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la legge sulla pesca la legge sulla pesca Provincia di Pisa Isp. F.Calamai L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 Gestione delle risorse idriche e Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque regolamentazione della pesca nelle acque interne” interne” POLIZIA PROVINCIALE 02/04/2011

La legge sulla pesca Provincia di Pisa Isp. F.Calamai L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque

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la legge sulla pescala legge sulla pescaProvincia di

Pisa

Isp. F.Calamai

L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 ““Gestione delle risorse idriche e regolamentazione Gestione delle risorse idriche e regolamentazione

della pesca nelle acque interne”della pesca nelle acque interne”

POLIZIA PROVINCIALE

02/04/2011

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le normative regionali sulla le normative regionali sulla pesca nelle acque internepesca nelle acque interne

- L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 - L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 ““Gestione delle risorse idriche e Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque regolamentazione della pesca nelle acque interne”interne”

- D.P.G.R. 22 agosto 2005, n.54/R - D.P.G.R. 22 agosto 2005, n.54/R ““Regolamento di attuazione della legge Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n.7 (Gestione delle regionale 3 gennaio 2005, n.7 (Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)”nelle acque interne)”

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la struttura della legge regionalela struttura della legge regionale

- Capo I- Capo IDisposizioni generali e organizzativeDisposizioni generali e organizzative(finalità della legge, definizione delle acque interne, competenze (finalità della legge, definizione delle acque interne, competenze degli Enti Locali)degli Enti Locali)- Capo IICapo IIProgrammazione e gestione degli interventiProgrammazione e gestione degli interventi(piani regionali e provinciali, assetto delle acque, impianti per la (piani regionali e provinciali, assetto delle acque, impianti per la pesca a pagamento, retoni)pesca a pagamento, retoni)- Capo IIICapo IIIDisciplina della pescaDisciplina della pesca(licenza di pesca, pesca professionale e dilettantistica, sanzioni e (licenza di pesca, pesca professionale e dilettantistica, sanzioni e vigilanza)vigilanza)- Capo IVCapo IVNorme finali e transitorieNorme finali e transitorie(argomenti disciplinati dal regolamento di attuazione)(argomenti disciplinati dal regolamento di attuazione)

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Le acque interneSono considerate acque interne (pubbliche)

quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici,

naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda in punto più

foraneo dell’altra (art.2 L.R.T. 7/05)

assetto (o classificazione) delle acque interne

ai fini della pesca Zone a salmonidi Zone a ciprinidi Zone di foce o salmastre

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le acque internele acque interne

Con il Piano Ittico Provinciale sono stati

individuati i punti foranei dei 5 corsi d’acqua di

competenza, anche con individuazione delle

coordinate Gauss-Boaga

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le acque internele acque interneCon il Piano Ittico Provinciale è stato revisionato l’elenco ufficiale dei corsi d’acqua esistenti nel territorio pisano ed effettuata una nuova classificazione delle acque, ai sensi dell’art.10 della L.R.T. 7/05.

L’attuale assetto delle acque interne è il seguente:assetto Km. %

Acque a Salmonidi

100,1 5,04

Acque a Ciprinidi 1699,0 85,48

Acque Salmastre 188,7 9,49

Tot. 1987,8Ad esempio per quanto riguarda il Fiume Arno la classificazione delle acque è la seguente: - Acque Salmastre: dalla foce (individuazione punti foranei) sino al Ponte del Villaggio CEP- Acque a Ciprinidi: dal Ponte del Villaggio CEP sino al confine di provincia

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La licenza di pescaArt.15 L.R.T. 7/05

Tipo A: durata annuale; € 50,00; per la pesca professionale o dilettantistica con gli attrezzi di tipo BTipo B: durata annuale; € 35,00; per la pesca dilettantistica con canna (anche con mulinello), tirlindana, mazzacchera, bilanciaTipo C: durata quindicinale; € 10,00; per la pesca con gli attrezzi di tipo BTipo D: durata giornaliera; € 1,00; per la pesca sportiva durante le gare (art.14 Reg.to 54/R/05)

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La licenza di pesca

Deve essere esibita congiuntamente a un documento di identitàGli effetti decorrono dal versamento della tassa di concessione

È costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento (Art.17 co.2 L.R.T.

