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La professionalità de ll' esperto qualificato e del medico autorizzato A. MO CCALDI e E. STR AMBI CNEN, Roma Premessa Desider iamo an zitut to ringraziare l'Associazione per aver voluto affi - dare a noi l'incari co di t en ere la relazione di ape rtur a della II Sessione dei l avori di questo importante Convegno, destinata alla di scu ssi one degli aspetti professionali dell a radioprot ezione nel qu a dr o del servizio s anitario nazio- nale. Un ringr aziamen to pa rti colare al prof. Carl o P olvani già Preside nt e del- l'I nternational Radiation Prote ction Association e ch e h a accettat o di svol- gere il ruolo di moder atore dell'odier na sessione, p er aver v oluto i ntrodurre il nostro lavoro con colusinghi er e espressioni di appr ezza mento per l'atti - vità che ciascuno di noi svolge da circa quindi ci ann i nei due ri spettivi cam- pi, fi sico e medico, in cui si articola la radioprotezione. Introduzione L'art. 69 del D.P.R. 185 del 13 febbraio 1964 prevede espressamente che « i datori di lavoro esercenti attività che comportano la del imi t azione delle zone controUate devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fi- sica de lla protezione e la s orveglianza medi ca dei lavoratori». Negli articoli 70 e 75 del citato D.P.R. è poi s ancit o che la s or veglianza fi sica deve essere e ffettuata p er mezzo di« esper ti qualificati» e la sor veglia nza medi ca per mezzo di« medici autorizzati». A di stanza di quattordici an ni dall'entrat a in vigore del D.P.R. 185, s ono finalmente operanti gli Ele nchi Naz ionali nominativi degli esper ti qua- lificati e dei med ici autori zzati i stituiti con D.M. 15 febbraio 1974 con le mo- dali previste d al D.P.R. ll50 del 12 dicembr e 1972. Ann . ltt. Supu. Sanit<i (1980) 16, 63-74

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La professionalità dell'esperto qualificato e del medico autorizzato

A. MOCCALDI e E. STRAMBI

CNEN, Roma

Premessa

Desider iamo anzitutto ringraziare l'Associazione per aver voluto affi­dare a noi l'incarico di t enere la relazione di apertura della II Sessione dei lavori di questo importante Convegno, destinata alla discussione degli aspetti professionali della radioprotezione nel quadro del servizio sanitario nazio­nale.

Un r ingraziamento particolare al prof. Carlo P olvani già Presidente del­l'International Radiation Protection Association e ch e h a accettato di svol­gere il ruolo di moderatore dell'odierna sessione, p er aver voluto introdurre il nostro lavoro con così lusinghier e espressioni di apprezzamento per l'atti­vità che ciascuno di noi svolge da circa quindici anni nei due rispettivi cam­pi, fi sico e medico, in cui si articola la radioprotezione.

Introduzione

L'art. 69 del D.P.R. 185 del 13 febbraio 1964 prevede espressamente che « i datori di lavoro esercenti attività che comportano la delimit azione delle zone controUate devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fi­sica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori».

Negli articoli 70 e 75 del citato D.P.R. è poi sancito ch e l a sorveglianza fi sica deve essere effettuata p er mezzo di« esper ti qualificati» e la sorveglianza medica per mezzo di« medici autorizzati».

A distanza di quattordici anni dall'entrata in vigore del D.P.R. 185, sono finalmente operanti gli E lenchi Nazionali nominativi degli esperti qua­lificati e dei medici autorizzati istituiti con D.M. 15 febbraio 1974 con le mo­dalità previste dal D.P.R. ll50 del 12 dicembre 1972.

Ann. ltt. Supu. Sanit<i (1980) 16, 63-74

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64 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Possiamo comunicare che, alla data odierna, nel nostro Paese che è il primo della Comunità Europea ad aver assolto l'impegno comunitario di regolamentare la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione, risultano regolarmente iscritti negli elenchi 510 esperti qualificati e 320 medici auto­r izzati, mentre è prevedibile un notevole incremento di tali iscrizioni, tenuto conto delle domande inoltrate all'Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

A questo punto si può ritenere completo il quadro della radioprotezione previsto dalla normativa vigente e pertanto in ogni luogo ove esistano rischi da radiazioni debbono per legge operare le figure dell'esperto qualificato e del medico autorizzato e si deve provvedere a formalizzare i rispettivi inca­richi mediante le prescritte segnalazioni all'Ispettorato del Lavoro e al Me­dico Provinciale.

Per meglio inquadrare il carattere professionale dell'attività dei due spe­cialisti e delle relative responsabilità connesse, anche alla luce del disegno di legge n. 1291 approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 1978, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, è opportu no tentare un esame globale del problema della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

l. La prevenzione nella riforma sanitaria

Il D.D.L. n. 1291 prevede sostanzialmente tre momenti diversi e conca­tenati nell'ambito delle attività affidate allo istituendo servizio sanitario Nazionale: prevenzione, cura e riabilitazione.

Di estrema importanza appare il momento preventivo che è inserito a tutti i livelli delle previste strutture (U.S.L. e Regioni per i controlli; isti­tuendo Istituto Superiore per la Prevenzione per gli aspetti afferenti lo studio, la ricerca, la sperimentazione, i criteri normativi).

A tale riguardo osserviamo subito che dall'intero contesto del citato D.D.L. emerge la chiara volontà del legislatore di legare tra loro le attività di prevenzione e sicurezza sul lavQro con quelle di assistenza sanitaria preventiva in senso lato che comprendono, quindi, tutte le attività di profilassi sanitaria. In altri termini, la prevenzione viene vista come un momento della tutela della salute del cittadino.

Non rientra certamente nel compito a noi affidato il valutare la validità di un simile approccio al problema; ci prème tuttavia sottolineare in tale con­testo che la prevenzione dalle radiazioni ionizzanti è ovviamente un momento particolare di questo mosaico della prevenzione e sicurezza che si vuole com­porre, di cui cercheremo di evidenziare alcuni aspetti di più urgente rilevanza a i fini della necessaria immediata operatività del sistema di radioprotezione affidato agli specialisti, medici ed esperti, iscritti negli elenchi nazionali.

4nn. lst. Super. Sanità (1980) 16, 63-74

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l\IOCCALDI , STRA~IBI 65

2. ResponscLbilità del datore di lavoro nel campo della radioprotezione

Dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza di merito emerge in modo inequivocahile il principio della piena responsabilità di chi int raprenda una qualsivoglia attività lavorat iva o non, potenzialmente risch iosa per il lavoratore, le pop olazioni e l'ambiente in senso lato.

Tale principio si ritrova concordemente in quasi tutte le legislazioni dei principali Paesi europei ed extraueropei, che fanno carico all'imprendi­t ore di precise resp onsabilità, rilevanti in sede civile e penale, nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

Anche nel D .P.R. 185, al datore di lavoro e suoi equiparati vengono attribuite precise 1·esp onsabilità civ ili e penali e vengono di conseguenza affidat i compit i che sono r iepilogati nella Tab. l , per quanto 1·iguarda la sorveglianza fisica, e nella Tab. 2, per quanto riguarda la sorveglianza me­dica.

È superfluo sottolineare i numerosi aspetti connessi con tali responsa­bilità che comprendono t ra l'altro l'allestimento di una rete di controlli ambientali e in dividuali, l'effettuazion e di controlli specialistici, l'adempi­mento di part icolari procedure autorizzative e di non poco rilievo, ecc.

TABELLA. l

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ai fini della sorveglianza fisica

(Articoli 57, 61, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 92, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107 - D .P.R D. 185)

6

I datori di lavoro ed i dirigenti che eserciscono e didgono le attività indicate all'art. 59 del D .P .R. n. 185, ed i preposti che vi sovraintendono devono, nel­l'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

l) Attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal D.P.R. e dai successivi provvedimenti emanati.

2) Predisporre adeguate norme interne d i protezione e di sicurezza; copia di dette norme deve essere consultabile n ei luoghi frequentati dai lavoratori.

3) Fornire ai lavoratori i mezzi necessari d i protezione e quelli per l a sor­veglianza dosimetrica.

.A nn. I1t. Super. S4nit4 (1980) 16, 63-<~

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66 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Segue T A BELLA l

4) Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, delle moda­lità di esecuzione del lavoro, delle norme interne di cui alla lettera b), delle norme essenziali di protezione e, a seconda delle mansioni cui sono addetti i lavoratori medesimi, delle norme di protezione sanitaria e dell'importanza di attenersi alle

prescrizioni mediche.

5) Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le modalità di ese­cuzione del lavoro, le norme interne di cui al punto 2) ed usino i mezzi di cui al

punto 3).

6) Provvedere che le zone controllate siano delimitate e segnalate mediante applicazione di appositi contrassegni.

7) Attuare tutte le misure di sicurezza e di protezione idonee a ridurre, in conformità alle buone norme t ecniche in uso, l'esposizione dei lavoratori alle

radiazioni ionizzanti.

8) Limitare il numero dei lavoratori esposti all'indispensabile per le esigenze dell'esercizio, in relazione alla necessità di limitare, in conformità alle buone norme tecniche in uso, le dosi assorbite dai singoli.

9) Evitare di adibire i minori di anni 18 e le donne gestanti alle mansioni proprie dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

10) Adottare i provvedimenti idonei ad evitare che le radiazioni assorbite dai lavoratori professionalmente o non professionalmente esposti superino le dosi massime ammissibili per irradiazione globale o parziale dell'organismo, stabilite con il decreto di cui all'art. 87 del D.P.R.

11) Provvedere affinchè le dosi accumulate dai lavoratori professionalmente esposti non superino i valori stabiliti con il decreto di cui sopra.

12) Provvedere a che i dispositivi di protezione siano tali da impedire che, in condizioni normali di lavoro, la dose media per intervallo di tempo che i lavo­ratori possono ricevere risulti superiore a quella stabilita con il citato decreto.

13) Provvedere affinchè le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi radioattivi nell'aria inalata e nell'acqua potabile non superino i valori di cui sem­

pre al detto decreto.

14) Far osservare i criteri di computo delle dosi ricevute in caso di irra­diazione eccezionale, ai fini del documen.to sanitario di cui all'art. 81.

15) Adottare i provvedimenti necessari affinchè la dose assorbita non superi i valori stabiliti con il decreto di cui all'art. 87, qualora il lavoratore professional­mente esposto riceva una irradiazione eccezionale concordata.

Ann. 18t. Super. Sanità (1980) 16, 63- 74

16) profession: tivo deriv

17) ~ in relazion contamina

18) l conservi i

a) diazioni e l'art. 72;

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.E

Segue TABELLA l

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1SO dì ìrra-81.

non superi ·ofessìonal-

't<l (1980) 16, 63- 74

MOCCALDI , STJIAl\fBI 67

Segue TABELLA l

16) Assicurare la sorveglianza fisica e medica nei confronti dei lavoratori professionalmente esposti fuori dalle zone controllat e se sussiste un rischio lavora­tivo derivante dalle radiazioni ìonizzanti.

17) Stabilire, in base alle indicazioni che l'esperto qualificato forni sce, in relazione aJI'entità del rischio, la frequenza delle valutazioni dì esposizione e contaminazione al fine di garantire l'osservanza del Capo VIII.

18) Provvedere affinchè l'esperto qualificato istituisca, t enga aggiornati e conservi i seguenti documenti:

a) un registro sul quale devono essere annotate le valutazioni delle irra­diazioni e le contaminazioni radioattive di cui al numero 3, lettere a), b), c) del ­l'art. 72;

b) i verbali dei provvedimenti dì intervento adottati;

c) le schede personali sulle quali devono essere annotati risultati delle valutazioni delle dosi individuali.

19) Conservare le schede personali per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.

20) Provvedere, per gli impianti di cui al Cap. VII del citato D.P.R. n. 185, alle attrezzature per la sorveglianza permanente del grado di radioattività del­l'atmosfera, delle acque, del suolo, degli alimenti nelle zone sorvegliate e limitrofe ed alle relative determinazioni.

21) Prendere tutti i provvedimenti, qualora sì verifichi una contaminazione dell'ambiente, per eliminare il pericolo dì ulteriori manipolazioni.

22) Disporre, nel caso di produzione, utilizzazione, manipolazione, com­mercio, detenzione dì radioisotopi, le necessarie 1nisure affinchè la raccolta, l'allontanamento e lo smaltìmento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, avvengano in modo tale da assicurare che non ne derivi pericolo o danno diretto o indiretto ai singoli individui ed alla popolazione.

Predisporre, dì conseguenza, gJi opportuni mezzi di rilevamento e sorve­glianza atti a consentire le valutazioni necessarie per assicurare che siano rispet­tate le prescrizioni dì legge.

Registrare, infine, i ri sultati dei rilevamenti eseguiti in base al disposto del comma precedente.

23) Munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti dispo­sizioni, sia in materia di impianti ricadenti nel Cap. VII che per la detenzione, il commercio o l' inpiego di sostanze efo macchine radìogene, infine, in materia di smaltimento di r ifiuti di sostanze radioattive.

.Ann. l $1. Super. Sanità (1080) 16, 68-74

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68 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TA.BELLA 2

Obblighi del datore di lavoro ai fini della sorveglianza medica

(articoli da 77 a 83 del D.P.R. n . 185/1964)

l) Provvedere a che i lavoratori professionalmente esposti stano sottoposti a visita medica preventiva da parte d el medico autorizzato ed a tutte le indagini specialistiche e di laboratorio ritenute adeguate dal medico autorizzato.

2) Rendere edotto il medico autorizzato, all'atto della visita, della desti­nazione lavorativa del soggetto, nonchè dei rischi connessi a tale destinazione.

3) Non adibire ad attività che esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica preventiva risultino sprovvisti di idoneità specifica.

4) Provvedere che i lavoratori professionalmente esposti siano sottoposti, sempre da parte del medico autorizzato, a visite mediche periodiche, sempre integrate da indagini specialistiche e di laboratorio ad intervalli non superiori al semestre.

5) Idem, a visite mediche straordinarie, nei seguenti casi: a) ogniqualvolta muti la destinazione lavorativa; b) ogniqualvolta aumentino i rischi connessi a tale destinazione; c) dopo la cessazione del lavoro rischioso, per il tempo e con la frequenza

giudicate opportune dal medico autorizzato; d) alla cessazione del rapporto di lavoro (visita medica terminale); e) prima di eventuali irradiazioni eccezionali concordate, qualora il tempo

lo consenta; f) ai lavoratori giudicati non idonei temporaneamente alla visita perio­

dica per poter essere riammessi al lavoro rischioso.

