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L’ANAGRAFE DEI CONTI DEGLI ITALIANI 1 Come nasce l’archivio fiscale dei rapporti finanziari 1 Gli strumenti di difesa per il contribuente-correntista www.ilsole24ore.com Documenti Normee tributi Mercoledì27 Marzo 2013 SPECIALE ONLINE

L’anagrafe Dei Conti Degli Italiani

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L’ANAGRAFEDEI CONTIDEGLI ITALIANI1 Come nasce l’archivio fiscale dei rapporti finanziari

1 Gli strumenti di difesa per il contribuente-correntista

www.ilsole24ore.com

DocumentiNormeetributi

Mercoledì27Marzo2013

SPECIALEONLINE

La documentazione:le norme e le circolari

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Quanto valgono i datiper il Fisco e a cosa serviranno

di Carlo Nocera 5

L’intreccio tra liste selettivee indagini finanziarie

di Benedetto Santacroce 9

Il rapporto tra il nuovoarchivio e il redditometro

di Laura Ambrosi 13

Gli strumenti di difesadel contribuente

di Rosanna Acierno 17

Il rapporto tra scudo fiscalee Anagrafe

di Benedetto Santacroce 21

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01

02

03

04

05

SOMMARIO

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Documenti Normeetributi IlSole24Ore -Mercoledì27Marzo2013

L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

Mercoledì27Marzo2013-IlSole24Ore Normeetributi Documenti

L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

di Marco Bellinazzo e Marco Peruzzi

Daottobre lebanchedovrannoaprire leportealFiscoperconsentirglidi "vigilare" suinostriconticorrenti e,più in

generale, sututte lenostreattivitàfinanziarie.Il 25marzo ildirettoredell’agenzia

delleEntrate,AttilioBefera,ha infattifirmato ilprovvedimentoche fissa lemodalitàe i terminiper l’invio,dapartedellebanche,deidati sui saldideirapportiedellemovimentazioni (con iltotaledeldareeavere).L’archiviodeirapporti finanziariprendecosìformalmentecorpo,dopo lemodificheintrodotteconildecreto legge201/2011.Sipartiràcon l’esamedeidati 2011. Il

primoappuntamentoper lasuper-anagrafedeiconti scatterà ilprossimo31ottobre2013: entroquelladatagli intermediari finanziaridovrannotrasmettere idati relativi al2011.Per idatie le informazioni relativial 2012, invece, ci sarà tempofinoal31marzo2014.Aregime,glioperatorifinanziaridovrannofare la

comunicazioneannualmenteentro il 20apriledell’annosuccessivoaquelloalqualesonoriferite le informazioni suirapporticensiti.Così ilFiscosaràmessoaconoscenza

delleattività finanziariedi tuttigliitaliani (personefisicheesocietà),nessunoescluso:obbligati a trasmettereidati sono, infatti, anchegli istitutidipagamento(Idp)europeiautorizzati aprestare inItalia servizidipagamentosenzasuccursali.Nessunrapportorimarrà"segreto".Aparte idubbisuicontiscudati–per iquali sarannoprobabilmenterichiesti solo imovimenti (siveda«IlSole24Ore»del27marzo2013)– le informazioniche lebanchedovrannocomunicarealFiscononammettonoeccezioni:riguarderannononsolo iconticorrentie leoperazioniextra-conto,maanche idepositi (titoli e/oobbligazioni), lagestionepatrimoniale, i certificatididepositoe ibuoni fruttiferi, i contrattiderivati, lecartedicredito/debito, iprodottiassicurativi, l’acquistoe lavenditadioroe ilnumerodegli accessiannuiallecassettedisicurezza.NelprovvedimentoattuativodelleEntratesiprecisache,perquantoriguarda lecartedicredito, saràrilevantequantospesoenonilplafond.Machièobbligatoalla trasmissione?E

qualidati,neldettaglio,dovrannoesserecomunicati?Il tuttoprendeoriginedaldecreto

legge201del 2011che,all’articolo 11,commi2e3,obbligagli intermediarifinanziarielencati all’articolo7, comma

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Da ottobrele bancheaprono le porteal Fisco

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6delDpr29settembre 1973,n.605,comebanche,Poste italiane, impresediinvestimentoesocietàdigestionedelrisparmio,a segnalare idatiidentificatividei rapporti finanziari (apartiredal codiceunivoco)riferibili alsoggettopersona fisicaononfisicacheneha ladisponibilitàeaicointestatari(nelcasodipiùsoggetti).Sarannocosìcensiti idati relativial

saldo inizialeal 1˚gennaioeal saldofinaleal 31dicembre(ovveroalladatadiaperturaodichiusuraseavvenutenelcorsodell’anno).Andrannoanchetrasmessigli importi totalidellemovimentazionidistinte tradareeavereperogni tipologiadi rapportosubaseannua.Achecosaserviràquestoafflussodi

dati?Lasuper-anagrafepermetteràall’agenziadelleEntratedicostruirelisteselettivedeicontribuentimaggiormentearischioevasionedasottoporreacontrollosecondocriterichesarannostabiliti successivamente.Tuttavia,nellemotivazionidelprovvedimentodelleEntratesiprecisa«chele informazioni relativeaisaldieallemovimentazionidei rapportidinaturafinanziariaconsentonoall’Agenzia,ai finideicontrolli fiscali,disvolgereconmaggioreproficuitàecelerità leattività istruttorieconnesseall’esecuzionedelle indaginifinanziarie», lasciandoapertounospiraglioperunutilizzodell’archiviodeicontipiùampioedirettoanchesuquestosecondofronte.In tutti icasi, apreoccupare

maggiormentenonè il fattoche ilFisco

dispongadi informazionididettagliodeinostri rapporti finanziari,maèl’utilizzochepuòfarnesedaquesteinformazionivuoledesumereun’evasionefiscaleche,nellamaggiorpartedeicasi,nonc’è.Questapreoccupazione,cheèstatapiùvolteesclusadall’agenziadelleEntrate, trovaunarispostaneiprovvedimentinormativieregolamentaricheinformanolacomunicazioneeogniinterpretazionediversanonpuòessereassolutamentecondivisa. Inaltreparole,con le informazioniacquisite ilFiscopuòsolo individuaredelleanomalie finanziarieche, integratecondati fiscalieconulteriori informazionilocali,potrebbero inultimaanalisiattivareunaccertamentochepoisisvilupperebbesecondo icanoninormalidiunaqualsiasiverifica fiscale.Alcontrario, idatie le informazioni

acquisitedalFiscononpossonoesserediperséutilizzatenéperoperarediretterettifichenéperalimentare icontrollistandardizzatiquali ilnuovoaccertamentodaredditometro.Questaesclusionederivadal limite impostodallegislatorechederoga(senzaulterioririserve)alla riservatezzadeidati solopercreare le liste selettive.Peralimentare l’archivio, infine,gli

intermediari finanziari si avvarrannodelSid(Sistemadi interscambioflussidati), ilnuovocanaledi trasmissionedelleEntratebasatosullainterconnessioneapplication-to-applicationtrasistemiinformativieseveremisuredisicurezza.

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Documenti Normeetributi IlSole24Ore -Mercoledì27Marzo2013

L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

01Quantovalgonoidati per il Fisco

ea cosa serviranno

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

di Carlo Nocera

Perle indagini finanziariesiapreunanuo-va era, che avrà come punto di partenzale listeselettivedeisoggettipiùarischio.

Lunedì25marzoèstatopubblicatoilprovvedi-mento direttoriale dell’agenzia delle Entratecheconsentedidarepienaattuazionealdecretolegge 201/2011, articolo 11, commi 2 e 3. In base aquestanormaglioperatorifinanziarichesvolgo-noattivitàsulterritorioitalianodevonotrasmet-tere,per i 26 tipidi rapporti individuatinell’alle-gato A del provvedimento attuativo - si va dalconto corrente alla compravendita di metallipreziosi - i seguentidati:e idati identificatividelrapporto,riferitoalsog-getto persona fisica o non fisica che ne ha la di-sponibilitàdelrapporto,inclusiprocuratoriede-legati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nelcasodi intestazioneapiùsoggetti;r i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti insaldo iniziale al 1˚gennaio e saldo finale al 31 di-cembre, dell’anno cui è riferita la comunicazio-nedi riferimento;t per i rapporti accesi nel corsodell’anno il sal-do iniziale alla data di apertura, per i rapportichiusinelcorsodell’anno il saldocontabilizzatoantecedente ladatadichiusura;u i dati relativi agli importi totali delle movi-mentazionidistintetradareedavereperogni ti-pologiadi rapporto, conteggiati subaseannua.

L’Archivio dei rapporti finanziariLeinformazioniched’orainpoiandrannoinvia-te dagli operatori finanziari, per espressa previ-sionedi legge, nonpossonoessereutilizzati "di-rettamente"daalcunastrutturadell’agenziadel-leEntrateedell’Amministrazione finanziaria.L’accessoall’Archiviodei rapporti finanziari -

cosìsichiameràlasezionedell’Anagrafetributa-riaexDpr605/73,articolo7,comma6,dovesaràraccoltal’immensamoledidati -potràinfatties-sereutilizzata per effettuare la selezionedi sog-gettimeritevolidelleattenzionidegliuffici.Il Fisco ha quindi tra le mani un nuovo stru-

mento che gli permette di cogliere le anomaliedei rapporti finanziari sudiversipiani: inmeritoall’andamento "insolito" rispetto alla media ge-nerale dei rapporti e/o rispetto all’andamentoprecedentedel rapporto stesso; inmerito all’in-congruenzadell’andamentodelrapportoinrela-zione con quanto riportato nella dichiarazionefiscale. Un campanello d’allarme, quindi, chepuòmettere l’Agenzia in allerta. Un’attenzioneche non tralascia neppure i rapporti nati e sop-pressinell’arcodellostessoanno. Infatti l’acqui-sizione dei dati riguarda tanto i saldi di "apertu-ra"edi"chiusura"dell’annosolare,quantolafra-zionedi anno in caso di rapporto di durata infe-riore all’anno. In pratica, l’incrocio dei rapporticon i dati presenti nella dichiarazione consentediaverel’immediatapercezionedeidatidistockedi flusso.L’Archivio dei rapporti finanziari, per con-

sentire la selezione di un elenco di persone dasottoporre a controllo, dovrà essere posto aconfronto principalmente, ma non solo, con ildatabase dichiarativo per rilevare la presenzadi incongruenze tramovimentazioni finanzia-rie, seppure risultanti allo stato attuale "permasse", e consistenza redditualeepatrimonia-le. Inproposito, l’applicativoSerpico,giàutiliz-zato da diversi anni dall’Agenzia assumerà unruolo di primo piano. Serpico è un sofisticatosoftwarealcui internoconfluisconotutte le in-formazioniapossibilerilevanzatributariarela-tive a ciascun contribuente. Ad esempio com-pravendita di immobili, di auto, di strumenti

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L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

Un’immensa mole di informazionidarà vita alle liste selettive del Fisco

finanziari, sottoscrizione di partecipazione,l’abbonamento alla tv a pagamento (Sky oMe-diasetPremium);equalsiasiacquistochecom-porti l’inserimentodel codice fiscale.L’intera procedura ancora non è completa.

Nel provvedimento uscito lunedì 25 marzo silegge, infatti, che prossimamente sarà emana-tounulterioreprovvedimento, ai sensidell’ar-ticolo 11, comma 4, del Dl 201/2011, col qualeverrannodefiniti i criteri concui l’agenziadel-le Entrate in via esclusiva provvederà all’ela-borazioneconprocedure centralizzatedi spe-cifiche liste selettive di contribuenti a mag-gior rischio di evasione.

La formazione delle liste selettiveLa funzionalità della nuova sezione dell’archi-vio dei rapporti finanziari sarà particolarmentefunzionale nell’indagare sulle persone fisiche:l’erraticità di un conto bancario può fornire, in-fatti, un indizio piuttosto rilevante se riferito adunapersona fisica, che si attenua sensibilmentequando il rapporto riguarda un soggetto diver-so, siaessosocietàoente.In ogni caso, l’acquisizione del dato sarà

quantopiùpossibile ampia, idonea apermette-reancheelaborazionia finiselettivi "trasversa-li": lecomunicazioniacuisonotenutigliopera-tori devono riguardare la persona fisica, o nonfisica,chehaladisponibilitàdelrapporto, inclu-si procuratori e delegati, nonché tutti i cointe-statari del rapporto, nel caso di intestazione apiù soggetti.Da qui l’ipotesi cheuna volta indi-viduati icriteriper la"scrematura"afiniseletti-vi, i dati di stock e flussi vengano impiegati perindividuare quelle posizioni di persone fisiche"a forte rischio" in ragione del confronto traspese effettuate, reddito dichiarato e l’anda-mentodei conti correnti.Il "trittico" appena descritto sarà suscettibile

di fornire delle liste selettive di soggetti che, asecondadeicasi:1presentanodellemovimentazionidacontocor-rente apparentemente e complessivamente in-giustificate rispetto ai flussi reddituali dichiara-ti;

1 presentano delle uscite che non trovano raf-fronto con spese o incrementi patrimoniali "in-tercettati"dall’anagrafe tributaria;1presentano redditi dichiarati di importo supe-rioreai flussi inentratachehannomovimentatoiconti correnti.Una volta pronta la lista selettiva, questa vie-

ne inviataagliuffici interessatinell’ambitodellecomplessive linee direttrici che, annualmente,l’agenziadelleEntratetraccianellaconsuetacir-colareannualesui controlli.È facile immaginare che gli uffici interessati

tratteranno i casi segnalati nelle liste selettivecon assoluta priorità, visto che si tratta di situa-zioni"adaltorischio".

L’avvio dei controlliL’opzioneredditometro,oaccertamento"sinte-tico", è a questo punto altamente probabile,quanto maggiore risulteranno le incongruenzeche, comunque, poggeranno sulle risultanze fi-nanziarie: e saràmoltoprobabile che il procedi-mentovengaavviatoallastreguadelnuovoarti-colo 38 del Dpr n. 600/73, i cui step prevedonounduplice "contatto" tra ufficio e contribuente,ravvisabile inunaprimarichiestadichiarimentie, successivamente, nell’avviodel contradditto-rio da accertamento con adesione formalizzatosecondoildecreto legislativon.218/1997.A questo punto che il contribuente che ha

fatto un acquisto superiore alle proprie possi-bilità potrà giustificarlo. È il caso, abbastanzadiffuso, del figlio che acquista casa con i soldidel genitore; un’anomalia che sarà facile daspiegare carte alla mano (un versamento dalcontodelgenitore,unaccordoscrittodipresti-to o di donazione).Idatifinanziari,daacquisire"tradizionalmen-

te" con la canonica richiesta di autorizzazionealla competenteDirezioneRegionale, potrannopoi rappresentare il sostegno fondamentale perla ricostruzionepresuntiva oppure ilmezzopergiungereacontestare"analiticamente"conrife-rimentoadunoopiùprecise tipologie redditua-li, lapresuntaevasioned’imposta.

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02L’intreccio

tralisteselettiveeindagini finanziarie

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

di Benedetto Santacroce

La possibilità offerta al fisco di elaborare li-ste selettive su dati acquisiti dal sistema fi-nanziario non può essere assolutamente

consideratasulpianoistruttoriounaformadidero-gaal segretobancariocheattivi a favoredell’Erariolepresunzionio le inversionidell’onereprobatoriochecaratterizzanol’attivitàdiaccertamentoregola-mentatadagliarticoli32delDpr600/73edell’artico-lo 51 del Dpr 633/72. Inoltre, in tale quadro regola-mentare, l’individuazione di un’anomalia finanzia-rianonpuòesserepostaabasedipersédiun’indagi-ne finanziaria che consenta al fisco di accedere, aesempio,ai singolimovimentidel conto.

Questi due principi vanno debitamente presi inconsiderazionenelmomento incui si vuolevaluta-re in modo obiettivo l’efficacia dello strumentoistruttoriodelle liste finanziariedi selezione.

Il nuovo strumentoIn effetti, anche se è chiaro a tutti che lo strumentopuòotteneredegliimportantirisultatisulpianodel-ladeterrenzautilizzandogli intermediari finanziariqualepuntodiapprododel"nero"commercialmen-terealizzato,deveessereancheanalogamentechia-ro che l’informazione acquisita dagli intermediarinon potrà essere direttamente utilizzata dal fiscoper richiedere ai contribuenti di provare la naturaredditualeomenodell’informazioneacquisita.

