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La legislazione in materia di immigrazione
in Italia
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO A.A. 2012/2013
Dott.ssa Avv. Antonella De BlasioDottore di Ricerca in Sociologia del Diritto
Dipartimento di Scienze Giuridiche Scuola di Giurisprudenza - Bologna
I. Disciplina dell’immigrazione Caratteri
a) Complessa e trasversale
b) Risponde ad istanze provenienti da attori sociali differenti
ELETTORATOOPINIONE PUBBLICA
PARTITI POLITICI
SINDACATI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIAATTORI
TRANSNAZIONALI
LEGISLATORE
MONDO CATTOLICO
LOBBY (ORDINI,
ASSOCIAZIONI, ONG)
Risultato Disciplina
a) Poco organica
b) Poco coerente a) rispetto agli intenti dichiarati
b) al suo interno
Disciplina dell’immigrazione
a) Le Fonti comunitarie
b) La Costituzione italiana
c) La Legislazione nazionale in materia
d) La Legislazione regionale in materia
a) Le Fonti comunitarie
UE in materia di immigrazione
1) Protezione internazionale
2) Controllo delle frontiere
a) Politica dei visti
b) Contrasto immigrazione irregolare
Trattato di Lisbona
Con il Trattato di Lisbona (2007 – 2009)
competenza dell’UE in materia di immigrazione• Da norme minime • A politica comune
Ma l’UE lascia agli stati la competenza esclusiva nel decidere le quote di stranieri
Che possono fare ingresso nei rispettivi territori
b) La Costituzione italiana
Diverse disposizioni
1) Diritto Asilo (art. 10 c. 3)
2) Diritto all’istruzione (artt. 30, 33, 34)
3) Diritto all’assistenza sanitaria (art. 32)
c) la legislazione nazionale in materia di immigrazione
Le tappe della legislazione
• 1990 Legge Martelli (L. 28 febbraio 1990, n. 39)
• 1998 Legge Turco Napolitano (L. 6 marzo 1998 n. 40)
• 2002 Legge Bossi-Fini (L. 30 Luglio 2002 n. 189) e successive modifiche
Altri interventi normativi• 2008 Pacchetto Sicurezza (L.125/2008 e L. 94/2009)
Recentemente• 2011 L. 129/2011 Recepimento della Direttiva
Rimpatri• 2011 D.P.R. 179/2011 Accordo di integrazione
straniero – stato• 2012 D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 108 recepimento
della Direttiva europea 2009/50/CE ha introdotto un nuovo permesso di soggiorno (carta blu UE)
• 2012 D. Lgs. 16 luglio 2012 , n. 109 Recepimento della Direttiva 2009/52/CE che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e‘ irregolare.
Oggi …
La materia dell’immigrazione in Italia è disciplinata da:
TU Immigrazione D.lgs. 286/1998 e successive modifiche
+ Regolamento di attuazioneDPR 394/1999 modificato dal DPR
334/2004e
singole legislazioni regionali
Gli obiettivi
1. Programmazione flussi ingresso per lavoro
2. Sostegno ai percorsi di integrazione per migranti regolarmente soggiornanti in Italia
(Carta Soggiorno, ricongiungimenti familiari, obbligo scolastico, sanità, ecc.)
3. Contrasto dell’immigrazione irregolare
Obiettivo 1Programmazione flussi d’ingresso
• Documento programmatico triennale
• Decreto annuale
Il decreto flussi del 2010 (98.080)
L’ingresso per lavoroSempre nell’ambito delle quote previste
dal
Decreto flussi:
a) Chiamata nominativa
b) Chiamata numerica
La c.d. Legge Turco Napolitano prevedeva
a) Sponsor – ABOLITO DALLA 189/2002
Altre modifiche introdotte dalla c.d. Bossi Fini
• Decreto flussi diviene facoltativo
• Introduzione del CONTRATTO DI SOGGIORNO per motivi di lavoro
Contratto di soggiorno
• Definizione• Garanzie del datore di lavoro
– Alloggio– Spese per il rimpatrio
• Abolizione? No!
