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L’attività viene svolta, con percentuali stabilite caso per caso, in parte dentro l’azienda e in parte fuori senza avere avere una postazione fissa. C’è quindi la possibilità di scegliere il luogo in cui lavorare DOVE SI LAVORA? L’identikit dello smart working Nel complesso l’alternanza di lavoro svolto dentro e fuori l’azienda deve comunque rispettare i limiti massimi di orario giornaliero e settimanali previsti dalla legge e dai contratti collettivi QUALE ORARIO SI APPLICA? No, nell’accordo che regola lo smart working sottoscritto tra azienda e dipendente devono essere indicati i tempi di riposo, e le modalità di disconnessione dagli strumenti di lavoro, quindi quando non deve essere contattato IL LAVORATORE È SEMPRE REPERIBILE? Si ha diritto a un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto a chi lavora solo dentro l’azienda e anche alle agevolazioni fiscali e contributive legate a incrementi di produttività LA RETRIBUZIONE CAMBIA? Non andare in azienda non significa avere massima libertà. Sempre nell’accordo di smart working vengono individuate le modalità con cui il datore di lavoro verifica l’attività svolta e i comportamenti sanzionabili CI SONO MENO CONTROLLI? Il datore di lavoro deve informare il dipendente sui rischi generali e specifici legati all’attività svolta. Il lavoratore deve cooperare con l’azienda per attuare le misure di prevenzione dei rischi QUALI REGOLE PER LA SICUREZZA?

La nuova opzione. LAVORO Il lavoro agile premia gli obiettivi · avrebbe il diritto di non essere in alcun modo connesso in via tele matica con l’azienda. Ci sono poi altre finalità,

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Page 1: La nuova opzione. LAVORO Il lavoro agile premia gli obiettivi · avrebbe il diritto di non essere in alcun modo connesso in via tele matica con l’azienda. Ci sono poi altre finalità,

38 Norme e tributi Il Sole 24 OreGiovedì 15 Giugno 2017 ­ N. 158

L’attività viene svolta, con percentuali stabilite caso per caso, in parte dentro l’azienda e in parte fuori senza avere avere una postazione fissa. C’è quindi la possibilità di scegliere il luogo in cui lavorare

DOVE SI LAVORA?

LAVORO www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La nuova opzione. In vigore le norme che regolano l’attività svolta dai dipendenti fuori dall’azienda

Il lavoro agile premia gli obiettiviMeno peso a tempi e luoghi, maggiore spazio alla competitività

Giampiero Falasca

pCon la pubblicazione in Gaz­zetta  Ufficiale  della  legge 81/2017, è diventato pienamente utilizzabile da ieri il «lavoro agi­le». Già prima dell’approvazionedella legge, tuttavia, molte azien­de hanno avviato delle  forme sperimentali di smart working, che ruotavano intorno alle rego­le del telelavoro ed erano gestitemediante accordi collettivi sti­pulati a livello aziendale.

Il coordinamento tra vecchie intese e nuova disciplinaLa nuova normativa mette al cen­tro della regolazione del lavoro agile l’accordo individuale, asse­gnando invece un ruolo margi­nale agli accordi collettivi. No­nostante questa impostazione, il coordinamento tra le vecchie in­tese collettive e le nuove regole non dovrebbe creare particolari problemi applicativi, in quanto gli accordi sindacali firmati pree­sistenti erano, e restano, ancoratialle regole del telelavoro. 

Il coordinamento tra vecchie enuove intese diventa più com­plesso se si vogliono applicare al­le forme preesistenti le tutele in­trodotte dalla legge 81 in materia di salute e sicurezza del lavoro e 

di assicurazione contro gli infor­tuni. 

Queste disposizioni si applica­no solo agli accordi che hanno tutte le caratteristiche previstedalla legge 81/2017. Pertanto, chi volesse ricondurre le sperimen­tazioni pregresse dentro il nuovomodello, dovrebbe verificare lacoerenza con le nuove regole e, in caso di eventuali difformità, dovrebbe adottare le intese inte­grative ­ non solo a livello collet­tivo ma anche individuale ­ ne­cessarie a ricondurre le speri­mentazioni in corso all’interno della cornice definita dalle nuo­ve regole.

A cosa serve il lavoro agile? La nuova legge consente alle par­ti di modellare il lavoro agile con grande libertà, in funzione delleesigenze che di volta in volta si vogliono soddisfare. 

Una prima finalità può esserequella di ripensare l’organizza­zione del lavoro, come suggeri­sce lo stesso articolo 18 della leg­ge, dove chiarisce che lo smart working può servire a «incre­mentare la competitività» e doveprevede  una  «organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo

di lavoro». In questa ottica, l’accordo per

il lavoro agile potrà togliere cen­tralità agli elementi più tradizio­nali del contratto, come il luogo eil tempo, potenziando gli obietti­vi. 

