La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva a fine contratto 3) Riflessi

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  • La gestione dei leasing dopo la circ. 17/13 1) Determinazione del canone deducibile 2) Determinazione della variazione diminutiva a fine contratto 3) Riflessi Irap
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  • Determinazione del canone deducibile Occorre suddividere lintero importo del canone e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto ( tesi Assilea) Una societa acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza 12.000 allanno. Costo concedente 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 24.000, quindi interessi passivi 4.000.
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  • La corretta soluzione I metodo ( Assonime) : quota capitale deducibile e paria 20.000/40 mesi x 12 mesi = 6.000, mentre quota interessi deducibile e pari a 2.000 annui. Totale canone deducibile = 8.000 II metodo ( Assilea e Agenzia Entrate) : totale costo contratto 24.000/40 x 12 = 7.200
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  • Calcolo interessi secondo D.M. 24.4.1998 (applicabile per i soggetti non IAS circ. 19/09) Si sottrae dal canone di competenza il valore che si ottiene assumendo il costo concedente diviso per i giorni del contratto e moltiplicato per i giorni di utilizzo nel periodo dimposta Ma se si sottrae il costo concedente rapportato a giorni al canone civilistico si ottiene un valore irragionevole di interessi passivi !!!!
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  • Riprendendo lesempio di prima: Quota canone imputata a conto economico = 12.000 costo concedente rapportato a giorni 6.000 ( 20.000/ 40 x 12) = 6000 che sarebbe la quota interessi di un esercizio !!!! Mentre il dato e ragionevole se limporto del costo concedente e sottratto non dal canone imputato a conto economico ma da quello che risulta fiscalmente deducibile > quindi 7.200 6000 = 1200
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  • Calcolo interessi secondo metodo contrattuale La societa di lesing dovra fornire un dato per gli il valore degli interessi non utilizzando come parametro il contratto ma la competenza fiscale Esempio precedente Interessi secondo conto economico = 2000 (4.000/2 anni) Interessi secondo calcolo fiscale = 1200 (4.000/40 mesi x 12)
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  • Al termine del contratto 1) Riscatto Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone
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  • Al termine del contratto 1) Cessazione senza riscatto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone
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  • Al termine del contratto 1) Cessione contratto La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo dimposta di cessione del contratto
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  • ATTENZIONE Nella variazione diminutiva occorre tener conto che una quota corrisponde ad interessi, da considerare Ai fini art. 96 Tuir
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  • Determinazione quota terreno per leasing immobiliari La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto e anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio: valore immobile 2.000.000, interessi 900.000, riscatto 200.000. durata contrattuale 15 anni, quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi Quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi Il 20% ( o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
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  • Irap Soggetti art. 5 > canone imputato a c.e. e deducibile salvo quota interessi che pero, ai fini Irap, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Una societa acquista macchine elettroniche di ufficio. coefficiente di ammortamento pari al 20%, e quindi un periodo di ammortamento pari a 60 mesi. Il periodo di durata minima fiscale e quindi paria 40 mesi ( 2/3 di 60). La durata effettiva del contratto di leasing e di 24 mesi. Quota canone civilistico di competenza 12.000 allanno. Costo concedente 20.000, costo complessivo al lordo di interessi passivi 24.000, quindi interessi passivi 4.000. 12.000 (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
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  • ATTENZIONE ai fini Ires la quota interessi e diversa da quella calcolata ai fini Irap Esempio precedente = quota interessi Ires 1.200, quota interessi Irap = 2000
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  • Irap Soggetti art. 5 bis > canone deducibile calcolato come nelle IIDD
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  • Irap La quota terreno e indeducibile per i soggetti di cui allart. 5 ???? In ogni caso la circ. 17 afferma che il calcolo va eseguito assumendo la quota capitale in base alla durata contrattuale del leasing Quindi si ha oltre ad doppio valore di interessi passivi anche un doppio valore dellarea
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  • Esempio leasing autoveicoli Auto costo rilevante ( comprensivo Iva non detraibile) 50.000 Contratto di 3 anni Durata minima ex art. 102 comma 7 Tuir = 4 anni Interessi passivi = 5.000
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  • I operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 18.076:50.000= x : 100 = 36,15% Canone annuo = 55.000 : 3 = 18.333 Deducibile al 36,15% = 6627 Variazione in aumento definitiva RF 19 ( spese auto) = 11.706
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  • II operazione: canone deducibile ex art. 102 comma 7 Tuir Canone annuo deducibile 55.000 : 4 = 13750 x = 36,15% = 4970 Differenza con 6.627 = 1657 canone non deducibile rigo RF 32 cod 35
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  • III operazione: canone deducibile ex art. 164 Tuir 4970 x 80 % = 3976 variazione in aumento definitiva che si somma allaltra variazione in aumento di 11.706 per un totale al rigo RF 19 di 15.682 Variazione in aumento di cui al rigo RF 32, cod 35 = 1657 Quindi il canone pari a 18.333 viene dedotto per 994 !!!!
