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La normativa antincendio per le attività ricettive (Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & break- fast, dormitori, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.) Dott. Ing. Mauro Malizia Dirigente dei Vigili del Fuoco Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l’utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.

La normativa antincendio per le attività ricettive normativa Antincendio per le attività... · − Piano straordinario - D.M. 16 marzo 2012 Proroghe (legge di bilancio 2018) - Scia

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La normativa antincendio per le attività ricettive

(Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & break-

fast, dormitori, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

Dott. Ing. Mauro Malizia Dirigente dei Vigili del Fuoco

Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l’utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 1

ARGOMENTI

Premesse - le procedure di prevenzione incendi

Le attività ricettive - principali norme

− D.M. 9 aprile 1994 & DM 6/10/2003

− D.M. 14 luglio 2015

− Piano straordinario - D.M. 16 marzo 2012

Proroghe (legge di bilancio 2018) - Scia parziale

Cenni sul codice di prevenzione incendi e RTV alberghi

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Alberghi e prevenzione incendi 2

PREMESSE - LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle procedure di prevenzione incendi sono stabilite dall’art. 16 del D.Lgs n. 139/2006 (mod. dal D.Lgs n. 97/2017).

Le procedure riguardano le c.d. “attività sog-gette”, quelle ritenute più pericolose e attual-mente individuate con il D.P.R. n. 151/2011.

I responsabili delle attività soggette sono tenuti ad avviare tali procedure (per attività nuove o in caso di modifica) presso i co-mandi competenti per territorio.

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Alberghi e prevenzione incendi 3

ATTI "DEFINITIVI"

Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

Sugli atti "definitivi" non è possibile op-porsi con il ricorso amministrativo ordi-nario (“in opposizione” o “gerarchico”).

È possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica oppure il ricorso giurisdizionale al TAR.

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Alberghi e prevenzione incendi 4

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI (D.P.R. 1/8/2011, n. 151, entrato in vigore il 7/10/2011).

− Tiene conto dell’art.16 co. 1.(1) del D.Lgs n. 139/2006.

− Tiene conto delle esigenze di semplificazione amministrativa.

− Tiene conto della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n. 160.

− Tiene conto dell'introduzione della SCIA(2). 1 L’art. 16 co. 1 del D.Lgs n. 139/2006 prevede l’individuazione di attività soggette a controllo VVF, da emanarsi

con dPR a norma dell'art. 17, co. 1, L. 23/8/1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il CCTS-PI. 2 Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall’art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 come sostituito con

art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 5

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Con il vecchio regolamento non era prevista nessuna differenza negli adempimenti per le “attività soggette” (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità tem-porale del CPI.

Il nuovo regolamento aggiorna l'elenco delle “attività soggette” (80 attività) intro-ducendo il "principio di proporzionalità", individuando 3 catego-rie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione, complessità.

Per ogni categoria sono previste procedure differenziate, più semplici delle precedenti, in particolare per le attività di cat. A/B.

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Alberghi e prevenzione incendi 6

PROCEDIMENTI DIFFERENZIATI

Categoria A: - No Esame progetto; - Sopralluogo a campione (a richiesta rilascio vvt).

Categoria B: - Esame progetto; - Sopralluogo a campione (a richiesta rilascio vvt).

Categoria C: - Esame progetto; - Sopralluogo obbligatorio (rilascio “CPI”).

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Alberghi e prevenzione incendi 7

INTRODUZIONE DELLA SCIA - Art. 19 della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m. (come sostituito con art. 49 co. 4 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge 30/ 7/2010 n. 122).

Ogni atto di autorizzazione, licenza, conces-sione, permesso o nulla osta comunque de-nominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni/attestazioni/asse-verazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati.

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, l’interes-sato conformi alla normativa entro un termine fissato (≥ 30 gg).

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Alberghi e prevenzione incendi 8

MAGGIORI RESPONSABILITÀ DI TITOLARI E PROFESSIONISTI

Nuovo regolamento di prevenzione incendi:

Fondamentale differenza tra nuovo regolamento e precedenti è la maggiore responsabilità in capo ai cittadini, in particolare ai professionisti.

Il professionista “asseveratore” o “certificatore” e i titolari si assumono le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

Semplificazione, meno ingerenza dello Stato, facilità per i cittadini

Maggiori responsabilità dei titolari e dei professionisti

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Alberghi e prevenzione incendi 9

TECNICO ABILITATO E PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Come previsto dal D.M. 7/8/2012, al fine di una mag-giore semplicità e controllo, è indicata esplicitamente la qualifica professionale per la firma.(3)

− Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo pro-fessionale, che opera nell'ambito delle proprie com-petenze;

− Professionista antincendio: professionista iscritto in albo pro-fessionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

3 Tecnico abilitato o professionista antincendio come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c del D.M. 7/8/2012.

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Alberghi e prevenzione incendi 10

PROCEDURE DEL D.P.R. N. 151/2011

Procedura Cate-gorie

DPR n. 151/2011

DM 7/8/2012

Valutazione del progetto B/C art. 3 art. 3

SCIA A/B/C art. 4 art. 4

Attestazione di rinnovo A/B/C art. 5 art. 5

Deroga A/B/C art. 7 art. 6

Nulla osta di fattibilità B/C art. 8 art. 7

Verifica in corso d'opera A/B/C art. 9 art. 8

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Alberghi e prevenzione incendi 11

ATTIVITÀ RICETTIVE

Nel testo per brevità si farà riferimento a “alberghi” e “campeggi”

ALBERGHI (e simili): Attività ricettive turistico-alberghiere: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turi-stico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, al-loggi agrituristici, ostelli gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie e simili.

CAMPEGGI (e simili): Strutture turistico-ricettive in aria aperta: campeggi, villaggi-turistici e simili.

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Alberghi e prevenzione incendi 12

ATTIVITÀ RICETTIVE E REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, gli “alberghi” e simili sono ricompresi al p.to 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività in precedenza non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

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Alberghi e prevenzione incendi 13

ATTIVITÀ N. 66 DELL’ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N. ATTIVITÀ CATEGORIA A B C

66

Alberghi, pensioni, motel, vil-laggi albergo, residenze turi-stico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituri-stici, ostelli per la gioventù, ri-fugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-tu-ristici, ecc.) con capacità ricet-tiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turi-stico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, vil-laggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

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Alberghi e prevenzione incendi 14

ALBERGHI - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA

Lettera circolare M.I. prot. n. 27030/4122 del 21/10/1974 “Classificazione di alberghi e pensioni al n. 94 dell'elenco allegato al Decreto Intermini-steriale n. 1973 del 27 settembre 1965”

Erano indicate alcune misure di prevenzione incendi per la co-struzione e l’adeguamento degli alberghi.

Tuttavia le misure si rivelarono poco applicabili per gli alberghi esistenti.

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Alberghi e prevenzione incendi 15

… segue

Successivamente con la legge n. 406 del 18 luglio 1980 furono stabilite nuove disposizioni di prevenzione incendi per le strut-ture esistenti da adottare ai fini dell’esercizio dell’attività;

Quindi, con la legge n. 818 del 7 dicembre 1984 tali disposizioni furono mantenute come misure più urgenti ed essenziali ai fini del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

Il 22/12/1986 il Consiglio europeo adottò la raccomandazione 86/666/CEE per la protezione antincendio degli alberghi esistenti.

Solo molto tempo dopo tale raccomandazione fu recepita in Italia con DM 9/4/1994.

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Alberghi e prevenzione incendi 16

NORME VIGENTI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE

Disposizioni di prevenzione incendi in vigore:

D.P.R. n. 151/2011: “Alberghi” > 25 p.l. e “Campeggi” > 400 per-sone sono “attività soggette” a controllo VVF (att. n. 66).

D.M. 9/4/1994 (coord. con DM 6/10/2003): “Alberghi” fino a/ol-tre 25 p.l. (nuovi e esistenti al 26/4/1994).

D.M. 14/7/2015: “Alberghi” tra 25÷50 p.l. (esistenti al 23/8/2015).

D.M. 9/8/2016: “RTV Alberghi” del Codice P.I. - riguarda att. n. 66 del DPR n. 151/2011 esclusi rifugi alpini e “campeggi”.

D.M. 28/2/2014: “Campeggi” > 400 pers. (nuovi e esistenti al 13/4/2014).

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Alberghi e prevenzione incendi 17

… segue

Disposizioni in vigore relative alle proroghe dei termini:

Legge 27/12/2017, n. 205 (legge Bilancio 2018): art. 1, co. 1122, lett. i) proroga adeguamento al 30/6/2019 per “alberghi” esistenti.

D.M. 16/3/2012: Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per “Alberghi” > 25 p.l. (esistenti al 26/4/1994).

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Alberghi e prevenzione incendi 18

RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE

“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Att. n° 66): Alberghi, pen-sioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gio-ventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie > 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (cam-peggi, villaggi-turistici, ecc.) con ricettività > 400 persone.

“RTV Alberghi” D.M. 9 agosto 2016: Att. n° 66 esclusi rifugi alpini e strutture turistico - ricettive nell'aria aperta.

