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Lezione del 15/12/2011 1 L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

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L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna. L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte. L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi Sala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna. - PowerPoint PPT Presentation

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Lezione del 15/12/2011 1

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi Terzi

A cura di Paolo Fasano

II parte

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Lezione del 15/12/2011 2

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Legge 40/98Art. 39

Assistenza socialeGli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

 T.U. delle disposizioni sull’immigrazione /Art. 41 dlgs. 286/98

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Lezione del 15/12/2011 3

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

• LA DISTINZIONE È TRA STRANIERO CON UN PROGETTO MIGRATORIO DI MEDIO / LUNGO PERIODO E STRANIERO PRESENTE IN ITALIA IN MODO OCCASIONALE O TEMPORANEO

• RISPETTO ART. 10 COST.

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Lezione del 15/12/2011 4

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 10 cost.• L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute. • La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati internazionali. • Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

• Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

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Lezione del 15/12/2011 5

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Decreto Dini n. 489 del 18/11/1995

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Lezione del 15/12/2011 6

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Art. 5 c. 3 legge 40/98 • Permesso per lavoro autonomo 2 anni• Permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato 2 anni• Permesso per famiglia 2 anni • Permesso per lavoro subordinato a tempo determinato tra 1

anno e 2 anni• Permesso per attesa occupazione 1 anno

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Lezione del 15/12/2011 7

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Con le modifiche introdotte dalla L. 189/2002 la durata del permesso di soggiorno è strettamente correlata a quella del contratto di soggiorno

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Lezione del 15/12/2011 8

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIOArt. 18 dlgs. 286/98

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del

presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, …

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età …

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Lezione del 15/12/2011 9

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I

della legge 15 marzo 1997, n. 59

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Lezione del 15/12/2011 10

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Capo IIServizi sociali

 Art. 128.Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

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Lezione del 15/12/2011 11

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della

giustizia

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Lezione del 15/12/2011 12

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Art. 129.Competenze dello Stato

Art. 130.Trasferimenti di competenze relative agli

invalidi civili

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Lezione del 15/12/2011 13

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Art. 131.Conferimenti alle regioni e agli enti locali

• 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.

• 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, …i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

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Lezione del 15/12/2011 14

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Art. 132.Trasferimento alle regioni

1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali …

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Lezione del 15/12/2011 15

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:a) la cooperazione sociale;b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);c) il volontariato.

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Lezione del 15/12/2011 16

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Art. 133.Fondo nazionale per le politiche sociali

3. In particolare, … sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi …del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

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Lezione del 15/12/2011 17

PROCESSO DI DECENTRAMENTODALLE LEGGI BASSANINI ALLA

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COST.

Legge quadro 328/2000Realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali

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Lezione del 15/12/2011 18

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Art. 1 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

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Lezione del 15/12/2011 19

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Art. 2.(Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Art. 1 - La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali.Art. 2 - Hanno diritto alle prestazioni: cittadini italiani - cittadini dell’Unione Europea - cittadini di paesi terzi ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico 328/98. Art. 2 comma 2 - Il sistema integrato di interventi e di servizi sociali ha carattere di universalità.

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Lezione del 15/12/2011 21

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Destinatari prioritariArt. 2 comma 3  

-Soggetti in condizioni di povertà-Soggetti con reddito limitato-Soggetti con incapacità totale o parziale-Soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale o

nel mercato del lavoro-Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità

giudiziaria

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Lezione del 15/12/2011 22

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Art. 22Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, …., gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi …: 

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Lezione del 15/12/2011 23

Legge 328/2000Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili(segue)

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

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Lezione del 15/12/2011 24

Legge 328/2000Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili(segue)

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio …. e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

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Lezione del 15/12/2011 25

Legge 328/2000Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili(segue)

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà…;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili…;

g) interventi per le persone anziane e disabili ;

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Lezione del 15/12/2011 26

Legge 328/2000Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili(segue)

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie …

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Lezione del 15/12/2011 27

Legge 328/2000Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili(segue)

Art. 24Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo

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Lezione del 15/12/2011 28

Legge 328/2000Art. 16

Art. 16(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità

familiari)2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel

territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

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Lezione del 15/12/2011 29

Legge 328/2000Art. 16

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari(segue)

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, …;

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Lezione del 15/12/2011 30

Legge 328/2000Art. 16

Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari(segue)

• Assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori (art. 65 legge 448/98);

• Assegno di maternità (art. 66 l. 448/98; art. 49 l. 488/99 e 74 dlgs.151/2001);

• Prestazioni assistenziali (art. 80 c. 19 l. 388/2000)

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Lezione del 15/12/2011 31

Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Assegno di maternità

Gli artt. 65 e 66 l. 448/98, 74 dlgs. 151/2001 e 80 c. 19 l.388/2000 rompono l’unità di questo schema, arrivando addirittura ad escludere l’intera platea dei cittadini di Paesi Terzi dal beneficio dell’assegno per le famiglie con almeno 3 figli minori.

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Lezione del 15/12/2011 32

Art. 65-66 L 448/98. Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

Assegno di maternità (segue)

L’assegno di maternità, istituito dall’art. 66 l. 448/98, viene esteso dall’art. 74 dlgs. 151/2001 solo alle madri in possesso di carta di soggiorno;

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Lezione del 15/12/2011 33

Art. 80 c.19 L 388/2000 Assegno sociale e prestazioni assistenziali

l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi sono riconosciute dall’art. 80 c. 19 della legge 388/2000 solo agli aventi diritto titolari di carta di soggiorno.

