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I.N.A.F. - ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Largo Enrico Fermi, 5

50125 Firenze . P.I. 06895721006

Lavori di ristrutturazione edilizia e

realizzazione di nuovi Impianti Meccanici ed

Elettrici per l'Officina Meccanica e per il

nuovo Laboratorio di Ottica Adattiva

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luciano Miglietta

Arcetri, 11 Agosto 2015

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INDICE

PARTE I ............................................................................................................................................................................... 6

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI................................................................................... 6

CAPO 1 ................................................................................................................................................................................. 6

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO ............................................................................................................... 6

ART.1.................................................................................................................................................................................... 6

OGGETTO DELL'APPALTO .......................................................................................................................................... 6

ART.2.................................................................................................................................................................................... 7

AMMONTARE DELL'APPALTO ................................................................................................................................. 7

ART.3.................................................................................................................................................................................... 8

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI ................................... 8

ART.4.................................................................................................................................................................................... 9

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ............................................................................................................................ 9

ART.5.................................................................................................................................................................................... 9

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ................................................................................................ 9

ART.6................................................................................................................................................................................. 10

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.............................................................. 10

ART.7................................................................................................................................................................................. 11

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO........................................... 11

CAPO 2 .............................................................................................................................................................................. 12

DISCIPLINA CONTRATTUALE ................................................................................................................................ 12

ART.8................................................................................................................................................................................. 12

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO................... 12

ART.9................................................................................................................................................................................. 12

DOCUMENTI COME PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO .................................................................... 12

ART.10 .............................................................................................................................................................................. 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ......................................................................... 13

ART.11 .............................................................................................................................................................................. 14

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE ................................................................................................................... 14

ART.12 .............................................................................................................................................................................. 14

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO: ......................................................................... 14

DIRETTORE DI CANTIERE....................................................................................................................................... 14

ART.13 .............................................................................................................................................................................. 15

NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI, ........................................................................... 15

SUI SISTEMI E SULL'ESECUZIONE....................................................................................................................... 15

CAPO 3 .............................................................................................................................................................................. 16

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................ 16

ART.14 .............................................................................................................................................................................. 16

CONSEGNA DEI LAVORI ........................................................................................................................................... 16

ART.15 .............................................................................................................................................................................. 16

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ........................................................................................ 16

PENALI PER IL RITARDO ......................................................................................................................................... 16

ART.16 .............................................................................................................................................................................. 18

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SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI E RIPRESA DEI LAVORI .................................................................... 18

ART.17 .............................................................................................................................................................................. 18

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI ............................................................................................................. 18

ART.18 .............................................................................................................................................................................. 19

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE ....................................................................................... 19

ART.19 .............................................................................................................................................................................. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ...................................... 20

ART.20 .............................................................................................................................................................................. 20

VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO ........................................................................................................ 20

ART.21 .............................................................................................................................................................................. 21

DANNI .............................................................................................................................................................................. 21

ART.22 .............................................................................................................................................................................. 22

DIFETTI DI COSTRUZIONE ...................................................................................................................................... 22

CAPO 4 .............................................................................................................................................................................. 22

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ........................................................................................ 22

ART. 23 ............................................................................................................................................................................. 22

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE .................................................................... 22

ART. 24 ............................................................................................................................................................................. 23

TERMINE PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ...... 23

ART. 25 ............................................................................................................................................................................. 24

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI................................................................................................ 24

CAPO 5 .............................................................................................................................................................................. 24

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ............................................................................................................................. 24

ART. 26 ............................................................................................................................................................................. 24

SUBAPPALTO ................................................................................................................................................................ 24

CAPO 6 .............................................................................................................................................................................. 27

DISCIPLINA ECONOMICA ......................................................................................................................................... 27

ART. 27 ............................................................................................................................................................................. 27

PAGAMENTI IN ACCONTO ....................................................................................................................................... 27

ART. 28 ............................................................................................................................................................................. 28

CONTO FINALE ............................................................................................................................................................. 28

ART. 29 ............................................................................................................................................................................. 28

REVISIONE DEI PREZZI ............................................................................................................................................ 28

ART. 30 ............................................................................................................................................................................. 28

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ............................................................................ 28

CAPO 7 .............................................................................................................................................................................. 29

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A MISURA ........................................................... 29

ART. 31 ............................................................................................................................................................................. 29

LAVORI A MISURA ....................................................................................................................................................... 29

ART. 32 ............................................................................................................................................................................. 29

LAVORI A CORPO ......................................................................................................................................................... 29

ART. 33 ............................................................................................................................................................................. 30

LAVORI IN ECONOMIA .............................................................................................................................................. 30

ART. 34 ............................................................................................................................................................................. 30

MANO D'OPERA, MATERIALI E MANUFATTI A PIE' D'OPERA ................................................................ 30

CAPO 8 .............................................................................................................................................................................. 31

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE ................................................................................ 31

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ART. 35 ............................................................................................................................................................................. 31

CAUZIONE PROVVISORIA ........................................................................................................................................ 31

ART. 36 ............................................................................................................................................................................. 31

GARANZIA FIDEUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA................................................................................... 31

ART. 37 ............................................................................................................................................................................. 32

RIDUZIONE CAUZIONE E GARANZIA FIDEUSSORIA .................................................................................... 32

ART. 38 ............................................................................................................................................................................. 33

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ......................... 33

CAPO 9 .............................................................................................................................................................................. 35

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA...................................................................................................... 35

ART. 39 ............................................................................................................................................................................. 35

NORME DI SICUREZZA GENERALI ....................................................................................................................... 35

ART. 40 ............................................................................................................................................................................. 35

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ................................................................................................................... 35

