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LA RESPONSABILlT ADA DELICTUM, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'I NIURA E AL DAMNUM l NIURIA DATUM Prof. Dr. Nadi GÜNAL' Obligationes di responsabilita primaria, cioe derivanti da illeciti lesivi della persona o del patrimonio di un soggetto giuridico, furono previste, come si sa, sia dal ius civile che dal ius honorarium (ius La terminologia, sopratutto in eta classica, non fu peraltro univoca, petche i termini di " obligatio" e di delictum" furono nspettivamente usati, a menü preva enza, per a responsa 11 nacente da quattro illeciti civilistici (il furtum, l'iniuria , il damnum iniuria datum e la rapina) e solo per quei quattro illeciti. Una tendenza a generalizzare 1 terminologia si manifesto invece in postclassica, alla inclinazione a qualificare i anche come " maleficia". Giustiniano, come si sa, da un lato favori la qualificazione delle responsabilita primarie come dall'altro volle distinguere nettamente tra "obligationes ex delicto" che erano quelle derivantidai quattro illecili civilistici sopra indicati, e "obligationes ex delicto" che erano tutte le altre'. La responsabilita primaria da atti illeciti del ius fu prodottiva, non solo della mera pretesa risarcitoria della vittima dell'illecito, ma anche e sopratutto di conseguenze penali, afflittive per l'autore dell'illecito; conseguenze concretantisi nella irrogazione di una " Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte si Roma Hukuku Anabilim i A.GUARlNO: privato romano Napoli t988. 858 ss. ; G.PUGLIESE: "Actio" e subiettivo, Milana 1959, 74 ss; P.SOMER: Roma hukukunda mala verilen zarar Istanbul 1999, 10 ss. 193

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LA RESPONSABILlTADA DELICTUM, CON

PARTICOLARE RIGUARDO ALL'INIURA E AL DAMNUM

l NIURIA DATUM

Prof. Dr. Nadi GÜNAL'

Obligationes di responsabilita primaria, cioe derivanti da illeciti

lesivi della persona o del patrimonio di un soggetto giuridico, furono

previste, come si sa, sia dal ius civile che dal ius honorarium (ius

praeıorium). La terminologia, sopratutto in eta classica, non fu peraltro

univoca, petche i termini di " obligatio" e di delictum" furono

nspettivamente usati, a menü ın preva enza, per a responsa 1 1 nacente

da quattro illeciti civilistici (il furtum, l'iniuria , il damnum iniuria datum e

la rapina) e solo per quei quattro illeciti. Una tendenza a generalizzare 1

terminologia si manifesto invece in eıa postclassica, uni ıamente alla

inclinazione a qualificare i delicıa anche come " maleficia". Giustiniano,

come si sa, da un lato favori la qualificazione delle responsabilita primarie

come "obligationes' ı tue dall 'altro volle distinguere nettamente tra

"obligationes ex delicto" che erano quelle derivantidai quattro illecili

civilistici sopra indicati, e "obligationes ex delicto" che erano tutte le

altre ' .

La responsabilita primaria da atti illeciti del ius privaıum fu

prodottiva, non solo della mera pretesa risarcitoria della vittima

dell' illecito, ma anche e sopratutto di conseguenze penali, afflittive per

l'autore dell'illecito; conseguenze concretantisi nella irrogazione di una "

• Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku AnabilimDalı Başkanı.

i A.GUARlNO: Diriıto privato romano Napoli t988. 858 ss. ; G.PUGLIESE: "Actio" ediriıto subiettivo , Milana 1959 , 74 ss; P.SOMER: Roma hukukunda mala verilen zararIstanbul 1999, 10 ss.

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poena " pecunıana da pagarsi alla vittima dell'atto antigiuridico o

comunque a chi ne chiedesse giudizialmente la persecuzione. Dalı ' illecito

privatistico scaturiva perci ö in ogni caso un " aetio poenalis'", e talvolta

soltanto l'aetio poenalis. Legittimato ad esercitarl a era, di regola, la

vittima delI' azio ne antigiuridica; ma intaluni casi all' azione penale si

rieonesceva la caretteris tica di " actio popularis" cioe di azione

esereitabile da chiunque avesse scoperto I'illecito e volesse assumersi, al

fine di lucrare la poena, I' onere di promuovere il giudizio contro il

responsabile''.