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  • IV operazione: calcolo quota interessi Irap Per societa di capitali ( art. 5 D.Lgs 446/97) = 5.000 : 3 = 1666 Per societa di persone e altri soggetti Irpef ( art. 5 bis D.lgs 446/97) = 5.000 : 4 = 1250
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  • Perdite su crediti Approccio civilistico tra svalutazione e rilevazione della perdita Svalutazione voce B 10 d) OIC 15 e Doc. Int. 1) La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilita gia manifestata sia quelle per inesigibilita temuta o latente ( compreso il caso del debitore fallito) Perdita voce B 14 Doc. Int. 1) La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere ricondotti a valutazioni quali: a)Perdite da riconoscimento Giudiziale b) Cessione del credito c) Transazione d) Prescrizione
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  • Perdite su crediti Parallelismo imperfetto con Tuir Art. 101 comma 5 : Perdite deducibili Comprendono sia le svalutazioni ( es. Credito svalutato per cliente fallito), sia Gli atti realizzativi o estintivi ( es. Transazione, a certe condizioni) Art. 106 : deduzione forfettaria a fronte di svalutazioni analitiche o forfettarie Va sempre calcolata sul valore fiscale del credito, quindi minusvalenze per Cessioni pro soluto, a certe condizioni sono classificabili come svalutazioni Improprie
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  • Perdite su crediti Circ. 26/13 la disciplina del Tuir si applica indiscriminatamente verso debitori nazionali e debitori esteri con unica eccezione dei debitori black list Debitore residente e non residente White list: Si applicano gli artt. 101 e 106 del Tuir Debitore non residente black list: Si applica lart. 110 comma 10 del Tuir Vedi circ. 35/12
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  • Perdite su crediti Circ. 26/13 Due elementi necessari per la deduzione ex art. 101 comma 5 Tuir DEFINITIVITA DELLA INESIGIBILITA: VA ESCLUSO UN POSSIBILE INCASSO FUTURO SUSSISTENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI
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  • CIRC. 26/13 : ELEMENTI CERTI E PRECISI E SVALUTAZIONI CONTABILI IRREPERIBILITA DEL DEBITORE PROVATA CON LE PREVISTE PROCEDURE PENALISTICHE E CIVILISTICHE DICHIARAZIONI DI PARTE ( AVVOCATI O SOCIETA DI RECUPERO CREDITI) CHE ATTESTINO LINUTILITA DELLAZIONE DI RISCOSSIONE ANTIECONOMICITA DEL RECEUPERO IN PRESENZA DI CREDITI DI MODESTA ENTITA ( CONFRONTO TRA COSTO PER RECUPERO E AMMONTARE DEL CREDITO)
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  • Perdite su crediti Circ. 26/13 GLI ATTI REALIZZATIVI O ESTINTIVI DEL CREDITO ( PERDITE CONTABILI) 1)Cessione del credito pro soluto 2)Transazione 3)Remissione del debito
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  • Perdite su crediti Cessione pro soluto DOTTRINA E PARTE MINORITARIA GIURISPRUDENZA ( ctp SS 67/2004) LA COLLOCAVANO NELLARTICOLO 101 COMMA 1 DEL Tuir ( minusvalenze), MENTRE PARTE MAGGIORITARIA GIURISPRUDENZA LA COOLOCAVA NEL COMMA 5 > OBBLIGO DI DIMOSTRAZIONE DI INESIGIBILITA DEL CREDITO 1)CIRC. 26 RITIENE CHE SE IL CREDITO E CEDUTO A BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI LA MINUSVALENZA CONTABILE E DEDUCIBILE > E ALTRI CESSIONARI ? 2) CESSIONE CREDITI MODESTO IMPORTO > VEDI SVALUTAZIONE Legge Stabilita 2014 : lazzeramento dei crediti in ottemperanza ai principi contabili e fiscalmente deducibile > conseguenze
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  • Perdite su crediti TRANSAZIONE MAP 23.9.2010 > E MINOR RICAVO O SOPRAVVENIENZA PASSIVA QUANDO SI E DI FRONTE AD UNA CONTESTAZIONE NEL MERITO 1)CIRC. 26 : APPLICABILITA ART. 101 COMMA 5, QUINDI NECESSARIO DIMOSTRARE INSOLVENZA DEBITORE, NEGLI ALTRI CASI. MA OCCORRE RICORDARE, TRA LE MOTIVAZIONI, ANCHE LE IPOTESI DI NON CONVENIENZA ALLAZIONE ESECUTIVE PER MOTIVI COMMERCIALI ( Cass. sent 17087/09 E CASS. 10256/13)
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  • Perdite su crediti Remissione del debito INCONSISTENZA PATRIMONIALE DEBITORE ANTIECONOMICITA DELLAZIONE DI RECUPERO QUALE E LA DIFFERENZA FISCALE CON LA SVALUTAZIONE ?