ART. 41 ............................................................................................................................................................................. 36

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ...................................................................................................................... 36

ART. 42 ............................................................................................................................................................................. 36

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .......................................................................... 36

CAPO 10 ........................................................................................................................................................................... 37

CONTROVERSIE E NORME FINALI ...................................................................................................................... 37

ART. 43 ............................................................................................................................................................................. 37

CONTROVERSIE ........................................................................................................................................................... 37

ART. 44 ............................................................................................................................................................................. 38

PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE ........................................................................................ 38

ART. 45 ............................................................................................................................................................................. 38

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, ................................................................................................. 38

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI ................................................................................................................... 38

ART. 46 ............................................................................................................................................................................. 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .......................................................................................................................... 39

ART. 47 ............................................................................................................................................................................. 40

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE ............................................................................................................. 40

ART. 48 ............................................................................................................................................................................. 42

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE ........................................................................................... 42

ART. 49 ............................................................................................................................................................................. 43

AREE DA ADIBIRE A CANTIERE ............................................................................................................................ 43

ART. 50 ............................................................................................................................................................................. 43

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ....................................................................................................... 43

ART. 51 ............................................................................................................................................................................. 44

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE .................................................................................................... 44

DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA ............................................................................................................... 44

ART. 52 ............................................................................................................................................................................. 45

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI .................................................................................................. 45

MATERIALI IN GENERE ............................................................................................................................................ 45

PARTE II .......................................................................................................................................................................... 46

ALLEGATI TECNICI .................................................................................................................................................... 46

APPENDICE .................................................................................................................................................................... 46

Elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo ............................................................................. 46

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ELABORATI GENERALI ............................................................................................................................................. 46

OPERE CIVILI E STRUTTURALI ............................................................................................................................. 46

IMPIANTI MECCANICI ............................................................................................................................................... 47

IMPIANTI ELETTRICI ................................................................................................................................................ 48

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PARTE I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i 'Lavori di ristrutturazione edilizia e realizzazione di nuovi

Impianti Meccanici ed Elettrici per l'Officina Meccanica e per il nuovo Laboratorio di Ottica

Adattiva'.

Il luogo dell'esecuzione dei lavori è presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri sito in

Firenze, Largo Enrico Fermi, 5 - 50125.

In particolare l'appalto in oggetto prevede la realizzazione di tutte le opere meglio descritte

negli elaborati predisposti dalla Stazione appaltante facenti parte degli allegati al presente

Capitolato (vedi elenco in Appendice ).

L'impresa aggiudicatrice della gara di appalto si obbliga ad eseguire, ed a far eseguire, i

lavori di cui sopra secondo le modalità esecutive previste dal Progetto esecutivo, fornito dalla

Stazione appaltante, e di comune accordo con la Direzione dei Lavori nonché sotto l'osservanza

delle disposizioni del vigente Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici approvato con

D.M. n° 145 del 19.4.2000, nonché del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i. (Codice

dei Contratti Pubblici), del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e delle

vigenti Leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

L'impresa aggiudicatrice della gara si obbliga inoltre ad eseguire i lavori permettendo

l'accesso ai locali adiacenti ed agli spazi limitrofi non interessati ai lavori ed a permettere la

normale attività nei locali circostanti nel rispetto delle norme di sicurezza.

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ART.2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori a base d'appalto ammonta a € 140.000,00 (diconsi

centoquarantamila/00 euro) oltre a € 16.000,00 (sedicimila/00 euro) per oneri speciali relativi alla

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs 81/2008, per un totale quindi di

€ 156.000,00 (centocinquantaseimila/00 euro) come risulta dal seguente prospetto:

Descrizione

importo

1 Impianti Meccanici, Impianti Elettrici,

Opere Civili e Strutturali € 140.000,00

2 Totale dei lavori soggetto a ribasso € 140.000,00

3 Oneri di Sicurezza non soggetti a

Ribasso d'Asta € 16.000,00

4 Importo Totali dei Lavori € 156.000,00

Tabella 1

L'importo contrattuale corrisponde alla voce 'Totale dei lavori soggetto a ribasso', di cui alla

Tabella 1 soprastante item 2, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto

dall'Aggiudicatario in sede di gara, aumentato della voce 'Oneri per la Sicurezza non soggetti a

Ribasso d'Asta', Tabella 1 item 3.

L'Impresa aggiudicataria dovrà effettuare le forniture ed eseguire tutti i lavori e tutte le

finiture necessarie, al fine di consegnare all'Ente Appaltante una struttura completa, funzionante e

collaudabile ai sensi delle leggi vigenti, e secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto,

dall'elenco voci, dal computo metrico e da quanto stabilito dal presente capitolato speciale.

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ART.3

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Sulla base del computo metrico effettuato in fase di progetto viene stabilito che la categoria

prevalente in termini economici è la OG 11 - Impianti Tecnologici - definita secondo l'art.

108 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i..

Nella Tabella 2 sottostante sono riportate altresì le percentuali delle categorie scorporabili,

ovvero non appartenenti alla categoria prevalente, e le quote subappaltabili secondo quando

disposto dall' art. 118 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. citate sinteticamente al Capo 5

Art. 22 del presente Capitolato Speciale.

Tabella 2 – Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell’appalto

Lavorazione Categoria Classifica

Qualifica-

zione ob-

bligatoria

(si/no) (1)

Importo

(€)

Prevalente o

scorporabile

Subap

paltabili (2)

Opere Civili e

Strutture OG1 I NO 64.000,00 45.7 --- 100

Impianti Meccanici OG11 I SI 34.000,00 24.3

Prevalente 30

Impianti Elettrici OG11 I SI 42.000,00 30.0

Totale 140.000,00 100%

(1) La qualificazione nella categoria considerata non prevalente deve essere posseduta dalla ditta vincitrice

dell'appalto, nel caso che esegua direttamente i lavori, oppure dalla ditta a cui viene affidato il subappalto.

