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CASO GIURIDICO 1 © RCS Libri S.p.A. Milano - Tutti i diritti sono riservati - anno scolastico 2009/2010 online LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE di Adriano TRENTACARLINI MATERIE GIURIDICHE (classe 3 a IGEA, IPC Economico gestionale, Istituto tecnico per il turismo) Il caso affronta la questione delle modalità di approvazione delle clausole ves- satorie contenute, insieme alle altre condizioni generali del contratto, in moduli predisposti da uno dei contraenti. Il caso si presta a essere utilizzato dal docente per verificare conoscenze e abilità specifiche degli studenti delle classi terze degli istituti tecnici e professionali. IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Trans Alto Casertano s.a.s. ha acquistato alcuni sistemi satellitari antirapina dalla Ratios s.r.l. Tra le condizioni generali di vendita, contenute in un modulo già predispo- sto dalla società venditrice, figura una clausola vessatoria che deroga, nell’eventualità di una controversia tra le due parti, alla competenza territoriale del Tribunale di San- ta Maria Capua Vetere a favore del Tribunale di Milano. All’atto della stipula, la società acquirente, tramite il suo legale rappresentante, appone due firme, una con la quale approva genericamente tutte le clausole contenute nel con- tratto e un’altra finale in calce al contratto stesso. Quando la società Trans Alto Casertano si rivolge al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la risoluzione del contratto, tale tribunale dichiara la propria incompeten- za territoriale a favore del Tribunale di Milano. La Trans Alto Casertano ricorre allora in Cassazione per far valere la nullità della clausola derogativa del foro competente per violazione dell’art. 1341 c.c. FONTI NORMATIVE Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del con- tratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi- naria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predi- sposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla li- bertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’auto- rità giudiziaria. Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo prece- dente. LA MASSIMA Cass. Civ. Sez. III civile, Ordinanza 10/02/2005, n. 2719 Ai fini dell’operatività della clausola di deroga alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo, non sussiste il requisito della specifica ap- provazione se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiama genericamente tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra clausole vessatorie e non, perché in tal modo non è adeguatamente ri- chiamata l’attenzione del contraente debole sull’onerosità della clausola.

LA SPECIFICA APPROVAZIONE MATERIE GIURIDICHE (classe 3 ... · CASO GIURIDICO 2 © RCS Libri S.p.A. Milano - Tutti i diritti sono riservati - anno scolastico 2009/2010 CASOA MOTIVI

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CASO GIURIDICO 1

© RCS Libri S.p.A. Milano - Tutti i diritti sono riservati - anno scolastico 2009/2010 online

LA SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIEdi Adriano TRENTACARLINI

MATERIE GIURIDICHE (classe 3a IGEA, IPC Economico gestionale, Istituto tecnico per il turismo)Il caso affronta la questione delle modalità di approvazione delle clausole ves-satorie contenute, insieme alle altre condizioni generali del contratto, in moduli predisposti da uno dei contraenti. Il caso si presta a essere utilizzato dal docente per verificare conoscenze e abilità specifiche degli studenti delle classi terze degli istituti tecnici e professionali.

IL FATTO E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. La Trans Alto Casertano s.a.s. ha acquistato alcuni sistemi satellitari antirapina dalla Ratios s.r.l. Tra le condizioni generali di vendita, contenute in un modulo già predispo-sto dalla società venditrice, figura una clausola vessatoria che deroga, nell’eventualità di una controversia tra le due parti, alla competenza territoriale del Tribunale di San-ta Maria Capua Vetere a favore del Tribunale di Milano. All’atto della stipula, la società acquirente, tramite il suo legale rappresentante, appone due firme, una con la quale

approva genericamente tutte le clausole contenute nel con-tratto e un’altra finale in calce al contratto stesso. Quando la società Trans Alto Casertano si rivolge al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere la risoluzione del contratto, tale tribunale dichiara la propria incompeten-za territoriale a favore del Tribunale di Milano. La Trans Alto Casertano ricorre allora in Cassazione per far valere la nullità della clausola derogativa del foro competente per violazione dell’art. 1341 c.c.

