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La pensione complementare · 2007. 6. 1. · la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione. A tal fine: •autorizza i fondi pensione ad esercitare la

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  • La pensione complementare ............................................................ Pag. 3

    Tasso di sostituzione (rapporto pensione /ultima retribuzione) (Tabella Covip) .............................................. Pag. 4

    Cosa sono i fondi “chiusi” o “negoziali” ....................................... Pag. 5

    Chi controlla i fondi pensione - La Covip ..................................... Pag. 6

    Come si finanziano i fondi pensione negoziali ............................ Pag. 7

    Le prestazioni erogate dai fondi ..................................................... Pag. 14

    Il calcolo della prestazione .............................................................. Pag. 15

    Le anticipazioni di sommee il relativo regime fiscale ............................................................... Pag. 16

    Trasferimento o riscatto della posizione individuale e relativo regime fiscale .................. Pag. 17

    Il regime fiscale della previdenza complementare ....................... Pag. 19

    La gestione finanziaria .................................................................... Pag. 20

    La previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore pubblico ........................... Pag. 22

    INDICE

    2

    Realizzazione grafica: Pubblidea Vr

    Realizzazione a cura del

  • 3

    Il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, attua-tivo della delega in materia di previdenza complemen-tare contenuta nella L. 243/04, stabilisce che dal 1º gen-naio 2007 i lavoratori debbano scegliere la destinazionedel TFR che maturerà successivamente a questa data,attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

    La maggior parte dei lavoratori ha a disposizione un fondo pensione

    contrattualee può aderirvi subito

    LA PENSIONE COMPLEMENTARELa riforma delle pensioni del 1995, al fine di ridurre losquilibrio finanziario determinato da alcuni elementi dinatura sociale, (quali: il considerevole aumento dellapopolazione anziana, il basso rapporto tra il numerodegli occupati e quello dei pensionati, il conseguenteinsostenibile aumento della spesa pensionistica), haintrodotto nuove modalità di calcolo delle pensioni pas-sando dal sistema RETRIBUTIVO (pensione calcolatasulla retribuzione degli ultimi 5 e/o 10 anni) a quelloCONTRIBUTIVO (pensione calcolata sul totale dei con-tributi versati in tutta la vita lavorativa).

    Questo diverso sistemadi calcolo, applicato atutti coloro con primaoccupazione successivaal 31/12/1995 e, pro -

    quota, per le anzianitàsuccessive al 31/12/1995, acoloro che a tale data nonavevano ancora maturatoun’anzianità contributivaalmeno pari a 18 anni dicontributi versati, produr-rà in futuro una notevole

  • 4

    TASSO DI SOSTITUZIONE(rapporto pensione / ultima retribuzione)

    (Dipendente privato, 60 anni di età, 35 anni di contribuzione; valori percentuali)

    80

    70

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    02000 2010 2020 2030 2040 2050

    previdenza pubblica

    04,7

    9,414,5

    16,7 16,7

    previdenza complementare

    TOTALE

    48,148,549,6

    56

    67,1

    71,8

    65,4 64,165,2 64,8

    67,3

    67,3

    Necessità di crescita della previdenza complementa-re per compensare la diminuzione della previdenzaobbligatoria e mantenere circa lo stesso tasso di sosti-tuzione.Fonte Rapporto di strategia nazionale sulle pensioni.

    contrazione dell’importo delle pensioni. Ad esempio,tra circa venti anni, essendo il sistema di calcolo basa-to su coefficienti legati all’età, si prevede che il “tassodi sostituzione”, ovvero il rapporto tra pensione edultima retribuzione, non raggiungerà neppure la metàdello stipendio.

  • 5

    COSA SONO I FONDI “CHIUSI” O “NEGOZIALI”

    • Sono associazioni riconosciute di diritto privato, natedalla contrattazione collettiva, i cui associati sono leimprese e lavoratori.

    • Possono essere nazionali o regionali, di categoria, inter-categoriali o aziendali.

    • Non hanno fini di lucro.• Hanno come unico obiettivo quello di garantire ai lavo-

    ratori iscritti una pensione complementare, sotto formadi rendita, al raggiungimento del diritto alla pensioneobbligatoria.

    Tale riduzione - che può essere ulteriormente accentua-ta dalla crescente flessibilità del mercato del lavoro e/oda rapporti di lavoro autonomi, temporanei o discontinuicon bassa contribuzione - rende indispensabile unaradicale modifica della nostra “cultura” previdenziale.