6) Provvedere affinchè i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti immediatamente a provvedimenti sanitari di decontaminazione.

7) Provvedere a che siano sottoposti a visita m edica eccezionale i lavoratori che abbiano subito una contaminazione accidentale o un'irradiazione il cui grado si presume elevato, provvedendo, altresì, a far proseguire la sorveglianza medica eccezionale secondo le indicazioni del medico autorizzato.

8) Provvedere che il medico autorizzato istituisca, tenga aggiornato e con­servi (per almeno 30 anni dopo la cessazione del lavoro con rischio e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato) un fascicolo sanitario personale di destinazione e rischio lavorativo, e dosimetrico.

9) Segnalare all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio ed al Me­dico Provinciale gli incidenti nucleari verificatisi nelle attività previste all'art. 59 del citato D.P.R. n. 185, entro 24 ore se con danni a persone ed entro 3 giorni negli altri casi.

10) Analoghe segnalazioni, entro 24 'ore, nei casi di irradiazione esterna o contaminazione radioattiva che abbiano r ichiesto la sorveglianza medica ecce­zionale e nei casi di malattia professionale entro 3 giorni dal momento in cui ne abbiano avuto n otizia.

Ann. Ist. S••per. Sanità (1980) 16, 63- 74

3. PrG

3.1. - I implicano co può (e in un previsti espr con un'open tiva per mol ed altri) han che i pareri · datore di la' rattere prof~ ritenga oppo in grossi org etc,), queste veri e prop

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TABELLA 2

,;a medica

mo sottoposti tte le indagini izzato.

1, della desti­destinazione.

Jle radiazioni sprovvisti di

10 sottoposti, Liebe, sempre non superiori

~ione;

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:minale); lora il t empo

visita perio-

ttaminazione taminazione.

e i lavoratori , il cui grado anza medica

rnato e con· e comunque io personale

io ed al Me­te all'art. 59 1tro 3 giorni

1e est erna o nedica ecce­tento in cui

nità (1980) 16, 63- 74

MO CCAL'DI, STRAMBl 69

3. Professionalità dell'esperto qualificato e del medico autorizzato

3.1. - Per far fronte a tali complesse e multiformi responsabilità, che implicano competenze polidisciplina;ri ed interdisciplinari, il datore di lavoro può (e in un certo senso« deve») avvalersi dei due esperti di radioprotezione previsti espressamente dall'art. 69 del D.P.R. 185, che quindi lo affiancano con un'opera di consulenza, di indirizzo e di suggerimenti, finanche opera­tiva per molti aspetti tant'è che alcuni studiosi (come il Polvani, il Colucci ed altri) hanno parlato di una specie di« consulenza obbligatoria», nel senso che i pareri dei due specialist i assumono sovente un valore vincolante per il datore di lavoro, cui segue di necessità l'assunzione di responsabilità a ca­rattere professionale degli specialisti stessi. Quando il datore di lavoro lo l"itenga opportuno, o le dimensioni dell'azienda lo suggeriscano (ad esempio: in grossi organismi quali l'ENEL, il CNEN, l'EURATOM, la FIAT, l'ENI, etc,), queste funzioni di supporto anche a livello operativo, sono svolte da veri e propri servizi.

A questa importante funzione di supporto tecnico e p1·ofessionale nei confronti del datore di lavoro, si affiancano le attribuzioni proprie previst e dagli articoli 72 e seguenti del D.P.R. 185 per« l'esperto qualificato» ed il« medico autorizzato». Tali attribuzioni che si omette, per brevità, di ripor­tare, riguardano sostanzialmente per l'esperto qualificato la classificazione delle zone controllate, la verifica preventiva delle installazioni o impianti dal punto di vista della sorveglianza fisica, nonché il controllo dell'efficacia dei dispositivi di protezione e del corretto funzionamento degli strumenti efo dispositivi di radioprotezione; infine, la valutazione delle esposizioni, delle contaminazioni negli ambienti di lavoro, nonché della dose individuale assorbita dai lavoratori esposti. Per il medico autorizzato, invece, compiti basati sostanzialmente sui principi che disciplinano la medicina del lavoro riguardanti:

- accertamento della idoneità preventiva al lavoro e la verifica perio­dica di tale idoneità in base al rischio specifico cui il dipendente è sottoposto, nonché la programmazione e la valutazione degli accertamenti specialistici e di dosimetria biologica;

- attività di sorveglianza igieuistica ed ergonomi ca su impianti e la­vorazioni;

- attività di intervento diagnostico, terapeutico, in caso di sovraespo­sizioni o contaminazioni accidentali;

- attività medico- legale, concernent e gli archivi sanitari e dosimetrici obbligatori per legge; valutazioni, denunce e segnalazioni per infortuni o malattie professionali, etc.

.'lnn. l at. Super. Sa11ità (1080) 16, 63- 74

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70 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Tali funzioni sono riprese per intero dalle nuove Direttive e Raccoman­dazioni della Comunità Europea in materia di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti ch e al Titolo VI - Cap. l , 2 e 3 prevedono espressa­mente la attribuzione di queste stesse competen ze, in qualche caso con spe­cificazioni più dettagliate, come ad esempio la possibilità, per il medico auto­rizzato, di poter accedere a qualunque informazione ritenga necessaria per valutare lo stato di salute dei lavoratori sorvegliati e le condizioni ambientali del posto di lavoro, ovvero con l'introduzione di altre attribuzioni specifiche non previste espressamente dal D.P.R. n. 185 quale, ad esempio, per l'esperto qualificato, nell'ambito dell'esame e verifica dei dispositivi di protezione, il collaudo delle nuove installazioni sotto il profilo della radioprotezione.

Emerge, quindi, con chiara evidenza, il duplice ruolo dell'esperto qua­lificato e del medico autorizzato, da un lato di consulente del datore di lavoro, dall'altro di operatore sanitario con sue specifiche responsabilità, garante della tutela della salute del lavorat ore nonch é dell'ambiente.

3.2. - Si possono evidenziare, a questo pwnto, alcuni problemi che per anni sono stati oggetto di discussione. Il primo è se gli esperti debbano o meno dipendere dai datori di lavoro p er avere la necessaria libertà di giudizio e di azione e non essere soggetti a pressioni o vincoli di nessun tipo.

Innanzi tutto occorre sottolineare che il problema sembra porsi non tanto per le funzioni di consulenza tecnica, quanto piuttosto per le attribu­zioni che la legge assegna ai due specialisti.

Riteniamo, p erò, che in realtà la legge abbia sufficientemente delineato le due figure di specialisti che senza dubbio possono costituire strumento idoneo ad assicurare la tutela dei lavoratori e delle popolazioni, travalicando la loro autorità i semplici rapporti di dipendenza economica o amministra­tiva dal datore di lavoro p er acquisire una pien a autonomia operativa con precise responsabilità. E tanto più se si considera che il giudice unico del loro operato non è certo il datore di lavoro, b ensì lo Stato che mediante l'I spettorato del lavoro può intervenire in caso di inadempienze, disponendo la limitazione, la sospensione e persino la cancellazione dei due sp ecialisti dai relativi elenchi per non parlare delle numerose sanzioni p enali previste dalla legge stessa.

Un secondo problema riguarda la possibilità di azioni attribuite pe.t legge a i due specialisti, alle quali corrisponda in cascata un successivo inter­vento di altre p ersone. Specificando megljo, ci si chiede cosa succede qualora l'esperto qualificato indichi ad esempio determinati adempimenti ed il datore di lavoro non ottemperi a quanto prescritto. A questo proposito rammentiamo che in un suo intervento al Convegno Nazionale del giugno 1977 sulla nor­mativa di radioprotezione, il Pretore Amendola chiariva da un lato i limiti

A nn. 1st. Super. S1r.nità (1980) 16, 63- 74

delle respon€ vedono diret di assicurars In altre par attribuire un attraverso u1

3.3.- c fessionale di sciplinare ed

All'espe ingegneria p ionizzanti, d senso lato d· p er i proble1 blemi autori

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Ricordi: rizzati OCCOI

voro ovvero degli esp erti con varie SJ con speciali terzo grado 9 del D.P.R

Da qua molto consu to alla già perplessità · mazione pr<

Occorr€ di corsi o s siano in gra delle rispett procedurali,

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.E

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·nte delineato re strumento travalicando amministra­

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(1080) 16, 63-74

~!OCCALDI, STRAMBI 71

delle responsabilità dei due specialisti (limiti legati a quelle norme che pre­vedono direttamente o indirettamente il suo intervento), dall'altro il dovere di assicurarsi sul piano realizzativo che tali prescrizioni venissero adottate. In altre parole individuav a nella volontà del legislatore l'intendimento di attribuire un« dignità maggiore» ai due esperti di quella che poteva sembrare attraverso una lettura purament e. formalistica della legge.

3.3. - Consegue, da quanto finora esposto, che il bagaglio tecnico pro­fessionale di questi particolari operatori di prevenzione debba essere polidi­sciplinare ed interdisciplinare.

All 'esperto qualificato, infatti, si richiedono ad esempio cognizioni di ingegneria per l'esame dci progetti, di fisica per la misura delle radiazioni ionizzanti, di chimica e di meteorologia per i problemi di inquinamento in senso lato della biosfera, di contaminazion i ecc., di biologia e radiobiologia per i problemi di valut azione di dose interna cd esterna, di legge per i pro­blemi autorizzativi e di rapport i con le autorità dello stato.

Analogo discorso vale per il medico autorizzato cui si richiedono ade­guate conoscenze nel campo della fisica, della chimica, della radiobiologia e radiopatologia, della dosimetria biologica etc.

Se da u n lato si ha un ampio spettro di conoscenze da acquisire per chi voglia intraprendere tali attività, dall'altro occorre notare come il legisla­t ore abbia permesso l'accesso all'esercizio di tale attività a persone aventi t itolo di studio o di specializzazione diversi e ciò soprattutto nel caso degli esperti qualificati.

Ricordiamo, per inciso, che per l'iscrizione nell'elenco dei medici auto­rizzati occorre essere in possesso della specializzazione in medicina del la­voro ovvero in medicina nucleare o in radiologia; alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, diviso in tre gradi, possono accedere periti industriali con varie specializzazioni, laureati in fisica, chimica, ingegneria, medicina con specializzazione in radiologia e medicina nucleare; ad esclusione del terzo grado r iservato ai soli laureati in fisica , chimica ed ingegneria (art. 9 del D.P.R. 12 dicembre 1972, n. ll50).

Da quanto prospettato, discende certo un t ipo di professionalità non molto consueto nel panorama del mondo lavorativo italiano. Tutto ciò, uni­t o alla già segnalata polidiscipli!narità della materia, può suscitare talune perplessità qualora si voglia pensare, per analogia, ai meccanismi della for­mazion e profession ale di altre cat egorie riconosciute nel nostro Paese .

Occorre r ibadire, allora, l'esigenza, sempre più sentita, della istituzione di corsi o scuole di specializzazione professionale ad elevato standard che siano in grado di armonizzare i necessari aspetti tecnico-scientifici, a lla base delle r ispettive professioni, con il complesso bagaglio di conoscenze operative procedurali, legali, r ichieste per l'espletamento dei compiti.

A nn. l&t. Su,nr. Sanità (1980) 16, 63- H

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72 LA RADIOPROTEZIO NE E IL SERVIZIO SANlTAliiO NAZiONALE

In altre parole occorre istituire nell 'ambito universitario o, eventual­mente, di altri organismi a livello nazionale, una scuola che assicuri un indi­rizzo professionale unitario su tutto il t erritorio nazionale, cui corrisponda un elevato standard di preparazione che oggi certamente non può essere assicurato dai pur lodevoli corsi che si t engono p·er iniziativa di centri, isti­tuti, et c. che non possono dare, per ovvi motivi, una visione ed una prepa­razione globale agli allievi, e che non sono in grado, quindi, d i formare il n ecessario« habitus » mentale, riuscendo solo a fornire un bagaglio di nozioni e conoscenze, spesso anche operative, nel campo della radioprotezione.

E ciò è tanto più vero se si pensa alla necessità di armonizzazione con le direttive della Comunità Europea che prevedono la possibilità di una li­bera attività nell'ambito dei vari Paesi aderenti alla stessa.

3.4. - Nel quadro delineato preme evidenziare poi alcuni aspett.i che suscitano perplessità nel momento in cui siano operanti le leggi che istitui­scono gli elenchi relativi ai due specialisti.

Certamente il più appariscente riguarda la possibilità ch e i radiologi ed i medici nucleari possano svolgere il ruolo congiunto di esperto qualificato e medico autorizzato.

Riteniamo la cosa oltremodo controproducente e quanto meno riteniamo che ciò non debba accadere nell'ambito di una stessa fabbrica o lu ogo di lavoro, a maggior ragione in un ospedale, ove il radiologo o il medico nucleare sono coloro che pongono in essere il rischio. AI limite, infatti, per il radiologo o il medico nucleare, in talune circostanze, si potrebbe presentare la possibi­lità di svolgere contemporaneamente tre ruoli: quello del datore di lavoro, quello dell'esperto qualificat o e quello del medico autorizzato.

Non è il caso di dilungarci su tale argomento: si può solo sottolineare come in futuro dovrà essere modificata una t ale impostazione del problema.

Altro aspetto da considerarsi e che dovr à essere oggetto di discussione riguarda la sovrapposizione, nell'ambito di una stessa azienda, di più compe­tenze affidate ad un'unica persona; tra queste quella di esperto qualificato o di medico autorizzato. Si tratta, cioè, di stabilire se non sia controprodu­cente o limitativo che gli specilisti in esame svolgano altre attività nell'ambito dell'organizzazione della azienda da cui dipendono. È il caso, ad esempio, di ingegneri di sicurezza ch e svolgono anche le funzioni di esperti qualifi­cati. È il caso che si verifica in ambito ospedaliero ove, almeno a livelli di grossi ospedali, è previsto dalla vigente legislazione che le funzioni inerenti la sorveglianza fisica siano svolte nell' ambito del servizio di fisica sanitaria cui competono, come è noto, altre e divc"rse attribuzioni.

3.5. - Non può sfuggire, infine, in questa analisi l'utilità del ruolo di raccordo che le due figure di esperti possono e debbono svolgere nei riguardi dei lav oratori e delle organizzazioni sindacali.