FONTI NORMATIVEArt. 1341 c.c. Condizioni generali di contrattoLe condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del con-tratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordi-naria diligenza.In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predi-sposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla li-bertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del

contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’auto-rità giudiziaria.

Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulariNei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo prece-dente.

LA MASSIMACass. Civ. Sez. III civile, Ordinanza 10/02/2005, n. 2719Ai fini dell’operatività della clausola di deroga alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo, non sussiste il requisito della specifica ap-provazione se la sottoscrizione apposta sul modulo prestampato richiama

genericamente tutte le condizioni generali di contratto, senza distinzione tra clausole vessatorie e non, perché in tal modo non è adeguatamente ri-chiamata l’attenzione del contraente debole sull’onerosità della clausola.

CASO GIURIDICO 2

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MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso deve ritenersi fon-dato per le ragioni specificamente indicate dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta.L’ordine di acquisto del sistema satellitare antirapina n. 9700242/0, sottoscritto dal legale rappresentante della so-cietà ricorrente il 18 marzo 1999 su modulo predisposto dalla Ratios s.r.l., contiene sul retro le condizioni generali di vendita, tra le quali figura all’art. 10 la seguente clauso-la: «Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Milano».Sulla prima facciata, in calce all’ordine, risulta apposta la clausola secondo la quale: «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cliente dichiara di aver letto ed espressamente approvato le seguenti clausole…»; segue l’indicazione di tutte le clausole costituenti le condizioni generali del con-tratto, richiamate con il numero e il titolo.Anche l’ordine 9700561/s del 18 marzo 1999, redatto su modulo a stampa, contiene sul retro le condizioni generali di vendita, tra le quali la clausola derogativa della competenza (art. 10), che è tuttavia di diverso tenore rispetto alla precedente: «Per ogni controversia è esclu-sivamente competente l’autorità giudiziaria di Milano»; ma le modalità di approvazione specifica sono identiche a quelle già sopra descritte.Per il terzo ordine 9700559/s, la clausola e le modali-tà di approvazione sono identiche a quelle dell’ordine 9700561/s, secondo quanto risulta dalla motivazione della sentenza e come dedotto dalla stessa ricorrente.Queste clausole devono ritenersi affette dalla nullità de-dotta dalla ricorrente e comunque rilevabile d’ufficio an-che in sede di regolamento.In materia di condizioni generali di contratto, la Suprema Corte ha di recente ribadito che l’esigenza della specifica

approvazione per iscritto di una clausola onerosa o vessa-toria, quale quella derogativa della competenza territoria-le, postula una sottoscrizione autonoma e separata rispetto a quella che si riferisce agli altri patti contrattuali, e che tale esigenza non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui vi sia un’unica firma in calce al modulo ovvero vi siano due firme ma la seconda si limiti ad approvare generica-mente e globalmente tutte le clausole previste nel contrat-to ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.Più specificamente, in un’ipotesi simile a quella in esa-me, la Suprema Corte ha affermato che non sussiste il re-quisito della specifica approvazione della deroga conven-zionale alla competenza territoriale a favore di un foro esclusivo se la sottoscrizione apposta sul modulo pre-stampato richiami genericamente gli articoli 1341 e 1342 per tutte le condizioni generali di contratto, perché in tal modo non vengono segnalate all’attenzione del soggetto c.d. debole le clausole idonee a sbilanciare il sinallagma contrattuale.Tale ultimo orientamento va condiviso anche nelle sue motivazioni di fondo, attesa la gravità degli effetti con-nessi alla clausola derogativa della competenza, destinati a incidere sul piano della tutela giudiziaria, limitando le concrete possibilità di accesso alla giustizia.Nel caso in esame la sottoscrizione, per approvazione, ri-sulta apposta in calce all’elencazione di tutte le clausole negoziali senza specifica e distinta indicazione di quelle vessatorie.Essa non soddisfa, dunque, il requisito di forma prescritto dall’art. 1341 c.c.Le clausole predette debbono conseguentemente ritener-si nulle e prive di effetti derogativi della competenza per territorio.