(2) Inserire la percentuale massima del subappalto delle categorie (massimo 30% per la prevalente e le scorporabili di

cui all’art. 37, comma 11, del Codice; 100% per le restanti categorie).

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Nel valore gli importi indicati in Tabella 2, per le varie categorie, sono compresi gli

oneri dovuti alle spese di trasporto, carico e scarico, smaltimento dei rifiuti speciali e ogni altra

spesa occorrente per il compimento dell'opera, da eseguirsi in piena conformità agli elaborati

progettuali e secondo le indicazioni delle Direzione Lavori in fase esecutiva.

ART.4

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'Art.34,

Capo II del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), del citato Art. 34, comma 1, del D.Lgs

163/2006 e s.m.i..

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le

imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34,

comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.

37, comma 8, del Codice;

3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente

disciplinare di gara.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.

ART.5

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

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1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159;

3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black

list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

5. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice,

è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di

rete).

6. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)

(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7,

secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il

medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per

l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

ART.6

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed

economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e

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ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

ART.7

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

1. La documentazione di gara consistente negli elaborati elencati nell'Appendice del presente

Capitolato è disponibile sul sito internet:

http://www.arcetri.astro.it/~migliett/Appalti/LAB_OA_DOCS/

2. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione

dalla procedura di gara.

3. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione

appaltante, non oltre 25 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara, all’indirizzo di

posta elettronica del Responsabile Unico del Procedimento indicato nella Lettera di Invito, una

richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone

incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica / PEC /

FAX, cui indirizzare la convocazione.

4. Il sopralluogo verrà effettuato a decorrere dal 1° Settembre 2015. Data e luogo del sopralluogo

saranno comunicati con almeno 3 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato

deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa

dichiarazione attestante tale operazione che successivamente dovrà essere inserita nella

documentazione di gara.

5. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del

concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito

di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di

cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle

deleghe di tutti i suddetti operatori.

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ALLEGATO A

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7. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il

sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico

consorziato indicato come esecutore dei lavori.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.8

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto valgono in primo luogo le prescrizioni

e le modalità esecutive riportate negli elaborati grafici oltre che la soluzione più aderente alle

finalità per le quali il lavoro è stato progettato, e comunque, quella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio o infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente

capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione

del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice

civile.

ART.9

DOCUMENTI COME PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

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ALLEGATO A

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il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010- Regolamento Generale sui LL.PP.

il D.M. n° 145 /2000 - "Capitolato Generale d'appalto" per la parte non abrogata

il presente Capitolato Speciale

gli elaborati grafici progettuali, il disciplinare descrittivo degli elementi tecnici e

tecnologici, il computo metrico e l'elenco voci.

i prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara o elenco prezzi

il Piano Operativo di Sicurezza redatto a cura dell'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'Art.

17 del D.Lgs 81/08

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici

ed in particolare:

il D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 - "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche

ed integrazioni

il D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni con particolare

riferimento al D.Lgs n° 106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive;il

D.P.R. n. 207/2010.

ART.10

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta

conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e degli elaborati progettuali

per quanto attiene alla sua esecuzione.

2. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena

conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra

circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il

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ALLEGATO A

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Responsabile Unico del Procedimento consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART.11

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo

140 del D.Lgs 163 del 12 aprile 206 - "Codice dei Contratti Pubblici" e dall’art. 81, comma

2, del Regio Decreto n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) .

2. Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa

mandataria o di una impresa mandante, l'Amministrazione ha le facoltà di cui ai commi 18 e

19 dell'articolo 37 del Codice dei Contratti.

ART.12

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO:

DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. n°

145 /2000 - "Capitolato Generale d'appalto" - ; a tale domicilio si intendono ritualmente

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. n°

145 / 2000 - "Capitolato Generale d'appalto" - le generalità delle persone autorizzate a

riscuotere.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. n° 145 / 2000 - "Capitolato

Generale d'appalto", il mandato conferito con atto pubblico e persona idonea, sostituibile su

richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere deve essere assunta

dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico , abilitato secondo le previsioni del

capitolato speciale di appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

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L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti presenti

in cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

responsabile di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità e grave

negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, 3 o 4,

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della

persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione

appaltante del nuovo atto di mandato.

ART.13

NORME GENERALI SUI MATERIALI, SUI COMPONENTI,

SUI SISTEMI E SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetti dell'appalto, devono

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge ed il regolamento in materia di qualità,

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la

descrizione, i requisiti di prestazione e la modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro,

tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolo speciale di appalto,

negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata

allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il

luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano

rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del D.M. n° 145 / 2000 - Capitolato Generale di

appalto dei Lavori Pubblici -.

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CAPO 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.14

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà con le modalità prescritte dall'art. 153 del Regolamento

emanato con D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 ovvero entro 45 giorni dalla data di stipula del

Contratto. Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno in cui deve presentarsi per

ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il

Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque

quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato

dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante,

l'Appaltatore può richiedere di recedere dal contratto. Non è ammessa la consegna frazionata dei

lavori.

ART.15

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALI PER IL RITARDO

1. Il termine ultimo entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è fissato in giorni

240 (duecentoquaranta) naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei

lavori stessi.

2. L'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro 5 giorni dalla data in cui ne avrà ricevuta la

consegna e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso e avanzamento

di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi.

