La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2)...
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La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva a fine contratto 3) Riflessi
La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione
del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva
a fine contratto 3) Riflessi Irap
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Determinazione del canone deducibile Occorre suddividere
lintero importo del canone e non solo la quota capitale, per la
durata fiscale del contratto ( tesi Assilea) Una societa acquista
macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari
al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il
periodo di durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di
60). La durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi.
Quota canone civilistico di competenza 12.000 allanno. Costo
concedente 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi
24.000, quindi interessi passivi 4.000.
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La corretta soluzione I metodo ( Assonime) : quota capitale
deducibile e paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000, mentre quota
interessi deducibile e pari a 2.000 annui. Totale canone deducibile
= 8.000 II metodo ( Assilea e Agenzia Entrate) : totale costo
contratto 24.000/40 x 12 = 7.200
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Calcolo interessi secondo D.M. 24.4.1998 (applicabile per i
soggetti non IAS circ. 19/09) Si sottrae dal canone di competenza
il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i
giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel
periodo dimposta Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a
giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di
interessi passivi !!!!
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Riprendendo lesempio di prima: Quota canone imputata a conto
economico = 12.000 costo concedente rapportato a giorni 6.000 (
20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un
esercizio !!!! Mentre il dato e ragionevole se limporto del costo
concedente e sottratto non dal canone imputato a conto economico ma
da quello che risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 6000
= 1200
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Calcolo interessi secondo metodo contrattuale La societa di
lesing dovra fornire un dato per gli il valore degli interessi non
utilizzando come parametro il contratto ma la competenza fiscale
Esempio precedente Interessi secondo conto economico = 2000
(4.000/2 anni) Interessi secondo calcolo fiscale = 1200 (4.000/40
mesi x 12)
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Al termine del contratto 1) Riscatto Valore riscatto viene
ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua
del canone
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Al termine del contratto 1) Cessazione senza riscatto La quota
non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni
diminutive nel limite della quota annua del canone
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Al termine del contratto 1) Cessione contratto La quota non
dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel
periodo dimposta di cessione del contratto
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ATTENZIONE Nella variazione diminutiva occorre tener conto che
una quota corrisponde ad interessi, da considerare Ai fini art. 96
Tuir
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Determinazione quota terreno per leasing immobiliari La quota
capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto e
anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile
Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto
200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata a c.e. 180.000
di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile
2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi Il
20% ( o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
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Irap Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. e deducibile
salvo quota interessi che pero, ai fini Irap, sono desunti dalla
durata civilistica del contratto Una societa acquista macchine
elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%,
e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di
durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La
durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi. Quota
canone civilistico di competenza 12.000 allanno. Costo concedente
20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 24.000,
quindi interessi passivi 4.000. 12.000 (20.000/24 x 12) 10.000 =
2.000
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ATTENZIONE ai fini Ires la quota interessi e diversa da quella
calcolata ai fini Irap Esempio precedente = quota interessi Ires
1.200, quota interessi Irap = 2000
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Irap Soggetti art. 5 bis > canone deducibile calcolato come
nelle IIDD
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Irap La quota terreno e indeducibile per i soggetti di cui
allart. 5 ???? In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va
eseguito assumendo la quota capitale in base alla durata
contrattuale del leasing Quindi si ha oltre ad doppio valore di
interessi passivi anche un doppio valore dellarea
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Esempio leasing autoveicoli Auto costo rilevante ( comprensivo
Iva non detraibile) 50.000 Contratto di 3 anni Durata minima ex
art. 102 comma 7 Tuir = 4 anni Interessi passivi = 5.000
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I operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 18.076:50.000=
x : 100 = 36,15% Canone annuo = 55.000 : 3 = 18.333 Deducibile al
36,15% = 6627 Variazione in aumento definitiva RF 19 ( spese auto)
= 11.706
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II operazione: canone deducibile ex art. 102 comma 7 Tuir
Canone annuo deducibile 55.000 : 4 = 13750 x = 36,15% = 4970
Differenza con 6.627 = 1657 canone non deducibile rigo RF 32 cod
35
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III operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 4970 x 80 %
= 3976 variazione in aumento definitiva che si somma allaltra
variazione in aumento di 11.706 per un totale al rigo RF 19 di
15.682 Variazione in aumento di cui al rigo RF 32, cod 35 = 1657
Quindi il canone pari a 18.333 viene dedotto per 994 !!!!