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Lezione del 15/12/2011 34

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Per ora lasciamo da parte le successive modifiche (2009 residenza decennale per l’assegno sociale, 2010 inclusione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria)

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Lezione del 15/12/2011 35

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Le prestazioni economiche di natura assistenziale sono quelle erogate ai cittadini in possesso di determinati requisiti di legge (reddituali, età, sanitari, etc.), indipendentemente dal fatto che gli aventi diritto abbiano versato contributi previdenziali e assistenziali. Sono quindi misure finanziate dalla fiscalità generale.

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Lezione del 15/12/2011 36

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

La legge 328/2000 aveva definito gli interventi che costituiscono il livello minimo delle prestazioni sociali. In particolare, abbiamo visto le misure per il sostegno delle responsabilità familiari, che comprendono l’erogazione degli assegni di cura e gli interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile; le prestazioni sociali per le donne in difficoltà e quelle di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; (artt. 22 c. 2 e 16 c. 3).

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Lezione del 15/12/2011 37

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

Si tratta delle prestazioni generali di sostegno alla natalità, alla famiglia e alla funzione genitoriale, che per loro natura e perché discendono da esplicite garanzie costituzionali o da convenzioni internazionali, dovrebbero necessariamente avere portata universale e dunque rivolgersi alla generalità della popolazione residente, compresi gli stranieri legalmente soggiornanti (art. 2 c. 1 e 2 legge 328/2000)

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Lezione del 15/12/2011 38

L’assistenza sociale per i cittadini di Paesi TerziSala conferenze - via G. Da Polenta, 4 - Ravenna

L’assegno di maternità, indicato dall’art. 74 dlgs. 151/2001 come prestazione base, dovrebbe quindi rientrare nelle misure a sostegno della maternità responsabile per le donne che non beneficiano di altre indennità, mentre l’assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli minori rappresenta una prestazione di sostegno al reddito familiare e di contrasto della povertà.

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Lezione del 15/12/2011 39

Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piú figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, … è concesso un assegno …

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Lezione del 15/12/2011 40

Art 65 co. 1 e 2 legge 448/98Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori

(segue)

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai Comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai Comuni, ….

Page 41: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Lezione del 15/12/2011 41

Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità…

Page 42: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Lezione del 15/12/2011 42

Art. 66. Legge 448/98Assegno di maternità

2.L'assegno è concesso dai Comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

Page 43: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Lezione del 15/12/2011 43

Art. 49 c. 12. Legge 488 del 1999

Art. 74 c.1 dlgs. 151/2001 Assegno di maternita' di base

Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001,…, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternità ….

Page 44: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Lezione del 15/12/2011 44

Art. 80 c. 19 legge 388/2000

  Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno;

Page 45: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Lezione del 15/12/2011 45

Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)

per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Page 46: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Art. 80 c. 19 legge 388/2000 (segue)

Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Lezione del 15/12/2011 46

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Prestazioni assistenziali

Di seguito proviamo ad elencarle :Assegno socialeAssegno di invaliditàPensione di inabilitàIndennità di accompagnamentoIndennità di frequenzaPensione dei ciechi totali Pensione dei ciechi parziali o

ventesimistiIndennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti

Lezione del 15/12/2011 47

Page 48: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Prestazioni assistenziali

Pensione non reversibile per sordiIndennità di comunicazione Assegno sociale sostitutivo Assegno di maternità di competenza dei ComuniAssegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori di competenza dei Comuni

Lezione del 15/12/2011 48

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Sentenza 306/2008 Corte Cost.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTOIn tale ambito, questa Corte ha affermato che «le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza», ma anche che al legislatore è consentito «introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).

  

Lezione del 15/12/2011 49

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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia (da ultimo, sentenza n. 148 del 2008). E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini.

Lezione del 15/12/2011 50

Page 51: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che sia manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono, come si è detto, la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito.

Lezione del 15/12/2011 51

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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili e, come nel caso, parziali, alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza. Ne consegue il contrasto delle disposizioni censurate non soltanto con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32 e 38 Cost., nonché – tenuto conto che quello alla salute è diritto fondamentale della persona (vedi, per tutte, le sentenze n. 252 del 2001 e n. 432 del 2005) – con l'art. 2 della Costituzione.

Lezione del 15/12/2011 52

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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Sotto tale profilo e per i medesimi motivi, la normativa censurata viola l'art. 10, primo comma, della Costituzione, dal momento che tra le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti fondamentali della persona indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Lezione del 15/12/2011 53

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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Le disposizioni censurate sono, pertanto, illegittime nella parte in cui – oltre ai requisiti sanitari e di durata del soggiorno in Italia e comunque attinenti alla persona, già stabiliti per il rilascio della carta di soggiorno ed ora (per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sospettati di illegittimità dal remittente – esigono, ai fini dell‘ attribuzione dell'indennità di accompagnamento, anche requisiti reddituali,…

Lezione del 15/12/2011 54

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Sentenza 306/2008 Corte Cost. (segue)

Per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno.

Lezione del 15/12/2011 55

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Sentenza 11/2009 Corte Cost.

PENSIONE DI INABILITA’ E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

La corte dichiara inammissibile la questione relativa all’indennità di accompagnamento

Si pronuncia invece sulla pensione di inabilità

   Lezione del 15/12/2011 56

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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)

I principali motivi che hanno condotto questa Corte alla suddetta sentenza (n. 306/2008) – e cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia – sussistono a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità.

