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La Legge n. 240/2010 tra autonomia e centralizzazione Il quadro giuridico di riferimento Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo [email protected]

La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

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La Legge n. 240/2010

tra autonomia e centralizzazione

Il quadro giuridico di riferimento

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Università degli Studi di Bergamo

[email protected]

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Le fonti normative di riferimento

nel sistema universitario

Page 3: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

La complessità del sistema

E’ stato spesso segnalato come vi sia una notevole complessità

normativa in materia di disciplina del sistema universitario.

Esistono più fonti e di grado diverso che, spesso, si

sovrappongono e rendono difficile, in qualche caso,

l’interpretazione e applicazione delle fonti stesse.

A maggior ragione diviene indispensabile, all’indomani

dell’approvazione della legge n. 240/2010 che, a sua volta, rinvia al

Governo (che dovrà intervenire con decreti legislativi e

regolamenti) e al Ministro dell’istruzione, univ. e ricerca (che

interverrà con regolamenti ministeriali e atti amministrativi) la piena

attuazione delle disposizioni in essa contenuta, avviare una

riflessione sulla nuova disciplina.

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Art. 33 Cost., comma 6

Le istituzioni di alta cultura, università ed

accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti

autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Così facendo si è superata la concezione sottesa al Testo unico del

1933, a favore di un’autonomia ordinamentale, cioè a favore della

capacità di adottare norme che già di per sé formino un

ordinamento.

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Verso una riforma organica del sistema universitario?

La relazione al “ddl Gelmini” A.S. 1905, affermava che

“il disegno di legge, che si inserisce nel più vasto

progetto di revisione dell’assetto delle pubbliche

amministrazioni secondo principi di efficacia e di

efficienza, intende ridisegnare i tratti fondamentali del

sistema universitario, con l’obiettivo di adeguarlo alle

nuove istanze che provengono da una società in

costante sviluppo, anche in relazione all’ampliamento

dello spazio culturale e scientifico di riferimento”.

Page 6: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

La riforma della governance e il cammino

dell’autonomia universitaria

La riforma è stata avviata dalla legge 168/1989 ed è stata

successivamente scandita:

• dalla riforma degli ordinamenti didattici (legge 341/1990)

• dalla disciplina del sistema di diritto allo studio (legge 390/1991)

• dalle regole di programmazione del sistema (legge 245/1990)

Il disegno riformistico è poi proseguito con la:

• disciplina dell’autonomia finanziaria (legge 537/1993)

• disciplina dell’autonomia didattica (leggi Bassanini 59 e 127 del

1999 e Dm 509/99)

• revisione del sistema di reclutamento dei docenti (legge

210/1998)

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L. n. 240/2010, art. 1, comma 2

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo

33 e al Titolo V della parte II della Costituzione,

ciascuna Università opera ispirandosi a principi

di autonomia e di responsabilità.

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Autonomia

• normativa;

• organizzativa;

• finanziaria e contabile;

• didattica e scientifica.

Page 9: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

• Autonomia normativa: capacità di darsi un ordina-

mento mediante l'emanazione di norme (che hanno

la stessa efficacia delle norme emanate dallo Stato).

• STATUTI: manifestazioni primarie di autonomia

• REGOLAMENTI: manifestazioni

secondarie/attuative dell’autonomia primaria

• Autonomia organizzativa: indica l'indipendenza di

alcune figure soggettive rispetto ad altre figure

omogenee (Ministro).

Autonomia

Page 10: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

La L. n. 168/1989 riconosce alle Università autonomia:

Ø didattica

Ø scientifica

Ø organizzativa

Ø finanziaria e contabile

Ø ed anche la facoltà di dotarsi di propri ordinamenti

autonomi (statuti e regolamenti).

Dobbiamo ripartire dai principi della l. n. 168/1989

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L. n. 168/1989 (attuativa dell’art. 33 Cost.)

Art. 6 – Autonomia delle Università

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia

didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e

regolamenti. 2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della

Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino

espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

Page 12: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

3. Le università svolgono attività didattica e organiz-zano le relative strutture nel rispetto della libertà di

insegnamento dei docenti e dei principi generali

fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didat-tici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effet-tuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i

criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università

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L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scien-tifica e operano, per la realizzazione delle proprie

finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'auto-nomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria; b) possono partecipare a programmi di ricerca pro-mossi da amministrazioni dello Stato, da enti pub-blici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispet-to delle relative normative.

Page 14: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione,

organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministra-

tivi, finanziari e di gestione.

