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L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’

LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

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Page 1: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

L’APPLICAZIONE

DELLE NORME PREVISTE DALLA

CONDIZIONALITA’

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IlIl sostegno non è più sostegno non è più legatolegatoalla coltivazione o all’allevamento di una specie vegetale o animale.... Ma.. alla….

CondizionalitCondizionalitàà

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L’erogazione degli aiutiL’erogazione degli aiuti è è obbligatoriamente vincolataobbligatoriamente vincolata

al rispetto al rispetto di regolamenti e direttive di regolamenti e direttive

in materia ambientale, in materia ambientale, sicurezza alimentare, sicurezza alimentare,

sanità pubblica, salute e sanità pubblica, salute e benessere degli animalibenessere degli animali

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La CondizionalitàLa Condizionalità Rappresenta un complesso sistema vincolistico, che Rappresenta un complesso sistema vincolistico, che

lega la concessione degli aiuti ad un comportamento lega la concessione degli aiuti ad un comportamento di conformità da parte dell’agricoltore. di conformità da parte dell’agricoltore.

Impatta su tutto il regime di pagamento unico e Impatta su tutto il regime di pagamento unico e dal dal 2007 anche sull’applicazione dei piani di sviluppo 2007 anche sull’applicazione dei piani di sviluppo ruralerurale. . Il mancato rispetto di tali obblighi comporta Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti la riduzione o l’esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell’agricoltore inadempiente. in danno dell’agricoltore inadempiente.

Si applica a tutta l’azienda agricola, anche su quelle Si applica a tutta l’azienda agricola, anche su quelle superfici non interessate dall’aiuto direttosuperfici non interessate dall’aiuto diretto

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. Condizionalità: sistema vincolistico nei due PILASTRI della PAC

Come per il I° Pilastro, la condizionalità (CGO e BCAA) rappresenta un legame tra il rispetto dei requisiti e il pagamento degli aiuti previsti, per le misure dell’Asse 2 dello Sviluppo Rurale.Le misure interessate sono:→ Agro-ambiente→ Indennità Compensativa per le zone svantaggiate→ Benessere degli Animali→ Natura 2000 → Forestazione di terre agricole→ Misure Ecoforestali

La Condizionalità (CGO and BCAA) assume funzione di linea guida per il calcolo dei pagamenti nell’ambito delle misure agroambientali (art. 39 del Regolamento n°1698/2005)

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Campi di condizionalitàCampi di condizionalità La Condizionalità è articolata in specifici “Campi” La Condizionalità è articolata in specifici “Campi”

che potremmo definire come che potremmo definire come aree d’incidenzaaree d’incidenza dei dei vincoli; tale classificazione incide sul calcolo della vincoli; tale classificazione incide sul calcolo della possibile penalizzazione. possibile penalizzazione.

I campi di Condizionalità previsti dal quadro I campi di Condizionalità previsti dal quadro normativo sono:normativo sono:

→ Ambiente

→ Sanità pubblica e salute degli animali, identificazione e registrazione degli animali

→ Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

→ Igiene e benessere degli animali

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La CondizionalitàLa Condizionalità

CGOCRITERI GESTIONE OBBLIGATORI

BCAABUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

19 ATTI 7 NORME

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Condizionalità: i vincoliCon il 2007 si è definitivamente delineata

in tutta la sua complessa articolazione che ci accompagnerà sino al 2013:

Nel 2006:

16 ATTI che costituiscono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 7 Norme che formano le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Nel 2007: Si sono aggiunti 3 nuovi ATTI, attinenti all’igiene e benessere degli animali che scaturiscono all’applicazione di ulteriori 3 Direttive.