Lezione del 15/12/2011 57

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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)

Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge.

Lezione del 15/12/2011 58

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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)

La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.

Lezione del 15/12/2011 59

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Sentenza 11/2009 Corte Cost. (segue)

Si riscontra, pertanto, la violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost., sicché deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 … nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno…

Lezione del 15/12/2011 60

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

ASSEGNO DI INVALIDITA’A parere della Corte rimettente, infatti, la disposizione censurata, nel subordinare il diritto alle prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi alla titolarità della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introdurrebbe un ulteriore requisito atto a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i princípi enunciati dall’art. 14 della CEDU, e dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20/03/52, secondo l’interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Da qui la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. La questione è fondata.

Lezione del 15/12/2011 61

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Articolo 14 CEDU - Divieto di discriminazione.Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

 

Lezione del 15/12/2011 62

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

 

Lezione del 15/12/2011 63

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

INTERPRETAZIONE CORTE DI STRASBURGO 

La tutela dei beni e dei diritti patrimoniali dei cittadini che vivono nei paesi che hanno aderito alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo è stata poi interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra i diritti patrimoniali debbano essere incluse le prestazioni sociali, anche non contributive.  

Lezione del 15/12/2011 64

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Art. 117 cost. 1° co.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lezione del 15/12/2011 65

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Il trattamento diviene … discriminatorio … ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole;  … soltanto considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità.

Lezione del 15/12/2011 66

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

è possibile subordinare, non irragionevolmente, l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza – alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;

Lezione del 15/12/2011 67

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini

Lezione del 15/12/2011 68

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Per la Consulta ha assunto valore dirimente il verificare se la misura prevista, in questo caso l’assegno di invalidità, vada a soddisfare “bisogni primari” come il sostentamento dell’individuo, non possibile in altro modo. Verificata questa condizione, la Corte conclude che qualsiasi distinzione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti è in contrasto con le disposizioni citate della CEDU.

Lezione del 15/12/2011 69

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

“Si tratta, dunque, all’evidenza, di una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di “sostentamento”, atto ad assicurarne la sopravvivenza”

Lezione del 15/12/2011 70

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

Se la prestazione rappresenta una misura per la sopravvivenza della persona, non sono consentite disparità di trattamento tra cittadini e stranieri. Tutti i rimedi considerati essenziali – anche alla luce degli enunciati della Corte di Strasburgo – sono additati quindi dalla Corte come “parametri di ineludibile uguaglianza” di trattamento. Non si fa più riferimento alla carenza del requisito reddituale.

Lezione del 15/12/2011 71

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

La Corte ci sta spiegando che esiste un nucleo di diritti fondamentali che rispondono a bisogni primari, per garantire la sussistenza delle persone, che di fatto sono indisponibili al legislatore nazionale per operare differenziazioni di accesso per nazionalità. Nel momento in cui uno Stato prevede delle misure per far fronte a questi bisogni non può stabilire disparità di trattamento sulla base della cittadinanza.

Lezione del 15/12/2011 72

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Sentenza 187/2010 Corte Cost. (segue)

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità

Lezione del 15/12/2011 73

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I contenziosi continuano …

In seguito a queste sentenze non vi è stata una rimodulazione dei procedimenti di concessione delle prestazioni economiche assistenziali, ma piuttosto un proliferare di ricorsi al giudice del lavoro. Sentenza Riverso/ trib. di Ravenna

Lezione del 15/12/2011 74

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I contenziosi continuano …

Questa situazione ci sembra anomala e denota un funzionamento improprio, se non patologico, del sistema: il cittadino deve subire il diniego della domanda di prestazione assistenziale da parte della pubblica amministrazione …

Lezione del 15/12/2011 75

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I contenziosi continuano …

… per poi ottenere, attraverso un contenzioso, un pieno riconoscimento della stessa prestazione da parte dell’organo giurisdizionale.

Lezione del 15/12/2011 76

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Processo di integrazione dell’Unione

La politica dell’Unione in materia di immigrazioneL’inizioL’Accordo di Schengen, a metà degli anni ’80, elimina le frontiere interne e crea un sistema di controllo comune per quelle esterne. L’Italia non partecipa al progetto fino a metà degli anni ’90 per assenza di una legislazione di gestione e tutela dei dati personali. All’inizio il progetto parte con 5 stati (Germania, Francia e i paesi del Benelux). La politica europea dell’immigrazione nasce quindi per iniziativa di alcuni Stati, al di fuori della Comunità europea.

Lezione del 15/12/2011 77

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Il salto di qualitàComunitarizzazione di Schengen: processo che conduce ad allargare l’accordo ad altri Paesi membri della Comunità Europea fino al Trattato di Amsterdam (1997) che integra l’acquis di Schengen nel quadro dell’Unione europea.

Lezione del 15/12/2011 78

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Nasce lo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e l’immigrazione passa dal III° al I° pilastro.

I° pilastro: diritto comunitario, fonti, regolamenti, direttive e atti vincolanti per gli stati membri.