L. n. 168/1989 Art. 6 – Autonomia delle Università

Page 15: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

Università quale espressione

di «Autonomia funzionale»

• Si caratterizza cioè per una propria forma di autonomia sia

dall’amministrazione statale, sia dalle amministrazioni territoriali, cui

il legislatore può attribuire, trasferire o delegare sia l’esercizio di

funzioni di interesse generale, sia l’assolvimento di funzioni

amministrative. Questo tipo di autonomia si può anche intendere

quale complesso di situazioni giuridiche, riconosciute

dall’ordinamento ad una determinata comunità non territoriale

intorno a funzioni delimitate, allo scopo di garantire l’indipendenza

di quella comunità (nella forma dell’autoamministrazione) ed un

migliore esercizio della funzione.

• Vi è, in definitiva, una salvaguardia della “libertà” della collettività

di cui l’ente è esponenziale.

Page 16: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo

dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

L. n. 240 /2010, art. 2, comma 1

Page 17: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

Lo statuto universitario

nel sistema delle fonti

FONTE SPECIALE (detta criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi. Inoltre disciplina l'istitu-zione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio).

DA ESSO POSSONO SCATURIRE FONTI

PRIMARIE, SUBPRIMARIE E SECONDARIE;

Page 18: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

Regolamenti di Ateneo

Attuano, eseguono, le disposizioni statutarie

Esempi:

Regolamento generale d'Ateneo, Regolamento sulla

didattica, Regolamento sul reclutamento del personale

docente e ricercatore, Regolamento di amministrazione,

contabilità e finanza, Regolamenti interni d'ateneo e

delle singole strutture, sugli acquisti, sul trattamento dei

dati personali, sui dottorati, elettorale, ecc.

Page 19: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

La «separazione» fra politica

e amministrazione (D.Lgs. 165/2001)

• Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed

adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e

verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della

gestione agli indirizzi impartiti.

• Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti ammi-

nistrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso

l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa me-

diante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati

(art.4).

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Principio di separazione delle competenze

applicato alla L. n. 240/2010

Il modello configurato dalla legge n. 240 del 2010, con riferimento ai

rapporti tra gli organi di governo delle università, può

legittimamente definirsi di “interconnessione” e, in realtà, più che

di separazione, può ora parlarsi di una “differenziazione” di ruoli,

nell’ambito di un sistema, il quale, pur espressione di una logica

d'insieme che ne definisca gli elementi "portanti", consente

doverosamente la praticabilità di soluzioni operative differenziate in

relazione alle specifiche caratteristiche e ai peculiari scopi che ogni

singolo Ateneo può e deve prefigurarsi.

Page 22: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

Principio di distinzione/separazione

delle competenze

In sostanza, pur mantenendo i due “tradizionali” organi di governo

degli Atenei, si è posta l'esigenza di distinguerne "in modo netto"

le funzioni:

• al Senato Accademico è stato riservato il compito di

rappresentare le istanze scientifiche e accademiche

• il Consiglio di Amministrazione avrà il compito di definire le

linee di indirizzo per la pianificazione strategica dell'Ateneo nel

suo complesso e di assicurare una corretta e prudente

gestione ispirata agli interessi generali.

• Al Rettore, oltre alla legale rappresentanza dell’Ente, sono

attribuite funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento

delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del

perseguimento delle finalità dell‘Ateneo.

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Governance nella

L. n. 240/2010

• MODELLO STANDARD

• MODELLO “PERSONALIZZATO”: per le università che

abbiano conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio,

nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e

della ricerca, le quali possono sperimentare propri modelli

funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di

composizione e costituzione degli organi di governo e forme

sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su

base policentrica.

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Organi di governo

Organi ausiliari, di valutazione e controllo interno

Organi di gestione

Presiede, elegge, definisce gli obiettivi

Regola, verifica, dà indicazioni

Requisiti di dimensione o composizione

Legenda

Page 26: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

MODELLO “STANDARD”

Consiglio di Amministrazione

Senato Accademico

Il cd. primo livello della governance

• La riforma ha riservato al Senato Accademico, organo elettivo e

rappresentativo della comunità accademica, il compito di

rappresentare le istanze scientifiche e accademiche (avanza proposte e

pareri obbligatori in materia di didattica ricerca, servizi agli studenti,

approva il regolamento di ateneo e il codice etico, esprime parere sul

bilancio di previsione, annuale e triennale e c/consuntivo).

• Il Consiglio di Amministrazione, obbligatoriamente aperto anche a

membri esterni e nominato con criteri di “professionalità” è chiamato ad

assumere il compito di definire le linee di indirizzo per la pianificazione

strategica dell'Ateneo nel suo complesso e di assicurare una corretta e

prudente gestione finanziaria ispirata agli interessi generali.

• Le nuove modalità di designazione del CdA risultano volte ad attenuare

sia il principio di rappresentanza della comunità scientifica, sia il

principio di autogoverno.