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DEL CASO

1. Rispondi alle domande utilizzando le righe a disposizione.

1. Dopo aver analizzato la pronuncia della Cassazione e letto il secondo comma dell’art. 1341 c.c., perché, secondo te, le clausole elencate in detto comma sono chiamate “onerose” o “vessatorie”?

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2. A quale condizione, secondo l’art. 1341 c.c., le clausole cosiddette “vessatorie” sono efficaci nei confronti del contraente che non le ha predisposte?

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CASO GIURIDICO 3

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3. Nel caso preso in considerazione con quale motivazione la Cassazione ha dichiarato che la clausola “vessatoria” presente nel contratto è nulla?

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4. Che cosa sono le condizioni generali di contratto? ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

5. Ai sensi dell’art. 1341 c.c., da che cosa dipende l’efficacia delle condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti?

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2. Leggi lo schema di contratto per adesione di seguito riportato e rispondi alle domande sottostanti con l’ausilio del codice civile e sulla base della pronuncia della Cassazione.

Tra le parti Ratios s.r.l., di seguito riportato venditore, e Trans Alto Casertano s.a.s., di seguito riportato acquirente, si conviene e stipula quanto segue.1. Il venditore trasferisce la proprietà di n. ......... sistemi satellitari antirapina all’acquirente che accetta.2. Il prezzo pattuito è di € .................... che l’acquirente verserà alla consegna della merce.3. Le spese che scaturiscono da questo contratto sono tutte a carico dell’acquirente.4. Il venditore potrà, in qualsiasi momento, recedere dal contratto prima che questo abbia esecuzione senza dovere

alcuna penale all’acquirente.5. Il venditore dichiara e garantisce che i beni in oggetto sono di sua piena proprietà, liberi da garanzie e privi di

difetti.6. L’acquirente verrà immesso nel possesso della merce, con trasporto a carico del venditore, in data .........................

Luogo .................................................. Data ........................................ Firme ............................................ ............................................

1. Il contratto sopra riportato contiene una clausola vessatoria; individua qual è indicando il numero corrispondente. ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

CASO GIURIDICO 4

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2. Quale dovrebbe essere, secondo il codice civile e sulla base della pronuncia della Cassazione che si è occupata del caso, la giusta formula di approvazione della clausola vessatoria individuata nel contratto? Scrivila qui di seguito.

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CASO GIURIDICO 5

Svolgimento del caso giuridico

ESERCIZIO 1

1. Le clausole elencate dal 2° comma dell’art. 1341 c.c. sono chiamate vessatorie perché, come af-ferma la Cassazione, sono «idonee a sbilanciare il sinallagma contrattuale», ossia attribuiscono al con-traente che le ha predisposte una posizione di vantag-gio e di “forza” nei confronti dell’altro contraente “debole”.

2. Secondo l’art. 1341 c.c. le clausole vessatorie, predi-sposte da una delle parti, sono efficaci solo se l’altro contraente le approva specificamente per iscritto.

3. La Cassazione ha deciso la nullità della clausola ves-satoria perché essa non è stata approvata in modo specifico e distinto rispetto alle altre clausole presen-ti nelle condizioni generali del contratto.

4. Le condizioni generali di contratto sono clausole pre-disposte da uno dei contraenti, in genere un’impresa

che offre un bene o un servizio a una generalità di clienti, e inserite in un modulo prestampato che di-venta così un contratto per adesione, in quanto l’altro contraente non può discuterne i singoli punti ma può solo accettarlo o rifiutarlo in blocco.

5. Secondo l’art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti dell’altro con-traente solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

ESERCIZIO 2

1. La clausola vessatoria contenuta nel contratto è la n. 4.

2. «L’acquirente dichiara di approvare la clausola n. 4 nel rispetto dell’art. 1341 c.c.»

LA SPECIFICA APPROVAZIONEDELLE CLAUSOLE VESSATORIE