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In un mondo che diventa sempre più piccolo per effetto della globalizzazione incalzante, i prodotti dei paesi emergenti a basso costo di produzione esercitano una pressione crescente sugli agricoltori dell’Unione europea.
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Questa pubblicazione è realizzata con il contributo di QC&I e SoCert
GennaioNumero 2
Filiera corta esviluppo dei
Farmer’s market
2009
pag. 15
Il Libro Verdesulla qualità
dei prodotti agricoli pag. 12
I conservantinella cosmetica pag. 8
La qualità secondo l’Europa...
e secondo noi pag. 4
Comunicare:strada obbligata
per il futuro pag. 2
Comunicare:strada obbligata per il futuro
2gennaio 2009
AAllbbeerrttoo BBeerrggaammaasscchhii,responsabile comunicazione & marketing
QC&I International [email protected]
Questa è la terza uscita della newsletter “La
Scienza della Qualità”. Il numero zero è stato
di presentazione del progetto, il numero uno
di esibizione del ventaglio di strade potenzialmente
percorribili e questo numero due vuole dare inizio
alla passeggiata, in realtà alla sfida, che tutti noi abbia-
mo intenzione di percorrere.
Infatti, come l’uscita scorsa è stata molto ricca di argo-
menti trattati e di interventi dei maggiori esperti dei
settori approfonditi (a tal punto interessanti da riceve-
re molte richieste di inserimento nella banca dati degli
indirizzi informatici a cui viene spedita la newsletter),
questo numero avanza di un passo e sceglie la strada
da percorrere, che non è altro che il fil rouge che col-
lega gli argomenti trattati, compresi nel campo agroa-
limentare oppure in altri.
Questo filo di collegamento dopo osservazioni, verifi-
che, approfondimenti e analisi delle informazioni di
ritorno si è palesato nella poliedria espressiva della
comunicazione della qualità, del gusto informato,
della certificazione personalizzata o della qualità
reale opposta alla qualità percepita.
Tante parole per riappropriarsi finalmente della possi-
bilità di essere soggettivamente informato sulle
scelte che voglio fare e di informare oggettivamen-
te sulle scelte che propongo di fare.
Esigenze che sembrano ovvie, ma che nell’era della
tanto sbandierata e vituperata globalizzazione appaio-
no assolutamente anacronistiche: su internet è possibi-
le ottenere qualsiasi cosa (prenotazioni mediche, anda-
menti scolastici, movimenti bancari, operazioni di
borsa, dati societari e molto altro), però non è ancora
contemplata la possibilità di approfondire in modo
realmente significativo le caratteristiche dei prodotti
che vengono commercializzati.
Quali possono essere le motivazioni?
Non certo le difficoltà tecniche, ormai superate in qual-
siasi campo. Sicuramente non i costi, a questo punto
alla portata di qualunque portafoglio.
Le vere spiegazioni, penso, siano ascrivibili a due
grandi categorie di “venditori”, che hanno un grosso
potere economico e comunicativo: chi non vuole dare
informazioni sui prodotti, perché sarebbero dannose al
proprio mercato, visto il loro basso livello qualitativo; e
chi vuole comunicare principalmente e semplicemente
un marchio di vendita o di certificazione, da usare, in
seguito, come atout commerciale.
Ma ritengo sia arrivato il momento che chi ha qualche
cosa di significativo da trasmettere incominci a
farlo, altrimenti soccomberà nell’appiattimento in
basso a cui stanno tendendo tutti i mercati. Ed è pro-
vato che in una situazione in cui lo standard ricono-
sciuto e accettato è basso, i prodotti di alto livello qua-
litativo diventano quasi oggetto di derisione, tanto
sono lontani dalla linea della nuova normalità.
In un recente convegno sono stato interrotto, durante
il mio intervento, da un produttore alimentare che
affermava che l’unica cosa che davvero contasse nel
mercato era il prezzo. Tutto il resto erano solamente
parole, la solita filosofia.
Io sono convinto, e la mia risposta data al produttore
ne ha seguito il concetto, che se fosse così io dovrei
cambiare lavoro, e la cosa non sarebbe molto impor-
tante, ma soprattutto dovrebbero cambiare occupazio-
ne, e questo lo ritengo molto più rilevante, moltissimi
produttori dell’Unione Europea. Non a caso, infatti, i
primi due paragrafi dell’Introduzione del Libro
Verde sulla qualità dei prodotti agricoli (su cui trove-
rete diversi articoli di approfondimento) sono i seguenti:
La Scienza della qualità - Anno II, 2009 - numero 2Bimestrale informativo della società QC&I International Services
Direttore editoriale Alberto BergamaschiDirettore responsabile Guglielmo FrezzaCoordinamento Comitato scientifico Carmelo Bonarrigo
Le fotografie di questo numero sono state scattate alBioLife di Bolzano
La qualità secondol’Europa...e secondo noi
pag. 4Diritto & alimentazione
Il Libro Verdesulla qualità dei prodotti agricoli
pag. 12Normativa
Il nuovo Regolamento(CE) 889/2008
pag. 6Agricoltura biologica
I conservantinella cosmetica
pag. 8Cosmetica biologica
3 gennaio 2009
Editoriale
In un mondo che diventa sempre più piccolo per effet-
to della globalizzazione incalzante, i prodotti dei paesi
emergenti a basso costo di produzione esercitano una
pressione crescente sugli agricoltori dell’Unione euro-
pea. Si acuisce la concorrenza sia per i prodotti di base,
sia per i prodotti a valore aggiunto. Di fronte a queste
nuove sfide commerciali, l’arma più potente di cui
dispongono gli agricoltori dell’UE è la qualità.
La qualità è un punto di forza dell’UE grazie all’altissi-
mo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da
un capo all’altro della catena alimentare e grazie agli
investimenti realizzati dagli agricoltori – e più in gene-
rale dai produttori per conformarvisi.
Nondimeno, vi sono anche altri aspetti che possono
contribuire a migliorare la qualità in senso lato.
“Qualità” vuol dire soddisfare le aspettative dei
consumatori. Riferite ai prodotti agricoli, le qualità di
cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteri-
stiche del prodotto, quali i metodi di produzione uti-
lizzati o il luogo di produzione, che il produttore
desidera far conoscere e che il consumatore vuole
conoscere. La qualità è un argomento che riguarda
ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si
tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di pro-
dotti di prima qualità nei quali l’Europa eccelle.
Il presente Libro verde lascia impregiudicate le questio-
ni attinenti alla qualità in relazione alla sicurezza ali-
mentare, già trattate da altre iniziative della
Commissione come l’etichettatura nutrizionale, il
benessere degli animali, ecc.
Non credo sia necessario utilizzare altre parole. La stra-
da da percorrere è indicata anche dalla Commissione
della Comunità Europea.
Ora andiamo a incominciare e... buona lettura a tutti
i produttori che hanno qualche cosa di importan-
te da comunicare.
La responsabilitàsociale delle imprese
pag. 14
Filiera corta e sviluppodei Farmer’s market
pag. 15
Una reteper la qualità
pag. 10Dalla parte del consumatore
PPrrooff.. AAvvvv.. PPaaoolloo BBoorrgghhiiOrdinario di diritto alimentare
Università di FerraraSDA Studio di Diritto [email protected]
veri e propri: il Libro inizia parlando della qualità come
di un “punto di forza dell’UE grazie all’altissimo livello
di sicurezza garantito dalla normativa UE da un capo
all’altro della catena alimentare”. Partire da una simile
premessa, che confonde questi due aspetti – qualità da
un lato, e igiene e sicurezza dall’altro – è non solo nor-
mativamente sbagliato (basti pensare al reg. 178/2002,
che rende nettamente distinguibili i due profili), ma
anche politicamente controproducente, perché le scel-
te future, al fine di valorizzare la qualità e di farne uno
strumento competitivo, devono nascere da idee chiare,
da una consapevolezza priva di confusioni concettuali.
L’idea di qualità deve essere, anzitutto, da subito chia-
ramente legata al “valore aggiunto”, a un “di più”
rispetto alla sicurezza.
Dopodiché, l’obiettivo dell’Europa – giacché oramai è
l’Europa a disciplinare quasi tutti gli aspetti della pro-
duzione e della commercializzazione degli alimenti –
deve essere quello di definire i pregi (possibilmente
non troppi) su cui puntare, in termini di competitività
di sistema; di scrivere norme chiare (possibilmente non
troppe) che rendano verificabili, in base a parametri
oggettivi, l’esistenza di quei pregi; di organizzarne la
tutela mediante una disciplina rigorosa dei sistemi e
degli organismi di controllo e di certificazione.