“Regole tecniche tradizionali” D.M. 9 aprile 1994 & D.M. 6 otto-bre 2003, D.M. 14 luglio 2015: attività ricettive turistico-alber-ghiere come indicate in att. 66 fino a/oltre 25 posti-letto.

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Alberghi e prevenzione incendi 19

D.M. 9 APRILE 1994 & DM 6/10/2003

La regola tecnica di prevenzione incendi sugli “Al-berghi” è stata approvata con D.M. 9 aprile 1994: “Regola tecnica di p.i. per la costruzione e l'eserci-zio delle attività ricettive turistico - alberghiere”.

DM 9/4/1994: pubblicato nella G.U. n. 95 del 26/4/1994 e poi ripubblicato nella GU n. 116 del 20/5/1994.

È entrato in vigore il 26 aprile 1994.

“Attività esistenti”: quelle esistenti alla data del 26/4/1994.

Le disposizioni per le attività esistenti sono state successiva-mente aggiornate dal DM 6/10/2003.

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Alberghi e prevenzione incendi 20

AGGIORNAMENTO CON DM 6/10/2003

Pubblicato sulla GU n. 239 del 14/10/2003.

Questo decreto aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi del D.M. 9 aprile 1994 per le attività esistenti.

Per “alberghi” esistenti alla data del 26/4/1994 contiene:

- Allegato A: misure di sicurezza alternative a quelle nell'alle-gato al DM 9/4/1994 - Titolo II - Parte II - Attività esistenti;

- Allegato B: disposizioni integrative dell'allegato al DM 9/4/1994.

Nelle presentazioni si farà riferimento al testo coordinato del DM 9/4/1994 con le modifiche introdotte dal DM 6/10/2003.

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Alberghi e prevenzione incendi 21

Misure “alternative” e “integrative”

Il DM 6/10/2003 prevede condizioni per consentire tali misure.

- Impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio (IRAI);

- Servizio interno di sicurezza permanentemente presente H24 costituito da congruo numero di addetti (almeno 2) per un tempestivo intervento di contenimento e assistenza all’esodo, in possesso di attestato d’idoneità tecnica (art. 3 l. n. 609/96), per corso tipo C (all. IX del DM 10/3/98). La preparazione, com-preso l’uso di attrezzature di spegnimento, è verificata ogni 2 anni dai Comandi VVF con le modalità della l. n. 609/96.

- Altre condizioni e limitazioni di esercizio (limitazione qf, affol-lamento, capacità di deflusso, reazione al fuoco, REI, ecc.).

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Alberghi e prevenzione incendi 22

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il DM 9/4/1994 si applica a attività ricettive turistico - alber-ghiere con oltre 25 posti-letto (Att. n. 66 del DPR n. 151/2011):

Alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, esercizi di affit-tacamere, case ed appartamenti per vacanze, alloggi agrituri-stici, ostelli per la gioventù, residenze turistico alberghiere, rifugi alpini.

Si applica a:

Attività nuove Titolo II – Parte I

Attività esistenti Titolo II – Parte II

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Alberghi e prevenzione incendi 23

MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Alle attività esistenti si applicano le disposizioni per le attività nuove nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai.

Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano solo agli eventuali aumenti di volume.

Nelle attività esistenti, oggetto di ampliamenti con aumento di capacità ricettiva, se il sistema di vie d’esodo esistente è compa-tibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto pla-novolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II (Attività esistenti).

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Alberghi e prevenzione incendi 24

CLASSIFICAZIONE

- Attività con capienza > 25 p.l. Titolo II

- Attività con capienza ≤ 25 p.l. Titolo III

- Rifugi alpini Titolo IV(4)

4 Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014 “Modifica del Titolo IV

- del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini” (GU n. 62 del 15-3-2014), come previsto dall’art. 1 del decreto stesso.

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Alberghi e prevenzione incendi 25

TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Il DM 9/4/1994 rimanda al DM 30/11/1983. Inoltre si definisce:

Spazio calmo:

luogo sicuro statico contiguo e comuni-cante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costi-tuire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da ga-rantire la permanenza di persone con ri-dotte o impedite capacità motorie in at-tesa dei soccorsi.

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Alberghi e prevenzione incendi 26

Corridoio cieco:

Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più pros-simo luogo sicuro o via di esodo verticale.

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Alberghi e prevenzione incendi 27

Rifugi alpini

Sono compresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 (al Titolo IV come sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014), ma non sono compresi nel campo di applicazione della RTV del Codice di preven-zione incendi.

Per i rifugi alpini, il termine per presentare l’esame progetto e la SCIA del DPR n. 151/2011 era stato prorogato al 31/12/2017 (“Milleproroghe 2016”).

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Alberghi e prevenzione incendi 28

Residenze per studenti

Le residenze per studenti erano già soggette a controllo VVF con il DM 16/2/1982 (p.to 85 - dormitori e simili).

Con il DPR n. 151/2011 sono stati indi-cati espressamente gli studentati al p.to 66.

Il DM 9/4/1994 non elenca nel campo di applicazione gli studen-tati, per cui non ha valenza cogente.

Invece il D.M. 9/8/2016 (“RTV Alberghi”) inserisce nel campo di applicazione anche gli studentati.

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Alberghi e prevenzione incendi 29

Villaggi turistici

I villaggi turistici rientrano esclusiva-mente tra le strutture turistico - ricet-tive in aria aperta e, quindi, sono sog-getti a controllo VVF se hanno una ca-pacità ricettiva > 400 persone.

Se nel loro ambito sono presenti sin-gole unità immobiliari > 25 p.l., anche se la struttura < 400 per-sone, si configura, unicamente per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del p.to n. 66 del DPR n. 151/2011.

Solo in questo caso rientrano nel campo di appl. del DM 9/8/2016 “RTV Alberghi”, mentre in generale i villaggi turistici sono esclusi.

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Alberghi e prevenzione incendi 30

Attività articolate in più edifici separati

Per attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (padiglioni, dependance, bungalow, ecc.), il DM 9/4/1994 si applica fa-cendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

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Alberghi e prevenzione incendi 31

Seminari

I seminari rientrano tra le atti-vità n. 66 e 67 del DPR n. 151/2011 se superano, rispetti-vamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

Per la normativa di preven-zione incendi si precisa che il DM 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche, mentre per i dor-mitori, non essendo ricompresi nel DM 9/4/1994, le misure ivi previste possono costituire riferimento pur non essendo cogenti.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 32

D.M. 14 LUGLIO 2015

D.M. 14 luglio 2015: “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alber-ghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.

È entrato in vigore il 23 agosto 2015.

Si applica a “Alberghi” tra 25 ÷ 50 p.l. esistenti alla data del 23 agosto 2015.

È fatta salva la facoltà di optare per l’applicazione delle perti-nenti disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994 e s.m.

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Alberghi e prevenzione incendi 33

Motivo del provvedimento

Il DM 14/07/2015 è stato emanato ai sensi dell’art. 11 co. 2 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con legge 27 febbraio 2014 n. 15.

Tale provvedimento, in sede di proroga dei termini per l’adegua-mento alle disposizioni antincendio, aveva previsto l’emana-zione di una regola tecnica che semplificasse i requisiti prescritti dal D.M. 9 aprile 1994, in particolare per le strutture ricettive tu-ristico-alberghiere fino a 50 posti letto.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 34

Principali differenze

I titolari di “Alberghi” tra 25 ÷ 50 p.l. esi-stenti alla data del 23 agosto 2015 pos-sono scegliere se utilizzare:

- D.M. 14 luglio 2015 (“nuovo decreto”), oppure

- D.M. 9 aprile 1994 (“vecchio decreto”) come modificato dal D.M. 6 ottobre 2003.

Di seguito si pone l’attenzione sulle principali differenze previste dal D.M. 14 luglio 2015 rispetto al D.M. 9 aprile 1994.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 35

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Il DM 14/7/2015 rimanda al DM 30/11/1983. Inoltre si definisce, oltre a “Spazio calmo” e “Corridoio cieco” (già previsti nel vecchio decreto):

Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre vertical-mente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.

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Alberghi e prevenzione incendi 36

Separazioni – Comunicazioni

Separazione almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più ele-vata tra attività alberghiera e quella adiacente, minimo REI 30;

Eliminata separazione obbligatoriamente REI 90.

Alberghi possono comunicare con altre attività non pertinenti, tramite filtro a prova di fumo e a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti.

Eliminato divieto di comunicazione con attività non pertinenti.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 37

Resistenza al fuoco

Per strutture portanti e compartimentazione, deve essere garan-tito almeno R/REI 30. Per edifici oltre il 4° piano f.t. deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al DM 9 marzo 2007.

Eliminata la relazione tra Hant e R/REI, consentendo per gli edifici più alti ma con ridotto qf, di calcolare REI (attraverso livello III) inferiore rispetto ai valori di R/REI 60/90 stabiliti dal DM 9/4/1994.

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Alberghi e prevenzione incendi 38

Reazione al fuoco

Il paragrafo è stato riformulato con la classificazione europea.

