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LA FATTURAZIONE, LA RIVALSA E LA DETRAZIONE NOVEMBRE 2013 Secondo Incontro

LA FATTURAZIONE, LA RIVALSA E LA DETRAZIONEg/DISPENSE... · Le disposizioni della direttiva n. 2010/45/UE sono state recepite, nel loro complesso, originariamente con l’art. 1 del

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Segreteria Organizzativae Servizio Clienti

Telefono 045 2080808Fax 045 2080806-7

[email protected]

Comitato ScientificoCarlo Nocera, Paolo Parisi,

Piero Pisoni, Roberto Protani,Gian Paolo Ranocchi e Norberto Villa

Realizzazione e OrganizzazionePatrizia BallariniLara Margotto

Claudia Pasetto

Supporto Tecnico-InformaticoSergio Lovato

DIDACTICA PROFESSIONISTI SPAViale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

Tel. 045 2080808 e Fax 045 2080806-7www.didacticaprofessionisti.it

LA FATTURAZIONE, LA RIVALSAE LA DETRAZIONE

NOVEMBRE 2013Secondo Incontro

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Materiale chiuso per la stampa il 31/10/2013

LA FATTURAZIONE, LA RIVALSAE LA DETRAZIONE

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DIDACTICA PROFESSIONISTI SPAViale Andrea Palladio, 22 - 37138 Verona (VR)

Tel. 045 2080808 e Fax 045 2080806-7 - E-mail: [email protected] - www.didacticaprofessionisti.it

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.

Materiale riservato ai partecipanti al Master Didactica:LA FATTURAZIONE, LA RIVALSA E LA DETRAZIONE

Comitato ScientificoCarlo Nocera, Paolo Parisi, Piero Pisoni,Roberto Protani, Gian Paolo Ranocchi

e Norberto Villa

Realizzazione e OrganizzazionePatrizia BallariniLara Margotto

Caludia Pasetto

Supporto Tecnico-InformaticoSergio Lovato

Segreteria Organizzativa e Servizio ClientiTelefono 045 2080808 - Fax 045 2080806-7

[email protected]

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INDICE DEL MATERIALE DI LAVORODEL MASTER DIDACTICA

INDICE

SCHEMI DI SINTESINuovi obblighi di fatturazione: le regole 2013 ..........................................................P.004A cura di Norberto Villa

SCHEMI DI SINTESILe note di variazione ...................................................................................................P.026A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESILe fatture elettroniche .................................................................................................P.031A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESILa rivalsa IVA dopo l’accertamento ...........................................................................P.054A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESIDetrazione, pro-rata e rettifica....................................................................................P.059A cura di Norberto Villa

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NORMATIVA INTERNALe disposizioni della direttiva n. 2010/45/UE sono state recepite, nel loro complesso,originariamente con l’art. 1 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 e, poi, «trasferite»

nell’art. 1, commi da 325 a 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sulsupplemento ordinario n. 212 della G.U. n. 302 del 29.12.2012, cd. «legge distabilità 2013»

La LEGGE N. 228/2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 (art. 1, comma 561), stabilisce all’art. 1,

comma 335, che le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334(dello stesso articolo) si applicano alle

«operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013»

Rispetto alla generalizzata entrata in vigore dal 1° gennaio 2013delle nuove disposizioni in tema di fatturazione, l’impianto

normativo riguardante l’IVA per cassa ha avuto una efficaciaanticipata nel 2012 per effetto dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno

2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 134, e del D.M. 11 ottobre 2012 del Ministro

dell’economia e delle finanze che ne contiene la disciplinaattuativa (operazioni effettuate a decorrere

dal 1° dicembre 2012)

Legge di stabilità 2013

FatturazioneFatturazione:nuove disposizionidal 1° gennaio 2013

IVA per cassaIVA per cassa:1° dicembre 2012

PAG.000

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

La fattura deve indicareil numero progressivo che la identifichinumero progressivo che la identifichi

in modo univoco in modo univoco (lett. b)

È stato eliminatoeliminatoil riferimento

alla numerazioneprogressiva

per anno solareper anno solare

La necessità di identificare in modo univoco la fattura graziegrazieal numero progressivoal numero progressivo, sembrerebbe implicare che nonnon

possano coesistere fatture con lo stesso numerocoesistere fatture con lo stesso numero riferitead anni diversi, sebbene le date siano differenti

Il tenore letterale tenore letterale della norma, quindi,indurrebbe a ravvisare la necessità di

intervenire sulla numerazioneintervenire sulla numerazioneper distinguere le fatture

Identificazioneunivoca delle fatture

Numerazionedella fattura

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:LE REGOLE 2013

A cura di Norberto Villa

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 1/Edel 10 gennaio 2013, chiarendo l’interpretazione della norma

È compatibile con l’identificazione univoca della fattura qualsiasi tipologiadi numerazione progressiva che garantisca tale identificazione,

“anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”

Conseguentemente

A decorrere dal 1° gennaio 2013 puòessere adottata una numerazioneprogressiva che, partendo dal n. 1,continua ininterrottamente per tutti glianni solari di attività del contribuente, finoalla cessazione dell’attività

La numerazione progressiva dal 1°gennaio 2013 può anche iniziare dalnumero successivo a quello dell’ultimafattura emessa nel 2012 (connumerazione che non riparte da 1

Risoluzione n. 1/Edel 10.01.2013

Numerazionedella fattura

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Le novitànovità contenute nell’art. 21 non riguardano i dati relativi al cedente oprestatore ma il CESSIONARIO O COMMITTENTECESSIONARIO O COMMITTENTE

Anagrafica dei soggettiAnagrafica dei soggetti

Attenzione!!!Se il cessionario o committente residente

(o domiciliato in Italia)non agisce nell’esercizio d’impresa,

arte o professione,deve essere indicato

il codice fiscale.

Se il cessionario o committente èun soggetto passivo stabilito

in altro Stato membro della UE,deve essere indicato

il numero di identificazione IVAattribuitogli da tale Stato.

È obbligatorio indicare in ogni caso il numero di partita IVA del soggetto cessionarioo committente residente (comma 2, lett. f), mentre, fino al 31.12.2012, tale obbligoriguardava, a regime, solo il cedente o prestatore e il cessionario o committente nei casiin cui fosse debitore dell’IVA in luogo del cedente o del prestatore con il meccanismo delreverse charge (autofattura).

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Nell’art. 21, comma 2, lett. h) ed i), del D.P.R. n. 633/1972, il precedente riferimento alvalore normale, effettuato ai fini della determinazione della base imponibile dei beniceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’art. 15, n. 2 (precedente lett. c) edagli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (precedente lett. d), vieneeliminato, utilizzandosi il termine CORRISPETTIVI.

La ragione ditale variazionee i suoi effetti

pratici nonsono chiari:

! di corrispettivi in senso tecnico non si può trattare, in assenza delpagamento di somme di denaro

! le norme di cui all’art. 15, n. 2), 14 e 13 di riferimento, non sono statemodificate

! il valore normale già per sua definizione «richiama» il prezzo di mercato e,quindi, i prezzi di vendita, a differenza del costo (di produzione o di acquisto)

Sono auspicabili chiarimenti di fonte ufficiale

Beni ceduti a titolo di sconto,Beni ceduti a titolo di sconto,premio o abbuonopremio o abbuono

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

«regime del margine – beni usati»,«regime del margine – oggetti d’arte»

«regime del margine – oggetti di antiquariato oda collezione»

per le operazioni soggette al regime del marginepreviste dal D.L. n. 41/1995 convertito, conmodificazioni, dalla L. n. 85/1995 (lett. d).

«regime del margine – agenzie diviaggio»

per le operazioni effettuate dalle agenzie diviaggio e turismo soggette al regime delmargine previsto dall’art. 74-ter (lett. e).

«operazione esente»,per le operazioni esenti di cui all’art. 10, eccetto quelleindicate al n. 6) (operazioni relative all’esercizio dellotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e deiconcorsi pronostici .. ed altre …) (lett. c)

«operazione non soggetta»,per le cessioni relative a beni intransito o depositati in luoghi soggetti avigilanza doganale, non soggettiall’imposta a norma dell’art. 7-bis,comma 1 (lett. a)

«operazione non imponibile»,per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater (lett. b)

L’art. 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972,elenca le specifiche ANNOTAZIONIANNOTAZIONI da inserirenella fattura per indicare specifiche operazioni

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Non è più necessario indicare nelle fatture emesse il riferimento alla normaNon è più necessario indicare nelle fatture emesse il riferimento alla norma(art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972),(art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972),

sostituito dallsostituito dall’’annotazione annotazione ««inversione contabileinversione contabile»»seguita dalla seguita dalla eventualeeventuale indicazione della norma stessa indicazione della norma stessa

Negli stessi termini, è stato modificato l’art. 74, comma 7, secondoperiodo del D.P.R. n. 633/1972, relativo al reverse charge per i rottami.

Rottami

Con riguardo alle fatture per operazioni operazioni INTERNEINTERNEemesse senza addebito dsenza addebito d’’impostaimposta ai sensi dell’art. 17,

commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972, in quanto destinatead essere integrateintegrate dal cessionario o committente in

virtù del meccanismo del reverse reverse chargecharge (ad es.:cessioni imponibili di oro da investimento e prestazioni diservizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori),

è stata modificata la norma di riferimento (art. 17, comma5, secondo periodo)

Reversecharge

Il comma 6-comma 6-terter dell’art. 21prevede, inoltre, che le fatture emesse dal

cessionario di un bene o dalcommittente di un servizio«in virtù di un obbligo

proprio» rechino l’annotazione«AUTOFATTURAZIONEAUTOFATTURAZIONE»

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Il comma 6-bis dell’art. 21 prevede l’emissione obbligatoria dellafattura anche per le operazioni indicate nelle lettere a) e b) dellostesso comma, quando non sono soggette all’imposta percarenza del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, ivi indicando le seguentiannotazioni:

! «INVERSIONE CONTABILE» , per le cessioni di beni e le prestazioni diservizi (diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1 a 4 e 9) effettuate neiconfronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altroStato membro UE

! «OPERAZIONE NON SOGGETTA», per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unioneeuropea

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Mentre le ANNOTAZIONI previste negli articoli del D.P.R. n. 633/1972:-art. 17, comma 5, secondo periodo,-art. 21, commi 6 e 6-bis,-art. 74, comma 7, secondo periodo,e nell’articolo del D.L. n. 331/1993:-art. 46, comma 2,

sono OBBLIGATORIE,le stesse disposizioni stabiliscono che la specificazione delle relativeNORME NAZIONALI o COMUNITARIE È solo EVENTUALE

Le annotazioni obbligatorie devono essere inserite nel corpo della fattura;ciò non toglie che possano rimanere inalterati i riferimenti alle norme

nazionali già indicati nel format della fattura,necessari alla classificazione delle operazioni ai fini della loro annotazione

nei registri IVA e del relativo concorso alla liquidazione dell’imposta

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Tipologia di operazioni Annotazione

Cessioni di beni in transito o depostati in luoghisoggetti a vigilanza doganale non soggetti ad

IVA ex art. 7-bis, comma 1Operazione non soggetta

Operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9e 38-quater

Operazione non imponibile

Operazioni esenti ex art. 10(eccetto quelle del n. 6)

Operazione esente

Operazioni nel regime del margine ai sensi delD.L. n. 41/1995

Regime del margine – beni usati

Regime del margine – oggetti d’arte

Regime del margine – oggetti di antiquariato oda collezione

Operazioni delle agenzie di viaggioex art. 74-ter

Regime del margine – agenzie di viaggio

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

Annotazioni obbligatorieAnnotazioni obbligatorie

Tipologia di operazioni Annotazione

Operazioni interne soggette al reverse charge da parte delcessionario o committente ex art. 17, commi 5 e 6 (ad es.

cessioni di oro da investimento e servizi resi dasubappaltatori nel settore edile)

Inversione contabile

Cessioni di rottami ex art. 74, comma 7 Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali,effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori

d’imposta in Stati UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. a)Inversione contabile

Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate fuoridella UE (ex art. 21, comma 6-bis, lett. b)

Operazione non soggetta

Operazioni effettuate da non residenti soggette a reversecharge obbligatorio in Italia da parte del cessionario dei

beni o del committente del servizioAutofatturazione

Cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L.n. 331/1993

Operazione non imponibile

IL CONTENUTO DELLA FATTURA ORDINARIAIl nuovo art. 21

L’art. 21, comma 2, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, prevede chenella fattura siano indicati i corrispettivi e gli altri dati necessari

per la determinazione della BASE IMPONIBILEBASE IMPONIBILE

Si tratta del metodo già indicato nell’art.43, comma 3, del D.L. n. 331/1993 perle operazioni intracomunitarie, in vigore

fino al 31.12.2012.

Se il giorno di effettuazione dell’operazione non èindicato nella fattura, come normalmente avviene

nella prassi commerciale-amministrativa, occorre fareriferimento alla data di emissione della fattura.