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IV operazione: calcolo quota interessi Irap Per societa di
capitali ( art. 5 D.Lgs 446/97) = 5.000 : 3 = 1666 Per societa di
persone e altri soggetti Irpef ( art. 5 bis D.lgs 446/97) = 5.000 :
4 = 1250
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Perdite su crediti Approccio civilistico tra svalutazione e
rilevazione della perdita Svalutazione voce B 10 d) OIC 15 e Doc.
Int. 1) La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilita
gia manifestata sia quelle per inesigibilita temuta o latente (
compreso il caso del debitore fallito) Perdita voce B 14 Doc. Int.
1) La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere
ricondotti a valutazioni quali: a)Perdite da riconoscimento
Giudiziale b) Cessione del credito c) Transazione d)
Prescrizione
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Perdite su crediti Parallelismo imperfetto con Tuir Art. 101
comma 5 : Perdite deducibili Comprendono sia le svalutazioni ( es.
Credito svalutato per cliente fallito), sia Gli atti realizzativi o
estintivi ( es. Transazione, a certe condizioni) Art. 106 :
deduzione forfettaria a fronte di svalutazioni analitiche o
forfettarie Va sempre calcolata sul valore fiscale del credito,
quindi minusvalenze per Cessioni pro soluto, a certe condizioni
sono classificabili come svalutazioni Improprie
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Perdite su crediti Circ. 26/13 la disciplina del Tuir si
applica indiscriminatamente verso debitori nazionali e debitori
esteri con unica eccezione dei debitori black list Debitore
residente e non residente White list: Si applicano gli artt. 101 e
106 del Tuir Debitore non residente black list: Si applica lart.
110 comma 10 del Tuir Vedi circ. 35/12
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Perdite su crediti Circ. 26/13 Due elementi necessari per la
deduzione ex art. 101 comma 5 Tuir DEFINITIVITA DELLA
INESIGIBILITA: VA ESCLUSO UN POSSIBILE INCASSO FUTURO SUSSISTENZA
DI ELEMENTI CERTI E PRECISI
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CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI
IRREPERIBILITA DEL DEBITORE PROVATA CON LE PREVISTE PROCEDURE
PENALISTICHE E CIVILISTICHE DICHIARAZIONI DI PARTE ( AVVOCATI O
SOCIETA DI RECUPERO CREDITI) CHE ATTESTINO LINUTILITA DELLAZIONE DI
RISCOSSIONE ANTIECONOMICITA DEL RECEUPERO IN PRESENZA DI CREDITI DI
MODESTA ENTITA ( CONFRONTO TRA COSTO PER RECUPERO E AMMONTARE DEL
CREDITO)
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Perdite su crediti Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O
ESTINTIVI DEL CREDITO ( PERDITE CONTABILI) 1)Cessione del credito
pro soluto 2)Transazione 3)Remissione del debito
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Perdite su crediti Cessione pro soluto DOTTRINA E PARTE
MINORITARIA GIURISPRUDENZA ( ctp SS 67/2004) LA COLLOCAVANO
NELLARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir ( minusvalenze), MENTRE PARTE
MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 > OBBLIGO
DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITA DEL CREDITO 1)CIRC. 26 RITIENE
CHE SE IL CREDITO E CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI LA
MINUSVALENZA CONTABILE E DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI ? 2)
CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE Legge
Stabilita 2014 : lazzeramento dei crediti in ottemperanza ai
principi contabili e fiscalmente deducibile > conseguenze
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Perdite su crediti TRANSAZIONE MAP 23.9.2010 > E MINOR
RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E DI FRONTE AD UNA
CONTESTAZIONE NEL MERITO 1)CIRC. 26 : APPLICABILITA ART. 101 COMMA
5, QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI
CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI, ANCHE LE IPOTESI DI
NON CONVENIENZA ALLAZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI ( Cass.
sent 17087/09 E CASS. 10256/13)
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Perdite su crediti Remissione del debito INCONSISTENZA
PATRIMONIALE DEBITORE ANTIECONOMICITA DELLAZIONE DI RECUPERO QUALE
E LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ?