    La stessa riforma, per offrire un tasso di sostituzionesocialmente accettabile, ha delineato un sistema pensio-nistico misto, basato sulla:

    - previdenza pubblica di base, ad adesione OBBLIGA-TORIA, funzionante secondo il sistema tecnico -finanziario della ripartizione (le pensioni vengonoprevalentemente finanziate, tempo per tempo, daicontributi versati dai lavoratori attivi).

    - previdenza COMPLEMENTARE, fondata su un siste-ma a capitalizzazione individuale, attuata tramite:

    • forme pensionistiche ad adesione collettiva (fondipensione chiusi negoziali o fondi aperti ad adesio-ne collettiva), promosse e/o istituite tramite la con-trattazione sindacale collettiva;

    • forme pensionistiche ad adesione individuale afondi aperti o a contratti di assicurazione sulla vitacon finalità previdenziale (cosiddetti PIP - PianiIndividuali Pensionistici).

  • 6

    • L’amministrazione è affidata a organi collegiali pariteti-ci eletti dai lavoratori associati e dalle imprese.

    • La gestione finanziaria avviene attraverso l’utilizzo disocietà specializzate autorizzate ad operare sul mercato.

    • Sono controllati dalla COVIP, cioè la Commissione chevigila sul corretto e trasparente funzionamento deifondi pensione.

    • Hanno costi amministrativi estremamente contenuti, inquanto associazioni e strumenti di protezione collettivi.

    CHI CONTROLLA I FONDI PENSIONE - LA COVIP

    È un’autorità amministrativa che ha il compito di vigila-re sul funzionamento dei fondi pensione complementa-ri. La funzione che è chiamata a svolgere è essenzial-mente quella di garantire ed assicurare la trasparenza ela correttezza nella gestione e nell’amministrazione deifondi pensione. A tal fine:

    • autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria atti-vità e approva i loro statuti e regolamenti;

    • tiene l’albo dei fondi pensione autorizzati ad esercita-re l’attività di previdenza complementare;

    • vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patri-moniale e contabile dei fondi pensione e sull’adegua-tezza del loro assetto organizzativo;

    • assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rap-porti tra i fondi pensione ed i propri aderenti;

    • cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utilialla conoscenza dei problemi previdenziali e del setto-re della previdenza complementare.

    La Covip inoltre ha il potere di formulare proposte dimodifica legislativa di previdenza complementare.

    Il decreto legislativo 252/05 ha esteso, già dal dicembre2005, le competenze della Covip - finora esercitate sol-tanto nei confronti dei fondi pensione chiusi - a tutte leforme di previdenza complementare, compresi i fondipensione aperti di banche ed assicurazioni, nonché ipiani pensionistici di previdenza individuale.

  • 7

    COME SI FINANZIANO I FONDI PENSIONE NEGOZIALI

    La contribuzione al fondo pensione:- è stabilita nel contratto di lavoro;- è calcolata in percentuale sulla retribuzione annua

    lorda utile per il calcolo del TFR;- si compone di tre elementi:

    • contributo del lavoratore, nelle misure minime pre-viste dai contratti collettivi nazionali ed eventualecontributo volontario aggiuntivo,

    • contributo del datore di lavoro,• trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR) matu-

    rando.

    Il TFR che viene trasferito al fondo pensione è quello chesi matura nel periodo successivo all’adesione del lavora-tore, mentre il TFR già maturato continua a restare inazienda e viene rivalutato secondo le attuali modalità.

    A decorrere dal 1º gennaio 2007, l’adesione a una formapensionistica, realizzata tramite il solo conferimentoesplicito o tacito del TFR, non comporta l’obbligo dellacontribuzione a carico del lavoratore e del datore dilavoro. Soltanto attraverso l’adesione esplicita ed il ver-samento del contributo a carico del lavora-tore si attiva la contribuzione del datore dilavoro prevista dai contratti collettivi.

    Il Decreto Legislativo di riforma dellaprevidenza complementare chedisciplina la destinazione del TFRai fondi pensione complementariattraverso il meccanismo delsilenzio-assenso, prevede che,entro 6 mesi dal 1° gennaio2007 o dalla data di assunzione- se successiva - i lavoratoridipendenti del settore privato -esclusi quelli domestici- devo-no decidere sulla destinazionedel proprio TFR maturando(tutto o in parte) attraversoscelte tacite o esplicite.

  • A) Lavoratori con prima iscrizione alla previdenza obbli-gatoria successiva al 28.4.93 non iscritti alla previ-denza complementare alla data del 1° gennaio 2007.Questi lavoratori possono:- esprimere la volontà di trasferire tutto il TFR matu-

    rando ad un Fondo Pensione Negoziale o ad unFondo Pensione Aperto o ad un Piano IndividualePensionistico.Il datore di lavoro, quindi, dal 1° luglio 2007 o dalmese successivo a quello della scelta, versa al fondopensione prescelto il TFR ed i contributi eventual-mente previsti con decorrenza dal periodo di pagarelativo al momento dell’adesione.