Page 27: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

MODELLO “STANDARD” Rettore

Il ruolo del Rettore risulta rafforzato, divenendo, il

medesimo, organo centrale dell'intero processo

decisionale in una chiave non solo di indirizzo, ma

anche operativa e gestionale.

Il nuovo assetto di governance si basa su un nuovo

binomio Consiglio di Amministrazione-Rettore: il

primo, dotato di competenze gestionali; il secondo,

di derivazione accademica, competente per le scelte

strategiche.

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MODELLO “STANDARD” “Contrappesi”

• Previsione normativa del mandato unico per il Rettore, di

sei anni e non rinnovabile;

• Previsione del diritto del Senato Accademico di proporre al

corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del

Rettore stesso, dopo che siano trascorsi almeno due anni

dall'inizio del suo mandato. Tale strumento di garanzia,

attivabile dalla maggioranza di due terzi nei casi in cui il

Senato Accademico ritenga che l'operato del Rettore non sia

più corrispondente agli orientamenti del corpo elettorale che

lo ha espresso, costituisce un elemento che ancora lega il

Rettore alla comunità scientifica che lo ha eletto e che deve

continuativamente nutrire fiducia nel suo operato.

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MODELLO “STANDARD” Sistema di controllo

Il controllo viene svolto su di un duplice fronte:

• interno: tramite il Nucleo di Valutazione, ovvero un organo

interno all’Ateneo, i cui membri devono però essere in

prevalenza esterni, in raccordo con un livello.

• esterno e centralizzato: facente capo ad un’Agenzia

nazionale autonoma con personalità giuridica di diritto

pubblico (ANVUR), che ha la funzione di valutare la qualità

dei processi di gestione, formazione e ricerca delle

università, anche ai fini della distribuzione delle risorse.

Page 30: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna

Il cd. secondo livello della governance

• Individuazione nei nuovi Dipartimenti dell’unica sede

deputata a svolgere sia funzioni didattiche sia di

ricerca, cumulando le competenze attribuite prima

della riforma a Facoltà e Dipartimenti. Non solo, mai

Dipartimenti si riappropriano, di fatto, di una

centralità (unici organi di Ateneo dotati di

un’assemblea di tutti gli afferenti)

• Previsione della possibilità di istituire, tra più

Dipartimenti, “strutture di raccordo”, con funzioni di

coordinamento e razionalizzazione delle attività

didattiche e di gestione dei servizi comuni in numero

non superiore a dodici.

Page 31: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna

• Il Dipartimento si rapporta con il Consiglio di amministrazione

per quanto riguarda le scelte che impattano sull'allocazione

delle risorse, le quali risultano condizionate da una condivisione

a livello centrale (esempio, chiamata di nuovi docenti).

• Spettano inoltre al Dipartimento, o anche alle eventuali

“strutture di raccordo”, le principali decisioni in tema di didattica

e ricerca, dovendosi questo porre in relazione, in questo caso,

con il Senato Accademico, cui viene esplicitamente attribuita

una funzione di coordinamento con i dipartimenti e le strutture

di raccordo per la razionalizzazione dell’attività didattica.

Page 32: La Legge n. 240 tra autonomia e centralizzazione Il quadro

MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna –

Limiti dimensionali

A livello di governance, tali previsioni riguardano, in primo luogo,

gli organi collegiali:

• Consiglio di amministrazione: composto da un massimo di

undici membri, con un minimo di 2 o 3 consiglieri esterni

all’Ateneo (a seconda che la dimensione scelta sia minore o

uguale a 11 componenti).

Ne deriva che i nuovi Consigli avranno più dimensioni non più

decise autonomamente da ciascun Ateneo, ma

tendenzialmente molto più contenute e standardizzate.

• Senato Accademico: vengono imposti dei limiti numerici, in

funzione della dimensione dell’Ateneo, con un tetto massimo

di 35 membri (e una determinata composizione tra i suoi

membri).

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MODELLO “STANDARD” Semplificazione articolazione interna –

Limiti dimensionali

La riforma stabilisce anche la presenza di un numero

minimo di docenti afferenti a ciascun Dipartimento

(35 docenti per dipartimento per le università con

meno di mille docenti, 40 per quelle con almeno

mille) sulla base di "settori scientifico-disciplinari

omogenei".

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Bilanciamento tra autonomia e accentramento

In conclusione, sembra potersi affermare come nel

bilanciamento tra autonomia universitaria

(costituzionalmente garantita) e competenza statale

(intesa come spazi di intervento del legislatore

statale), la prima, anziché imporre un adeguamento

dei principi e dei metodi della legislazione, ne venga

condizionata in modo evidente.