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Il sistema del copyright e gli audiovisivi factual
avv. Marcello Mustilli [email protected]
Queste slides sono concesse in licenza (CC) Attribuzione - Non commerciale - Non opere
derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5 IT
Tu sei libero:
•di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
Alle seguenti condizioni:•Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.•Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.
•Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla
per crearne un'altra.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
Agenda
• Principi normativi e prassi contrattuali vigenti in Italia ed Europa sul sistema normativo dei copyright
• Focus: contrattualistica di produzione; accesso ai materiali di archivio e loro utilizzo nella produzione audiovisiva: eccezioni, limitazioni, fair use.
Nozioni
• Documentario• Factual • Factual entertainment• Cinematografico vs. televisivo
Il «Film»
• Riforma cinema 2004. Film definito come: “lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione (art. 2, 1° co., d.lg. 22.1.2004, n. 28).
• Legge Autore: “opera cinematografica”, “opere audiovisive”, “sequenze di immagini in movimento”.
• Riforma cinema 2004: lungometraggio vs. cortometraggio, film di concezione vs. film documentaristico
• U.S.A..: : «Motion picture are audiovisual works consisting of a series of related images that, when shown in succession, impart an impression of motion, together with any accompanying sounds» (Copyright Law, title 17 United States Code, chapter 1, section 101)
• Giurisprudenza e dottrina : opere audiovisive cinematografiche e “assimilate”
Gli autori del film
• Art. 44 L.A. : “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico”
• Soggetto – trattamento – sceneggiatura• Regia• Musica…
Musiche
• Colonna: effetti, musicale e dialoghi• Colonna musicale originale: art. 44 L.A.• Diritti da acquisire:
– Diritti su testo musicale e su film (ex 44 LA)
– Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze
• Corrispettivi vs. compensi inderogabili per proiezioni S.I.A.E. (46, 3 co. LA)
Musiche/2
• Musiche originali– Cessione diritti autore su
testo musicale e su film (ex 44 LA)
– Diritti di fare eseguire, editare e produrre spettano così a produttore, che potrà cederli secondo esigenze
• Musiche preesistenti– Licenza diritti autore su
testo– (Licenza diritti esecutori e
interpreti)– (Licenza diritti produttore)– (Licenza diritti editore cd. di
sincronizzazione)
___________________
Sincronizzazione
Produzione factual: peculiarità
• Talvolta coincidenza tra produttore e regista• «Sceneggiatura» in fase di montaggio• Fattori di semplificazione (vs. cinema):
– Minor numero di partecipanti– Costi minori
• Fattori di complessità (vs. cinema):– Contributi preesistenti problemi connessi– Impossibile talvolta consenso di tutti
– Normativa italiana basata sull’“opera cinematografica”
Il produttore
• Rischio imprenditoriale
• Concezione italiana/europea vs. U.S.A.
• Art. 44 L.A. “Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico
• Art. 45 L.A.: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.”
• Art. 45 (segue): “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.”
• Art. 46: “L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.”
Come dimostrare i propri diritti?
• Art. 8 L.A.: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.”
• Art. 45 L.A.: “… Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma dell'articolo 103 (Pubblico Registro Cinematografico), prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.”
• Art. 103 L.A. “…. La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.”
• Art. 104 L.A. : “Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.”
Diritti del produttore • Art. 47 L.A.: “Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica
le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri..”
• Art. 78 ter L.A.: “Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
• a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
• b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
• c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
• d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.”
Diritti del produttore / 2
• Art. 78 ter (segue): “La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.”
• Dottrina prevalente: carattere non tassativo dell’elenco di diritti ex 78 ter. Altri diritti enucleati interpretativamente sono: – diritto di prima pubblicazione dell’audiovisivo; – varie elaborazioni quali restauro, introduzione di effetti
speciali; apposizione sottotitoli; comunicazioni al pubblico
Natura della produzione / 1
• Organizzazione: attività fattuali e giuridiche catena contrattuale d.a. e dir. contratti
• (Finanziamento rilevanza contributi meramente finanziari principi su commissione limiti per coproduzioni superati da Conv. Strasburgo)
Natura della produzione / 2
• Normativa generale
• Normativa di settore: incentivi: fondi cinema, quote TV, tax benefits – principalmente per le opere cinematografiche
Natura della produzione / 3
• Circolarità delle fasi di: – Acquisizione disposizione – Finanziamento vendita
• Finanziare e vendere: due facce della stessa domanda: – documentario, come cinema: decisiva pre-copertura
del budget a mezzo di pre-vendite • TV (ormai decisiva anche per cinema)• Distribuzione theatrical (cinema, ma anche documentario
finanziato MIBAC)• Home video• Ecc.