Ammessa la possibilità di mantenere, entro certi limiti, materiali non classificati (tendaggi, drappeggi, mobili imbottiti…) in am-bienti (es. in atri, soggiorni) con sorveglianza continuativa di un addetto antincendio (es. in reception), basso qf, servizio interno di emergenza …;

Ammessa la possibilità di mantenere materiali non classificati a condizione che l’ambiente costituisca compartimento REI 30. (in tal modo vi è la possibilità di mantenere nelle camere mate-rassi, tende, ecc. non classificati).

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Alberghi e prevenzione incendi 39

Compartimentazione

L’intera struttura, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.

Eliminati i valori prescrittivi da 1000 a 4000 m2 in relazione ad altezza, carico di incendio, IRAI.

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Alberghi e prevenzione incendi 40

Piani interrati

Le aree comuni a servizio del pubblico possono es-sere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino a -10,00 m. Le predette aree, se ubicate tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegni-mento automatico.

Eliminato il divieto di ubicazione di camere per ospiti ai piani in-terrati.

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Alberghi e prevenzione incendi 41

Scale

Eliminato l’obbligo di aerazione in sommità a condizioni che la scala è protetta per tutto il suo sviluppo e ab-bia materiali classificati secondo quanto indicato;

Se la scala è senza porta REI all’atrio d’ingresso, è consentita installazione un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore.

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Alberghi e prevenzione incendi 42

Misure per l'evacuazione in caso d’incendio

Ammessi casi in cui le porte che immettono all’esterno o in luogo sicuro possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell’esodo (es. in edifici storici);

Condizioni più favorevoli per allungare i per-corsi di esodo;

Per l’atrio d’ingresso eliminata la limitazione su lunghezza del percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno.

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Alberghi e prevenzione incendi 43

Impianti idrici antincendio

Le attività ricettive ubicate oltre il 3° piano f.t. devono essere protette da una rete di idranti conforme al DM 20/12/2012.

Eliminato obbligo dell’impianto idrico antincendio in edifici fino a 3 piani f.t., a condizione di installare un estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano, con presenza di addetti antincendio addestrati all’utilizzo;

Ammesso in attività oltre 3 piani f.t., installare in luogo dell’impianto idrico antincendio, la colonna secco, con lance e tubazioni flessibili, e un estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano, con pre-senza di addetti antincendio addestrati all’utilizzo.

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Alberghi e prevenzione incendi 44

LE CONTINUE PROROGHE

Le disposizioni transitorie di cui al p.to 21.2 dell’allegato al DM 9/4/1994 stabilivano ter-mini di adeguamento per le attività ricettive esistenti, di due, cinque e otto anni, previa pre-sentazione, entro un anno, di un piano pro-grammato dei lavori di adeguamento.

In particolare il completo adeguamento doveva terminare entro il termine di otto anni, e quindi entro l’anno 2002.

Da allora continue proroghe hanno differito tali termini, fino ai nostri giorni, con l’ultima proroga in ordine di tempo disposta con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

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Alberghi e prevenzione incendi 45

Ritardi nell'applicazione delle norme

Probabilmente le continue proroghe non hanno contribuito a favorire l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti.

Gli operatori tendono in questo modo a ritar-dare l’effettuazione dei lavori, confidando nelle continue proroghe annuali, che tradizio-nalmente giungono a fine anno con i c.d. “de-creti milleproroghe”.

Pertanto ad oggi, per vari motivi tra cui la diffusione di una per-cezione di impunità e di scarsa attenzione al rispetto delle regole, il numero delle strutture non adeguate è ancora alto.

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Alberghi e prevenzione incendi 46

PIANO STRAORDINARIO - D.M. 16 MARZO 2012

D.M. 16 marzo 2012: “Piano straordinario bien-nale di adeguamento”.

Riguarda l'adeguamento alle disposizioni di pre-venzione incendi degli “alberghi” esistenti (DM 9/4/1994) con oltre 25 posti letto, che non ab-biano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

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Alberghi e prevenzione incendi 47

Chiarimenti sulla presentazione del Piano

Con nota DECPREV prot. n. 5298 del 23-04-2014 era stato chia-rito che era possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario in qualsiasi momento, attestando “ora per allora” il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

Precedentemente il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano e il termine entro il quale le strutture ri-cettive dovevano essere in possesso dei requisiti di sicurezza an-tincendi previsto all'art. 1, co. 2 del DM 16/3/2012, era stato dif-ferito al 31/10/2012 dall’art. 1 co. 2 del DM 15/5/2012.

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Alberghi e prevenzione incendi 48

Ammissione al Piano

Pertanto, alla luce di chiarimenti forniti, le attività potevano pre-sentare l’istanza in qualsiasi momento:

attestando “ora per allora” che alla data del 1/3/2014 la strut-tura presentava i requisiti di ammissione previsti dal DM 16/3/2012.

oppure

attestando la presenza dei requisiti alla data di presentazione dell’istanza e dichiarando che, a decorrere dal 1/3/2014, l'at-tività era sospesa, oppure mantenuta in esercizio con non più di 25 posti letto.

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Alberghi e prevenzione incendi 49

L’ULTIMA PROROGA - LEGGE DI BILANCIO 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proroga prevista dall’art. 1, comma 1122, lettera i):

- “Alberghi” esistenti

- oltre 25 posti letto,

- in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordina-rio di adeguamento antincendio (DM 16/3/2012),

Scadenze:

entro il 1/12/2018 presentano una SCIA parziale.

entro il 30/6/2019 completano l’adeguamento.

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Alberghi e prevenzione incendi 50

SCIA parziale attestante il rispetto di almeno 4 prescrizioni:

- Resistenza al fuoco delle strutture - Reazione al fuoco dei materiali - Compartimentazioni - Corridoi - Scale - Ascensori e montacarichi - Impianti idrici antincendio - Vie d’uscita a uso esclusivo (esclusi p.ti ove prevista reazione al fuoco materiali)

- Vie d’uscita a uso promiscuo (esclusi p.ti ove prevista reazione al fuoco materiali) - Locali adibiti a deposito

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Alberghi e prevenzione incendi 51

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PIANO (DM 16/3/2012)

Per l'ammissione al piano gli alberghi devono essere in possesso:

Misure integrative di gestione della sicu-rezza costituite da un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente e ricompreso nel PE, per consentire un tempestivo intervento di contenimento e assistenza all'esodo.

Requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del DM 9/4/1994 int. DM 6/10/2003: 9, 10, 11.2, 12 (con limitazioni), 13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3, (con precisazioni), 20.5 (con limitazioni).

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Alberghi e prevenzione incendi 52

Servizio interno di sicurezza

Le strutture già dotate di tale servizio come misura alternativa del DM 6/10/2003 devono eventualmente integrarlo:

Numero minimo addetti servizio integrativo:

≤ 100 p.l. 1 unità;

da 101 a 300 p.l. 2 unità,

oltre 300 1 ulteriore unità per ogni incremento di 150 p.l.

Gli addetti devono aver frequentato corsi tipo B (per att. cat. A/B del DPR 151/2011), e di tipo C (per att. di cat. C) e possedere at-testato d’idoneità tecnica ove previsto (all. X del DM 10/3/1998).

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Alberghi e prevenzione incendi 53

Impianti elettrici (p.to 9)

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (a regola d’arte).

Sono forniti alcuni requisiti di sicurezza essenziali.

Alcune utenze devono disporre di impianti di sicurezza (illumi-nazione; allarme; rivelazione; estinzione; ascensori antincendio).

Alimentazione di sicurezza, autonomia, …

Impianto di illuminazione di sicurezza: livello di illuminazione > 5 lux a 1 m da pavimento lungo le vie di uscita.

Quadro elettrico generale in posizione segnalata e protetta.

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Alberghi e prevenzione incendi 54

Sistemi di allarme (p.to 10)

Sistema di allarme acustico in grado di avver-tire occupanti del pericolo in caso di incendio.

Caratteristiche e ubicazione dispositivi sonori tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti.

Comando del funzionamento simultaneo dei dispo-sitivi sonori posto in ambiente presidiato.

Per edifici muniti di IRAI, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente.

Funzionamento garantito anche in assenza di ali-mentazione elettrica principale, per almeno 30 min.

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Alberghi e prevenzione incendi 55

Estintori (p.to 11.2)

Distribuiti in modo uniforme, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile.

Appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'in-dividuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono essere installati in ra-gione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B.

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Alberghi e prevenzione incendi 56

IRAI (p.to 12)

(richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l'obbligo)

In Alberghi > 100 p.l. IRAI. (impianto fisso di rivelazione e segna-lazione automatica degli incendi).

Al p.to 12.2 sono indicate le caratte-ristiche.

Nei locali deposito devono essere comunque installati tali im-pianti indipendentemente dal numero di posti letto.

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Alberghi e prevenzione incendi 57

Segnaletica di sicurezza (p.to 13)

Deve essere conforme al D.Lgs n. 81/2008.

Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico salute e sicurezza luoghi di lavoro) che ha abrogato e sosti-tuito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Al-legato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.

Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

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Alberghi e prevenzione incendi 58

Gestione della sicurezza (p.to 14)

Il responsabile dell'attività deve provvedere affin-ché nel corso della gestione non vengano alte-rate le condizioni di sicurezza.