Nel suo complesso la Condizionalità prevede l’applicazione e il controllo di: 19 Atti (CGO) e 7 Norme (BCAA). Compone la Condizionalità l’applicazione di:► 14 Direttive► 5 Regolamenti► 7 Norme agronomiche ed ambientali

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I Vincoli CGOCampo di condizionalità “Ambiente”

prevede 5 ATTI già attivi dal 2005

Atto A1Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvaticiconservazione degli uccelli selvatici

Atto A2Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee protezione delle acque sotterranee dall’inquinamentodall’inquinamento provocato da provocato da certe sostanze pericolose;certe sostanze pericolose;

Atto A3Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;depurazione in agricoltura;

Atto A4Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;nitrati provenienti da fonti agricole;

Atto A5Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della e seminaturali e della flora e della fauna selvatichefauna selvatiche

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I Vincoli per singolo Campo: 2006Campo di condizionalità “Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali”, prevede: 11 ATTI

Atto A6Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;alla registrazione degli animali;

Atto A7Atto A7Che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento per quanto riguarda i marchi Che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;registrazione dei bovini;

Atto A8Atto A8

Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;

Atto A8bisAtto A8bis

Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003.regolamento (ce) 1782/2003.

Atto B9Atto B9 Direttiva 91/414/CEE Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitariconcernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Atto B10Atto B10 Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonicaad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali

Atto B11Atto B11Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentarela sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Atto B12Atto B12 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibiliencefalopatie spongiformi trasmissibili

Atto B11Atto B11 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizooticacomunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Atto B14Atto B14

Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Atto B15 Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovinimisure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

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ANALISI DEI SINGOLI ATTI

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I terreni aziendali inseriti in aree di tutela ambientale (Parchi, Oasi, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, aree inserite nella rete Natura 2000) sono soggetti a vincoli di gestione dell’attività produttiva che sono regolamentate o da specifici piani di gestione regionali e/o provinciali

• 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali);• 4.1 (Protezione del pascolo permanente), lettera b);• 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione);• 4.4 (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), .Il vincolo aziendale è comunque limitato ai terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000

ATTO A1 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE)ATTOA5 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE) – Rete “NATURA 2000”

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Atto A1-A5 - Quali sono gli elementi da tener ben presente

•Conoscere se la propria azienda è in area ZPS facente capo a Natura 2000 e se interessata solo in parte, conoscere le particelle interessate. Si ricorda per esempio che la bruciatura delle stoppie se pur prevista in deroga dalla Regione non può essere effettuata nelle aree a tutela ambientale.

•Se l’agricoltore ha o sta realizzando interventi strutturali (fienili, stalle, magazzini, annessi agricoli, ecc.) deve disporre in azienda delle autorizzazioni previste (licenza edilizia, DIA, ecc) e della valutazione d’incidenza (..impatto ambientale..).

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ATTO A2 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Azienda che trasforma proprie materie prime per almeno i 2/3. Le acque di risulta sono assimilate a quelle bianche e non richiedono nessuna autorizzazione per lo smaltimento a meno di accertata presenza di sostanze pericolose.

Questo atto introduce i seguenti obblighi generali:

Corretto stoccaggio di combustibili (gasolio, ecc. …), oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo. Tali residui devono essere allocati su pavimentazione impermeabile ed i contenitori per carburanti ed oli lubrificanti devono essere a perfetta tenuta.

L’atto poi prevede due differenti tipologie di aziende

Azienda che trasforma più di 1/3 di materie prime esterne deve disporre di Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose contenute nella tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99; deve inoltre garantire il rispetto delle condizioni di scarico contenute

nell’autorizzazione.

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Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione

In caso di smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri fanghi , sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali.

Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da terzi sui terreni dell’azienda stessa:

acquisire e conservare copia di:1. formulario di identificazione dei fanghi;2. scheda di accompagnamento dei fanghi;3. autorizzazione allo spargimento;4. registro di utilizzazione dei terreni (di cui

verifica la corretta compilazione);5. notifica agli Enti competenti dell’inizio delle

operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;

6. vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi e dei divieti previsti dalla normativa.

Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali (Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi)

1. Rispettare gli adempimenti indicati al punto precedente;

2. Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi;

3. Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto

dei fanghi dal produttore all’azienda.

Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghiRispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie;Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.

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Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Questa norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendo la qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevede l’individuazione di aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni diventano obbligatorie (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ai nitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto di precisi parametri limitatori dell’immissione di nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza di definite e puntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti) .

Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione di fasce di rispetto e limita il quantitativo di azoto somministrabile per ettaro.Nelle aziende con allevamento vengono fissati parametri per gli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il loro corretto dimensionamento in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, del numero di capi mediamente presenti.

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Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento

provocato dai nitrati provenienti da attività agricoleDivieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99)La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006

FASCE DI RISPETTOTipo di fertilizzanteTipo di fertilizzante Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenilFasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: i: divieto di spandimentodivieto di spandimento

Letami e materiali Letami e materiali assimilati - Concimi assimilati - Concimi azotati e ammendanti azotati e ammendanti organici di cui alla organici di cui alla L.748/84L.748/84

entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non significativisignificativientro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativientro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativientro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblicipubblici

Liquami e materiali Liquami e materiali assimilatiassimilati

entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua significativisignificativientro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marinientro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini

Le Regioni possono disporre distanze differenti

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Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole

I valori da tener presente nella gestione degli effluenti zootecnici e dei nitrati in ZVN sono i seguenti:

Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni disidratate)

Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:

Specie allevataPeso vivo per categoria allevataPeriodo di permanenza in stallaSistema di allevamento praticatoCapacità di stoccaggio: Produzione di letame in 90 giorni

Materiale non palabile (liquami)

Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri:

Specie allevataPeso vivo per categoria allevataPeriodo di permanenza in stallaSistema di allevamento praticatoAcque di lavaggio delle strutture e degli impianti (stima)Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica.Capacità di stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud

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Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute,

identificazione, registrazione degli animali

Se l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le norme relative al registro di stalla, al marchio auricolare e in generale a quanto previsto per il corretto aggiornamento dell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioè segnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti di stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.

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Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI.

Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica, con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento:

• i dati anagrafici relativi all'azienda;• per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a:

semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta.• le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o

trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di fioritura;• la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità

impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento stesso.

Page 21: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Quali sono gli obblighi per l’agricoltore:→ predisporre un registro dei

trattamenti→ disponibilità e validità del

patentino nei casi previsti;→ rispetto delle prescrizioni di

utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;

→ Presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

→ Presenza di strumenti di protezione dai rischi chimici

Page 22: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico su bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari

Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso.

Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità' competente.

In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.

Page 23: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007:Agricoltori che allevano e producono prodotti animali

• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose• Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio aziendale• Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni• Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli animali trattati e fuori produzione• Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti • Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti o malati• I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella produzione del latte.

Page 24: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007:

Agricoltori che producono prodotti vegetali

• Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose• Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9)

Agricoltori produttori di uova

Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia, lavaggio, protezione

Page 25: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atti B12, B13, B14, B15 – recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune importanti patologie animali oggetto di profilassi

E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato per le malattie degli animali riconducibili a:

• Afta epizootica• Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE)• Malattia vescicolare dei suini• Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o anche sospetto di focolaio, alle autorità sanitarie preposte.

Page 26: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE , che stabilisce le norme minime per la produzione dei vitelli.

Page 27: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Atto C17Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.per la protezione dei suini.

Atto C18Atto C18 Direttiva 98/58/CE, Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione riguardante la protezione degli animali negli degli animali negli allevamentiallevamenti

Page 28: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

La condizionalità e La condizionalità e l’applicazione delle norme l’applicazione delle norme di mantenimento dei terreni di mantenimento dei terreni

in buone condizioni in buone condizioni agronomiche e ambientaliagronomiche e ambientali

BCAABCAA

Page 29: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

LE NORME BCAACampo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche

ed ambientali” BCAA prevede: 7 Norme

Norma 1.1Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in delle acque superficiali di terreni in pendiopendio

Norma 2.1Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetaligestione delle stoppie e dei residui vegetali