Lanormastessa, infatti, ponendosi inderogaalladisposizione dell’articolo 7, comma 11 del Dpr605/73,disposizionechefissai limitidell’utilizzabi-lità amministrativa tributaria delle richieste e dellerisposteinviateagli intermediarisullabasedell’arti-colo32,comma1,numero7delDpr600/73edell’ar-ticolo51,comma2,numero7delDpr633/72determi-na i seguentidueeffetti:e affievolisce notevolmente le garanzie che, nor-malmente, informano il processo di acquisizionedelle informazioni detenute dagli intermediari fi-

nanziari. In altre parole, si esclude che per la crea-zionedelle specifiche liste selettive l’Agenzia delleEntrate debba rispettare il percorso autorizzativodelineatodallecitatedisposizioni;r esclude,però,proprioperchéleinformazioniso-no acquisite con minor rigore la possibilità che lestessesianoassistitedallepresunzionidicuiagliar-ticoli 32, comma 1, numero 2 del Dpr 600/73 e 51,comma2,numero2delDpr63/72.Pertantosel’indi-viduazionedell’anomaliaporta,aesempio,allacon-figurazionedi un prelevamento dal conto, la provachequel prelevamentohaun beneficiario effettivoechequindinonèutilizzatoperpagare innerounaprestazioneounacessionedibeni ricevutarimarràa carico dell’ente (agenzia delle Entrate ovveroguardiadiFinanza)cherealizza laspecificaattivitàdicontrollo.Secondoprofilodaconsiderareècheèimpossibi-

leindividuareunautomatismoperl’avviodiindagi-ni finanziarie nei riguardi dei contribuenti ricom-presinelle listeselettivedicontrolloelaboratesullabasedelle informazioni acquisite.Gli indici di ano-maliaeglielementi informativirilevatidall’agenziadelleEntrate sullabasedelle listecostituiranno, in-fatti, solamente una potenziale fonte di innesco dicontrollifiscali,manonnecessariamentediun’inda-gine finanziaria. L’essere ricompresi inuna listase-lettivanondeterminaquindidipersé l’avviodiunaverificasuiconticorrentidicuisiètitolariodicuisidispone. Per ricorrere ad uno strumento di indagi-ne così invasivo della sfera privata del contribuen-te, oltre ad esigenze di economicità e proficuitàdell’azione ispettiva, devono infatti essere emersiindizidievasioneedelementidipericolositàfiscalea caricodel soggetto controllatonell’ambito di unaverificagià iniziata.Inparticolare, ilnuovostrumentoistruttorionon

sembrarispettareilcorrettobilanciamentodeiprin-cipi costituzionali che consentono al fisco di acce-dere alle informazioni economiche detenute dabanchee intermediari.

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L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

Le informazioni da sole non bastanoa contestare un maggior reddito

Poteri accertativi e CostituzioneAnalizzandotutti iprovvedimenti legislativi rela-tivi alla specifica materia emanati prima del Dl138/2011 (si vedano le leggi 413/91 e 311/2004 e idecreti legge 203/2005, 223/2006 e 78/2010) si de-nota come il legislatore ogni volta che ha volutoestendere i poteri accertativi del fisco inmateriadi indaginibancariehadovutoverificare il corret-to bilanciamento tra i diritti economici garantitidagli articoli 41, commi 2 e 3, 42, commae 47 dellaCostituzionee iprincipidi solidarietàedicapaci-tà contributiva previsti dagli articoli 2 e 53 dellastessa carta costituzionale.

Inaltreparole,qualunquederogaalla tuteladelleinformazioni finanziarie legislativamente discipli-nataèlegittimainquantosiarealizzataalloscopodiaccertare che i dati e le informazioni tutelate na-scondanocasidiviolazionedegli articoli 2e53della

Costituzione. Inpratica, il fiscopuòattivare indagi-ni finanziarie e accedere a informazioni gestite da-gli intermediarisolonelmomento incuiabbia indi-viduatoinrelazioneaunsingolocontribuentedegliindizispecificichefaccianoritenerechetramiteta-leespedientesivoglianooccultaresituazionidieva-sionefiscalecheviolanoiprincipicostituzionaliso-prarichiamati.Con lanuovaprevisione ilmeccanismoèdel tut-

torovesciato,inquantoilfiscoaccedeainformazio-nitutelateinmodogeneralizzatoesenzaalcunindi-zio,maalloscopodi individuareposizionifinanzia-riamente anomale che possono essere fiscalmentepienamentegiustificabili.Pertantolelisteselettive,perquantopossanoessereconsiderateallimitedel-la legittimitànonpotrannomaidiventareunveroepropriostrumentodiaccertamentopotenziato,pergiunta,con ilmeccanismodell’inversionedell’one-reprobatorio.

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03Ilrapporto

trailnuovoarchivioeilredditometro

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

di Laura Ambrosi

Isaldi di conti correnti aiuteranno il fisconell’accertamento da redditometro. Un altrotassello si è aggiunto alle tante informazioni a

disposizioni dell’amministrazione finanziaria perverificare(oricostruire)ilredditodiciascuncontri-buente.Gli operatori finanziari a decorrere da ottobre

2013 sono obbligati a fornire all’anagrafe tributariaulteriori elementi rispetto a quelli già attualmenteprevisti. Ne consegue che l’amministrazione avràun quadro ancor più delineato e preciso del "teno-re" di vita di ciascun contribuente al fine di poterriscontrare se quanto dichiarato sia compatibileconlespeseegli incassiemersi.

Talenuovacomunicazionenonsostituisceori-ducegli attualipoteridi controllosullemovimen-tazioni finanziarie,ma si limita a fornire ulteriorielementiutili per la selezionedei soggettidaveri-ficare.

Criteri da definireNelprovvedimentoèinfattiprevistochesidovran-no definire i criteri con cui l’agenzia delle Entrate,inviaesclusiva,provvederàall’elaborazionedispe-cifiche liste selettive di contribuenti a maggior ri-schiodievasione.

Daquanto si evince dunque, pare che solo even-tualianomaliecheemergerannodallacomunicazio-nedei saldi bancari potranno indurre il fisco a con-trollareundeterminato soggetto. È verosimile cre-dere che l’eventuale utilizzo di tali elementi ai finidell’accertamentosintetico,permetteràdielabora-redirettamente lastimadel reddito.

Varicordatochelanuovaformulazionedell’arti-colo38delDpr600/73,operantepergliaccertamen-tidal2009inavanti,disponechel’ufficiopuòdeter-minare sinteticamente il reddito complessivo sullabase delle spese di qualsiasi genere sostenute nelcorsodelperiodod’imposta, oltre che sul contenu-toinduttivodielementiindicativideterminatisuba-sestatistica.

Allafinedelloscorsoanno,èstatoemessoilprov-vedimento attuativo che ha stabilito che ai fini ditaleaccertamento l’Agenziadeveconsiderare ilva-lorepiùelevato traquello risultante inanagrafe tri-butariaequellodeterminatoinbasealleelaborazio-nieseguitedall’Istat.

Le nuove informazioniIl provvedimento dello scorso 25 marzo 2013 sullenuove informazioni finanziarie, dispone che do-vrannoessere forniti i saldi iniziali e finali e il totaledegliaccrediti edegli addebitieffettuatinell’anno.Il totale degli addebiti comprenderà sia le spese

direttamenteaddebitatesulcontocorrente(sipen-si, ad esempio, ai pagamenti con bancomat, alleutenze,gliaddebitidicartadicreditoeccetera)esiaiprelevamenti incontantieffettuatiagli sportelli.Aciòsiaggiungachenellanuovacomunicazione

dovranno confluire anche gli utilizzi delle carte dicredito/debito ovvero le ricariche effettuate per lecarteprepagate.Nonsolo.Devonoesserecomunicatianchetutti i

saldi e le movimentazioni dei rapporti di gestionedel risparmio (conti deposito titoli, gestioni patri-moniali, certificato di deposito, eccetera), corri-spondenti per gli accrediti ad investimenti eper gliaddebiti aidisinvestimentidei titoli inportafoglio.Già con queste informazioni, l’Agenzia può age-

volmenteverificarequantoèstatospesoeinvestitonell’anno.Neconseguecheladeterminazionesinte-ticasipotràfondaresiasullepresunzionidispesainbase alle statistiche Istat,ma anche (e forse soprat-tutto)suquantoeffettivamenteaddebitatodalcon-tribuente.Va considerato infatti, che in anagrafe tributaria

risultanotuttelecompravenditeimmobiliari,gliac-quisti di autoveicoli, la sottoscrizionedimutui ipo-tecari, compravendite di quote sociali, costituzionidi nuove società, gli acquisti superiori a 3.600 euroovvero3.000eurose fatturati e (daottobre2013)gliaddebitisulcontocorrenteegliinvestimentiintito-li. Pare, dunque, che sarà agevoleper l’ufficio poter

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L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

I saldi dei conti correnti in aiutodegli accertamenti da redditometro

determinareinmisuraabbastanzaverosimilequan-to speso dal contribuente nell’arco del periodo diimpostaeconfrontarlopoiconquantodichiarato.

Nonvatrascurato inoltre,checonsaldicomuni-cati l’ufficiopotràmatematicamentedeterminarela «quota di risparmio formatasi nell’anno». Vapremesso che l’articolo 3 del decretoministeriale24 dicembre 2012, alla lettera e), prevede chel’agenziadelleEntratepuòaccertareilcontribuen-te sullabase«dellaquotadi risparmioriscontrata,formatasi nell’anno». In occasione di Telefisco2013, sono stati chiesti chiarimenti in meritoall’esatta quantificazione.

L’Amministrazionehaprecisatocheconcorreal-la determinazione del reddito accertabile nellami-sura di quanto non utilizzato per spese di investi-mentooperconsumi.

L’obiettivo della nuova normaIn assenza di chiarimenti ufficiali è verosimile cre-dereche la ratiodella normasia indirizzataa colpi-requellamaggioredisponibilitàfinanziariapresen-te sui conti correnti in eccesso rispetto alle spesesostenute. Vale a dire che la differenza di liquiditàtra fine ed inizio anno, al netto delle spese sostenu-te, è considerataquotadi redditoaccertabile. Ladi-sposizioneè forsestata introdottaperevitare feno-menidiaccumulodi redditinondichiarati.

Con questa nuova comunicazione, invece, l’uffi-cio(ancheseèauspicabilenon lo faccia)potràpro-cedere in misura autonoma alla quantificazione ditalequota. Purtroppoperò, secosì fosse, vi sarebbeuna determinazione matematica della stessa che,data la molteplicità delle variabili che possono in-fluenzarequestisaldi,rischierebbedicolpirerispar-miogiàregolarmente tassato.

Vièperòdaconsiderareche,nonostante l’accer-tamentosinteticosia fondatoprevalentementesul-lespesesostenuteesullacapacitàdimantenimento

deibeniutilizzati, lanuovacomunicazionefornisceanche un immediato riscontro della liquidità a di-sposizionedelcontribuente.Infatti, il totale degli accrediti o dei disinvesti-

menti dimostra chiaramente di quanto denaro haavuto disponibilità il soggetto nell’annod’imposta.questo dato, se opportunamente riscontrato, po-trebbegiàridurrelapresunzionedell’ufficio.sipen-si ad esempio adundisinvestimentodi titoli accre-ditato sul contro corrente. Tale somma evidente-mentenonèconfluitanelladichiarazionedeireddi-ti,maèfuordidubbiochepossaesserestatautilizza-tadalcontribuenteper lepropriespese.D’altro canto però, in assenza di disinvestimenti

finanziari, il totale degli accrediti potrebbe anchesupportarelapresunzionedel fisco. Infatti, serisul-tasseromaggiori entrate sul conto corrente rispet-toalredditodichiarato,lacircostanzaconfermereb-be l’esistenzadiguadagni innero.Il provvedimento sulla nuova comunicazione

dei saldi bancari prevede anche che siano inviatenotiziecirca ilnumerodegli accessi totali effettuatinell’anno alle cassette di sicurezza, gli acquisti evenditadioroemetallipreziosied,infine,l’ammon-tare delle operazioni extra-conto. Ciò comportacheancheun limitatousodel conto corrente ovve-rodellecartedicredito, potrebbeessere inutileperevitareunaccertamentosintetico.Infatti,questein-formazioni,potrebberocomunquesostenerelapre-sunzioneinfavoredell’ufficiosull’esistenzadirica-vinondichiarati.Tuttaviaèauspicabile,cheseancheilcontribuen-

tesaràinseritoinunanuovalistaselettivapereven-tuali"anomalie"riscontratedatalecomunicazione,l’ufficio non proceda in via automatica ad accerta-mento,machepreliminarmenteriscontritutti idatia propria disposizione al fine di chiamare in con-traddittoriosolosoggettichepresentanosituazionidieclatantedivergenza.

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L’ANAGRAFEDEICONTIDEGLIITALIANI

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04Gli strumenti

di difesadel contribuente

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

di Rosanna Acierno

Le indagini finanziarie sono certamente unefficacestrumentoper la scopertadiviola-zioni fiscali.Nona caso, l’agenzia delleEn-

trate e laGuardia di finanza, a livello centrale, han-no in diverse occasioni ribadito che la proficuitàdell’azione di verifica nei confronti delle posizioniritenute a più alto rischio di evasione deve essereassicurataattraverso l’innescodelle indagini finan-ziarie che possono rivelarsi, grazie anche alle nuo-ve modalità di utilizzo della anagrafe dei rapporti,estremamentepenetranti eproficue.

L’indagine finanziariaIn particolare, le indagini finanziarie rappresenta-noun’attivitàamministrativadiretta all’acquisizio-neeall’utilizzodidati,notizieedocumenticherisul-tinodaunrapporto - continuativooancheoccasio-nale - intrattenuto dal soggetto verificato con unabanca, con laPostaoconaltro intermediario finan-ziario,al finediprocedereaunaccertamentotribu-tario basato su dati finanziari che potrebbero esse-rerilevatoridicomponenti reddituali.

Nellamaggiorpartedei casi, esse rappresentanoun’attività di verifica a supporto di un’attività piùgeneraleegenericadiaccertamento.

Infatti,sialaGuardiadiFinanzachel’agenziadel-le Entrate con proprie circolari hanno precisatoche,sebbene, in lineateorica, le indagini finanziariecostituiscono un’autonoma attività istruttoria chepuòessereesercitata anche indipendentementedaprecedentiprocedurediaccertamento, ispezioneoverifica, l’innesco di tali indagini non può avvenireautonomamente. Occorre, infatti, che sia stata giàavviataun’attivitàdicontrolloechesussistanomo-tivi idoneiagiustificareun’azionedell’amministra-zionefinanziaria.

Dunque,l’indaginefinanziariaèsubordinatapre-feribilmente al controllo fiscale. Le indagini finan-

ziariepotrebberoesserecosìutilizzateperaccerta-re,adesempio, ilvalorerealedicessionedei fabbri-cati,soprattuttoquandosisianorilevatigravi indizidievasione,opersupportarel’accertamentosinteti-coredditometrico incapoallepersone fisiche.Nonvi è dubbio comunque che esse possonoes-

sere considerate uno degli strumenti più incisivi epenetrantiper l’accertamentodiviolazioni tributa-rie, grazie anche alla piena operatività dal 2007dell’Archiviodei rapporti e al suo imminentearric-chimento.Pertanto,allaluceanchedelrecentissimoprovve-

dimento del Direttore dell’Agenzia del 25 marzo2013concuisonostatefissateleregoleditrasmissio-nedinuoveinformazionidapartedegli intermedia-rifinanziariall’AnagrafedeiRapportipericontrollifiscali, vediamoallora la valenza attribuitadal legi-slatore alle risultanzedelle indagini finanziarie e lapossibilestrategiadifensivadaapprontare.

L’accertamento ai fini delle imposte direttee ai fini IvaSecondoledisposizionivigenti inmateriadiindagi-ni finanziarie (articoli 32, comma1delDpr600/73e51, comma 2del Dpr 633/72), la documentazione e idatiacquisitipressogliintermediarifinanziari,rela-tivi sia ai conti bancari che alle operazioni extra-conto,sonopostiabasedellerettificheedegliaccer-tamenti (sintetico, analitico, analitico - induttivo, einduttivo) se il contribuente non dimostra che neha tenuto conto per la determinazione del redditosoggettoa impostaovvero che le informazioni rac-coltesiano irrilevanti ai fini fiscali.Inparticolare, iversamenti risultantinell’ambito

ditalirapportiooperazioni,nonannotatinellescrit-ture contabili, nonché i prelevamenti di cui il sog-getto controllato non ne abbia indicato l’effettivobeneficiario, sono considerati ricavi o compensi eaccertati incapoallostessosoggetto.Da notare che, mentre la presunzione relativa ai

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Per giustificare i prelevamenti bancaribasterà l’indicazione del beneficiario

prelevamenti si applica solo ai titolari di reddito dilavoroautonomoodi impresa(nonacaso lanormafariferimentoamaggioriricaviocompensi),quellarelativa ai versamenti trova applicazione nei con-fronti di qualunque contribuente e, dunque anchealpensionatooal lavoratoredipendente, aprescin-deredal redditoprodottoodichiarato.

Occorre poi aggiungere che è ormai abbastan-za comune nell’Amministrazione finanziaria, inoccasione di indagini finanziarie, l’abitudine dichiederecontodimovimentazionirelativeaquat-tro, o anche cinque anni indietro e per importiassolutamente irrisori.

A questo proposito va detto che la legge nonpo-nealcunalimitazioneintalsenso:nonè, infatti,pre-vistoun limitequantitativo relativoall’importoperilqualesichiedonogiustificazioni,percuil’atteggia-mentodelverificatore(tutt’altrocheraro)chechie-da conto, in occasione di indagini bancarie ad unprofessionistao adun imprenditore, diunpreleva-mentoodiunversamentodi 100euroeseguito cin-que anni prima è assolutamente legittimo (ancor-chédiscutibile).

Nelcontestonormativosopraconsideratooccor-re quindi distinguere le giustificazioni da produrreper iversamentidaquellerelativeaiprelevamenti.