La Commissione appare invece ancora legata a schemi
di ragionamento non particolarmente innovativi, se è
Qualche settimana fa il direttore editoriale di
questa Rivista, Alberto Bergamaschi, inviò a
tutti noi redattori una email con un “Oggetto”
molto significativo.
Diceva: “Siamo sulla strada giusta”. Intendeva dire:
abbiamo avuto ragione a mettere al centro delle
nostre riflessioni il tema della qualità. E la ragione di
tanto (giustificato) orgoglio, era il fatto che la
Commissione europea avesse appena reso pubblico – il
15 ottobre 2008 – il “Libro Verde sulla qualità dei pro-
dotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzio-
ne e sistemi di qualità” (COM(2008) 641 definitivo).
Non è la prima volta che la Commissione pubblica un
documento ufficiale che, in qualche modo, presenta
collegamenti al tema della qualità dei prodotti agrico-
li. E’ però la prima volta che una comunicazione di così
largo respiro – quali sono solitamente i Libri Verdi – ha
per tema centrale (anzi, unico!) quello della qualità dei
prodotti agricoli, cui l’Europa tenta ora di guardare da
molteplici angoli visuali; anzi, possibilmente, a trecen-
tosessanta gradi.
Anzitutto, vien da chiedersi, perché un “Libro Verde”?
A differenza dei “Libri Bianchi” – che talvolta seguono
un Libro Verde, e che contengono proposte di azione
comunitaria, spesso sotto forma di raccolta ufficiale di
proposte relative a una politica della Comunità, nel
tentativo di fornire uno strumento alle Istituzioni – i
Libri Verdi intendono presentarsi al pubblico come
documenti di riflessione su un tema particolare, affin-
ché tutti gli interessati, pubblici o privati, possano par-
tecipare ad un processo aperto di consultazione e di
dibattito su quel tema, i cui risultati sono a loro volta
pubblicati. In alcuni casi, i Libri Verdi rappresentano il
primissimo passo degli sviluppi legislativi successivi.
Lodevole, quindi, lo scopo che la Commissione si pre-
figge. Significativo il fatto che il tema stia a cuore alle
Istituzioni europee, e al più alto livello. Qualche dub-
bio può sorgere circa il modo in cui la Commissione
europea esprime la propria idea di qualità: ancora una
volta, un’idea che si conferma sfuggente, relativa, biso-
gnosa di riflessioni.
Non sono pochi i punti nei quali il Libro Verde confon-
de “requisiti minimi” – quali possono essere considera-
ti il livello di sicurezza e gli standard di igiene, garanti-
ti grazie al complesso sistema di norme create negli
ultimi quindici o venti anni – e “requisiti di qualità”
La qualità secondo l’Europa...e secondo noi
4gennaio 2009
vero che tutti gli spunti di riflessione contenuti nel
Libro Verde sembrano ispirati ad un certo aumento e
ad un appesantimento delle informazioni da dare al
consumatore.
Sin dal tema iniziale, ossia la preoccupazione di far
conoscere al mondo quella “qualità” (ma forse sarebbe
meglio dire: quella capacità rassicurante) rappresenta-
ta dal rispetto dei requisiti comunitari minimi di pro-
duzione, il Libro ipotizza – chiedendo il parere degli
stakeholders – la creazione di “nuovi sistemi che atte-
stino, mediante uno o più emblemi o loghi, il rispetto
dei requisiti di produzione vigenti nell’UE, al di là di
quelli relativi all’igiene e alla sicurezza”, con una possi-
bile apertura anche a prodotti di paesi terzi (se risul-
tassero conformi ai requisiti di produzione vigenti
nell’UE).
Ancora loghi? Altri e nuovi “emblemi”?
La Commissione non pare tener conto di uno dei pro-
blemi fondamentali della legislazione alimentare di
questi ultimi anni: l’eccesso di informazioni, che spesso
equivale a confusione, e dunque a scarsa informazione.
Could consumers suffer from green logo overload?: “i
consumatori potrebbero risentire effetti negativi da un
sovraccarico di “loghi” verdi?” si chiede proprio in que-
sti giorni Jess Halliday, su foodanddrinkeurope.com.
La domanda non è affatto retorica, e neppure origina-
lissima, a dire il vero: il processo di sovraccarico in que-
sti anni è stato evidentissimo, e se lo è domandato con
una certa insistenza anche la CIAA (Confederazione
delle industrie agro-alimentari dell’Unione europea),
in un recente congresso tenutosi a Bruxelles.
E il tema – come giustamente emerge dalle considera-
zioni citate – è particolarmente vero per quei loghi e
quei claims che concernono gli aspetti “verdi”. In un
prossimo numero ci occuperemo, più in particolare,
della parte del Libro Verde che riguarda il settore
“bio”.
In generale, la Comunità europea non sembra orienta-
ta a un cambiamento radicale di prospettiva, che impo-
sti le norme sulla qualità sulla individuazione di pochi,
chiari ed efficaci strumenti. Per fortuna, però, i Libri
Verdi nascono anche per questo. Ci si augura che le
proposte, le osservazioni e le critiche che saranno rac-
colte in risposta al questionario incluso nel Libro, saran-
no tradotte in indicazioni davvero utili: minor indige-
stione di informazioni, reale differenziazione qualitati-
va fra i prodotti, giusta valorizzazione delle peculiarità,
efficienza del sistema dei controlli, per un vantaggio di
tutti. Di chi produce seriamente, di chi consuma consa-
pevolmente, e di tutto il sistema alimentare europeo.
5 gennaio 2009
Diritto & Alimentazione
RotenoneSulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 246del 20/10/2008, è stato pubblicato il DM 8 ottobre 2008relativo alla non iscrizione delle sostanze attiveRotenone, Estratto di equiseto e Chinina cloridrata nel-l’allegato I del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 194, che harecepito la direttiva 91/414/CEE in materia di immissio-ne in commercio di prodotti fitosanitari, e revoca deiprodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive,così come richiesto dalla decisione della Commissione2008/317/CE del 10 aprile 2008.Della suddetta decisione riveste particolare importanzala revoca della sostanza attiva rotenone, poiché è unasostanza elencata nell’allegato II del Reg. (CE) n.889/2008 [ex allegato II/B del Reg. (CEE) n. 2092/91],alla voce “Sostanze di origine vegetale e animale”.Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei pro-dotti fitosanitari a base di sostanza attiva rotenoneindicati in apposita tabella allegata al decretosono state revocate a partire dal 10 ottobre 2008, men-tre la vendita e l’utilizzo delle scorte è consentito finoal 10 ottobre 2009. Alcuni prodotti fitosanitari a basedella sostanza attiva rotenone possono essere utilizza-ti per specifici impieghi (usi essenziali) per i qualiattualmente non sono disponibili valide alternative.Pertanto le autorizzazioni all’immissione in commerciodei prodotti fitosanitari a base della sostanza attivarotenone riportati in tabella sono mantenute in vigorefino al 30 aprile 2011 limitatamente agli impieghi sumelo, pero, pesco, ciliegio, vite e patata.
Beauveria brongniartiiE’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UnioneEuropea n° 263 del 02/10/2008, la Decisione2008/768/CE relativa alla non iscrizione della sostanzaattiva Beauveria brongniartii nell’allegato I dellaDirettiva 91/414/CEE, in materia di immissione in com-mercio di prodotti fitosanitari, e revoca dei prodottifitosanitari contenenti detta sostanza attiva.La suddetta decisione riveste particolare importanzapoiché è una sostanza elencata nell’allegato II del Reg.(CE) n. 889/2008 [ex allegato II/B del Reg. (CEE) n.2092/91], alla voce “Microrganismi utilizzati nella lottabiologica contro i parassiti e le malattie”.Gli Stati membri dovranno provvedere affinché:- le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti
detta sostanza attiva siano revocate entro il 30marzo 2009;
- non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni diprodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attivaa partire dal 02/10/2008.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’uffi-cio documentazione di QC&I International services scri-vendo all’indirizzo [email protected]
Revocatedue sostanze attive
Regolamento (CE) 889/2008:gli alimenti trasformati
6gennaio 2009
CCaarrmmeelloo BBoonnaarrrriiggoo,responsabile documentazione QC&I International Services
[email protected] la disamina della nuova normativa in
materia di agricoltura biologica, vale la pena sof-
fermarsi sulle motivazioni che hanno portato il
Legislatore a procedurare l’attività di produzione di ali-
menti trasformati.