Lezione del 15/12/2011 79

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Il 2° e 3° pilastro (Politica estera e Giustizia e affari interni) concepiti come semplici strumenti facoltativi che gli stati membri, se vogliono, possono attivare all’unanimità.Il metodo è quello intergovernativo, non c’è controllo della corte di giustizia e il Parlamento europeo non conta

Lezione del 15/12/2011 80

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Metodo comunitario (pubblico e trasparente con il coinvolgimento degli organi dell’Unione: Parlamento europeo, Commissione, Consiglio) e soprattutto sotto il controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Lezione del 15/12/2011 81

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

DIRETTIVE Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19 luglio 2000. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2 dicembre 2000.Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al

mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22 marzo 2001.

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212 del 7 agosto 2001.

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 31 del 6 febbraio 2003.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 settembre 2004.

Lezione del 15/12/2011 82

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 158 del 30 aprile 2004.

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 261 del 6 agosto 2004.

Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 23 dicembre 2004. 

Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 289 del 3 novembre 2005.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 326 del 13 dicembre 2005.

Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n.L 283 del 28 ottobre 2008.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 348 del 24 dicembre 2008.

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno 2009.

Lezione del 15/12/2011 83

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

DIRETTIVE Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, pubbllicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 180 del 19 luglio 2000. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 303 del 2 dicembre 2000.Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al

mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 82 del 22 marzo 2001.

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, pubblicata in G.U. dell'Unione Europea n. L 149 del 2 giugno 2001.

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio Europeo del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n L 212 del 7 agosto 2001.

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio Europeo 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati Membri, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 31 del 6 febbraio 2003.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 251 del 3 ottobre 2003.

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 16 del 23 gennaio 2004.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea del 30 settembre 2004.

Lezione del 15/12/2011 84

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. 155 del 18 giugno 2009.

Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 168 del 30 giugno 2009.

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 101 del 15 aprile 2011.

Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2011 , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale Testo rilevante ai fini del SEE, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea n. L 132 del 19 maggio 2011.

L’Unione Europea è intervenuta con sempre maggiore attenzione nel settore dell’immigrazione, in passato lasciato totalmente alla competenza degli Stati membri e delle loro discipline nazionali.

Lezione del 15/12/2011 85

Page 86: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno continuativo per periodi superiori a tre mesi, è necessario il possesso del permesso di soggiorno. Il rilascio di quest’ultimo resta di competenza delle autorità e delle discipline nazionali. Pertanto i requisiti per il rilascio del permesso non sono ancora comuni, bensì sono decisi autonomamente da ogni singolo Stato. Ciò rende alquanto problematica la configurazione di un’effettiva politica comune dell’immigrazione nell’ordinamento comunitario.

Lezione del 15/12/2011 86

Page 87: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Come effetto collaterale l’Unione crea delle categorie di cittadini di Paesi Terzi ai quali riconosce il diritto ad un trattamento analogo a quello di cui gode il cittadino dell’Unione.Si tratta di quei soggetti che rientrano in determinate categorie assoggettate a norme dell’Unione.

Lezione del 15/12/2011 87

Page 88: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

In definitiva, il quadro risulta piuttosto confuso e frammentato ed una vera e sostanziale politica comune in materia di immigrazione è ancora un obiettivo da raggiungere.

Lezione del 15/12/2011 88

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

- Rifugiati politici, apolidi e loro familiari;- Familiari di cittadini dell’Unione;- Titolari di protezione sussidiaria e loro familiari;- Lavoratori di paesi che hanno sottoscritto

accordi con l’UE contenenti clausole di non discriminazione in materia di sicurezza sociale;

- Cittadini lungo soggiornanti- Lavoratori il cui percorso migratorio non si sia

concluso in un solo paese dell’Unione;

Lezione del 15/12/2011 89

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

La prospettiva del Trattato di Lisbona Articolo 2 c. 2 TFUE

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria

Lezione del 15/12/2011 90

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Nel Trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre 2009, l’immigrazione rientra nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia, settore su cui l’Unione esercita una competenza concorrente con quella degli Stati membri. La definizione “competenza concorrente” va intesa nel senso che gli Stati membri possono legiferare nella misura in cui l'Unione non ha esercitato o ha deciso di cessare l’esercizio della propria competenza (art. 2 c. 2 del TFUE).

Lezione del 15/12/2011 91

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Articolo 6 del TUE 

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati…

Lezione del 15/12/2011 92

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. …3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Lezione del 15/12/2011 93

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Art. 79 TFUE

  L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

  

Lezione del 15/12/2011 94

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Art. 79 TFUE 

Una politica comune dell'immigrazione, da intendersi non più come sommatoria di politiche nazionali, ma organica e volta a garantire l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi.  

Lezione del 15/12/2011 95

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Unione europea - Immigrazione: verso il permesso unico per i lavoratori extra-UE Approvazione da parte della Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo (Libe) della direttiva sul permesso unico.

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Lezione del 15/12/2011 96

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

La parità di diritti economici e sociali tra i cittadini europei e i cittadini dei Paesi terzi che intendono soggiornare e lavorare nell'UE non appare più così lontana.

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Lezione del 15/12/2011 97

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Il documento, approvato il 5 dicembre scorso, non solo semplifica i requisiti amministrativi per la richiesta del permesso di soggiorno attraverso l'introduzione di un'unica procedura, ma definisce anche i diritti economici e sociali dei cittadini dei Paesi terzi, a tutela della parità di trattamento.

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Lezione del 15/12/2011 98

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

"Questa direttiva è il primo passo verso una politica europea comune sull'immigrazione economica", ha dichiarato la relatrice Veronique Mathieu (Ppe). Il documento passerà ora al Parlamento europeo, che lo esaminerà nel corso della sessione plenaria del 12-15 dicembre. Dopo la votazione finale, gli Stati membri avranno due anni per implementare la direttiva.