Norma 3.1Norma 3.1 difesa della struttura del suolo attraverso difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; sgrondo delle acque superficiali;

Norma 4.1Norma 4.1 protezione del pascolo permanente protezione del pascolo permanente

Norma 4.2Norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla gestione delle superfici ritirate dalla produzione;produzione;

Norma 4.3Norma 4.3 manutenzione degli oliveti manutenzione degli oliveti

Norma 4.4Norma 4.4 mantenimento degli elementi caratteristici mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio del paesaggio

Page 30: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

NORMA 1.1NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI : REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIOTERRENI IN PENDIO

Riguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con::

Superfici a Superfici a SEMINATIVOSEMINATIVO in produzione (incluso il set-aside investito a in produzione (incluso il set-aside investito a colture no-food o a colture biologiche)colture no-food o a colture biologiche)

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03•Proteggere il suolo dall’erosione

SCOPO DELLA NORMA

• 1) contenimento dei fenomeni erosivi

Page 31: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Rischio di Erosione in EuropaRischio di Erosione in Europa ( modello PESERAl( modello PESERAl - - EU-project)EU-project)

Erosione t/ha/anno

Page 32: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

IL SUOLO

È UNA RISORSA PREZIOSA

SCARSAMENTE RINNOVABILE

roccia

suolo

OBIETTIVO DELLA NORMAconservazione della fertilità del suolo, tramite il mantenimento degli strati superficiali del terreno agrario

Page 33: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1:NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALISUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIONEI TERRENI IN PENDIO

Erosione da nulla a leggeraErosione da nulla a leggera Erosione da moderata a severaErosione da moderata a severa Erosione da molto severa a catastroficaErosione da molto severa a catastrofica

Nella prima area, i solchi nessuna prescrizione salvo presenza di evidenti rigagnoli Nella seconda area, esecuzione di solchi trasversali distanti non più di 80 metri e tali da convogliare l’acqua in fossi naturali di confine.Nella terza area, esecuzione di solchi trasversali distanti non più di 60 metri e tali da convogliare l’acqua in fossi naturali di confine.

DEROGHE Condizioni di sicurezza degli operatori (es: pericolo di ribaltamento)

Fasce inerbite della larghezza di 5 metri e distanti tra loro non oltre 60 metri

Page 34: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

•Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), l’agricoltore deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. L’agricoltore deve prevedere la presenza di solchi perimetrali di raccolta e un solco di sommità dell’appezzamento

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1:NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALISUPERFICIALI

NEI TERRENI IN PENDIONEI TERRENI IN PENDIOCHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORECHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

Solco acquaio temporaneo: s’intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell’acqua piovana.

DEROGHE Condizioni di sicurezza degli operatori (es: pericolo di ribaltamento)

Fasce inerbite della larghezza di 5 metri e distanti tra loro non oltre 60 metri

Page 35: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi.

N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1:NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIOSUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO

Page 36: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliAmbientali NORMA 1.1:NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3)(3)

CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?

Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:

Page 37: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

SUOLO CONSERVATO

SUOLO DOPO EROSIONE

Il sedimento dimostra che c’è stata erosione

che non sia presente scheletro portato in

superficie dal fenomeno erosivo

Page 38: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 2.1NORMA 2.1 : : GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI COLTURALI (1)(1)

Riguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con:: Superfici a Superfici a SEMINATIVO in produzioneSEMINATIVO in produzione Superfici a Superfici a SEMINATIVO in regime di set-SEMINATIVO in regime di set-

aside o disattivateaside o disattivateOBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo

SCOPO DELLA NORMA

• mantenimento del livello di sostanza organica (humus), con conseguenti effetti positivi sulla fertilità del suolo

Page 39: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliAmbientali NORMA 2.1:NORMA 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE E GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI DEI RESIDUI COLTURALI (2)(2)

CHE COSA NON DEVE FARE L’AGRICOLTORECHE COSA NON DEVE FARE L’AGRICOLTORE

l’agricoltore non deve bruciare:• le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come

le paglie, gli stocchi, ecc.• la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi di prati

naturali o seminati e di altre colture

Nelle aree a vincolo ambientale la bruciatura è sempre esclusa !!!