Indicazione dei corrispettiviIndicazione dei corrispettiviin valuta esterain valuta estera

Con riguardo alla base imponibile, è stato modificato l’art. 13, quarto comma, delD.P.R. n. 633/1972 che ora stabilisce, in merito ai corrispettivi dovuti e le spese e glioneri sostenuti in valuta estera, che gli stessi sono computati secondo il cambio delgiorno di effettuazione dell’operazione «o, in mancanza di tale indicazione nellafattura, del giorno di emissione della fattura».In mancanza di un cambio riferibile al giorno individuato con le regole di cui sopra, «il

computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo».

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

Per le operazioni effettuatenello stesso giorno nello stesso giorno nei confronti di

un medesimo destinatariomedesimo destinatariopuò essere emessa una sola fatturauna sola fattura(art. 21, comma 3, secondo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

La deroga viene confermataconfermata,non essendo stato modificato

il secondo periodo del terzo commadell’art. 21, del D.P.R. n. 633/1972

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

Deroghe alla regola dellaDeroghe alla regola dellafatturazione per singola operazionefatturazione per singola operazione

Fattispeciederogatorie

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

Per le cessioni di benibeni la cui consegna ospedizione risulta da documento di trasporto o daaltro documento idoneo a identificare i soggetti tra

i quali è effettuata l’operazione, la fattura èemessa entro il giorno 15 del mese successivogiorno 15 del mese successivo

a quello di consegna o spedizione e contieneanche l’indicazione della data e del numero dei

documenti stessi. Si tratta della cd. fattura««differitadifferita»». In tal casoIn tal caso, può può essere emessa unaunasola fattura sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di

un mese solare un mese solare fra le stesse parti.Si tratta della cd.

fattura ««differita riepilogativadifferita riepilogativa»»(art. 21, comma 4, terzo periodo,

D.P.R. n. 633/1972)

Per tale fattispecie sono apportaterilevanti modificherilevanti modifiche

che intervengono su più punti della norma,dettagliando maggiormente il testo del

terzo periodo del quarto commadell’art. 21, del D.P.R. n. 633/1972e introducendo, principalmente, la

possibilità di emetterela fattura differita periodicafattura differita periodicaper le prestazioni di serviziprestazioni di servizi

(art. 21, comma 4, terzo periodo,lett. a), del D.P.R. n. 633/1972)

Normativa in vigore ante modifiche Normativa in vigore dal 2013

Fattispeciederogatorie

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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La deroga viene confermataconfermata,non essendo stato modificato, nella

sostanza, il quarto periodo delcomma 4 dell’art. 21, del D.P.R. n.

633/1972, trasposto nell’attuale terzoterzoperiodoperiodo, lett. b)lett. b), del medesimo quarto

comma. Anche la disposizionesull’esigibilità dell’imposta di cui all’art.6, comma 5, terzo periodo, non vienemodificato, essendo stato rettificato

soltanto il richiamo normativo al testoattualmente in vigore di cui

all’art. 21, comma 4, terzo periodo,lett. b), del D.P.R. n. 633/1972

Normativa in vigore dal 2013

Deroghe alla regola dellaDeroghe alla regola dellafatturazione «puntuale»fatturazione «puntuale»

In deroga a quanto previsto nel terzo periodo delquarto comma, dell’art. 21, la fattura puòpuò essereemessa entro il mesemese successivosuccessivo a quello della

consegna o spedizione dei beni beni limitatamente allecessioni effettuate a terzi

dal cessionario per il tramite del proprio cedente(cd. operazioni «triangolari»«triangolari»).

Si tratta della cd. fattura «super differita»«super differita» (art. 21,comma 4, quarto periodo, D.P.R. n. 633/1972). Per

le cessioni triangolari di beni di cui all’art. 21,comma 4, quarto periodo, «l’imposta diviene

esigibile nel mese successivonel mese successivo a quello della loro

effettuazione» (art. 6, comma 5, terzo periodo,D.P.R. n. 633/1972)

Fattispeciederogatorie

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

Normativa in vigore ante modifiche

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

«In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da

documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i

soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche

determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,

n. 472, NONCHÉ per le prestazioni di servizi individuabili attraversoNONCHÉ per le prestazioni di servizi individuabili attraversoidonea documentazioneidonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare mese solare nei

confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola una sola fattura,

recante il dettaglio delle operazionidettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 giorno 15 del mesemesesuccessivo successivo a quello di effettuazione delle medesimeeffettuazione delle medesime».

Art. 21, comma 4, terzo periodo,Art. 21, comma 4, terzo periodo,lett. a), D.P.R. n. 633/1972lett. a), D.P.R. n. 633/1972

Fattura differitaper i servizi

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

«per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un

altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi

dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivoa quello di effettuazione dell’operazione».

Requisiti

!"##"$%&'(

Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d’imposta (B2B)(B2B)

I servizi sono quelli resi a soggetti passivi comunitaricomunitari

Sono rilevanti solo solo i servizi resi resi e non quelli ricevuti, per i quali valgono le regoledi integrazione della fattura emessa dal prestatore comunitario ex art. 46 del D.L.n. 331/1993

)*

+*

,*

Fatturaordinaria

Deroghe ai terminiDeroghe ai terminidi emissionedi emissione

Art. 21, comma 4,3° periodo, lett. c)

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

Requisiti

I servizi sono esclusivamente quelli «genericigenerici», il cui regime territoriale èdisciplinato dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

-*

Si tratta delle prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti inItalia a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (nel casospecifico, comunitari), le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 6, primoperiodo, del D.P.R. n. 633/1972, si considerano effettuate nelmomento in cui sono ultimate oppure, se di carattere periodico ocontinuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

La posticipazione del termine difatturazione non operanon opera per gli altrialtri

serviziservizi resi a committenti comunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casi incui il riferimento puntualepuntuale alla data precisa data precisa di

effettuazione, crea difficoltà agli operatori

Fatturaordinaria

Art. 21, comma 4,3° periodo, lett. c)

Deroghe ai terminiDeroghe ai terminidi emissionedi emissione

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

«per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese oricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura èemessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazionedell’operazione».

Requisiti

!"##"$%&.(

Deve trattarsi di rapporti tra soggetti passivi d’imposta (B2B)(B2B)

I servizi sono quelli resi o ricevuti da soggetti passivi extracomunitariextracomunitari, stabilitifuori della UE

Sono rilevanti i servizi resi resi nonchè quelli ricevutiricevuti, per i quali sorge l’obbligo diemissione dell’autofattura ex artt. 17, comma 2, primo periodoprimo periodo, e 21, comma 5,del D.P.R. n. 633/1972

)*

+*

,*

Art. 21, comma 4,3° periodo, lett. d)

FatturaordinariaDeroghe ai terminiDeroghe ai termini

di emissionedi emissione

I TERMINI E LE MODALITÀ DI EMISSIONEDELLE FATTURE

Requisiti

I servizi sono esclusivamente quelli «genericigenerici», (art. 6, comma 6, primo periodo),il cui regime di territorialità è disciplinato dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972

-*

Si tratta delle prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggettipassivi extracomunitari, le quali, analogamente a quelle dellaprecedente lett. c), si considerano effettuate nel momento in cuisono ultimate oppure, se di carattere periodico o continuativo, alladata di maturazione dei corrispettivi

La posticipazione del termine difatturazione non operanon opera per gli altrialtriserviziservizi resi o ricevuti da soggetti

passivi extracomunitari

Di fatto, viene concesso più tempo per quei casiin cui il riferimento puntualepuntuale alla data precisa data precisa di

effettuazione, crea difficoltà agli operatori(soprattutto per le prestazioni ricevutesoprattutto per le prestazioni ricevute)

Art. 21, comma 4,3° periodo, lett. d)

Fatturaordinaria

Deroghe ai terminiDeroghe ai terminidi emissionedi emissione

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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– 14 –

LA FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONIEXTRATERRITORIALI

«I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura ancheper le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggetteall’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo

dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventualespecificazione della relativa norma comunitaria o nazionale».

Lettera aLettera a Lettera bLettera b

Art. 21, comma 6-bis,D.P.R. n. 633/1972

Le operazioni fuori campoIVA per mancanza del

requisito territoriale

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Novità per le cessioni intracomunitarieNovità per le cessioni intracomunitariedi benidi beni

La legge di stabilità 2013 interviene anche sui termini di fatturazione dellecessioni intracomunitarie di beni riscrivendo il secondo comma, primoperiodo, dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, e prevedendone la posticipazionein coerenza con la norma comunitaria di cui all’art. 222, par. 1, della direttiva n.2006/112/CE come sostituito per effetto della direttiva n. 2010/45/UE.

Dal 1° gennaio 2013, quindi, per le Dal 1° gennaio 2013, quindi, per le cessioni intracomunitarie di beni cessioni intracomunitarie di beni di cui alldi cui all’’art. 41art. 41del D.L. n. 331/1993, può essere emessa fattura a norma delldel D.L. n. 331/1993, può essere emessa fattura a norma dell’’art. 21 del D.P.R. n.art. 21 del D.P.R. n.633/1972 (e non art. 21-bis), 633/1972 (e non art. 21-bis), «entro il «entro il giorno 15 giorno 15 del del mese successivo mese successivo a quello dia quello di

effettuazione delleffettuazione dell’’operazione, con loperazione, con l’’indicazioneindicazione, in luogo dell, in luogo dell’’ammontare dellammontare dell’’imposta,imposta,

che si tratta di che si tratta di operazione non imponibileoperazione non imponibile e con l e con l’’eventualeeventuale specificazione della specificazione della

relativa norma comunitaria o nazionale»relativa norma comunitaria o nazionale»

Le fatture devono essere annotate DISTINTAMENTE nel registro ex art.23 del D.P.R. n. 633/1972 ed ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE, conriferimento al mese di effettuazione dell’operazione

I termini di emissione delleI termini di emissione dellefatture ed autofatturefatture ed autofatture

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LE REGOLE 2013

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INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

«Nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un

soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea,

il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di

registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

ottobre 1993, n. 427».

Art. 17, comma 2, secondo periodo

Gli acquisti dibeni e servizi da

fornitori UE

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

Dal 1° gennaio 2013 1° gennaio 2013 l’obbligo di integrazione della fattura integrazione della fattura non è più limitato aiservizi «generici» intracomunitari ricevuti, ma viene esteso viene esteso notevolmente,riguardando:

Campo applicativo della normaCampo applicativo della norma

" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (non solo quelle «generiche»)" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o rese da soggetti

passivi comunitari, nell’ambito di rapporti B2B

Verificandosi tali presupposti, il soggetto passivo residente deve applicare le norme dicui all’art. 46 (integrazione della fattura) ed all’art. 47 (registrazione) del D.L. n.

331/1993, con le regole specifiche delle operazioni intracomunitarie

Gli acquisti dibeni e servizi da

fornitori UE

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LE REGOLE 2013

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INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

" IT1 fatturava con IVA a FR" FR fatturava senza IVA a IT2

(per FR era una cessione di beniesistenti all’estero)

" IT2 emetteva autofattura per«reverse charge» obbligatorio exart. 17, comma 2, primoperiodo, D.P.R. n. 633/1972

" IT1 fattura con IVA a FR" FR emette fattura senza IVA a IT2 (per

FR è una cessione di beni esistentiall’estero)

" IT2 integra la fattura di FR ex art. 46,comma 1, D.L. n. 331/1993 e la registraex art. 47, comma 1, dello stesso decreto

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Società italiana (Società italiana (IT1IT1) cede i beni a società francese () cede i beni a società francese (FRFR) con incarico da parte di ) con incarico da parte di questquest’’ultimaultimadi di consegnarli in Italiaconsegnarli in Italia ad altra società italiana acquirente (ad altra società italiana acquirente (IT2IT2) sua cliente.) sua cliente.Si tratta di Si tratta di cessione internacessione interna rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dellrilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’’art. 7-art. 7-bisbis, del D.P.R. n. 633/1972, del D.P.R. n. 633/1972

Esempio di cessione di beni interna in triangolazioneEsempio di cessione di beni interna in triangolazione

Gli acquisti dibeni e servizi da

fornitori UE

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE COMUNITARIE

" Il prestatore comunitario emettevafatture senza addebito di IVA

" Il committente residente, in presenzadi un servizio rilevante ai fini IVA inItalia, emetteva autofattura(«reverse charge» obbligatorio)

" Il prestatore comunitario emette fatturasenza addebito di IVA

" Il committente residente integra e registrala fattura del prestatore comunitario ex artt.46 e 47 del D.L. n. 331/1993

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Una società stabilita in uno Stato membro comunitario effettua una prestazione di servizi(es. ristrutturazione immobiliare) su un immobile situato nel territorio dello Stato diproprietà di una società italiana committente.Si tratta di un servizio immobiliare rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensidell’art. 7-quater, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972

Esempio di servizio «specifico» immobiliareEsempio di servizio «specifico» immobiliareGli acquisti di

beni e servizi dafornitori UE

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LE REGOLE 2013

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QUADRO SANZIONATORIO

La legge di stabilità 2013 ha ampliato il perimetro applicativo dell’art. 6,comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (comma 327), estendendo alleoperazioni «non soggette ad IVA» il regime sanzionatorio già previsto perquelle non imponibili ed esenti

L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce, ora, che la violazione degliobblighi relativi alla documentazione (fatturazione) e registrazione di operazioni«non imponibili, esenti o non soggette ad IVA» è punita con la sanzioneamministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o nonregistrati (con un minimo di 516 euro ex art. 6, comma 4)

Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito,si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro

Operazioni non soggette ad IVA Regimesanzionatorio

VOLUME D’AFFARI

L’estensione dell’obbligo di fatturazione (e registrazione) delle operazioni non soggetteall’imposta, per carenza del requisito territoriale, determina, in linea generale, l’effetto diaumentare il volume d’affari, con i conseguenti riflessi su vari istituti che ad essofanno riferimento

la periodicità delle liquidazioni IVA, mensile o trimestrale

la possibilità di accedere al regime IVA per cassa (limite dei 2 milioni di euro)

la periodicità delle comunicazioni «black list» , mensile o trimestrale

In attesa di chiarimenti ufficiali, ll’’aumento del volume daumento del volume d’’affari affari determinatodalle fatture emesse (e registrate) per operazioni non soggette all’imposta per carenzadel requisito territoriale, implica effetti negativi effetti negativi sulla possibilità di ottenere i rimborsirimborsi

IVA IVA in relazione alla fattispecie di cui all’art. 30art. 30, lettera b)lettera b), del D.P.R. n. 633/1972(operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare

superiore al 25%25% dell’importo complessivo di tutte le operazioni effettuate)

Riflessi sulvolume d’affari e

sul plafond

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LE REGOLE 2013

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VOLUME D’AFFARI

Gli effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione vengono invece «sterilizzati» inrelazione alla disciplina specifica del «plafond» degli esportatori abituali, per effetto diuna apposita integrazione apportata all’art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, delD.L. n. 746/1983 (convertito con L. n. 17/1984)

Per effetto di quanto previsto al comma 329comma 329 della L. n. 228/2012vengono aggiunte, alle operazioni irrilevantiirrilevanti ai fini della

determinazione del volume d’affari (cessioni di beni intransito odepositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale), le operazioni di

cui all’art. 21, comma 6-bis,art. 21, comma 6-bis, del D.P.R. n . 633/1972

IRRILEVANZA SULLA DISCIPLINAIRRILEVANZA SULLA DISCIPLINADEL PLAFONDDEL PLAFOND

Obbligofatturazione e

plafond

Riflessi sulvolume d’affari e

sul plafond

IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DISERVIZI «GENERICHE»

/0123240%&.0&21"$%50260728"6#2&.0

"99"##:%5026";2$8%&.0&$09"$08"6#2

Cessioni di beni eprestazioni di servizi interne Inalterato

Art. 6, commi 1, 2 e 4(cessioni di beni)

Art. 6, commi 3 e 4(prestazioni di servizi)

Esportazioni Inalterato Art. 6, commi 1 e 2

Prestazioni di servizi «generiche»ex art. 7-ter nei rapporti con

soggetti non residentiInalterato

Art. 6, comma 6(deroga ai commi 3 e 4)

Prestazioni di servizi «specifiche»,diverse da quelle ex art. 7-ter, nei

rapporti con soggetti nonresidenti

Inalterato Art. 6, commi 3 e 4

Cessioni ed acquisti di beniintracomunitari Modificato

Art. 39, commi 1 e 2,D.L. 331/1993

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LE REGOLE 2013

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IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DISERVIZI «GENERICHE»

Tipologia di operazioniCriterio base per

l’effettuazione dell’operazioneMomenti anticipatori della

effettuazione dell’operazione

Prestazioni di servizi “generiche”

ex art. 7-ter nei rapporti consoggetti non residenti UE ed

EXTRAUE

Momento di ultimazione delservizio o data di maturazione dei

corrispettivi per i servizi dicarattere periodico o continuativo

• Pagamento in tutto o in parte delcorrispettivo (rilevano gli acconti)

• Non rileva l’emissione anticipatadella fattura (cd. “prefatturazione”)

Prestazioni di servizi “specifiche”,diverse da quelle ex art. 7-ter, nei

rapporti con soggetti nonresidenti

Atto del pagamento delcorrispettivo

• Pagamento in tutto o in parte delcorrispettivo (rilevano gli acconti)

• Emissione anticipata della fattura(rileva la cd. “prefatturazione”)

EsportazioniMomento della consegna ospedizione dei beni mobili

• Pagamento in tutto o in parte delcorrispettivo (rilevano gli acconti)

• Emissione anticipata della fattura(rileva la cd. “prefatturazione”)

Cessioni ed acquistiintracomunitari

Atto dell’inizio del trasporto odella spedizione dei beni mobili

• Non rilevano gli acconti

• Rileva l’emissione anticipata dellafattura (cd. “prefatturazione”), conriferimento alla data della fattura

Le operazioniinternazionali

IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE LE OPERAZIONI INTRA

" Viene stabilito un criterio unico per determinare il momento d’effettuazione delle cessionie degli acquisti intracomunitari di beni, allineandosi alla normativa comunitaria di cuiall’art. 68, par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE

" Viene cambiato il criterio precedente, prevedendo come momento di effettuazione quellodell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suoconto, rispettivamente:

! dal territorio dello Stato (per le cessioni)! dal territorio dello Stato membro UE di provenienza (per gli acquisti)

La legge n. 228/2012 modifica radicalmente la disciplina sul momento d’effettuazione delleoperazioni intracomunitarie intervenendo nel testo dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993, sostituito

con le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2013 (comma 326comma 326)

Art. 39D.L. n. 331/1993

Non è più previstoNon è più previsto, come momento «anticipatorioanticipatorio» dell’effettuazione dell’operazione il pagamentopagamentoin tutto o in parte del corrispettivo, restando rilevante a tali fini solo l’emissione anticipata della fattura(«prefatturazioneprefatturazione»), con riferimento alla data della fattura data della fattura (art. 39, comma 2, D.L. n. 331/1993)

Le cessioni e gli acquistiLe cessioni e gli acquistiintracomunitari di beniintracomunitari di beni

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LE REGOLE 2013

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IL MOMENTO D’EFFETTUAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRA

«le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), e

comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi

2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad unmese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese».

Un’altra novità è prevista nel terzo comma aggiunto nell’art. 39 del D.L. n.331/1993, ai sensi del quale:

La disposizione relativa alle forniture di beni di carattere continuativo (es. contrattidi somministrazione), non si applica a tutte le cessioni ed acquisti intracomunitari,rimanendo escluse le cd. «vendite a distanza» (art. 41, comma 1, lett. b) e lecessioni con installazione dei beni in altro Stato membro da parte del fornitore o persuo conto (art. 41, comma 1, lett. c)

Le cessionicontinuativeLe cessioni e gli acquistiLe cessioni e gli acquisti

intracomunitari di beniintracomunitari di beni

N.B.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONIINTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Nell’ambito delle operazioni internazionali sono stati ritoccati, allungandoli,i termini per la “regolarizzazione” degli acquisti intracomunitari di beni

di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993 (comma 326 della legge n. 228/2012)

Il cessionario residente che non haricevuto la fattura dal fornitorecomunitario entro il secondo mesesuccessivo a quello di effettuazionedell’operazione, deve emettere entroil giorno 15 del terzo mesesuccessivo a quello di effettuazionedell’operazione stessa la fattura(autofattura) in unico esemplare

Se il cessionario ha ricevuto unafattura indicante un corrispettivoinferiore a quello reale, deve emettereuna fattura integrativa entro il giorno15 del mese successivo allaregistrazione della fattura originaria

Le nuove regole diLe nuove regole diemissione emissione delldell’’autofatturaautofattura

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LE REGOLE 2013

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LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONIINTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Le fatture (autofatture) dovevanoessere annotate entro il mese diemissione

Le fatture (autofatture) devono essereannotate entro il termine di emissione econ riferimento al mese precedente

Regola previgente Disciplina in vigore dal 1° gennaio 2013

La registrazioneLa registrazionedelldell’’autofatturaautofattura Novità!

A decorrere dal 1° gennaio 2013 A decorrere dal 1° gennaio 2013 cambianocambiano anche le modalità di anche le modalità di registrazioneregistrazione delle dellefatture (autofatture) di cui allfatture (autofatture) di cui all’’art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, in virtù del testoart. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993, in virtù del testoriformulato dellriformulato dell’’art. 47, comma 1, dello stesso decreto (art. 47, comma 1, dello stesso decreto (comma 326comma 326 della legge n.della legge n.228/2012)228/2012)

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONIINTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari dovevano essere annotate,entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente

ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento,e con riferimento al relativo mese (di ricevimento),

DISTINTAMENTE nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972ed anche, nel rispetto degli stessi termini,nel registro ex art. 25 dello stesso decreto,con riferimento al mese di ricevimento

Normativa previgente

Stessi termini di registrazionenei registri IVA delle vendite e degli acquisti

Modifiche allModifiche all’’art. 47art. 47del D.L. n. 331/1993del D.L. n. 331/1993 Comma 1

Operazioniintracomunitarie

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LE REGOLE 2013

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LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONIINTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Le fatture relative agli acquisti intracomunitaridevono essere annotate DISTINTAMENTE,

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura econ riferimento al mese precedente

nel registro ex art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.Ai fini della detrazione dell’imposta,

le fatture sono annotate DISTINTAMENTEanche nel registro di cui all’art. 25 dello stesso decreto

Regole in vigore dal 1° gennaio 2013

I termini di registrazione sul registro IVA degli acquisti non sono più necessariamenteallineati a quelli di registrazione sul registro IVA delle vendite,

potendo usufruire dei termini ordinari(anteriormente alla liquidazione periodica od

alla dichiarazione annuale in cui è esercitata la detrazione)

Modifiche allModifiche all’’art. 47art. 47del D.L. n. 331/1993del D.L. n. 331/1993Comma 1

Operazioniintracomunitarie

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONIINTERNAZIONALI ED I TERMINI DI REGISTRAZIONE

Modifiche allModifiche all’’art. 47art. 47del D.L. n. 331/1993del D.L. n. 331/1993

Comma 4

Le fatture relative alle cessioniintracomunitarie di cui all’art. 46,comma 2, del D.L. n. 331/1993,dovevano essere annotateDISTINTAMENTE nel registro ex art.23 del D.P.R. n. 633/1972 conriferimento alla data di emissione

Le fatture relative alle cessioniintracomunitarie di cui all’art. 46, comma2, devono essere annotateDISTINTAMENTE nel registro ex art. 23del D.P.R. n. 633/1972 entro il termine diemissione (entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di effettuazionedell’operazione), con riferimento al mesedi effettuazione dell’operazione

Normativa previgente Dal 1° gennaio 2013

Il riferimento era al termine ordinariodi 15 giorni previsto per le fattureemesse nell’art. 23 del D.P.R. n.

633/1972

Operazioniintracomunitarie

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LE REGOLE 2013

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LA FATTURA SEMPLIFICATA

La legge di stabilità 2013 (comma 325) introduce una rilevante novità

in recepimento della normativa comunitaria

(art. 220-bis inserito nella direttiva n. 2006/112/CE per effetto della

direttiva n. 2010/45/UE),

aggiungendo nel D.P.R. n. 633/1972

l’art. 21-bis recante la disciplina della «FATTURA SEMPLIFICATAFATTURA SEMPLIFICATA»,

utilizzabile per operazioni di ammontare complessivo

NON SUPERIORE A 100 EURONON SUPERIORE A 100 EURO

Art. 21-bisD.P.R. n. 633/1972

Fattura semplificata:importo complessivo

LA FATTURA SEMPLIFICATA

IlIl limite limite per la fattura semplificata potrà essere per la fattura semplificata potrà essere elevato fino a 400 euro elevato fino a 400 euro conconapposito decreto ministeriale che potrà anche prevedere lapposito decreto ministeriale che potrà anche prevedere l’’emissione di fattureemissione di fatturesemplificate senza limiti dsemplificate senza limiti d’’importo per particolari settori o categorie di soggettiimporto per particolari settori o categorie di soggetti

L’ammontare (100 euro) dovrebbe riferirsial corrispettivo totale (imponibile più imposta).

La norma comunitaria (art. 220 bis, direttiva n. 2006/112), infatti,parla di «importo della fattura», mentre quella interna

(art. 21 bis, comma 1, lett. g)precisa che, se non si vuole indicare l’imposta «incorporata» nel

suddetto importo, è possibile riportare solamente i dati per calcolarla(aliquota applicata)

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LE REGOLE 2013

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– 24 –

LA FATTURA SEMPLIFICATA

La «fattura semplificata», nonchéla «fattura rettificativa» di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, così definita nel primocomma, dell’art. 21-bis senza riferimenti a limiti d’importo (diversamente dalla prima),

POSSONOessere emesse con modalità semplificata

recando, in luogo di quanto previsto dall’art. 21, almeno le seguenti indicazioni:

data di emissione%

numero progressivo che la identifichi in modo univoco<

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domiciliodel soggetto cedente o prestatore, del rappresentare fiscale nonché ubicazionedella stabile organizzazione per i soggetti non residenti

'

numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore.