Amo. ! st. Super. S(lnità (1980) 16, 63- 74

Informar· verso periodic di lav oro per curezza, sono n el mondo d•

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Riassuntt nuti recentem dei « medici a e 75 del D.P.: di pubblico co del datore di l e della popol obblighi sancì e comunitarie D.D.L. n. l assumono le n azionali ed dei pareri Viene sottoli nare nonché i due specia v incoli e cont s trative che ]

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ì del ruolo di ·e n ei riguardi

itd (l 081)) 16, 63-74

MOCCALDJ, STRAM BI 73

Informare i lavoratori dei rischi sp ecifici cui sono esposti, an che attra· verso p eriodici incontri o seminari, studiare assieme ad essi le migliori forme di lavoro p er la minimizzazione dei r ischi e quindi l'ot timizzazione della si· curezza, sono alcuni degli esempi di quanto i due specialisti p ossono operare nel mondo del lav oro.

Olt re a questo occor re considerare i problemi connessi con la diffusione dei dati relativi alle dosi assorbite dai lavoratori, a lla diffusione ed analisi delle misure e dei controlli ambientali effettuati c così via.

Ciò tanto più se si considera che nella riforma sanitaria la figura dei due specialisti non potrà che trovare un più favorevole spazio ed essere un raccordo sempre più importante tra le esigenze del dator e di lavoro, dei lavoratori e quello dello Stato, a garanzia della salute e della tutela della collettività.

Riassunto. - Viene anzitutto illustrato l'iter in b ase a l quale sono dive­nuti recentemente operanti gli elen chi nazionali degli « esperti qualificati» e dei « medici autorizzati» istituiti con D.M. 15 febbraio 1974·, ex articoli 70 e 75 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, elen chi ai quali si accede a seguito di pubblico concorso p er titoli e per esami. Dop o aver sintetizzato gli obblighi del datore di lav oro e suoi equiparati n el campo dcl1a prot ezione dci lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, obblighi sanciti da precise disposizioni legislative c da norme internazionali e comunit ar ie, gli AA. p ongono quindi in risalto - anche alla luce del D.D.L. n. 1291 sulla riforma sanitaria - la funzion e pubblica che assumono le due figure di professionisti iscritti nei risp ettivi elen chi nazionali ed il v alore vincolante, soprattutto per il datore di lav oro, dei pareri t ecmc1 c delle prescrizioni sanit a rie da essi formulate . Viene sot tolineata altresì la n ecessità di una formazione polidiscipli­nare nonch é la piena responsabilità t ecnico-professionale che assumono i due specialisti nel corso d ella loro attività, che è soggetta a numerosi vincoli e controlli dello Stato ed è passibile di precise san zioni, sia ammini­strative che p enali .

Summ ary (Professional f eatures of qualified experrs and approved medical practitioners) . - Firstly, the procedure is illustrated according to which the national list of« qualified experts » and «approvcd medicai practitioncrs », as under the Ministcrial Decree 15 February 1974 and articlcs 70 and 75 of t he Presidential Decree 13 February 1964, n o. 185, has b een recently imple­mented. The same Decree of 1974 lays down t he requirements for enterin g the above list.

Secondly, the duties of the employer and those of persons in an equiva­lent position are summarized as regards radiation prot ection of workers

,.~,., .. 18t. Supfr. Sanità (1980) 16. 63- 74

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l.A RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

and of the public: such duties are clearly stated in national legal provisions as well as in international and EEC standards. Then the AA. point out - also taking into account the law bill no. 1291 on the creation of a unified national health service - the public task of the experts and prac­tit ioners under consideration, together with their technical and medicai ad­vice which is of a binding nature mainly for Ùle- employer.

Finally the need is stressed for a multi-sided training of such specialista as well as full :J;esponsibility, since t heir action is supervised by the State in many ways and liable to sanctions both of an administrative and penai naturfl.

Amo. 181. Super. St~nilti (1980) 16, G3 -74

Esperienzll in te

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( 1980) 16, 63 -74

Esperienza ~tativa e pro.poste di modifica della legislazione

in tema di sorveglianza fisica deJla radioprotezione

L. DE FRANCESCHI

Servizw di Fisica Sar1i1aria, C.A.M.E.N., Sat~ Piero a Grado (Pisa)

Nel trattare l'esperienza operativa acqmstta fino ad oggi nell'applica­zione della normativa nazionale in materia di radioprotczione si deve far rilevare che nella pratica delle cose accade di frequente che gli esperti qua­lificati sono coinvolti per consulenza c per collaborazione oppure respon­sabilizzati in prima persona nell'applicazione della legislazione nucleare in senso lato, per molteplici questioni. Sfruttando cioè una certa approssima­zione concettuale, dette questioni vengono ricondotte all'esperto qualificato (tipico ad esempio è l'istruzione di pratiche autorizzative). Si tratta anche in questi casi di un'esperienza preziosa sulla quale però non ci possiamo intrattenere. Rimaniamo perciò, nella nostra trattazione, strettamente con­finati al contenuto del Capo IV e VIII del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Per quanto riguarda il Capo IV, che si applica alle lavorazioni minerarie in presenza di sostanze radioattive, non ci risulta ci sia stata in Italia un'espe­rienza comparabile con quella del Capo VIII; ma comunque riteniamo che il contributo che intendiamo apportare possa, almeno in parte, valere per tutti e due i capi .

Quando si parla di esperienza opeutiva, si deve intendere che accanto al frutto della nostra personale attività è incluso anche quanto è emerso sia a seguito dei contatti personali s ia in occasione di riunioni, dibattiti, convegni, specialmente tra colleghi di stretta affinità professionale, in parti­colare nell'ambito delle sezioni dei fisici sanitari operativi c dci medici auto­rizzati.

È quindi opportuno che, accanto alle riflessioni sul passato, siano evi­denziate, come naturale conseguenza, delle proposte di modifica della legi­slazione, che possono essere accolte o tenute presenti all'atto del suo adegua­mento alle direttive del Consiglio delle Comunità Europee 1976.

Lo spostamento formale del termine di adozione delle direttive di un biennio (cioè luglio 78), se da un lato consente di superare le perplessità

A nn. 111. Super. Sanità (1980) 16, 75-82

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76 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

relative a condizionamenti di ordine cronologico, dall'altro non deve provo­care un' inutile perdita di t empo.

Come giustamente faceva notare Nocera nella sua relazione al convegno di S. Piero a Grado, si tratta di« associare a quelli che sono gli adeguamenti dovuti per ragioni soprattutto formali (obbligo giuridico di recepimento della norma sovranazionale) tutti, o quanto meno una parte, degli emendamenti migliorativi la cui necessità si è andata facendo sempre più evidente con il passare degli anni sulla nostra ormai non più giovanissima legislazione di radioprotezione » (l).

Entrando nel merito della questione, noi riteniamo che si possa senz'altro affermare, in linea preliminare e del tutto generale che, ad una rilettura in chiave critica e contestuale alla sua effettiva applicazione, il Capo VIII del D.P.R. n. 185 ha mostrato di avere un'accettabilità di fondo e ha messo in evidenza una buona t enuta anche nella pratica applicazione più controversa.

Infatti, ripensando alla personale esperienza ma anche e, vorrei dire, specialmente a tutto il lavoro più o meno formalizzato di consultazione e di dibattito, ultimo in ordine di tempo il convegno di S. Piero a Grado, si può affermare che i problemi veramente grossi, accanto ad altri di gran lunga meno importanti, sono stati, come vedremo, soltanto due.

È vero che molte volte le nostre discussioni sono state animate da una tale quantità di interrogativi da non poter essere a volte nemmeno esauriti; però è anche vero che essi riguardavano spesso problemi t ecnici e meto­dologici, del resto tuttora aperti, in particolare riconducibili ad una esigenza di una politica di coordinazione e di standardizzazione.

Ma in questa sede non dobbiamo occuparci di questi problemi, anche se riteniamo che l'art. 35 della direttiva al punto l , dove dice « Ogni Stato membro adotta i provvedimenti volti a garantire in modo efficace la sorve­glianza della salute dei lavoratori esposti. Esso stabilisce le norme relative alla classificazione dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, all ' attuazione delle disposizioni intese a prevenire l'irradiazione, nonchè alle inerenti misure di sorveglianza ... » (2), offre con queste ultime par ole la possibilità di un inter­vento coordinativo che vada al di là dell'emissione di semplici documenti tecnici, di standardizzazione.

Quali sono state quindi le due grosse difficoltà ineontl"ate nell'applica­zione del Capo VIII del D.P.R. n. 185?

La prima riguarda la più vecchia, la più famosa (ed anche la più fumosa), la più dibattuta questione di tutta la protezionistica: cioè la« zona control­lata».

A causa di una definizione straordinariamente equivoca e per di più tautologica, essa ha rappresentato per l'esperto qualificato una vera spina nel fianco. Per di più essa, risultando strettamente collegata con la classifi­cazione delle persone professionalmente espost e, ha naturalmente risentito

A nn. 181. Super. Scmità (1980) 16, 7s-82

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i (1980) 16, i5-82

DE FRANCESCHJ 77

della difficoltà sorta come conseguenza dei ben noti aspetti remunerativi associati a tale classificazione.

Ma la conseguenza più grave e sostanziale di una carente definizione di zona controllata è rappresentata dal fatto che è solo la presenza di una zona controllata che fa scattare la sorveglianza fisica e medica della protezione. Si tratta quindi di una questione vitale, addirittura pregiudiziale per la protezione dei lavoratori, la cui soluzione è legata al significato da dare a due parole: « possono» (art. 9, le;tt. e, D.P.R. n. 185) (a) e «abitualmente» (art. 9, lett. g, D.P.R. n. 185) (b) le quali certamente non sono un modello di univocità.

La nuova direttiva dà una d efinizione di zona controllata (art. l , lett. c e art. 16, quarto comma) (c) che dovrebbe eliminare le attuali incertezze. Però dobbiamo st are attenti, perchè se è vero che è eliminata la circolarità ed il collegamento con la definizione di lavoratore esposto (art. l , lett. c) (d) è altrettanto vero che esiste un « contatto» tra zona controllata e lavoratore esposto di categoria A (art. 19) (e) poichè in ambedue si parla di possibilità di superamento dei 3/10 delle dosi annuali massime ammissibili. ~ da tenere presente, a questo proposito, che, m entre il riconoscimento definitivo delle zone controllate, attraverso la loro delimitazione, è compito dell'esperto qualificato, l 'attribuzione della qualifica di lavoratore di categoria A (ex professionalmente esposto), dal momento che deriva da considerazioni che riguardano l'impiego della persona, compete direttamente alla responsabilità del datore di lavoro. Comunque appare auspicabile che la futura normativa chiarisca i termini di questa responsabilità.

Ci mette inoltre in ansia, nella nuova definizione di zona controllata, l'espressione« possono essere superati i 3/10 delle dosi massime ammissibili, fissate per i lavoratori esposti ... ». Viene fatto di domandare subito: da chi «possono essere superati i 3/10 delle dosi m assime annuali?».

Si può rispondere: da un lavoratore esposto di categoria A.

(a) Zona controllat a: luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ioniz­zanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiore a 1,5 rem per anno.

(b) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ioniz­zanti.

(c) Zona controllata è una zona sottoposta a regolamentazione per motivi di prote­zione contro le radiazioni ionizzanti ed il cui accesso è regolamentato. Ogni zona in cui possono essere superati i 3/10 delle dosi annuali massime ammissibili, fissate per i lavoratori esposti, deve costituire una zona controllata o essere inclusa nella stessa.

(cl) Lavoratori esposti sono le persone che, per il loro lavoro, possono ricevere una dose annuale superiore a 1/10 delle dosi massime ammissibili.

(e) Lavoratori esposti di categoria A: quelli suscettibili di ricevere una dose superiore ai 3/10 delle dosi annuali massime ammissibili.

.dnn. I1t. Super. Sanità (1980) 16, 75- 82

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78 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO S ANITARIO NAZIONALE

Questa sembra essere l'interpretazione di Polvani e Nocera nel commento da essi fatto alla direttiva (3]. Ed anche queUa di CervelJati e Moccaldi al convegno di Roma del 1977 (4]. Però bisogna dirlo in modo esplicito. Infatti, in mancanza di precisazioni, si potrebbe anche tentare di sostenere che il superamento può avvenire in circostanze indipendenti dalla presenza di lavoratori. Il che comporterebbe, però, non più un semplice aggiustamento di una definizione, ma piuttosto una radicale e addirittura traumatica revi­sione di tutta la filosofia che sta alla base del Capo VIII.

In sostanza la sorveglianza fisica e medica cesserebbero di avere, com'è adesso, una consequenzialità diretta e contestuale da una stessa situazione obiettiva, la zona controllata, per profilarsi come modi di azione che si inne­scano indipendentemente, eventualmente l'uno in assenza dell'altro. È un' impostazione che può anche essere immaginata, ma le cui conseguenze dovrebbero essere esplorate fino in fondo.

Infine ci pare di vedere che anche nelJa nuova direttiva sussiste il pro­blema della cronologia degli interventi. Prima di tutto notiamo che non vi sono dubbi sul fatto che la presenza di una sorgente di radiazioni anche insignificante non debba comportare automaticamente l'intervento dello esperto qualificato. Ma d 'altra parte è l'esperto qualificato che deve dire se la zona controUata esiste.

Come s'innesta dunque l'azione dell'esperto qualificato? Naturalmente su richiesta del datore di lavoro, il quale dovrebbe perciò essere messo sul­l'avviso mediante un ulteriore arricchimento ed esemplificazione dell'ali. IV della direttiva.

Ci si è dilungati molto nel trattare l'argomento della zona controllata e pur tuttavia non si è potuto nemmeno dire tutto. R esta il fatto che si tratta di un problema centrale che deve ricevere la massima attenzione nella nuova elaborazione del Capo VIII.

La seconda questione che è stata reiteratam ente affrontata ed anche essa mai definitivamente chiarita è quella riguardante le responsabilità dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.

Non intendiamo impostare il discorso su un piano d'interpretazione giuridica della norma, certamente al di là della nostra competenza e co­mtmque notevolmente approfondito in altri convegni. Ricordo in particolare la tavola rotonda sul t ema« Compiti e responsabilità del medico autorizzato» tenutasi in occasione del XVI Congresso Nazionale dell 'AIFSPR che si svolse a Firenze nel settembre 1970 ed il Congresso Nazionale sulla Normativa di Radioprotezione, che si svolse a Roma ne) giugno 1977, ed in particolare, nell'ambito di esso, la tavola rotonda «Esperienze applicative e problemi di aggiornamento del D.P.R. n. 185 in conformità delle nuove direttive EURATOM con particolare r iferimento ai compiti del medico autoriz­zato».