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Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novit art. 101,
comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo <
2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e
scaduti da almeno un semestre 1)Calcolo soglia: a)Comprende Iva
b)Non rilevano svalutazioni ( mentre discorso diverso dovrebbe
essere fatto per abbuoni) c) Pagamento parziale > Circ. Ass.
15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e lentita
dipende dal residuo che deve essere pagato
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Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novit art. 101,
comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo <
2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e
scaduti da almeno un semestre 2) Calcolo soglia: a)Per diverse
posizioni creditorie verso unico debitore si assume Il credito che
deriva dalla singola obbligazione b) Per rapporti contrattuali
unitari ( somministrazione, ma anche locazione) si assume Il valore
totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, pero,
occorre tenere in considerazione il semestre
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ESEMPI Esempio 1 : due crediti scaduti da almeno sei mesi per
1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi
per ulteriori 1000. Il rapporto e continuativo, quindi il saldo
finale verso il debitore e pari a 3.000 ( importo sopra soglia),
tuttavia si potra dedurre il valore di 2000 ( somma dei crediti
scaduti da almeno sei mesi) poiche limporto del credito non scaduto
da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia. Esempio
2 : due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per
1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi
per ulteriori 1000. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione
poiche manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato
il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti
scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dellultimo
credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013.
Quindi nel 2013 avremo perdite per 3.000 nei confronti del medesimo
debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perche il
presupposto temporale dei primi due crediti si e manifestato nel
2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia
nel 2013.
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Coordinamento con deduzioni forfettarie art. 106 Tuir 1)
Disciplina generale art. 106 Tuir a)Svalutazione ed accantonamenti
deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti a fine esercizio b)
Deduzione non piu ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5%
del totale crediti c) Perdite deducibili su crediti comportano
utilizzo fondo e solo per eventuale Sono deducibili
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Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13 1) Il calcolo della
svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato
il fondo fiscale 2) Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5%
vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del
credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali
svalutazioni 3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su
crediti a prescindere dai soggetti per i quali e stato attivato che
possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita 4)
Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono
il fondo fino a capienza ( criterio di consumazione) 4Dubbio: alle
perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte
sono applicabili le regole dellart. 106 Tuir ? Letteralmente si
direbbe di no
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Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina
generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa
imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita
semplificata) a)Il passaggio a conto economico puo essere
rappresentato sia da perdite sia da svalutazioni ( anche se sul
punto la circ. 26/13 fa solo esempio di svalutazione eseguita in
esercizio precedente e non dedotta fiscalmente)
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Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina
generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa
imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita
semplificata) a)Coordinamento tra maturazione del semestre ed
imputazione del componente negativo a)Conto economico anno x,
semestre anno x +1 = variazione dim X + 1 b)Conto economico anno x,
semestre anno X = ok c)Semestre anno x, conto economico anno x +1 =
deduzione X +1 d)Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012=
deduzione 2012 e)Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio
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5000 Esempio: 2011 svalutazioni 5000 e fondo dedotto 5000
Crediti al 31.12.2012, dato uguale sia civile che fiscale, 100.000
Nel corso del 2012 si e verificata una perdita per fallimento del
debitore per 2000 La perdita di 2000 comporta lutilizzo del fondo
fiscale per pari importo. Il fondo residuo resta paria 3000,
importo sotto la soglia del 5% del valore dei crediti. A questo
punto nel corso del 2012 diventa possibile operare la svalutazioni
per 500, importo deducibile 5000 2000 500 100000 3000 Prospetto
Unico 2013
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1000 Esempio: Nel corso del 2011 i crediti pari a 200.000 sono
stati svalutati per 100.000 con rilevanza solo civilistica. La
deduzione fiscale e stata operata per lo 0,5% cioe 1000. Nel corso
dellesercizio 2012 si e manifestata una perdita per fallimento del
debitore per 100.000. Inoltre viene operata una ulteriore
svalutazione per 50.000. In primo luogo viene utilizzato il fondo
che diventa pari a zero, mentre la perdita e deducibile per 99.000.