Di norma, a parte I'actio poenalis , la vittima dell 'illecito aveva a

sua dis osizione anche un " aetio reipersecutoria " intesa alla riparazione

del pregiudizio economico subito.Ma si dava 1 caso ı actıones mıxtae

le quali,assolvevano la duplice funzione (penale e reipersecutoria).

La pena privata ha le caretteristiche che ogni pena deve avere, e

che rispondono ai principi dell ' adeguazione,della personalit a,

dell ' autonomia.

La pena deve essere adeguata al danno che il delitto che il delitto

ha prodotto ; e il danno subito dall 'offeso puö essere economico o morale:

il furto lede il patrimonio,l' ingiuria I'onore deli' offeso. Per misurare il

danno economico si ad operano gli stessi eriteri usati in tema di

risarcimento" : si stima il valore oggettivo della cosa rubata o distrutta;

oppure si stima I' id quod interest dell 'offeso.

2 Gai. lns .: 4 . ı ı ı ex malefi cio poenales actiones ; D.50. ı 7. 1 ı ı . ı .

3 P.VOCI: Istituzioni di diritto romano , Milano 1996,478 ss. ; C.A .CANNATA: Deli tto eobbligazione,inIIIecito e penaprivat a ineta repubblicana, Napoli 1992, 38 ss.

4 Se la condemnatio e concepita in modo piü generico,(io genere in eiuscondemnato ,preceduto da intentio ineerta) il giudiee ha il porere di stimare il dannoeffetivamente subito dal creditore,e di attribuirgli una somma che puö variare seeonda lacircostanze. il primo eriterio eoggettivo : il prezzo di una cosa e sempre lo sıesso, sia ilcredi türe.ii sccondo criterio esoggettivo: guarda al danno subito da quel ereditore in quelle

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Ma la pena ha la funzione di infliggere un male e colpevole, male

che deve essere proporzionato alla gravita del delitto . Per i delitti piü gravi,

il colpevole deve pagare un multiplo della somma corrispondente al danno

prodotto : si va dal duplum al quadruplum ; per i delitti meno gravi si resta

al simplum', Al giudizio d'equita si dettano determinazioni d' altro genere.

Le relazione ıra le persone e la pena sona regolate da varie norme,

adatte alle varie situazioni.

La pena non puö essere subita che dal colpevole: perciö sara lui

tenuto pagarla, non il suo erede. L'obbligazione da delitto si estingue con

la morte del reo.

11 ottfiiiô - pU6 eSseı e O liGIi aölIuniico.Ii öaliiiu - ccOiiUiiIiCO c

sopportato dal patrimonio, e resta anche se ne muta il titolare.Perci6 la

pena pu6 essere esatta dall' offeso e dal suo erede. Ma il danno morale e

subito sola dall'offeso: la pena potra essere perseguita da lui non dal suo

erede. Ne segue intrasmissibilita attiva e passiva",

L'actio poenalis ha le caretteristiche che le derivano dalla natura

deııa pena:

l le intrasmissibile passivamente in caso di succesione ereditaria ' ;

circostanze: danno che puö essere maggiore o minore indipendentemente dal peezzo dd iacosa. P.VOCI : Istituzioni, cit 387.; B:TAHiROliLU: Roma hukukunda iniuria.

5 A. GUARING: Diritto privato romano, cit. 860.

6 M.TALAMANCA: lstituzioni di diritre romano • Milana 1990,618 ss. ;R.ZIMMERMANN: The law of Obligations, Roman Foundatioos of the civilian tradition,

Cape Town-Joharmesburg 1990; P.VOCI: Istituzioni cil 479 . ; P.SOMER: RomaHukukunda Mala verilen zarar, cit. 12. ; T.RADO : Roma Hukuku Dersleri . BorçlarHukuku Istanbul 1982,184 ss.