Versamenti contestatiNel caso di versamenti contestati, come si è detto,la norma richiede la dimostrazione che si tratti disommenon soggette a tassazione.A questo riguar-do, se possibile, sarebbe opportuno che il contri-buente producesse dichiarazioni di terzi circa lasommaelargita,edimostrasse l’effettivamovimen-tazione delle somme. Nel caso in cui però non siapossibiledimostraretuttociò,occorreràevidenzia-re,adesempio,chesitrattadielargizioniricevuteinoccasionediparticolarefestivitàoricorrenzedapa-renti o amici e depositate poi successivamente inbancapermotividi sicurezza.

Neconsegue che ai fini delle imposte sui redditi,nonè riconosciuta la deducibilità dei costi correla-bili ai ricavinondichiarati, di cuinonèstata fornitada parte del contribuente prova certa, nell’ambitodell’accertamento analitico o analitico-induttivo,mentre i "costi neri" (o costi occulti) possonoesse-represiinconsiderazione,informapercentuale,so-lonelle ipotesidiaccertamento induttivo.

Ai fini Iva, invece, i versamenti non giustificatipotranno essere contestati come operazioni im-ponibili, cessioni o prestazioni non contabilizza-te, mentre i prelevamenti potranno essere valo-rizzati comeacquisti innero.Èstata,dunque,pre-vistanell’ambitodelle risultanzedelle indagini fi-nanziarie, una presunzione legale relativa a se-condachesi sia inpresenzadi versamenti ovverodi prelevamenti.In particolare, nel caso di versamenti contestati,

il contribuente, senonvuole chevengano conside-rati quali maggior redditi è chiamato a dimostrareche dette operazioni o già siano state sottoposte atassazione ovvero siano esenti o irrilevanti ai finiimpositivi.

Prelevamenti contestatiNel caso invecedi prelevamenti, il contribuente sevuole evitare che tali somme siano consideratecompensioricavi,devealternativamente indicare isoggettieffettivamentebeneficiarideiprelevamen-ti o dimostrare che i movimenti "sotto osservazio-ne"risultinodalle scritturecontabili.Nonostante la chiara disposizione normativa, è

tuttavia noto a tutti coloro che hanno assistito adindaginifinanziarieche,inquesteipotesi, l’Ammini-strazione nella fase del contraddittorio richiede aicontribuentinonlasempliceindicazionedeibenefi-ciari (comeprevistodallanorma)ma la "giustifica-zione" dei prelevamenti. Circostanza, questa, deltuttodifferente.Aquestoproposito, insededicontraddittorio,po-

trebbeessereutilefarrilevareall’Ufficiochel’even-tuale indicazione (corretta) del beneficiario nonesautora l’attività di indagine svolta dall’Ammini-strazione, ma consente soltanto al contribuente dievitarecheglivengaapplicatalapresunzione(equa-zione):prelevamenti= ricavi/compensi.Èevidentechequesta interpretazionecheosser-

va il dettato normativo impone all’Amministrazio-nedieffettuareulterioririscontrichespessorichie-dono una tempistica anche non breve, ma è altret-tanto evidente che la celerità dei controlli non puòrisolversi nell’adozionedi pratiche che ledono i di-rittidei contribuenti.Leosservazionisopraevidenziatesonopoiparti-

colarmenterilevanticonriferimentoaiprofessioni-

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stiper iquali, comecorrettamenteevidenziatodal-la stessacircolare 32/E, è rarochea frontedi acqui-sti in evasione di imposta (rinvenibili dai preleva-menti) debbano sempre e comunque corrisponde-re compensi non dichiarati, non essendoci quasimaiunacorrelazione tra acquisti e compensi, a dif-ferenzainvece,adesempio,delleimpresecommer-ciali dove, a fronte di un acquisto non fatturato, èverosimile ritenere che, la successiva rivendita diquelbene, siaavvenuta inevasionedi imposta.

Infine,èopportunofarrilevarechelastessaagen-ziadelleEntrate,conlacircolare32/Edel 19ottobre2006,nell’impartire aipropri verificatori istruzioniin merito all’espletamento delle indagini finanzia-rie, a proposito della presunzione relativa, affermachepossono«assumerevalida valenzagiustificati-va–soprattuttoincasodidiscordanzatraidatiban-cari e finanziari e le rilevazioni contabili – gli atti e idocumenticheprovengonodallaPubblicaAmmini-strazione,dasoggettiaventipubblicafede(qualino-taiepubbliciufficiali ingenere)nonchédasoggetti

terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali didiversa natura (nel caso, ad esempio, di rimborsi,risarcimenti,mutui,prestiti, eccetera».

Il potere dell’AmministrazioneLedisposizioni in temadi indagini finanziarieattri-buiscono una potestà rilevante all’Amministrazio-nefinanziaria,sorretteperaltrodapresunzionilega-li relative. Questa potestà può essere esercitata re-troattivamentee senzaalcun limitequantitativo ri-ferito alle singole operazioni. Il contribuente puòevitare l’operatività delle presunzioni fornendo al-cuneindicazioni,segnatamente,pergliimportipre-levati, indicando ilbeneficiario.La tesidell’Amministrazionedinonriteneremai

sufficiente tale indicazione, richiedendo anche lagiustificazione del prelevamento, appare non in li-nea con il disposto normativo,ma soprattutto con-tribuisce quasi esclusivamente a deteriorare i rap-porticonicontribuenti, iqualidifficilmentepotran-no ricordarsi lemotivazionidi operazioni bancariedatatenegliannieper importiesigui.

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05Il rapporto

tra scudo fiscaleeAnagrafe

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

di Benedetto Santacroce

Iconti scudati dovrebbero essere esclusi dallenuove comunicazioni che gli intermediari fi-nanziari sono obbligati a fare al fisco dei dati

identificatividelrapportofinanziarioedellorocon-tenuto aggregato. L’attuale quadro normativo, nonsembra, infatti, riguardareicontisecretatiaseguitodiadesionedelcontribuentealloscudofiscale.

Le novitàLaquestione,cheèvenutaallaribaltadopolariunio-neche l’agenziadelleEntratehaavutocongli inter-mediarifinanziariametàmarzo,deveessererisoltatenendocontodelcomplessodinormechediscipli-nano lamateria sia sulpianonormativoche regola-mentare. A dire il vero l’Agenzia in passato si èespressa sul tema con la circolare 18/E/2007, mataledocumentononèdel tuttorisolutivo, inquan-to la normativa da allora a oggi è notevolmentemodificata.L’articolo 7delDpr605/73, comemo-dificato nel 2006 e poi nel 2011, disciplina l’obbli-go di comunicazione che gli intermediari hannodi trasmettere una serie di informazioni relativeai rapporti finanziari detenuti dai contribuenti.Fino a oggi, però, tali comunicazioni contengonoinriferimentoalsingolocontribuentesolo l’infor-mazione dell’esistenza di una certa tipologia dirapporto senza fornire dettagliate informazioni.In altre parole, il dato che viene trasmesso allostato attuale all’anagrafe tributaria non consenteal fiscodideterminarené laconsistenzané imovi-menti di un singolo rapporto finanziario.

Questa situazione cambia radicalmente con inuoviobblighichesonostatiprevistidalDl201/2011echediverrannooperativineiprossimimesi. Infat-ti,l’intermediariodovràinviareall’agenziadelleEn-trate iseguentidati: idati identificatividelrapportocompreso il suocodiceunivoco, riferitoal soggetto(persona fisica o giuridica) che ha la disponibilità

del rapporto stesso, inclusi procuratori e delegati,nonché in caso di rapporto intestato a più soggettigliidentificativideicointestatari; idatirelativiaisal-didelrapporto,distinti insaldoinizialeal1˚gennaioesaldofinaleal 31dicembredell’annoacuièriferitala comunicazione; per i rapporti accesi nel corsodell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per irapporti chiusi nel corsodell’anno il saldo contabi-lizzatoantecedentealladatadichiusura;idatirelati-vi agli importi totali dellemovimentazioni distintetradareeavereperogni tipologiadirapporto.Come si comprende immediatamente le nuove

regoleamplianonotevolmente ilcontenutodell’in-formazione consentendoal fisco di avere lamappaesattadeirapporti intrattenutidalcontribuenteediavere evidenza della consistenza del conto con levariazioniannuali.

Le norme sullo scudoProprio la nuova portata dell’informazione conse-gnata al fisco esclude, di fatto, la possibilità agli in-termediaridi inviare anche idati dei conti secretatia seguitodi adesionedaparte del contribuente alloscudo fiscale. Infatti, le regole impostedall’articolo15delDl350/2001specificanocheleinformazionididettagliodeicontiaccesiachiharimpatriatolesom-mecon lo scudo fiscaledevonoessere rilevate e te-nute in evidenza dagli intermediari ma non vannocomunicateal fisco.Questa norma trova, poi, una diretta conferma

sianellacitatacircolare18/E/2007chenellacircola-re43/E/2009.Inparticolarelacircolare18/E/2007pur indican-

doagliintermediaridifornirelecomunicazionecir-ca i conti scudati sipremurasubitodopodichiarireche tale obbligo non è in contrasto con le regole diriservatezzadicuialDl350/2001tenendocontodel-latipologiadiinformazionecheeraall’epocadatra-smettereedelrelativoutilizzochedellastessapote-vaessere fatto.

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I conti secretati cercano la via d’uscitadalle comunicazioni delle banche

06Ladocumentazione:

lenormeelecircolari

L’ANAGRAFE DEI CONTIDEGLI ITALIANI

Pubblichiamo l’articolo 11 del decreto legge

6 dicembre 2011, n. 201 sulle «Disposizioni urgenti

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti

pubblici», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»

6 dicembre 2011, n. 284, Supplemento ordinario

ARTICOLO 11Emersionedibaseimponibile

1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuatenell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33deldecretodelpresidentedellaRepubblica 29 set-tembre 1973,n.600, eagli articoli 51 e 52deldecretodel presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633,esibisceotrasmetteattiodocumentifalsiintut-to o in parte ovvero fornisce dati e notizie non ri-spondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76del decreto del presidente della Repubblica 28 di-cembre2000,n. 445.Ladisposizionedicui alprimoperiodo, relativamente ai dati e alle notizie non ri-spondenti al vero, si applica solo se a seguito dellerichiestedicuialmedesimoperiodosiconfiguranole fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo2000,n. 74.2. A far corso dal 1˚gennaio 2012, gli operatori fi-nanziari sono obbligati a comunicare periodica-mente all’anagrafe tributaria le movimentazionichehanno interessato i rapporti di cui all’articolo7, sesto comma, del decreto del presidente dellaRepubblica29settembre1973,n.605,eogni infor-mazionerelativaaipredetti rapportinecessariaaifini dei controlli fiscali, nonché l’importo delleoperazioni finanziarie indicate nella predetta di-sposizione. I dati comunicati sono archiviatinell’apposita sezionedell’anagrafe tributariapre-vistadall’ articolo7, sesto comma,deldecretodelpresidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n.605,esuccessivemodificazioni.3. Con provvedimento del direttore dell’agenziadelleEntrate, sentiti leassociazionidicategoriade-gli operatori finanziari e il Garante per la protezio-

nedeidatipersonali,sonostabilite lemodalitàdellacomunicazionedi cui al comma2, estendendo l’ob-bligo di comunicazione anche a ulteriori informa-zioni relativeai rapporti strettamentenecessarieaifinideicontrollifiscali.Ilprovvedimentodevealtre-sì prevedere adeguatemisuredi sicurezza, di natu-ra tecnica e organizzativa, per la trasmissione deidatieperlarelativaconservazione,chenonpuòsu-perare i termini massimi di decadenza previsti inmateriadiaccertamentodelle impostesui redditi.4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesi-mocomma,deldecretodelpresidentedellaRepub-blica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni co-municate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, delpredetto decreto e del precedente comma 2 sonoutilizzatedall’agenziadelleEntrateperl’elaborazio-neconprocedurecentralizzate,secondoicriteriin-dividuaticonprovvedimentodeldirettoredellame-desimaAgenzia, di specifiche liste selettivedi con-tribuenti amaggior rischio di evasione. Lemedesi-me informazioni sono altresì utilizzate ai fini dellasemplificazione degli adempimenti dei cittadini inmerito alla compilazione della dichiarazione sosti-tutivaunicadicuiall’articolo4deldecretolegislati-vo31marzo 1998,n. 109,nonché insededi controllosulla veridicità dei dati dichiarati nella medesimadichiarazione.4-bis. L’agenziadelleEntratetrasmetteannualmen-te alle Camere una relazione con la quale sono co-municatiirisultatirelativiall’emersionedell’evasio-ne a seguito dell’applicazione delle disposizioni dicuiaicommida2a4.5. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies èabrogato.6 Nell’ambito dello scambio informativo previstodall’articolo 83, comma 2, del decreto legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto2008,n. 133, l’Istitutonazionaledellaprevidenzaso-ciale fornisce all’agenzia delle Entrate e alla Guar-

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L’obbligo di invio dei dati sui continecessari per i controlli fiscali

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diadi finanza idati relativi alleposizionidi soggettidestinatari di prestazioni socio-assistenziali affin-ché vengano considerati ai fini della effettuazionedicontrollisullafedeltàdeiredditidichiarati,basatisuspecificheanalisidel rischiodievasione.7. All’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011,n. 70, convertito, conmodificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti mo-difiche:a) al comma 1, la lettera a) è sostituitadalla seguen-te:«a)esclusiicasistraordinaridicontrollipersalu-te,giustiziaedemergenza,ilcontrolloamministrati-vo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autoritàcompetentedeveessereoggettodiprogrammazio-nedapartedeglienticompetentiedicoordinamen-to tra i vari soggetti interessati al fine di evitare du-plicazioniesovrapposizioninell’attivitàdicontrol-lo.Codificandolaprassi, laGuardiadifinanza,negliaccessi di propria competenza presso le imprese,opera,perquantopossibile, inborghese;»;b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sonoabrogati.8. All’articolo 44 del decreto del presidente dellaRepubblica29settembre1973,n.600,sonoapporta-te leseguentimodifiche:

a) alsecondocommaleparole«edeiconsigli tribu-tari»e leparole«nonchéai relativi consigli tributa-ri»sonosoppresse,nel terzocommaleparole«,o ilconsorzio al quale lo stessopartecipa, e il consigliotributario»sonosoppresse, laparola«segnalano»èsostituitadallaseguente:«segnala»,eleparole«Uf-ficiodelle impostedirette»sonosostituitedalle se-guenti:«agenziadelleEntrate»;b) alquartocomma, leparole:«, e ilconsiglio tribu-tario»" sono soppresse, la parola: «comunicano» èsostituitadallaseguente:«comunica»;c) all’ottavocommaleparole:«eilconsigliotributa-riopossono»sonosostituitedallaseguente:«può»;d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «edeiconsigli tributari»sonosoppresse.9. All’articolo18deldecretolegge31maggio2010,n.78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 lu-glio2010,n. 122, i commi2, 2-bise3sonoabrogati.10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni,dalla legge14settembre2011,n. 148, èabrogato.10-bis. All’ articolo 2, comma 5-ter, primo periodo,del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148,leparole:«31dicembre2012»sonosostituitedal-leseguenti:«31dicembre2013».

Pubblichiamo il provvedimento dell’agenzia delle

Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013 con le

«Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi

2 e 3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214: «Modalità per la

comunicazione integrativa annuale all’archivio dei

rapporti finanziari».

Ildirettoredell’agenziadelleEntrate, inbasealleattribuzioni conferitegli dalle norme riportatenel seguito del presente provvedimento, sentiteleassociazionidicategoriadeglioperatori finan-ziari,Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione

1.1.Gli operatori finanziari indicati all’articolo7, sestocomma,deldecretodelpresidentedel-laRepubblica 29 settembre 1973, n. 605, già ob-bligati alla comunicazione di cui al provvedi-mento del 19 gennaio 2007, effettuano all’Ana-grafe tributaria la comunicazione dei dati dicui al punto 2, secondo le disposizioni del pre-sente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione

2.1. Sono comunicate le seguenti informazioni,relative alla tipologia di rapporti contenuti

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Il provvedimento delle Entrateche attua le norme sull’invio

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nell’allegato 1, attivi nel corsodell’annodi riferi-mento:a)idatiidentificatividelrapporto,compresoilco-diceunivocodelrapporto,riferitoalsoggettoper-sona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità,inclusiprocuratoriedelegati, ea tutti i cointesta-tari del rapporto, nel caso di intestazione a piùsoggetti;b)idatirelativiaisaldidelrapporto,distintiinsal-do iniziale al 1˚gennaio e saldo finale al 31 dicem-bre,dell’annocuièriferita lacomunicazione;c)perirapportiaccesinelcorsodell’annoilsaldoiniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusinelcorsodell’annoilsaldocontabilizzatoantece-denteladatadichiusura;d)idatirelativiagli importitotalidellemovimen-tazionidistinte tradareeavereperogni tipologiadi rapportocome indicatonella tabellaallegato 1,conteggiatisubaseannua.

3. Termine per la comunicazione

3.1.Lacomunicazionedi cui al presenteprovve-dimento viene effettuata annualmente ed è tra-smessa entro il 20 aprile dell’anno successivo aquelloacuisonoriferite le informazioni.3.2.Le informazioni di cui al presente provvedi-mento relative all’anno 2011 vengono trasmesseentro il 31ottobre2013.3.3.Le informazioni di cui al presente provvedi-mento relative all’anno 2012 vengono trasmesseentro il 31marzo2014.