7/05)

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La licenza di pescaÈ costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento (Art.17 co.2 L.R.T. 7/05)

Deve essere esibita congiuntamente a un documento di identitàGli effetti decorrono dal versamento della tassa di concessione

c/c postale n° 26730507

dati anagrafici del titolare

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Il regolamento di attuazioneE’ stato emanato con

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

22 agosto 2005, n. 54/RAi sensi dell’art.21 della L.R.T. 7/05 disciplina alcuni aspetti della legge determinanti ai fini del

controllo e della vigilanza, tanto è vero che le disposizioni della L.R. sono risultate applicabili

solo dall’entrata in vigore del regolamento (8/9/05)

In particolare disciplina:a) Modalità e mezzi consentiti per la pesca;b) Luoghi e tempi di pescac) Limiti di cattura della fauna itticaoltre alle zone di frega, alle zone a regolamento specifico, alle zone di protezione, ai campi di gara, alle tabellazioni, al recupero del novellame e ai prelievi scientifici

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Il regolamento di attuazioneMezzi consentiti (art.2 D.P.G.R. 54/R/05)

Zone a salmonidi

Zone a ciprinidi

Zone di foce o

salmastre

•Una sola canna con un solo amo•Esche artificiali corredate di uno o più ami•Moschiera e camoliera con non più di tre ami

Mezzi delle acque a salmonidiFino a tre canne (entro 10 mt.), ciascuna con non più di due ami MazzaccheraBilancia (max 1,5 mt. con maglia non inf. 10 mm.) – escluso a scorrere e nei canali meno di 6 mt.

o Mezzi delle acque a salmonidi e ciprinidio Tirlindana (max 3 ami)o Bilancia (max 5 mt. con maglia non inf. 10 mm.)

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Il regolamento di attuazionePeriodi di pesca (art.5 D.P.G.R. 54/R/05)

Zone a salmonidi

Zone a ciprinidi

Zone di foce o

salmastre

Da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto

Da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto

Nessuna limitazione di orario per la pesca:con mazzacchera, con canna a anguilla, pesce gatto, siluro, gambero

Nessuna limitazione di orario

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Il regolamento di attuazioneLimiti di cattura (art.6 D.P.G.R. 54/R/05 – all.

A)specie capi misure periodi vietati

anguilla cm. 30

barbo cm. 18

carpa cm. 35

dal 15/5 al 30/6

cefalo o muggine

cm. 20

cheppia 3 capi dal 1/5 al 30/6

luccio 5 capi cm. 40

dal 1/1 al 1/4

orata, ombrina 5 capi x specie

cm. 25

persico trota 6 capi cm. 30

dal 1/5 al 30/6

persico reale 5 capi cm. 20

dal 1/4 al 30/6

salmonidi 6 capi cm. 22

dal lunedì succ. alla 1^ dom. di Ottobre..

spigola 5 capi cm. 30

tinca cm. 30

dal 15/5 al 30/6

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Il regolamento di attuazioneUlteriori limitazioni e divieti (art.7 D.P.G.R.

54/R/05)co.1 - E’ vietato disporre reti a una distanza inferiore a mt.30 da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, da cascate, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti di corsi d’acqua

co. 2 lett. f) – E’ vietata la pesca con corrente elettrica

co. 2 lett. g) – E’ vietata la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano

co. 2 lett. i) – E’ vietata la pesca mediante ancorette a lancio e strappo

co. 3 – E’ vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi

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La vigilanza

la legge nazionale n.963963 del 19651965 tra gli incaricati della vigilanza prevede la

figura dell’agenteagente giurato giurato

la vigilanza sulla disposizioni della L.R.T. 7/05L.R.T. 7/05 è affidata agli

agenti dipendenti degli enti locali o dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di p.g., alle

guardie volontarieguardie volontarie delle associazioni di pescatoriassociazioni di pescatori, venatorie o ambientalisteambientaliste,

………

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Le sanzioni Si applicano le disposizioni della L. 689/81 e della L.R.T. 81/00, per cui il verbale dovrà contenere: data, ora e luogo dell’accertamento, generalità e qualifica del verbalizzante, generalità dell’autore della violazione, descrizione del fatto, indicazione delle norme ritenute violate, eventuali dichiarazioni del verbalizzato, avvenuta contestazione o motivi della mancata contestazione immediata, firma del/i verbalizzante/i, ecc. il trasgressore potrà avvalersi del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (doppio del minimo, 1/3 del massimo) entro 30 giorni il trasgressore potrà presentare scritti difensivi all’Autorità competente La competenza è attribuita alla Provincia nel cui territorio è accertata l’infrazione