7 Gai .Ins. 4. i 12 D.35 .2.32.pr; D. 44 .7.35 : 0,47. L Lpr .

195

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2)e intrasınissibile atıivamente, meno che non tuteli o interessi

morale: nel quel caso e intras ınissibile. Questo avviene, per esempio,

nell' azione da inguria, atıivamente e passivamente intrasmissibile' .

3)e nossale'

Diversa dall'azione penale e 1'azione reipersecutoria '" Sorıo

reipersecu torie le azio ni che non hanno lo scopo di affliggere il reo:

intendono solo assicurare all' atıore il risarcimento del danno o

persecuzione dell 'arrichimento ingiustificato. Reipersecutorie sono le rei

vindicaıio, le azioni contraltuali come la eondietio. il regime non pu6

essere que llo delle azio ni penali; perciö le azioni reipersecutorie sono:

2)esperibHi contro Hpater familias non noxaliter, ma de peculio' ',

3)İn caso pluralita dei debitori, esperibili pro parte contro

ciascurıo;

Le azioni reipersecutori, siano civili o pretoriesono di regola

perpetue. Ma le azioni penali sono perpet ue se atıribuite dal ius civile.

il del itto pu6 essere commesso da una persona soggetıa a potesta:

figlio o schiavo; ma la pena puö essere pagata da chi ha un patrimonio suo:

e se il pater familias fosse tenuto a pagare rispo nderebbe per un delitto non

commesso da lui. La soluzione trovata e intermedia: il pater deve pagare la

pena, a menü che non scelga di consegnare il colpevole all' offeso: questa e

8 G.DüNATUTI: II soggetto passivo dell'jrıiuria , in Studi Studi in memoria di UmbertoRatti , Milano 1934, Si Is . ; D.47.10 .13.pr.

, D.4.9; C.3.4 i.

LO D.4.9.3.4 ; D. 13.1.7.2 ; D.13.S.18.2 ; D.1 6.ı.ıO ; D.38.S.3.2 ; D.39.2.4.ıo ; D. 42.1.6.6.3

; D.44.7 .3S.pr.

I I Actio de peculio et de in rem verso; P.VOCI: lstituzicni cit. 366.

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noxae dediıio , trasferimento a scopo di pena, ammesso a condizione che

l' avente potesra non abbia lui ordinato il delitto o potendo non abbia

impedito. Poiche il deliıto e del reo, egli porta con se la sua colpa quando

cambia famiglia o padrone (per adozione nel primo caso, per alienazione

nel secondo), o quando diventa sui iuris o libero. Nel primo caso, la

resporısabilita passa al nuovo pater familias, salva sempre la facolta di

noxae deditio Nel secondo, il colpevole risponde ormai di persona. Di qui

I' aforisma noxa caput seguitur: la pena segue la persona.

La noxae deditio dei figli diviene desueta nel corso del tempo

Giusliniano l'ammette solo per le schiavi'j.

La res onsabilita nossale si aveva anche nell' actio de er

il danno causato da un animale addomeslicato,danno considerato contrario

alla natura pacifica dell' animale stesso. Anche in questo caso si applica il

principio noxa caput sequitur, il propretario dell 'animale e tenuto risarcire

il danno, ma puö liberarsi trasferendo l'animale, ancora vivo, al

danneggiato13.

La responsabilita da "Iniuria"

Iniuria (ingiuria) e antigiuriridicita ; in senso stretto, e offesa fatta

alla persona dell 'uorrıo libero l 4• Le XII tavole punivano,in primo luogo, le

lesioni personali, distinguendo secondo la loro gravita . Per le piü gravi

ammellevano il taglione, se una composizione pecuniaria non fosse stata

concordata tra le parti ; per le meno gravi c' era la pena di 300 assi se

offeso un uomo libero ,di 150 se si trattava di uno schiavo". In caso di vie

12 O.LENEL: Die forınula der actiones noxales, in ZSS 47 (t927) 2 SS.: P.VOCI :Istituzioni cit.479.

13 R.ZIMMERMANN: The Law of Obligalions, cit. 1099 : M.TALAMANCA:Istituzioni ,cit. 620.

i. Gai.Ins.3.222 : D.47.10.l.pr .