Page 40: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

L’agricoltore che utilizzerà tale deroga dovrà comunque provvedere OBBLIGATORIAMENTE ad effettuare una fertilizzazione organica (letame, concime organico, pollina, ecc) e/o un sovescio (interramento di piante coltivate per apportare sostanza al terreno) al fine di compensare la bruciatura effettuata. Tale possibilità di deroga, non si applica nelle sole aree a tutela ambientale

DEROGA PER LA REGIONE SICILIA

La bruciatura delle stoppie è vietata fino al 30 settembre. Successivamente l’agricoltore

potrà bruciare attenendosi alla Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale

Gli agricoltori possono entro il 15

agosto controllare le stoppie con il

pascolamento, altrimenti hanno

l’obbligo di effettuare una fascia parafuoco di 10 metri o lavorare

l’intera superficie

Nel caso l’agricoltore non raccolga il prodotto dovrà pascolare o effettuare la

fascia tagliafuoco o lavorare l’intera superficie entro il 15 luglio

Page 41: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliAmbientali NORMA 3.1 :NORMA 3.1 : MANTENIMENTO IN MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (1)(1)Riguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con:: Una Una QUALSIASI SUPERFICIEQUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture comprese quelle con colture

permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggiopaesaggio

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03Difendere la struttura del suolo

SCOPO DELLA NORMAmantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, onde evitare situazioni di ristagno idrico

Page 42: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3.1:NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALISGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORECHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

• mantenere capezzagne, canali collettori ed altri impluvi naturali o artificiali

•mantenere, ove presenti, le ordinarie sistemazioni del terreno che agevolano il deflusso delle acque piovane, come ad esempio la baulatura

• provvedere a mantenere puliti fossi e scoline

baulatura

falda

Page 43: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 3.1:NORMA 3.1: MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI

SGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALISGRONDO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI (3)(3)

CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO?

Il controllore accerterà la presenza dei seguenti fenomeni:

• scoline inefficienti (p.e. invase dalla vegetazione, troppo superficiali, ecc.)• canali collettori in stato di non manutenzione• assenza di baulatura e/o di altre opportune sistemazioni del terreno• presenza di porzioni di superfici caratterizzate da forti ristagni idrici

DEROGHE Per le superfici collocate in ambito di vincolo ambientaleIn presenza di drenaggio sotterraneoIn caso di riordino fondiarioPer le superfici impegnate nelle Misure PSR F (agroambiente) F4a (zone umide

Page 44: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.1:NORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

(1)(1)

Riguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con:: Superfici a Superfici a PASCOLO PERMANENTEPASCOLO PERMANENTE

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03Assicurare un livello minimo di mantenimento del pascolo ed evitare il deterioramento dell’habitat SCOPO DELLA NORMAil pascolo, laddove si attui una corretta gestione del carico di bestiame, contribuisce a: • ridurre i fenomeni erosivi• aumentare il livello di sostanza organica • mantenere la struttura del suolo

Page 45: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Erosione laminare su pascolo eccessivamente sfruttato, compattato e con forte degrado floristico

Smottamenti su pascolo

Page 46: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Non convertire il pascolo permanente ad Non convertire il pascolo permanente ad altri usialtri usi

Non effettuare lavorazioni, eccetto quelle Non effettuare lavorazioni, eccetto quelle legate al rinnovo o all’infittimento del legate al rinnovo o all’infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque.delle acque.