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  • Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novit art. 101, comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo < 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 1)Calcolo soglia: a)Comprende Iva b)Non rilevano svalutazioni ( mentre discorso diverso dovrebbe essere fatto per abbuoni) c) Pagamento parziale > Circ. Ass. 15/13: il semestre decorre dal sorgere del credito e lentita dipende dal residuo che deve essere pagato
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  • Circ. 26/E/13, par. 4 Crediti modesto importo Novit art. 101, comma 5 : deducibilita perdite per crediti di modesto importo < 2.500 ( 5.000 per soggetti con ricavi non inf a 100 ml euro) e scaduti da almeno un semestre 2) Calcolo soglia: a)Per diverse posizioni creditorie verso unico debitore si assume Il credito che deriva dalla singola obbligazione b) Per rapporti contrattuali unitari ( somministrazione, ma anche locazione) si assume Il valore totale dei crediti. Per valutare se entrano nella soglia, pero, occorre tenere in considerazione il semestre
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  • ESEMPI Esempio 1 : due crediti scaduti da almeno sei mesi per 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori 1000. Il rapporto e continuativo, quindi il saldo finale verso il debitore e pari a 3.000 ( importo sopra soglia), tuttavia si potra dedurre il valore di 2000 ( somma dei crediti scaduti da almeno sei mesi) poiche limporto del credito non scaduto da almeno sei mesi non partecipa al controllo della soglia. Esempio 2 : due crediti sorti nel 2012 e scaduti da almeno sei mesi per 1000 ciascuno, oltre ad un terzo credito non scaduto da sei mesi per ulteriori 1000. Nel 2012 non viene operata alcuna deduzione poiche manca il passaggio a conto economico. Nel 2013 viene operato il passaggio a conto economico delle perdite relative ai crediti scaduti nel 2012 oltre ad eseguire la svalutazione dellultimo credito, per il quale il requisito temporale si manifesta nel 2013. Quindi nel 2013 avremo perdite per 3.000 nei confronti del medesimo debitore, ma tutte deducibili secondo la circ. 26, perche il presupposto temporale dei primi due crediti si e manifestato nel 2012 e quindi tali importi non partecipano al computo della soglia nel 2013.
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  • Coordinamento con deduzioni forfettarie art. 106 Tuir 1) Disciplina generale art. 106 Tuir a)Svalutazione ed accantonamenti deducibili nel limite dello 0,5% totale crediti a fine esercizio b) Deduzione non piu ammessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% del totale crediti c) Perdite deducibili su crediti comportano utilizzo fondo e solo per eventuale Sono deducibili
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  • Art. 106 Tuir: chiarimenti circ. 26/13 1) Il calcolo della svalutazioni e della soglia del 5% va eseguito dopo aver utilizzato il fondo fiscale 2) Sia le perdite deducibili, sia il tetto del 5% vanno calcolati assumendo il valore fiscalmente riconosciuto del credito, non quello civilistico > irrilevanza di eventuali svalutazioni 3) Il fondo va previamente utilizzato per perdite su crediti a prescindere dai soggetti per i quali e stato attivato che possono essere diversi da quelli che hanno generato la perdita 4) Nel caso di svalutazioni per masse, le perdite deducibili riducono il fondo fino a capienza ( criterio di consumazione) 4Dubbio: alle perdite su crediti che non hanno i requisiti per essere dedotte sono applicabili le regole dellart. 106 Tuir ? Letteralmente si direbbe di no
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  • Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita semplificata) a)Il passaggio a conto economico puo essere rappresentato sia da perdite sia da svalutazioni ( anche se sul punto la circ. 26/13 fa solo esempio di svalutazione eseguita in esercizio precedente e non dedotta fiscalmente)
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  • Coordinamento con principio di derivazione 1) Disciplina generale art. 109 Tuir: deduzione fiscale ammessa, previa imputazione del costo nel conto economico ( eccezione contabilita semplificata) a)Coordinamento tra maturazione del semestre ed imputazione del componente negativo a)Conto economico anno x, semestre anno x +1 = variazione dim X + 1 b)Conto economico anno x, semestre anno X = ok c)Semestre anno x, conto economico anno x +1 = deduzione X +1 d)Semestre anno antecedente 2012, C.E. 2012= deduzione 2012 e)Semestre ante 2012, C.E. ante 2012 = dubbio