Non collocare ostacoli su vie di uscita; situazioni particolari (manutenzioni, risistemazioni); effi-cienza mezzi e impianti antincendio, impianti elettrici, impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata.

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Alberghi e prevenzione incendi 59

Addestramento del personale (p.to 15)

Personale addestrato per primo inter-vento e azionamento sistema di allarme

Almeno due volte l'anno riunioni adde-stramento all'uso mezzi di soccorso, al-larme e chiamata, nonché esercitazioni di evacuazione sulla base del PE.

In caso d’incendio il personale applica le istruzioni impartite per iscritto e contribuisce all'evacuazione di tutti gli occupanti.

Alberghi > 500 p.l.: previsto specifico servizio di sicurezza com-posto da un responsabile e da addetti addestrati.

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Alberghi e prevenzione incendi 60

Istruzioni di sicurezza (p.to 17)

Bene esposte all'ingresso istruzioni relative al comportamento degli occupanti in caso di si-nistro e in particolare una planimetria per squadre di soccorso recante:

Scale, vie d’esodo; mezzi/impianti di estin-zione; dispositivi di arresto impianti distribu-zione gas, elettricità, ventilazione; quadro ge-nerale rivelazione e allarme; locali a rischio; spazi calmi.

Planimetria d'orientamento su ogni piano, presso vie di esodo.

Posizione e funzione spazi calmi segnalati adeguatamente.

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Alberghi e prevenzione incendi 61

Larghezza delle vie di uscita (p.to 20.2)

Consentiti scale e passaggi larghezza 0,90 m (computati 1 M).

Ammessi restringimenti puntuali larghezza 0,80 m netta, comprensiva di tolleranze, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 a ec-cezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1.

Le aree ove prevista presenza disabili dotate di vie d’uscita con-gruenti con le vigenti disposizioni su superamento e eliminazione barriere architettoniche.

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Alberghi e prevenzione incendi 62

Larghezza totale delle uscite (p.to 20.3)

(con possibilità di prevedere ca-pacità di deflusso pari a quella indicata al p.to 20.1 alle condi-zioni ivi riportate).

Vedi p.to 7.6 escluse strutture servite da scale uso promiscuo.

Larghezza totale delle uscite di piano, in moduli, è il rapporto tra massimo affollamento e capacità di deflusso.

Per strutture con più di 2 piani f.t, la larghezza totale vie d’uscita è calcolata sommando max affollamento in 2 piani consecutivi.

Scale mobili non computate ai fini della larghezza delle uscite.

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Alberghi e prevenzione incendi 63

Vie di uscita ad uso promiscuo (p.to 20.5)

(limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo).

La larghezza della scala e della via di esodo deve essere commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 64

Altre indicazioni:

Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previ-ste dal DM 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga.

La riduzione dell'affollamento può costituire so-luzione per rientrare nel rispetto dei parametri.

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Alberghi e prevenzione incendi 65

SCIA PARZIALE

Come si è detto, con legge di bilancio 2018 gli alberghi esistenti con oltre 25 p.l. e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straor-dinario di adeguamento antincendio, comple-tano l’adeguamento alle disposizioni di preven-zione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 4 prescrizioni, tra quelle elencate nelle pagine seguenti, riferiti agli specifici punti dell’allegato al DM 9/4/1994 s.m.i.

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Alberghi e prevenzione incendi 66

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE (p.to 19.1)

Requisiti minimi:

Altezza antincendio dell'edificio R REI Fino a 12 m 30 30 Superiore a 12 m fino a 54 m 60 60 Oltre 54 m 90 90

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Alberghi e prevenzione incendi 67

In alternativa:

Altezza antincendio dell'edificio R/REI(*) R/REI(**) Superiore a 12 m fino a 24 m 45 30 Superiore a 24 m fino a 54 m 45 Oltre 54 m 60

(*) - IRAI su intera attività.

(**) - IRAI su intera attività;

- Servizio addetti antincendio (≥ 2) presenti H24 con atte-stato d’idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.

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Alberghi e prevenzione incendi 68

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI (p.to 19.2)

È richiesto il rispetto del p.to 6.2 con esclu-sione dei materassi.

- Atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

- Altri ambienti

- Materiali di rivestimento combustibili

- Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce

- Materiali isolanti

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Alberghi e prevenzione incendi 69

Materiali esclusi dall'obbligo di classificazione

Tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Per materiali e arredi non equiparabili a mobili imbottiti o a ma-terassi (es. guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non è richiesta la classe 1 IM di reazione al fuoco.

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Alberghi e prevenzione incendi 70

Atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere:

Materiali classe 1 ≤ 50 % di superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali scale). Il resto materiali classe 0.

In alternativa: Materiali classe 1 > 50 % sup. totale. - IRAI su intera attività(*);

Materiali non classificati fino a 25% sup. tot. - IRAI su intera attività(*); - carico d’incendio ≤ 10 kg/m2; - Servizio addetti antincendio (almeno 2) presenti H24 con at-

testato d’idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF. (*) escluse camere alberghi ≤ 100 p.l. già dotate di porte RE 15 con autochiusura.

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Alberghi e prevenzione incendi 71

Altri ambienti:

Pavimentazioni (e rivestimenti) classe 2.

Altri materiali rivestimento classe 1, o 2, con impianti spegnimento automatico o sistemi smaltimento fumi asserviti a IRAI;

Pavimenti lignei non classificati con impianti di spegnimento au-tomatico o sistemi di smaltimento fumi asserviti a IRAI.

Rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in ade-renza a supporto incombustibile, fino max 25% di sup. tot - IRAI su intera attività; - Servizio addetti antincendio (almeno 2) presenti H24 con at-

testato d’idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.

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Alberghi e prevenzione incendi 72

Altro:

Tendaggi classe 1

Materassi classe 1 IM

Mobili imbottiti nessun requisito

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Alberghi e prevenzione incendi 73

COMPARTIMENTAZIONI (p.to 19.3)

Sup. Max compartimenti costituti al massimo da due piani:

Altezza antincendio dell'edificio Sup. Max Compartimenti Fino a 24 m 3000 mq Superiore a 24 m fino a 54 m 2000 mq Oltre 54 m 1000 mq (su un solo piano)

consentiti compartimenti (S ≤ 4000 m2) su più piani se: - in ogni piano: qf ≤ 30 Kg/m2 - in tutti gli ambienti: IRAI

Consentito compartimento S ≤ 8000 m2 con l’ulteriore condi-zione impianto spegnimento automatico sul compartimento.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 74

CORRIDOI (p.to 19.5)

Tramezzi camere su corridoi: REI 30.

Porte delle camere: RE 15 con dispo-sitivo di autochiusura.

Porte RE 15 non richieste: in edifici ≤ 3 piani f.t.; capienza ≤ 40 p.l.; in ciascun piano qf ≤ 20 Kg/m2.

Porte RE 15 non richieste: se l'attività è protetta da IRAI installato nei corridoi e nelle ca-mere per ospiti.

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Alberghi e prevenzione incendi 75

SCALE (p.to 19.6)

A uso esclusivo.

edifici > 2 piani f.t. e Hant ≤ 32 m scale protette.

edifici Hant > 32 m scale a prova di fumo.

Caratteristiche REI vani scala e porte di accesso a scale conformi al p.to 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità > 1 m2.

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Alberghi e prevenzione incendi 76

Comunicazione camere ospiti - vano scala:

- attraverso corridoi;

- tramite disimpegno con porte REI conformi al p.to 19.1.

In alternativa: ammessa comunicazione diretta purché:

- qf ≤ 20 kg/m2;

- caratteristiche REI porta d’ingresso congrue con vano scala.

Per i vani scala a uso promiscuo si rimanda al punto 20.5 (strut-ture, ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

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Alberghi e prevenzione incendi 77

ASCENSORI E MONTACARICHI (p.to 19.7)

Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005.

Le caratteristiche REI devono essere con-grue con il p.to 19.1

Ascensori e montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio.

Ascensori e montacarichi devono avere il vano corsa protetto, oppure installati all'interno di una scala almeno protetta.

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Alberghi e prevenzione incendi 78

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (p.to 11.3)

NASPI DN 20

Attività da 26 ÷ 100 p.l.

Possono essere collegati a normale rete idrica, purché alimenti in ogni momento contemporaneamente, oltre utenza normale:

- 2 naspi più sfavorevoli

- portata ≥ 35 l/min

- pressione ≥ 1,5 bar

- autonomia ≥ 60 min

Se rete idrica non in grado, predisporre alimentazione di riserva.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 79

Attività da 101 ÷ 200 p.l. e Hant ≤ 32 m

Consentiti naspi con ulteriori condizioni:

- 4 naspi più sfavorevoli (alimentati simulta-neamente, invece di 2)

- attività accessibile ai mezzi di soccorso VVF

- idrante DN 70 (p = 460 l/min per 60 min) per rifor-nimento mezzi VVF se non esiste entro 100 m ido-neo approvvigionamento.

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Alberghi e prevenzione incendi 80

IDRANTI DN 45

Attività > 100 p.l.