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Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 1 – Pesca senza licenza – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00)

perché non effettuato il versamento o comunque scaduto nella sua validità

nel verbale deve essere citato anche l’art.6 L.R.T 6 L.R.T 54/8054/80 per il recupero da parte della Regione della tassa evasa

co. 2 – Pesca senza licenza perché dimenticata, ovvero non esibita – € 30,00 purché, entro 10 gg. venga dimostrato il possesso alla Provincia dove avvenuto l’illecito

nel verbale deve essere indicato chiaramente l’invito ad esibire la tassa regionale alla Provincia di Pisa entro 10 giornientro 10 giorni dalla contestazione

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Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 3 – Danno alla fauna ittica a causa di scarichi inquinanti – da € 300,00 a € 900,00 (oblazione € 300,00)

L’inquinamento deve essere provato e dimostrato solo da personale tecnicamente preposto a tale funzione (A.R.P.A.T). Se risulterà dimostrata la violazione al T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/06) sarà di seguito contestata la sanzione in interesse (oltre all’eventuale denuncia penale)

co. 4 – Immissione di pesci senza autorizzazione – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00) + da € 10,00 a € 20,00 per ciascun capo (oblazione € 6,67)

co. 5 – Violazione alle disposizioni sul commercio di fauna ittica di cui all’art. 18 L.R.T. 7/05 - da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00)

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Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 6 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. b) L.R.T. 7/05co.1 lett. b) L.R.T. 7/05 “luoghi e tempi per l’esercizio della pesca” – da € 30,00 a € 180,00 (oblazione € 60,00)

co. 7 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. c) L.R.T. 7/05co.1 lett. c) L.R.T. 7/05 “limiti di cattura della fauna ittica” – da € 10,00 a € 20,00 per ciascun capo (oblazione € 6,67)

co. 8 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. a) L.R.T. 7/05co.1 lett. a) L.R.T. 7/05 “modalità e mezzi consentiti per l’esercizio della pesca” – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00) – la sanzione è raddoppiata se i mezzi vietati sono usati per catturare specie vietate o pesci sotto misura

co. 9 – Violazione alle disposizioni sulle tabellazioni – da € 30,00 a € 180,00 (oblazione € 60,00)

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Il calendario della pesca dilettantistica nelle acque interne

della Provincia di Pisaè stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n°46 del 13/06/2006

Oltre a ricordare al pescatore alcune importanti disposizioni della legge regionale, quali la LICENZA DI PESCA, POSTO DI PESCA, MEZZI CONSENTITI, ORARIO DI PESCA, TEMPI DI DIVIETO E LIMITI DI CATTURA, LIMITAZIONI E DIVIETI, elenca: l’individuazione dei confini dei CAMPI DI GARA le ZONE DI FREGA i DIVIETI PARTICOLARI DI PESCA la ZONA DI PROTEZIONE del torrente ZAMBRA

Inoltre disciplina l’uso della TOPPA per la pesca al crognolo

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I retonisono denominati retoni le bilance con lato della

rete superiore a 5 metri (art.13 L.R.T. 7/05)Alla Provincia compete:

a) la rilevazione dei retoni già presenti sul territoriob) l’individuazione dei corsi d’acqua dove possono

essere installatic) le modalità di esercizio e le misure

Stato d’attuazione della normativa: Fu effettuato un censimento (settembre 92) da parte

della Polizia Provinciale E’ stato effettuato nel 2007-2008 un censimento ai

fini della redazione del Piano Ittico Provinciale, che ha evidenziato la presenza di 169 impianti fissi di pesca

Ai sensi del PIP le autorizzazioni vengono rilasciate dal Servizio Difesa Fauna della Provincia di Pisa

Entro 6 mesi dall’approvazione del PIP gli interessati dovranno presentare richiesta al competente ufficio

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La pesca professionale (art.16 L.R.T. 7/05)

È consentita: nei corpi idrici individuati dalla Provincia agli imprenditori ittici in possesso di licenza di tipo A (da € 50,00) con gli attrezzi stabiliti nel piano provinciale

Stato d’attuazione della normativa: i pescatori professionisti nella ns. Provincia sono

4-5 la regolamentazione dell’attività è prevista dal

Piano Ittico Provinciale i pescatori professionisti autorizzati prima

dell’approvazione del PIP sono in possesso di una Determinazione Dirigenziale che disciplina mezzi e modalità di pesca