Art. 21-bisD.P.R. n. 633/1972

LA FATTURA SEMPLIFICATA

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza odomicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscalenonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; inalternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essereindicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso disoggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solonumero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro distabilimento

"

descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi9

ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovverodei dati che permettono di calcolarla

4

per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26, il riferimento alla fattura rettificatae le indicazioni specifiche che vengono modificate

=

Art. 21-bisD.P.R. n. 633/1972

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LE REGOLE 2013

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– 25 –

LA FATTURA SEMPLIFICATA

Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dellAi sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’’art. 21-art. 21-bisbis,,la la fattura semplificatafattura semplificata

NONNON può essere può essere emessaemessaper le seguenti tipologie di operazioni:per le seguenti tipologie di operazioni:

cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993%

operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a), costituite dalle cessionidi beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all’art. 10, nn. da 1) a 4) e9), effettuate nei confronti di soggetti passivi che sono debitori dell’imposta inaltro Stato membro UE, con l’annotazione «inversione contabile»

<

Art. 21-bis, comma 2,D.P.R. n. 633/1972

Casi diesclusione

SCHEMI DI SINTESI:NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE:

LE REGOLE 2013

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– 26 –

Note di debito(art. 26, comma 1, DPR 633/72)

Deve essere emessa una fattura integrativa «tutte le volte chesuccessivamente all'emissione della fattura o alla registrazione dicui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione oquello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasimotivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione odella registrazione».

ESEMPI:

- rettifiche e conguagli prezzi,

- aliquota IVA superiore,

- addebito dell’imposta per mancata esportazione o invio deibeni in un altro stato UE

- …

PAG.000

Note di credito senza limiti temporali(art. 26, comma 2, DPR 633/72)

L’articolo 26, comma 2 si occupa dei casi di note di credito emesse a seguito didichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione esimili, procedure concorsuali, sconti/abbuoni previsti contrattualmente

IN TALI CASI IL CEDENTE/PRESTATORE PUO’ PORTARE IN

DETRAZIONE L’IMPOSTA CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE

ESEMPI:-Annullamento contratto (ris. 12/1994)-Sconti previsti da contratto (es bonus quantitativi ris. 120/94 e 36/2008)-Differenze di aliquote IVA per modifiche normative-Ritiro di un prodotto dal mercato per obblighi di legge-Note di credito prima casa (ris. 187/2008)-Contratto per persona da nominare (?)

LE NOTE DI VARIAZIONE

A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESI:LE NOTE DI VARIAZIONE

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– 27 –

Note di credito: termine annuale(art. 26, comma 3, DPR 633/72)

Il successivo comma 3 dell’art. 26 DPR 633/72 dispone che

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione non dà dirittoal recupero della maggiore imposta versata qualora siadecorso un anno dall’effettuazione dell’operazione in dueipotesi:

• Per sopravvenuto accordo tra le parti

• Rettifica di inesattezze nella fatturazione

Note di credito: esempi(art. 26 DPR 633/72)

ESEMPI

- Rettifiche di aliquota IVA applicata- Fattura con IVA addebitata per errore- Sconti per sopravvenuto accordo (cass. 8558/2001)- Differenze inventariali (ris. 116/2005)- Resi merce nelle vendite on line (ris.. 274/2009)- Note di credito commercio al minuto (ris. 145/2001, 219/2003,

86/2007, 147/2008)- …

SCHEMI DI SINTESI:LE NOTE DI VARIAZIONE

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Note di credito: procedure concorsuali(art. 26 DPR 633/72)

Nel caso di procedure concorsuali l’emissione della nota di creditoIVA può essere emessa al verificarsi delle seguenti condizioni

! Operazione già fatturata (art. 6 del 633/72)! Mancato pagamento in tutto in parte a causa di procedure

concorsuali! Insinuazione nella procedura concorsuale! Conclusione con assenza di riparto o con riparto parzialmente

infruttuoso! Detrazione dell’imposta corrispondente alla riduzione

dell’ammontare imponibile

Note di credito: procedure concorsuali(art. 26 DPR 633/72)

La nota di credito può essere emessa dal CEDENTE o PRESTATORE chepartecipa alla procedura. Restano esclusi dalla possibilità :

il creditore non ammesso allo stato passivo esecutivo delfallimento

il creditore non compreso nell’elenco dei creditori delconcordato preventivo

il creditore che pur essendo stato ammesso allo stato passivoo nell’elenco dei creditori del concordato preventivo rinuncialla propria pretesa con istanza presentata primadell’accertamento dell’infruttuosità della procedura

SCHEMI DI SINTESI:LE NOTE DI VARIAZIONE

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– 29 –

Momento di emissione della nota di variazione

Note di credito: procedure concorsualiArt. 26 DPR 633/72

FALLIMENTO Scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto,

oppure, ove non vi sia stato, scadenza del termine per il

reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA

Approvazione del piano di riparto, decorsi i termini indicati

nell'art. 213 legge fallimentare

CONCORDATO FALLIMENTARE Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del

concordato stesso

CONCORDATO A SEGUITO DI

LIQUIDAZIONE COATTA AMM.

Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del

concordato stesso

CONCORDATO PREVENTIVO Definitività della sentenza di omologazione unitamente al

momento in cui il debitore concordatario adempie agli

obblighi assunti in sede di concordato.

Contenuti della Nota di variazione

Note di credito: procedure concorsuali(art. 26 DPR 633/72)

La Nota di variazione deve contenere :

• numero e data documento

• generalità delle parti (cedente e cessionario)

• indicazione della variazione della base imponibile iva

• distinzione importi in base all’aliquota applicata

• relativo importo tributo

• riferimento a fattura originariamente emessa

SCHEMI DI SINTESI:LE NOTE DI VARIAZIONE

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– 30 –

Termine di emissione

Note di credito: procedure concorsuali(art. 26 DPR 633/72)

Il termine di emissione della nota di credito deve esserecoordinato con le disposizioni dell’articolo 19 del DPR 633/72 peresercitare validamente il diritto alla detrazione

Risoluzione Agenzia Entrate 18 marzo 2002 n. 89/E

“…Ne deriva quindi che le variazioni possono essere effettuate senza limiti temporali,anche se il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato al più tardi con ladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presuppostoper operare la variazione in diminuzione.”

Modalità di emissione

Note di credito: le procedure concorsuali(art. 26 DPR 633/72)

Circolare 77/E del 17 aprile 2000

La variazione in diminuzione deve essere operata sia riguardo all’imponibile chealla relativa imposta.

Ciò discende discende oltre che dalla formulazione dell’artic. 26, 2°c. del DPR633/72, anche dalla ulteriore considerazione che i due presupposti (mancatopagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedureesecutive rimaste infruttuose) sono inscindibilmente legati alla cessione del bene oalla prestazione del servizio già eseguite e il loro verificarsi importa l’effetto di farvenire meno, in tutto o in parte, ai soli fini dell’IVA, l’originaria operazioneimponibile.

SCHEMI DI SINTESI:LE NOTE DI VARIAZIONE

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– 31 –

1. Fattura trasmessa elettronicamente

2. Fattura elettronica «lato emittente»

"conservazione sostitutiva

3. La fattura elettronica «pura»

• Sistemi di controllo di gestione

• Firma elettronica qualificata

• EDI (electronic data interchange)

Le diverse “fatture elettroniche”

La fattura elettronica secondo la nuova direttiva(direttiva 2010/45/UE)

Riferimenti normativi

• Il 13 luglio 2010 è stata emanata la Direttiva 2010/45/EU, cheaggiorna la Direttiva 2006/112/CE

• Il 5 ottobre 2011 il TAXUD ha pubblicato le “Note esplicative” perdare un’interpretazione uniforme, anche se non vincolante, allanormativa comunitaria

• La direttiva è stata recepita in Italia con decorrenza dal 1 gennaio2013 -> le norme di riferimento sono gli articoli 21 e 39 del decretoIVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633)

LE FATTURE ELETTRONICHE

A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La fattura elettronica(direttiva 2010/45/UE)

NOZIONE DI FATTURA ELETTRONICA

Ai fini della presente direttiva per “fattura elettronica” s'intende una fatturacontenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa ericevuta in formato elettronico”

Solo per fare qualche esempio, si consideri che:

- una semplice fattura in pdf spedita per e-mail si potrebbe considerare fattura elettronica;

- le fatture create in formato digitale tramite un software di contabilità o di elaborazione di testie successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo non sono fatture elettroniche;

- le fatture stampate e scansionate (ad esempio quelle passive), sottoscritte con firma elettronicaavanzata ricevute tramite posta elettronica, possono essere considerate fatture elettroniche aisensi della normativa comunitaria;

La fattura elettronica(direttiva 2010/45/CE in vigore dal 1 gennaio 2013)

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine,l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momentodell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

AUTENTICITA’, INTEGRITA’ e LEGGIBILITA’

In sintesi i punti salienti della nuova normativa sono:1) libertà di scelta per le garanzie di autenticità, integrità e leggibilità;2) controlli di gestione come “esempi” di strumenti per raggiungere tale

obiettivo;3) firma qualificata e EDI come “esempi” di tecnologie riconosciute.

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Emissione della fattura(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE)

#$#$Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevutaemessa e ricevutain un qualunque formato elettronico;in un qualunque formato elettronico;

%$%$Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato allIl ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’’accettazioneaccettazione* da parte* da partedel destinatario;del destinatario;

&$&$La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa allLa fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’’atto della sua:atto della sua:•• consegna,consegna,•• spedizione,spedizione,•• trasmissionetrasmissione•• o messa a disposizione*o messa a disposizione*del cessionario o committente;del cessionario o committente;

EMISSIONE FATTUREEMISSIONE FATTURE

Emissione della fattura(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 21 DPR 633/72)

Il soggetto passivo assicura lIl soggetto passivo assicura l’’autenticità dellautenticità dell’’origine, lorigine, l’’integrità del contenuto e laintegrità del contenuto e laleggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suoleggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suoperiodo di conservazione.periodo di conservazione.Autenticità dellAutenticità dell’’origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:origine ed integrità del contenuto possono essere garantite:--mediante mediante sistemi di controllo di gestione sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamentoche assicurino un collegamentoaffidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essaaffidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essariferibile,riferibile,--ovvero mediante lovvero mediante l’’apposizione della apposizione della firma elettronica qualificata o digitalefirma elettronica qualificata o digitaledelldell’’emittente,emittente,--o mediante o mediante sistemi EDI* sistemi EDI* di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologiedi trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologiein grado di garantire lin grado di garantire l’’autenticità dellautenticità dell’’origine e lorigine e l’’integrità dei dati,integrità dei dati,

EMISSIONE FATTUREEMISSIONE FATTURE

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La fattura elettronica(direttiva 2010/45/CE in vigore dal 1 gennaio 2013)

Per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dellPer garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell’’ORIGINE e integritàORIGINE e integritàdel CONTENUTO lo Stato membro può esigere che le fatture sianodel CONTENUTO lo Stato membro può esigere che le fatture sianoarchiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono statearchiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono statetrasmesse o messe a disposizione.trasmesse o messe a disposizione.

Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, lo stato membroQualora le fatture siano archiviate per via elettronica, lo stato membropuò esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati chepuò esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati chegarantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.

CONSERVAZIONE FATTURECONSERVAZIONE FATTURE

Conservazione della fattura(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE – art. 39 del DPR 633/72)

1.1. Le fatture elettroniche Le fatture elettroniche sonosono conservate in modalità elettronica, in conservate in modalità elettronica, inconformità alle disposizioni del decreto del Ministro dellconformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’’economia e delleeconomia e dellefinanze emanato ai sensi dellfinanze emanato ai sensi dell’’articolo 21, comma 5, del decreto legislativoarticolo 21, comma 5, del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82.7 marzo 2005, n. 82.

2.2. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono esserepossono essereconservate elettronicamente.conservate elettronicamente.

MODALITAMODALITA’’ CONSERVAZIONE FATTURE CONSERVAZIONE FATTURE

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Conservazione della fattura(decreto di recepimento direttiva 2010/45/CE - art. 39 DPR 633/72)

Circolare 5/E del 2012:Circolare 5/E del 2012:«Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dal«Si ritiene, quindi, che la conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali ed amministrativi fuori dalterritorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per leterritorio italiano sia consentita per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario, nonché per lefatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documentofatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documentoinformatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. informatico lato emittente), mentre sia esclusa per i restanti documenti. I file inerenti la conservazioneI file inerenti la conservazionesostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutivasostitutiva delle scritture contabili, delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva,,dei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, eccetera dovranno essere conservati su supporti magneticidei libri sociali obbligatori, dei documenti di trasporto, eccetera dovranno essere conservati su supporti magnetici(server) oppure ottici (DVD, CD, etc) localizzati nel territorio italiano.(server) oppure ottici (DVD, CD, etc) localizzati nel territorio italiano.

LUOGO CONSERVAZIONE FATTURELUOGO CONSERVAZIONE FATTURE

DECRETO DI RECEPIMENTO:DECRETO DI RECEPIMENTO:

Le fatture Le fatture create in formato elettronico create in formato elettronico e quelle e quelle cartaceecartacee possono essere conservate possono essere conservateelettronicamenteelettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altridocumenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altropuò essere situato in un altroStato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini laStato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini lareciproca assistenzareciproca assistenza..