A nn. I1t. Suptr. Sanità (1080} 16, 75-82

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DE FRANCE~CBJ 79

In ambedue le occasioni ci furono interventi di magist rati ed avvocati , di persone altamente qualificate per la loro funzione pubblica, oltrechè, naturalmente, di nostri valenti colleghi medici e fisici. Li indichiamo come punti di riferimento anche se in realtà in essi si è parlato quasi esclusivamente d el medico autorizzato. Si deve dare atto agli amici m edici di una loro par­ticolare sensibilità su questi argomenti cui ha fatto seguito una volontà di analisi approfondita ed anche. concreta della quest ione.

Non c'è dubbio che la gran parte delle osservazioni e delle conclusioni raggiunte a proposito del medico autorizzato valgono an che per l'esperto qualificato, in particolare per quanto riguarda gli articoli 63 e 136 del D.P.R. n. 185 che ci accomunano nello stesso incerto destino. Stando così le cose noi vogliamo aggiungere alcune considerazioni che nascono direttamente dalla nostra esperienza operativa.

Cominciamo col dire che, per quanto riguarda gli atti t ecnici, di compe­t enza dell'esperto qualificato e medico autorizzato, non ci possono essere dubbi sulle attribuzioni di responsabilità. Queste diventano però meno chiare quando si tratta di trasformare gli atti t ecnici in decisioni operat ive, le quali, ovviamente, dipendono esclusivamente dai da tori di lavoro.

Avviene in sostanza che l'atto t ecnico dell'espert o qualificato , mentre rivela la necessità di decisioni operative per il rispetto della legge, pone esso stesso le condizioni dell 'illegalità per il datore di lavoro qualora queste de­cisioni operative non siano prese in t empi ragion evolmente brevi e non siano sostanzialmente complP-te .

Ma questa trasformazione da atti t ecnici a decisioni operative, noi sappiamo, non è sempre immediata n é è sufficient ement e completa, anzi molte volte non si realizza n eanche a t empi lunghi e questo crea una situa­zione lacerante per l'esperto qualifi cato.

C'è poi l' art. 136 « Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai medici autorizzati» laddove si dice che sono punit i « ... per l'inosser­vanza delle norme contenute n ei Capi IV e VIII ... ». Qui abbiamo il parere autorevole di un magistrato che, sempre n el convegno di Roma del 1977, ci dice che « .. .la responsabilità si limita a quelle norme che prevedono di­rettamente o indirettamente il suo intervento ... » (5].

Peraltro lo st esso magistrato nello s tesso intervento sottolinea, a nostro parere molto opportunamente, che il medico autorizzato (e quindi anche l'esperto qualificato) « ... nell' ambito delle sole norme .. . in cui è previsto il suo intervento ... h a un compito ben più vasto da svolgere ... » e ritiene che per tali norme egli« debba anche assicurarsi, debba anch e controllare (ovvia­mente nei limiti delle sue possibilità) che le prescrizioni ... vengano poi ese­guite da chi ha la responsabilità su ccessiva».

Ora, per assicurarsi che le prescrizioni divengano operanti, bisogna che nell 'adeguamento dell 'attuale legislazione si recepisca espressamente, a

Jlnn. [ft . Supu. S anità ( 1080) 16,75 -82

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80 LA RADIOPROTEZIONE E I L SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

chiare lettere, quanto indicato nella direttiva all'art. 35, terzo comma, dove si dice « Detto servizio (di radioprotezione n.d.r.) ... deve essere distinto dalle unità di produzione e di funzionamento» e contemporaneamente si verifichino le soluzioni normative prospettate nella prima parte dell'inter­vento riguardo agli articoli 63 e 136 del D.P.R. n. 185.

Comunque, a nostro parere, la soluzione del problema sta nel ricono­scere la funzione pubblica della radioprotezione e quindi nel riportare la sorveglianza fisica e medica di tutti i lavoratori, nell'accezione più ampia qual'è quella dell'art. 60 del D.P.R. n. 185, e della popolazione alle strutture pubbliche con un altissimo grado di coordinazione.

Abbiamo dedicato ampio spazio all'esame dei due grossi nodi al cui definitivo scioglimento non si è pervenuti nonostante gli sforzi singoli e congiunti nell'arco di quasi 15 anni.

Rimangono alcune minori osservazioni che è giusto rappresentare, anche se non hanno sulla sorveglianza fisica l'impatto vit ale delle due que­stioni già trattate.

In primo luogo va segnalato un intervento al convegno di S. Piero a Grado con il quale s i proponeva di sostituire alla parola « elenco » quella di « albo » degli esperti qualificati. Ciò potrebbe aiutare in modo forse determi­nante a costituire un Ordine professionale del quale gli esperti qualificati del­la Sezione dei Fisici Sanitari Operativi dell' AIFSPR sentono fortemente la necessità, in quanto ritengono che nell'ambito di esso possa essere tutelata la professione, sia nell'interesse degli iscritti sia in quello della comunità, analogamente a quanto avviene per tutti gli Ordini esistenti, dei medici, degli ingegneri, etc.

Dalle informazioni raccolte fino ad ora riguardo alla possibilità della creazione di un Ordine degli esperti qualificati si ha un quadro pessimistico e comunque per un'eventuale soluzione a lunghissima scadenza. Se la legge nucleax·e parlasse di albo anzichè di elenco, è chiaro che nelle sedi competenti non se ne potrebbe non tenere conto.

In secondo luogo vorremmo segnalare l'opportunità di chiarire a quale branca della sorveglianza, se fisica o medica, appartiene la dosimetria interna eseguita a mezzo di analisi radiotossicologiche. È un argomento un po' vecchiotto, per la verità, nel senso che la polemica su di esso divampò, è il caso di dirlo, nel mezzo degli anni 60 e si concluse poi pacificamente con decisioni valide caso per caso, che è come dire che ognuno fece come ritenne opportuno. Comunque l'incertezza formale dell'art. 72 del D.P.R. n. 185 è rimast a e questa è l 'occasione per eliminarla.

In terzo luogo vogliamo portare all'attenzione uno spunto offerto nel convegno di S. Piero a Grado, perchè sia riconsiderata la formulazione del­l'art. 137 del D.P.R. n. 185, che fissa le pene severissime per il« superamento dei valori massimi ammissibili».

.Ànn. I•t. Super. Sanità (1980) 16, 75-82

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DE FRANCESCHI 81

on intendiamo con questo assolutamente voler entrare nel merito del contenuto dell'articolo stesso, riguardo al quale Nocera, sempre in detto convegno, precisava essere « .. . una p eculiarità della nostra legislazione di radioprotezione, a proposito delle dosi e. .. conseguenze che esse possono comportare, quello di contenere norme penali il cui oggetto è quello di colpi1·c reati più che di danno, di pericolo». Come si vede si t ratta di una questione troppo vasta e certamente fuori dei tempi c dei limiti che ci sono imposti.

Quello che invece ci pi·eme segnalare, a proposito di detto articolo, è quanto segue: dal momento che in esso si fa riferimento a l rischio di supe­ramento delle dosi massime ammissibili, bisognerebbe precisare, anche se s'intuisce, che tale circostanza si deve verificare nei rigu ardi della normalità dell 'esercizio e non per eventi eccezionali o addirittura incidentali.

Quanto esposto fino ad ora, certo non esaurisce la possibilità di perfe­zionamento del Capo VIII , ma, a giudizio dell'Autore, porta all'attenzione i problemi che sono costantemente ricorsi nella riflessione che seguiva la fase operativa degli esperti qualificati e dei medici autorizzati.

Se possiamo fare una raccomandazione ai n ostri coHeghi che stanno lavorando alla preparazione di un progetto di adeguamento cd anche a chi deve decidere, è la seguente: ora che la scadenza non incalza più, non p er­diamo del tempo inutilmente.

Riassunto. - Sulla base dell'esperienza operativa vengono formulate proposte per la modifica della normativa italiana in materia di sorveglianza fisica della radioprotezion e. Vengono affrontati i temi della delimitazione delle aree, della classificazione del personale e della responsabilità dell'« esper­to qualificato».

Summary ( Operating experience and proposals to modify the ltalian regu­lations for the « physical sur·veillance» of the radiation protection). - On the basis of the operating experience, comments and proposals are made, in order to modify the ltalian regulations for the physical surveillance. Subjects and criteria are, then , discussed regarding the classification of areas and workers and , particularly, the responsibility of the « qualifìed expert».

BIBLIOGRAFIA

l. OCERA, F . 1978. La legge italiana e le Direttive CEE in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Convegno C.A.M.E.N. - A.I.F.S.P.R. 30 giugno 1978.

2. Direttiva del Consiglio del 1° giugno 1976 che fissa le norme fondamentali rivedute, rela­tive alla protezione sanitaria della popolazione c dei lavoratori contro i pericoli deri. vanti dalle radiazioni ionizzanti. G-.U. delle Comunità Europee n. L. 187 del 17 luglio 1976.

Aliti. llt. Super. Sanità (1080) 16, 75-82

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82 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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A nn. 111. Super. Sa.•ittl (1080) 16, 76- 82

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>lezione sanitaria

" « Prospettive di .unità Europea».

unento dell'attuale -18 giugno 1977,

(1980) 16, 75-82

Esperienza operativa e proposte di modifica della legislazione

in tema di sorveglianza m edica della radioprotezione

A. PERINI

Commissione Tecnica del CNEN, Roma

Introduzione

Dall'ormai lontano J 964, anno in cui, in applicazione delle direttive comunitarie in mat eria di protezione radiologica, venne introdotto, nell'ordi­namento giuridico italiano, un corpo organico di norme dirette alla tutela dei lavoratori e della popolazione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti, derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, sono andati progressi­vamente evolvendo, anche in termini di maggiore conservat ività, i principi generali ed i criteri di base della radioprotezione.

Tale evoluzione dottx·inale, determinata dallo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, congiuntamente all'apporto sostanziale dell'esperienza operativa acquisita nel corso della fase applicativa della normativa stessa, ha indotto una radicale revisione d{'llC raccomandazioni e delle direttive int ernazionali, che rende a sua volta n ecessaria una sostanziale modifica della vigente normativa nazionale contenuta nel D.P.R. n. 185/1964, anche per quanto riguarda la sorveglianza medica della radioprotezione.

Appare opportuno qui rimarcare che l'assetto adottato dalla predetta normativa per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischi o radiolo­gico ha rappresentato, all'epoca, un notevole salto di qualità per la disciplina prevenzionistica del lavoro e va consideralo, ancora oggi, un modello di rife­rimento per la formazione di una più razionale ed efficiente regolamentazione di tutela dei lavoratori contro i rischi convenzionali; ciò ove si consideri la scarsa incisività e con cretezza della prevenzione medica statuita dalle norme generali per l'igiene del lavoro, tuttora vigenti, mancando in esse i necessari riferimenti nei confronti di alcuni requisiti che si ritengono essenziali per una corretta ed efficiente azione di prevenzione, quali la specializzazione del medico, la autonomia della sua potestà decisionale nei confronti del datore di lavoro, nonchè la minuziosa definizione delle metodologie operative, requi­siti che caratterizzano, invece, la sorveglianza medica della radioprotezione.

A nn. 111. Super. Sanità (1980) 16, 83-D~

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84 LA RADIOPROTEZIONE E IL S ERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La regolamentazione interna::ionale

A livello della normativa internazionale, le innovazioni dì maggior r ilievo concernenti i principi fondamentalì della radioprotezione operativa, intervenute successivamente all'emanazione del D.P.R. n. 185/1964, sono state apportate, come è noto, dalla Pubblicazione n. 9 della Commissione Internazionale per le Protezioni Radiologiche (ICRP) che ha costituito la base, assieme a lle sue successive revisioni del 1969 e del 1971, per le attuali direttive comunitarie di protezione sanitaria. Infatti, con la Pubblicazione n. 26, del 17 gennaio 1977, la predetta Commissione, r iformulando integral­mente i principi generali, gli standard e la prassi operativa della radioprote­zione, ha prospettato, fra l'altro, una revisione organica degli obiettivi e dei crit eri che debbono informare la protezione sanitaria dei lavoratori esposti a l rischio radiologico.

Sempre nell'ambito della normativa internazionale di riferimento vanno ri cordate le raccomandazioni della Commissione della CEE del 27 luglio 1966, riguardanti i criteri e le modalità per la sorveglìanza medica dei lavo­ratori esposti a rischi particolari, le quali postulano l'obblìgo delle visite mediche preventive e periodiche da parte di un medico specialista in medi­cina del lavoro, nei confronti delle persone esposte ai rischi lavorativi indicati nella lista europea delle malattie professionali: di particolare rilievo, in queste raccomandazioni, è l'esplicito riferimento a lla specializzazione in medicina del lavoro, quale garanzia primaria per compiti prevenzionistici di tale natura.

Le raccomandazioni di cui si è fatto cenno si impongono al legislatore nazionale, chiamato a modificare la v igent e struttura legislativa di radio­protezione, su un pi ano di autorevolezza e di fun zione guida e, p ertanto, costituiscono un inderogabile punto di riferimento per la formazione del diritto positivo.

Su un piano più vincolante si pongono, invece, nei confronti del legi­slatore nazionale le direttive del Consiglio delle Comunità Europee, le quali, come è noto, impegnano gli Stati membri in ordine aglì obiettivi da conse­guire, mediante il rispetto dei principi fondamentali stabiliti, fatti salv i glì eventuali adeguamenti richiesti dall 'ordinamento giuridico e dalla strut­tura amministrativa del paese, chiamato a recepirle, nonchè disposizioni maggiormente conservative, che non snaturino i principi fondamentalì delle direttive stesse.

La direttiva cui qui si fa riferimento. è quella del I o giugno 1976, che fissa le « Norme fondamentali rivedute relative a lla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti», il cui recepimento nel diritto positivo degli Stati membri avrebbe dovuto essere attuato entro il 12 luglio 1978. Senonchè una propost a di direttiva

Ann. 111. Super. Sanità (1980) 16, 83-94

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PERI N ! 85

pubblicata sulla Gazzetta Uffi c iale delle Comunità Europee, qualche giorno prima di detta scadenza, non solo ne consente un ulteriore rinvio al 12 luglio 1980, ma contiene, altresì, una notazione di particolare interesse: cioè che le legislazioni nazionali, onde uniformarsi all'aggiornamento richiesto dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche in mater ia di radioprotezione, tengano conto direttamente delle modific]1c intervenute nelle concezioni scientifiche di base, che informano la Pubblicazione n. 26 del 1977 della I CRP, le cui raccomandazioni - è detto - costituiscono un punto di riferimento scien­tifico essenziale per le« Norme fondamentali». Devesi, tuttavia, in proposito ri leva1·e che per quanto riguarda la sorvegliam~a medica della radioprotezione, la Pubblicazion e n. 26 della I CPR si limita alla formulazione di enunciazioni di princip io, che non alterano ii quadro più definito e dettagliato contenut o nella direttiva comunit aria.