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  • 5000 Esempio: 2011 svalutazioni 5000 e fondo dedotto 5000 Crediti al 31.12.2012, dato uguale sia civile che fiscale, 100.000 Nel corso del 2012 si e verificata una perdita per fallimento del debitore per 2000 La perdita di 2000 comporta lutilizzo del fondo fiscale per pari importo. Il fondo residuo resta paria 3000, importo sotto la soglia del 5% del valore dei crediti. A questo punto nel corso del 2012 diventa possibile operare la svalutazioni per 500, importo deducibile 5000 2000 500 100000 3000 Prospetto Unico 2013
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  • 1000 Esempio: Nel corso del 2011 i crediti pari a 200.000 sono stati svalutati per 100.000 con rilevanza solo civilistica. La deduzione fiscale e stata operata per lo 0,5% cioe 1000. Nel corso dellesercizio 2012 si e manifestata una perdita per fallimento del debitore per 100.000. Inoltre viene operata una ulteriore svalutazione per 50.000. In primo luogo viene utilizzato il fondo che diventa pari a zero, mentre la perdita e deducibile per 99.000. La svalutazione di 50.000 viene dedotta nel limite dello 0,5% dei crediti per limporto nominale fiscale, cioe 100.000, quindi importo deducibile e 500. Limporto dei crediti al 31.12.2012 e 50.000 valore civilistico e 100.000 valore fiscale 100.000 500 50.000 50000100000 zero 100.000 99.000 Prospetto Unico 2013
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  • Momento di deducibilita della perdita sul credito derivante da procedura concorsuale Cass. N. 8822 del 1 giugno 2012: non e possibile ripartire la deduzione della perdita in piu esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale.. Ma cio non significa che la perdita possa essere dedotta solo nellesercizio in cui e dichiarata la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo dimostrare che la certezza della perdita si e avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura DOCUMENTI UTILI SECONDO CIRC. 26/13 PER DEDUZIONE a)inventario redatto dal curatore fallimentare b) piano del concordato preventivo c) situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa d) relazione del commissario giudiziale nellamministrazione straordinaria
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  • Procedure concorsuali Possibile dedurre parzialmente la perdita sul credito Aspetto Iva > se il credito e irrecuperabile possibile nota di accredito a fine procedura ( circ. 77/2000), quindi corretto portare a perdita il solo imponibile In caso di perdita stimata parziale, nota di accredito proporzionale ad incasso. Es. credito 1000 piu iva 10% = 1100. Incasso stimato 400 > scorporo Iva su 700, quindi 630 e la perdita mentre Iva pari a 70 verra recuperata tramite nota di variazione
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  • Circ. 31 del 23.9.13 correzione spontanea degli errori sulla competenza OIC 29: gli errori in materia di competenza comportano linsorgenza di componenti positivi e negativi da inserire nellarea straordinaria Rispetto del principio di divieto di doppia imposizione: il componente negativo va riconosciuto, previa imputazione a conto economico: ma in quale periodo e con quali modalita ???
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  • Il componente reddituale indicato nella area straordinaria nel periodo dimposta in cui ci si accorge dellerrore Va recuperato a tassazione o stornato dallimponibile a seconda dei casi Variazione in aumento o in diminuzione
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  • La modalita di recupero o tassazione avviene operando sulla dichiarazione originaria Ravvedimento operoso se possibile Rifacimento della dichiarazione originaria se oltre ravvedimento, con effetto riportato sullultima dichiarazione emendabile
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  • La correzione della dichiarazione originaria e di quella oggetto del ravvedimento mette a conoscenza lAgenzia della correzione al fine di eseguire gli opportuni controlli
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  • Correzione della omessa rilevazione di componenti positivi
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  • Ma quali conseguenze in termini sanzionatori ??