La svalutazione di 50.000 viene dedotta nel limite dello 0,5% dei
crediti per limporto nominale fiscale, cioe 100.000, quindi importo
deducibile e 500. Limporto dei crediti al 31.12.2012 e 50.000
valore civilistico e 100.000 valore fiscale 100.000 500 50.000
50000100000 zero 100.000 99.000 Prospetto Unico 2013
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Momento di deducibilita della perdita sul credito derivante da
procedura concorsuale Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012: non e
possibile ripartire la deduzione della perdita in piu esercizi
decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura
concorsuale.. Ma cio non significa che la perdita possa essere
dedotta solo nellesercizio in cui e dichiarata la procedura > si
ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza
di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo dimostrare che
la certezza della perdita si e avuta in altro e successivo
esercizio rispetto alla apertura della procedura DOCUMENTI UTILI
SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore
fallimentare b) piano del concordato preventivo c) situazione
patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta
amministrativa d) relazione del commissario giudiziale
nellamministrazione straordinaria
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Procedure concorsuali Possibile dedurre parzialmente la perdita
sul credito Aspetto Iva > se il credito e irrecuperabile
possibile nota di accredito a fine procedura ( circ. 77/2000),
quindi corretto portare a perdita il solo imponibile In caso di
perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad
incasso. Es. credito 1000 piu iva 10% = 1100. Incasso stimato 400
> scorporo Iva su 700, quindi 630 e la perdita mentre Iva pari a
70 verra recuperata tramite nota di variazione
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Circ. 31 del 23.9.13 correzione spontanea degli errori sulla
competenza OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano
linsorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nellarea
straordinaria Rispetto del principio di divieto di doppia
imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa
imputazione a conto economico: ma in quale periodo e con quali
modalita ???
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Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel
periodo dimposta in cui ci si accorge dellerrore Va recuperato a
tassazione o stornato dallimponibile a seconda dei casi Variazione
in aumento o in diminuzione
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La modalita di recupero o tassazione avviene operando sulla
dichiarazione originaria Ravvedimento operoso se possibile
Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento,
con effetto riportato sullultima dichiarazione emendabile
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La correzione della dichiarazione originaria e di quella
oggetto del ravvedimento mette a conoscenza lAgenzia della
correzione al fine di eseguire gli opportuni controlli
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Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi
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Ma quali conseguenze in termini sanzionatori ??
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a cura di Paolo Meneghetti Utilizzo dei beni da parte dei soci
1) D.L. 138/11 art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies 2)
Provvedimenti 94904 e 94902 del 2.8.13 3) Circ. 24 del 15.6.2012 4)
Circ. 25 del 19.6.2012 5) Circ. 36 del 24.9.12
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Reddito diverso imputato ai soci Introdotta lett. h-ter allart.
67 TUIR Costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di
mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di
beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore argomento
Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma: Soci, residenti
e non di societa o Enti commerciali Familiari, residenti e non,
dellimprenditore individuale Ambito soggettivo utilizzatore in base
alla Circ. 24/12: Familiari, residenti o meno, dei soci ( anche se
la partecipazione e a societa collegata) Art. 2 c.36-terdecies e
36-quinquiesdecies DL 138/11
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Precisazioni Circ. 24/12 I familiari sono il coniuge ed i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
Sono esclusi dalla norma i soggetti che, per loro natura, non
possono essere titolari di reddito diverso ( es. socio che riveste
la qualifica di societa)
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Indeducibilit costi I costi relativi ai beni dell'impresa
concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito
imponibile. argomento Ambito soggettivo concedente: Imprenditore
individuale, societa di persone, di capitali, enti non commerciali
limitatamente alla sfera di impresa, Stabili organizzazioni societa
non residenti Quindi escluse: Societa semplici, societa non
residenti Art. 2 c.36-quaterdecies DL 138/11