La produzione biologica di alimenti trasformati è un
tipo di produzione confacente alle preferenze di taluni
consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e pro-
cedimenti naturali; pertanto i prodotti de quo devono
essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire
la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità
essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di
produzione, perseguendo i seguenti obiettivi e principi:
- la progettazione e la gestione appropriate dei processi
biologici si deve basare su una valutazione del rischio,
avvalendosi di misure precauzionali e di prevenzione;
- produrre alimenti biologici composti di ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora
un ingrediente non sia disponibile sul mercato in
forma biologica;
- limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici
con funzioni principalmente sensoriali e tecnologi-
che, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbrica-
zione alimentare, in modo che siano utilizzati al mini-
mo e soltanto nei casi di impellente necessità tecno-
logica o a fini nutrizionali specifici (alimenti arricchiti
e integratori alimentari destinati ad una alimentazio-
ne particolare);
- non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione
che possano trarre in inganno quanto alla vera natu-
ra del prodotto;
- trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibil-
mente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;
- nella composizione degli alimenti biologici trasfor-
mati, un ingrediente biologico non è contenuto insie-
me allo stesso ingrediente non biologico o prove-
niente dalla conversione;
- nella composizione degli alimenti biologici trasfor-
mati, gli alimenti prodotti a partire da colture in con-
versione contengono unicamente un ingrediente
vegetale di origine agricola;
- non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche
intese a ripristinare le proprietà perdute nella tra-
sformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologi-
ci o ad ovviare a negligenze nella trasformazione
ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla
vera natura di tali prodotti.
Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il
Reg. (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben
precise, l’impiego di determinati ingredienti non agri-
coli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di deter-
minati ingredienti non biologici di origine agricola.
Per garantire la continuità dell’agricoltura biologica, la
nuova normativa ha mantenuto l’autorizzazione
all’impiego. Inoltre, per motivi di chiarezza, negli alle-
gati del Reg. (CE) n. 889/2008 sono menzionati i pro-
dotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi
del Reg. (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e
sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in
virtù dell’articolo 21, paragrafo 2, del Reg. (CE) n.
834/2007. Si è reso, pertanto, opportuno identificare il
diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e
sostanze per mezzo di un simbolo nell’elenco.
Al fine di non compromettere la continuità della pro-
duzione biologica sono state adottate, con il Reg. (CE)
n. 889/2008, misure transitorie intese ad agevolare la
transizione dal Reg. (CEE) n. 2092/91 al Reg. (CE) n.
834/2007, per quanto concerne le seguenti disposizioni
del Reg. (CEE) n. 2092/91:
1) gli ingredienti non biologici di origine agricola auto-
rizzati dagli Stati membri a norma del regolamento
(CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a
norma del presente regolamento. Tuttavia, le auto-
rizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragra-
fo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicem-
bre 2009.
Successivamente alla pubblicazione del Reg. (CE) n.
889/2008, nel rispetto della continuità alle norme di
produzione di alimenti trasformati, definite dal Reg.
(CEE) n. 2092/91, e per non perturbare il settore della
trasformazione degli alimenti biologici, il legislatore ha
definito ed attuato le specifiche norme di produzione di
alimenti trasformati.
Secondo i principi definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, il
Reg. (CE) n. 889/2008 ha stabilito le norme di produzione
dettagliate per quanto riguarda:
7 gennaio 2009
- le norme generali;
- il divieto d’uso di OGM;
- il divieto d’uso di radiazioni ionizzanti;
- l’uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazio-
ne (additivi alimentari; ausiliari di fabbricazione;
aromi; preparazioni a base di microrganismi ed enzi-
mi; minerali; oligoelementi; vitamine; i coloranti per
la stampigliatura delle carni e dei gusci d’uovo);
- l’uso di determinati ingredienti non biologici di origi-
ne agricola;
- l’uso di determinati ingredienti non biologici di origi-
ne agricola, autorizzati temporaneamente dagli Stati
membri;
- i criteri per l’uso di taluni prodotti e sostanze nella
trasformazione (additivi alimentari; ausiliari di fab-
bricazione; aromi; preparazioni a base di microrgani-
smi ed enzimi; minerali; oligoelementi; vitamine; i
coloranti per la stampigliatura delle carni e dei gusci
d’uovo);
- i criteri per l’uso di determinati ingredienti non bio-
logici di origine agricola;
- l’imballaggio ed il trasporto dei prodotti verso altri
operatori o unità;
- il ricevimento di prodotti da altre unità o da altri ope-
ratori
Risulta di particolare importanza segnalare le seguenti
novità introdotte dalla nuova normativa:
1) ai fini del calcolo della percentuale del 95% in peso
degli ingredienti di origine agricola biologica:
a) gli additivi alimentari elencati nell’allegato VIII
del Reg. (CE) n. 889/2008 e contrassegnati da un
asterisco nella colonna del codice dell’additivo
sono considerati ingredienti di origine agricola;
tuttavia la suddetta prescrizione si applica a
decorrere dal 1° luglio 2010.
b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi
normalmente utilizzate nella trasformazione
degli alimenti, le sostanze aromatizzanti naturali
e le preparazioni aromatiche naturali, i coloranti
utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei
gusci d’uovo, le sostanze minerali (anche oligoe-
lementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micro-
nutrienti e le sostanze non contrassegnate da un
asterisco nella colonna del codice dell’additivo non
sono considerate ingredienti di origine agricola;
2) l’uso nella produzione biologica di additivi, ausiliari
di fabbricazione, aromi, acqua, sale, preparazioni a
base di microrganismi ed enzimi, minerali, oligoele-
menti, vitamine, nonché amminoacidi e altri micro-
Agricoltura biologica
nutrienti destinati ad un’alimentazione particolare,
è soggetto alla seguente prescrizione: si trovano in
natura e possono soltanto aver subito processi mec-
canici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo
ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti
non siano disponibili in quantitativi o qualità suffi-
ciente sul mercato;
3) l’uso delle seguenti sostanze, elencate nell’allegato
VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:
a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezio-
ne A, ai fini della soppressione di questi additivi;
il riesame tiene conto degli sforzi realizzati dagli
Stati membri per trovare alternative sicure ai
nitriti/nitrati e per istituire programmi di forma-
zione in materia di metodi di fabbricazione
alternativi e di igiene destinati ai trasformato-
ri/fabbricanti di carni biologiche;
b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio
nella sezione A;
c) acido cloridrico nella sezione B per la trasforma-
zione dei formaggi Gouda, Edam e
Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse
Nagelkaas.
Infine, anche per le produzioni di alimenti trasformati
è da segnale la novità introdotta dall’art. 9 del Reg.
(CE) n. 834/2007, in merito al divieto di uso di OGM.
Per i prodotti per i quali non possono essere escluse
tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di
OGM autorizzati, viene fissata una soglia minima dello
0,9 (richiamata dalla direttiva 2001/18/CE, dai regola-
menti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003) sotto la quale
tali prodotti non devono essere etichettati con la dici-
tura “questo prodotto contiene OGM”.
Pertanto i prodotti che non siano etichettati o accom-
pagnati da un documento che riporti la suddetta frase
fa presupporre che nella coltivazione e/o allevamento
degli stessi non si è fatto uso di OGM o prodotti deri-
vati da OGM.
In caso di prodotti non biologici, diversi da alimenti o
mangimi, acquistati da terzi, il fornitore dovrà rilascia-
re una dichiarazione di conferma che gli stessi non
sono derivati od ottenuti da OGM, secondo il fac simi-
le riportato nell’allegato XIII del Reg. (CE) n. 889/2008.
Il Legislatore, con la pubblicazione del Reg. (CE) n.
889/2008, non ha deciso sulle misure di attuazione del
divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenu-
ti da OGM.
EElliissaa MMaaccccaaggnnii,Chimico - Esperta di prodotti cosmetici
inquinato in partenza, ma deve assicurarne la conser-
vazione nel tempo, ovvero deve proteggere un pro-
dotto durante l’uso.
Il conservante ideale dovrebbe avere le seguenti carat-
teristiche:
- ampia attività antimicrobica;
- non essere sensibilizzante, né irritante o tossico alle
dosi di impiego;
- non interagire o essere inattivato dagli ingredienti
del prodotto;
- non alterare il colore e l’odore del cosmetico.
Esistono numerosissime sostanze ad attività antimicro-
bica, ma non tutte sono utilizzabili in cosmetica, in
Si definisce sistema conservante l’insieme delle
sostanze che entrano a far parte dei prodotti
cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo
dei microrganismi.
I conservanti sono molto utilizzati in cosmetica in
quanto i cosmetici rappresentano un ottimo terreno di
proliferazione per i microrganismi. Questi sono presen-
ti ovunque: nell’aria, sui macchinari, nelle materie
prime, sulle persone … ed è, pertanto, facile che possa
avvenire una contaminazione del prodotto cosmetico,
all’interno del quale i batteri o le muffe si moltiplicano
velocemente, grazie alle condizioni favorevoli dell’am-
biente (acqua, sostanze grasse, nutrienti, pH …), cau-
sando, in primo luogo, il deterioramento del prodotto
e quindi possibili irritazioni ed infezioni, anche molto
gravi, sulla pelle e sulle mucose.
