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La Fusione di SocietàLa Fusione di Società
La Tutela dei Creditori Sociali
Convegno del 22/10/2010 1Rosignoli Guido
Convegno del 22/10/2010 2Rosignoli Guido
Art. 2502. bis c.c. Deposito e iscrizione della
decisione di fusione
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VIIdeve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501septies. Si applica l’articolo 2436. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501septies; il deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII .
Convegno del 22/10/2010 3Rosignoli Guido
Art. 2503. c.c. Opposizione dei Creditori.
La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502bis, salvo che: • consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501ter, • o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, •la relazione di cui all’articolo 2501sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Convegno del 22/10/2010 4Rosignoli Guido
Art. 2503. c.c. Opposizione dei Creditori.
… Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
Convegno del 22/10/2010 5Rosignoli Guido
Condizioni per esercitare
l’opposizione
Entro 60 gg. dal deposito della
delibera di fusione
Possono esercitare il diritto tutti i creditori esistenti alla data di
deposito del Progetto
Convegno del 22/10/2010 6Rosignoli Guido
Possono esercitare il diritto tutti i creditori esistenti alla
data di deposito del Progetto
E’ opportuno che gli amministratori forniscano un elenco aggiornato dei
creditori
Potrebbe risultare opportuna e cautelativa
l’approvazione dell’elenco da parte dell’organo
amministrativo
Convegno del 22/10/2010 7Rosignoli Guido
Chi si intende per creditore
• Titolare di un credito liquido ed esigibile
• Titolare di un credito che deve ancora essere iscritto nel passivo per disposizione di legge
• Coloro che vantano pretese oggetto di accertamento giudiziario
• Titolari di crediti condizionati o a termine
• Coloro che sono tenuti ad una controprestazione in forza di un contratto a prestazioni corrispettive
Convegno del 22/10/2010 8Rosignoli Guido
Possono esercitare il diritto tutti i creditori il cui credito è sorto alla data di deposito del
Progetto
Con il consenso dei creditori si risparmia tempo nell’iter e
consente di effettuare la fusione subito dopo
l’iscrizione dell’atto di delibera
Il dissenso interrompe l’esecuzione della fusione e la
rende inammissibile
La società interessata ha l’onere di adire l’A.G. per
dimostrare l’insussistenza delle ragioni poste dal creditore dissenziente
Convegno del 22/10/2010 9Rosignoli Guido
Art.2503 ultimo comma
Si desume che in presenza di opposizione si può dar luogo alla fusione solo su disposizione del Tribunale previa prestazione di
idonea garanzia
Il legislatore non definisce il procedimento mediante il quale il Tribunale possa autorizzare la
fusione nonostante l’opposizione
L’art.2445 4°comma c.c.
“il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio peri creditori
oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia
luogo nonostante l’opposizione”
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 10
Art. 2502 – Decisione in ordine alla fusione…omississ…[2] La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
Vediamo quali sono quelle LESIVE…
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 11
•Identità e numero delle società coinvolte in quanto l’uscita o l’aggiunta o sostituzione di una società a un’altra tra quelle partecipanti alla fusione comporta una variazione nella consistenza del patrimonio della società risultante dalla fusione. Sono variazioni che vanno ad incidere sulla posizione dei creditori;
•Diminuzione del capitale sociale della societàrisultante dalla fusione con le ovvie conseguenze.
•Modificazione delle indicazioni prescritte per il progetto dell’art. 2501 bis che sono da considerarsi funzionali alla tutela degli interessi personali dei soci, dei terzi.
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 12
Vediamo quali sono quelle che possono ritenersi
NON LESIVE…
modifiche al progetto riguardanti:•L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante. Le modifiche statutarie di norma non sono idonee ad attribuire ai creditori sociali il diritto di opposizione ai creditori.•Le modifiche in aumento del capitale sociale. Tale azione non determina un pregiudizio bensì un vantaggio in quanto comporta un aumento della parte relativa al patrimonio netto assoggettato al vincolo di indisponibilità proprio del capitale;•Modifiche rispetto agli aspetti organizzativi della società aventi soltanto rilevanza interna.
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 13
•La data dalla quale le azioni o le quote partecipa agli utili (art. 2501 ter c.1-5);
•La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
•Il trattamento riservato a particolari categorie dei soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
•I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 14
Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
— In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido [1292], per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.…omississ…Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.…omississ…
La tutela dei lavoratori dipendenti
Convegno del 22/10/2010 Rosignoli Guido 15
Art. 47 L.n. 428/1990
… “quando si intenda effettuare ai sensi dell’art. 2112 del c.c, un trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di 15 lavoratori, l’alienante e l’acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno 25 gg. Prima, alle rispettive rappresentanze sindacali, nonché alle rispettive associazioni di categoria…”L’informativa deve contenere:I motivi del programmato trasferimento d’azienda;Le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;Le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
La tutela dei lavoratori dipendenti
Il mancato rispetto di tali obblighi,costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell’art. 28 L.300/1970 ma NON INFICIA la validità della fusione. Questo anche secondo la giurisprudenza (Cass. 4 gennaio 2000 n. 23)
Convegno del 22/10/2010 16Rosignoli Guido
L’opposizione ed il problema del “periodo feriale”
L. 7/10/1969 n. 742
E’ stato ed è oggetto di molte problematiche
Molte fusioni prendono a riferimento il bilancio annuale
d’esercizio, quindi considerando che il progetto di fusione possa
essere depositato entro il 30 giugno
Decorso il termine di 30 giorni
Si procede alla delibera. Dopodiché decorrono i 60 gg.
per l’opposizione …
Convegno del 22/10/2010 17Rosignoli Guido
2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori. — Gli amministratori[2639] che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale [2306, 2413, 2414, 2445-2447, 2482] o fusioni con altra società [2501 ss.] o scissioni, [2506-2506quater] cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [2640]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.