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Ambito Oggettivo > Tutti i beni dellimpresa ( sia beni
merce, sia beni strumentali, sia beni patrimonio) > sia detenuti
a titolo di proprieta, sia semplicemente posseduti in forza di
contratto di locazione anche finanziaria o comodato > esclusi i
beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore non superiore
a 3000 al netto Iva > esclusi i beni concessi in godimento a
enti non commerciali soci che li utilizzano ai soli fini
istituzionali ( circ. 24/12) > esclusi anche alloggi di
cooperative a proprieta indivisa concessi in uso ai soci
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Determinazione reddito diverso Differenza tra valore di mercato
e corrispettivo annuo: valore di mercato ex art. 9 Tuir ( per i
beni per cui non e possibile individuare una tariffa duso e
possibile ricorrere ad apposita perizia) E necessario documentare
gli accordi contrattuali con utilizzatore tramite certificazione
scritta di data certa, antecedente la data di inizio
dellutilizzazione del bene ( circ. 24/12) > possibili problemi
per i contratti gia stipulati nel 2011 che non presentano queste
caratteristiche: puo essere una soluzione formalizzare ladempimento
con data certa entro 60 gg dallemanazione della circ. 24 del 15
giugno 2012 ? Circ. 36/12 : la data certa e solo consigliabile e
opportuna, in mancanza sara il contribuente a dimostrare il
contenuto dellaccordo per lutilizzo del bene
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comunicazione Obbligo di comunicazione allA.E. dei beni in
godimento ai soci o familiari. Prima comunicazione relativa al 2012
>Termine per la comunicazione relativa al 2012 > 12 dicembre
2013 ( poi entro il 30 aprile a regime) argomento Sanzioni
comunicazione beni ai soci(proporzionale 30% differenza tra valore
di mercato e corrispettivo stabilito) Sanzioni Comunicazione
finanziamenti 258 Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11 Provv.
2.8.13
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Provvedimento 02.08.13 Dati anagrafici dei soci ( anche per
partecipazione indiretta), dei familiari dellimprenditore, dei
familiari dei soci ( compresa lipotesi di soci o familiari di altra
societa del gruppo Circ. 25/12: nel caso di societa fiduciaria o
Trust in cui il disponente ha in godimento il bene, va comunicato
il nominativo del fiduciante o del disponente
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Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Soggetti
obbligati: la societa o in via alternativa socio o familiare
dellimprenditore. Il modello aggiunge anche il familiare del socio.
1)Utilizzatore 2)Concedente A)Socio B)Familiare imprenditore D)
Familiare del socio * Viene citato con codice C anche limprenditore
che utilizza beni della sua impresa, ma questa ipotesi e esclusa
dal Provvedimento !!!
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Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Oggetto:
dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei
familiari dellimprenditore che hanno ricevuto beni dellimpresa.
Art. 2 del Provv. Non cita i familiari del socio ( utilizzatore),
in questo caso obbligo di comunicazione del codice fiscale del
socio. Se chi compila e la societa concedente vanno comunicati gli
estremi dellutilizzatore, se chi compila e lutilizzatore vanno
comunicati i dati del concedente >>> Comunicazione va
effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il godimento e
iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012.
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Provvedimento 2.8.13 Art. 3 Esclusioni soggettive: Beni
concessi in godimento ad amministratori, ( sempre) Beni concessi al
socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un benefit
Beni concessi allimprenditore individuale Beni di enti che svolgono
attivita commerciale concessi al socio Ente per i fini
istituzionali Alloggi delle societa cooperative a proprieta
indivisa Beni ad uso pubblico per i quali e prevista deducibilita
integrale ( taxi) Ogni bene concesso in godimento, qualora non vi
sia una differenza tra valore di mercato e corrispettivo erogato
dallutilizzatore Beni di valore non superiore a 3.000 al netto di
Iva
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Problemi Esonero comunicazione per chi ha tassato il reddito
diverso ex art. 67 Tuir e non 51 o 54 Tuir ? Situazione del socio
amministratore che ha tassato il benefit come reddito diverso
Esonero da comunicazione comporta esonero anche da tassazione
reddito ( es, imprenditore individuale) Reddito diverso non tassato
in capo al socio accomandante perche lindeducibilita del costo
supera il reddito ( es. auto) > comunicazione ?
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Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa a Finanziamenti e
alle Capitalizzazioni Soggetti obbligati: la societa o limpresa
individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attivita dimpresa (
non e prevista la comunicazione alternativa del finanziatore)
1)Solo Concedente ? 2)Utilizzatore ?