La fattura elettronica o analogica: modalità emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

Modalità diemissionedella fattura

Consegna ospedizionecartacea

Trasmissioneelettronica

La fattura si ha peremessa”all’atto della suaconsegna o spedizioneall’altra parte”

La fattura si ha peremessa”all’atto della suatrasmissione per viaelettronica”

“Per quanto concerne la data di emissione della fattura si ricorda … che non assume rilievo ilmomento della compilazione della fattura ove a questa non segua la consegna o la spedizione allacontroparte. Peraltro, dovendo necessariamente la data di emissione essere indicata nel documento,soprattutto ai fini dell’esatta imputazione al periodo di riferimento, si precisa che, per data diemissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza dialtra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione”.(Circolare n.134 del 5 agosto 1994)

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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– 36 –

Le fatture analogiche spedite per posta: data emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

30 giugno

La fattura riportala data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore iniziala compilazione

delle fatturenell’ERP aziendale

4 luglio

L’operatore ha terminatola compilazione delle

fatture nell’ERP aziendaledopo averle verificate e

controllate

5 luglio

Le fatture sono stampate, imbustate espedite, oppure viene inviato lo spool distampa agli operatori specializzati per la

postalizzazione

La data di emissione della fattura è il 30 giugno

L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nelnostro caso è anche la data di emissione,

- sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)

- sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 2, del DPR 633/72).

Le fatture elettroniche spedite per posta: data emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

30 giugno

La fattura riportala data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia lacompilazione delle

fatture nell’ERPaziendale

4 luglio

L’operatore haterminato la

compilazione dellefatture nell’ERP

aziendale dopo averleverificate e controllate

6 luglio

La data di emissione della fattura è il 30 giugno

L’ERP aziendale nel momento della compilazione della fattura, collega alla data della fattura, che nelnostro caso è anche la data di emissione,

- sia il termine quindicinale di registrazione IVA (art. 23, comma 1, del DPR 633/72)

- sia la data da riportare sul registro delle fattura (art. 23, comma 1, del DPR 633/72).

5 luglio

I dati sono statiacquisiti ed aggregati

dal software difatturazione

elettronica generandoi pdf delle stesse il 5

alle ore 13.22.51

Le fatture sono statefirmate digitalmentecon apposizione del

riferimento temporale il6 luglio alle ore

16.34.23

7 luglio

Le fatture sono tampate,imbustate e spedite, oppure

viene inviato lo spool di stampaagli operatori specializzati per la

postalizzazione (Postel spa,Selecta spa, etc…)

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Le fatture elettroniche pubblicate sul web: data emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

La data di emissione della fattura è il 30 giugno o il 7 luglio?

“Peraltro, l’emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione deldestinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento alserver ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossiascaricare il documento elettronico. In ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizionenel server e, pertanto, è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le parti.” (Circolare Agenzia Entrate n.45/E del 19 ottobre2005).

30 giugno

La fattura riportala data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia lacompilazione delle

fatture nell’ERPaziendale

4 luglio

L’operatore ha terminatola compilazione delle

fatture nell’ERPaziendale dopo averleverificate e controllate

6 luglio5 luglio

I dati sono statiacquisiti ed aggregati

dal software difatturazione

elettronica generandoi pdf delle stesse il 5

alle ore 13.22.51

Le fatture sono statefirmate digitalmentecon apposizione del

riferimento temporale il6 luglio alle ore

16.34.23

7 luglio

Le fatture sono messe adisposizione dei clienti su

server, con invio disemplice e-mailcontenente link al

download il 7 luglio alleore 10.23.41

L’emittente ha modo altresì di verificare l’avvenuto download della fattura.

Le fatture elettroniche trasmesse via PEC: data emissione(articolo 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

30 giugno

La fattura riportala data del 30

giugno

2 luglio

L’operatore inizia lacompilazione delle

fatture nell’ERPaziendale

4 luglio

L’operatore ha terminatola compilazione delle

fatture nell’ERPaziendale dopo averleverificate e controllate

6 luglio

La data di emissione della fattura coincide con la sua trasmissione elettronica che è il 7 luglio2005. La data riportata dalla PEC si ritiene assimilata ad un’ “… altra specifica indicazione…” che determinail momento di emissione della fattura come precisato nella circolare del 5 agosto 1994 nr 134

5 luglio

I dati sono statiacquisiti ed aggregati

dal software difatturazione elettronicagenerando i pdf delle

stesse il 5 alle ore13.22.51

Le fatture sono statefirmate digitalmente con

apposizione delriferimento temporale il6 luglio alle ore 16.34.23

7 luglio

Le fatture sonotrasmesse ai clienti con

posta elettronicacertificata (PEC) il 7 luglio

alle ore 10.23.41

-Dal gestore di PEC utilizzato dal mittente è ritornata la ricevuta di accettazione alle ore 10.23.44-Dal gestore di PEC dei clienti è ritornata la prima ricevuta di avvenuta consegna alle 10.23.45, el’ultima ricevuta di avvenuta consegna alle 10.23.46.

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La fattura emessa da terzi(art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONE DELLA FATTURA

POSSIBILITA’ ESPRESSAMENTE

EVIDENZIATA IN FATTURA

FORITORE PUO’ DELEGARE

EMISSIONE FATTURA

CLIENTE

TERZO

art. 21, co. 2, DPR

633/1972

La fattura emessa da terzi(art. 21 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633)

Fattura“compilata da

terzi”

Fattura“emessa da

terzi”

È il caso in cui l’emittente invia al terzo un filei cui dati sono già stati aggregati: in questocaso, se si tratta di fatture elettronicheriferimento e firma devono essere apposti dalsoggetto che cede il bene o presta il servizio eche delega la semplice trasmissione opostalizzazione della fattura

Se, invece, è inviato un flussso di dati daaggregare il soggetto “emittente” che devefirmare e apporre il riferimento temporale è ilcliente o il terzo

Questa classificazione, effettuata con la circolare 45/E del 2005 è statasuperata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 260/E del 2008

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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– 39 –

Autofattura/integrazione elettronica

“La fattura relativo all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente conl’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibiledell’operazione ,espressi in valuta estera , nonché dell’ammontare dell’imposta ,calcolata secondo l’aliquota dei beni o serviziacquistati” (art.46 primo comma del D.L. 30 agosto 1993 , nr 331)

“Detto documento , se emesso in forma elettronica , è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediantel’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata” (Circolare Agenzia Entrate n.45/E del 19 ottobre2005)

-imponibile

-aliquota

-imposta

-eccetera

Conserva

Stampa Chiudi

Gestione annotazioni

Conservazione delle fatture analogiche(articolo 4 del DM 23 gennaio 2004)

Il processo di conservazione digitale di documenti escritture analogici rilevanti ai fini tributari avvienemediante memorizzazione della relativaimmagine, seguendo poi le stesse regole previsteper i documenti informatici

Si è sempre discusso se la memorizzazione dell’immagine:

- potesse avvenire con modalità libere

- dovesse transitare necessariamente dalla scansione del documento analogico

Conservazionedei documentiANALOGICI

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La conservazione del pregresso(Risoluzione 158/E del 15 giugno 2009)

E’ POSSIBILE LA CONSERVAZIONE SOSITUTIVA “DIRETTA” (SENZASCANSIONE) DOCUMENTAZIONE RIFERITA AD ANNIPRECEDENTI

ESEMPI: Fatture analogiche attive e passive, note di variazione, DDT,registri contabili, schede di conto, libro giornale, registri IVA,registro di magazzino, documenti di trasporto, eccetera

Sulla base della risoluzione 158/2009

RM 318/E/2007

necessaria CORRELAZIONEtra protocollo di arrivo e protocollo Iva

NON NECESSARIAapposizione fisica del“numero progressivoIVA” sul documento

originale …

La correlazione può essere realizzata se, adesempio, nel registro IVA, con riferimento aciascun documento, è riportato anche ilnumero progressivo di “protocollo diarrivo”

Fatture passive e protocollo IVA(Risoluzione 318/E del 7 Novembre 2007)

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http:/ /ec.europa.eu/enterprise/sectors/ ict /e-

invoicing/index_en.htm

!Piena diffusione entro il 2020, con risparmi per

240 miliardi di euro per imprese e PA.

!Diversa la situazione sul fronte delle imprese dove

la Ue ha chiesto agli Stati membri di varare un

forum locale sull’argomento che fa parte del

Multistakeholder forum on e-Invoicing.

Quattro le priorità fondamentali:

1.garantire alla fatturazione elettronica un quadro giuridico coerente,

2.ottenere un’adozione massiva con la partecipazione delle piccole e medie imprese,

3.promuovere la più ampia diffusione tra partner commerciali che emettono FE

4.promuovere uno standard comune di fatturazione > interoperabilità “semantica” tra i

formati esistenti.

Fatturazione elettronica in ambito UE

Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturaRegolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturaelettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

STRUTTURASTRUTTURA""Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55

Allegato A - formato della fattura elettronicaAllegato A - formato della fattura elettronicaAllegato B - regole tecnicheAllegato B - regole tecnicheAllegato C - linee guidaAllegato C - linee guidaAllegato D - codici ufficioAllegato D - codici ufficioAllegato E - servizi di supporto di natura informaticaAllegato E - servizi di supporto di natura informatica

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

La fattura elettronica alla PA è documento informatico in formatoLa fattura elettronica alla PA è documento informatico in formato«strutturato» «strutturato» XmlXml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale., sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

••B2B B2B nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere innei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere inun allegato un allegato Pdf Pdf a una e-mail trasmessa,a una e-mail trasmessa,

••B2GB2G la fattura emessa nei confronti della PA deve avere un formato la fattura emessa nei confronti della PA deve avere un formatostrutturato in strutturato in XmlXml..

La sintassi e caratteristiche informatiche sono disponibili sul sitoLa sintassi e caratteristiche informatiche sono disponibili sul sitowww.www.fatturapafatturapa..govgov..itit

FORMATO E TRACCIATOFORMATO E TRACCIATO

Fattura.PA - esempio Xml

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FORNITORI

Fatture

Ricevute/notifiche

Intermediari

dei Fornitori

SISTEMA diINTERSCAMBIO

Fatture Validate

Notifiche

Intermediari

della PA

PubblicaAmministrazione

Flusso informativo per il monitoraggiodi finanza pubblica

Sistema di Interscambio: SdI

Notifica esito

COMPITI

1.emissione delle FE, su richiesta

2.trasmissione delle fatture allo SdI

3.conservazione digitale, su richiesta

COMPITI

1.Ricezione delle fatture per le PA

2.conservazione digitale, su richiesta

Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

DECORRENZADECORRENZA

06/06/13

Entrata invigore DMEF

55/2013

06/12/13

SDI disponibileper le PAvolontarie

Obbligatorio FASE 1(Ministeri, agenziee enti previdenza)

06/06/14 06/06/15

Obbligatorio FASE 2(restanti PA*)

(*) ECCEZIONI:-PA locali,-soggetti non residenti,-intermediario per le DR

Deve essereemanatodecreto

PA locali

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Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione dellefatture elettroniche e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni(IPA),

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori riporta esclusivamente i codici IPA degli ufficidestinatari

" http://www.indicepa.gov.it/

Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

La fattura elettronica si La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta considera trasmessa e ricevuta dalle pubblichedalle pubblicheamministrazioni solo a fronte del amministrazioni solo a fronte del rilascio della rilascio della ricevuta di consegnaricevuta di consegna,,

TERMINE 15 GIORNI -> riconoscimento di debito ?TERMINE 15 GIORNI -> riconoscimento di debito ?

DMEF 55/2013 «La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nelleDMEF 55/2013 «La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti contenuti nellefatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e dellafatture consente una verifica immediata della coerenza delle informazioni e dellaregolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti diregolarità del documento contabile e mette quindi in condizione gli uffici competenti diprocedere con solerzia allprocedere con solerzia all’’accettazione o al disconoscimento della fattura (così comeaccettazione o al disconoscimento della fattura (così comeindicato dallindicato dall’’art. 1988 codice civile)»art. 1988 codice civile)»..

art. 1188 codice civileart. 1188 codice civile«La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del«La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore delquale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.»L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.»