    N.B. Dal 1° gennaio 2007, il contributo del datore dilavoro previsto dai contratti o dagli accordi aziendali(qualora il lavoratore ne abbia diritto) viene destinatoalla forma pensionistica scelta dal lavoratore, nei limitie nelle modalità stabilite dai predetti accordi e contratti.

    - esprimere la volontà di non aderire ad alcunaforma pensionistica complementare, mantenendo ilTFR in azienda (questa scelta è sempre rivedibile).In questo caso, il TFR maturando continuerà adessere accantonato annualmente presso il datore dilavoro, o, qualora si tratti di aziende con almeno 50addetti, sarà versato in un c/c istituito presso laTesoreria dello Stato e gestito dall’Inps (in entrambii casi rimangono in vigore gli attuali meccanismi dirivalutazione e liquidazione).

    8

    Le scelte dei lavoratori devono essere effettuate compi-lando appositi modelli (TFR1 per i lavoratori con un rap-porto di lavoro già esistente al 31.12.06; TFR2 per quelliche, invece, si occupano dopo tale data) messi a disposi-zione dal datore di lavoro, il quale deve conservarli, com-pilati con la volontà espressa dal lavoratore, e rilasciarne,a quest’ultimo, copia controfirmata per ricevuta. I lavora-tori che hanno già comunicato la propria volontà al dato-re di lavoro nel periodo compreso tra il 31.12.06 ed il 1°febbraio 2007, devono comunque entro il 3 marzo 2007compilare i nuovi modelli al fine di mantenere le decor-renze degli effetti delle scelte già effettuate.

  • 9

    - non esprimere alcuna scelta, facendo scattare ilmeccanismo del silenzio-assensoil datore di lavoro versa, dal 1° luglio 2007 (sia percompetenza che per cassa) o dal mese successivoalla scadenza del semestre - in caso di assunzionesuccessiva al 1° gennaio 2007 - tutto il TFR matu-rando al fondo di previdenza complementare, isti-tuito dalla contrattazione nazionale, territoriale,oppure aziendale. Se questa prevede più fondi, ilTFR viene conferito a quel fondo che in aziendae/o settore ha più aderenti. Nel caso in cui non siano previsti altri fondi com-plementari di natura contrattuale, il TFR maturan-do sarà trasferito all’apposito fondo di previdenzacomplementare istituito presso l’Inps (FON-DINPS).

    Fondinps è la forma di previdenza complementare acontribuzione definita istituita presso l’Inps, allaquale affluiscono le quote di TFR maturando deilavoratori che durante i sei mesi previsti dalla leggenon esprimono alcuna volontà circa la destinazionedel proprio TFR e per i quali non esistono fondi pen-sione di riferimento. Tali quote vengono destinatead una linea di investimento a contenuto pruden-ziale tale da garantire la restituzione del capitale erendimenti comparabili alla rivalutazione del TFR.Dopo 1 anno di permanenza in questo comparto,l’aderente può decidere di variare la linea di inve-stimento, ma anche di trasferire la propria posizio-ne individuale presso un’altra forma pensionisticacomplementare. L’aderente può decidere di destina-re anche una quota a suo carico e, successivamen-te, di sospenderne il versamento, fermo restando ilversamento del TFR.

    B) I lavoratori con prima iscrizione alla previdenzaobbligatoria successiva al 28.4.93 già iscritti aduna forma pensionistica complementare non devo-no esprimere alcuna volontà, in quanto l’intero TFRgià confluisce nella stessa.

  • 10

    C) Lavoratori con prima iscrizione alla previdenzaobbligatoria alla data del 28 aprile 1993- se non iscritti ad un fondo pensione alla data del 1°

    gennaio 2007, possono scegliere, entro sei mesi, di:• mantenere il TFR maturando presso il proprio

    datore di lavoro (questa scelta è sempre rivedibile);• trasferire il TFR maturando alla previdenza com-

    plementare nella misura già fissata dagli accordi ocontratti collettivi, ovvero, qualora detti accordinon prevedano il versamento del TFR, nella misu-ra non inferiore al 50% con possibilità di incremen-ti successivi. Il datore di lavoro dal 1° luglio 2007versa al fondo pensione prescelto il TFR ed i con-tributi eventualmente previsti con decorrenza dalperiodo di paga relativo al momento dell’adesione;

    • non esprimere alcuna volontà: dal mese successi-vo alla scadenza del semestre, il TFR maturandoverrà integralmente versato dal datore di lavoroalla forma complementare collettiva, secondo lagerarchia prevista dalla legge.