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Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni
Vanno segnalati anche se non funzionali allacquisto dei beni
concessi in godimento Vanno segnalati solo se erogati da soci
persone fisiche ( o familiari imprenditore) Vanno segnalati solo
quelli erogati dal 2012 in poi Vanno segnalati solo se superiori a
3.600 distintamente per apporto ( finanziamenti distinti da
capitalizzazioni) e, sembrerebbe per anno ( vedi Motivazioni)
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Problematica del tetto soglia: e in capo alla societa o in capo
al socio ? Es. Tesi 1) in capo alla societa : due finanziamenti da
2.000 eseguiti da due soci fanno scattare lobbligo di segnalazione
Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo * sembra doversi
preferire la tesi 1) poich se e la societa che fa la comunicazione
come farebbe a sapere quali finanziamenti ha eseguito il socio ad
altre eventuale societa dal medesimo partecipate ??
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Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni
Esempi 1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel
2012 finanziamenti per 1.500 ciascuno, che sono diventati
capitalizzazioni Poiche vi hanno rinunziato. > Nessuna
comunicazione 2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un
finanziamento di 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento
Per 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 6.000, ma
Nessun obbligo di comunicazione 3) Rossi e Verdi eseguono un
finanziamento nel 2012 Per 2.000 ciascuno > obbligo di
comunicazione Poiche il limite e superato sulla societa (
situazione dubbia)
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Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Il
Provvedimento non cita i finanziamenti o le capitalizzazioni
esistenti al termine del periodo dimposta, per cui sembra doversi
concludere che vanno segnalati anche quelli eseguiti nellanno e
restituiti prima del termine dellesercizio Momento rilevante del
finanziamento : effettiva erogazione Mera restituzione non va
comunicata Restituzione parziale a fronte di debiti stratificati
> art. 1193 C.C. Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia
segnalati allAnagrafe Tributaria Comunicazione per ogni operazione
dato che viene richiesta la data ???
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Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni:
esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il
4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e
divenuto apporto in conto capitale. 4.4.12 X 4.000
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Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni:
esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il
4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e
divenuto apporto in conto capitale. Sembra doversi indicare anche
la rinunzia bench non vi sia manifestazione finanziaria ( tesi
meramente prudenziale) 30.09.12 X 4.000
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2013 : DECORRENZA DELLEFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI
IMMOBILI
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2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
1)Rilevanza fiscale ai fini dellammortamento nellesercizio 2013 2)
Rilevanza fiscale ai fini del plafond per il calcolo delle
manutenzioni ordinarie ( art. 3, c.2. D.M. 86/02) 3) Per il calcolo
delle plus/minus il valore rivalutato e riconosciuto a far data dal
2014
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Normativa societ di comodo Fino al 2012 : immobile rileva nel
test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5%
per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore
rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4%
Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato
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Normativa societ di comodo DAL 2013 Immobile rileva nel test al
nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota
ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato Fino
al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica
coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) Se la rivalutazione e
solo civilistica non rileva mai nella normativa delle societ di
comodo
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Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 1)
rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non
comporta rilievi fiscali ( tranne ACE), mentre distribuzione ai
soci rappresenta dividendo per le societa di capitali. Ipotesi 2)
rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo attivo:
distribuzione 2012 : variazione in aumento imponibile societa e per
societa di capitali dividendo per il socio. Credito dimposta per
sostitutiva gia versata e riconoscimento anticipato del valore del
bene rivalutato distribuzione 2013: variazione in aumento
imponibile societa e per societa di capitali dividendo per il
socio. Utilizzo a copertura di perdite: irrilevanza fiscale Il
saldo attivo non affrancato e riserva in sospensione dimposta
quindi non subisce la presunzione di cui allarticolo 47 c. 1 del
Tuir
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Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 3)
Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo attivo : -
distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla
societa, ma dividendo in capo ai soci - La riserva e considerata di
utili quindi e sotto posta alla presunzione di cui allart. 47, c.1