Le innovazioni di maggior rilievo concernenti gli aspetti operativi della radioprotezione medica contenuti nella direttiva comunitaria riguardano:

a) l'obbligo di una sorveglianza medica, ispirata ai principi ed ai criteri della medicina del lavoro, per tutti i lavoratori esposti , intendendosi come tali quelli suscettibili di ricevere, in ordine alle loro condizioni di lavoro, una dose di radiazioni ionizzanti superiore alla dose limite fissata per gli individui della popolazione;

b) l 'attribuzione ai« medici autorizzati» degli interventi di sorveglian­za medica nei confronti dei lavoratori suscettibili di ricevere una dose supe­r iore ai tre decimi delle dosi annuali massime ammissibili;

c) l'attribuzione ai« med ici autorizzati» dei compiti di « sorveglianza medica generale», intesa come attività di valutazione igienistica ed ergo­nomica sulle lavorazioni e sul posto di lavoro;

d) l'esecuzione da parte dci «medici autorizzati» degli interventi di « sorveglian za eccezionale», in tutti i casi di superamcnto delle dosi massime ammissibili nei confronti di t utti i lavoratori esposti.

La normativa na.zionale

Tra i mutamenti intervenuti nella normativa nazionale successivamente all 'emanazione del D.P.R. n. 185/1964, che, direltamcnte o indirettamente, attengono alla t ut ela del lavoro e della sanità pubblica, quelli che per la loro rilcvanza e per la loro spiccata portata innovativa vanno attentamente considerati nel previsto riassetto normativo della sorveglianza medica della radioprotezione, risultano essere : la legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio nota con la denominazione di Statuto dei lavoratori; la legge ed i decreti

.Il ton. Id. S"P"'· Sanità (1980) 16, 83-94

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86 LA R.ADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

pxesidenziali relativi al decentramento delle competenze amministrative dello Stato in materia di tutela sanitaria (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; legge 22 luglio 1976, n. 382; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nonchè in campo «de iure condendo» il disegno di legge governativo sull'istituzione del ser­vizio sanitario nazionale, attualmente già approvato da un mmo del Pax­lamento (*).

In merito allo Statuto dei lavoratori va considerato con particolare attenzione, ai nostri fini , l'art. 9, che ha conferito ai lavoxat ori un ruolo attivo di iniziativa e di partecipazione alla predisposizione ed alla attuazione delle misuxe idonee a tutelare la loro salute, nonchè il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. È chiaro che di tali innovativi orientamenti preven zionistici, ormai già positivamente collaudati, dovrà essere tenuto debito conto sia nella predisposizione della nuova normativa, sia a livello operativo da parte del «medico autoxizzato», soprattutto per quanto concerne la predisposi­zione e l'attuazione dei programmi relativi alla cosiddetta « sorveglianza medica generale », al fine di conseguire un efficace addestramento partecipa­tivo dei lavoratori alle attività di prevenzione.

Circa i provvedimenti di decentramento amministrativo dei compiti d ello Stato in materia di tutela sanitaria va preso atto del mutamento radi­cale che si sta sviluppando per un riordinamento delle competenze ammi­nistrative sanitarie del nostro paese, da conseguire mediante il trasferimento o la delega dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali territoriali delle funzioni amministrative dirett e alla «prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e del lavoro», con l'attribuzione ai predetti organismi anche dei «compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli Ispettorati provinciali e region ali del lavoro (D.P.R. 24 luglio 1977, n . 616) ».

Risulta, così, evidente il profondo mutamento che il legislatore tende a conseguire nel quadro normativa, in ordine anche alla evoluzione dottrinale dei mutati rapporti fra tutela igienico-sanitaria del lavoro ed igiene pubblica, tra medicina del lavoro e medicina igienico- preventiv a sociale, verso l'affer­mazione del principio dell'unitarietà degli interventi in questi settori da parte delle Regioni e degli Ent i locali. Questo principio risulta, peraltro, ribadito anche nel disegno di legge sull'istituendo servizio sanitario nazionale (•), proponendo nei rapporti con la specifica normativa di radioprotezione una ampia problematica che forma, del resto, oggetto di analisi e di valutazione

(•) Divenuto esecutivo il 28 dicembre 1978 come « Legge 23 dicembre 1978, n . 833. I stituzione del servizio sanitario nazionale».

Ann. l &t. Super. Sanità (1980) 16, 83- 94

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mità (1980) 16, 83-9J

PERJNI 87

in sede di questo Convegno. Per quanto riguarda, in particolare, alcuni aspetti amministrativi conce1·nenti la sorveglianza medica della radioprote­zione, possono già intravedersi i futuri mutamenti di rapporto fra il« medico autorizzato» e gli istitucndi organi di vigilanza, che richiedono un auspicabile radicale rinnovamento delle disposizioni in materia di ricorsi sulle decisioni del« medico autorizzato» (art. 86 del D.P.R. n. 185), in materia di sanzioni amministrative che lo riguardano (art. 84 del D.P.R. n. 185) ed, infine, la modifica delle disposizioni sugli adempimenti amministrativi cui lo stesso è tenuto (articoli 80 e 81 del D.P.R. n. 185). Tale rinnovament o deve essere effettuato in modo da assicurare sul piano operativo c procedurale l'integra­zione delle reciproche competenze sanitarie del «medico autorizzato», da una parte, e quelle degli organi pubblici chiamati a verificarne l'operato, dall'altra, con la previsione di intervento da parte di questi ultimi in caso di controversie che dovessero insorgere tra il «medico autorizzato» ed il datore di lavoro .

La suaccennata riforma amministrativa finalizzata, come già detto, ad una globalità di interventi nell'ambito della prevenzione, richiama anche la necessità che nel ridefinire i compiti del «medico autorizzato» venga dato il giusto rilievo alle attività che questi dovrebbe svolgere anche nel­l'ambito della protezione sanitaria della popolazione - concretizzando del resto principi già adombrati dal D .P.R. n. 185/1964 negli articoli 9, lett. a) c 89 - e vengano, pertanto, individuati con maggior dettaglio i compiti del« medico autorizzato» nell 'ambito degli org<mismi collegiali già istituiti (art. 89 del D.P.R. n. 185) o istituendi, con compiti di tutela sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

La nuova figura di « medico autorizzato»

Rimanendo nel ristretto ambito della radioprotezione medica operativa, così come risulta delineata nelle direttive comunitarie, appare evidente la constatazione che l'esperienza applicativa di sorveglianza medica della !·adio­protezione maturata nel corso di un ventennio, specialmente presso i centri nucleari di ricerca e presso gb impianti nucleari di potenza, ma anche nelle attività industriali ed ospedaliere, ha portato un contributo determinante ai fini dell'evoluzione concettuale e pratica delJa relativa regolamentazione. Infatti, fino dall 'inizio, la prassi operativa adottata nel nostro paese per la sorveglianza medica della radioprotezionc si è sviluppata al di fuori deHa rigida interpretazione rigorosamente formale del D.P.R. n. 185/1964, proiet­tandosi nel contesto più ampio di un'attività globale di medicina del lavoro, intesa nell' accezione più ampia del termine, evitando, così, la alternativa necessaria della coesistenza, in uno stesso ambiente di lavoro, di una struttura

A nn. 111. Super. Sanità ( l 080) 16, 83-9-t

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88 LA RADIOPROTEZI ONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

medica parallela ad integrazione dell'attività preventiva specifica n ei confronti del rischio radiologico, svolta dal « medico autorizzato».

La attuale direttiva comunitaria è stat a, al r iguardo, più esplicita delle precedenti, in quanto ha inquadrato formalmente la sorveglianza medica della radioprotezione nell'ambito dei principi generali e della metodologia operativa della medicina del lavoro, sgombrando il campo da dubbi e da interpretazioni varie. Risultano, in tal modo, ampliati formalmente il ruolo ed i compiti del «medico autorizzato», in quanto chiamato a perseguire obiettivi ben più ampi della sola prevenzione del rischio radiologico e tra questi, in primo luogo, quello della valutazione globale dell' impatto ambien­tale e delle con dizioni di lavoro sullo stato di ben essere fisico e mentale dei lavoratori, che il« medico autorizzat o» deve porsi come condizione primaria da salvaguardare.

Dalla predetta affermazione di principio deriva, come corollario, la opportunità che vengano riconsiderati i tit oli necessari per l' iscrizione nel­l'elenco dei «medici autorizzati», individuando come requisito di base il possesso della specializzazione in medicina del lav<>ro. Nel contempo dovreb­bero essere formulate opportune indicazioni dirette a promuovere l'inseri­mento, nei programmi di insegnamento delle Scu ole di specializzazione in medicina del lavoro, di cicli di lezioni sulla protezione radiologica, ovvero ad istituire corsi integrativi in radioprotezione per gli specialisti in medicina del lavoro che intendano dedicarsi all'attività di « medico autorizzato»: si ricorda, in proposito, che tra gli adempimenti richiesti dalla direttiva co­munitaria agli Stati membri figura anche quello di promuovere la formazione dei medici specialisti cui affidare i compiti di sorveglianza medica della radio­protezione.

In relazione al r iconosciuto ampliament o della sfera d'azione del « me­dico autorizzato» nell'ambito della più vasta attività di medicina del lavoro, sarebbe, pertanto, auspicabile, anche per dirimere dubbi circa il suo ruolo e le sue responsabilità, che la normativa di radioprotezione, nel suo previsto aggiornamento, specificasse dettagliatamente le attribuzioni ed i compiti del «medico autorizzato», comprendendo tra questi, al di fuori delle previsioni già contenute nel D.P.R. n. 185/1964, anche i compiti di medicina preventiva del lavoro, nei suoi aspetti igienistico ed ergonomico, nonchè i compiti, di cui si è fatto cenno, relativi alla protezione radiologica della popolazione. Questi u ltimi dovrebbero essere esplicati nell'ambito delle strutture prece­dentemente indicate a proposito delle modifiche richieste dalla normativa di decentramento amministrativo delle C?mpetenze statali alle Regioni ed agli Enti locali territoriali e dovrebbero essere impostati attraverso appro­priate metodologie di indagine epidemiologica nell'attent a considerazione dei complementari aspetti igienistici e di medicina preventiva della popola­zione, correlativamente ai problemi ecologici di protezione ambientale.

Amt. l st. Supe1·. Sa11ità (1080) 16, 83- 94

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ità (1980) 16, 83-94

PERI N l 89

In merito ai compiti di valutazione igienistìca ed ergonomica sulle lavo­razioni e sul posto di lavoro, sì ricorda che essi sono impliciti nel concetto innovativo espresso dalle norme fondamentali della direttiva comunitaria, sotto la denominazione di« sorveglianza medica generale». Questa imposta­zione metodologica si riconduce, come è noto, ad un concetto globale di pre­venzione medica, che proietta l'azione del medico nell'ambiente di lavoro, dandogli la possibilità di un confronto diretto tra condizioni di lavoro e stato di salute psico-fìsica dei lavoratori, nonchè di una verifica sulla corretta conoscenza , da parte dei lavoratori, circa i rischi specifici connessi al posto di lavoro. Anche in relazione a ciò dovrebbero essere inclusi esplicitamente fra i compiti del «medico autorizzato» quel1i dell'informazione sul rischio specifico lavorativo e dell'educazione sanitaria dci lavoratori, ravvisandosi nel medico la persona più qualificata ed autorevole per l'attuazione di questi aspetti fondamentali della preven zione.

Un'ultima considerazione in merito aHa opportunità di una elencazione esplicita nella normativa dei compiti del «medico autorizzato» concerne la maggiore certezza che ne deriverebbe per l'ambito della sua operatività e, parallelamente, una più perspicua delimitazione deiJ'area delle sue respon­sabilità amministrative e penali. Quest'ultimo problema ha sollevato moti­vate preoccupazioni anche a causa di interpretazioni assai divergenti, dalle più estensive che, alla stregua dell'art. 136 del D.P.R. n. 185/1964 ritengono coinvolta la responsabilità del« medico autorizzato» in tutte le azioni disci­plinate dai Cap. IV e VIII che presentano implicazioni di radioprotezione, a quelle più limitative che ragionevolmente circoscrivono la sua responsabilità nell'ambito di quelle sole norme che prevedono espressamente il suo intervento. In questo senso, pertanto, dovrebb e essere modificato l'art. 136 del D.P.R. n. 185, togliendo ad esso quella genericità di formulazione che ha reso equiYoca la sua interpretazione e collegandolo, invece, con la norma innovativa dianzi pro­posta, concernente l'elencazione esplicita dei compiti del «medico autorizzato».

Piìt controversa e dibattuta appare, invece, la problcmatica sollevata dalle modifiche che la normativa di radioprotczione nel suo aggiornamento donebbe int rodurre in rapporto ad una sorveglianza medica diversificata, riferita ad un sistema di classificazione dci lavoratori basato sulle proba­bilità di dose collegate alle condizioni di lavoro. È da precisare che il criterio di discriminazione adottato per la classificazione in due categorie dei lavo­ratori esposti, in base alla valutazione preventiva del rischio di esposizione, costituito dalla possibilità o meno del superamento del limite dei tre decimi delle dosi annuali massime ammissibili, non ha particolare significato dal punto di vista biologico. Al Limite predetto è, infatti, attribuibile il significato di livello di riferimento per finalità organizzative della protezione, onde diffe­renziarne il diverso impegno di sorveglianza. Tale imposta:T.ione è in armonia sia con l'ICRP n. 9 che con l' ICRP n. 26.