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  • a cura di Paolo Meneghetti Utilizzo dei beni da parte dei soci 1) D.L. 138/11 art. 2 commi da 36 terdecies a 36 duodevicies 2) Provvedimenti 94904 e 94902 del 2.8.13 3) Circ. 24 del 15.6.2012 4) Circ. 25 del 19.6.2012 5) Circ. 36 del 24.9.12
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  • Reddito diverso imputato ai soci Introdotta lett. h-ter allart. 67 TUIR Costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore argomento Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma: Soci, residenti e non di societa o Enti commerciali Familiari, residenti e non, dellimprenditore individuale Ambito soggettivo utilizzatore in base alla Circ. 24/12: Familiari, residenti o meno, dei soci ( anche se la partecipazione e a societa collegata) Art. 2 c.36-terdecies e 36-quinquiesdecies DL 138/11
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  • Precisazioni Circ. 24/12 I familiari sono il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado Sono esclusi dalla norma i soggetti che, per loro natura, non possono essere titolari di reddito diverso ( es. socio che riveste la qualifica di societa)
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  • Indeducibilit costi I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. argomento Ambito soggettivo concedente: Imprenditore individuale, societa di persone, di capitali, enti non commerciali limitatamente alla sfera di impresa, Stabili organizzazioni societa non residenti Quindi escluse: Societa semplici, societa non residenti Art. 2 c.36-quaterdecies DL 138/11
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  • Ambito Oggettivo > Tutti i beni dellimpresa ( sia beni merce, sia beni strumentali, sia beni patrimonio) > sia detenuti a titolo di proprieta, sia semplicemente posseduti in forza di contratto di locazione anche finanziaria o comodato > esclusi i beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore non superiore a 3000 al netto Iva > esclusi i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano ai soli fini istituzionali ( circ. 24/12) > esclusi anche alloggi di cooperative a proprieta indivisa concessi in uso ai soci
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  • Determinazione reddito diverso Differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo: valore di mercato ex art. 9 Tuir ( per i beni per cui non e possibile individuare una tariffa duso e possibile ricorrere ad apposita perizia) E necessario documentare gli accordi contrattuali con utilizzatore tramite certificazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio dellutilizzazione del bene ( circ. 24/12) > possibili problemi per i contratti gia stipulati nel 2011 che non presentano queste caratteristiche: puo essere una soluzione formalizzare ladempimento con data certa entro 60 gg dallemanazione della circ. 24 del 15 giugno 2012 ? Circ. 36/12 : la data certa e solo consigliabile e opportuna, in mancanza sara il contribuente a dimostrare il contenuto dellaccordo per lutilizzo del bene
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  • comunicazione Obbligo di comunicazione allA.E. dei beni in godimento ai soci o familiari. Prima comunicazione relativa al 2012 >Termine per la comunicazione relativa al 2012 > 12 dicembre 2013 ( poi entro il 30 aprile a regime) argomento Sanzioni comunicazione beni ai soci(proporzionale 30% differenza tra valore di mercato e corrispettivo stabilito) Sanzioni Comunicazione finanziamenti 258 Art. 2 c.36-sexiesdecies DL 138/11 Provv. 2.8.13
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  • Provvedimento 02.08.13 Dati anagrafici dei soci ( anche per partecipazione indiretta), dei familiari dellimprenditore, dei familiari dei soci ( compresa lipotesi di soci o familiari di altra societa del gruppo Circ. 25/12: nel caso di societa fiduciaria o Trust in cui il disponente ha in godimento il bene, va comunicato il nominativo del fiduciante o del disponente
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  • Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Soggetti obbligati: la societa o in via alternativa socio o familiare dellimprenditore. Il modello aggiunge anche il familiare del socio. 1)Utilizzatore 2)Concedente A)Socio B)Familiare imprenditore D) Familiare del socio * Viene citato con codice C anche limprenditore che utilizza beni della sua impresa, ma questa ipotesi e esclusa dal Provvedimento !!!
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  • Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa ai beni Oggetto: dal 2012 il soggetto obbligato comunica i dati dei soci o dei familiari dellimprenditore che hanno ricevuto beni dellimpresa. Art. 2 del Provv. Non cita i familiari del socio ( utilizzatore), in questo caso obbligo di comunicazione del codice fiscale del socio. Se chi compila e la societa concedente vanno comunicati gli estremi dellutilizzatore, se chi compila e lutilizzatore vanno comunicati i dati del concedente >>> Comunicazione va effettuata per ogni bene, e va eseguita anche se il godimento e iniziato prima del 2012 ma perdura nel 2012.
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  • Provvedimento 2.8.13 Art. 3 Esclusioni soggettive: Beni concessi in godimento ad amministratori, ( sempre) Beni concessi al socio dipendente o lav autonomo qualora si manifesti un benefit Beni concessi allimprenditore individuale Beni di enti che svolgono attivita commerciale concessi al socio Ente per i fini istituzionali Alloggi delle societa cooperative a proprieta indivisa Beni ad uso pubblico per i quali e prevista deducibilita integrale ( taxi) Ogni bene concesso in godimento, qualora non vi sia una differenza tra valore di mercato e corrispettivo erogato dallutilizzatore Beni di valore non superiore a 3.000 al netto di Iva
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  • Problemi Esonero comunicazione per chi ha tassato il reddito diverso ex art. 67 Tuir e non 51 o 54 Tuir ? Situazione del socio amministratore che ha tassato il benefit come reddito diverso Esonero da comunicazione comporta esonero anche da tassazione reddito ( es, imprenditore individuale) Reddito diverso non tassato in capo al socio accomandante perche lindeducibilita del costo supera il reddito ( es. auto) > comunicazione ?