Rete di tubazioni, preferibilmente a anello, con mon-tanti nei vani scala, indipendente da quella dei ser-vizi sanitari.

- 3 idranti più sfavorevoli,

- portata ≥ 120 l/min

- pressione ≥ 2 bar

- autonomia ≥ 60 min

Per colonna montante: portata ≥ 360 l/min.

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Alberghi e prevenzione incendi 81

Alimentazione

Se acquedotto non garantisce, realizzare riserva idrica.

Gruppo di pompaggio realizzato da elettropompa con alimentazione elet-trica di riserva (gruppo elettrogeno a azionamento automatico) o da moto-pompa con avviamento automatico.

In alternativa è consentita l’alimentazione del gruppo di pom-paggio con linea preferenziale se l’ente distributore dell’energia elettrica garantisce continuità di erogazione mediante manovra sulla linea o, per alberghi ≤ 200 p.l., una indisponibilità comples-siva annua ≤ 60 ore.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 82

Alimentazione ad alta affidabilità

Per attività > 500 p.l. e per quelle Hant > 32 m.

Alimentazione è considerata a alta affidabilità se rea-lizzata in uno dei seguenti modi:

- una riserva virtualmente inesauribile;

- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;

- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro, non alimentati da stessa sorgente, salvo virtualmente inesauribile.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 83

L’alimentazione deve essere collegata alla rete antin-cendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, in grado di assicurare le presta-zioni richieste secondo una delle seguenti modalità:

una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra;

due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fab-bisogno e una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;

due motopompe, una di riserva all'altra;

due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti, e con avvio automatico.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 84

IDRANTI DN 70

Almeno un idrante DN 70 per rifornimento mezzi VVF in Alberghi > 500 p.l. e Alberghi con Hant > 32 m.

In posizione accessibile e segnalata, all’esterno

- portata ≥ 460 l/min;

- autonomia 60 minuti.

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contem-poraneo dell'utenza complessiva.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 85

COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.

Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il col-legamento con le autopompe VV.F.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 86

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Oltre alla rete idranti, nelle Alberghi > 1000 p.l., deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 87

VIE D’USCITA A USO ESCLUSIVO (p.to 20.4) (esclusi punti ove prevista reazione al fuoco materiali)

Sono trattate al p.to 20.4 con i seguenti casi:

- Edificio servito da due o più scale.

- Edificio servito da una sola scala.

- Atrio di ingresso.

Prescrizioni molto diverse da quelle previste per attività esistenti con alcune disposizioni alternative e integrative introdotte dal DM 6/10/2003.

Ing. Mauro Malizia – La normativa antincendio per le attività ricettive

Alberghi e prevenzione incendi 88

Edificio servito da due o più scale

Max percorso d’esodo, misurato da porte camere e punto dei lo-cali comuni:

40 m: su uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

30 m: su scala protetta.

corridoi ciechi ≤ 15 m.

Incrementabili di 5 m se, in corrispondenza del percorso:

- materiali a parete e soffitto di classe 0, e non installato mate-riale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

- IRAI lungo le vie di esodo e nelle camere.

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Alberghi e prevenzione incendi 89

Incrementabili di ulteriori 5 m, esclusi corridoi ciechi, se:

- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 …;

- porte delle camere su tali percorsi, RE 30 con autochiusura.

Corridoi ciechi fino a 25 m se:

- tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0;

- porte delle camere su tali corridoi, RE 30 con autochiusura.

- IRAI nelle camere e nei corridoi.

Corridoi ciechi fino a 30 m con ulteriore condizione qf ≤ 20 kg/m2

in camere che si affacciano su tali corridoi.

Porte REI 60 con autochiusura su aperture p. int. con vani scala.

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Alberghi e prevenzione incendi 90

Edificio servito da una sola scala

Ammessa una sola scala in alberghi ≤ 6 piani f.t.

Scala protetta in alberghi > 2 piani f.t.

In alternativa sono fissate varie condizioni per consentire una sola scala:

per Hant ≤ 32 m:

scala a prova di fumo o esterna, oppure

scala protetta + IRAI su intera attività.

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Alberghi e prevenzione incendi 91

… segue

per Hant ≤ 24 m, limitate ai primi 6 piani f.t., e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti a alloggio per ospiti e/o dipendenti né a spazi comuni per pubblico:

scala protetta con caratteristiche REI congrue con p.to 19.1;

solaio comune tra 6° e 7° piano REI congrue con p.to 19.1;

IRAI su intera attività.

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Alberghi e prevenzione incendi 92

per Hant ≤ 24 m, estese oltre il 6° piano f.t.:

scala protetta con REI congrue con p.to 19.1, (se garantito ac-costamento AS VVF), o a prova di fumo di pari REI;

superficie lorda ≤ 350 m2 di ciascun piano servito (escluso PT e P1 se adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni), detraendo superficie terrazzi e vano scala;

percorso porte camere scala ≤ 20 m a condizione che lungo percorsi materiali in classe 0 su solai, pareti e pavimenti;

porte camere oltre il 6° piano RE 30 con autochiusura;

IRAI su intera attività;

solai di piano REI congrue con p.to 19.1.

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Alberghi e prevenzione incendi 93

Lunghezza corridoi - scala 15 m incrementabile a 20/25 m se rea-lizzati accorgimenti del p.to 20.4.1, con IRAI a tutta l'attività.

Consentito lunghezza 30 m corridoi - scala con ulteriore condi-zione qf ≤ 20 kg/m2 in camere affaccianti su corridoi.

Comunicazione vano scala - piani interrati tramite disimpegno, anche non aerato, con porte REI 60 con autochiusura.

Per alberghi ≤ 3 piani f.t., no scale protette se:

- tutti i locali protetti da IRAI;

- a ogni piano qf ≤ 20 kg/m2 con esclusione dei depositi, che de-vono essere conformi al p.to 8.1;

- lunghezza corridoi - scale 20 m, con accorgimenti p.to 20.4.1.

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Alberghi e prevenzione incendi 94

Scale non protette in edifici a 4 piani f.t. con l’adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1, e porte camere RE 15; nelle camere coperte e copriletto di classe 1 e guan-ciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;

b) realizzazione scale e corridoi che adducono a scale con mate-riali di classe 0, eliminazione completa da scale e corridoi di ogni altro materiale combustibile, eccetto eventuali corsie di camminamento centrale, in classe 1; porte camere RE 15.

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Alberghi e prevenzione incendi 95

… segue

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia li-mitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al p.to 20.4.1 (edi-ficio servito da due o più scale).

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Alberghi e prevenzione incendi 96

Atrio di ingresso

Per scale su atrio d’ingresso, costituente percorso d’esodo:

− materiali atrio conformi p.to 6.2.a …. Vie-tate apparecchiature con pericoli d’incen-dio; consentita macchina caffè elettrica;

− se scale non protette, percorso da piano più alto a esterno, compreso atrio, 40 o 45 m (v. p.to 20.4.1);

− se scale protette e sbarco nell’atrio, anche senza serramento, percorso sbarco - uscita esterna 15 m, con atrio comp. REI 30.

Percorso 25 m con ulteriore condizione che materiali nell’atrio incombustibili e l'atrio e locali comunicanti protetti da IRAI.

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Alberghi e prevenzione incendi 97

VIE D’USCITA A USO PROMISCUO (p.to 20.5) (esclusi punti ove prevista reazione al fuoco materiali)

Sono trattate al p.to 20.5.

Anche in questo caso vi sono prescrizioni molto diverse da quelle previste per attività esistenti con alcune disposizioni alternative e integrative introdotte dal DM 6/10/2003.

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Alberghi e prevenzione incendi 98

Consentiti in edifici a destinazione mista, servite da scale a uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

- comunicazioni vani scala con piani cantinati e con “attività sog-gette” ammesse, tramite porte REI 60;

- Hant ≤ 24 m o Hant ≤ 32 m, a condizione che in tutta l’attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 e i mobili imbottiti e ma-terassi di classe 1 IM;

- scale dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;

- l'intera area dell'attività protetta da IRAI;

- l'attività distribuita in compartimenti almeno REI 60;

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Alberghi e prevenzione incendi 99

ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comuni-cazione con parti comuni dell’edificio a condizione che: detto ambiente permanentemente presidiato; qf < 10 kg/m2; superficie < 20 m2; non siano presenti sostanze infiammabili.

- qf ≤ 20 Kg/m2 all'interno dei compartimenti;

- larghezza della scala e della via di esodo commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato:

- ogni piano servito da due o più scale: percorso dalla porta delle camere alle scale ≤ 25 m. Corridoi ciechi ≤ 15 m;

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Alberghi e prevenzione incendi 100

è consentito che il percorso da porta camere a scale ≤ 30 m e che i corridoi ciechi ≤ 20 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali su solai, pareti e pavimenti di classe 0 e che le porte delle camere RE 30;

- ogni piano è servito da una sola scala: compartimenti ≤ 250 m2; dalla porta delle camere alle scale ≤ 15 m; è consentito compartimenti ≤ 350 m2 e percorso per raggiun-gere la scala dalla porta di ogni camera ≤ 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 e che le porte delle camere RE 30.