4. Sistema di interscambio flussi dati Sid

4.1. Per l’interscambio di flussi di dati l’agenziadelleEntrateharealizzatounanuovainfrastruttu-ra informatica denominata Sid, Sistema di inter-scambiodati(allegato3).Lanuovainfrastruttura,inlineaconquantoindicatodall’Autoritàgaranteper la protezione dei dati personali con i pareriindicati al punto 9 del presente provvedimento,prevede il colloquio application-to-applicationtrasistemi informativiagendo,quindi, inmodali-tà totalmenteautomatizzata.

5. Modalità di comunicazione

5.1. Gli operatori finanziari indicati nel punto

1.1 comunicano i dati di cui al punto 2.1, utiliz-zando in modalità informatizzata la nuova in-frastruttura Sid, attraverso una piattaforma difile transfer protocol (Ftp) opportunamenteconfigurata.Nel solocasodi trasmissionedi fi-le inferiori a 20 Mb in formato compresso, èpossibile l’utilizzo, sempreinmodalitàautoma-tizzata, del serviziodi Postaelettronicacertifi-cata.5.2.Per quanto riguarda l’interscambio dei da-ti attraverso la piattaforma Ftp della nuova in-frastruttura Sid, gli operatori finanziari posso-no, se dotati di un profilo di adeguata capacitàtecnologica, utilizzare nodi autonomi, anchein formaconsorziata, oppurepossonoavvaler-sidinodidicolloquiocon l’agenziadelleEntra-te già certificati. Sul sito internet dell’agenziadelleEntrateè resodisponibile l’elencodeino-di già attivi.5.3.Ognisingolooperatore finanziario,peruti-lizzare il sistemaSid,devenecessariamenteav-viare la procedura di registrazione secondo lemodalità descritte sul sito internet dell’agen-zia delle Entrate. Per richiedere la registrazio-ne al Sid è necessario che i singoli operatorifinanziari siano preventivamente registrati aiservizi telematici dell’agenzia delle Entrate(Entratel o Fisconline).5.4. IncasodinodiFtputilizzatiper lo scambiodati per conto terzi, questi potranno operareesclusivamentedacanale trasmissivoenonpo-trannoavere alcun ruoloattivonellapredispo-sizionedei file da inviare.5.5. Il servizio di Posta elettronica certificata èprevisto, in alternativa all’utilizzo della piatta-formaFtp,, per lasola trasmissionedei file infe-riori a 20Mb in formato compresso, e rispondeai requisiti fissati dalla normativa di settore eindicati nel provvedimento del direttoredell’agenziadelle Entrate del 22dicembre 2005e successive modifiche e integrazioni. In ognicaso la casella di Posta elettronica certificatadeve rimanere attiva per 60 giorni anche dopola richiesta di chiusura della stessa.5.6.L’alimentazionedelle casellediPosta elet-tronica certificata deve avvenire in modalità

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completamente automatica, senza interventodi operatori.

6. Predisposizione del file da trasmettere

6.1.La predisposizionedel file damettere a di-sposizionedell’agenziadelleEntrate èa caricoesclusivodel soggettoobbligatotitolaredeida-ti da comunicare, senza la possibilità di avva-lersi di intermediari per le attività di assisten-za fiscale e di trasmissionedelle dichiarazioni.6.2.Gli operatori finanziari, sin dalla prima fa-se di raccolta dei dati dai propri sistemi infor-matici, e per ambedue le modalità trasmissivedicuialparagrafoprecedente,devonoutilizza-re meccanismi automatizzati di estrazione, dicomposizione in appositi formati record, dicompressioneedi immediatacrittografia, fina-lizzati a formare e proteggere le informazioni.6.3. Per la composizione del file da trasmette-re gli operatori finanziari utilizzano le specifi-che tecniche e il tracciato recorddi cui all’alle-gato 2 del presente provvedimento.6.4. Il file una volta ben composto, compres-so, crittografato e firmato elettronicamente,viene da ultimo automaticamente inviato at-traverso una delle due modalità indicate alpunto 5. La firma elettronica del file è utilizza-ta per assicurarne l’integrità del contenuto evieneapplicata unavolta terminata la suapre-disposizione.

7. Ricevute ed esiti

7.1. L’agenzia delle Entrate certifica l’avvenutapresentazione delle comunicazioni, a fronte delrisultato positivo dell’elaborazione di controlloformale,medianteuna ricevuta nella quale sonoindicati:a) l’identificativodel fileattribuitodall’utente;b) ilprotocolloattribuitoal file.7.2.L’agenziadelleEntrate,medianteunarice-vutadiscarto, comunica lamancataaccettazio-ne della comunicazione dovuta alla non ade-guatezza alle regole di trasporto o ad anomalienella nomenclatura del file o a irregolarità nel-la struttura dei dati o a incongruenze tra i daticomunicati. In talcaso lecomunicazionisicon-

siderano non presentate e nella ricevuta sonoindicati i seguenti dati:a) l’identificativodel file;b) ilprotocolloattribuitoal file;c) ilmotivodelloscartodellacomunicazione.7.3. Salvo cause di forzamaggiore, la ricevuta dicuialpunto7.1 è resadisponibile, tramite lostes-socanaleadottatoper la trasmissione, entrocin-quegiornilavorativisuccessiviaquellodiproto-collazionedel file.7.4.L’agenziadelleEntrate comunica l’eventua-leincongruenzadeidaticontenutinellacomuni-cazione con quanto risultante nella banca datidell’Archiviodei rapportimedianteun esito cheriporta tutte le incongruenze riscontrate. A se-guito della ricezionedi unesito negativo, l’uten-te è tenuto a valutare le azioni da intraprendereper la correzionedegli errori riscontrati.Nel ca-sol’azionecorrettivarichiedaunanuovatrasmis-sionedel file, l’inviodeveessereeffettuatoentroiduemesi successivi alla ricezionedell’esitone-gativodellacomunicazione.7.5.Lericevuteegliesiti sonopredispostisecon-do lemodalitàprevistenell’allegato2.

8. Trattamento dei dati

8.1.Idatie lenotiziechepervengonoall’Anagra-fe tributaria sono raccolti e ordinati su scala na-zionale al fine della valutazione della capacitàcontributiva,nelrispettodeidirittiedelle libertàfondamentalideicontribuenti.8.2. Idatie lenotizieraccolti, chesonotrasmessinell’osservanza della normativa inmateria di ri-servatezza e protezione dei dati personali, sonoarchiviatiinappositasezionedell’Anagrafetribu-taria già denominata «Archivio dei rapporti fi-nanziari» prevista dall’articolo 7, sesto comma,del decreto del presidente della Repubblica 29settembre1973,n.605.8.3. L’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo11, comma4, del decreto legge6dicembre 2011 n.201, elabora i dati di cui al punto 2.1 conprocedu-re centralizzate, secondo i criteri che verrannoindividuati con successivo provvedimento deldirettoredell’agenziadelleEntrate,perlaforma-zionedi specifiche liste selettive di contribuentiamaggior rischiodievasione.

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8.4.Aisensidell’articolo11, comma4deldecretolegge6dicembre2011,n. 201, convertito, conmo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214così come novellato dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le informazioni comunicate sono altresìutilizzate ai fini della semplificazione degliadempimentideicittadini inmeritoallacompi-lazionedella dichiarazionesostitutivaunicadicui all'articolo 4 del decreto legislativo 31mar-zo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sul-la veridicità dei dati dichiarati nellamedesimadichiarazione.8.5.Idati sonoconservati entro i terminimassi-mi di decadenza previsti inmateria di accerta-mento delle imposte sui redditi, quindi fino al31 dicembre del sesto anno successivo a ogniannocuiè riferibile lacomunicazione; allosca-dere di tale periodo saranno integralmente eautomaticamente cancellati.

9. Consultazione del Garante per la protezione

dei dati personali

9.1.IlGaranteperlaprotezionedeidatipersona-lièstatosentitoall’attodellapredisposizionedelpresente provvedimento così comeprevisto dalarticolo11, comma3,deldecretoleggen.201del6dicembre2011. IlGarantesièespressoconiprov-vedimentidel 17aprile2012, 15novembre2012e31gennaio2013, formulandoperglioperatorifinan-ziari le specifiche raccomandazioni contenutenell’allegato4alpresenteprovvedimento.

10. Allegati

10.1. Gli allegati fanno parte integrante del pre-senteprovvedimento.

Motivazioni

Aisensidell’articolo 3, comma3,deldecreto leg-gedel6dicembre2011n.201,conilpresenteprov-vedimento vengono stabilite le modalità per lacomunicazione integrativa dei dati all’archiviodeirapporti finanziaridapartedeglioperatori fi-nanziari.Le informazionicontenutenellacomu-nicazioneintegrativasonoquellerelativeaisaldidel rapporto finanziario e ai dati aggregati dellemovimentazioniconl’evidenzadel totaledelda-reeavere.Leinformazionididettagliosulconte-

nuto del rapporto finanziario invece continue-ranno a essere acquisite e trattate secondo le at-tualiprocedure.La comunicazione integrativa è prevista con ca-denzaannualeenonsostituisce la comunicazio-ne di cui ai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e29febbraio2008.Inconsiderazionedellaqualitàequantitàdeida-ti da comunicare da parte degli operatori finan-ziari l’agenzia delle Entrate, in linea con quantoindicato dall’Autorità garante per la protezionedeidatipersonali,hapredispostol’usodiunnuo-vocanaleditrasmissionecheprevedel’intercon-nessione application-to-application tra sistemiinformativieadeguatemisuredisicurezza,dina-tura tecnica e organizzativa per la raccolta, tra-smissioneeconservazionedeidati.Inattuazionedell’articolo 11, commi2 e4, del de-creto legge6dicembre2011,n. 201, le informazio-ni relativeai saldieallemovimentazionidei rap-porti di natura finanziaria consentono all’agen-zia delle Entrate, ai fini dei controlli fiscali, disvolgereconmaggioreproficuitàeceleritàleatti-vità istruttorie connesse all’esecuzione delle in-dagini finanziarie.Consuccessivoprovvedimento,emanatoaisen-si dell’articolo 11, comma4, del decreto leggedel6dicembre 2011, n. 201, verrannodefiniti i critericon cui l’agenzia delle Entrate in via esclusivaprovvederàall’elaborazioneconprocedurecen-tralizzate, di specifiche liste selettive di contri-buentiamaggiorrischiodievasione.La base informativa costituita con la nuova co-municazioneconfluiscenell’Archiviogiàdefini-toaisensidell’articolo7,sestocomma,deldecre-to del presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605eattuatocon ilprovvedimentodel 19gennaio 2007 e successive modificazioni e inte-grazioni,costituitosullabasedellemisuredisicu-rezza,dinatura tecnicaeorganizzativa,giàadot-tate previo parere delGarante per la protezionedeidatipersonali.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del direttore dell'agenzia delleEntrate.Decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300 (artico-lo67,comma1;articolo68,comma1).

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Statuto dell'agenzia delle Entrate, pubblicatonella «GazzettaUfficiale» n. 42 del 20 febbraio2001 (articolo 5, comma 1; articolo6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell'agenziadelle Entrate, pubblicato nella «Gazzetta Uffi-ciale»n. 36del 13 febbraio2001(articolo2,com-ma 1).b)Disciplinanormativadi riferimento:Decreto legge 6dicembre 2011 n. 201, convertito,conmodificazioni,dallalegge22dicembre2011n.214(articolo 11, commi2e3);Decreto interministeriale27giugno2000;Decreto del presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600 (articolo 32, primo comma,numero7);DecretodelpresidentedellaRepubblica26otto-bre 1972, n. 633 (articolo 51, secondo comma, nu-mero7);Decreto del presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 605 (articolo 7, sesto e undicesi-mocomma).Provvedimento del direttore dell’agenzia delleEntrate del 22 dicembre 2005, prot. n.2005/188870,approvatodalGaranteperlaprote-zione dei dati personali con provvedimento del21dicembre2005.Provvedimento del direttore dell’agenzia del-le Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n.2007/9647,approvatodalGaranteper laprote-zione dei dati personali con provvedimentodell’11 gennaio 2007.Provvedimento del direttore dell’agenzia delleEntratedel29 febbraio2008,prot.n. 2008/31934.La pubblicazione del presente provvedimentosul sito internet dell’agenzia delle Entrate tieneluogo della pubblicazione nella «Gazzetta Uffi-ciale», ai sensi dell’articolo 1, comma 361, dellalegge24dicembre2007,n. 244.

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Tiporapporto Descrizione Importo 1 Importo 2 Importo 3 Importo 4

Altreinformazioni

1 Conto corrente Saldo contabilealla datadi fine annoprecedente (*)

Saldo contabilealla datadi fine anno (**)

Importo totaledegli accreditieffettuatinell’anno

Importo totaledegli addebitieffettuatinell’anno

Vale zero

2 Conto depositotitoli e/oobbligazioni

Controvaloredei titoli rilevatocontabilmentealla data di fineanno precedente,come da estrattoconto (*)

Controvaloredei titoli rilevatocontabilmentealla data di fineanno, come daestratto conto, (**)

Importo totaledegli acquistidi titoli,fondi ecceteraeffettuatinell'anno,esclusi i rinnovi

Importototale deidisinvestimentieffettuatinell’anno

Vale zero

3 Conto depositoa risparmiolibero/vincolato

Saldo contabilealla datadi fine annoprecedente (*)

Saldo contabilealla datadi fine anno (**)

Importo totaledegli accreditieffettuatinell’anno

Importo totaledegli addebitieffettuatinell’anno

Vale zero

4 Rapportofiduciarioex leggen. 1966/1939

Controvalorerilevatocontabilmentea fine annoprecedente (*)

Controvalorerilevatocontabilmentea fine anno (**)

Importo totaledistintamenteindividuato deiconferimenti(parziali/totali)effettuatinell'anno

Importo totaledistintamenteindividuatodei prelievi(parziali/totali)effettuatinell’anno

Vale zero

5 Gestionecollettivadel risparmio

Ammontaredel contrattodi gestione alladata di fine annoprecedente (*)

Ammontaredel contrattodi gestionealla datadi fine anno (**)

Importototale dellesottoscrizionidi quotenell’anno

Importo totaledei rimborsidi quotenell’anno

Vale zero

6 Gestionepatrimoniale

Valore globaledel patrimonioa data di fine annoprecedente (*)

Valore globaledel patrimonioa data fineanno (**)

Importo totaledegli apportieffettuatinell’anno

Importo totaledei prelievieffettuatinell’anno

Vale zero

7 Certificatidi depositoe buonifruttiferi

Totale degliimporti faccialidei certificati o deibuoni a fine annoprecedente (*)

Totale degliimporti faccialidei certificatio dei buonia fine anno (**)

Importototale delleaccensionieffettuatenell’anno

Importototale delleestinzionieffettuatenell’anno

Numero totaledei certificatio dei buonifruttiferi

8 Portafoglio Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

9 Conto terziindividuale/globale

Saldo contabilealla datadi fine annoprecedente (*)

Saldo contabilealla datadi fine anno (**)

Importo totaledegli accreditieffettuatinell’anno

Importo totaledegli addebitieffettuatinell’anno

Vale zero

10 Dopo incasso Saldo contabilealla datadi fine annoprecedente (*)

Saldo contabilealla datadi fine anno (**)

Importo totaledegli incassieffettuatinell’anno

Vale zero Vale zero

11 Cessioneindisponibile

Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni/1

Allegato al provvedimento delle Entrate 3761 del 25 marzo 2013

(*) O alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell’anno di riferimento; (**) o alla data di chiusura del rapportofinanziario se intervenuta nel corso dell'anno di riferimento

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Tiporapporto Descrizione Importo 1 Importo 2 Importo 3 Importo 4

Altreinformazioni

12 Cassette disicurezza

Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Numero totaledegli accessieffettuatinell’anno

13 Depositi chiusi Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero14 Contratti

derivatiVale zero Vale zero Importo totale

nozionale deicontratti accesinell'anno

Importo totalenozionale deicontratti chiusinell'anno.