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  • Provvedimento 02.08.13 Comunicazione relativa a Finanziamenti e alle Capitalizzazioni Soggetti obbligati: la societa o limpresa individuale, ma in ogni caso solo chi esercita attivita dimpresa ( non e prevista la comunicazione alternativa del finanziatore) 1)Solo Concedente ? 2)Utilizzatore ?
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  • Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Vanno segnalati anche se non funzionali allacquisto dei beni concessi in godimento Vanno segnalati solo se erogati da soci persone fisiche ( o familiari imprenditore) Vanno segnalati solo quelli erogati dal 2012 in poi Vanno segnalati solo se superiori a 3.600 distintamente per apporto ( finanziamenti distinti da capitalizzazioni) e, sembrerebbe per anno ( vedi Motivazioni)
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  • Problematica del tetto soglia: e in capo alla societa o in capo al socio ? Es. Tesi 1) in capo alla societa : due finanziamenti da 2.000 eseguiti da due soci fanno scattare lobbligo di segnalazione Tesi 2) Stesso caso sub 1) nessun obbligo * sembra doversi preferire la tesi 1) poich se e la societa che fa la comunicazione come farebbe a sapere quali finanziamenti ha eseguito il socio ad altre eventuale societa dal medesimo partecipate ??
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  • Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Esempi 1) Rossi e Verdi soci della SRL Alfa, hanno eseguito nel 2012 finanziamenti per 1.500 ciascuno, che sono diventati capitalizzazioni Poiche vi hanno rinunziato. > Nessuna comunicazione 2) Rossi e Verdi hanno eseguito nel 2012 un finanziamento di 1500 ciascuno, e nel 2013 un altro finanziamento Per 1.500 ciascuno. Totale finanziamenti al 31.12.2013 6.000, ma Nessun obbligo di comunicazione 3) Rossi e Verdi eseguono un finanziamento nel 2012 Per 2.000 ciascuno > obbligo di comunicazione Poiche il limite e superato sulla societa ( situazione dubbia)
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  • Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni Il Provvedimento non cita i finanziamenti o le capitalizzazioni esistenti al termine del periodo dimposta, per cui sembra doversi concludere che vanno segnalati anche quelli eseguiti nellanno e restituiti prima del termine dellesercizio Momento rilevante del finanziamento : effettiva erogazione Mera restituzione non va comunicata Restituzione parziale a fronte di debiti stratificati > art. 1193 C.C. Sono esclusi i dati relativi ad apporti gia segnalati allAnagrafe Tributaria Comunicazione per ogni operazione dato che viene richiesta la data ???
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  • Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e divenuto apporto in conto capitale. 4.4.12 X 4.000
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  • Circ. 25/12 e Provv. 2.8.13 Finanziamenti e capitalizzazioni: esempio Il socio Rossi ha eseguito un finanziamento il per 4.000 il 4.4.12. Poi il 30.9.12 ha rinunziato al finanziamento che e divenuto apporto in conto capitale. Sembra doversi indicare anche la rinunzia bench non vi sia manifestazione finanziaria ( tesi meramente prudenziale) 30.09.12 X 4.000
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  • 2013 : DECORRENZA DELLEFFICACIA DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
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  • 2013: DECORRONO GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI 1)Rilevanza fiscale ai fini dellammortamento nellesercizio 2013 2) Rilevanza fiscale ai fini del plafond per il calcolo delle manutenzioni ordinarie ( art. 3, c.2. D.M. 86/02) 3) Per il calcolo delle plus/minus il valore rivalutato e riconosciuto a far data dal 2014
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  • Normativa societ di comodo Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato
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  • Normativa societ di comodo DAL 2013 Immobile rileva nel test al nuovo valore rivalutato Per 2013, 2014 e 2015 si applica aliquota ridotta del 4% Dal 2016 aliquota ordinaria e valore rivalutato Fino al 2012 : immobile rileva nel test al costo storico e si applica coefficiente ordinario ( 6% o 5% per uffici) Se la rivalutazione e solo civilistica non rileva mai nella normativa delle societ di comodo
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  • Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 1) rivalutazione solo civilistica: utilizzo per copertura perdita non comporta rilievi fiscali ( tranne ACE), mentre distribuzione ai soci rappresenta dividendo per le societa di capitali. Ipotesi 2) rivalutazione anche fiscale, senza affrancamento del saldo attivo: distribuzione 2012 : variazione in aumento imponibile societa e per societa di capitali dividendo per il socio. Credito dimposta per sostitutiva gia versata e riconoscimento anticipato del valore del bene rivalutato distribuzione 2013: variazione in aumento imponibile societa e per societa di capitali dividendo per il socio. Utilizzo a copertura di perdite: irrilevanza fiscale Il saldo attivo non affrancato e riserva in sospensione dimposta quindi non subisce la presunzione di cui allarticolo 47 c. 1 del Tuir
