaglio(di II livello) che la Commissione europea emaneràsulla scorta delTechnical Advice dell’ESMA [Final Report - Technical Advice to theCommissionon on Mifid II and Mifir (ESMA/2014/1569) del 19dicembre 2014,chapter2.15]

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Art. 24, par. 1

“Gli Stati membri prescrivono chele imprese diinvestimento, quando prestano servizi diinvestimento o, se del caso, servizi accessori aiclienti, agiscano in modo onesto, equo eclienti, agiscano in modo onesto, equo eprofessionale, per servire al meglio gliinteressi dei loro clienti e che rispettino inparticolare i principi di cui al presentearticolo e all’articolo 25”.

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La definizione di Inducements

“Any monies, goods or services (other than the normalcommissions and fees for the service) offered or received byan investment firm or any of its members of its relevantpersons in relation to business for a client with or throughanother person, whether on a prepaid, continuous orretrospectivebasis” .retrospectivebasis” .

(Cfr. CESR’s Technical Advice on Possible Implementing Measuresof the Directive2004/39/EC on Markets in Financial Instruments- Gennaio 2005 (CESR/05-024c).

Il CESR è successivamente intervenuto con:

- Recommendations on Inducements under Mifid– Maggio 2007 (CESR/07-228b);

- Inducements: Report on good and poor practices– Aprile 2010 (CESR/10-295).

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Gli inducements: profili distintivi

Differente trattamento giuridico tra:- Benefici monetari;- Benefici non monetari:

a) benefici non monetariinclusi nell’ambito diMifid 2;b) benefici non monetaridi entità minima esclusib) benefici non monetaridi entità minima esclusidall’ambito di Mifid 2.

Il discrimine è rappresentato dallamaggioreo minoreentità del beneficio non monetario, talerispettivamente dapregiudicareo meno il doveredell’impresa di agire nel migliore interesse delcliente.

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Non sono soggetti agli obblighi prescritti in temadi inducements:

“I pagamenti o benefici che consentono o sononecessari alla prestazione di servizid’investimento, come ad esempio i costi dicustodia,le competenzedi regolamentoe cambio,i prelievi obbligatorio le competenzelegali e,checustodia,le competenzedi regolamentoe cambio,i prelievi obbligatorio le competenzelegali e,cheper loro natura, non possono entrare in conflittocon il dovere dell’impresa di investimento diagire in modo onesto, equo e professionale perservire al meglio gli interessi dei suoi clienti”(art. 24, par. 9, ult. comma).

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Le tipologie consulenziali ed i relativi statuti normativi in tema di inducements

La disciplina degli inducements assumeconnotazioni differenti in relazione allatipologia consulenziale (indipendente e nontipologia consulenziale (indipendente e nonindipendente) prescelta, preventivamentecomunicata al cliente e concretamente prestatadall’impresa di investimento.

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La disciplina degli inducementsnella consulenza prestata su base indipendente

Art. 24, par. 7

“Quando l’impresa di investimento informa il cliente chela consulenza inmateria di investimenti è fornita su base indipendente, essa:

a) Omissis

b) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari ob) non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari onon monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per contodi terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. Occorrecomunicare chiaramente i benefici non monetari di entità minima chepossono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loroportata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispettoda parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel miglioreinteresse dei clienti;tali benefici sono esclusi dalla presente disposizione”.

L’art. 24, par. 8 riporta un disposto di identica formulazione e contenuto conriferimento alla prestazione delservizio di gestione del portafoglio.

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Segue:Benefici monetari

• Obblighi che l’impresa di investimento deve adempiere nel rapportocon il cliente:

a) Restituzione integrale al cliente dei pagamenti (onorari,commissioni e altri benefici monetari) ricevuti da terzi.

La restituzione:

- Comprende tutte le somme che l’impresa di investimento riceve daterze partiin relazione alla prestazione dei servizi di consulenzaindipendente e di gestione del portafoglio;

- Deve avvenire il più presto possibiledopo la ricezione deipagamenti;

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Segue:

b) Divieto di compensazionedei pagamenti di terzi con lecommissioni dovute dal cliente all’impresa (per il serviziofornito);

c) Comunicazione al cliente– in modo adeguato e, se del caso,regolare – degli onorari, delle commissioni e degli altribenefici che l’impresa ha ricevuto in relazioneal servizio dibenefici che l’impresa ha ricevuto in relazioneal servizio diinvestimento prestatogli e che gli ha trasferito;

La comunicazione fa parte integrante degliobblighi diregolare reportistica fornita al cliente: si tratta diinformativasuccessivaalla prestazione del servizio di investimento e, percontenere al minimo obblighi aggiuntivi di reportistica, puòessere effettuata direttamente anche attraverso estratti contobancari.

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Inducements e policy aziendale

• Obblighi organizzativi a carico dell’impresa diinvestimento:

- Elaborazione di una policy quale parte- Elaborazione di una policy quale parteintegrante dei requisiti organizzativi di cuiall’art. 16 e finalizzata a garantire che ipagamenti ricevuti da terzi siano assegnati etrasferiti a ciascun cliente individuale.