    - se già iscritti ad un fondo pensione alla data del 1ºgennaio 2007, possono scegliere, entro sei mesi, di:

    • mantenere il residuo TFR maturando presso ilproprio datore di lavoro;

    • trasferire il 100% del TFR maturando al fondopensione;

    • non esprimere alcuna volontà: il TFR residuoverrà trasferito dal datore di lavoro alla formacomplementare collettiva alla quale gli stessisiano già iscritti.

    INFORMAZIONE AI LAVORATORITrenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai finidel trasferimento del TFR maturando alla previdenzacomplementare, il lavoratore, che non abbia ancoramanifestato alcuna volontà, deve ricevere dal datore dilavoro le necessarie informazioni, relative alla formapensionistica complementare verso la quale il TFR matu-rando è destinato alla scadenza del semestre.

  • 11

    Trattamento di fine rapporto non destinato alla previ-denza complementare.

    Le quote di TFR maturate a decorrere dal 1° gennaio2007 dai lavoratori dipendenti del settore privato, nondestinate alla previdenza complementare, devono essereversate presso il “Fondo per l’erogazione ai lavoratoridipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap-porto di cui all’art. 2120 del codice civile”, istituito su c/cdella Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps.

    L’obbligo di versamento mensile riguarda esclusivamen-te i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenzealmeno 50 addetti, calcolati prendendo a riferimento lamedia annuale dei lavoratori in forza nel 2006, o nell’an-no solare di inizio dell’attività se successivo al 31.12.06.Sono esclusi da tale obbligo i datori di lavoro domestico.

    Il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dello Statonon è dovuto per:

    - i lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a3 mesi;

    - i lavoratori a domicilio;- gli impiegati, i quadri ed i dirigenti del settore agricolo;- i lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corre-

    sponsione periodica delle quote maturate di TFR;- i lavoratori per i quali è previsto l’accantonamento

    presso terzi.

    Gli effetti delle scelte operate dai lavoratori in riferimen-to alle quote di TFR non confluite nella previdenza com-plementare sono diverse a seconda che gli stessi sianotitolari di rapporto di lavoro già alla data del 31.12.06 oche lo siano diventati successivamente.

    A) Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro conalmeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro giàin essere alla data del 31 dicembre 2006.

    Adesione esplicita alla previdenza complementareentro il 30 giugno 2007.In questo caso, il TFR maturato dal momento dell’assun-zione fino all’adesione rimane in azienda.

  • Silenzio - assenso.Il TFR maturato dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 rimanein azienda.

    No esplicito alla previdenza complementare entro il 30giugno 2007.

    Il TFR non destinato alla previdenza complementare (intutto o in parte, per i lavoratori con prima iscrizione allaprevidenza obbligatoria alla data del 28.4.93) viene con-ferito, a partire dal mese successivo alla consegna dellavoratore dell’apposito modello TFR1, al Fondo dellaTesoreria di Stato gestito dall’INPS, per l’importo corri-spondente alla quota di TFR maturata a decorrere dal 1°gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alperiodo intercorrente dal 1° gennaio 2007 e quello del-l’effettivo versamento, in ragione del tasso di incrementodel TFR applicato al 31 dicembre 2006.

    B) Lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro conalmeno cinquanta addetti con rapporto di lavoro ini-ziato successivamente alla data del 31 dicembre2006.

    Adesione esplicita alla previdenza complementareentro sei mesi dalla data di assunzione.Il TFR maturato dal momento dell’assunzione fino all’a-desione viene versato al Fondo della Tesoreria di Stato.

    Silenzio - assenso.Il TFR maturato dall’assunzione al momento del conferi-mento alla forma pensionistica complementare viene ver-sato al Fondo della Tesoreria di Stato.

    No esplicito alla previdenza complementare entro seimesi dalla data di assunzione.

    A partire dal mese successivo alla consegna, da parte dellavoratore, del modello TFR2, il datore di lavoro versa ilTFR non destinato alla previdenza complementare (intutto o in parte, per i lavoratori con prima iscrizione allaprevidenza obbligatoria alla data del 28.4.93 già iscritti alfondo e che versano solo la parte del TFR contrattual-mente prevista) al Fondo della Tesoreria di Stato, condecorrenza dalla data di assunzione.