Non superare un carico massimo di 2 Non superare un carico massimo di 2 UBA/haUBA/ha

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.1:NORMA 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

(2(2))

CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

DEROGHE Sono ammesse le tipologie di lavorazioni contenute nei PSR ed eventualmente in altre norme regionali/locali

Page 47: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2:NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONERITIRATE DALLA PRODUZIONE

La norma si applica:

•sia alle superfici abbinate ai titoli da ritiro (SET-ASIDE OBBLIGATORIO)

•sia a quelle non seminate, utilizzate con titoli ordinari •Superfici non seminate (disattivate o maggese ):con la differenza che il controllo dell’erba spontanea in questo caso può essere effettuato anche con il pascolamento

Page 48: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03Assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Questa norma intende assicurare che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati e vengano garantiti gli obiettivi di: • Conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno, evitando la diffusione incontrollata delle piante infestanti • Limitare il rischio di propagazione degli incendi ai fondi limitrofi• Salvaguardare la biodiversità tutelando la fauna selvatica in particolare durante le nidificazioni

Page 49: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Garantire la presenza di una Garantire la presenza di una copertura vegetalecopertura vegetale, , naturale o seminata durante tutto l’arco dell’anno naturale o seminata durante tutto l’arco dell’anno

Eseguire Eseguire uno sfalciouno sfalcio o un’altra operazione equivalente o un’altra operazione equivalente almeno una volta l’anno nei periodi prescritti almeno una volta l’anno nei periodi prescritti

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2:NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONEPRODUZIONE (2)(2)

CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

I periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti: - nei SIC e ZPS fra dal 30 aprile al 30 settembre di ogni anno - nelle altre aree fra il 15 maggio ed il 15 settembre di ogni anno La vegetazione può essere controllata con un intervento di falciatura o trinciatura da effettuare al fine di evitare la risemina delle erbe infestanti, segnalando in Domanda Unica l’attuazione delle pratiche agronomiche in deroga ai periodi di divieto previsti.

• E’ fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio nel rispetto della normativa vigente

Page 50: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

.

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.2: GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

DEROGHE

Sulle superfici ritirate dalla produzione potranno essere effettuate per deroga lavorazioni per:

• sovescio (codici 003-001) (014-003)

• ripristino habitat

• colture a perdere – miscuglio sorgo, girasole, mais (codici 003-002) (014-004)

• Interventi di miglioramento fondiario (codici 003-007) (014-006)

Superfici ritirate dalla produzione per un solo anno e/o per l’annata agraria precedente alla semina

•Possibilità di 2 lavorazioni sul MAGGESE da effettuare dal 15 marzo al 15 luglio (codici 003-020) (014-008)

•Intervento di sfalcio o taglio senza vincoli di epoche prestabilite (codici 003-005) (014-001)

•Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio (1 intervento tra il 15 marzo e il 15 luglio) (codici 003-005) (014-001)

•Intervento di lavorazione meccanica dopo il 15 luglio (codici 003-003) (014-005)

•Controllo della vegetazione con il pascolamento solo per le superfici disattivate.

Page 51: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliAmbientali NORMA 4.3:NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI MANUTENZIONE DEGLI OLIVETIOLIVETIRiguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con: Superfici : Superfici

con con OLIVETIOLIVETI

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03• Assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell’olivo, con particolare riferimento alle piante d’olivo

• Salvaguardare il paesaggio tipico di molte aree rurali italiane

•Garantire il presidio di zone rurali altrimenti destinate all’abbandono, con una gestione attiva del territorio, che contribuisca a ridurre il rischio di erosione e frane

Page 52: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Non spiantare l’ulivetoNon spiantare l’uliveto

CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

Buone Condizioni Agronomiche ed Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliAmbientali NORMA 4.3:NORMA 4.3: MANUTENZIONE DEGLI MANUTENZIONE DEGLI OLIVETIOLIVETI

DEROGHE• In presenza di motivazioni di carattere fitosanitario• In caso di reimpianto autorizzato

Page 53: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Effettuare una potatura Effettuare una potatura almenoalmeno una una volta ogni cinque annivolta ogni cinque anni