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Segue:

Benefici non monetari

Non è consentitoalle imprese che prestano i servizi diconsulenzaindipendentee di gestione portafoglidi ricevere benefici nonmonetari che non siano di minore entità.

Il legislatorenon fornisceunadefinizionenéun criterio univocodiIl legislatorenon fornisceunadefinizionenéun criterio univocodideterminazione dei benefici non monetari che ricadononell’ambito del divieto e, conseguentemente, nel perimetro diMifid 2.

La relativa identificazione deve procedere in negativo o in viaresiduale sulla scorta della preventiva individuazione dei beneficinon monetari di minima entità.

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Segue:

Benefici monetari di entità minima

La Commissione europea dovrà individuarei benefici nonmonetari di minore entità, stilandouna lista esaustiva, nellaquale saranno annoverati, quei benefici chepossono essereaccettatidalle impresedi investimentoe chesarannoindividuatiaccettatidalle impresedi investimentoe chesarannoindividuatisulla base dei seguenti criteri:

a) ragionevolezza e proporzionalità;

b) sono di portata tale cheè improbabileche possanoin alcunmodo influenzare il comportamento del destinatario epregiudicare il miglior interesse del cliente.

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Segue:

Benefici non monetari di minore entità da includere nella lista:

• Informazione o documentazione relativo ad uno strumentofinanziario o ad un servizio di investimento;

• Partecipazione a conferenze, seminari e altri eventi diformazione sui benefici e sulle caratteristiche di unospecifico strumento finanziario o di un servizio dispecifico strumento finanziario o di un servizio diinvestimento; e

• Ospitalità di un valore ragionevolmente minimo durante unincontro d’affari o una conferenza, seminario o altro eventodi formazione indicato in precedenza;

• Altri benefici non monetari di minima entità che soddisfanoi criteri indicatisubpar. 4 delle Linee Guida Esma.

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Segue:

I benefici non monetari di minore entità nonrientrano nell’ambito della Mifid 2, masono soggetti ad un chiaroobbligoinformativo (di tipo preventivo) cheinformativo (di tipo preventivo) chel’impresa di investimento deve adempiereprima di prestare al cliente servizi diinvestimento o servizi accessori.

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La disciplina degli inducementsnella consulenza non indipendente

Condizioni di ammissibilità degli inducements e test di miglioramento della qualità del servizio

Art. 24, par. 9“Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di

investimentonon siano considerate in regolacon gliobblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 23 o delobblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 23 o delparagrafo 1 del presente articoloqualora paghino opercepiscano un onorario o una commissione o forniscanoo ricevano benefici non monetari in relazione allaprestazione di un servizio di investimento o di un servizioaccessorio a o da parte di un qualsiasi soggetto diverso dalcliente o da una persona operante per suo conto,a menoche i pagamenti o i benefici:

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Segue:

a) abbiano lo scopo diaccrescere la qualità del serviziofornito al cliente, e

b) non pregiudichino il rispetto del doveredell’impresa diinvestimento di agire in modo onesto, equo eprofessionalenelmigliore interessedel cliente” .professionalenelmigliore interessedel cliente” .

Le imprese dovrannoadottare misure appropriateal finedi assicurare che entrambe le condizioni diammissibilità siano soddisfattein ciascuna fattispecieconcreta.

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Segue:

Test di miglioramento della qualità del servizio

Individuazione preventiva– a mezzo diuna lista non esaustiva- di talunecircostanze e situazioni che si presume non soddisfino il test dimiglioramento della qualità. Vi rientrano i casi in cui:

a) un beneficio monetario o non monetario non è giustificatodallaprestazionedi un servizio aggiuntivo o di più alto livello al cliente,prestazionedi un servizio aggiuntivo o di più alto livello al cliente,proporzionale al livello degliinducementsricevuti;

b) avvantaggia direttamente l’impresa beneficiaria, i suoi azionisti odipendenti senza un beneficio tangibile per il cliente;

c) un inducement on-goingnon si giustifica con un vantaggio costante peril cliente.

Dette circostanze sono suscettibili diulteriore approfondimento a cura diLinee Guida e Raccomandazioniche l’ESMA potrebbe sviluppare in unmomento successivo.

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Segue:

L’impresa devemantenere lo stesso livellodi qualità, una volta adempiuto al criteriodel miglioramento della qualità delservizio prestato,ma non è obbligataadservizio prestato,ma non è obbligataadaccrescerla ulteriormente nel tempo.

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Segue:

Obblighi organizzativi dell’impresa:

a) Mappatura– a mezzo di una lista interna – di tutti ibenefici monetari e non monetariaccettati da terze parti inrelazione alla prestazione del servizio di investimento;

b) Registrazionedellemodalitàcon le quali i benefici ricevutiaumentanola qualità dei servizi forniti ai clienti e delleaumentanola qualità dei servizi forniti ai clienti e dellemisure adottateal fine di non compromettere il doveredell’impresa di agire in modo onesto, equo e professionaleper servire al meglio l’interesse del cliente.

L’impresa deve essere in grado di dimostrare chiaramentecheogni beneficio monetario o non monetario pagato oricevuto sia stato progettato per aumentare la qualità delservizio al cliente.