Tuir Ipotesi 4) Societa di persone : saldo attivo esiste solo per
societa che erano in contabilita ordinaria al momento della
rivalutazione Saldo attivo e riserva di utili, quindi distribuzione
incrementa imponibile della societa ( attribuito per trasparenza ai
soci) senza altro effetto Saldo attivo affrancato non incrementa
imponibile della societa ne del socio in caso di distribuzione,
poiche la distribuzione riduce il valore della partecipazione che
precedentemente e stato incrementato dallaffrancamento del saldo
attivo
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ART. 52 D.L. 69/13 NOVITA RISCOSSIONE
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RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Si tratta solo del debito
iscritto a ruolo ( quindi con sanzione piena e aggio dellagente),
non modificate le rateazioni dellavviso bonario: 6 rate trimestrali
per debiti fino a 5.000 e 20 rate trimestrali per debiti
superiori
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RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 19 DPR 602/73 Per ragioni
di difficolta legate alla congiuntura economica e senza
responsabilita del debitore la rateazione puo passare da 72 rate
mensili a 120 rate mensili ( anche prorogabili di altre 120 rate)
Nota Equitalia 1.7.13 > applicabile anche a procedure in corso
D.M. 6.11.13 > occorre che rata superi il 20% del reddito
mensile del nucleo familiare o superi il 10% del Valore produzione
mensile in caso di impresa in ordinaria Decadenza rateazione : non
pi due rate consecutive non pagate, ma otto rate anche non
consecutive non pagate Nuova decadenza applicabile anche al passato
( Nota Equitalia)
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RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 62 DPR 602/73
Pignoramento beni strumentali: limite di un quinto del valore
applicabile anche al debitore societa Art, 72 bis DPR 602/73
Pignoramento dei crediti presso terzi comporta il pagamento
allagente della riscossione entro 60 giorni dallintimazione ( a non
piu 15 giorni) Art. 72 ter DPR 602/73 Impignorabile lultimo
emolumento erogato a titolo di stipendio, pensione etc.
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RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 76 DPR 602/73 :
espropriazione immobiliare Non si da luogo ad espropriazione se
immobile: 1) non di lusso 2) destinato ad uso abitativo e debitore
vi risiede anagraficamente 3) e lunico immobile di proprieta del
debitore ( Nota Equitalia) Comprese pertinenze Effetto retroattivo
( se importo del debito non supera 120.000)
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RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Nota Equitalia 1.7.13
Iscrizione ipoteca viene comunque eseguita, ma non si da luogo
allespropriazione Iscrizione di ipoteca e motivata anche dalla
necessita di tutelare il credito erariale di fronte ad altri
creditori che intendano avviare procedure di espropriazione
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Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie > 2463 C.C. Capitale
minimo 10.000 Compagine societaria libera Statuto libero
Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 25% del capitale
sottoscritto Novita : Conferimento allorgano amministrativo >
conseguenze operative
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Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie a capitale ridotto> 2463
C.C. Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria libera
Statuto libero Alimentazione riserva legale del 20% Versamento del
100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto
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Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Semplificate> 2463 bis C.C.
Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria solo persone
fisiche senza limiti di eta Statuto standard inderogabile
Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 100%
obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto
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Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Correlazione con norme poste a tutela
del capitale > art. 2482 ter C.C. Il riferimento al capitale
minimo e sempre da intendersi per 10.000 ??
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LE NUOVE S.T.P. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
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NUOVE STP: AL VIA DAL 21.4.2013 Art. 10 L. 183/2011 legge
quadro D.M. 8.2.2013 n. 34regolamento di attuazione Presupposto:
svolgimento di attivit professionale regolamentata ordinistica
commercialisti, cdl, ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc.
Condizioni almeno 2/3 delle quote di partecipazione a
professionisti Le societ tra professionisti
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Tipologie di STP Societ tra professionistimedesima attivit,
stesso Ordine Societ multidisciplinariattivit diverse, Ordini
diversi Tipologie societarie Societ sempliciSociet per azioni
Societ in nome collettivoSoc. accomandita p. azioni Soc. in
accomandita sempliceSociet cooperative SRL, SRL Semplificate
Restano salve le associazioni professionali (cos lart. 10, c.9, L.
183/2011) Le societ tra professionisti
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Particolarit STP COOPERATIVA: MINIMO 3 SOCI Art. 10 c. 3 L.
183/2011 dopo la modifica dellart. 9-bis c.1, lett. a) D.L.
24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27) STP UNIPERSONALE ?