Il vincolo del luogo di lavoropotrebbe  essere  sostituito  la­sciando al dipendente la facoltà di scegliere,  in certi periodi o giorni, una postazione diversa, coerente con alcuni parametriconcordati tra le parti. Il regime di orario potrebbe essere flessi­bilizzato rinunciando alla misu­razione puntale della prestazio­ne e forfettizzando il pagamento dello straordinario (nel rispetto delle norme  inderogabili  sugli orari massimi). Il potenziamentodegli obiettivi potrebbe, inoltre, essere  ottenuto  collegando  in maniera più intensa le voci indi­viduali variabili o aggiuntive del­la retribuzione al raggiungimen­to di specifici risultati, personali o di gruppo (anche utilizzando, ove applicabili, gli incentivi fi­scali e contributivi previsti dalla legge).

Il lavoro agile può essere uti­lizzato anche per agevolare  la conciliazione tra i tempi di lavo­ro e la vita personale. Le parti, per

andare in questa direzione, po­trebbero concordare la possibili­tà di svolgere la prestazione con tempi flessibili, garantendo an­che quella libertà di movimento utile a soddisfare specifici fabbi­sogni individuali (impegni dei fi­gli, esigenze personali, ecc.). 

Un ruolo importante, da que­sto punto di vista, lo potrebbe svolgere anche il “diritto alla di­sconnessione”: le parti potreb­bero individuare delle fasce ora­rie durate le quali il lavoratore avrebbe il diritto di non essere inalcun modo connesso in via tele­matica con l’azienda.

Ci sono poi altre finalità, certa­mente meno attraenti ma non vietate dalla legge, che potrebbe­ro essere attuate con l’accordo dilavoro agile, come ­ ad esempio ­ il contenimento degli spazi e la ri­duzione dei costi logistici. 

Quale che sia il modello pre­scelto, la contrattazione colletti­va ­ anche se ignorata dalla legge ­potrebbe giocare un ruolo im­portante per garantire il decollo effettivo dello smart working, in quanto potrebbe favorire la defi­nizione di modelli di accordo in­dividuale coerenti con le esigen­ze delle parti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORATORI AUTONOMI

Modello gross disparityper le clausole abusivedi Antonio Carlo Scacco

Da ieri si considerano abusi­ve e prive di effetto le clau­

sole che consentono al commit­tente di modificare unilateral­mente le condizioni contrattua­li, di recedere senza congruo preavviso nei contratti a presta­zioni continuative, nonché  le clausole di pagamento con ter­mini superiori a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattu­ra o della richiesta di pagamento.

Quotidiano del

Lavoro

quotidianolavoro.ilsole24ore.comLa versione integrale dell’articolo

Statali. Tavoli aperti entro il mese a partire da enti centrali e istruzione

Pa, trattative sui contratti al viaGianni TrovatiROMA

pPubblicata in Gazzetta la ri­forma del pubblico impiego e de­finiti i contenuti chiave della di­rettiva “madre”, partono le grandimanovre per il rinnovo dei con­tratti congelati da otto anni ai tre milioni di dipendenti stabili della Pa. La direttiva, ha fatto sapere ierila ministra per la Pa e la semplifi­cazione Marianna Madia, ha rice­vuto il via libera del consiglio dei ministri e il tavolo delle trattative sarà avviato «entro giugno». Ora tocca ai comitati di settore dei comparti fuori dalla Pa centrale (scuola­università, sanità e regio­ni­enti locali) definire i propri atti di indirizzo sulla base del “model­lo” statale, ma il calendario sarà più o meno analogo. Per gli 1,2 mi­lioni di dipendenti dell’istruzione,per esempio, l’arrivo dell’atto di indirizzo arriverà entro la fine del mese è stata assicurata giusto ieri dalla ministra Valeria Fedeli in un incontro con i sindacati. 

Superato a quanto sembra il ri­schio di elezioni anticipate, che avrebbe messo a rischio i rinnovi, l’obiettivo resta quello di chiude­re la partita in autunno, con un’in­cognita: quella delle risorse ag­giuntive (almeno 1,2 miliardi) che andranno trovate nella prossima 

legge di bilancio per la Pa centrale,e gli altrettanti che andranno stan­ziati nel complesso da sanità ed enti territoriali, necessari ad arri­vare agli 85 euro medi di aumento a regime promesso dall’intesa del 30 novembre scorso. Tutto da co­struire, poi, il meccanismo che do­vrebbe sterilizzare l’effetto 80 eu­ro, vale a dire il rischio che gli au­menti facciano perdere il bonus a circa 200mila dipendenti pubblici

che oggi hanno un reddito fra 24 e 26mila euro. Di questo, secondo ladirettiva esaminata dalla Funzio­ne pubblica, dovrà tenere conto ladistribuzione degli aumenti, indi­viduando ex ante i soggetti a cui ri­servare un trattamento “miglio­re” per compensare l’effetto­bo­nus. Anche in questo caso, la pro­va non è semplice per due ragioni:le risorse e, soprattutto, il fatto cheil reddito di riferimento per il bo­nus da 80 euro è quello complessi­

vo, e non solo quello da lavoro, percui la necessità di definire prima quali dipendenti “tutelare” porte­rà senza dubbio dei disallinea­menti.

