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la legge sulla pescala legge sulla pescaProvincia di
Pisa
Isp. F.Calamai
L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 ““Gestione delle risorse idriche e regolamentazione Gestione delle risorse idriche e regolamentazione
della pesca nelle acque interne”della pesca nelle acque interne”
POLIZIA PROVINCIALE
02/04/2011
le normative regionali sulla le normative regionali sulla pesca nelle acque internepesca nelle acque interne
- L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 - L.R.T. 3 gennaio 2005, n.7 ““Gestione delle risorse idriche e Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque regolamentazione della pesca nelle acque interne”interne”
- D.P.G.R. 22 agosto 2005, n.54/R - D.P.G.R. 22 agosto 2005, n.54/R ““Regolamento di attuazione della legge Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n.7 (Gestione delle regionale 3 gennaio 2005, n.7 (Gestione delle risorse idriche e regolamentazione della pesca risorse idriche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)”nelle acque interne)”
la struttura della legge regionalela struttura della legge regionale
- Capo I- Capo IDisposizioni generali e organizzativeDisposizioni generali e organizzative(finalità della legge, definizione delle acque interne, competenze (finalità della legge, definizione delle acque interne, competenze degli Enti Locali)degli Enti Locali)- Capo IICapo IIProgrammazione e gestione degli interventiProgrammazione e gestione degli interventi(piani regionali e provinciali, assetto delle acque, impianti per la (piani regionali e provinciali, assetto delle acque, impianti per la pesca a pagamento, retoni)pesca a pagamento, retoni)- Capo IIICapo IIIDisciplina della pescaDisciplina della pesca(licenza di pesca, pesca professionale e dilettantistica, sanzioni e (licenza di pesca, pesca professionale e dilettantistica, sanzioni e vigilanza)vigilanza)- Capo IVCapo IVNorme finali e transitorieNorme finali e transitorie(argomenti disciplinati dal regolamento di attuazione)(argomenti disciplinati dal regolamento di attuazione)
Le acque interneSono considerate acque interne (pubbliche)
quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici,
naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda in punto più
foraneo dell’altra (art.2 L.R.T. 7/05)
assetto (o classificazione) delle acque interne
ai fini della pesca Zone a salmonidi Zone a ciprinidi Zone di foce o salmastre
le acque internele acque interne
Con il Piano Ittico Provinciale sono stati
individuati i punti foranei dei 5 corsi d’acqua di
competenza, anche con individuazione delle
coordinate Gauss-Boaga
le acque internele acque interneCon il Piano Ittico Provinciale è stato revisionato l’elenco ufficiale dei corsi d’acqua esistenti nel territorio pisano ed effettuata una nuova classificazione delle acque, ai sensi dell’art.10 della L.R.T. 7/05.
L’attuale assetto delle acque interne è il seguente:assetto Km. %
Acque a Salmonidi
100,1 5,04
Acque a Ciprinidi 1699,0 85,48
Acque Salmastre 188,7 9,49
Tot. 1987,8Ad esempio per quanto riguarda il Fiume Arno la classificazione delle acque è la seguente: - Acque Salmastre: dalla foce (individuazione punti foranei) sino al Ponte del Villaggio CEP- Acque a Ciprinidi: dal Ponte del Villaggio CEP sino al confine di provincia
La licenza di pescaArt.15 L.R.T. 7/05
Tipo A: durata annuale; € 50,00; per la pesca professionale o dilettantistica con gli attrezzi di tipo BTipo B: durata annuale; € 35,00; per la pesca dilettantistica con canna (anche con mulinello), tirlindana, mazzacchera, bilanciaTipo C: durata quindicinale; € 10,00; per la pesca con gli attrezzi di tipo BTipo D: durata giornaliera; € 1,00; per la pesca sportiva durante le gare (art.14 Reg.to 54/R/05)
La licenza di pesca
Deve essere esibita congiuntamente a un documento di identitàGli effetti decorrono dal versamento della tassa di concessione
È costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento (Art.17 co.2 L.R.T.