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.4773 del 28 novembre 2011
Le intenzioni manifeste del legislatore
Regolarità dei flussi migratori
Le intenzioni latenti del legislatore
Concezione irrealistica del mercato del lavoro
Condizioni gravose per il datore di lavoro
decreto flussi diviene una “sanatoria mascherata”
Effetti perversi della normativa
Migrante è obbligato ad un periodo di
Irregolarità:
possibili
violazioni amministrative (es. lavoro nero)
reati (es. falsificazione di documenti)
I numeri degli “irregolari”
60%20%
13%7%
overstayers
entrati sottraendosi aicontrolli
sbarchi
altro
Ingresso stranieri in Italia per lavoro
DOPPIO BINARIOA) PROGRAMMAZIONE FLUSSI
B) LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI
a) art. 27b) art. 27 quater (*)
Carta BLU UE (*)
Novità: introdotta dal
D. Lgs. 28 giugno 2012 n. 108
che ha recepito la direttiva europea 2009/50/CE
Chi sono i lavoratori altamente qualificati?Professioni ai livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”
(http://cp2011.istat.it)• 1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
1.1 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende
• 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
2.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.3 - Specialisti nelle scienze della vita
2.4 - Specialisti della salute
2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca
• 3 - PROFESSIONI TECNICHE
3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.3 - Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
Obiettivo 2Accordo di integrazione (art. 4 bis TU)
Novità!
a) Definizione di integrazione
b) Accordo di integrazione
a) Definizione di integrazione:processo…
Convivenza
Valori costituzionali
Reciproco impegno di partecipazione
b) Accordo di integrazione
Condizione per il rilascio PdS
Funzionamento crediti
Conseguenze perdita dei crediti
Chi deve sottoscriverloStraniero che entra per la prima volta sul
territorio nazionale
Età non inferiore a 16 anni
Soggetti esclusi
Obblighi bilaterali
Impegni assunti
a) dallo straniero
b) dallo Stato
Impegni assunti dallo straniero
1. livello adeguato di conoscenza della lingua italiana livello A2
2. sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e del funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
3. sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
4. adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.
5. adesione alla Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione (v. Decreto Ministro dell'interno del 23 aprile 2007) e rispetto dei principi in essa contenuti
Impegni assunti dallo Stato
1. assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione.
2. sostenere il processo di integrazione dello straniero e assicurargli la formazione civica e un adeguato sostegno all’informazione sulla vita in Italia.
(5-10 ore di formazione tramite supporti multimediali)
Come funziona il meccanismo dei crediti
Monte ore iniziale 16 crediti crediti sottratti se
a) Mancata partecipazione formazione gratuita (-15)b) Mancata iscrizione a scuola dei figli minori (perdita
di tutti i crediti)c) Illeciti amministrativi, tributari, penali (condanne
anche non definitive) o misure di sicurezza Crediti incrementati se
a) Acquisizione det. Conoscenze (lingua, cultura, ecc)b) Svolgimento di alcune attività (formazione/titoli
studio, locazione/ acquisto abitazione, volontariato)
Durata accordo 2 anni (+1)
Un mese prima scadenza: verifica creditiSe >= 30 estinzioneSe > 0 < 30 rinnovo 1 annoSe < 0 risoluzione e revoca/mancato rinnovo
del PdS + espulsione
Obiettivo 3Contrasto dell’immigrazione
irregolare
a) Rafforzamento misure di respingimento alla frontiera
b) Espulsioni degli stranieri irregolari e clandestini
c) Istituzione Cpta (Centri di Permanenza Temporanea e “Accoglienza”) oggi CIE (centri Identificazione e Espulsione)
a) Controllo frontiere e respingimento