NOsecondo CNDCEC (Pronto Ordini n. 158 del 22.7.2013) e IRDCEC
(Circ. 32/IR del 12.7.2013) In tal senso sembra deporre la stessa
legge che nelloggetto sociale della STP prevede che lattivit deve
essere esercitata dai soci e nella denominazione sociale richiede
che deve emergere con chiarezza che si tratta di STP per lesercizio
in forma associata della professione Le societ tra
professionisti
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OGGETTO SOCIALE (art. 10 L. 183/2011, ) Atto costitutivo STP
deve prevedere: Esercizio in via esclusiva di attivit professionale
da parte dei soci; Ammissibili attivit strumentali o complementari
rispetto allesercizio della professione ovvero fornitura di beni
strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino
lesercizio della professione Le societ tra professionisti
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SOCI (art. 10 L. 183/2011, ) TIPOLOGIE DI SOCI soci
professionisti iscritti ad un albo o collegio soci per prestazioni
tecniche soci di mero capitale con maggioranza di 2/3 di soci
professionisti da mantenersi per lintera durata della STP Le societ
tra professionisti
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SOCIO PER PRESTAZIONI TECNICHE non socio professionista e non
pu svolgere le prestazioni professionali che in base alle
risultanze dellatto costitutivo e in base alle competenze previste
negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo
ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che
fornisce mansioni ancillari rispetto allattivit della s.t.p., quali
ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei
sistemi informatici (IRDCEC, Circ. 32/IR del 12.7.2013) Le societ
tra professionisti
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SOCIO PER FINALITA DI INVESTIMENTO E il classico socio di
capitali Deve: rispettare requisiti di onorabilit (cio non aver
riportato misure di prevenzione personali o reali, anche in
1grado); non aver riportato condanne pari o superiori a 2 anni; non
essere stato cancellato da un albo professionale per motivi
disciplinari Le societ tra professionisti
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CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO diritto del cliente
allinformazione (elenco professionisti con titoli, qualifiche e
specializzazioni, elenco soci di capitale) diritto di scegliere il
professionista che deve eseguire la prestazione dovere della STP di
documentare lavvenuta informativa (sottoscrizione del cliente per
ricevuta) dovere di informazione sullutilizzo di ausiliari e
sostituti informazione su complessit incarico, compensi e oneri
indicazione estremi polizza assicurativa di responsabilit
professionale Le societ tra professionisti
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SEDE E DENOMINAZIONE SEDE LEGALE STP In base allindicazione
nellatto costitutivo, NON rileva la residenza dei soci
DENOMINAZIONE anche con nomi di fantasia con/senza nomi dei
professionisti consona al decoro della professione Le societ tra
professionisti
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ISCRIZIONE CCIAA E ORDINE PROFESSIONALE Le STP devono
iscriversi: nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con
la qualifica di Societ tra Professionisti, con funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicit notizia (Diritto annuale
provvisorio: 200 + 40 per ogni unit locale) nella sezione speciale
degli Albi tenuti dagli Ordini professionali di appartenenza dei
soci professionisti (quote iscrizione definite da ciascun ordine
territoriale) Le societ multidisciplinari fanno riferimento
allOrdine relativo allattivit prevalente (art. 8 del Regolamento)
Le societ tra professionisti
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TRATTAMENTO FISCALE Reddito prodotto dalle STP: - di lavoro
autonomo, secondo lopinione pi diffusa, alcune interpretazioni del
Fisco e il DDL in itinere in Parlamento; - dimpresa, atteso il
silenzio della legge ed i principi generali della fiscalit delle
imprese Obblighi: - fatturazione con iva, ritenuta dacconto e cassa
previdenza - imputazione del reddito per trasparenza ai soci Le
societ tra professionisti
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TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Le STP devono iscriversi alla Cassa
di Previdenza di riferimento e versare il contributo integrativo
(4%) addebitato ai clienti Multidisciplinari: tale importo va
calcolato: - su tutti i corrispettivi rientranti nel volume
daffari, secondo la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti
- sui soli corrispettivi rientranti nel volume daffari riferibile
ai propri associati, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri Il
contributo soggettivo rimane a carico dei singoli professionisti in
base al reddito loro imputato per trasparenza Le societ tra
professionisti