.11111. ltt. Sll7HT. Sa11ità (l91lH) 16. $3-94

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90 LA RADlOPROTEZ!ONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Essa, tuttavia, secondo pareri autorevoli espressi al riguardo, non tro­verebbe giustificazione sulla base della differente entità del rischio e sarebbe altresì riduttiva nei confronti del significato prevenzionale del giudizio di idoneità lavorativa specifica, condizionato, sul piano pratico, da più fattori aventi effetti sinergici additivi o moltiplicativi, e, pertanto, non semplice­mente riferibile ad una linearità di dose. Perplessità sono state sollevate anche nei confronti della mancata definizione, al di fuori di una mera enun­ciazione di principio, delle modalità relative all'espletamento della sorve­glianza medica nei confronti dei lavoratori di categoria B, che pure, in talune circostanze, r ientrano nella sorveglianza eccezionale di competenza del «medico autorizzato».

Alla luce di quanto sopra prospettato in maniera problematica appare necessario che il legislatore italiano provveda a rimuovere i dubbi ed a colmare le lacune, quanto meno con una maggiore articolazione e definizione delle modalità della sorveglianza medica per i lavoratori della categoria B. Si deve considerare, infatti, che una sorveglianza medica qualificata contribuisce anche alla sicurezza psicologica del lavoratore conseguente alla consapevo­lezza che il suo stato dì salute è oggetto di una verifica costante ed appro­priata. Indispensabile appare, anche in quest'ottica, l'obbligo dell'istituzione delle schede sanitarie anche per i lavoratori della categoria B, in quanto strumento indispensabile per la programmazione degli interventi di sorve­glianza medica, soprattutto nel caso di superamento delle dosi massime ammissibili.

In merito alla frequenza indicata dalla direttiva per le visit e mediche pe1·iodiche è opinione convalidata dall'esperienza operativa che, in difformità dalla rigida periodicità semestrale prevista per le stesse dal D.P.R. n. 185, la normativa di radioprotezione, nel suo previsto aggiornamento, debba prevedere, anche per adeguarsi allo standard europeo, una periodicità annuale, riservando alla valutazione del« medico autorizzato» la adozione di perio­dicità più. limitate, in rapporto alle condizioni di salute del lavoratore ovvero a particola1·i condizioni di rischio e, in ogni caso, qualora l'accertamento sanitario venga richiesto dal lavoratore.

Quanto sopra deve essere, comunque, subordinato alla condizione che l'emananda normativa preveda, in modo esplicito e tassativo, l'obbligo p er il datore di lavoro, da trasferire al « medico autorizzato», affìnchè questi dedichi agli adempimenti della« sorveglianza medica generale» ed ai compiti di informazione e di educazione sanitaria Q.ei lavoratori un tempo non infe­riore a quello richiesto dalle visite mediche.

Non migliorativo, infine, appare, sulla base dell'esperienza operativa acquisita, l'art. 30 della direttiva comunitaria, riguardante la diversificazione del giuùizio medico di idoneità lavorativa e la corrispondente classificazione dei lavoratori, rispetto a quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del D.P.R.

Atm. Itt. Sup~r. Sanitd (1980) 16, 83-9~

n. 185/1964. La comunitaria ren• tendogli tempor non idoneità» o le n ecessarie ve1 casi d i esclusion lavoratore. Alla alle finalità op< idoneità lavorat una maggior a1 della sorveglian

Nell'ambit< protezione sani1 radiazioni ioni1

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l operativa :rsificazione .ssificazione del D.P.R.

(1980} 16, 83-9!

PERI l 91

n. 185 1964. La semplificazione della classificazione adottata nella direttiva comunitaria rende più rigido il momento valutativo del medico, non consen­tendogli temporanei provvedimenti cautelativi quali quello di «temporanea non idoneità» o quello di« osservazione» talora indispensabili per conseguire le necessarie verifiche e conferme ai fini di un giudizio che, specialmente nei casi di esclusione lavorativa, potrebbe comportare gravi conseguenze per il lavoratore . Alla stregua di quanto sopra si ritiene, pertanto, più rispondente alle finalità operative il mantenimento della classificazione dei giudizi di idoneità lavorativa prevista dalla normativa vigente, in quanto essa consente una maggior articolazione di valutazioni cd una più agevole conduzione della sorveglianza medica.

Conclusione

Nell'a mbito della revisione della normativa di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare (D.P.R. n. 185/1964), resa necessaria al fine di recepire la direttiva comuni­taria del l O giugno 1976, anche l'assetto deiJa sorveglianza medica della radioprotezione richiede un radicale rinnovamento che. oltre agli aspetti squisitamente di ordine tecnico-operativo, consideri anche i necessari colle­gamenti con le nuove strutture amministrative previste dalle disposizioni sull'istituendo servizio sanitario nazionale.

Tre aspetti fondamentali devono, a mio giudizio, essere assicurati:

l} l'autonomia normativa e gestionale della disciplina 1·elativa alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nel quadro della regolamentazione prevenzionistica generale, in ragione delle sue caratteristiche peculiari e dei contenuti tecnici ad alta spccializzazione che la caratterizzano;

2) la netta distinzione e delimitazione fra l'azione di sorveglianza della protezione radiologica attribuita dalla legge all'« esperto qualificato» ed al «medico autorizzato» e l'azione di vigilanza, esercitata dai pubblici poteri, in modo che risulti garantito un duplice livello di controllo, indi­pendente ed autonomo;

3) le garanzie sulla preparazione professionale degli specialisti della protezione radiologica («esperti qualificati»;« medici autorizzati») da con­seguire sia attraverso un impegno pubblico per la loro formazione ed aggior­namento professionali, sia attraverso la definizione di rigorosi criteri per l' iscrizione nei rispettivi elenchi.

~nn. I1t. S1<per. Sanità (1980} 16, 83-94

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92 L A RADI OPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ria&sunto. - Sulla base deUe raccomandazioni internazionali delle direttive della CEE e dell 'esperienza operativa vengono formulate proposte per la revisione della legislazione nazionale in tema di sorveglianza medica della radioprotezione. Vengono discussi i compiti e le responsabilità del « medico autorizzat o» quale radioprotezionista, specialista in medicina del lavoro, con compiti di protezione sanitaria an che nei confronti della popo­lazione.

Con riferimento all ' istituzione del servizio sanitario nazionale viene ribadita l'esigenza della netta separazione fra l' « azione di sorveglianza» della protezione radiologi ca attribuita all'« esperto qualificato » ed al « me­dico autorizzato» e l'« azione di vigilanza», esercit ata dai pubblici poteri, in modo che risulti garant ito un duplice livello di controllo indipendente ed autonomo.

Summary (Operating experience and proposals to modify the ltalian regu­lations for the « medical surveillance» of the radiation protection). - The article reviews the principal regulat ion aspects of the medicai supervision of workers exposed to ion izing radiations and, particularly, duties and liabi­lities of the « approved medicai practitioner » and his qualifìcation.

On the basis of the ICPR Recommendations, the EEC 1976 Basic Stan­dards and the operating experience, proposals are made to modify the existing ltalian regulations.

Referring to the institution of the National Health Service, the requi­rement is confirmed for a double leve l of contro! namely the « surveillance »,

carried out by the « approved medicai practitioner» and the « qualifìed expcrt », and the « rcgulatory contro l» performed by public authorities.

BI BLIOGRAFI A

l. International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 9. Pergamon Press, Oxford, 1966.

2. lnternational Commission on RadiologicaJ Protcction. ICRP Publication 26. P ergamon Press, Oxford, 1977.

3. Communauté Economique Européenne. Recommandation de la Commission du 27 juillet 1966 concernant le contròle médical des travailleurs exposés à des risques parti· culiers (66/464 CEE). ]ournat Officiet des Communautés Européermes, 17 agosto 1966.

4. Comunità Europea. Direttive e Raccomandazioni in materia di p•·otezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti. CNEN, Roma, novembre 1977.

5. CNE . Il regime giuridico dell' impiego pacifico dell'energia nucleare. Vol. 1: normativa nazionale. C E , Roma, dicembre 1977.

6. FRENI, A. & GruGNI, G. 1971. Lo statuto dei lavoratori. Giuffré (Ed.), Milano.

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7. A IEA. Medi 1968.

8. STR.A!IBI, E radiazioni ic In: Atti del Medicina S<

9. ScuNcio, G. pp. 209-217

10. RtCCIABDI1 legislazione

11. Muzzt, A. ·

12. MAGGIO, M. comunitarie

13 STRAMBI, E. un risque d

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\LE

ernazionali delle l"mulate proposte vcglianza medica 'sponsabilità del in medicina del

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olic authorities.

tion 9. P ergamon

ion 26. Pergamon

•mmission du 27 des risques parti-

17 agosto 1966.

tezione sanitario

/ol. 1: normativa

), Milano.

·•ità (1980) 16, 8~-01

PERI N l 93

7. AlEA. Medicai supervision of radi:ation workers. Safety seri es n. 25 . AlEA, Vienna, 1968.

8. STRAMBI, E. 1977. Protezione sanitaria d ci lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti: l'attività del medico autorizzato in condizioni di lavoro normale. In: Aui del Convegno Nazionale Normativa di Radioprote:ione. Isti tuto Italiano di Medicina Sociale (Ed.), Roma, 16- 18 giugno 1977, pp. 69- 80.

9. ScuNCIO, G. & Gnr~:.u, V. 1977. Problemi normativi in ambiente ospedalicro. I n: ibid. pp. 209-217.

10. RrCCIARDI T ENORE, . 1977. Compiti e responsabilità del medico autorizzato nell'attuale legislazione e nelle nuove direttive CEE - EURATOM. In: ibid. pp. 53- 68.

11. Muzzi, A. 1977. Aspetti epidemiologici della radioprotezione. I n: ibid. pp. 117- 127.

12. MAGGIO, M. 1977. L'idoneità al lavoro nella legislazione attuale e n elle nuove direttive comunitarie. In: ibid. pp. 193- 197.

13 STRAMBI, E. 1976. Problèmes rclatifs à l'évaluation dc l'aptitude au travaH comportan t un risque d'irradiation. Radioprotection n. 9 (EUR 5624), Ed. CCE, Luxembourg.

A nn. I1t. Super. Su11ità (1980) 16, 83 ~4

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DIS CUSS IO E

M. LADU.

Università di Cagliari.

Vorrei domandare sia a Perini che a D e Franceschi che cosa ne pensano dell' indennità di rischio e delle ferie aggiuntive.

A. PERINI.

CNEN, Roma.

Mi sembra che insistere su questo argomento, in questa sede, possa apparire anche inutile e superato. Infatti risulta esplicitamente affermato, in sede internazionale, e ribadito anche in forma ufficiale dalla nostra Associazione, che indennità e ferie non hanno alcun significato n ell'ambito della prevenzione del rischio radiologico ma sono fuorvianti e, per quanto concerne la normativa del rischio, addirittura aberranti. Ritengo, tuttavia, che quanto sopra vada ribadito e porta to a conoscenza di coloro che hanno responsabilità legi­slative nella materia, al fine di eliminare dalla normativa tali incongruenze.

G. SILINI.

CNEN, Roma.

Il dr. P erini ha accennato a con siderazioni non radiologiche quando si provvede a classificare i lavoratori esposti nelle due cat egorie A e B. Vorrei che illustrasse più diffusa­mente il suo pensiero in proposito.

A. PERINI.

CNEN, Roma.

H o riferito sulle perplessità che sono state sollevate in rapporto alla discriminazione fra lavoratori di categoria A e B anche ai fini dell' impost azione della sorveglianza medica. P er alcuni, tale discriminazione non ha alcun significat o biologico, ma un significato pura­mente amministrativo. Altri ritengono invece (non è l'opinione mia m a è un'opinione che ho raccolto) che nella valutazione globale al fine di definire le categorie A e B per impostare la sorveglianza medica non bisogna limitarsi a considerare la possibilità di superamento dei limiti di dose ma si debba tener conto di sinergismi che possono spostare la soglia di dis­criminazione. Vorrei anche aggiungere che coloro che asseriscono questa tesi, che peraltro è stata espressa da persone autorevoli , ritengono che nella legislazione nazionale non si debba fare nessuna differenza fra le due cat egorie ai fini dell'attuazione della sorveglianza medica di radioprotezione.

A nn. I•t. Super. Sanità (1980) 16, 9$-10-1

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96

A. PARISI.

ENPI, Roma.

LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVTZIO SANITARIO NAZIONALE

Il dr. Moccaldi ha d etto nella sua relazione che la radioprotezione in ospedale è da farsi, secondo le leggi vigenti , n el Servizio di Fisica Sanitaria ospedaliera. Chiedo al dr. Moc­caldi se ho inteso male o se la mia memoria mi inganna, perché l'art. 34 della legge 132 del 1969 dice, come mi sembra, che accanto ad altre attività più elettive« può)) essere fatta, nel servizio di Fisica Sanitaria Ospedaliera , la radioprotezione. Questo« puÒ)) mi è sottoli­neato nella memoria dal fatto che la nostra Associazione nell'Assemblea generale del 1970, tenutasi a Firenze, presentò una mozione inoltrata poi ai soliti organismi competenti proprio per sollecitare a far diventare quel« può)) un« deve)) ma, allo stato attuale, ancora mi sembra che sia un «può».

A. MoccALDI.

CNEN, Roma.

Io lo ponevo appunto a livello problematico e certament e adesso non ricordo a memoria se c'è scritto può o deve. La realtà è che in tutti i grossi ospedali la sorveglianza fisica viene effettuata nell'ambito del Servizio di Fisica Sanitaria. Io lo davo, nel contesto, come un esempio di attività che vengono ad accavallarsi ad altre attività e quindi sorge il problema se sia opportuno o meno che ci sia invece una distinzione netta ai fini di una maggiore libertà di azione e di giudizio, e anche per non vedere così sminuita la figura dell'esperto qualificato e del medico autorizzat o.

s. LIN.

Ospedali R iuniti di Triestre.

Mi ricordo la questione. La questione del può e del deve si riferisce allu costituzione dei servizi. L'art. 34 dice che negli ospedali regionali« può» essere costituito il Servizio di Fisica Sanitaria ma si dice esplicit.amente che fra i compiti del Servizio di Fisica Sanitaria c'è anche quello della radioprotezione.

D. GALVANI.

CNEN, Roma.

II dr. Moccaldi ha fatto un'ampia e dettagliata espos1z1one sulla fig w-a professionale dell'esperto qualificato e del medico autorizzato, con tutte le implicazioni dei compiti specifici che hanno nei confronti del datore di lavoro e della legge. Si è lungamente discusso circa la preparazione professionale di queste due figu.re. Io vorrei un chiarimento circa l'organo dello stato che effettua il controllo sull'operato di queste due figure, che Moccaldi ha indivi­duato nell'Ispettorato cent.rale medico d el lavoro, cioè vorrei sapere se esiste un controllo della professionalità, della preparazione tecnica, di coloro che esercitano un'azione di con­trollo sull'operato dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.