Numero totaledei contrattistipulati

15 Carte di credito/ debito

Utilizzodel plafonddi spesaa fine annoprecedente (*)

Utilizzodel plafonddi spesaa fine anno (**)

Per le carteprepagate.Ricaricabili,l’importo totaledelle ricaricheeffettuatenell’anno. Perle prepagatenon ricaricabilil'importo totaledel valoredelle carteacquistatenell’anno

Importo totaledegli acquistieffettuatinell’anno

Vale zero

16 Garanzie Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

17 Crediti Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

18 Finanziamenti Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

19 Fondi pensione Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

20 Pattocompensativo

Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

21 Finanziamentoin pool

Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

22 Partecipazione Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

23 Prodottifinanziariemessi daimprese diassicurazione

Vale zero Vale zero Importototale degliincrementidella polizzaeffettuatinell’anno

Importototale deiriscattidella polizzaeffettuatinell’anno

Vale zero

24 Acquistoe venditadi oro e metallipreziosi

Vale zero Vale zero Importo totaledel valore degliacquistieffettuatinell’anno

Importo totaledel valoredelle venditeeffettuatenell’anno

Numerototale delleoperazionieffettuate

98 Operazioneextraconto

Vale zero Vale zero Ammontaredelleoperazioninell’anno

Vale zero Numerodelleoperazionieffettuate

99 Altro rapporto Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero Vale zero

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Nota: (*) o alla data di apertura del rapporto finanziario se intervenuta nel corso dell’anno di riferimento; (**) o alla data di chiusura delrapporto finanziario se intervenuta nel corso dell’anno di riferimento

Allegato al provvedimento delle Entrate 3761 del 25 marzo 2013

Tabella dei saldi iniziali e finali e delle movimentazioni/2

Pubblichiamo il testo della circolare Abi

del 14 febbraio 2006 sugli accertamenti bancari

Com’ènoto,con la legge30dicembre2004,n. 311 (1)(legge finanziariaper il 2005), sonostate introdottenumerosedisposizioni inmateriadi accertamento,finalizzate al contrasto dell’evasione in materia diimpostesuiredditiedIva.Appositemisuresonosta-teprevisteancheconspecificoriguardoalcompar-todei redditi immobiliari.Unapartesignificativadellenovitàlegislativehari-guardato la disciplina inmateria di indagini banca-rie, relativamente alla quale la scrivente ha inviatoapposite comunicazioni agli Associati (2) con ri-guardo alle principali problematiche, nonché ainuoviadempimentiprevisti.È, parimenti noto, che in seguito all’introduzionedelle nuove norme, l’Associazione ha svolto un’in-tensa attività di rappresentanza degli interessi disettore presso la competente Direzione Centraleper l’Accertamentodell’agenziadelleEntrate,non-chépressolealtresedi istituzionali,al finedidefini-re le numerose problematiche di tipo interpretati-voedapplicativoemerse inseguitoall’emanazionedellenuovedisposizioni.1. Gliinterventisvoltiedisuccessiviprovvedimen-ti normativi emanati inmateria, da un lato, nonchélapiùrecenteemanazionedelleprevistedisposizio-ni di attuazione, dall’altro, hanno permesso di per-venireallaconcretaapplicazionedellanuovadisci-plina sui poteri di accesso alle informazioni banca-rie e finanziarie da parte degli uffici dell’Ammini-strazione finanziaria. In particolare, vannoeviden-ziati i seguenti provvedimenti il Dl 30 settembre2005,n.203,convertito,conmodificazioni,dallaleg-ge 2 dicembre 2005 (3), n. 248 – recante «Misure dicontrastoall’evasionefiscaleedisposizioniurgentiin materia tributaria e finanziaria» – mediante ilquale la suddetta disciplina è stata ulteriormentemodificata;2. il Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del

22dicembre2005(4),recante«Disposizioniattuati-vedell’articolo32,terzocomma,deldecretodelpre-sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,edell’articolo51,quartocomma,deldecretodelpre-sidentedellaRepubblica26ottobre1972,n.633,rela-tive alle modalità di trasmissione telematica dellerichieste e delle risposte, nonché di dati, notizie edocumenti inessecontenuti».Attesa la rilevanza delle modifiche apportate allamateria, appare utile procedere ad una trattazioneorganica della nuova disciplina, al fine di fornireagliAssociatiunostrumentodivalutazionedeirela-tiviprofili applicativiedegli adempimentidovuti.

IL REGIME NORMATIVO PREVIGENTE

In via generale, gli uffici finanziari e la Guardia difinanza,nell’eserciziodell’attivitàdiaccertamento,possono richiedere notizie e documentazione fi-scalmente rilevanti sia al contribuente sottopostoad accertamento, sia a soggetti terzi – ivi compreselebanche–checonilmedesimocontribuenteabbia-nointrattenuto,ovverointrattengano,rapportieco-nomici.Ladisciplinache, inparticolare,regolal’accessodeicontibancari ècontenutanegli articoli 32, comma1,n. 7, delDpr 29settembre 1973, n. 600e51, comma2,n. 7, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633; in base a talenormativa, nonché alle istruzioni fornite dal mini-sterodelleFinanzeconlacircolaren. 116del10mag-gio1996(5),gliufficifinanziaripotevanorichiedereallebancheedallePoste:1. copia dei conti intrattenuti dal contribuente no-minativamente individuato, con la specificazionedeirapporti inerentieconnessi,compreselegaran-zieprestatedaterzi,eperilqualefossestatarilascia-ta l’appositaautorizzazioneall’indaginebancaria;2. ulteriori dati, notizie e documentazione relati-viai contideiquali sia stataacquisitacopia secon-do le modalità indicate al punto sub 1) potevanoessere richiesti mediante utilizzo dell’appositoquestionario (6).

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La mappa delle indicazioni dell’Abisulleregolepergliaccertamentibancari

Lerisposteallerichiestedicuiaiprecedentinumeri1 e 2 dovevano essere fornite entro il termine asse-gnatodagli uffici, chenonpotevaessere inferiore a60 giorni, salvo richiesta di proroga di ulteriori 30giorni.Incasodiesitopositivodellarichiesta,laban-caera tenutaadare immediata comunicazionedel-larichiestaalcontribuente interessato.Èutilerammentarechel’oggettodell’indagineban-cariaeralimitato,comeespressamenteconfermatodallo stesso ministero delle Finanze, ai rapporti diconto, dovendosi intendere il termine di conto nelsenso di «contomovimentabile fondato su un rap-portocontrattualetrabancaeclientela».Intaleam-bito potevano, pertanto, essere censiti anche i rap-porti di credito e finanziamento regolati in contocorrente, nonché tutti i rapporti regolati medianteun sottostante rapportodi conto (adesempio, con-to titoli). Restavano, quindi, escluse le operazionibancarieeseguitepercassaallosportellosenzainte-ressamento di un conto bancario, nonché tutte ledocumentazionirelativeadoperazioninoncollega-tearapportidiconto.Lasuespostadisciplinanonhamancatodisollevaredubbi circa la puntale applicazione della normati-va,facendoemergereanchealcunicontrastitraide-stinatari delle richieste di informazioni e gli stessiufficifinanziari. Ilmotivodelcontendereeraessen-zialmenterappresentatodallapretesadegliufficifi-nanziaridi accederealle informazioni riservatean-che sulla base di normative diverse dai richiamatiarticoli 32, comma 1, n. 7, delDpr 29 settembre 1973,n. 600e 51, comma2, n. 7, delDpr 26ottobre 1972, n.633(come,adesempio,afrontedirichiestepercate-gorie non nominative, per tipologie di rapporti in-trattenuti,eccetera).Inoltre, poiché la letterale formulazione di tale ap-positanormativafacevariferimentoesclusivamen-te alle banche ed alle Poste, era emersa anche unaproblematica di tipo interpretativo con riguardoagli altri intermediari finanziari, quali, ad esempio,Sim,Sgr, eccetera.Tant’è che, inmerito adunadia-tribasortaconunasocietàfiduciaria, lastessaagen-zia delle Entrate aveva ravvisato la necessità di ri-chiedereilpareredelconsigliodiStato, ilqualerile-vava l’esistenza di un vuoto normativo ed auspica-va un intervento risolutore da parte del legislatore(siveda ilpareren. 2345del 1º luglio2003).

Lanecessitàdidisciplinareorganicamente lamate-ria, nonché la correlativa esigenza, per l’Ammini-strazione finanziaria, di disporre di un adeguatostrumentodi indagine,soprattuttoinconsiderazio-ne dellamancata attuazione dell’Anagrafe dei rap-porti di conto e deposito, di cui al Dm n. 269 del2000 (7), hanno contribuito a creare le premesseper l’avviodiunariformasullamateria.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE30 DICEMBRE 2004, N. 311

Conlaleggefinanziaria2005èstataoperataunapro-fonda rivisitazionedella disciplina inmateriadi in-dagini bancarie. In particolare, va segnalata la nor-madi cui all’articolo 1, comma402, della leggen. 311del 2004, inbaseallaquale:7 viene modificato l’articolo 32, comma 1, n. 7, delDpr29settembre1973,n.600, lacuiattualeformula-zione prevede che gli uffici finanziari e la Guardiadifinanzapossono«richiedere,previaautorizzazio-ne del direttore centrale dell’accertamentodell’agenzia delle Entrate o del direttore regionaledella stessa, ovvero,per ilCorpodellaguardiadi fi-nanza, del comandante regionale, alle banche, allasocietàPoste italiane Spa, per le attività finanziarieecreditizie, agli intermediari finanziari, alle impre-se di investimento, agli organismi di investimentocollettivodel risparmio, alle società di gestionedelrisparmio ed alle società fiduciarie, dati, notizie edocumenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenu-to od operazione effettuata, ivi compresi i serviziprestati, con i loroclienti,nonchéallegaranziepre-statedaterzi.Allesocietà fiduciariedicuialla legge23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nellasezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 delTesto unico delle disposizioni in materia di inter-mediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’al-tro, specificando iperiodi temporali di interesse,dicomunicare le generalità dei soggetti per conto deiquali essehannodetenutooamministratoogestitobeni,strumentifinanziariepartecipazioniinimpre-se, inequivocamente individuati.»;7vienemodificato il successivocomma2del citatoarticolo32,inbasealqualeèstabilitocheperl’adem-pimento relativo alle richieste di dati bancari deveessereprevistounterminechenonpuòessereinfe-

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riore a 30 giorni, prorogabile per un periodo di 20giorni;7 viene, inoltre, inserito un nuovo comma 3 al giàcitatoarticolo 32, il quale disponeche«Le richiestedicuialprimocomma,numero7,nonchélerelativerisposte,anchesenegative,devonoessereeffettua-te esclusivamente in via telematica.Conprovvedi-mentodel direttoredell’agenzia delleEntrate sonostabiliteledisposizioniattuativeelemodalitàditra-smissionedelle richieste,dellerisposte,nonchédeidati edellenotizie riguardanti i rapporti e leopera-zioni indicatinelcitatonumero7».

L’articolo 1, comma 403, della citata legge n. 311del2004,riproducelesuespostemodificheedinno-vazioniagli effettidell’Iva.

NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI CODICE FISCALE

Va,altresì,segnalatalamodificaprevistadall’artico-lo 1, comma332, della leggen. 311del 2004, chesosti-tuisce l’articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre1973, n. 605, in base al quale «Le banche, la societàPosteItalianeSpa,gli intermediari finanziari, le im-presedi investimento, gli organismidi investimen-tocollettivodelrisparmio, lesocietàdigestionedelrisparmio,nonchéogni altrooperatore finanziario,fatto salvo quanto disposto dal secondo commadell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono te-nutiarilevareeatenereinevidenzaidati identifica-tivi, compreso il codice fiscale,diogni soggettocheintrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettuiqualsiasioperazionedinatura finanziaria».

LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INDAGINIBANCARIE E FINANZIARIE

Sulla base di un primo raffronto tra la previgentedisciplinaeleinnovazioniapportatedallacitataleg-gen. 311del 2004,èpossibile rilevareche:7 sotto il profilo soggettivo, l’applicabilità dellasuespostaproceduravieneestesaagli intermedia-ri finanziari, alle imprese di investimento, agli or-ganismi di investimento collettivo del risparmio,alle societàdi gestionedel risparmio ealle societàfiduciarie;7 sotto il profilo oggettivo, la richiesta è riferita aidati,notizieedocumentirelativiaqualsiasirappor-tointrattenutoodoperazioneeffettuata, ivicompre-si i serviziprestati, con i loroclienti;

7 il termineminimoentroilqualedeveessereforni-tarispostaallerichiestevieneridottoda60a30gior-ni, fermo restando la possibilità di proroga di ulte-riori 20 giorni, in luogo dei 30 giorni precedente-menteprevisti;7 le richiestee lerelativerispostedevonoessere in-viatepervia telematica;7 l’obbligo di identificare la clientela ed acquisirneil codice fiscale, in precedenza previsto soltantoper i rapporti di conto e deposito, viene esteso aqualsiasi operazione di natura finanziaria effettua-ta, a prescindere dalla sottostante esistenza di unrapportodi conto (c.d. operazioni fuori contoopercassa).

A) L’ambito di applicazione temporale della normativa

Lanuovanormativa, la cuientrata invigoreerasta-tastabilitaal1ºgennaio2005,adeccezionedelcolle-gamento telematico, ha comportato l’emergere dinumerose problematiche, che l’Associazione, conl’ausiliodell’appositogruppodilavoro«sugliaccer-tamentidapartedegli uffici finanziari», haprovve-duto a rappresentare alla competente DirezioneCentrale per l’Accertamentodell’agenzia delle En-trate, laquale,dapartesua,ha invitatolascriventeaprestare la sua collaborazione, al fine di pervenire,il prima possibile, alla concreta applicazione dellanormativa indiscorso.Va, infatti, considerato che sia le banche, sia gli in-termediari finanziari che per la prima volta si sonotrovatinellacondizionediesserericompresinelno-verodeisoggettidestinataridellerichiesteinogget-to,debbonoora fronteggiare:7 i più ristretti termini entro i quali dare riscontroallerichiestedegliuffici finanziari;7 l’ambitodellenuove richieste, che apparedecisa-mente più ampio rispetto al precedente (in quantoestensibileancheallec.d.operazionieffettuate"fuo-riconto");7 l’unificazione delle due fasi attraverso le quali lerichieste di dati ed informazioni potevano essereformulate.Siricorda,infatti,che, inprecedenza,eraprevistaunaprima fase, esclusivamente finalizzataallarichiestadellacopiadeiconti,eunasecondafa-se, con la quale procedere alla richiesta di ulterioridati, notizie e documentazione relativamente aicontideiquali fosserogiàacquisite lecopie.

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Inoltre,conl’immediataentratainvigoredellanuo-valegge,nonèstatoinalcunmodotenutocontodel-laevidentenecessitàdiapprontamentoe/oadegua-mento,dapartedeisoggettiobbligati,dellenecessa-rie proceduredautilizzare per la rilevazione ed ar-chiviazionedegliulterioridatichepotevanoessererichiestidall’iniziodel 2005.Unaulterioreproblematicadicarattere interpreta-tivo è emersa in seguito all’interpretazione fornitadall’agenziadelleEntrate inmerito all’applicabilitàdellanuovadisciplinaai periodid’impostaanterio-ri all’anno 2005. Infatti,muovendodal presuppostochelenuovedisposizionihannonaturameramenteprocedurale, l’Agenzia ha, dapprima, sostenuto (8)che queste debbono ritenersi applicabili anche aiperiodid’impostaprecedentilaloroentratainvigo-re. Successivamente (9), tale interpretazione è sta-taparzialmentericonsiderata,sullabasediuncrite-rio maggiormente orientato al principio della "ra-gionevolezza della norma" e, dunque, più in lineaconl’effettivoambitoapplicativodellenuovedispo-sizioni,nelsensodiritenerecorrettochel’immedia-taapplicabilitàdellenuovenormeperilpassatotro-viriconoscimentolimitatamenteagliaspettiproce-durali.Inaltritermini, lapaventataretroattivitàdel-lenuovedisposizionideveconsiderarsiesclusaperquantoconcerneiprofilididirittosostanzialereca-ti dalle disposizioni inoggetto.Unaconferma in talsenso,delresto,èrinvenibilenelleistruzioniimpar-titedall’agenziadelleEntrate(10),nellequalièstatoaffermato che le nuove disposizioni «in quantoaventi ad oggetto poteri istruttori, hanno naturaprocedimentale.Datalenaturaderivache,glieffet-ti da esse prodotte, si riflettono a carico del contri-buenteanchepergli annipregressi,…».Alfinediovviarealperduraredell’incertezzainme-rito alla suesposta problematica, dovuta anche alfatto che l’Amministrazione finanziaria non si eraancora pronunciata circa gli adempimenti dellebanche e degli altri intermediari finanziari, che so-nosoggetti terzi rispettoalcontribuente, l’Associa-zioneharitenutoopportunoassumereunaposizio-neufficiale(11),precisandochelerichiestedegliuf-fici finanziari, formulate inbaseainuoviepiùampipoteridiindagine,relativeaiperiodid’impostaante-riori l’anno2005, dovevanoessere sostanzialmenteriscontratesullabasedellaprevigentenormativa.

Ciò inquanto lebanche, di fatto, erano impossibili-tate a recuperare gli ulteriori dati richiesti, dalmo-mento che non era stata eseguita l’archiviazioneelettronica di tali dati, stante la mancanza di unespressoobbligo in tal senso.Né poteva essere ipotizzabile in via ordinaria il re-cupero della documentazione cartacea medianteuna sistematica ricerca negli archivi delle banche(c.d.aperturadellebustedicassa),comeinizialmen-te ipotizzatodataluno.L’orientamento espresso dall’Associazione su taleproblematica,nonchésualtrequestioniprocedura-li, quali, ad esempio, i tempi da assegnare per le ri-spostealle richiestedi dati, è stato condiviso anchedal Comando Generale della Guardia di finanzaconlacircolaren. 128000del21 aprile2005.