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Lezione del 15/12/2011 99

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Di seguito brevemente alcuni atti dell’Unione, che hanno individuato, e in alcuni casi creato ex novo, categorie di cittadini di Paesi Terzi ammesse a godere di diritti sociali corrispondenti a quelli dei cittadini dell’Unione. Si tratta di atti giuridicamente vincolanti per gli Stati Membri, in attesa dell’intervento più complessivo con l’istituzione del “Permesso unico europeo”.

Lezione del 15/12/2011 100

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

La direttiva 2003/109/CE Questa direttiva, recepita in Italia con il decreto legislativo 3/2007 ha istituito lo status permanente di cittadino di Paese Terzo Soggiornante di Lungo Periodo (di seguito SLP) e disciplinato il riconoscimento di questo status negli altri Stati Membri. L’obiettivo è di garantire a questi cittadini una serie di diritti uniformi su tutto il territorio UE, quanto più simili a quelli goduti dai cittadini dell’Unione.

Lezione del 15/12/2011 101

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

Nella materia sociale la direttiva riconosce la parità di trattamento, pur consentendo agli Stati Membri di limitarla alle prestazioni essenziali. Il legislatore italiano non si è comunque avvalso di tale facoltà, né in sede di recepimento della direttiva, né successivamente. Non ha introdotto, quindi, né restrizioni né esplicite esclusioni nell’accesso a prestazioni sociali.

Lezione del 15/12/2011 102

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

Articolo 11Parità di trattamento

1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: …d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; ….

4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.

Lezione del 15/12/2011 103

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

Per questo l’ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - ha presentato denuncia formale alla Commissione Europea per l’esclusione dei SLP dall’accesso all’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori, di cui all’art. 65 della legge 448/ 1998.L’ASGI ritiene, infatti, che siamo in presenza di una palese violazione del diritto dell’Unione, in quanto il principio di parità di trattamento è derogabile solo ed esclusivamente nei limiti definiti dalla stessa direttiva.

Lezione del 15/12/2011 104

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

L’8 aprile 2011, inoltre, l’Unione Europea ha messo in mora l’Italia sempre per violazione del diritto alla parità di trattamento prevista per i SLP, con riferimento a disposizioni regionali e locali di carattere sociale. Quando si avvia, come in questo caso, una procedura di infrazione del diritto UE ex art. 258 TFUE, lo Stato Membro deve rispondere entro due mesi ai rilievi della Commissione Europea, la quale, in assenza di adeguati chiarimenti, può aprire un contenzioso contro lo Stato inadempiente dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Lezione del 15/12/2011 105

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

Con una ordinanza del 5 dicembre 2011 il Tribunale di Padova, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto di un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti UE ad ottenere, da parte del comune di residenza e dell’INPS, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare numeroso (ex art. 65 L. 448/1998).

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Lezione del 15/12/2011 106

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La direttiva 2003/109/CE (segue)

I titolari di permesso CE  per lungo soggiornanti, finora esclusi,  devono essere equiparati ai cittadini nazionali nella fruizione delle prestazioni di assistenza sociale per effetto della norma di diritto dell’Unione europea, di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno e comportante di conseguenza la disapplicazione della norma interna incompatibile.

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Lezione del 15/12/2011 107

Page 108: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Trib. di Padova ordinanza c. Inps e Comune5.12.2011

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva europea “stabilendo che il titolare di pse per SLP , effettivamente residente nel territorio nazionale, possa usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, salvo deroghe espresse, deroghe mai intervenute a carico degli stranieri lungo soggiornanti (invero non risulta che il legislatore abbia espressamente provveduto a definire precise esclusioni a carico degli stranieri lungo soggiornanti in forza della predetta norma)”

Lezione del 15/12/2011 108

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Trib. di Padova ordinanza c. Inps e Comune5.12.2011 (segue)

essendo “pacifica la natura di prestazione sociale dell’assegno in questione, e non contestata la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti, deve ritenersi discriminatoria la condotta del Comune di …ordina pertanto al Comune e all’INPS di cessare la condotta discriminatoria … riconoscendo e corrispondendo la prestazione sociale per gli anni 2010 e 2011…condanna il Comune di … e l’INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite nella misura del 50% ciascuno ...”

Lezione del 15/12/2011 109

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Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune11.11.2011

L’aiuto dei Comuni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori spetta anche agli extracomunitari con il permesso di soggiorno di lungo periodo11 novembre 2011 – Con la sentenza, il Tribunale di Roma ha condannato l'INPS, quale ente erogatore, al pagamento dell'assegno.

Lezione del 15/12/2011 110

Page 111: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune11.11.2011 (segue)

"Per prestazioni essenziali - ha sostenuto il Tribunale di Roma - vanno intese quelle relative a un reddito minimo, all'assistenza per malattia, per gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza di lungo termine, comprendendo pertanto anche l'assistenza genitoriale, ed è evidente la natura oggettiva di prestazione di assistenza sociale essenziale dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, che ha come finalità quella di garantire un ausilio economico alle famiglie numerose in forte stato di disagio”.

Lezione del 15/12/2011 111

Page 112: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Trib. di Roma ordinanza c. Inps e Comune11.11.2011 (segue)

“Eventuali deroghe al principio di parità – si legge ancora nella sentenza - devono essere dotate di una specifica e ragionevole causa giustificatrice, pena la violazione dell'art. 3 della nostra Costituzione". Il Tribunale ha condannato l'INPS, quale ente erogatore, al pagamento dell'assegno.