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3. In caso di ritardo, ai sensi dell'art. 145 comma 3 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 207

del 5 ottobre 2010, sarà applicata una penale pecuniaria pari all' 1 ‰ (uno per mille)

dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori

medesimi.

4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 3, trova applicazione anche in caso

di ritardo:

4.1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli

stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 153, comma

7 del D.P.R. n° 207 / 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

4.2. nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

Direttore dei lavori;

4.3. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 4, item 4.1, è disapplicata, e se già addebitata viene

restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia

temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 15.

La penale di cui al comma 4, item 4.2, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

la penale di cui al comma 4, item 4.3, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova

esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 3 e 4 non può superare il 10

per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17, in materia di risoluzione del

contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'eventuale proroga ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26 del D.M. 145/2000 -

Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici - non sarà accordata che nei casi di forza

maggiore e solo quando l'Appaltatore dimostri di avere impiegato ogni mezzo per non venire meno

all'impegno assunto di dare compiuti i lavori a regola d'arte nel tempo prescritto.

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ART.16

SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI E RIPRESA DEI LAVORI

Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal Direttore dei lavori, verranno fatte

secondo le prescrizioni e con le modalità di cui all'art. 158 e 159 del D.M. 207 / 2010 -

Regolamento - e all'art. 24 del D.M. 145 / 2000 - Capitolato Generale - , e comunque solo nei casi

di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano

l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

La sospensione, disposta ai sensi del precedente paragrafo, permane per il tempo necessario

a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la

sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori si applica l'art. 159 del Regolamento; essa determina

altresì - al comma 7 - il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato

dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti, per

effetto della sospensione parziale, e l'importo totale dei lavori, previsto nello stesso periodo,

secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. In generale, qualora circostanze speciali

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei

lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna. In altri casi il Responsabile del procedimento può, per ragioni di

pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti

dal Capitolato.

Non sono ammesse sospensioni dovute alla mancata disponibilità dei locali oggetto

dell'intervento in conseguenza dell'ultimazione di lavorazioni previste con consegne parziali dei

lavori; l'Appaltatore dovrà predisporre per tempo ogni azione necessaria a rendere immediatamente

eseguibili i lavori previsti per la successiva frazione dell'appalto.

ART.17

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

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Entro 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori,

l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo ed un

crono programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte

imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.

ART.18

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1) Non costituiscono motivi di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e

continuativa conduzione, secondo il relativo programma, e della loro ritardata ultimazione:

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie

al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal

Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi

compreso il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano

ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore

comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale di appalto dei Lavori

Pubblici;

e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, i subappaltatori, gli affidatari, e altri

incaricati dell'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale

dipendente.

2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata

regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente

denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,

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imprese o fornitori o tecnici.

ART.19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore, nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei

lavori, o delle scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 30

(trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi produce la risoluzione del contratto a discrezione

della Stazione appaltante e senza l'obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs

207 / 2006 - Codice dei Contratti-.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora

dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori in contraddittorio con il

medesimo Appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale prevista per ogni giorno di

ritardo è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore

rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei lavori per

compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

risoluzione del contratto, comprese eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori

affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere

qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi

sulla garanzia fideiussoria.

ART.20

VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore

se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. La

Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa

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pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o meno con

l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del D.Lgs n° 163 / 2006, e

successive modifiche ed integrazioni, e dagli art. 43, 161 e 162 del D.P.R. 207 / 2010.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito

in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima

dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se ricadono in categorie di lavorazioni

non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, i

nuovi prezzi dovranno fare riferimento al prezzario regionale vigente. Per la formazione di

nuovi prezzi si procede mediante la redazione di apposito verbale di accordo, con i criteri di cui

all'art.163 del D.P.R. 207 / 2010.

ART.21

DANNI

Ai sensi dell'art. 165 del D.P.R. 207 / 2010 sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure,

comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o

il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinanti da mancata, tardiva o inadeguata

assunzione dei necessari adempimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del comma 3 del succitato articolo del

Regolamento.

I danni di forza maggiore saranno compensati con le modalità e le limitazioni stabilite

dall'art. 166 del D.P.R. 207 / 2010: i danni causati da forza maggiore devono essere denunciati

dall'Appaltatore al Direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal

diritto al risarcimento.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente

riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite

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di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'Appaltatore non può

sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose

debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART.22

DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire o rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o

inadeguatezze. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione,

può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando

i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso

contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della

situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

CAPO 4

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 23

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei

lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla

data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento

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sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta ad

eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte del Direttore dei lavori,

fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si

applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato,

proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di

ripristino.

3. L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con

apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito

positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale

periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da

parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato generale, dalle

vigenti disposizioni in materia e dal presente capitolato speciale.

ART. 24

TERMINE PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell’art.141 comma 1 del Codice degli Appalti il certificato di collaudo è emesso entro

il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia

intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo venga sostituito dal

certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei

lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in so di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel

contratto.

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ALLEGATO A

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ART. 25

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere

appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore

per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi

di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di

possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza

dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si

trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore

non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti

dal presente capitolato.

CAPO 5

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 26

SUBAPPALTO

1. Si applica l'art. 118 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed

integrazioni:

a. la quota subappaltabile della categoria prevalente non deve essere superiore al 30 per

cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

2. L'affidamento in subappalto, o in cottimo, è consentito previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

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ALLEGATO A

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a. che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intenda

subappaltare o concedere in cottimo;

b. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile,

con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione

temporanea delle società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere

effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante

l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione alle

gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in

subappalto o in cottimo;

d. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, o del cottimo, alcuno dei

divieti previsti dall'articolo 10 della legge n° 575 del 1965, e successive modificazioni.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata

entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta

per non più di 10 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,

eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si

intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per

l'affidamento in subappalto.

4. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi

risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di

tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori

subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c. le Imprese appaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si svolgono i lavori; e sono responsabili, in solido con

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ALLEGATO A

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l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per

le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d. l'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Stazione

appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì

trasmettere periodicamente a cadenza quadrimestrale copia dei versamenti contributivi

DURC, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici

previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni temporanee d'impresa e alle società

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i

lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto

attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera quali le forniture con posa

in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei

lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al

50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in

opera di impianti e di strutture speciali da individuare con apposito regolamento; in tali casi il

fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di Imprese di

propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al precedente comma 2 lettera

d) e all'art. 170 del D.P.R. 207 / 2010. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla

Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del

sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da

ogni pretesa dei subappaltatori o da risarcimento danni avanzate a terzi in conseguenza

all'esecuzione dei lavori subappaltati.

9. Il subappalto non autorizzato comporta oltre alle sanzioni di cui all'art. 1456 c.c. le sanzioni

penale previste dal D.L. n° 139/1995, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n° 246 e successive

modifiche ed integrazioni.

10. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e

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ALLEGATO A

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l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai

pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle

eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/06, e

successive modifiche ed integrazioni, in caso di subappalto di categorie specialistiche di cui

all'art. 107 del D.P.R. 207 / 2010 e superiori al 15 per cento dell'importo dell'opera a base di

gara, la Stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore

dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si

applica in tal caso l'art. 118 comma 3 ultimo periodo; l'eventuale appalto non può essere senza

ragioni obiettive suddiviso.

11. Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore della

sicurezza in fase esecutiva in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs n° 81 / 2008 ed al D.Lgs 106 /

2009, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le

condizioni di ammissibilità del subappalto.

CAPO 6

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 27

PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207 / 2010 l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in

acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e della prescritta

ritenuta di garanzia, di cui all'art. 7 del D.M. n° 145 del 19.04.2000, raggiunga la cifra di €

50.000,00 (cinquantamila euro) al netto degli oneri per la sicurezza. Gli oneri per la sicurezza

verranno corrisposti in percentuale allo stato di avanzamento lavori e saranno aggiunti all'importo

dei lavori raggiunto per il pagamento in acconto. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di

acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più,

oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore

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ALLEGATO A

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stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, la Stazione appaltante

dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione,

anche se non si è raggiunta la quota di produzione di € 50.000,00 (cinquantamila euro).

L'emissione del certificato di pagamento e della rata di saldo sono subordinati alla

acquisizione del DURC.

ART. 28

CONTO FINALE

Ai sensi degli artt. 143, 200 e 203 del D.P.R. 207 / 2010 si stabilisce che il conto finale verrà

compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 29

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, commi 2,3, e 4 del D.L.gvo 163/2006 e successive modificazioni ed

integrazioni, è esclusa la revisione dei prezzi fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5, 6

e 7 del D.L. n° 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal comma 550 della Legge

n° 311 del 30.12.2004.

ART. 30

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs

n° 163 / 2006 - Codice dei Contratti Pubblici - e della Legge 21 Febbraio 1991, n° 52, a condizione

che il cessionario sia un istituto bancario, od un intermediario finanziario, iscritto nell'apposito Albo

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ALLEGATO A

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presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia

trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto

dal Responsabile Unico del Procedimento.

CAPO 7

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI A MISURA

ART. 31

LAVORI A MISURA

Tutti i lavori a misura eventualmente presenti nel progetto saranno contabilizzati in base alle

quantità del materiale posato in opera ed in conformità con gli elaborati progettuali, ai sensi dell'art.

53 comma 4 del D.Lgs n° 163 / 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto

verrà impartito e meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Le lavorazioni a misura possono variare tanto in più che in meno e la loro contabilizzazione

verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari (o

dell'offerta a prezzi unitari).

Gli oneri della sicurezza, di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008, per la parte a

misura sono fissi ed invariabili e saranno corrisposti in proporzione dell'avanzamento dei lavori.

ART. 32

LAVORI A CORPO

Nelle elaborazioni compensate a corpo deve intendersi compreso qualsiasi altro onere e

magistero, od interventi complementari indispensabili, per la completa ed esauriente realizzazione

delle succitate opere a regola d'arte, anche non previste ma che si dovessero eseguire a seguito di

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ALLEGATO A

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circostanze particolari ed al momento imprevedibili, in considerazione che l'importo con cui

verranno compensate le suddette opere è fisso ed invariabile.

I lavori da eseguirsi a corpo saranno valutati verificando le opere in base alle tavole grafiche

verificando l'idoneità dei materiali e della posa in opera secondo le prescrizioni di progetto o quelle

che fossero state impartite dalla Direzione Lavori.

Ai soli effetti del pagamento in acconto le opere compensate a corpo saranno valutate per la

percentuale del lavoro finito, facendo riferimento alla categoria di lavoro ed alle percentuali di cui

all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto. Ad insindacabile giudizio della Direzione

Lavori verrà calcolata la percentuale di lavoro da considerarsi finito e da utilizzare nello Stato di

Avanzamento Lavori.

ART. 33

LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali

per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità

previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207 / 2010. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1

del presente Capitolato Speciale, come evidenziati al rigo 5 della Tabella 1, sono contabilizzati

separatamente con gli stessi criteri per la parte in economia.