Ann. 1st. Super. Sanilà. ( 1980) 16, 05-104

A. MoccALDI.

CNEN, Roma.

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>nUà (1980) 16, 95-1().1

A. MOCCALDI.

CNEN, Roma.

DISCUSSIONE 97

Direi che non sono forse la persona più indicata p er dare una risposta di questo tipo, quale debba essere la professionalità dell'ispettore, cioè, della persona che effettua, per conto d ello Stato, un controllo su!Je attività e sulle funzioni svolte dagli esperti. Ora, io posso parlare per quella che può essere una mia convinzione personale, una mia esperienza. Quando indicavo la necessità di istituire corsi universitari o nell' ambito di organismi a livello nazionale, chiaramente non intendevo riferirmi soltanto alla figura dell'esperto qua­lificato e del medico autorizzato, ma è chiaro che il corso di formazione professionale con elevato standard , con contenuti molteplici ecc. deve evidentemente coinvolgere anche la formazione professionale di coloro che effettuano una qualunque attività di vigilanza e di controllo. Anzi, è sempre stata opinione di molti di noi esperti qualificati che gli ispettori non debbano iniziare subito dopo la laurea a fare un determinato lavoro senza avere la necessaria esperienza, la necessaria formazione operativa che discende evidentemente da un lavoro quotidiano, di anni, di impegno nell'ambito di attività vera e propria. Si ritiene ch e la figura dell'ispettore debba essere un punto d'arrivo nell'ambito di una certa attività lavorativa e, cioè, che nella figura dell'ispettore debbano convergere le esperienze lavorative di più anni affinché l'ispettore stesso possa poi mettere a frutto quella che era stata la sua attività lavorativa per poter meglio esercitare le sue funzioni.

R. ALTAMURA.

Ispettorato del Lavoro.

Preciso che, oltre alle cogruz10ni acqu1s1te da pratica operativa, molti ispettori del lavoro posseggono una cultura specifica di base, derivata dalla frequenza a corsi particolari, quali quelli del CESNEF od ISPRA, o, rome nel caso di chi parla, anche da corsi di specia­lizzazione come quelli di radioprotezione dell'Università di Bologna; un certo numero di ispettori sono poi esperti qualificati o medici autorizzati.

G. AGELAO.

Università di Palermo.

Il lavorator~ dichiarato professionalmente esposto, in caso di irradiazione concordata o in caso d'incidente, è tenuto a prestare la sua opera pur sapendo di superare la soglia di dose indicata dalla normativa di legge italiana in vigore?

M. PULCINELLI.

Sanità Militare, Firenze.

Il parere prevalente della Magistratura e della m edicina legale è che il datore di lavoro non può imporre a un lavoratore un'esposizione eccezionale concordata . Lo stesso significato semantico dell'espressione dimostra che, se l'esposizione deve essere «concordata», ciò sottintende un« accordo», cioè una presunzione di« disponibilità» da parte dell'interlocutore; vale a dire la volontarietà di accedere alla richiesta del datore di lavoro.

8 .4nn. 111. Suptr. Sanità (1~80) 16, 9~104

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98 LA RADIOPROTEZIONE E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

C. P OLVANI. L. De FRANCEse

CNEN, Roma. CAMEN, Pisa.

Tento di dare una risposta al quesito-dibattito Perini- Silini, sul problema della linea­rità della dose, del rischio biologico, della ripar tizione dei lavoratori in due gruppi. Il mio avviso è che non conviene, al momento della ripartizione dei lavoratori in due categorie (cat egoria A, categoria B) secondo le direttive Euratom '76, intr odurr e altro elemento che non sia quello della valutazione del rischio lavorativo di superamento di una certa dose.

È piuttosto nel momento del giudizio di idoneità, che è un momento tipicamente sin­tetico, mentre quello della categorizzazione è ancora una fase analitica del processo, eh:: gli altri fattori inerenti alla salute, al.la storia clinica della persona, alla presenza di elementi che il medico ritiene di dover valutare, possono divenire così importanti da fargli prendere una decisione in ordine alla idoneità o meno.

F. 0RESTANO.

Dipartimento di Fisica, Universià della Calabria.

Moccaldi e De Franceschi, nelle loro relazioni, hanno detto che il datore di lavoro tende a dare all'esperto qualificato compiti che non gli competono. Secondo me la legge, pur continuando a nominare il datore di lavoro come responsabil e, non vieta, anzi con l'art. 70 autorizza, il tr asferimento dei compiti all'esperto qualificato, ferma restando la responsabilità del datore di lavoro. Un po' come l'avvocato che pur non comparendo mai nei codici come soggetto o oggetto del diritto, rappresenta in tu tto ed opera a nome del cliente, soggetto o oggetto di diritto.

Inoltre è chiaramente diversa la situazione per esperti qualificati che operino presso:

l ) Ent i e Istituti di ricerca pubblici o priva ti;

2) ospedali e cliniche di grosse dimensioni;

3) piccoli ospedali e Case di Cura;

4) singoli medici o piccoli studi o piccole imprese private.

È facile vedere l'analogia con un progettista che opera nell'ambito p. es. di un'azienda IRI rispetto a un geometra o un ingegnere che ricevono la commessa di una villetta al mare da un privato.

A. MoccALDr.

CNEN, Roma.

La responsabilità dell'esperto qualificato è propria e deriva esclusivamente dalle attri­buzioni di legge (art. 72 D.P.R. n. 185). Le responsabilità o le incombenze del datore di lavoro non possono essere trasferi t e all'esperto qualificato solo perché è preparato in materia di radioprotezione. I n altre parole l'esperto può affiancare il datore di lavoro e dargli sug­gerimenti e consigli; ma solo per delega possibilmente chiara e per iscritto, può svolgere i compiti propri del datore di lavoro (seguire pratiche autorizzative, effettuare corsi di radio­protezione, etc.).

Att•t. Ist. Super. Sa11ità (1980) 16, 95-101

R ispondo al qualiftcato e del r ad es. con l'art. ~ ed il medico aut disattese le loro p in cui si verifican· logico, c'è una si1 coli 63 e 136 del l'esperto qualifica blema è dimostra• nella sua relazio1

A. P AR lSI .

ENPJ, Roma.

La disciplir configurata nel < che crea le mag1 ritrovabili o coll• sparenza che sus di far collimare legge quadro con ved ere all'esecuzi l'esperto qualifica in elenchi nazion1 scelta da parte d ziali dubbi di co tenze - trasferit gestiscano ed es)

Verrebbe o un modello di a~

Un criterio sovrapposizione < soltanto ad oper conformarsi al d· ratori sono incar vanza della med pendentemente <

avviso - che n< degli ispettori e può appoggiarsi, nare, entro il 30 1 i ruoli del persoJ la specificazione

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ALE

problema della linea­n due gruppi. Il mio :ori in due categorie lurre altro elemento mento di una certa

:nto tipicamente sin­del processo, eh:: sii

presenza di elementi ti da fargli prendere

atore di lavoro tende lo me la legge, pur a, anzi con l'art. 70 ndo la responsabilità mai nei codici come l cliente, soggetto o

che operino presso:

p. es. di un'azienda una villetta al mare

' amente dalle attri· >enze del datore di reparato in materia avoro e dargli sug­itto, può svolgere i uare corsi di radio-

'anità (1980) 16, 95-10!

L. D.E F'RANcESCEII.

CAMEN, Pisa.

DISCUSSIONE 99

Rispondo al dr. Orestano. Non si tratta di dubitare della responsabilità dell'esperto qualificato e del medico autorizzato riguardo ai compiti specifici che la legge gli attribuisce, ad es. con l'art. 72 per l'esperto qualificato. Il problema nasce quando l'esperto qualificato ed il medico autorizzato, pur avendo .adempiuto scrupolosamente ai loro doveri, vedono disattese le loro prescrizioni e ciononostante debbono continuare ad operare in un ambiente in cui si verificano condizioni illegali. È chiaro che, se non altro da un punto di vista psico­logico, c'è una situazione di grave disattamcnto. Ma, ciò che è più grave, esistono gli arti­coli 63 e 136 del D.P.R. 185 che parlano genericamente di osservanza dei capi IV e VIII per l'esperto qualificato ed il medico auto~rizzato. D'altra parte, che siamo di fronte ad un pro­blema è dimostrato dallo spazio che gli è stato dato nei convegni che ha citato il dr. O restano nella sua relazione.

A. P ARl$1 .

ENPI, Roma.

La disciplina delle attività di sorveglianza fisica e medica, cosl come sembra essere configurata nel disegno di legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, è quella che crea le maggiori perplessità. Gli adempimenti e le strutture che essa comporta sono ritrovabili o collocabili nell'articolato del disegno di legge; tuttavia, è proprio questa tra­sparenza che suscita interrogativi. Il nocciolo della questione risiede nella palese difficoltà di far collimare la preesistente norma specifica, fissata con il D.P.R. n. 185/ 1964, con una legge quadro come quella in esame. Il D.P.R. n. 185 fa obbligo aJ datore di lavoro di prov­vedere all'esecuzione della sorveglianza affidandola alle due ben note e definite figure del­l'esperto qualificato e del medico autorizzato. Come tutti sanno, questi specialisti sono iscritti in elenchi nazionali già istituiti ed operanti. Superando la problematica connessa con la libera scelta da parte dell'utente (peraltro prevista per l'assistenza medica), sussistono più sostan­ziali dubbi di compatibilità laddove gli organi locali , assorbendo di diritto tutte le compe­tenze- trasferite o delegate- relative alla vigilanza sulle attività con radiazioni ionizzanti, gestiscano ed espletino anche la sorveglianza della protezione contro le radiazioni.

Verrebbe così a cadere uno dei pilastri del sistema che ha fatto della radioprotezione un modello di azione contro i pericoli della vita moderna.

Un criterio minimale che, se applicato, ridurrebbe la sostanza prodotta da silfatta sovrapposizione di compiti , può essere quello di conservare l'obbligo di affidare la sorveglianza soltanto ad operatori iscritti negli elenchi ministcriali, i quali, a loro volta, sono tenuti a conformarsi al dettato del D.P.R. n. 185. Già è stato ribadito autorevolmente che tali ope­ratori sono incaricati di servizio di pubblicità c sono preposti dalla legge a garantire l'osser­vanza della medesima. Essi, dunque, rispondono direttamente all'autorità giudiziaria, indi­pendentemente dalla natura del loro rapporto di impiego. Ciò significa, anche, - a nostro avviso - che nelle strutture locali debbano essere previsti due organici distinti: l'organico degli ispettori e l'organico degli esperti qualificati e dei medici autorizzati. Tale distinzione può appoggiarsi, d'altra parte, aJJ'art. 47 del disegno di legge che delega il Governo ad ema­nare, entro il 30 giugno 1979, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i ruoli del personale sanitario, t ecnico ed amministrativo secondo qualifiche funzionali con la specificazione dei profìli di professionalità e delle mansioni.

.d nn. 111. Supu. Sanità (1980) 16, 95- 10!

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100 LA RADIOPROTEZI ONE E IL SERVIZIO SANI'l'ARIO NAZIONALE

Anche nell'ipotesi che tale orientamento fosse recepito ed attuato, riteniamo che la adombrata integrazione strutturale innovi talmente l'organizzazione della radioprotezione da insidiarne la qualità.

Qui non si intende alludere ai deprecabili luoghi comuni sulla efficienza delle strutture pubbliche, bensi al possibile detrimento della tutela della salute e della fede pubblica.

Pur accettando cbe l'esercizio della radioprotezione possa essere riguardato come «aspecifico» nel contesto degli interventi di I livello, non possiamo ignorate che ciò possa portare, per un complesso di ragioni politiche, sociali, economiche, ad abbassare gli stan­dards radioprotezionistici.

È un fatto che le Regioni e le amministrazioni da loro dipendenti siano i maggiori datori di lavoro, detentori, gestori delle attività soggette a radioprotezione; attività che hanno il maggiore impatto attuale sulla popolazione e sull'ambiente; attività cui sono connesse le maggiori nocività ancora per tempi non brevi.

A tali soggetti, pertanto, deve essere richiamata l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti, nella fattispecie, del D.P.R. n. 185/ 196-l finché tali norme non saranno abrogate. Ma, al di là degli aspetti legali, ciò che davvero interessa sollecitare alle Regioni è che esse si avviino ad organizzare le strutture sanitarie ed ospedaliere in modo« sicuro».

Non va trascurato, infine, che il sottrarrre i singoli datori di lavoro all'obbligo di prov­vedere direttamente alle sorveglianze tramite esperti qualificati e medici autorizzati fornendo loro tutti i mezzi necessari, comporta un notevole onere economico a carico della spesa pub· blica; a ciò potrà forse farsi fronte con una fiscalizzazione di tale onere o attraverso specifiche imposte dirette, ma tale indirizzo sarebbe pericolosamente dilatorio.

S. TERRANJ.

CESNEF, Politecnico di Milano.

l) Richiesta di pervenire ad una chiara definizione di « materia o sostanza radio­attiva», fissando dei valori minimi al disotto dei quali una sostanza non è« radioattiva)) e quindi non vale il principio della sommatoria di quantità detenute o impiegate.

2) P er chi opera nell'Università non è auspicabile la trasformazione dell'elenco degli esperti qualificati in albo.

3) Non è auspicabile la creazione di un corso di tipo« nazionale)) per la formazione dell'esperto qualificato: si rischia di contravvenire a quella libertà nella formazi one pro­fessionale prevista dalla legge.

4) Esiste il problema del succedersi delle ispezioni condotte da Enti differenti con pre­scrizioni e risultati diversi.

A. PATTI.

Ispettorato Medico Centrale del Lavoro.

Per quanto riguarda il comportamento in fase ispettiva dell'Ispettore del Lavoro, va tenuto presente che esso è« Ufficiale di Polizia Giudiziaria», per cui è tenuto ad inoltrare «apposito rapporto)) alla Magistratura.

Ann. hl. Super . Sanit li (1980) 16. 95-lOi

A. SusANNA.

CNEN, Roma.

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OlSCUSSIONE 101

A. SuSANNA.

CNEN, Roma.