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  • Distribuzione o utilizzo del saldo attivo Ipotesi 3) Rivalutazione anche fiscale con affrancamento del saldo attivo : - distribuzione non genera incremento imponibile in capo alla societa, ma dividendo in capo ai soci - La riserva e considerata di utili quindi e sotto posta alla presunzione di cui allart. 47, c.1 Tuir Ipotesi 4) Societa di persone : saldo attivo esiste solo per societa che erano in contabilita ordinaria al momento della rivalutazione Saldo attivo e riserva di utili, quindi distribuzione incrementa imponibile della societa ( attribuito per trasparenza ai soci) senza altro effetto Saldo attivo affrancato non incrementa imponibile della societa ne del socio in caso di distribuzione, poiche la distribuzione riduce il valore della partecipazione che precedentemente e stato incrementato dallaffrancamento del saldo attivo
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  • ART. 52 D.L. 69/13 NOVITA RISCOSSIONE
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  • RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Si tratta solo del debito iscritto a ruolo ( quindi con sanzione piena e aggio dellagente), non modificate le rateazioni dellavviso bonario: 6 rate trimestrali per debiti fino a 5.000 e 20 rate trimestrali per debiti superiori
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  • RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 19 DPR 602/73 Per ragioni di difficolta legate alla congiuntura economica e senza responsabilita del debitore la rateazione puo passare da 72 rate mensili a 120 rate mensili ( anche prorogabili di altre 120 rate) Nota Equitalia 1.7.13 > applicabile anche a procedure in corso D.M. 6.11.13 > occorre che rata superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare o superi il 10% del Valore produzione mensile in caso di impresa in ordinaria Decadenza rateazione : non pi due rate consecutive non pagate, ma otto rate anche non consecutive non pagate Nuova decadenza applicabile anche al passato ( Nota Equitalia)
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  • RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 62 DPR 602/73 Pignoramento beni strumentali: limite di un quinto del valore applicabile anche al debitore societa Art, 72 bis DPR 602/73 Pignoramento dei crediti presso terzi comporta il pagamento allagente della riscossione entro 60 giorni dallintimazione ( a non piu 15 giorni) Art. 72 ter DPR 602/73 Impignorabile lultimo emolumento erogato a titolo di stipendio, pensione etc.
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  • RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Art. 76 DPR 602/73 : espropriazione immobiliare Non si da luogo ad espropriazione se immobile: 1) non di lusso 2) destinato ad uso abitativo e debitore vi risiede anagraficamente 3) e lunico immobile di proprieta del debitore ( Nota Equitalia) Comprese pertinenze Effetto retroattivo ( se importo del debito non supera 120.000)
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  • RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO Nota Equitalia 1.7.13 Iscrizione ipoteca viene comunque eseguita, ma non si da luogo allespropriazione Iscrizione di ipoteca e motivata anche dalla necessita di tutelare il credito erariale di fronte ad altri creditori che intendano avviare procedure di espropriazione
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  • Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie > 2463 C.C. Capitale minimo 10.000 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 25% del capitale sottoscritto Novita : Conferimento allorgano amministrativo > conseguenze operative
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  • Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Ordinarie a capitale ridotto> 2463 C.C. Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria libera Statuto libero Alimentazione riserva legale del 20% Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto
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  • Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Semplificate> 2463 bis C.C. Capitale minimo 1, max 9999 Compagine societaria solo persone fisiche senza limiti di eta Statuto standard inderogabile Alimentazione riserva legale del 5% Versamento del 100% obbligatoriamente in denaro del capitale sottoscritto
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  • Nuove SRL dopo D.L. 76/13 Correlazione con norme poste a tutela del capitale > art. 2482 ter C.C. Il riferimento al capitale minimo e sempre da intendersi per 10.000 ??