    12

  • Il datore di lavoro continuerà a provvedere alle richieste di anti-cipazione ed alla liquidazione del TFR alla cessazione del rap-porto di lavoro, così come previsto dal codice civile o dal contrat-to, anche per la parte versata al Fondo della Tesoreria dello Stato,operando un conguaglio con i contributi dovuti al Fondo stesso econ quelli dovuti complessivamente agli Enti previdenziali. Nelcaso in cui né gli uni né gli altri dovessero essere sufficienti acoprire le quote di competenza del Fondo, quest’ultimo dovràprovvedere al pagamento delle somme al lavoratore entro 30giorni dalla tempestiva comunicazione del datore di lavoro.

    TFR IN AZIENDA O NEL FONDO PENSIONEDUE SCELTE A CONFRONTO

    Con l’esempio, di seguito riportato, si mette in evidenzala differenza tra il valore del TFR accantonato in aziendae quello del TFR destinato, invece, ad un fondo pensionenegoziale, al quale si aderisca in maniera esplicita.

    ESEMPIO

    VALORIZZAZIONE TFR IN AZIENDARetribuzione annualeTFR accantonato (R 20.000 x 6,91%)Inflazione 2,5%Rendimento TFR (1,5% + 75% tasso inflazione)

    Rivalutazione TFR in azienda(R 1.382 x 3,38%)

    R 20.000 R 1.382

    3,38%

    R 46,71

    VALORIZZAZIONE TFR NEL FONDO PENSIONERetribuzione annualeContributo datore di lavoro (1,10% di R 20.000)

    Differenza TFR in azienda e TFR nel fondo pensione negoziale(R 220 - R 46,71)

    R 20.000

    R 220

    + R 173,29nel fondo pensionenegoziale

    13

  • 14

    LE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDILa prestazione tipica dei fondi pensione è la rendita.

    Dal 1º gennaio 2007, i fondi pensione liquidano un’uni-ca prestazione pensionistica al raggiungimento di alme-no 5 anni di partecipazione al fondo e al compimentodell’età anagrafica e/o della maturazione del numero dicontributi stabiliti per la pensione obbligatoria.

    La prestazione può essere erogata in forma capitale finoal 50% dell’importo accumulato presso il fondo; è possi-bile, comunque, ottenere la liquidazione interamente informa di capitale se l’importo della rendita derivantedalla conversione di almeno il 70% del montante finaleaccumulato presso il fondo pensione è inferiore al 50%dell’assegno sociale.

    In caso di cessazione dell’attività lavorativa che com-porti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48mesi, le prestazioni pensionistiche potranno essere, surichiesta dell’aderente, erogate con un anticipo massimodi cinque anni rispetto ai requisiti previsti per l’accesso

    alla pensione obbligatoria.

    Inoltre, in caso di morte del titolaredella prestazione pensionistica,

    gli statuti dei fondi possonoprevedere la restituzione del

    montante residuo, o, inalternativa, l’erogazione diuna rendita calcolata inbase al montante residua-le, nei confronti dei bene-ficiari indicati dal pensio-nato stesso.

  • 15

    IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONEIl sistema tecnico-finanziario di gestione dei fondi pen-sione è quello a capitalizzazione; pertanto, l’importodelle prestazioni erogate sotto forma di rendita vienedeterminato in funzione di una serie di elementi:

    • il patrimonio individuale accumulato nel corso deglianni e composto dal TFR, dal Contributo lavoratore eAzienda e dal Rendimento finanziario del Fondo;

    • i parametri attuariali legati all’età del lavoratore e allasperanza di vita.

    L’importo della prestazione, da convertire in renditavitalizia, è rappresentato dall’ammontare del patrimo-nio accumulato nel fondo pensione.

    Il montante viene “trasformato” in una rendita vitaliziadividendo il suo ammontare per la speranza di vita resi-dua al momento del pensionamento, con l’applicazionedi un determinato tasso tecnico.

    La speranza di vita viene calcolata sulla base di tavoledi mortalità costruite dagli esperti attuariali su un oriz-zonte temporale di lungo periodo.

    La rendita può essere erogata direttamente dal fondo, ilquale provvede alla corresponsione della prestazionead ogni beneficiario, delegando comunque l’impresaassicurativa o un altro soggetto autorizzato all’attività diintermediazione (banche, sim, sgr) alla gestione finan-ziaria dell’attivo destinato alla copertura delle riserve.La rendita può anche essere erogata in maniera indiret-ta dall’impresa assicuratrice, la quale, a fronte della cor-responsione di un montante unico, si impegna a versa-re al fondo pensione, per ciascun beneficiario, una ren-dita vitalizia, a partire da una data determinata (rendi-ta immediata o differita) e fino al decesso dell’assicura-to o del soggetto indicato come destinatario della pre-stazione dopo la sua morte (rendita reversibile).