B) Il coordinamento della normativa in materiadi codice fiscale con la nuova disciplina in materiadi indagini bancarie

Un’ulterioreproblematicaèstatarappresentatadal-lapropedeuticità,omeno,deinuoviobblighi inma-teriadicodicefiscalerispettoallealtredisposizioniemanate nel contesto di un più ampio quadro nor-mativo, finalizzato all’esecuzione di accertamentivoltiall’acquisizionedidatiuniformi.Sottotalepro-filo, infatti, ladisposizioneche imponea tutti gli in-termediarifinanziaril’identificazioneel’acquisizio-nedelcodicefiscaledelsoggettocheeffettuiqualsi-asi operazione di natura finanziaria, appariva fun-zionalmentecollegataallanovellatanormativapre-vista dagli articoli 32, comma 1, n. 7, del Dpr 29 set-tembre 1973, n. 600 e 51, comma 2, n. 7, del Dpr 26ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina cheregola l’accesso alle informazioni bancarie e finan-ziariedapartedegliuffici finanziari.Comegiàevidenziato,inbaseallenuovedisposizio-ni, le richieste formulate dagli uffici non sono piùlimitateall’ambitodeisolidati inerentieconnessialrapportodicontoodeposito,mapossonoessereri-feritea tutti i rapporti intrattenuti,nonchéalleope-razioni eseguite direttamente allo sportello senzainteressamento di un conto corrente (c.d. "opera-zionipercassaofuoriconto").Conseguentemente, poiché entrambe le suespostemodifichenormative, introdotte con la citata leggen. 311 del 2004, sono caratterizzate dalla comune fi-

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nalitàdiampliare l’ambitooggettivodeidatibanca-ri e finanziari accessibili daparte dell’Amministra-zionefinanziaria,nediscendevache ilnuovoobbli-goprevisto inmateriadicodice fiscaledovevacon-siderarsistrumentalesoprattuttoaifinidellasegna-lazionedelle operazioni "fuori conto", dalmomen-tochelarilevazionedeglialtrirapportiedoperazio-ni finanziarieregolati attraverso ilcontocorrenteodepositovenivaassorbitadallaprincipaleevidenzadi taleultimorapporto.Intalsenso,l’Associazionehasvoltounappositoin-terventoalfinedievitareladuplicazionediadempi-mentiperilsistemadeglioperatori finanziari.Èsta-to, infatti, chiesto di considerare la disposizione dicui al citato articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605 del1973, così come riformulata dalla legge finanziariaperil2005,preordinataallenuovemodalitàdiacqui-sizione,dapartedegliuffici finanziari, di tutte le in-formazioni relative ai rapporti intrattenuti ed alleoperazionieffettuateda soggettinominativamenteindividuati.

C) Le problematiche applicative della nuova disciplinain materia di codice fiscale

Secondoquantogià evidenziato, la legge 30dicem-bre 2004, n. 311, è entrata in vigore il 1º gennaio del2005.Conseguentemente,ancheperquantoconcer-ne i nuovi obblighi in materia di codice fiscale eraemersa l’analoga problematica in ordine ai tempinecessari per l’adeguamento, da parte degli opera-torifinanziari,allenuovedisposizioni.Un’ulteriorequestioneèstata rappresentatadalladelimitazionedell’effettivoambitodiapplicazionedellanormare-lativamente ai dati oggetto di rilevazione, stantel’ampiezzadella locuzione"qualsiasioperazionefi-nanziaria".A tale proposito, è statoproposto il differimentodiun anno dei nuovi obblighi, rinviando al Provvedi-mentodi approvazione della procedura telematical’elencazionedelleoperazionidarilevare.In particolare, è stato evidenziato all’agenzia delleEntrateche l’operativitàbancariae finanziariaèca-ratterizzatadaunainnumerevoleseriedioperazio-ni, molte delle quali prive di effettiva utilità perl’Amministrazione finanziaria, sulla base dei se-guentiprincipi:7 sia perché già in possesso del fisco (ad esempio,

rendicontazione incassodelle imposte, trasmissio-nedei dati relativi ai bonifici per le ristrutturazioniedilizie, alpagamentodegli interessi suimutui fon-diari);7 sia perché più facilmente acquisibili presso altrisoggetti(utenze,pensioni,pagamentopremiassicu-rativi, eccetera).

LE RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Le diverse problematiche sopra richiamate sonostatedebitamente rappresentate dall’Associazionepresso le sedi competenti. Particolare rilievo pre-sentano alcune disposizioni normative di recenteintrodotte dal citato Dl 30 settembre 2005, n. 203,convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicem-bre2005,n. 248mediante lequali:1. viene integrato il testo dell’articolo 7, comma 6,del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, in base al qualerisulta espressamente stabilita l’obbligatorietà diacquisireancheidatiidentificativiedilcodicefisca-le del soggetto che materialmente esegue l’opera-zionepercontooanomedi terzi (si vedaarticolo 2,comma14, letterac,n. 1);2.vienericonosciutalapropedeuticitàdellasuddet-tanormainordineallanuovadisciplinasulleindagi-nibancarie, essendosi stabilitoche lerilevazioni edevidenziazioni inmateriadicodicefiscalesonouti-lizzate ai fini delle richieste e delle risposte in viatelematica di cui all’articolo 32, comma 1, n. 7, delDpr29settembre 1973,n.600,e51, comma2,n.7,delDpr 26 ottobre 1972, n. 633 (si veda articolo 2, com-ma14, letterac-bis,n. 2);3. viene previsto che non sussiste alcun obbligo ditrasmissione periodica all’Amministrazione finan-ziariadeidatiidentificatividellaclientelaedelcodi-ce fiscale, come, invece, stabilito per le altre rileva-zioni di cui allamedesimanorma sul codice fiscale(sivedaarticolo2, comma14, letterac-bis,n. 1);4. viene disposto un sostanziale differimento delnuovoobbligodapartedeglioperatori finanziari, inquanto gli effetti della norma vengono posticipatidal1ºgennaio2005al1ºgennaio2006(sivedaartico-lo2, comma14-bis).Inbuonasostanza, con lesuespostenorme,gliope-ratorifinanziaridovrannoapprontareun’unicapro-cedura, finalizzata esclusivamente all’assolvimen-to dei correlativi obblighi di segnalazione previstidallanormativa inmateriadi indaginibancarie.

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Ataleultimoriguardo,vienesancito(sivedaartico-lo 2, comma 14-ter), con riferimento a tutti i periodianteriori al 1º gennaio 2006, che l’ambito oggettivodelle richiestediaccessoaidatibancari e finanziarirelativealleoperazioninonannotateneiconti,effet-tuate fino al 31 dicembre 2005, è limitato alle opera-zioni delle quali è stata tenutamemoria in adempi-mento della normativa antiriciclaggio, ovvero aquelle operazioni per le quali le banche erano giàtenute all’obbligo di rilevazione ed evidenza ante-riormente al 1º gennaio 2005, termine questo oraprorogatodiunulterioreanno.Vengono, in talmo-do, risolte anche le controversie di carattere inter-pretativo emerse con riguardo alla retroattività, omeno, dellanuovadisciplinadi accesso ai dati ban-cari. Lanuovadisposizione, pertanto, evita al siste-ma, con riguardo alle richieste formulate per tutti iperiodianteriorial1ºgennaio2006,laricercadidatiulterioriediversidaquelli deiquali eragiàprevistaed era stata effettuata l’archiviazione con appositemodalità, sulla base di normative già in vigore perdettiperiodi.

IL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONEDELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICADELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONIE DELLE RELATIVE RISPOSTE

Secondoquanto già precedentemente comunicato(12), con l’approvazione del Provvedimentodell’agenziadelleEntratedel22dicembre2005–re-cante«Disposizioni attuativedell’articolo 32, terzocomma, del decreto del presidente dellaRepubbli-ca29settembre1973,n.600,edell’articolo51,quartocomma, del decreto del presidente dellaRepubbli-ca 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità ditrasmissionetelematicadellerichiesteedellerispo-ste,nonchédeidati,notizieedocumentiinessecon-tenuti – è stato previsto che lo scambio delle infor-mazioni traglioperatori finanziari egliuffici finan-ziaridovràavvenire, adecorreredal 1ºmarzo2006,esclusivamente invia telematica».A partire dal 1º marzo 2006 le richieste dovrannoessereinviatealresponsabiledellastrutturaaccen-trata, dovendosi intendere con tale espressione lasededellacapogruppooppurelastrutturaapposita-mentedelegata,ovvero,comeinpassato,al respon-sabiledella sedeedell’ufficiodestinatario.

Nonostante l’apparente identità di tale disposizio-ne,unavoltacheentrerà invigorel’obbligodieffet-tuarelerichiesteelerelativerisposteinviatelemati-ca, lo scambiodi informazioni intercorreràesclusi-vamente con la struttura dell’operatore bancariopresso cui verrà attivato il collegamento, di guisache verranno necessariamentemeno sia le proble-matiche derivanti dalla notifica della richiesta alledipendenze,siaquellederivantidallenotificheese-guitedirettamentedaimilitaridelcorpodellaGuar-dia di finanza, anche in modo irrituale, quali, adesempio, quelle eseguite mediante consegna o in-viodelsoloradiomessaggio.L’articolo6delcitatoProvvedimentoprevedel’ob-bligoacaricodegli intermediari finanziaridiacqui-sireunacaselladipostaelettronicacertificata(Pec)e di comunicare all’agenzia delle Entrate, entro ladatadel 28 febbraio2006, ilproprio indirizzodipo-sta elettronica certificata. Per la comunicazione èstato reso disponibile, sul sito internet dell’Agen-zia,unappositosoftware.

1. Oggetto della richiesta

È stato già evidenziato che l’ambito delle nuove ri-chieste appare decisamente più ampio rispetto alpassato, inquantoestensibileanchealleoperazionieffettuate"fuoriconto".È stato, altresì, precisato cheulteriore innovazionedi rilievo è rappresentata anche dalle modalità dirichiestadeidati,essendostatoabolitoildoppiogra-do inbasealquale le richiestedovevanoessere for-mulate, e cioè esclusivamente la copia dei conti inprima fase e soltanto inun secondomomentoulte-rioridati,notizieedocumentazionerelativiaicontidei quali fosse stata acquisita copia, da formularsimediante l’appositomodellodiquestionario. In re-altà, il nuovo contesto, pur essendo caratterizzatoda un più ampio potere di accertamento, nonchédell’abrogazioneimplicitadelquestionario,nonat-tribuisce agli uffici la possibilità di formulare unarichiestaillimitata,dalmomentochel’azioneaccer-tatrice deve essere comunque improntata ad unprincipiodimassimarazionalità.Conseguentemen-te, in una prima fase, l’ufficio può richiedere allabancalacopiadeiconti intrattenutidalcontribuen-te,conlaspecificazionedeirapporti inerentiocon-nessi, comprese le garanzie prestate da terzi, non-

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ché ildettagliodelleoperazioni effettuate "percas-sa" allo sportello, senza interessamento del conto.Inunaseconda fase, acquisitadettadocumentazio-ne, l’ufficio può, se lo ritieneopportuno, richiedereulterioridati,notizieedocumenti,relativialleinfor-mazioniricevute.Va, altresì, sottolineato che la richiesta deve esseresempre relativa ad undeterminato nominativoperilquale sia statarilasciata l’appositaautorizzazionead eseguire l’indagine bancaria. La circostanza cheil tracciato preveda la possibilità di eseguire il tipodi richiesta per soggetto o per operazione trova lasua ratio esclusivamente in ordine alla speciale di-sposizione,contenutaneirichiamatinn.7degliarti-coli 32e51, inbaseallaquale«Allesocietà fiduciariedicuialla legge23novembre 1939,n. 1966,eaquelleiscrittenellasezionespecialedell’albodicuiall’arti-colo 20 del Testo unico delle disposizioni inmate-ria di intermediazione finanziaria, di cui al Dlgs 24febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro,specificando i periodi temporali di interesse, di co-municare le generalità dei soggetti per conto deiquali essehannodetenutooamministratoogestitobeni,strumentifinanziariepartecipazioniinimpre-se, inequivocamente individuati».Sottotaleprofilo,pertanto,deveconsiderarsitutto-ra applicabile quanto precisato nella circolare delministero delle Finanze n. 116/E del 1996, e cioè, gliuffici, qualora siano venuti a conoscenza di un nu-merodi contocorrentebancario (adesempio, sullabase di assegni o altri documenti reperiti nel corsodi accessi e di ispezioni effettuati presso il contri-buenteopressoterzi),nonhannoilpoteredirichie-dere alla banca trattaria le generalità del propriocliente, in quanto la banca, comegià detto, è tenutaaforniresoltantolacopiadeicontierelativespecifi-cazioniriferiteacontribuentinominativamentein-dicati.Nellafattispecie, l’unicapossibilitàpergliuf-fici di acquisire le generalità dell’emittente dell’as-segnoèquelladirichiederledirettamentealcontri-buenteinteressato,avvalendosideipoteriloroattri-buitidall’articolo32,punto2,delDprn.600del1973.

2. Informativa al contribuente

L’operatorefinanziario,unavoltaricevuta lanotifi-ca della richiesta, deve darne notizia immediata alcontribuente interessato. A differenza di quanto

previstoperlerichiesteformulatedallaMagistratu-ra,per lequali lebanchehannounvincolodi segre-tezza, nel casodelle richieste formulate dagli ufficifinanziari odallaGuardiadi finanza, cheoperino aisensi della normativa sopra richiamata nella espli-cazionediunpotereamministrativodiaccertamen-to,l’obbligodellabancaèproprioquellodiinforma-re il contribuente per il quale gli uffici accertatoriabbianorichiestolacopiadeiconti,conlaspecifica-zionedei rapporti inerenti o connessi, comprese legaranzie prestate da terzi, nonché il dettaglio delleoperazionieffettuate"percassa"allosportello.L’obbligodiinformazioneriguardaesclusivamenteilcontribuenteinteressato,valeadireilcontribuen-te sottoposto ad accertamento, al nominativo delqualel’ufficiofinanziariohariferitolarichiestaindi-rizzataalla banca.Nederivachenon sussiste alcunobbligo di informare della richiesta ricevuta né isoggetti con i quali non vengano intrattenuti rap-porti (e, cioè, in caso di esito negativo della rispo-sta),néqualsiasialtroterzosoggettolecuigenerali-tà possano emergere dai dati, notizie o documentida fornireagliuffici.Ilprincipio, vale siarelativamenteal soggettocoin-testatario del rapporto e/o dell’operazione esegui-ta dal contribuente assoggettato ad accertamento,sia relativamente al soggetto intestatario del rap-portonelladisponibilitàdelcontribuentestesso.Lamancanzadiunobbligodi informazionenonesclu-de, tuttavia, la facoltàdi informare i soggetti inque-stione.Nulla precisando la norma in proposito, deve rite-nersi che l’informazione al contribuente interessa-topossaessererealizzatainqualsiasiformacheper-mettadiconservareunaprovadell’avvenutoadem-pimento (normalmentemediante una nota recapi-tataalcontribuente,conacquisizionediunaricevu-ta). L’informazione deve essere immediata e, quin-di,purnondovendosi rispettareunterminestabili-to,vaeseguitanelpiùbreve tempopossibile.Ladocumentazionetrasmessaall’ufficioaccertato-renonècopertadasegretoneiconfrontidelcontri-buente, il qualehapertanto liberoaccesso,presso ilsoggetto fornitore dei dati, ad ogni informazioneconcernente sia le richieste notificate dagli uffici,sia i relativi adempimentiposti inessere.

3. Operazioni finanziarie oggetto della richiesta

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L’allegato1alProvvedimento,chedetta lemodalitàdi trasmissione telematica delle richieste di infor-mazioneedellerelativerisposte,elencaleoperazio-ni per le quali è disposto l’obbligo di rilevazione edevidenza.Lagranpartedelleoperazionisonoclassi-ficate sulla base della codifica Corporate BankingInterbancario (Cbi), mentre le restanti operazionirecanolacodificaUfficio ItalianoCambi(Uic).Sono escluse espressamente dall’obbligo di rileva-zione le seguenti operazioni effettuate "extra con-to"relativea:–pagamentodiutenze;– impostee tasse;–contributiassicurativieprevidenziali.Sono, inoltre, esclusi, in quanto volutamente nonelencatenella tabella,dicuialcitatoallegato1, il pa-gamento ed il collocamento di prodotti assicurati-vi, nonché le operazioni effettuate tra intermediarifinanziari (banca-banca/ fondipropri).In relazione a specifiche richiestedi chiarimenti, siprecisachesonoricompresenelnoverodelleuten-ze i servizi di somministrazione dell’energia,dell’acqua, dei servizi di telecomunicazione, ivi in-cluso il canoneRai. Sono,poi, da intendersi per im-postee tasse tutti i pagamenti eseguiti a tale titoloafavore dell’Amministrazione finanziaria, con le re-lativesanzionie interessi, nonché i tributi regionalie locali (Ici,Tarsu,eccetera),con lerelativesanzio-nieinteressi,nonché,letassescolasticheeduniver-sitarie (escluso l’importocorrispostoa titolodi ret-ta), le tasseautomobilistiche.Aseguitodiulterioririchiestedichiarimentiperve-nutedagliAssociati, anche inseguitoallapubblica-zionedelsuindicatoProvvedimento,sonostateim-partiteulteriori istruzioni dall’Agenziadelle entra-te,conlanotan.2006/12051del30gennaio2006,chehannoconfermato,inbuonasostanza, l’impostazio-neadottatadall’Associazione. Inparticolare, con lerichiamate istruzioni, sono stati trattati i seguentitemi:

A) Rapporti con gli enti di Tesoreria

Nell’ambito dello svolgimento del servizio di teso-reriaperglientipubblici,qualiStato,Comuni,scuo-le, Asl, Università, eccetera, vengono eseguite nu-meroseoperazionidiversamentodapartedeicitta-diniperilpagamentodirettescolastiche,onericon-

cessori, ticket sanitari, canoni cimiteriali, penalitàperviolazionialCodicedellastrada.Vengonopari-menti disposti, da parte degli enti, pagamenti a va-riotitoloquali,adesempiuo,sussidicomunali, forni-turedi servizi edimateriali, stipendi,eccetera.Lamolteplicità delle suindicate operazioni, spessoperimportidimodestaentità,nonpuòfondatamen-tepresentare interesseper lo svolgimentodelle in-dagini bancarie. Conseguentemente, l’agenzia del-le Entrate ha escluso dall’obbligo di rilevazione edevidenzaprevistodall’articolo 7, comma6, delDprn. 605 del 1973, tutte le operazioni di pagamento eincassoeffettuatenell’ambitodelservizioditesore-ria svolto per conto dello Stato, degli enti pubbliciterritoriali o di enti pubblici non economici. A talfine, può farsi riferimento all’elenco delle ammini-strazioni pubbliche inserite nel conto economicoconsolidatoindividuateaisensidell’articolo1,com-ma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - legge fi-nanziaria 2005 - fonte Istat - Pubblicato sulla «Gaz-zetta Ufficiale» n. 175 del 29 luglio 2005, ancorchétale elenco non possa considerarsi pienamenteesaustivoai finidiquantoprecede.