Il problema dell’inquinamento può essere minimizzato
all’origine sanitizzando gli ambienti di produzione, i
macchinari ed il personale, controllando microbiologi-
camente le materie prime ed infine introducendo
opportuni conservanti nel prodotto finito. Il conser-
vante, quindi, non deve “pulire” un composto già
I conservantinella cosmetica
8gennaio 2009
L’Istituto ecologico Edelweiss vanta da sempre la creazione diprodotti unici, che si distinguono soprattutto per 4 caratteri-stiche fondamentali: la raccolta spontanea certificata, l’estra-zione a ultrasuoni, l’elevatissima concentrazione dei fitoestrattiutilizzati e l’assoluta naturalità delle materie prime.
La raccolta spontanea certificataEdelweiss è l’unica azienda autorizzata alla raccolta di pian-te officinali spontanee all’interno del parco delle OrobieValtellinesi e del parco del Bernina. Un ambiente protetto daaltissime montagne che hanno favorito l’instaurarsi di unparticolare microclima a cui si deve la crescita di specie vege-tali particolarmente ricche di principi attivi.La raccolta viene effettuata da personale competente, amano e nel rispetto dei tempi balsamici di ogni singola spe-cie. La sinergia con i ritmi naturali della montagna è assolu-ta. Le specie d’erbe spontanee aromatico-officinali utilizzatesono, di fatto, “piante infestanti” per gli alpeggiatori, popo-lo tutt’ora molto presente nella valle e che, pur tra mille dif-ficoltà, è ancora in grado di vivere grazie ai frutti che questamagnifica terra sa donare.Tutte le erbe raccolte vengono essiccate in modo completa-mente naturale, all’ombra, all’interno di baite appositamen-te attrezzate, senza l’uso di alcun trattamento fisico o chimi-co e senza l’utilizzo di agenti o antiparassitari di sintesi.
Questo metodo consente di conservare tutte le proprietàdelle piante che con il sole, il calore o con una essiccazioneforzata andrebbero perdute.
L’estrazione ad ultrasuoniLe piante officinali spontanee, così raccolte ed essiccate, ven-gono sottoposte ad un particolare ed esclusivo sistema diestrazione che prevede l’impiego di attrezzature a ultrasuo-ni. Questa tecnologia avanzatissima permette di ottenere deiprodotti unici, completi di tutte le loro proprietà organolet-tiche e di tutti i loro principi attivi, sia primari che secondari.Varie ricerche e controlli analitici hanno dimostrato chela tecnica ad ultrasuoni realizza un’estrazione totale, siaper quanto riguarda i principi attivi di base contenutinella materia prima vegetale trattata, sia per quellisecondari che esaltano e completano l’efficacia globaledell’estratto, in alcuni casi modificandolo in manierasostanziale. I solventi usati per le estrazioni sono solo quattro e rigorosa-mente naturali: acqua bidistillata, alcool etilico biologico,olio di germe di grano e olio di girasole biologico. I vantag-gi dati da questa tecnologia sono principalmente dovuti allapossibilità di effettuare una estrazione totale e selettiva atemperatura ambiente, e la successiva concentrazione allatemperatura massima di 23° di calore. Tutto ciò evita la cara-
mellizzazione delle parti zuccherine naturalmente contenu-te nelle materie prime usate, cosi come evita gli altri incon-venienti che si riscontrano in prodotti concentrati a tempe-ratura più elevata; tutti i principi attivi, notoriamente ter-molabili, restano dunque intatti.
L’elevatissima concentrazione dei fitoestratti utilizzatiIl rapporto di estrazione droga/estratto è 1:1, quindi estre-mamente elevato. Ciò assicura un’altissima concentrazionedi principi attivi. Nella formulazione di tutti i prodottiEdelweiss, inoltre, si riscontra puntualmente un’elevatissimapercentuale di fitoestratti presenti, sia per quanto riguardala quantità, che la varietà.
L’assoluta naturalità delle materie prime impiegateTutti gli ingredienti sono esclusivamente di origine vegetalee certificati da due enti certificatori di alto livello nel pano-rama biologico. La raccolta spontanea, certificata secondo lanormativa biologica Europea da un organismo accreditatoCEE, QC&I, garantisce e tutela tutti gli utilizzatori, preser-vandoli da qualsiasi imitazione tramite un brevetto d’inven-zione industriale (brev. N. DOM BO98A000134). La certificazione Socert, invece, assicura che tutti gli ingredienticosmetici sono di origine biologica e vengono quindi messi apunto nel totale rispetto dell’ambiente e del consumatore.
Tutta la natura della Valtellina
quanto alcune di esse risultano essere nocive per l’uo-
mo, sia totalmente che a determinate concentrazioni.
Pertanto, le sostanze che possono essere utilizzate
sono regolamentate dalla legge 713/86, allegato V,
dove sono elencati i conservanti ammessi e le quantità
massime da utilizzare. Di solito si utilizzano delle
miscele di preservanti, in quanto una sostanza può
essere più attiva verso alcuni batteri, un’altra verso le
muffe …
I conservanti “classici” sono sostanze chimiche sintetiz-
zate dall’uomo e, nel corso degli anni, studi clinici
hanno dimostrato che non sono solo tossici per i
microrganismi ma anche per l’uomo, alcuni in maniera
maggiore di altri. È importante, quindi, formulare cor-
rettamente un cosmetico, utilizzare materie prime sicu-
re e adottare tutte le precauzioni igieniche possibili
durante la lavorazione, per utilizzare la quantità mini-
ma possibile di conservanti. Bisogna rilevare come sia
comunque preferibile, per alcune categorie di cosmeti-
ci, come ad esempio quelli per il contorno occhi, utiliz-
zare prodotti conservati che rischiare una possibile con-
taminazione microbica pesante con tutte le conse-
guenze del caso.
Nella scelta del sistema conservante, la ricerca cosmeti-
ca è progredita e sono state messe a punto delle misce-
le conservanti che agiscono sui microrganismi rispet-
9 gennaio 2009
Dalla parte del consumatore
mellizzazione delle parti zuccherine naturalmente contenu-te nelle materie prime usate, cosi come evita gli altri incon-venienti che si riscontrano in prodotti concentrati a tempe-ratura più elevata; tutti i principi attivi, notoriamente ter-molabili, restano dunque intatti.
L’elevatissima concentrazione dei fitoestratti utilizzatiIl rapporto di estrazione droga/estratto è 1:1, quindi estre-mamente elevato. Ciò assicura un’altissima concentrazionedi principi attivi. Nella formulazione di tutti i prodottiEdelweiss, inoltre, si riscontra puntualmente un’elevatissimapercentuale di fitoestratti presenti, sia per quanto riguardala quantità, che la varietà.
L’assoluta naturalità delle materie prime impiegateTutti gli ingredienti sono esclusivamente di origine vegetalee certificati da due enti certificatori di alto livello nel pano-rama biologico. La raccolta spontanea, certificata secondo lanormativa biologica Europea da un organismo accreditatoCEE, QC&I, garantisce e tutela tutti gli utilizzatori, preser-vandoli da qualsiasi imitazione tramite un brevetto d’inven-zione industriale (brev. N. DOM BO98A000134). La certificazione Socert, invece, assicura che tutti gli ingredienticosmetici sono di origine biologica e vengono quindi messi apunto nel totale rispetto dell’ambiente e del consumatore.
tando l’uomo: sono state individuate anche delle mole-
cole (Ethylhexyl glycerin, Pentylene glycol, etc.) che,
pur non rientrando nella categoria dei conservanti,
hanno un certo potere conservante senza essere tossi-
che per il nostro organismo. Oltre ai conservanti di ori-
gine chimica, dobbiamo ricordare come l’alcol etilico
abbia ottime proprietà conservanti, anche se a concen-
trazioni abbastanza elevate, ed anche come alcuni oli
essenziali abbiano deboli proprietà antimicrobiche, tra
i quali si possono ricordare tea tree oil, timo, lavanda,
limone, bardana, rosmarino e bergamotto.
Merita inoltre sottolineare che alcune materie prime
sono addizionate dal produttore con conservanti, che,
inevitabilmente, finiscono nel prodotto finito. Un for-
mulatore attento, quindi, dovrebbe sempre sincerarsi
della composizione esatta delle materie prime utilizza-
te, per evitare di trovarsi a spiacevoli inconvenienti una
volta realizzato il prodotto cosmetico finito. La legge
cosmetica, infatti, consente di non indicare tra gli INCI
del cosmetico, gli additivi presenti nelle materie prime
e, quindi, potrei avere un cosmetico con parabeni, ad
esempio, senza leggerli in etichetta, perché sono con-
tenuti nelle materie prime che lo compongono.