Art. 10: respingimento frontiera: straniero che a) si presenta alla frontiera senza i requisiti b) si sottrae ai controlli alla frontiera e viene fermato
all’ingresso o subito dopoc) nella prima ipotesi venga ammesso
temporaneamente per il soccorso Responsabilità del vettore Eccezioni al respingimento: • asilo politico • protezione umanitaria
b) Espulsioni degli stranieri irregolari e clandestini
Esistono 2 tipi di espulsioni:
• Disposte dal giudice (artt. 15 e 16 e 10 bis TU)
• Disposte dal Governo o dall’autorità amministrativa (art. 13 TU)
Espulsioni amministrative1. Ministero Interno
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
2. Prefetto Straniero
a) è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera
b) si è trattenuto – senza aver richiesto il PdS– ovvero il PdS è stato revocato o annullato o– è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo
c) Appartiene alle categorie di soggetti socialmente pericolosi (art.1 l. 1423/1956)
Persone socialmente pericolose1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivonoabitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi,sulla base di elementi di fatto, che sono dediti allacommissione di reati che offendono o mettono in pericolol'integrità fisica o morale dei minorenni, lasanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
L’esecuzione delle espulsioni
L. 40/98• intimazione a lasciare il
territorio italiano (15 gg)• Hp +gravi:
accompagnamento frontiera
• In alcuni casi: trattenimento Cpta
• Tempo massimo detenzione 30gg
L. 189/02• Sempre
accompagnamento alla frontiera
• In molti casi: trattenimento Cpta
• Tempo massimo detenzione 60gg
c) la detenzione amministrativa
• E’ il carcere senza reato (contestata allo straniero una violazione amministrativa)E’ il carcere senza le garanzie del carcere(all’interno del carcere vige l’ordinamento
penitenziario)• E’ il carcere dove è massima ladiscrezionalità degli operatori che vi operano e minima la certezza del diritto
Violazione dei diritti dei migranti nei Cpt (denunce di Amnesty e Msf)
• L'assistenza medica inadeguata
• In particolare, molto frequente è l'eccessiva prescrizione di sedativi e tranquillanti o la somministrazione a loro insaputa
• frequentissimi, tra i detenuti, i casi di autolesionismo
• Prevista dal ministero la redazione di un regolamento interno redatto da pochi centri
• Esiste una "carta dei diritti e dei doveri" consegnata ai detenuti all'ingresso nei centri tuttavia– Spesso non tradotta nelle lingue dei detenuti– Mancanza di un adeguato servizio di informazione
legale– alta discrezionalità operatori del centro
• Difficilmente i migranti sono informati della possibilità di richiedere asilo politico
La difficoltà/impossibiltà di accedere ai centri
• difficoltà di essere ammessi dentro le strutture per – parlamentari– rappresentanti di Ong– avvocati – giornalisti (di fatto mai ammessi)
Importante la Circolare Ministero Interno n.1305 del 1 aprile 2011
Dopo l’ex Cpt(a)?
• Se non si riusciva ad espellere lo straniero
rimesso in libertà con un ordine di
allontanamento entro 5 gg dal territorio
Nazionale
Quello che lo Stato non era riuscito a fare in
60 gg lo avrebbe dovuto fare lo straniero in 5 gg
La legge 94/2009
1. Reato immigrazione clandestina
2. Nuova denominazione CPT(A) ora CIE
3. Aumento detenzione amministrativa fino a 6 mesi
4. Cade nel nulla la proposta di abolire il divieto di denuncia medici
Reato di “Clandestinità”
Art. 10 bis – Reato di ingresso e soggiorno illegalea) Natura reato: contravvenzionaleb) Due condotte tipiche
- ingresso- trattenimento (assenza di un termine per adempiere)
c) Pena ammenda 5.000-10.000 € (non ammessa oblazione)Art 62 bis - giudice (GdP) può sostituirla con espulsione
Ratio della normativaEspellere lo straniero irregolare
ma perché usare strumento penale quando già esiste espulsione amministrativa (Art. 13 TU)?