Page 54: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Ripulire l’oliveto da polloni pluriennali e/o rovi a ridosso Ripulire l’oliveto da polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante preferibilmente con mezzi meccanici. L’utilizzo delle piante preferibilmente con mezzi meccanici. L’utilizzo di mezzi chimici è vietato nelle aree a vincolo ambientale, di mezzi chimici è vietato nelle aree a vincolo ambientale, salvo diversa disposizione delle autorità di gestionesalvo diversa disposizione delle autorità di gestione

Page 55: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Operare affinchè all’interno dell’oliveto non Operare affinchè all’interno dell’oliveto non siano presenti siano presenti

arbusti e/o vegetazione pluriennalearbusti e/o vegetazione pluriennale

Page 56: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.4:NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIOCARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Riguarda aziende agricole conRiguarda aziende agricole con:: Una Una QUALSIASI SUPERFICIEQUALSIASI SUPERFICIE comprese quelle con colture permanenti comprese quelle con colture permanenti

o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, se servite dalla rete se servite dalla rete poderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggiopoderale di sgrondo o con elementi caratteristici del paesaggio

OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat

SCOPO DELLA NORMA • Mantenere i terrazzamenti, laddove esistenti, in tutte le zone collinari o pedemontane italiane

Oltre ai terrazzamenti, la norma si applica •anche agli elementi caratteristici del •paesaggio ricadenti nelle aree della •Rete Natura 2000

Page 57: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Non eliminare i terrazzamenti esistentiNon eliminare i terrazzamenti esistenti Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non Non effettuare livellamenti, intesi come movimento terra, nei casi non

autorizzati autorizzati Nelle aree Natura 2000, Nelle aree Natura 2000, rispettare i provvedimenti regionali/localirispettare i provvedimenti regionali/locali

adottati ai sensi della normativa comunitariaadottati ai sensi della normativa comunitaria e il Piano Paesistico e il Piano Paesistico Regionale in particoolare nellare di interesse colturali e paesaggisticoRegionale in particoolare nellare di interesse colturali e paesaggistico

CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE

Buone Condizioni Agronomiche ed AmbientaliBuone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 4.4:NORMA 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO (2)(2)

Page 58: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Antichi terrazzamenti (non economicamente validi)

DEROGHEÈ consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati)

Page 59: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Norma 4.4 – Elementi del Piano Paesistico Regionale della SICILIA oggetto di tutela

Serre

Pozzi, macchine idrauliche, cisterne, vasche di raccolta, torri piezometriche, condotte a vista, acquedotti, specchi d’acqua

Recinzioni, abbeveratoi, fontane, gabbionate, fascinate , muri di contenimento e muri di sostegno

Muri a secco interpoderali

Tecniche colturali tradizionali, argricoltura ornamentale, rete irrigua storica

Recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali, recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali

Page 60: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

I CONTROLLI

Page 61: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

. Condizionalità: i controlli

Il campione di aziende che andranno a controllo per il rispetto della condizionalità sarà dell’1% per ogni OP per la domanda unica e un altro 1% per il PSR.

La percentuale di controllo (1% minimo) deve essere rispettata per ciascuno dei due pilastri.In sostanza se volessimo riassumere l’entità dei controlli che graverà sulle aziende agricole a partire dal 2007, possiamo individuare:• 5%, campione per l’aiuto diretto (Domanda Unica)• 1% campione per la Condizionalità (Circa 15.000 aziende/anno)• 1% campione per il PSR (Circa 3.500 aziende/anno)

Il tutto per Organismo pagatore

Page 62: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Condizionalità: i controlli

La gestione dei controlli ed il sistema di sanzioni previsti per la Condizionalità sono identici sia per il primo che per il secondo pilastro, su questa base :

• stessa autorità competente per il controllo: Organismo Pagatore• stesso sistema gestionale (software, etc.)• stesso sistema di controllo (controlli amministrativi, selezione del campione, controlli in loco, uso del telerilevamento, ecc…)• stesso sistema sanzionatorio