Newsletter n. 10/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Lezione del 15/12/2011 112

Page 113: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

La direttiva 2003/109/CE (segue)

Il Tribunale di Gorizia, con l'ordinanza n. 506 depositata il 7 dicembre 2010, aveva infatti respinto il reclamo inoltrato dall'INPS contro l'ordinanza  dd. 01.20.2010, con la quale il giudice del lavoro di Gorizia aveva accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di … e dell'INPS che avevano rifiutato ad un cittadino titolare del PSE CE per SLP l'accesso al beneficio sociale dell'assegno per i nuclei familiari numerosi.V. anche Trib. Monza 10.06.2011

Lezione del 15/12/2011

113

Page 114: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Assegno per i nuclei familiari numerosi L'INPS, con la circolare n. 9 dd. 22/01/2010, ha riconosciuto solo ai titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria il diritto all’assegno ai sensi dell'art. 27 del dlgs. 251/07, che recepisce la direttiva CE 2004/83.

Lezione del 15/12/2011 114

Page 115: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Assegno per i nuclei familiari numerosi

Art. 27 c.1 dlgs. 251/2007(Assistenza sanitaria e sociale)

 I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Lezione del 15/12/2011 115

Page 116: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Questi regolamenti sono in vigore dal 1° maggio del 2010 e si occupano del coordinamento dei sistemi di welfare degli Stati Membri. L’obiettivo è garantire parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali alle persone che si spostano all’interno dell’Unione Europea.Si applicano, a parte qualche eccezione espressamente prevista negli allegati, a tutti i regimi di sicurezza sociale.

Lezione del 15/12/2011 116

Page 117: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Per sicurezza sociale si intende un settore nel quale rientrano tutte le prestazioni che non sono sottoposte a valutazioni discrezionali da parte dell’ente che le eroga, ma il cui riconoscimento si basa esclusivamente sui requisiti previsti dalle leggi. Tale nozione supera l’antica distinzione tra assistenza e previdenza.

Lezione del 15/12/2011 117

Page 118: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Un ambito, quindi, molto ampio che per l’Italia comprende, ad esempio, le provvidenze assistenziali - assegno di invalidità, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, assegno sociale, etc. - le pensioni, le misure di welfare a sostegno delle famiglie e della maternità.

Lezione del 15/12/2011 118

Page 119: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Di seguito riportiamo l’elenco delle prestazioni interessate :a) le prestazioni di malattia;b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;c) le prestazioni d'invalidità;d) le prestazioni di vecchiaia;e) le prestazioni per i superstiti;f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;g) gli assegni in caso di morte;h) le prestazioni di disoccupazione;i) le prestazioni di pensionamento anticipato;j) le prestazioni familiari;

l) le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo. Lezione del 15/12/2011 119

Page 120: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Per "prestazioni familiari", di cui alla lett. j), si intendono tutte le prestazioni destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione, se menzionati nell'allegato I al regolamento. In questo allegato l’Italia non ha, però, inserito nessuno degli assegni speciali di nascita (bonus bebè, assegno di nascita, etc.) erogabili secondo la propria legislazione.

Lezione del 15/12/2011 120

Page 121: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Nell’allegato X al regolamento 988/2009 l’Italia ha indicato come rientranti tutte le prestazioni speciali (assistenziali ) in denaro di carattere non contributivo.

Lezione del 15/12/2011 121

Page 122: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

- pensioni sociali per persone sprovviste di reddito            

- pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili            

- pensioni e indennità per i sordomuti- pensioni e indennità per i ciechi civili             - integrazione delle pensioni al trattamento minimo- integrazione dell’assegno di invalidità             - assegno sociale- maggiorazione sociale

Lezione del 15/12/2011 122

Page 123: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

I destinatari sono i cittadini dell’Unione e i loro familiari e superstiti, anche non UE, nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro, con i loro familiari e superstiti, e i cittadini di Paesi Terzi legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all’interno di un solo Stato dell’Unione

Lezione del 15/12/2011 123

Page 124: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Si tratta di cittadini stranieri il cui percorso migratorio si è sviluppato in 2 o più Stati membri ed in virtù di questo l’Unione riconosce parità di trattamento con i cittadini nazionali nell’accesso alle prestazioni sociali. L’obiettivo è sempre quello di valorizzare e garantire l’effettività del principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

Lezione del 15/12/2011 124

Page 125: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

I regolamenti (CE) 883/2004, 987/2009, 988/2009, (UE) 1231/2010

Per esempio, un cittadino macedone che ha lavorato legalmente in Germania e poi si è trasferito in Italia dove soggiorna regolarmente, oppure un cittadino albanese che ha vissuto in Grecia, prima di trasferirsi in Italia, dove vive e lavora regolarmente, sono a pieno titolo e diritto beneficiari di questi regolamenti.

Lezione del 15/12/2011 125

Page 126: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

L’Unione Europea ha sottoscritto degli accordi con i Paesi che si affacciano sul Mediteranno, vincolanti sia per l’Unione sia per i singoli Stati Membri. Gli accordi con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia contengono una clausola di non discriminazione in materia di sicurezza sociale per i lavoratori di questi paesi e per i loro familiari.