  • 16

    250000

    200000

    150000

    100000

    50000

    05 10 15 20 25 30 35 40

    montante

    Nota bene: il grafico è stato costruito (a puro titolo indi-cativo) usando come parametri un versamento annuo dieuro 1.708,59 e un rendimento medio costante del 4,5%.

    191100

    145510

    108927

    79570,1

    56012,937109,4

    21940,39678

    LE ANTICIPAZIONI DI SOMME ED IL RELATIVO REGIME FISCALE

    In caso di necessità, si possono ottenere anticipazioni disomme (come avviene già per il TFR accantonato inazienda).Dal 1º gennaio 2007, il lavoratore che aderisce alla pre-videnza complementare, può richiedere un’anticipazio-ne del capitale individuale maturato:

    L’IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPONella costruzione del montante, il numero degli annidi adesione al fondo incide notevolmente; quindi, qual-siasi rinvio della scelta si rifletterà nel montante finalein misura molto superiore all’importo non versato.

    Nel grafico che segue viene evidenziata la crescita pro-gressiva del montante nel corso degli anni.

  • 17

    - in qualsiasi momento e per un importo non superioreal 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissimesituazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapiee interventi straordinari riconosciuti dalle strutturepubbliche (sulla somme, al netto dei redditi già assog-gettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo diimposta del 15% ridotta dello 0.30% per ogni annoeccedente il quindicesimo anno di partecipazione,entro un limite massimo di 6 punti percentuali);

    - dopo otto anni di iscrizione e per un importo non supe-riore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abita-zione per sé o per i figli o per la realizzazione di inter-venti di ristrutturazione e riqualificazione edilizia(ritenuta a titolo di imposta del 23% sulle somme alnetto dei redditi già tassati);

    - dopo otto anni di iscrizione e per un importo non supe-riore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti (rite-nuta a titolo di imposta del 23% sulle somme al nettodei redditi già tassati).

    Le somme percepite a titolo di anticipazione non posso-no mai superare il 75% del capitale maturato e possonoessere reintegrate anche con contribuzioni annualieccedenti il limite di 5.164,57 euro, sulle quali è ricono-sciuto al contribuente un credito di imposta.

    TRASFERIMENTO O RISCATTO DELLA POSIZIONEINDIVIDUALE E RELATIVO REGIME FISCALE

    La legge ha stabilito precise regole vincolanti al fine diassicurare che la posizione pensionistica complementareche ogni lavoratore costituisce attraverso l’adesione adun fondo pensione abbia un carattere di continuità, indi-pendentemente dagli eventi collegati alla vita e daimutamenti che possono verificarsi durante lo svolgimen-to della propria attività lavorativa.

    Dopo una permanenza di almeno 2 anni nel fondo pen-sione di provenienza, è possibile trasferire la propria

  • 18

    posizione presso un’altra forma di previdenza comple-mentare, secondo le modalità ed i vincoli previsti dallacontrattazione collettiva.

    Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione ad unfondo pensione a causa di un cambiamento della situa-zione lavorativa, sia per propria scelta, sia per cause indi-pendenti dalla propria volontà, gli statuti dei fondi pen-sione prevedono la possibilità di:• trasferire la propria posizione presso un altro fondo

    contrattuale al quale il lavoratore può accedere in rela-zione alla sua nuova attività,

    • riscattare la posizione individuale.

    In particolare, dal 1º gennaio 2007 è prevista la possibili-tà di:

    a) riscatto parziale, nella misura del 50% di quanto matu-rato, nel caso di cessazione dell’attività lavorativa checomporti l’inoccupazione per un periodo non inferiorea 12 mesi e non superiore a 48, o di ricorso da parte deldatore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integra-zione ordinaria e straordinaria;

    b) riscatto totale del capitale maturato per i casi di invali-dità permanente e a seguito di cessazione dell’attivitàlavorativa che causi l’inoccupazione per un periodosuperiore a 48 mesi;

    c) riscatto totale del capitale maturato per cause diversepreviste dagli statuti dei fondi.

    Nei casi di trasferibilità esiste il diritto per l’iscritto divedersi riconosciuto tutto quanto già maturato, compresal’anzianità di adesione alla previdenza complementare,mentre le contribuzioni future saranno, invece, oggettodella determinazione della nuova situazione contrattuale.

    Inoltre, il lavoratore ha diritto al contributo del datore dilavoro nei limiti e secondo le modalità previste dai con-tratti o accordi collettivi, anche aziendali.

    Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di riscatto della pro-pria posizione contributiva, ovviamente, questa sceltapreclude la prospettiva della prestazione finale e fa ripar-tire da zero la ripresa di un piano della pensione.

  • 19

    Dal 1º gennaio 2007 sulle somme percepite a titolo diriscatto della posizione individuale, al netto della partecorrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, erelative ai casi a) o b), si applica una ritenuta a titolo diimposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pariallo 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pen-sionistiche complementari superiore al quindicesimo, conun limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

    Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diver-se da quelle di cui ai punti a) e b), in particolare nel casodi riscatto totale di cui al punto c), si applica una ritenutaa titolo di imposta del 23% sul loro ammontare complessi-vo al netto della parte corrispondente ai redditi già assog-gettati ad imposta.

    Prestazione per premorienza

    In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionisticacomplementare prima della maturazione del diritto allaprestazione pensionistica, l’intera posizione individualematurata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi bene-ficiari dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti,la posizione maturata viene devoluta a finalità sociali - sesi tratta di una forma pensionistica individuale - e restaacquisita al fondo, qualora si tratti di fondo aperto o fondonegoziale.

    La prestazione, al netto dei redditi già tassati, è assogget-tata ad una imposta del 15%, ridotta di una quota pari allo0.30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensio-nistiche complementari superiore al 15°, entro un limitemassimo di 6 punti percentuali.

    IL REGIME FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Le regole fiscali intervengono nella vita del fondo pen-sione:

    - nella fase di finanziamento, attraverso la deducibilitàdella contribuzione versata fino a un massimo di 5.164

  • euro, che consente di poter investire quanto si sarebbedovuto in tasse. Inoltre, i lavoratori di prima occupa-zione successiva al 1º gennaio 2007, limitatamente aiprimi cinque anni di partecipazione alle forme pensio-nistiche complementari, possono, nei venti anni suc-cessivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti illimite di euro 5.164,57 pari alla differenza positiva tral’importo di euro 25.822,85 e i contributi effettivamen-te versati nei primi cinque anni di partecipazione alleforme pensionistiche e comunque per un importo nonsuperiore a euro 2.582,29 annui;

    - durante il processo di accumulo del patrimonio gestitodai fondi pensione, con la tassazione dell’11% dei ren-dimenti maturati in fase di gestione finanziaria. Questatassazione è più favorevole di quella prevista per ilmercato finanziario che è del 12,5%;

    - nella fase di erogazione delle prestazioni pensionisti-che (sotto forma di capitale o rendita), con la tassazio-ne pari al 15%, ridotta dello 0.30% per ogni anno dipartecipazione alle forme pensionistiche complemen-tari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di6 punti percentuali di riduzione.

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    LA GESTIONE FINANZIARIA

    I fondi pensione gestiscono le risorse raccolte mediante:

    a) convenzioni con soggetti autorizzati all’attività diintermediazione sui mercati mobiliari, con sede statu-taria in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, cheabbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

    b)convenzioni con imprese assicurative;

    c) convenzioni con società di gestione dei fondi comunidi investimento mobiliare.

    Il risparmio gestito dai fondi pensione non può esseredistolto dal fine al quale è destinato, né essere oggetto diesecuzione forzata da parte dei creditori del fondo (que-

  • 21

    sto criterio salvaguarda in maniera determinante gliinteressi degli associati).

    Gestione monocomparto o multicomparto

    La gestione finanziaria del fondo pensione può prevede-re un’unica linea di investimento, per tutti i potenzialiaderenti al piano previdenziale (gestione monocompar-to), oppure più linee di investimento (gestione multi-comparto). Nel caso di gestione monocomparto, la politica di inve-stimento adottata dal Consiglio di Amministrazione delfondo pensione impegna, in egual modo, tutti gli ade-renti al piano previdenziale.Nel caso di gestione multicomparto l’aderente, all’attodell’iscrizione al fondo pensione, è chiamato a sceglierela linea di investimento più adeguata al proprio profilo dirischio - rendimento, su cui versare la propria contribu-zione. Il valore della quota di ciascun aderente dipende-rà, quindi, dal rendimento ottenuto nella linea di investi-mento scelta.In alcuni fondi pensione l’assegnazione dell’iscritto adun determinato comparto può avvenire automaticamen-te, secondo i criteri stabiliti dallo statuto del fondo pen-sione, sulla base di alcune caratteristiche anagrafiche e/oeconomiche dell’aderente (assegnazioni lifesyle).