Questo, potrebbe causare disagi a persone effettiva-
mente allergiche alle sostanze in questione ma anche
“ingannare” il consumatore attento, che ha scelto quel
cosmetico proprio perché non contiene quei determi-
nati conservanti. Bisogna, comunque, evidenziare
come le aziende produttrici di materie prime più atten-
te alla sensibilità del mercato forniscano, anche dietro
richiesta del cliente, i loro articoli senza conservanti o con-
tenenti conservanti ammessi dai vari disciplinari biologici.
SStteeffaannoo CCaassttiiggnnaannii,PEGASO management
tenerlo sempre allineato a quella qualità che il primo
tesoro (il consumatore) ricerca e apprezza. Abbiamo in
tale direzione approfondito uno studio al fine di verifi-
care l’applicabilità di un “sistema rete” all’interno di
un Gruppo di Distribuzione Organizzata.
Pegaso Management (www.pegasomanagement.com),
dopo oltre dieci anni di esperienza consulenziale e
organizzativa per oltre 450 aziende agroalimentari
(della produzione primaria, della trasformazione, della
vendita e della somministrazione) ha sviluppato un
progetto di qualificazione di gruppo teso proprio a
valorizzare l’esperienza per quelle organizzazioni che
hanno vissuto l’evoluzione del sistema di distribuzione
agroalimentare e che oggi vogliono differenziarsi
rispetto ai migliori competitors in termini di Qualità di
Prodotto e di Servizio.
Il progetto, teso in primo luogo a regolamentare il
Sistema di Gestione interno alla centrale distributiva
(per organizzare efficienze interne nonchè regolamen-
tare e perfezionare il rapporto che lega la sede centra-
le alla dislocazione capillare su territorio), vede la
nostra organizzazione come partner per la costruzione
di Disciplinari di Servizio e di Prodotto tesi alla defini-
zione di standards qualificanti e percepibili dal consu-
matore finale.
L’attenzione del consumatore e il sistema d’infor-
mazione socio-economica richiedono, oggi più di
prima, agli operatori del comparto agroalimenta-
re di non prescindere dalla strutturazione di un sistema
di garanzie e al contempo di efficienze interne.
Il consumatore, sempre più attento e sensibile alla qua-
lità di ciò che acquista, oltre ad pretendere caratteristi-
che primarie quali igiene e sicurezza, ricerca la soddi-
sfazione di ulteriori esigenze: veder valorizzata la qua-
lità e essere meglio informato sulla natura, le modalità
di produzione e di trasformazione, le caratteristiche
peculiari degli alimenti.
Il consumatore ha diritto a un’informazione chiara e
completa, indicante le esatte specifiche di un determi-
nato alimento, per essere orientato in una scelta con-
sapevole. Per meglio rispondere a tali esigenze di
“qualità”, anche la Distribuzione Organizzata ha
mostrato una sempre più viva volontà di approdare a
certificazioni volontarie, attraverso le quali garantire
controlli di filiera finalizzati alla verifica del costante
mantenimento degli standard qualitativi previsti e
richiesti.
Altro aspetto della qualità è quello psico-sociale, costi-
tuito dall’insieme delle componenti emotive che gli ali-
menti sono in grado di suscitare negli individui e che
sono variabili in funzione del Paese e delle sue tradizio-
ni culturali, dell’epoca, dell’ambiente sociale.
Grande influenza è inoltre rappresentata dalla fiducia
rivolta al nostro “venditore”: il nostro salumiere, il
macellaio, il fruttivendolo per la spesa quotidiana. Un
passo ulteriore che dovrà essere affrontato sarà quello
di costruire un ponte di contatto tra le Organizzazioni
di distribuzione e il consumatore finale, mediante un
servizio idoneo a soddisfare le aspettative implicite ed
esplicite che gratificano il consumatore e lo assistono
nelle scelte degli acquisti.
Risulterà in tale contesto fondamentale sensibilizzare il
consumatore, supportandolo con un servizio che sia
sempre più rispondente alle esigenze che lo stesso ha
dimostrato di voler vedere soddisfatte.
Si ritiene quindi che la fase di distribuzione debba rap-
presentare un anello fondamentale per coinvolgere il
consumatore finale nelle scelte qualitative di prodotto
e del “sistema organizzazione”, ricercando un “dialo-
go virtuale” con lo stesso, al fine di ottenere dati di
ritorno utili al perfezionamento del servizio, per man-
Una rete per la qualità del serviziocon al centro il consumatore
10gennaio 2009
Gli obiettivi del progetto
Il progetto si pone l’obiettivo di portare alla luce, oltre
che la rispondenza ai capitolati normativi con la conse-
guente garanzia per il consumatore finale del mante-
nimento degli idonei standard primari (igiene e sicu-
rezza), la predisposizione di un sistema strutturato di SER-
VIZIO per il consumatore finale: dalla modalità di approc-
cio al consumatore, alla raccolta degli input di migliora-
mento da parte dello stesso, alla fornitura costante e con-
tinuativa delle informazioni di prodotto e di gruppo.
Gli obiettivi, condivisi con la Direzione Generale dei
Gruppi di Distribuzione, saranno finalizzati a dar vita a
un vero e proprio MARCHIO QUALITA’ Aziendale. Lo
standard di servizio garantito al consumatore sarà defini-
to all’interno di una CARTA di GARANZIA QUALITATIVA,
la quale sarà divulgata e resa disponibile agli utenti in
ogni Punto di Vendita aderente.
In primo luogo si potrà procedere con la strutturazione
di un sistema centralizzato di condivisione delle infor-
mazioni relative alla rintracciabilià di alimenti e mate-
riali ed oggetti a contatto con gli alimenti. Il sistema
permetterà di gestire eventuali allarmi di sicurezza ali-
mentare, oltre che in rispondenza ai disposti normativi
(Reg. CE 178/02), con la massima rapidità e garanzia di
individuazione puntuale dei prodotti.
Come trasmettere le informazioni
L’informazione al consumatore sarà trasmessa e garan-
tita mediante idonei strumenti (come ad esempio
schermi a circuito interno contenenti le info degli allar-
mi e le modalità comportamentali da adottare per eli-
minare o minimizzare eventuali rischi per la salute).
Al centro del progetto sarà sempre il consumatore fina-
le: il maggior patrimonio delle organizzazioni provve-
derà indirettamente a tracciare le linee di sviluppo,
attraverso la costituzione di un canale di ascolto diret-
to e mediante strumenti di contatto che saranno per-
fezionati nello sviluppo del progetto.
Mediante strumenti di divulgazione delle informazio-
ni, ad esempio sistemi a display o locandine evolute, si
provvederà alla presentazione dei plus dei prodotti a
marchio di gruppo, informazioni sulle loro caratteristi-
che, provenienza e standard qualitativi garantiti in
tutta la filiera di prodotto, anche con un’attenzione
per le minoranze (ciriaci, intolleranti, ecc.).
Il sistema prevederà inoltre campagne di Verifica dei
fornitori che condividono la realizzazione dei prodotti
a marchio, mediante Audit tesi a verificare la rispon-
denza tecnico-operativa ai disciplinari all’uopo predi-
sposti e condivisi con la filiera. Mediante l’adozione ed
il perfezionamento di piattaforme software desk gli
utenti, in piena libertà e anonimato, potranno trasferi-
re input e spunti di miglioramento di servizio e di pro-
dotto (ad esempio perfezionamento gamma proposte,
valutazioni qualitative sui prodotti, ecc.).
Si potrà procedere con la strutturazione e il perfezio-
namento di un’equipe tecnica finalizzata alla condu-
zione delle verifiche di rispondenza ai Disciplinari spe-
cifici. Ispezioni potranno essere pianificate con caden-
ze programmate e alle stesse potranno essere affianca-
te verifiche non programmate (mistery guest e mistery
shopper), che avranno l’obiettivo di verificare con gli
occhi del consumatore il servizio quotidiano garantito
dal singolo punto di vendita.
I disciplinari, le scelte strategiche di prodotto e di servi-
zio, saranno sottoposti alla valutazione ed al vaglio da
parte di Enti terzi autorevoli, che garantiranno valenza
e coerenza dei contenuti. I risultati saranno tutti gover-
nati dalla sede centrale mediante software idonei alla
strutturazione di un sistema di business intelligence, al
fine di analizzare i risultati ottenuti, gli input dei con-
sumatori e pianificare strategie per la soddisfazione
dell’utenza e la conseguente crescita del gruppo.
Un progetto ambizioso per gruppi che hanno consoli-
dato strutture per crescere, che hanno maturato l’e-
sperienza per divenire punto di riferimento nel merca-
to, affrontando il percorso mediante la partnership con
un’organizzazione consulenziale che punta all’imple-
mentazione di progetti e sistemi premianti, per dotare
le organizzazioni di strumenti di crescita e migliora-
mento, per competere e affrontare i cambiamenti che
il mercato ci impone e ci imporrà.