ART. 34

MANO D'OPERA, MATERIALI E MANUFATTI A PIE' D'OPERA

Le lavorazioni di difficile e preventiva valutazione a corpo o a misura saranno eseguite con

mano d'opera fornita dall'Impresa e con materiali provvisti a piè d'opera. La contabilizzazione di

dette lavorazioni sarà effettuata mediante compilazione di apposite liste di mano d'opera, mezzi e

materiali. Alle quantità risultanti dalle liste stesse saranno applicati i prezzi unitari dell'elenco dei

prezzi unitari (o offerta a prezzi unitari).

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ALLEGATO A

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CAPO 8

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 35

CAUZIONE PROVVISORIA

Contestualmente alla presentazione dell'offerta dovrà essere prodotta una garanzia sotto forma di

cauzione, o di fideiussione, ai sensi dell'Art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici. Tale garanzia

dovrà essere pari al 2% (due percento) del prezzo posto a base d'asta, ed indicato nel bando di gara,

e dovrà contenere tutte le clausole previste dai commi da 2 a 8 del citato Art. 75.

ART. 36

GARANZIA FIDEUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs n°

163 / 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, a costituire una garanzia fideiussoria del 10

per cento dell'importo degli stessi (cauzione definitiva). In caso di ribasso d'asta superiore al 10

per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia, prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, deve

prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore

principale, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione

appaltante e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente. La garanzia cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le seguenti circostanze:

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ALLEGATO A

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1. eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione

del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

2. per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in corso d'opera ai sensi e con le modalità di

cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs n° 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, nella misura legale di cui sopra,

qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione

appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è

integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

originario.

ART. 37

RIDUZIONE CAUZIONE E GARANZIA FIDEUSSORIA

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs n° 163 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni,

la cauzione e la garanzia fideiussoria previste dall'art. 75 stesso e dall'art. 113 del medesimo D.Lgs

n° 163 / 2006, e successive modifiche ed integrazioni, sono ridotte del 50 per cento per le imprese

certificate, da organismi accreditati, secondo le norme europee UNI CEI ISO 9000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo

sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al predetto art. 75

del D.Lgs n° 163 / 2006, e successive modifiche ed integrazioni, sia comprovato dall'impresa

capogruppo mandataria e da tutte le imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-

organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa

singola.

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ALLEGATO A

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ART. 38

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs n° 163 / 2006, e successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 125 del D.P.R. n° 207 / 2010, e successive modifiche ed

integrazioni, a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

azione di terzi, o cause di forza maggiore, per un massimale pari all'importo dei lavori posto a base

d'asta. La polizza deve prevedere inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni causati a

terzi nell'esecuzione dei lavori dell'importo minimo di € 500.000,00 .

Le suddette coperture assicurative, le cui copie devono essere trasmesse alla Stazione

appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori secondo l'Art. 125 del D.P.R.

207/2010 comma 4, decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione

appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme

dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa, che deve essere stipulata nella forma "Contractor All Risks" (C.A.R.),

deve inoltre:

1) coprire tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dalla

Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, ed in particolare:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in

corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di

impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della

Stazione appaltante destinate alle opere, causati da furto o rapina, fulmini e scariche

elettriche, tempesta ed uragano, inondazioni ed allagamenti, esplosione e scoppio,

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ALLEGATO A

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terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque luride e gas

provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di

vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o

di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa

è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso

concreto, per l'obbligazione di risultato che assume con il contratto d'appalto anche ai

sensi dell'art. 1665 del codice civile.

2) prevedere la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei

lavori, in particolare deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale responsabile

civilmente verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme

vigenti, nonché verso dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro

gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli

infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso

dall'impresa o da un suo dipendente dal quale essa debba rispondere ai sensi dell'art.

2049 del codice civile, nonché per i danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini,

in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono i

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso in cantiere, i componenti

dell'ufficio di Direzione lavori, i Coordinatori per la sicurezza, i Collaudatori.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una

polizza che tenga indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli

articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

La competenza sulle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art.

20 del codice di procedura penale, al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Resta

in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

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ALLEGATO A

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CAPO 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 39

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza

ed igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del

vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone per tempo, e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di

quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore uniforma le lavorazioni, nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate,

al criterio 'incident and injury free'.

ART. 40

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni

dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'indicazione dei contratti collettivi

applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n° 81 del

9 aprile 2008 e del successivo D.Lgs n° 106 del 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso

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ALLEGATO A

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decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 41

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare a Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza nella fase di

esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano

operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c, del D.Lgs n°163 / 2006, e

successive modifiche ed integrazioni, deve essere redatto dall'Appaltatore facendo riferimento al

documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs 81 / 2008

che la Stazione appaltante fornirà all'Appaltatore stesso entro 15 giorni dall'aggiudicazione della

gara di appalto. Il POS conterrà inoltre gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 e dall'articolo 88

al 160 del D.Lgs 81 / 2008 e conterrà inoltre le notizie con riferimento alle specifico cantiere; il

POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

ART. 42

OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs 81 / 2008. I

piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla migliore

letteratura tecnica in materia. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima

dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del

Coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,

l'indicazione del contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani, redatti

dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio di imprese detto obbligo

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ALLEGATO A

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incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione di lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento, ed il piano operativo di sicurezza, formano parte

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,

costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 10

CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 43

CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei

lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di

quest'ultimo, si applicherà la procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs n° 163 / 2006 e successive

modifiche ed integrazioni.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità

giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. L'organo che decide le controversie decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti

delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle

questioni.

5. Ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs 163 / 2006 - Codice dei Contratti - , anche al di fuori dei

casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie

relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte

mediante atto di transizione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo

differenziale della transizione ecceda la somma di 50.000 euro è necessario il parere

dell'Avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato

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ALLEGATO A

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in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il Responsabile Unico

del Procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario,

ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione

del medesimo.

6. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa

l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche

quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche .

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 44

PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI IN GENERE

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti

secondo le norme di buona tecnica ed a perfetta regola d'arte con le modalità e prescrizioni riportate

nel presente Capitolato Speciale di Appalto, salvo le maggiori istruzioni che potranno venire

impartite dalla Direzione Lavori in corso di esecuzione.

ART. 45

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE,

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento

recante il Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n° 207 del 5

ottobre 2010, e con il previgente D.M. n° 145 del 19 aprile 2000 per le parti non abrogate, salvo

per le norme puramente permissive di essi per le quali si applicano quelle espresse nel presente

Capitolato Speciale.

Oltre all'osservanza del Regolamento e del Capitolato Generale, di cui si è fatto menzione nei

precedenti articoli, l'Imprenditore è tenuto alla piena ed intera osservanza di tutte le leggi e

regolamenti in vigore o che verranno eventualmente emanati durante il corso dei lavori.

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ALLEGATO A

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Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza

delle costruzioni.

Clausola sociale - L'Imprenditore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa

osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge o contratto collettivo (invalidità, vecchiaia,

disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.), al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di

lavoro, come gli assegni familiari nonché ad ottemperare, in genere, a tutte le disposizioni vigenti o

che saranno stabilite in corso di appalto nei riguardi del trattamento sociale ed economico dei

dipendenti. In particolare ha l'obbligo di applicare la Contrattazione Collettiva dell'Edilizia,

nazionale e territoriale, compresi espressamente gli adempimenti di accantonamento e

contribuzione verso le Casse Edili. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo

dei lavori è operata una ritenuta dello 0.50 per cento, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n° 207

del 5 ottobre 2010.

ART. 46

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Ente può dichiarare risolto il contratto di diritto nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 135 e 136

del D. Lgs. n. 163/06.

L’Ente può altresì dichiarare risolto il contratto di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, ed affidare

lo svolgimento della prestazione contrattuale ad altra ditta in danno di quella contraente, qualora:

a) si addivenga ad un affidamento in subappalto trasgredendo alle condizioni fissate dall’articolo 118,

comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

b) le prestazioni formanti oggetto del presente contratto, non siano state svolte nel rispetto delle

disposizioni di cui all’articolo 1;

c) il ritardo nell’esecuzione della prestazione si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;

d) vi sia inadempimento contrattuale;

e) venga riscontrata frode nell’esecuzione del contratto;

f) vi sia inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie;

g) non venga utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni correlate al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto.

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ALLEGATO A

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L’Ente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra, mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento (A/R), senza necessità di messa in mora e di intervento giudiziale, e ferme restando,

comunque, le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo allo Studio.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente rispetto a quelle

previste dal contratto risolto.

ART. 47

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente

capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere da attrezzare, in relazione all'entità

dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

esecuzione in tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida

stecconata in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla direzione

dei lavori, nonché della pulizia e manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue

strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone

addette ai lavori tutti. L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari ad

assicurare, in relazione all'entità dell'opera, la migliore esecuzione dell'opera.

2. L'approntamento delle opere provvisionali necessarie per l'esecuzione dei lavori

(impalcature, armature, centinature, steccati, assiti, etc.) compresi gli oneri derivanti dal

trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.

3. L'approntamento delle opere provvisionali (ponticelli, andatoie, scalette) occorrenti per i

collegamenti esterni ed interni atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati.

4. La realizzazione di una recinzione di cantiere.

5. Il provvedere, a sua cura ed a proprie spese, all'installazione, nel luogo scelto dalla

Direzione Lavori, entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, di una apposita

tabella (dimensioni minime 1 x 2 m) recante a colori indelebili nella dicitura stabilita dalla

C.M. n° 1729/UL del 1/06/1990. La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno

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ALLEGATO A

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essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di

collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione

della prescritta tabella sarà applicata una penale di € 100,00. Sarà applicata inoltre una

penale di € 20,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza

fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

6. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle

disposizioni del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e di quanto altro verrà ordinato

dalla Direzione Lavori per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.

7. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle

vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.

8. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori,

possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi

responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di

sorveglianza ed assistenza.

9. L'approntamento di idonei locali per le maestranze forniti di servizi igienici ed allacciati alle

utenze di acqua e luce ove non messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

10. La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei

materiali di risulta anche se lasciati da altre ditte.

11. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità

e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in

corso di appalto.

12. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e

dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, raccolte in appositi

raccoglitori correlate da planimetria dei luoghi riportante la posizione dell'inquadratura.

13. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in

cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere, od

a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona

conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente

appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I

danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e

manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.

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ALLEGATO A

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14. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi,

nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel

D.Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 in attuazione della Legge n° 123 del 3 agosto 2007. Ogni più

ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone

sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

15. La pulizia e lo sgombero, entro cinque giorni da verbale di ultimazione dei lavori, del

cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti presenti nell'area di cantiere.

16. Con l'ultimazione dei lavori l'Impresa appaltatrice dovrà fornire quanto segue:

a. tutte le certificazioni ed omologazioni

b. la già richiamata raccolta fotografica

Resta inoltre espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che l'Impresa non potrà avanzare alcuna

richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, per gli eventuali tempi

passivi e quindi per i ritardi consequenziali rispetto al tempo prestabilito per l'esecuzione dei lavori.