15 Attraverso lo schiavo si offendava il padrone.

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di fatto senza lesioni, la pena era di 25 assi16. In secondo luogo, erano

punite la diffamazione e maledizione magica".

L'iniuria puö consistere in un'aggressione fisica e il danno

prodotto alla mente col veleno". L'iniuria puö essere di gravita minore,

per esempio atroce e l'aggresione fisica19. Tra le aggressioni non corporali

sona da ricordare la contumelia, la molestia sessuale, il libello

diffamatorio, la turbalive nell'uso delle cose pubbliche, efatti simili".

Elemento soggettivo eil dolo, qualificato animus iniurandi",

Con il nome di actio iniuriarum si ricomprendono tutte le azioni

pretorie", esperibili nei yari casi d' iniuria. il tipo di iniuria deve essere

na elasciata al prudente apprezzamento del giudice, valutate le circostanze del

caso concreto. L'actio iniuriarum e oltre che passivamente, pure

attivamente intrasmissibile e la responsabilita nossale trova per essa un

regolamento particolare. Se offeso e un filius familias, l'azione spetta

normalmente al pater, ma eccezionalmente anche il figlio in caso di

assenza del pater e in mancanza di un suo procuratore processuale" se

offeso e un schiavo, e concessa al dominus una particolare azione

D.47.1O.15.pr.

19 D.47 .1O.7.

20 Gai'ıns. 3.220 ; D.47.1O.15.2; D.47.1O.15.15; D.47.1O.15.25 ; D.47 .IO.l5. 34 ;

D.47 .IO.l5.43.

21 D.47.1O.3.1 ; D.47.1O.3.2.

22 B.TAHiROOLU: Roma hukukunda iniuria, 160 SS. ; D.47.1O.5.6 < o •• praetoria

16 GaUns. 3.223.

11 B.TAHiROGLU: Roma hukukunda iniuria, Istanbul 1969, ss25 e 37 ss. ; G.PUGLIE5E:Studi sull'Irıluria.Milarıo 1941, 13 ss e 315. ; A.BURDESE: Manuale di diritto privatoromano.Torino 1987,525 SS.; P.SOMER: Roma Hukukunda Mala verilen zarar, cil. 19.18

iniuriarum actio competit...>

23 D.47.1O.17.IO.

198

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pretoria" , L'actio iniuriarum e annale". il giudi zio viene normalmente

effettuato da recuperatores. Import a l'infamia del condannato'".

Con la persecuzione privaıa concorre, in lema di iniuriae, la

persecuzione pubblica, sin dal lex cornelia di Sil/a e poi sopratutto in sede

di cognitio extra ordinem criminale. La persecuzione pubblica diviene

prevalente in eta posıclassica ; Giustinian o lascia la scelta Ira i due tipi di

persecuzione" .

La responsabilita da "Damnum i niuria Datum"

il sislema romana della responsabilita primaria fece un progre sso

veramente noıevole e deci sivo, nel corso del periodo preclassico, furono

mdı eIdtifilC İe"T1bi.gsitVJ i CS ııasttı ilİ Ja1 j~kl tlmo'4iwill11lRflRJiöi JJfif ' r JlU

(danneggiamenıo) . Si profilo, pertanto, l'inizio di quella evoluzione, che

avrebbe portaıo gli ordinamenti giuridici moderni a ritenere che la ..

responsabilita civile .. si verifica es senzialmenıe quando un soggetto ponga

in essere un atto determinativo di un dan no economico per un altro

soggetto: donde l' obbligo del danneggiatore di risarcire il danneggiato per

un importo equivalente al pregiudizio econ omico subiıo.