11 gennaio 2009
Dalla parte del consumatore
caratteristiche che portano all’acquisto di un prodotto
e che devono essere approfondite. Queste peculiarità
da sapere sono di diverso tipo: zona di produzione,
metodi di produzione e altro.
In pratica è tutto quello che il produttore desidera
far conoscere e che il consumatore (o il grossista)
vuole conoscere. In questo modo, continua la pubbli-
cazione, si riescono a differenziare i propri prodotti
sul mercato, ottenendo così un vantaggio compe-
titivo. Benissimo.
Fino ad ora il Libro Verde è stato molto chiaro: poiché
il produttore europeo produce in modo migliore e, in
alcuni casi, secondo dei disciplinari ben codificati (DOP,
IGP, STG, Biologico e altro), ottiene un prodotto supe-
riore e molto ben controllato. Lo deve solo far sape-
re e riuscirà ad ottenere il vantaggio economico in
grado di ripagarlo dei maggiori costi sostenuti per
migliorare la produzione e adeguarsi alle regole. Una
frase della pubblicazione è molto indicativa: aiutare i
consumatori a scegliere e/o decidere se pagare di
più per un dato prodotto.
Sinceramente mi sarebbe piaciuto che fosse inserito
anche il concetto, sicuramente più drastico, di aiutare
il consumatore a decidere se acquistare o meno
un prodotto. Sarebbe passato l’idea, forse pericolosa,
che non tutto quello che le norme consentono è da
acquistare. D’altra parte, in realtà, è l’UE stessa che
dichiara che in alcuni paesi extra UE non ci sono le stes-
se regole da osservare, ammettendo di fatto una
oggettiva concorrenza sleale nel mercato.
I requisiti di produzione
Altri punti importanti da rilevare sono presenti nella
parte della pubblicazione che analizza i requisiti di pro-
duzione dell’UE:
“I requisiti di produzione si evolvono continuamente in
funzione delle richieste della società. Dovrebbero rap-
presentare un importante fattore di qualità degli ali-
menti offerti in vendita e un pregio da mettere in risal-
to. Si nota invece una certa mancanza di informazione
Il Libro Verdesulla qualità dei prodotti agricoli
12
Il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli, pub-
blicato il 15 ottobre 2008, diventerà sicuramente un
punto di riferimento per il concetto di qualità in
generale e per i legittimi desideri dei consumatori
riguardo alle informazioni che arrivano sul mercato,
per verificare il rispetto delle loro aspettative. A mio
parere questo punto di riferimento sarà sì, in prima
battuta, soprattutto in ambito agroalimentare, ma poi
evolverà in altri comparti analoghi e limitrofi, quali il
cosmetico e il tessile. Cerchiamo dunque di analizzarne
gli aspetti principali.
Globalizzazione: più problemi che benefici
Già nella prefazione si esaminano alcune novità che
stanno modificando in modo sostanziale i parametri
che regolano il mondo agroalimentare. Viene appro-
fondito, per prima cosa, il concetto di globalizzazione
in senso non positivo: viene considerata una delle moti-
vazioni dell’aumento delle importazione di prodotti da
paesi extra UE con direzione UE. Ma, ahimè, le produ-
zioni in questi paesi non devono sottostare alle
regole previste all’interno della UE.
Questo concetto è inserito in modo quasi subliminale.
Prima si afferma, infatti, che la pressione di vendita dei
paesi extra UE è dovuta, soprattutto, al basso costo di
produzione; di seguito, tuttavia, viene evidenziato
che l’arma più potente che gli agricoltori UE possano
utilizzare è l’alta qualità. Caratteristica che è stata
raggiunta in conseguenza alle normative vigenti e agli
investimenti che gli agricoltori e i produttori dell’inte-
ra catena alimentare dell’UE devono aver fatto per
conformarsi alle regole.
E’ evidente che il messaggio del Libro Verde è che non
solo gli agricoltori extra UE hanno delle possibilità pro-
duttive a minor costo, ma che non devono sottostare
alle regole europee sulla sicurezza alimentare, con
tutte le possibili conseguenze del caso.
Cosa significa qualità?
Un secondo punto toccato, molto interessante, è la
definizione della qualità, che non è altro che la sod-
disfazione delle aspettative dei consumatori (il
punto finale della filiera) e dei grossisti (all’interno
della filiera).
I consumatori e i grossisti hanno necessità non solo di
acquistare le derrate alimentari a un conveniente rap-
porto qualità/prezzo, ma anche di poter verificare altre
gennaio 2009
AAllbbeerrttoo BBeerrggaammaasscchhii,responsabile comunicazione & marketing
QC&I International [email protected]
certificazioni e di etichette in questi ultimi anni ha
fatto sorgere dubbi circa la trasparenza dei requisiti
prescritti da questi sistemi, la credibilità delle indica-
zioni e i loro possibili effetti sulla correttezza dei rap-
porti commerciali.”
Non potranno, infatti, essere i marchi o le etichette a
risolvere i problemi di comunicazione delle qualità
intrinseche del prodotto, quelle che come si è detto
riusciranno a convincere il consumatore e spendere più
denaro per l’acquisto di un prodotto, in modo tale da
remunerare in modo adeguato il produttore.
L’unica vera possibilità di fare una comunicazione
approfondita, aggiornata e sistematica è di utiliz-
zare l’onnipotente internet per inserire, gestire ed
emettere le informazioni.
Il marchio di garanzia è un fattore limitativo della
qualità, quello che io ho sempre definito binario (SI /
NO). Un segno grafico che equivale al 6 scolastico e
appiattisce tutti i prodotti al livello minimo. Il prodot-
to è promosso.
Bene, ma quali sono le sue caratteristiche? Al momen-
to non è previsto né possibile saperlo.
La vera novità sarebbe che il segno grafico non
garantisse il prodotto, ma una gestione delle informa-
zioni le più ampie e approfondite possibili, al limite
assicurate da un organismo di certificazione, a cui
poter attingere in tempo reale attraverso il grande ser-
batoio dell’web. In questo modo le caratteristiche dei
prodotti sarebbero comunicate in modo approfondito
ed esaustivo e la funzione “protezionistica” della qua-
lità europea, ma mi piacerebbe dire italiana, sarebbe
garantita.
Noi siamo già pronti a percorrere questa strada, ora
la palla passa al mercato.
13
dei consumatori circa l’esistenza e il rispetto di questi
requisiti di produzione”.
E ancora:
“Occorre stabilire un nesso più diretto tra i requisiti di
produzione – al di là di quelli strettamente attinenti
all’igiene e alla sicurezza – applicati dall’insieme degli
agricoltori dell’UE e il prodotto ottenuto. Se fossero
più ampiamente conosciuti e riconosciuti dai con-
sumatori, questi requisiti di produzione potreb-
bero diventare un vantaggio commerciale”.
Il crocevia dell’informazione
Fino ad ora tutte le strade del Libro Verde, come già
detto, convergono nel crocevia dell’INFORMAZIONE. La
parola d’ordine è: in UE si lavora meglio, si seguono le
regole (vedi le norme di commercializzazione, sia sem-
plificate che di autoregolamentazione, di cui si parla a
lungo nella pubblicazione), si spendono dei soldi per
ottenere questi risultati, facciamolo sapere ed avre-
mo il valore aggiunto che ci ripagherà dei soldi spesi
e ci fornirà la giusta remunerazione. Inoltre impediamo
con il “filtro informativo” una eccessiva importazione
dei prodotti extra UE di cui, fino a prova contraria,
poco sappiamo.
Non si può non essere d’accordo. Ma, e qui arriviamo al
punto cruciale, come facciamo a comunicare que-
ste informazioni?
Il primo dei possibili metodi è quello di essere inseriti
in uno dei quattro sistemi di qualità (indicazioni
geografiche, agricoltura biologica, specialità tradizio-
nali e prodotti delle regioni ultraperiferiche
dell’Unione Europea) specifici a livello UE.
In questi casi, “affinché i consumatori possano avere la
certezza che le indicazioni riportate in etichetta sono
veritiere, il rispetto del disciplinare è controllato da
un’autorità pubblica o da un organismo di certificazio-
ne privato. Gli agricoltori che commercializzano i pro-
dotti genuini sono tutelati dalla concorrenza sleale di
prodotti contraffatti venduti con la denominazione
protetta. Il loro impegno e le loro cure supplementari
dovrebbero quindi essere ricompensati da un prezzo di
vendita superiore”.