    Nel caso di conferimento tacito del TFR al fondo pen-sione (tramite la procedura del “silenzio - assenso) lerisorse vengono destinate ad un comparto che devegarantire la restituzione del capitale versato, al nettodegli oneri sostenuti e rendimenti pari a superiori allarivalutazione del TFR.

    L’aderente può variare il comparto prescelto o quello acui è stato automaticamente assegnato attraverso l’op-zione a favore di un altro comparto che risulterà più ade-guato alle sue esigenze (switch), spesso senza spese e,comunque, dopo un periodo minimo di permanenza nelcomparto di provenienza. Al fine di evitare cambiamentitroppo frequenti, il passaggio da un comparto all’altro,effettuato al di fuori delle cadenze temporali prestabilite,viene subordinato al pagamento di un’apposita commis-sione (commissione di switch).

  • 22

    LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

    DEL SETTORE PUBBLICOFino all’emanazione di un apposito decreto legislativo,per i lavoratori dipendenti del settore pubblico continua-no a trovare applicazione le previgenti norme stabilite dald.lgs. 124/93.Per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminatoentro il 31.12.00, l’adesione ad un fondo negoziale è vinco-lata alla richiesta di trasformazione dei vecchi trattamentidi fine servizio (TFS) in trattamento di fine rapporto (TFR).Quelli, invece, assunti a tempo indeterminato dal 1º gen-naio 2001 e a tempo determinato dal 1º giugno 2000 nonhanno questo obbligo, in quanto già in regime di TFR.

    PRESTAZIONI Sono:• la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5

    anni di partecipazione al fondo e al compimento dell’e-tà anagrafica stabilita per la previdenza obbligatoria;

    • la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15anni di partecipazione al fondo e con un’età anagraficadi non più di dieci anni inferiore a quella prevista per ilpensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio diappartenenza. È inoltre necessario aver cessato l’attivi-tà lavorativa.

    La scelta della linea di investimento da privilegiare dipen-de dalle caratteristiche personali, patrimoniali, redditualied anagrafiche dell’iscritto: in genere, i più giovanipotrebbero essere interessati a comparti dotati di un profi-lo rischio/rendimento più elevato, in virtù del maggioreorizzonte temporale di permanenza nel fondo pensione.L’analisi empirica mostra, infatti, una minore volatilità deicorsi azionari nel lungo periodo rispetto ad un orizzontetemporale più breve, unita ad un rendimento atteso piùelevato dei titoli rappresentativi del capitale di rischio(azioni/equity) rispetto ai titoli rappresentativi del capitaledi debito (obbligazioni - titoli del debito pubblico/bond).

  • Il lavoratore può, comunque, optare per la liquidazionein capitale di quanto maturato nel limite del 50%.Qualora, però, l’importo della rendita maturata fosseinferiore all’importo dell’assegno sociale, è possibilerichiederne la liquidazione in un’unica soluzione.Inoltre, al raggiungimento dell’età pensionabile senzaaver maturato i requisiti minimi di partecipazione alfondo, è possibile ottenere la liquidazione in capitale diquanto maturato.Gli statuti dei singoli fondi possono prevedere che l’i-scritto scelga di rendere reversibile, a beneficio di unadeterminata persona (per esempio, il coniuge), la propriarendita pensionistica maturata presso il fondo pensione.In tal caso, al momento del decesso dell’iscritto, la pre-stazione verrà erogata sotto forma di reversibilità al sog-getto indicato, se ancora vivente.

    ANTICIPAZIONI E RISCATTI

    L’iscritto al fondo pensione da almeno 8 anni ha diritto adavere un’anticipazione (fino al 100%) del suo patrimonioaccumulato, con l’eventuale possibilità di reintegrare lapropria posizione finanziaria secondo le modalità previ-ste dallo statuto del fondo stesso, per far fronte a:

    • spese sanitarie,• acquisto della prima casa per sé o per i propri figli,• ristrutturazione della prima casa di abitazione.

    Alcuni fondi prevedono la possibilità di ottenere questeanticipazioni anche in caso di congedi parentali e for-mativi.

    Inoltre, dopo una permanenza di 3 anni nel fondo pen-sione di provenienza o 5 anni in caso di fondo pensionedi nuova istituzione, è possibile trasferire la propria posi-zione presso altra forma pensionistica complementare.

    Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alfondo pensione a causa di un cambiamento nella propriaattività lavorativa, gli statuti dei fondi prevedono la pos-sibilità di trasferire, in qualsiasi momento, la propriaposizione presso un altro fondo contrattuale al quale illavoratore può iscriversi in relazione alla sua nuova atti-vità, oppure di riscattare l’intera posizione individuale.

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