B)Operazionieffettuatedapartedisoggettinon residenti

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 7,comma6, sopracitato, prevede,mediante espressorinvioalprecedentearticolo6,comma2,chel’obbli-godi indicazionedelCodicefiscaledeisoggettinonresidenti, ai quali non risulti già attribuito, si inten-de adempiuto con la sola indicazione dei dati ana-grafici di cui all’articolo 4, del citato Dpr n. 605 del1973, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogodel quale va indicato il domicilio o sede legaleall’estero.

C) Rapporti cointestati

Per quanto concerne l’ambito dei rapporti cointe-stati, sianoessicointestati trapersonefisiche,sianoessi intestati a persone non fisiche con l’indicazio-ne dei soggetti formalmente delegati a operare, sipone il problemadidoverpreventivamente indivi-duare l’esecutore dell’operazione. Tale adempi-mento risulta in via pratica alquanto difficoltosoperleoperazionieseguitepercorrispondenzaovve-ro mediante apparecchiature automatiche, oltreche superfluo per le operazioni eseguite medianteinteressamento di un rapporto continuativo. Al ri-

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guardo,l’agenziadelleEntratehaprecisato«inqua-li casi vanno rilevati i dati anagrafici, compreso ilCodice fiscale» della persona fisica che material-menteesegueleoperazioni,perlacuiindividuazio-ne si rinvia a quanto espressamente riportato nellacitata nota del 30 gennaio 2006, n. 2006/12051. So-stanzialmente, in tali ipotesi, le operazioni relativeai suddetti rapporti vanno ricondotte alla titolaritàdel rapporto, analogamenteaquantoprevistodallanormativa antiriciclaggio. In tal modo, sono stateevitate onerose modifiche alle attuali procedure,ferma restando, comunque, la possibilità per il fi-sco, qualora se ne ravvisi la necessità, di conoscerel’esecutoredell’operazione.

D) Operazioni finanziarie escluse

Sono state, altresì, escluse dai predetti obblighi leseguentioperazioni:a.pagamentodipensioni;b.pagamentodi ticketsanitari;c.pagamentodicanonicimiterialiperlampadevotive;d.pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico eprivati;e. acquisto e/o prenotazione di biglietti relativi amanifestazioni sportive, fieristiche, artistiche espettacolidivariogenere.L’agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che lepredette esclusioni sono da estendere anche ai pa-gamentieffettuati tramiteRid,MaveRav.

ULTERIORI PROBLEMATICHE

L’Associazioneha,inoltre,rilevatounaseriediope-razioni per le quali ritiene di poter fornire, e fino aesplicitocontrarioavvisoespressodall’agenziadel-le Entrate, i seguenti chiarimenti, avuto presenteche lesoluzioniprospettate:7 rispondonoaiprincipi enunciati dall’agenzia del-leEntratenella richiamatanotan. 2006/12051del 30gennaio 2006, ovverosia: «L’individuazione delleoperazioni oggetto delle indagini finanziarie trovalasuaratio indueprincipi fondamentali: cioècheleinformazioni relative alle operazioni devono esse-resignificativeaifinideicontrolliechenonsonodaacquisireleinformazionigiàinpossessodell’Ammi-nistrazione finanziaria, perché già comunicate se-condoaltremodalità»;7sonocoerenticonlanormativaeconlasuafinalità;7consentonodi ridurrenotevolmente i tempidi la-vorazionee i relativicosti;

7 rendonomaggiormenteproficua l’azionedi inda-ginedell’Amministrazionefinanziaria, inquantori-voltaai solidatidieffettivautilità.

OPERAZIONI ESEGUITE DAGLI ADDETTIALLA CUSTODIA E TRASPORTO VALORI

Iservizidiprelievoerifornimentodiliquiditàealtrivalori vengono svolti per conto di operatori com-mercialial finediprevenireazionicriminose.Analogamente, i corpi di polizia e gli appartenentialle forze armate sono talvolta comandati, sia percontodell’Amministrazione di appartenenza sia inbaseadappositiincarichi,dieseguirela"scorta"va-lori finoadestinazione.Le operazioni eseguite dagli addetti alla sicurezza,non possono essere ricondotte, ai fini fiscali, a talisoggettie,quindi,nondevonoessererilevate.Peraltro,lesocietàdivigilanzaetrasportovaloriso-no agenti in attività finanziaria e, quindi, espressa-menteinclusinellaTabelladeglioperatorifinanzia-rie,cometali,possibilidestinatariinpropriodiana-logherichiestedidati.

OPERAZIONI ESEGUITE DAI PUBBLICI UFFICIALIE DAI COADIUTORI DI GIUSTIZIA

Larealtàoperativadellebancheècaratterizzata, tral’altro, daunelevatonumerodioperazionidi invio,aipubbliciufficialiincaricati(notai,segretariemes-sicomunali),di titoli cambiarieassegni insoluti, af-finché ipredetti soggettipossanoprocederealla le-vatadelprotesto.Ipubbliciufficiali,nonchéiloroincaricati,sonosoli-ti riscuotere le sommedovute e procedere al river-samento delle stesse in banca in forma cumulativae, quindi, senza indicare i dati del soggetto che ese-gueilpagamento.Ulteriori ipotesidaevidenziaresono:7 icoadiutoridigiustizia,come,adesempio, il cura-tore fallimentare, che nell’esercizio delle sueman-sioniprocedea incassaresommedovuteallamassafallimentare,nonchéaeseguire ipagamentidovuti;7 ipubbliciufficiali incaricatidi riversare lesommeincassateatitolodipenalità(multe,ammende,ecce-tera),cheprocedonoaversare ilrelativoammonta-re in unica soluzione sui conti dell’Amministrazio-nediappartenenza.Leoperazionimenzionate,nonchétuttequelleese-

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guite dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loromansioni, sonodispensatedall’adempimento indi-scorso.

RAPPORTI CON GLI ENTI ASSICURATIVIE PREVIDENZIALI

Con l’emanazionedelProvvedimento inparola so-nostatiesclusidall’obbligodirilevazioneedeviden-za,tral’altro, leoperazionidipagamentodeicontri-buti assicurativi e previdenziali, sovente eseguitesiamedianteilmodellodidelegaF24siamedianteilmodelloMav.Al finedidirimere leperplessitàderivanti dalla let-teraleformulazionedellanorma,sichiariscecheso-no esclusi tutti i pagamenti dovuti agli enti previ-denziali e assicurativi, ivi incluse le casse private,quali ad esempio cassa edile, cassa avvocati, cassanotai, eccetera. Devonoparimenti ritenersi esclusitutti i pagamenti eseguiti dagli enti assicurativi eprevidenziali, pubblici e privati, ovvero per contodeipredettienti,atitolodi indennitàealtresomme.

ULTERIORI OPERAZIONI ESCLUSE DALL’OBBLIGODI RILEVAZIONE ED EVIDENZA

Com’è noto, in base all’articolo 6, comma 4, dellalegge27luglio2000,n.212-recante«Disposizioni inmateriadi statutodeidirittidelcontribuente» -«Alcontribuente non possono, in ogni caso, essere ri-chiesti documenti e informazioni già in possessodell’Amministrazionefinanziariaodialtreammini-strazionipubbliche indicatedalcontribuente».Seciòèveroperilcontribuente, tantopiùdovrebbevalere per eventuali soggetti terzi rispetto all’azio-ne di accertamento, come è il caso degli operatorifinanziari.Conseguentemente, inapplicazionedellasuindica-tanorma,siritienenonnecessariomodificarelemo-dalitàdiprocedereallarilevazioneedevidenzadel-leoperazioniicuidatisonogiàdisponibiliperl’Am-ministrazionefinanziaria,pereffettodialtredispo-sizioni precedenti e tutt’ora in vigore, quali, adesempio, i bonificiper ristrutturazioni edilizie age-volateai finiIrpefeilpagamentodi interessipassividipendentidamutuifondiarieprestitiagrari, iqualivengonoperiodicamentetrasmessiall’Anagrafetri-butaria.Tali elementi saranno,dunque, esclusidal-le rilevazioni e dalle comunicazioni in esame ora,conformementealprincipio,espressamenteribadi-

to nella richiamata nota dell’agenzia delle Entraten. 2006/12051 del 30 gennaio 2006, secondo il quale«non sono da acquisire le informazioni già in pos-sessodell’Amministrazionefinanziaria».È utile sottolineare che deve trattarsi di dati già inpossesso dell’Amministrazione finanziaria, e, cioè,rendicontati in adempimento di apposite norme, aprescindere,quindi,dallacircostanzachesianode-ducibili ai fini dell’Irpef. Conseguentemente, nonpossono essere considerati esclusi anche i versa-mentiafavoredelleOnlus,néadassociazionidivo-lontariato,operedi beneficenza, istituzioni religio-se, perché per questi non viene effettuata alcunarendicontazione periodica all’Amministrazione fi-nanziaria.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DI IMPORTO UNITARIOINFERIORE A 1.500 EURO

Il predetto articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605 del1973,prevedeunaespressaderogadall’obbligodiri-levazione e tenuta in evidenza per le operazioni dinatura finanziaria effettuate tramite bollettino dicontocorrentepostaleperunimportounitarioinfe-riore a 1.500 euro. La letterale formulazione di taleprevisionesuscita fortiperplessitàcirca l’ambitodiapplicazionedellamedesima.Va,infatti,sottolineatocheilriferimento«all’opera-zione finanziaria effettuata tramite bollettino diconto corrente postale» postula un’operazione diversamentosulcontocorrentepostale.A tale riguardo si rileva, daun lato, chenell’ordina-riaoperatività il contocorrentepostale èequipara-to aquellobancario, e, dall’altro lato, che il bolletti-no di conto corrente postale non è l’unico mezzopereseguireversamentisulcontocorrentepostale.Tali ultimi versamenti, infatti, possono essere ese-guitianchetramiteilcanalebancariomediantealtrimezzi (Mav,Rav,bollettino freccia, eccetera); con-seguentemente, sembrerebbe legittimo ritenereche tutte le operazioni di versamento in conto cor-rente bancario, effettuate tramite i mezzi di paga-mento sopraelencati, equivalenti al bollettino diconto corrente postale, per un importounitario in-feriore a 1.500 euro, devono ritenersi dispensatedall’obbligodirilevazioneedevidenza.Unadiversaepiùrestrittiva interpretazione,peral-tro,oltreaipossibiliprofili di incostituzionalità, sa-

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rebbe, comunque, distorsiva della concorrenza, inquantoildiversotrattamentonormativocomporte-rebbe una indiscriminata agevolazione per un de-terminato operatore finanziario rispetto agli altri.Sotto tale ultimo, specifico, profilo, inoltre, la nor-mapotrebbe fondatamenteessereconsiderata ille-gittima dalla Corte di Giustizia Cee. Si tratterebbe,infatti, di una norma specifica e selettiva a vantag-gioeconomicosolodell’impresa interessata (PosteSpa),chesivedrebbealleggeritadeglionerigravan-ti sulpropriobilancio.

REGIME SANZIONATORIO

L’esercizio dei poteri istruttori previsti dall’artico-lo32,comma1,n.7),delDprn.600del1973edall’arti-colo51,comma2,n.7),delDprn.633del 1972,chegliufficipossonoesercitarenell’ambitodell’attivitàdicontrolloneiconfrontidei contribuenti,determinaacaricodellebancheedegli intermediari finanziariivi indicati gli obblighi di informativa avanti com-mentati.La violazione di detti obblighi, comedegli obblighisancitidall’articolo32,comma1,n. 5),delDprn.600edall’articolo51,comma2,n.5),delDprn.633,èsan-zionatadall’articolo 10delDlgs 18dicembre1997,n.471.L’agenziadelleEntrateha,asuotempo,chiaritocheilsuccessivoarticolo11,comma1,sanziona,inve-ce, le violazioni degli obblighi scaturenti da richie-sterivolteaglioperatorifinanziarinell’ambitodiat-tivitàdicontrollosvoltanei lorodiretti confronti.Vapreliminarmenteosservato,sottoilprofiloforma-le,chelaformulazionedellanormadelcitatoarticolo10, per quanto riguarda l’individuazione dei soggettidestinatari delle richieste degli uffici, riproducel’elencazione contenuta nelle citate disposizionidell’articolo 32 delDpr n. 600 del 1973 e dell’articolo51delDprn.633del1972,neltestoprecedentelemodi-ficheapportatedallaleggefinanziariaperil2005.Le condotte punibili ai sensi del ricordato articolo10sono:7 omessa trasmissione dei dati, delle notizie e deidocumenti richiesti: sanzione amministrativa da2.065euroa20.658euro;7trasmissionedeidati,dellenotizieedeidocumen-tinoneseguitanei termini fissatidall’ufficio richie-dente: sanzione amministrativa da 2.065 euro a20.658euroridottaallametàseilritardononeccedeiquindicigiorni;

7 trasmissionedei dati, notizie odocumenti non ri-spondenti al vero o incompleti: sanzione ammini-strativada2.065euroa20.658euro.Ancheinrelazioneatalisanzionitornanoapplicabi-li, ovviamente, le norme del decreto legislativo n.472del 18dicembre 1997, recante iprincipigeneraliinmateriadi sanzioniamministrative tributarie.Nellacitatacircolaren.23èstato, inparticolare,pre-cisatochelerichiamatesanzionidevonoessereirro-gateseguendo ilprocedimentodisciplinatodall’ar-ticolo 16 del Dlgs n. 472 del 1997. Trova, quindi, in-gresso anche il terzo comma del predetto articolo16, che regola la cosiddetta definizione agevolata, anormadelqualelasanzionepuòesseredefinitame-dianteilpagamento,entro il termineprevistoper laproposizione del ricorso, di un importo pari a unquartodellasanzionestessa.Semprenellaricordatacircolaren.23èstatoeviden-ziato che le violazioni in rassegna possono essereregolarizzate, mediante l’istituto del ravvedimen-to, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), delDlgs n. 472 del 1997, con la rimozione spontaneadell’infrazione e con il pagamento di una sanzionepari a un quinto del minimo (413 euro ridotta a 206eurose il ritardononeccede iquindicigiorni).Ilravvedimentosiperfezionaacondizionechelari-mozionedell’infrazioneeilpagamentodellasanzio-neridottavenganoeffettuatientrounannodallada-ta della commissione della violazione e comunqueprimadellaconstatazionedellaviolazioneodell’ini-ziodell’attivitàamministrativadiaccertamentofina-lizzate ad acquisire i dati, le notizie e i documentinontrasmessiotrasmessi irregolarmente.Leviolazioni in esame, purnon incidendo sulla de-terminazione della base imponibile dell’imposta esulversamentodei tributi,nonpossonoessererite-nute non punibili ai sensi dell’articolo 6, comma5-bis,delDlgsn.472del1997,consideratoche,comechiaritonella ripetutacircolaren. 23 in relazioneadanaloga normativa, nella specie non ricorre l’altracondizione necessaria per la non punibilità e, cioè,chelaviolazionenonarrechipregiudizioall’eserci-ziodell’azionedicontrollo.Inlineadiprincipiodovrebbe,altresì,trovareappli-cazionel’articolo12delDlgsn.472del1997,che,me-dianteunsistemavoltoaevitare il cumulomateria-le delle sanzioni, disciplina il concorso formale ematerialediviolazioni,nonché lacontinuazione.