7/05)
La licenza di pescaÈ costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento (Art.17 co.2 L.R.T. 7/05)
Deve essere esibita congiuntamente a un documento di identitàGli effetti decorrono dal versamento della tassa di concessione
c/c postale n° 26730507
dati anagrafici del titolare
Il regolamento di attuazioneE’ stato emanato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale
22 agosto 2005, n. 54/RAi sensi dell’art.21 della L.R.T. 7/05 disciplina alcuni aspetti della legge determinanti ai fini del
controllo e della vigilanza, tanto è vero che le disposizioni della L.R. sono risultate applicabili
solo dall’entrata in vigore del regolamento (8/9/05)
In particolare disciplina:a) Modalità e mezzi consentiti per la pesca;b) Luoghi e tempi di pescac) Limiti di cattura della fauna itticaoltre alle zone di frega, alle zone a regolamento specifico, alle zone di protezione, ai campi di gara, alle tabellazioni, al recupero del novellame e ai prelievi scientifici
Il regolamento di attuazioneMezzi consentiti (art.2 D.P.G.R. 54/R/05)
Zone a salmonidi
Zone a ciprinidi
Zone di foce o
salmastre
•Una sola canna con un solo amo•Esche artificiali corredate di uno o più ami•Moschiera e camoliera con non più di tre ami
Mezzi delle acque a salmonidiFino a tre canne (entro 10 mt.), ciascuna con non più di due ami MazzaccheraBilancia (max 1,5 mt. con maglia non inf. 10 mm.) – escluso a scorrere e nei canali meno di 6 mt.
o Mezzi delle acque a salmonidi e ciprinidio Tirlindana (max 3 ami)o Bilancia (max 5 mt. con maglia non inf. 10 mm.)
Il regolamento di attuazionePeriodi di pesca (art.5 D.P.G.R. 54/R/05)
Zone a salmonidi
Zone a ciprinidi
Zone di foce o
salmastre
Da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto
Da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto
Nessuna limitazione di orario per la pesca:con mazzacchera, con canna a anguilla, pesce gatto, siluro, gambero
Nessuna limitazione di orario
Il regolamento di attuazioneLimiti di cattura (art.6 D.P.G.R. 54/R/05 – all.
A)specie capi misure periodi vietati
anguilla cm. 30
barbo cm. 18
carpa cm. 35
dal 15/5 al 30/6
cefalo o muggine
cm. 20
cheppia 3 capi dal 1/5 al 30/6
luccio 5 capi cm. 40
dal 1/1 al 1/4
orata, ombrina 5 capi x specie
cm. 25
persico trota 6 capi cm. 30
dal 1/5 al 30/6
persico reale 5 capi cm. 20
dal 1/4 al 30/6
salmonidi 6 capi cm. 22
dal lunedì succ. alla 1^ dom. di Ottobre..
spigola 5 capi cm. 30
tinca cm. 30
dal 15/5 al 30/6
Il regolamento di attuazioneUlteriori limitazioni e divieti (art.7 D.P.G.R.
54/R/05)co.1 - E’ vietato disporre reti a una distanza inferiore a mt.30 da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, da cascate, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti di corsi d’acqua
co. 2 lett. f) – E’ vietata la pesca con corrente elettrica
co. 2 lett. g) – E’ vietata la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano
co. 2 lett. i) – E’ vietata la pesca mediante ancorette a lancio e strappo
co. 3 – E’ vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant’altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi
La vigilanza
la legge nazionale n.963963 del 19651965 tra gli incaricati della vigilanza prevede la
figura dell’agenteagente giurato giurato
la vigilanza sulla disposizioni della L.R.T. 7/05L.R.T. 7/05 è affidata agli
agenti dipendenti degli enti locali o dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di p.g., alle
guardie volontarieguardie volontarie delle associazioni di pescatoriassociazioni di pescatori, venatorie o ambientalisteambientaliste,
………
Le sanzioni Si applicano le disposizioni della L. 689/81 e della L.R.T. 81/00, per cui il verbale dovrà contenere: data, ora e luogo dell’accertamento, generalità e qualifica del verbalizzante, generalità dell’autore della violazione, descrizione del fatto, indicazione delle norme ritenute violate, eventuali dichiarazioni del verbalizzato, avvenuta contestazione o motivi della mancata contestazione immediata, firma del/i verbalizzante/i, ecc. il trasgressore potrà avvalersi del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (doppio del minimo, 1/3 del massimo) entro 30 giorni il trasgressore potrà presentare scritti difensivi all’Autorità competente La competenza è attribuita alla Provincia nel cui territorio è accertata l’infrazione
Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 1 – Pesca senza licenza – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00)
perché non effettuato il versamento o comunque scaduto nella sua validità
nel verbale deve essere citato anche l’art.6 L.R.T 6 L.R.T 54/8054/80 per il recupero da parte della Regione della tassa evasa
co. 2 – Pesca senza licenza perché dimenticata, ovvero non esibita – € 30,00 purché, entro 10 gg. venga dimostrato il possesso alla Provincia dove avvenuto l’illecito
nel verbale deve essere indicato chiaramente l’invito ad esibire la tassa regionale alla Provincia di Pisa entro 10 giornientro 10 giorni dalla contestazione
Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 3 – Danno alla fauna ittica a causa di scarichi inquinanti – da € 300,00 a € 900,00 (oblazione € 300,00)
L’inquinamento deve essere provato e dimostrato solo da personale tecnicamente preposto a tale funzione (A.R.P.A.T). Se risulterà dimostrata la violazione al T.U. Ambientale (D.Lgs. 152/06) sarà di seguito contestata la sanzione in interesse (oltre all’eventuale denuncia penale)
co. 4 – Immissione di pesci senza autorizzazione – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00) + da € 10,00 a € 20,00 per ciascun capo (oblazione € 6,67)
co. 5 – Violazione alle disposizioni sul commercio di fauna ittica di cui all’art. 18 L.R.T. 7/05 - da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00)
Le sanzioni - art.19 L.R.T. 7/05 co. 6 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. b) L.R.T. 7/05co.1 lett. b) L.R.T. 7/05 “luoghi e tempi per l’esercizio della pesca” – da € 30,00 a € 180,00 (oblazione € 60,00)
co. 7 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. c) L.R.T. 7/05co.1 lett. c) L.R.T. 7/05 “limiti di cattura della fauna ittica” – da € 10,00 a € 20,00 per ciascun capo (oblazione € 6,67)
co. 8 – Violazione alle disposizioni di cui all’art.21 21 co.1 lett. a) L.R.T. 7/05co.1 lett. a) L.R.T. 7/05 “modalità e mezzi consentiti per l’esercizio della pesca” – da € 80,00 a € 480,00 (oblazione € 160,00) – la sanzione è raddoppiata se i mezzi vietati sono usati per catturare specie vietate o pesci sotto misura
co. 9 – Violazione alle disposizioni sulle tabellazioni – da € 30,00 a € 180,00 (oblazione € 60,00)
Il calendario della pesca dilettantistica nelle acque interne
della Provincia di Pisaè stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n°46 del 13/06/2006
Oltre a ricordare al pescatore alcune importanti disposizioni della legge regionale, quali la LICENZA DI PESCA, POSTO DI PESCA, MEZZI CONSENTITI, ORARIO DI PESCA, TEMPI DI DIVIETO E LIMITI DI CATTURA, LIMITAZIONI E DIVIETI, elenca: l’individuazione dei confini dei CAMPI DI GARA le ZONE DI FREGA i DIVIETI PARTICOLARI DI PESCA la ZONA DI PROTEZIONE del torrente ZAMBRA
Inoltre disciplina l’uso della TOPPA per la pesca al crognolo
I retonisono denominati retoni le bilance con lato della
rete superiore a 5 metri (art.13 L.R.T. 7/05)Alla Provincia compete:
a) la rilevazione dei retoni già presenti sul territoriob) l’individuazione dei corsi d’acqua dove possono
essere installatic) le modalità di esercizio e le misure
Stato d’attuazione della normativa: Fu effettuato un censimento (settembre 92) da parte
della Polizia Provinciale E’ stato effettuato nel 2007-2008 un censimento ai
fini della redazione del Piano Ittico Provinciale, che ha evidenziato la presenza di 169 impianti fissi di pesca
Ai sensi del PIP le autorizzazioni vengono rilasciate dal Servizio Difesa Fauna della Provincia di Pisa
Entro 6 mesi dall’approvazione del PIP gli interessati dovranno presentare richiesta al competente ufficio
La pesca professionale (art.16 L.R.T. 7/05)
È consentita: nei corpi idrici individuati dalla Provincia agli imprenditori ittici in possesso di licenza di tipo A (da € 50,00) con gli attrezzi stabiliti nel piano provinciale
Stato d’attuazione della normativa: i pescatori professionisti nella ns. Provincia sono
4-5 la regolamentazione dell’attività è prevista dal