Vorrei fare un commento. Come m olti sanno, insieme a colleghi dell'I.S.S., dell'Ispetto­rato Medico Centrale e del Ministero Industria, stiamo elaborando gli elementi per una bozza di nuova normativa nucleare che recepisca le nuove direttive CEE e tenga anche in qualche considerazione le raccomandazioni della I CRP n. 26. Tuttavia vorrei precisare che, a parte alcune questioni scontate che sono state da molti sollevate e che troveranno senz'altro posto nella nuova legislazione, l'ambito nel qu~le ci muoviamo (Nocera mi corregga) è sempre piut· tosto settoriale, quindi non tutti gli aspetti sollevati nel presente Convegno potranno trovare posto in essa. P er quanto riguarda la questione dei sali di zirconio, sollevata da Terrani, vorrei ricordare che in alcuni casi sono stati riscontrati effettivi superamenti delle CMA (concentrazioni massime ammesse) in aria, come del resto ba già fatto rilevare il dr. Patti.

S. TERRANJ.

CESNEF, Politecnico di Milano.

Non si fa assolutamente discussione sul superamento delle CMA. In questi casi, cioè, la protezione va in primo luogo, ma mi permetto di far notare che in molti tipi di sabbie quando si supera la CMA si è già di gran lunga superata la polverosità permessa negli ambienti normali di lavoro e si può semplicemente e tranquillamente agire sol tanto da quest o punto di vista.

Come al solito viene preso in esame il problema della radioattività mentre invece il reale problema di protezione è un problema di polverosità dell'ambiente.

M. PuLClNELLI.

Sanità Militare, Firenze.

Vorrei fare qualche considerazione sull'autonomia operativa del medico autorizzato, che è un aspetto della sua professionalità. Autonomia è sinonimo di non dipendenza. Nella fattispecie, la dipendenza del medico autorizzato pub configurarsi sotto due forme: ammi­nistrativa ed operativa. La dipendenza amministrativa fa capo al datore di lavoro, ed è una dipendenza sia sul piano economico, sia sul piano elettivo: è il datore di lavoro che elegge il suo medico autorizzato, lo sceglie e gli dà l'incarico. E questo sta bene; ma è peri­coloso, per ché egli può anche sollevar lo dal suo incarico a suo piacimento, anche. senza« giusta causa». La legge non difende attualmente il medico autorizzato; bisognerebbe creare un organismo che possa assumere la funzione di giudice nell'eventuale cont roversia. Al limite, potrebbe essere anche lo stesso organismo che interviene nel giudizio di ricorso del lavoratore contro la determinazione del medico autorizzato (attualmente si identifica nell'Ispettorato del lavoro, ma io non sono convinto della sua validità, se non altro per mancanza di espe­rienza in proposito, tale da poter esprimere un parere tecnicamente superiore rispetto n quello espresso dal medico autorizzato). Io ritengo che, forse, si potrebbe rimandare l'uno e l'al tro giudizio alla Commissione Regionale per la protezione contro le radiazioni, che è un consesso squisitamente tecnico; ma in questo caso bisognerebbe inserirvi anche un medico autorizzato che attualmente non vi è incluso.

A nn. l&t. Super. Sanita (1980) 16, 95- 10'

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102 LA RAD IOPROTEZIO!'o"E E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La dipendenza operativa, viceversa, dovrebbe fare capo ai sovrintendenti ed ai preposti (come li definisce la legge); ma in questo caso ritengo fermamente che tale dipendenza debba essere assolut amente evitata. In altre parole, il medico autorizzato deve essere operativa· mente completamente indipendente ed autonomo. Mi viene in mente, a questo proposito, la questione del« doppio incarico» che viene sovente affidato, negli ospedali , ad assistenti del servizio radiologico (peraltro senza conferirgli doppio stipendio, per lo pii:l). Ciò deve essere assolutamente evitato, perché è evidente come tale dipendenza operativa comporta (o almeno può comportare) un condizionamento all'azione del medico autorizzato, azione che non raramente (anzi molto spesso) è in contrasto con certe posizioni operative del servizio cui egli appartiene. Senza considerare, poi, che non si vede chi sia o possa essere il« medico autorizzato del medico autorizzato» così prescelto, chi insomma controlli il controllore. La funzione di medico autorizzato in un servizio ospedaliero, insomma, deve essere affidata a persona non dotata di dipendenza tecnica dal servizio stesso: solo cosl si potrà garantire una sua autonomia operativa.

Una rapida risposta, infine, al prof. Ladu circa l'indennità di rischio radiologico. È mia opinione, ed è opinione di illustri medici legali e giuristi, che tale indennità possa confi­gurarsi come un vero e proprio« indennizzo preventivo forfetta rio»; talché ogni eventuale danno futuro esibito dal lavoratore potrebbe non trovare possibilità d'indennizzo, essendo stato già forfettariamente indennizzato a priori.

F. · ocERA.

CNEN, Roma.

D esidero rapidamente commentare due questioni, per la prima, prendendo spunto da quanto detto dal dr. Susanna circa la« settorialità » della disciplina della radioprotezione. A mio avviso, occorre anche tener presente che il D.P.R. n. 185/64 è una legge emanata in base a delega contenuta nella legge 1860/62, delega da te~po scaduta ma da considerarsi tuttora valida dal punto di vista del contenuto, ossia in definitiva dci limi ti indicati nella delega st essa, com'è necessario perché essa resti nell'ambito della legittimità. Sarà pertanto indispensabile attenersi a tali limiti nella revisione delle nostre leggi di radioprotezione.

Per la seconda questione, desidero, in relazione all'intervento del dr. P atti dell' Ispetto­rato del lavoro, precisare che, a mia conoscenza, gli Ispettori del lavoro sono gli unici ad essere dotati , per legge, d ella« potestà di diffida» e pertanto vorrei chiedere al dr. Patti, se possibile, chiarimenti sulla sua affermazione che mi è sembrata difforme da quanto sopra.

M. LADU.

Università di Cagliari.

Dopo la relazione di P erini e quella di D e Franceschi ho fatto una domanda che era forse un po' provocatoria, volevo cioè sapere qualche cosa sulla famosa indennità di rischio e sulle ferie aggiuntive. Sostanzialmente il mio intervento è ancora incentrato su questo. Prima di tutto, però, vorrei dire che il D.P.R. n. 185 è molto farraginoso, di difficilissima interpretazione e, oltretutto sembra fatto apposta perché non trovi applicazione concreta. Faccio anche notare un'altra cosa e cioè che, in tutte le leggi italiane, all'atto in cui sono fatte per sostituire leggi precedenti , ci si dimentica di aggiungere questo articoletto: tutte le precedenti leggi in materia sono abrogate. Quindi, in materia di radioprotczione, noi tro·

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ltnità (1080) 16, 95-101

DISCUSSIONE 103

viamo che in base ad una legge del 1934 il medico provinciale può mandare il suo u sciere a controllare un gabinetto radiologico.

Questo perché la legge del 1934 è ancora in vigore. Purtroppo siamo stati sempre gover­nati da avvocati di livello più o meno alto e direi che la situazione di confusione nella quale ci troviamo, in termini di applicazione della legge è una conseguenza anche di questo. Stiamo comunque discutendo di protezione contro le radiazioni. Ma io voglio prima di tutto porvi un quesito: è vero o non è vero che negli ospedali dove si usano apparecchi radiologici sia e scopo diagnostico che a scopo t erapeutico, rispettando quelle che sono le norme elementari di radiot>rotezione, non si corre alcun rischio? Io sono convinto eli questo. D'altra parte basta fare delle misure corret te con str~cnti idonei che tengano conto, quindi, del fenomeno più o meno rapido dei termini transitori. Domando: vogliamo provare anche a misurare la dose ai bordi di un campo del fascio d i radiazioni che investe il paziente? Io l'ho fatto parecchie volte e ho trovato che proprio ai bordi del campo, dopo venti, trenta, cinquanta scatti si ha un assorbimento di dose di 5 mR, l O mR. Ebbene, in termini di indennità di rischio, la situazione che noi dobbiamo considerare è questa. E dico che è deviante imporre 60 giorni di ferie ai medici o al personale sanitario e parasanitario, t enendo presente che vivono in un ambiente nel quale di rischi se ne corrono ben altri , ma non rischi da radiazioni; il rischio da radiazioni fa assolutamente ridere. Purtroppo, però, sempre in materia di leggi, di dispo­sizioni e di accordi sil)dacali , dobbiamo sentire il parere di una commissione c, in seno a questa commissione, i rappresentanti sindacali affermano di essere convinti che il rischio è rilevante. Sono affermazioni di front e alle quali mi pare che l'associazione dovrebbe pren­dere posizione possibilmente con un documento, impegnando i politici ad eliminare tutte le indennità che, dirci, sono assai più che devianti.

A. SuAnoo ConTESE.

Istituto T ecnico Indu striale Statale «G. B. P!ninfarina », Sezione Energia Nuclet<re, Mon­calieri (Torino).

Un breve commento sulla professionalità dell'esperto qualificato e sull'esigenza di scuole di formazione professionale, a seguito della r elazione di Moccaldi e Strambi. Dalla sintesi di Moccaldi, molto chiara, sono emersi gli aspetti più significativi della professionalità d ell'esperto qualificato. Egli ha ben rilevato sia la pluridisciplinarietà connessa all'esercizio d ella sua funzione, per cui si richiedono conoscenze ingegneristiche, fisiche, chimiche, bio­logiche, radiobiologiche, legislative, sia l'esigenza di scuole che preparino in modo adeguato all'esercizio di tale professione, o meglio di una scuola che assicuri un indirizzo professionale unitario a livello nazionale. Questo riJievo collima con le esigenze da me sentite quale appar­t enente al mondo della scuola e quale facente ftmzione di esper to qualificato in un I stituto Tecnico Industriale ad indirizzo nucleare, seppur con taluni limiti e talune riserve fatte rilevare dal prof. T errani: del r es to l 'esistenza di tre gradi di abilitazione p er gli esperti qualifica ti implica di per sè già una diversificazione di live lli di s tudi di specializzazionc.

L'orientamento nel nostro I stituto attualmente è verso lo studio di una ristruttura­zione di orari , materie c programmi che t enga conto d elle esigenze di una formazione di base onnicomprensiva.

P er fare ciò nel modo più illuminato possibile occorre uno stretto interscambio con il mondo del lavoro e della ricerca, cosa che abbiamo iniziato ad effettuare in ambito locale per cui già abbiamo d elineato una bozza di proposta di modifiche.

Secondo il nostro piano di lavoro vorremmo pervenire ad una tavola rotonda ove si esaminino tutte le mansioni proprie del tecnico che opera in qualsivoglia settore applicativo

An11. l st. Super. Sanità (1980) 16, 9f>-101

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104 LA RADIOPROTEZIONE E lL SERVlZIO SANITARIO NAZIONALE

delle radiazioni alla luce delle esperienze operative di tutti gli esperti e con l'intervento anche degli altri quattro Istituti Tecnici Industriali ad indirizzo nucleare esistenti in Italia: ciò al fine di dare un profilo professionale ben preciso al perito nucleare e giungere di conse­guenza ad uno schema di orari e programmi che s'informi ad una formazione di base onni­comprensiva.

A tale scopo richiedo che vengano prese in esame tali esigenze di coordinamento onde garantire al paese la necessaria rigorosa formazione del personale che tra gli altri com­piti ha quello della sorveglianza della protezione, estremamente importante ai fini della tutela della salute pubblica.

Tanto più evidente è questa esigenza alla luce di certi interventi di ieri e di oggi ove si è rilevato da un lato una certa disinformazione sulle responsabilità connesse all'applicazione della legge ad ogni livello e d'altro lato una certa faciloneria nell'affrontare il problema stesso. Non mi sembra accettabile un discorso come quello del dr. Orestano: se gli altri pro­fessionisti agiscono in un certo modo, noi non possiamo comportarci parimenti. Anzitutto per noi la legge comporta chiaramente responsabilità civili e penali; inoltre, indipendente­m ente dalla legge, ritengo sia di estrema importanza la prevenzione, intesa come tutela della salute del cittadino, come già ha ben fatto rilevare Moccaldi.

Facendo ora seguito alla r elazione« Esperienza operativa e proposte di modifica della legislazione» di De Franceschi e P erini , trovo ottimo lo spirito delle proposte di P erini, il quale auspica un controllo medico sistematico e periodico a mezzo del medico autorinato anche per i lavoratori esposti di categoria B. Ciò risolverebbe il problema dei giovani studenti del gruppo 2, art. 9 delle nuove direttive CEE, problema da me sollevato nel convegno del 30 giugno 1978 su« La legge italiana e le direttive CEE in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti». Tuttavia, poichè nè Perini nè De Franceschi hanno fatto precise proposte in relazione alla situazione degli studenti, quale si presenta con le nuove direttive CEE, ribadisco le proposte già inoltrate durante il convegno suddetto tenutosi al CAME , proposte che qui allego:

l) Siano recepite le nuove direttive CEE, però con nota aggiuntiva nella quale si di­sponga che la protezione nell'ambito dell' insegnamento venga assicurata in accordo con le raccomandazioni pubblicate in qualsiasi momento dall'ICRP , accettandone, in fatto di dose massima annuale ammissibile, le eventuali norme più r estrittive.

2) Tenuto conto dell'età evolutiva degli apprendisti e studenti di età inferiore ai 18 anni, sia esteso anche ad essi il controllo sia medico, sia fisico - mediante il medico auto­rizzato e l'esperto qualificato - in modo da consentire una sorveglianza fisica e medica sistematica periodica, qualora rientrino nel gruppo 2, art. 9 delle nuove direttive CEE.

3) A livello procedurale di autorizzazione si preveda un nullaosta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti «per attività didattiche e di preparazione del personale», dato che l'art. 102 del D.P.R. n. 185 del 13 febbraio 1964 lo prevede solo per l'impiego «nella ricerca scientifica e nelle attività industriali». P arimenti l'art. l del D.P.R. n. 1704 del 30 dicembre 1965 fa riferimento solo agli Istituti universitari trascurando gli I stituti d'istruz.ione secondaria.

4) La figura dell'esperto qualificato sia scissa 9a quella del docente nello stesso Istituto per evitare che una stessa persona sia nel contempo e controllato e controllore.

.d11n. Ut. Su7Jer. Sa11ità (1980) 16, o;;..lQ,J

Il servizio d

Servizio di. Fisica

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VogUamo, di Fisica Sanit di radioprotez per quanto at prospettiva pi1 ture sanitarie

D'altra p occorre anche che individua all'esercizio d• di lavoro.

A t ali esf nominativo, i né prescrizion cato e datore datori di lav• ta attenzione ospcdaliero.

Se, da un Servizio di F i lificato venga