a) esigenze di natura simbolica
b) “adeguamento” Direttiva 2008/115/CE norme e procedure comuni applicabili al rimpatrio di cittadini di stati terzi
L’intervento dell’UE in materia di espulsioni e trattenimento
DIRETTIVA 2008/115/CE
“Direttiva Rimpatri”
Direttiva 2008/115/CEPunti salienti della Direttiva1. Prediligere il rimpatrio volontario2. Valutazione caso per caso ai fini dell’espulsione3. Norme a tutela i cittadini stranieri (garanzie prima del
rimpatrio: mantenimento dell’unità familiare, erogazione di prestazioni sanitarie d’urgenza, accesso al sistema educativo di base per i minori, obbligo di tener conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili)
4. Trattenimento CIE ai fini espulsione come extrema ratio e tempo strettamente necessario
5. Assoluto divieto di detenzione del cittadino straniero per il solo fatto dell’irregolarità SALVO che non abbia commesso un REATO
Recepimento della Direttiva
• Direttive necessitano di un atto di recepimento
• UE concede un termine (in questo caso 24/12/2010)
Scadenza se mancato recepimento:A) procedura infrazione – obbligo adeguamento B) problemi interpretativi – incompatibilità tra norme
In Italia
PROCEDURA INFRAZIONE
emanazione di una legge per adeguarsi al contenuto della direttiva
l.129/2011
A) PROCEDURA INFRAZIONE
INCOMPATIBILITA’ dell’INTERA disciplina delle ESPULSIONI AMMINISTRATIVE
Necessario adeguamento del TU
D.L. 23 giugno 2011, n. 89
Convertito in l. 2 agosto 2011 n. 129
COME FUNZIONA OGGI Espulsione amministrativa
2 IPOTESI
A) MINISTERO INTERNO
B) PREFETTO
Espulsione disposta dal MINISTERO INTERNO
a) comunicazione PCM e ME
b) motivi di ordine pubblico o sicurezza Stato
c) discrezionalità
Espulsione disposta dal PREFETTO
CASO PER CASO
a) Ingresso sottraendosi controlli
b) Trattenimento in assenza di
comunicazione presenza• Mancata richiesta PdS• PdS annullato, revocato, scaduto (da + 60
gg) e non chiesto rinnovo
c) Persona socialmente pericolosa l. 1423/1956
Casi particolari
Verso lo straniero • ha esercitato il ricongiungimento
o art.29 TU• ricongiunto
Si tiene conto:
a) vincoli familiari
b) durata soggiorno
c) legami con il Paese d’origine
Casi di inespellibilitàART. 19 TU immigrazione
A) chiunque verso Stato in cui rischio di persecuzione per razza, sesso, religione, etc.
B) soggetti particolaria) minori (salvo a seguito genitori)b) pds CE per soggiornanti di lungo periodoc) stranieri conviventi parenti 2° o coniuged) donne in gravidanza o nei 6 mesi
successivi nascitaC) modalità particolari nell’espulsione di categorie “deboli” (disabili, anziani,minori, vittime di violenza, genitori
single di figli minori)
Come avviene l’espulsione?I. DISPOSTA
In ogni caso con
Decreto motivato IMMEDIATAMENTE esecutivo
II. ESEGUITA
L’esecuzione spetta al
QUESTORE
Esecuzione espulsione
1) ACCOMPAGNAMENTO alla FRONTIERA a mezzo forza pubblica
2) Possibilità richiesta TERMINE
(eventualmente Programmi rimpatrio assisitito)
Richiesta TERMINE per partenza volontaria
Richiesta dello straniero (scheda informativa rilasciata questura)
valutazione del prefetto – eventuale concessione
Intimazione alla partenza
7 gg > t< 30 ggPossibile proroga in relazione a
Durata soggiornoMinori scuola obbligo e/o altri legami sociali e familiariAdesione a programmi rimpatrio assistito
Condizioni per concessione termine
a. Risorse economiche (fonti lecite, importo proporzionato termine)
b. Predisposizione di una o più misure (questore)a. Consegna documento
b. Obbligo dimora
c. Obbligo presentazione ufficio forza pubblica
Provvedimento motivato convalidato G.di Pace
Violazione misure: 3.000 > multa < 18.000 €
ACCOMPAGNAMENTO alla FRONTIERA
a) Espulsione M.I. o persone pericoloseb) Rischio di fuga (*)c) Domanda PdS respinta
a) Infondatab) Fraudolenta
d) Inosservanza termine per partenza volontariae) Violazione misure imposte dal Questore allo
straniero (**)f) Espulsione collegata ad un reato g) Mancata richiesta del termine
Rischio di fuga (*)Presenti una o + delle seguenti circostanze:
i. Assenza documenti identità
ii. Assenza documentazione alloggio
iii. C.d. alias
iv. Inosservanza termine partenza volontaria, reingresso, violazione art. 14 TU
v. Violazione misure imposte dal Questore allo straniero (**)
Valutazione del Prefetto del pericolo
caso per caso
Misure imposte dal Questore allo straniero (**)
a. Consegna documento
b. Obbligo dimora
c. Obbligo presentazione ufficio forza pubblica
NEW: QUESTE MISURE DA AGOSTO 2011 POSSONO SOSTITUIRE IL TRATTENIMENTO NEI CIE!!!