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Alberghi e prevenzione incendi 101

LOCALI ADIBITI A DEPOSITO (p.to 8.1)

La parte seconda - Attività esistenti - termina con il p.to 21 (altre disposizioni).

In particolare al p.to 21.1 (Disposizioni tecni-che) è indicato che le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8 (Aree ed impianti a rischio specifico), ecc.

Per i “locali adibiti a deposito” si rimanda al p.to 8.1 delle attività esistenti.

Prescrizioni simili a quelle per attività esistenti con alcune dispo-sizioni alternative e integrative introdotte dal DM 6/10/2003.

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Alberghi e prevenzione incendi 102

Depositi di materiale combustibile S ≤ 12 m2

Possono essere ubicati anche al piano camere.

- Compartimentati REI 60 (porte autochiusura).

- qf ≤ 60 Kg/m2

- IRAI

- Ventilazione naturale > 1/40 di superficie in pianta. Ammessa aerazione meccanica (portata 2 ricambi orari anche in emer-genza), purché aerazione naturale almeno 25% del previsto.

- un estintore in prossimità porte di accesso.

Se qf ≤ 20 kg/m2 e Sup ≤ 5 m2 non occorre REI e ventilazione.

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Alberghi e prevenzione incendi 103

Depositi di materiale combustibile S ≤ 500 m2

Non possono essere ubicati al piano camere.

- Compartimentati REI 90 (porte autochiusura).

- qf ≤ 60 Kg/m2

- Se qf > 60 Kg/m2 Impianto di spegni-mento automatico

- IRAI

- Ventilazione naturale > 1/40 di superficie in pianta.

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Alberghi e prevenzione incendi 104

Per locali ≤ 100 m2 è consentito limitare

- ventilazione > 1/100 di superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, con

- qf ≤ 60 Kg/m2, a condizione che l’IRAI sia integrato da:

- Servizio addetti antincendio (almeno 2) presenti H24 con at-testato d’idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF. Tale servizio, per locali > 50 m2, deve avere a disposizione al-meno un naspo nelle immediate adiacenze del locale.

In alternativa a tale servizio impianto di spegnimento au-tomatico nel locale.

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Alberghi e prevenzione incendi 105

Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di fuori del volume del fab-bricato.

All'interno del volume dell'edificio, nei locali depo-sito, è consentito detenere, in armadi metallici do-tati di bacino di contenimento, prodotti liquidi in-fiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

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Alberghi e prevenzione incendi 106

CENNI SUL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 ago-sto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato in vigore il 18 novembre 2015, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gaz-zetta ufficiale.

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Alberghi e prevenzione incendi 107

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

Disporre di un testo unico in luogo di innumere-voli regole tecniche;

Semplificare le regole di prevenzione incendi;

Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;

Individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;

Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “antincendio”;

Flessibilità e possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;

Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

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Alberghi e prevenzione incendi 108

Testo unico

Negli ultimi anni sono state ema-nate moltissime norme verticali di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.

Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione è quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli re-gole tecniche, che tratti la materia in maniera omogenea.

L’obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l’in-serimento di tutte le “vere” RTV (locali di pubblico spettacolo, ospedali, attività commerciali, ecc.).

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Alberghi e prevenzione incendi 109

Semplificazione delle regole

Il Codice prosegue nel processo di “semplifi-cazione” già avviato, per gli aspetti ammini-strativi, con il D.P.R. n. 151/2011 che tiene conto, tra l’altro, dell'introduzione della SCIA, in base al quale ogni atto di “autorizzazione” (comunque denominato) è sostituito da segnalazione corredata da dichiara-zioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e elaborati.

L’attività può iniziare dalla data di presentazione della SCIA.

La PA, in caso di accertata carenza, entro 60 giorni può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato conformi entro un termine fissato (≥ 30 gg).

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Alberghi e prevenzione incendi 110

Regole meno prescrittive

Il Codice consente di adottare regole meno prescrittive e più pre-stazionali.

L’approccio prestazionale a differenza del prescrittivo (rigido e inadeguato soprattutto per situazioni complesse ove spesso è diffi-cile rispettare prescrizioni) consente una valutazione quantitativa del livello di sicurezza antincendio.

L’analisi è più mirata, consente di ottenere risul-tati più aderenti alla realtà e di commisurare le misure di protezione antincendio alle reali ne-cessità, rendendo possibili risparmi sui costi de-gli interventi.

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Alberghi e prevenzione incendi 111

Regole più sostenibili e proporzionate

In accordo con le aspettative della comu-nità si è cercato di orientarsi verso regole più sostenibili, in linea con le esigenze di sviluppo economico.

Importante è anche l’esigenza che tali regole appaiano proporzio-nate al rischio reale di un’attività, evitando inutili dispendi di ri-sorse.

In ogni caso, pur operando tale snellimento e semplificazione, tali regole devono essere in grado di garantire comunque un pari li-vello di sicurezza antincendi.

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Alberghi e prevenzione incendi 112

Norme solo “antincendio”

Il codice fa in modo che le norme VVF si occupino solo di “antincendio”.

È stata prevista una revisione delle regole tecniche vigenti di prevenzione incendi (norme verticali).

Per le “norme verticali” è stata prevista l’eliminazione di tutte le misure tecniche non specificamente antincendio.

Ad es. la “RTV Autorimesse” non tratta argomenti relativi alle varie caratteristiche geometriche (ampiezza corsie di manovra, pendenza, raggi di curvatura delle rampe, ecc.).

In tal modo è possibile evitare i numerosi ricorsi alla procedura della deroga alle disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio 1986.

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Alberghi e prevenzione incendi 113

Diverse soluzioni

Il codice prevede flessibilità e possibilità di scegliere fra diverse soluzioni.

La metodologia di progettazione prevede fra soluzioni progettuali la possibilità di scelta fra:

− Soluzioni conformi (soluzione di immediata applicazione);

− Soluzioni alternative (richiedono ulteriori valutazioni);

− Soluzioni in deroga (è richiesta l'attivazione del procedi-mento di deroga).

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Alberghi e prevenzione incendi 114

Ingegneria della sicurezza antincendio

Il codice prevede una specifica sezione (Se-zione M) favorendo l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Nei capitoli M1, M2 e M3 è descritta la me-todologia di progettazione dell'ingegneria della sicurezza antincendio, l’individua-zione degli scenari di incendio di progetto e la salvaguardia della vita con la progetta-zione prestazionale.

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Alberghi e prevenzione incendi 115

STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è costituito, oltre al preambolo, da:

− Parte dispositiva costituita da 5 articoli.

Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi;

Art. 2: Campo di applicazione; Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio; Art. 4: Monitoraggio; Art. 5: Disposizioni finali;

− Un allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 Sezioni.

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Alberghi e prevenzione incendi 116

ALLEGATO

È il "Codice di prevenzione incendi", suddiviso in 4 Sezioni:

G Generalità (termini, definizioni; progettazione an-tincendio; determinazione profili di rischio); “RTO”

S Strategia antincendio (misure antincendio, da rea-zione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); “RTO”

V Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori; uffici; alber-ghi; autorimesse; scuole; … altre da pubblicare);

“RTV”

M Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita).

“FSE”

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Alberghi e prevenzione incendi 117

STRUTTURA DEL CODICE

Sezione G - Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio G.3 Determinazione dei profili di rischio delle

attività

Sezione S - Strategia antincendio S.1 Reazione al fuoco S.2 Resistenza al fuoco S.3 Compartimentazione S.4 Esodo S.5 Gestione della sicurezza antincendio S.6 Controllo dell'incendio S.7 Rivelazione ed allarme S.8 Controllo di fumi e calore S.9 Operatività antincendio S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

Sezione V - Regole tecniche verticali V.1 Aree a rischio specifico V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive V.3 Vani degli ascensori V.4 Uffici V.5 Alberghi V.6 Autorimesse V.7 Scuole

Sezione M - Metodi M.1 Metodologia per l'ingegneria della

sicurezza antincendio M.2 Scenari di incendio per la progetta-

zione prestazionale M.3 Salvaguardia della vita con la pro-

gettazione prestazionale

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Alberghi e prevenzione incendi 118

IL CODICE È ALTERNATIVO

− Criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15 co. 3, del D.Lgs n. 139/2006.

− Alle seguenti regole tecniche:

DM 30/11/1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”;

DM 31/3/2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”;

DM 3/11/2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”;

DM 15/3/2005 “Reazione al fuoco”;

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Alberghi e prevenzione incendi 119

… segue

DM 15/9/2005 “Impianti di sollevamento”;

DM 16/2/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”;

DM 9/3/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”;

DM 20/12/2012 “Impianti di protezione attiva”;

DM 22/2/2006 “RTV Uffici” (introdotta con D.M. 8/6/2016)

DM 9/4/1994 “RTV Alberghi” (introdotta con D.M. 9/8/2016)

DM 1/2/1986 “RTV Autorimesse” (introdotta con D.M. 21/2/2017)

DM 26/8/1992 “RTV Scuole” (introdotta con D.M. 7/8/2017)

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Alberghi e prevenzione incendi 120

IL CODICE SI PUÒ APPLICARE:

Attività soggette a controllo VVF - DPR n. 151/2011:

Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 66(F

5), 67(F

6), 70÷71, 75(

F

7)÷76: Officine…; Impianti …; Stabilimenti …; Laboratori …; Depositi …; Fale-gnamerie; Attività industriali e artigianali …;

Uffici; Alberghi; Autorimesse; Scuole.(F

8)

5 Att. 66 ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini. 6 Att. 67 ad esclusione degli asili nido. 7 Con il D.M. 21 febbraio 2017 sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali

adibiti al ricovero di natanti e aeromobili». 8 RTV Uffici (att. 71), alberghi (att. 66), autorimesse (att. 75), scuole (att. 67) introdotte con decreti successivi.