Lezione del 15/12/2011 126

Page 127: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

L’art. 69 dell’Accordo euromediterraneo con la Repubblica dell’Algeria indica come beneficiari della parità di trattamento “i cittadini degli stati aderenti all’Accordo che risiedono o lavorano legalmente nel territorio dei rispettivi paesi ospitanti”.l’Accordo di associazione con la Turchia prevede la parità di trattamento dei lavoratori turchi regolarmente soggiornanti in uno stato membro e dei loro familiari o superstiti con i cittadini di quello stato per l’accesso ai settori di sicurezza sociale

Lezione del 15/12/2011 127

Page 128: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Questi Accordi sono direttamente vincolanti per l’Unione stessa e gli Stati membri, costituendo parte integrante del diritto dell’Unione.Per i cittadini di questi Stati e per i loro familiari, regolarmente soggiornanti o legalmente impiegati in Italia, il permesso di soggiorno costituisce, pertanto, un titolo legittimo per accedere alle prestazioni di sicurezza sociale, indipendentemente dalla sua durata.

Lezione del 15/12/2011 128

Page 129: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Una recente sentenza della CGUE, 26 maggio 2011, C-485/07, riguardante la diretta applicabilità negli Stati membri dell’Accordo di Associazione CEE-Turchia, ribadisce che sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno di uno Stato tutte le disposizioni dell’Unione che hanno valore e forza di legge, se incondizionate e sufficientemente precise.

Lezione del 15/12/2011 129

Page 130: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Una disposizione contenuta in un Accordo tra UE e Stati Terzi può essere considerata direttamente efficace qualora contenga un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore. Può essere fatte valere per opporsi a qualunque disposizione interna non conforme, nei confronti dello Stato membro inadempiente

Lezione del 15/12/2011 130

Page 131: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

In questa sentenza la CGUE conclude, quindi, che la disposizione dell’accordo va considerata direttamente efficace in quanto contiene un principio preciso ed incondizionato,sufficientemente operativo. I cittadini interessati possono avvalersene per far disapplicare la norma interna contraria.

Lezione del 15/12/2011 131

Page 132: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Dobbiamo chiederci quale sia lo stato di applicazione di queste disposizioni. L’operatore verifica se sussistono queste condizioni oppure procede a considerare solo la titolarità di un permesso di soggiorno CE SLP come unico parametro per consentire l’accesso alle prestazioni, tra l’altro non riconosciuto per tutte le prestazioni?

Lezione del 15/12/2011 132

Page 133: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Per rendercene conto è sufficiente visionare i siti web e le schede informative degli enti preposti all’assistenza o all’applicazione di queste procedure. E’ necessario allora promuovere un’adeguata informazione, anche multilingue, per migliorare la conoscenza di queste norme e l’accesso ai procedimenti da parte dei cittadini di Paesi Terzi che ne hanno diritto

Lezione del 15/12/2011 133

Page 134: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

La recente sentenza di Cassazione, n. 17966 del 1 settembre 2011, rigetta il ricorso dell’INPS contro la decisione della Corte di Appello di riconoscere a cittadino del Marocco, titolare di semplice permesso di soggiorno, la prestazione assistenziale e condanna l’ente previdenziale al pagamento delle spese di giudizio.

Lezione del 15/12/2011 134

Page 135: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

“una corretta applicazione del diritto comunitario comportava la disapplicazione della norma interna che violava il diritto comunitario medesimo, immediatamente applicabile;L’Accordo di cooperazione … prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza”

Lezione del 15/12/2011 135

Page 136: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Come ribadito da numerose sentenze della CGUE e della Corte costituzionale, la normativa interna in contrasto con disposizioni europee, se non può essere interpretata in modo conforme, deve cedere per il principio della prevalenza del diritto dell’Unione.

Lezione del 15/12/2011 136

Page 137: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

In primo luogo, vige la presunzione di conformità della legge interna alla norma dell’Unione: fra le possibili interpretazioni della norma nazionale va prescelta quella conforme alle prescrizioni dell’Unione europea e al dettato costituzionale, che garantisce l'osservanza del Trattato e del diritto da esso derivato (art. 11 Cost.).

Lezione del 15/12/2011 137

Page 138: L’assistenza sociale  per i cittadini di Paesi Terzi A cura di Paolo Fasano II parte

Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Quando ciò non sia possibile, per manifesta incompatibilità fra la norma interna e quella dell’Unione, è quest'ultima, in ogni caso, a prevalere. (sentenze 176, 177/81 e 170/84 Corte Cost.)

Lezione del 15/12/2011 138

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Inoltre tutti i soggetti competenti per il nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi - tanto il giudice nazionale nell’esercizio della sua giurisdizione, quanto la stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le disposizioni dell’Unione (C.Cost. 11.07.1989, n. 389).

Lezione del 15/12/2011 139

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

“Sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva …, allo scopo di far censurare l’operato dell’amministrazione, ed al contempo ritenere che l’amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad essa non conformi” (CGUE, 22 giugno 1989, C- l03/88,).

Lezione del 15/12/2011 140

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Non si tratta quindi di abrogare o annullare la norma interna, ma di non applicarla. In conclusione, il dovere di disapplicare la norma interna che si ponga in conflitto con le disposizioni del diritto UE grava tanto sugli organi giurisdizionali quanto su quelli amministrativi

Lezione del 15/12/2011 141

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Ciò rappresenta per gli operatori italiani un istituto di tutela fortemente innovativo, al fine di garantire la necessaria e immediata applicazione alla regola comunitaria in presenza di leggi nazionali o regionali incompatibili.