Una seconda possibilità è quella di conformarsi ad
altri sistemi di certificazione nazionali e privati. Infatti,
come riportato sempre dalla pubblicazione, “per gli
agricoltori, infine, i sistemi in questione rappresentano
un costo, ma anche un mezzo per comunicare le quali-
tà dei prodotti ai consumatori”.
Però anche il Libro Verde si rende conto del pericolo di
assuefazione insito in questa metodologia operativa di
esibizione di marchi: “tuttavia, la proliferazione di
gennaio 2009
Normativa
La responsabilità socialedelle imprese
14gennaio 2009
PPaaoolloo BBeerrttaazzzzoo,ANCCP srl
(per gentile concessione PUNTO CE)
Tra le tante certificazioni che esistono nel settore
agro alimentare la Responsabilità sociale delle
imprese – CSR – è quella che ultimamente sta
interessando molto il settore.
La Responsabilità sociale d’impresa è stata definita, sul
Libro Verde della Commissione Europea del 2001, come
“integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni com-
merciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.
Nel documento è specificato che essere socialmente
responsabili vuol dire non solo soddisfare pienamente
gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare oltre
investendo di più nel capitale umano, ambiente e rap-
porti con altri parti interessate.
I soggetti interessati nel concetto di gestione social-
mente responsabile d’impresa sono i portatori di inte-
resse definiti stakeolder così individuati:
- Risorse umane;
- Soci/azionisti;
- Clienti;
- Fornitori;
- Partner finanziari;
- Enti pubblici;
- Comunità;
- Ambiente.
La Responsabilità sociale delle imprese agro alimentari
consiste nel preservare la riuscita economica e nel trar-
re vantaggi commerciali, migliorando la qualità azien-
dale e conquistando la fiducia dei consumatori.
Per le aziende agro alimentari i clienti, infatti, voglio-
no un fornitore affidabile, che sia riconosciuto per la
qualità dei prodotti e dei servizi che offre, i fornitori
invece vogliono clienti fidelizzati che ripetano gli
acquisti nel tempo ed effettuino con regolarità i paga-
menti.
L’azienda inoltre vuole contare sul fatto che operi in
maniera responsabile a livello sociale ed ambientale e
che i propri dipendenti sentano di lavorare in un azien-
da, che li renda fieri per l’impegno e che riconoscano il
contributo che essi apportano.
Il concetto di Responsabilità Sociale delle aziende agro
alimentari prevede l’integrazione di pratiche sociali e
ambientali nella prassi aziendali, così come per l’ado-
zione di altri sistemi di certificazione.
L’azienda agri alimentare deve pianificare ove investire
le proprie risorse concentrandosi soprattutto su uno o
più temi rilevanti per l’azienda e che si possano ritene-
re realizzabili nel più breve tempo possibile.
L’azienda agro alimentare, ad esempio, potrebbe inve-
stire nel settore delle risorse umane, offrendo ai propri
dipendenti la possibilità di partecipare a corsi di for-
mazione i cui risultati potranno essere a vantaggio sia
dei dipendenti sia per l’azienda stessa oppure intro-
durre norme e regole che tutelino i lavoratori stessi.
Principalmente l’azienda deve guardare soprattutto la
gestione interna, ma deve anche valutare e gestire i
rapporti con il territorio, la comunità locale e istituzio-
ni pubbliche anche per la tutela ambientale.
L’ottimizzazione energetica, la prevenzione all’inqui-
namento, la gestione dei rifiuti possono portare a ridu-
zioni di costi e favorire quindi la gestione economica
dell’azienda facendo così nascere nuove opportunità
commerciali con clienti che siano alla ricerca dei famo-
si certificati “verdi”.
Tali iniziative servono all’impresa per ottimizzare il pro-
prio lavoro e per favorire la collaborazione con altre
per organizzare gruppi di lavoro e vendita prodotti
proprio per ottimizzare la gestione aziendale social-
mente responsabile.
Per rimanere competitive, le aziende devono sapersi
adattare a nuove esigenze di mercato e richieste dalla
società in cui operano.
In conclusione gli obiettivi in sintesi sono:
- l’estensione della cultura della CSR;
- la diffusione di uno standard semplice e modulare, al
quale le imprese aderiscono volontariamente, che
permette il riconoscimento di comportamenti azien-
dali socialmente responsabili;
- l’identificazione degli strumenti di misurazione per
analizzare le prestazioni sociali;
- Il controllo sugli impegni presi dalle imprese per
garantire le attese della collettività.
La CSR come già definito in principio è una delle parti-
colari certificazioni emergenti nel settore agro alimen-
tare che si sta piano piano affermando.
La vendita diretta o filiera corta, è una delle oppor-
tunità fornita agli agricoltori di poter integrare il
proprio reddito. La crisi del settore agricolo dovu-
ta ad aumenti dei costi di produzione, alla Politica
Agricola, all’apertura di nuovi e interessanti mercati in
Asia e in America Latina, unita all’insufficiente soste-
gno pubblico dei redditi, hanno reso necessario rita-
gliare un nuovo ruolo per l’agricoltore, facendolo
diventare non più soltanto un produttore ma anche un
fornitore di servizi. Nel 2001 col Decreto Legislativo n.
228, la cosiddetta “legge di orientamento in agri-
coltura”, è stata perciò regolamentata la vendita
diretta, garantendo nuove possibilità di guadagno
all’imprenditore agricolo ma anche opportunità di
risparmio e maggiore qualità per il consumatore.
Questo nuovo canale distributivo interessa sia il setto-
re dell’agricoltura convenzionale sia quello del biologi-
co, ma quest’ultimo si sta confermando ancora una
volta un ambito pilota, probabilmente per la presenza
di una rilevante percentuale di giovani imprenditori
motivati, preparati ed all’avanguardia in grado di inve-
stire risorse e personale nella vendita diretta.
Anche i consumatori hanno cominciato a mostrare
interesse per la filiera corta come emerge dall’Indagine
Swg Coldiretti sulle abitudini alimentari, divulgata in
occasione della presentazione dei dati Istat sul com-
mercio al dettaglio del 2007. E’ stato infatti registrato
un cambiamento di tendenza nelle abitudini alimenta-
ri dei consumatori, che preferiscono comprare diretta-
mente dai produttori piuttosto che affidarsi alla GDO,
riscontrando maggiore genuinità e convenienza dei
prodotti.
Sebbene nel D. Lgs. n. 228/2001 siano contemplate
quattro modalità di vendita diretta (commercio itine-
rante; commercio elettronico; commercio su aree pub-
bliche con posteggio e commercio in locali aperti al
pubblico) in questi anni ha preso piede prevalente-
mente la vendita diretta in azienda, mentre la vendita
tramite mercatini in città non ha avuto il successo che
ci si aspettava a causa della mancanza di una regola-
mentazione chiara che ne definisca gli ambiti, ed anche
a causa dell’ostruzionismo di alcuni comuni combinato
con l’effetto freno esercitato dai commercianti tradi-
zionali.
Con la finanziaria del 2007 però, il governo ha deciso di
dare slancio ad una formula molto diffusa negli altri
paesi europei oltre che in America ed Australia, ossia ai
Farmer’s markets o “mercati agricoli di vendita
diretta”. E’ stato perciò emanato un Decreto
Ministeriale, il cosiddetto “Decreto De Castro”, in
attuazione alla finanziaria 2007 (art. 1 , comma 1065,
della legge 27 dicembre 2006, n° 296), che indica gli
standard dei mercati (soggetti ammessi, requisiti, ubi-
cazione), definisce il raccordo con la normativa di rife-
rimento e le competenze, e sottolinea il ruolo centrale
dei comuni, come dimostra l’intesa istituzionale con
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare la
vendita nei mercati agricoli devono comunque ottem-
perare a quanto prescritto dall’articolo 4 del D. Lgs
228/01. Proponiamo quindi alcune note “operative” di
carattere generale, ovvero con valenza comunitaria e
nazionale riguardanti il D. Lgs 228/01 integrandole con
le novità apportate dalla finanziaria 2007 e dal
“Decreto De Castro”, anche se va precisato che molti
aspetti di queste operazioni dipendono da leggi, rego-
lamenti e ordinanze di competenza regionale, provin-
ciale, comunale e delle singole ASL.
Prevalenza
La novità di maggior rilievo del D. Lgs 228/01 consiste
nella possibilità riconosciuta agli imprenditori agricoli
di vendere al dettaglio sia prodotti provenienti dalle
proprie imprese sia prodotti acquistati all’esterno delle
stesse, a patto che i primi costituiscano più del 50% dei
prodotti commercializzati. Possono essere quindi com-
mercializzati anche prodotti e trasformati extra-azien-
dali, ma entro certi limiti (circolare 44/E del 14/05/02
dell’Agenzia delle Entrate).