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Alberghi e prevenzione incendi 121

IL CODICE NON SI APPLICA:

Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: Impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, esplo-denti, comburenti, radioattive, distributori carburante, centrali ter-moelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, …

Att. 65, 68÷69, 72÷74, 77÷80: Locali di spettacolo, impianti sportivi, ospedali, attività commerciali, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie, …

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Alberghi e prevenzione incendi 122

Il Codice è basato sui seguenti principi:

Generalità: metodologie comuni applicabili a tutte le attività.

Semplicità: sono privilegiate soluzioni semplici.

Modularità: la complessità della materia è scomposta in moduli.

Flessibilità: ricchezza di soluzioni progettuali.

Standardizzazione: secondo standard internazionali.

Inclusione: le diverse disabilità (motorie, sensoriali, cognitive, ...) temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione.

Contenuti basati sull'evidenza: basato sulla ricerca scientifica.

Aggiornabilità: seguendo il continuo avanzamento tecnologico.

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Alberghi e prevenzione incendi 123

IPOTESI FONDAMENTALI

In condizioni ordinarie, l'incendio di un'at-tività si avvia da un solo punto di innesco. Escluso incendio doloso o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, ...)

Il rischio d’incendio non può essere ridotto a zero. Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti con-siderati accettabili.

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Alberghi e prevenzione incendi 124

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Il Codice utilizza la metodologia dell’individuazione di livelli pre-stazionali (I, II, III, IV, …), introdotta per la prima volta in Italia nel campo della resistenza al fuoco con il DM 9/3/2007, estendendola a tutte le altre “misure antincendio”(9) (Reazione al fuoco, compartimen-tazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, …).

9 Strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.

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Alberghi e prevenzione incendi 125

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

1) Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita Rbeni Ramb).

2) Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, …).

3) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attri-buzione dei livelli di prestazione.

4) Scelta soluzioni progettuali:

− Soluzioni conformi;

− Soluzioni alternative;

− Soluzioni in deroga.

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Alberghi e prevenzione incendi 126

Soluzione conforme

Soluzione di immediata applicazione, che garantisce il raggiungimento del li-vello di prestazione.

Soluzioni progettuali prescrittive, propo-ste nei paragrafi della sezione S (Strate-gia antincendio), che non richiedono ul-teriori valutazioni.

Es. “Distanza di separazione = 10 m”.

Soluzioni standardizzate

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Alberghi e prevenzione incendi 127

Soluzione alternativa

Richiedono ulteriori valutazioni.

Il progettista deve dimostrare il rag-giungimento del livello di presta-zione.

Es. “Distanza di separazione calco-lata imponendo irraggiamento mas-simo = 12,6 kW/m2”.

Consentite solo per attività con valu-tazione del progetto (cat. A del DPR n. 151/2011).

Soluzioni su misura

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Alberghi e prevenzione incendi 128

Soluzione in deroga

È richiesta l'attivazione del procedimento di deroga secondo la normativa vigente.

Tutte le disposizioni del Codice, incluse le RTV, possono essere oggetto di deroga.

Si impiega uno dei metodi avanzati di cui al § G.2.7:

− Ingegneria della sicurezza antincendio;

− Prove sperimentali;

− Analisi e progettazione secondo giudizio esperto.

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Alberghi e prevenzione incendi 129

I TRE PROFILI DI RISCHIO

Indicatori semplificati per valutare il rischio d’incendio, utilizzati per attribuire i livelli di prestazione.

La necessità di individuare 3 profili di rischio (Rvita, Rbeni e Ramb) deriva dai compiti attribuiti ai VVF dal D.lgs n. 139/2006 (art. 13 co. 1) in materia di prevenzione incendi:

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pub-blico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente …

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Alberghi e prevenzione incendi 130

I TRE PROFILI DI RISCHIO

− Rvita(10) Salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento)

− Rbeni(11) Salvaguardia dei beni (artistici e strategici) (attribuito per l'intera attività)

− Rambiente(12) Tutela dell'ambiente (attribuito per l'intera attività)

10 Da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 Section 2. 11 Specifico italiano. 12 Specifico italiano.

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Alberghi e prevenzione incendi 131

PROFILO DI RISCHIO Rvita

È attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:

δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;

δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.

Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche più rappresenta-tive del rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.

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Alberghi e prevenzione incendi 132

δocc : CARATTERISTICHE DEGLI OCCUPANTI

A) Familiarità (Scuole, attività produttive, …)

A-B) SVEGLI B) Non familiarità (Centro commerciale, cinema, …)

C) ADDORMENTATI (Alberghi …)

D) DEGENTI (Ospedali …)

E) IN TRANSITO (Stazioni …)

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Alberghi e prevenzione incendi 133

δα : CARATTERISTICHE DELL'INCENDIO

1) Lenta (tα=600 s) (Materiali poco combustibili di-stribuiti in modo discontinuo …)

2) Media (tα=300 s) (Scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno …)

3) Rapida (tα=150 s) (Materiali plastici impilati …)

4) Ultra-rapida (tα=75 s) (Liquidi infiammabili, materiali plastici espansi …)

tα : Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'in-cendio, è il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.

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Alberghi e prevenzione incendi 134

Profili di rischio Rvita (δocc , δα) - alcuni esempi

− Attività produttive, artigianali, officine, …: A1-A4

− Palestre scolastiche: A1

− Autorimesse private / pubbliche: A2 / B2

− Uffici non aperti / aperti al pubblico: A2-A3 / B2-B3

− Ristoranti, ambulatori medici: B1-B2

− Att. commerciali, espositive, di spettacolo: B2-B3

− Alberghi, …: Ciii2-Ciii3

− Ospedali, …: D2

− Stazioni, metropolitane, …: E2

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Alberghi e prevenzione incendi 135

PROFILO DI RISCHIO Rbeni

Si valuta per l'intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera e del suo va-lore storico, culturale, architettonico o arti-stico e dei beni contenuti. - Risulta vincolata per arte o storia se essa o

i beni contenuti sono tali a norma di legge; - Risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione

di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indica-zione del responsabile dell'attività.

Opera da costruzione vincolata No Sì

Opera da cos-truzione strategica

No Rbeni = 1 Rbeni = 2 Sì Rbeni = 3 Rbeni = 4

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Alberghi e prevenzione incendi 136

PROFILO DI RISCHIO Rambiente

Si valuta per l’intera attività.

Il rischio di danno ambientale può ritenersi miti-gato dall'applicazione delle misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni, che consen-tono, in genere, di considerare non significativo tale rischio.

Le operazioni di soccorso condotte dai VVF sono escluse dalla valutazione del rischio di danno ambientale.

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Alberghi e prevenzione incendi 137

VANTAGGI

Il Codice in taluni casi può prevedere alcuni “vantaggi”, es.:

Resistenza al fuoco: per il livello I si può prescindere dalle verifi-che (costruzioni isolate e occupate da personale addetto per brevi periodi). È sufficiente evitare conseguenze all’esterno per collasso strutturale, con distanze di separazione.

Esodo: può prevedere un numero di vie d’esodo molto inferiore rispetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche.

Controllo dell'incendio: per il livello II è sufficiente (attività non affollate, carico d’incendio moderato, compartimenti ≤ 4000 m2, so-stanze non pericolose, …) la protezione solo con estintori, evitando la rete idranti/naspi, di norma richiesta per attività soggette.

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STATO ATTUALE DI APPLICAZIONE

A distanza di tempo, tuttavia, nonostante i vantaggi che possono derivare, l’applicazione del Codice di prevenzione incendi è, ad oggi, ancora poco diffusa.

I motivi possono essere diversi…

Difficoltà, scarsa conoscenza, ritrosia da parte dei professionisti a cambiare metodologie di progettazione, tendenza a utilizzare le vecchie regole percepite più “facili”, altre considerazioni ….

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… RIASSUMENDO

Oltre alle RTV pubblicate, il Codice si applica a “attività soggette” non normate (in genere di cat. B/C del DPR n. 151/2011).

Utilizzabile come riferimento per “attività non soggette”.

Si applica ad attività nuove ed esistenti, senza distinzione.(13)

L’applicazione non è obbligatoria, ma alternativa.

Non abroga norme precedenti.

Nulla cambia per i procedimenti di prevenzione incendi. Si rimanda ai DPR 1/8/2011, n. 151, DM 7/8/2012, DM 9/5/2007.