Rimpatrio volontario assistito
AIUTO LOGISTICO E FINANZIARIO
Consente rimpatrio in mancanza di risorse economiche
Fasi:
A) pre – partenza
B) organizzazione viaggio
C) arrivo
D) Reintegrazione paese origine
Categorie per i programmi di rimpatrio assistito
A) categorie “deboli” (disabili, anziani,minori, donne single di figli minori, senza tetto) art. 19 c.2 bis TU
B) alcune categorie particolaria) titolari protezione rinunciatari/denegatib) mancato rinnovo pds o psd attesa occupazione in scadenzac) pds temporaneo
C) altri stranieri PURCHE’– NON abbiano già beneficiato del programma– NON rientrino nei casi in cui è obbligatorio accompagnamento
frontiera– NON abbiano ricevuto un’espulsione collegata ad un reato
Adesione al programma per lo straniero Irregolare
SOSPENDE EFFICACIA DI TUTTI PROVVEDIMENTI di ALLONTANAMENTO
Salvo se in corso trattenimento CIEE
Determina NON LUOGO A PROCEDERE per art. 10 bis TU
Sottrazione al programma
Espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera
Art. 14 TU: modifiche disciplina CIESe situazioni transitorie ostacolano
espulsione
Questore dispone trattenimento nel CIE
a) rischio di fugab) altre esigenze relative a
• necessità soccorso• necessità di accertamenti identità• necessità di acquisizione documenti viaggio• mancanza vettore
Novità: il trattenimento può essere sostituito da…
Se straniero dispone di documento e non è soggetto pericolosoQuestore può disporre:
• Consegna documento• Obbligo dimora• Obbligo presentazione ufficio forza pubblica
Violazione misure: 3.000 > multa < 18.000 €
Convalida
TRATTENIMENTO o LE MISURE SOSTITUTIVE
DEVONO ESSERE
CONVALIDATE DA UN GIUDICE ENTRO 48 H
perché RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE
Tempi del trattenimento
DIR 2008/115 prevede
“allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi (…): il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, cioè non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere quanto più breve possibile”.
Attualmente: durata trattenimento
TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO
Più precisamente 30 gg + 30 gg se difficoltà (identità/documenti
(#) )se permangono difficoltà (#) + 60 gg se persistono condizioni (#) + 60 gg
TOT: massimo 180 gg = 6 mesi
Ma se non è stato possibile allontanamento nonostante ogni ragionevole sforzo a causa
Mancata cooperazione straniero Ritardi ottenimento documenti dai Paesi terzi
Di volta in volta + 60 gg fino max ulteriori 12 mesi
TOT
massimo 6 mesi + 12 mesi
=
1 anno e ½!
Se non si riesce ad espellere lo straniero?
ORDINE ALLONTANAMENTO DEL QUESTORE entro 7 gg
Violazione ordine multa
a) 10.000-20.000 € se accompagnamento frontiera o sottrazione programma rimpatrio
b) 6.000-15.000 € se concessione termine
Prima del 2011
Violazione ordine questore CARCERE da 1 a 4 anni!