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“Pescatori” stranieriDurante l’attività di vigilanza sulla pesca dilettantistica è possibile procedere al controllo di cittadini stranieri: comunitari (es. provenienza Romania) extracomunitari (es. provenienza Albania, Cina)Fermo restando l’obbligo della licenza di pesca ai sensi degli

artt.15 e 17 della L.R.T. (i quali prevedono che la pesca dilettantistica può

essere esercitata da chiunque sia in possesso di una delle licenze,

ovvero abbia provveduto al pagamento della tassa di concessione

regionale), è necessario ricordare che: per i cittadini comunitari è previsto il solo obbligo di

iscrizione all’anagrafe, per cui questi dovrebbero essere in possesso della carta d’identità

i cittadini extracomunitari dovrebbero essere in possesso del passaporto e del permesso di soggiorno

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Esercitazione

Il giorno 10 Gennaio 2009 alle ore 8:15, durante l’attività di vigilanza in località “Calambrone” (Pisa) sulla sponda dx dello Scolmatore si nota la presenza di una persona che, dopo aver tirato su dall’acqua un bertovello, ne controlla il contenuto e lo riposiziona in acqua; dopodiché effettua la stessa operazione per altri tre bertovelli, mettendo il pescato in una vasca di plastica.Si procede quindi al controllo del soggetto, il quale esibisce il versamento della tassa di concessione regionale dell’importo di euro 10,00 effettuato in data 15/11/08 e la carta d’identità n° AH 223366 (rilasciata a Pisa il 10/3/2008), dalla quale si rileva che trattasi del Sig. Rossi Giovanni, nato il 13/3/1970 a Pisa ed ivi residente in Via Venezia nr.80. Dalla verifica del contenitore di plastica emerge la presenza di n°5 anguille, tutte di misura superiore a cm.30

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Esercitazione

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Il coordinamento della Provincia

Rilascio della qualifica di Guardia Giurata ittica

è disciplinato dal Regolamento provinciale per il rilascio e per l’espletamento della qualifica di Guardia Particolare Giurata ittico-venatoria e Guardia Giurata Volontaria ittico-venatoria, approvato con D.C.P. 102/06

il quale stabilisce:

i requisiti per il riconoscimento della qualifica

la validità temporale del riconoscimento

le modalità di convalida del riconoscimento

le cause di sospensione e revoca del decreto

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Il coordinamento della ProvinciaIl Regolamento altresì:

stabilisce che la Provincia coordina l’attività della vigilanza volontaria tramite la Polizia Provinciale

ribadisce le qualifiche e le funzioni delle G.V.

detta i doveri delle G.V.

prestare servizio con diligenza e perizia

qualificarsi indossando la divisa dell’Associazione o il gilet fornito dalla Provincia

collaborare con la Polizia Provinciale e con gli altri Corpi addetti alla tutela dell’ambiente

registrare il proprio servizio mediante la teleprenotazione

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La teleprenotazioneE’ la registrazione preventiva del proprio servizio

tramite telefonata ad un numero verde (800 226692) Vi si accede digitando:

Un codice utente di 7 cifre

Una password di 3 cifre

Si registra il servizio digitando codici numerici:

1 per aprire il servizio 2 per chiuderlo

di sei cifre per indicare la data, es. 090411 per il 9/4/11

di quattro cifre per indicare l’ora, es 0730 per le 7:30

di tre cifre per indicare il distretto (area comprendente + C)

di tre cifre per indicare la zona dove si opererà

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La teleprenotazioneper le Guardie Ittico-Venatorie

Vi si accede come per la vigilanza venatoria digitando:

il codice utente di 7 cifre

la password di 3 cifre

Al momento della scelta attività

deve essere digitato il 5 (non è riferito dal messaggio)

Quindi:

1 per aprire il servizio 2 per chiuderlo

Poi la procedura è la stessa con l’indicazione della data,

dell’ora, del distretto e della zona

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La teleprenotazionealcuni esempi di codifiche dei tratti di fiumi

Distretto 101:

101 - Vecchiano (CANALI DI BONIFICA)

103 - Pisa (SCOLMATORE-NAVICELLI-FOSSA CHIARA-FOSSONE-F.NOVA)

111- Vecchiano-S.Giuliano T. (SERCHIO)

114 - Pisa-Cascina (ARNO)

Distretto 102:

201 - Calci (ZAMBRA)

218 - Vicopisano-Calcinaia (ARNO)

220 - Calcinaia-S.Maria a Monte (ARNO)

221 - Calcinaia-Pontedera (ARNO)