Nessun obbligo per attività già in regola con il DPR n. 151/2011.

13 Novità: le tradizionali regole tecniche prevedono di norma condizioni meno gravose per attività esistenti.

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CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - RTV

Le RTV (Regole tecniche verticali) sono di-sposizioni applicabili a una specifica attività.

Servono a caratterizzare meglio una speci-fica attività fornendo ulteriori indicazioni rispetto a quelle già previste dal Codice.

L’applicazione delle RTV presuppone l’ap-plicazione dell’intero Codice di prevenzione incendi, del quale sono parte integrante.

Nella prima versione del Codice erano pre-senti tra le RTV solo i cap. V.1, V.2 e V.3.

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Alberghi e prevenzione incendi 141

Regole tecniche verticali di prevenzione incendi

Negli ultimi anni sono state emanate moltissime regole tecniche verticali di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.

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INIZIALE INCOMPLETEZZA DEL CODICE

Nella prima versione del Codice erano state inserite tra le RTV solamente quelle relative a Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori che, per loro par-ticolare caratteristica si discostano dallo schema standard di una “vera” RTV. Successivamente sono state introdotte altre RTV.

Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione era quello di disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli re-gole tecniche, che trattasse la materia in maniera omogenea.

L’obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l’in-serimento di tutte le “vere” RTV (locali di pubblico spettacolo, ospedali, attività commerciali, ecc.).

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Alberghi e prevenzione incendi 143

RTV INSERITE SUCCESSIVAMENTE

Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.

“RTV Uffici” (introdotta con D.M. 8/6/2016)

“RTV Alberghi” (introdotta con D.M. 9/8/2016)

“RTV Autorimesse” (introdotta con D.M. 21/2/2017)

“RTV Scuole” (introdotta con D.M. 7/8/2017)

Altre dovrebbero essere pubblicate progressivamente.

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Alberghi e prevenzione incendi 144

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE RTV

Nei decreti è indicato che si applicano a attività individuate al n° specificato (es. n. 71, 66, 75, 67 …) del D.P.R. n. 151/2011.

Possono essere specificate eventuali esclusioni (es. rifugi alpini, camping, …) o sottintese limitazioni (es. solo autorimesse).

È specificato che si applica ad attività “esistenti” alla data di en-trata in vigore del decreto o di “nuova realizzazione”, senza di-stinzione.

In tal modo viene confermata quella che è una caratteristica che contraddistingue l’intero Codice rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attività “esistenti”.

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Alberghi e prevenzione incendi 145

ALTERNATIVITÀ ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE

Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di pre-venzione incendi per le varie attività (uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, scuole, ecc.) è indicato che le RTV si possono appli-care alle attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

Anche in questo caso è confermata un’altra caratteristica che contraddistingue il Codice, che non abroga norme precedenti e può essere applicato facoltativamente in alternativa.

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Alberghi e prevenzione incendi 146

SCHEMA GENERALE DELLE RTV

Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente.

− SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

− TERMINI E DEFINIZIONI (se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo)

− CLASSIFICAZIONI (se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.)

− PROFILI DI RISCHIO (determinati secondo il cap. 3)

− STRATEGIA ANTINCENDIO (con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO)

− ALTRO (se necessario, es. scenari per FSE, ecc.)

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V5) RTV ALBERGHI

La “RTV Alberghi” è stata introdotta con D.M. 9 agosto 2016: “Norme tecniche di prevenzione in-cendi per le attività ricettive turistico – alber-ghiere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Il decreto è stato pubblicato in G.U. n. 196 del 23 agosto 2016.

È entrato in vigore il 22 settembre 2016.

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Alberghi e prevenzione incendi 148

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a attività ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti-letto (Attività n° 66 del D.P.R. n. 151/2011):

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - al-berghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Escluse le strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e i rifugi alpini.

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Alberghi e prevenzione incendi 149

ATTIVITÀ N. 66 DELL’ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N. ATTIVITÀ CATEGORIA A B C

66

Alberghi, pensioni, motel, vil-laggi albergo, residenze turi-stico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituri-stici, ostelli per la gioventù, ri-fugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-tu-ristici, ecc.) con capacità ricet-tiva superiore a 400 persone.

fino a 50 posti letto

oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turi-stico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, vil-laggi-turistici, ecc.)

oltre 100 posti letto

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Alberghi e prevenzione incendi 150

RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE

“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Attività n° 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alber-ghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per fe-rie > 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con ricettività > 400 persone.

“RTV Alberghi” D.M. 9 agosto 2016: Att. n° 66 esclusi rifugi alpini e strutture turistico - ricettive nell'aria aperta.

“Regole tecniche tradizionali” D.M. 9 aprile 1994 & D.M. 6 otto-bre 2003, D.M. 14 luglio 2015: attività ricettive turistico-alber-ghiere come indicate in att. 66 fino a/oltre 25 posti-letto.

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Alberghi e prevenzione incendi 151

CLASSIFICAZIONI

HA: h ≤ 12 m; HB: 12 m < h ≤ 24 m; HC: 24 m < h ≤ 32 m; HD: 32 m < h ≤ 54 m; HE: h > 54 m.

PA: 25 < p ≤ 50; PB: 50 < p ≤ 100; PC: 100 < p ≤ 500; PD: 500 < p ≤ 1000; PE: p > 1000

In relazione al numero di posti letto p:

In relazione alla mas-sima quota dei piani h:

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CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

TA: spazi riservati (uso del personale), occupanti svegli e conoscenza edificio; TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio; TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati; TM: depositi/archivi di superficie lorda > 25 m2 e qf > 600 MJ/m2; TO: locali affollamento > 100 pers. (sale conferenza, riunione, ristorazione, ...); TK: locali con qf > 1200 MJ/m2 (aree a rischio specifico).

TT: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...); TZ: altri spazi (lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere aree a rischio specifico).

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PROFILI DI RISCHIO

Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Rvita (δocc , δα):

− Alberghi, …: Rvita = Ciii2-Ciii3

Ci: attività individuale di lunga durata Cii: attività gestita di lunga durata Ciii: attività gestita di breve durata

(occupanti possono es-sere addormentati con velocità di crescita dell’in-cendio media o rapida)

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Alberghi e prevenzione incendi 154

STRATEGIA ANTINCENDIO

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni com-plementari o sostitutive delle soluzioni conformi della RTO.

S.1 Reazione al fuoco S.6 Controllo dell'incendio S.2 Resistenza al fuoco S.7 Rivelazione ed allarme S.3 Compartimentazione S.8 Controllo di fumi e calore S.4 Esodo S.9 Operatività antincendio S.5 Gestione della sicurezza

antincendio S.10 Sicurezza degli impianti

tecnologici e di servizio

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REAZIONE AL FUOCO

All'interno delle aree TC mobili imbottiti e tendaggi devono ap-partenere al gruppo GM2 (tab. S.1-4) Classe 1 IM / Classe 1.

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… segue

Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 del § S.1.4(*) è elevato al 25% limitatamente per i rivestimenti in legno. (*) … sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a

pavimento, compresi nel gruppo GM4, per una superficie ≤ 5% della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).

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RESISTENZA AL FUOCO

Classe di resistenza al fuoco minima:

Se l’attività occupa un unico piano a quota non inferiore/non su-periore a ± 1 m, in edificio a uso esclusivo e compartimentato rispetto a altri, e tutte le Aree TB, TC e TO hanno vie d’esodo non attraversanti altre Aree, è ammessa la classe 15.

TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio; TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati; TO: locali affollamento > 100 pers.

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Alberghi e prevenzione incendi 158

COMPARTIMENTAZIONE

Ubicazione aree TC (spazi di riposo), TO (affollamento > 100 pers.): − a quota > -5 m.

Eccezioni:

− aree TC: a quota < -1 m compartimentati con classe secondo Cap. S.2, comunque > 30 e con chiusure dei vani tipo E-Sa.

− aree TO: ammesse a quote comprese tra -10 m e -5 m se: in compartimenti di classe > 30 e con chiusure dei vani E-Sa; vie di esodo verticali protette; controllo dell'incendio di livello IV; rivelazione ed allarme di livello IV con sistema EVAC.

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Caratteristiche di compartimentazione:

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ESODO

Camere o appartamenti per ospiti con affollamento ≤ 10 occu-panti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo.

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GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Le prescrizioni di cui al p.to 4 del § S.5.6.5 vanno applicate anche all'interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilin-gua.

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CONTROLLO DELL'INCENDIO

Sono forniti i livelli di prestazione:

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Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779:

Parametri progettuali per impianto sprinkler secondo UNI EN 12845:

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RIVELAZIONE ED ALLARME

Sono forniti i livelli di prestazione:

Per il livello IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.

Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe) la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di CO.

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VANI DEGLI ASCENSORI

Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti vani scala di tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascen-sori, se non inseriti in vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni orizzontali, de-vono essere almeno di tipo SB (protetti).

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ATTIVITÀ < 25 POSTI LETTO

Misure antincendio per le aree TB e TC i livelli di prestazione:

Per aree TM, TK, TT e TZ misure integrate da specifica analisi rischio.