La riforma che entrerà in vigoreil prossimo 22 giugno, poi, avvierà i preparativi per il piano straordi­nario di stabilizzazione dei preca­ri che andrà attuato nei prossimi tre anni. Sul tema, nuovi numeri sono arrivati ieri dalla presenta­zione dei risultati del censimento permanente Istat sulla Pubblica amministrazione. I titolari di con­tratti precari con le 12.874 istitu­zioni pubbliche, calcola l’Istat, so­no 467.362, divisi fra 293.804 lavo­ratori  a  tempo  determinato  e 173.558 fra collaboratori, lavorato­ri in somministrazione e così via. 

La stabilizzazione in arrivo, se­condo le prime stime del governo,riguarderà circa il 10% di questa platea, cioè intorno a 50mila per­sone. Per candidarsi al posto fisso,tramite riserva di posti nei con­corsi se non si è già passata una se­lezione, occorre maturare entro fine 2017 almeno tre anni di anzia­nità negli ultimi otto, e trovare spazio  nella  programmazione delle assunzioni da parte dei sin­goli enti.

[email protected]© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENSIMENTO ISTATNelle 12.874 istituzionici sono 467.362 titolaridi contratti precariCirca il 10% può ambirealla stabilizzazione triennale

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pÈ arrivato il momento di re­visionare il sistema della Cassedi previdenza dei professioni­sti. A pensarlo sono i vertici della Commissione parlamen­tare  di  controllo  sull’attività degli enti gestori di forme ob­bligatorie di previdenza e assi­stenza social; il presidente Lel­lo Di Gioia e i vice presidentiTitti Di Salvo e Giuseppe Gala­ti hanno infatti presentato una proposta di legge (atto Camera4495) che ri­disciplina gli enti previdenziali privati.

Tra le novità: l’apertura an­che alle professioni “non ordi­nistiche”,  l’accorpamento tra enti da stimolare con la tassa­zione agevolata, la costituzio­ne di un fondo di garanzia tra glienti, il definitivo chiarimentodella  natura  “privata”  delle Casse  attraverso  l’annulla­mento degli effetti pubblicisti­ci che comporta la loro iscri­zione nell’elenco Istat. La pro­posta di riforma interviene an­che sul sistema dei controlli,riconoscendo un maggior po­tere alla Covip, riducendo i mi­nisteri coinvolti e prevedendo lo scioglimento degli enti che sitrovano in una situazione di squilibrio finanziario non sa­nabile.

Ma andiamo con Ordine. La

proposta di legge Di Gioia­Di Salvo­Galati è composta da 20 articoli e 6 sei diversi Capi.L’articolo 1, che delinea l’ambi­to di applicazione, apre l’iscri­zione anche «agli appartenentia professioni non organizzate in Ordini e collegi», ex lege 4–2013 purché non esercitate nella forma del lavoro dipen­dente. 

Quest’apertura si accompa­

gna al divieto di costituire nuo­vi enti monocategoriali (arti­colo 3, comma 1). 

Per  incentivare  l’accorpa­mento degli enti già esistenti laproposta di legge prevede una tassazione  agevolata  pari  al 15%  quando  quella  generale proposta è del 20%, iche la nor­ma prevede di armonizzare a quella dei fondi di previdenza complementare.  Sulla  tassa­zione , nell’introduzione al te­sto, si auspica che anche in ita­

lia ­ finanza pubblica e Patto di stabilità europeo permettendo­ si arrivi a tassare il montante contributivo sono al momento dell’erogazione, come accade nella  maggioranza  dei  paesi europei. 

la semplificazione dei con­trolli, l’introduzione di un nu­mero massimo di delegati e di membri del Cda.

L’identikit dello smart working

Nel complesso l’alternanza di lavoro svolto dentro e fuori l’azienda deve comunque rispettare i limiti massimi di orario giornaliero e settimanali previsti dalla legge e dai contratti collettivi

QUALE ORARIO SI APPLICA?

No, nell’accordo che regola lo smart working sottoscritto tra azienda e dipendente devono essere indicati i tempi di riposo, e le modalità di disconnessione dagli strumenti di lavoro, quindi quando non deve essere contattato

IL LAVORATORE È SEMPRE REPERIBILE?

Si ha diritto a un trattamento economiconon inferiore a quello riconosciuto a chi lavora solo dentro l’azienda e anche alle agevolazioni fiscali e contributive legate a incrementi di produttività

LA RETRIBUZIONE CAMBIA?

Non andare in azienda non significa avere massima libertà. Sempre nell’accordo di smart working vengono individuate le modalità con cui il datore di lavoro verifica l’attività svolta e i comportamenti sanzionabili

CI SONO MENO CONTROLLI?

Il datore di lavoro deve informare il dipendente sui rischi generali e specifici legati all’attività svolta. Il lavoratore deve cooperare con l’azienda per attuare le misure di prevenzione dei rischi

QUALI REGOLE PER LA SICUREZZA?