ART. 48

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti dalle demolizioni degli impianti esistenti sono di proprietà della

Stazione appaltante e potranno essere utilizzati, previa autorizzazione da parte della Direzione

Lavori, nella costruzione delle opere oggetto dell'appalto; eventuale materiale di scavo o di

demolizione eccedente la necessità del presente intervento dovrà essere smaltito a carico

dell'Appaltatore. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento

diverso dai materiali di scavo o demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente

valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'Art. 35 del Decreto 19 aprile

2000 n° 145 Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici.

Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con

materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n° 203.

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ALLEGATO A

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L'Aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e

rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152

del 2006 e s.m.i..

ART. 49

AREE DA ADIBIRE A CANTIERE

Le aree da adibire a cantiere saranno indicate dalla Direzione Lavori al momento della

consegna dei lavori. Resta inteso che eventuali deroghe rispetto a quanto in esso indicato dovranno

essere concordate con la Direzione Lavori, previa adeguata motivazione.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e

quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro

uso.

Le aree destinate a cantiere nonché quelle destinate ad accogliere automezzi o materiale di

stoccaggio dovranno essere tenute in stato di decoro.

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti in

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 50

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1) Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali ove previste;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, ove necessarie;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,

passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla

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ALLEGATO A

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registrazione del contratto, ove previsto.

2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione.

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinati aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme

sono comunque a carico dell'Appaltatore.

4) A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5) Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle leggi

vigenti.

ART. 51

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE

DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 33 - comma f - del D.Lgs n° 207 del 5 ottobre 2010, viene riportato il quadro

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone

l'opera o il lavoro, anche nel rispetto della Determinazione n° 37 del 26 luglio 2000 dell'Autorità di

Vigilanza sui Lavori Pubblici (G.U. n° 221 del 21.09.2000).

Categoria Generale Prevalente

/ Categorie Specializzate Descrizione Incidenza manodopera

OG 11/ OS 28 Impianti termici e di

condizionamento 24%

OG 11/ OS 30

Impianti interni elettrici,

telefonici, radiotelefonici e

televisivi

30%

OG 1 Opere edili e strutturali 46%

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ART. 52

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MATERIALI IN GENERE

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno reperiti dall'Appaltatore dai

fornitori di propria fiducia e saranno pienamente rispondenti alle normative e con marcatura CE.

Per i tutti i materiali di produzione industriale ed impiegati nei lavori in oggetto sarà

mantenuta la documentazione tecnica allegata ed il certificato di garanzia ove esistente. Tutta la

documentazione tecnica dei componenti impiegati sarà raccolta in modo razionale ed organizzato e

farà parte integrante della documentazione finale che l'Appaltatore dovrà presentare per il collaudo

finale.

I materialI non accettati dalla Direzione Lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non

riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese

dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali

forniti, questi ultimi, infatti, anche se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere

accettati dall'Amministrazione in sede di collaudo finale.

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PARTE II

ALLEGATI TECNICI

APPENDICE

Elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo

ELABORATI GENERALI

3.PSC Piano di sicurezza e coordinamento

3.PSC.01 Coordinamento della sicurezza - planimetria di cantiere 1:200

3.CPL Crono programma dei lavori

3.SOS Stima degli oneri di sicurezza

3.FTO Fascicolo tecnico dell'opera

OPERE CIVILI E STRUTTURALI

3.OCS.RT Relazione tecnica generale

3.OCS.DD Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

3.OCS.RC Relazione di calcolo

3.OCS.CM Computo metrico

3.OCS.EV Elenco voci

3.OCS.01 Stato attuale - pianta piano terra 1:50

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ALLEGATO A

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3.OCS.02 Stato attuale - sezioni e prospetti 1:50

3.OCS.03 Stato di progetto - pianta piano terra 1:50

3.OCS.04 Stato di progetto - pianta piano soppalcato 1:50

3.OCS.05 Stato di progetto - sezioni e prospetti 1:50

3.OCS.06 Stato sovrapposto - pianta piano terra 1:50

3.OCS.07 Stato sovrapposto - sezioni e prospetti 1:50

3.OCS.08 Strutture di fondazione sezione montaggio e collaudo: pianta e

dettagli 1:50/1:20/1:10

3.OCS.09 Strutture di fondazione soppalco: pianta e dettagli

1:100/1:50/1:20/1:5

3.OCS.10 Strutture in elevazione soppalco vano tecnico: pianta, sezioni e

dettagli 1:100/1:50/1:10/1:5

IMPIANTI MECCANICI

3.M.RS Relazione specialistica

3.M.DD Disciplinare descrittivo degli elementi tecnologici

3.M.RC Relazione di calcolo

3.M.CM Computo metrico

3.M.EV Elenco voci

3.M.01 Schema trattamenti aria

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3.M.02 Pianta piano soppalcato e stralcio piano terra - distribuzione

canalizzazioni 1:50

3.M.03 Pianta piano soppalcato - distribuzione tubazioni 1:50

3.M.04 Sezioni e particolari costruttivi 1:50/1:20

IMPIANTI ELETTRICI

3.E.RS Relazione specialistica

3.E.DD Disciplinare descrittivo degli elementi tecnologici

3.E.RC Relazione di calcolo

3.E.CM Computo metrico

3.E.EV Elenco voci

3.E.01 Schema quadri elettrici di servizio e per il tecnologico

3.E.02 Pianta - distribuzione impianti e disposizione apparecchiature 1:50

3.E.03 Sezioni e particolari costruttivi 1:50