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Fattura P.A. > fase 1

Codice

paese

Identificativo

Univoco

Trattin

o

Progressivo

univoco

estensione

IT Codice fiscale _.xml.p7m

.xml

Esempio: IT03036000127_00001.xml

Fattura P.A. > fase 2

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Fattura P.A. > fase 3

Fattura P.A.: modalità trasmissione(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

AZIENDA

PEC

SDICOOP(HTTPS)

SPCCOOP(SPC)

SDIFTP (FTP)

Destinatari Archiviazione

elettronica

Conservazion

e Sostitutiva

Archiviazione

elettronica

Conservazion

e Sostitutiva

WEB

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Fattura P.A.: modalità trasmissione(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

1. PEC: un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta elettronicabasato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni,nonché l’integrità del contenuto delle stesse -> no identificazione;

2. SDICOOP: un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile attraversoprotocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC -> sistema bancario -> identificazionecon accordo di servizio;

3. SPCOOP: un sistema di cooperazione applicativa tramite porte attestate su rete SPC (SistemaPubblico di Connettività) -> sistema utilizzato dalle PA -> identificazione con accordo di servizio;

4. SDIFTP: un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all'internodi circuiti chiusi -> identificazione tramite protocollo di trasmissione;

5. WEB: un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraversoprotocollo HTTPS per i soggetti accreditati -> per soggetti accreditati tramite:• entratel,• Fisconline,• CNS (carta nazionale dei servizi)

Fattura P.A.: modalità trasmissione(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

PEC SDICOOP SPCOOP SDIFTP WEB

Accordo NO SI SI SISoggetti

accreditati

Dimensione file 30 MB 5 MB 5 MB 150 MB 5 MB

Numero file+ file 1 file + file + file + file

Flusso semplificato NO SI SI SI SI

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Fattura P.A. > fase 4

Esempio 1: notifica scarto

Le tipologie di verifiche PRELIMINARI:

1.nomenclatura -> nomenclatura non corretta

2.unicità del documento trasmesso -> duplicazione fattura

3.dimensione file -> il file supera la dimensione max

4.integrità del documento -> es. firma non valida

5.autenticità e validità del certificato di firma -> es. certificato scaduto

6.conformità del formato -> es. riferimento temporale «non coerente»

7.validità del contenuto della fattura -> es. CF non valido

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Esempio 2: mancata consegna

• nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fossepossibile il SdI invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna;

• resta a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente allarisoluzione del problema ostativo alla trasmissione;

Esempio 3: notifica rifiuto fattura

ESEMPI

1.Dati emittente diversi daquelli inseriti nell’ordine2.Fattura per importo errato3.Aliquota IVA errata4.Descrizione del servizio noncoerente con il contratto5.Spese non riconosciute6.Beni e servizi contestati7.…

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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Controlli - fase 4: notifica accettazione

Entro 24/48 oredalla trasmissione

Entro 15 gg.dall’accettazione

Fatturazione elettronica alla P.A.(Decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55)

I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e invioI servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione e inviodelle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistonodelle fatture in formato standard al Sistema di Interscambio (SDI) e consistononelle seguenti funzionalità:nelle seguenti funzionalità:••adesione al servizioadesione al servizio••generazione delle fatture in formato SDIgenerazione delle fatture in formato SDI••conservazione delle fattureconservazione delle fatture••servizi di comunicazione con il SDI.servizi di comunicazione con il SDI.

Le indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono reseLe indicazioni di dettaglio relative alle modalità di fruizione dei servizi sono resedisponibili sul portale del programma di razionalizzazione degli acquistidisponibili sul portale del programma di razionalizzazione degli acquisti(www.(www.acquistinretepaacquistinretepa..itit).).

SERVIZI DI SUPPORTOSERVIZI DI SUPPORTO

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La comunicazione facoltativa di tutte le fatture(articolo 50 bis del DL 21/06/2013, n. 69)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti IVA possono comunicare in viatelematica all'Agenzia delle entrate:

• i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, inclusele relative rettifiche in aumento e in diminuzione.

• Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delleoperazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagliappositi registri. (…)

Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente (?!?)

La comunicazione facoltativa di tutte le fatture(articolo 50 bis del DL 21/06/2013, n. 69)

CHI SCEGLIE QUESTA OPZION E’ ESONERATO DA:

1. spesometro e comunicazione “black list”;

2. responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dell’IVA nonversata al fornitore, nel caso di cessioni, a prezzi inferiori al valorenormale, di determinati beni a rischio di frodi;

3. contratti d’appalto, somministrazione e trasporto stipulati da enti pubblici;

4. obbligo di comunicazione delle lettere d’intento;

5. disciplina della responsabilità solidale negli appalti per l’omessoversamento delle ritenute da lavoro dipendente.

RIMANE L’INTRASTAT BENI E SERVIZI «RESI» ->

abrogazione dell’INTRA SERVIZI RICEVUTI

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«Spesometro» e elenco CF: utilizzo ai fini di accertamenti

• incrocio di dati tra le fatture emesse dai fornitori equelle ricevute dai clienti, per rinvenire errori o formedi evasione

• verifica «a tavolino» della congruità delle componentipositive e negative

• reperimento dei clienti nel caso di soggetti cheemettono fatture per operazioni inesistenti

B2B

• utilizzo ai fini del redditometroB2C

«Spesometro» e redditometro

LISTE A DISPOSIZIONI PRIMA DELLO SPESOMETRO

•incrementi patrimoniali (c.d. lista “T”) -> acquisti immobiliari rilevati a seguitodella registrazione dei relativi atti pubblici;

•acquisto di autovetture di un certo rilievo (c.d. lista “AU”)

• utenze di cui il soggetto è intestatario

• eventuali assicurazioni stipulate

• presenza di rilevanti oneri deducibili e/o detraibili nelladichiarazione dei redditi (es. interessi passivi sui mutui … )

• bonifici per spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio nonchéper i lavori finalizzati al risparmio energetico

• la stipula di contratti di mutuo e di leasing

• rapporti intrattenuti con altri soggetti (es. rappresentanze epartecipazioni in società)

ALTREINFO

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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«Spesometro» e redditometro

NUOVO REDDITOMETRO

In estrema sintesi, il reddito sintetico ricostruito dato dalla sommatoria di:

1.Spese certe che concorrono per il loro effettivo ammontare (ad es. spese per ratedi mutuo)

2.+ Spese per elementi certi determinate in via presuntiva partendo dalle medieISTAT (es. le spese per acqua e condominio derivanti dal possesso dell’immobile)

3.+ Incrementi patrimoniali (es: per esempio l’acquisto di un immobile), cherilevano al netto di eventuali finanziamenti e di disinvestimenti nell’anno e nei quattroanni precedenti

4.+ Quota di risparmio accumulata nell’anno (es. l’incremento del saldo del proprioconto corrente rilevato al 31.12 rispetto a quello iniziale al 01.01);

5.+ Spese correnti che a seconda dei casi, possono essere determinateanaliticamente (vedi punto 1), oppure, in assenza di dati puntuali, determinate sullabase delle spese medie ISTAT (come per esempio le spese per i parti fuori casa)

«Spesometro» e redditometro

Poiché il reddito imputabile sulla base delle spese si discosta in modorilevante (ben oltre il 20%) rispetto a quello dichiarato, Tizio potrà essereselezionato ai fini dell’accertamento sintetico.

"In questa seconda fase rilevano anche le spese medie ISTAT

ESEMPIO - Tizio nel 2012 ha dichiarato un reddito complessivo pari a euro45.000, con le seguenti spese:

•Acquisti da spesometro: euro 15.000

•Spese di gestione dell’immobile (media Istat): euro 4.500

•Incremento del saldo di c/c al 31.12 rispetto all’01.01: euro 25.000

•Investimento per acquisto box nel 2012: euro 30.000

•Totale spese/investimenti: euro 74.500

•Reddito dichiarato: euro 45.000

SCHEMI DI SINTESI:LE FATTURE ELETTRONICHE

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La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012, n. 1)

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o dellamaggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento odella rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o deicommittenti dei servizi.

Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o dellamaggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettificanei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizisoltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggioreimposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare ildiritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativaal secondo anno successivo a quello in cui ha corrispostol'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa edalle condizioni esistenti al momento di effettuazione dellaoriginaria operazione

VERSIONEPRECEDENTE

VERSIONEATTUALE

La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012, n. 1)

La norma si riferisce a tutti i casi in cui gli Uffici accertano un’imposta o unamaggiore imposta, anche se l’operazione non è stata originariamentefatturata. E’ applicabile anche nel caso di operazioni esonerate dall’obbligo diemettere fattura

ESEMPI

•Contestazioni relative a fatture non imponibili, esenti o escluse;

•Contestazione di una maggiore aliquota IVA;

•Cessione soggetta ad altre imposte;

•Corrispettivi indicati in misura inferiore come nel caso, ad esempio, di

cessioni immobili (?);

•Ricostruzioni indirette di ricavi (?)

LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

A cura di Giorgio Confente

SCHEMI DI SINTESI:LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

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La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012)

Dal tenore letterale della norma la possibilità di rivalsa (e quindicorrispettivamente della detrazione) dipende dal pagamento delle sommeaccertate (IVA, interessi e sanzioni), senza che sia richiesta la definitività dell’atto

Esempi:

1.Pagamenti parziali: nel caso di rateazione è possibile la rivalsa parzialeper singole quote di imposta ogni volta che si eseguono i pagamentifrazionati?

2.Iscrizioni provvisorie: pagamenti al momento della proposizione delricorso o dopo la sentenza di primo grado : cosa succede in caso di esitofavorevole del giudizio?

La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012)

Il contribuente ha diritto di rivalersi

1.Obbligo di rivalsa (art. 18 DPR 633/72);2.Obbligo di variazione in aumento (art. 26, c. 1, DPR 633/72);

La previsione del diritto (non dell’obbligo) potrebbe creare potrebbecreare qualche situazione di conflitto fra le parti (fornitore e cliente)dell’operazione

SCHEMI DI SINTESI:LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

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La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012)

… dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi diaccertamento o rettifica ….

Ambito di applicazione:

1.Avvisi di accertamento

2.Avvisi di accertamento con adesione (?)

3.Atti di adesione ai processi verbali di constatazione (?)

La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012)

… il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al piùtardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui hacorrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed allecondizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione….

1.Le condizioni per l’esercizio della detrazione sono quelle esistenti almomento dell’effettuazione dell’operazione (aliquota, regima applicabile, pro-rata del cliente, eccetera)

2.Tempistica non chiara: «con la dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo…»

3.Ai fini della detrazione il cliente deve accertarsi che il fornitore abbiapagato tutto o è sufficiente il possesso della fattura?

SCHEMI DI SINTESI:LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

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La rivalsa IVA a seguito di accertamento(articolo 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – DL 24 gennaio 2012)

Gli ulteriori problemi

1. Non è risolto il problema speculare: applicazione dell’IVA indebita–> IVA indetraibile: il rischio è a carico del fornitore (sentenzaCorte UE 15 dicembre 2011, causa C-427)

2. L’esercizio della detrazione presuppone la presentazione delladichiarazione (e i soggetti non residenti che non hanno unapartita IVA in Italia?)

3. Decorrenza delle nuove disposizioni;

IVA indebita: Sentenze «Reemtsma» e «Genius Holding»(Sentenza del 13 dicembre 1989, nella causa C-342/87 e sentenza del 15 marzo 2007, nella causa C-35/05 )

Il caso: controversia fra la società Reemtsma e il Ministero delleFinanze in merito al rifiuto di quest'ultimo di rimborsare parzialmentealla detta società l'IVA applicata a prestazioni di promozionepubblicitaria e di marketing fornitele in Italia

Questioni sottoposte alla Corte di Giustizia:

•L’IVA non dovuta è rimborsabile?

•E’ legittimo un sistema nazionale che prevede la«triangolazione»: fornitore -> erario e cliente -> fornitore?

SCHEMI DI SINTESI:LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

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IVA indebita(sentenza Corte UE 15 dicembre 2011, causa C-427)

E conforme alla normativa comunitaria

«un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitatadal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivodell’imposta sul valore aggiunto, più lungo rispetto al termine di decadenza previsto perl’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto prestatore nei confrontidell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effettivamentereclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predettaamministrazione.

Quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativasiffatta abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo deldiritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’impostasul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare alcommittente dei suoi servizi».

SCHEMI DI SINTESI:LA RIVALSA IVA DOPO L’ACCERTAMENTO

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Detrazione dell’imposta: la normativa comunitaria

Nel sistema base della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (diseguito, “dir. 2006/112/CE”):

•è detraibile l’IVA relativa ad acquisti utilizzati in operazioni imponibili o aqueste assimilate (cfr. artt. 168 e 169 dir. 2006/112/CE)

•non è detraibile l’IVA relativa ad acquisti utilizzati in operazioni esenti (nonsono considerate dagli artt. 168 e 169 dir. 2006/112/CE)

•l’IVA relativa ad acquisti utilizzati per entrambe le tipologie di operazioni èdetraibile in base a un criterio forfettario, in funzione del rapporto tra leoperazioni che danno diritto alla detrazione e il totale delle operazionieffettuate (c.d. “pro rata”): cfr. art. 173, par. 1, e art. 174, par. 1, dir.2006/112/CE

PAG.000

Detrazione dell’imposta: la normativa nazionaleNel sistema delineato dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 è detraibilel’imposta assolta o dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni eservizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione

•La normativa italiana, confrontata con quella comunitaria, sembra avvantaggiareil contribuente (l’indetraibilità è posta come eccezione)

•Possibilità per i singoli di applicare direttamente le previsione di direttive chesiano incondizionate e sufficientemente precise (cfr. sentenza della Corte diGiustizia 8 giugno 2006, causa C-430/04)

•Impossibilità per gli Stati di applicare direttamente direttive non correttamenterecepite (cfr. tra le tante la sentenza della Corte di Giustizia 8 ottobre 1987,causa C-80/86)

•Risoluzioni 11 febbraio 2002, n. 40/E, e 11 giugno 2002, n. 183/E, e circolareMin. Fin. 24 dicembre 1997, n. 328/E: viene ripreso il concetto affermato a livellocomunitario ma senza fare riferimento all’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

DETRAZIONE, PRO-RATA E RETTIFICA

A cura di Norberto Villa

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La normativa nazionale: una veduta d’insieme

• Il principio della detraibilità in via specifica (vale a dire, con riferimentoall’uso in concreto del bene o servizio acquistato) è assai poco utilizzato

• Trova ampio spazio il criterio indiretto e forfettario del pro rata (chetrovando applicazione per tutti gli acquisti di beni e servizi posti in essereè definito “pro rata generale”)

• In principio l’imposta è detraibile in quanto relativa ad acquisti edimportazioni che ineriscono all’attività d’impresa, arte o professione

La normativa nazionale: il principio di inerenza

Al fine di detrarre l’imposta sui beni e servizi acquistati, è necessarioche chi acquista sia un soggetto passivo che agisca in quanto tale(nell’esercizio della sua attività) e che detto acquisto venga utilizzatonell’ambito dell’attività di impresa

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• Il principio contenuto nell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 aggancia ladetrazione dell’imposta alla numerazione e all’annotazione in appositoregistro, secondo i termini stabiliti dall’art. 25 del d.P.R. n. 633/1972

• Fino al 31 dicembre 1997, il diritto alla detrazione non esercitato nellaliquidazione relativa al periodo di registrazione della fattura venivadefinitivamente perso se non esercitato in sede di dichiarazioneannuale

• Nella vigente normativa, la detrazione è esercitabile nel momento in cuil’imposta diviene esigibile (cd. momento di effettuazionedell’operazione) fino alla dichiarazione IVA relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui sorge il diritto

Esercizio della detrazione: modalità e termini

• Il principio della detrazione immediata: effettuazione ed esigibilità

• Esigibilità: rispondenza alla delega?