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Segue:

Obblighi di disclosure

Sono soggetti agli obblighi informativi in tema diinducementstutte le imprese coinvolte nella catena distributiva.

L’impresa di investimento deve comunicare al cliente -inmodo chiaro, accurato, completo e comprensibile -modo chiaro, accurato, completo e comprensibile -l’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti e deibenefici non monetario, in mancanza, il metodo di calcolo.

I benefici non monetari di minore entitàpossono esserecomunicatiin modo generico.

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Segue:

Tempistica degli obblighi di disclosure:

- Ex ante(prima della prestazione del servizio di investimento odel servizio accessorio);o

- Ex post, qualora l’impresa non sia in grado di verificarepreliminarmentel’importo dei pagamentie dei benefici nonpreliminarmentel’importo dei pagamentie dei benefici nonmonetari ricevuti;

- Su base annuale, l’impresa dovrebbe informare ciascun clientedell’esatto importo dei pagamenti e dei benefici non monetariricevuti in relazione ai servizi di investimento prestati.

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La ricerca in materia di investimenti

La ricerca finanziaria fornita da terze parti alle imprese di investimento cheprestano gestione portafogli (o altri servizi di investimento o accessori) aiclienti non dovrebbe essere considerata come un incentivo se è ricevuta incambio di:

- Pagamenti direttida parte dell’impresa di investimento (che potrebbeincrementare lefeesdella gestione di portafoglio o della consulenza); oppure

- Pagamenti a mezzo di un contoad hoc:

a)controllatodall’impresadi investimento;a)controllatodall’impresadi investimento;

b) finanziato con specifiche commissioni addebitate al cliente;

c) basato su un budget di ricerca fissato preventivamente dall’impresa diinvestimento al fine di stabilire la necessità della ricerca di terze parti rispettoai servizi di investimento resi ai clienti e non collegate alvolume e al valoredelle transazioni eseguite per conto dei clienti.

L’impresa di investimento deve concordare con ciascun cliente lafeeda applicareper la ricerca e la frequenza con la quale la stessa gli sarà addebitata nel corsodell’anno.

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Segue:

La ripartizione del bilancio per la ricerca èsoggetta a controlliappropriati(relativi ai pagamenti fatti ai produttori della ricercaed alle modalità di determinazione dell’importo pagato) ed allavigilanza della dirigenzaal fine di assicurare che il conto siagestito ed usato nei migliori interessi dei clienti dell’impresa.

L’impresadi investimentoè responsabiledella gestionedel contoL’impresadi investimentoè responsabiledella gestionedel contoe deve:

- valutare regolarmente la qualità della ricerca acquistatasurobusti criteri di qualità e la sua idoneità a contribuire amigliori decisioni di investimento;

- essere in grado di dimostrare questi elementi inuna policyscritta da fornire ai clienti;

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Segue:

- comunicare ai suoi clienti:a) ex antel’importo messo in bilancio per la ricerca e

la feea carico di ogni cliente;

b) ex post– con cadenza annuale – l’importo totaleaddebitato a ciascun cliente per la ricerca prodotta daterzeparti.terzeparti.Le imprese di investimento, su richiesta dei loro clientio delle competenti autorità, dovrebbero fornire unasintesi relativa ai produttori che sono stati pagati dalconto, all’ammontare totale di pagamenti effettuati nelcorso di un periodo definito, ai beni ed ai serviziricevuti dall’impresa di investimento, e precisare comel’importo totale speso corrisponda al budget fissatodall’impresa per quel periodo.

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Inducements e requisiti aggiuntivi

“La presente direttiva stabilisce le condizioni e le procedure che gli Statimembri devono osservarese intendono imporre obblighiaggiuntivi.

Tali obblighi possono includere il divieto o l’ulteriore restrizionedell’offerta o accettazione di onorari, commissioni o altri beneficimonetari e non monetaripagati o forniti da terzi o da una persona cheagisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio aiclienti” (Considerando n. 76).

Art. 24, par. 12“ In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre alle imprese di

investimento requisiti aggiuntivi rispetto a quanto disposto dalpresente articolo. Tali requisiti devono essere obiettivamentegiustificati e proporzionati vista la necessità di far fronte ai rischispecifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercatoche presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura dimercato dello Stato membro interessato.”

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Inducements e conflitti di interesse

Art. 23, par. 1

“Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimentoadottino ogni idonea misura per identificare e prevenire ogestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tratali imprese,inclusi i dirigenti, i dipendentie gli agentitali imprese,inclusi i dirigenti, i dipendentie gli agenticollegati o le persone direttamente o indirettamenteconnesse e i loro clienti o tra due clienti al momento dellaprestazione di qualunque servizio di investimento o servizioaccessorio o di una combinazione di tali servizi.Sonosoggetti a tale norma anche i conflitti d’interessedeterminati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte diterzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazionedella stessa impresa di investimento”.

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ASCOSIMLa Consulenza Finanziaria verso la Mifid 2

Roma, 9 giugno 2015

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!

Prof. Maria-Teresa [email protected]