La reppressione del nuovo delictum fıı irıtrodotta, agli inizi del

secolo III a.c. , dalla lex Aquilia de damno dato, che dedic6 al damnum

iniuria datum due dei tre capitoli, in cui si divideva, e satabili: nel caput

primum , che chiunque avesse cornpiuto danneggiamenti maleri ali di altro

tipo o di minore entita fosse tenuto a pagare al propriteria il piü altro

valore di mercato raggiunto dall' oggetto nel corso degli ultimi trenta

" D.47 .1O.l5 .34

n C.9.35.5 <...cum rmunarum acıio annuo ıempore praescripta sit ... .>

" B.TAHİROOLU,Roma Hukukunda Iniuria, 17 i ss. ; D. 3.2. i

27 lust. los. 4.4.ıo.

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giomi28.Come si yede, la regola generale era piuttosto quella del caput

tertium, che non quella del caput primum. Ma non era questa la sola

singolarita di struttura del testo aquiliano, perche la legge Aquilia, nel

caput secundum, intermedio ıra i due ora riassunti, stabiliva qualcosa che

non aveva nulla a che vedere con il danneggiamento: e cine che

I'adstipuıaıor" fosse tenuto ad indennizzare il credilore principale quando

avesse operato i'estinzione del debito mediante accepıilatio

fraudolentemente, senza la sua autorizzazione e contro il suo

interesse.Tuttö ciö induce a sospettare che il testo della lex Aquilia", cosi

come noto ai giuristi Cıassici, sia stato frutto di una stratificazione di leges

precedenu".

amnum, eve essetecorpore corporı alum cıoe pro ottoa a

cosa con ıl corpo del reo. Ciö significa he i'atto deve essere commissivo

che le lesione deve essere materiale che il rapporto tra causa ed effetto

deve essere immediato, visibile. Cosi la legge venne intesa

dell' interpretaıio arcaica, che non fu smentila da quella successiva",

Perciö risponde chi uccide lo schiavo con un' arına, ma non chi lo lascia

morire di fame; e solo chi compie il fatto, non chi lo predispone e lo fa

eseguire da altri" . Si vole evitare un'indagine su varie possibili concause,

piü o meno lontne,dell'evento finale".

28 B.ERDOGMUŞ : Roma borçlar hukuku ders leri, Istanhul 2005, 126 ss.

29 Garante di unsoggettoche si fosse indebitato mediante stipulatio.

30 M.F.CURSI: lniuria cum damno, AntigiuridicitA e colpevolezza nella storişa del dannoaquiliarıo.Milano 2002, 147 ss.

31 Gai.!ns. 3.210 : 3.215 : 3.217 : 3.218: D.9.2.27.5

32 Gai.lns.3.219; D.9.2.5l.pr.

" D.9.2.7.3 .

" D.9.2.7.6

200

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il danno deve essere ingiusto: iniuria datum" , Di iniuria parlava

gia di legge: i giuristi danno al temrine un doppio signifieato. Agisee

iniuria cioe contra ius, ehi non ha nessuna giustifieazione per il suo atto,

ma non ehi distruggeo danneggia la eosa altrui per difendere se stesso o le

sue cose", Ed e prodotto iniuria il danno dovuto a dolo o eolpa

dell 'agente, il regime aquiliano e l' unico che, in tema di delitti, faccia

derivare la responsabilita anche dalla colpa". La colpa si evita usando

diligenza esatta: La regola si deve a Q.Mucio Scevola, che stabili cu/pam

esse quod, cum a diligente provideri poterit, non esset provisum : c'e colpa

per il fatto che non si sia previsto con l'uso di diligentia, si poteva

prevedere" Di cui l'illazione, che in tema di lex Aquilia si tiene conto

GliClıS dkıniP6elpHımlw I' 39 i

L'ammontare della paena era stabilito dalla legge con un criterio

particolare. NeIle ipotesi del capitolo Primo, il danno subito dall' offeso

doveva essere determinato tenendo conto del valore massimo raggiunto,

per esempio dallo schiavo, nel anno precedente alla sua morte'". Nelle

ipotesi del capitolo terzo, il periodo di retrodatazione era limitato a trenta

giorni'" . La giurisprudenza trasferi questo criterio dal valore oggettivo

della cosa aIl' interesse dell'offeso a non subire il danno:in definitiva, si

attribuiva l' id quod interest , valutandolo quale poteva essere al giomo del

maggior valore deIla cosa entro il periodo stabilite".

as D.9.2.2.pr.