• Esigibilità differita al pagamento

1. operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici(regime naturale: differimento): detrazione legata all’esigibilità

2. c.d. “IVA di cassa” (regime naturale: non differimento):detrazione scissa dall’esigibilità!

Esercizio della detrazione: modalità e termini

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• Termini per l’annotazione

• Limiti temporali all’esercizio del diritto alla detrazione: ladichiarazione del secondo anno successivo a quello dell’esigibilità

• Coordinamento con l’art. 6, comma 7, del d.P.R. n. 695 del 1996,con l’art. 25 del d.P.R. n. 633/1972 e con l’art. 1 del d.P.R. n.100/1988: annotazione funzionale all’esercizio del diritto alladetrazione

• Le condizioni del momento dell’esigibilità valgono anche in caso dinon immediato esercizio del diritto alla detrazione

Esercizio della detrazione: modalità e termini

Rivalsa

• Nella fattura l’imposta deve sempre essere indicata distintamenterispetto all’imponibile

• Se non c’è l’obbligo dell’emissione della fattura il prezzo o ilcorrispettivo si considera comprensivo di IVA

• Possibilità di convenire un corrispettivo comprensivo di IVA

• Obbligatorietà della rivalsa

• Non sussiste l’obbligo della rivalsa per le cessioni e per le prestazionigratuite

• Sono nulli i patti contrari che vanno ad incidere sull’obbligo dellarivalsa

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La detrazione dell’IVA nelle spese di start-up

Detraibilità dell’IVA sulle operazioni propedeutiche allo svolgimentodell’attività di impresa: lettura combinata degli articoli 4 e 5 del d.P.R. n.633/1972

•Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2002, n. 17514: «lasoggettività passiva ai fini dell’Iva sussiste anche se la società abbia svoltosolo attività propedeutiche all’attività di impresa per la quale è statacostituita. Né l'inerenza delle prime rispetto alla seconda può esserenegata per il solo fatto che non si sono ancora svolte operazioni attive,perché, se così fosse, non potrebbe essere intrapresa alcuna iniziativaeconomica … senza che l'imprenditore sconti un ulteriore aggravioconsistente nell'irrilevanza dei costi di investimento che si siano distesi perpiù di un periodo d'imposta. Di conseguenza, il diritto alla detrazione spettaanche se l'attività imprenditoriale non si sia ancora manifestata inoperazioni attive e, quindi, imponibili ai fini Iva»

La detrazione dell’IVA nelle spese di start-up

• Sentenza Corte di Cassazione 21 dicembre 1999, n. 14350: «Anche gli attipreparatori o di organizzazione (cioè diretti a porre le premesseindispensabili per lo svolgimento di una determinata attività economica)costituiscono parte integrante dell'attività imprenditoriale …»

• Sentenza Corte di Cassazione 26 aprile 2004, n. 6083: «il diritto alladetrazione dell’IVA compete anche se l’attività economica non ha datoancora luogo ad operazioni imponibili … .E va esercitato, senza limitazioni,per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte, atitolo di spese di investimento»

• Sulla detraibilità dell’IVA afferente alle spese di start-up: cfr. la risoluzioneMin. Fin. 7 settembre 1998, n. 124/E, e 19 agosto 1977, n. 360210

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La detrazione dell’IVA nelle spese di start-up

• Sentenza della Corte di Giustizia 21 marzo 2000, causa C-110/98, punto 46 «… la

qualità di soggetto passivo è definitivamente acquisita solo se la dichiarazione

dell’intenzione di avviare l’attività economica programmata sia stata effettuata in

buona fede dall’interessato»

• Sentenze della Corte di Giustizia 15 gennaio 1998, causa C-37/85, punto 17, 21

marzo 2000, cause C-110/98 e C-147/98, punto 47 e 8 giugno 2000, causa C-

400/98, punto 34: «… chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di

iniziare in modo autonomo un’attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta

direttiva ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere

considerato come soggetto passivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi,

conformemente agli artt. 17 e seguenti della sesta direttiva, il diritto di detrarre

immediatamente l’IVA dovuta o pagata sulle spese di investimento sostenute in

vista delle operazioni che intende effettuare e che danno diritto alla detrazione,

senza dovere aspettare l'inizio dell’esercizio effettivo della sua impresa»

La detrazione dell’IVA nelle spese di start-up

•Sentenza della Corte di Giustizia 29 aprile 2004, causa C-137/02: « … unasocietà di persone creata al solo fine di costituire una società di capitali ha ildiritto di detrarre l’imposta versata a monte per la fornitura di servizi e di beniqualora, in conformità al suo scopo sociale, la sua sola operazione a vallesuccessivamente alla costituzione della società di capitali sia stata la cessione aquest’ultima, a titolo oneroso, delle prestazioni ricevute e qualora, avendo loStato membro interessato esercitato la facoltà prevista dagli artt. 5, n. 8, e 6, n. 5,della sesta direttiva, all’atto del trasferimento di un’universalità di beni non abbialuogo alcuna cessione di beni né alcuna prestazione di servizi»

•Sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo 2005, causa C-32/03: «Le attivitàpreparatorie debbono quindi essere considerate attività economiche ai sensidella sesta direttiva. Chiunque svolge atti preparatori è di conseguenzaconsiderato soggetto passivo (…) e ha diritto a detrazione. Tale detrazionerimane acquisita anche se, successivamente, alla luce dei risultati di uno studiodi redditività, si è deciso di non passare alla fase operativa e di mettere la societàin liquidazione, di modo che l’attività economica prevista non ha dato luogo adoperazioni soggette ad imposta»

SCHEMI DI SINTESI:DETRAZIONE, PRO-RATA E RETTIFICA

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La detrazione dell’IVA nelle spese di start-up

• Sentenza della Corte di Giustizia 1 marzo 2012, causa C-280/10:«il principio della neutralità dell’IVA per quanto riguardal’imposizione fiscale dell’operatore economico esige che le primespese di investimento effettuate ai fini di una data operazione sianoconsiderate come attività economiche e che sarebbe in contrastocon tale principio il fatto che queste attività avessero inizio soltantonel momento in cui un bene immobile viene effettivamentesfruttato, vale a dire quando comincia a produrre un redditoimponibile. Qualsiasi altra interpretazione porrebbe a caricodell’operatore, nell’esercizio della sua attività economica, l’oneredell’IVA, senza dargli la possibilità di effettuarne la detrazione, e sirisolverebbe in un’arbitraria distinzione tra le spese di investimentoeffettuate prima e durante l’effettivo sfruttamento di un beneimmobile»

La detrazione dell’IVA nelle spese di follow-up

Sentenza della Corte di Giustizia 3 marzo 2005, causa C-32/03: «Lemedesime considerazioni impongono che operazioni quali i pagamenti cheun’impresa ha dovuto continuare a effettuare durante il periodo diliquidazione della sua attività di ristorazione devono essere consideratefacenti parte delle attività economiche ai sensi dell'art. 4 della sestadirettiva.

Una siffatta interpretazione è giustificata dal regime delle detrazioni, aproposito del quale la Corte ha ripetutamente giudicato che è inteso adesonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambitodi tutte le sue attività economiche. Nella fattispecie di cui alla causaprincipale va constatato che l'obbligo dell’impresa di continuare a pagarefino alla normale conclusione del contratto i canoni di affitto commerciale egli oneri inerenti ad un immobile per l'esercizio di un'attività di ristorazione,a causa di una clausola di divieto di recesso contenuta nel detto contratto,potrebbe, in linea di principio, essere considerato direttamente eimmediatamente connesso con l'attività di ristorazione»

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Limiti all’esercizio del diritto alla detrazione

• In principio l’imposta è detraibile in quanto relativa ad acquisti edimportazioni che ineriscono all’attività d’impresa, arte o professione

• Indetraibilità “soggettiva”: le attività di mero godimento

• Gli acquisti di beni e servizi per i quali la detrazione dell’imposta è preclusain via oggettiva

Le operazioni il cui esercizio limita l’esercizio del diritto alla detrazione:

• le operazioni esenti

• le operazioni non soggette

Indetraibilità oggettiva

• Art. 168 dir. 2006/112/CE: consente al soggetto passivo di detrarre l’IVA per ibeni o i servizi allo stesso ceduti o prestati, a condizione che tali beni oservizi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (cfr. tra le tante lasentenza della Corte di Giustizia 8 gennaio 2002, causa C-409/99, punto 43)

• Il diritto alla detrazione non può essere soggetto a limitazioni di carattereoggettivo (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia 8 gennaio 2002, causa C-409/99, punto 42, 26 maggio 2005, causa C-465-03, punto 33, e 11 dicembre2008, causa C-371/07, punto 26)

• Clausola “standstill” (cfr. art. 17, numero 6, direttiva 77/388/CEE del 17maggio 1977 – c.d. “sesta direttiva” – oggi art. 176 dir. 2006/112/CE):consente alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di mantenere invigore, al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva, la proprialegislazione in materia di esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA, inattesa che il Consiglio adotti le disposizioni concernenti le esclusioni deldiritto alla detrazione dell’IVA

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Indetraibilità oggettiva

Art. 177 dir. 2006/112/CE

•Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivicongiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni latotalità o parte dei beni di investimento o altri beni

•Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono,anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all’imposta i beni fabbricati dallostesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità, oppureimportati, in modo che questa imposizione non superi l’ammontare dell'IVA chegraverebbe sull’acquisto di beni analoghi

Art. 19-bis1 d.P.R. n. 633

•Disciplina le limitazioni all’esercizio alla detrazione con riferimento all’acquisto dialcuni beni

Profili di illegittimità: mancato rispetto della clausola di “standstill” (art. 176 dir.2006/112/CE); assenza di motivi congiunturali e mancata comunicazione alcomitato IVA (art. 177 dir. 2006/112/CE)

Indetraibilità oggettiva

• Prestazioni alberghiere e di ristorazione

• Soppressione della previsione di indetraibilità oggettiva dal1°settembre 2008 (cfr. art. 83, comma 28-bis, decreto legge n.112/2008, conv. legge n. 133/2008; Agenzia Entrate, circolari 5settembre 2008, n. 53/E, 3 marzo 2009, n. 6/E, risoluzione 31 marzo2009, n. 84/E)

• Effetto innovativo?