Page 63: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Come viene calcolata l’EVENTUALE SANZIONE

Page 64: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

La valutazione delle eventuali violazioni viene effettuata sulla base di tre principi generali, così come previsti dall’articolo 41 del Reg. 796/04 attraverso i quali viene valutata l’entità di una violazione riscontrata. Essi sono:

PortatPortataa

definisce l’impatto dell’infrazione in senso definisce l’impatto dell’infrazione in senso spaziale (superficie aziendale o anche oltre)spaziale (superficie aziendale o anche oltre)

GravitGravitàà

definisce l’entità delle conseguenze definisce l’entità delle conseguenze dell’infrazione in relazione agli obiettivi del dell’infrazione in relazione agli obiettivi del requisito e della normarequisito e della norma

DuratDurataa

definisce la lunghezza del tempo nel corso definisce la lunghezza del tempo nel corso del quale perdura l’effetto dell’infrazione e del quale perdura l’effetto dell’infrazione e della possibilità di eliminare tale effetto con della possibilità di eliminare tale effetto con interventi ordinari.interventi ordinari.

Il Controllo in azienda

Page 65: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Il controllo e l’eventuale sanzioneIl controllo e l’eventuale sanzione

Gli indici di controllo (Gli indici di controllo (portata, portata, gravità, duratagravità, durata) prevedono oltre ) prevedono oltre alla non inadempienza, tre alla non inadempienza, tre differenti differenti gradi di inadempienzagradi di inadempienza della violazione accertata, associati della violazione accertata, associati a tre corrispettivi a tre corrispettivi gradi di gradi di riduzioneriduzione. Più in specifico:. Più in specifico:Grado di inadempienza Grado di riduzione

Basso 1

Medio 3

Alto 5

Page 66: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

. Condizionalità: le possibili sanzioni

In sostanza l’impatto che la Condizionalità può avere sull’aiuto percepito dall’azienda è direttamente proporzionale alla gravità dell’infrazione soprattutto in senso comportamentale.La segnalazione è il livello più basso di non conformità, si ha quando il livello di violazione riscontrato è inferiore ad un livello minimo, la portata è considerata nulla. La segnalazione non determina penalità. Si passa dalla Negligenza (massima sanzione il 5% dell’intero premio aziendale) che se Reiterata giunge all’Intenzionalità che determina il livello massimo di penalizzazione che è pari al 20% dell’importo percepito. L’Organismo Pagatore responsabile può anche disporre, nei casi di particolare gravità, una sanzione che può giungere anche al 100 %. Inoltre ricordo che molte delle norme della condizionalità se infrante, possono attivare sanzioni amministrative di diversa natura e rilevanza.

L’intenzionalità può essere anche riscontrata nei primi controlli, in caso di non osservanza grave.

Page 67: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Una Condizionalità Una Condizionalità funzionale per funzionale per l’azienda agricolal’azienda agricola

La Condizionalità rischia di essere La Condizionalità rischia di essere

percepita come una serie complessa percepita come una serie complessa di vincoli ed un ulteriore, gravoso di vincoli ed un ulteriore, gravoso

appesantimento burocratico. appesantimento burocratico.

Page 68: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

La Riforma della PAC e L’APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA’

Attività di informazione ed assistenza per la definizione di un modello di consulenza all’ottemperanza

per imprenditori, coadiuvanti, titolari di azienda agricola

Page 69: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

A ciascuna Azienda

la propria

CONDIZIONALITA’

Page 70: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

Mi reco presso il centro di CONSULENZA ALLE AZIENDE AGRICOLE DI PROSPETTIVA 2000 per verificare quale dei 26 vincoli mi riguardano ed INSIEME FAREMO il piano di adeguamento DELLA MIA AZIENDA

26 VINCOLIQuanti registri?Quali Registri?Come mi devo comportare?

Page 71: LAPPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA CONDIZIONALITA

www.prospettiva2000.itwww.prospettiva2000.it