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  • LE NUOVE S.T.P. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
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  • NUOVE STP: AL VIA DAL 21.4.2013 Art. 10 L. 183/2011 legge quadro D.M. 8.2.2013 n. 34regolamento di attuazione Presupposto: svolgimento di attivit professionale regolamentata ordinistica commercialisti, cdl, ingegneri, architetti, geometri, medici, ecc. Condizioni almeno 2/3 delle quote di partecipazione a professionisti Le societ tra professionisti
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  • Tipologie di STP Societ tra professionistimedesima attivit, stesso Ordine Societ multidisciplinariattivit diverse, Ordini diversi Tipologie societarie Societ sempliciSociet per azioni Societ in nome collettivoSoc. accomandita p. azioni Soc. in accomandita sempliceSociet cooperative SRL, SRL Semplificate Restano salve le associazioni professionali (cos lart. 10, c.9, L. 183/2011) Le societ tra professionisti
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  • Particolarit STP COOPERATIVA: MINIMO 3 SOCI Art. 10 c. 3 L. 183/2011 dopo la modifica dellart. 9-bis c.1, lett. a) D.L. 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27) STP UNIPERSONALE ? NOsecondo CNDCEC (Pronto Ordini n. 158 del 22.7.2013) e IRDCEC (Circ. 32/IR del 12.7.2013) In tal senso sembra deporre la stessa legge che nelloggetto sociale della STP prevede che lattivit deve essere esercitata dai soci e nella denominazione sociale richiede che deve emergere con chiarezza che si tratta di STP per lesercizio in forma associata della professione Le societ tra professionisti
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  • OGGETTO SOCIALE (art. 10 L. 183/2011, ) Atto costitutivo STP deve prevedere: Esercizio in via esclusiva di attivit professionale da parte dei soci; Ammissibili attivit strumentali o complementari rispetto allesercizio della professione ovvero fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino lesercizio della professione Le societ tra professionisti
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  • SOCI (art. 10 L. 183/2011, ) TIPOLOGIE DI SOCI soci professionisti iscritti ad un albo o collegio soci per prestazioni tecniche soci di mero capitale con maggioranza di 2/3 di soci professionisti da mantenersi per lintera durata della STP Le societ tra professionisti
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  • SOCIO PER PRESTAZIONI TECNICHE non socio professionista e non pu svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dellatto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto allattivit della s.t.p., quali ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici (IRDCEC, Circ. 32/IR del 12.7.2013) Le societ tra professionisti
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  • SOCIO PER FINALITA DI INVESTIMENTO E il classico socio di capitali Deve: rispettare requisiti di onorabilit (cio non aver riportato misure di prevenzione personali o reali, anche in 1grado); non aver riportato condanne pari o superiori a 2 anni; non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari Le societ tra professionisti
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  • CONFERIMENTO ED ESECUZIONE INCARICO diritto del cliente allinformazione (elenco professionisti con titoli, qualifiche e specializzazioni, elenco soci di capitale) diritto di scegliere il professionista che deve eseguire la prestazione dovere della STP di documentare lavvenuta informativa (sottoscrizione del cliente per ricevuta) dovere di informazione sullutilizzo di ausiliari e sostituti informazione su complessit incarico, compensi e oneri indicazione estremi polizza assicurativa di responsabilit professionale Le societ tra professionisti
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  • SEDE E DENOMINAZIONE SEDE LEGALE STP In base allindicazione nellatto costitutivo, NON rileva la residenza dei soci DENOMINAZIONE anche con nomi di fantasia con/senza nomi dei professionisti consona al decoro della professione Le societ tra professionisti
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  • ISCRIZIONE CCIAA E ORDINE PROFESSIONALE Le STP devono iscriversi: nella sezione speciale del Registro delle Imprese, con la qualifica di Societ tra Professionisti, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicit notizia (Diritto annuale provvisorio: 200 + 40 per ogni unit locale) nella sezione speciale degli Albi tenuti dagli Ordini professionali di appartenenza dei soci professionisti (quote iscrizione definite da ciascun ordine territoriale) Le societ multidisciplinari fanno riferimento allOrdine relativo allattivit prevalente (art. 8 del Regolamento) Le societ tra professionisti
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  • TRATTAMENTO FISCALE Reddito prodotto dalle STP: - di lavoro autonomo, secondo lopinione pi diffusa, alcune interpretazioni del Fisco e il DDL in itinere in Parlamento; - dimpresa, atteso il silenzio della legge ed i principi generali della fiscalit delle imprese Obblighi: - fatturazione con iva, ritenuta dacconto e cassa previdenza - imputazione del reddito per trasparenza ai soci Le societ tra professionisti
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  • TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Le STP devono iscriversi alla Cassa di Previdenza di riferimento e versare il contributo integrativo (4%) addebitato ai clienti Multidisciplinari: tale importo va calcolato: - su tutti i corrispettivi rientranti nel volume daffari, secondo la Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti - sui soli corrispettivi rientranti nel volume daffari riferibile ai propri associati, per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri Il contributo soggettivo rimane a carico dei singoli professionisti in base al reddito loro imputato per trasparenza Le societ tra professionisti