36 D.9.2.5.pr.

31 Gai. Ins. 3.202 e 3.211 ; D.9.2.5. 1

" D.9.2.31

39 B.TAHİROGLU : Roma Hukukunda Iniuria,175 SS.; D.9.2.44.pr. "In lege Aquilia el

levlsslma cu/pa venit"

40 P.SüMER: P.SüMER: Roma Hukukunda Malaverilen zarar.cit. 61.

41 D.9.2.2 I.pr; Gai Ins. 3.2 14 e 3.218.

42 D.9.2.21.2

20 1

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il diriıto pretorio provvide a estendere I'applicazione della legge.

Legittimato attivo all'esercizio dell'actio lex Aquilia era originariarnente

i'erus, cioe il dominus degli oggetti danneggiati, Ma in periodo c1assica e

postclassica furono accordale "acıiones (in facıum) ad exemp/um /egis

Aquiliae" anche il possessore di buona fede l'usufruııuario, I'usuario,il

creditore pignoratizio" a persone diverse dal dominus sopratutto.Dall'altro

lato le ristrezttezze che derivavano dal richiedere che il danno fosse

corpore corpori datum . il danno poteva non essere prodoııo corpore. Se

per esempio il rnagistrato municipale sequestravail gregge e poi lo lasciava

morir di fame, o deperire, rispondeva; e se l'addetto alla fornace si

addormentava, provocando cosi un incendio, c'era responsabilita per ilbilll 44

Le varie azioni pretorie erano ın factum: la situazione puö

parogonarsi a queIla che si aveva in lema di contratti innominati. Per le

azioni ex /ege Aquilia vale una regola, che e applicata anche in qualche

altro caso: se il convenuto, in iure, ammelle la sua colpa, cioe confessa, econdannalo in simp/um ; se nega, e i'attore prova le sue affermazioni, econdannato in duplum",

La "culpa" era intesa come responsabilita personale e volontaria

anche se non dolosa dell'everıto dannoso. Si esc1use, cioe la culpa nelcaso

vis maior o di casus fortuitus, nonche in talune ipotesi in qui il fatto

dannoso, pur essendo volontario, non fosse stato intenzionalmente

deterrninato iniuriae causa", Collegato al concetto di cu/pa fu la

"causalita" del danno, cioe la esigenza di ricollegare il danno ad una

43 0.7.1.17.3

44 0.9.2.27.9

" Gai'ıns.4.4 ; 0 .9.2.23

46 Per esempio nella ipotesi di chi, durante un cembartimento sportivo. uccidesse con unpugno troppo forte il suo competitore.

202

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attivita causativa del responsabile; si riterıne, pertarıto non responsabile

dell'incendio provocato nel fondo altrui chi avesse acceso un fuoco nel

proprio fondo in assenza di vento, essendo quindi nella pratica

impossibilita di prevedere il sopravvenire di qualche colpo eccezionale di

verıto che portasse il fuoco nel fondo vicino. La tendenza della lex Aquilia

edella giurisprudenza preCıassica e classica nella valutazione della culpa

del danneggiatore fu molto rigoristica: di norrna il danneggiatore fu

reputato responsabile anche se il danno fosse dipeso da una sua minima

negligenza o imperizia.ıı diritto postclassico-giustinianeo, pur ribadendo in

astratto questa tendenza" mosırö in concreto.nella disamina dei casi

singoli, una certa inclinazione ad assolvere il danneggiatore quando non

ibJSC ,ist65&ıiiCiilS celpa d: deH': fltyndj;dalUa

47 In lege Aquilia et levissima cu/pa venit.

203

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