Piano Ittico Provinciale i pescatori professionisti autorizzati prima
dell’approvazione del PIP sono in possesso di una Determinazione Dirigenziale che disciplina mezzi e modalità di pesca
“Pescatori” stranieriDurante l’attività di vigilanza sulla pesca dilettantistica è possibile procedere al controllo di cittadini stranieri: comunitari (es. provenienza Romania) extracomunitari (es. provenienza Albania, Cina)Fermo restando l’obbligo della licenza di pesca ai sensi degli
artt.15 e 17 della L.R.T. (i quali prevedono che la pesca dilettantistica può
essere esercitata da chiunque sia in possesso di una delle licenze,
ovvero abbia provveduto al pagamento della tassa di concessione
regionale), è necessario ricordare che: per i cittadini comunitari è previsto il solo obbligo di
iscrizione all’anagrafe, per cui questi dovrebbero essere in possesso della carta d’identità
i cittadini extracomunitari dovrebbero essere in possesso del passaporto e del permesso di soggiorno
Esercitazione
Il giorno 10 Gennaio 2009 alle ore 8:15, durante l’attività di vigilanza in località “Calambrone” (Pisa) sulla sponda dx dello Scolmatore si nota la presenza di una persona che, dopo aver tirato su dall’acqua un bertovello, ne controlla il contenuto e lo riposiziona in acqua; dopodiché effettua la stessa operazione per altri tre bertovelli, mettendo il pescato in una vasca di plastica.Si procede quindi al controllo del soggetto, il quale esibisce il versamento della tassa di concessione regionale dell’importo di euro 10,00 effettuato in data 15/11/08 e la carta d’identità n° AH 223366 (rilasciata a Pisa il 10/3/2008), dalla quale si rileva che trattasi del Sig. Rossi Giovanni, nato il 13/3/1970 a Pisa ed ivi residente in Via Venezia nr.80. Dalla verifica del contenitore di plastica emerge la presenza di n°5 anguille, tutte di misura superiore a cm.30
Esercitazione
Il coordinamento della Provincia
Rilascio della qualifica di Guardia Giurata ittica
è disciplinato dal Regolamento provinciale per il rilascio e per l’espletamento della qualifica di Guardia Particolare Giurata ittico-venatoria e Guardia Giurata Volontaria ittico-venatoria, approvato con D.C.P. 102/06
il quale stabilisce:
i requisiti per il riconoscimento della qualifica
la validità temporale del riconoscimento
le modalità di convalida del riconoscimento
le cause di sospensione e revoca del decreto
Il coordinamento della ProvinciaIl Regolamento altresì:
stabilisce che la Provincia coordina l’attività della vigilanza volontaria tramite la Polizia Provinciale
ribadisce le qualifiche e le funzioni delle G.V.
detta i doveri delle G.V.
prestare servizio con diligenza e perizia
qualificarsi indossando la divisa dell’Associazione o il gilet fornito dalla Provincia
collaborare con la Polizia Provinciale e con gli altri Corpi addetti alla tutela dell’ambiente
registrare il proprio servizio mediante la teleprenotazione
La teleprenotazioneE’ la registrazione preventiva del proprio servizio
tramite telefonata ad un numero verde (800 226692) Vi si accede digitando:
Un codice utente di 7 cifre
Una password di 3 cifre
Si registra il servizio digitando codici numerici:
1 per aprire il servizio 2 per chiuderlo
di sei cifre per indicare la data, es. 090411 per il 9/4/11
di quattro cifre per indicare l’ora, es 0730 per le 7:30
di tre cifre per indicare il distretto (area comprendente + C)
di tre cifre per indicare la zona dove si opererà
La teleprenotazioneper le Guardie Ittico-Venatorie
Vi si accede come per la vigilanza venatoria digitando:
il codice utente di 7 cifre
la password di 3 cifre
Al momento della scelta attività
deve essere digitato il 5 (non è riferito dal messaggio)
Quindi:
1 per aprire il servizio 2 per chiuderlo
Poi la procedura è la stessa con l’indicazione della data,
dell’ora, del distretto e della zona
La teleprenotazionealcuni esempi di codifiche dei tratti di fiumi
Distretto 101:
101 - Vecchiano (CANALI DI BONIFICA)
103 - Pisa (SCOLMATORE-NAVICELLI-FOSSA CHIARA-FOSSONE-F.NOVA)
111- Vecchiano-S.Giuliano T. (SERCHIO)
114 - Pisa-Cascina (ARNO)
Distretto 102:
201 - Calci (ZAMBRA)
218 - Vicopisano-Calcinaia (ARNO)
220 - Calcinaia-S.Maria a Monte (ARNO)
221 - Calcinaia-Pontedera (ARNO)