La «catena dei diritti»
• Continuità della catena• Fase di acquisizione vs. disposizione• Clausole di cessione• Atti di disposizione: licenze, appalti,
coproduzioni
Acquisizione diritti:i diritti di immagine/ritratto
• Diritti della personalità: inalienabili, irrinunciabili problematiche contrattuali
• Art. 10 c.c.. (Abuso dell'immagine altrui): “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”
Acquisizione diritti/2:i diritti di immagine/ritratto (segue)
“…fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita”:
Art. 96 L.A.: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona..(omissis)”.
Art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”
Acquisizione diritti/3: rapporti con archivi
• Archivi e concentrazioni di mercato • Proprietà vs possesso vs diritti IP• Elaborazioni e diritti derivativi cancellazione di fatto
del P.D.?
• “Access license” responsabilità contrattuale vs. legale; opponibililità ai terzi
Le libere utilizzazioni / 1
• Eccezioni UE vs. fair use U.S.A.• Art. 10 (1): “It shall be permissible to make quotations
of a work lawfully made available to the public, providing that their making is compatible with fair practice, and their extend does not exceed that justified by the purpose..” (3-step test)
• Art. 10(2): “mention of source and author” • EU: Information Society Directive 2001 mancata
armonizzazione implicazioni
Le libere utilizzazioni / 2
• Art. 66 L.A.: 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.”
Le libere utilizzazioni / 3
• Art. 70. L.A. Citazioni. “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.”
Materiali non protetti
• Materiali non protetti ab origine– Mere informazioni e dati (salvi diritti banche dati)– Dati biografici (salvi diritti su opere biografiche)
• Opere cadute in pubblico dominio:– 70 anni dalla morte– art. 32 L.A.: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.”
Post produzione / 1
• Rough cut e final cut
• Il controllo editoriale del committente
• Il mancato completamento del film
Post produzione / 2
• Diritto di paternità– Art. 48 L.A.: “Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i
loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.”
– Importanza di credits dettagliati e rispetto ruoli contrattuali
• Diritto all’integrità– Disciplina generale. Art. 20 L.A.. Possibilità di opporsi a trattamenti che
possano essere di pregiudizio per “onore e reputazione”.– Disciplina speciale. Art. 46, co 2. LA. “Salvo patto contrario, il produttore
non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell'art. 44.”.
– Collegamento tra art. 20 e art. 46. co. 2.
Le coproduzioni / 1
• Modalità di (co-)finanziamento e organizzazione• Boom TV e crisi cinema europeo ‘60/’70• Insufficienza finanziamenti nazionali vs. mercato
USA 250M abitanti• Prima convenzione Ita-Fra: modello• Successive convenzioni bilaterali• Costituzione Fondo Eurimages 1988
Coproduzioni / 2
• Copro basate su convenzioni bilaterali:– Di solito 20% min. – 80% max– Necessario previo accordo Stati– Necessaria partecipazione artistica e produttiva
proporzionata ad apporti “Europuddings”, no copro finanziarie
• Pro: arginata crisi • Contro: “Europuddings”, crisi lungo periodo resta
Coproduzioni / 3
• Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica di Strasburgo 2-10-92: – Regola copro tri- e multilaterali prevalendo su
disposizioni dei trattati bilaterali contrastanti
– Regola anche copro bilaterali tra Stati senza convenzioni bilaterali, salvo abbiano fatto riserva
– Partecipazione min. 10% - Consentite partecipazioni meramente finanziarie
Coproduzioni / 4
• Principi generali comuni a trattati su coproduzioni cinematografiche:– Equiparazione a film “nazionali” applicazione
benefici: fondi, quote TV, incentivi fiscali– Meccanismi di bilanciamento e controlli tra Stati– Ripartizione attività e diritti tendenzialmente
proporzionale a contributi, di solito con territori esclusivi
Coproduzioni / 5
• Coproduzioni nazionali, europee, internazionali• Coproduzioni “ufficiali” e “non ufficiali”• Con o senza territori esclusivi
• Requisiti minimi del contratto:
– Budget totale e degli apporti rispettivi– Compiti ben dettagliati
Marcello Mustilli
Grazie!
Marcello Mustilli [email protected]