Lezione del 15/12/2011 142

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Resta fermo, tuttavia, che il legislatore nazionale dovrebbe modificare il diritto interno incompatibile con le norme dell’Unione, in quanto la disapplicazione è un modo per risolvere i contrasti normativi che lascia comunque in vigore le norme reciprocamente contrastanti.

Lezione del 15/12/2011 143

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Questa esigenza, sul piano interno, si collega al principio della certezza del diritto; a livello europeo, invece, risponde al principio della prevalenza del diritto dell’Unione su quelli nazionali e rappresenta una garanzia così essenziale per l’effettività di quel principio da costituire un preciso obbligo per gli Stati membri

Lezione del 15/12/2011 144

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

(C.Cost. 11.07.1989, n. 389, v., in tal senso, Corte di giustizia delle Comunità europee: sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa 168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86).

Lezione del 15/12/2011 145

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Sentenza del Tribunale di Perugia del 27 ottobre 2011 su accordo di cooperazione tra UE e Regno del Marocco (assegno di invalidità)Sentenza del Tribunale di Tivoli del 15 novembre 2011 su accordo di cooperazione tra UE e Regno del Marocco (assegno di maternità)

Lezione del 15/12/2011 146

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Assegno di maternità per le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno15 novembre 2011 – La pronuncia ribadisce come rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario anche le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro, ordinanza del 15 novembre 2011

Lezione del 15/12/2011 147

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Il Tribunale di Tivoli ha accolto il ricorso presentato da una cittadina marocchina, coniuge di un lavoratore marocchino, e regolarmente soggiornante in Italia munita di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, contro il Comune di CastelMadama e l’INPS che le avevano rifiutato l’erogazione dell’assegno di maternità comunale previsto dall’art. 74 del d.lgs. n. 151/2001, già istituito e regolato dall’art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e che prevede quale condizione di accesso per le cittadine extracomunitarie il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Lezione del 15/12/2011 148

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

La pronuncia ribadisce come rientrino nel campo di applicazione del diritto comunitario anche le clausole di "non discriminazione" in materia di sicurezza sociale contenute negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e i relativi Stati terzi. Newsletter n. 10/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Lezione del 15/12/2011 149

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Sent. Trib. di Tivoli: i lavoratori del Marocco e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza. L’espressione sicurezza sociale comprende l’assegno di maternità anche se esso non si basa su versamenti contributivi (art. 65 accordo)

Lezione del 15/12/2011 150

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Il giudice nazionale è vincolato alle decisioni della CGUE le quali nel caso in esame includono in modo inequivocabile le prestazioni assistenziali nell’ambito della nozione di sicurezza sociale (previdenza sociale). L’art. 65 inoltre fa esplicito riferimento proprio alle prestazioni di maternità per le quali sono precluse discriminazioni fondate sulla nazionalità della richiedente.

Lezione del 15/12/2011 151

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Gli accordi euromediterranei dell’UE con Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia.

Il rigetto del Comune si risolve in una discriminazione fondata su ragioni di nazionalità in violazione dell’art. 44 dlgs. 286/98. Il giudice dichiara il carattere discriminatorio della condotta, ordina al Comune e all’INPS di riconoscere ed erogare la prestazione comprensiva di interessi, condanna Comune e INPS in solido al pagamento delle spese di lite.

Lezione del 15/12/2011 152

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Art. 43 c. 1 dlgs. 286/98

Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

Lezione del 15/12/2011 153

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Art. 43 c. 2 dlgs. 286/98

In ogni caso compie un atto di discriminazione: a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

Lezione del 15/12/2011 154

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Art. 43 c. 2 dlgs. 286/98

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

Lezione del 15/12/2011 155

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L’azione di discriminazione

v. Ord. Trib. di Gorizia n. 212/2011. V. anche Ord. Trib. di Udine n. 530/2010, molto chiara sulla possibilità dell’azione di discriminazione ex artt. 4 dlgs. 215/2003 e 44 dlgs. 286/98 contro la Pubblica amministrazione che non proceda a disapplicare la norma interna incompatibile con quella dell’Unione; Ord. Trib. di Gorizia n. 506/2010; Ord. Trib. di Gorizia n. 351/2010; Ord. Trib. di Monza n. 36/2011

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UNAR

L’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) ha adottato il 29/11/2011 una raccomandazione generale rivolta agli enti pubblici, in merito ai requisiti per l’accesso degli stranieri alle prestazioni sociali di natura assistenziale evidenziando una condotta discriminatoria diffusa.

Lezione del 15/12/2011 157

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UNAR

“Quando una determinata prestazione di assistenza sociale è prevista dalla legge o da altri provvedimenti ad essa automaticamente accedono anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti quali indicati dall’art. 41.”

Lezione del 15/12/2011 158

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Processo di integrazione dell’Unione (segue)

Riepilogando, i cittadini di Paesi Terzi, protetti da norme europee, che godono della parità di trattamento con il cittadino dello Stato dell’Unione nel quale soggiornano legalmente sono:

-          il rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;-          l’apolide, i suoi familiari e superstiti;-          il titolare della protezione sussidiaria;-        il cittadino che abbia soggiornato in almeno 2 stati membri, i

suoi familiari e superstiti;-          i familiari ed i superstiti non U.E. del cittadino dell’Unione;-      il titolare del permesso Ce per SLP:-         i cittadini / lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e

Turchia, e i loro familiari.

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