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Inparticolare,dovrebbepotersi ritenereapplicabi-le anche la disciplina dettata per il concorsomate-rialediviolazioni,chericorrequandovengonocom-messe, anche con più azioni o omissioni, diverseviolazioni formali dellamedesima disposizione (sivedaarticolo 12, comma1,ultimaparte).Una siffatta conclusione appare suffragata, da unaparte, dalla circolare n. 180 del 1998, dove l’agenziadelle Entrate ha espresso il parere che per formalidebbano intendersi le violazioni «che si connetta-noaobblighidicarattereformale,nonincidenti,co-me tali, sulla determinazionedell’imponibile o sul-laliquidazioneancheperiodicadeltributo»,defini-zionecapacedicomprendereanche leviolazioni incommento.Da altra parte va rilevato che la norma in esamedell’articolo12contemplasoloilrequisitodella"for-malità" della violazione, senza esigere l’assenza dipregiudizio ad azioni di controllo, come viceversarichiestoper l’ingressodellacausadinonpunibilitàdi cui al citato articolo 6, comma 5-bis, Dlgs n. 472del 1997.Il terzo comma dell’articolo 10 del Dlgs n. 471 del1997,stabilisceche«finoaprovacontraria, sipresu-mecheautoridellaviolazionesianocolorochehan-nosottoscrittelerispostee, inmancanzadirisposta,i legali rappresentantidellabanca, societàoente».Alriguardo,siponeilproblemadellavigenzaditaledisposizione alla luce dellemodifiche apportate intemadi responsabilitàper sanzioni amministrativetributariedall’articolo7,comma1,delDl.30settem-bre2003,n.269,convertitodallaleggen.326delsuc-cessivo24novembre.Questa norma, come è noto - innovando al criteriodellaresponsabilitàdellapersonafisicaautricedel-la violazione anche se agente nell’interesse di enticollettivi-prevedechele«sanzioniamministrativerelative al rapporto fiscale proprio di società o enticonpersonalitàgiuridicasonoesclusivamenteaca-ricodellapersonagiuridica» .Tale profonda innovazione, chehamodificato unodei cardini della riformaattuatanel 1997, è stata di-sciplinataconunanormativaestremamentesinteti-caenonsistematica,conconseguentidubbiinordi-neallasua interpretazione.Purtuttavia,sembrerebbelogicoritenerecheilcita-toarticolo7abbiavoluto introdurreunnuovoregi-me di responsabilità per la sanzione amministrati-

va tributaria relativamente alle società ed enti conpersonalità giuridica, rendendo a essi, comunque,inapplicabileilprincipiodellapersonalitàdellasan-zione,indipendentementedallanaturadell’obbligotributarioviolato.Unadiversainterpretazione,che,basandosisulrife-rimento letteraleallesanzioniamministrativerela-tiveal rapporto fiscalepropriodi società oenti conpersonalità giuridica, volesse limitare l’applicazio-nedell’innovazione(anche)inragionedelletipolo-giediobblighilacuiviolazionedàluogoallasanzio-ne, determinerebbe un’ulteriore frammentazioneinordineaicriterichepresiedonoallaresponsabili-tà per sanzioni amministrative tributarie, con con-seguenzeirrazionali,rispetto, inparticolare,alladi-sciplinadei sostituti d’imposta edegli intermediarifinanziari.Sembra, pertanto, preferibile ritenere che la porta-tainnovativadellaripetutadisposizionedell’artico-lo 7, mentre va limitata, sotto il profilo soggettivo,allesolesocietàedentifornitidipersonalitàgiuridi-ca,debbariferirsiatuttelesanzioniattinentiaviola-zioni di obblighi tributari che a qualunque titolo(contribuente, sostituto e responsabile d’imposta,terzo eccetera) facciano capo a società ed enti conpersonalitàgiuridica.Unaconfermainquestosensosembraricavabilean-chedaiparerifinoraespressidall’Amministrazionefinanziaria sulla portata della norma in esame, ovesi è sempre contrapposto il regimedi responsabili-tàdellepersonegiuridicheaquellodeglientisforni-ti di personalità giuridica (o di persone fisiche) emaifattocennoaunpossibilepermaneredelprinci-piodipersonalitàinragionedellatipologiadiobbli-ghi fiscalidicuiè titolare lapersonagiuridica .In particolare, nella citata circolare n. 28 dell’agen-zia delle Entrate è statoprecisato che«la nuova di-sciplinaopera inrelazioneatuttelesanzioniammi-nistrative aventi carattere tributario» enella ricor-data nota dell’agenzia delleDogane è stato eviden-ziato che il principio di riferibilità della sanzioneamministrativatributariaallapersonafisicaautriceocoautricedell’illecito(sivedaarticolo2,comma2,delDlgsn.472del 1997),nonchéilmeccanismodel-la responsabilità solidale fra l’autore materialedell’illecito ed ente nel cui interesse la violazione èstatacommessa(sivedaarticolo11,comma1,delDl-gsn.472del1997)«sonostatiresi inoperantidall’ar-

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ticolo7delDl269del2003inrelazioneallesocietàeaglientidotatidipersonalitàgiuridica».Se ciò è vero, dovrebbe essere corretto concludereche sia parimenti inoperante la norma del terzocommadell’articolo10delDlgsn.471del 1997.Taledisposizione e l’analogaprevisione contenutanel secondo comma dell’articolo 11 del Dlgs n. 472del 1997, infatti, sono norme che "completano" ilprincipio di personalità. Essepredeterminano, conpresunzione semplice, come autori della violazio-ne determinati soggetti persone fisiche che hannoagitopercontodi enti collettivi.Ciòal finedi facili-tare l’attività degli uffici finanziari nelle indaginiperl’individuazionedell’autorematerialedellavio-lazione, impostedalprincipiodipersonalità .Pertanto, venuto meno il principio di personalitàper lesanzioniapplicabilialle societàedenti fornitidipersonalitàgiuridica,nellostessoambitodovreb-bero ritenersi caducate, per abrogazione implicita,anchequelleprevisionichetrovanogiustificazionesolonelprincipiodipersonalitàecheoggisipongo-no in contrasto con la previsione di responsabilitàesclusivadellapersonagiuridicasancitadalripetu-toarticolo7,comma1,delDln. 269del2003.Inordineagliobblighidi identificazioneedi rileva-zionedelnumerodicodice fiscale impostidall’arti-colo7,comma6,delDprn.605del1973,sembracor-retto ritenere che la loro violazione non determinil’applicazionediun’autonomasanzione.Va, in proposito, ricordato che con la riforma delsistema sanzionatorio del 1997 è stato sancito, an-cheperlesanzioniamministrativetributarie,ilprin-cipiodi legalitàneisuoi aspettidi "riservadi legge","tassatività" e "irretroattività" (si veda articolo 3,comma1,Dlgsn.472del 1997).Il principio di tassatività impone che il fatto che dàluogo all’applicazione della sanzione deve essereprevisto dalla legge in modo espresso e con suffi-ciente determinazione, con conseguentedivieto diinterpretazione analogica. In ottemperanza a taleprincipio sono state eliminate tutte quelle disposi-zioni ove la sanzione era genericamente previstaper "ogni altra inosservanza" del singolo testo nor-mativo(siveda,adesempio,articolo13,ultimocom-ma, Dpr n. 605 del 1973, nel testo vigente fino al 31marzo1998).Né la violazione delle condotte imposte dalla nor-madell’articolo7, comma6,delDprn.605del 1973,

è riconducibile inalcunadelleprevisioni sanziona-torieprevistedalvigentearticolo 13dellostessode-creto. L’eventuale mancata/erronea identificazio-nee/orilevazionedelnumerodi codice fiscalenonpuò, infatti, ricondursi alla previsione di cui al se-condo comma del citato articolo 13 - che sanzionachiomettelecomunicazioniprevistedall’articolo7-néinquelladicuialprecedenteprimocomma, let-tera d), che, sanzionando chi omette di indicare ilnumerodicodice fiscaledialtri soggetti, si riferisceallaviolazionedellecondotteprescrittedall’artico-lo 6 dello stesso decreto, che individua gli atti neiqualideveessereindicatoilnumerodicodicefisca-leproprioodi terzi.

Note

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla«GazzettaUfficiale» n. 306 del 31 dicembre 2004.Cfr. Lettera circolare Abi del 18 gennaio 2005, prot.TR/000147.Pubblicato nel supplemento ordinario n. 195/L alla«GazzettaUfficiale» n. 281 del 2 dicembre 2005.Pubblicatonelsupplementoordinarion.6alla«Gazzet-ta Ufficiale» n. 7 del 10 gennaio 2006.Trasmessa alle Associate con circolare, Serie Tributa-ria, n. 39 del 1996.Approvato con Dm 9 dicembre 1999, trasmesso alle As-sociate con circolare, Serie Tributaria, n. 5 del 2000.Cfr. circolare, Serie Legale, n. 36 del 2000.Cfr. Telefisco 2005 del 1˚febbraio 2005.Cfr.Teleconferenza del ConsiglioNazionale dell’Ordinedei Dottori Commercialisti del 24 febbraio 2005.Cfr.Circolaredell’agenziadelleEntraten.10del16mar-zo 2005 (punto 3.8).Cfr. Lettera circolare Abi del 31 marzo 2005, prot.TR/001471.Cfr. Lettera circolare Abi del 27 dicembre 2005, prot.TR/005934.Cfr. codice 9 dell’allegato 3 al Provvedimento.Cfr.Circolare n.23 del25 gennaio 1999, riportata incir-colare Abi, Serie Tributaria, n. 10 del 1999.Cfr. Circolare, Serie Tributaria, n. 26 del 2003.Cfr. Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 28 del 21 giu-gno 2004 e nota dell’agenzia delle Dogane n. 1949 del13 luglio 2005.Cfr. intalsenso, lecitatecircolarin.180del1998en.23del 1999.

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Pubblichiamo l’articolo 7 del Dpr 29 settembre 1973,

n. 605 con le «Disposizioni relative all’Anagrafe

tributaria e al codice fiscale dei contribuenti»

ARTICOLO 7Comunicazioniall’anagrafetributaria.

Gliufficipubblicidevonocomunicareall’Anagra-fe tributaria i dati e le notizie contenuti negli attidi cui alle lettere e-bis) e g) del primo commadell’articolo 6.Apartiredal 1˚luglio1989leCameredicommercio,industria,artigianatoeagricolturadevonocomuni-caremensilmente all’Anagrafe tributaria i dati e lenotiziecontenutinelledomandediiscrizione,varia-zioneecancellazionedicuiallaletteraf)dell’artico-lo6,ancheserelativeasingoleunitàlocali.Lecomu-nicazionidelle iscrizioni,variazioniecancellazioninegli albi degli artigiani saranno omesse dalle Ca-meredicommercio,industria,artigianatoeagricol-tura che provvedono alla iscrizione d’ufficio deisuddettidatinei registridelleditte.Gliordiniprofessionalieglialtrientieufficiprepo-stialla tenutadialbi, registriedelenchi,cheverran-no indicati condecretodelministroper le Finanze,devonocomunicare all’Anagrafe tributaria le iscri-zioni,variazioniecancellazioni.Lecomunicazioni di cui ai commiprecedenti, conesclusione di quelle effettuate dalle Camere dicommercio, industria, artigianato ed agricoltura,devono essere eseguite entro il 30 giugno di cia-scunannorelativamenteagliattiemessiealleiscri-zioni, variazioni e cancellazioni intervenutenell’annoprecedente.Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devonocomunicare all’Anagrafe tributaria i dati e le noti-zie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter)delprimocommadell’articolo6.Alfinedell’emer-sionedelleattivitàeconomiche,conparticolareri-

ferimento all’applicazione dei tributi erariali e lo-cali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti de-vono comunicare i dati catastali identificatividell’immobilepressocuièattivatal’utenza,dichia-ratidagliutenti .Lebanche, lasocietàPosteItalianeSpa,gli interme-diarifinanziari, leimpresediinvestimento,gliorga-nismidiinvestimentocollettivodelrisparmio,leso-cietà di gestione del risparmio, nonché ogni altrooperatore finanziario, fatto salvo quanto dispostodal secondo comma dell’articolo 6 per i soggettinonresidenti,sonotenutiarilevareeatenereinevi-denza i dati identificativi, compreso il codice fisca-le,diognisoggettocheintrattengaconloroqualsia-si rapportoo effettui, per contoproprioovveropercontooanomediterzi,qualsiasioperazionedinatu-rafinanziariaaesclusionediquelleeffettuatetrami-tebollettinodicontocorrentepostaleperunimpor-tounitario inferiorea1.500euro; l’esistenzadeirap-porti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui alprecedenteperiodo, compiuta al di fuori di un rap-portocontinuativo,nonchèlanaturadeglistessiso-no comunicate all’anagrafe tributaria, e archiviatein apposita sezione, con l’indicazione dei dati ana-grafici dei titolari e dei soggetti che intrattengonocon gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o ef-fettuanooperazionialdi fuoridiunrapportoconti-nuativoper contoproprioovveroper contooano-medi terzi, compreso ilcodice fiscale.Gliordiniprofessionalieglialtrientieufficiprepo-sti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui allalettera f) dell’articolo 6, ai quali l’Anagrafe tributa-ria trasmette la lista degli esercenti attività profes-sionale devono comunicare all’Anagrafe tributariamedesima i dati necessari per il completamento ol’aggiornamentodella lista,entroseimesidalladatadiricevimentodellastessa.Irappresentantilegalideisoggettidiversidalleper-sonefisiche, chenonsianotenutiapresentare ladi-

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La legge istitutiva dell’Anagrafee il codice fiscale dei contribuenti

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chiarazioneoa fornire lenotiziepreviste dall’arti-colo35delDpr26ottobre1972,n.633odall’articolo36delDpr29settembre1973,n.600,devonocomu-nicare all’Anagrafe tributaria, entro trenta giorni,l’avvenuta estinzione e le avvenute operazioni ditrasformazione,concentrazioneofusione .Gli amministratoridicondominionegli edificide-vonocomunicareannualmenteall’Anagrafetribu-taria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dalcondominioe idati identificatividei relativi forni-tori. Con decreto delministro delle Finanze sonostabiliti il contenuto, le modalità e i termini dellecomunicazioni.Lecomunicazionidicuiaiprecedenticommidevo-no indicare il numero di codice fiscale dei soggetticui le comunicazioni stesse si riferisconoedevonoessere sottoscritte dal legale rappresentantedell’enteodallapersonacheneèautorizzatasecon-do l’ordinamento dell’ente stesso. Per le ammini-strazioni delloStato la comunicazioneè sottoscrit-tadallapersonaprepostaall’ufficiochehaemessoilprovvedimento.Lecomunicazionidicuiaicommidalprimoalquin-toedalsettimoall’ottavodelpresentearticolosonotrasmesse esclusivamente per via telematica. Lemodalità e i termini delle trasmissioni nonché lespecifichetecnichedelformatodeidatisonodefini-teconprovvedimentodeldirettoredell’agenziadel-le Entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, non-ché le comunicazioni di cui al sesto comma sonoutilizzateai finidelle richiesteedelle risposte inviatelematica di cui all’articolo 32, primo comma, nu-mero7), del decretodel presidentedellaRepubbli-ca29 settembre 1973, n. 600, e successivemodifica-zioni, e all’articolo 51, secondo comma, numero 7),deldecretodelpresidentedellaRepubblica26otto-bre1972,n.633,esuccessivemodificazioni.Leinfor-mazioni comunicate sono altresì utilizzabili per leattività connesse alla riscossione mediante ruolo,nonché dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al de-

creto del ministro del Tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica 4 agosto 2000, n. 269,ai finidell’espletamentodegli accertamenti finaliz-zatiallaricercaeall’acquisizionedellaprovaedellefontidiprovanelcorsodiunprocedimentopenale,sia ai fini delle indagini preliminari e dell’eserciziodellefunzioniprevistedall’articolo371-bisdelCodi-cediprocedurapenalesianellefasiprocessualisuc-cessive, ovvero degli accertamenti di carattere pa-trimonialeper le finalitàdiprevenzioneprevistedaspecifichedisposizionidi leggeeper l’applicazionedellemisurediprevenzione.Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contri-buenti, il direttoredell’agenziadelleEntratepuòri-chiedere apubbliche amministrazioni, enti pubbli-ci,organismieimprese,anchelimitatamenteaparti-colari categorie, di effettuare comunicazioni al-l’Anagrafe tributariadidatienotizie in loroposses-so; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, iterminie lemodalitàdellecomunicazioni.Leimprese,gli intermediarietuttiglialtrioperatoridelsettoredelleassicurazionicheerogano,inragio-ne dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,sommedidenaroaqualsiasi titoloneiconfrontideidanneggiati, comunicano in via telematica all’Ana-grafetributaria,ancheinderogaacontrariedisposi-zioni legislative, l’ammontaredellesommeliquida-te, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario edei soggetti le cui prestazioni sono state valutate aifinidellaquantificazionedella somma liquidata.Lapresentedisposizionesiapplicaconriferimentoal-le somme erogate a decorrere dal 1˚ottobre 2006. Idati acquisiti ai sensi del presente commasonouti-lizzatiprioritariamentenell’attivitàdiaccertamen-toeffettuatanei confrontidei soggetti lecuipresta-zioni sono state valutate ai fini della quantificazio-nedellasommaliquidata.Ilcontenuto, lemodalitàeiterminidelletrasmissio-ni, nonchè le specifiche tecnichedel formato, sonodefiniteconprovvedimentodeldirettoredell’agen-ziadelleEntrate.

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Chiuso in redazione il 26marzo 2013