• Detrazione dell’IVA sui servizi di mensa aziendale (implicitamentesoppresso l’art. 75, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 413/1991,in quanto ormai “conglobato” nella parte soppressa dell’art. 19-bis1,lettera e, del d.P.R. n. 633/1972)

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Indetraibilità oggettiva

• Detraibilità IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione: effetti sulleimposte sui redditi (deducibilità dell’IVA non detratta)

• In mancanza della fattura l’imprenditore o il professionista possonodedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto per leprestazioni alberghiere e di ristorazione (cfr. circolare Agenzia Entrate3 marzo 2009, n. 6/E, chiarita dalla successiva circolare 19 maggio2010, n, 25/E)

• Acquisti qualificabili come spese di rappresentanza

• Spese di rappresentanza, trasporti di persone, acquisti di alimenti ebevande: profili di incompatibilità comunitaria

Limiti all’esercizio del diritto alla detrazione

Le operazioni il cui esercizio limita l’esercizio del diritto alla detrazione:

1. le operazioni esenti

2. le operazioni non soggette

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• Modalità alternative di determinazione dell’IVA detraibile (art. 173, par. 2,dir. 2006/112/CE)

! autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare ladetrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma(in funzione del pro rata, n.d.r.), relativamente a tutti i beni eservizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate

• Questo è il criterio-base su cui si fonda la normativa nazionale delladetrazione (almeno con riferimento alle ipotesi di sistematica effettuazionedi operazioni imponibili o assimilate e di operazioni esenti: cfr. art. 19,comma 5, del d.P.R. n. 633/1972)

Metodologie di calcolo della detrazione: lanormativa comunitaria

Operazioni esenti• Le operazioni esenti sono individuate dall’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 –

che ripropone all’interno del nostro ordinamento le disposizioni da 132 a 136della direttiva 2006/112/CE – e costituiscono delle deroghe al normale regimedi applicazione del tributo, sì che la loro elencazione e i presupposti per ilregime di esonero sono rigorosamente dettagliati

• Alle previsioni di esenzione deve darsi un’interpretazione restrittiva (cfr., tra letante, la sentenza della Corte di Giustizia 10 giugno 2006, causa C-86/09)

• Le operazioni esenti non vengono incise dall’applicazione del tributo perragioni socio economiche o per motivi di praticità connesse alla loro elevata“parcellizzazione”: difficoltà di determinazione della base imponibile

• Il presupposto dell’esenzione deriva da un fattore meramente “oggettivo”(natura dell’operazione) e, dunque, opera indipendentemente dal soggettoche pone in essere l’operazione e di chi ne usufruisce

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Operazioni esenti e detrazione

Il regime applicabile in Italia fino al 31 dicembre 1997: il pro rata generale

La disciplina vigente

•L’indetraibilità dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati per effettuareoperazioni esenti o comunque non soggette

•La difficile individuazione delle operazioni non soggette: definizione solo innegativo! Sono invece normativamente definite le operazioni esenti

•Operazioni non soggette: indetraibilità in via specifica dell’IVA relativa agliacquisti utilizzati per le stesse

•Operazioni esenti e operazioni imponibili poste in essere in modo sistematico:regola del pro rata generale

•Altre operazioni esenti: indetraibilità in via specifica dell’IVA relativa agliacquisti utilizzati per le stesse

Soggetti cui si applica la regola del pro rata generale: l’esercizio di più attività

Il concetto di attività (almeno 2 attività? Anche 1 sola: circolare Min. Fin. 24dicembre 1997, n. 328/E)

Il pro rata non si applica•in caso di effettuazione di un’attività che comporta l’effettuazione di operazioniimponibili e di un’occasionale effettuazione di operazioni esenti (in tal caso,fermo restando in via generale il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA amonete, per queste ultime opera il principio della indetraibilità in via specifica)•in caso di effettuazione di un’attività che comporta l’effettuazione di operazioniesenti e di un’occasionale effettuazione di operazioni imponibili (in tal caso,ferma restando per il contribuente in generale la preclusione della detrazionedell’IVA a monte, per queste ultime opera il principio della detraibilità in viaspecifica)

Pro rata di detraibilità invece che di indetraibilità

Operazioni esenti e detrazione

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I proventi derivanti da operazioni di finanziamento, esenti da IVA ai sensi

dell'art. 10, n. 1), sono esclusi dal calcolo del pro rata qualora dette

operazioni:

a) non concretizzino lo svolgimento di una «attività» ordinariamente

esercitata, difettando in tale ipotesi il presupposto richiesto dal comma 5

dell'art. 19, oppure

b) non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, dovendo in tal caso

escludersi dal calcolo ai sensi del comma 2 dell'art. 19 -bis 1, oppure

c) siano accessorie ad operazioni imponibili, per lo stesso motivo sub b).

Operazioni esenti e detrazione

Risoluzione 21 luglio 2008, n. 305/E

Risposta

L'impresa industriale che intraprende un’attività diconcessione di prestiti alle società del gruppo, dalla qualericaverà interessi esenti da IVA, dovrà determinare l'impostaammessa in detrazione con il meccanismo del pro rata, salvala possibilità di optare per l'applicazione separatadell'imposta.

Operazioni esenti e detrazione

SCHEMI DI SINTESI:DETRAZIONE, PRO-RATA E RETTIFICA

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Risoluzione n 41/E del 5 aprile 2011

Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche.

Le concessionarie oltre all'ordinaria e principale attività di vendita diautoveicoli proponevano ai clienti, anche per il tramite di societàfinanziarie, alcuni finanziamenti allo scopo di favorire ed incentivare levendite. Le commissioni riconosciute alla concessionaria da partedella finanziaria, venivano fatturati in esenzione d'imposta ai sensidell'art. 10, comma 1, n. 9) del D.P.R. n. 633/1972.

RISPOSTA

Tali operazioni, non possono essere considerate come attività propriadell'impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come strumentalial migliore svolgimento dell'attività esercitata, in quanto rese asupporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazioneeconomica della medesima.

Operazioni esenti e detrazione

• Calcolo del pro rata

1.operazioni imponibili: numeratore e denominatore

2.operazioni non imponibili: numeratore e denominatore

3.operazioni esenti: solo denominatore

4.operazioni non territoriali con diritto alla detrazione (operazioni danon annotare): numeratore e denominatore

5.operazioni esenti finanziarie nei confronti di soggetti non comunitario relative a beni destinati a essere esportati

6.operazioni non territoriali senza diritto alla detrazione (operazionida non annotare): indetraibilità specifica! Possibilità di valorizzarleal denominatore? Cfr. oltre

• Arrotondamento

Operazioni esenti e detrazione

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• Irrilevanza ai fini del pro rata delle operazioni di cui al n. 27-quinquies dell’art. 10 deld.P.R. n. 633/1972 e delle operazioni esenti finanziarie, assicurative immobiliari, ecc.,di cui ai numeri da 1) a 9) dell’art. 10 se accessorie a operazioni imponibili o nonrientranti nell’attività propria: indetraibilità dell’IVA relativa agli acquisti riferiti a talioperazioni

• La disciplina delle operazioni esenti accessorie a operazioni imponibili

• Il concetto di attività propria (cfr. la circolare Min. Fin. 3 agosto 1979, n. 25 e 26novembre 1987, n. 71): escluse dal pro rata, oltre alle operazioni accessorie, leoccasionali e le strumentali

• Il concetto di operazioni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (occasionali e… strumentali?)

• La necessità di interpretare la norma secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia(sentenza C-77/01)

• Il solo parziale recepimento nell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (risoluzioni21 luglio 2008, n. 305/E, e 5 aprile 2011, n. 41/E): limitatissimo impiego di lavoro, benie servizi

Operazioni esenti e detrazione

• Effetto positivo dell’applicazione separata dell’imposta

- più precisa determinazione dell’imposta detraibile

• Aspetti problematici dell’applicazione separata dell’imposta

- limitata separabilità dei settori di attività?

- maggiori complessità di gestione (contabilità separate, costi promiscui,passaggi interni)

- limiti alla detrazione per gli acquisti di beni ammortizzabili utilizzatipromiscuamente

- maggiori possibilità di contestazioni da parte dell’AmministrazioneFinanziaria

- difficoltà di revocare l’opzione

L’applicazione separata dell’imposta

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Rettifica della detrazione: la normativa comunitaria

Art. 184 dir. 2006/112/CE

• La detrazione operata inizialmente è rettificata quando è superiore oinferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto

Art. 185 dir. 2006/112/CE

• La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alladichiarazione dell’IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione perdeterminare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso diannullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo

• La rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmentenon pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati ogiustificati, nonché in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarsovalore e campioni

• In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso difurto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica

Rettifica della detrazione per mutamento d’uso

• Rettifica della detrazione per mutamento di uso dei beni non ammortizzabilie dei servizi (cfr. art. 19-bis2, comma 1, d.P.R. n. 633/1972)

• Rettifica della detrazione per mutamento di uso dei beni ammortizzabili (cfr.art. 19-bis2, comma 2, d.P.R. n. 633/1972): è incentrata sul binomiooriginaria utilizzazione – successivo mutamento dell’utilizzazione e interessal’anno dell’entrata in funzione e i quattro anni successivi, essendo operata“con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti alcompimento del quinquennio”

• Rettifica in un’unica soluzione nell’anno di mutamento dell’utilizzazione delbene (cfr. la circolare Min. Fin. n. 328/E del 1997, paragrafo 4.1)?

• Se sì, difformità rispetto alla normativa comunitaria (art. 187 dir.2006/112/CE)

• Orientamento superato con la circolare 1 marzo 2007, n. 12/E

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Rettifica per mutamento di attività

• La rettifica da mutamento di attività (cfr. art. 19-bis2, comma 3,d.P.R. n. 633/1972)

• Art. 192 dir. 2006/112/CE: “Qualora un soggetto passivo passi daun regime normale di imposizione ad un regime particolare oinversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioninecessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiatoo svantaggiato in modo ingiustificato”

Rettifica per mutamento di attività

Eventi che possono comportare la rettifica della detrazione

•Passaggio da un regime di esenzione ad un regime di imponibilità eviceversa o a seguito dell’opzione per la separazione delle attività ai sensidell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972

•Adozione o abbandono di un regime speciale (regime agricolo)

•Passaggio al regime dei contribuenti minimi

Esclusa l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 19-bis2, comma 3,d.P.R. n. 633/1972 nei casi di trasferimento di ramo d’azienda dal cedente(con IVA indetraibile ex art. 36-bis) al cessionario che applica il pro rata:non si configura un mutamento del regime fiscale (cfr. la risoluzionedell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2002, n. 344/E)

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Rettifica da pro rata

La rettifica da pro rata ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 4, d.P.R. n.

633/1972:

• per i contribuenti che determinano l’imposta detraibile mediante il pro rata

in relazione agli acquisti dei beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di

servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei

beni stessi

•interessa l’anno dell’entrata in funzione del bene e i quattro anni successivi

Detrazione immediata e successivi aggiustamenti (ogni anno riconsiderata

parte – un quinto o, per i fabbricati, un decimo – dell’imposta relativa

all’acquisto)

Importi a debito o a credito in dichiarazione annuale

Rettifica della detrazione: da pro rata

La rettifica di cui all’art. 19-bis2, comma 4, d.P.R. n. 633/1972,

peculiarità

•fabbricati (sempre ammortizzabili e periodo di rettifica 10 anni)

•rettifica anche per le prestazioni di manutenzione

•pre-rettifica nell’anno di entrata in funzione (se non coincidente con

l’anno dell’acquisto)

•limite dei 10 punti: sotto tale limite non obbligatoria (ma consentita) la

rettifica

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Rettifica da pro rata

Acquisto di bene con contestuale entrata in funzione nell’anno

•Anno x con contestuale entrata in funzione del bene (percentuale didetrazione 100%): corrispettivo pari a 2000, con un’IVA pari a 420

•La rettifica della detrazione, calcolata in relazione a un quinto dell’impostasull’acquisto del bene (e cioè 84, pari a 1/5* 420), terrà conto degliscostamenti della percentuale di detrazione nei quattro anni successivi rispettoa quella dell’anno x

•Anno x+1 (percentuale di detrazione 80%): dovrà essere rettificata ladetrazione originaria dell’anno x, evidenziandosi un importo a debito pari a16,8 [pari a 84*(1-0,8)]

•Anno x+2 (percentuale di detrazione pari al 50 per cento): dalla rettificaderiverà per quell’anno un debito d’imposta pari a 42 [pari a 84*(1-0,5)]

•Anno x+3 (percentuale di detrazione pari al 100 per cento): non dovrà essereeffettuata alcuna rettifica

Rettifica da pro rataAcquisto di bene con entrata in funzione l’anno successivo

•Anno x (Percentuale di detrazione 100%): acconto pari a 2000, con un’IVA pari a420

•Anno x+1 (Percentuale di detrazione 80%): anno dell’entrata in funzione del benecon saldo pari a 4000, con un’IVA pari a 840

•Anno x+1 dovrà essere rettificata la detrazione originaria dell’anno x,evidenziandosi un importo a debito pari a 84 (420 – 0,8x420)

•La rettifica della detrazione, calcolata in relazione a un quinto dell’impostasull’acquisto del bene (e cioè 252, pari a 1/5* 1260), terrà conto degli scostamentidella percentuale di detrazione nei quattro anni successivi rispetto a quelladell’anno x+1

•Anno x+2 la percentuale di detrazione pari al 50 per cento: dalla rettifica deriveràper quell’anno un debito d’imposta pari a 75,6 [pari a 252*(0,8-0,5)] e assumendoche nell’anno x+3 la percentuale di detrazione sia pari al 100 per cento, dallarettifica deriverà per quell’anno un credito d’imposta pari a 50,4 [pari a 252*(1- 0,8)]

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Rettifica della detrazione: cessione del bene

Art. 188 dir. 2006/112/CE

In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bened’investimento è considerato come se fosse sempre stato adibitoad un’attività economica del soggetto passivo fino alla scadenzadel periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica siainteramente soggetta all’imposta quando la cessione del bene dicui trattasi è soggetta all’imposta; si presume che essa siainteramente esente qualora la cessione sia esente. La rettifica èeffettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica

Capitalizzazione dell’IVA indetraibile

Risoluzione Agenzia Entrate 12 settembre 2002, n. 297/E

• IVA oggettivamente indetraibile: capitalizzabile

• IVA indetraibile in forza dell’opzione di cui all’art. 36 bis:capitalizzabile

• IVA indetraibile da pro rata: non capitalizzabile, salvo in caso dipro rata pari a zero

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NOVEMBRE 2013Secondo Incontro