Come si evince dall’articolo 4 di tale decreto il limite è
fissato a 80 milioni di lire per le ditte individuali e 2
miliardi per le società. Questi limiti sono stati ultima-
mente alzati rispettivamente a 160 mila euro e 4 milio-
ni di euro da una norma approvata dalla finanziaria
2007. Il loro superamento prevede la cassazione per
l’imprenditore agricolo di usufruire delle agevolazioni
fornite dal decreto.
CCaarrlloo BBaazzzzoocccchhii Consulente aziendale
esperto di agricoltura biologicaStudio Biologico - [email protected]
Filiera corta e sviluppodei Farmer’s markets
15 gennaio 2009
Filiera corta e sviluppodei Farmer’s markets
16gennaio 2009
Vendita diretta
Le agevolazioni fornite dall’articolo 4 del D. Lgs 228/01
sono riservate agli imprenditori singoli o associati iscrit-
ti al Registro delle Imprese, i quali possono vendere
direttamente al dettaglio su tutto il territorio naziona-
le previa comunicazione al sindaco del comune ove ha
sede l’azienda di produzione. La comunicazione va
fatta per tutte e quattro le ipotesi di vendita conside-
rate dalla legge d’orientamento. Non viene fatto nes-
sun riferimento alla vendita sul luogo di produzione, la
quale quindi potrebbe essere accessibile a tutti, com-
presi gli agricoltori senza iscrizione al registro delle
imprese, e senza obbligo di comunicazione alcuna.
In caso di vendita su aree pubbliche con posteggio o in
locali aperti, la comunicazione va fatta anche al sinda-
co del comune in cui si intende esercitare l’attività.
Nella comunicazione devono essere riportate le gene-
ralità dell’imprenditore agricolo, gli estremi di iscrizio-
ne al registro delle imprese e l’ubicazione dell’azienda,
oltre a indicare i prodotti che si intendono vendere e le
modalità con cui si intende praticare la vendita. La
comunicazione deve essere effettuata tramite il model-
lo elaborato dall’ANCI disponibile presso il relativo sito
internet (www.anci.it) o presso il comune di residenza.
Chi effettua la comunicazione deve inoltre attestare:
- la non esistenza di condanne nell’ambito delle frodi
in materia alimentare o sanitaria;
- il non superamento dei limiti previsti dal decreto per
i ricavi provenienti da prodotti extra-aziendali;
- il possesso delle autorizzazioni sanitarie nelle forme
previste per le diverse tipologie di prodotto;
- eventuali autorizzazioni regionali per le singole tipo-
logie di prodotto.
La stessa disciplina si applica anche nel caso di vendita
di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o
zootecnici.
Norme igienico sanitarie
Nel 2006 è entrato in vigore a livello europeo il
“Pacchetto igiene”, in cui sono specificate le norme
igienico sanitarie da rispettare in fase di produzione,
confezionamento e trasformazione dei prodotti ali-
mentari. I prodotti in vendita devono essere conformi
alla disciplina in materia di igiene degli alimenti e pre-
sentare l’etichetta con riportata l’indicazione del luogo
di origine e dell’impresa produttrice. Non si tratta in
realtà di una novità introdotta dal Decreto, ma di una
indicazione tesa a far sì che, potendo gli imprenditori
vendere sia prodotti propri sia prodotti e trasformati
da altre aziende, si possano identificare i prodotti di
produzione propria e distinguerli da quelli di altra pro-
venienza. Nell’espletamento delle funzioni autorizzati-
ve, i comuni sono coaudiovati dalle aziende USL, che
attraverso i propri servizi tecnici effettuano le istrutto-
rie e i controlli.
Aspetti fiscali e contabili
In termini di IVA l’imprenditore agricolo, come definito
ai sensi dell’art. 2135 del c.c., è normalmente soggetto
al regime speciale secondo l’articolo 34 del Dpr 633/72.
I produttori agricoli in regime speciale secondo l’arti-
colo 12, comma 2 della legge 413/91, sono esonerati
dall’emissione della certificazione fiscale Iva (scontrino,
ricevuta fiscale, fattura) in caso di cessioni dei prodotti
elencati nella prima parte della tabella A allegata al
citato Dpr 633/72 nei confronti di consumatori finali.
E’ invece necessaria l’annotazione dei corrispettivi gior-
nalieri nell’apposito registro, distinti secondo l’aliquo-
ta applicabile, entro il giorno successivo a quello cui i
corrispettivi si riferiscono.
Per le aziende che adottano un regime Iva ordinario,
per la vendita di tutti i prodotti non citati nella Tabella
A e per la vendita di prodotti extra-aziendali che non
vengono rilavorati in azienda, è necessaria l’emissione
della certificazione fiscale. In caso di vendita a sogget-
ti diversi dal consumatore finale permane l’obbligo di
emissione della fattura.
Farmer’s markets
o Mercati agricoli di vendita diretta
Col “Decreto De Castro” si è voluto dare una spinta
allo sviluppo dei mercati cittadini fornendo alle ammi-
nistrazioni comunali requisiti uniformi e standard per
la realizzazione degli stessi, identificando le modalità
di vendita dei prodotti agricoli, definendo le modalità di
autorizzazione e indicando ulteriori priorità ed attività.
Viene inoltre centrata l’attenzione sulla valorizzazione
del territorio. Infatti, come dichiarato dal ministro stes-
so, il territorio deve essere il primo a beneficiare della
vendita diretta, valorizzando imprese che commercia-
lizzano prodotti freschi e trasformati di provenienza
prevalentemente aziendale e comunque del territorio
in cui la vendita si svolge.
I “mercati agricoli di vendita diretta” potranno
essere istituiti:
- dai comuni;
- su richiesta di imprenditori, singoli o associati;
- tramite associazioni di produttori o di categoria.
In caso di richiesta da parte di imprenditori o associa-
zioni dovrà essere presentata una istanza di autorizza-
zione completa in tutte le sue parti al comune stesso.
Passati 60 giorni dalla presentazione le domande di
autorizzazione si intendono accolte. Vengono anche
definiti i luoghi in cui potranno svolgersi i mercati,
ossia:
- su area pubblica;
- in locali aperti al pubblico;
- aree di proprietà privata.
I comuni potranno quindi istituire o autorizzare i
“mercati agricoli di vendita diretta” sulla base di
un disciplinare che ne regoli le modalità di vendita e
considerando come obiettivo la valorizzazione della
tipicità e della provenienza dei prodotti. I comuni
devono inoltre favorire la fruibilità dei mercati renden-
do possibile la fornitura di servizi destinati ai clienti.
La vendita nei farmer’s markets può essere effettua-
ta dagli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre
1993 n. 580 a patto che:
- siano titolari di aziende ubicate nell’ambito territo-
riale amministrativo della regione o negli ambiti dalle
singole regioni o negli ambiti definiti dalle singole
amministrazioni competenti;
- vendano prodotti agricoli, anche manipolati o tra-
sformati, provenienti dalla propria azienda o dall’a-
zienda dei soci imprenditori agricoli, nel rispetto del
limite della prevalenza aziendale;
- siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4,
comma 6, del decreto legislativo n. 228/01.
La vendita può essere effettuata solo dai titolari dell’a-
zienda, familiari coadiuvanti e dal personale dipenden-
te. Anche i “mercati agricoli di vendita diretta”
devono essere conformi alle norme igienico sanitarie di
cui al regolamento denominato “Pacchetto igiene” e
soggetti a relativi controlli da parte delle autorità com-
petenti.
Oltre alla valorizzazione del territorio si punta alla
valorizzazione dell’agricoltura in generale, permetten-
do all’interno dei mercati la realizzazione di attività
culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti
tipici e artigianali locali. Con questo decreto si intende
quindi portare la cultura rurale in città, offrendo
un’opportunità di integrazione del reddito per gli agri-
coltori e dando nuove possibilità di promozione a quel-
le zone marginali in cui l’agricoltura sopravvive fatico-
samente.
Secondo le stime del MiPAAF (Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali) entro il 2010 il numero
di mercati cittadini potrà arrivare a 500, con circa 8 mila
aziende agricole ed un giro d’affari stimato tra i 100 e
i 150 milioni di euro.
(ha collaborato Francesca Pirini)
17 gennaio 2009
Multifunzionalità e diversificazione delle attività del-
l’azienda agricola – Provincia di Rimini, Assessorato
Agricoltura ed Attività Produttive – Rimini, 2006.
Il divulgatore. Agricoltura, Alimentazione, Ambiente.
n.5/2003. “La svolta dell’articolo 4” Pagg.19-28.
Il divulgatore. Agricoltura, Alimentazione, Ambirente.
n. 3-4/2008 “Vendita diretta”. Pagg. 23-33
Siti consigliati
www.anci.ti
www.mipaaf.it
www.coldiretti.it
www.campagnamica.it
Bibliografia
Normativa